MORETTI contro MORETTI VITICOLTORI DAL 1630 – Divisione di Opposizione 30-04-2018

MORETTI contro MORETTI VITICOLTORI DAL 1630

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine “MORETTI”, il
quale è un cognome italiano piuttosto diffuso.
Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento,
l’elemento “MORETTI”, comune ad entrambi i segni, presenta carattere distintivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, si deve tenere presente che quando i
segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul
consumatore rispetto all’elemento figurativo.

Sussiste un rischio di confusione almeno, ma non
necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Un rischio di
confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è
sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 791 849

Heineken Italia S.p.A., Località Autoporto nr. 11, 11020 Pollein (AO), Italia
(opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7,
20123, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Alessandra Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu Roero (CN), Italia
– Riccardo Dionigi Luigi Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu
Roero (CN), Italia – Poderi Moretti di Moretti Francesco, Frazione Occhetti 15,
12040, Monteu Roero (CN), Italia (richiedenti).

Il 30/04/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 2 791 849 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 795 628 è totalmente
respinta.
3. I richiedenti sopportano l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

NOTA PRELIMINARE
A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.
2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione
codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle
disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto
nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo
che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:
L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di
marchio dell’Unione europea n. 15 795 628 per il marchio figurativo ‘ ’.
L’opposizione si basa registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 343 696 per
il marchio denominativo “MORETTI”. L’opponente ha invocato l’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 2 di 7
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b),
RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente
collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di
reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); vino.
Le bevande alcoliche (eccetto le birre) equivalgono a un sinonimo delle bevande
alcoliche (escluse le birre). Questi prodotti sono quindi identici.
Il vino del marchio impugnato è compreso nell’ampia categoria delle bevande
alcoliche (escluse le birre) del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono
identici.
Nelle proprie osservazioni del 26/02/2017 i richiedenti sostengono, tra le altre cose,
che i loro prodotti:
– […] “escono sul mercato ad un prezzo medio-alto e si rivolgono ad un target di
clientela di nicchia, anche in virtù delle piccole dimensioni dell’Azienda. La tipologia
di consumatori di riferimento è dunque completamente differente”.
– “La birra è il principale prodotto legato al marchio “BIRRA MORETTI”
dell’Opposizione, il quale viene identificato e riconosciuto dai consumatori con uno
specifico logo e formato commerciale, tale da non poter essere confuso, in quanto il
sottoscritto Richiedente non ha mai prodotto, non produce attualmente e non ha
intenzione di produrre birra in futuro”.
– “La classe merceologica n. 33 interessa la nostra produzione vinicola, che non
trova concorrenza da parte dell’Opponente, il cui successo commerciale è incentrato
sulla produzione di sole birre.”
La Divisione d’Opposizione rileva che i suddetti argomenti debbano essere rigettati
in toto in considerazione del fatto che il raffronto fra prodotti deve basarsi sulla loro
definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti. Infatti, qualsiasi
uso effettivo o previsto non incluso nell’elenco di prodotti non è rilevante per il
raffronto, dal momento che quest’ultimo fa parte della valutazione del rischio di
confusione in relazione ai prodotti su cui l’opposizione si fonda e nei cui confronti è
rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva (16/06/2010, T487/08,
Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 3 di 7
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande
pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
c) I segni
MORETTI
Marchio anteriore Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,
auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e
dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio
dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di
opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione
europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in
relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea
(18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un
rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione
europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
L’elemento verbale ‘VITICOLTORI DAL 1630” del segno impugnato ha un significato
in lingua italiana. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno
Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 4 di 7
incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua
italiana, in considerazione del fatto che la suddetta espressione sarà intesa come un
elemento debole, dato che qualifica positivamente una possibile caratteristica
dell’operatore commerciale, dal momento che sarà intesa come equivalente a “coloro
i quali coltivano la vite o si dedicano, come attività economica nel settore agricolo,
alla viticoltura dall’anno 1630”. Questo elemento, riprodotto in caratteri di fantasia di
colore nero, è pertanto da considerarsi non-distintivo, in considerazione del suddetto
significato in relazione a prodotti nella Classe 30.
Il segno impugnato presenta poi, al proprio centro, un elemento costituito dalla
raffigurazione di una sorta di emblema araldico al cui interno si trova una testa di tipo
“classico” e nella parte superiore l’elemento verbale “MORETTI” riprodotto
utilizzando caratteri maiuscoli di fantasia, essendo in particolare stilizzata originale la
rappresentazione della lettera “R”, la cui estremità inferiore risulta essere allungata
così finendo al di sotto della successiva lettera “E”.
Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine “MORETTI”, il
quale è un cognome italiano piuttosto diffuso.
Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento,
l’elemento “MORETTI”, comune ad entrambi i segni, presenta carattere distintivo.
Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Per quanto riguarda il marchio impugnato, si deve tenere presente che quando i
segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul
consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non
tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione
utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi
(14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Visivamente, i segni coincidono nell’elemento verbale distintivo “MORETTI”.
Tuttavia, essi differiscono negli ulteriori elementi verbali del marchio impugnato, i
quali sono tuttavia non-distintivi, nonché nell’elemento figurativo del marchio
impugnato, il quale svolge un ruolo secondario per le ragioni viste poc’anzi.
Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere del
termine distintivo “MORETTI”, presente in modo identico in entrambi i segni. La
pronuncia differisce nel suono che origina dalla pronuncia degli elementi
“VITICOLTORI DAL 1630”, del marchio contestato, che sono però parte di
un’espressione non-distintiva che è lecito attendersi non sarà tendezilamente
pronunciata dai consumatori.
Di conseguenza, i segni sono foneticamente molto simili.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti
il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un
significato simile, e gli elementi che li differenziano dal punto di vista concettuale
sono uno non-distintivi e l’altro secondario per le ragioni viste sopra, i segni sono
concettualmente molto simili.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 5 di 7
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente
distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore
risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti nella Classe 33 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere
identici. Essi sono diretti al grande pubblico, che presterà un grado di attenzione
medio.
L’identità tra i prodotti acquista una notevole rilevanza se si tiene presente che
valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di
riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei
marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti
e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi
e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
I segni sono molto simili sia da un punto di vista fonetico che concettuale. Dal punto
di vista visivo, essi sono da considerarsi simili in media misura. Essi coincidono nel
termine distintivo “MORETTI”, che è l’unico elemento del marchio anteriore. Per
quanto concerne gli elementi aggiuntivi del segno oggetto di opposizione essi sono
secondari e non-distintivi, per le ragioni esplicitiate nella sezione c) della presente
decisione.
In ragione di ciò sussiste un rischio di confusione in quanto per l’appunto le
differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o
secondari.
Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno, ma non
necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Come
precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di
confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è
sufficiente per respingere la domanda contestata.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n.
11 343 696 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio
impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Per dovere di completezza si rileva che i richiedenti, nelle loro osservazioni del
22/09/2017 hanno altresì rivendicato l’esistenza di tre registrazioni di marchio che
Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 6 di 7
sarebbero anteriori alla registrazione di marchio sulla quale si basa la presente
opposizione, oltre a segnalare l’esistenza di dispute relative a marchi di loro proprietà
già intercorse tra le parti del presente caso.
Questo argomento non ha rilevanza in particolare a causa del fatto che il diritto su un
marchio dell’Unione europea inizia alla data in cui la domanda di MUE è depositata e
non prima ed è da quella data in poi che il MUE deve essere esaminato nell’ambito
del procedimento di opposizione. Pertanto, quando si considera se il MUE rientri o
meno in uno degli impedimenti relativi alla registrazione, eventi o fatti accaduti prima
della data di deposito del MUE sono irrilevanti perché i diritti dell’opponente, nella
misura in cui hanno una data precedente al MUE, sono anteriori rispetto al MUE del
richiedente.
I richiedenti pure eccepiscono la nullità relativa “ex art. 53 Par. 1 lett. A) Regolamento
CE n. 207/2009” del marchio anteriore per mancanza di capacità distintiva. A tal
riguardo va osservato che detta eccezione non è proponibile nell‘ambito del presente
procedimento d‘opposizione ma deve essere sollevata nell’ambito di un’azione
autonoma.
I richiedenti sostengono, altresì, la “malafede, quanto meno sub specie di condotta
temeraria” con cui l’opponente avrebbe agito sia al momento del deposito
dell’opposizione che in sede di osservazioni integrative.
Tale circostanza è tuttavia da considerarsi irrilevante ai fini del presente
procedimento d‘Opposizione poiché anche questa eccezione non è proponibile in
questa sede ma dovrebbe essere in ipotesi sollevata con azione autonoma dinanzi
alle autorità competenti.
Pertanto, tutte le suddette rivendicazioni dei richiedenti vanno respinte in quanto
infondate.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.
Poiché i richiedenti sono la parte soccombente, devono farsi carico della tassa
d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94,
paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da
rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza,
fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 7 di 7
Divisione Opposizione
María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO
Andrea VALISA Edith Elisabeth
VAN DEN EEDE
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il
ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria
scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




VERADENT contro ALOE VERA DENT – Divisione di Opposizione 30-04-2018

VERADENT contro ALOE VERA DENT – Divisione di Opposizione 30-04-2018

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Prodotti cosmetici per l’igiene orale e dentale (non per uso medico); paste
dentifricie, dentifrici, collutori; prodotti per rinfrescare l’alito; prodotti per lucidare i
denti.
Classe 5: Prodotti farmaceutici per l’igiene orale e dentale ad uso medico; adesivi
per protesi dentarie; disinfettanti per protesi dentarie; antisettici.

E’ altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio
impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore,
configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa.

Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati

OPPOSIZIONE N. B 2 833 237
Specchiasol s.r.l., Via Bruno Rizzi, 1/3, 37012 Bussolengo (Verona), Italia
(opponente), rappresentata da Praxi Intellectual Property S.p.A., Piazza Brà, 28,
37121 Verona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Coop Industria – Societa’ Cooperativa, Via Saliceto, 22/H, 40013 Castel Maggiore
(BO), Italia (richiedente), rappresentata da Manzella & Associati s.r.l., Via
dell’Indipendenza, 13, 40121 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 30/04/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 002833237 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 840 085 è totalmente
respinta.
3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

