Marchio descrittivo respinto – Alicante 21-12-2023

“Accademia del Design” verrebbe inteso dal consumatore medio con il significato di “scuola di disegno”, ha quindi un carattere decisamente descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/12/2023
Verona
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: accademia del design
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *************
Verona
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/07/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41 Corsi di formazione; Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione;
Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione; Corsi
di formazione post-laurea; Fornitura di corsi di formazione online;
Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali;
Organizzazione di corsi di formazione e training; Corsi di formazione scritti;
Coordinamento di corsi; Corsi di formazioni professionale (Fornitura di -);
Corsi di formazione per giovani; Offerta di corsi di formazione; Conduzione di
corsi riguardanti la formazione amministrativa; Conduzione di corsi di
istruzione; Erogazione di corsi di formazione continua; Corsi di formazione
residenziali; Corsi per corrispondenza; Organizzazione di corsi per
corrispondenza; Corsi di formazione relativi a software; Corsi di formazione in
gestione aziendale; Insegnamento mediante corsi per corrispondenza;

Fornitura di corsi di formazione informatica; Erogazione di corsi di
aggiornamento; Conduzione di corsi didattici; Corsi di istruzione residenziali;
Organizzazione di corsi di formazione in istituti di insegnamento
Organizzazione di corsi di formazione in materia di design; Servizi didattici,
ovvero corsi di livello universitario; Formazione in materia di design; Servizi di
formazione in materia di design.
Classe 42 Design di home page; Servizi di design; Design di abbigliamento; Design
industriale; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design di
abbigliamento; Servizi di design di prodotti; Stilismo [industrial design]; Servizi
grafici (design); Servizi di design per imballaggi; Progettazione [design] di
edifici; Design (disegno industriale); Progettazione di software per
smartphone; Design di telefoni; Design di imbarcazioni; Design di utensili;
Design industriale di automobili; Servizi di design per l’arredamento di interni;
Servizi di design di articoli di gioielleria.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    Scuola di disegno
  • Il suddetto significato dei termini «accademia del design», di cui il marchio è
    composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://dizionario.internazionale.it/parola/accademia
    https://dizionario.internazionale.it/parola/design
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi della Classe 41, sono servizi di formazione educativa forniti agli studenti
    di design da una scuola superiore di disegno. Inoltre, il consumatore di riferimento
    percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i vari servizi di design
    della Classe 42 sono forniti da persone che lavorano e/o studiano in un istituto di
    formazione specializzato nell’educazione del disegno. Pertanto, il segno descrive
    specie e destinazione dei servizi.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 03/08/2023, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. Vengono considerate solo alcuni delle definizioni riportate dal vocabolario per la
    parola Accademia.
  2. Il termine Design è termine che si discosta notevolmente dal linguaggio medio usato
    dal consumatore italiano per designare tali servizi dato che il termine
  3. Il termine Design riguarda la formazione artistica e Accademia, attiene la
    realizzazione tecnico scientifica di progetti e la contrapposizione di due lemmi
    appartenenti a due lingue differenti garantisce all’espressione un carattere
    univocamente identificativo dei servizi offerti.
  4. Il marchio Design Academy è un marchio complesso, in quanto tutti gli elementi del
    segno godono di un carattere distintivo indipendente dagli altri.
    III. Motivazione
    Pagina 3 di 5
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    Osservazioni generali
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Confutazione degli argomenti del richiedente
    1.
    Per quanto riguarda l’osservazione che solo alcune delle definizioni del dizionario per la
    parola Accademia, l’Ufficio desidera affermare che perché un marchio sia escluso dalla
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    Pagina 4 di 5
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
    2.
    Il richiedente sostiene che esistono modi più comune per fare riferimento alle caratteristiche
    dei servizi.
    Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
    usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
    prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di
    impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o
    indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi
    interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare
    le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
    3.
    La comprensione delle lingue non è strettamente limitata dai confini geografici. Può darsi
    che, per ragioni storiche, culturali o di altro tipo (mercati transfrontalieri), alcuni termini in una
    lingua si siano diffusi e siano ampiamente compresi dal grande pubblico in altri Stati membri
    (in particolare quelli con confini terrestri contigui).
    Nel caso di specie, la parola design, sebbene sia una parola inglese, sarà intesa anche dal
    pubblico di riferimento in Italia poiché si tratta di una lingua diffusa e l’Ufficio ha dimostrato
    che è presente anche nei dizionari italiani.
    4.
    Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di
    registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.
    Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
    ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
    viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
    tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
    che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
    somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
    carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
    neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
    prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
    compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
    (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
    Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
    nient’altro che la somma delle sue parti perché la combinazione delle parole design e
    accademia ha un significato molto chiaro per il pubblico italiano, che ha evidenti qualità
    descrittive quando viene associato ai servizi offerti.
    IV. Conclusioni
    Pagina 5 di 5
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018875752 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.
    Mary DESMON



Rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 19-12-2023

Il segno non è registrabile perchè ha al suo interno un elemento costituito da un’imitazione da un punto di vista araldico della bandiera italiana che è protetta ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi, sulla base delle informazioni estratte in data 27/07/2023.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2023
*******

*****

Calderara di Reno

Fascicolo nº:
Vostro riferimento: LUS_UE_2023
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **********
Calderara di Reno

I. Sintesi dei fatti
In data 27/07/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h),
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 31 Cibi e foraggio per animali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il segno oggetto della domanda contiene un elemento costituito da un’imitazione da
un punto di vista araldico della bandiera italiana protetta ai sensi dell’articolo 6 ter
della convenzione di Parigi, sulla base delle informazioni estratte in data 27/07/2023
e accessibili all’indirizzo https://branddb.wipo.int/en/brand/WO801967IT0000001.
− Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una
connessione con l’organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,
o sono approvati, dall’organizzazione in questione, poiché recano il simbolo della
bandiera italiana (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).
− Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni, nonché un’autorizzazione
valida entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, né un’autorizzazione
valida emessa dall’autorità competente dello Stato italiano, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018889993 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Marchio descrittivo nel settore cosmetico, non registrabile – Alicante 12-12-2023

Toplux ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto significa la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa.

Perciò il segno è respinto e non si può registrare.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/12/2023
**************
BULGARIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: Toplux
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ****************************
BULGARIA
I. Sintesi dei fatti
In data 09/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 3 Cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Cosmetici funzionali; Portacipria
[cosmetici]; Cosmetici per le sopracciglia; Cosmetici abbronzanti; Prodotti
cosmetici di make-up; Cosmetici naturali; Idratanti cosmetici; Prodotti
cosmetici abbronzanti; Prodotti idratanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza;
Prodotti cosmetici decorativi.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
significato seguente: il lusso massimo, più alto.
Il suddetto significato dei termini “Top” e “lux”, di cui il marchio è composto, è supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario.
TOP the best or finest part of anything (informazioni estratte dal dizionario
Collins in data 09/08/2023 all´indirizzo:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top)
Traduzione non ufficiale all’italiano: la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa
LUX abbreviation of luxury. (informazioni estratte da Acronymfinder dizionario Collins in data
09/08/2023 all ´indirizzohttps://www.acronymfinder.com/LUX.html)
Traduzione non ufficiale all’italiano: abbreviazione di lusso
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono il massimo del lusso, della raffinatezza, nella loro categoria.
Pertanto, il segno descrive il tipo e la qualità dei prodotti.
Il fatto che i due termini siano uniti è un espediente stilistico che non rende il marchio
distintivo.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018897387 è
Pagina 3 di 3
respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Rifiuto di marchio comunitario per indagini di mercato – Alicante 08-12-2023

“testit” non è registrabile perché verrebbe inteso dal consumatore come un esortazione generica “provalo”

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/12/2023
***************** Padova
ITALIA
Fascicolo nº: 018906991
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***************** Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 35 Indagini di mercato; Analisi di indagini di mercato; Analisi di mercato;
Indagini di mercato telefoniche; Indagini di mercato condotte per telefono;
Analisi e ricerche di mercato; Ricerche e analisi di mercato; Analisi
commerciali di mercati; Ricerche di mercato e analisi commerciali; Servizi di
analisi di mercato; Servizi di analisi e ricerche di mercato; Servizi di
informazioni di mercato riguardanti statistiche di mercato; Analisi di
statistiche di ricerche di mercato; Sondaggio di opinione; Sondaggi (Di
opinione -); Sondaggio di mercato; Preparazione di sondaggi commerciali;
Sondaggi dell’opinione pubblica; Conduzione di sondaggi di opinione;
Sondaggi di opinione (Conduzione di -); Sondaggi dell’opinione pubblica
(Effettuazione di -); Preparazione di sondaggi dell’opinione pubblica;

Conduzione di studi di mercato che coinvolgono sondaggi d’opinione;
Previsioni di mercato; Servizi di valutazioni di mercato; Ricerche di mercato;
Compilazione di informazioni statistiche; Analisi e rapporti statistici; Raccolta
di informazioni commerciali; Studi di marketing; Studi di mercato; Studio di
mercato; Indagini (Commerciali -); Indagini dell’opinione pubblica;
Informazioni di marketing; Ricerche di marketing; Ricerche sui consumatori;
Acquisizione di informazioni commerciali; Consulenza in materia di
elaborazione dati; Analisi del rapporto costi/benefici; Analisi dell’effetto
pubblicitario e delle ricerche di mercato; Analisi dell’opinione pubblica in
materia di pubblicità; Analisi della risposta del consumatore; Analisi delle
tendenze di marketing; Analisi di comportamento di società; Analisi di dati di
ricerche di mercato; Analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche;
Analisi in materia di marketing; Concezione di sondaggi d’opinione pubblica;
Conduzione di interviste per analisi qualitative di mercato; Conduzione di
ricerche commerciali; Conduzione di studi di fattibilità commerciale;
Consulenze per ricerche di mercato; Indagini e investigazioni commerciali;
Indagini sui prezzi; Indagini in materia di strategie di marketing; Informazioni
o richieste in materia di affari e marketing; Interpretazione di dati di ricerche
di mercato; Preparazione di indagini di marketing; Reperimento
computerizzato di informazioni commerciali; Ricerche di mercato
computerizzate; Ricerche di mercato e studi di marketing; Ricerche di
mercato mediante banche dati informatiche; Servizi computerizzati di
ricerche di mercato; Studi di mercato e analisi di studi di mercato; Studi di
sondaggi d’opinione di mercato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “Provalo”. Ciò è stato da
    riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English Dictionary in data
    18/09/2023all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/test;
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/it).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
    uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
    ispirazione o motivazione e, al contempo, di valore. Il pubblico di riferimento non
    distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non
    vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve meramente a
    evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, vale a dire che sono di tale comprovata
    qualità che si invita i consumatori a verificare per sé stessi, provandoli. Indica di
    esaminare attraverso una prova i servizi rivendicati per verificare tramite l’esperienza
    diretta la loro qualità e corrispondenza ad aspettative e bisogni dei consumatori.
  • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai servizi per i quali si richiede la protezione.
  • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
    Pagina 3 di 3
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018906991 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio per abbigliamento neonati – 01-12-2023

Il marchio Bambù Natur Il bambù naturale ad avviso dell’esaminatore verrebbe visto dal consumatore come prodotto confezionato con tessuti naturali. Il segno non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 01/12/2023
********************************* Conegliano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***************************** Conegliano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 20/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 25 Indumenti per neonati; Corredini per neonati (abbigliamento); Pantaloni per
neonati; Abbigliamento esterno per neonati; Corredini da neonato; Body per
neonati e bambini; Tutine intere per neonati e bambini ai primi passi;
Calzature per neonati; Biancheria intima per neonati; Abbigliamento
neonatale per la parte inferiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la
parte superiore del corpo; Mutande per neonati; Tutine per bambini; Pantaloni
per bambini; Indumenti per bambini; Cappelli con nodo per neonati; Fasce per
neonati; Abbigliamento per bambini; Articoli di abbigliamento per bambini;

