DI VELLA contro PASTA DIVA Divisione di Opposizione del 25-02-2021

Marchio anteriore il marchio DIVELLA, il marchio impugnato è PASTA DIVA entrambi marchi figurativi. Gli elementi “DIVELLA” e “DIVA” hanno un significato evidentemente diverso, anche qualora all’elemento “DIVELLA” non fosse attribuito alcun significato per il pubblico che non conosce la lingua italiana.

Ad avviso della Commissione, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico per cui l’opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 051 977

F. Divella S.p.A., Largo Domenico Divella, 1, 70018, Rutigliano (BA), Italia (opponente), rappresentata da De Tullio & Partners S.r.l., Viale Liegi, 48/b, 00198, Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Foodsretail Limited, 71-51 Shelton Street, Londra, Regno Unito (richiedente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Via Tomacelli 146, 00186, Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 25/02/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 3 051 977 è totalmente respinta.

2.       L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 862 871 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 “DIVELLA” (marchio denominativo) e sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e, limitatamente alla registrazione di marchio italiano poc’anzi citata, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla  registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 e alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554.

a)      I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione e che risultano registrati sono i seguenti:

Registrazione di marchio italiano n. 1 311 673

Classe 30:       Paste alimentari, farine, pane, biscotti, taralli, grissini, pasticceria, confetteria, gelati, cacao, caffè, tè, zucchero, succedanei del caffè, polveri per far lievitare la pasta, miele, aceto, riso, salse in genere, spezie.

Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554

Classe 30:       Farine e preparati fatti di cereali ed in particolare pasta di ogni forma e tipo; pasta all’uovo, pasta integrale, specialità di pasta, pasta fresca, pasta fresca di semola, pasta fresca integrale, pasta fresca all’uovo, pasta fresca ripiena, lasagne, gnocchi; biscotti, muffin, merendine, croissant, pasticceria pane, piadine; farine e semole, farine per uso domestico, semole per uso domestico, farine per uso professionale, farine di mais tostato per impanature, semole per uso professionale; preparati per basi per pizze; basi per pasta sfoglia, per crostate, per pizze, lievito, polvere per fare lievitare; salse (condimenti), preparati per sughi, sughi, sughi per pasta e per pizze, sughi per carne, sale, senape, aceto, spezie; couscous, riso; polenta; caffè, tè, cacao, zucchero, tapioca, sago, succedanei del caffè; confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; salse per insalata; aceto.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 30:       Pasta integrale; pasta secca; pasta ripiena; pasta fresca; sughi per pasta; salse per pasta; pasta all’uovo; salsa concentrata.

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

b)      Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere, in ipotesi, identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l’Italia per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 e l’Unione europea per quanto invece riguarda la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato  dalla parola “DIVA” riprodotta in carattere maiuscoli neri. La linea verticale della lettera “D” risulta formata dalla raffigurazione stilizzata di un fusillo. Al di sopra dell’elemento “DIVA” si trova, ricompresa tra due linee orizzontali nere, la parola “PASTA”, anch’essa riprodotta in caratteri maiuscoli neri, seppur di dimensione assai più ridotta.

La registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 è per un marchio denominativo, ossia “DIVELLA”. La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 riguarda invece un marchio figurativo.

Esso è formato dal termine “DIVELLA” riprodotto in caratteri bianchi maiuscoli posti su di una specie di etichetta rossa contornata da due elementi formati da strisce rosse, al di sopra della quale si trova la raffigurazione stilizzata di un paesaggio, verosimilmente mediterraneo data la presenza di case bianche, avente in primo piano la raffigurazione di spighe di grano e sullo sfondo una vista sul cielo e il mare blu solcato da una vela bianca.

Il pubblico di lingua italiana tenderà a non attribuire alcun significato al termine “DIVELLA” in quanto tale, anche se non si può escludere che una parte dei consumatori lo possa associare a una voce verbale di “divellere” o ancora ad un cognome di origine italiana. Ad ogni modo, detto elemento risulta essere normalmente distintivo. L’elemento “DIVELLA” è pure normalmente distintivo anche per coloro i quali non parlano l’italiano, essendo privo di significato anche nelle altre lingue del territorio di riferimento della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554.

Lo stesso non si può dire degli elementi figurativi della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554, i quali fanno direttamente riferimento ad una generica origine mediterranea dei prodotti, e sono quindi, insieme alla rappresentazione del grano, da cui si ricava la pasta, un elemento quantomeno debole in relazione ai prodotti nella classe 30.

La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Per quanto invece riguarda il marchio impugnato, il termine “DIVA” è dominante rispetto ai restanti elementi in virtù della sua posizione e della sua dimensione.

Inoltre, esso è un elemento normalmente distintivo, dato che sarà associato dalla totalità del pubblico di riferimento a concetti, come ad esempio quello di dea, divinità pagana femminile ma soprattutto di cantante o attrice teatrale o cinematografica che abbia raggiunto grande notorietà che nulla hanno a che vedere con i prodotti nella classe 30. Al contrario, il termine “Pasta” sarà inteso o perché facente parte del vocabolario delle lingue parlate nel territorio di riferimento, come italiano o lo spagnolo, o per il suo utilizzo in quanto termine della cucina italiana, e quindi percepito all’interno del marchio impugnato come un elemento non-distintivo, al pari delle due linee, meramente decorative, che lo circoscrivono. Pure scarsamente distintiva risulta essere la raffigurazione stilizzata del fusillo inglobato nella lettera “D” di “DIVA” del marchio impugnato, la quale fa direttamente riferimento ai prodotti nella classe 30. Per dovere di completezza, non si potrà poi escludere che la combinazione tra i due termini “PASTA DIVA” possa, nella mente di qualche consumatore, far scattare l’associazione, per un evidente gioco di parole, a suo modo ironico, con l’espressione “Casta Diva”, la quale è mondialmente famosa per essere un’aria dell’opera lirica “Norma” di Vincenzo Bellini.

