Opposizione tra marchi in classe 18 e 25 per borse e articoli di abbigliamento – Alicante 30-05-24

Il marchio anteriore è PUPA e il marchio impugnato è Pupa Selvaggia entrambi in classe 18 e classe 25 rispettivamente per borse e abbigliamento. La parte grafica del marchio impugnato non è a tal punto originale da renderlo distintivo dall’altro segno per cui l’opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. **************

***************** (MB), Italia (opponente), rappresentata da***************** Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

****************(LO), Italia (richiedente), rappresentato da *********************

Il 30/05/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

  1. L’ opposizione No **************** è accolta per tutti i prodotti contestati.
  2. La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 897 036 è totalmente respinta.
  3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.    

MOTIVAZIONI

In data 05/10/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 897 036   (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533 PUPA (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE nonché l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 18: Valigie, valigette da trucco, beauty cases, ombrelli, valigette 24 ore, borse, portafogli, borsellini, astucci, zaini, marsupi.

Classe 25: Abbigliamento per uomo, abbigliamento per donna, abbigliamento per bambino, giacche, maglieria, camicie, cappotti, impermeabili, cappelli, calze, collants, biancheria intima, calzature, foulards, guanti, abbigliamento da bagno e da spiaggia, abbigliamento per lo sport e per il tempo libero, abbigliamento da notte, uniformi.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: Borse; borse a tracolla; impugnature [per borse]; borse pieghevoli; borse multiuso; borse impermeabili.

Classe 25: Abbigliamento; parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; scarpe; scarpe da ginnastica; scarpe impermeabili; scarpe eleganti.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 18

Le borse sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.

Borse a tracolla; borse pieghevoli; borse multiuso; borse impermeabili contestati sono compresi nell’ampia categoria di borse dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

Le impugnature [per borse] contestate sono simili alle borse dell’opponente perché questi prodotti coincidono nei loro canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore, oltre ad essere prodotti complementari.

Prodotti contestati in classe 25

Abbigliamento del marchio impugnato comprende come una più ampia categoria abbigliamento per uomo dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio i prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

Scarpe; scarpe da ginnastica; scarpe impermeabili; scarpe eleganti contestati sono compresi nell’ampia categoria delle calzature dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

Parti di abbigliamento e parti di articoli di cappelleria del marchio impugnato sono simili a, rispettivamente, abbigliamento per uomo e cappelli dell’opponente perché gli stessi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento nonché produttore, oltre ad essere complementari.

Le parti di calzature del marchio impugnato sono simili alle calzature dell’opponente perché questi prodotti pur avendo diversa natura condividono canali di distribuzione e pubblico di riferimento, oltre ad essere complementari.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

 Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela professionale, essendo quest’ultimo il caso in relazione a impugnature [per borse] nella classe 18 o parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria nella classe 25.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

         
PUPA    
Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Il marchio anteriore ‘PUPA’ e gli elementi verbali ‘PUPA SELVAGGIA’ del marchio impugnato   sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla l’italiano, come per esempio la parte del pubblico che parla l’olandese o che parla il polacco. Per questa parte del pubblico gli elementi verbali dei marchi sono normalmente distintivi, dato che non hanno un significato. Pure normalmente distintivo è l’elemento figurativo del marchio impugnato, ovvero la raffigurazione stilizzata di una farfalla nera, stante l’assenza di qualsivoglia collegamento con i prodotti nelle classi 18 e 25. Per quanto riguarda la stilizzazione grafica degli elementi verbali del marchio impugnato, essa non presenta particolarità tali da renderla particolarmente distintiva, ma resta al contrario meno distintiva rispetto agli elementi verbali in sé.

Il segno contestatonon presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Si deve altresì tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

Inoltre, in relazione al fatto che il segno impugnato presenta due elementi verbali, è importante rammentare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nell’elemento “PUPA”, che corrisponde al marchio anteriore nella sua interezza ed è il primo dei due elementi verbali del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella stilizzazione grafica degli elementi verbali del marchio impugnato, nel secondo elemento verbale “SELVAGGIA” del medesimo nonché nell’elemento figurativo aggiuntivo pure del marchio impugnato.

Tenendo conto di quanto esplicitato poc’anzi circa il fatto che nel caso del marchio impugnato saranno gli elementi verbali ad avere il maggior impatto nonché il primo di questi elementi, ossia “PUPA”, la Divisione di Opposizione ritiene che i segni siano visivamente simili in media misura.

Le medesime considerazioni circa il fatto che la parte del segno impugnato collocata a sinistra sarà quella che per prima catturerà l’attenzione dei consumatori, valgono da un punto di vista fonetico. Dato che i segni coincidono nel primo degli elementi verbali del marchio impugnato e solo differiscono nel secondo elemento di quest’ultimo, essi sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell’elemento figurativo del segno contestato, come sopra spiegato, l’altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nelle classi 18 e 25 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili.

Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad una clientela professionale, il cui grado di attenzione sarà medio.

I segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura in virtù del fatto che il marchio anteriore “PUPA” è interamente incluso nel segno impugnato e per di più sarà il primo elemento ad essere letto, trovandosi a sinistra del secondo elemento verbale “SELVAGGIA”. Per regola generale, è il primo elemento quello al quale il consumatore attribuisce maggiore importanza.

Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Per quanto riguarda il segno impugnato, è vero che esso pure contiene un elemento figurativo aggiuntivo, il quale determina il fatto che i segni non siano concettualmente simili. Tuttavia, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione, questo elemento

È destinato ad avere un impatto minore sul consumatore rispetto agli elementi verbali.

La Divisione d’Opposizione ritiene che alla luce della somiglianza tra i segni e dell’identità e della somiglianza dei prodotti sussista un rischio di confusione.

È lecito attendersi che ciò sussista quantomeno, ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento che non comprende la lingua italiana, come ad esempio quella che parla l’olandese o il polacco. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).

Infine, dato che l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÍ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Marchio non distintivo per eventi culturali e fornitura strutture per eventi – Alicante 27-05-2024

Big theatre ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo per un segno che che vuole identificare servizi culturali e fornitura di attrezzature e strutture per eventi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/05/2024
********** MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
********* MILANO
ITALIA
In data 02/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41
Amministrazione [organizzazione] di attività culturali; Produzione di contenuti
audiovisivi e multimediali, e fotografia; Organizzazione di conferenze,
esposizioni e concorsi; Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità;
Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e
montaggio cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e
cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Fornitura di
strutture di registrazione; Fornitura di studi audio o video; Produzione
cinematografica; Montaggio di pellicole cinematografiche; Montaggio di
pellicole (fotografiche); Produzione di pellicole video; Produzione di
presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore, cinematografiche, video e
televisive; Produzione radiofonica, cinematografica e televisiva; Studi di
registrazione, cinematografici, video e televisivi; Organizzazione di eventi
culturali
e artistici; Organizzazione di eventi di intrattenimento;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature video; Noleggio
di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione di eventi
ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di strutture
ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di
intrattenimento.
Classe 43
Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per
convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e
seminari.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obiettati, attribuirebbe
al segno il significato di ‘teatro grande, famoso’. Ciò è stato supportato da riferimenti
di dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary in data
02/01/2024
all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/big,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/theater).
Nel contesto in esame l’espressione «BIG THEATER» è ampiamente usata per
riferirsi ad un teatro di grandi dimensioni o importante, celebre, come emerso da una
ricerca su Internet effettuata in data 02/01/2024:

  1. https://www.architonic.com/en/project/archattacka-plywood-theatre/20144538,
  2. https://thejournal.dimanchecreative.com/on-the-process-aliza-ma-the-metrograph/
  3. https://www.blipfoto.com/entry/3175113471389861771
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi sono relativi a o svolti presso un teatro di grandi dimensioni o un teatro
    importante, come ad esempio, nella Classe 41, Organizzazione di conferenze,
    esposizioni e concorsi svolti in teatri famosi o grandi, affitto di locali per concerti che
    consistono in edifici con palcoscenico, di dimensioni considerevoli, Composizione
    fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi che abbiano
    ad oggetto o si svolgano in teatri maestosi o celebri oppure, nella Classe 43,
    Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per convegni che
    vengono effettuati in teatri grandi o noti. Pertanto, nonostante alcuni elementi
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    stilizzati costituiti da una semplice e comune grafia nera maiuscola, il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità,
    destinazione, o altre caratteristiche, quali oggetto o contenuto dei servizi.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni il
    26/02/2024, concessa dall’Ufficio con comunicazione del 26/02/2024.
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018942739 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 41
    Classe 43
    Servizi relativi a educazione e divertimento; Amministrazione [organizzazione]
    di attività culturali; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e
    fotografia;
    Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi;
    Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità; Organizzazione di
    conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e montaggio
    cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e
    cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Creazione di
    format per programmi televisivi; Fornitura di strutture di registrazione;
    Fornitura di studi audio o video; Produzione cinematografica; Montaggio di
    pellicole cinematografiche; Montaggio di pellicole (fotografiche); Produzione di
    pellicole video; Produzione di presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore,
    cinematografiche, video e televisive; Produzione radiofonica, cinematografica
    e televisiva; Studi di registrazione, cinematografici, video e televisivi;
    Organizzazione di eventi culturali e artistici; Organizzazione di eventi di
    intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature
    video; Noleggio di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione
    di eventi ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di
    strutture ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di
    intrattenimento.
    Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per
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    convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e
    seminari.
    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
    Classe 41
    Servizi relativi a sport; Fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili,
    tramite Internet; Fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un
    sito web; Fornitura di servizi di studi di registrazione; Fornitura di servizi di
    videoregistrazione automatizzati; Montaggio di programmi radiofonici;
    Preparazione di programmi radiofonici e televisivi; Produzione di
    intrattenimento audio; Produzione di video musicali; Servizi di studi televisivi;
    Servizi di studi di registrazione video; Servizi di fotografia; Organizzazione di
    eventi sportivi; Noleggio di macchine e apparecchi cinematografici; Noleggio
    di macchine fotografiche; Produzioni televisive; Servizi offerti da parchi di
    divertimento su tematiche relative a produzioni televisive; Locazione di
    attrezzature televisive per l compressione interattiva e digitale; Pubblicazione
    di calendari di eventi; Formazione in materia di gestione immobiliare; Servizi
    di parchi sportivi; Servizi di parchi ricreativi; fornitura di studi audio e video
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Marchio comunitario descrittivo non registrabile per eventi culturali in classe 41

Danze Italia ad avviso dell’esaminatore non può proseguire il suo iter per quanto riguarda la classe 41 poichè rimanda il consumatore al concetto che le danze proposte siano danze italiane. Può proseguire per le altre classi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/05/2024
************SCAFATI
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018969372
Marchio figurativo
*************
ITALIA
In data 05/02/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41
Educazione, intrattenimento e sport; Pubblicazione, comunicazione e
redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in
ambito educativo, ricreativo e sportivo; Servizi relativi a educazione,
divertimento e sport.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: insieme di movimenti del corpo
eseguiti in accordo ad un accompagnamento musicale propri della penisola italiana.
• I suddetti significati dei termini «Danze Italia», di cui il marchio è composto, sono
supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://dizionario.internazionale.it/parola/danza

  • L’Ufficio non ritiene necessario fornire il significato di tale termine (Italia) tramite
    l’ausilio di un dizionario.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi della classe 41 in oggetto sopra menzionati, sono danze italiane o hanno
    ad oggetto danze italiane o sono prestati in relazione a esse. Pertanto, il segno
    descrive la specie e l’oggetto della prestazione dei servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati consistenti nei due termini
    scritti in stampatello italico di cui il secondo, ‘Italia’ su sfondo rosso, tali elementi
    sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.
    Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere
    alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
    a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Pagina 3 di 3
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018969372 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 41
    Educazione, intrattenimento e sport; Pubblicazione, comunicazione e
    redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in
    ambito educativo, ricreativo e sportivo; Servizi relativi a educazione,
    divertimento e sport.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 25
    Classe 41
    Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
    articoli di cappelleria.
    Traduzioni ed interpretariato.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio per una grappa – marchio non registrabile