Abbigliamento esterno per bambini; Cappelli per bambini; Pigiami; Pigiami
integrali; Abbigliamento intimo; Biancheria intima; Body [biancheria intima];
Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima); Biancheria
intima da donna; Abbigliamento intimo e da notte; Biancheria.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    bambù che proviene dalla natura
  • Il suddetto significato dei termini «Bambù Natur Il bambù naturale», contenuto nel
    marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario, e una ricerca:
    https://dizionario.internazionale.it/parola/bambu
    https://dizionario.internazionale.it/parola/naturale
    https://www.tuttogreen.it/fibra-di-bambu-proprieta/
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
    un’indicazione non distintiva che i prodotti sono, o sono collegati, a tessuti realizzati
    con il bambù, che hanno il vantaggio di essere fibre naturali di natura sostenibile.
    Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. La rappresentazione grafica di una foglia non fa altro che
    rafforzare il messaggio dato dagli elementi verbali.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, b e articolo 7, paragrafo 2
    RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018872740 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Quando due segni si distinguono per una lettera che ne cambia totalmente il significato, vi è rischio di confusione – Alicante 29-11-2023

Il marchio anteriore è Morato e il marchio impugnato è Molato; entrambi marchi denominativi, registrati nelle seguenti classi: 9,14, 18, 25. Ad avviso dell’esaminatore della Opposizione vi è un rischio di confusione tra i due segni per cui la opposizione di Morato è totalmente accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 181 924

****************Napoli, Italia (opponente), rappresentata da ************** Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o   

************ , Cina (richiedente), rappresentata da *******************Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 29/11/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

  1. L’ opposizione No B 3 181 924 è accolta per tutti i prodotti contestati.
  2. La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 737 074 è totalmente respinta.  
  3. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.    

MOTIVAZIONI

In data 28/10/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 737 074 ‘MOLATO’ (marchio denominativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 8 803 082 ‘MORATO’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 8 803 082.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

I prodotticontestati sono i seguenti:

Classe 9: Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Altoparlanti; Videocamere; Microfoni; Caricabatterie; Prese elettriche; Mouse [informatica]; Tappetini per mouse; Poggiapolsi per tastiera per l’uso del computer; Tastiere del computer; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Covers per tablet; Custodie adattate per telefoni cellulari; Apparecchi per l’elaborazione di dati; Ricevitori audio; Ricevitori senza fili; Occhiali intelligenti [smartglass]; Orologi intelligenti [smartwatch]; Auricolari per smartphone; Auricolari per apparecchi per videogiochi domestici; Auricolari per apparecchi elettronici portatili per giochi; Auricolari da utilizzare con dispositivi di telecomunicazione mobile; Batterie esterne.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Altoparlanti; Videocamere; Microfoni; Mouse [informatica]; Tappetini per mouse; Poggiapolsi per tastiera per l’uso del computer; Tastiere del computer; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Covers per tablet; Custodie adattate per telefoni cellulari; Apparecchi per l’elaborazione di dati; Ricevitori audio; Ricevitori senza fili; Auricolari per smartphone; Auricolari per apparecchi per videogiochi domestici; Auricolari per apparecchi elettronici portatili per giochi; Auricolari da utilizzare con dispositivi di telecomunicazione mobile sono almeno simili ai prodotti  apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici in quanto possono coincidere quantomeno nella loro origine commerciale, nei loro canali di distribuzione e nel loro pubblico rilevante. Alcuni prodotti inoltre possono essere complementari tra loro o coincidere nel loro scopo o nella loro natura.

Gli Occhiali intelligenti [smartglass] sono compresi nell’ampia categoria degli apparecchi ottici dell’opponente e pertanto sono identici.

I prodotti Caricabatterie; Prese elettriche; Batterie esterne sono inclusi nell’ampia categoria degli apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità dell’opponente e pertanto sono identici.

Gli Orologi intelligenti [smartwatch] sono simili ai prodotti orologeria e strumenti cronometrici dell’opponente in quanto hanno la stessa natura e possono coincidere nei loro canali di distribuzione, nel loro pubblico e nella loro origine commerciale.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso i prodotti sono stati considerati almeno simili e si dirigono al grande pubblico.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello superiore al medio in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

c) I segni

       
       MORATO  
MOLATO
Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’UE.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi MORATO e MOLATO sono privi di significato almeno in alcuni territori come per esempio in Polonia e Paesi Bassi.  Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua polacca per il quale tali elementi sono privi di significato e normalmente distintivi, e per il quale  l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

I marchi sono visivamente e foneticamente molto simili differendo unicamente nella loro terza lettera ‘R’ versus ‘L’ rispettivamente.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti a confronto sono quantomeno simili, essi si dirigono al grande pubblico il cui grado di attenzione può variare da medio a superiore al medio.

Il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è normale.

I marchi sono visivamente e foneticamente molto simili e l’aspetto concettuale è neutrale.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno per la parte del pubblico di riferimento esaminato. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata  sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 8 803 082  deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse  un elevato carattere distintivo.

Poiché il diritto anteriore esaminato  porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo  5, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Registrare un marchio settore agricolo, orto frutta – marchio non registrabile – Alicante 21-11-2023

Bellifreschi è un termine che elogia le caratteristiche della freschezza dei prodotti oggetto del marchio per cui non è un segno distintivo e non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/11/2023
*******
************
I-73100 Lecce
ITALIA
Fascicolo nº:***********
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ************ (BA)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 22/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 31 Prodotti agricoli, orticoli e forestali; granaglie e sementi allo stato grezzo e
non trasformati; frutta e ortaggi freschi; piante e fiori naturali; animali vivi;
alimenti per gli animali; malto.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • La consumatrice o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: “preparati, nati, colti da pochissimo tempo; che conservano molto
    le qualità naturali”.
  • Il suddetto significato dei termini «BELLI» e «FRESCHI», di cui il marchio
    «BELLIFRESCHI» è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
  • BELLI (m. s. bello) ‘quantitativamente notevole, quindi (secondo il caso)
    grande, grosso, forte, abbondante e sim.: (…) con sign. affine, ha spesso
    valore rafforzativo in espressioni fam. Enfatiche (…) o davanti ad aggettivi: b.
    pulito, b. tondo, b. grasso’ (informazioni estratte dal dizionario Treccani, in
    data 21/06/2023, all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/bello/).
  • FRESCHI (m. s. fresco) ‘Preparato, nato da poco tempo; che conserva le
    qualità naturali: uova f.; pane, latte f.; appena colto: verdura f.; estens.
    recente: notizie f.; (…) || frutta f., non secca | formaggi f., non stagionati,
    morbidi | carne f., macellata recentemente | pesce f., appena pescato o che
    non ha subito trattamenti di conservazione’ (informazioni estratte dal
    dizionario Sabatini Coletti, in data 21/06/2023, all’indirizzo
    https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/F/fresco.shtml).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti della classe 31 per i quali è sollevata la presente obiezione sono preparati, colti
    o nati, ecc., da pochissimo tempo, o conservano al meglio le proprie qualità naturali.
    Infatti, le espressioni “bello/a fresco/a” e, anche, “belli freschi”, sono frequentemente
    impiegate in un linguaggio colloquiale, in particolare, in contesti commerciali quali punti
    vendita, mercati e sagre per esaltare la freschezza di alimenti quali i prodotti in
    questione, includendo i menzionati “animali vivi”, in quanto destinati all’uso alimentare,
    e per promuovere detta qualità agli occhi del pubblico destinatario. Pertanto, il segno in
    oggetto rappresenta un’espressione elogiativa che esalta una qualità dei prodotti, invero
    la loro estrema freschezza.
  • Benché il segno contenga alcuni elementi stilizzati, costituiti dal
    carattere corsivo piuttosto comune e perfettamente leggibile, che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati
    consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti
    per i quali si richiede la protezione.
  • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    Pagina 3 di 3
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018591378 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



Registrare un marchio nel settore ristorazione – il marchio non supera l’esame – Alicante 22-11-2023

PIZZAFEST – Il consumatore che si approccia al prodotto pizza ai servizi di ristorazione attribuirebbe al segno il significato di “festa/festival/evento incentrato sulla pizza”. Il segno non supera l’esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/11/2023
****************
***************** Napoli
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: PIZZAFEST
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ******************