Per quanto riguarda i segni figurativi in disputa, si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nelle prime tre lettere “DIV-“ e nell’ultima lettera “A” dell’elemento verbale dei marchi anteriori “DIVELLA” e del termine “DIVA”, dominante e normalmente distintivo, del marchio impugnato, per quanto nel caso del marchio impugnato e della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 riprodotte in due diverse vesti grafiche. Essi differiscono nelle tre lettere centrali “-ELL-“ dell’elemento verbale “DIVELLA”, comune a entrambi i marchi anteriori, negli elementi figurativi della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554, i quali sono tuttavia deboli e negli elementi non-distintivi o scarsamente distintivi che sono presenti nel marchio impugnato oltre al termine “DIVA”, ovvero l’elemento verbale, secondario da un unto di vista visivo,  “PASTA”, con le due linee che lo affiancano, e la rappresentazione stilizzata di un fusillo inglobata nella lettera “D” di “DIVA”.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “D-I-V-A”, presenti in modo identico in entrambi i segni, seppur nei marchi anteriori non nella medesima sequenza. Gli elementi verbali del marchio anteriore “DIVELLA” sono infatti caratterizzati da tre lettere aggiuntive poste nel mezzo che rendono questi elementi trisillabici, contrariamente al termine “DIVA” che è bisillabico. I marchi in disputa pure differiscono nella pronuncia del termine “PASTA”, per quanto la rilevanza di questo elemento sia assai scarsa, data la sua secondarietà e la sua assai scarsa, se non pressoché nulla, distintività.

Per tutto ciò la Divisione d’Opposizione ritiene che i segni siano foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, i segni non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d)      Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 sia particolarmente distintiva in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del suddetto marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

Al contrario, ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore, alla data di domanda del marchio contestato, ovvero il 23/02/2018, gode di notorietà epossiede un elevato carattere distintivo a seguito dell’uso prolungato e intensivo che ne è stato fattoin Italia per tutti i prodotti nella classe 30 per i quali è stato registrato, ovvero paste alimentari, farine, pane, biscotti, taralli, grissini, pasticceria, confetteria, gelati, cacao, caffè, tè, zucchero, succedanei del caffè, polveri per far lievitare la pasta, miele, aceto, riso, salse in genere, spezie. La rivendicazione deve essere adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

In data 06/10/2020, l’opponente ha depositato le seguenti prove:

·        Allegato 1: Articolo tratto dalla pagina web di “Prima Bergamo”, datato 18/12/2014 nel quale si fa menzione del marchio “DIVELLA” tra i “dieci grandi marchi che fanno gola all’estero”. L’articolo continua definendo “Divella” come “impegnata nel settore alimentare più italiano che ci sia, ovvero quello della pasta, è una società che ha visto i suoi albori nel lontano 1905, a Rutigliano, in provincia di Bari. Ogni giorno vengono prodotte 1000 tonnellate di semola di grano duro, 350 tonnellate di farina di grano tenero e 700 tonnellate di pasta. L’azienda esporta in tutto il mondo i propri prodotti. Oltre alla pasta e alla farina, ai biscotti e alle merendine, articoli tutti di propria produzione, tra gli altri alimenti a marchio Divella ci sono riso, legumi in scatola, olio extra vergine di oliva, aceto e passate di pomodoro”.

·        Allegato 2: Articolo tratto dalla pagina online di “Adnkronos”, pubblicato il 18/09/2020 nel quale s forniscono informazioni circa la storia, il fatturato e piani futuri dell’opponente, nonché la sua presenza nel mercato mondiale della pasta.

·        Allegato 3: Articolo tratto dalla pagina web di “Poste Italiane” del 19/06/2020 nel quale si rende nota l’emissione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico italiano di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a “F. Divella S.p.A”. La vignetta riproduce in primo piano sulle penne rigate, uno tra i formati più noti della pasta di semola di grano duri, il logo dell’azienda alimentare F. Divella S.p.A. Completano il francobollo la leggenda “DA 130 ANNI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

·        Allegato 4: Articolo tratto dalla pagina web del quotidiano italiano “Il Sole 24 Ore” e che risulta aggiornato al 24/02/2016 nel quale, tra le altre cose, si definisce l’opponente come  un’azienda italiana produttrice di pasta di semola di grano duro che detiene circa l’8% di quota del mercato italiano della pasta e impiega 250 dipendenti.

·        Allegato 5: Estratto dall’enciclopedia online Wikipedia relativo alla voce “Divella”, che fornisce informazioni a proposito della storia dell’opponente, il fatturato, e i prodotti lavorati, ossia pasta di semola di grano duro, pasta fresca, biscotti, olio, aceto, riso, sughi pronti, farina, crema alle nocciole, croissant, pesti e piadine. Nella sezione “Dati economici” dell’articolo si menziona il fatto che il fattura sia arrivato, nel 2015, alla cifra di 326 milioni di Euro, rendendo l’azienda la seconda nel settore pasta in Italia, secondo i dati Nielsen.

Dopo avere esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione d’Opposizione conclude che le prove presentate dall’opponente non dimostrano che il marchio anteriore ha acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l’uso che ne è stato fatto.

Anche valutati congiuntamente, i documenti non forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti in merito, in particolare, al grado di riconoscimento del marchio anteriore sul mercato in relazione ai prodotti nella classe 30.

Preliminarmente, non si può non notare come la documentazione fornita sia, per quanto riguarda gli Allegati 2 e 3, successiva alla data della domanda del marchio impugnato.

Mentre l’estratto dall’enciclopedia Wikipedia risulta essere privo di data in quanto, per sua natura, costantemente aggiornato dagli utenti, i restanti documenti, ovvero gli articoli tratti dalle pagine web di “Prima Bergamo” e “Il Sole 24 Ore”, sono datati rispettivamente 18/12/2014 e 24/02/2016 e fanno quindi riferimento a un periodo di circa quattro anni e due anni precedente al deposito della domanda di marchio impugnata, avvenuto in data 23/02/2018.