NOTA PRELIMINARE
A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.
2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione
codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle
disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto
nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo
che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:
L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di
marchio dell’Unione europea n. 15 840 085. L’opposizione si basa sulla
registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 912 853. L’opponente ha invocato
l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b),
RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente
collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di
Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 2 di 6
reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Prodotti cosmetici per l’igiene orale e dentale (non per uso medico); paste
dentifricie, dentifrici, collutori; prodotti per rinfrescare l’alito; prodotti per lucidare i
denti.
Classe 5: Prodotti farmaceutici per l’igiene orale e dentale ad uso medico; adesivi
per protesi dentarie; disinfettanti per protesi dentarie; antisettici.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 3: Prodotti per l’igiene orale.
I prodotti per l’igiene orale impugnati sono identici ai prodotti cosmetici per l’igiene
orale e dentale (non per uso medico) dell’opponente.
b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande
pubblico. Il grado di attenzione si considera medio.
c) I segni
VERADENT
Marchio anteriore Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 3 di 6
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,
auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e
dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio
dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di
opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione
europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in
relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea
(18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un
rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione
europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
L’elemento ‘DENT’ è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui
il greco viene capito. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno
incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua greca.
L’elemento ‘DENT’ non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.
L’elemento ‘VERA’ non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.
L’elemento ‘ALOE’ sarà inteso da parte del pubblico di riferimento, come il nome di
una pianta. Tale elemento si considera non distintivo dal momento che sarà percepito
come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione dal momento che si
tratta di una pianta comunemente utilizzata nell’industria cosmetica e farmaceutica.
L’elemento figurativo del dente del segno impugnato è anch’esso non distintivo per i
prodotti in questione (prodotti per l’igiene orale).
Il marchio anteriore, ‘VERADENT’, non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.
Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura decorativa.
I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti
(visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi,
in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più
forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il
pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in
questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi
figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Visivamente, i segni coincidono in termini di ‘VERADENT’ sebbene nel caso del
segno impugnato ‘VERA’ e ‘DENT’ siano disposti su due linee. I marchi differiscono
nel termine ‘ALOE’ (non distintivo), nell’elemento figurativo del dente (non distintivo)
e negli elementi grafici e colori (decorativi) del segno impugnato.
Pertanto, i segni sono simili in media misura.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 4 di 6
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘V-ER-A-D-E-N-T’,
presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle
lettere ‘A-L-O-E’ del segno impugnato.
Pertanto, i segni sono molto simili.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel complesso.
Nonostante la parola ‘ALOE’ e l’elemento figurativo del dente evochino un concetto,
tali elementi sono non distintivi e, pertanto, non possono indicare l’origine
commerciale. L’attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi
verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato. Poiché non è possibile un
confronto concettuale, l’aspetto concettuale non ha effetti sulla valutazione della
somiglianza dei segni.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente
distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore
risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti sono identici.
I marchi sono visualmente simili in misura media e foneticamente molto simili. In
particolare, essi coincidono in ‘VERADENT’ sebbene nel caso del segno impugnato
‘VERA’ e ‘DENT’ siano disposti su due linee. I marchi differiscono nella parola ‘ALOE’
(che è non distintiva) e negli elementi grafici (che hanno natura decorativa) e
l’elemento figurativo del dente (che è non distintivo).
Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare
un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha
degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di
riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei
marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti
e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi
e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 5 di 6
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde
direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un
collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati
appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio
impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore,
configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa
(23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Considerato quanto sopra, l’identità dei prodotti in questione, le somiglianze tra i
segni, dove le differenze sono limitate a elementi non distintivi, e il grado di
attenzione medio del pubblico rilevante, sussiste un rischio di confusione per la parte
del pubblico di riferimento di lingua greca. Come precedentemente precisato nella
sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del
pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda
contestata.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione europea n.
4 912 853 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio
impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa
d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94,
paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da
rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza,
fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione Opposizione
María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI
SERRANO
Michele M.
BENEDETTI-ALOISI
Decisione sull’Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 6 di 6
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il
ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria
scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EURO è stata pagata.




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “RIVIANO”

Il 03 maggio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “RIVIANO”.

Il  marchio “RIVIANO” intestato a Porta Patrizia Impresa Individuale con sede a Varano Dè Melegari (PR), è utilizzato nelle classi di prodotti 30 e 31

CR




BELCOLLE contro BEL COLLE – Divisione di Opposizione 17.04.2018

belcolle vs bel colle

BELCOLLE contro BEL COLLE

 

Stiamo parlando di Vini (classe 33) Il marchio anteriore è BELCOLLE; il marchio impugnato è BEL COLLE con elemento figurativo dorato.

Il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu. Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.
Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 740 598

Terre Cortesi – Moncaro Soc. Coop. Agricola, Via Piandole, 7/A, 60036
Montecarotto (Ancona), Italia (opponente), rappresentata/o da Innova & Partners
S.r.l., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Family Estates S.r.l., Strada Borelli 10, Frazione Valdivilla, 12058 Santo
Stefano Belbo (Cn), Italia (richiedente), rappresentata/o da IP Skill, Via Magenta 25,
10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 17/04/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 002740598 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 369 846 è totalmente
respinta.
3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

NOTA PRELIMINARE
A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.
2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione
codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle
disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto
nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo
che sia altrimenti indicato.
MOTIVAZIONE:
L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di
marchio dell’Unione europea n. 15 369 846 ‘ ’. L’opposizione si basa,
sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 561 502 ‘BELCOLLE’.
L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
PROVA DELL’USO
Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente,
l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono
la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il
marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è
tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda
Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 2 di 10
l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio
anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era
registrato da almeno cinque anni.
La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è
respinta.
Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul
quale si basa l’opposizione, ovvero del marchio dell’Unione europea n. 4 561 502.
La data di deposito della domanda contestata è 22/04/2016. All’opponente è stato
quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l’opposizione è stato
oggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 22/04/2011 al 21/04/2016 compresi.
La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio
anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente
summenzionata.
Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali
si basa l’opposizione, ovvero:
Classe 33: Vini.
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22,
paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le prove relative all’uso
consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura
dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali
esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.
Il 09/03/2017, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE (in precedenza
regola 22, paragrafo 2, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l’Ufficio, ha
concesso all’opponente fino al 14/05/2017 per presentare le prove dell’uso del
marchio anteriore. Questo termine è stato prorogato fino al 14/07/2017. L’opponente
ha presentato alcune prove d’uso il 14/07/2017 (entro il termine).
Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:
 Allegato I: dichiarazione dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’opponente, datata 12/07/2017, relativa al
numero di fatture emesse nell’Unione Europea per la vendita di
prodotti a marchio “BELCOLLE”, nel periodo 2011-2017, da TERRE
CORTESI MONCARO Soc. Coop. Agricola (l’opponente) pari a 9.888
unità.
 Allegato II: esemplificazione del numero di fatture dichiarate
nell’allegato I, emesse nell’Unione Europea intestate a clienti con
indirizzi in Italia, Polona e Paesi Bassi, nel periodo 2011-2017 (più di
90). Nelle fatture appaiono le diciture ‘DAMA VINO BIANCO
BELCOLLE’ e ‘DAMA VINO ROSSO BEL COLLE RO/IT’ con ulteriori
informazioni riguardanti le bottiglie di vino, come per esempio, 12.5%
VOL.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 3 di 10
 Allegato IV: cataloghi di vendita dei prodotti vinicoli dell’opponente
contenenti, il marchio figurativo ‘ ’, fotografie delle
bottiglie di vino recanti il marchio ‘BELCOLLE’ in versione figurativa: ‘
’ ‘ ’, l’indicazione degli articoli e loro specifiche anche con
schede integrate in lingua italiana e/o inglese. Il periodo di riferimento
è 2009 – 2017.
 Allegato V: listini di vendita dei prodotti vinicoli dell’opponente per il
periodo 2011-2016, in italiano, contenenti, tra l’altro, l’indicazione della
linea dei prodotti a marchio ‘ ‘ per un totale di 15
pagine.
Per quanto riguarda ‘la dichiarazione scritta e giurata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’opponente’, l’articolo 10, paragrafo 4, RDMUE (in precedenza
regola 22, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), menziona
espressamente le dichiarazioni scritte di cui all’articolo 97, paragrafo 1, lettera f),
RMUE, come mezzi istruttori ammissibili. L’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE,
elenca tali mezzi istruttori, che comprendono le dichiarazioni scritte fatte sotto il
vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che, conformemente alle
disposizioni del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto
equivalente. Per quanto riguarda il valore probatorio di questo tipo di prove, le
dichiarazioni redatte dalle stesse parti o dai loro dipendenti hanno di solito un valore
probatorio minore rispetto a quelle provenienti da fonti indipendenti. Questo perché
l’opinione della parte coinvolta nella controversia può essere più o meno influenzata
dall’interesse personale nella vicenda.
Ciò, tuttavia, non significa che tali dichiarazioni non abbiano alcun valore probatorio.
In effetti, il risultato finale dipende dalla valutazione globale delle prove prodotte nella
fattispecie concreta. Ciò è dovuto al fatto che, in generale, al fine di dimostrare l’uso
effettivo e serio del marchio sono necessari ulteriori elementi di prova, dal momento
che le dichiarazioni in questione hanno un valore probatorio inferiore rispetto alle
prove fattuali (etichette, imballaggi ecc.) o a quelle provenienti da fonti indipendenti.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 4 di 10
Tenuto conto di quanto precede, è quindi necessario valutare il restante materiale
probatorio al fine di accertare se le affermazioni contenute nella dichiarazione in
questione sono suffragate da altri elementi di prova.
La richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e
serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura dei prodotti per i quali il marchio
anteriore è registrato.
L’affermazione della richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun
elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell’uso
effettivo e serio del marchio, la divisione Opposizione deve considerare il materiale
probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino
mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in
tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del
marchio/dei marchi.
In relazione al territorio:
Le fatture, cataloghi e listini prezzi dimostrano che il luogo in cui l’uso è avvenuto è
Italia, Poloni e Pesi Bassi. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui
sono redatti i documenti italiano e inglese, dalla valuta menzionata (Euro) e da alcuni
indirizzi dei clienti dell’opponente residenti in Italia, Polonia e Pesi Bassi. Pertanto,
contrariamente all’opinione della richiedente le prove si riferiscono al territorio di
riferimento, L’Unione europea.
Riguardo al periodo pertinente:
La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.
Il materiale probatorio attestante un uso del marchio successivo al periodo di
riferimento non viene tenuto in considerazione, a meno che in esso non sia
contenuta la prova indiretta ma inoppugnabile del fatto che il marchio è stato
effettivamente utilizzato durante il periodo di riferimento. Circostanze successive al
periodo di riferimento possono consentire di confermare o di valutare meglio la
portata dell’uso del marchio anteriore durante tale periodo, nonché le reali intenzioni
del titolare del marchio in quel momento (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la
mer, EU:C:2004:50).
Nel caso in esame, il materiale probatorio relativo all’uso effettuato successivamente
al periodo di riferimento conferma l’uso del marchio dell’opponente durante tale
periodo. Ciò è dovuto al fatto che l’uso cui si riferisce è molto vicino nel tempo al
periodo di riferimento.
I documenti presentati, in particolare le fatture e listini prezzi forniscono
alla Divisione di Opposizione informazioni sufficienti sul volume
commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza
dell’uso. Inoltre, i cataloghi dimostrano che il marchio è stato utilizzato tanto in
versione figurativa a colori che come marchio verbale e, pertanto, conformemente
alla sua funzione nonché in relazione ai prodotti per i quali esso è registrato.
Riguardo all’uso effettivo:
La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo
assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti
o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi
Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 5 di 10
uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i
diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio
richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente
e verso l’esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003,
T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La valutazione dell’uso effettivo implica una certa interdipendenza fra i fattori
considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto
marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza
nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa. Parimenti, l’ambito territoriale dell’uso
è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché un ambito
territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata dell’uso
maggiormente significativi.
Inoltre, contrariamente all’opinione della richiedente, l’uso del marchio non ha
bisogno, di essere quantitativamente significativo per essere considerato effettivo, in
questo caso, i documenti presentati, in particolare, le fatture e listini prezzi forniscono
alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale,
sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso in quanto sono
particolarmente significative, giacché contengono il marchio anteriore e sono
distribuite in modo uniforme nell’arco temporale di riferimento. Pertanto, forniscono
alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale,
sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso. A tal riguardo, la
Divisione d’Opposizione ritiene che il volume commerciale dato dalle fatture di
vendita presentate sia sufficiente a dimostrare un uso genuino del marchio.
Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione considera che l’opponente abbia fornito
indicazioni sufficienti sull’estensione dell’uso del marchio anteriore.
Riguardo alla natura dell’utilizzazione:
L’articolo 18 RMUE stabilisce infatti l’uso del marchio in una forma diversa da quella
in cui è stato registrato è considerato come uso del marchio a condizione che gli
elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio.
Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire al titolare di apportare al
segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono di
adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei servizi di
cui trattasi (23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Il Tribunale di primo grado ha inoltre ricordato che non è necessaria una rigorosa
conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia, la differenza deve
essere per elementi trascurabili e i segni usati e registrati devono essere
sostanzialmente equivalenti (23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Nel presente caso, il marchio anteriore è il segno denominativo ‘BELCOLLE’ che è
chiaramente riconoscibile in tutte le forme figurative usate nei cataloghi e nelle
etichette e che, dunque, indicano l’origine del prodotto senza alterare il carattere
distintivo del segno. Le leggere variazioni con le quali la parola BELCOLLE è
rappresentata e gli elementi figurativi ornamentali (i.e. la rappresentazione di un fiore
o foglia) che la accompagnano non ne alterano il carattere distintivo del marchio.
Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita
dall’opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio
anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 6 di 10
Le prove dimostrano che il marchio anteriore è stato utilizzato come registrato per
vini in classe 33.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b),
RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente
collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di
reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione, e per i quali si è dimostrato un uso serio ed
effettivo sono i seguenti:
Classe 33: Vini.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 33: Vini; vini spumanti; grappa; spiriti e liquori; bevande alcoliche (eccetto le
birre).
In via preliminare, occorre osservare che contrariamente agli argomenti della
richiedente, le specifiche strategie di commercializzazione non sono rilevanti.
L’Ufficio deve prendere come punto di riferimento le normali circostanze in cui sono
commercializzati i prodotti coperti dai marchi, vale a dire le circostanze che ci si
attende per la categoria di prodotti coperti dai marchi. Le circostanze particolari nelle
quali i prodotti coperti dai marchi sono effettivamente commercializzati non hanno, in
linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione perché
possono variare nel tempo a seconda della volontà dei titolari dei marchi
(15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P,
G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
Ad esempio, il fatto che una parte offra in vendita i propri prodotti di consumo
quotidiani (vini) ad un prezzo superiore a quelli dei concorrenti è un fattore di
commercializzazione puramente soggettivo che, in quanto tale, è irrilevante per la
valutazione del rischio di confusione (14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda,
EU:T:2007:340, § 52).
Secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati
simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte
della classificazione di Nizza.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia,
la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e
punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o
complementarità.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 7 di 10
I vini contestati sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.
I vini spumanti sono compresi nell’ampia categoria di vini dell’opponente. Pertanto,
sono identici.
Le bevande alcoliche esclusa la birra contestate includono, in quanto categoria più
ampia, i vini dell’opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può
scorporare ex officio la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati
identici ai prodotti dell’opponente.
I prodotti grappa; spiriti e liquori contestati e i vini dell’opponente sono simili. Essi
hanno la stessa natura e uno scopo simile. Tali prodotti possono, altresì, coincidere
in canali de distribuzione e pubblico rilevante e sono anche in competizione tra loro.
b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al
grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
c) I segni
BELCOLLE
Marchio anteriore Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è L’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,
auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e
dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio
dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di
opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione
europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in
relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea
(18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un
rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione
europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 8 di 10
Il marchio anteriore è denominativo e consiste del termine ‘BELCOLLE’. Essendo un
unico termine non presenta elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Il pubblico di lingua italiana percepirà negli elementi ‘BELCOLLE’ del marchio
anteriore e ‘BEL COLLE’ del marchio impugnato (con o senza spazio tra ‘BEL’ e
‘COLLE’), il medesimo significato, ovvero una bella piccola elevazione di terreno, di
altezza intermedia fra l’altura e la collina. Di conseguenza, la Divisione
d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del
pubblico di lingua italiana. Poiché questi termini non sono direttamente allusivi o
descrittivi riguardo i prodotti in questione, presentano carattere distintivo.
Con riferimento al marchio contestato, esso è composto dall’elemento distintivo
verbale ‘BEL COLLE’ e da un elemento figurativo stilizzato di colore dorato. Riguardo
a questo elemento figurativo bisogna ricordare che quando i segni sono costituiti
tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento
denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto
all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i
segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi
verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03,
Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La tipografia del marchio contestato si considera puramente decorativa.
Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Visivamente, i segni coincidono in “BEL COLLE” anche se nel marchio anteriore
non vi è lo spazio tra BEL e COLLE. Tuttavia, essi differiscono, nello spazio
menzionato appena percettibile, nella tipografia (puramente decorativa) e
nell’elemento figurativo del marchio contestato che in linea di principio provocherà un
impatto minore sul consumatore.
Pertanto, i segni sono visivamente simili al meno in media misura.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘B-EL-C-O-L-L-E’,
presenti in entrambi i segni.
Pertanto, i segni sono foneticamente identici.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti
il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che l’elemento verbale
‘BELCOLLE’ (con o senza spazio), sarà associato allo stesso significato più sopra
spiegato, i segni sono concettualmente identici.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
nella valutazione globale del rischio di confusione.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 9 di 10
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente
distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore
risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti dei marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte
simili. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione è di livello medio.
I marchi sono simili dal punto di vista visivo e identici dal punto di vista fonetico e
concettuale. Il marchio impugnato riproduce interamente il marchio anteriore. L’unica
differenza si basa nello spazio tra ‘BEL’ e COLLE’, il quale passerà facilmente
inosservato dal pubblico di riferimento. Inoltre, la tipografia del marchio impugnato è
meramente decorativa e l’elemento figurativo del marchio impugnato causerà un
impatto minore nei consumatori per i motivi sopra menzionati.
Inoltre, si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di
fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che
ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde
direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un
collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati
appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca, in questo caso,
il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio
anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa
(23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti
sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che
serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a
voce dopo aver letto il loro nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley,
EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, §
56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in
tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza
fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata
un rischio di confusione.
Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico
di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c)
della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di
riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n.
15 369 846 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio
impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 10 di 10
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa
d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94,
paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da
rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza,
fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione Opposizione
Francesca CANGERI
SERRANO Maria Clara IBAÑEZ
FIORILLO
Angela DI BLASIO
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il
ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria
scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su
richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell’articolo 109,
paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima
del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di
notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro
pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR
(Allegato I A, paragrafo 33, RMU