I-80131 NAPOLI
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 16/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 11 Forni per pizza; Forni; Forni industriali; Forni refrattari; Forni per panetteria;
Forni elettrici; Forni a microonde; Forni di combustione; Forni di riscaldo.
Classe 21 Vasellame, pentole e recipienti; Piatti; Piatti per condimenti.
Classe 29 Carne e prodotti a base di carne; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e
legumi lavorati; Olii e grassi commestibili; Uova e prodotti a base di uova;
Prodotti caseari e loro succedanei; Mozzarella; Ricotta; Latticini; Formaggi;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 6
Formaggio; Oli aromatizzati.
Classe 30 Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti;
Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e
ripieni dolci, prodotti delle api; Farina [farine alimentari]; Farina
commestibile; Farine alimentari; Farina di cereali; Pasta per pizza; Pizza
ripiena; Alimenti (farinacei); Pizze; Pizza; Pizze conservate; Pizze surgelate;
Miscele per pizza; Impasto per pizza; Pizza fresca; Farina per pizza; Pizza
senza glutine; Pizze [pronte]; Salse per pizza; Salsa per pizza; Salse per
pizze; Sughi per pasta; Preparati per sughi; Sughi di carne [salse]; Salsa di
pomodoro; Condimenti [salse] per alimenti; Condimenti; Salse [condimenti];
Condimenti alimentari; Sapori [condimenti]; Prodotti da forno; Miscele per
pasta per la pizza; Pasta da inserire nella pizza.
Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
pubblicitari, di marketing e promozionali; Promozione di eventi speciali;
Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Marketing degli eventi;
Direzione di eventi commerciali; Organizzazione di fiere; Organizzazione di
fiere commerciali; Servizi di fiere ed esposizioni; Organizzazione e
conduzione di fiere commerciali; Organizzazione e gestione di fiere
commerciali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini
commerciali, promozionali e pubblicitari; Servizi di ordinazione online;
Fornitura di guide pubblicitarie on-line contenenti prodotti e servizi di altri
venditori on-line su Internet.
Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo;
Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi
educativi; Eventi ricreativi; Realizzazione di eventi culturali; Pubblicazione di
calendari di eventi; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali;
Organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; Programmazione
di manifestazioni speciali; Organizzazione di manifestazioni ricreative;
Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Formazione;
Formazione professionale; Istruzione e formazione; Formazione del
personale; Attività di formazione; Formazione didattica; Organizzazione di
presentazioni per formazione; Formazione professionale (Fornitura di -);
Realizzazione di seminari di formazione; Formazione industriale;
Formazione continuativa; Servizi di degustazione di vini [formazione];
Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini per
scopi didattici; Pubblicazioni elettroniche online; Intrattenimento interattivo
on-line; Fornitura di pubblicazioni on-line; Fornitura di tutorial online;
Educazione, intrattenimento; Servizi relativi a educazione, divertimento.
Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili,
tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e attrezzature per la
fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e
Pagina 3 di 6
prenotazione in materia di alloggi temporanei; Servizi di informazione,
consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Pizzerie; Ristoranti
fast-food; Gastronomie [ristoranti]; Fornitura di locali per fiere ed
esposizioni; Degustazione vini (fornitura di bevande).
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio europeo, rispetto ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione, attribuirebbe al segno il significato di “festa/festival/evento incentrato
    sulla pizza”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte
    da Collins English dictionary in data 15/09/2023 all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pizza,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fest).
  • La parola italiana ‘PIZZA’ fa parte di quelle parole molto elementari, che sono
    comprese in tutti gli Stati membri perché sono diventate di uso internazionale, come
    ad esempio le parole inglesi “baby”, “love”, “one”, “surf”. La parola ‘FEST’ (identica o
    con variazioni di una o due lettere) ha lo stesso o analogo significato che in inglese in
    molte altre lingue europee (informazioni estratte dai rispettivi dizionari di lingua in
    data 15/09/2023, per il tedesco https://www.duden.de/suchen/dudenonline/fest,
    l’olandese https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=fest, il danese,
    https://sproget.dk/lookup?SearchableText=fest, lo sloveno https://fran.si/iskanje?
    View=1&Query=fest&hs=1, l’italiano https://www.treccani.it/vocabolario/festa, il
    portoghese https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/feste), oltre ad
    essere entrata nel vocabolario di tutte le altre con significato identico o analogo in
    seguito al suo uso esteso e diffuso in vari ambiti.
  • In considerazione del significato di “FEST” come un incontro o un evento in cui
    l’accento è posto su una particolare attività, e considerato il significato di «PIZZA», il
    pubblico di riferimento percepirebbe il segno «PIZZAFEST» semplicemente come
    un’indicazione non distintiva che i prodotti e servizi sono, o sono connessi alla pizza
    e ad eventi, riunioni, festival, incontri, manifestazioni, corsi di formazione, ecc., in cui
    la pizza è protagonista, indipendentemente dalle dimensioni o familiari, oppure
    pubbliche e popolari. come festival, riunioni, incontri, manifestazioni, eventi formativi,
    ecc., che hanno come oggetto, obiettivo o fine generale, la pizza. Pertanto, il
    pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla natura e
    allo scopo generale dei prodotti e servizi. Rispetto a prodotti che possono essere
    utilizzati per preparare la più famosa pietanza italiana, come i «forni per pizza» nella
    Classe 11 e oli, mozzarella, ecc. nella Classe 29 e farine, condimenti, salse, ecc.,
    nella Classe 30, il marchio verrebbe percepito come elogiativo dai consumatori,
    invitando loro ad acquistare quei prodotti per realizzare eventi legati alla pizza.
  • Da una ricerca su Internet condotta in data 15/09/2023 è risultato che i termini
    «PIZZAFEST» (separati o uniti) sono utilizzati abitualmente nel mercato di
    riferimento e sono quindi privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi (1.
    https://paestumpizzafest.it/, 2. https://zaragozafoodfest.es/zaragoza-pizza-fest/, 3.
    https://www.ox.ee/est/product/2336412, 4.
    https://www.zgportal.com/zgdogadanja/zagreb-pizza-festival-2023-odrzavat-ce-seod18-do-28-svibnja-2023-godine-na-strossmayerovom-trgu/, https://pizzafest.ro/, 6.
    https://www.just-eat.dk/bestil-pizza-thisted.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Pagina 4 di 6
    Il richiedente ha omesso di presentare osservazioni contrarie al rifiuto entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018907216 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 11 Forni per pizza; Forni; Forni industriali; Forni refrattari; Forni per panetteria;
    Forni elettrici; Forni a microonde; Forni di combustione; Forni di riscaldo.
    Classe 21 Vasellame, pentole e recipienti; Piatti; Piatti per condimenti.
    Classe 29 Carne e prodotti a base di carne; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e
    legumi lavorati; Olii e grassi commestibili; Uova e prodotti a base di uova;
    Prodotti caseari e loro succedanei; Mozzarella; Ricotta; Latticini; Formaggi;
    Formaggio; Oli aromatizzati.
    Classe 30 Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti;
    Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e
    ripieni dolci, prodotti delle api; Farina [farine alimentari]; Farina
    commestibile; Farine alimentari; Farina di cereali; Pasta per pizza; Pizza
    ripiena; Alimenti (farinacei); Pizze; Pizza; Pizze conservate; Pizze surgelate;
    Miscele per pizza; Impasto per pizza; Pizza fresca; Farina per pizza; Pizza
    senza glutine; Pizze [pronte]; Salse per pizza; Salsa per pizza; Salse per
    pizze; Sughi per pasta; Preparati per sughi; Sughi di carne [salse]; Salsa di
    pomodoro; Condimenti [salse] per alimenti; Condimenti; Salse [condimenti];
    Condimenti alimentari; Sapori [condimenti]; Prodotti da forno; Miscele per
    pasta per la pizza; Pasta da inserire nella pizza.
    Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
    pubblicitari, di marketing e promozionali; Promozione di eventi speciali;
    Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Marketing degli eventi;
    Direzione di eventi commerciali; Organizzazione di fiere; Organizzazione di
    fiere commerciali; Servizi di fiere ed esposizioni; Organizzazione e
    conduzione di fiere commerciali; Organizzazione e gestione di fiere
    commerciali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini
    Pagina 5 di 6
    commerciali, promozionali e pubblicitari; Servizi di ordinazione online;
    Fornitura di guide pubblicitarie on-line contenenti prodotti e servizi di altri
    venditori on-line su Internet.
    Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
    di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo;
    Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi
    educativi; Eventi ricreativi; Realizzazione di eventi culturali; Pubblicazione di
    calendari di eventi; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali;
    Organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; Programmazione
    di manifestazioni speciali; Organizzazione di manifestazioni ricreative;
    Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Formazione;
    Formazione professionale; Istruzione e formazione; Formazione del
    personale; Attività di formazione; Formazione didattica; Organizzazione di
    presentazioni per formazione; Formazione professionale (Fornitura di -);
    Realizzazione di seminari di formazione; Formazione industriale;
    Formazione continuativa; Servizi di degustazione di vini [formazione];
    Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini per
    scopi didattici; Pubblicazioni elettroniche online; Intrattenimento interattivo
    on-line; Fornitura di pubblicazioni on-line; Fornitura di tutorial online;
    Educazione, intrattenimento; Servizi relativi a educazione, divertimento.
    Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili,
    tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e attrezzature per la
    fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e
    prenotazione in materia di alloggi temporanei; Servizi di informazione,
    consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Pizzerie; Ristoranti
    fast-food; Gastronomie [ristoranti]; Fornitura di locali per fiere ed
    esposizioni; Degustazione vini (fornitura di bevande).
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 11 Bruciatori, bollitori e caloriferi.
    Classe 16 Materiale filtrante in carta; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione
    artistica; Carta e cartone; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento;
    Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di
    carta, cartone o plastica; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone,
    e plastici per architetti; Carta; Tovagliato di carta.
    Classe 21 Utensili per le pulizie domestiche, spazzole e materiali per la fabbricazione
    di spazzole; Statue, statuette, targhe e opere d’arte, fatte in porcellana,
    terracotta o vetro, incluse in questa classe; Vetreria non lavorata e semilavorata, non per usi specificati; Tazze; Bicchieri e tazze; Bottiglie
    Pagina 6 di 6
    biodegradabili.
    Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
    articoli di cappelleria.
    Classe 30 Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Ghiaccio per raffreddare; Gelati, yogurt
    gelato e sorbetti.
    Classe 41 Sport; Servizi relativi a sport; Traduzioni ed interpretariato.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Marchi+ : contributi 2023

Bando 2023 Marchi +

Le domande di contributo sono aperte già dal 21 novembre 2023 , le agevolazioni sono le seguenti:

MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni. Le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti –di seguito indicati – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.

MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni. Le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni rispetto degli importi massimi previsti – di seguito indicati – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00.




Registrare il nome di un Cocktail – Alicante 06-11-2023

“Orange Spritz” per un Cocktail è un segno non distintivo poiché lo Spritz notoriamente è il risultato di una ricetta base è composta da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Il carattere descrittivo del segno è evidente per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/11/2023
*****************
I-35030 Selvazzano Dentro
ITALIA
Fascicolo nº: *****************
Vostro riferimento:
Marchio: Orange Spritz
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *******************
I-35030 Selvazzano Dentro
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 13/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 32 Cocktail analcolici; Miscele per cocktail analcolici; Cocktails analcolici;
Cocktail di frutta analcolici; Aperitivi analcolici.
Classe 33 Cocktail alcolici preparati; Cocktails; Miscele per cocktail alcolici; Cocktail
alcolici a base di frutta; Cocktail alcolici sotto forma di gelatine refrigerate.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio nell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato
seguente: cocktail composto da prosecco, Aperol e soda con arancia.
Il suddetto significato dei termini «Orange Spritz», di cui il marchio è composto, è
supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 12/06/2023 e
accessibili ai seguenti indirizzi:
 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orange
 https://iba-world.com/spritz/
− È importante notare che lo Spritz è un famoso cocktail la cui ricetta base è composta
da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Per la sua notorietà
raggiunta oramai a livello internazionale è stato riconosciuto dalla International
Bartenders Association come cocktail ufficiale per l’annuale competizione mondiale
di cocktail, sotto la categoria: bevande della ‘New Era’. Ciò è confermato dai risultati
di una ricerca internet condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
 https://iba-world.com/category/iba-cocktails/new-era-drinks/
 https://iba-world.com/spritz/
− Nonostante la natura alcoolica del cocktail, sono state create molte versioni
dell’Orange Spritz non alcooliche, come rilevato dai risultati di una ricerca internet
condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
 https://blog.giallozafferano.it/adryincucina/spritz-analcolico/
 https://www.finedininglovers.it/ricette/spritz-analcolico
− Di conseguenza, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i cocktails, sia alcoolici che analcoolici, e le loro miscele sono e
servono a preparare l’Orange Spritz. Pertanto, il segno descrive la specie, la qualità
e la destinazione dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 018873976 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Il Marchio promozionale non è registrabile – Alicante 13-11-2023

Occhiale matto verrebbe inteso come occhiale stravagante fuori dal comune per cui è un segno elogiativo e promozionale: il segno è respinto. Alicante 13-11-2023