Inoltre, si deve tener conto del fatto che nessun dato è stato fornito circa la diffusione dei suddetti articoli. In particolare, per quanto riguarda “Prima Bergamo”, sembra evidente che si tratti di un mezzo di comunicazione di portata locale. Per quanto riguarda invece l’estratto dal “Il Sole 24 Ore”, se è vero che in questo caso si tratta di un quotidiano nazionale, in esso tuttavia solo si fa menzione della quota di mercato detenuta dall’opponente, senza peraltro specificare da dove sia stata tratta tale informazione, né a quale anno o periodo di tempo faccia riferimento.

Se questo è indubbiamente un dato importante al fine di stabilire il grado di notorietà, esso tuttavia non pare essere in grado, da solo, senza essere messo in un contesto più ampio e senza essere corroborato da ulteriori elementi, di definire il grado di riconoscimento da parte dei consumatori.

L’opponente avrebbe potuto produrre ulteriori documenti giustificativi del volume di affari oltre che, ad esempio, sondaggi di opinione e indagini di mercato, dichiarazioni scritte e giurate, in particolare rese da terzi, dati relativi a campagne pubblicitarie, tutti elementi probatori aventi ad oggetto il riconoscimento del marchio e in grado quindi di fornire informazioni cruciali circa, come detto, la riconoscibilità da parte del pubblico del territorio di riferimento del marchio “DIVELLA”.

Tra i cinque allegati prodotti dall’opponente mancano, in assoluto, dati che permettano di delineare, tra le altre cose, la misura in cui tale marchio è stato promosso o la conoscenza diretta dello stesso da parte dei consumatori, al di là del pur notevole volume d’affari. L’opponente non ha presentato, ad esempio, né sondaggi di opinione né indagini di mercato che sono i mezzi più idonei per provare le  affermazioni relative al grado di conoscenza del marchio.

È indubbio che gli elementi di prova forniscano informazioni circa l’esistenza, da varie decadi, di un’attività di produzione di pasta in Italia, il cui successo è dimostrato dalla presenza di articoli e pure dalla creazione, seppur nell’anno 2020, in data quindi successiva alla data di domanda del marchio impugnato, di un francobollo celebrativo. Si nota peraltro come, con l’eccezione della pagina Wikipedia di cui all’allegato 5, nessun altro prodotto coperto dal marchio anteriore che non siano le paste alimentari, sia menzionato nella documentazione fornita dall’opponente.

La mera constatazione dell’esistenza, da lungo tempo, di una consistente e radicata attività commerciale non può bastare a confermare quanto rivendicato dall’opponente, perché ciò potrebbe soltanto avvenire in forma induttiva, e non diretta.

Secondo la norma di cui alla seconda frase dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nei procedimenti inter partes l‘Ufficio deve infatti limitare il proprio esame ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti. Ne consegue che, nel valutare se il marchio anteriore goda di notorietà, l’Ufficio non può tener conto di fatti ad esso noti in conseguenza della sua conoscenza privata del mercato, né può disporre indagini ex officio, ma deve basare i propri accertamenti esclusivamente sulle informazioni e sulle prove presentate dall’opponente.

Nel presente caso il materiale probatorio risulta deficitario per i motivi visti poc’anzi considerando che le informazioni ivi riportate risultano tutte aventi una natura secondaria, derivata, e non, al contrario, diretta, senza necessità di ragionamenti induttivi circa i dati che forniscono. Si pensi, a titolo di esempio, al generico riferimento a “dati Nielsen” contenuto nella pagina Wikipedia di cui all’Allegato 5.

In queste circostanze e in mancanza di prove indipendenti e oggettive tali da poter trarre conclusioni solide sul grado di riconoscimento dei marchi anteriori da parte del pubblico di riferimento prima della data di riferimento, la Divisione d’Opposizione non può che concludere, in relazione alla rivendicazione ora in esame, che la richiedente non abbia provato, tramite i documenti prodotti, la notorietà del proprio marchio. Le prove devono essere chiare e convincenti, nel senso che l’opponente è tenuto a dimostrare tutti i fatti necessari per giungere alla conclusione inconfutabile che il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico. La notorietà del marchio anteriore deve essere dimostrata con piena soddisfazione dell’Ufficio e non semplicemente asserita.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta , nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e)      Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti contestati nella classe 30 sono stati considerati essere, in ipotesi, identici ai prodotti dei marchi anteriori e il grado di attenzione del pubblico rilevante, in questo caso il grande pubblico, si considera medio.

Il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale per tutti i prodotti in questione.

I marchi sono visivamente e foneticamente simili in basso grado mentre concettualmente non sono simili. La Divisione d’Opposizione ritiene che le somiglianze tra i segni siano globalmente limitate. Ciò in particolare se si tiene conto del fatto che per quanto riguarda gli elementi verbali “DIVELLA” da una parte e “DIVA” dall’altra, che sono gli elementi sui quali l’attenzione dei consumatori si concentrerà, essi conferiscono ai marchi diversa lunghezza, ritmo e struttura. Queste differenze sono chiaramente percettibili e non passeranno inosservati al consumatore.

La circostanza che i marchi abbiano in comune alcune lettere non è sufficiente per concludere che sussista un rischio di confusione dato che l’impressione globale fornita dai marchi è diversa. Si nota peraltro che dato che l’alfabeto è composto da un numero limitato di lettere le quali, peraltro, non tutte sono utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che più parole condividano alcune lettere, ma non possono, per questo solo motivo, essere considerate simili. Ciò vale, a maggior ragione in considerazione del fatto che, pur condividendo alcune lettere, gli elementi “DIVELLA” e “DIVA” possiedono un contenuto semantico chiaramente diverso, anche ove all’elemento “DIVELLA” non fosse attribuito alcun significato, come avviene, ad esempio, per il pubblico che non conosce la lingua italiana.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

·    Registrazione di marchio dell’Unione europea n.  10 611 531 per il marchio figurativo ;

·    Registrzione di marchio italiano n. 1 378 799 per il marchio figurativo  .

Gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi figurativi ulteriori o parole aggiuntive quali “Pasta Fresca” che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, essi coprono lo stesso elenco di prodotti. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

A continuazione, la Divisione d’Opposizione deve pertanto esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 “DIVELLA” per la quale, come già menzionato, l’opponente ha rivendicato la notorietà in Italia.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

·        I segni devono essere identici o simili.

