IPERICO Contro la Contraffazione

È online la nuova versione del sito web IPERICO (Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting) gestito dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi- del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

E’ uno strumento a disposizione di cittadini, professionisti e imprese che rende possibile osservare e monitorare il fenomeno della contraffazione.




Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

Per una realtà che produce in classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica, il termine “GLASSCORD” che tradotto è “corda di vetro”, è un termine descrittivo perché facilmente riconducibile al materiale con cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/03/2023
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Fascicolo nº: ******************+
Vostro riferimento: SQ7577AB/mb
Marchio: GLASSCORD
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****************
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I. Sintesi dei fatti
In data 09/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra
ceramica ad uso di guarnizioni industriali di tenuta statiche e dinamiche;
Trecce di filati sintetici e naturali trattate con materiali speciali (carbonio puro,
carbone, fibra aramidica, PTFE e altri) per l’isolamento e la protezione di
condotti, macchine e motori, apparecchiature industriali, forni, fornaci, caldaie;
Valvole, tubi flessibili in PTFE e altri materiali sintetici rinforzati con guaine
metalliche e guaine di altri materiali; Caucciù, guttaperca, gomma, mica,
prodotti in tali materie non compresi in altre classi; Prodotti in materie
plastiche semi-lavorate; Materie per turare, stampare e isolare; Tubi flessibili
non metallici; Gomma per rigeneramento dei pneumatici; Materie di
imbottitura in caucciù o in materie plastiche; Barriere galleggianti anti
inquinamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento, che è sia il consumatore medio che quello specializzato
nel caso in esame, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore di lingua inglese sopra
identificato, attribuirebbe al segno il significato seguente: corda di vetro.
• Il suddetto significato del termine «GLASSCORD», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cord
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass_1?q=glass
• Si rileva inoltre come nel mercato il termine GLASS CORD venga utilizzato per
identificare un materiale in cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro dai molteplici
usi che sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelli rivendicati dalla
domanda in esame. Si vedano in tal senso si vedano i seguenti link, tutti consultati in
data 09/12/2022.
https://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/glass-cord
http://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/6392c9fb1bd21412a87e5c9f
https://www.ngfglasscord.com/en-gb/glasscord-products/high-tensile-strength-glass-cords#
https://www.siltex.eu/glassfibrecord.html
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti oggetto di rifiuto sono o contengono corda di vetro o corda in fibra d
vetro. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.
• Si sottolinea come i link citati dimostrino direttamente o indirettamente come il
materiale in questione venga usato per prodotti di vario tipo, fra cui quelli oggetto di
rifiuto, che possono essere tutti realizzati in corda di vetro.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.

• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018788811 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Michele M. BENEDETTI – ALOISI




Marchi non registrabili – Alicante 28-03-2023

Il segno «SUPERATLETA» sarebbe inteso inequivocabilmente dal consumatore come un’espressione elogiativa, come espressione di un tipo di allenamento che farebbe diventare dei super atleti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

  Alicante, 28/03/2022  
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Fascicolo nº: ***************************
Vostro riferimento:  
Marchio: SUPERATLETA 
Tipo di marchio: marchio denominativo
Richiedente: **************************

I. Sintesi dei fatti

In data 04/08/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

L’Ufficio ha altresì deciso di riesaminare domanda di marchio in oggetto per accertare che non rientri fra nessuno degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, RMUE. A seguito di tale riesame, in data 30/11/2021 l’Ufficio ha sollevato un’ulteriore obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.L’obiezione motivata costituisce anch’essa parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

L’Ufficio ha ritenuto che consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i servizi offerti sono indirizzati a uno sportivo d’eccellenza, perché in grado di offrirgli un allenamento ad alto livello, o che miglioreranno le abilità dello sportivo al punto de trasformarlo in un super atleta. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dall’unione dei due termini ‘SUPER’ e ‘ATLETA’ in una sola parola, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità, destinazione e valore dei servizi.

Infatti, l’espressione «SUPERATLETA» sarebbe compresa in modo chiaro e inequivocabile dal consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese di riferimento e quindi percepito come un’espressione elogiativa, priva di carattere distintivo, che incoraggia i consumatori a contrarre i servizi offerti, perché offrenti un allenamento altamente intensivo, al fine di migliorare le loro abilità sportive e diventare dei super atleti.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018506067 è respinta.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.  Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.  Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Roberto D’ERME

Esaminatore




Brevetto Europeo con effetto unitario: periodo di sunrise

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) diventerà operativo il 1° giugno 2023. Il 1° marzo 2023 alle 9:00 è iniziato il periodo c.d. di sunrise, ossia un periodo di 3 mesi durante il quale gli utenti possono richiedere l’esclusione dei propri brevetti europei dalla competenza del TUB (richiesta di opt-out). La possibilità di presentare una richiesta di rinuncia dalla giurisdizione del Tribunale può essere fatta anche per le domande di brevetto europeo pubblicate e per i certificati complementari di protezione rilasciati per un prodotto protetto da un brevetto europeo “classico”.

Per saperne di più sul Brevetto Europeo con effetto Unitario




Marchio comunitario elogiativo rifiutato Alicante 10-03-2023

Il pubblico di riferimento percepirebbe il marchio che, tradotto in italiano, significa “essere sicuro” semplicemente come elogiativo che i dispositivi
medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la capacità di essere sempre efficaci e precisi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/03/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: ******************************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **************************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 13/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 10 Cateteri; Cannule; Cateteri cardiovascolari.
Classe 26 Aghi.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori medico e infermieristico, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione,
    attribuirebbe al segno il significato di “sii preciso/efficace/certo”. Ciò è stato
    supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins
    dictionary e MacMillan dictionary in data 12/12/2022, rispettivamente agli indirizzi
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/b;
    https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/b_2,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sure,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/be-sure).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti, vale a dire dispositivi
    medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la
    capacità di essere sempre efficaci e precisi, e fanno sentire l’utente (ndr: you be – tu
    sii/sentiti, indicativo presente, seconda persona singolare del verbo essere) sicuro,
    attento, effettivo o certo di fare bene (sure). Il fatto che l’espressione includa un
    elemento diverso dall’ortografia corretta (‘B’ invece di ‘Be’) non sarà sufficiente per
    renderla insolita, poiché la stessa è ampiamente usata nel linguaggio corrente e delle
    comunicazioni commerciali.
  • Il pubblico di riferimento percepirà immediatamente, tanto visivamente che
    foneticamente, che la componente ‘B’ significa ‘Be’, anche considerato il senso
    logico che la frase assume in congiunzione con la parola successiva. Il pubblico di
    riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
    commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a
    evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei prodotti. Benché il segno contenga
    determinati elementi stilizzati, costituiti da una grafia blu, semplice e comune, che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
  • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 13/12/2022 che possono essere
    sintetizzate come segue:
  1. L’Ufficio ha registrato marchi simili o addirittura identici (MUE n. 003543451 Bsure) confermando l’ammissibilità della domanda in esame.
  2. La domanda in esame rivendica solo certe classi e sue sottocategorie, evitando
    conflitti e/o confusione con altri marchi analoghi e registrati.
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    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    L’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha
    supportato la sua spiegazione con definizioni di dizionario degli elementi del segno (come da
    sintesi nei paragrafi inziali) che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato
    interessato, vale a dire “sii preciso/efficace/certo”. Il richiedente non ha obiettato nulla contro
    i significati di “B-sure” indicati dall’Ufficio, che sono dunque incontestati e pacifici.
    Sulla base di tali significati, l’Ufficio non può immaginare che cos’altro possa percepire il
    consumatore di lingua inglese di fronte al segno ” ” in relazione ai prodotti
    che sono dispositivi e strumenti medici ad alta precisione che richiedono un elevato grado di
    affidabilità nell’uso e di prevedibilità e certezza dei risultati.
    Non vi è alcun elemento nella combinazione richiesta ” ” che possa conferire
    carattere distintivo al segno, anche se si considerano gli elementi grafici, data la loro
    semplicità e banalità. Pertanto, le connotazioni trasmesse dal segno in questione non sono
    nel complesso capaci di dotare di una propria individualità il marchio richiesto ma sono nel
    complesso prive di carattere distintivo.
    L’obiettivo del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla
    registrazione “marchi privi di carattere distintivo” e non marchi che siano in conflitto con altre
    registrazioni esistenti. Pertanto, le affermazioni del richiedente in merito alla differenza
    merceologica del proprio marchio rispetto a marchi analoghi con prodotti simili, è irrilevante.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, come il MUE n.
    003543451 “B-sure” per prodotti delle Classi 5 e 10. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
    afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
    [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
    un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
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    dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    In relazione al fatto che l’Ufficio ha registrato MUE 003543451 “B-sure” tra gli altri, per
    prodotti nella Classe 10 come il marchio in esame, possono essere invocate precedenti
    decisioni dell’Ufficio e, se viene citato un precedente realmente comparabile, l’Ufficio deve
    valutare se debba essere seguito. L’Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla
    base di una corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla
    registrazione.
    L’attuale decisione è coerente con la prassi dell’Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e
    conforme alla giurisprudenza dei tribunali. Fondamentalmente, nell’ambito del diritto europeo
    armonizzato dei marchi e ancor più nell’ambito della pratica d’esame dell’Ufficio, si dovrebbe
    cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili (02/12/2009, C39/08, ‘ Volkhandy’, EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in una causa precedente l’Ufficio ha
    forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso, tale errore non
    dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in una causa successiva.
    Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio,
    una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può
    avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto
    eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non
    è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67,
    EU:T:2002:43).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018807048 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Be Good vs Bedgoo – Opposizione respinta 14-03-2023

“Be Good “contro “Bedgood” Secondo Euipo i due marchi sono differenti per cui la opposizione è respinta. “Be Good” tradotto è “essere di buona qualità”. Analizziamo “bedgoo”: Bed verrebbe inteso dal consumatore come attinente a biancheria per il letto ma la parola intera verrebbe comunque intesa non disgiuntamente. Inoltre, non significando nulla il termine bedgoo, è da intendersi come segno distintivo.

OPPOSIZIONE N. B   3 158 920

*************************************************** (rappresentante professionale)

c o n t r o

********************************************************************** (rappresentante professionale).

Il 14/03/2023 la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione No B 3 158 920 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR    

MOTIVAZIONI

In data 24/11/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 584 627 “Bedgoo”. L’opposizione si basa, sulle registrazioni di marchio dell’Unione europea *************** e N. ****************************** . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 365 967.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 24: Coperture per mobili; tende; etichette in tessuto; biancheria; copritavoli e tovaglie; copriletti e coperte da letto; biancheria per il bagno; materiali per filtrare in tessuto; materie tessili; filtri in materiali tessili; materiali filtranti in tessuto; materiali per filtrare in tessuto; materiali per filtrazione [in materie tessili]; materiali tessili compositi; materie filtranti [materie tessili]; stoffe; tessuti per uso tessile; tessuti di spugna per uso tessile; stoffe [tessuti]; tessuti; tessuti filtranti.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 24: Stoffe [tessuti]; etichette in tessuto; biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; biancheria; trapunte; coperte da viaggio; lenzuola; piumini [copripiedi]; biancheria da letto; federe di guanciale; tappeti da tavola non di carta; stoffe [tessuti]; etichette in tessuto; biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; biancheria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Trapunte; coperte da viaggio; lenzuola; piumini [copripiedi]; biancheria da letto; federe di guanciale, del marchio contestato, sono compresi nell’ampia categoria della biancheria dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Tappeti da tavola non di carta, del marchio contestato, sono compresi nell’ampia categoria di copritavoli e tovaglie dell’opponente. Pertanto, sono identici.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, parte dei prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (“tessuti”) e un’altra parte è diretta solo al grande pubblico (ad esempio “trapunte; coperte da viaggio; lenzuola”). 