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 13/11/2023
***************** Roma
ITALIA
Fascicolo nº: *********
Vostro riferimento:
Marchio: OCCHIALE MATTO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **************** Roma
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 27/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 9 Astucci per dispositivi ottici; Astucci per lenti a contatti con incorporate
funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Bastoncini a ventosa per lenti a contatto;
Cuscinetti per il naso per occhiali da vista; Cuscinetti per il naso per occhiali
da sole; Ganci auricolari antiscivolo per occhiali; Lenti a contatto colorate;
Lenti di correzione [ottica]; Lenti grezze per occhiali; Lenti sostitutive per
occhiali; Montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati;
Montature per occhiali da vista in metallo; Montature per occhiali da vista in
plastica; Montature per occhiali e occhiali da sole; Montature per occhiali in
metallo o in una combinazione di metallo e plastica; Montature per occhiali in
metallo e materiale sintetico; Naselli in silicone per occhiali; Occhiali correttivi;
Occhiali da sole; Occhiali da sole da vista; Occhiali di moda; Parti per
occhiali; Stanghette per occhiali; Stanghette per occhiali da sole; Apparecchi
per lavaggio di lenti a contatto; Articoli ottici graduati; Aste per occhiali;
Astucci per occhiali; Catenelle per occhiali; Contenitori per lenti a contatto;
Cordoncini per occhiali; Custodie per articoli ottici; Custodie per obiettivi
Custodie per occhiali; Custodie per occhiali per bambini; Lenti a contatto;
Lenti per occhiali; Monocoli; Montature di occhiali; Montature per monocoli;
Montature per occhiali non montate; Montature per pince-nez; Occhiali;
Occhiali a molla; Occhiali correttivi per daltonismo; Occhiali da lettura;
Occhiali da vista; Occhiali di protezione; Occhiali [ottica]; Occhiali per
bambini; Occhiali polarizzanti; Portaocchiali; Protezioni per occhiali; Sbozzi
per lenti a contatto; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Astucci per occhiali da
sole; Catenelle per occhiali da sole; Cinghiette per occhiali; Cordoncini per
occhiali da sole; Custodie per occhiali da vista e da sole; Custodie per
occhiali da sole; Lenti con clip magnetica per occhiali da sole; Lenti ottiche
per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole;
Occhiali da sole moda; Occhiali da sole per animali da compagnia.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: occhiale
eccentrico, stravagante, fuori dal comune.
I suddetti significati del termine «MATTO», contenuto nel marchio, sono supportati dai
riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 26/06/2023, e accessibili ai
seguenti indirizzi:
https://www.treccani.it/vocabolario/occhiale/
https://www.treccani.it/vocabolario/matto_%28Sinonimi-eContrari%29/
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «OCCHIALE MATTO» semplicemente come
uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione e di comunicare una dichiarazione di
valore. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione
dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve
meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi sono degli
occhiali eccentrici, stravaganti, fuori dal comune.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018875988 è respinta in
parte, vale a dire per:
Pagina 3 di 4
Classe 9 Astucci per dispositivi ottici; Astucci per lenti a contatti con incorporate
funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Bastoncini a ventosa per lenti a contatto;
Cuscinetti per il naso per occhiali da vista; Cuscinetti per il naso per occhiali
da sole; Ganci auricolari antiscivolo per occhiali; Lenti a contatto colorate;
Lenti di correzione [ottica]; Lenti grezze per occhiali; Lenti sostitutive per
occhiali; Montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati;
Montature per occhiali da vista in metallo; Montature per occhiali da vista in
plastica; Montature per occhiali e occhiali da sole; Montature per occhiali in
metallo o in una combinazione di metallo e plastica; Montature per occhiali in
metallo e materiale sintetico; Naselli in silicone per occhiali; Occhiali correttivi;
Occhiali da sole; Occhiali da sole da vista; Occhiali di moda; Parti per
occhiali; Stanghette per occhiali; Stanghette per occhiali da sole; Apparecchi
per lavaggio di lenti a contatto; Articoli ottici graduati; Aste per occhiali;
Astucci per occhiali; Catenelle per occhiali; Contenitori per lenti a contatto;
Cordoncini per occhiali; Custodie per articoli ottici; Custodie per obiettivi;
Custodie per occhiali; Custodie per occhiali per bambini; Lenti a contatto;
Lenti per occhiali; Monocoli; Montature di occhiali; Montature per monocoli;
Montature per occhiali non montate; Montature per pince-nez; Occhiali;
Occhiali a molla; Occhiali correttivi per daltonismo; Occhiali da lettura;
Occhiali da vista; Occhiali di protezione; Occhiali [ottica]; Occhiali per
bambini; Occhiali polarizzanti; Portaocchiali; Protezioni per occhiali; Sbozzi
per lenti a contatto; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Astucci per occhiali da
sole; Catenelle per occhiali da sole; Cinghiette per occhiali; Cordoncini per
occhiali da sole; Custodie per occhiali da vista e da sole; Custodie per
occhiali da sole; Lenti con clip magnetica per occhiali da sole; Lenti ottiche
per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole;
Occhiali da sole moda; Occhiali da sole per animali da compagnia.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 25 Abbigliamento casual; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento,
calzature e articoli di cappelleria; Abbigliamento.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.




Marchio promozionale, per questo motivo non è registrabile – Alicante 17-11-2023

Il Segno “Scelte di Benessere” verrebbe percepito dal consumatore come atto o servizio in grado di portare ad un benessere psico fisico. Per questo motivo è promozionale ed elogiativo di un servizio o prodotto per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/11/2023
****************
I-20129 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ***************
Vostro riferimento: *************
Marchio: SCELTE DI BENESSERE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************************* Bologna
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i
prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del
13/01/2022 l’Ufficio ha comunicato di aver concesso la revisione della decisione di rifiuto
appellata in quanto conteneva un errore procedurale.
In seguito a riesame della domanda di MUE, in data 17 gennaio 2023 l’Ufficio ha emesso
una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE,
rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. Con decisione del 26
giugno 2023, n. R 448/2023-2, la Seconda Commissione di Ricorso ha annullato la
decisione dell’Ufficio e rinviato l’istanza all’esaminatore per la prosecuzione della procedura
e l’adozione di una nuova decisione.
In seguito a successivo riesame della domanda di MUE, in data 04/08/2023 l’Ufficio, dopo
aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2,
RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 16 Carta; cartone; articoli di cartoleria in carta; stampati, libri; riviste; cataloghi;
periodici; depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; figurine; album per la
raccolta di figurine; materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli
apparecchi); articoli di cartoleria e cancelleria; diari; agende; locandine,
poster, manifesti; opuscoli; sacchetti in carta ed articoli per l’imballaggio di
carta, cartone o plastica.
Classe 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale;
lavori di ufficio, marketing; analisi e ricerche di mercato; marketing
industriale; marketing promozionale; servizi di marketing industriale;
marketing e servizi promozionali; attività promozionali; servizi di attività
promozionali di prodotti; preparazione di materiale promozionale e attività di promozioni per terzi; servizi di pubblicità; noleggio di spazi e materiale
pubblicitario; consulenza in materia di pubblicità e marketing; distribuzione
di volantini pubblicitari.
Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,
prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di
telecomunicazione, ad es. come podcast; servizi on-line, ovvero
trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi,
disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; servizi di
informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di
notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; servizi di provider di reti
telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da
consultare in reti telematiche (ad es. Internet); approntamento di chatroom e
forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); trasmissione di
presentazioni video tramite computer e televisione; messa in onda di
trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori;
fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento su
Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; fornitura di
accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per
l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche
(ad es. Internet); noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; fornitura di
accesso a banche dati in reti informatiche.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare
    fisico e morale”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni
    estratte da Treccani in data 04/08/2023 all’indirizzo
    https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/,
    https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
    Pagina 3 di 8
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE»
    semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare
    un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione.
  • Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione
    dell’origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che
    serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita
    e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché
    costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il
    consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè
    uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a prodotti di carta, cartone
    e stampati di vario genere rivendicati dal marchio nella Classe 16 che provengano da
    produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico, il cui utilizzo non danneggi
    l’ambiente, e che pertanto costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e
    morale. Oppure libri, manuali, materiale per l’istruzione e stampati in genere, in
    classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella
    classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc.,
    nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si
    riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benestare fisico e morale (ad
    esempio libri e servizi di informazione sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute,
    ecc.).
  • L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel
    senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio
    pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché
    minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal
    senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
    L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e
    preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in
    ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia,
    25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
    § 67).
  • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue:
  • Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
    b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La
    valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata
    all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in
    astratto.
    Pagina 4 di 8
  • Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.
    Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una
    precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed
    elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
  • La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o
    tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e
    servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
  • Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un
    significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo
    che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con
    i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente
    e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
  • L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del richiedente
    nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella
    principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento.
    Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il
    marchio in oggetto deve essere accettato.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione. Questa è fondata sull’assenza di carattere distintivo del
    segno per il consumatore di riferimento di lingua italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Pertanto, le argomentazioni del richiedente
    relative alla non descrittività del segno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono
    irrilevanti e non sono state prese in considerazione né affrontate dall’Ufficio.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti
    alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
    ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati
    alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto
    successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta,
    ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare
    Pagina 5 di 8
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può
    rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs,
    EU:C:2004:258, § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di
    attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi
    (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
    EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente
    come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in
    modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o
    i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale”
    (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
    L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1
    della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel
    caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione
    sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona
    il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo
    insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.
    L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il
    «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai
    servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere
    valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T
    360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.
    L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
    significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
    riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il
    richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto
    indicato, che è dunque incontestato.
    Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti
    sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro
    accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
    Pagina 6 di 8
    necessariamente descrittivi.
    In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è
    oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte
    le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di
    registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente
    sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto
    sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo
    l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
    In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
    obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta
    l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al
    significato del segno contestato come indicato.
    Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro
    accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
    necessariamente descrittivi.
    Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
    intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
    viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7,
    RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
    intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio
    trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
    sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il
    significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.
    Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico
    percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione.
    Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive
    dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque
    essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto
    che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
    informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine.
    Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
    informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
    fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi,
    EU:T:2012:369, § 23).
    Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
    descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto
    informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti
    e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno
    caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico.
    Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della
    Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,
    che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO
    BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in
    questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in
    questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel
    consumatore”.
    Pagina 7 di 8
    Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di
    vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,
    ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta
    ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati
    abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per
    ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali
    l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi
    designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,
    rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di
    informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno
    ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che
    ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore.
    Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale,
    un’indicazione di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi
    rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti,
    in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere
    percepito immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa
    consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente
    rispetto ad altri.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili (anche in seguito
    a decisioni e sentenze delle Corti di Appello e del Tribunale dell’Unione Europea), quali ad
    esempio “PERFECT PAIRS” n. 017528514 o “FITTEST ON EARTH” n. 017677055. Tuttavia,
    la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente, tra cui anche le proprie registrazioni di MUE n.
    018377914 , n. 018377906 e n. 018377908
    non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in
    quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame.
    Poiché non vi sono situazioni identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del
    principio di continuità e di non discriminazione.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore degli alcolici – marchio rifiutato – 08-11-2023

“bes” è un termine abitualmente usato nel settore degli alcoolici e il pubblico di riferimento lo percepirebbe con il significato di bacca, per questo motivo il segno è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/11/2023
*************
I-20122 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento: Bes
Marchio: BES
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************
I-20122 Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 18/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Gin; Alcolici (bevande alcoliche).

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  1. Il consumatore medio di riferimento di lingua olandese, o più precisamente
    neerlandese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe
    al segno il significato di “bacca”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
    ((informazioni estratte da dizionario online Van Dale in data 18/05/2023 all’indirizzo
    https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/bes#.ZGTpQoTRaU
    k).
  2. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti sono fatti di e/o contengono una bacca. Pertanto, il segno descrive

    specie o altre caratteristiche quali un ingrediente dei prodotti.