·        Il marchio dell’opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.

·        Rischio di pregiudizio: l’uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque essere respinta se la richiedente dimostra un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, la richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

Notorietà del marchio anteriore

Le prove presentate dall’opponente per dimostrare la notorietà e il carattere altamente distintivo del marchio anteriore (o dei marchi anteriori) sono già state esaminate in precedenza nell’ambito dell’esame degli impedimenti previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Si fa riferimento ai rispettivi risultati che sono ugualmente validi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

La Divisione d’Opposizione ha ritenuto che le prove presentate dall’opponente non dimostrino che il marchio anteriore abbia acquisito notorietà tramite l’uso.

Come precedentemente menzionato, la notorietà del marchio anteriore è un requisito perché l’opposizione venga accolta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Dal momento che non è stato dimostrato che il marchio anteriore goda di notorietà, una delle condizioni necessarie stabilite nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l’opposizione dev’essere respinta.

La Divisione d’Opposizione nota inoltre che l’opponente non ha fornito fatti, osservazioni o prove a sostegno della conclusione per cui l’uso del marchio contro cui viene proposta opposizione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI Andrea VALISA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




VINI e MARCHI: Nuovo Disciplinare – Italia oggi del 25-03-2021

Si sta mettendo a punto la nuova certificazione per le produzioni vinicole che ne valuterà anche la qualità e salubrità.

Il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali stabilisce un disciplinare contenente regole produttive, le norme tecniche e le buone pratiche che garantiranno il rispetto di standard predefinite in materia di tutela dell’ambiente e di qualità alimentare. I viticoltori e le cantine che si atterranno al disciplinare otterranno una certificazione di conformità rilasciata da un ente accreditato che autorizzerà ad utilizzare il marchio pubblico differenziando la propria produzione sui mercati nazionali e internazionali. Ieri è stata preparata la bozza di decreto ministeriale che conterrà le nuove regole dello strumento introdotto all’art 224 ter del decreto rilancio del 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 77/2020

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Nel corso del 2020 ci sono state più invenzioni e più brevetti rispetto al 2019

Nel corso del 2020 si è registrato un importante aumento delle domande di brevetto nazionale depositate presso l’UIBM

Qualche numero: le domande di brevetto per invenzione industriale hanno superato la cifra di 11.000 domande con un incremento di 878 rispetto al totale del 2019; mentre i brevetti richiesti per modello di utilità nel 2020 sono stati 2.396 con un incremento di 480 domande depositate.

Il numero dei brevetti concessi per invenzione industriale è cresciuto nel 2020 del 6,3% rispetto al precedente anno (9.161 rispetto a 8.614), mentre il numero dei brevetti concessi per modello di utilità è cresciuto del  30,3% (2.090 rispetto ai 1.603 concessi nel 2019).

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Bando di concorso per i migliori brevetti in 7 aree tecnologiche

C’è tempo fino al 31 marzo 2021 per partecipare alla selezione dei migliori brevetti in 7 aree tecnologiche: FUTURE MOBILITY – CYBERSECURITY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, BIG DATA – TECNOLOGIE GREEN E MATERIALI ALTERNATIVI  – FILIERA AGROALIMENTARE – AEROSPAZIO – FONTI RINNOVABILI/ENERGIE ALTERNATIVE/ACQUA  – LIFE SCIENCE / HEALTH CARE.

Questa opportunità è riservata alle Università pubbliche italiane, gli enti pubblici di ricerca nazionali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

per informazioni consultare il seguente link https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/bando-di-concorso-per-l-intellectual-property-award-ipa-2021




Brexit e marchi: il ruolo determinante di CompuMark

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione Europea (UE), un processo denominato “Brexit”. Fino al 31 dicembre 2020 era in vigore un periodo di transizione.

Cosa succede ora ai marchi già registrati?

I marchi dell’Unione europea (MUE) non proteggeranno più i marchi nel Regno Unito.

Invece l’Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (UKIPO) creerà copie locali di marchi dell’Unione europea registrati, limitatamente ai marchi registrati prima del 1 gennaio 2021.

Ci sarà tempo fino al 30 settembre 2021 invece per i titolari dei marchi le cui domande sono in sospeso per richiedere la registrazione dei marchi presso l’UKIPO.

Entro il 20 marzo 2021 CompuMark provvederà ad aggiungere al registro del Regno Unito tutte le copie clonate dei MUE registrati a partire dal 2020, complete di eventuali correzioni di errori e dei miglioramenti necessari, aggiornerà il registro del Regno Unito man mano che i marchi clonati vengono rinnovati.

Per maggiori informazioni è utile consultare:

https://clarivate.com/compumark/article/brexit-impacts-to-your-trademark-searches-and-watches/

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/brexit-q-and-a

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “PASTIFICIO DASSO DAL 1959”

Accettata in data 19.02.2021 la domanda di registrazione del marchio  “Pastificio Dasso dal 1959 depositato il 11.09.2020 a GENOVA

Il marchio è utilizzato in classe 30 dal Pastificio Dasso di Rapallo




Bando Brevetti+ Disegni+ Marchi+ erogati 64,4 milioni di euro di contributi

Con il bando Brevetti+ sono state finanziate 306 domande (su un totale di 419 domande presentate), per Disegni+ le domande finanziate sono 331 (delle 375 presentate) ed infine per Marchi+ sono state approvate 1.361 domande  (sulle complessive 1.536 presentate) per un totale di contributi concessi pari a 46,1 milioni di euro.