 

 

 

 

 

 

 




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “PIZZA GOURMET”

Pizza Gourmet

Il 16 aprile 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “PIZZA GOURMET”.

Il  marchio “PIZZA GOURMET” intestato a CIOFFI MARIO con sede a La Spezia, è utilizzato nella classe di prodotti relativi al settore ristorazione.

CR




LA PLAZA contro LA PLAZUELA – Quinta Commissione 23.03.2018

la plaza contro la plazuela

LA PLAZA contro LA PLAZUELA

Il segno controverso è un marchio figurativo composto da elementi denominativi
«AL PLAZUELA» scritta in caratteri di colore rosso con un elemento grafico che
rappresenta una foglia colore turchese sopra l’elemento verbale; ciò potrebbe
essere percepito come una foglia di foglia.
Il segno anteriore è un marchio verbale composto di due termini: l’articolo «AL»
utilizzati entro un termine femminile e il sostantivo «PLAZA».

La ricorrente sostiene che le foglie sopra l’elemento denominativo del segno
controverso non può essere percepito come una foglia di vite in quanto è in realtà
un cloverleaf. La commissione non può seguire questa tesi.

Le merci in questione sono il vino e le bevande alcoliche, i prodotti che
sono spesso acquistati in bar e ristoranti in cui i livelli di rumore possono incidere
sulla percezione fonetica, che, nel caso di specie, è suscettibile di essere percepito
come segni ancora più simili e aggiunge pertanto un rischio di confusione

Per i motivi di cui sopra, la divisione di opposizione non ha commesso alcun
errore nel ritenere che l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR in relazione a tutte le merci
controverse. Pertanto, l’impugnazione è respinta e la decisione impugnata è
accolto nella sua interezza.

 

DECISIONE
della quinta commissione di ricorso
del 23 marzo 2018

LA MAS QUE VINOS GLOBALE, S.L.
Plazuela de la Iglesia, 1
45311 Dos Barrios (Toledo)
Spagna Richiedente/ricorrente
rappresentata da Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Arte 2ºA, 21, 28033 Madrid,
Spagna.
V
LA MIGUEL TORRES, SA.
I Carbó Miquel Torres, 6
8720 Vilafranca del Penedès (Barcellona)
Spagna Opponente/Respondent
rappresentata da CURELL SUÑOL S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcellona, Spagna
Ricorso relative a procedimenti di opposizione n. B 2 326 166 (domanda di marchio
dell’Unione europea n. 12 257 465)

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composto da G. Humphreys (presidente), V. Melgar (relatore) e A. Pohlmann
(deputato)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
Lingua processuale: L’inglese
23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]

Decisione

Sintesi dei fatti
1 Con atto introduttivo depositato il 28 ottobre 2013, la MAS QUE Vinos
GLOBAL, S.L. (in prosieguo: la «ricorrente») ha chiesto la registrazione del
marchio figurativo
per il seguente elenco di beni e servizi
Classe 32 — Birre; Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; Bevande di frutta e
succhi di frutta; Sciroppi e altri preparati per fare bevande;
Classe 33 — Vino; Le bevande alcoliche (tranne le birre);
Classe 35 — commercio al dettaglio nei negozi, vendita all’ingrosso e vendita tramite reti
informatiche mondiali di tutti i tipi di bevande; Servizi di consulenza relativi al commercio al
dettaglio di prodotti tramite reti informatiche mondiali di bevande; Le agenzie di importazione e
di esportazione trattano tutti i tipi di bevande; La distribuzione dei campioni per fini
commerciali e pubblicitari; Agenzie pubblicitarie; Promozione delle vendite per altri; Fornire
servizi di gestione delle risorse umane per altre imprese; Intermediazione commerciale; Gestione
di fiere ed esposizioni a carattere commerciale e per scopi pubblicitari; Amministrazione
commerciale; Lavori di ufficio.
2 La domanda è stata pubblicata il 5 dicembre 2013.
3 Il 5 marzo 2014, MIGUEL TORRES S.A. (in prosieguo: l’ «opponente») ha
presentato opposizione contro la registrazione della domanda di marchio
pubblicata per una parte dei prodotti, ossia tutti i prodotti rientranti nella classe
33.
4 I motivi dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
EUTMR.
5 L’opposizione era basata sulla registrazione del marchio internazionale n. 945 757
che designa la Danimarca, la Grecia, la Lituania, la Finlandia e il Regno Unito:
LA PLAZA
depositato il 19 ottobre 2007 e registrato il 19 ottobre 2007 per i seguenti
prodotti:
23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
Classe 33 — Bevande alcoliche (tranne le birre).
6 Con decisione del 7 aprile 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la
divisione di opposizione ha accolto l’opposizione per tutti i beni controversa e ha
condannato la ricorrente alle spese. Essa ha, in particolare, i seguenti motivi di
decisione:
– La ricorrente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’utilizzazione
del marchio internazionale n. 945 757; la richiesta è stata tuttavia irricevibile.
– Le merci sono tutte in conflitto rientranti nella classe 33 e «vino» è inclusa
nella categoria dell’opponente «bevande alcoliche (tranne le birre)».Pertanto,
essi sono identici.«Bevande alcoliche (tranne le birre)» sono contenute in
modo identico in entrambi gli elenchi di beni.
– Sul piano visivo, i segni in conflitto coincidono nel le lettere «AL PLAZ (*)».
Tuttavia, differiscono per le lettere «-UEL-», il carattere e l’elemento
figurativo del segno controverso. La coincidenza di lettere «AL PLAZ-»
all’inizio dei marchi. La stylisation degli elementi denominativi del segno
controverso non è così evidente o sorprendente che impedisce ai consumatori
di percepire come tali e, di conseguenza, i segni siano visivamente simili ad un
grado medio.
– Sul piano fonetico, la pronuncia dei segni coincide in il suono delle lettere «AL
-PLAZ * A». La differenza di pronuncia deriva da il suono delle lettere «LSE»
del segno controverso, che non hanno controparti nel marchio anteriore. T egli
segni sono foneticamente simili a un grado medio.
– Dal punto di vista concettuale, né «La Plaza» né «La Plazuela» è qualsiasi
significato per il pubblico di riferimento.«La Plaza» sarà percepito dal
pubblico pertinente come territori parole inv
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
esaminare IR n. 945 757 che designa il Regno Unito, anch’esso
invocato dall’opponente.
7 Il 16 maggio 2017 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione
controversa, chiedendo che la decisione sia integralmente annullata. La memoria
contenente i motivi del ricorso è pervenuta il 7 agosto 2017.
8 Nelle sue osservazioni in risposta ricevuta il 6 ottobre 2017, l’opponente ha
chiesto che il ricorso sia respinto.
Conclusioni e argomenti delle parti
9 Gli argomenti sollevati nella memoria contenente i motivi possono essere riassunti
come segue:
– La divisione d’opposizione ritiene la percezione del suono di parole spagnole
senza considerare anche le delegazioni spagnola, inglese, danese, greco,
lituano, finlandese o phonetics. Sul piano fonetico la combinazione di due
vocali intermedie come la lettera «u» e «e» di generare una sana in spagnolo,
ma anche in altre lingue, come l’inglese.Una sana avrebbe la lettera «i», che
legame sia vocali con la lettera finale «a» del termine «Plazuela» e delle
importanti differenze tra la pronuncia dei termini PLAZA e PLAZUELA in
alcune delle lingue dovrebbe essere considerata.
– L’EUTM impugnata «La Plazuela» è composto da un’immagine di un
cloverleaf accompagnati dall’espressione «La Plazuela» scritta in caratteri
speciali..
– Il senso abituale di «Plazuela» è «una piccola città o quadrata», ma può anche
significare «disonesti, scoundrel».Il termine «plaza» si riferisce a «quadrato»:
un’ampia spazioso luogo all’interno di un villaggio a cui molte strade spesso
portata.
– Nel settore vitivinicolo le abitudini dei consumatori, i tipi di consumatori,
forme di commercializzazione lealtà, ecc. sono importanti considerazioni e del
consumatore quando acquista vini in genere fa un attento esame del prodotto
prima dell’acquisto.
– I segni non sono simili sul piano visivo, gli elementi figurativi del marchio
contestato, devono essere presi in considerazione nell’effettuare un
confronto.L’elemento di EUTM è composto di dieci lettere, mentre il marchio
anteriore contiene sette lettere.
– Sul piano fonetico la diversa durata, numero di sillabe e diversi pronuncia
consentirà al consumatore di distinguere i marchi sul piano fonetico.Il marchio
anteriore ha tre sillabe, mentre il marchio contestato ha quattro.Sebbene i
marchi coincidono in alcune lettere, in genere, il pubblico non vedrà dissect un
segno, ma che in tutti i suoi elementi.Di conseguenza i segni in conflitto sono
facilmente distinguibili e l’impressione complessiva da essi è grande
dissimilarity.
23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
– Nonostante le merci siano simili, il fatto che il mercato dei prodotti è uno
specialista rafforza il fatto che un rischio di confusione non -existent.
– Le importanti differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni chiaramente
superare qualsiasi rischio di confusione.
10 Gli argomenti dedotti in risposta al ricorso può essere sintetizzata come segue:
– I marchi non sono stati dissected ed è evidente che «AL» e «AL PLAZUELA
PLAZA» sono nel complesso simili, in quanto non solo iniziare con la stessa
sei lettere «L-A-P-L-A-Z» ma anche fine nello stesso vocale «A».
– Il termine «AL PLAZA» non ha un significato nei paesi interessati, vale a dire
La Danimarca, la Grecia, la Lituania e la Finlandia.Inoltre il pubblico spagnolo
tra i consumatori non è da prendere in considerazione nel caso di specie.
– Per quanto riguarda i dispositivo figurativo nel marchio contestato se esso
raffigura una foglia di vite o no, si deve osservare che, nel caso di marchi che
combina elementi denominativi e figurativi, l’elemento denominativo è
l’elemento dominante per il pubblico.Pertanto i consumatori faranno
riferimento al marchio controverso come «AL PLAZUELA» e il marchio
anteriore come «AL PLAZA».
– Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente che il termine PLAZUELA
è più limitata conoscenza e risale al periodo di «Calderon de la Barca», è
sufficiente dire che danese, greca, lituana e finlandese i consumatori non
conoscono Calderon de la Barca.Ad esempio, per un singolo PLAZA
finlandese «AL» e «AL PLAZUELA» non sono intese come un quadrato di
ogni tipo.
– Tenuto conto della somiglianza tra i marchi, è probabile che i consumatori nel
vedere il segno contestato «AL» PLAZUELA legittimamente presumere che i
beni individuati da tale segno «sono una nuova linea di prodotti dei prodotti
dell’opponente.Inoltre i consumatori in genere non hanno la possibilità di
confrontare i segni sui prodotti posti uno accanto all’altro, ma devono fare
affidamento sull’immagine imperfetta mentale dei loro stessi.
– Le merci sono destinate al pubblico in generale e il grado di attenzione
saranno la media.Presentazione sul mercato non è un dato di fatto da prendere
in considerazione nell’ambito del presente procedimento.Secondo la
regolamentazione dell’UE, quando l’etichettatura del vino, è obbligatorio che
detto prodotto è commercializzato con le corrispondenti indicazioni.I
consumatori non si concentrano sull’elemento che è un identificativo
dell’impresa che produce il vino, ma piuttosto il punto e ricorda che si
considera l’identità della linea specifica del prodotto.Pertanto esaminando i
segni a livello mondiale, l’impressione delle merci quando sono vendute sul
mercato, sarà fortemente caratterizzato da tali elementi «AL PLAZA»/«AL
PLAZUELA».
– Dal punto di vista fonetico quale dovrebbe essere presa in considerazione è
che i consumatori di bevande alcoliche possono chiedere oralmente i prodotti
in un ambiente rumoroso, come nel caso di un bar o ristorante, in cui le
23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
differenze fonetiche sono sfumati.Come vini di cui trattasi sono anche
consumati dopo essere stato condannato per via orale, vi è un’elevata
somiglianza fonetica.
– I prodotti sono identici e i marchi molto simili da tutti i punti di vista.I
consumatori tendono a ricordare le somiglianze tra i segni non
dissimilarities.Pertanto l’accettazione del marchio contestato «AL
PLAZUELA» potrebbe confondere i consumatori che per errore un prodotto
unico e altri erroneamente ritenere che le merci controverse, offerti sotto il
marchio «AL PLAZUELA» e il marchio anteriore «AL PLAZA» hanno la
stessa origine commerciale.
Motivi
11 Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione dovrebbero essere considerati come
riferimenti al EUTMR 2017/1001 (GU L154 del 16.6.2017, pag. 1), che codifica
EUTMR 207/2009 come modificata, salvo diversa indicazione nella presente
decisione.
12 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 e 68 (1) EUTMR. Essa è, pertanto,
ricevibile.
13 Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata oggetto di ricorso nella sua
interezza, pertanto, il ricorso in esame riguarda anche la divisione di opposizione
correttamente valutato il rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR.
14 Poiché le parti non contestano la conclusione della decisione impugnata per
quanto riguarda l’identità dei prodotti, la commissione non esamina questo
elemento per motivi di economia processuale. Inoltre, secondo l’approccio della
divisione di opposizione, la commissione valuterà il rischio di confusione tenendo
conto dei seguenti paesi designati della registrazione internazionale anteriore: La
Danimarca, la Grecia, la Lituania e la Finlandia. Il Regno Unito come paese
designato non è inclusa nell’analisi e la commissione conferma l’impostazione della
divisione di opposizione a tale riguardo.
Rischio di confusione — articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR
15 Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito
all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso
dalla registrazione se a causa della sua somiglianza con il marchio anteriore e
dell’identità o somiglianza dei prodotti contraddistinti dai due marchi di impresa
può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il
marchio anteriore è tutelato.
16 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata
globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di
specie, inoltre, un rischio di confusione è la possibilità che il pubblico possa
credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o,
eventualmente, da imprese economicamente legate tra lo
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Canon, EU:C:1998:442, punto 29 e 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
17 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), EUTMR, un rischio
di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi e che i
prodotti o i servizi che essi sono identici o simili. Si tratta di condizioni cumulative
(v. 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 e la giurisprudenza ivi
citata).
Pubblico di riferimento e il territorio
18 Si deve ricordare che la percezione dei marchi nella mente del consumatore medio
del tipo di beni e/o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella
valutazione globale del rischio di confusione.
19 Il pubblico di riferimento ai fini della valutazione del rischio di confusione è
costituito da utilizzatori che possono utilizzare sia i prodotti e i servizi coperti dal
marchio anteriore e quelli oggetto del marchio richiesto che sono risultati identici
o simili (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 e la giurisprudenza
ivi citata) e (CE) n. 01/07/2008, (CE) n. T-328/05, Quartz EU:T:2008:238, punto
23, confermato dal 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450). Inoltre, il
pubblico di riferimento è identificato mediante la natura dei prodotti e dei servizi
coperti dai marchi in conflitto.
20 Ai fini della valutazione globale, il consumatore medio della categoria di servizi di
cui trattasi si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26).
Va tuttavia ricordato che il livello di attenzione del consumatore medio può variare
in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che il
consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto
diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che
ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
21 Come la precedente IR è valido, tra l’altro, in Danimarca, Grecia, Lituania e
Finlandia è il grande pubblico in tali territori che sarà il pubblico di riferimento.
22 La ricorrente ritiene che, poiché il marchio richiesto contiene le parole spagnole è
il pubblico di lingua ispanica che dovrebbero essere prese in considerazione. Il
Comitato ricorda che il marchio anteriore, che è una IR è valido solo nei territori
di cui sopra; è quindi solo in relazione al pubblico di tali territori che i segni
devono essere confrontati.
23 La ricorrente sostiene anche che il consumatore di prodotti quali quelli della classe
33 è più specifici di quelli specializzati e il pubblico in generale, pertanto,
concludere che egli intende utilizzare un livello di attenzione superiore alla media e
non vi sarà alcun rischio di confusione.
24 Il Comitato non è d’accordo con questa affermazione, come nel caso di specie, la
divisione di opposizione aveva buoni motivi per ritenere che il pubblico di
riferimento fosse il grande pubblico con un livello medio di attenzione al momento
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dell’acquisto i prodotti designati dal marchio contestato, poiché la merce
controversa vini e altre bevande alcoliche, e tali merci siano destinate al consumo
quotidiano (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, punto 29;
19/01/2017, T-01/15, LUBELSKA, EU:T:2017:16, § 26).
Confronto dei marchi
25 La valutazione globale del rischio di confusione, per quanto riguarda la similarità
visiva, fonetica o concettuale tra i marchi di cui trattasi, deve fondarsi
sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in
particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.
26 La valutazione della somiglianza tra due segni non può limitarsi a prendere in
considerazione solo una componente di un segno composto e paragonarla con un
altro segno. Al contrario, il confronto deve essere effettuato esaminando ciascuno
dei segni in questione nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione
complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da ad un segno
composto possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle
sue componenti (20/09/2007, C-193/06 P, EU:C:2007:539 Quicky, cit., § 42).
27 I segni da confrontare sono le seguenti:
LA PLAZA
Marchio anteriore Segno controverso
28 Il segno controverso è un marchio figurativo composto da elementi denominativi
«AL PLAZUELA» scritta in caratteri di colore rosso con un elemento grafico che
rappresenta una foglia colore turchese sopra l’elemento verbale; ciò potrebbe
essere percepito come una foglia di foglia.
29 Il segno anteriore è un marchio verbale composto di due termini: l’articolo «AL»
utilizzati entro un termine femminile e il sostantivo «PLAZA».
30 Sul piano visivo i segni coincidono in elementi «AL PLAZ/A», nella loro inizio e la
loro ultima lettera. Differiscono per l’elemento «LSE» del segno controverso e i
colori e la rappresentazione della foglia del segno controverso.
31 La ricorrente sostiene che le foglie sopra l’elemento denominativo del segno
controverso non può essere percepito come una foglia di vite in quanto è in realtà
un cloverleaf. La commissione non può seguire questa tesi. Molto distintivo
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Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
Cloverleaves forme ed è chiaro che le foglie sopra l’elemento
denominativo del segno controverso non è un cloverleaf.
32 foglie di vite sono forme più vicina al segno controverso
dell’elemento figurativo, come rappresentato nel vino etichetta qui di seguito.
33 Il Comitato concorda con la decisione impugnata, che i segni siano visivamente
simili ad un grado medio.
34 Dal punto di vista fonetico, i segni in conflitto saranno pronunciati in modo
differente in seguito alla pronuncia diverse norme in diverse parti del territorio di
riferimento; tuttavia la pronuncia dei segni coincide in il suono delle lettere «AL
PLAZ * A». Le differenze tra la pronuncia ne derivano il suono delle lettere
«LSE» del segno controverso, che non hanno controparti nel marchio anteriore.
35 La ricorrente fa valere che la divisione d’opposizione non ha analizzato la
phonetics delle diverse lingue in questione, in quanto ritiene che l’Ufficio avrebbe
raggiunto la conclusione che i segni sono foneticamente diversi.
36 La commissione di cui sopra, i segni saranno pronunciati in modo identico nelle
rispettive lingue per le parti identiche di segni vale a dire «AL PLAZ/A». Pertanto
il Comitato ritiene che non vi sia alcun motivo per annullare l’analisi della
decisione impugnata.
37 L’allegato presentata dalla ricorrente contenente una cosiddetta «Studio da
Internet sui etymology dei termini PLAZA e PLAZUELA» non modifica tale
conclusione.
38 Dal punto di vista concettuale, la decisione impugnata ha ritenuto che solo
l’elemento figurativo del segno contestato, vale a dire la rappresentazione della
foglia, evoca un concetto, e in tal senso c’è un punto di differenza concettuale tra i
23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)
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Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]
segni, anche se per alcuni consumatori piuttosto basso, dato il carattere distintivo
medio inferiore di questo elemento.
39 La ricorrente contesta tale valutazione molto forte. Essa ritiene che «PLAZA» e
«PLAZUELA» hanno un significato in spagnolo e il pertinente i consumatori
potranno cogliere le differenze e, in secondo luogo, essa ritiene che le foglie di vite
non è contestato che le conclusioni della decisione impugnata a tale riguardo sono
corrette.
40 Il Comitato osserva che due marchi sono composti da termini in lingua spagnola.
In entrambi i casi, il «AL» rappresenta un articolo femminile.
41 «PLAZA» deriva dalla parola latina plattĕa, proviene da πλατεῖα plateîa platĕa
greco, « significato ampio via e letteralmente ampia. Ciò significa: 1. f.» Lugar
ancho y espacioso dentro de un Poblado, al. que suelen afluir varias calles.2. f.
Donde sé lugar venden artículos diversos, sé tiene el trato y los vecinos común
con sé celebran las ferias, los mercados y las fiestas públicas». Quanto sopra è
fissato come segue: 1. uno spazio ampio e grandi in un luogo in cui abitate
convergere diverse strade. 2. un luogo in cui numerosi articoli sono venduti, il
commercio è effettuata tra paesi vicini e celebrazioni pubblico detenuti (cfr.
http://dle.rae.es/?id=TNxkfxk).
42 «PLAZUELA» è definito come un diminutivo del termine PLAZA (cfr.
http://dle.rae.es/?id=TO0onBG). Le terminazioni «UELA» o «UELO» sono
abbreviazioni in lingua spagnola ma non in quanto spesso utilizzati come «comune
ito, ita, illo illa»; è questo il caso di parole quali pillo— pilluelo, tonto-tontuelo,
paño-pañuelo, pícaro-picaruelo, pájaro- pajaruelo).
43 Contrariamente a quanto sostiene l’opponente, il pubblico di riferimento non
cogliere questi significati in lingua spagnola e che i segni non hanno alcuna
rilevanza pertanto che il confronto concettuale neutrale.
44 Tuttavia, il segno controverso ha un significato concettuale in relazione
all’elemento figurativo che rappresenta chiaramente una foglia e, come il Comitato
ha già confermato possono essere percepiti dal pubblico come parte di una foglia
di uve, è questo il caso, in particolare, per il pubblico greco che è più utilizzate per
piantagioni di vedere il vino nel proprio territorio.
Elementi distintivi e dominanti dei segni
45 Nel determinare l’esistenza di un rischio di confusione, la comparazione dei segni
in conflitto deve essere fondata sull’impressione complessiva prodotta dai marchi,
in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.
46 L’opponente non rivendica esplicitamente che il suo marchio è distintivo
particolare in virtù dell’uso intensivo o della sua reputazione. Di conseguenza, la
valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore di per sé, su suo carattere
distintivo.
47 Tuttavia, la ricorrente fa valere che il marchio anteriore ha un carattere distintivo
ridotto, dato che vi sono molti marchi comprendenti il termine «PLAZA». A
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sostegno di tale argomento, la ricorrente si riferisce a vari marchi e le registrazioni
internazionali che designano un gran numero di paesi (tra cui gli Stati membri
dell’Unione europea). La situazione di fatto del numero di marchi registrati
contenenti la parola «PLAZA» non è, di per sé, un argomento decisivo, in quanto
non rispecchia necessariamente la situazione sul mercato. Molti di questi marchi
non possono essere utilizzate in e, pertanto, ciò che conta è il potenziale
coesistenza sul mercato e non il numero di registrazioni analoghe in diversi registri
(13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, punto 35; 08/03/2013, T498/10,
David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).
48 Pertanto il Comitato giunge alla conclusione che non vi è alcuna prova per
dimostrare che tutti questi marchi sono stati utilizzati.
49 Per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente che il marchio anteriore è
composto da due parole che in lingua inglese: «’the SQUARE. il Comitato
rammenta che, come si è detto, entrambe le parole «PLAZA» e «PLAZUELA»
non sarà percepito nel loro spagnolo in quanto il pubblico di riferimento si trova in
Danimarca, Grecia, Lituania e Finlandia.
50 Nel caso di specie, la commissione conclude che il marchio anteriore nel suo
complesso non ha alcun significato per uno qualsiasi dei beni in questione, dal
punto di vista del pubblico nel territorio di riferimento. Pertanto, il carattere
distintivo del marchio anteriore deve essere considerato come normale.
Il carattere distintivo del marchio anteriore
51 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno degli elementi da considerare
nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione (11/11/1997, C251/95,
Sabèl EU:C:1997:528, cit., § 24).
52 La ricorrente sostiene che il marchio anteriore gode solo di un tenue carattere
distintivo presentando l’argomento secondo cui il termine «PLAZA» è descrittivo
per i prodotti per i quali i marchi sono registrati.
53 Come è stato stabilito al di sopra del marchio anteriore non ha alcun significato
per le merci in questione nel relativo territorio, pertanto, il marchio anteriore gode
di un carattere distintivo normale.
Confronto tra i prodotti
54 La valutazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi deve tener conto di tutti
i fattori pertinenti, che includono la loro natura, finalità e modalità di impiego,
nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, C-39/97,
29/09/1998 EU:C:1998:442, § 23). Anche altri fattori possono essere esaminati,
come, ad esempio, i canali di distribuzione dei prodotti in esame (11/07/2007, T443/05,
Piranam EU:T:2007:219, cit., § 37).
55 Prodotti o servizi complementari sono quelli in cui vi è una stretta
connessione tra questi ultimi, nel senso che l’uno è indispensabile o importante
per
l’uso dell’altro, in modo che i consumatori possono ritenere che la
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responsabilità per la produzione di tali prodotti o la fornitura di tali servizi
spetta alla stessa impresa. Ciò implica che i beni o i
servizi complementari possano essere utilizzati insieme, il che presuppone che essi
siano destinati allo
stesso pubblico (12/07/2012, T-361/11, dei delfini, EU:T:2012:377, § 48 e la
giurisprudenza ivi citata).
56 Il punto di riferimento è se il pubblico di riferimento percepirà i beni o i
servizi in questione come avente un’origine commerciale comune (04/11/2003, T85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori ritengono normale che i
beni o servizi sono commercializzati con lo stesso marchio, che di norma implica
che un gran numero di produttori o prestatori sono gli stessi (11/07/2007, T150/04,
Tosca EU:T:2007:214 Blu, cit., § 37).
57 Come il Comitato ha spiegato, tale valutazione dell’identità delle merci come
stabilito dalla divisione d’opposizione non è contestata dalla ricorrente. Le merci
sono quindi considerati identici.
Valutazione globale del rischio di confusione
58 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato
globalmente, che implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in
considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi in confronto e i beni
e/o servizi nell’ambito del confronto. Di conseguenza, un tenue grado di
somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un
elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, C-39/97,
29/09/1998, EU:C:1998:442, § 17).
59 Inoltre, più il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto maggiore è il rischio
di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, sia
intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di questi sul mercato, godono di una
tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza
Canon, C-39/97, 29/09/1998, EU:C:1998:442, § 18).
60 Ai fini della valutazione del carattere distintivo di un elemento di un marchio, deve
essere effettuata una valutazione della maggiore o minore capacità di tale elemento
per identificare i prodotti per i quali il marchio è stato registrato come provenienti
da un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre
imprese. Nell’effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione, in
particolare, le caratteristiche intrinseche di tale elemento e chiedersi se esso sia
descrittivo dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato (03/09/2010, T472/08,
61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 e la giurisprudenza ivi citata).
61 Merci in conflitto sono risultate identiche.
62 È stato accertato che il livello di attenzione del pubblico di riferimento è la media
per le merci in questione.
63 Il carattere distintivo del marchio anteriore è medio, di per sé, in quanto la
combinazione «AL PLAZA» nel suo complesso non presenta alcun nesso con i
prodotti per i quali il marchio è registrato.
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64 I segni hanno un grado medio di somiglianza visiva, i colori e gli elementi
figurativi del segno controverso; hanno un grado medio di somiglianza fonetica e
concettuale, alcun significato per il pubblico di riferimento, fatta eccezione per una
parte del pubblico greco che può individuare le foglie di vite foglia.
65 Si deve tuttavia ricordare che, quando un marchio è composto da parole e
elementi figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi
rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio più facilmente si riferiscono al
prodotto o servizio in questione citando il nome non descrivendo l’elemento
figurativo del marchio (31/01/2012, T-205/10, La victoria EU:T:2012:36 de
Mexico, cit., § 38). Inoltre, è più facile ricordare e meno ambigua quando siano
comunicate ad un’altra persona. Va inoltre ricordato che nel settore vitivinicolo, i
consumatori di solito descrivere e riconoscere i vini con riferimento all’elemento
denominativo, che li identifichi, specialmente in bar e ristoranti, in cui il vino è
richiesto verbalmente dopo il suo nome è stato registrato per il vino (13/07/2005,
T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, punto 56; 12/03/2008, T-332/04,
Coto d’Arcis EU:T:2008:69, cit., § 38). Di conseguenza, nel caso di specie,
un’importanza particolare deve essere allegato alla somiglianza fonetica tra i segni
in conflitto.
66 Va sottolineato che il pubblico di riferimento solo raramente ha la possibilità di
procedere a un confronto diretto tra i segni, ma deve aumentare la fiducia nel loro
ricordo imperfetto dei marchi in questione (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26).
67 Inoltre, le merci in questione sono il vino e le bevande alcoliche, i prodotti che
sono spesso acquistati in bar e ristoranti in cui i livelli di rumore possono incidere
sulla percezione fonetica, che, nel caso di specie, è suscettibile di essere percepito
come segni ancora più simili e aggiunge pertanto un rischio di confusione
(23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 67).
68 Per i motivi di cui sopra, la divisione di opposizione non ha commesso alcun
errore nel ritenere che l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR in relazione a tutte le merci
controverse. Pertanto, l’impugnazione è respinta e la decisione impugnata è
accolto nella sua interezza.
Sulle spese
69 Poiché la ricorrente è la parte soccombente ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1
EUTMR, esso deve recare le spese e i costi a norma dell’articolo 109, paragrafo 6
EUTMR. Ne consegue che deve sopportare le spese di rappresentanza
dell’opponente nel procedimento d’impugnazione per l’importo di 550 EUR.
L’assegnazione dei costi effettuata nella decisione impugnata, resta invariato.
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Ordinanza

Per questi motivi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
dichiara e statuisce:
1. Il ricorso è respinto.
2. La ricorrente sopporterà le spese sostenute dall’opponente nel
procedimento di impugnazione, fissato a 550 EUR.

 

 

 

 

 

 

 




MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “E-MOTION”

Il 29 marzo 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’EUIPO, il marchio comunitario “E-MOTION”.

Il  marchio  “E-MOTION” intestato a Diesel Center Spa con sede a Milano, è utilizzato nelle classi concernenti veicoli e motori elettrici.

CR




MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “FITFITALY”

FitFitaly

Il 7 marzo 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’EUIPO, il marchio comunitario “FITFITALY”.

Il  marchio  “FITFITALY” intestato a Soliani Andrea Ditta Individuale con sede a Sanremo, è utilizzato nella classe 28: articoli per lo sport e la ginnastica.

CR




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “M&G ENGINEERING CONSULTING”

Il 21 marzo 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “M&G ENGINEERING CONSULTING”.

Il  marchio  “M&G ENGINEERING CONSULTING”  relativo a servizi forniti da azienda con sede a Savona, è utilizzato in una classe di prodotti relativi ai servizi di consulenza energetica e brokeraggio.

CR




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “BRUGHI’S ADVANCED BEAUTY”

brughi's advanced beauty

Il 22 marzo 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “BRUGHI’S ADVANCED BEAUTY“.

Il  marchio “BRUGHI’S ADVANCED BEAUTY”, intestato a Brughi di Riccardo Mangiarotti Ditta Individuale con sede a Parma, è utilizzato in una classe di prodotti relativi ai prodotti cosmetici.

CR




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “LARIO RETI HOLDING”

Accettata in data  09.03.2018  la registrazione del marchio “LARIO RETI HOLDING” depositato il 23.05.2017 e pubblicato sul Bollettino n. 73 del 21 settembre 2017

 




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Orru su Primu”

su primu

Accettata in data  20.03.2018  la registrazione del marchio “Orru su Primu” ad Oristano depositato il 07.04.2017 e pubblicato sul Bollettino n. 73 del 21 settembre 2017

 




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Wrestling Metal Inferno”

Accettata in data  20.03.2018  la registrazione del marchio “Wrestling Metal Inferno “depositato il 24.04.2017

 




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “POWERGRINDING”

Accettata in data  09.03.2018  la registrazione del marchio “POWERGRINDING “depositato il 11/04/2017

 




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “SAN TOMMASO Day Surgery”

Accettata in data  01.03.2018  la registrazione del marchio “SAN TOMMASO Day Surgery “depositato il 31.03.2017 e pubblicata sul bollettino  n. 73 del 21 settembre 2017

 




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “CHIANTI SALUMI”

Il 22 febbraio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “CHIANTI SALUMI”.

Il  marchio “CHIANTI SALUMI”, intestato a Chianti Salumi Srl con sede in provincia di Firenze è utilizzato in una classe di prodotti relativi ai prodotti a base di carne.

CR




VERDESIGN contro VALDESIGN – Divisione di Opposizione 20.02.2018

VERDESIGN contro VALDESIGN – Divisione di Opposizione 20.02.2018

 

Il marchio anteriore è VERDESIGN; il marchio impugnato è VALDESIGN. Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine “VERDESIGN”. Il marchio impugnato è, invece, un marchio figurativo che consiste nel termine “Valdesign” riprodotto in caratteri ordinari di colore nero. La prima lettera del termine è maiuscola, le restanti sono minuscole.

Entrambi i marchi presi in sé, come singolo termine, non possiedono un significato. Tuttavia, si deve tenere presente che, per quanto riguarda entrambi i segni, pur essendo composti da un elemento verbale, i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti .

È quindi lecito attendersi che in entrambi i segni il pubblico di riferimento riconoscerà la presenza, anche in considerazione del fatto che i segni saranno applicati a prodotti nella classe 20, del termine in lingua inglese “DESIGN”

Gli elementi differenti dei segni in disputa sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento. Considerato quanto precede, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

 

 

OPPOSIZIONE N. B 2 706 490

Verdesign S.r.l., Via Pordenone, 59, 33070 Tamai di Brugnera (PN), Italia (opponente),

rappresentata da Roberto Modena, Via Giacinto Gallina, 2/C, 33170 Pordenone, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Valdesign S.r.l., Via A. Luciani 70, 31043 Vallonto di Fontanelle (TV), Italia (richiedente),

rappresentata da D’Agostini Organizzazione S.r.l., Via Giusti 17, 33100 Udine, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 20/02/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 706 490 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR. Nota preliminare A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE: L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 124 051 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa registrazione di marchio dell’Unione europea n. 3 631 306 per il marchio denominativo “VERDESIGN”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza Decisione sull’Opposizione N. B 2 706 490 pag. : 2 di 6 dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. a) I prodotti I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti: Classe 20: Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche. I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 20: Mobili, specchi, cornici in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche. Mobili, specchi, cornici in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche contestati sono compresi nelle ampie categorie di mobili, specchi, cornici dell’opponente. Pertanto, sono identici. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. c) I segni VERDESIGN Marchio anteriore Marchio impugnato Il territorio di riferimento è l’Unione europea. La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine “VERDESIGN”. Il marchio impugnato è, invece, un marchio figurativo che consiste nel termine “Valdesign” riprodotto in caratteri ordinari di colore nero. La prima lettera del termine è maiuscola, le restanti sono minuscole. Decisione sull’Opposizione N. B 2 706 490 pag. : 3 di 6 Entrambi i marchi presi in sé, come singolo termine, non possiedono un significato. Tuttavia, si deve tenere presente che, per quanto riguarda entrambi i segni, pur essendo composti da un elemento verbale, i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). È quindi lecito attendersi che in entrambi i segni il pubblico di riferimento riconoscerà la presenza, anche in considerazione del fatto che i segni saranno applicati a prodotti nella classe 20, del termine in lingua inglese “DESIGN”. Quest’ultimo termine è infatti usato mondialmente nel senso di, “nella produzione industriale, progettazione […] che mira a conciliare i requisiti tecnici, funzionali ed economici degli oggetti prodotti in serie, così che la forma che ne risulta è la sintesi di tale attività progettuale (definizione tratta dal Vocabolario Treccani, Edizione online). Come detto, oltre ad essere un termine comunemente utilizzato nel territorio dell’Unione europea, esso è stato incorporato in alcune lingue, quali, ad esempio, il ceco, l’italiano, il polacco, il portoghese e il tedesco, o rassomiglia al termine equivalente in molte altre (disain in estone, diseño in spagnolo, dizains in lettone, dizájn in ungherese, Дизайн in bulgaro). Il pubblico di riferimento assocerà pertanto il suddetto termine, riconoscibile in entrambi i segni ad un significato positivo relativo ai prodotti nella classe 20, i quali possono essere caratterizzati, per l’appunto, da uno speciale design. Inoltre, a conferma di quanto sopra, si rileva che l’opponente, nelle proprie osservazioni del 27/12/2016, concorda in pieno con la suddetta interpretazione, quando sostiene che […] Il pubblico generale dell’Unione Europea percepisce la parola “design” come sinonimo di un’attività di progettazione di oggetti che rispondono a criteri di funzionalità ed estetica e che sono destinati ad essere prodotti industrialmente […]. Per quanto riguarda le prime tre lettere dei segni, ovvero “VER” da un lato e “VAL” dall’altro, la Divisione d’Opposizione condivide quanto sostenuto dall’opponente, ovvero che esse […] appaiono sostanzialmente astratte al pubblico generale dell’Unione europea. In ogni caso, ad esse potrebbe, come ancora sostenuto dall’opponente, essere attribuito un significato distinto, quale ad esempio l’italiano “valle” nel caso di “val” o lo spagnolo “ver” (nel senso di vedere) o ancora, inglobando altre lettere del segno, il significato di “verde-“ sia in italiano che in spagnolo alla prima parte del segno anteriore. Le prime tre lettere dei segni in disputa non hanno un significato o hanno comunque un significato non descrittivo (ad eccezione dell’ipotesi secondo la quale il termine “verde-“ sarà riconosciuto, come esplicitato dall’opponente, e in quel caso esso avrebbe una limitata capacità distintiva in relazione ai prodotti nella classe 20). Ad ogni modo, per quanto riguarda la quasi totalità del pubblico rilevante, i suddetti elementi non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, presentano carattere distintivo. Lo stesso non vale per quanto riguarda la sequenza di lettere “design”, che sarà associata, come anche ammesso dall’opponente, a un termine che per le sue caratteristiche è al massimo debole per la totalità dei prodotti nella classe 20.

Inoltre, va tenuta nella dovuta considerazione la circostanza secondo la quale i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore. Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nella riconoscibile sequenza di lettere ‘DESIGN”, presenti nel medesimo ordine in entrambi i segni. Esse formano un elemento dal carattere distintivo limitato. Inoltre, i segni coincidono nella prima lettera “V” di entrambi i marchi. Essi differiscono nella loro seconda e terza lettera, ovvero “- er-”, nel caso del marchio anteriore, e “-al-“, nel marchio impugnato, entrambe di parti normalmente distintive dei segni. Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in ridotta misura. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile limitatamente a un elemento debole, ovvero il termine riconoscibile “design” i segni sono concettualmente simili in ridotta misura. Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà. d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti nella classe 20 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico il quale è lecito attendersi presterà un grado di attenzione medio. I segni sono simili in basso grado sia da un punto vista fonetico che visivo. Essi coincidono in un elemento, ovvero il termine chiaramente riconoscibile “DESIGN” che, per le ragioni viste nella sezione c) della presente decisione, presenta un debole carattere distintivo. Quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo di basso grado, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull’impatto degli Decisione sull’Opposizione N. B 2 706 490 pag. : 5 di 6 elementi che non coincidono sull’impressione complessiva dei marchi, come precedentemente valutati nel contesto della comparazione dei segni. In tale valutazione sono presi in considerazione le somiglianze e le differenze e il carattere distintivo degli elementi che non coincidono. Nel presente caso, si ritiene che gli elementi “VER-“ e “VAL” siano assai differenti. Di fatto, essi sono elementi brevi formati da tre lettere delle quali solo una hanno in comune. Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione. Gli elementi differenti dei segni in disputa sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento. Considerato quanto precede, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta. Poiché l’opposizione è priva di fondamento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è necessario esaminare la prova dell’uso presentata dall’opponente. Per dovere di completezza si rileva che in data 25/08/2016 l’opponente ha prodotto una sentenza emessa in data 09/07/2016 dal Tribunale di Venezia inerente una azione inibitoria dell’uso del marchio “Valdesign” iniziata da parte dell’opponente sulla base del proprio marchio “Verdesign”. Tuttavia, va osservato che in generale le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l’Ufficio perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). Sebbene le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro rilevante ai fini del presente procedimento. Nel caso in esame, il precedente invocato dall’opponente non è rilevante ai fini del presente procedimento, in considerazione del fatto che le conclusioni sul conflitto tra i marchi fanno riferimento ad una situazione di contraffazione e non, in accordo con il regime autonomo che regola la presente decisione, al rischio di confusione. Ê evidente che in virtù dell’autonomia del regime del marchio dell’Unione europea le conclusioni non debbano quindi necessariamente essere le medesime. SPESE Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Divisione Opposizione Francesca CANGERI SERRANO Andrea VALISA Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione.




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POMI’ contro POMORI’ – Divisione di Opposizione 26.01.2018

POMI’ contro POMORI’ – Divisione di Opposizione 26.01.2018

La divisione Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per tutti i prodotti per il quali è stata affermata la notorietà. Le prove mostrano come il marchio ‘Pomì’ sia un marchio storico presente sul mercato italiano da oltre 30 anni. Il marchio ‘Pomì’ è sinonimo di prodotti genuini di alta qualità nel rispetto dell’ambiente. Le prove inoltre mostrano gli sforzi realizzati dall’opponente nel promuovere un’immagine prestigiosa del marchio nonché i significativi volumi di vendita e la quota di mercato detenuta dal marchio in Italia.

L’opposizione n. B 2 327 479 è accolta per tutti i prodotti contestati e quindi la domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 216 131, Pomorì,  è totalmente respinta.

 

 

OPPOSIZIONE N. B 2 327 479

Consorzio Casalasco del Pomodoro Societa’ Agricola Cooperativa, Strada Provinciale 32, 26036 Rivarolo del Re ed Uniti (Cremona), Italia (opponente),

rappresentato da Bugnion S.p.A., Largo Michele Novaro, 1/A, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Icab S.p.A, Agglomerato Industriale Lotto, 14, 84021 Buccino (SA), Italia (richiedente),

rappresentata da FTCC Studio Legale Associato, Via Lattuada, n. 20, 20135 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 26/01/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 327 479 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 216 131 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 650 EUR.

Rilievi preliminari

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato. MOTIVAZIONE: L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 216 131. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 257 581. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE Per ragioni di economia procedurale, la divisione Opposizione esaminerà in primo luogo l’opposizione in relazione al MUE anteriore n. 11 257 581, per il quale l’opponente ha rivendicato la notorietà in Italia. In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:  I segni devono essere identici o simili.  Il marchio dell’opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.  Rischio di pregiudizio: l’uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque essere respinta se il richiedente dimostra un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato. Nel caso specifico, il richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione.

Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo. a) Notorietà del marchio anteriore Secondo l’opponente il marchio anteriore gode di notorietà in Italia. La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l’intero pubblico o un segmento più specializzato. Nel presente caso, il marchio impugnato è stato depositato il 27/11/2013. Quindi è stato chiesto all’opponente di dimostrare che il marchio/i marchi su cui si basa l’opposizione aveva acquisito notorietà in Italia prima di tale data. Le prove devono inoltre dimostrare che la notorietà acquisita riguardava i prodotti, in relazione ai quali l’opponente ha affermato l’esistenza della notorietà stessa, ossia i seguenti: Classe 29: Concentrato di pomodoro; passata di pomodoro, conserve di pomodoro, succo di pomodoro per la cucina.  Classe 30: Salsa di pomodoro; condimenti a base di verdure e legumi; sughi e salse; salse di verdure; salse di pomodoro; sughi per pasta e riso. L’opposizione è rivolta contro i seguenti prodotti: Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi congelati, essiccati e cotti; uova; latte e prodotti derivati dal latte; albume di uovo [chiara]; albumina per uso culinario; alginati per uso culinario; alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; aloe vera preparata per il consumo umano; aragoste non vive; aringhe; bevande al latte, nelle quali predomina il latte; brodi; brodi ristretti; bucce [scorze] di frutti; burro; burro di arachidi; burro di cacao; burro di cocco; cacciagione [selvaggina]; carne; carne conservata; carne di maiale; caviale; cibi a base di pesce; composta di mirtilli rossi; composti; concentrati [brodi]; conchiglie non vive; conserva di aglio; conserve di carne; conserve di frutta; conserve di legumi; conserve di pesce; crauti; crema di burro; crisalidi di bachi da seta per alimentazione umana; crocchette alimentari; crostacei non vivi; datteri; datteri di mare [molluschi] non vivi; egg nog [non alcooliche]; estratti d’alghe per uso alimentare; estratti di carne; fagioli di soia conservati per uso alimentare; farina dipesce per il consumo umano; fave conservate; fegato; fermenti [lattici] per uso culinario; filetti di pesce; fiocchi di patate; formaggi; frittelle di patate; frullati; frutta a fette; frutta congelata; frutta conservata; frutta cotta; frutti cristallizzati; gamberetti grigi non vivi; gamberetti rosa non vivi; gamberi marini non vivi; gamberi non vivi; gelatina di carne; gelatina per uso culinario; gelatine commestibili; grassi commestibili; grasso di cocco; hummus [pasta di ceci]; ittiocolla per uso alimentare; juliennes [preparati di verdure per zuppe]; kefir; kimchi [piatto a base di verdure fermentate]; kumis; lardo; latte; latte cagliato; latte condensato; latte di soia [succedanei del latte]; latte proteico; lecticina per uso culinario; legumi cotti; legumi secchi; lenticchie [legumi] conservate; macedonia di frutta; macedonia di verdure; mandorle preparate; margarina; marmellate; midollo per uso alimentare; miscele contenenti grasso per fare tartine; mousse [di legumi]; mousse [di pesce]; nidi di uccelli commestibili; noci di cocco essiccate; noci preparate; oloturie [cetrioli di mare], non viventi; ostriche non vive; panna montata; panna [prodotto lattiero]; passato di pomodoro; pasticci di fegato; patate chips; patatine fritte a basso contenuto di grasso; pesce conservato; pesce in salamoia; piselli conservati; pollame [carne]; polline preparato per l’alimentazione; polpa di frutta; preparati per fare i brodi; preparati per fare la minestra; presame; prodotti della pesca; prodotti di salumeria; prodotti lattieri; prosciutti; prostokvasha [latte cagliato]; ryazhenka [latte fermantato cotto al forno]; salami; salmone; salsicce impanate; sanguinaccio [salumeria]; sardine; sego commestibile; semi [di girasole trattati]; semi [trattati]; siero di latte; smetana [panna acida]; snack a base di frutta; succhi vegetali per la cucina; succo di pomodoro per la cucina; tahini [pasta di grani di sesamo]; tofu; tonno; trippa; tuorlo d’uovo; uova; uova di lumache per il consumo; uova di pesce [trattate]; uova in polvere; uva passa; varech commestibile grigliato; vongole non vive; yogurt; zenzero [marmellata]. Classe 30: Acqua di mare per la cucina; additivi al glutine per uso culinario; alimenti a base di avena; alimenti a base di farina; amido per uso alimentare; aromi diversi dagli olii essenziali; aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; aromi per dolci diversi dagli olii essenziali; bastoni di liquerizia [confetteria]; caramelle; caramelle alla menta; cheeseburger [panini]; crackers; crema di tartaro per uso culinario; dolciumi per la decorazione dell’albero di natale; essenze per l’alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; farinata a base di latte; fermenti per paste; fiocchi di cereali essiccati; gelatina per prosciutto; glutine per uso alimentare; gomme da masticare; infusioni non medicinali; involtini di primavera; leganti per gelati; leganti per salsicce; maltosio; pangrattato; pappa reale per l’alimentazione umana, non per uso medico; pasta di mandorle; pasti preparati a base di noodle; pasticcio di carne; pizze; polveri per gelati; preparati vegetali succedanei del caffè; prodotti della macinazione; prodotti per render tenera la carne per uso domestico; prodotti per stabilizzare la panna montata; propoli; quiche; rafano [spezia]; ravioli; salsa di pomodoro; salse [condimenti] unicamente a base di pomodoro e derivati di pomodoro; salse per pasta unicamente a base di pomodoro e derivati di pomodoro; sandwiches; semi di lino per l’alimentazione umana; snack a base di cereali; snack a base di riso; spaghetti; sughi di carne [salse]; sushi; tacos; tagliatelle; tortillas; vaniglia [aroma]; vaniglina [succedaneo della vaniglia]; vermicelli. Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo.

In data 08/06/2016 l’opponente ha presentato prove a sostegno della rinomanza del marchio anteriore, insieme con la richiesta di mantenere confidenziale il contenuto del materiale probatorio e di non rivelarlo a terzi. La richiesta è accolta. Pertanto, la decisione fornirà una descrizione delle prove nei termini più generali, senza divulgare alcuna informazione specifica che possa violare la richiesta di confidenzialità. Le prove consistono, inter alia, nei seguenti documenti:  Indagine di mercato sulla conoscenza del marchio realizzata dall’Information Resources, Inc. nel 09/2013 società specializzata nella fornitura di informazioni sui mercati del largo consumo e sul comportamento dei consumatori. Per la realizzazione di tale ricerca di mercato sono state effettuate n. 800 interviste on line e n. 307 interviste in-store negli ipermercati e nei supermercati dell’intero territorio italiano diviso per fasce: nord ovest, nord est, centro e sud. Dalle ricerche condotte è emerso che nella mente dei consumatori i tratti distintivi del marchio ’Pomì’ sono storicità e forte italianità. Inoltre, nel mercato delle passate di pomodoro, i prodotti a marchio ’Pomì’ risultano posizionati al quarto posto come volume di vendite.  Numerose rassegne stampa datate nel periodo 2008 – 2012 su quotidiani e riviste di diffusione nazionale e regionale, quali per esempio, La Provincia di Cremona, La Repubblica, Corriere della Sera, Cucina Moderna, Viversani, Vanity Fair, Grazia, Largo Consumo, Donna Moderna, Sole 24 Ore, ecc., contenti un riferimento al marchio ‘Pomì’, agli investimenti realizzati dal opponente in relazione al marchio ‘Pomì’ (Pomì, trent’anni nel segno della qualità; i 30 anni di Pomì. Un pomodoro 100% italiano, buono e rispettoso dell’ambiente come nella migliore tradizione Pomì; Pomì festeggia 30 anni di gusto e sostenibilità; I primi 30 anni della rossa che ha conquistato il mondo, La salsa Pomì, 340 mila tonnellate in bottiglia, Pomì un restyling a tutto tondo per garantire la trasparenza che contraddistingue il brand e portando i valori che lo caratterizzano direttamente nelle mani del consumatore; Pomodoro, Pomì accelera sull’export, in aumento anche il fatturato (a 220 milioni) – più investimenti per la sostenibilità, una politica Decisione sull’Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 5 di 10 di marca con il brand ‘Pomì’, fortemente rilanciato…A trent’anni dalla nascita il marchio Pomì è tornato a realizzare ottime performance di mercato non solo in Italia, ma anche all’estero con il lancio di nuovi prodotti e formati a elevato valore aggiunto, come salse e condimenti, minestre e succhi di frutta e ketchup. Il giro di affari è attualmente legato per il 60% al core business del pomodoro, ossia polpe, passate, salse e condimenti. Pomì ha ottenuto anche l’etichetta ‘Per il clima’ ideata da Legambiente con la dichiarazione dell’impronta di carbonio dei prodotti durante il loro ciclo di vita, ecc.). Alla luce di tali considerazioni la divisione Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per tutti i prodotti per il quali è stata affermata la notorietà. Le prove mostrano come il marchio ‘Pomì’ sia un marchio storico presente sul mercato italiano da oltre 30 anni. Il marchio ‘Pomì’ è sinonimo di prodotti genuini di alta qualità nel rispetto dell’ambiente. Le prove inoltre mostrano gli sforzi realizzati dall’opponente nel promuovere un’immagine prestigiosa del marchio nonché i significativi volumi di vendita e la quota di mercato detenuta dal marchio in Italia. Risulta, pertanto, chiaro dalle prove che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante e intenso e che esso è generalmente noto nel mercato interessato, in cui occupa una posizione consolidata tra le marche principali, come è stato attestato da svariate fonti indipendenti. Le cifre relative alle vendite, spese di marketing e quota di mercato indicate dalle prove, nonché i vari riferimenti al successo del marchio contenuti nella stampa, dimostrano inequivocabilmente che il marchio fa registrare un elevato grado di conoscenza tra il pubblico interessato. b) I segni POMI’ Marchio anteriore Marchio impugnato Il territorio di riferimento è l’Italia. La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’elemento ‘POMORÌ’ del segno impugnato come tale non ha nessun significato in italiano. Tuttavia, si ritiene probabile che il pubblico italiano potrà ricollegarlo alla parola/e ‘pomodoro/i’ dato che le due parole sono piuttosto simili. Tenendo a mente che i prodotti di riferimento sono, tra gli altri, prodotti che includono pomodoro, o prodotti simili al pomodoro o prodotti contenenti pomodoro, si ritiene che questo elemento ha un carattere distintivo inferiore al normale. Con riferimento al carattere distintivo intrinseco marchio anteriore ‘POMÌ’ si ritiene che, sebbene questo possa essere vagamente allusivo della parola pomodoro il Decisione sull’Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 6 di 10 collegamento è molto flebile dato che le due parole sono piuttosto diverse, sia normale. Il marchio anteriore ‘POMÌ’ potrà essere inteso come un termine di fantasia o al massimo come il plurale di ‘pomo’ sebbene si ritiene che tale possibilità sia remota dato che tale termine non ha nessun collegamento con i prodotti rilevanti. Inoltre, come indicato più sopra il marchio anteriore gode di notorietà in Italia e, pertanto, ha un carattere distintivo accresciuto. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore. Visivamente, i segni coincidono nelle lettere ‘P-O-M-’ che sono le prime tre lettere del segno impugnato. Entrambi i marchi inoltre includono la ‘Ì’ come ultima lettera. I marchi differiscono nelle lettere ‘O-R’ e nella stilizzazione del segno impugnato. Pertanto, i segni sono simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘PO-M-’ e nella ultima lettera ‘Ì’. La pronuncia differisce nel suono delle lettere ‘O-R’ del segno impugnato. Deve altresì rilevarsi che la circostanza che entrambi i segni terminino con la volcale “i” accentuata, creando dunque due termini tronchi o ossitoni, aumenta il grado di somiglianza fra gli stessi. Pertanto, i segni sono simili in media misura. Sotto il profilo concettuale, per la parte del pubblico per il quale nessuno dei due segni ha un significato, poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni. Per la parte del pubblico che collegherà uno o entrambi i segni ad un significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili. Tenuto conto del fatto che i segni sono stati riscontrati simili sotto almeno uno degli aspetti della comparazione, l’esame sull’esistenza di un rischio di pregiudizio deve proseguire. c) Il «nesso» tra i segni Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l’esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un’associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, ma è stata confermata nella sentenza del 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29 e 31 nonché nella sentenza del 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66. Non si tratta di Decisione sull’Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 7 di 10 un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l’associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stesso una volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tra i fattori pertinenti per l’esame di un eventuale «nesso» vi sono (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42): il grado di somiglianza tra i segni;  la natura dei prodotti o dei servizi, compreso il grado di somiglianza o di differenza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico rilevante;  il livello di notorietà del marchio anteriore;  il carattere distintivo, intrinseco o acquisito grazie all’uso, del marchio anteriore;  l’esistenza di un rischio di confusione in parte del pubblico. Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un “nesso” può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri. I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visuale e foneticoIl marchio anteriore gode di un rilevante grado di notorietà in Italia per tutti i prodotti rivendicati. I prodotti in esame sono alimenti destinati al medesimo pubblico che possono essere trovati in supermercati e negozi alimentari. Inoltre, le aziende di successo sono normalmente attive in diversi settori alimentari e pertanto i consumatori possono ragionevolmente credere che ci possa essere un origine commerciale comune. Prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l’importanza degli stessi, la divisione Opposizione ha concluso che trovandosi di fronte al marchio contestato i consumatori interessati saranno probabilmente in grado di operare un’associazione con il segno anteriore, ossia di stabilire un “nesso” mentale tra i segni. Tuttavia, anche se un “nesso” tra i segni costituisce una condizione necessaria per l’ulteriore valutazione di un eventuale pregiudizio o indebito vantaggio, l’esistenza di un tale nesso non è di per sé, sufficiente a stabilire l’esistenza di una delle forme di pregiudizio di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96). d) Rischio di pregiudizio L’uso del marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti situazioni:  trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore;  reca pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore;  reca pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore.  Benché il pregiudizio o l’indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per applicare l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Ne consegue che l’opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l’indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo, l’opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi. L’opponente afferma quanto segue: Nel caso concreto, è stata ampiamente provata la forte notorietà del segno ‘Pomì’, un elevato grado di somiglianza tra i segni a confronto e non solo una particolare connessione, ma addirittura una identità piena tra i prodotti dell’Opponente e quelli del Richiedente. E’ altamente probabile che l’uso del marchio del Richiedente cagionerebbe un’immeritata appropriazione delle qualità attrattive e del valore pubblicitario del marchio ‘Pomì’. Ciò creerebbe una situazione di parassitismo commerciale, dove il richiedente sfrutterebbe gratuitamente gli investimenti dell’Opponente fatti per promuovere e rafforzare il goodwill del proprio marchio sin dal 1982 (di milioni di Euro!), in quanto ciò stimolerebbe le vendite dei prodotti del Richiedente in maniera non proporzionata se comparata con ciò che egli avrebbe ragionevolmente ottenuto basandosi solo sulle proprie forze/risorse. Questo effetto è noto come trasferimento della forza attrattiva, che sussiste particolarmente in caso di prodotti identici, come nella fattispecie, ed è sanzionato dall’art. 8(5) Reg. CE n. 207/2009. E’ altresì probabile che l’uso del marchio del Richiedente risulterebbe in uno sfruttamento dell’immagine e del prestigio del marchio rinomato ‘Pomì’. Esso si è guadagnato sul mercato la fiducia dei consumatori ed è pertanto sinonimo di garanzia per eccellenza, affidabilità e qualità, che verrebbe sfruttato dall’uso del marchio così simile e per prodotti identici, fattispecie idem sanzionata dall’art. 8(5) Reg. CE n. 207/2009. Ulteriore conseguenza sarebbe che l’uso del marchio contestato comporterebbe una diluizione del segno notorio ‘Pomì’ o addirittura un pregiudizio alla notorietà dello stesso, se le aspettative del consumatore di riferimento venissero disattese! In altre parole, l’opponente afferma che l’uso del marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, e recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore. Indebito vantaggio (parassitismo) Nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’indebito vantaggio riguarda “i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o si tenti di Decisione sull’Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 9 di 10 approfittare della sua notorietà”. In altri termini, si tratta del rischio che l’immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest’ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti e servizi designati dal marchio impugnato, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48, and 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40). L’opponente fonda la propria affermazione sui seguenti elementi: l’uso del segno impugnato trarrebbe un indebito vantaggio dei significativi investimenti realizzati dall’opponente per promuovere il marchio ‘POMÌ’ e dell’immagine di alta qualità e prestigio costruita nel corso di più di trent’anni di presenza sul mercato italiano. Non vi è dubbio che in ragione della significativa notorietà che il marchio ‘POMÌ’ gode in Italia, l’uso del segno impugnato si porrebbe nel solco tracciato dal marchio anteriore notorio al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio anteriore per creare e mantenere l’immagine del marchio ‘POMÌ’. È probabile, pertanto, che l’immagine e le caratteristichedel marchio anteriore siano trasferite ai prodotti designati dal segno impugnato e che la commercializzazione di questi ultimi sia facilitata da tale associazione con il marchio ‘POMÌ’. Alla luce di quanto sopra esposto, la divisione Opposizione conclude il marchio impugnato probabilmente trarrà indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Altri tipi di rischio di pregiudizio L’opponente sostiene inoltre che l’uso del marchio impugnato recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore. Come abbiamo visto, l’esistenza di un rischio di pregiudizio è una condizione essenziale dell’applicabilità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, che può assumere tre tipi diversi. Perché un’opposizione sia fondata, sotto questo aspetto, è sufficiente riscontrare il verificarsi di uno solo di questi tre tipi. Come detto in precedenza, nel caso specifico la divisione Opposizione ha già concluso che il marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Ne consegue che non è necessario accertare se si applichino altri tipi. f) Conclusione Alla luce di quanto sopra esposto, l’opposizione è fondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Ne consegue che il marchio deve essere respinto per tutti i prodotti impugnati. Dal momento che l’opposizione è stata accolta integralmente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, non è necessario esaminare i rimanenti impedimenti e diritti anteriori sulla cui base l’opposizione è stata formata.

SPESE Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento. Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione Opposizione María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI SERRANO Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione.

 




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “ACCADEMIA ESTETICA”

Il 25 gennaio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “ACCADEMIA ESTETICA”.

 

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