  3. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo. Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 18/05/2023 è risultato
    che il termine «BES» è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento per ‘gin’ e
    altri prodotti alcolici ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (1.
    https://hansendranken.nl/nl/categorie/jenever-bessen, 2. https://wijnhandelslijterij.nl/shop/binnenlands-gedistileerd/vruchtenjeneverbrandewijn/floryn-zeeuwsezw-bes-jenever/, 3. https://kruidenwonder.be/blauwe-bes-jenever/).
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente in data 07/07/2023 ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni,
    concessa dall’Ufficio in data 08/07/2023. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il
    22/09/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
  4. In olandese la parola “bes” ha diversi significati oltre a “bacca”. Quindi il consumatore
    medio di lingua olandese non associa “bes” solo al significato di ‘bacca’ ma anche ad altri
    significati.
  5. La parola “BES” al singolare, non è utilizzata per indicare gli ingredienti di gin o altri
    alcolici dato che le botaniche sono sempre al plurale, cioè “bessen”, che è un termine
    diverso e non confondibile con la parola “bes”.
  6. Le bacche non sono incluse tra i possibili ingredienti del gin. Gli ingredienti del gin sono le
    cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto. Un ingrediente del gin, noto
    anche ai consumatori di riferimento, ossia le bacche di ginepro, non è tradotto in olandese
    con la parola ‘bes’, bensì con le parole juniperus o jeneverbes.
  7. Il termine “BES” è eventualmente solo lontanamente suggestivo o allusivo riguardo a
    talune possibili caratteristiche dei prodotti. Dato che si tratta di un riferimento vago o indiretto
    ai prodotti oggetto della domanda non incorre nella censura di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), RMUE.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    Pagina 3 di 7
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “BES” (in italiano: bacca) in
    relazione alle bevande alcoliche contestate, che sono o possono essere fatte di o contenere
    un particolare tipo di bacca. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il
    segno non sia descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti
    oggetto di obiezione.
    Il richiedente sostiene che la parola ‘BES’ ha diversi significati e questi concorrono ad
    abbassare la soglia di riferimento al singolo significato indicato dall’Ufficio.
    L’Ufficio dissente. Innanzitutto, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
    Inoltre, l’unico significato menzionato dal dizionario olandese citato nella lettera di obiezione
    è ‘bacca’. Pertanto è logico e corretto affermare che questo è il primo e principale significato
    che il consumatore olandese di riferimento percepirà rispetto alla parola ‘BES’, in quanto è il
    significato comune della parola in questione.
    Rispetto agli altri significati della parola “BES” menzionati dal richiedente come la divinità
    Pagina 4 di 7
    dell’antico Egitto o l’origine del nome ‘Ibiza’, luogo non olandese corrispondente all’isola
    spagnola di Ibiza, si osserva che la loro rilevanza è estremamente limitata in questo
    contesto. Peraltro, la parte dei caraibi olandese nota come isole BES, non è una parola in
    senso stretto, ma l’acronimo delle tre isole olandesi che la compongono, vale a dire Bonaire,
    Sint Eustatius e Saba.
    Il richiedente non ha fornito prove o indicazioni concrete che tali significati siano di comune
    dominio per il consumatore medio olandese e tali da rimuovere il collegamento naturale tra
    la parola “BES” e il suo primo ed unico significato secondo il dizionario olandese. Tale
    significato, cioè ‘bacca’, è descrittivo di una caratteristica dei prodotti contestati ed è dunque
    verosimile che il consumatore di riferimento, vedendola apposta su bevande alcoliche, ne
    riconosca quel significato piuttosto che un altro molto distante dal prodotto e dalla cultura
    generale.
    Il richiedente sostiene che le bacche non sono un ingrediente del gin. Gli ingredienti del gin
    sarebbero le cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto.
    L’Ufficio rileva che l’obiezione in questione si riferisce al solo prodotto ‘gin’, ad esclusione di
    ogni altro tipo di bevanda alcolica inclusa tra i prodotti rivendicati. Pertanto, rispetto a tali
    bevande, in assenza di alcuna specifica obiezione, l’Ufficio ritiene pacifico che ‘bes’ o bacca,
    sia un ingrediente o uno dei possibili ingredienti dei prodotti rivendicati e, pertanto, sia un
    termine descrittivo e non distintivo.
    Per quanto concerne lo specifico prodotto ‘gin’, l’Ufficio non concorda con le affermazioni del
    richiedente. Infatti, indipendentemente dalle informazioni sugli aspetti botanici del gin riferiti
    dal richiedente, è di comune dominio che ci si riferisca all’ingrediente principale e
    differenziale del gin, vale a dire al ginepro, come ad una bacca. Ciò è verosimile in tutta
    l’Unione Europea e, certamente in olandese. Infatti, benché, tecnicamente, il ginepro non sia
    una bacca, è “bes” o “bessen” il termine comunemente usato, anche in commercio, per
    riferirsi al ginepro. Ciò è risultato sia dalla ricerca effettuata in data 18/05/2023 e
    documentata nella lettera di rilievo, che da un’ulteriore ricerca su Internet effettuata in data
    08/11/2023 su siti web olandesi, a completamento di quella:
    https://www.qeuze.com/botanicals-jeneverbessen.html
    Traduzione dell’Ufficio: Botanicals Bacche di ginepro 30 grammi. Ogni amante del Gin
    dovrebbe avere un barattolo di bacche di ginepro nella credenza. È adatto a qualsiasi tipo
    di Gin.
    Pagina 5 di 7
    https://www.allesovergin.nl/botanicals/
    Traduzione dell’Ufficio: Tutto sul gin – Bacche di ginepro (foto) – Il gin è una combinazione di
    alcol neutro, acqua, bacche di ginepro e sostanze botaniche. Se dovessimo omettere le
    botaniche, rimarremmo con il gin. Le botaniche costituiscono quindi il cuore del gin e sono
    una componente indispensabile per il distillatore.
    Ciò, peraltro, è confermato anche dagli stessi documenti apportati dal richiedente. In
    relazione al gin e ai suoi contenuti, si nota l’utilizzo diffuso e comune dell’espressione
    ‘bacche di ginepro” oppure dell’uso di ‘bacca’ o ‘bacche’ di altro tipo per la sua produzione,
    come ad esempio nei seguenti estratti dai documenti del richiedente:
    Pagina 6 di 7
    L’argomento del richiedente che la parola “BES” al singolare, non sia utilizzata per indicare
    gli ingredienti di gin o altri alcolici perché è normalmente usata al plurale (“bessen”), l’Ufficio
    dissente. Infatti, da un lato ciò non è corretto, come dimostrano i risultati della ricerca
    documentati nella lettera di obiezione (non contestati dal richiedente e dunque pacifici). Da
    quelli risulta chiaramente che vi è uso della parola “BES” al singolare come descrizione di un
    ingrediente o dell’ingrediente principale della bevanda alcolica di riferimento. Inoltre, poiché
    “BES” ha il significato chiaro ed inequivocabile di “bacca” e questa (eventualmente anche
    una sola) può essere un ingrediente dei prodotti obiettati, il termine è descrittivo di una
    caratteristica dei prodotti.
    Infine, l’Ufficio concorda che il divieto di registrazione di un marchio in base l’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a marchi che sono solo lontanamente
    suggestivi o allusivi riguardo a talune possibili caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Tuttavia,
    nel caso di specie la parola “BES”, cioè ‘bacca’, indica uno degli ingredienti principali di
    alcune bevande alcoliche, ad esempio il gin o alcuni liquori, oppure a uno dei possibili
    ingredienti, nel caso di bevande alcoliche che abbiano una o più bacche come ingrediente
    non principale. Pertanto, nella fattispecie, il segno obiettato non fa dei riferimenti vaghi o
    indiretti ai prodotti oggetto della domanda ma ne descrive espressamente una caratteristica,
    vale a dire, un ingrediente.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018859792 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore industriale per tubi flessibili ed idraulici – segno respinto

HELIX verrebbe inteso dal consumatore come prodotto fatto a spirale, ad elica; nel caso specifico stiamo parlando di tubi. Il segno non supera l’esame in quanto descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/11/2023
******
******************
I-43121 Parma
ITALIA
Fascicolo nº: *********************
Vostro riferimento: *********************
Marchio: HELIX
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ****************
********************* (PR)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 22/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 17 Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica
con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni
industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche
e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con
rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni industriali ad
alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche e di petrolio
e gas; Tubi flessibili non metallici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
elica / spirale.
• Il significato del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato dal
seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 21/08/2023):

  • https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/helix

    Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
    d’obiezione.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a
    spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno
    descrive la specie e la qualità dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018900740 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Registrare un marchio per software per smartphone – marchio respinto – Alicante 23-10-2023

“Mysleep” tradotto è mio sonno ed è un segno che vuole identificare software scaricabili per smartphone. Il consumatore percepirebbe il segno come indicazione che i software sono utilizzati per monitorare e tracciare il sonno. Il segno ha un chiaro carattere descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/10/2023
****** Roma
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento:
Marchio: mysleep
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***************
*********** Roma
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9 Software applicativi scaricabili per smartphone.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    il mio sonno.
  • Il suddetto significato dei termini «my sleep», di cui il marchio è composto, era
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sleep
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i software applicativi scaricabili per smartphone sono utilizzati per tracciare e
    monitorare il sonno e fornire all’utente dati personali, misurazioni ecc. sui suoi propri modelli di sonno ecc.. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018850687 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 9 Software applicativi scaricabili per smartphone.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 42 Programmazione di software per piattaforme internet.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Marchio e provenienza geografica: respinto – Alicante 25/10/2023