Si segnala la misura denominata Voucher 3i rivolta alle start up innovative. Al 31 gennaio 2021 sono state presentate 3.020 richieste di voucher e ne sono stati concessi 2.501 per un valore complessivo pari ad euro 10,3 milioni.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “STUDIO V”

Accettata in data 22.01.2021 la domanda di registrazione del marchio  “STUDIO V” depositato il 31.07.2020 a Roma

Il marchio è utilizzato in classe 9 e vuole promuovere software di videogiochi




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “WING FOIL TOUR”

Accettata in data 19.01.2021 la domanda di registrazione del marchio  “WING FOIL TOUR” depositato il 07.08.2020 a Livorno

Il marchio è utilizzato in classe 35 e 41 e vuole promuovere attività sportive e culturali nel settore sportivo




Fondo comunitario per proteggere i diritti di proprietà intellettuale

La Commissione Europea e l’Ufficio della Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) sostengono l’Ideas Powered for Business SME Fund. Il progetto prevede un sistema il cui obiettivo è dare respiro finanziario, fino a un importo massimo di 1.500 euro, alle imprese che desiderano sviluppare strategie di proprietà intellettuale e proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale, a livello nazionale, regionale o comunitario.

Il Fondo comprende il 75% in meno sui servizi di pre-diagnosi della PI e il 50% in meno sulle tasse di base per le domande di marchio, disegno o modello.

Sono previste cinque finestre temporali per le candidature:

dall’11 al 31 gennaio 2021

dal 1° al 31 marzo 2021

dal 1° al 31 maggio 2021

dal 1° al 31 luglio

dal 1° al 30 settembre.

Per maggiori dettagli può essere di aiuto consultare il seguente link, è una presentazione del progetto esaustiva e ben fatta

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “FENIX TRASPORTI”

Il 31 DICEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a LODI il marchio nazionale “FENIX TRASPORTI”

Il  marchio è utilizzato nella classe 39 servizi di trasporto conto terzi.

CR




Deposito estero on line di brevetto per invenzione o modello di utilità

Dal 1 dicembre 2020 è possibile depositare on line una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità. La richiesta, che vale esclusivamente per l’estero, può essere presentata all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti telematicamente.

Anche il pagamento dell’imposta di bollo sarà digitale e il relativo nulla osta sarà inviato via PEC. Questa nuova procedura permetterà di accorciare i tempi per l’ottenimento del provvedimento autorizzativo.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Emporio Stregato”

Il 11 DICEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a PIACENZA il marchio nazionale “EMPORIO STREGATO”

Il  marchio è intestato un negozio che vende giocattoli e abbigliamento per ragazzi ed è utilizzato nella classe 25 e 28.

CR




Brexit, la conformità si adegua Italia Oggi del 07-12-2020

Le indicazioni per chi esporta: invariata la protezione per i marchi registrati in Europa. Il contrassegno Ce diventa Ukca. In arrivo nuovi standard. Nuova disciplina per i dispositivi medici e si attendono indicazioni i marchi del settore giocattoli, ascensori ed elettrodomestici.




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “NESSUN DORMA Manarola Cinque Terre”

Accettata in data 02.12.2020 la domanda di registrazione del marchio  “Nessun Dorma” depositato il 11.06.2020 a La Spezia




La dicitura “Il Vino Naturale” è ingannevole – Italia Oggi del 21-11-2020

La Commissione UE boccia la dicitura

La dicitura “Vino naturale” in etichetta non può essere utilizzata perché ingannevole, potrebbe indurre il consumatore a pensare che quel prodotto abbia una qualità maggiore rispetto ad altro vino che non reca quella dicitura. A dirlo è sia la Commissione Europea sia la Direzione Generale per l’Agricoltura e Sviluppo Rurale. Tale dicitura è contraria all’art 7 e 36 del reg. 1169/2011 in materia di informazioni dovute ai consumatori sui prodotti e all’art 120 del regolamento 1308/2013 sulle etichette facoltative.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Campagna per la lotta alla contraffazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico e Consiglio Nazionale Anticontraffazione promuovono, in occasione del prossimo Natale, la campagna per la lotta alla contraffazione. Obiettivo: sostenere prodotti originali e sicuri, i rivenditori autorizzati e il commercio legale. La contraffazione può riguardare tutti i settori merceologici dalla moda, ai giocattoli, alla cosmesi, ai ricambi auto/moto, ai beni di consumo.

Per maggiori informazioni:

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/comunicazione-e-informazione/campagne/legalita-sotto-l-albero-di-natale




TOTTO vs CON TATTO Divisione di Opposizione del 28-09-2020

Il marchio anteriore è il marchio TOTTO, il marchio impugnato è il marchio “CON TATTO” entrambi commercializzano utensili da cucina. I due segni sono differenti in quanto il marchio impugnato è formato da due termini, il primo dei quali attirerà maggiormente l’attenzione in quanto viene per primo e si trova più in alto. Il secondo termine “tatto” presenta solo alcune caratteristiche in comune con il marchio anteriore e possiede al contrario tratti visivi marcatamente diversi e chiaramente percettibili. Perciò, non esistendo rischio di confusione, la Opposizione è rigettata.

OPPOSIZIONE
N. B 3 086 300

Essential Export, S.A., Santa Ana, Forum II, Edificio Pacheco Coto, Cuarto Piso, San José,
Costa Rica (opponente), rappresentata da Arochi & Lindner, S.L., C/ Gurtubay 6, 3º izquierda, 28001 Madrid, Spagna (rappresentante
professionale)

c
o n t r o

Nemesi Brands S.r.l., Via Madonna 63, 20017, Rho (MI), Italia (richiedente), rappresentata da
Enrico La Malfa, Via Santo Stefano 58, 40125 Bologna, Italia (rappresentante
professionale).

Il 28/09/2020, la Divisione di Opposizione emana la
seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 3 086 300 è totalmente
respinta.

2.       L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a
300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente
ha presentato opposizione contro una parte dei prodottidella domanda di marchio dell’Unione europea
n. 18 055 246, vale a dire contro tutti i prodotti compresi
nella classe 21, per il marchio figurativo . L’opposizione si basa,
inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 173 402
per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a)      I prodotti

I
prodottisui quali si basa l’opposizione
sono i seguenti:

Classe 21:       Sacchetti
per alimenti; portavivande; contenitori per vivande; recipienti per i pasti;
contenitori doppi termoisolanti p
er
alimenti; gavette; gavette; bottiglie; bottiglie refrigeranti; bottiglie di
plastica; bottiglie isolanti.

