MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “MEISSA”

Accettata in data 13.11.2024 la domanda di registrazione del marchio “MEISSA” depositato il 03.05.2024 a Piacenza

Il marchio è utilizzato nel settore dei vini.




Registrare un marchio nel settore del giardinaggio – marchio comunitario

Il consumatore interessato al giardinaggio attribuirebbe al segno il significato seguente: olio vegetale estratto dei semi di neem per cui il segno “olio di neem” è un segno descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 18/11/2024
********** Tramutola
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019033442
Olio di Neem
Marchio denominativo
**************
I-85057 Tramutola
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 08/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 1
Insetticidi (Additivi chimici per -); Additivi chimici agli insetticidi; Prodotti
chimici per l’agricoltura ad eccezione dei funghicidi, erbicidi, insetticidi e
parassiticidi; Solventi per la produzione di insetticidi; Prodotti chimici per la
silvicoltura ad eccezione dei fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi;
Silvicoltura (Prodotti chimici per la -), ad eccezione dei fungicidi, erbicidi,
insetticidi e parassiticidi; Prodotti chimici per l’orticoltura ad eccezione dei
fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi; Prodotti chimici per l’agricoltura ad
eccezione dei fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi; Prodotti chimichi per
l’agricoltura, ad eccezione di fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi;
Prodotti chimici destinati all’orticoltura [eccetto fungicidi, diserbanti, erbicidi,
insetticidi, parassiticidi]; Prodotti chimici da utilizzare nel rivestimento di
sementi agricole [non fungicidi, erbicidi, insetticidi, parassiticidi];
Biofertilizzanti per il trattamento delle sementi; Prodotti chimici destinati
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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all’industria agrochimica [non fungicidi, diserbanti, erbicidi, insetticidi,
parassiticidi]; Additivi chimici ai fungicidi; Fungicidi (Additivi chimici per -);
Idrossidi; Sostanze per la coltivazione idroponica [agricoltura]; Substrati per
agricoltura, orticoltura e silvicoltura.
Classe 5
Insetticidi; Preparati insetticidi; Silvicoltura (prodotti chimici per la -),
[insetticidi]; Antiparassitari; Pesticidi contro i nematodi; Larvicidi; Ratticidi;
Acaricidi; Fungicidi; Fungicidi per orticoltura; Fungicidi biologici; Preparati
fungicidi; Silvicoltura (prodotti chimici per la -), [fungicidi]; Repellenti contro le
zanzare per applicazione cutanea; Repellenti contro le zanzare destinati ad
essere applicati sulla pelle; Repellenti per parassiti; Braccialetti contenenti
repellenti per insetti; Fazzolettini imbevuti di repellenti contro gli insetti;
Prodotti repellenti per insetti; Incenso repellente contro gli insetti; Preparati
farmaceutici per il sollievo da punture di insetto; Lozione repellente contro gli
insetti; Preparazioni per l’eliminazione delle zanzare tramite applicazioni su
apposite reti; Biopesticidi per l’agricoltura; Acaricida; Lumachicidi; Germicidi;
Repellenti per ectoparassiti; Sporicidi; Shampoo insetticida per animali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:——
il consumatore medio di lingua italiana, in particolare i consumatori interessati al
giardinaggio, attribuirebbe al segno il significato seguente: olio vegetale estratto dei
semi di neem.
Il suddetto significato dei termini «Olio di Neem», di cui il marchio è composto, inoltre
a evidenza del uso del termine in relazione al marketing dei prodotti, è supportato dai
seguenti riferimenti di wikipedia siti web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_di_neem#cite_note:-10-5
https://www.ortodacoltivare.it/insetticidi/olio-di-neem.html
https://difesapiante.com/products/olio-di-neem-bio-contro-insetti-e-parassiti-1l
fitokem-garden
https://shoppingverde.it/insetticidi/607-olio-di-neem-naturale.html
https://www.repubblica.it/green
andblue/2023/06/17/news/giardinaggio_bio_rimedi_naturali_parassiti_piante
404598468/
l contenuto rilevante di questi link sono stati riprodotti nella lettera di obiezione.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti Classe 1 e della Classe 5 sono, o contengono olio di neem.
Inoltre, considerando che l’olio di neem spremuto a freddo è registrato come biocida
nell’UE e che le formulazioni di olio di neem sono anche ampiamente utilizzate come
biopesticidi per l’agricoltura biologica, il segno indicherà al consumatore interessato
che i prodotti sono molto probabilmente adatti all’agricoltura biologica e ai giardinieri
interessati a soluzioni biologiche.
Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
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II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019033442 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio per un vino, quando il nome non è distintivo non è registrabile – Alicante 11-11-2024

Se il nome che identifica il vino, nel nostro caso, “Brindo” è un nome che non distingue il prodotto vino da altri vini ma vuole solo essere elogiativo del vino, ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/11/2024
*********** Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio denominativo
********* (Treviso)
ITALIA
In data 11/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
L’obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti della Classe 33, che dopo le modifiche dovute
all’irregolarità del termine “vini dealcolizzati”, successivamente superato con la modifica
dello stesso in “vini parzialmente dealcolizzati”, sono i seguenti:
Classe 33
Vino; bevande alcoliche, eccetto le birre; distillati; preparati alcolici per fare
bevande; vini parzialmente dealcolizzati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il
consumatore medio di lingua spagnola, italiana e portoghese, incluso un
professionista del settore vitivinicolo e della ristorazione, in relazione ai prodotti per i
quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “bevo in segno di
festa o onore di qualcuno”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
(informazioni
estratte
https://dle.rae.es/brindar,
da
RAE in data 11/06/2024 all’indirizzo
https://www.treccani.it/vocabolario/brindare/?
search=brindare%2F, https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/brindar –
Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione).
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Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» semplicemente come uno
slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
ispirazione o motivazione, che esorta i consumatori a fare un brindisi in segno di
augurio e di festa, bere in onore di qualcuno con i propri prodotti. Il pubblico di
riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve
meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che con essi si
può alzare i bicchieri, fare un brindisi, levare i calici per celerare e festeggiare
persone, eventi, accadimenti e successi.
Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L’Ufficio fa presente che l’irregolarità di classificazione sollevata in questo stesso
documento al paragrafo I., non ha alcun impatto sulla presente obiezione poiché la
natura dei prodotti per i quali è richiesta la protezione è chiara.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il 24/07/2024 il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le proprie osservazioni,
concessa in pari data dall’Ufficio. Il 09/10/2024, il richiedente ha presentato le proprie
osservazioni che possono essere sintetizzate come segue:

  1. La parola “BRINDO” deve ritenersi dotata di capacità distintiva tenuto conto che il
    concetto dalla stessa trasmesso non costituisce una mera indicazione di una
    qualità del prodotto che dovrebbe contraddistinguere. La parola, infatti, trasmette
    un messaggio emotivo di necessaria condivisione di un momento, che sia di gioia
    o di tristezza, che, rispetto ai prodotti da contraddistinguere, richiede un più che
    sufficiente sforzo interpretativo. Il segno non può essere respinto come descrittivo
    perché il pubblico di riferimento non percepisce immediatamente che il suo
    significato fornisce informazioni sulla quantità, sulla qualità, sulle caratteristiche,
    sulla destinazione, la natura e/o sulle dimensioni dei prodotti.
  2. L’Ufficio non può rifiutare definitivamente la domanda di marchio in oggetto in
    quanto ha registrato numerosi marchi in casi totalmente analoghi (esempi indicati
    nella memoria). Rifiutandola non rispetterebbe i principi di parità di trattamento e di
    buona amministrazione.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
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    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
  3. L’Ufficio ha sollevato un’obiezione contro la domanda di marchio in questione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che nega la registrazione di marchi privi di
    carattere distintivo. L’Ufficio sottolinea che l’obiezione non è stata sollevata ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE perché il segno non è costituito esclusivamente
    da indicazioni che descrivono direttamente le caratteristiche dei prodotti.
    Invece, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
    registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Tali marchi sono, in particolare, quelli che
    non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la
    medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “BRINDO” e non vede altro che
    un’informazione promozionale, come uno slogan, che evidenzia aspetti positivi dei prodotti,
    indicando che i prodotti sono adatti per brindare e invitando i consumatori a farlo con i propri
    vini e bevande alcoliche, alzando i bicchieri per fare un brindisi, per celerare e festeggiare
    persone, eventi, accadimenti e successi.
    Infatti, anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei
    prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto
    di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe
    percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni
    sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il
    termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico
    di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero
    genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
    Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
    descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce
    soltanto indicazioni di qualità o funzione generale dei prodotti, oppure espressioni incitanti
    ad utilizzare i prodotti prive di carattere distintivo.
    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
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    che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
    marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
    § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
    d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
    pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
    del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
    People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
    EU:T:2003:183, § 21).
    Tuttavia, nel caso in esame, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» non
    come un indicatore di origine commerciale dei prodotti, in quanto i prodotti rivendicati, tutti a
    contenuto alcolico, sono solitamente e tipicamente usati per brindare, celebrare e
    festeggiare. Pertanto, il segno «BRINDO» non potrebbe essere percepito che come
    un’esortazione a farlo, a festeggiare e celebrare un evento attraverso i prodotti alcolici del
    richiedente.
  4. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, e in particolare
    i seguenti:
    Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla
    registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una
    competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla
    registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
    unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base
    Pagina 5 di 5
    della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
    09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto contengono elementi verbali e/o figurativi che non trovano corrispondenza nel
    segno in esame. I casi non sono pertanto analoghi.
    Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
    possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
    registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
    Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
    meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
    della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019032634 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Segno ingannevole: non è registrabile Alicante 06-11-2024

Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. Nel nostro caso il segno contiene l’elemento «Latte». Il consumatore di riferimento di
lingua italiana attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: Liquido denso,
bianco opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie. E i prodotti di cui si chiede tutela non possono in realtà avere tali caratteristiche.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/11/2024
************
Reggio Emilia
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I.
Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
*************** (RE)
ITALIA
In data 27/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Dolci a base di succedanei del latte.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. Il segno contiene l’elemento «Latte». Il consumatore di riferimento di
lingua italiana attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: Liquido denso,
bianco opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie.
• Il significato sopra indicato del termine «Latte», contenuto nel marchio, è stato
supportato dal seguente riferimento dall’enciclopedia Treccani (informazione estratta
in data 26/08/2024):
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.treccani.it/vocabolario/latte/
Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
d’obiezione.
• La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo
utilizzo in relazione a dolci a base di succedanei del latte nella Classe 29, poiché
trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione
contengono latte, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche.
Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia
ingannato in merito alla specie e alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione.
• Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II.
Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III.
Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV.
Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019053669 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 29
Dolci a base di succedanei del latte.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 29
Classe 30
Farciture a base di frutta per dolci e torte; dolci a base di latte; guarnizioni
montate a base di prodotti derivati dal latte; decorazioni/ guarnizioni di frutta
secca per dolci.
Pasta con farciture; farciture a base di cioccolato per torte; farciture a base di
crema pasticcera per torte; glasse e ripieni dolci; preparati per crema
pasticcera; miscele per glasse; sciroppi per guarnizioni (topping); prodotti
alimentari semilavorati per dolci e dessert, ossia paste, polveri ed aromi;
prodotti
per
la
preparazione
di
dolci
e
dessert.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
Pagina 3 di 3
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Indicazioni Geografiche – 28-29 gennaio 2025

Euipo organizza una conferenza dedicata alle Indicazioni Geografiche – 28-29 gennaio 2025 potrai partecipare on line.




Imitazione da un punto di vista araldico di un emblema protetto ai sensi dell’articolo 6ter della convenzione di Parigi

Il segno contenente la parola gelato, depositato in classe 30 e 35 contiene un elemento costituito da
un’imitazione da un punto di vista araldico di un emblema protetto ai sensi dell’articolo 6ter
della convenzione di Parigi, più precisamente un cerchio di dodici stelle,

ovvero l’elemento
più importante della bandiera dell’Unione europea e questo è ostativo alla registrazione.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/10/2024
********* Venezia (VE)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019050285
Marchio figurativo
***********Venezia (VE)
ITALIA
In data 06/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Classe 35
Gelato; Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati, yogurt gelato
e sorbetti; Latte gelato [gelato]; Yogurt gelato (confetteria gelata); Caramelle
di gelato; Dessert al gelato; Confetteria, gelati; Confetteria per gelati;
Confetteria gelata; Gelati congelati [ghiaccioli].
Servizi di promozione; Promozione aziendale; Promozione delle vendite;
Consulenza in materia di promozione delle vendite; Servizi di pubblicità e
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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promozione e relativa consulenza; Promozione delle vendite mediante
programmi di fidelizzazione della clientela; Servizi di consulenza inerenti
promozioni, pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari, di marketing e di
promozione; Pubblicità, in particolare servizi per la promozione di prodotti;
Servizi di promozione aziendale; Amministrazione di programmi di incentivi
per la promozione delle vendite; Servizi di promozione delle vendite;
Promozione di prodotti e servizi mediante la sponsorizzazione; Promozione
[pubblicità] aziendale; Promozione [pubblicità] di concerti; Servizi di pubblicità
e promozione delle vendite; Promozione di prodotti e servizi attraverso la
sponsorizzazione di manifestazioni sportive; Promozione aziendale
computerizzata; Promozione [pubblicità] di viaggi; Servizi di promozione delle
esportazioni.
Classe 41
Classe 42
Classe 45
Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Educazione e
formazione; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Formazione;
Formazione professionale; Attività di formazione; Organizzazione di seminari
di formazione; Realizzazione di seminari di formazione; Formazione
professionale (Fornitura di -); Formazione industriale; Formazione del
personale; Formazione didattica; Formazione in gestione; Trasmissione di
formazione; Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Formazione
all’amministrazione; Organizzazione di presentazioni per formazione;
Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Formazione continuativa;
Organizzazione di esposizioni per la formazione.
Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Design di marchi.
Applicazione di diritti relativi a marchi.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
In questo caso, il segno per cui si richiede la protezione contiene un elemento costituito da
un’imitazione da un punto di vista araldico di un emblema protetto ai sensi dell’articolo 6ter
della convenzione di Parigi, più precisamente un cerchio di dodici stelle, ovvero l’elemento
più importante della bandiera dell’Unione europea.
(https://6ter.wipo.int/result-detail?offset=0&limit=1&keywords=%7B
%22offset%22:0,%22limit%22:25,%22searchText%22:%22QO188%22,%22sortBy
%22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B%7B%22key%22:%22STATUS
%22,%22val%22:%22active%22%7D%5D%7D&queryType=STRUCT&sortBy=KEY)
Autorizzazione
Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando un’autorizzazione
alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente dello Stato o
dell’organizzazione pertinenti
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
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Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 019050285 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio nel settore della formazione, se descrive l’attività di formazione non è registrabile

Il segno oggetto di esame è MIXOLOGY ACADEMY per servizi in classe 41. I consumatori percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi sono prestati da una Scuola/Istituto/Accademia che si occupa della formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più precisamente cocktail.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/10/2024
************ Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
************Roma
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41
Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di
presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per
formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione;
Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica;
Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di
esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale
(Fornitura
di -);
Istruzione;
Istruzione
professionale;
Istruzione
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di insegnamento
e di istruzione; Istruzione aziendale; Educazione, intrattenimento e sport;
Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Educazione; Accademie
[educazione]; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Servizi di
educazione e formazione professionale; Servizi relativi a educazione e
istruzione;
Fornitura di informazioni in materia di educazione;
Organizzazione di spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte mediante
corsi per corrispondenza.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: Scuola/Istituto/Accademia dove
si apprende l’abilità di miscelare varie bevande e ingredienti per creare cocktail.
• I suddetti significati dei termini «MIXOLOGY ACADEMY», di cui il marchio è
composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mixology
https://www.wordreference.com/enit/academy

  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi sono prestati da una Scuola/Istituto/Accademia che si dedica alla
    formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più
    precisamente cocktail.
    • Il fatto che la lettera “Y” del termine “ACADEMY sia sostituita da un bicchiere da
    “Martini” non aggiunge nessun elemento di distintività al segno, ma rafforza il
    significato concettuale descrittivo veicolato dall’insieme dei termini che lo
    compongono.
    https://tescomaonline.com/prodotti/306418/306418-bicchiere-martini
    https://it.wikipedia.org/wiki/Coppetta_da_cocktail
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
  • Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
    a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Pagina 3 di 8
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/03/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

  1. Il richiedente ritiene che la raffigurazione del segno in esame sia sufficiente a
    conferire allo stesso capacità distintiva poiché la rappresentazione del bicchiere da
    Martini e il colore arancione del termine “ACADEMY” poiché il contenuto del
    bicchiere è di colore arancione e dunque non sarebbe una rappresentazione
    fedele o comune del prodotto solitamente in esso contenuto. A tal proposito, il
    richiedente pone l’esempio di un noto marchio di cioccolata in cui viene
    rappresentata una mucca di colore viola.
  2. Il consumatore menziona l’acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso ex
    articolo 7, paragrafo 3, RMUE, ma non allega nessuna prova nonostante l’Ufficio
    in data 15/05/2024 abbia concesso un termine di due mesi per specificare se la
    rivendicazione della capacità distintiva acquisita tramite l’uso fosse principale o
    secondaria e per presentare prove a supporto della rivendicazione.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    revocare la propria obiezione per i seguenti servizi:
    Classe 41 Sport; Servizi relativi allo sport.
    L’obiezione viene mantenuta per i rimanenti servizi.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Pagina 4 di 8
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato da detta disposizione, occorre che esista una
    relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione,
    tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una
    descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005,
    T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
    EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1, si rileva che il fatto che il contenuto del
    bicchiere da Martini sia di colore arancione è irrilevante. La funzione di tale bicchiere è
    quella di rinforzare il concetto convogliato dal segno tramite l’uso di uno dei bicchieri da
    cocktail più famosi e, inoltre, il Martini di colore arancione è un cocktail che esiste ed è
    presente nel mercato come illustrato qui di seguito a titolo esemplificativo:
    Tratto in data 23/10/2024 da: https://www.google.com/search?client=firefox-b
    e&sca_esv=21327b72e67f6f32&sxsrf=ADLYWIJaB7ggkaKO5_cDlxJUCaSfNPCoow:172967
    3520040&q=martini+arancione&udm=2&fbs=AEQNm0ANjS08tQWfp8D7gVEhN_xkDAvHzU
    mhHkeJBsHMrnRBAPrKSgB_Rj86pJM74C2z_PMR99l8eOsztRWwfZOmHNMVS9F1sZsCG
    qAJhJt4njj9FxJvOw1jPgSqo88SKS_CnA_lhl
    PKgMoi7yPRbQLJUtdHBxbT3xSVBfEq6Vh1PEGJxbcdbbaZH2E381QlRsBO3WvE2IT&sa=
    X&ved=2ahUKEwiK2fT9j6SJAxXQR0EAHSToNLwQtKgLegQIFRAB&biw=1760&bih=850&d
    pr=1.09
    A quanto sopra, si deve aggiungere che esistono cocktail preparati sul momento, diversi dal
    Martini e serviti in bicchieri omonimi e che possono essere arancioni:
    Pagina 5 di 8
    Tratto in data: 23/10/2024 da https://www.greygoose.com/it-it/cocktails/grey-goose
    vodka/grey-goose-parisian-martini-cocktail.html
    Si deve infine sottolineare, come detto sopra, che il bicchiere di tal forma non sia usato solo
    per servire il Martini – in tutte le sue varianti di ingredienti e colori – ma anche altri cocktail:
    Pagina 6 di 8
    Tratto, in data 23/10/2024 da: https://www.artic-bar.com/bar-life/bicchieri-da-cocktail/
    In relazione al marchio menzionato dal richiedente in cui appare un a mucca di colore viola,
    si ritiene che esso non sia pertinente per numerose ragioni. Senza scendere in un’analisi
    dettagliata sul perché tale marchio sia stato registrato, è sufficiente rilevare che non esistono
    mucche di colore viola laddove come dimostrato esistono cocktail di colore arancione serviti
    in bicchieri da Martini.
    Inoltre, quand’ anche tale segno fosse comparabile, si ricorda che la giurisprudenza
    consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
    marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
    quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
    marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    Pagina 7 di 8
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    In relazione alla caratterizzazione grafica del segno, è opinione dell’Ufficio che la circostanza
    che il termine “academy” sia scritto in arancione, non è sufficiente a dotare il segno di
    capacità distintiva. Detto colore è uno dei vari colori che un cocktail può avere, e, pertanto,
    concettualmente comunica un messaggio intrinseco al messaggio descrittivo veicolato dal
    segno “MIXOLOGY ACADEMY” riprendendo fra l’altro il colore del liquido nel bicchiere.
    In conclusione, si ritiene che l’intera caratterizzazione grafica composta del bicchiere da
    Martini che sostituisce la lettera finale “Y” e dal colore arancione del termine “academy” non
    sia in grado di distrarre il consumatore dalla parte denominativa del segno e far sì che esso
    sia percepito come distintivo in relazione ai servizi oggetto di rifiuto. Tali servizi di
    formazione e organizzazione di eventi possono essere – anche nel caso della formazione
    industriale- prestati da una scuola o istituto di formazione di professionisti del settore della
    miscelazione di bevande o più precisamente cocktail. Pertanto, tale argomentazione
    difensiva deve essere rigettata.
    La rivendicazione ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, di cui al punto n. 2 deve anch’essa
    essere rigettata, non essendo stata presentata alcuna prova a supporto della stessa.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018981000 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 41
    Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
    Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di
    presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per
    formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione;
    Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica;
    Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di
    esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
    Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale
    (Fornitura
    di -);
    Istruzione;
    Istruzione
    professionale;
    Istruzione
    supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di insegnamento
    e di istruzione; Istruzione aziendale; Educazione, intrattenimento; Servizi
    relativi a educazione, divertimento; Educazione; Accademie [educazione];
    Insegnamento in materia di educazione alimentare; Servizi di educazione e
    formazione professionale; Servizi relativi a educazione e istruzione;
    Fornitura di informazioni in materia di educazione; Organizzazione di
    spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte mediante corsi per
    corrispondenza.
    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
    Classe 41
    Sport; Servizi relativi allo sport.
    Pagina 8 di 8
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore della pasta fresca – se è descrittivo non è registrabile

Il segno in esame è “autentica” in classe 30 per pasta fresca e secca. Per l’esaminatore europeo si tratta di un segno descrittivo in quanto il consumatore finale intenderebbe il prodotto come il più autentico del suo settore quando non si distingue invece dai prodotti simili preseti sul mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/10/2024
**********Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

AUTENTICA
Marchio denominativo
*************ARQUA’ PETRARCA
ITALIA
In data 12/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Pasta fresca; Pasta secca; Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre;
Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta con farciture; Pasta per biscotti;
Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
consumatore medio di lingua italiana, portoghese e spagnola attribuirebbe al segno il
significato seguente: genuina, originale, vera.
ITALIANO
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=autentico
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PORTOGHESE
https://dicionario.priberam.org/aut%C3%AAntico
SPAGNOLO
https://dle.rae.es/aut%C3%A9ntico
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTENTICA» semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti ‘Pasta fresca; Pasta secca;
Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre; Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta
con farciture; Pasta per biscotti; Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.’
sono elaborati/prodotti secondo la ricetta tradizionale, originale e/o genuina, ossia quella
che si usa da molto tempo e che non ha subito alcuna alterazione, l’originale/l’autentica. Il
pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare
aspetti positivi dei prodotti
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018821718 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 30
Pasta fresca; Pasta secca; Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre;
Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta con farciture; Pasta per biscotti;
Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 41
Formazione; Workshop di formazione.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Lotta alla Contraffazione on line 24 ottobre 2024

Dal 21 al 25 ottobre 2024 si terrà, anche quest’anno, la Settimana Anticontraffazione, importante iniziativa di informazione promossa dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del MIMIT.

24 ottobre – Le buone pratiche per la lotta alla contraffazione online




Bandi Brevetti+ Disegni+ Marchi+ agevolazioni per il 2024

Sono operative per l’annualità 2024, le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal:

  • 29 ottobre 2024 per Brevetti+
  • 12 novembre 2024 per Disegni+
  • 26 novembre 2024 per Marchi+



Registrare un marchio per un gelato – marchio descrittivo

ll consumatore attribuirebbe al segno “Caramel macchiato” il significato di
caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base
di zucchero e latte per cui descrive gli ingredienti di cui è composto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/10/2024
************ Rimini
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
***********RIMINI
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Gelati; Yogurt gelato (confetteria gelata); Confetteria, gelati; Succedanei del
gelato; Polveri per gelati; Preparati leganti per gelati [gelati commestibili];
Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Yogurt gelato [gelati]; Dolciumi; Bevande a
base di gelato; Torte.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base
di zucchero, latte ecc. Come di seguito indicato, il pubblico rilevante è anche il
consumatore medio spagnolo.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 6
Il suddetto significato dei termini «Caramel MACCHIATO», contenuti nel marchio, è
supportato
da riferimenti di dizionario, reperibili ai seguenti link:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/caramel
e
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/macchiato.
Nella
lettera
di
obiezione l’Ufficio ha inoltre rilevato che la dicitura in esame viene usata per fare
riferimento a un gusto di gelato in altre lingue, tra cui lo spagnolo, e ne ha indicato
l’uso
mediante
riferimento
alle
seguenti
pagine
https://www.cabucoffee.com/home/recetas/cafe-caramel-macchiato.html,
https://latiendadelcafe.co/blogs/cafe-colombiano/que-es-un-caramel-macchiato,
https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato,
https://www.wyseguide.com/caramel-macchiato-ice-cream/.
web:
I consumatori di riferimento, ovvero il pubblico inglese e spagnolo, percepirebbero il
segno come indicativo dell’informazione che i prodotti (i) sono gelati, yogurt gelati,
bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra
descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per gelati ecc. per ottenere un
gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra descritto; (iii) sono torte al
gusto di caffè macchiato e caramello. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
(costituiti in buona sostanza da caratteri alquanto comuni di dimensioni diverse ma
perfettamente leggibili, nonché da un cono gelato stilizzato, che rafforza
concettualmente il messaggio trasmesso dagli elementi verbali), il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul gusto/specie e
la destinazione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/04/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. La dicitura ‘CARAMEL MACCHIATO’ è utilizzata nel settore della ‘caffetteria’ e non
    nel settore in questione. Le prove Internet presentate dall’Ufficio riguardo all’uso
    dei termini fanno riferimento a pagine spagnole e ad un’azienda con sede in
    Colombia, mentre le prove addotte a sostegno della prova della descrittività del
    segno come gusto di gelato sono riconducibili ad aziende statunitensi e al mercato
    statunitense. Non è stato pertanto dimostrato legame alcuno con il segno e il
    mercato di riferimento, che è quello dell’Unione europea. Inoltre, il fatto che alcune
    aziende abbiano già utilizzato la stessa denominazione nel settore “gelateria” non
    significa automaticamente che il segno sia descrittivo ma, eventualmente, che
    esso non sia nuovo.
  2. La veste grafica del segno è stata valutata troppo severamente.
    III. Motivazione
    Pagina 3 di 6
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Si deve stabilire quindi se il segno «
    » rappresenti, nella mente del
    consumatore interessato di lingua inglese e spagnola una descrizione delle caratteristiche
    dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
    Pagina 4 di 6
    L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
    dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella
    precedente notifica dell’Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte da dizionari generali, la
    dicitura ha il seguente significato: caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero
    bruciato/dolce gommoso a base di zucchero, latte ecc.
    Va peraltro notato che nel caso della lingua inglese, i termini che compongono la dicitura
    sono ormai entrati a far parte dell’acervo linguistico, tanto da essere stati registrati da
    dizionari generali, non specializzati.
    Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel
    contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata
    di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il
    consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico fattore decisivo
    è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
    (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,
    Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
    EU:T:2010:81, § 26).
    Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
    e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
    ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
    contestato.
    In riferimento ai prodotti e in considerazione del livello di attenzione del consumatore, ovvero
    il pubblico medio, ragionevolmente attento e avveduto inglese e spagnolo, l’Ufficio non può
    che affermare che nel suo insieme il segno ha un ben preciso significato, indicante che i
    prodotti: (i) sono gelati, yogurt gelati, bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè
    macchiato al caramello come sopra descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per
    gelati ecc. per ottenere un gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra
    descritto; (iii) sono torte al gusto di caffè macchiato e caramello.
    Sebbene la dicitura «Caramel MACCHIATO» possa avere origine nel settore della
    ‘caffetteria’, ciò non preclude il fatto che essa possa aver dato luogo ad un gusto, ad
    esempio di gelato, che ricordi la bevanda ‘caffè macchiato al caramello’. È un fatto notorio
    che molti gusti di gelato imitano, ricordano o sono prodotti a partire da bevande, frutta, ecc..
    A nessuno sorprende che il termine ‘limone’, indicante un agrume, possa essere utilizzato
    per definire un gelato. Al tempo stesso, è un dato di comune esperienza che chiunque può
    constatare con una semplice visita al supermercato o a una gelateria, che anche ‘caffè’
    (termine usato nel settore della ‘caffetteria’) può definire la qualità di un gelato, usandosi
    pertanto in un settore di mercato a priori diverso da quello originale. Per analogia e alla luce
    di quanto sopra esposto, non si comprende pertanto perché «Caramel MACCHIATO» non
    potrebbe essere usata nel campo della pasticceria, dei gelati, dei dolciumi, ecc., ovvero in
    buona sostanza essere utilizzata in modo descrittivo ai prodotti richiesti dal segno in esame.
    Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
    RMUE,
    Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
    della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
    potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
    Pagina 5 di 6
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
    Questo è il caso del segno in questione, poiché offere informazioni sul gusto/specie e la
    destinazione dei prodotti.
    Quanto all’argomento del richiedente rispetto alla sede e alla titolarità delle pagine web
    riprodotte nella lettera di obiezione del 21/02/2024, esso non è rilevante, in quanto il territorio
    di commercializzazione dei prodotti e la sede giuridica dell’impresa produttrice sono concetti
    differenti. Ad ogni buon conto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’Ufficio fa
    presente quanto segue rispetto alle ricerche Internet trasmesse congiuntamente con la
    notifica di obiezione:
    1) La pagina https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato indica che l’impresa ha
    sede in Spagna
    e sembra essere attiva nel mercato spagnolo;
    2) https://baranbakery.com/caramel-macchiato-ice-cream/
    .
    Nonostante,
    apparentemente, l’impresa produttrice abbia sede negli Stati Uniti, è evidente che
    esporta la sua produzione anche all’Unione europea, dato che i prezzi di invio sono
    espressi in euro.
    Va tuttavia ricordato che l’Ufficio non è obbligato a fornire prove dell’uso del segno nel
    mercato di riferimento: la registrabilità di un segno come marchio comunitario deve essere
    valutata solo sulla base della legislazione comunitaria pertinente, come interpretata dai
    tribunali comunitari. Pertanto, è sufficiente che l’Ufficio applichi il test di descrittività, come
    interpretato dalla giurisprudenza, per giungere a una decisione e non è tenuto a giustificare
    la propria azione con la produzione di prove.
    Pagina 6 di 6
    Il richiedente afferma che il fatto che alcune aziende abbiano già utilizzato la stessa
    denominazione nel settore “gelateria” non significa automaticamente che il segno sia
    descrittivo ma, eventualmente, che esso non sia nuovo. Conviene ribadire che il motivo per
    cui l’Ufficio ritiene che il segno è descrittivo e privo di capacità distintitva non è la mancanza
    di originalità o di novità del medesimo, bensì la sua incapacità di fungere da indicatore
    dell’origine commerciale dei prodotti in questione.
    Per quanto concerne l’affermazione del richiedente secondo la quale l’Ufficio avrebbe
    espresso un giudizio troppo severo sulla veste grafica del segno, l’Ufficio considera che
    quest’ultima non aggiunge distintività alcuna e non è in grado di alterare il carattere
    puramente descrittivo del marchio, bensì non fa altro che rafforzare i concetti espressi dagli
    elementi denominativi a cui è associato. Ne consegue che quanto usato nel segno del
    richiedente non è che un espediente grafico di impatto sufficiente.
    Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio
    descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
    prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007,
    T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018973518 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Tutela europea dei prodotti IGP non agroalimentari – scadenza 31 ottobre

C’è tempo sino al 31 ottobre 2024 per le associazioni di produttori di presentare la propria domanda per ottenere un contributo per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici. Le richieste dovranno essere inviate (modulo di domanda), complete di tutta la documentazione necessaria, all’indirizzo PEC: bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it.




Registrare un marchio per un liquore, se è un nome descrittivo non è registrabile

Ad avviso deIl’ufficio preposto all’esame dei marchi comunitari il consumatore di riferimento percepirebbe il segno Sorbole come indicativo dell’informazione che i vari tipi di liquori contengono
ingredienti provenienti dalla macerazione alcolica dei frutti del sorbo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/10/2024
************ Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019047246

Marchio denominativo
*********** Bologna
ITALIA
In data 19/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
Liquori; Amari [liquori]; Digestivi [liquori e spiriti]; Liquori fermentati; Estratti di
liquori; Liquori tonici aromatizzati; Aperitivi con base di liquore alcolico
distillato; Gin; Gin [acquavite]; Rum; Punch al rum; Bevande a base di rum;
Rum con succo di canna da zucchero; Whisky; Whisky miscelato; Whisky di
malto; Vodka; Bevande alcoliche (escluse le birre); Bevande alcoliche
(eccetto le birre); Bevande [alcoliche] ad eccezione delle birre; Bevande
alcoliche ad eccezione delle birre; Bevande alcoliche gassate, escluse le
birre; Alcolici (bevande alcoliche); Bevande alcoliche premiscelate; Bevande
alcoliche contenenti frutta; Bevande gassate alcoliche; Bevande energetiche
alcoliche; Bevande a bassa gradazione alcolica; Bevande alcoliche per
l’alimentazione umana; Bevande distillate; Bevande alcoliche premiscelate,
tranne che a base di birra.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3

  • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    una quantità di frutti del sorbo (sorba), indicati al plurale come sorbe o sorbole.
    • il suddetto significato del termine «SORBOLE», di cui il marchio è composto, era
    supportato dal seguente riferimento di dizionario (estratto in data 19/07/2024):
    o https://www.treccani.it/vocabolario/sorbola
    Il contenuto del link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i vari tipi di liquori, spiriti, bevande alcoliche obiettati in Classe 33 contengono
    ingredienti provenienti dalla macerazione alcolica dei frutti del sorbo, detti appunto
    sorbole, oppure sono aromatizzati con estratti a base di sorbole.
    • In tal senso si nota come, allo scopo di ampliare la varietà e tipologia di offerta, si
    siano diffuse sul mercato degli alcolici bevande aromatizzate con aromi di varia
    natura e origine che rendono i prodotti più leggeri, fantasiosi, e ne facilitano in un
    certo senso il consumo. Pertanto, esistono non sono liquori, bensì superalcolici,
    come il gin, la vodka e il whiskey che contengono estratti/aromi di frutta.
    • Alla luce di quanto sopra, il segno descrive un ingrediente o l’aroma dei prodotti
    obiettati.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 19 047 246 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “DIONE”

Accettata in data 26.09.2024 la domanda di registrazione del marchio “DIONE” depositato il 10.04.2024 a Piacenza

Il marchio è utilizzato nel settore profumeria




Voucher 3I: Innovazione di sturt-up

L’agevolazione, disposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la Legge sul Made in Italy, intende sostenere l’innovazione di startup e microimprese con la concessione di un incentivo per l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali.

La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024.

Per maggiori informazioni:

Decreto 8 agosto 2024 Gazzetta Ufficiale n.207- Concessione, per l’anno 2024, della misura agevolativa del voucher 3I




Bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per il 2024

Dalla giornata di venerdì 13 settembre 2024, con la pubblicazione dei bandi, sono operative, per l’annualità 2024, le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal:

  • 29 ottobre 2024 per Brevetti+
  • 12 novembre 2024 per Disegni+
  • 26 novembre 2024 per Marchi+



Registrare un marchio di integratori alimentari – marchio comunitario

Il consumatore medio che si approccia a questi integratori alimentari darebbe il significato “senza lattosio e/o latte senza lattosio”. Il segno ad avviso dell’esaminatore sarebbe quindi descrittivo delle caratteristiche del prodotto rivendicato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/09/2024
*************
I-20154 MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
************
Marchio figurativo
************** MILANO
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 23/05/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5
Integratori alimentari per consumo umano; alimenti e sostanze dietetiche
per uso medico; additivi nutrizionali per uso medico; alimenti complementari
nel regime alimentare degli esseri umani; alimenti dietetici per la nutrizione
clinica e medica; alimenti nutrizionali per uso umano; alimenti per bambini e
neonati; liofilizzati (alimenti per neonati); alimenti per diete mediche ristrette;
bevande dietetiche per uso medico; bevande vitaminiche per uso medico;
bevande nutrizionali per uso medico; prodotti farmaceutici per uso umano e
per scopi alimentari e curativi; estratti vegetali per uso farmaceutico; prodotti
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
igienici per scopi medici.
Pagina 2 di 3
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: senza lattosio e/o latte senza
lattosio.
• Il suddetto significato dei termini «LACTOSE MILK FREE», di cui il marchio è
composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lactose
(Traduzione
libera
dell’Ufficio: Il lattosio è un tipo di zucchero che si trova nel latte e che talvolta viene
aggiunto agli alimenti.)
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/milk
(Traduzione
libera
dell’Ufficio: Il latte è il liquido bianco prodotto da mucche, capre e alcuni altri animali,
che viene bevuto e utilizzato per produrre burro, formaggio e yogurt.)
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/free
(Traduzione
libera
dell’Ufficio: – libero si combina con i sostantivi per formare aggettivi che indicano che
qualcosa non ha l’elemento citato o ne ha solo una piccola quantità. Ad esempio, le
bevande senza zucchero non contengono zucchero e la benzina senza piombo è
prodotta utilizzando solo una piccola quantità di piombo.)
• In riferimento ai prodotti obiettati in classe 5, quali integratori alimentari e alimenti
dietetici, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti in questione siano privi di lattosio. Pertanto,
nonostante alcuni elementi stilistici e figurativi costituiti da un esagono contenente la
scritta ‘lactose milk free’ e una goccia di latte sbarrata (evidentemente per indicare
l’assenza di lattosio), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
indicativo di informazioni su specie e qualità, dei prodotti.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
• Come detto (supra), benché il segno contenga determinati elementi stilistici e
figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così
trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel
modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
Pagina 3 di 3
funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Infatti,
l’elemento figurativo costituito dalla forma geometrica esagonale verrà percepito
come un elemento ornamentale con funzione meramente estetica e quindi incapace
di indicare l’origine commerciale (29/04/2023, R2237/2022-2).
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019015636 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Rischio di confusione tra due marchi del settore abbigliamento: Alicante 12-09-2024

il marchio anteriore è Free Soul,

il marchio impugnato è

La classe di riferimento è la 25 per articoli di abbigliamento.

Free soul tradotto è anima libera. Free Style tradotto è Stile libero che potrebbe significare un modo di vestire casual. Secondo Euipo non sussiste rischio di confusione e la opposizione è respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 197 052

*****************************, Vicenza, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

************************ Monopoli (BA), Italia (richiedente).

Il 12/09/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

  1. L’opposizione No *************** è totalmente respinta.
  2. L’opponente sopporta l’onere delle spese.

MOTIVAZIONI

In data 06/06/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 835 656 (marchio figurativo). L’opposizione si basa registrazione di marchio dell’Unione europea No 285 023 Free Soul (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: Abbigliamento; Body [abbigliamento]; Pantaloncini [abbigliamento]; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamenti impermeabili; Coprispalle [abbigliamento]; Scaldaginocchia [abbigliamento]; Abbigliamento intimo; Abbigliamento sportivo; Scaldamani [abbigliamento]; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento per la ginnastica; Sciarponi [abbigliamento]; Copriorecchie [abbigliamento]; Paraorecchie [abbigliamento].
I prodotti contestati sono identici agli articoli di abbigliamento dell’opponente in quanto elencanti (inclusi i sinonimi) in entrambe le liste o perché i prodotti contestati sono inclusi nella categoria dei prodotti dell’opponente.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti (sia) al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Free Soul

Marchio anteriore
Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’UE.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’elemento “FREE” è una parola inglese basica ampiamente utilizzata e il cui significato sarà quindi compreso in tutti gli Stati membri. Tale elemento sarà inteso come ‘gratuito’, ‘libero’. Tenendo a mente che i prodotti sono abbigliamento tale elemento di per se ha un carattere distintivo limitato poiché sarà intenso nel senso che tali prodotti sono gratuiti o per il tempo libero.

L’elemento “SOUL” del marchio anteriore sarà inteso dal pubblico di lingua inglese come ‘anima’. Tuttavia, per l’altra parte del pubblico, tale elemento non ha un significato.

Il marchio anteriore nel suo complesso sarà inteso dal pubblico di lingua inglese come un’unità concettuale (spirito libero) e nel suo insieme ha un carattere distintivo normale.

L’elemento “STYLE” del segno impugnato sarà inteso da una parte sostanziale del pubblico di riferimento come “stile, una forma di aspetto, design, tipo” ed è spesso utilizzato in relazione al concetto di moda o tendenza. Per tale parte del pubblico, tale elemento avrà di per sé, nella migliore delle ipotesi, un carattere distintivo molto limitato, poiché si riferisce all’aspetto elegante dei prodotti in questione. Per la restante parte del pubblico per il quale tale elemento è privo di significato esso ha un carattere distintivo normale.

La combinazione delle due parole “FREE STYLE” si può riferire a “un modo di fare qualcosa liberamente, senza restrizioni”. In relazione alla moda, “FREE STYLE” si potrebbe riferire ad un concetto specifico di vestire; ad uno stile ‘casual’ a cui non si vincola le regole prevalenti della moda o delle convenzioni. L’espressione è grammaticalmente corretta essendo formata dalla combinazione corretta di un aggettivo (“libero”) e di un sostantivo (“stile”) e immediatamente comprensibile per il pubblico di lingua inglese, che lo capirà come a concetto specifico, vale a dire come “casuale”. Pertanto, tale combinazione ha un carattere distintivo limitato per tale parte del pubblico.

Le parole “DRESS ORIGINAL” saranno intese dal pubblico di lingua inglese come un’unità concettuale “vestito originale, vestirsi in modo originale” e hanno pertanto un carattere distintivo molto limitato. Per la parte del pubblico non anglofono che non comprenderà il significato di DRESS, questo ha un carattere distintivo normale. La parola ORIGINAL potrà essere intesa anche da una parte del pubblico non anglofono come “originale” in quanto essa esiste come tale in altre lingue o è molto simile ai corrispettivi termini equivalenti. Tale parola ha di per sé un carattere distintivo limitato.

La tipografia di “FREE STYLE” è piuttosto standard ed ha natura decorativa. La stilizzazione di “DRESS ORIGINAL” ha una certa originalità e quantomeno un minimo grado di distintività.

Il segno impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni hanno una diversa struttura, composizione e lunghezza. Essi coincidono unicamente in FREE che come più sopra descritto ha carattere distintivo limitato. Tuttavia, essi differiscono in tutti i loro restanti elementi, SOUL del marchio anteriore, STYLE e DRESS ORIGINAL del segno impugnato e negli aspetti grafici di quest’ultimo.

Pertanto, i segni sono simili in misura molto ridotta.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono di “FREE”. La pronuncia differisce nel suono dei restanti elementi SOUL del marchio anteriore, STYLE e DRESS ORIGINAL del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono simili in misura molto ridotta.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché l’elemento coincidente FREE ha un carattere di per sé molto limitato, il suo impatto sulla comparazione concettuale dei segni è anch’esso molto limitato. Il pubblico di riferimento noterà la presenza deli ulteriori elementi aggiuntivi che almeno in parte saranno anch’essi intesi. Inoltre, con riferimento al pubblico di lingua inglese il marchio anteriore sarà inteso come un’unità concettuale e l’elemento FREE sarà inteso come riferito a SOUL mentre nel caso del segno impugnato sarà inteso come riferito a STYLE e quindi nel loro compresso avranno significati diversi.
Pertanto, nel miglior scenario per l’opponente i segni presentano un grado molto basso di somiglianza concettuale.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore, nel suo complesso, deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici e si dirigono al pubblico in generale in cui grado di attenzione è medio.

Il marchio anteriore nel suo complesso ha un carattere distintivo normale.

I marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in misura molto ridotta. Essi hanno una diversa struttura, composizione e lunghezza. Essi coincidono unicamente nell’elemento FREE e differiscono in tutti i restanti elementi aggiuntivi/differenti che sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che l’elemento comune FREE presenta di per se un carattere distintivo limitato e non è dominante nel segno impugnato.

Occorre altresì rammentare, che in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto. L’aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T‑117/03, NLSPORT (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T‑118/03, NLJEANS / NL, EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T‑119/03, NL (fig) / NLACTIVE, EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T‑171/03, NL Collection (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, le notevoli differenze visive esistenti tra i segni, dovute alla presenza di una parola aggiuntiva/diversa / elementi figurativi aggiuntivi/diversi, assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

Considerato quanto precede, nonostante l’identità dei prodotti, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il richiedente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d’Opposizione

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Attenzione alle richieste fraudolente e falsi attestati di registrazione di marchi di impresa

Continuano le richieste fraudolente di pagamento ed emissioni di falsi attestati di registrazione di marchio d’impresa

L’Ufficio Marchi e Brevetti informa i cittadini, le imprese e gli utenti tutti che, anche nei primi mesi del 2024, continuano ad essere recapitate richieste fraudolente di pagamento provenienti da diversi indirizzi e-mail ingannevoli con domini @minister.com, @divisione3-uibm.com, @divisione1-uibm.com e, da ultimo, @contatto-mimit.com@ufficio-mimit.com e @marchi-mimit.com, che richiamano le intestazioni di articolazioni del Ministero e dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nonché il cognome e nome di Dirigenti in servizio presso il medesimo Dicastero, con allegato un mendace “Attestato di registrazione per Marchio di Impresa”.




Segno comunitario senza capacità distintiva, marchio non registrabile

“Marka” in lingua greca significa “marchio” ed “Hella” significa Grecia per cui l’esaminatore afferma che il consumatore finale attribuirebbe ai prodotti oggetto del marchio il significato di marchi provenienti dalla Grecia. Il segno non ha capacità distintiva.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/09/2024
*********** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
************
I-37050 Oppeano
ITALIA
In data 06/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3
Classe 5
Detersivi commerciali per il bucato; Detersivi biologici per il bucato; Sapone
liquido; Sapone liquido per bucato; Sapone liquido per i piatti; Sapone da
bagno; Saponette; Spray detergenti; Spray profumanti per ambienti; Salviette
imbevute di sostanze detergenti; Salviette imbevute di detergenti per la pelle;
Salviettine preumidificate con un detergente per la pulizia; Salviette per
neonati impregnate di prodotti detergenti.
Cerotti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 29
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Frutta conservata; Verdure, trasformate; Sottaceti; Legumi secchi; Legumi
conservati; Pomodori (conservati); Conserve di pomodoro; Condensato di
pomodori; Pomodori in scatola; Passato di pomodoro; Olio di oliva; Olio
extravergine di oliva; Salumi; Prosciutti; Salame; Formaggi; Formaggio fresco;
Formaggi stagionati; Latticini; Olive conservate; Olive secche; Olive ripiene;
Olive trasformate; Olive cotte; Pasta di olive; Carciofi, conservati; Carciofi
lavorati; Insalate pronte; Legumi in scatola; Latte; Yogurt; Burro; Burro senza
lattosio; Yogurt senza lattosio.
Classe 30
Classe 31
Classe 32
Classe 33
Pane; Farina pronta per la panificazione; Prodotti di panetteria pronti da
infornare; Focacce; Pizza; Dolci; Dolci surgelati; Riso; Aceto; Condimenti;
Spezie; Sale; Caffè; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Tè; Pane senza
glutine; Prodotti da forno senza glutine; Pasta fresca; Pasta secca; Pasta
alimentare; Pasta integrale; Pasta surgelata; Biscotti; Sughi per pasta; Sughi
di carne; Salse; Salse [condimenti]; Salsa di carciofi; Gelati; Bulgur; Pasta
senza glutine; Biscotti senza glutine; Dolci senza glutine.
Frutta fresca; Verdure non lavorate; Verdure fresche biologiche; Legumi
freschi; Pomodori freschi; Cibi e foraggio per animali; Cibo per cani; Cibo per
gatti; Olive fresche; Carciofi crudi; Carciofi freschi.
Bevande analcoliche; Bevande analcooliche gassate; Birre.
Bevande alcoliche (eccetto le birre); Liquori; Liquori fermentati; Vino; Vino
rosso; Vino bianco.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua greca, in relazione ai prodotti e servizi in esame,
attribuirebbe al segno il significato di “relativo al paese Grecia”. Ciò è stato
supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Dizionario Greco
Moderno in data 08/04/2024 all’indirizzo https://www.grecomoderno.com/dizionario
greco-italiano.php?parola=%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B1,
https://www.grecomoderno.com/dizionario-greco-italiano.php?parola=%27%CE
%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82%27+).
Le parole «Marka Hellas» nel segno hanno un significato chiaro per i consumatori di
lingua greca: “Marka” è la semplice traslitterazione latina della parola greca “Μάρκα”
che significa ‘marchio’ (=marchio conosciuto) mentre ‘Hellas’ è la traslitterazione
conosciuta a livello internazionale di ‘Ελλάς’ (Grecia).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» semplicemente come
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un’indicazione non distintiva che i prodotti provengono da un operatore commerciale greco,
o sono connessi ad un marchio di fabbrica o commerciale greco, senza elementi che
possano collegarli a nessun soggetto economico specifico. L’elemento figurativo costituito
da caratteri tipografici neri, semplici e comuni, all’interno di un elemento di forma ovale
simile ad un’etichetta, non distoglie dal significato non distintivo del segno.
Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione generale relativa all’origine
geografica dei prodotti. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti per i quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018975058 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.