Gràp pa ad avviso dell’esaminatore verrebbe inteso dal consumatore medio come acqua vite di vino e, seppur il segno sia stilizzato, non è sufficientemente originale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/05/2024
*********** Udine (UD)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018934856
P7-4809
Marchio figurativo
**********
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere
distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
“Grappa” (IG) acquavite di vinaccia e bevande distillate; tutti i sopra
menzionati prodotti conformi al disciplinare dell’indicazione geografica protetta
“grappa”.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
Acquavite di vino.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
− Il suddetto significato del termine «/gràp pa/», di cui il marchio è composto, è
supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 12/04/2023
e accessibili all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/grappa2/.
− I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti per i quali si richiede la protezione sono acquavite di vino, nota come
Grappa.
− È da notare che la stilizzazione del segno in oggetto segue le regole della
trascrizione fonologica e sillabica italiane e internazionali (IPA – Alfabeto fonetico
internazionale), in cui il termine trascritto viene posto fra lineette oblique e diviso
secondo le sillabe che lo compongono. Nel caso di specie, il termine grappa,
composto di due sillabe con accento sulla prima, affinché si pronunci «grappa» in
italiano si dovrebbe trascrivere come segue: /gràp pa/.
− Ciò è comprovato dai seguenti riferimenti internet, estratti in data 04/12/2023:
https://it.wiktionary.org/wiki/grappa
https://en.wiktionary.org/wiki/grappa
https://www.wordreference.com/definizione/grappa
− Pertanto, nonostante la stilizzazione conferita dalla trascrizione fonologica e sillabica,
il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
sulla specie dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
− Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Pagina 3 di 3
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 018934856 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Novità sulle IGP dell’UE per i prodotti artigianali ed industriali

Dal 1° dicembre 2025 sarà possibile presentare in Italia una domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali ed industriali. Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l’Unione Europea.

Prodotti quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, cuoi e pelli potranno beneficiare di questo nuovo regime.




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “FASTO REAL ESTATE”

Accettata in data 13.05.2024 la domanda di registrazione del marchio “FASTO REAL ESTATE” depositato il 06.12.2023 a Milano

Il marchio è utilizzato nel settore della ristorazione è un buonissimo panino.




Marchio europeo descrittivo – Alicante 29-04-2024

CIRCULAR MOBILITY SHARING tradotto “Che viaggia o si verifica secondo un ciclo” e “La capacità di muoversi fisicamente.

Il segno ad avviso dell’esaminatore è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 29/04/2024
********** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018966666
IAB/MM/CV/DB/40371
CIRCULAR MOBILITY SHARING
Marchio denominativo
************ Reggio Emilia (RE)
ITALIA
In data 08/02/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
Software e applicazioni scaricabili specializzati in materia di mobilità stradale,
tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti,
assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; software per il
controllo della sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico;
software aziendali interattivi; software per realtà virtuale; suite di programmi
software; software di formazione; software per connessione in rete;
pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; software per l’elaborazione di dati e
immagini per la creazione di modelli tridimensionali; applicazioni per uffici e
aziende; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari; software per
comunicazione, reti e reti sociali; podcast scaricabili.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 7
Classe 16
Classe 35
Classe 36
Classe 37
Rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri; riviste (periodici);
pubblicazioni periodiche.
Pianificazione e conduzione di fiere, esposizioni e presentazioni per scopi
economici o pubblicitari; servizi di pubblicità per la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; gestione
aziendale in materia di trasporti e consegne; gestione commerciale nel campo
dei servizi di trasporto e consegna; consulenza in materia di gestione
commerciale nel campo dei servizi di trasporto e consegna; servizi al dettaglio
in relazione a veicoli; servizi all’ingrosso in relazione a veicoli; servizi
pubblicitari, promozionali o di marketing inerenti a veicoli; servizi pubblicitari
relativi all’industria dei veicoli a motore; sondaggio di opinione; consulenza
relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di
dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; conduzione di interviste per analisi
qualitative di mercato; analisi della risposta del consumatore; definizione del
profilo di consumatori a scopo commerciale o di marketing; fornitura di
informazioni ai consumatori su prodotti e servizi; informazioni e consulenza
commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi; ricerche sui
consumatori; servizi pubblicitari relativi alla vendita di veicoli a motore;
conduzione di fiere campionarie nel settore automobilistico; fornitura di
informazioni su internet in relazione alla vendita di automobili; servizi di
vendita al dettaglio o all’ingrosso inerenti automobili; gestione aziendale di un
parco veicoli; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di veicoli, tramite
punti vendita, reti informatiche globali o siti web; pubblicità; gestione di affari
commerciali; promozione di prodotti e servizi di terzi; fornitura di prodotti e
servizi conto terzi; servizi di compravendita on-line conto terzi; stime,
valutazioni e perizie in materia di affari commerciali; organizzazione di eventi
a scopo commerciale e pubblicitario; organizzazione di eventi, esposizioni,
fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
Investimenti finanziari; servizi di ricerche economico-finanziarie; servizi
finanziari relativi a veicoli a motore; fornitura di servizi di raccolta fondi per
scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride
carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; fornitura di
informazioni inerenti alla valutazione di automobili usate; assicurazioni;
leasing di veicoli; mediazione di assicurazioni per veicoli; prestiti
[finanziamenti]; servizi assicurativi per veicoli; servizi di carte di credito e carte
di pagamento; servizi di pagamento elettronico; servizi di consulenza inerenti
le assicurazioni sui veicoli; servizi di finanziamento; servizi di garanzia per
veicoli; servizi finanziari per l’acquisto di veicoli.
Assistenza di veicoli in caso di guasti [riparazione]; organizzazione della
riparazione di veicoli terrestri a motore; rifornimento di carburante per veicoli
terrestri; riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; servizi di ricarica
per veicoli elettrici; installazione, manutenzione e riparazione di
apparecchiature e strumenti per misurazione, segnalazione e monitoraggio;
Pagina 3 di 7
informazioni dettagliate di automobili; manutenzione o riparazione di veicoli
automobilistici; assistenza per veicoli; lavaggio di veicoli; revisione di veicoli;
ricarica batterie per veicoli; servizi di rifornimento carburante di veicoli.
Classe 38
Classe 39
Classe 40
Classe 41
Classe 42
Servizi di conferenze web; fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali;
fornitura di forum di discussione su internet; consulenza in materia di
comunicazioni elettroniche; trasmissione online di pubblicazioni elettroniche;
comunicazione tramite reti virtuali private [vpn]; strutture virtuali per
l’interazione in tempo reale tra utenti di computer; trasmissione di podcast.
Fornitura di veicoli a noleggio per il trasporto di passeggeri; ispezione di
veicoli prima del trasporto; noleggio di automobili e veicoli; organizzazione del
noleggio di veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; recupero di veicoli; servizi
di noleggio di automobili e veicoli; servizi di trasporto veicoli; noleggio di
veicoli; servizi di car sharing; trasporto di persone con autovetture; fornitura
d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet;
organizzazione del noleggio di automobili; organizzazione del trasporto di
passeggeri in automobile; trasporto in automobile; assistenza in caso di
guasti di veicoli [servizi di rimozione]; servizi di autorimessa per veicoli; servizi
di prenotazione per noleggio di veicoli; servizi di rimorchio di veicoli in caso di
guasti; servizi di soccorso per veicoli; traino di veicoli; trasporto di veicoli.
Demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento smaltimento rifiuti [bonifica] da
rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi di riciclaggio.
Educazione e formazione in materia di mobilità stradale, tutela ambientale,
sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita
e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; programmi di sostenibilità ambientale
legati al settore automobilistico; corsi (formazione) in materia di mobilità
stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software,
investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili;
erogazione di corsi di formazione continua; corsi di formazione a distanza;
organizzazione e conduzione di convegni; organizzazione di workshop e
seminari; organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali;
organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; pubblicazione di
riviste per il consumatore; servizi editoriali; comunicazione e redazione di
testi; produzione di podcast; servizi d’intrattenimento forniti tramite una rete di
comunicazione globale.
Fornitura di informazioni tecnologiche sulle innovazioni ecologiche e a tutela
dell’ambiente; ricerche in materia di ecologia; campionamento per analisi
d’inquinamento; consulenza tecnica in materia di danni causati
dall’inquinamento; consulenza tecnica nella rilevazione dell’inquinamento;
servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento; servizi di
consulenza in materia di inquinamento ambientale; perizie ambientali;
Pagina 4 di 7
raccolta di informazioni in materia di ambiente; ricerca in tema di salvaguardia
e protezione ambientale; servizi di consulenza ambientale; servizi di
consulenza in materia di sicurezza dell’ambiente; servizi di ispezione e analisi
ambientale; servizi di monitoraggio ambientale; collaudo di veicoli;
progettazione di veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la
simulazione di veicoli; servizi di progettazione di veicoli; sviluppo di veicoli;
collaudi, certificazioni e controllo di qualità; consulenza in materia di controllo
qualità; controlli di qualità; realizzazione di verifiche per controllo qualità;
servizi di garanzia di qualità; servizi di verifica tecnica e controllo qualità; test
di qualità; valutazione della qualità; progettazione di automobili; servizi di
consulenza nel settore dello sviluppo tecnologico; ricerca e sviluppo
scientifici; servizi di ispezione di veicoli nuovi e usati per conto di compratori o
venditori di veicoli.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese
dell’Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente:
condivisione, uso o possesso, ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema
di mobilità che applica l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei
veicoli e, dall’altra, a ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di
tali veicoli, concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale,
accessibile, economica ed efficace.
Il suddetto significato dei termini «CIRCULAR», «MOBILITY» e «SHARING», di cui il
marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti.