I
prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 21:       Utensili
da cucina; apri-bottiglie, elettrici e non elettrici; utensili da cottura non
elettrici; utensili per la casa;
servizi
da tavola; stoviglie; tazze; piatti; bicchieri; vasellame, pentole e
recipienti; bottiglie; bottiglie di plastica; bottiglie refrigeranti; bottiglie
termiche [thermos]; spazzole per bottiglie; secchielli per bottiglie;
recipienti per la casa; vassoi; vetreria per la casa; fioriere; vasi.

Alcuni dei prodotti contestati
sono identici o simili ai prodottisui quali si basa l’opposizione. Per
motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una
comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione
verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a
quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui
l’opposizione possa essere esaminata.

b)      Pubblico
di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.

Nel
presente caso, i prodotti
che sono stati considerati essere in ipotesi identici sono diretti al grande
pubblico, il cui che il grado di attenzione si ritiene sia medio.

c)      I segni

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi
distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

In
sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al fine
di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o
altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti
abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l’origine commerciale. Può
essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo
l’origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non
distintivi.

Parimenti, una dissomiglianza concettuale è in grado di
rendere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo
l’origine dei prodotti.

Il marchio impugnato possiede almeno un significato in
lingua italiana, mentre il marchio anteriore è privo di contenuto semantico.

Tuttavia, esiste una parte del pubblico di riferimento,
quale ad esempio quella di lingua lituana, per la quale entrambi i segni sono
privi di significato e per la quale è quindi maggiore il rischio che il
pubblico di riferimento possa confondersi tra i segni.

La Divisione
d’Opposizione esaminerà in primo luogo l’opposizione in relazione alla parte
del pubblico per cui i segni non hanno un significato e possiedono, di
conseguenza, un carattere distintivo normale.

Ciò costituisce lo scenario più vantaggioso per
l’opponente, nella misura in cui tutti gli elementi verbali dei segni sono
distintivi in quanto, come visto poc’anzi sono privi di significato.

Come
accennato poc’anzi, per la parte del pubblico di riferimento che non attribuirà
alcun significato ai segni, essi sono composti da elementi normalmente
distintivi.

I
segni non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti
(visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i
segni coincidono in soltanto in alcuni tratti che caratterizzano l’elemento
verbale “TOTTO” del marchio anteriore e “tatto” del segno impugnato, dato che
caratteri, forme, colori di questi elementi sono nella sostanza diversi. Essi
differiscono per l’appunto nella rappresentazione grafica generale dei suddetti
elementi nonché nelle tre lettere ‘con’ poste al di sopra delle lettere ‘tatto’
nel caso del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili, al massimo,
soltanto in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico,
indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del
territorio di riferimento, la pronuncia dei segni
coincide nel suono delle lettere “t-tt-o”, presenti in modo identico in
entrambi i segni negli elementi “totto” e “tatto”. La pronuncia differisce nel
suono delle seconde lettere “o” e “a” di, rispettivamente, “totto” e “tatto”,
nonché nelle prime tre lettere “con” del marchio impugnato, le quali
determinano una significativa maggiore lunghezza nel segno impugnato nonché l’esistenza
di due elementi foneticamente chiaramente distinguibili, per l’appunto “con” e
“tatto”.

Pertanto, i segni sono foneticamentesimili, al massimo, in ridotta misura.

Sotto il profilo
concettuale
, nessuno dei due segni ha un significato per almeno
una parte del pubblico del territorio di riferimento, sulla quale si concentra
la presente comparazione. Poiché non è possibile procedere alla
comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini
dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i
segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
l’esame del rischio di confusione procederà.

d)      Carattere
distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

Nelle
proprie osservazioni del 29/01/2020 l’opponente ha affermato, quantomeno
indirettamente, che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo
accresciuto, dato che ha rivendicato quanto segue:

[…] L’utilizzo del
marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione trarrà un vantaggio
ingiusto dalla natura distintiva o dalla reputazione del marchio anteriore e
nuocerà alla natura distintiva e alla reputazione del marchio anteriore.
L’utilizzo del marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione
diminuirà la natura distintiva del marchio anteriore. L’utilizzo del marchio di
cui è stata presentata domanda di registrazione per prodotti identici e
somiglianti che probabilmente non soddisfano le stesse caratteristiche dei
prodotti e servizi del marchio anteriore, che sono prodotti e servizi unici
grazie al know-how e alle competenze dell’azienda, danneggerà l’immagine
positiva del marchio anteriore. Il richiedente sfrutterà l’investimento
dell’opponente nell’attività di promozione e sviluppo dell’avviamento del
marchio
[…].

Tuttavia,
l’opponente non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.
Questa mancanza vale a rigettare, contestualmente, qualsivoglia rivendicazione a
riguardo di quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, il
quale peraltro non è stato in quanto tale menzionato esplicitamente
dall’opponente.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel
suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve
essere considerato normale.

e)      Valutazione globale, altri argomenti e
conclusione

In via
preliminare, la Divisione d’Opposizione ritiene sia opportuno rammentare che
sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando
il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in
questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla
medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente
collegate. E sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento
che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla
provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i
consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati
potrebbero provare confusione.

La Corte ha
affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente,
tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in
specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal
grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il
pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i
prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528,
§ 22).

I
prodotti nella classe 21 sono stati considerati, in ipotesi, essere identici.
Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia
medio.

Nel caso in oggetto,
per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili in
ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico, in virtù della
coincidenza di alcuni tratti grafici delle lettere “t-tt-o”, che sono parte
dell’unico elemento verbale del marchio anteriore e del secondo elemento
“tatto” del segno impugnato.

Dal punto di vista concettuale,
per almeno una parte del pubblico, non vi è rilevanza, dato a entrambi i segni
non sarà attribuito alcun significato.