Gioielli di Montecarlo: il consumatore finale percepirebbe i gioielli in questione come provenienti da Montecarlo: il marchio è respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/10/2023
************** MIGLIONICO
ITALIA
Fascicolo nº: ****************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *********** MIGLIONICO
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 22/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 14 Gioielleria in metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in metalli preziosi placcati; Articoli di gioielleria in cristallo placcato con metalli preziosi; Gioielleria placcata con metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati
con metalli preziosi; Statuette in metalli preziosi e loro leghe; Ciondoli per la gioielleria in metalli preziosi o placcati; Articoli di gioielleria in metalli preziosi;
Leghe di metalli preziosi; Metalli preziosi e loro leghe; Custodie in metalli
preziosi per articoli di orologeria; Statue in metalli preziosi e loro leghe; Articoli
semilavorati in pietre preziose per la produzione di gioielleria; Catene in
metalli preziosi [articoli di gioielleria]; Gemelli realizzati in metalli preziosi con
pietre semipreziose; Metalli preziosi; Metalli preziosi semilavorati;
Fermacravatte in metalli preziosi; Fermacravatte in metallo prezioso;
Portachiavi in metalli preziosi; Gioielli in metalli preziosi; Medaglioni in metalli
preziosi; Distintivi in metalli preziosi; Braccialetti placcati in argento; Statuette
placcate in metallo prezioso; Medaglie placcate con metalli preziosi; Gemelli
placcati in metalli preziosi; Trofei placcati con metalli preziosi; Orecchini
placcati in argento; Ciondoli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati con
metalli preziosi; Anelli placcati in argento; Portachiavi placcati in metalli
preziosi [anelli]; Collane placcate in argento; Ciondoli per chiavi placcati con
metalli preziosi; Trofei placcati con leghe di metalli preziosi; Argento e sue
leghe; Gioielleria preziosa; Modellini di animali [ornamenti preziosi] di metallo
prezioso; Scrigni per gioielli in metalli preziosi; Oreficeria; Gioielleria
cloisonné; Gioielleria; Gioielleria, incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica;
Gioielleria in metalli semipreziosi; Crocefissi, ovvero gioielleria; Cabochons
per la fabbricazione di articoli di gioielleria; Articoli di gioielleria per
cappelleria; Bigiotteria; Articoli di gioielleria in plastica; Medaglioni [gioielleria];
Gioielleria infantile; Gioielleria in bronzo; Braccialetti [gioielleria]; Gioielleria
con diamanti; Accessori di gioielleria; Gioielleria artificiale; Ciondoli
[gioielleria]; Ciondoli per la gioielleria; Chiusure per gioielleria; Pendenti
[gioielleria]; Collane [gioielleria]; Cammei [gioielleria]; Spillette [gioielleria];
Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria; Orologeria; Apparecchi di
orologeria; Meccanismi di orologeria; Strumenti di orologeria; Lancette
[orologeria]; Prodotti di orologeria; Rotismi [orologeria]; Oscillatori per
orologeria; Quadranti [orologeria]; Lancette per orologi (orologeria); Bilancieri
[orologeria]; Articoli di orologeria; Scatole per l’orologeria; Bariletto
[orologeria]; Quadranti per strumenti di orologeria; Custodie per l’orologeria;
Scrigni per l’orologeria; Strumenti cronometrici; Apparecchi e strumenti
cronometrici; Quadranti per strumenti cronometrici; Cronometri; Cronometri
contasecondi; Dispositivi per cronometraggio sportivo; Scatole per strumenti
cronometrici; Strumenti di cronometraggio; Apparecchi per cronometraggio di
manifestazioni sportive; Parti e accessori per strumenti cronometrici;
Cronometri ad arresto; Bigiotteria in plastica; Ornamenti di bigiotteria; Articoli
di bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Catenine per braccialetti
(gioielleria); Perle per creare bigiotteria; Catenine (gioielleria); Catenine per
collane (gioielleria); Diamanti; Diamante [grezzo]; Articoli di gioielleria
comprendenti diamanti; Zaffiro; Smeraldi; Smeraldo; Vetri di orologi; Orologi
(Vetri per -); Vetri per orologi; Gemme, perle e metalli preziosi e loro
imitazioni; Orologi in metalli preziosi o placcati; Cinturini per orologi in metallo;
Gemme; Gemme semipreziose; Gemme in tormalina; Gemme preziose e
semipreziose; Perla; Statuette ornamentali in pietre preziose; Gioielleria
contenente pietre preziose; Spille ornamentali in metallo prezioso; Pietre per
gioielli; Anelli; Anelli di fidanzamento; Anelli (ciondoli); Anelli [gioielleria];
Bracciali; Ciondoli per braccialetti; Bracciali dell’amicizia; Braccialetti per
orologi [cinturini]; Orologi ciondolo; Braccialetti da polso [articoli di gioielleria];
Braccialetti per orologi da polso; Ciondoli per portachiavi ad anello;
Braccialetti per orologi; Portachiavi [ciondoli o telecomandi]; Portachiavi
Pagina 3 di 5
[ciondoli o catenelle]; Ciondoli per portachiavi a catenella; Portachiavi gioiello
[catenella o anello]; Orecchini; Orecchini in argento; Orecchini a cerchio;
Orecchini a goccia; Orecchini in metallo prezioso; Orecchini per lobi forati;
Orecchini a molla; Orecchini a clip; Orecchini placcati oro; Ciondoli per
collane; Clip di gioielleria per convertire gli orecchini a vite in orecchini a clip;
Orecchini in oro; Spille per ornamento; Spille; Spille [gioielleria]; Spille da
cravatte; Spille per cravatte; Spille ornamentali per cappelli; Spille decorative
[gioielleria]; Gioielleria, spille per risvolti; Spille (articoli di gioielleria); Spille
cloisonné; Spille per cravatte in metallo prezioso; Spille decorative [articoli di
gioielleria]; Spille per risvolti [articoli di gioielleria]; Ciondoli; Ciondoli per chiavi
(ciondoli o portachiavi); Portachiavi; Braccialetti; Portachiavi e portachiavi a
catenella, e ciondoli a essi destinati; Braccialetti di perline; Portachiavi
[catenelle portachiavi con gingillo o charm]; Ciondoli in bronzo; Catene
[gioielleria]; Perle; Perle [gioielleria]; Perle artificiali; Perle naturali; Perle
coltivate; Perle finte; Articoli di gioielleria a base di perle coltivate; Catenine in
metallo prezioso per collane.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    gioielli di monte carlo.
  • Il suddetto significato dei termini «MONTECARLO JEWELS», contenuto nel marchio,
    era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/monte-carlo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jewel
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che gli articoli di gioielleria, bigiotteria, pietre preziose, orologi, statuette ornamentali
    in pietra preziosa ecc. sono o contengono gioielli di Monte Carlo.
  • Nonostante alcuni elementi figurativi costituiti il consumatore di riferimento
    percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e provenienza
    geografica, dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Pagina 4 di 5
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018853851 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 14 Gioielleria in metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con leghe di metalli
    preziosi; Articoli di gioielleria in leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in
    metalli preziosi placcati; Articoli di gioielleria in cristallo placcato con metalli
    preziosi; Gioielleria placcata con metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati
    con metalli preziosi; Statuette in metalli preziosi e loro leghe; Ciondoli per la
    gioielleria in metalli preziosi o placcati; Articoli di gioielleria in metalli preziosi;
    Leghe di metalli preziosi; Metalli preziosi e loro leghe; Custodie in metalli
    preziosi per articoli di orologeria; Statue in metalli preziosi e loro leghe; Articoli
    semilavorati in pietre preziose per la produzione di gioielleria; Catene in
    metalli preziosi [articoli di gioielleria]; Gemelli realizzati in metalli preziosi con
    pietre semipreziose; Metalli preziosi; Metalli preziosi semilavorati;
    Fermacravatte in metalli preziosi; Fermacravatte in metallo prezioso;
    Portachiavi in metalli preziosi; Gioielli in metalli preziosi; Medaglioni in metalli
    preziosi; Distintivi in metalli preziosi; Braccialetti placcati in argento; Statuette
    placcate in metallo prezioso; Medaglie placcate con metalli preziosi; Gemelli
    placcati in metalli preziosi; Trofei placcati con metalli preziosi; Orecchini
    placcati in argento; Ciondoli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati con
    metalli preziosi; Anelli placcati in argento; Portachiavi placcati in metalli
    preziosi [anelli]; Collane placcate in argento; Ciondoli per chiavi placcati con
    metalli preziosi; Trofei placcati con leghe di metalli preziosi; Argento e sue
    leghe; Gioielleria preziosa; Modellini di animali [ornamenti preziosi] di metallo
    prezioso; Scrigni per gioielli in metalli preziosi; Oreficeria; Gioielleria
    cloisonné; Gioielleria; Gioielleria, incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica;
    Gioielleria in metalli semipreziosi; Crocefissi, ovvero gioielleria; Cabochons
    per la fabbricazione di articoli di gioielleria; Articoli di gioielleria per
    cappelleria; Bigiotteria; Articoli di gioielleria in plastica; Medaglioni [gioielleria];
    Gioielleria infantile; Gioielleria in bronzo; Braccialetti [gioielleria]; Gioielleria
    con diamanti; Accessori di gioielleria; Gioielleria artificiale; Ciondoli
    [gioielleria]; Ciondoli per la gioielleria; Chiusure per gioielleria; Pendenti
    [gioielleria]; Collane [gioielleria]; Cammei [gioielleria]; Spillette [gioielleria];
    Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria; Orologeria; Apparecchi di
    orologeria; Meccanismi di orologeria; Strumenti di orologeria; Lancette
    [orologeria]; Prodotti di orologeria; Rotismi [orologeria]; Oscillatori per
    orologeria; Quadranti [orologeria]; Lancette per orologi (orologeria); Bilancieri
    [orologeria]; Articoli di orologeria; Scatole per l’orologeria; Bariletto
    [orologeria]; Quadranti per strumenti di orologeria; Custodie per l’orologeria;
    Scrigni per l’orologeria; Strumenti cronometrici; Apparecchi e strumenti
    cronometrici; Quadranti per strumenti cronometrici; Cronometri; Cronometri
    contasecondi; Dispositivi per cronometraggio sportivo; Scatole per strumenti
    cronometrici; Strumenti di cronometraggio; Apparecchi per cronometraggio di
    manifestazioni sportive; Parti e accessori per strumenti cronometrici;
    Cronometri ad arresto; Bigiotteria in plastica; Ornamenti di bigiotteria; Articoli
    di bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Catenine per braccialetti
    (gioielleria); Perle per creare bigiotteria; Catenine (gioielleria); Catenine per
    collane (gioielleria); Diamanti; Diamante [grezzo]; Articoli di gioielleria
    comprendenti diamanti; Zaffiro; Smeraldi; Smeraldo; Vetri di orologi; Orologi
    (Vetri per -); Vetri per orologi; Gemme, perle e metalli preziosi e loro
    Pagina 5 di 5
    imitazioni; Orologi in metalli preziosi o placcati; Cinturini per orologi in metallo;
    Gemme; Gemme semipreziose; Gemme in tormalina; Gemme preziose e
    semipreziose; Perla; Statuette ornamentali in pietre preziose; Gioielleria
    contenente pietre preziose; Spille ornamentali in metallo prezioso; Pietre per
    gioielli; Anelli; Anelli di fidanzamento; Anelli (ciondoli); Anelli [gioielleria];
    Bracciali; Ciondoli per braccialetti; Bracciali dell’amicizia; Braccialetti per
    orologi [cinturini]; Orologi ciondolo; Braccialetti da polso [articoli di gioielleria];
    Braccialetti per orologi da polso; Ciondoli per portachiavi ad anello;
    Braccialetti per orologi; Portachiavi [ciondoli o telecomandi]; Portachiavi
    [ciondoli o catenelle]; Ciondoli per portachiavi a catenella; Portachiavi gioiello
    [catenella o anello]; Orecchini; Orecchini in argento; Orecchini a cerchio;
    Orecchini a goccia; Orecchini in metallo prezioso; Orecchini per lobi forati;
    Orecchini a molla; Orecchini a clip; Orecchini placcati oro; Ciondoli per
    collane; Clip di gioielleria per convertire gli orecchini a vite in orecchini a clip;
    Orecchini in oro; Spille per ornamento; Spille; Spille [gioielleria]; Spille da
    cravatte; Spille per cravatte; Spille ornamentali per cappelli; Spille decorative
    [gioielleria]; Gioielleria, spille per risvolti; Spille (articoli di gioielleria); Spille
    cloisonné; Spille per cravatte in metallo prezioso; Spille decorative [articoli di
    gioielleria]; Spille per risvolti [articoli di gioielleria]; Ciondoli; Ciondoli per chiavi
    (ciondoli o portachiavi); Portachiavi; Braccialetti; Portachiavi e portachiavi a
    catenella, e ciondoli a essi destinati; Braccialetti di perline; Portachiavi
    [catenelle portachiavi con gingillo o charm]; Ciondoli in bronzo; Catene
    [gioielleria]; Perle; Perle [gioielleria]; Perle artificiali; Perle naturali; Perle
    coltivate; Perle finte; Articoli di gioielleria a base di perle coltivate; Catenine in
    metallo prezioso per collane.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Le vicissitudini di un Marchio nella procedura fallimentare

Marchio nazionale registrato in capo all’amministratore unico della s.r.l in quanto persona fisica ma usato per promuovere l’attività edile della srl. L’azienda fallisce: nel momento in cui in sede fallimentare un’altra realtà aziendale se ne aggiudica il compendio aziendale, si aggiudica anche i beni immateriali compresi marchi e brevetti. Nel nostro caso viene anche fatto un ulteriore atto di cessione del marchio che in precedenza era stato fiduciariamente intestato a terza persona. Il curatore fallimentare evidenzia tra l’altro l’utilizzo abusivo del marchio da parte dell’amministratore della srl in quanto ai sensi dell’art 19 del D. Lgs. 10.2.2005 n. 30 del Codice della proprietà intellettuale: “Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso” . Si deduce quindi una presunzione di appartenenza del marchio alla società e non alla persona fisica del suo amministratore.