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è la Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

In merito ai marchi in questione, occorre osservare che, i consumatori di riferimento quando percepiscono un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono un significato concreto o che assomigliano a parole che già conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Orbene, nel caso di specie il pubblico scomporrà l’elemento verbale “BeGood” in “BE” e “GOOD” poiché essi hanno significati specifici come verrà spiegato qui di seguito. Questa separazione è ulteriormente facilitata dalla capitalizzazione irregolare dell’elemento verbale “BeGood”.

Il termine “GOOD” del marchio anteriore è una parola inglese molto basilare che significa “di alta qualità, standard o livello”. Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, tale termine sarà compreso in tutta l’Unione Europea, poiché si può presumere che il pubblico conosca tali termini inglesi di base (10/12/2021, R 2399/2020-1, The good life / Life et al. § 41).

La componente ‘BE’ nel marchio anteriore, è un verbo inglese che significa, tra l’altro, “esistere” o “accadere o verificarsi” o viene utilizzato nelle espressioni del tipo “to be fair” (essere corretti) “to be honest” (essere onesti) per introdurre un’affermazione o un’opinione aggiuntiva e per indicare che si sta cercando di essere corretti, onesti o seri (informazione estratta da “Collins English Dictionary” consultato in data 07/03/2023 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/be). Contrariamente a quanto affermato dall’opponente, tale verbo fa parte del vocabolario inglese di base ed il suo significato è, pertanto, noto a tutto pubblico di riferimento (vedasi, a tal proposito, Sentenza del 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 28).

Dato che “BE GOOD” è una espressione usata nella lingua inglese con il significato unitario di “comportati bene”, la parte del pubblico di lingua inglese e quella con una buona padronanza dell’inglese percepirà la combinazione degli elementi verbali del marchio anteriore “BE GOOD” con il significato sopra menzionato. Questa espressione è nel complesso normalmente distintiva rispetto ai prodotti in questione, poiché non ha una relazione chiara con essi.

D’altra parte, quella parte di pubblico che non ha una buona padronanza dell’inglese (ad esempio parte del pubblico italiano e spagnolo) percepirà il significato di ogni elemento verbale “BeGood”, ma non percepirà un significato unitario. Questo perché è improbabile che questa parte del pubblico comprenda l’elemento “BE” come forma imperativa del verbo essere, ma lo percepirà piuttosto come forma infinitiva. Pertanto, la componente verbale “GOOD” sarà percepita da questa parte del pubblico come una mera indicazione della buona qualità della merce, essendo, dunque debole, mentre “BE” anche se relazionato alla parola “GOOD” non avrà un chiaro significato per i prodotti in questione e, sarà, pertanto distintivo.

Per quanto riguarda il marchio contestato “Bedgoo”, la divisione di opposizione ritiene che il pubblico inglese percepirà la componente “BED” con il significato di “mobile su cui ci si sdraia per dormire” (informazione estratta da “Collins English Dictionary” consultato in data 07/03/2023 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bed), in italiano “letto”, e la componente “GOO” come termine che si riferisce “a qualsiasi sostanza densa e appiccicosa, ad esempio fango o pasta” (informazione estratta da “Collins English Dictionary” consultato in data 07/03/2023 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/goo). Tenendo presente che i prodotti rilevanti sono biancheria o, più specificamente, biancheria da letto, la componente “BED” è da considerarsi quanto meno debole per il pubblico inglese, mentre “GOO” è normalmente distintiva in quanto non ha alcun chiaro significato in relazione agli stessi.

Inoltre, l’insieme di parole “BEDGOO” non ha alcun chiaro significato per il pubblico inglese ed è, pertanto, normalmente distintivo. Sebbene la parola inglese “BED” sia relativamente comune e parte del pubblico non inglese, ma con una certa conoscenza di questa lingua, ne comprenda il significato, vi è una parte di tale pubblico che non parla inglese e che, pertanto, non conosce questa parola (v. per analogia 14/07/2021 nel caso R 2057/2020-2). Tale ragionamento è ancor più calzante in relazione alla parola “GOO” che non è una parola inglese comune e, pertanto, non verrà compresa dal pubblico non inglese. Per la parte del pubblico che non percepirà alcun significato in nessuna delle due componenti verbali, il marchio “BEDGOO” non verrà scomposto essendo percepito come un unico elemento privo di qualsiasi significato e, pertanto, distintivo.

L’elemento figurativo del marchio anteriore è un elemento astratto privo di significato per il pubblico in questione e, pertanto, distintivo. Infine, la stilizzazione del marchio anteriore svolge una funzione puramente decorativa nella percezione di tale segno.

Il marchio anteriore non ha elementi che possono essere considerati chiaramente dominanti rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere B-E*G-O-O* che compongono gli elementi verbali “BeGood” and “Bedgoo”, nonché nella lettera “D”. Tuttavia, solo le prime due lettere “B-E” sono nella stessa posizione, mentre tutte le altre si trovano in posizioni diverse all’interno di tali elementi verbali. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, le lettere “GOO” sono nella stessa sequenza ma non nella stessa posizione (terza, quarta e quinta lettera nel marchio anteriore a quarta, quinta e sesta lettera, nel maschio contestato). Pertanto, la coincidenza delle lettere “G-O-O” ha una rilevanza limitata mentre la coincidenza nella lettera “D” non ha alcuna rilevanza essendo sia in sequenza che in posizione completamente diversa all’interno dei marchi. Inoltre, si deve tener conto del fatto che tali lettere sono costitutive di elementi verbali che verranno percepiti diversamente dal pubblico di riferimento (“BE” e “GOOD” nel marchio anteriore vs “BED” and “GOO” or “BEDGOO” nel marchio contestato).

Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, il Tribunale ha ritenuto che lo stesso numero di lettere in due marchi non rivesta, di per sé, un particolare significato per il pubblico di riferimento, nemmeno per un pubblico specializzato. Poiché l’alfabeto è composto da un numero limitato di lettere, che peraltro non sono tutte utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che molte parole abbiano lo stesso numero di lettere e addirittura ne condividano alcune, ma non possono, per questo solo motivo, essere considerate visivamente simili. Inoltre, il pubblico non è, in generale, a conoscenza del numero esatto di lettere di un marchio denominativo e, di conseguenza, non noterà, nella maggior parte dei casi, che due marchi in conflitto hanno lo stesso numero di lettere (25/03/2009, T 402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C 193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).

In questo caso, il mero fatto che i segni abbiano due lettere in comune nella stessa posizione e che tutte le altre, sebbene comprese in entrambi i marchi, siano in posizioni diverse non contribuisce alla constatazione di una rilevante somiglianza visiva tra di essi, per i motivi suesposti.

I marchi differiscono, altresì, nell’elemento figurativo nonché nella leggera stilizzazione del marchio anteriore.

Alla luce di quanto detto e delle considerazioni sul grado di distintività degli elementi che compongono i marchi in questione (e delle loro parti), si ritiene che i marchi siano visivamente simili in grado basso.

Sotto il profilo fonetico, è probabile che il pubblico pronunci “BE” e “GOOD” con le regole di pronuncia inglese dato che sono due parole inglesi elementari e, pertanto, conosciute da tutto il pubblico di riferimento (ossia /bi/ e /gʊd/), mentre ‘BEDGOO’ verrà pronunciato con le regole della pronuncia inglese da parte del pubblico inglese o con una certa conoscenza di tale lingua (ossia /bed/ e /gu/) o con le regole di pronuncia delle altre lingue del territorio di riferimento. Ad ogni modo, anche se gli elementi verbali dei marchi hanno in comune i suoni di alcune lettere, la presenza della lettera “D” al centro dell’elemento verbale ‘BEDGOO’, del marchio contestato, che invece è presente come ultimo suono nel marchio anteriore nonché il fatto che le lettere coincidenti “GOO” hanno una posizione diversa creerà differenze a livello fonetico non irrilevanti.

Pertanto si ritiene che i marchi siano foneticamente simili tutt’ al più ad un livello inferiore alla media.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico di riferimento percepirà il significato dell’elemento verbale “BeGood” parzialmente o nella sua interezza, mentre l’elemento verbale “BEDGOO” verrà compreso in tutte o solo una delle sue componenti o verrà percepito come un unico elemento senza significato. Pertanto, visto che il pubblico percepirà in almeno uno dei marchi un significato che non trova riscontro nell’altro marchio, i segni non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore, nel suo complesso, per i motivi precedentemente spiegati, è privo di un chiaro significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento debole per una parte del pubblico (ossia “GOOD”), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono stati ritenuti identici. I marchi sono visivamente simili in grado basso, foneticamente simili al massimo in misura inferiore alla media e concettualmente non simili. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio.

Come prima spiegato, le coincidenze visive e fonetiche delle lettere che costituiscono gli elementi verbali dei marchi in questione hanno un’importanza limitata dato che, fatta eccezione per le prime due lettere, le altre sono in posizioni diverse e, soprattutto, fanno parte di componenti verbali percepite diversamente in quanto con significati distinti o senza significato. Tali differenze saranno chiaramente percepite dal pubblico di riferimento.

Nel caso di specie, un punto essenziale della valutazione è che i marchi non sono concettualmente simili, in quanto il marchio anteriore veicola concetti che, come spiegato in precedenza, non sono contemplati dal marchio contestato, che a sua volta trasmette concetti diversi o non ne trasmette affatto.

Alla luce di tali differenze e anche tenendo conto del ricordo imperfetto del consumatore, non appare probabile che, come sostenuto dall’opponente, il pubblico possa confondere o associare i marchi in questione (ossia credere che i prodotti del richiedente provengano dall’impresa dell’opponente o che le due imprese siano economicamente legate tra loro).

Considerato quanto precede, nonostante i prodotti siano identici e il pubblico presti un livello di attenzione medio, si ritiene che non sussista alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. **********************  per prodotti nelle Classi 23, 24 e 25.

Anche se tale marchio non include l’elemento figurativo del marchio comparato poc’anzi (MUE n. *********************), lo stesso è da considerarsi ancora meno simile rispetto al marchio contestato. Questo perché, a differenza del marchio contestato che è composto da un solo elemento verbale “BEDGOO”, il marchio in questione presenta gli elementi verbali del marchio anteriore prima comparato (BE GOOD), ma chiaramente separati e su due linee diverse, nonché lo sfondo che comunque ha una valenza decorativa. Tale differenza strutturale insieme tutte le altre differenze tra i marchi menzionate in precedenza, contribuisce ancor di più a differenziare i marchi a livello visivo mentre foneticamente e concettualmente valgono le stesse considerazioni fatte per il MUE n. ********************************** Di conseguenza, anche considerando una identità dei prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Martina GALLE Angela DI BLASIO    Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




GENDERLESS COSMETICS: marchio descrittivo respinto 10-03-2023

Il consumatore medio attribuirebbe al segno GENDERLESS COSMETICS il significato “cosmetica senza genere” Per questo motivo il marchio non è distintivo e viene respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/03/2023
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************************
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Fascicolo nº:*******************
Vostro riferimento:
Marchio: GENDERLESS COSMETICS
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *********************
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I. Sintesi dei fatti
In data 21/11/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35
Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e
bellezza.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obiettati, attribuirebbe
    al segno il significato “cosmetica senza genere (priva di distinzione di genere)”. Ciò è
    stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Oxford
    English Dictionary in data 21/11/2022 all’indirizzo
    https://www.oed.com/view/Entry/77471?redirectedFrom=%CB%88genderless#eid,
    https://www.oed.com/view/Entry/42208?
    rskey=wNtCes&result=1&isAdvanced=false#eid).
  • Nel settore di riferimento, l’uso del binomio «GENDERLESS COSMETICS» è
    estremamente diffuso e la produzione e vendita di prodotti cosmetici privi di
    distinzione rispetto al genere, cioè che non si differenziano rispetto al genere dei
    consumatori destinatari, sono sempre più popolari, soprattutto tra i cosiddetti
    ‘millennial’, come evidenziato da una ricerca su Internet condotta in data 21/11/2022:
  1. https://zenbird.media/genderless-cosmetics-to-nurture-inclusive-beauty-in-japan/,
  2. https://en.myuny.fr/blogs/blog/cosmetiques-genderless.
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GENDERLESS COSMETICS»
    semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi sono, o sono
    connessi alla vendita online al dettaglio di prodotti cosmetici e di bellezza non distinti
    per genere, neutri rispetto al genere, destinati a consumatori che non si qualificano o
    non desiderano qualificarsi rispetto al genere binario maschile o femminile. Pertanto,
    il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa all’oggetto
    dei servizi di vendita e alla tipologia di consumatori destinatari dei servizi.
  • Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei servizi
    interessati sono privi di carattere distintivo per quei servizi. In questo contesto, da
    una ricerca su Internet condotta in data 21/11/2022 è risultato che i termini
    «GENDERLESS COSMETICS» sono utilizzati abitualmente nel mercato di
    riferimento, come evidenziato dai risultati nei paragrafi precedenti e nei successivi: 1.
    https://www.trendhunter.com/slideshow/genderless-cosmetic, 2. https://www.eustartups.com/2022/07/achieving-inclusivity-5-european-startups-servingthe-lgbtqcommunity/, 3. https://www.tibdglobal.com/en/gender-neutral-trend-an-insight-on-thefuture-ofgenderless-cosmetics/.
  • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/11/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue:
  1. Si richiede di poter integrare questa domanda di marchio inserendo un segno
    distintivo.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno verbale “GENDERLESS COSMETICS” in relazione a servizi di vendita inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza che
    sono cosmetici diretti a tutti generi, in quanto privi di definizione di genere femminile o maschile. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai servizi rivendicati.
    Il richiedente non ha obiettato nulla contro i significati di “GENDERLESS” e di “COSMETICS” indicati dall’Ufficio, che sono dunque incontestati e pacifici. Sulla base di tali significati, l’Ufficio non può immaginare che cos’altro possa percepire il consumatore di lingua inglese di fronte al segno “GENDERLESS COSMETICS” in relazione a servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza a parte una locuzione che descrive che i prodotti del richiedente sono articoli di cosmetica non diretti ad un genere,
    maschile o femminile, specifico.
    Non vi è alcun elemento nella combinazione richiesta “GENDERLESS COSMETICS” che possa conferire carattere distintivo al segno, sia che si considerino gli elementi che lo
    compongono individualmente che nel loro insieme. Pertanto, le connotazioni trasmesse dal
    segno in questione non sono nel complesso capaci di dotare di una propria individualità il
    marchio richiesto ma sono evidentemente prive di carattere distintivo.
    Infine, ai sensi dell’articolo 49 RMUE una domanda di marchio dell’Unione può essere
    modificata solo correggendo aspetti formali o errori evidenti della stessa a condizione che
    tale rettifica non modifichi sostanzialmente il marchio. Poiché l’introduzione di un nuovo
    elemento grafico o denominativo modificherebbe sostanzialmente il marchio in questione, la relativa richiesta deve essere respinta.

  2. IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018779883 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



RIFIUTO MARCHIO EUROPEO con Indicazione Geografica Protetta – Alicante 27-02-2023

Il marchio non supera l’esame contiene il termine “CREMONESE” che evoca la indicazione geografica protetta (IGP) ‘Salame Cremona’ protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/02/2023
******

*******
Fascicolo nº: *********************
Vostro riferimento: MUE-4276
Marchio: U.S. CREMONESE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ******************
**********************
*********************************

**********************
I. Sintesi dei fatti
In data 19/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Carne.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • il segno «U.S. CREMONESE» contiene il termine «CREMONESE» che evoca la
    indicazione geografica protetta (IGP) ‘Salame Cremona’ (PGI-IT-0265), protetta a
    norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012.
  • Poiché la domanda copre, tra l’altro ‘carne’ (classe 29), tale dicitura comprende
    salami che non hanno l’origine indicata dall’indicazione geografica evocata nel
    marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve
    essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda
    di marchio dell’Unione europea n. 018807682 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 29 Carne.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 29 Pesce; Pollame; Selvaggina; Estratti di carne; Conserve di frutta; Ortaggi in
    conserva; Ortaggi preparati; Gelatine commestibili; Gelatine vegetali; Gelatine
    di frutta; Marmellate; Composti; Uova; Latte; Succedanei del latte; Bevande al
    latte, nelle quali predomina il latte; Formaggi; Oli commestibili; Grassi
    commestibili; Patatine fritte; Patatine sotto forma di snack; Patate chips;
    Chips di verdure; Anacardi salati.
    Classe 30 Chips al mais; Caffè; Tè; Cacao; Succedanei del cacao; Succedanei del
    caffè; Riso; Tapioca; Sago; Farina [farine alimentari]; Farina commestibile;
    Farine vegetali; Miscele di farina; Farina di cereali; Cereali; Pane; Pasticceria;
    Pasticceria surgelata; Pasticceria salata; Confetteria; Gelati; Zucchero; Miele;
    Melassa; Sciroppo di melassa; Lievito; Sale; Senape; Aceto; Salse; Salse
    [condimenti]; Spezie; Ghiaccio; Ghiaccio commestibile; Cioccolato; Pasticcini
    al cioccolato; Biscotti al cioccolato; Caramelle al cioccolato; Confetteria al
    cioccolato; Tavolette di cioccolato; Nocciole rivestite di cioccolato; Pasticceria
    al cioccolato; Dolci al cioccolato; Dolci di cioccolata; Uova di cioccolato;
    Biscotti salati; Cracker salati; Biscotti wafer salati; Biscottini; Biscotti;
    Cioccolatini; Caramelle; Dolciumi; Dolciumi (caramelle).
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Rifiuto di un marchio comunitario nel settore profumi – Alicante 26-02-2023

AULIRE verrebbe percepito dal consumatore come prodotto in grado di emanare profumo per cui per il prodotto profumo sarebbe descrittivo e nn distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/02/2023
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Fascicolo nº: ********************************
Vostro riferimento: aulire
Marchio: AULIRE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************************
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*********************
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 19/09/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
[cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi
Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non
medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette
imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per
deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo
sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;
Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
[cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
[cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
[cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni
autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami
per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
[cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura

della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i capelli e il cuoio capelluto.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e
    servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di “emanare profumo,
    profumare”. Ciò è stato supportato dai riferimenti di dizionario italiano (estratti da Il
    Nuovo De Mauro in data 19/09/2022 all’indirizzo
    https://dizionario.internazionale.it/parola/aulire).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti cosmetici di Classe 3 emanano profumo o profumano. Pertanto, il
    segno descrive il tipo e la funzione dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/10/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. Si comprende che il verbo “aulire” significa “odorare, emanare profumo”, ma si contesta
    che AULIRE sia una parola di uso corrente. “AULIRE”, di derivazione latina, è una voce
    verbale forbita e arcaica, in disuso nell’accezione indicata dall’Ufficio e nella percezione del
    consumatore medio non suggerirà alcuna descrizione chiara e univoca.
  2. Solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un’esigenza d’uso
    ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione. Ciò
    non è il caso del vocabolo AULIRE che, oltre al suo uso in un verso poetico di quasi due
    secoli orsono, non è stato MAI utilizzato dal pubblico o dai concorrenti come termine
    descrittivo.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “AULIRE” in relazione ai prodotti
    obiettati che consistono in profumi, oli, creme, detergenti per la pelle, prodotti e preparati
    cosmetici di vario genere, cioè articoli comunemente profumati, per profumare o che
    lasciano un gradevole odore. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che
    il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.
    L’Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno “AULIRE” in italiano significa
    ‘Emanare profumo, profumare’. Pertanto il punto è pacifico.
    Il richiedente, tuttavia afferma che si tratta di un verbo desueto, il cui uso è solo poetico e
    relegato alla poesia sino al 1800. Il verbo sarebbe inesistente nel linguaggio corrente e nello
    spirito del consumatore italiano medio cosicché “AULIRE” non sarebbe chiaramente e
    inequivocabilmente descrittivo di caratteristiche dei prodotti interessati.
    L’Ufficio dissente. Come dimostrato dalla presenza sui dizionari italiani citati dall’Ufficio e dal
    richiedente, il termine “AULIRE” è una parola esistente nel vocabolario attuale della lingua
    italiana, di fatto utilizzata, come confermato ad esempio dal Treccani: “È usato solo in
    poche forme, soprattutto nel pres. e imperf. indic.” (enfasi aggiunta). Il fatto che il suo uso sia
    prevalente in alcune forme non esclude la comprensione a priori del verbo, soprattutto della
    forma di base costituita dall’infinito, cioè “aulire”. Inoltre, l’uso di questo verbo da parte dei
    più grandi e riconosciuti poeti italiani è comune: ad esempio in Dante, Carducci e
    D’Annunzio, il quale ultimo ne fece un uso estesissimo in molte opere, non solo in una come
    erroneamente affermato dal richiedente. È noto che la poesia e i poeti italiani sono una parte
    essenziale dei corsi di italiano nelle scuole obbligatorie e, contrariamente a quanto affermato
    dal richiedente, il verbo ‘aulire’ è ivi sovente utilizzato. Si trovano inoltre online usi attuali in
    opere contemporanee di persone comuni, a sottolineare la diffusa conoscenza del termine
    (ad esempio: “Haiku aulente” https://www.rossovenexiano.com/blog/woodenship/haiku-
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    aulente, “Fresca Aulente Estate” https://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2972019175759,
    “Ogni piccolo movimento” “https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/417352/ogni-piccolomovimento/).
    Il richiedente sostiene che solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste
    un’esigenza d’uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla
    registrazione.
    La questione è mal posta. Come ricordato, sono, tra gli altri, esclusi dalla registrazione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE i marchi composti esclusivamente da
    parole che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto, come
    nel caso in esame, la parola “AULIRE” che direttamente menziona una delle caratteristiche
    essenziali dei prodotti cosmetici obiettati, vale a dire quella di emanare odore o profumare.
    Dato il significato descrittivo del segno il termine deve poter essere liberamente usato da
    tutti, indipendentemente che lo sia già o risulti al momento prevedibile il suo uso.
    Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), RMUE,
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
    La Corte ha inoltre confermato che non spetta all’Ufficio dimostrare che segni simili vengono
    utilizzati sul mercato:
    [L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l’assenza di carattere distintivo
    intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti
    dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di
    prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai
    consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di ricorso
    non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
    (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
    È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
    percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non
    come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l’analisi dell’Ufficio basata su
    tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione
    sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il
    marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso; si trova in una
    posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato
    (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
    A sostegno della sua tesi secondo cui il marchio oggetto della domanda di registrazione ha
    carattere distintivo nel settore del mercato interessato, il richiedente sostiene che il termine
    sia solo poetico e non attuale.
    Pagina 6 di 10
    Tuttavia, come dimostrato nei paragrafi precedenti, l’Ufficio ritiene che i suddetti argomenti e
    prove non siano sufficienti a confutare l’analisi dell’Ufficio perché, contrariamente a quanto
    tentato di dimostrare, il verbo “aulire” è un termine italiano corrente, ampiamente usato nella
    letteratura italiana ancorché principalmente poetica, ed è diffusamente conosciuto dal
    pubblico italiano grazie ai programmi scolastici durante gli studi obbligatori. Inoltre, se un
    termine è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi non è necessario per il suo rifiuto
    che sussista anche un’esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile che i concorrenti
    possano utilizzare un determinato termine al fine di descrivere talune caratteristiche dei
    propri prodotti.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018751784 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
    ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
    Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
    industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
    ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
    profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
    detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
    detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
    schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
    medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
    Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
    detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
    [cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
    personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
    corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi;
    Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non
    medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per
    l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette
    imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il
    corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso
    cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
    impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
    personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per
    deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo
    sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;
    Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
    preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
    Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
    [cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
    [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
    idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
    [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
    abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
    abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni

    autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
    Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
    decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
    contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
    Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
    sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
    Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
    le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
    per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
    Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
    per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
    [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
    Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
    sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
    Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
    labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
    lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
    il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
    viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami
    per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
    [cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
    ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
    schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
    Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
    [cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
    occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
    delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
    le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
    protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
    Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura
    della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per
    la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
    Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
    bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
    corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
    Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i
    capelli e il cuoio capelluto.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 14 Gioielli; Gioielli smaltati; Gioielli cloisonné; Gioielli di strass; Pietre per gioielli;
    Gioielli in oro; Gioielli d’imitazione; Agata, ovvero gioielli; Gioielli di platino;
    Gioielli da corpo; Crocifissi come gioielli; Gioielli di ambra gialla; Perline per
    fare gioielli; Cabochons per fare gioielli; Gioielli per il corpo; Gioielli in metalli
    preziosi; Gioielli per il viso; Gioielli in metallo non prezioso; Gioielli con ricami
    in oro; Cabochon per la produzione di gioielli; Strass per la fabbricazione di
    gioielli; Ornamenti per le orecchie sotto forma di gioielli; Pietre preziose;
    Pietre preziose naturali; Spinelle [pietre preziose]; Pietre preziose sintetiche;
    Pietre preziose artificiali; Imitazioni di pietre preziose; Statuette in pietre
    Pagina 8 di 10
    preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Pietre preziose e
    semipreziose; Oggetti artistici in pietre preziose; Pietre artificiali [preziose e
    semipreziose]; Statuette ornamentali in pietre preziose; Pietre preziose allo
    stato grezzo; Articoli di gioielleria con pietre preziose; Pietre preziose
    semilavorate e loro imitazioni; Articoli di gioielleria in pietre preziose;
    Tanzanite sotto forma di pietre preziose; Statuette in pietre preziose o
    semipreziose; Gemelli in metalli preziosi con pietre preziose; Pietre preziose
    grezze e semilavorate e loro imitazioni; Articoli semilavorati in pietre preziose
    per la produzione di gioielleria; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria;
    Pietre fini [semipreziosi]; Pietre sintetiche per gioielleria; Statuette in pietre
    semipreziose; Articoli di gioielleria con pietre ornamentali; Gemelli in metalli
    preziosi con pietre semipreziose; Articoli di goielleria di moda in pietre
    semipreziose; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose;
    Ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro
    imitazioni; Statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi
    o in pietre, o loro imitazioni; Orologi; Piccoli orologi; Orologi sportivi; Orologi
    elettrici; Orologi elettronici; Orologi digitali; Orologi meccanici; Orologi
    ciondolo; Orologi automatici; Orologi da tasca; Orologi in oro; Braccialetti per
    orologi; Cinturini d’orologi; Orologi da polso; Cinturini di orologi; Cinturini per
    orologi; Parti di orologi; Catenelle per orologi; Catene di orologi; Orologi in
    genere; Orologi in miniatura; Orologi da viaggio; Orologi al quarzo; Orologi
    contenenti decorazioni; Orologi da donna; Orologi d’argento; Orologi di
    platino; Accessori per orologi; Orologi in oro placcato; Orologi in oro laminato;
    Braccialetti per orologi [cinturini]; Braccialetti e orologi combinati; Orologi e
    relative parti; Orologi in metalli preziosi; Orologi a carica solare; Orologi
    meccanici con carica automatica; Orologi da polso al quarzo; Orologi
    meccanici con carica manuale; Catene di orologi da tasca; Cinturini di orologi
    non in pelle; Orologi [da polso e da tasca]; Orologi in metalli preziosi o
    placcati; Braccialetti ad espansione in metallo per orologi; Orologi da polso e
    da tasca elettrici; Cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; Bigiotteria;
    Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Bigiotteria in plastica; Gioielleria,
    incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Perle per creare bigiotteria; Articoli
    semipreziosi di bigiotteria; Bigiotteria per il corpo; Filati di metalli preziosi
    [bigiotteria].
    Classe 18 Borse; Borsette [borsette]; Borsette; Borsellini; Borse pieghevoli; Borse
    casual; Borse multiuso; Borse impermeabili; Borse souvenir; Borsellini
    multiuso; Borse a mano; Borse di stoffa; Borse a spalla; Borse da weekend;
    Borse da sera; Borse da spiaggia; Borse in pelle; Borse di tela; Borse a
    tracolla; Borse alla moda; Borse a secchiello; Borsette per signora; Borsette
    clutch piccole; Borselli da uomo; Borsette in pelle; Borsette da sera; Borsetta
    a sacchetto; Borsellini in pelle; Borse ricoperte di pelo; Borse lavorate a
    maglia; Borse in finta pelle; Borse da viaggio [pelletteria]; Borse morbide a
    tracolla; Borse in pelliccia sintetica; Borsette in finta pelle; Borsellini in metalli
    preziosi; Borse da viaggio in pelle; Borse con chiusura a cordoncino; Borselli
    a mano da uomo; Borsette da viaggio [in pelle]; Borsellini con chiusura a
    coulisse; Borse intrecciate non in metalli preziosi; Borse da viaggio in finta
    pelle; Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; Marsupi e borse da
    portare alla vita; Portamonete [pelletteria]; Portadocumenti [pelletteria];
    Astucci per chiavi [pelletteria]; Portafogli con scomparti per carte [pelletteria];
    Custodie in pelle; Portadocumenti in pelle; Portafogli in pelle; Valigie in pelle;
    Portamonete in pelle; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Astucci in finta pelle;
    Astucci portachiavi in pelle; Custodie [prodotti in pelle]; Valigette
    portadocumenti in finta pelle; Astucci da viaggio in pelle; Astucci in pelle per
    chiavi; Borse e portafogli in pelle; Porta carte di credito in pelle; Custodie per
    chiavi in finta pelle; Portafogli per carte di credito in pelle.
    Classe 25 Abbigliamento; Pantaloncini [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Top
    [abbigliamento]; Abbigliamento casual; Cinture [abbigliamento]; Abbigliamento
    sportivo; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento formale; Abbigliamento
    ricamato; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da mare; Giacche trapuntate
    [abbigliamento]; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento in pelle;
    Abbigliamento da camera; Parti inferiori [abbigliamento]; Abbigliamento in
    seta; Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento in peluche; Abbigliamento in
    lana; Abbigliamento da ragazza; Pantaloni kaki [abbigliamento];
    Abbigliamento da donna; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento formale da
    sera; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Scarpe per abbigliamento
    casual; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento in finta pelle;
    Articoli d’abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Articoli di
    abbigliamento tessuti; Capi d’abbigliamento ricamati; Articoli di abbigliamento
    per uomo; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Articoli di abbigliamento in
    lino; Articoli di abbigliamento per donna; Abbigliamento intimo e da notte;
    Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Capi di
    abbigliamento per uomo, donna e bambino; Vestiti; Vestiti da sera; Vestiti da
    donna; Abiti; Abiti scamiciati; Abiti [completi]; Abiti da sera; Camicie per abiti;
    Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe in cuoio; Scarpe da donna;
    Scarpe di tela; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Scarpe di
    tela con suola di corda; Calzature; Ballerine [calzature]; Calzature da donna;
    Calzature da uomo; Calzature per il tempo libero; Calzature da uomo e da
    donna.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione.




MARCHIO NON DISTINTIVO RIFIUTATO – Alicante 28-02-2023

Il marchio “Carattere Siculo” ad avviso dell’esaminatore EUIPO non è distintivo in quanto il consumatore finale lo tradurrebbe come “caratteristiche siciliane” per cui non distinguerebbe il prodotto vasellame da altri vasellami.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2023

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Fascicolo nº: *********************
Vostro riferimento:
Marchio: Carattere Siculo
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****************

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I. Sintesi dei fatti
In data 30/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 21 Vasellame in ceramica; Stoviglie in ceramica; Statuette di porcellana, di
ceramica, di terracotta o di vetro; Salvadanai in ceramica; Ornamenti in
ceramica; Figurine di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Busti in
porcellana, in ceramica, in maiolica, in terracotta o in vetro; Figurine
[statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro.
Classe 40 Lavorazione di ceramica.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    «caratteristiche siciliane».
  • Il suddetto significato dei termini «Carattere Siculo», è stato supportato dalle seguenti
    definizioni del dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/carattere/
    https://www.treccani.it/vocabolario/siculo/
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Carattere Siculo» come un semplice
    messaggio promozionale, che indica che i prodotti e i servizi in questione sono di origine
    siciliana e/o possiedono caratteristiche siciliane.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Al richiedente è stata concessa una proroga di due mesi del termine entro cui rispondere
    all’irregolarità e ha presentato le sue osservazioni il 21/07/2022 e il 03/11/2022, che possono
    essere sintetizzate come segue:
  1. Il marchio definisce i prodotti che sono ceramiche fatte a mano e dipinte a mano a
    Sicilia.
  2. Il richiedente ha già registrato il marchio CARATTERE SICULO.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    1.
    Il richiedente conferma che i prodotti sono ceramiche fatte e dipinte a mano con motivi
    tipicamente siciliani, in Sicilia, che l’Ufficio ritiene sostiene l’argomentazione dell’Ufficio
    secondo cui il marchio è descrittivo dei prodotti.
    2.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
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    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T
    106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto riguardano prodotti/servizi diversi.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018684284 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Marchio descrittivo nel settore meccanico – Alicante 16-02-2023

Ad avviso dell’esaminatore il marchio “Fast Puller ” per Utensili in classe 7 nel settore meccanico, è descrittivo poiché tradotto in italiano si tradurrebbe in “estrattore rapido”

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/02/2023
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Fascicolo nº: ********************
Vostro riferimento: **************
Marchio: FAST PULLER
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ********
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I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/10/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 7 Raddrizzatori per carrozzeria (macchine); Utensili azionati meccanicamente;
Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici; Verricelli; Supporti per
macchine.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore di riferimento di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori
    meccanico e meccanico automobilistico, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti
    e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di “estrattore rapido”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins
    English Dictionary in data 21/10/2022 agli indirizz
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast e
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pull).
  • Nel contesto in esame, ‘PULLERS’, o estrattori, sono strumenti meccanici e idraulici per la rimozione di componenti utilizzati in molti settori industriali e molto comuni nel
    settore automobilistico, come evidenziato dai risultati di una ricerca su internet effettuata in data 21/10/2022 (1. https://blog.enerpac.com/different-types-of-pullerand-key-features-to-consider/, 2. https://jlbradshaw.ie/productcategory/draper/mechanics-automotive-andworkshop/automotive-pullers/, 3.
    https://www.halfords.ie/motoring/paints-body-repair/fillers-preparation/laser-paintlessdentpuller-tool-set-208342.html.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti rivendicati nella Classe 7 siano un tipo di estrattore (‘PULLER’)
    particolarmente rapidi e veloci (‘FAST’), o siano correlati a tali tipi di strumenti
    meccanici e idraulici per la rimozione di componenti, come ad esempio supporti per
    macchine estrattrici. Pertanto, il segno descrive tipo e qualità dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
  • Da una ricerca su Internet condotta in data 21/10/2022 è risultato che i termini
    «FAST PULLER» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento. Pertanto,
    sono privi di carattere distintivo per quei prodotti (1. https://www.alibaba.com/productdetail/Automotive-spot-welder-fast-pullercar_60635637188.html,
    https://www.bodymanautomotive.com/index/component/k2/item/52-bodymanfastpuller.html, https://www.sistemfix.it/prodotto/fast-puller-sistema-di-tiro-a-catenaper-riparazioni-dicarrozzeria/).
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/012/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. Gli estrattori sono utensili molto specifici che servono ad estrarre pezzi meccanici durante
    lo smontaggio. Ricadono in classe 8, come anche indicato dagli esempi nei motivi di rifiuto.
    Quindi le obiezioni potrebbero essere pertinenti se il marchio fosse stato richiesto in classe
    8, per “estrattori”.
  2. Gli esempi di uso anteriore sono parimenti non pertinenti. Il primo riguarda una saldatrice,
    cioè un prodotto non rivendicato, e proviene da un sito cinese, con descrizione poco
    comprensibile. Il secondo riguarda un uso non descrittivo, ma come marchio. Il terzo
    riguarda un prodotto del richiedente che vende il prodotto Fast Puller in tutto il mondo,
    direttamente o attraverso vari rivenditori (si indicano 6 link di siti che vendono itale prodotto
    del richiedente).
  3. Il tipo di macchina contraddistinto dal marchio FAST PULLER viene normalmente
    chiamato con terminologia diversa (è allegata tabella con denominazioni d’uso in USA, Italia,
    Francia, Germania e Spagna).
  4. III. Motivazione

    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio ritiene che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
    significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
    riferimento, ossia estrattore rapido.
    Dato il suo significato, l’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “FAST
    PULLER” in relazione ai prodotti contestati delle classi 7, che consistono in strumenti,
    utensili e apparecchi meccanici e pneumatici, inclusi quelli con la funzione di tirare o estrarre
    Pagina 4 di 6
    (‘tiratori’ o “estrattori’ = PULLER), in maniera rapida (FAST).
    L’Ufficio constata che il richiedente non ha contestato il significato delle parole che formano il
    segno “FAST” e “PULLER”. Pertanto, la loro definizione e il loro carattere descrittivo, come
    riportato nella lettera di obiezione, sono incontestati. Poiché le parole del segno hanno una
    costruzione grammaticalmente corretta e nel loro insieme significano ‘tiratore” o “estrattore”
    “rapido” o “veloce”, il loro significato complessivo non si discosta dalla somma dei significati
    dei termini presi singolarmente.
    Il richiedente sostiene che gli esempi di prodotti descritti dai termini “FAST PULLER” nei
    motivi di rifiuto ricadano nella Classe 8, cioè una classe diversa da quella rivendicata.
    L’Ufficio non concorda. Nella Classe 8 ricadono, tra gli altri, “Utensili e strumenti azionati
    manualmente”. Tuttavia, utensili e strumenti, anche con la stessa funzione, ma azionati non
    manualmente, ricadono nella Classe 7. Ad esempio, estrattori manuali ricadono nella Classe
    8 mentre estrattori meccanici o idraulici nella Classe 7. Poiché nel caso in esame sono
    rivendicati e obiettati prodotti che sono meccanici e pneumatici, l’Ufficio ritiene che gli
    esempi di uso di ‘PULLER’ e “FAST PULLER” inclusi nei motivi di rifiuto siano pertinenti
    perché riguardano strumenti meccanici, idraulici o elettrici.
    Le obiezioni relative al carattere descrittivo si applicano non solo ai prodotti per i quali il
    marchio oggetto della domanda di registrazione è direttamente descrittivo, ma anche alla
    categoria più ampia che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile
    o prodotti specifici per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione è
    direttamente descrittivo. Qualora il richiedente non richieda alcuna limitazione adeguata,
    l’obiezione relativa al carattere descrittivo incide necessariamente sulla categoria più ampia
    (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
    Nel caso di specie, le ampie categorie rivendicate “Raddrizzatori per carrozzeria (macchine),
    Utensili azionati meccanicamente, Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici,
    Verricelli, Supporti per macchine” comprendono elementi specifici quali estrattori di
    carrozzeria o macchine per sollevare carichi (o loro supporti), che possono farlo
    rapidamente, per cui il segno oggetto della domanda di registrazione è chiaramente
    descrittivo. Pertanto, l’obiezione si applica anche a tali ampie categorie.
    Il richiedente obietta che gli esempi di uso sul mercato di “FAST PULLER” riguardano un
    prodotto non rivendicato, un sito cinese e un uso non in funzione di marchio e, pertanto,
    sono irrilevanti.
    L’Ufficio dissente. Come spiegato nei paragrafi precedenti, le categorie rivendicate sono
    ampie e ben comprendono varie tipologie di apparecchi azionati meccanicamente o
    pneumaticamente, tra cui si può includere una saldatrice, nella misura in cui sia meccanica o
    pneumatica. L’origine del sito è in questo caso poco rilevante, posto che l’acquisto può
    essere effettuato in EURO e, pertanto, è accessibile sul mercato europeo, ove risiede il
    pubblico rilevante. Infine, è opinabile che si tratti, nel secondo esempio, di uso in funzione di
    marchio in quanto non vi sono indicazioni chiare e precise in tal senso (come, ad esempio,
    sarebbe stata la presenza del simbolo ®).
    Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato, come indicato da uno degli esempi
    dell’Ufficio e dai link aggiunti nella propria memoria (di cui però non vi è nessun estratto).
    Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
    carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.
    Gli argomenti del richiedente in merito al proprio uso sul mercato non sono riusciti a
    convincere l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. Il richiedente non ha depositato alcun documento a sostegno e i semplici
    link non sono sufficienti a dimostrare il carattere distintivo del segno.
    Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione verbale.
    Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico
    interessato possa a prima vista percepire il marchio come un’indicazione dell’origine
    commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è
    necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly,
    EU:T:2005:325, § 88).
    Il richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle
    caratteristiche dei prodotti.
    Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
    usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
    prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di
    impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o
    indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi
    interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare
    le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Peraltro,
    gli usi cui si riferisce il richiedente concernono paesi esterni all’Unione Europea e lingue
    diverse dall’inglese, che è la lingua del pubblico di riferimento nel caso in esame. Pertanto
    sono irrilevanti.
    Pertanto, il segno descrive tipo e qualità dei prodotti. Poiché il segno ha un chiaro significato
    descrittivo, è altresì privo di carattere distinti

  5. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018762681 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 7 Raddrizzatori per carrozzeria (macchine); Utensili azionati meccanicamente;
    Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici; Verricelli; Supporti per
    macchine.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 37 Riparazione di automobili; Riparazione e manutenzione di parti di telaio e
    carrozzeria per veicoli; Servizi di carrozzeria per manutenzione di veicoli;
    Servizi di officina per riparazione di automobili.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.



Marchio Comunitario: registrare marchio settore borse, valigie – 17-02-2023

Il marchio in questione è RED BAG, tradotto “borsa rossa”. Descrivendo la qualità e le caratteristiche del prodotto borse, il segno non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/02/2023
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Fascicolo nº: ***********************
Vostro riferimento:
Marchio: RED BAG
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *******************
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I. Sintesi dei fatti
In data 28/09/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 18 Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore di medio di lingua inglese percepirebbe il segno in relazione ai
    prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato “borsa rossa”.
    Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese Collins Dictionary
    (informazioni estratte in data 27/09/2022 agli indirizzi
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/red,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti, sono borse, borsette, valigie, contenitori portatili di vario genere, come
    borsoni ad esempio, di colore rosso. Pertanto, il segno descrive il tipo e le qualità dei
    prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
  • Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 27/09/2022 è risultato che i termini
    «RED BAG» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento in relazione al
    marketing dei prodotti interessati e sono quindi privi di carattere distintivo per quei
    prodotti (1. https://www.zara.com/es/en/woman-bags-red-l2289.html, 2.
    https://www.houseoffraser.ie/bags-and-luggage/handbags/red, 3.
    https://www.serax.com/en/shopper-red-40×14-5-h41-cm, 4.
    https://www.nordstrom.com/browse/men/accessories/bags-backpacks?
    filterByColor=red).
  • II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
  • IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018747264 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 18 Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 18 Articoli di selleria, fruste e paramenti per animali.
    Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.
  • Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.



Marchio descrittivo delle caratteristiche del prodotto: non registrabile – Marchio comunitario

STOVE» e «ITALY» sono termini di uso comune e il consumatore medio percepirebbe il segno come apparecchiatura che attraverso combustibile è idonea a riscaldare ambienti per cui è un nome che descrive le caratteristiche del prodotto e/o servizio oggetto del marchio per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/02/2023
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Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento: *************
Marchio: STOVEITALY
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 20/10/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 11 Stufe; Inserti per caminetto sotto forma di stufe; Cappe di aspirazione di
vapori per stufe; Accenditori a impulsi per stufe a gas; Piastre in ceramica
vendute come parte di stufe; Stufe a legna; Stufe elettriche portatili; Stufe a
gas; Stufe a carbone; Stufe a olio; Stufe per saune; Stufe combinate; Stufe
elettriche per cucinare; Stufe per il riscaldamento; Stufe a combustione
lenta per uso domestico; Stoppini adattati per stufe ad olio; Dispositivi di
smorzamento che sono parti di stufe; Piastre in vetroceramica che sono
parti di stufe; Stufe con fuoco a legna simulato domestiche; Stufe
giapponesi a carbone per uso domestico (hibachi); Caminetti; Cappe di
aspirazione di vapori per caminetti; Inserti per caminetti; Protezioni per
caminetti; Scambiatori termici per caminetti; Rivestimenti su misura per
caminetti portatili; Caminetti elettrici; Caminetti a gas domestici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    apparecchiatura che può bruciare vari combustibili e viene utilizzata per riscaldare gli
    ambienti, proveniente da uno stato dell’Europa meridionale; apparecchiatura di
    grandi dimensioni per la cottura dei cibi, contenente un forno e piastre a gas o
    elettriche sulla parte superiore, proveniente da uno stato dell’Europa meridionale. I
    termini «STOVE» e «ITALY» sono di uso comune. Affinché la dicitura fosse
    grammaticalmente esatta, sarebbe conveniente unire i due vocaboli, ad esempio con
    la preposizione «from». A tale proposito, va tuttavia ricordato che nei settori
    pubblicitari e del marketing è alquanto frequente eliminare determinate particelle
    grammaticali affinché il messaggio sia più sintetico ed efficace.
  • I suddetti significati dei termini «STOVEITALY», di cui il marchio è composto, sono
    supportati dai seguenti riferimenti di dizionario (ricerche effettuate in data
    20/10/2022):
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/stove_1?q=stove e
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/italy?q=Italy.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    del fatto che i prodotti: (i) sono stufe, stufe a gas, stufe combinate, stufe a carbone,
    stufe elettriche per cucinare, caminetti ecc. sotto forma di apparecchiature che
    possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
    provengono dall’Italia / sotto forma apparecchiature di grandi dimensioni per la
    cottura dei cibi, contenenti un forno e piastre a gas o elettriche e provenienti
    dall’Italia; (ii) sono piastre di vetroceramica, cappe di aspirazione, accenditori a
    impulsi, stoppini, scambiatori termici, rivestimenti ecc. destinati ad apparecchiature
    che possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
    provengono dall’Italia / ad apparecchiature di grandi dimensioni per la cottura dei cibi
    e provenienti dall’Italia; (iii) sono caminetti ecc. contenenti apparecchiature che
    possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
    provengono dall’Italia. Pertanto, il segno descrive la specie, la destinazione e la
    qualità dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Pagina 3 di 3
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018756573 è
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.



Imitazione araldica di bandiere – Marchio non registrabile – Alicante 09-02-2023

Il marchio non può essere registrato poiché contiene un’imitazione araldica di bandiere oggetto di protezione (articolo 6 ter della Convenzione di Parigi)

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/02/2023
*****************************
Via ****************
**************************
ITALIA
Fascicolo nº: ****************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ******************
*********************
**************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 14/09/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 25 Articoli di abbigliamento; Scarpe; Cappelleria; Berretti (cappelleria).
Classe 35 Servizi di pubblicità promozionale; Marketing; Marketing promozionale; Web marketing; Pubblicità e marketing; Marketing degli eventi; Servizi pubblicitari e
di marketing online; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi
pubblicitari, promozionali e di marketing; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso media sociali;
Servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso canali di comunicazione;
Gestione di affari commerciali; Servizi di pubbliche relazioni; Servizi
pubblicitari, promozionali e di pubbliche relazioni; Organizzazione di fiere;
Organizzazione di fiere commerciali a fini promozionali; Conduzione,
preparazione ed organizzazione di fiere commerciali per scopi commerciali e pubblicitari; Organizzazione di esposizioni e fiere per scopi commerciali o
pubblicitari; Organizzazione e conduzione di fiere ed esposizioni per scopi
commerciali; Ricerca di sponsorizzazioni; Servizi di merchandising.
Classe 36 Affari immobiliari; Gestione di beni immobili; Affitto di immobili; Affitto di beni immobili; Organizzazione dell’affitto di beni immobili; Riscossione di crediti relativi all’affitto di immobili; Affitto o gestione di case o appartamenti.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è
costituito da un’imitazione da un punto di vista araldico di bandiere sotto la
protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, appartenenti ai seguenti
Stati: India, Portogallo, Romania, Regno Unito, Germania, Spagna, Paesi bassi,
Polonia, Canada, Francia, Cina.
• Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera, h) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 018726470 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione.




Incentivi in materia di proprietà industriale: Fondo PMI – EUIPO

Il Fondo è gestito dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) attivo dal 23 gennaio 2023 finanzia la registrazione di marchi e disegni nazionali ed esteri fino ad un massimo di 1.000 euro ad impresa (Voucher 2).

A marzo sarà introdotto anche il Voucher 3 (finanziamenti ai brevetti nazionali ed europei) e il Voucher 4 (finanziamenti per le varietà vegetali). Complessivamente i 3 voucher consentiranno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) un risparmio fino a 2.725 euro sugli investimenti in proprietà industriale.

Per informazioni è utile il seguente link:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it




Marchio ingannevole – Alicante 25-01-2023

Un segno non può essere ingannevole e lo è quando il pubblico di
riferimento lo percepisce in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la tutela. Nel nostro caso il marchio contiene «TEA» e il consumatore attribuirebbe a tale elemento il significato di bevanda calda ottenuta dall’infusione delle foglie della pianta del tè. L’inganno c’è nella misura in cui i prodotti cacao e cioccolato non possono in realtà avere le caratteristiche proprie del tè. Infatti il marchio prosegue per quanto riguarda gli infusi e i prodotti a base di tè mentre è rifiutato quando indica prodotti a base di cacao o cioccolato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/01/2023
*****
*****
*****
ITALIA
Fascicolo nº: 018754853
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **********
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******
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 22/09/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 30 Cacao; Cioccolato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il segno contiene l’elemento «TEA». Il consumatore di riferimento di lingua inglese attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: bevanda calda ottenuta dall’infusione delle
foglie della pianta del tè, nonché le foglie secche per preparare tale bevanda.
https://www.lexico.com/definition/tea
La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a Cacao; cioccolato’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono foglie per preparare il tè o sono destinate a tale bevanda, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche.
Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito a alla specie e alla destinazione dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018754853 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 30 Cacao; Cioccolato.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 30 Miele; Pasticceria; Erbe (conservate); Bevande a base di tè; Tè; Infusi non medicinali.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.




REGISTRARE UN MARCHIO nel settore cosmetico – marchio respinto 24-01-2023

LAVANDA DI MODENA ad avviso dell’esaminatore è un marchio descrittivo per cui non registrabile, per prodotti cosmetici e di profumeria evoca semplicemente la profumazione del fiore della lavanda. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di
riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/01/2023
AGAZZANI & ASSOCIATI S.R.L.
Via dell’Angelo Custode, 11/6
I-40141 Bologna
ITALIA
Fascicolo nº: 018685500
Vostro riferimento: S216.EM.4.01
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Societa’ Agricola Tenuta Del Cigno S.R.L.
Via Armando Pica, 310
I-41126 MODENA (MO)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 24/08/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE contro tutti i prodotti rivendicati, perché reputava il marchio
oggetto della domanda privo di qualsiasi carattere distintivo.
In data 08/07/2022 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni di replica. Con
comunicazione del 24/08/2022, l’Ufficio ha preso in considerazione e replicato alle
argomentazioni del richiedente, decidendo di mantenere l’obiezione e, al contempo,
integrandola con una nuova obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) c) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e
privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 3 Olii essenziali ed estratti aromatici; Preparati per pulire e profumare;
Saponi; Saponi liquidi; Deodoranti; Prodotti per la toilette; Prodotti cosmetici
per i capelli; Toiletteria; Profumi per ambienti in spray; Profumi per
ambiente; Spray profumati per ambienti; Profumi; Olio di lavanda; Gel alla
lavanda; Acqua di lavanda.

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Classe 4 Candele e stoppini per l’illuminazione; Candele; Candele profumate.
Classe 5 Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Preparati e prodotti per
l’igiene; Preparati ed articoli per l’igiene; Integratori alimentari e preparati
dietetici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese, in relazione ai
    prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato
    seguente: pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui
    si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio
    Modena, capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna. Il suddetto significato è stato
    supportato da riferimenti dei dizionari delle tre lingue (rinvenuti in data 13/05/2022
    all’indirizzo https://dizionario.internazionale.it/parola/lavanda_2 e
    https://dizionario.internazionale.it/cerca/modena,
    https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/lavanda,
    https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena#Refer%C3%AAncias,
    https://dle.rae.es/lavanda?m=form e https://dle.rae.es/lav%C3%A1ndula#9rfNobl,
    https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena). La preposizione semplice italiana ‘DI’
    è molto simile alla corrispondente preposizione in portoghese e in spagnolo ‘DE’, e
    analoga è la sintassi delle tre lingue per tale espressione. Pertanto il segno verrà
    inteso nello stesso modo da tutti i consumatori rilevanti.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che prodotti di Classe 3 (olii essenziali, saponi, deodoranti, prodotti cosmetici,
    profumi per ambenti e per uso umano, ecc.), di Classe 4 (candele profumate) e di
    Classe 5 (saponi medicinali, prodotti per l’igiene, integratori alimentari, ecc.) sono a
    base di una pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da
    cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio della
    provincia di Modena, capoluogo dell’Emilia Romagna. Pertanto, il segno descrive il
    componente principale (ovvero, la lavanda) e la provenienza (ovvero, l’area di
    Modena) dei prodotti.
  • Una ricerca su Internet condotta in data 23/08/2022, ha rivelato che i prodotti obiettati
    sono comunemente aromatizzati alla lavanda o ne contengano l’essenza (risultati
    estratti dai seguenti link: https://podereargo.com/2017/04/07/come-pulire-eprofumare-la-casa-inmodo-naturale-con-la-lavanda/, https://amzn.eu/d/gi2WIJp,
    https://amzn.eu/d/fwTqePK, https://amzn.eu/d/5aoH7Sg, https://amzn.eu/d/fdd04DM,
    https://amzn.eu/d/7oQKsuW, https://amzn.eu/d/dQdFr5o).
  • La coltivazione della lavanda nel territorio di Modena e dell’Emilia Romagna è nota,
    tanto da rappresentare un’attrazione turistica in occasione del periodo della fioritura
    (fatto documentato dai risultati di una ricerca su Internet effettuata in data 23/08/2022
    sui siti web: https://www.ilturista.info/blog/13856-
    La_fioritura_della_lavanda_in_Italia_dove_e_quando_ammirarla/,
    https://www.terredicastelli.eu/eventi/festa-della-lavanda/,
    https://it.wikipedia.org/wiki/Montombraro, https://www.il-noce.it/lavanda/,
    https://emiliaromagna.viaggiapiccoli.com/fioritura-della-lavanda-in-emiliaromagnadove-vederla-e-tutti-gli-eventi-a-tema-per-famiglie/,
    https://www.incampercongusto.it/lavanda-in-emilia/).
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  • Il segno contiene elementi figurativi, costituiti da una banale rappresentazione della
    spiga di lavanda che non si discosta dalla realtà, ed un carattere tipografico
    semplice, ordinario e viola, che rinforza il collegamento al fiore della lavanda,
    notoriamente viola. Questi elementi conferiscono al segno un grado di stilizzazione,
    ma sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
    insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
    adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede
    la protezione.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/10/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. Il marchio “ ” rientra nella fattispecie del marchio d’insieme, cioè
    composto da più elementi autonomamente poco distintivi i quali, tuttavia, combinati,
    consentono al marchio nel suo complesso di raggiungere la minima capacità
    distintiva sufficiente per la registrazione.
  2. La parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che
    potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi. Non
    tutti i prodotti rivendicati presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e
    concreto, tanto da formare una categoria omogenea. Il rilievo non è sufficientemente
    chiaro e logico rispetto tutti prodotti obiettati.
  3. Modena non è nota per la produzione di lavanda, né di piante aromatiche in genere,
    né di prodotti di profumeria, prodotti per l’igiene o candele. Non pare ragionevole
    affermare che “LAVANDA DI MODENA” designa un luogo attualmente associato con
    i prodotti rivendicati nella mente del pubblico di riferimento, né presumere che possa
    farlo. La lavanda è un prodotto per lo più di provenienza francese e non italiana,
    prodotto in zone agricole e non metropolitane, come la città di Modena. L’attinenza
    della denominazione geografica con i prodotti in questione è pressoché nulla. Il
    pubblico di riferimento non percepirà immediatamente che i prodotti del segno in
    oggetto sono originari della città di MODENA, ma avrà bisogno di uno sforzo
    interpretativo proprio per la mancanza di attinenza e riconducibilità del prodotto
    LAVANDA con la città di MODENA. La parte denominativa del marchio “LAVANDA
    DI MODENA” non può quindi essere considerata totalmente priva di capacità
    distintiva in relazione a tutti i prodotti contraddistinti, se non altro per il dissueto
    accostamento del prodotto lavanda con una città ed in particolare la città di Modena.
    Un piccolo evento dedicato alla lavanda nel piccolo comune di Monteombraro (MO)
    non ha alcuna attinenza con la città di MODENA, né può averla il fatto che in Emilia
    Romagna vi sia qualche piccolo appezzamento di terreno coltivato a lavanda. Le
    regioni italiane dove viene coltivata lavanda, seppure in esigua quantità sono
    piuttosto la Liguria, la Lombardia ed il Veneto.
    Pagina 4 di 7
  4. L’aspetto grafico del marchio possiede armonia ed omogeneità cromatica. La parte
    descrittiva, caratterizzata da una scrittura particolarmente sottile, asseconda
    armoniosamente la forma del più evidente elemento figurativo, creando un insieme
    armonico, tale da consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale
    rispetto ai prodotti (come altri registrati dall’Ufficio e di cui si allega lista). Se vi è
    descrittività del segno, questa si potrebbe tutt’al più collocare sul solo piano
    concettuale (fatte salve le considerazioni esposte a tal riguardo), mentre il fiore di
    forma allungata evoca ma “non necessariamente descrive” il fiore della lavanda.
  5. L’Ufficio ha registrato altri marchi che presentano un elemento botanico spesso
    associato ad un profumo utilizzato nei vari prodotti rivendicati, marchi a
    componente, anche unica, “MODENA” anche per i prodotti oggetto di obiezione nel
    caso di specie (è acclusa una lista).
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Pagina 5 di 7
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno ” ” in relazione
    ai prodotti di profumeria, toiletteria e pulizia, candele profumate, detergenti e prodotti per
    l’igiene, che sono soliti o possono essere fatti di, o contenere essenze o profumi, tra cui la
    lavanda, che può provenire da o essere una particolare varietà originaria del territorio di
    Modena. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno non sia
    descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di
    obiezione.
    Il richiedente ribadisce che il marchio è d’insieme e come tale deve essere valutato nel suo
    complesso.
    L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    L’Ufficio ribadisce che sebbene abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche
    stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico
    di riferimento, ossia pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da
    cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena,
    capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna.
    Secondo il richiedente la parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di
    profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi.
    L’Ufficio non concorda. I prodotti in esame sono tutti utilizzati per pulire e profumare le
    persone, le cose e gli ambienti, nonché per integrare la dieta. Pertanto, il loro contenuto e la
    loro profumazione è una caratteristica intrinseca importante, quando non essenziale, nel
    determinare la scelta di acquisto del consumatore. Sapere che il prodotto contiene lavanda,
    e quindi tutte le caratteristiche proprie di questa nota pianta (quali colore, profumo, ecc.) e
    proprietà specifiche (sedative, antispastiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e
    ipocolesterolemizzanti) e che questa è originaria della regione italiana Emilia Romagna e, in
    concreto, Modena, proporziona informazioni chiare rispetto al contenuto e all’origine
    geografica del prodotto. Queste informazioni indirizzano la scelta del consumatore in base
    alle caratteristiche dei prodotti descritte dal segno e non in base all’origine commerciale, che
    non viene rintracciata nel segno.
    Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento non conosce assolutamente Modena
    come una città di provenienza della lavanda e, perciò, non percepisce il marchio come
    l’indicazione di una caratteristica dei prodotti contestati e della loro origine geografica. Il
    richiedente accenna inoltre al fatto che la lavanda è nota provenire dalla Francia e, in Italia,
    da Liguria, Lombardia e Veneto. Tuttavia, in assenza di qualsiasi documento o materiale
    probatorio a sostegno di tali affermazioni, soprattutto relativamente alla diffusione sul
    territorio italiana della produzione di lavanda e della maggiore conoscenza di esse da parte
    del consumatore di riferimento, le affermazioni rimangono prive di rilevanza e l’Ufficio non
    può che rigettarle. Peraltro, le risultanze delle ricerche dell’Ufficio indicano piuttosto il
    contrario. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura
    della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di
    Pagina 6 di 7
    riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno,
    in quanto esso consiste nel nome specifico del posto di produzione della lavanda che è un
    ingrediente possibile e tipico dei prodotti obiettati.
    ll richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo,
    come ad esempio la sua armonia ed omogeneità cromatica e il fiore di forma allungata che
    evocherebbe la lavanda senza descriverla. Tuttavia, il consumatore medio tende a non
    condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di
    detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di
    distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare
    attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01,
    Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
    Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto
    decisivo né tantomeno distintivo sull’impressione generale del segno in quanto, insieme,
    conducono a chiarire ulteriormente, se fosse necessario, l’informazione descrittiva veicolata
    dagli elementi verbali. Infatti, il fiore allungato è quello tipico della lavanda, che sarebbe
    compreso anche senza che vi fosse scritto sopra ‘LAVANDA’. Considerando invece che
    proprio sopra campeggia il nome del fiore ‘LAVANDA’, per di più in viola, cioè il colore tipico
    di questo fiore, essi non distolgono dal significato descrittivo del segno nel suo complesso
    né aggiungono elementi distintivi.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni asseritamente simili, sia
    perché contenenti qualche elemento botanico, come il n. 008206211 , n.
    018604878 “IRIS”,
    n. 010246858 , n. 018243020 , ecc., oppure la componente
    “MODENA”, come il n. 012837639 , n. 002803799 , n.
    005860945 , n. 017933229 , ecc., oppure con un
    aspetto grafico asseritamente analogo al segno in esame, come il n. 010348175
    , n. 010842888 , n. 000601427 18/11/1998, n.
    003179678 21/12/2005. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le
    decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
    discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
    europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
    giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
    BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    Pagina 7 di 7
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto in nessuno sono inclusi gli elementi verbali e figurativi del segno in esame. Inoltre,
    laddove una sola componente verbale coincide, il resto degli elementi verbali e/o grafici
    differisce e/o i marchi anteriori rivendicano prodotti e servizi diversi da quelli in esame.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018685500 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



SCELTE DI BENESSERE -marchio descrittivo – Alicante 17-01-2023

Il consumatore che si approccia al prodotto percepirebbe il marchio “SCELTE DI BENESSERE” come uno slogan promozionale che indicherebbe libertà di scegliere modi e cure per stare bene sia fisicamente che moralmente. Per questo motivo in ultima analisi il marchio è stato respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/01/2023
GIAMBROCONO & C. S.P.A.
Via Rosolino Pilo, 19/b
I-20129 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018377902
Vostro riferimento: EC6475EB/op
Marchio: SCELTE DI BENESSERE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: CONAD – CONSORZIO NAZIONALE
DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA IN
SIGLA CONAD
Via Michelino, 59
I-40127 Bologna
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i
prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del
13/01/2022 l’Ufficio ha concesso la revisione della decisione di rifiuto appellata in quanto
contenente un errore procedurale. In seguito a successivo riesame della domanda di MUE,
in data 25/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 16 Carta; Cartone; Articoli di cartoleria in carta; Stampati, libri; Riviste;
Cataloghi; Periodici; Depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; Figurine;
Album per la raccolta di figurine; Materiale per l’istruzione o l’insegnamento
(tranne gli apparecchi); Articoli di cartoleria e cancelleria; Diari; Agende;
Locandine, poster, manifesti; Opuscoli; Sacchetti in carta ed articoli per
l’imballaggio.
Classe 35 Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale;
Lavori di ufficio, marketing; Analisi e ricerche di mercato; Marketing
industriale; Marketing promozionale; Servizi di marketing industriale;
Marketing e servizi promozionali; Attività promozionali; Servizi di attività
promozionali di prodotti; Preparazione di materiale promozionale e attività di
promozioni per terzi; Servizi di pubblicità; Noleggio di spazi e materiale
pubblicitario; Consulenza in materia di pubblicità e marketing; Distribuzione
di volantini pubblicitari.
Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,
prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di
telecomunicazione, ad es. come podcast; Servizi on-line, ovvero
trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi,
disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; Servizi di
informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di
notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; Servizi di provider di reti
telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da
consultare in reti telematiche (ad es. Internet); Approntamento di chatroom e
forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); Trasmissione di
presentazioni video tramite computer e televisione; Messa in onda di
trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori;
Fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento
su Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; Fornitura di
accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per
l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche
(ad es. Internet); Noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; Fornitura di
accesso a banche dati in reti informatiche.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare
    fisico e morale”. Tale significato è supportato dai riferimenti di dizionario indicati nella
    lettera di obiezione (informazioni estratte da Treccani in data 25/07/2022 agli indirizzi
    https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/ e
    https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE»
    semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare
    un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il
    pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
    commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve
    meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e
    motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché
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    costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il
    consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè
    uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a libri, manuali, materiale
    per l’istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di
    mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione
    elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad
    oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per
    ottenere un benestare fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione
    sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).
  • L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel
    senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio
    pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché
    minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal
    senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
    L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e
    preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in
    ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia,
    25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
    § 67).
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue:
  1. Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti
    rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente
    essere operata all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio
    determinato, e non in astratto.
  2. Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.
    Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una
    precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa
    ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
  3. La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia
    o tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai
    prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
  4. Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un
    significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo
    che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta
    con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono
    ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
  5. L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del
    richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte
    verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore
    di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non
    discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato.
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    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione. Questa, come da lettera del 17/02/2021, è fondata
    sull’assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di riferimento di lingua
    italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non descrittività del segno, ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono irrilevanti e non sono state prese in
    considerazione né affrontate dall’Ufficio.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti
    alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
    ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati
    alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto
    successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta,
    ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può
    rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs,
    EU:C:2004:258, § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di
    attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi
    (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
    EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente
    come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in
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    modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i
    prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine
    commerciale” (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e
    03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
    L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1
    della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel
    caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione
    sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona
    il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo
    insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.
    L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il
    «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai
    servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere
    valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T
    360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.
    L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
    significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
    riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il
    richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto
    indicato, che è dunque incontestato.
    Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti
    sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro
    accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
    necessariamente descrittivi.
    In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è
    oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte
    le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di
    registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente
    sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto
    sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo
    l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
    In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
    obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta
    l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al
    significato del segno contestato come indicato.
    Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro
    accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
    necessariamente descrittivi.
    Pagina 6 di 7
    Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
    intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
    viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7,
    RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
    intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio
    trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
    sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il
    significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.
    Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico
    percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione.
    Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive
    dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque
    essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto
    che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
    informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine.
    Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
    informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
    fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi,
    EU:T:2012:369, § 23).
    Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
    descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto
    informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti
    e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno
    caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico.
    Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della
    Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,
    che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO
    BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in
    questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in
    questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel
    consumatore”.
    Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di
    vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,
    ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta
    ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati
    abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per
    ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali
    l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi
    designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,
    rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di
    informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno
    ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che
    ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore.
    Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un’indicazione
    di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è
    escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della
    sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito
    immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa consentire al
    pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri.
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    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente, quali ad esempio i MUE n. 018377914
    , n. 018377906 e n. 018377908
    ancorché per le medesime classi 16, 35 e 38, non
    sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto sono dotati di diversi
    elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame. Poiché non vi sono situazioni
    identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non
    discriminazione.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Rifiuto di Marchio descrittivo – settore arte digitale – Marchio comunitario 20-01-2023

  • Il marchio CRYPTOARTITALIA è stato respinto poiché un professionista del settore di Arte digitale attribuirebbe al segno il significato seguente: Arte digitale, di origine italiana, creata
    per essere un NFT (token non fungibile).

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 20/01/2023
NOVAIDEA SRLS
VIA PIETRO ANDREA SACCARDO, 17
I-31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
ITALIA
Fascicolo nº: 018699894
Vostro riferimento: CRYPTOARTITALIA
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: NOVAIDEA SRLS
VIA PIETRO ANDREA SACCARDO, 17
I-31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 08/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9 Cornici per foto digitali; Cuffie per la realtà virtuale; Display a matrice attiva;
Dispositivi di visualizzazione di realtà aumentata da collocare sulla testa;
Dispositivi di visualizzazione in 3D da collocare sulla testa; Dispositivi di
visualizzazione monoscopica da collocare sulla testa; Dispositivi di
visualizzazione monoscopica in 2D da collocare sulla testa; Dispositivi di
visualizzazione stereoscopica da collocare sulla testa; Dispositivi per la
riproduzione di video; Dispositivi video; Hardware per computer di realtà
aumentata; LCD [schermo a cristalli liquidi]; Monitor; Occhiali per 3D; Pannelli
a cristalli liquidi; Proiettori a cristalli liquidi; Schermi; Unità di visualizzazione.
Classe 35 Artisti (Gestione d’affari di -); Gestione commerciale di artisti dello spettacolo;
Gestione di affari per conto di artisti; Gestione di artisti; Promozione d’opere
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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d’arte di terzi tramite un album di opere selezionate online attraverso un sito
web; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi all’ingrosso in
relazione a opere d’arte; Servizi di agenzie che si occupano di talenti
[gestione aziendale di artisti]; Servizi di vendita al dettaglio di oggetti d’arte
forniti da gallerie d’arte; Servizi di vendita al dettaglio per opere d’arte forniti
da gallerie d’arte; Trattativa di transazioni commerciali per artisti.
Classe 36 Fornitura di informazioni inerenti la stima di opere d’arte; Informazione
finanziaria, fornitura di dati, servizi di consulenza; Servizi di consulenza
finanziaria; Servizi di valutazione; Stima (Oggetti d’arte -); Stima (Oggetti di
antiquariato -); Stima di oggetti d’arte; Stima di oggetti di antiquariato; Stima di
opere d’arte; Transazioni finanziarie tramite blockchain; Valutazione di oggetti
d’arte; Valutazione di opere d’arte [stime]; Valutazioni [stime] di opere d’arte;
Valutazioni di oggetti d’arte; Valutazioni relative ad opere artigianali artistiche.
Classe 38 Accesso a blog; Comunicazione elettronica tramite chat e forum;
Comunicazione mediante blog online; Fornitura di chat room on-line per
collegamento in reti sociali; Fornitura di chatrooms e forum su internet;
Fornitura di forum di discussione on-line; Fornitura di forum di discussione su
internet; Fornitura di servizi d’accesso a forum su internet; Forum [chat room]
per connessione in reti sociali; Servizi di chat-room per collegamento in reti
sociali.
Classe 41 Direzione artistica per artisti; Esposizioni d’ arte; Formazione; Fornitura di
informazioni inerenti i servizi e gli eventi d’intrattenimento tramite reti online e
internet; Organizzazione di eventi culturali e artistici; Pubblicazione elettronica
di libri e di periodici on line; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche;
Pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica su internet; Pubblicazione
di libri e periodici in forma elettronica; Servizi di scrittura di blog.
Classe 42 Archiviazione dati tramite blockchain; Autenticazione di opere d’arte;
Autenticazione nel settore delle opere d’arte; Blockchain come servizio
[Baas]; Certificazione di dati tramite blockchain; Hosting di blog; Servizi di
certificazione di dati trasmessi tramite telecomunicazioni; Servizi di design di
opere d’arte; Test di qualità dei prodotti al fine di conseguire una
certificazione.
Classe 45 Concessione di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore [servizi legali];
Concessione di licenze a terzi per l’utilizzo di diritti di proprietà industriale e
diritti d’autore; Concessione di licenze di proprietà industriale; Consulenza
legale; Consulenze in tema di diritti di proprietà industriale; Consulenze in
tema di proprietà industriale; Fornitura di informazioni in tema di diritti di
proprietà industriale; Gestione di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore
per conto terzi; Gestione di proprietà industriale; Gestione e sfruttamento di
diritti di proprietà industriale e diritti d’autore mediante la concessione di
Pagina 3 di 4
licenze per conto terzi [servizi legali]; Servizi di sorveglianza in materia di
proprietà industriale; Servizi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale per
consulenze giuridiche; Servizi giuridici; Servizi in reti sociali on-line; Servizi
legali in tema di sfruttamento di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore;
Servizi legali per procedure relative a diritti di proprietà industriale; Servizi
online di social networking; Sfruttamento di diritti di proprietà industriale e
diritti d’autore mediante la concessione di licenze [servizi legali].

  • Il consumatore di lingua inglese, ovvero un professionista del settore di Arte digitale,
    attribuirebbe al segno il significato seguente: Arte digitale, di origine italiana, creata
    per essere un NFT (token non fungibile).
  • Il suddetto significato dei termini «CRYPTO ART ITALIA era supportato dai seguenti
    riferimenti di fonte di riferimento specialistica e dizionario:
    https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/crypto-art
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/italia
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti nella Classe 9 sono destinati alla visualizzazione di opere d’arte
    crittografiche e che i vari servizi sono resi in relazione alla criptoarte e/o sono servizi
    specializzati per soddisfare le esigenze degli artisti e/o dei collezionisti di criptoarte
    italiani e dei potenziali acquirenti di criptoarte italiana.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
  • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018699894 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    Pagina 4 di 4
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. I



Registrare marchio settore bevande alcooliche – rifiuto di marchio elogiativo – 12-01-2023

SUPERGIN è elogiativo del prodotto bevande alcooliche e andrebbe a significare che la bevanda in oggetto avrebbe qualità superiori.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/01/2023
Giovanni Ceccarelli
Via Umberto Brunelli 4
I-40135 Bologna
ITALIA
Fascicolo nº: 018720014
Vostro riferimento:
Marchio: SUPERGIN
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Giovanni Ceccarelli
Via Umberto Brunelli 4
I-40135 Bologna
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 06/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati
alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi
per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, il
consumatore medio di lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca,
portoghese,
rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca ed ungherese
attribuirebbe al
segno il significato traducibile in italiano come: acquavite, per lo più di grano,
aromatizzata
con bacche di ginepro di eccellente qualità, superiore e/o della migliore qualità.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/super-/75409
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gin/36947
https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/super/
https://www.treccani.it/vocabolario/gin )
https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/
nederlands/betekenis/SUPER#.YupCyd-xWUk
https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/
nederlands/betekenis/gin#.YupEPt-xWUl
https://sjp.pwn.pl/szukaj/super-.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/gin..html )
https://dicionario.priberam.org/superhttps://dicionario.priberam.org/GIN )
https://www.dictionarroman.ro/?c=super )
https://www.dictionarroman.ro/?c=gin
https://slovnik.juls.savba.sk/?
w=super&s=exact&c=Jb65&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&
d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&
d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?
w=gin&s=exact&c=zccb&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=s
cs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=lo
cutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken#
https://fran.si/iskanje?
View=1&Query=super
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=GIN
https://dle.rae.es/super )
https://dle.rae.es/gin?m=form
https://svenska.se/tre/?sok=super&pz=1 )
https://svenska.se/tre/?sok=gin&pz=1
https://www.duden.de/rechtschreibung/super )
https://www.duden.de/rechtschreibung/Gin )
https://meszotar.hu/keres-super )
https://meszotar.hu/keres-gin )
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SUPERGIN» semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono “Bevande
alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati alcolici per fare
bevande; Preparati per fare bevande alcoliche” di acquavite, per lo più di grano,
aromatizzata con bacche di ginepro di eccellente qualità, superiore e/o della
migliore qualità e/o che i suddetti prodotti possano essere ottenuti o essere
estratti del gin di qualità superiore rispetto agli stessi prodotti di altri produttori. Il
pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che
Pagina 3 di 3
serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720014 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.