È evidente come le
differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene conto del
fatto che il marchio impugnato è formato da due termini, il primo dei quali si
trova in una posizione in ragione della quale il pubblico tenderà a prestare
maggiore attenzione, dato che esso viene per primo e si trova più in alto. Il
secondo termine “tatto”, poi, non presenta che alcune caratteristiche in comune
con il marchio anteriore, possedendo al contrario tratti, specie da un punto di
vista visivo, marcatamente diversi e chiaramente percettibili.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodottifossero
identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico.
Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’assenza di un rischio di confusione si applica
ugualmente a quella parte di pubblico per cui il marchio impugnato possiede un
chiaro significato, quale ad esempio quella di lingua italiana. Il motivo
risiede nel fatto che, in ragione di tale contenuto semantico, e in assenza di
un significato per quanto riguarda il marchio anteriore, la parte di pubblico
in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché
l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal
richiedente nel corso del
procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore
prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di
rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Ai sensi
dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima
non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve
essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua
della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Brevetti, Milano spinge – Italia Oggi del 9-11-2020

Proprietà intellettuale collaborazione per favorire la mediazione. Accordo tra Camera arbitrale e Wipo (Onu)

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Raviolo Verde contro Ravioli my Love – Divisione di Opposizione del 09-10-2020

Il marchio anteriore è RAVIOLO VERDE, il marchio impugnato è RAVIOLI MY LOVE. Sono entrambi marchi figurativi, la parola RAVIOLO non è distintiva e sia al singolare che al plurale è un termine debole. Anche l’elemento figurativo del marchio anteriore, raffigurando un raviolo, non è originale. “My love” del marchio impugnato non alludendo alle caratteristiche del raviolo, non è descrittivo.

Ad avviso della Divisione di annullamento l’opposizione è respinta.

OPPOSIZIONE
N. B 2 943 739

Raviolo Verde Limited, Shannon Town Centre Unit 9 Block e Bru Na Sionna, Shannon, Co. Clare,
Irlanda (opponente)

c
o n t r o

Albagnulot & Co. S.r.l., via Viarengo – frazione Motta 3 – 14055 Costigliole
d’Asti (AT), Italia (richiedente).

Il 09/10/2020, la
Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 2 943 739 è totalmente
respinta.

2.       L’opponente sopporta l’onere
delle spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti iprodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea
n. 16 911 431 (marchio
figurativo). L’opposizione si basa sulla
registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 705 951  (marchio
figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1,
lettere a) e b), RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a)      I prodotti e servizi

I
prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 12:      Ristoranti mobili [vetture].

Classe 35:      Gestione di ristoranti per conto terzi.

Classe 39:      Consegna di alimenti da parte di
ristoranti.

Classe 42:      Pianificazione [progettazione] di
ristoranti.

Classe 43:      Ristoranti.

I
prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29:       Carne; pesce; pollame; selvaggina; estratti di carne;
verdura pronta; frutta pronta; frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi
frutta a guscio e legumi); gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura
spalmabili; conserve di pomodoro; conserve di carne; conserve di pesce;
conserve di legumi; latte; latticini; prodotti caseari e loro succedanei;
succhi di verdura concentrati per uso alimentare; succhi di frutta per
cucinare; uova e prodotti a base di uova; olii e grassi alimentari.

Classe 30:       Sughi di carne; paste contenenti
ortaggi e pollame; paste contenenti ortaggi e carne; paste alimentari ripiene;
concentrati a base di ortaggi per condimenti; zucchero; miele; riso; farine
alimentari; cereali; cereali per la produzione della pasta; cereali lavorati,
amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; alimenti a
base di cereali; pasta alimentare; pasta ripiena; pasta secca; pasta fresca;
pasta con farciture; pasta all’uovo; sughi per pasta; salse per pasta; piatti
pronti contenenti pasta; piatti di pasta pronti; piatti a base di pasta;
condimenti a base vegetale per pasta; pasti preparati a base di pasta; pane;
pasticceria; confetteria; gelati; sale; aceto; spezie; aromi per alimenti;
preparati per sughi.

Classe 35:       Servizi di vendita al dettaglio di
prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di specialità
gastronomiche; amministrazione commerciale.

Classe 43:       Servizi di ristorazione;
servizi di ristorazione da asporto; somministrazione di cibi e bevande per
clienti di ristoranti; alloggi temporanei.

Alcuni dei prodotti e servizi
contestati sono identici o simili aiprodotti e servizi sui quali si
basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione
d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva deiprodotti e
servizi sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come
se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio
anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa
essere esaminata.

b)      Pubblico
di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato
e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto
che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del
settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel
presente caso, i prodotti
e servizi che risultano essere, in ipotesi, identici sono
diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione
sia medio.

c)      I segni

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi
distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un
marchio figurativo composto dai termini “Raviolo verde” riprodotti in caratteri
di colore verde smeraldo e al di sotto dei quali si trova una striscia
orizzontale pure verde smeraldo che si assottiglia da sinistra a destra. Nella
parte superiore del segno, i cui elementi sono collocati su di uno sfondo di
colore verde acqua, si trova la raffigurazione stilizzata di un raviolo di
colore verde smeraldo.

Il marchio impugnato è pure
figurativo. Esso è formato dal termine “ravioli” riprodotto in caratteri
minuscoli di colore verde chiaro al di sopra del quale si trova la
rappresentazione stilizzata di un quadrifoglio. Nella parte inferiore destra
del segno si trovano i due termini “My love” riprodotti in caratteri di
fantasia che evocano una scrittura a mano.

I
marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

I termini “ravioli” e “raviolo” saranno intesi dalla
totalità del pubblico di riferimento. Queste parole italiane indicano infatti
una specialità culinaria italiana, di origine genovese che consiste, come
definito nel Vocabolario Treccani, Edizione online, in pasta all’uovo in
sfoglia, ritagliata a rettangoli o a dischi sovrapposti o ripiegati su sé
stessi, con ripieno che varia anche secondo usi regionali: a base di carne, di
ricotta e spinaci, di erbe odorose, ecc.; si mangiano per lo più asciutti, conditi
con sugo o burro e parmigiano. Si deve tener conto del fatto che in tutte le
lingue del territorio di riferimento i termini equivalenti sono i medesimi,
come ad esempio in inglese, in tedesco, in francese o in ungherese, o molto
simili, si vedano ad esempio i termini Ραβιόλια (raviolia) in greco, ravioolid
in estone, ravioliai in lituano o ravioly in slovacco. 