N 1 0 4 9 2 / 2 3 R G

TRIBUNALE di PALERMO

sezione v^ civile specializzata in materia di impresa

Il Giudice designato, letti gli atti del procedimento promosso con ricorso ex art. 670 cod. proc. civ. da **********************************, all’esito della trattazione scritta del 10.10.23, ha pronunciato la presente

– ORDINANZA –

*******************************, agendo quali eredi di********************************, “socio al 100% e amministratore unico della società *******************************., costituita il ********************” e “dichiarata fallita dal Tribunale di Agrigento sez. fallimentare con sentenza del 03.05.2018”, hanno chiesto – nelle more della introduzione del giudizio di merito teso a veder definitivamente accertati i loro diritti – il sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1) c.p.c. “del marchio ****************************, dell’insegna e di ogni altro segno distintivo già dell’azienda della *************************************. in fallimento, in danno della ******************************* e/o di terzi soggetti che si trovino nel possesso dei beni in contestazione, contestualmente nominando un custode giudiziario per gli stessi, fissando il termine per l’instaurazione del giudizio di merito” (v p. 26 ricorso). I ricorrenti hanno fondato i loro diritti sul marchio d’impresa “**************************” – oggetto della domanda di sequestro giudiziario – su due prospettazioni in fatto tra loro alternative. Secondo una prima ipotesi ricostruttiva **************************************, di cui gli stessi ricorrenti sono eredi, sarebbe stato l’originario titolare – a seguito della relativa registrazione pre sso UIBM, avvenuta il 14.9.10 – dei diritti sul marchio “*******************”. Hanno inoltre aggiunto i ricorrenti che con atto pubblico del 07.09.2018 (rep. n. 11385 racc. n. 8193) ************************avrebbe ceduto i propri diritti sul marchio de quo, tuttavia solo fiduciariamente, ad ********************************, amico di famiglia; – che a seguito dell’intertenuto fallimento della **********(dichiarato dal Tribunale di Agrigento con 2 sentenza del 3.5.18), “di cui ********************************** era socio e amministratore al 100%”, sarebbe sorta controversia circa la titolarità dei diritti sul detto marchio; – che in particolare la ***************************** resasi aggiudicataria in sede fallimentare dell’azienda della **********, riteneva ricompresi tra i beni oggetto dell’azienda anche il detto marchio, circostanza questa negata da ********* che ne sarebbe stato l’unico effettivo proprietario; – che al fine di porre fine a tale controversia, in data 13.4.23 il sig. *********, abusando dei propri poteri sul detto marchio che gli derivavano dalla intestazione fiduciaria dello stesso, avrebbe stipulato accordo transattivo con cui cedeva alla ****************************** dietro un corrispettivo esclusivamente simbolico ammontante ad € 200,00, i diritti sul segno distintivo in oggetto; – che tale cessione, avente natura transattiva, sarebbe invalida ex art. 1975, co. 2, c.c. o comunque ex art. 1972 c.c.; – che stante l’invalidità dell’atto di cessione in esame e considerato il diritto dei ricorrenti, quali eredi del fiduciante (******************), ad ottenere il ritrasferimento del marchio dal fiduciario (***************************), non poteva essere negato il diritto di costoro sul segno distintivo. In base ad una seconda ricostruzione il marchio ****************avrebbe fatto parte del patrimonio della società ******************************. e non invece di quello di **************************. Muovendo da tale premessa, antitetica rispetto alla prima, i ricorrenti hanno sostenuto che avendo il fallimento di ****************************. ceduto alla ****************************************** il marchio oggetto di causa in difetto di stima e se na il rispetto delle “forme della vendita forzata, con o senza incanto ” imposte dall’art. 107 lf, la cessione medesima risulterebbe affetta da radicale nullità e il marchio non sarebbe quindi mai fuoriuscito dal patrimonio della società fallita. A seguito della chiusura della procedura concorsuale e dell’estinzione della *************************. “i ricorrenti, quali eredi universali con beneficio di inventario del socio unico sig. ************************, sono subentrati nei diritti già spettanti alla società fallita, trasferitisi in capo al socio in forza del fenomeno successorio che si verifica a seguito dell’estinzione della società ex art. 2495 c.c ”. e tra tali diritti andrebbe ricompreso anche quello al marchio d’impresa **********. Stesse considerazioni hanno svolto i ricorrenti anche con riferimento all’insegna della fallita******************************, che nell’ambito della procedura fallimentare di ***************************** sarebbe stata ceduta alla ************************ in difetto di stima e senza il rispetto delle “f orme della vendita forzata, con o senza incanto” imposte dall’art. 107 lf., con conseguente nullità del relativo contratto. 3 Considerato quindi che analogamente al marchio anche l’insegna non sarebbe mai fuoriuscita dal patrimonio della fallita e sarebbe poi stata acquisita – in forza del fenomeno successorio di cui si è detto – in capo ai ricorrenti, sussisterebbe il diritto di costoro anche su tale diverso segno distintivo. Il sequestro del marchio è dunque stato richiesto nei confronti della ************************** (quale acquirente dell’azienda di ******), di *******, (quale affittuaria della stessa azienda) e di *********************************** (quale fiduciario obbligato al ritrasferimento del marchio). Nei confronti delle prime due è stato richiesto anche il sequestro dell’insegna. Sotto il profilo del periculum in mora i ricorrenti hanno evidenziato che “la *********. ha affittato l’azienda ricomprendendovi il marchio alla *******, società di nuova costituzione, che non reca quindi alcuna garanzia di solvibilità e che sta facendo uso del marchio in maniera quanto meno anomala, risultando ancora inattiva al Registro Imprese ” (v. p. 25 ricorso). All’esito del giudizio – nell’ambito del quale si sono costituiti le resistenti ***************************************** chiedendo il rigetto delle averse pretese per le ragioni meglio illustrate nelle rispettie memorie di costituzione – la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio in epigrafe indicata. *** Preliminarmente, osserva il Tribunale che presupposto ineludibile per l’emanazione di un provvedimento di sequestro giudiziario è la sussistenza dei due requisiti concorrenti, del fumus boni juris e del periculum in mora. Segnatamente, in ordine al fumus, si richiede l’esistenza di una controversia, intesa come esperimento attuale o potenziale (e quindi anche mero contrasto di interessi, senza necessità della pendenza di una lite) di un’azione tipicamente prevista a difesa della proprietà o del possesso (cd. jus in re) nonché di ogni altra azione, anche di natura personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio della cosa da altri detenuta (cd. jus ad rem) o che comunque comporti una statuizione sulla proprietà o sul possesso (tra tutte, v. Cass., 16 novembre 1994, n. 9645; Cass., 19 ottobre 1993, n. 10333). Inoltre, in ragione della intrinseca strumentalità della misura cautelare rispetto all’emanando provvedimento definitivo, è necessario, ancorché sotto un profilo di mera verosimiglianza, un accertamento delibativo sulla pretesa cautelanda (Cass., 23 giugno 1982 n. 3831; Cass., 24 marzo 1976 n. 1037; Trib. Taranto, 20 ottobre 1995), fondato sulla ritenuta probabilità della esistenza del diritto sostanziale fatto v alere dal 4 richiedente, saggiata sulla scorta dell’intero contesto documentale offerto a conforto della richiesta di cautela e di ogni altro elemento acquisito mediante la sommaria istruttoria propria del procedimento in questione. In merito poi al periculum in mora, questo è dato <> stabilita dall’art. 670 c.p.c., che si ha quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso, ossia il recupero dei beni di cui sia stata accertata la proprietà o possesso, divenendo altrimenti il sequestro giudiziario, non già un vincolo cautelare, ma bensì una mera appendice di ogni controversia sulla proprietà. Ciò debitamente premesso, relativamente al primo requisito è da evidenziare la probabile insussistenza dei diritti dei ricorrenti sul marchio “**********”. Premessa la contraddittorietà di fondo che sconta l’intera impostazione difensiva dei ricorrenti (che fondano le loro pretese su prospettazioni tra loro inconciliabili), deve osservarsi come la sussistenza dei diritti degli stessi sul marchio vada esclusa in base ad entrambe le ricostruzioni offerte. Con riferimento alla prima si rileva come anche a ritenere che ************************** fosse originariamente titolare – a seguito della relativa registrazione presso UIBM, avvenuta il 14.9.10 – dei diritti sul marchio “*************************”, cionondimeno – come dedotto dagli stessi ricorrenti – detto marchio è dal loro dante causa stato ceduto, sia pur fiduciariamente, ad ************************************* (con contratto del 07.09.2018) che a propria volta l’ha trasferito alla ********************************* (con contratto del 13.4.23). Anche a seguire i ricorrenti, i quali affermano che tale ultima cessione sarebbe avvenuta in violazione del pactum fiducia, l’atto compiuto dal fiduciario risulterebbe comunque valido. Ed infatti, per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Cass.Civ. n.17151 del 2023), in caso di intestazione fiduciaria di un bene, il pactum fiduciae presenta efficacia meramente obbligatoria tra le parti; talché, qualora il fiduciario alieni il bene, in violazione di tale patto, il fiduciante non ha tutela reale e non può rivendicare lo stesso, avendo, eventualmente, diritto al solo risarcimento del danno nei confronti del fiduciario e del terzo acquirente ove si provi la mala fede di questi. In questo senso deve escludersi anche un’invalidità della cessione de qua a norma dell’art. 1975, co. 2, c.c. richiamato dai ricorrenti (disposizione questa che – in presenza degli ulteriori presupposti dalla 5 stessa contemplati – sanziona con l’annullabilità la transazione avvenuta in relazione ad un “affare” su cui “una delle parti non aveva alcun diritto”). Anche a ritenere che detta cessione abbia avuto natura e valenza transattive (in quanto funzionale a dirimere una controversia sorta tra le parti in ordine alla individuazione del soggetto titolare del marchio ), rimane il fatto che ************************************ ha ceduto a *******************un bene di cui era esclusivo proprietario (stante la ricordata natura obbligatoria del pactum fiduciae) e di cui aveva pertanto diritto a disporre. Talché, non ricorrono le condizioni per pronunciare l’annullamento della transazione alla stregua della citata norma. Ciò senza considerare che l’annullabilità di cui all’art. 1975, co. 2, c.c. potrebbe al più essere fatta valere dalle parti contraenti e non certamente da chi rispetto a tale negozio deve ritenersi terzo. Ebbene, non avendo i ricorrenti né il loro dante causa preso parte all’a ccordo transattivo, gli stessi non sono legittimati ad ottenerne l’annullamento. I ricorrenti eccepiscono inoltre la nullità della cessione transattiva per illiceità del contratto ex art. 1972 c.c. A dire di ****************************, quest’ultima nullità scaturirebbe dal carattere fraudolento dell’operazione “ a monte” che avrebbe consentito a ******************************** di sottrarre il marchio al fallimento della ********************************** In particolare, il dante causa dei ricorrenti avrebbe registrato il detto segno distintivo “a proprio nome sottraendolo al fallimento con una condotta asseritamente distrattiva, perfezionata poi con la cessione del marchio al sig. ***************” (v. p. 10 memoria dei ricorrenti del 23.9.23). A propria volta il carattere fraudolento dell’operazione comporterebbe “a cascata” la nullità dei successivi atti posti in essere con riferimento al marchio da ********************************e dai suoi aventi causa e tra questi andrebbe ricompresa anche la cessione del segno distintivo effettuata a titolo transattivo da *************************** alla ********************* L’assunto difensivo, più che porre un problema di nullità del trasferimento transattivo ai sensi dell’art. 1972 c.c. , pare introdurre elementi funzionali alla seconda ricostruzione in fatto proposta in via alternativa dai ricorrenti, secondo la quale l’unica titolare del marchio de quo sarebbe sempre e solo stata la ***************************** che lo avrebbe impiegato nella sua attività sociale e non invece ************************ che lo avrebbe indebitamente registrato in suo favore al solo f ine di sottrarlo ai creditori sociali (prima) e concorsuali (poi) della società. Anche tale prospettazione non è comunque idonea a fondare il diritto di proprietà dei ricorrenti sul marchio di che trattasi. 6 Questi sostengono che avendo il fallimento di ******************************* ceduto alla ********************* il marchio oggetto di causa in difetto di stima e senza il rispetto delle “forme della vendita forzata, con o senza incanto ” imposte dall’art. 107 lf, la cessione medesima risulterebbe affetta da radicale nullità e il marchio non sarebbe quindi mai fuoriuscito dal patrimonio della società fallita, almeno fino a che la stessa non è stata cancellata dal registro delle imprese. Con la conseguenza che dopo la chiusura della procedura concorsuale e la estinzione del sogge tto giuridico tale marchio sarebbe stato acquisito dai ricorrenti quali successori della società. Viene richiamato in proposito il costante orientamento di legittimità formatosi con riferimento all’interpretazione dell’art. 107 l. fall che fissa le modalità per la vendita dei beni immobili in sede di liquidazione dell’attivo fallimentare. In particolare, secondo la S.C. tale norma “non consente la vendita di un bene immobile a trattativa privata, ma soltanto l’alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono con il decreto di trasferimento del bene, onde è nulla per contrarietà a norma imperativa la suddetta vendita a trattativa privata. È, peraltro, illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senta incanto, espressamente previsti e disciplinati dall’art. 108” (citata in massima Cass. n. 3624/2016; conf. Cass.16670/2013)”. Ritiene questo organo giudicate che la vendita non sia nulla sotto il profilo esposto dai ricorrenti. Va detto al riguardo che la cessione avvenuta in sede fallimentare ha avuto ad oggetto non solo il marchio (come pure lasciato intendere dai ricorrenti) ma l’intera azienda, che è stata aggiudicata alla ****************nelle forme della esecuzione forzata previste dalla legge fallimentare, e previa stima del complesso aziendale. Nella relazione di stima agli atti il perito estimatore ha individuato il valore del patrimonio aziendale anche in relazione a tutti i beni immateriali di proprietà dell’azienda fallita. Con riferimento al marchio oggetto di causa il perito ha inoltre rilevato l’anomalia dell’intestazione del marchio “******” in capo alla persona fisica dell’amministratore invece che alla società, e concluso comunque che, così come per gli altri marchi utilizzati da ******************** e per tutte le altre immobilizzazioni immateriali, “non è possibile l’attribuzione di un valore economico autonomo, per i motivi sopra narrati”. Il perito non ha pertanto affatto omesso la stima del marchio, ma piuttosto lo ha valutato insieme a tutte le immobilizzazioni immateriali riferibili alla fallita, arrivando alla conclusione che il valore delle stesse, non essendo suscettibile di benefici futuri, doveva essere annullato. 7 I soggetti interessati, qualora avessero ritenuto tale valutazione non corretta, avrebbero potuto proporre reclamo, o istanza ai sensi dell’art. 108 L.F. al fine di sospendere le operazioni di vendita. Ciò che è certo è che essendo stata effettuata la stima di tu tti i beni dell’azienda ed essendo la stessa stata aggiudicata nel rispetto delle procedure competitive di cui dall’art. 107 l.f., non può configurarsi la nullità prospettata dai ricorrenti. Pertanto il marchio deve ritenere essersi trasferito in favore de lla *******************. unitamente all’azienda con atto che in quanto non reclamato nei termini non è più contestabile. Parte ricorrente afferma inoltre che anche l’insegna non sarebbe stata oggetto di stima, con conseguente invalidità del suo trasferimento effettuato in sede concorsuale con l’aggiudicazione alla ****************************Anche tale assunto non risulta condivisibile essendo sufficiente osservare in proposito che l’insegna, costituendo un segno distintivo tipico strettamente collegato ai locali dell’azienda, non può costituire oggetto di rapporti giuridici separati da quelli relativi ai locali del complesso aziendale. Essendo questi ultimi stati acquistati in sede fallimentare dalla ****************************unitamente all’azienda, deve ritenersi che anche l’insegna (la cui stima è insita in quella dei locali su cui risulta apposta) si sia trasferita in favore della *************** medesima. Una volta acclarata l’inesistenza d e l f u mu s b on i ju r i s , og ni c o n side r az i on e i n m er i t o al pe r ic u l u m in m or a a pp ar e supe r fl ua. Per quanto esposto il ricorso va rigettato. Il carattere anticipatorio del provvedimento impone la regolazione delle spese da porre a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza, che si determinano in dispositivo, avuto riguardo all’attività difensiva svolta. P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da *******************************************; condanna*********************************************, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuno dei resistenti costituiti in€. 3.800,00 per compensi di avvocato, oltre a sp ese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Palermo, 11.10.23