  1. informazioni estratte da Circular City Funding Guide, in data 06/02/2024, all’indirizzo
    https://www.circularcityfundingguide.eu/circular-sector/mobility/
  2. informazioni estratte da VCÖ – Mobilität mit Zukunft, in data 06/02/2024, all’indirizzo
    https://vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/implementing-the-circular
    economy-in-mobility
  3. informazioni estratte da Intesa Sanpaolo, in data 06/02/2024, all’indirizzo
    https://group.intesasanpaolo.com/en/editorial-section/events-and
    projects/projects/sustainability/how-circular-mobility-will-change-cities
  4. informazioni estratte da News European Parliament, in data 01/02/2024, all’indirizzo
    https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/cir
    cular-economy-definition-importance-and-benefits
    Le informazioni di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione
    dell’8/02/2024.
    CIRCULAR ‘Travelling or occurring in a cycle’ (informazioni estratte da Collins, in
    data 24/01/2024,
    all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/circular).
    Pagina 5 di 7
    Traduzione
    dell’Ufficio
    MOBILITY
    Traduzione
    dell’Ufficio
    SHARING
    Traduzione
    dell’Ufficio
    Che viaggia o si verifica secondo un ciclo.
    ‘The ability to move physically’ (informazioni estratte da Collins, in
    data 24/01/2024, all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobility).
    La capacità di muoversi fisicamente.
    (Share) ‘If you share something with another person, you both have it, use it,
    or occupy it’ (informazioni estratte da, in data 24/01/2024, all’indirizzo ).
    Se si condivide qualcosa con un’altra persona, entrambi la possedete, la
    usate o la occupate.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti della classe 9, per esempio software aziendali interattivi; applicazioni scaricabili per
    uso su dispositivi cellulari, possono essere funzionali alla condivisione, uso o possesso,
    ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema di mobilità che applica
    l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei veicoli e, dall’altra, a
    ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di tali veicoli,
    concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale, accessibile,
    economica ed efficace. Per esempio, perché possono essere utilizzati da chi gestisce, o
    dall’utenza di, un sistema di trasporto multimodale, per esempio ai fini della condivisione dei
    mezzi di trasporto, ecc., nell’ambito di un sistema di mobilità che applica, per esempio,
    l’intelligenza artificiale per localizzare tali mezzi di trasporto.
    I prodotti della classe 9 quali, ad esempio, pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; podcast
    scaricabili, e della classe 16, invero rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri;
    riviste (periodici); pubblicazioni periodiche, nonché i servizi della classe 41, quali ad esempio
    servizi editoriali, possono avere ad oggetto la condivisione relativa a un sistema di mobilità
    che applica l’economia circolare, invero, un modello di produzione e consumo che si
    propone di prolungare il ciclo vitale dei prodotti. Per esempio, perché tali prodotti e servizi
    possono trattare in particolare della condivisione di biciclette elettriche, ecc., all’interno di un
    sistema di mobilità circolare, o essere specializzati in tema di progettazione, smaltimento di
    materiali, ecc., dei mezzi di trasporto in condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità
    circolare.
    Inoltre, i servizi della classe 35, ad esempio i servizi di pubblicità per la sensibilizzazione
    dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; conduzione di interviste
    per analisi qualitative di mercato; organizzazione di eventi a scopo commerciale e
    pubblicitario, nonché i servizi della classe 41, ad esempio organizzazione di workshop e
    seminari, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che
    applica l’economia circolare. Per esempio, perché sono servizi il cui scopo è diffondere,
    gestire, analizzare, migliorare, ecc., la condivisione di veicoli, ecc., all’interno di un sistema
    di mobilità multimodale e accessibile, favorendo il passaggio a veicoli elettrici intelligenti e a
    strade intelligenti.
    Pagina 6 di 7
    In aggiunta, i servizi della classe 35 come, ad esempio, servizi al dettaglio in relazione a
    veicoli, i servizi della classe 37, ad esempio riparazione, manutenzione e rifornimento di
    veicoli; lavaggio di veicoli; ricarica batterie per veicoli e i servizi della classe 39, ad esempio
    noleggio di automobili e veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; servizi di car sharing;
    fornitura d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet; organizzazione
    del noleggio di automobili, nonché i servizi della classe 42, ad esempio progettazione di
    veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la simulazione di veicoli; test di
    qualità, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che
    applica l’economia circolare. Per esempio, perché riguardano la gestione, il noleggio, la
    riparazione, ecc., di veicoli, ovvero mezzi di trasporto, da usare in condivisione all’interno di
    un sistema di mobilità circolare; oppure perché sono servizi per monitorare, ecc., tale
    condivisione all’interno di un sistema di trasporto pubblico automatizzato, per esempio per
    adattare la progettazione dei veicoli, ecc., o per gestire la loro riparazione.
    Similmente, i servizi della classe 36, per esempio investimenti finanziari; fornitura di servizi
    di raccolta fondi per scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride
    carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; servizi assicurativi per veicoli;
    servizi di pagamento elettronico possono essere destinati alla condivisione relativa a un
    sistema di mobilità circolare. Per esempio, perché specificamente strutturati per finanziare la
    creazione di percorsi per la circolazione, per esempio per gli spostamenti a piedi o in
    bicicletta, ecc., che privilegiano la condivisione dei veicoli; oppure perché sono servizi
    specificamente pensati per permettere l’acquisto, il noleggio, l’uso, ecc., di automobili, per
    esempio elettriche, ecc., condivise o da condividere all’interno di percorsi intermodali di un
    sistema di mobilità circolare.
    Analogamente, i servizi della classe 38, ad esempio consulenza in materia di comunicazioni
    elettroniche; trasmissione di podcast, possono essere specificamente ideati, strutturati, ecc.,
    per favorire o aiutare, o istruire sulla condivisione, per esempio di automobili elettriche, ecc.,
    nell’ambito di un sistema di mobilità circolare. Per esempio perché possono essere usati per
    gestire la comunicazione o trasmettere informazioni rispetto all’utenza di un sistema di
    mobilità che promuove una rete di trasporti pubblici ad alta densità, combinata con il
    trasporto elettrico, condiviso e automatizzato, e gli spostamenti a piedi e in bicicletta.
    Infine, i servizi della classe 40, invero demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento
    smaltimento rifiuti [bonifica] da rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi
    di riciclaggio, i servizi della classe 41, ad esempio programmi di sostenibilità ambientale
    legati al settore automobilistico, e i servizi della classe 42, ad esempio ricerche in materia di
    ecologia; servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento, possono essere
    relativi alla condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità circolare in quanto destinati, per
    esempio, allo smaltimento, o al riciclo, ecc., di materiali di produzione dei veicoli in
    condivisione; oppure perché sono servizi di ricerca o di consulenza che si propongono di
    prolungare il ciclo vitale, per esempio dei veicoli, ai fini della loro condivisione, progettandoli
    per garantire la durata, la possibilità di riparazione e il riciclo di materiali.
    Pertanto, il segno descrive l’oggetto e la destinazione, dei prodotti e servizi.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
    Pagina 7 di 7
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
    La richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte della richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 966 666 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Marchio non registrabile nel settore dei dispositivi elettrici – Alicante 30-04-2024

Il segno ad avviso dell’esaminatore europeo, seppur graficamente particolare, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/04/2024
************* Vicenza
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018951625
85.1286
Marchio figurativo
************* (VI)
ITALIA
In data 04/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 7
Classe 9
Gruppi elettrogeni; Generatori di energia elettrica; Gruppi di continuità
[macchine] per la generazione di energia elettrica.
Supercondensatori per accumulo di energia; Apparecchi e strumenti per l
´accumulazione e la riserva di energia; Blocchi di distribuzione di energia
Pagina 2 di 5
elettrica; Dispositivi elettrici di controllo per la gestione dell´energia;
Regolatori di energia.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
seguente: energia ecologica. I suddetti significati dei termini «ECO POWER», di cui il
marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power

  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
    »
    semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa e positiva
    che i prodotti sono in grado di produrre, accumulare, distribuire, regolare e
    controllare energia ecologica e/o che hanno caratteristiche tali da esser in grado di
    svolgere le menzionate funzioni in modo ecologico e dunque non dannoso o
    limitatamente dannoso per l’ambiente. Tali caratteristiche sono certamente
    desiderabili e ben viste dal pubblico consumatore, sia esso il grande pubblico o il
    consumatore specializzato. Lo sono ancor più in un’epoca dove la riduzione de Co2
    è auspicata e fomentata da governi e organizzazioni non governative di ogni tipo.
    Ecco perché, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
    elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
    • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di contro detti elementi rinforzano il
    concetto di energia pulita comunicata dalla parte verbale del segno. Di conseguenza,
    il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 02/02/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

  1. Il marchio è composto da diversi elementi figurativi fra loro combinati nella
    composizione e nei contrasti cromatici che il richiedente descrive come segue:
    Pagina 3 di 5 —-
    una figura stilizzata di spina il cui cavo è disposto lungo una semicirconferenza e si
    restringe;
    le parole ECO POWER disposte lungo il cavo a semicerchio;
    una ulteriore linea geometrica a semicerchio che si inspessisce trasformandosi in
    un’onda elettrica e poi in un fulmine creando un gioco grafico;
    una figura stilizzata di pila;
    una figura stilizzata di foglia che occupa l’intera altezza della pila.
  2. Nell’ambito della suddetta disposizione dei vari elementi il termine ECO POWER
    ha un impatto marginale poiché la parte figurativa è dominante.
  3. I prodotti oggetto di rifiuto sono destinati ad un pubblico professionale con un
    elevato livello di attenzione e, inoltre, la figura di una spina sarebbe inusuale per il
    pubblico specializzato poiché tali prodotti non includono spine ma solo cavi
    elettrici.
  4. Vengono indentificati 11 marchi registrati dall’ufficio che il richiedente ritiene
    comparabili.
    III. Motivazione
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    L’Ufficio ritiene che tutti gli elementi che compongono il segno in questione, non siano in
    grado di dotare il segno di capacità distintiva.
    In tal senso laddove l’immagine di una batteria, viene combinata con l’immagine di una
    scarica elettrica e di una spina e con il termine “power” il concetto di elettricità, che è
    comune a tutti i prodotti – poiché collegato a quello di energia – viene semplicemente
    rinforzato. Del pari la foglia rinforza il concetto di Ecologico – “ECO” presenti nell’elemento
    verbale.
    Pagina 4 di 5
    In tal senso una ricerca su Google utilizzando i termini “ECO + POWER + LOGO” effetuatat
    in data 26/04/2024:
    https://www.google.com/search?q=eco+%2B+power+%2B++logo&client=firefox-b
    e&sca_esv=779b01740ca52ec5&udm=2&biw=1252&bih=564&sxsrf=ACQVn0956a3YLzXrg
    LtQFNbIl_4Q_mcFwA
    %3A1714048421840&ei=pU0qZqTlMubYxc8P1JSr6Ag&ved=0ahUKEwjky776r92FAxVmbP
    EDHVTKCo0Q4dUDCBA&uact=5&oq=eco+%2B+power+%2B+
    +logo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE2VjbyArIHBvd2VyICsgIGxvZ28yBBAAGB4yBhAAGA
    UYHki8DVDEAVjEAXABeACQAQCYAU
    gAZQBqgEBMrgBA8gBAPgBAZgCA6ACmQHCAgYQABgHGB6YAwDiAwUSATEgQIgGAZI
    HATOgB4gC&sclient=gws-wiz-serp
    fornisce i seguenti risultati:
    L’ Ufficio rileva come i concetti di batteria, di foglia e di energia tramite il fulmine o la scarica
    elettrica e/o la spina siano estremamente inflazionati.
    Del pari sembra essere molto inflazionato il concetto di circolo, che introduce il concetto di
    circolarità e conseguentemente di rinnovabilità ed ecologicitá dell’energia o più propriamente
    delle sue fonti.
    Inoltre, la spina non indica necessariamente che i prodotti siano collegati all’elettricità alla
    rete elettrica, ma può altresì indicare che i prodotti forniscono elettricità/energia o la regolano
    o che comunque fanno parte di un sistema elettrico.
    Per ciò che concerne il pubblico destinatario dei prodotti, l’Ufficio contesta che si tratti
    solamente di un pubblico specializzato. È infatti sufficiente avere dei pannelli solari con
    batterie di accumulo ed inverter per essere proprietari del 90% dei prodotti rivendicati. Se poi
    si aggiunge un impianto di energia aerotermica, si è proprietari virtualmente del 100% dei
    prodotti.
    Ciò premesso, anche volendo accettare l’affermazione del richiedente, si ricorda che il fatto
    che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla
    media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione
    del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue
    necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di
    riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
    EU:C:2012:460, § 48).
    Si deve inoltre reiterare che il consumatore europeo – e di conseguenza anche quello di
    lingua inglese dell’Unione – è continuamente a contatto con informazioni e campagne volte a
    Pagina 5 di 5
    ridurre l’impatto che la produzione di energia ha sul Co2 in virtù della volontà dell’Unione
    Europea, fra gli altri, di ridurre drasticamente le emissioni di Co2 entro il 2035.
    Si deve dunque concludere che anche senza l’indicazione descrittiva ECO POWER, la parte
    grafica del segno di per sé, non è in grado di distinguere i prodotti rivendicati, poiché
    richiama in maniera banale i concetti di elettricità ed ecologicitá, come sopra esposto.
    A maggior ragione il segno non è distintivo nel momento in cui la combinazione degli
    elementi figurativi da cui è composto, reitera il concetto di energia ecologica convogliato
    dalla parte denominativa “ECO POWER”.
    Per ciò che concerne i marchi anteriori comparabili registrati dall’Ufficio si rileva che da un
    lato alcuni di essi sono molto risalenti nel tempo e dall’altro che la giurisprudenza
    consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
    marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
    quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
    marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Alla luce di tutto quanto sopra esposto le argomentazioni del richiedente debbono essere
    tutte rigettate.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951625 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore agricolo marchio non registrabile – Alicante 22-04-2024

WATERBAG per teloni di plastica fogli in materia plastica per uso agricolo è un termine descrittivo. BAG: Contenitore flessibile e Water: Acqua.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/04/2024
*************Savona
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018962532
SKF-364952
WATERBAG
Marchio denominativo
************(Cuneo)
ITALIA
In data 20/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 17
Classe 22
Fogli in materia plastica per uso agricolo; materie plastiche semilavorate in
fogli; isolanti; materiali isolanti; pellicole isolanti; rivestimenti isolanti; tessuti
isolanti; membrane impermeabili isolanti; rivestimenti a tenuta d’acqua;
materiali filtranti di film semilavorati di plastica; prodotti in materie plastiche
semilavorate; sacchetti [buste, bustine] di gomma per imballaggio; pellicole di
plastica biodegradabile per uso agricolo.
Sacchi per insilato; teloni in materiali rivestiti in plastica; teloni impermeabili
da stendere a terra; teli protettivi [tessili]; teli multiuso in plastica; sacchi di
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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tela per la conservazione; borse per magazzinaggio; cinghie di fissaggio;
sacche di fissaggio per coperture di insilati; sacchi per insilati zavorrati;
zavorre per tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati; sacche di
fissaggio per coperture di insilati; sacchi per insilati zavorrati; zavorre per
tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese
dell’Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente:
contenitore flessibile con un’apertura a un’estremità, o il contenuto o la quantità contenuta in
tale contenitore, o tutto ciò che cede, si incurva o ha la forma di un sacco, per, che trattiene,
che contiene, ecc., un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore quando è puro.
Il suddetto significato dei termini «WATER» e «BAG», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
WATER
Traduzione
dell’Ufficio
BAG
Traduzione
dell’Ufficio
‘Water is a clear thin liquid that has no colour or taste when it is pure. It falls
from clouds as rain and enters rivers and seas. All animals and people need
water in order to live’ (informazioni estratte da Collins, in data 18/01/2024,
all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/water).
L’acqua è un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore quando è
pura. Cade dalle nuvole come pioggia ed entra nei fiumi e nei mari. Tutti gli
animali e le persone hanno bisogno di acqua per vivere.
‘A flexible container with an opening at one end; the contents of or amount
contained in such a container; anything that hangs loosely, sags, or is shaped
like a bag, such as a loose fold of skin under the eyes or the bulging part of a
sail’ (informazioni estratte da Collins, in data 18/01/2024, all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag).
Un contenitore flessibile con un’apertura a un’estremità; il contenuto o la
quantità contenuta in tale contenitore; tutto ciò che cede, si incurva o ha la
forma di un sacco, come ad esempio una piega di pelle sotto gli occhi o la
parte rigonfia di una vela.
Inoltre, il significato di cui sopra, relativo ai prodotti in oggetto, è riscontrabile a titolo di
esempio nei riferimenti seguenti.

  1. Informazioni estratte da Amazon, in data 19/01/2024, all’indirizzo
    https://www.amazon.com/Emergency-Rainwater-Agricultural-Irrigation-Drought
    Resistant/dp/B0C2YHHYHX
    Pagina 3 di 4
  2. Informazioni estratte da RishFIBC Solutions, in data 19/01/2024, all’indirizzo
    https://www.rishifibc.com/retail-products/
    I riferimenti di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione provvisoria
    del 20/01/2024.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti della classe 17, ad esempio fogli in materia plastica per uso agricolo; materie
    plastiche semilavorate in fogli; prodotti in materie plastiche semilavorate; sacchetti [buste,
    bustine] di gomma per imballaggio; sacche di fissaggio per coperture di insilati, e i prodotti
    della classe 22, ad esempio sacchi per insilato; borse per magazzinaggio; zavorre per
    tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati, sono, sono parti di, sono da usare per, ecc.,
    un “contenitore flessibile con un’apertura a un’estremità, o il contenuto o la quantità
    contenuta in tale contenitore, o tutto ciò che cede, si incurva o ha la forma di un sacco, per,
    che trattiene, che contiene, ecc., un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore
    quando è puro”. Per esempio, perché si tratta di contenitori di materiale plastico che
    possono contenere acqua. Pertanto, il segno descrive la natura, il tipo, la qualità e la
    destinazione dei prodotti.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
    La richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte della richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 962 532 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore della progettazione di arredamenti – marchio non registrabile 26-04-2024

Il segno Truly Design, ad avviso dell’esaminatore europeo, è descrittivo del servizio pubblicità e servizio di progettazione. Il segno può proseguire il suo iter solo per attività sportive per le quali non vi è attinenza.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/04/2024
*************Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018963780
TrulyDesign
Truly Design
Marchio denominativo
************ Torino
ITALIA
In data 16/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35
Classe 41
Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di grafica
pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi (pubblicità e promozione);
Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
pubblicitario; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi di
merchandising; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento;
Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di allestimento di
vetrine; Servizi di creazione del brand.
Servizi relativi a educazione, divertimento; Servizi artistici di pittura murale;
Servizi di gallerie d’arte; Organizzazione e preparazione di esposizioni per
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 4
intrattenimento; Fornitura di strutture per musei [presentazioni, esposizioni];
Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Conduzione di
workshop e seminari in materia di apprezzamento dell’arte; Servizi scolastici
per insegnamento dell’arte; Esposizioni d’ arte; Servizi culturali; Servizi di
intrattenimento e divertimento; e culturali; Workshop di formazione;
Conduzione e organizzazione di workshop; Fromazione del campo della
pittura; Esposizioni in musei.
Classe 42
Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento;
Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design; Servizi di design di
abbigliamento; Design (disegno industriale); Design di cappelli; Servizi di
design di prodotti; Servizi di design per imballaggi; Design artistico
commerciale; Design di oggetti artistici; Design di tappeti; Design industriale
di automobili; Design industriale; Servizi di grafica; Grafica per computer;
Progettazione di grafica e simboli per identità societaria; Progettazione di
illustrazioni grafiche; Progettazione grafica; Disegno grafico; Computer
grafica; Progettazione grafica di materiale promozionale; Design di marchi;
Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Servizi di design tessile;
Design di prodotti tessili per finiture di veicoli a motore; Servizi di design in
materia di tessuti di arredamento; Design industriale e arti grafiche;
Progettazione di arte grafica; Servizi di arti grafiche; Progettazione
nell’ambito delle arti grafiche; Servizi di design per l’arredamento di interni;
Servizi di design di opere d’arte; Progettazione per esposizioni;
Progettazione e creazione di home page e siti web; Decorazione interna;
Progettazione di decorazione di interni per negozi; Architettura di interni;
Progettazione di logo; Disegno di loghi per T-shirt; Disegno grafico di loghi
pubblicitari; Progettazione di loghi per l’identità aziendale; Design grafico di
loghi pubblicitari.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e
servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di
riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese
attribuirebbe al segno il significato seguente: design (i.e. il modo in cui
qualcosa è stato concepito e realizzato) nella sua massima espressione
• I suddetti significati dei termini «Truly Design», di cui il marchio è composto,
sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truly
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/design

  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Truly Design» semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i servizi sono servizi di design
    nella sua massima e più completa espressione (e.g. classe 35 Servizi di grafica
    pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi pubblicità e promozione; classe 42
    Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento;); o che
    Pagina 3 di 4
    hanno ad oggetto prodotti di design nella sua massima espressione (e.g. classe 35
    organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o pubblicitario;
    Classe 41 Servizi artistici di pittura murale;) Il pubblico di riferimento tenderebbe a
    vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente
    come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei servizi
    nel senso sopra evidenziato.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018963780 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 35
    Classe 41
    Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di grafica
    pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi (pubblicità e promozione);
    Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
    pubblicitario; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi di
    merchandising; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento;
    Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di allestimento di
    vetrine; Servizi di creazione del brand.
    Servizi relativi a educazione, divertimento; Servizi artistici di pittura murale;
    Servizi di gallerie d’arte; Organizzazione e preparazione di esposizioni per
    intrattenimento; Fornitura di strutture per musei [presentazioni, esposizioni];
    Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Conduzione di
    workshop e seminari in materia di apprezzamento dell’arte; Servizi scolastici
    per insegnamento dell’arte; Esposizioni d’ arte; Servizi culturali; Servizi di
    intrattenimento e divertimento; e culturali; Workshop di formazione;
    Conduzione e organizzazione di workshop; Fromazione del campo della
    pittura; Esposizioni in musei.
    Classe 42
    Pagina 4 di 4
    Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento;
    Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design; Servizi di design di
    abbigliamento; Design (disegno industriale); Design di cappelli; Servizi di
    design di prodotti; Servizi di design per imballaggi; Design artistico
    commerciale; Design di oggetti artistici; Design di tappeti; Design industriale
    di automobili; Design industriale; Servizi di grafica; Grafica per computer;
    Progettazione di grafica e simboli per identità societaria; Progettazione di
    illustrazioni grafiche; Progettazione grafica; Disegno grafico; Computer
    grafica; Progettazione grafica di materiale promozionale; Design di marchi;
    Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Servizi di design tessile;
    Design di prodotti tessili per finiture di veicoli a motore; Servizi di design in
    materia di tessuti di arredamento; Design industriale e arti grafiche;
    Progettazione di arte grafica; Servizi di arti grafiche; Progettazione
    nell’ambito delle arti grafiche; Servizi di design per l’arredamento di interni;
    Servizi di design di opere d’arte; Progettazione per esposizioni;
    Progettazione e creazione di home page e siti web; Decorazione interna;
    Progettazione di decorazione di interni per negozi; Architettura di interni;
    Progettazione di logo; Disegno di loghi per T-shirt; Disegno grafico di loghi
    pubblicitari; Progettazione di loghi per l’identità aziendale; Design grafico di
    loghi pubblicitari.
    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
    Classe 41
    E sport; attività sportive.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore dell’igiene della persona e dell’ambiente – marchio non registrabile

Igiene Sicura è un segno che vuole pubblicizzare prodotti nella classe 3 prodotti per l’igiene della persona e della casa. Secondo l’esaminatore europeo è un segno meramente elogiativo come se tali prodotti fossero i migliori nel campo dell’igiene. Per questo motivo non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/04/2024
************ Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018811821
IGIENESICURA
IGIENE SICURA
Marchio denominativo
*********** Torino
ITALIA
In data 07/10/2023 l’Ufficio, dopo di riesaminare dei prodotti non obbiettati previamente
della marca, ha riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha
sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3
Aromi alimentari [olii essenziali]; Spray antistatici per abiti; Cera per calzolai;
Cera per sarti; Pece per calzolai; Pece per sarti e calzolai.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
pulizia personale e degli ambienti che non presenta alcun pericolo o rischio
Il suddetto significato dei termini «IGIENE SICURA», di cui il marchio era composto,
è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
https://dizionario.internazionale.it/parola/igiene
https://dizionario.internazionale.it/parola/sicuro
ll pubblico di riferimento percepirebbe il segno «IGIENE SICURA» semplicemente
come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono utilizzat
per la pulizia personale e/o per la pulizia di oggetti o spazi e non presentano pericoli
o rischi.— Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018811821 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio nel settore dell’illuminazione – marchio non registrabile 16-04-2024

Il segno LED è descrittivo, il consumatore comune o un professionista del settore dell’installazione elettrica, attribuirebbe al segno il significato di LED (diodi elettrici luminosi).

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/04/2024
**************Vigonza
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
e
018931596
LED2023
Marchio figurativo
************* Vigonza
ITALIA
In data 08/11/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera (b),
(c)
articolo
7,
paragrafo
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
2
RMUE.
Interruttori [elettricità]; Modulatori di luce; Resistenze per impianti di
illuminazione elettrica; Alimentatori elettronici; Componenti elettriche ed
elettroniche; Componenti elettronici; Componenti elettrici ed elettronici;
Dispositivi di controllo elettronici digitali; Apparecchi di controllo elettronico.
Classe 11
Apparecchiature
per
illuminazione;
Apparecchi per illuminazione;
Alloggiamenti per illuminazione; Lampade per illuminazione di sicurezza;
Lampadine per illuminazione; Impianti per l’illuminazione; Lampade per
illuminazione; Dispositivi per l’illuminazione; Plafoniere per illuminazione;
Diffusori [illuminazione]; Apparecchiature per illuminazione di sicurezza;
Riflettori per illuminazione; Riflettori di illuminazione; Sospensioni per
lampade; Lampade a sospensione; Lampade fluorescenti; Alloggiamenti per
lampade; Componenti per lampade; Lampade da scrivania; Lampade per
scrivanie; Lampade portatili [per illuminazione]; Riflettori di lampade; Riflettori
per lampade; Lampade con riflettore; Proiettori di luce; Luci da giardino; Luci
decorative; Luci elettriche; Luci a soffitto; Apparecchi elettrici per
illuminazione; Apparecchi di illuminazione elettrica; Apparecchi di
illuminazione elettrici; Impianti di illuminazione elettrica; Apparecchi elettrici
decorativi d’illuminazione; Lampade elettriche per illuminazione di esterni;
Accessori elettrici per l’illuminazione; Accessori per illuminazione elettrica;
Lampade per impianti elettrici; Impianti di illuminazione ad infrarossi;
Trasformatori per illuminazione; Impianti di illuminazione elettrica a binario;
Riflettori per illuminazione domestica; Accessori per luci da parete [non
interruttori]; Accessori per illuminazione elettrica per interni; Apparecchi
d’illuminazione a schermo piatto; Apparecchi ed impianti di illuminazione;
Barre luminose; Basi per lampade; Basi concepite per il montaggio di
lampade; Cavi luminosi per illuminazione; Diodi che emettono luce [LED];
Dispositivi
d’illuminazione per vetrine; Dispositivi di illuminazione
computerizzati; Dispositivi di illuminazione e riflettori; Elementi d’
illuminazione; Filtri per apparecchiature di illuminazione; Illuminazione per
espositori; Illuminazioni a LED; Impianti d’illuminazione per uso domestico;
Illuminazioni per scopi di esposizione; Impianti d’illuminazione a LED; Impianti
d’illuminazione architettonica; Impianti di illuminazione a LED; Impianti di
illuminazione per uso commerciale; Lampade a LED; Lampade ad arco;
Lampade ad arco [impianti di illuminazione]; Lampade per comodini;
Lampadine LED.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:——
Il consumatore di lingua inglese, ossia il consumatore comune e un professionista
del settore dell’installazione elettrica, attribuirebbe al segno il seguente significato:
LED (diodi elettrici luminosi)
Il suddetto significato del termine «LEл, contenuto nel marchio, era supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/led
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i componenti elettrici ed elettronici di cui alla Classe 9 e gli apparecchi di
illuminazione di cui alla Classe 11 sono luci a LED o parti di esse, o sono da
utilizzare con l’illuminazione a LED.
Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da il termine LED scritto in
lettere maiuscole scure con una linea orizzontale sulla lettera D, il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e
destinazione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Pagina 3 di 3
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera (b), (c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018931596 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.




Registrare un marchio nel settore abbigliamento e borse – Alicante 15-04-2024

Il segno “Horse racing elite ” verrebbe percepito dal cliente finale che va ad acquistare una borsa o un articolo di abbigliamento, come il prodotto borsa o articolo di abbigliamento migliori sul mercato di riferimento. Per questo motivo il segno è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/04/2024
************
I- Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018968140
G009.3M.UE
Marchio figurativo

************ Milano
ITALIA
In data 27/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 18
Classe 25
Borse; borse per lo sport; articoli di abbigliamento per animali; articoli di
selleria, fruste e paramenti per animali.
Articoli di abbigliamento; abbigliamento sportivo; calzature; scarpe per lo
sport; cappelleria.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “gli eletti/la crema delle corse di
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
English
cavalli”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte online
Collins
dictionary
in
data
26/01/2024
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/horse-racing,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elite).
all’indirizzo
Nel contesto di riferimento, «HORSE RACING ELITE» è comunemente usato per
indicare i migliori, i più raffinati, gli eletti, nell’ambito delle corse dei cavalli, come
emerso
nella
ricerca
su
Internet
https://www.maltaracingclub.com/newsdetails.php?id=4,
del
26/01/2024:
https://www.qatarairways.com/en/press-releases/2018/October/qatar
airwayswelcomes-the-worlds-horse-racing-elite-to-paris-as.html,
https://www.horseandrideruk.com/news/hr-promotion-top-horse-racing-event-for
2016-crabbies-grand-national/.

  1. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti sono di ottima qualità in quanto per le migliori e più prestigiose corse di
    cavalli dell’alta società, dai vestiti all’abbigliamento e accessori per i fantini a quelli
    per i cavalli da corsa. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da un
    carattere tipografico semplice e comune, sottostante un cavallo al galoppo cavalcato
    da un fantino, che rafforzano il messaggio descrittivo veicolato dagli elementi verbali,
    il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su
    qualità e destinazione o funzione dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018968140 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 18
    Pagina 3 di 3
    Borse; borse per lo sport; articoli di abbigliamento per animali; articoli di
    selleria, fruste e paramenti per animali.
    Classe 25
    Articoli di abbigliamento; abbigliamento sportivo; calzature; scarpe per lo
    sport; cappelleria.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti
    Classe 18
    Classe 25
    Valigie; portafogli e contenitori portatili; pelle e finta pelle; borse da viaggio;
    borse per scarpe; borse per abiti; borsette; borselli da uomo; borsellini; bauli;
    zaini; marsupi; ombrelli; astucci portachiavi; custodie per documenti;
    portamonete [pelletteria]; pochette; beauty case; astucci per cosmetici;
    contenitori per monete.
    Abbigliamento per bambini; abbigliamento da mare; costumi da bagno;
    accappatoi; biancheria intima; biancheria da notte.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Marchio descrittivo non registrabile – Alicante 25/03/2024

ZeroEmission Mediterranean: il consumatore medio attribuirebbe al segno il significato di
‘caratterizzata/o da un’emissione nulla o molto ridotta di gas serra e sostanze inquinanti,
nella lotta al cambiamento climatico, e relativa/o alla, della, ecc., regione che circonda il mar
Mediterraneo’. Il segno non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/03/2024
*************Roma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018933662
ZeroEmission Mediterranean
Marchio denominativo
************* Roma
ITALIA
In data 26/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 16
Classe 35
Classe 41
Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento.
Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi pubblicitari,
di marketing e promozionali.
Educazione, intrattenimento e sport; pubblicazione, comunicazione e
redazione di testi; servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in
ambito educativo, ricreativo e sportivo; servizi relativi a educazione,

divertimento e sport; traduzioni ed interpretariato.
Pagina 2 di 7
Classe 43 Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione;
noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e
attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; fornitura di alimenti e
bevande; servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di
alloggi temporanei; servizi di pensioni per animali; alloggi temporanei.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
In questo caso, la consumatrice o il consumatore medio di lingua inglese dell’Unione
attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente:
‘caratterizzata/o da un’emissione nulla o molto ridotta di gas serra e sostanze inquinanti,
nella lotta al cambiamento climatico, e relativa/o alla, della, ecc., regione che circonda il mar
Mediterraneo’.
Il suddetto significato degli elementi «ZeroEmission» e «Mediterranean», di cui il marchio è
composto, è supportato dai seguenti riferimenti.
Zero-Emission ‘(esp. of a vehicle or industrial process) characterized by the emission of
no or very few pollutants’ (informazioni estratte da OED, Oxford English
Dictionary,
in
data 25/10/2023,
https://www.oed.com/dictionary/zero-emission_n?
tab=meaning_and_use#9913679426).
all’indirizzo
Traduzione
dell’Ufficio
‘(soprattutto di un veicolo o di un processo industriale) caratterizzato da
un’emissione nulla o molto ridotta di sostanze inquinanti’.
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Inoltre, a seguire si mostrano esempi di uso corrente dell’espressione ‘zero-emission’ in
inglese con riferimento ad aree o attività in alcuni tipi di zone, ecc.:
1) informazioni estratte da Ajuntament de Barcelona, in data 25/10/2023, all’indirizzo
https://www.barcelona.cat/mobilitat/en/about-us/zero-emission-city
Zero Emission City. Cities have their own responsibility for the reduction of greenhouse
emissions in the fight against climate change. (…) To mitigate climate change, the city has
set the target of reducing its levels of CO2
by 40% in 2030, compared with 2005.
Traduzione
dell’Ufficio
‘Città a emissioni zero. Le città hanno la loro responsabilità nella riduzione
delle emissioni a effetto serra nella lotta al cambiamento climatico. (…) Per
mitigare il cambiamento climatico, la città ha fissato l’obiettivo di ridurre i
livelli di CO2
del 40% nel 2030, rispetto al 2005’.
2) informazioni estratte da C40 CITIES, in data 25/10/2023, all’indirizzo
https://www.c40.org/what-we-do/scaling-up-climate-action/transportation/zero
emission-area-programme/
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Zero Emission Area Programme. This programme works with Green and Healthy Streets
signatory cities and partners seeking to transform urban mobility by establishing a major
area of their city as zero emission.
Traduzione
dell’Ufficio
‘Programma aree a emissioni zero. Questo programma collabora con le
città firmatarie del progetto ‘Strade verdi e sane’ e con le partner che
desiderano trasformare la mobilità urbana in un’area a emissioni zero’.
3) informazioni
estratte
da
ClassNK,
in
https://www.classnk.or.jp/hp/en/info_service/ghg/
data 25/10/2023,
all’indirizzo
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ClassNK provides Zero-Emission Transition Support Services, a comprehensive menu of
services to support customers in dealing with the various challenges they may encounter
when managing GHG emissions in pursuit of zero-emission shipping.
Traduzione
dell’Ufficio
‘ClassNK offre servizi di supporto per la transizione verso le emissioni
zero, un pacchetto completo di servizi per supportare la clientela
nell’affrontare le varie sfide che possono incontrare nella gestione delle
emissioni di gas serra nel perseguimento di un trasporto marittimo a
emissioni zero’.
Mediterranean ‘Something that is Mediterranean is characteristic of or belongs to the
people or region around the Mediterranean Sea’ (informazioni estratte da
Collins, in data 25/10/2023, all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mediterranean).
Traduzione
dell’Ufficio Il ‘Qualcosa di mediterraneo è caratteristico o appartiene al popolo o alla
regione che circonda il mar Mediterraneo’.
pubblico di riferimento percepirebbe il segno «ZeroEmission Mediterranean»
semplicemente come un’indicazione non distintiva che i prodotti e servizi per i quali è
sollevata la presente obiezione, sono caratterizzati da un’emissione nulla o molto ridotta di
gas serra e sostanze inquinanti, nella lotta al cambiamento climatico, e relativi alla, della,
ecc., regione che circonda il mar Mediterraneo.
Per esempio, perché sono ‘stampati, cartoleria e materiale di insegnamento, nella classe 16,
la cui produzione, trasporto, ecc., avviene a ridotta emissione di gas serra e interessa la
regione che circonda il mar Mediterraneo. Inoltre i servizi come, ad esempio, assistenza
negli affari, servizi gestionali ed amministrativi, nella classe 35, possono essere forniti con
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l’obiettivo di ridurre le sostanze inquinanti relativamente alla zona del Mediterraneo.
Similmente, i servizi come, ad esempio, noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili per
l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande, nella classe 43,
possono essere svolti riducendo l’emissione di gas serra, per esempio nella logistica, in
relazione all’area mediterranea. Infine, i servizi come, ad esempio, educazione,
intrattenimento e sport, nella classe 41, possono essere in linea con l’obiettivo di ridurre le
emissioni di sostanze inquinanti, per esempio perché si svolgono in maniera virtuale, ed
essere circoscritti all’area mediterranea.
Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa allo scopo generale
dei prodotti e servizi.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 933 662 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio nel settore tessile – marchio non registrabile Alicante 25-03-2024

Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato di
negozio di materiali tessili, o dove si tessono materiali per cui il segno è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/03/2024
******* SAN GIUSEPPE VESUVIANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018931906
Marchio figurativo
************ SAN GIUSEPPE VESUVIANO
ITALIA
In data 19/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 24
Materiali per filtrare in tessuto; Biancheria lavorata; Broccati; Calicot; Feltro;
Flanella [tessuto]; Articoli in tessuto non tessuto; Asciugamani da cucina [in
tessuto]; Balze in tessuto; Bandiere e stendardi in stoffa; Biancheria; Banner
di plastica; Controfodere; Controfodere in stoffe non tessute; Fasce per
neonati; Fodere per ribalte de gabinetto; Fodere [stoffe]; Prodotti tessili per la
casa; Rivestimenti per sedili di w.c. in tessuto; Sottobicchieri in tessuto per
boccali da birra; Stendardi di stoffa; Stoffe; Stoffe d’arredamento; Stoffe
[tessuti]; Strofinacci per asciugare bicchieri; Strofinacci per piatti in stoffa per
asciugare; Tappezzerie in tessuto; Tela per materassi; Tessuti gommati;
Zanzariere; Trapunte di tessuto spugnoso; Asciuga-vetri; Asciugamani in
materie tessili; Biancheria da letto; Biancheria da letto e coperte; Biancheria
per il bagno; Copriletti e coperte da letto; Copritavoli e tovaglie; Teli da bagno;
Baldacchini [coperture per letti]; Biancheria da letto e biancheria da tavola;
Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; Biancheria da letto per
neonati; Biancheria di spugna; Biancheria per la casa a balze; Coperte da
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 6
letto; Coperte da letto in seta; Coperte da picnic; Coperte da viaggio; Coperte
di lana; Coperte di seta; Coperte per animali domestici; Coperte per bambini;
Coperte per culle; Coperte per divani; Coperte per neonati; Coperte per uso
all’aperto; Copertine per neonati; Copriletti; Copriletto; Coprimaterassi
sagomati; Copripiumone in tessuto; Federe di guanciale; Federe di materassi;
Fodere per cuscini; Fodere per guanciali; Fodere per trapunte; Fodere per
trapunte e piumini; Lenzuola; Piumini; Piumoni di piume; Piumoni per letti;
Rivestimenti per culle; Sacchi a pelo per bebè; Sacchi a pelo [lenzuola];
Sottocoperte; Tele (coprimaterassi e copriguanciali); Teli trapuntati di spugna;
Tettucci per culle; Trapunte [coperte]; Traverse per letti; Trapunte in tessuto;
Asciugamani avvolgenti da bagno; Asciugamani da bagno; Asciugamani da
spiaggia; Asciugamani da toilette in materie tessili; Asciugamani in materiali
tessili con loghi di squadre di football americane; Asciugamani [in stoffa] per
neonati; Asciugamani [in stoffa] per bambini piccoli; Asciugamani [in tessuto]
da spiaggia; Asciugamani in tessuto per l’esercizio fisico; Asciugamani per il
viso; Asciugamani per bambini; Asciugamani per le mani; Biancheria da
bagno; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; Biancheria per
la casa, incluso asciugamani da viso; Copriletto di spugna; Fazzoletti
struccanti [in tessuto] non imbevuti di cosmetici; Guanti di toilette; Guanti in
stoffa non tessuta per il lavaggio del corpo; Spugna [tessuti]; Asciugamani da
cucina; Asciugamani in tessuto per mani; Biancheria da cucina; Biancheria da
tavola; Biancheria da tavola in materia tessile; Biancheria per la casa in
tessuto; Centrini da tavola in tessuto; Centrini di tela; Copritavola di stoffa;
Copritavoli; Copritavoli in damasco; Copritavoli in tessuto non tessuto;
Copritavolo in plastica; Runner da tavola in materia tessile; Runner da tavola
in plastica; Runner da tavola non in carta; Sottobicchieri di biancheria da
tavola; Sottocaraffe in tessuto; Strisce da tavola (runner) in tessuto;
Strofinacci; Strofinacci per asciugare piatti; Strofinacci per i piatti; Tappeti da
tavola non di carta; Tele cerate [tovaglie]; Tovaglie in tessuto; Tovaglioli in
materie tessili; Coprisedili per w.c; Fodere di protezione in materiali tessili per
mobili; Fodere per divani; Fodere per pouf; Fodere per sedie; Rivestimenti in
materie tessili per gabinetti; Rivestimenti per mobili in plastica e tessuto (non
sagomati); Bordi (parati murali in materie tessili); Decorazioni per pareti in
materie tessili; Parati murali artigianali in materie tessili; Parati murali in
materie tessili; Balze [drappeggi in tessuto]; Tende; Tende confezionate;
Tende confezionate in plastica; Tende confezionate in tessuto; Tende da
doccia in materiale tessile ignifugo; Tende di plastica; Tende di stoffa; Tende
in materia tessile o in materia plastica; Tende per doccia in tessuto o materia
plastica; Tessuti per l’arredamento per finestre; Paraurti per lettini [biancheria
da letto]; Fodere di protezione non su misura per mobili; Fodere di sedili di
ricambio [non sagomate] per mobili; Rivestimenti per mobili in materie tessili;
Tessuti per mobili; Schienali di sedie [articoli tessili].
Classe 27
Fasce ornamentali [parati murali in materie non tessili]; Fodere imbottite per
pareti esistenti; Parati in tessuto per pareti; Tappeti in lana fatti a mano;
Tappezzerie in materie tessili; Prato artificiale; Tappeti erbosi artificiali per la
copertura di superfici per uso sportivo; Tappeti erbosi artificiali per la
copertura di superfici per uso ricreativo; Tappeti erbosi artificiali per la
copertura di superfici per giochi; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di
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superfici per atletica; Guide [stuoie]; Intarsi per tappeti; Moquette; Moquette
[tappeti]; Pezzi sagomati di moquette in plastica; Pezzi sagomati di moquette
in stoffa; Pezzi sagomati di moquette; Pezzi sagomati di moquette per
pavimenti; Pulisci-piedi [zerbini]; Rinforzi per tappeti; Rivestimenti per
pavimenti [tappeti] in materiali laminati da utilizzare in attività sportive; Stuoia;
Stuoie; Stuoie da spiaggia; Stuoie giapponesi di paglia di riso (stuoie tatami);
Tappeti; Tappeti a incastro [rivestimenti per pavimenti]; Tappeti antiscivolo per
docce; Tappeti antisdrucciolevoli; Tappeti da bagno; Tappeti di pelliccia;
Tappeti e moquette [tessili]; Tappeti passatoia; Tappeti per attività ginniche;
Tappeti per ginnastica; Tappeti tatami; Tappetini anti-scivolo per il bagno;
Tappetini da doccia; Tappetini da yoga; Tappetini di plastica per bagno;
Tappetini ignifughi per caminetti o barbecue; Tappetini in tessuto per
pavimenti per uso domestico; Tappetini per animali; Tappetini per il bagno in
stoffa; Tappetini per sedie [da collocare al di sotto]; Zerbini in stoffa.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
negozio di materiali tessili, o dove si tessono materiali.
− Il suddetto significato dei termini «BOTTEGA TESSILE», di cui il marchio è
composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI, estratti in
data 18/10/2023 e accessibile ai seguenti indirizzi:
https://www.treccani.it/vocabolario/bottega/
https://www.treccani.it/vocabolario/tessile/
− I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti contestati sono fabbricati e venduti in una bottega tessile. E ciò sarà il
caso per tutti quei prodotti delle classi 24 e 27 che possono essere fabbricati con
delle fibre tessili, siano esse naturali, artificiali o sintetiche.
− Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dal carattere tipografico
standard e dalla leggera stilizzazione delle lettere A, S e L, il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla manifattura e
luogo di fabbricazione dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
− Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti
interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da
una ricerca su Internet condotta in data 18/10/2023 è risultato che i termini
«BOTTEGA TESSILE» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento:
https://inter-fair.com/Announcement/Announcement?strPath=BARBATIMODA
https://www.aracnepienza.it/
https://mouloudbottegatessile.com/
− Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
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grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018931906 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 24
Materiali per filtrare in tessuto; Biancheria lavorata; Broccati; Calicot; Feltro;
Flanella [tessuto]; Articoli in tessuto non tessuto; Asciugamani da cucina [in
tessuto]; Balze in tessuto; Bandiere e stendardi in stoffa; Biancheria; Banner
di plastica; Controfodere; Controfodere in stoffe non tessute; Fasce per
neonati; Fodere per ribalte de gabinetto; Fodere [stoffe]; Prodotti tessili per la
casa; Rivestimenti per sedili di w.c. in tessuto; Sottobicchieri in tessuto per
boccali da birra; Stendardi di stoffa; Stoffe; Stoffe d’arredamento; Stoffe
[tessuti]; Strofinacci per asciugare bicchieri; Strofinacci per piatti in stoffa per
asciugare; Tappezzerie in tessuto; Tela per materassi; Tessuti gommati;
Zanzariere; Trapunte di tessuto spugnoso; Asciuga-vetri; Asciugamani in
materie tessili; Biancheria da letto; Biancheria da letto e coperte; Biancheria
per il bagno; Copriletti e coperte da letto; Copritavoli e tovaglie; Teli da bagno;
Baldacchini [coperture per letti]; Biancheria da letto e biancheria da tavola;
Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; Biancheria da letto per
neonati; Biancheria di spugna; Biancheria per la casa a balze; Coperte da
letto; Coperte da letto in seta; Coperte da picnic; Coperte da viaggio; Coperte
di lana; Coperte di seta; Coperte per animali domestici; Coperte per bambini;
Coperte per culle; Coperte per divani; Coperte per neonati; Coperte per uso
all’aperto; Copertine per neonati; Copriletti; Copriletto; Coprimaterassi
sagomati; Copripiumone in tessuto; Federe di guanciale; Federe di materassi;
Fodere per cuscini; Fodere per guanciali; Fodere per trapunte; Fodere per
trapunte e piumini; Lenzuola; Piumini; Piumoni di piume; Piumoni per letti;
Rivestimenti per culle; Sacchi a pelo per bebè; Sacchi a pelo [lenzuola];
Sottocoperte; Tele (coprimaterassi e copriguanciali); Teli trapuntati di spugna;
Tettucci per culle; Trapunte [coperte]; Traverse per letti; Trapunte in tessuto;
Asciugamani avvolgenti da bagno; Asciugamani da bagno; Asciugamani da
spiaggia; Asciugamani da toilette in materie tessili; Asciugamani in materiali
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tessili con loghi di squadre di football americane; Asciugamani [in stoffa] per
neonati; Asciugamani [in stoffa] per bambini piccoli; Asciugamani [in tessuto]
da spiaggia; Asciugamani in tessuto per l’esercizio fisico; Asciugamani per il
viso; Asciugamani per bambini; Asciugamani per le mani; Biancheria da
bagno; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; Biancheria per
la casa, incluso asciugamani da viso; Copriletto di spugna; Fazzoletti
struccanti [in tessuto] non imbevuti di cosmetici; Guanti di toilette; Guanti in
stoffa non tessuta per il lavaggio del corpo; Spugna [tessuti]; Asciugamani da
cucina; Asciugamani in tessuto per mani; Biancheria da cucina; Biancheria da
tavola; Biancheria da tavola in materia tessile; Biancheria per la casa in
tessuto; Centrini da tavola in tessuto; Centrini di tela; Copritavola di stoffa;
Copritavoli; Copritavoli in damasco; Copritavoli in tessuto non tessuto;
Copritavolo in plastica; Runner da tavola in materia tessile; Runner da tavola
in plastica; Runner da tavola non in carta; Sottobicchieri di biancheria da
tavola; Sottocaraffe in tessuto; Strisce da tavola (runner) in tessuto;
Strofinacci; Strofinacci per asciugare piatti; Strofinacci per i piatti; Tappeti da
tavola non di carta; Tele cerate [tovaglie]; Tovaglie in tessuto; Tovaglioli in
materie tessili; Coprisedili per w.c; Fodere di protezione in materiali tessili per
mobili; Fodere per divani; Fodere per pouf; Fodere per sedie; Rivestimenti in
materie tessili per gabinetti; Rivestimenti per mobili in plastica e tessuto (non
sagomati); Bordi (parati murali in materie tessili); Decorazioni per pareti in
materie tessili; Parati murali artigianali in materie tessili; Parati murali in
materie tessili; Balze [drappeggi in tessuto]; Tende; Tende confezionate;
Tende confezionate in plastica; Tende confezionate in tessuto; Tende da
doccia in materiale tessile ignifugo; Tende di plastica; Tende di stoffa; Tende
in materia tessile o in materia plastica; Tende per doccia in tessuto o materia
plastica; Tessuti per l’arredamento per finestre; Paraurti per lettini [biancheria
da letto]; Fodere di protezione non su misura per mobili; Fodere di sedili di
ricambio [non sagomate] per mobili; Rivestimenti per mobili in materie tessili;
Tessuti per mobili; Schienali di sedie [articoli tessili].
Classe 27
Fasce ornamentali [parati murali in materie non tessili]; Fodere imbottite per
pareti esistenti; Parati in tessuto per pareti; Tappeti in lana fatti a mano;
Tappezzerie in materie tessili; Prato artificiale; Tappeti erbosi artificiali per la
copertura di superfici per uso sportivo; Tappeti erbosi artificiali per la
copertura di superfici per uso ricreativo; Tappeti erbosi artificiali per la
copertura di superfici per giochi; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di
superfici per atletica; Guide [stuoie]; Intarsi per tappeti; Moquette; Moquette
[tappeti]; Pezzi sagomati di moquette in plastica; Pezzi sagomati di moquette
in stoffa; Pezzi sagomati di moquette; Pezzi sagomati di moquette per
pavimenti; Pulisci-piedi [zerbini]; Rinforzi per tappeti; Rivestimenti per
pavimenti [tappeti] in materiali laminati da utilizzare in attività sportive; Stuoia;
Stuoie; Stuoie da spiaggia; Stuoie giapponesi di paglia di riso (stuoie tatami);
Tappeti; Tappeti a incastro [rivestimenti per pavimenti]; Tappeti antiscivolo per
docce; Tappeti antisdrucciolevoli; Tappeti da bagno; Tappeti di pelliccia;
Tappeti e moquette [tessili]; Tappeti passatoia; Tappeti per attività ginniche;
Tappeti per ginnastica; Tappeti tatami; Tappetini anti-scivolo per il bagno;
Tappetini da doccia; Tappetini da yoga; Tappetini di plastica per bagno;
Tappetini ignifughi per caminetti o barbecue; Tappetini in tessuto per
Pagina 6 di 6
pavimenti per uso domestico; Tappetini per animali; Tappetini per il bagno in
stoffa; Tappetini per sedie [da collocare al di sotto]; Zerbini in stoffa.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti
Classe 27
Pezzi sagomati di moquette in gomma; Tappetini di gomma; Tappetini di
gomma per bagno; Tappetini in diatomite per il bagno; Tappetini in
gommapiuma per aree di gioco; Zerbini in caucciù; Zerbini in legno.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Marchio descrittivo per servizi universitari – marchio non registrabile

Il pubblico tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
commerciale, ma semplicemente come un’informazione che serve a evidenziare aspetti positivi
dei servizi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/04/2024
************
I-00198 Roma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018949109
AADS/DFT-15550
LA PRIMA UNIVERSITA’ DIGITALE
ITALIANA
Marchio denominativo
*********** Roma
ITALIA
In data 24/11/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 35
Servizi di promozione; promozione e gestione di fiere commerciali;
promozione on-line di reti informatiche e siti web; marketing; servizi di
merchandising; organizzazione di fiere commerciali; pubblicità; pubblicità
televisiva; pubblicità radiofonica; pubblicità digitale; pubblicità e marketing;
pubblicità per corrispondenza; pubblicità online su rete informatica; diffusione
di materiale pubblicitario online; fornitura di servizi di amministrazione di corsi
accademici relativi alla registrazione di corsi online; prestazione di servizi di
amministrazione di corsi accademici a istituzioni accademiche; servizi di
consulenza e informazione in materia di orientamento professionale (non
consulenza relativa a istruzione e formazione); gestione commerciale.
Classe 41
Servizi universitari; servizi di istruzione universitaria; servizi didattici, ovvero
corsi di livello universitario; istruzione tramite apprendimento a distanza a
livello universitario; offerta di corsi d’istruzione a livello post-universitario;
servizi d’istruzione forniti da università; fornitura di corsi di formazione ed
esami al fine di acquisire certificati di istruzione; educazione; workshop di
formazione; corsi di formazione; organizzazione, preparazione e realizzazione
di workshop [formazione]; organizzazione e conduzione di fiere a scopi
accademici; organizzazione e realizzazione di fiere a scopo culturale e
didattico; pubblicazione di materiale didattico; pubblicazione di testi didattici;
gestione di servizi didattici; diffusione di materiale didattico; servizi di
formazione a distanza forniti online; organizzazione di corsi mediante metodi
di apprendimento a distanza; pubblicazione online di libri e riviste elettroniche;
test didattici online; fornitura di informazioni sull’istruzione online; fornitura di
servizi di formazione online; offerta di seminari di formazione online; fornitura
di corsi di formazione online; organizzazione e direzione di conferenze;
organizzazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione e
realizzazione di conferenze e congressi; pubblicazione di testi eccetto quelli
pubblicitari; pubblicazione di manuali; pubblicazione di testi; pubblicazione di
opuscoli; pubblicazioni elettroniche online; pubblicazione di materiale
multimediale online; pubblicazione di stampati in materia di istruzione;
organizzazione di lezioni; fornitura di formazione, insegnamento e lezioni;
organizzazione e direzione di convegni; organizzazione di convention per
scopi didattici; organizzazione di convention a scopo formativo; consulenza in
materia di formazione; orientamento professionale; formazione per
insegnanti.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Assenza di carattere distintivo
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
consumatore o la consumatrice media di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: ‘istituzione scientifico-didattica e culturale, articolata in facoltà dove si svolge la
didattica e in dipartimenti dove si effettua la ricerca, che si avvale di dispositivi, ecc., che
utilizzano segnali discreti per rappresentare dati in cifre o mediante lettere alfabetiche, o di
tecniche digitali di trasmissione dei dati, e che precede in ordine di tempo, o è superiore per
importanza, o per grado, a tutte le altre dell’Italia della stessa categoria’.
Il suddetto significato dei termini «LA PRIMA UNIVERSITA’ DIGITALE ITALIANA», di cui il
marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
LA
PRIMA
‘Indica e determina persona o cosa che si intende distinta da tutte le altre di
una stessa categoria’ (informazioni estratte da Hoepli, in data 22/11/2023,
all’indirizzo https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html).
‘Che in una serie occupa il posto numero uno, che precede tutti gli altri in
ordine di tempo o di spazio; principale, fondamentale; maggiore, superiore
per importanza o per grado’ (informazioni estratte da Garzanti, in
all’indirizzo
Pagina 3 di 7
data 22/11/2023,
q=primo).
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?
UNIVERSITA’ ‘Istituzione scientifico-didattica e culturale in senso ampio, pubblica o privata,
che rappresenta il più alto livello di istruzione, ed è articolata in facoltà dove
si svolge la didattica e in dipartimenti dove si effettua la ricerca SIN ateneo:
iscriversi all’u.; l’U. di Bologna’ (informazioni estratte da Sabatini Coletti, in
data 22/11/2023,
all’indirizzo
https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/U/universita.shtml).
DIGITALE
ITALIANA
‘Di dispositivo, apparecchio, macchina che utilizza segnali discreti per
rappresentare dati in cifre o mediante lettere alfabetiche: calcolatore,
elaboratore d. || estens. Realizzato attraverso impulsi digitali; La tecnica
digitale di trasmissione dei dati’ (informazioni estratte da Hoepli, in
data 22/11/2023,
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/digitale.html).
all’indirizzo
‘Dell’Italia’ (informazioni estratte da Garzanti, in data 22/11/2023, all’indirizzo
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=italiano).
In particolare, gli esempi a seguire mostrano che l’espressione “università digitale” è
utilizzata nel contesto dei servizi in oggetto con il significato di cui sopra

  1. informazioni
    estratte
    da
    doxee,
    in
    data 22/11/2023,
    all’indirizzo
    https://www.doxee.com/it/risorse/case-study/la-nuova-era-delluniversita-digitale
    luniversita-degli-studi-di-palermo-sceglie-un-journey-digital-per-gli-studenti-basato
    su-doxee-interactive-experience/
  2. informazioni
    estratte
    da
    inlingua,
    in
    https://www.inlinguapesaro.it/universita-digitale/
  3. informazioni
    estratte
    da
    Quec,
    in
    data 22/11/2023,
    data 22/11/2023,
    all’indirizzo
    all’indirizzo
    https://www.quec.net/universita-digitali-i-vantaggi-di-una-scelta-accessibile-a-tutti-2/
  4. informazioni estratte da Carocci editore, in data 22/11/2023, all’indirizzo
    https://www.carocci.it/prodotto/luniversita-digitale
  5. informazioni estratte da NetworkDigital360, in data 22/11/2023, all’indirizzo
    https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/universita-digitale-le-opportunita-del
    computer-based-testing/
  6. informazioni estratte da Linee guida Università digitale 2012, Ministero
    Pagina 4 di 7
    dell’Istruzuione, dell’Unversità e della Ricerca, in data 22/11/2023, all’indirizzo
    https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/universita-digitale.html
    I riferimenti che precedono sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione
    dell’Ufficio.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «LA PRIMA UNIVERSITA’ DIGITALE
    ITALIANA» semplicemente come attributivo dell’informazione che i servizi della classe 35,
    per esempio promozione e gestione di fiere commerciali; servizi di consulenza e
    informazione in materia di orientamento professionale (non consulenza relativa a istruzione
    e formazione), e i servizi della classe 41, per esempio offerta di corsi d’istruzione a livello
    post-universitario; pubblicazione di manuali, provengono da, o sono destinati a un’istituzione
    scientifico-didattica e culturale, articolata in facoltà dove si svolge la didattica e in
    dipartimenti dove si effettua la ricerca, che si avvale di dispositivi, ecc., che utilizzano segnali
    discreti per rappresentare dati in cifre o mediante lettere alfabetiche, o di tecniche digitali di
    trasmissione dei dati, e che precede in ordine di tempo, o è superiore per importanza, o per
    grado, a tutte le altre dell’Italia della stessa categoria.
    Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
    commerciale, ma meramente come un’informazione che serve a evidenziare aspetti positivi
    dei servizi. Per esempio, perché tale istituzione possiede le migliori infrastrutture e servizi
    digitalizzati, o perché ha permesso per prima agli studenti di sostenere i test on-line, o di
    svolgere virtualmente attività quali iscrizione, immatricolazione, tutorato, ecc., o perché
    utilizza le migliori tecnologie digitali per la didattica.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/01/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:
  7. l’Ufficio non produce alcuna prova che evidenzi che il pubblico rilevante possa
    percepire “il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
    meramente come un’informazione che serve a evidenziare aspetti positivi dei
    servizi”.
  8. Nel caso di specie, il segno per cui si richiede la registrazione è lo slogan della
    titolare. Da una ricerca sul motore di ricerca Google avente ad oggetto l’intera
    espressione “LA PRIMA UNIVERSITA’ DIGITALE ITALIANA” appare subito
    evidente che tale espressione è da sempre ricollegata alla titolare (si vedano
    risultati di cui al Doc. 1).
  9. L’Università degli studi Guglielmo Marconi è da tutti identificata per essere stata la
    prima università digitale italiana riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione,
    dell’Università e Ricerca nel lontano 2004 con il Decreto Ministeriale n. 48 del 1°
    marzo 2004 (si veda Doc. 2). Il Richiedente è stato il primo Ateneo, nel panorama
    accademico italiano, a proporre ai propri studenti un modello di didattica a
    distanza. E tale primato è pacificamente riconosciuto.
    Il richiedente ha omesso di rispondere alla comunicazione dell’Ufficio del 19/01/2024,
    concernente l’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e l’articolo 2, paragrafo 2, REMUE. Pertanto, in
    Pagina 5 di 7
    questa sede si deve ritenere che non sia stata presentata alcuna rivendicazione del
    carattere distintivo acquisito in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. In
    conseguenza, l’Ufficio deve decidere esclusivamente in merito al carattere distintivo
    intrinseco del marchio oggetto della domanda.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i
    marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce
    l’applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una
    parte dell’Unione.
    I marchi contemplati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato di ripetere un’esperienza di acquisto, se essa si
    rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell’acquisto successivo
    dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T−79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004,
    T−281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni
    comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati
    (15/09/2005, T−320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo
    (31/03/2004, T−216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34).
    Il carattere distintivo dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i
    quali viene richiesta la registrazione e, dall’altro, in relazione al modo di percepire del
    pubblico destinatario, costituito dalle consumatrici e consumatori di tali prodotti o servizi
    (27/02/2002, T−34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T−79/00, Lite,
    EU:T:2002:42, § 27).
    La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i
    prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non necessariamente deve, in quanto tale,
    essere esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione. Tuttavia, un segno che soddisfi
    funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico, è distintivo, nel senso di cui
    all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come
    un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire
    al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi
    del/la titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale (23/09/2011,
    T−251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).
    Tale circostanza, si premette, non ricorre nel caso di specie. Infatti, come già osservato in
    obiezione, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è
    “istituzione scientifico-didattica e culturale, articolata in facoltà dove si svolge la didattica e in
    dipartimenti dove si effettua la ricerca, che si avvale di dispositivi, ecc., che utilizzano
    segnali discreti per rappresentare dati in cifre o mediante lettere alfabetiche, o di tecniche
    digitali di trasmissione dei dati, e che precede in ordine di tempo, o è superiore per
    importanza, o per grado, a tutte le altre dell’Italia della stessa categoria”. Detto significato
    non è oggetto di contestazione da parte del richiedente.
    L’argomento di cui al punto 1 del richiedente è da considerarsi incerto e malfondato. Infatti,
    Pagina 6 di 7
    l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha
    supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del segno e varie
    fonti diverse dalle voci del dizionario, vale a dire informazioni estratte da Internet che
    mostrano che l’espressione “università digitale” è utilizzata nel contesto dei servizi in
    oggetto. Pertanto, l’Ufficio ha fornito indicazioni che riflettono il modo in cui il segno
    nell’insieme verrà compreso nel mercato interessato.
    Peraltro, è opportuno ricordare che la possibilità di registrare un segno come marchio
    dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell’UE,
    come interpretato dalla giudice dell’Unione europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio
    applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l’interpretazione della giurisprudenza,
    senza dover fare affidamento su prove (per analogia, 17/06/2009, T-464/07,
    PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
    Nel caso di specie, tenendo a mente il significato del segno, non contestato dal richiedente,
    è ragionevole pensare che tale segno non sia altro che un’informazione che serve a
    evidenziare aspetti positivi dei servizi, così come esemplificati in obiezione. Invero, che gli
    stessi sono forniti da, o destinati a, ecc. un’istituzione che, per esempio, possiede le migliori
    infrastrutture e servizi digitalizzati, o ha permesso per prima agli studenti di sostenere i test
    on-line, o di svolgere virtualmente attività quali iscrizione, immatricolazione, tutorato, ecc., o
    che utilizza le migliori tecnologie digitali per la didattica.
    Nell’argomento di cui al punto 2 il richiedente sostiene che l’espressione “LA PRIMA
    UNIVERSITA’ DIGITALE ITALIANA” è ricollegata alla titolare, allegando una ricerca
    effettuata su Google. Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato
    non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso
    dal pubblico effettivo. Occorre altresì ricordare che il carattere distintivo di un marchio è
    valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il marchio
    come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o servizio in questione. La
    mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione
    (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
    Rispetto all’argomento di cui al punto 3, tenuto conto che non è stata presentata alcuna
    rivendicazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, si ribadisce che l’Ufficio deve decidere esclusivamente in merito al
    carattere distintivo intrinseco del marchio oggetto della domanda. Pertanto, il fatto che la
    titolare sia presente sul panorama italiano dal 2004 non può assumere alcuna rilevanza al
    rispetto.
    Di conseguenza, il segno “LA PRIMA UNIVERSITA’ DIGITALE ITALIANA” è sprovvisto di
    carattere distintivo intrinseco per il pubblico di lingua italiana, rispetto ai servizi in oggetto, ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 949 109 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “IL MONDO”

Depositato in data 05.04.2024 la domanda di registrazione del marchio “IL MONDO” a Roma

Il marchio è una rivista specializzata e tratta di cultura, società politica.




Marchi italiani: Le Sentenze della Commissione dei Ricorsi tra il 2019 ed il 2022 sono On Line

Sono consultabili on line le sentenze della Commissione dei Ricorsi, uno strumento prezioso e facilmente accessibile che favorisce la trasparenza e la conoscenza della giurisprudenza in materia di P.I..

E’ possibile ricercare le Massime attraverso l’inserimento di differenti parametri di ricerca in combinazione fra loro.

L’archivio viene aggiornato periodicamente. Ad oggi sono pubblicate oltre 140 Massime relative ad altrettante sentenze emesse tra il 2019 ed il 2022.




Registrare un marchio per confetture e marmellate – marchio non registrabile Alicante 26-03-2024

Fancy ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto è “non semplice; che tende o intende impressionare; fatto, progettato, coltivato, adattato, ecc. per soddisfare il gusto o l’immaginazione; di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/03/2024
********
I-20149 Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018942072
T022113EM-01SFR/GC
Marchio figurativo
************* Novaledo (TN)
ITALIA
In data 10/11/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 29
Marmellate; marmellate di agrumi; marmellate di frutta; gelatine di frutta
spalmabili; marmellata di fragole; marmellata di lamponi; marmellata di mirtilli
rossi; marmellata a base di arance e zenzero; frutta, trasformata; conserve di
frutta; pectina di frutta; purea di frutta; dessert a base di frutta; creme di frutta
da spalmare; creme da spalmare principalmente a base di frutta; prodotti a
base di frutta secca; paste di frutta; mincemeat [conserva di frutta]; composta
di mirtilli rossi.

Classe 30
Miele; miele naturale; miele naturale stagionato; succedanei del miele; miele
[per uso alimentare]; pasticceria; pasticceria a base di frutta; ingredienti a
base di cacao per prodotti di pasticceria; miscele per pasticceria; dolci pronti
[pasticceria]; brioche alla marmellata; brioche ripiene di marmellata; torte;
biscotti; creme da spalmare a base di cioccolato; creme a base di cacao sotto
forma di creme da spalmare.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Assenza di carattere distintivo
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, la
consumatrice o il consumatore medio di lingua inglese dell’Unione attribuirebbe al segno un
significato traducibile in italiano nella maniera seguente: ‘non semplice; che tende o intende
impressionare; fatto, progettato, coltivato, adattato, ecc. per soddisfare il gusto o
l’immaginazione; di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva’.
Il suddetto significato del termine «Fancy», di cui il marchio è sostanzialmente composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
Fancy
Traduzione
dell’Ufficio
‘Not plain; tending or intending to impress; made, designed, grown, adapted,
etc., to please the taste or fancy; of superfine quality or exceptional appeal’
(informazioni estratte da Dictionary.com, in data 09/11/2023, all’indirizzo
https://www.dictionary.com/browse/fancy?adobe_mc=MCORGID
%3DAA9D3B6A630E2C2A0A495C40%2540AdobeOrg%7CTS
%3D1699537616).
‘Non semplice; che tende o intende impressionare; fatto, progettato, coltivato,
adattato, ecc. per soddisfare il gusto o l’immaginazione; di qualità eccelsa o
di eccezionale attrattiva’.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che le marmellate, conserve, i dessert, le
creme, ecc., della classe 29, o il miele e gli articoli di pasticceria della classe 30, sono
prodotti non semplici, che intendono impressionare, fatti, adattati, ecc., per soddisfare il
gusto o l’immaginazione, nonché di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva. Per esempio,
perché contengono ingredienti di speciale qualità, o perché sono rari o di difficile
reperimento, o perché sono prodotti, confezionati, ecc., in maniera particolarmente
elaborata.
Similmente, la pectina della classe 29 e gli ingredienti per prodotti di pasticceria della
classe 30 per i quali è sollevata la presente obiezione sono ingredienti per prodotti aventi le
caratteristiche riferite in precedenza e sono essi stessi prodotti di qualità eccelsa o di
eccezionale attrattiva. Per esempio, perché il loro gusto o la loro struttura esalta o, al
contrario, non interferisce con il gusto, l’aspetto, ecc., del prodotto finale.
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Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione che serve a evidenziare gli
aspetti positivi dei prodotti.
Benché il segno «
» contenga determinati elementi stilizzati che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti per i quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 942 072 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Indicazione geografica protetta (IG) una bevanda alcolica non è registrabile

“Spirito Reale Torino” non è registrabile poiché a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene l’indicazione geografica protetta (IG) ‘Vermut di Torino / Vermouth di Torino’ n. PGI-IT-02305.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 18/03/2024
**************
I- MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018923573
SPIRITOREALELOGO
Marchio figurativo
***************
I- MILANO
ITALIA
In data 07/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j,
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
acqua gassata; Punch alcolici; Punch al vino; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini irrobustiti; Vini; Bevande a base
di vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino;
Bevande contenenti vino [spritzer]; Cocktail alcolici preparati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene l’indicazione
geografica protetta (IG) ‘Vermut di Torino / Vermouth di Torino’ n. PGI-IT-02305.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
− Questa denominazione è protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
21/11/2012 per i vini aromatizzati.
− Tale dicitura comprende vini aromatizzati, e altri prodotti che possono contenerli, che
non hanno l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio per il
quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, nonostante l’Ufficio
mantenga l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, ha deciso di revocarla per i seguenti prodotti:
Classe 33
Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
acqua gassata; Punch alcolici; Punch al vino; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini irrobustiti; Vini; Bevande a base
di vino; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Bevande
contenenti vino [spritzer]; Cocktail alcolici preparati.
L’obiezione viene mantenuta per i prodotti Vermut.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j, RMUE, la domanda
di marchio dell’Unione europea n. 018923573 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 33
Vermut.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti
Classe 32
Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;
Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;
Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di
bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di acque minerali
aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; Birra e birra analcolica; Birre;
Bevande non alcoliche; Amari analcolici; Preparati per fare bevande
analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande; Preparazioni
non alcoliche per fare bevande; Bevande a base di frutta; Bevande a base di
Pagina 3 di 3
frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di bevande a base di
frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande
gassate aromatizzate analcoliche; Bevande (Sciroppi per -); Birre
aromatizzate; Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande;
Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per la preparazione di bevande;
Polveri per la preparazione di bevande analcoliche; Punch analcolici; Sidro
analcolico; Sorbetti sottoforma di bevande; Acque minerali e gassose.
Classe 33
Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate,
escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;
Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;
Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini
frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti; Vini
irrobustiti; Vini d’uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;
Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di
vino; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Aperitivi a base
di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori; Vinello; Cocktail alcolici
preparati; Bevande contenenti vino [spritzer]; Preparati alcolici per fare
bevande.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.