Questi elementi sia del marchio anteriore che del marchio
impugnato sono quindi non-distintivi per alcuni dei prodotti e servizi dal
momento che descrivono i prodotti o l’oggetto dei servizi, o quantomeno deboli,
dal momento che possono alludere, nel caso di prodotti quali i preparati per
sughi o il sale, a prodotti che possono essere utilizzati come ingredienti o
che dei ravioli ricordano, ad esempio, la forma, come potrebbe essere il caso
della confetteria.

Lo stesso vale per quanto riguarda l’elemento figurativo
posto nella parte superiore del marchio anteriore, che per l’appunto consiste
nella raffigurazione di un raviolo.

Per quanto invece riguarda il secondo elemento
denominativo del marchio anteriore, ossia il termine “verde”, bisogna operare
una distinzione. Esso è pure non-distintivo o debole per quella parte del
pubblico di riferimento che lo assocerà al nome di un colore, quale la parte
del pubblico di lingua italiana, che intenderà l’espressione ‘raviolo verde’
come una variante, per l’appunto, della specialità culinaria, mentre risulta
essere normalmente distintivo per quella parte del pubblico di riferimento che
non ne comprenderà il significato, quale ad esempio la parte del pubblico, a
titolo di esempio, di lingua inglese, lituana o ungherese.

Per quanto concerne i restanti elementi del marchio
impugnato, essi sono normalmente distintivi. Ciò in ragione del fatto che i significati
ai quali fanno riferimento, che saranno pure intesi dalla totalità del
pubblico, inclusa l’espressione “My love” formata da termini base della lingua
inglese equivalenti all’espressione, in italiano, “amore mio/il mio amore”, non
descrivono od alludono a nulla in relazione ai prodotti e servizi considerati
in ipotesi identici nelle classi 29, 30, 35 e 43.

Visivamente, i
segni coincidono nelle prime sei lettere degli elementi “raviolo” e “ravioli”,
per quanto riprodotti in caratteri diversi. Essi differiscono nelle ultime
lettere dei suddetti elementi, che sono non-distintivi o deboli nonché in tutti
i restanti elementi dei segni, ossia i termini aggiuntivi “verde” e “My love” e
gli elementi figurativi.

Pertanto, i segni sono, al massimo, simili in ridotta
misura, dato che solo coincidono parzialmente in elementi deboli o addirittura
non-distintivi.

Sotto il profilo fonetico,
indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del
territorio di riferimento, la pronuncia dei segni
coincide nel suono delle lettere “raviol”, presenti in modo identico in
entrambi i segni, le quali però fanno parte di elementi deboli o non-distintivi.
La pronuncia differisce nel suono delle ultime lettere dei termini “raviolo” e
“ravioli”, delle lettere “verde” del segno
anteriore, che costituiscono un elemento distintivo, debole o non-distintivo dipendendo
dalla loro comprensione o meno e delle due parole “My love” del segno
impugnato, che sono insieme un elemento normalmente distintive. 

Dunque, i segni sono foneticamente
simili, al massimo, in ridotta misura.

Sotto
il profilo concettuale
, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto
semantico trasmesso dai marchi. I
segni solo presentano una somiglianza concettuale limitatamente ad elementi
non-distintivi o al massimo deboli. Ne consegue che i segni siano da considerarsi, nella
migliore delle ipotesi, soltanto simili in assai ridotta misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in
almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d)      Carattere
distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo
in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta,
nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per almeno una parte del pubblico
del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e serviziin questione, ossia la parte che non attribuirà
alcun significato al termine “verde”. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in
alcuni elementi non distintivi o quantomeno di modesta capacità distintiva,
secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

Per quanto invece riguarda
quella parte del pubblico che comprenderà il significato dell’espressione
“raviolo verde”, quale ad esempio quella di lingua italiana, tenuto in conto
quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il
carattere distintivo del marchio anteriore si ritiene che sia dato
dalla specifica combinazione degli elementi e deve essere considerato modesto per tutti i prodotti e
servizi in questione data la sua natura descrittiva o quantomeno allusiva.

e)      Valutazione globale, altri argomenti e
conclusione

La Corte ha
affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente,
tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in
specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal
grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il
pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i
prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528,
§ 22).

I prodotti
e  servizi nelle classi 29, 30, 35 e 43
sono stati considerati, in ipotesi, essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico il quale presterà un livello di attenzione medio.

Nel caso in oggetto,
per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili soltanto
in ridotta misura in virtù della coincidenza parziale dei due elementi
“Raviolo” e “ravioli”.

È tuttavia evidente
come le differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene
conto del fatto che la scarsa somiglianza tra i segni deriva dalla presenza,
come accennato poc’anzi, di elementi dal carattere distintivo assai limitato,
se non addirittura dalla natura descrittiva per il pubblico di riferimento. Nel
marchio impugnato pe evidente che ad attirare maggiormente l’attenzione saranno
l’elemento figurativo, che è normalmente distintivo, così come i due elementi
verbali “My love”, che sono pure distintivi ed essendo generalmente
comprensibili determinano una chiara differenziazione semantica rispetto al
marchio anteriore.

La Divisione
d’Opposizione ritiene che, considerato quanto precede, anche
qualora i servizifossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di
confusione da parte del pubblico, dato che le differenze tra i segni sono sufficientemente
marcate, gli elementi aggiuntivi e differenti sono chiaramente
percettibili, e, soprattutto, le somiglianze solo risiedono in elemento dalla
scarsa o nulla capacità distintiva.

Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione
deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta
evidente che i segni non sono identici.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché
l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal
richiedente nel corso del
procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94,
paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le
spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate
sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il
richiedente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120,
RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d’Opposizione

María
Clara
IBÁÑEZ
FIORILLO
Andrea
VALISA
Aurelia
PEREZ BARBER

Ai sensi
dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.