Project Financing: incontro sugli aspetti legali e finanziari

Project Financing: incontro sugli aspetti legali e finanziari e su casi pratici

26/05/2011

In periodo di crisi per i bilanci delle amministrazioni pubbliche, realizzare opere di pubblica utilità è diventato sempre più difficile. Per questo si ricorre al Project Financing, cioè si fanno realizzare le opere pubbliche a privati, che si ripagano l’investimento attraverso la gestione, per un certo periodo, dell’opera realizzata.

Ampia Prof, associazione di formazione e confronto interprofessionale, con collaborazione della sezione di Parma dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati ed il patrocinio del Comune di Parma, ha organizzato un incontro, presso l’Hotel Stendhal a Parma, per far meglio conoscere l’istituto del Project Financing alle diverse figure professionali che possono essere coinvolte, come gli ingegneri, gli architetti, gli avvocati, i commercialisti e gli amministratori pubblici.

Ha introdotto l’incontro l’avv. Carlo Rossi, che ha sottolineato l’importanza che diversi professionisti si incontrino per confrontarsi e discutere di attività che li vedono lavorare in sinergia, come avviene nei progetti di project financing.

E’ stato quindi affrontato il tema relativo agli aspetti normativi del project financing dall’ avv. Paolo Michiara, professore a contratto di legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Parma.

L’ing. Albino Carpi, direttore della Direzione Speciale Finanza di Progetto del Comune di Parma, ha ricordato come il project financing sia stato utilizzato negli Stati Uniti già dagli anni ‘50 del passato secolo e nel Regno Unito dagli anni ’80, e anche in Italia è stato applicato da tempo una specie di project financing, soprattutto per la realizzazione e la gestione delle autostrade. L’Ing. Carpi ha però precisato che la realizzazione di lavori pubblici e di pubblica utilità attraverso il project financing deve essere valutata con attenzione affinché il rischio finanziario della realizzazione dell’opera non ricada sull’amministrazione pubblica.

In seguito il prof. Alberto Petroni, presidente del Corso Unificato in Ingegneria Gestionale presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma, ha illustrato gli aspetti finanziari della finanza di progetto, evidenziando che nel project financing hanno un ruolo fondamentale le banche, che richiedono rigorosi piani economico finanziari e precise garanzie per rilasciare i finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere.

Ha chiuso l’incontro il rag. Raffaele Quarantelli, commercialista e revisore contabile in Parma ed esperto del settore, che ha riportato alcuni casi pratici di opere realizzate attraverso il project financing a Parma, fra cui la ristrutturazione del complesso ex Coni in viale Rustici (ora Spa Center), la costruzione del centro polisportivo Ercole Negri – Campus Sport Center e la ristrutturazione della piazza Ghiaia.




Opposizione di terzo contro il pignoramento

In caso di pignoramento di computer e altre macchine per l’ufficio presso la sede del debitore, un terzo può opporti affermando di essere il reale proprietario dei beni solo se lo dimostra con atto avente data certa che identifichi precisamente o beni stessi.

Tribunale Bari, sez. II, 07 aprile 2011 n. 1266

L’opposizione di terzo all’esecuzione, a norma dell’art.619 c.p.c., è un’azione di accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione iuris tantumm di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell’azienda dello stesso, mediante la prova della proprietà dell’opponente e la correlativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro espropriazione. Tale prova deve essere fornita nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 621 c.p.c., che mira ad impedire situazioni fraudolenti in danno del creditore, in virtù del quale il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Incombe pertanto all’opponente l’onere della prova dell’acquisto dei beni pignorati con atto avente data certa anteriore al pignoramento , nonché dell’affidamento degli stessi al debitore a titolo diverso dalla proprietà. Di contro, nel caso di comunanza di abitazione o di coincidenza della sede aziendale del debitore e del terzo, questi deve fornire esclusivamente la prova della proprietà, con i limiti innanzi richiamati.

> Sentenza completa <




MARCHI D’IMPRESA

MARCHI D’IMPRESA: la quarta striscia non è sufficiente ad evitare la condanna per contraffazione.

Una società produttrice di abbigliamento sportivo ha deciso di sfruttare la notorietà del famoso marchio a tre strisce registrato da Adidas AG creando una linea di abbigliamento contraddistinta da un marchio a quattro strisce.
La nota società tedesca di abbigliamento sportivo ha immediatamente convenuto in causa la concorrente per contraffazione del marchio ed ha ottenuto la condanna della stessa.
I giudici baresi hanno infatti rilevato che la “presenza di quattro strisce, anziché tre, non esclude la confondibilità tra i rispettivi segni e quindi la contraffazione, non essendo sufficiente l’aggiunta di una striscia per uscire dall’ampia sfera di protezione di cui gode il Marchio di Adidas”, in quanto “il segno usato dal convenuto non è un segno “diverso” da quello a tre strisce di Adidas, bensì lo “stesso” Marchio Adidas al quale viene semplicemente aggiunta una striscia parallela”.
I giudice quindi, accertata la contraffazione del marchio, ha condannato la convenuta al risarcimento del danno nei confronti della società attrice, valutato in via equitativa in 15.000 euro, oltre al pagamento delle spese legali.
 

Sentenza del Tribunale di Bari del 28 giugno 2010




Decreto Ingiuntivo per il pagamento della ristrutturazione

Proprietario di immobile condannato al pagamento della ristrutturazione e delle spese legali.

Tribunale di Larino 22 luglio 2010

Il proprietario di un immobile non voleva pagare le spese della ristrutturazione e si è opposto al decreto ingiuntivo del Tribunale affermando che la ristrutturazione non era stata effettuata come concordato.
Nel corso del giudizio il proprietario dell’immobile non ha fornito però alcuna prova di tale presunto inadempimento da parte della ditta edile, limitandosi invece a sostenere che i lavori erano stati eseguiti negligentemente.
Il giudice, affermando che era onere del proprietario provare che i lavori non erano stati eseguiti in maniera corretta, lo ha definitivamente condannato al pagamento della ristrutturazione e delle spese legali, confermando il seguente principio di diritto già fatto proprio dalla Corte di Cassazione:  il creditore che agisce in giudizio per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno deve dar prova della sola fonte del suo diritto e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento di controparte, mentre spetterà al debitore convenuto dimostrare il fatto estintivo della pretesa attorea.