Il Giudice Designato dr. Andrea Illuminati




Denominazione d’origine protetta: marchio di vino non registrabile Alicante – 11/10/2023

Il segno PERGOL TRE60 è inammissibile alla registrazione per il prodotto vino perché evoca la denominazione d’origine protetta (IG) «Pergola».

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/10/2023
************ Treviso
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: PERGOL TRE60
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente:

************
(TV)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 31/07/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j),
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la denominazione
d’origine protetta (IG) «Pergola».
• In particolare, il segno «PERGOL TRE60» contiene il termine «PERGOL», che evoca
la denominazione d’origine protetta «Pergola».
• Questa denominazione è protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
17/12/2013.
• La domanda di MUE copre, tra l’altro, i seguenti prodotti:
Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.

Pagina 2 di 2
• Tale dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dalla denominazione
d’origine presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che
il marchio deve essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda
di marchio dell’Unione europea n. 018899252 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 33 Preparati alcolici per fare bevande.
Classe 43 Servizi di bar; Bar; Servizi di ristorazione [alimentazione].
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio di bevanda alcolica – Alicante 06/10/2023

“Amarognolo l’autentico”: il segno in esame verrebbe percepito dal consumatore come una dicitura promozionale il cui fine è evidenziare gli aspetti positivi del prodotto, ovvero che la bevanda in questione possiede un sapore amaro ma non sgradevole e che è fabbricato secondo la vera ricetta originale. Il segno non supera l’esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/10/2023
*********************** Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ****************
Vostro riferimento: ******************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **************** PG
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Bevande alcoliche (escluse le birre); liquori.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: cosa di sapore amaro, ma non sgradito, che è genuina.
Il suddetto significato dei termini «AMAROGNOLO l’autentico», di cui il marchio è composto,
è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
https://www.treccani.it/vocabolario/amarognolo/
https://www.treccani.it/vocabolario/il1/
https://www.treccani.it/vocabolario/autentico/
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti (bevande alcoliche, liquori) hanno un sapore amaro, ma non sgradito, e sono al tempo stesso genuini. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati (costituiti da
caratteri maiuscoli per “amarognolo” e da caratteri corsivi minuscoli per ‘l’autentico’ che
ricordano la scrittura manuale), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
indicativo di informazioni sulla qualità dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Va peraltro rilevato che il segno in questione potrebbe essere percepito dal pubblico di
riferimento di lingua italiana anche come una dicitura promozionale il cui proposito è quello
evidenziare gli aspetti positivi di ogni prodotto, ossia che ciascuno di essi possiede un
sapore amaro ma non sgradevole e è al tempo stesso il vero prodotto della stessa specie,
sottolineando in questo modo, ad esempio, che è fabbricato secondo la vera ricetta originale
ecc.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
richiede la protezione.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
Pagina 3 di 3
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018846407 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.




Marchio respinto nel settore dei prodotti chimici e fertilizzanti – Alicante 06/10/2023

“Resin latex” è il segno che l’ufficio deve esaminare, tradotto in italiano “Resina Lattice”. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti contengono resina e lattice. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/10/2023
***************** Pescara

Fascicolo nº: ****************
Vostro riferimento:
Marchio: resin latex
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **************************
****************** Pescara
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 1 Prodotti chimici destinati all’industria e alle scienze; Prodotti chimici destinati
alla fotografia; Prodotti chimici destinati all’agricoltura; Prodotti chimici
destinati all’orticoltura; Prodotti chimici destinati alla silvicoltura; Resine
artificiali allo stato grezzo; Materie plastiche allo stato grezzo; Concimi per i
terreni; Composizioni per estinguere il fuoco; Preparati per la saldatura dei
metalli; Preparati per la tempra dei metalli; Composti per la prevenzione di
incendi; Prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; Sostanze
concianti per pelli e pellami di animali; Adesivi [materie collanti] per
l’industria; Mastici e altri riempitivi di pasta; Composti chimici
impermeabilizzanti; Preparati biologici destinati all’industria ed alla scienza;
Composto, concimi e fertilizzanti.
Classe 2 Pitture; Vernici; Lacche; Prodotti antiruggine [prodotti per preservare dalla
ruggine]; Preparati per prevenire il deterioramento del legno; Coloranti;
Pitture e tinte; Tinture; Materie tintorie per il legno; Mordenti; Resine naturali allo stato grezzo; Metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti; Preparati da utilizzare come rivestimenti impermeabilizzanti sulle superfici delle strutture [pitture]; Preparati da utilizzare come rivestimenti
impermeabilizzanti sulle superfici degli edifici [pitture].

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese così come quello
specializzato in relazione ad alcuni dei prodotti, attribuirebbe al segno il significato seguente:
resina latex. I suddetti significati dei termini «resin latex», di cui il marchio è composto, sono
supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/resin
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/latex?q=latex
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti contengono resina e latex o che sono destinati favorire la produzione di resina e
latex da parte delle piante corrispondenti, o che sono essi stessi concimi o fertilizzanti o
usati nella composizione di questi, come nel caso dei concimi o dei prodotti chimici destinati
alla silvicoltura rivendicati. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti. Per
completezza si riporta il seguente estratto che conferma che la resina e il latex sono usati
anche come concimi/fertilizzanti o nella fabbricazione di tali prodotti:
Fonte: http://cespevi.it/art/conclc.htm
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
Pagina 3 di 6
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di
conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 20/06/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

  1. Il carattere descrittivo del segno deve essere valutato sulla base dell’insieme dei
    termini che lo compongono. Il segno “RESIN LATEX” non risponderebbe alle regole di grammatica inglese e, inoltre, i termini “RESIN LATEX” non sono presenti nel dizionario nella loro forma combinata come dimostrata da
    un’immagine del dizionario “WordReference” allegata dal richiedente.
  2. L’Ufficio ha registrato in passato marchi comparabili:
     n. 000175794 Luresin per “resine artificiali” in classe 1;
     n. 000671503 Resin D per “antiossidanti per elastomeri e gomma” in
    classe 1;
     n. 005834288 Resina 2000 per “resine naturali allo stato grezzo” in
    classe 2.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    Pagina 4 di 6
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono essere rigettate per le seguenti ragioni.
    In primis, il segno “resin latex” non è grammaticalmente incorretto, si tratta di due sostantivi
    in grado di comunicare caratteristiche dei prodotti circostazna che non solo è credibile, ma
    che è stata anche provata dall’Ufficio (supra).
    Del pari la circostanza che i sostantivi “resin “e “latex” non appaiono combinati in nessun
    dizionario, si deve alla natura stessa dei dizionari che per ragioni di consultabilità riportano i
    termini in modo individuale.
    A tal proposito l’Ufficio ha cercato nel dizionario “Word Reference” l’insieme di parole
    “CHOCOLATE” e “CINNAMON”, entrambi sostantivi che se usati in relazione a prodotti
    alimentari possono certamente descrivere caratteristiche dei medesimi, e ha ottenuto un
    risultato negativo (https://www.wordreference.com/enit/chocolate%20cinnamon consultata
    in data 05/10/2023).
    Pagina 5 di 6
    Ad abundantiam, si sottolinea che anche un segno che consiste in una combinazione
    grammaticalmente errata, e tale non è il caso di cui ci si sta occupando, (ad esempio un
    aggettivo con un verbo) deve essere considerato descrittivo se il suo significato è ancora
    chiaramente comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012,
    T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).
    In merito alle argomentazioni di cui al punto 2, si ricorda che la giurisprudenza consolidata
    afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
    [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
    un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
    dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Pagina 6 di 6
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018854781 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione.