MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “PASTIFICIO DASSO DAL 1959”

Accettata in data 19.02.2021 la domanda di registrazione del marchio  “Pastificio Dasso dal 1959 depositato il 11.09.2020 a GENOVA

Il marchio è utilizzato in classe 30 dal Pastificio Dasso di Rapallo




Bando Brevetti+ Disegni+ Marchi+ erogati 64,4 milioni di euro di contributi

Con il bando Brevetti+ sono state finanziate 306 domande (su un totale di 419 domande presentate), per Disegni+ le domande finanziate sono 331 (delle 375 presentate) ed infine per Marchi+ sono state approvate 1.361 domande  (sulle complessive 1.536 presentate) per un totale di contributi concessi pari a 46,1 milioni di euro.

Si segnala la misura denominata Voucher 3i rivolta alle start up innovative. Al 31 gennaio 2021 sono state presentate 3.020 richieste di voucher e ne sono stati concessi 2.501 per un valore complessivo pari ad euro 10,3 milioni.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “STUDIO V”

Accettata in data 22.01.2021 la domanda di registrazione del marchio  “STUDIO V” depositato il 31.07.2020 a Roma

Il marchio è utilizzato in classe 9 e vuole promuovere software di videogiochi




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “WING FOIL TOUR”

Accettata in data 19.01.2021 la domanda di registrazione del marchio  “WING FOIL TOUR” depositato il 07.08.2020 a Livorno

Il marchio è utilizzato in classe 35 e 41 e vuole promuovere attività sportive e culturali nel settore sportivo




Fondo comunitario per proteggere i diritti di proprietà intellettuale

La Commissione Europea e l’Ufficio della Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) sostengono l’Ideas Powered for Business SME Fund. Il progetto prevede un sistema il cui obiettivo è dare respiro finanziario, fino a un importo massimo di 1.500 euro, alle imprese che desiderano sviluppare strategie di proprietà intellettuale e proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale, a livello nazionale, regionale o comunitario.

Il Fondo comprende il 75% in meno sui servizi di pre-diagnosi della PI e il 50% in meno sulle tasse di base per le domande di marchio, disegno o modello.

Sono previste cinque finestre temporali per le candidature:

dall’11 al 31 gennaio 2021

dal 1° al 31 marzo 2021

dal 1° al 31 maggio 2021

dal 1° al 31 luglio

dal 1° al 30 settembre.

Per maggiori dettagli può essere di aiuto consultare il seguente link, è una presentazione del progetto esaustiva e ben fatta

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “FENIX TRASPORTI”

Il 31 DICEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a LODI il marchio nazionale “FENIX TRASPORTI”

Il  marchio è utilizzato nella classe 39 servizi di trasporto conto terzi.

CR




Deposito estero on line di brevetto per invenzione o modello di utilità

Dal 1 dicembre 2020 è possibile depositare on line una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità. La richiesta, che vale esclusivamente per l’estero, può essere presentata all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti telematicamente.

Anche il pagamento dell’imposta di bollo sarà digitale e il relativo nulla osta sarà inviato via PEC. Questa nuova procedura permetterà di accorciare i tempi per l’ottenimento del provvedimento autorizzativo.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Emporio Stregato”

Il 11 DICEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a PIACENZA il marchio nazionale “EMPORIO STREGATO”

Il  marchio è intestato un negozio che vende giocattoli e abbigliamento per ragazzi ed è utilizzato nella classe 25 e 28.

CR




Brexit, la conformità si adegua Italia Oggi del 07-12-2020

Le indicazioni per chi esporta: invariata la protezione per i marchi registrati in Europa. Il contrassegno Ce diventa Ukca. In arrivo nuovi standard. Nuova disciplina per i dispositivi medici e si attendono indicazioni i marchi del settore giocattoli, ascensori ed elettrodomestici.




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “NESSUN DORMA Manarola Cinque Terre”

Accettata in data 02.12.2020 la domanda di registrazione del marchio  “Nessun Dorma” depositato il 11.06.2020 a La Spezia




La dicitura “Il Vino Naturale” è ingannevole – Italia Oggi del 21-11-2020

La Commissione UE boccia la dicitura

La dicitura “Vino naturale” in etichetta non può essere utilizzata perché ingannevole, potrebbe indurre il consumatore a pensare che quel prodotto abbia una qualità maggiore rispetto ad altro vino che non reca quella dicitura. A dirlo è sia la Commissione Europea sia la Direzione Generale per l’Agricoltura e Sviluppo Rurale. Tale dicitura è contraria all’art 7 e 36 del reg. 1169/2011 in materia di informazioni dovute ai consumatori sui prodotti e all’art 120 del regolamento 1308/2013 sulle etichette facoltative.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Campagna per la lotta alla contraffazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico e Consiglio Nazionale Anticontraffazione promuovono, in occasione del prossimo Natale, la campagna per la lotta alla contraffazione. Obiettivo: sostenere prodotti originali e sicuri, i rivenditori autorizzati e il commercio legale. La contraffazione può riguardare tutti i settori merceologici dalla moda, ai giocattoli, alla cosmesi, ai ricambi auto/moto, ai beni di consumo.

Per maggiori informazioni:

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/comunicazione-e-informazione/campagne/legalita-sotto-l-albero-di-natale




TOTTO vs CON TATTO Divisione di Opposizione del 28-09-2020

Il marchio anteriore è il marchio TOTTO, il marchio impugnato è il marchio “CON TATTO” entrambi commercializzano utensili da cucina. I due segni sono differenti in quanto il marchio impugnato è formato da due termini, il primo dei quali attirerà maggiormente l’attenzione in quanto viene per primo e si trova più in alto. Il secondo termine “tatto” presenta solo alcune caratteristiche in comune con il marchio anteriore e possiede al contrario tratti visivi marcatamente diversi e chiaramente percettibili. Perciò, non esistendo rischio di confusione, la Opposizione è rigettata.

OPPOSIZIONE
N. B 3 086 300

Essential Export, S.A., Santa Ana, Forum II, Edificio Pacheco Coto, Cuarto Piso, San José,
Costa Rica (opponente), rappresentata da Arochi & Lindner, S.L., C/ Gurtubay 6, 3º izquierda, 28001 Madrid, Spagna (rappresentante
professionale)

c
o n t r o

Nemesi Brands S.r.l., Via Madonna 63, 20017, Rho (MI), Italia (richiedente), rappresentata da
Enrico La Malfa, Via Santo Stefano 58, 40125 Bologna, Italia (rappresentante
professionale).

Il 28/09/2020, la Divisione di Opposizione emana la
seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 3 086 300 è totalmente
respinta.

2.       L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a
300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente
ha presentato opposizione contro una parte dei prodottidella domanda di marchio dell’Unione europea
n. 18 055 246, vale a dire contro tutti i prodotti compresi
nella classe 21, per il marchio figurativo . L’opposizione si basa,
inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 173 402
per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a)      I prodotti

I
prodottisui quali si basa l’opposizione
sono i seguenti:

Classe 21:       Sacchetti
per alimenti; portavivande; contenitori per vivande; recipienti per i pasti;
contenitori doppi termoisolanti p
er
alimenti; gavette; gavette; bottiglie; bottiglie refrigeranti; bottiglie di
plastica; bottiglie isolanti.

I
prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 21:       Utensili
da cucina; apri-bottiglie, elettrici e non elettrici; utensili da cottura non
elettrici; utensili per la casa;
servizi
da tavola; stoviglie; tazze; piatti; bicchieri; vasellame, pentole e
recipienti; bottiglie; bottiglie di plastica; bottiglie refrigeranti; bottiglie
termiche [thermos]; spazzole per bottiglie; secchielli per bottiglie;
recipienti per la casa; vassoi; vetreria per la casa; fioriere; vasi.

Alcuni dei prodotti contestati
sono identici o simili ai prodottisui quali si basa l’opposizione. Per
motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una
comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione
verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a
quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui
l’opposizione possa essere esaminata.

b)      Pubblico
di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.

Nel
presente caso, i prodotti
che sono stati considerati essere in ipotesi identici sono diretti al grande
pubblico, il cui che il grado di attenzione si ritiene sia medio.

c)      I segni

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi
distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

In
sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al fine
di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o
altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti
abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l’origine commerciale. Può
essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo
l’origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non
distintivi.

Parimenti, una dissomiglianza concettuale è in grado di
rendere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo
l’origine dei prodotti.

Il marchio impugnato possiede almeno un significato in
lingua italiana, mentre il marchio anteriore è privo di contenuto semantico.

Tuttavia, esiste una parte del pubblico di riferimento,
quale ad esempio quella di lingua lituana, per la quale entrambi i segni sono
privi di significato e per la quale è quindi maggiore il rischio che il
pubblico di riferimento possa confondersi tra i segni.

La Divisione
d’Opposizione esaminerà in primo luogo l’opposizione in relazione alla parte
del pubblico per cui i segni non hanno un significato e possiedono, di
conseguenza, un carattere distintivo normale.

Ciò costituisce lo scenario più vantaggioso per
l’opponente, nella misura in cui tutti gli elementi verbali dei segni sono
distintivi in quanto, come visto poc’anzi sono privi di significato.

Come
accennato poc’anzi, per la parte del pubblico di riferimento che non attribuirà
alcun significato ai segni, essi sono composti da elementi normalmente
distintivi.

I
segni non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti
(visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i
segni coincidono in soltanto in alcuni tratti che caratterizzano l’elemento
verbale “TOTTO” del marchio anteriore e “tatto” del segno impugnato, dato che
caratteri, forme, colori di questi elementi sono nella sostanza diversi. Essi
differiscono per l’appunto nella rappresentazione grafica generale dei suddetti
elementi nonché nelle tre lettere ‘con’ poste al di sopra delle lettere ‘tatto’
nel caso del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili, al massimo,
soltanto in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico,
indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del
territorio di riferimento, la pronuncia dei segni
coincide nel suono delle lettere “t-tt-o”, presenti in modo identico in
entrambi i segni negli elementi “totto” e “tatto”. La pronuncia differisce nel
suono delle seconde lettere “o” e “a” di, rispettivamente, “totto” e “tatto”,
nonché nelle prime tre lettere “con” del marchio impugnato, le quali
determinano una significativa maggiore lunghezza nel segno impugnato nonché l’esistenza
di due elementi foneticamente chiaramente distinguibili, per l’appunto “con” e
“tatto”.

Pertanto, i segni sono foneticamentesimili, al massimo, in ridotta misura.

Sotto il profilo
concettuale
, nessuno dei due segni ha un significato per almeno
una parte del pubblico del territorio di riferimento, sulla quale si concentra
la presente comparazione. Poiché non è possibile procedere alla
comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini
dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i
segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
l’esame del rischio di confusione procederà.

d)      Carattere
distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

Nelle
proprie osservazioni del 29/01/2020 l’opponente ha affermato, quantomeno
indirettamente, che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo
accresciuto, dato che ha rivendicato quanto segue:

[…] L’utilizzo del
marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione trarrà un vantaggio
ingiusto dalla natura distintiva o dalla reputazione del marchio anteriore e
nuocerà alla natura distintiva e alla reputazione del marchio anteriore.
L’utilizzo del marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione
diminuirà la natura distintiva del marchio anteriore. L’utilizzo del marchio di
cui è stata presentata domanda di registrazione per prodotti identici e
somiglianti che probabilmente non soddisfano le stesse caratteristiche dei
prodotti e servizi del marchio anteriore, che sono prodotti e servizi unici
grazie al know-how e alle competenze dell’azienda, danneggerà l’immagine
positiva del marchio anteriore. Il richiedente sfrutterà l’investimento
dell’opponente nell’attività di promozione e sviluppo dell’avviamento del
marchio
[…].

Tuttavia,
l’opponente non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.
Questa mancanza vale a rigettare, contestualmente, qualsivoglia rivendicazione a
riguardo di quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, il
quale peraltro non è stato in quanto tale menzionato esplicitamente
dall’opponente.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel
suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve
essere considerato normale.

e)      Valutazione globale, altri argomenti e
conclusione

In via
preliminare, la Divisione d’Opposizione ritiene sia opportuno rammentare che
sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando
il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in
questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla
medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente
collegate. E sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento
che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla
provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i
consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati
potrebbero provare confusione.

La Corte ha
affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente,
tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in
specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal
grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il
pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i
prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528,
§ 22).

I
prodotti nella classe 21 sono stati considerati, in ipotesi, essere identici.
Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia
medio.

Nel caso in oggetto,
per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili in
ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico, in virtù della
coincidenza di alcuni tratti grafici delle lettere “t-tt-o”, che sono parte
dell’unico elemento verbale del marchio anteriore e del secondo elemento
“tatto” del segno impugnato.

Dal punto di vista concettuale,
per almeno una parte del pubblico, non vi è rilevanza, dato a entrambi i segni
non sarà attribuito alcun significato.

È evidente come le
differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene conto del
fatto che il marchio impugnato è formato da due termini, il primo dei quali si
trova in una posizione in ragione della quale il pubblico tenderà a prestare
maggiore attenzione, dato che esso viene per primo e si trova più in alto. Il
secondo termine “tatto”, poi, non presenta che alcune caratteristiche in comune
con il marchio anteriore, possedendo al contrario tratti, specie da un punto di
vista visivo, marcatamente diversi e chiaramente percettibili.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodottifossero
identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico.
Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’assenza di un rischio di confusione si applica
ugualmente a quella parte di pubblico per cui il marchio impugnato possiede un
chiaro significato, quale ad esempio quella di lingua italiana. Il motivo
risiede nel fatto che, in ragione di tale contenuto semantico, e in assenza di
un significato per quanto riguarda il marchio anteriore, la parte di pubblico
in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché
l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal
richiedente nel corso del
procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore
prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di
rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Ai sensi
dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima
non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve
essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua
della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Brevetti, Milano spinge – Italia Oggi del 9-11-2020

Proprietà intellettuale collaborazione per favorire la mediazione. Accordo tra Camera arbitrale e Wipo (Onu)

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Raviolo Verde contro Ravioli my Love – Divisione di Opposizione del 09-10-2020

Il marchio anteriore è RAVIOLO VERDE, il marchio impugnato è RAVIOLI MY LOVE. Sono entrambi marchi figurativi, la parola RAVIOLO non è distintiva e sia al singolare che al plurale è un termine debole. Anche l’elemento figurativo del marchio anteriore, raffigurando un raviolo, non è originale. “My love” del marchio impugnato non alludendo alle caratteristiche del raviolo, non è descrittivo.

Ad avviso della Divisione di annullamento l’opposizione è respinta.

OPPOSIZIONE
N. B 2 943 739

Raviolo Verde Limited, Shannon Town Centre Unit 9 Block e Bru Na Sionna, Shannon, Co. Clare,
Irlanda (opponente)

c
o n t r o

Albagnulot & Co. S.r.l., via Viarengo – frazione Motta 3 – 14055 Costigliole
d’Asti (AT), Italia (richiedente).

Il 09/10/2020, la
Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 2 943 739 è totalmente
respinta.

2.       L’opponente sopporta l’onere
delle spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti iprodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea
n. 16 911 431 (marchio
figurativo). L’opposizione si basa sulla
registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 705 951  (marchio
figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1,
lettere a) e b), RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a)      I prodotti e servizi

I
prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 12:      Ristoranti mobili [vetture].

Classe 35:      Gestione di ristoranti per conto terzi.

Classe 39:      Consegna di alimenti da parte di
ristoranti.

Classe 42:      Pianificazione [progettazione] di
ristoranti.

Classe 43:      Ristoranti.

I
prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29:       Carne; pesce; pollame; selvaggina; estratti di carne;
verdura pronta; frutta pronta; frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi
frutta a guscio e legumi); gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura
spalmabili; conserve di pomodoro; conserve di carne; conserve di pesce;
conserve di legumi; latte; latticini; prodotti caseari e loro succedanei;
succhi di verdura concentrati per uso alimentare; succhi di frutta per
cucinare; uova e prodotti a base di uova; olii e grassi alimentari.

Classe 30:       Sughi di carne; paste contenenti
ortaggi e pollame; paste contenenti ortaggi e carne; paste alimentari ripiene;
concentrati a base di ortaggi per condimenti; zucchero; miele; riso; farine
alimentari; cereali; cereali per la produzione della pasta; cereali lavorati,
amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; alimenti a
base di cereali; pasta alimentare; pasta ripiena; pasta secca; pasta fresca;
pasta con farciture; pasta all’uovo; sughi per pasta; salse per pasta; piatti
pronti contenenti pasta; piatti di pasta pronti; piatti a base di pasta;
condimenti a base vegetale per pasta; pasti preparati a base di pasta; pane;
pasticceria; confetteria; gelati; sale; aceto; spezie; aromi per alimenti;
preparati per sughi.

Classe 35:       Servizi di vendita al dettaglio di
prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di specialità
gastronomiche; amministrazione commerciale.

Classe 43:       Servizi di ristorazione;
servizi di ristorazione da asporto; somministrazione di cibi e bevande per
clienti di ristoranti; alloggi temporanei.

Alcuni dei prodotti e servizi
contestati sono identici o simili aiprodotti e servizi sui quali si
basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione
d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva deiprodotti e
servizi sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come
se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio
anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa
essere esaminata.

b)      Pubblico
di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato
e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto
che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del
settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel
presente caso, i prodotti
e servizi che risultano essere, in ipotesi, identici sono
diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione
sia medio.

c)      I segni

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi
distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un
marchio figurativo composto dai termini “Raviolo verde” riprodotti in caratteri
di colore verde smeraldo e al di sotto dei quali si trova una striscia
orizzontale pure verde smeraldo che si assottiglia da sinistra a destra. Nella
parte superiore del segno, i cui elementi sono collocati su di uno sfondo di
colore verde acqua, si trova la raffigurazione stilizzata di un raviolo di
colore verde smeraldo.

Il marchio impugnato è pure
figurativo. Esso è formato dal termine “ravioli” riprodotto in caratteri
minuscoli di colore verde chiaro al di sopra del quale si trova la
rappresentazione stilizzata di un quadrifoglio. Nella parte inferiore destra
del segno si trovano i due termini “My love” riprodotti in caratteri di
fantasia che evocano una scrittura a mano.

I
marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

I termini “ravioli” e “raviolo” saranno intesi dalla
totalità del pubblico di riferimento. Queste parole italiane indicano infatti
una specialità culinaria italiana, di origine genovese che consiste, come
definito nel Vocabolario Treccani, Edizione online, in pasta all’uovo in
sfoglia, ritagliata a rettangoli o a dischi sovrapposti o ripiegati su sé
stessi, con ripieno che varia anche secondo usi regionali: a base di carne, di
ricotta e spinaci, di erbe odorose, ecc.; si mangiano per lo più asciutti, conditi
con sugo o burro e parmigiano. Si deve tener conto del fatto che in tutte le
lingue del territorio di riferimento i termini equivalenti sono i medesimi,
come ad esempio in inglese, in tedesco, in francese o in ungherese, o molto
simili, si vedano ad esempio i termini Ραβιόλια (raviolia) in greco, ravioolid
in estone, ravioliai in lituano o ravioly in slovacco. 

Questi elementi sia del marchio anteriore che del marchio
impugnato sono quindi non-distintivi per alcuni dei prodotti e servizi dal
momento che descrivono i prodotti o l’oggetto dei servizi, o quantomeno deboli,
dal momento che possono alludere, nel caso di prodotti quali i preparati per
sughi o il sale, a prodotti che possono essere utilizzati come ingredienti o
che dei ravioli ricordano, ad esempio, la forma, come potrebbe essere il caso
della confetteria.

Lo stesso vale per quanto riguarda l’elemento figurativo
posto nella parte superiore del marchio anteriore, che per l’appunto consiste
nella raffigurazione di un raviolo.

Per quanto invece riguarda il secondo elemento
denominativo del marchio anteriore, ossia il termine “verde”, bisogna operare
una distinzione. Esso è pure non-distintivo o debole per quella parte del
pubblico di riferimento che lo assocerà al nome di un colore, quale la parte
del pubblico di lingua italiana, che intenderà l’espressione ‘raviolo verde’
come una variante, per l’appunto, della specialità culinaria, mentre risulta
essere normalmente distintivo per quella parte del pubblico di riferimento che
non ne comprenderà il significato, quale ad esempio la parte del pubblico, a
titolo di esempio, di lingua inglese, lituana o ungherese.

Per quanto concerne i restanti elementi del marchio
impugnato, essi sono normalmente distintivi. Ciò in ragione del fatto che i significati
ai quali fanno riferimento, che saranno pure intesi dalla totalità del
pubblico, inclusa l’espressione “My love” formata da termini base della lingua
inglese equivalenti all’espressione, in italiano, “amore mio/il mio amore”, non
descrivono od alludono a nulla in relazione ai prodotti e servizi considerati
in ipotesi identici nelle classi 29, 30, 35 e 43.

Visivamente, i
segni coincidono nelle prime sei lettere degli elementi “raviolo” e “ravioli”,
per quanto riprodotti in caratteri diversi. Essi differiscono nelle ultime
lettere dei suddetti elementi, che sono non-distintivi o deboli nonché in tutti
i restanti elementi dei segni, ossia i termini aggiuntivi “verde” e “My love” e
gli elementi figurativi.

Pertanto, i segni sono, al massimo, simili in ridotta
misura, dato che solo coincidono parzialmente in elementi deboli o addirittura
non-distintivi.

Sotto il profilo fonetico,
indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del
territorio di riferimento, la pronuncia dei segni
coincide nel suono delle lettere “raviol”, presenti in modo identico in
entrambi i segni, le quali però fanno parte di elementi deboli o non-distintivi.
La pronuncia differisce nel suono delle ultime lettere dei termini “raviolo” e
“ravioli”, delle lettere “verde” del segno
anteriore, che costituiscono un elemento distintivo, debole o non-distintivo dipendendo
dalla loro comprensione o meno e delle due parole “My love” del segno
impugnato, che sono insieme un elemento normalmente distintive. 

Dunque, i segni sono foneticamente
simili, al massimo, in ridotta misura.

Sotto
il profilo concettuale
, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto
semantico trasmesso dai marchi. I
segni solo presentano una somiglianza concettuale limitatamente ad elementi
non-distintivi o al massimo deboli. Ne consegue che i segni siano da considerarsi, nella
migliore delle ipotesi, soltanto simili in assai ridotta misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in
almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d)      Carattere
distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo
in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta,
nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per almeno una parte del pubblico
del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e serviziin questione, ossia la parte che non attribuirà
alcun significato al termine “verde”. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in
alcuni elementi non distintivi o quantomeno di modesta capacità distintiva,
secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

Per quanto invece riguarda
quella parte del pubblico che comprenderà il significato dell’espressione
“raviolo verde”, quale ad esempio quella di lingua italiana, tenuto in conto
quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il
carattere distintivo del marchio anteriore si ritiene che sia dato
dalla specifica combinazione degli elementi e deve essere considerato modesto per tutti i prodotti e
servizi in questione data la sua natura descrittiva o quantomeno allusiva.

e)      Valutazione globale, altri argomenti e
conclusione

La Corte ha
affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente,
tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in
specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal
grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il
pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i
prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528,
§ 22).

I prodotti
e  servizi nelle classi 29, 30, 35 e 43
sono stati considerati, in ipotesi, essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico il quale presterà un livello di attenzione medio.

Nel caso in oggetto,
per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili soltanto
in ridotta misura in virtù della coincidenza parziale dei due elementi
“Raviolo” e “ravioli”.

È tuttavia evidente
come le differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene
conto del fatto che la scarsa somiglianza tra i segni deriva dalla presenza,
come accennato poc’anzi, di elementi dal carattere distintivo assai limitato,
se non addirittura dalla natura descrittiva per il pubblico di riferimento. Nel
marchio impugnato pe evidente che ad attirare maggiormente l’attenzione saranno
l’elemento figurativo, che è normalmente distintivo, così come i due elementi
verbali “My love”, che sono pure distintivi ed essendo generalmente
comprensibili determinano una chiara differenziazione semantica rispetto al
marchio anteriore.

La Divisione
d’Opposizione ritiene che, considerato quanto precede, anche
qualora i servizifossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di
confusione da parte del pubblico, dato che le differenze tra i segni sono sufficientemente
marcate, gli elementi aggiuntivi e differenti sono chiaramente
percettibili, e, soprattutto, le somiglianze solo risiedono in elemento dalla
scarsa o nulla capacità distintiva.

Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione
deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta
evidente che i segni non sono identici.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché
l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal
richiedente nel corso del
procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94,
paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le
spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate
sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il
richiedente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120,
RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d’Opposizione

María
Clara
IBÁÑEZ
FIORILLO
Andrea
VALISA
Aurelia
PEREZ BARBER

Ai sensi
dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




VINO: la crisi attuale sta premiando i vini il cui marchio è registrato Italia Oggi del 4-11-2020

Nel settore dei Vini, il marchio conta più dei riconoscimenti e delle denominazioni. Pensiamo solo ad un dato: l’80% dei ristoratori quando deve scegliere il vino da mettere in tavola e da offrire ai propri clienti, guarda il marchio ancor prima della denominazione, dei riconoscimenti e della notorietà del vino stesso. A confermare questo importante dato è una indagine svolta per l’Istituto Grandi Marchi da Nomisma Wine Monitor.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Accordo Italia per contrastare la Contraffazione online

Esiste in Italia un accordo che mette assieme molti soggetti della filiera produttiva e distributiva operanti in Italia il cui comune obiettivo è quello di contrastare la vendita di prodotti contraffatti online a livello nazionale. Questo accordo si chiama “Accordo Italia”, tale accordo è stato riconosciuto dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione e dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è aperto a Merchant, Piattaforme di e-Commerce, Titolari dei diritti, Produttori, Licenziatari – nonché alle Associazioni dei Consumatori e tutti, nel momento in cui aderiscono volontariamente all’iniziativa, si impegnano ad adottare procedure condivise atte ad individuare le offerte di prodotti non autentici presenti sul web.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Quando un Marchio è descrittivo del prodotto e delle caratteristiche di quest’ultimo

Siamo di fronte ad un esempio di marchio descrittivo: “AMARO 33” in quanto il termine “amaro” designa una tipologia di bevanda alcolica, relativamente poi al numero “33”, leggendo la scheda prodotto del cosiddetto ‘Amaro 33’ depositata dal richiedente, risulta che si tratti di un amaro con un grado alcolico del 33%. Secondo la Divisione di Annullamento il marchio è quindi descrittivo del prodotto e della caratteristica del prodotto stesso che va a commercializzare cioè della sua gradazione alcolica. Non è quindi registrabile.

ANNULLAMENTO N. 42 380 C (NULLITÀ)

Sandro Bason, Via IV Novembre, 25, 36078 Valdagno, Italia (richiedente), rappresentato
da Studio Bonini S.r.l., Corso Fogazzaro, 8, 36100 Vicenza, Italia(rappresentante professionale)

c o n t r o

Francesco Fabris, Via Primo Maggio, 1, 31020 Corbanese di Tarzo (TV), Italia (titolare), rappresentato da D’Agostini Group, Rivale Castelvecchio,
6, 31100 Treviso, Italia  (rappresentante
professionale).

Il 30/10/2020, la Divisione di Annullamento emana
la seguente

DECISIONE

1.       La domanda di nullità è
accolta.

2.       Il marchio dell’Unione europea n. 13 927 363 è dichiarato interamente
nullo.

3.       Il titolare del marchio dell’Unione
europea sopporta l’onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

MOTIVAZIONI

In data 19/03/2020, il richiedente ha presentato una domanda di nullità
contro il marchio dell’Unione europea n. 13
927 363 ‘amaro 33’ (marchio verbale) (nel prosieguo il ‘MUE contestato’),
depositato il 10/04/2015 e registrato il 04/08/2015.

La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato,
ossia:

Classe 33:  Bevande alcoliche
(escluse le birre).

Il richiedente ha
invocato l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in
combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e d), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nelle osservazione
presentate in data 19/03/2020, il richiedente sostiene che il MUE
contestato si compone di due elementi descrittivi: la parola “amaro” descrittiva
dei prodotti contestati in quanto riferibile a un “liquore aromatico a base di
estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo” (da
vocabolario Garzanti Linguistica online); il numero ‘33’ identificativo della
gradazione alcolica dell’amaro stesso, come indicato sul sito web dell’azienda
venditrice del prodotto. Ne consegue, a detta del richiedente, che il segno non
fa altro che informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti da esso
coperti, vale a dire sul loro grado alcolico.

Il richiedente osserva
che un numero può essere oggetto di registrazione solo quando non è meramente
descrittivo o privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti e servizi
rilevanti. In tal senso, il richiedente cita una decisione del 12/05/2009 delle
Commissioni di Ricorsi nel caso R 72/2009-2, nella quale veniva rifiutato il
segno ‘15’ per birre in quanto tale numero era stato riconosciuto come
identificativo del contenuto alcolico dei prodotti.

Il richiedente conclude
che il marchio in esame è descrittivo e parimenti privo di carattere
distintivo.

A sostegno delle proprie osservazioni, il richiedente ha fornito le
seguenti prove:

  • Risultati di una ricerca effettuata sul motore di
    ricerca ‘Google’ che mostrano amari presenti sul mercato con gradazione
    alcolica tra i 23 e i 35 gradi.
  • Copia della scheda prodotto dell’Amaro 33 che viene
    presentato come un amaro aromatico con estratto di zenzero a base di grappa di
    Prosecco invecchiata con una gradazione alcolica del 33%.

In data 19/03/2020 le
osservazioni del richiedente venivano notificate al titolare, il quale aveva a
disposizione fino al 25/05/2020 per depositare osservazioni di replica. Poiché,
alla scadenza del termine, nessuna risposta era pervenuta dal titolare, in data
01/07/2020 l’Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio del
procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli
elementi in suo possesso.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1,
LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 7 RMUE

Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1,
lettera a), e paragrafo 3, RMUE, su domanda presentata all’Ufficio un
marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in
contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità
si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell’Unione
europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i
prodotti o servizi di cui trattasi.

Inoltre, dall’articolo 7, paragrafo 2, RMUE
risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le
cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

Per quanto concerne la valutazione
degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’articolo 7 RMUE,
che sono stati oggetto di un esame d’ufficio antecedente alla registrazione del
marchio dell’Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non
effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati
dalle parti nei procedimenti di nullità.

Tuttavia, il fatto che la Divisione di Annullamento
si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa
prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi
persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili
(23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 34).

Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al
periodo in cui è stata depositatala
domanda di marchio dell’Unione europea, i fatti relativi ad un periodo
successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla
situazione al momento del deposito (23/04/2010, C‑332/09 P, Flugbörse,
EU:C:2010:225, § 41 e 43).

Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

Ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i marchi
composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore,
la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Secondo una giurisprudenza costante, tale norma
persegue una finalità d’interesse generale, la quale impone che le indicazioni
o i segni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali
si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti
(12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

Inoltre, segni o indicazioni che possono servire,
nel commercio, per designare caratteristiche del prodotto o del servizio per il
quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), RMUE, considerati inidonei ad esercitare la funzione essenziale del
marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio,
al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio
contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la
stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di farne un’altra,
qualora essa risulti negativa (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, §
28).

Ne consegue che, affinché un segno sia soggetto al
divieto di cui a tale articolo, esso deve presentare con i prodotti o servizi rilevanti
un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire al pubblico di
riferimento di percepire immediatamente, e senza ulteriore riflessione, una descrizione
dei prodotti e dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (12/06/2007,
T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 29; 07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340,
§ 14; e 14/01/2016, T-318/15, Triple Bonus, EU:T:2016:1, § 20).

Perché gli impedimenti di cui all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE trovino applicazione non è necessario che i segni
e le indicazioni che compongono il marchio siano effettivamente utilizzati al
momento della domanda di registrazione a fini descrittivi di prodotti o servizi
coperti dal segno ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come
emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e
indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (17/11/2016, T-315/15,
Electric Highway, EU:T:2016:667, § 31).

Un segno denominativo
deve essere quindi escluso dalla registrazione, in applicazione dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi
significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui
trattasi (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

La valutazione del carattere descrittivo di un
segno non può essere operata che tenuto conto, da un lato, dei prodotti o dei
servizi in questione e, dall’altro, della comprensione che ne ha il pubblico di
riferimento (15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 50).

A tal riguardo, si osserva che i prodotti protetti dal segno del titolare
sono bevande alcoliche, ad eccezione delle birre, appartenenti alla classe 33 e
destinate al grande pubblico, vale a dire il consumatore medio, normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 31/05/2018, T/314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, §
48).

Inoltre, poiché il richiedente ha prodotto argomenti e prove sul significato del segno nella
lingua italiana, il pubblico rispetto al quale è necessario stabilirne il
carattere distintivo è il consumatore italofono dell’Unione Europea.

Ciò detto, nella sua memoria il richiedente
sostiene, in sostanza, che il MUE contestato è da ritenersi descrittivo dei
prodotti in esame poiché contenente un’espressione che ne identifica una determinata
caratteristica, vale a dire il contenuto alcolico.

Il MUE contestato è un segno verbale che consiste
nella dicitura ‘AMARO 33’.

In primo luogo, come emerge dalle definizioni
fornite dal richiedente, nella lingua italiana il termine amaro designa
una tipologia di bevanda alcolica, ossia un “liquore aromatico a base di
estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo” (da
vocabolario online ‘Garzanti Linguistica’). Si tratta, pertanto, di un prodotto
che rientra nella categoria generale delle bevande alcoliche (escluse le
birre)
per le quali è stata concessa la registrazione contestata.

In secondo luogo, il segno
si compone del numero ‘33’, che, a detta del richiedente, verrà percepito dal
consumatore medio quale riferimento alla gradazione alcolica dei prodotti contestati.

Nella sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, la Corte di giustizia, facendo riferimento, per analogia, alla
precedente sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, relativa alle
singole lettere (§ 31), ha stabilito che i segni composti esclusivamente da
numeri senza modifiche grafiche possono essere registrati come marchi (§
29-30). Infatti, la registrazione come marchio di un segno è soggetta alla
condizione che quest’ultimo sia adatto a distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese (§ 32). Pertanto, occorre verificare se
il numero ‘33’ possa ragionevolmente designare una “caratteristica” dei
prodotti in esame.

Nella fattispecie, trattandosi i prodotti rilevanti
di bevande alcoliche (eccetto le birre) è possibile considerare che il contenuto
alcolico rientri tra le qualità che le caratterizza.

Il
Regolamento n. 110/2008 del 15/01/2008
relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione,
all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande
spiritose prevede che il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande
spiritose di gusto amaro o bitter è di 15% vol. (v. Allegato II
‘Bevande Spiritose’ punto 30, paragrafo b)). Inoltre, le
osservazioni del richiedente contengono riferimenti a vari amari presenti nel
mercato, il cui contenuto alcolico rientra tra i 23 e i 35 gradi. Ne deriva che, nel contesto
dei prodotti in esame, e in particolari degli amari, è plausibile che essi
contengano una contenuto alcolico del 33%.
Tale circostanza è ulteriormente confermata dalla scheda prodotto del
cosiddetto ‘Amaro 33’ depositata dal richiedente, da cui risulta che si tratta
di un amaro con un grado alcolico del 33%.

Orbene, alla luce del
suddetto significato e dei prodotti oggetto del MUE contestato, la Divisione di
Annullamento ritiene che il pubblico di riferimento sarà effettivamente in
grado di individuare, immediatamente e senza ulteriori riflessioni, un nesso
concreto e diretto tra il senso del marchio impugnato e una caratteristica dei
prodotti rilevanti, ossia il contenuto alcolico. Difatti, considerando che l’amaro
è una bevanda alcolica con una gradazione alcolica che varia perlomeno tra i 15
e i 35 gradi, è ragionevole ritenere che, agli occhi dei consumatori
interessati, la quantità indicata dalla cifra ‘33’ identifichi il volume
alcolico dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.

Posto che il prodotto amaro è compreso nella
voce generale bevande alcoliche (eccetto le birre), il contenuto
descrittivo del segno è riconducibile all’intera categoria dei prodotti
contestati. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento del
carattere descrittivo di un marchio si applica non soltanto ai prodotti dei
quali esso è direttamente descrittivo, ma anche alla più ampia categoria alla
quale appartengono tali prodotti in assenza di un’adeguata limitazione operata
dal titolare (v., in tal senso, 15/09/2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, §
18; 16/12/2010, Hallux, T-286/08, EU:T:2010:528, § 37; 15/07/2015, HOT, T-611/13,
EU:T:2015:492, § 44).

Pertanto, si ritiene comprovata l’esistenza di una relazione sufficientemente diretta
e concreta tra il MUE contestato e i prodotti in esame, atta a consentire al
pubblico italofono dell’Unione di percepire immediatamente e direttamente una
descrizione di una caratteristiche di tali prodotti (22/06/2005,T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). Il fatto che solo una parte del pubblico
dell’Unione Europea riconosca la connotazione descrittiva del segno è
sufficiente a concluderne la nullità, in quanto l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE
esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto
per una parte dell’Unione europea.

Carattere non distintivo – Articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE

In forza del combinato disposto degli articoli 59,
paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla
registrazione, e se registrati devono essere dichiarati nulli, i marchi privi
di carattere distintivo. Tali marchi “sono reputati inidonei a svolgere la
funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine
del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al
consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in
questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta,
qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, §
26).

La nozione di interesse generale sottesa
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE è, quindi, indissociabile dalla
funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o
all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio
contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile
questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (08/05/2008, C‑304/06
P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55).

In conformità a una giurisprudenza costante,
sussiste una certa interferenza tra l’impedimento alla registrazione attinente
alla mancanza di carattere distintivo e quello che preclude la registrazione di
marchi meramente descrittivi. Questo implica, in particolare, che un segno che
si limita a descrivere caratteristiche dei prodotti e dei servizi è
necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi prodotti e
servizi e incorrerebbe, al contempo, nei due detti impedimenti alla
registrazione (10/06/2007, T-190/05, Twist &Pour, EU: T:2007:171, § 32; 12/02/2004,
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

In quanto descrittivo di
caratteristiche essenziali dei prodotti contestati, il marchio impugnato è,
dunque, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali
prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour,
EU:T:2007:171, § 39).

Nella fattispecie, la
mancanza di capacità distintiva del marchio, relativamente ai prodotti coperti
dal segno nella classe 33, risulta in tutta la sua evidenza se si tiene conto
che la dicitura ‘AMARO 33’ di cui il segno è costituito si riduce, come sopra
argomentato, ad un’indicazione del contenuto alcolico della bevanda alcolica amaro.

Per queste ragioni, il MUE contestato manca altresì
di carattere distintivo nella percezione dei consumatori di riferimento
rispetto ai prodotti in contestazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE.

Altri motivi di nullità invocati dalla richiedente

Poiché i motivi di nullità di cui al combinato
disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettere
b) e c), RMUE sono applicabili a tutti i prodotti in contestazione, non occorre
verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli ulteriori
motivi di nullità addotti dalla richiedente, di cui al combinato disposto degli
articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE
(13/09/2016, T−563/15, APOTEKE (fig.), EU:T:2016:467, § 65-66).

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento
conclude che la domanda è accolta nella sua totalità e ilmarchio dell’Unione europea deve essere dichiarato nullo per tutti
i prodotti contestati.

SPESE

Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in
una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio
dell’Unione europea deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché
tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafi 1
e 7, RMUE e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono la tassa di
annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla
base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI
Pierluigi M. VILLANI Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai
sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la
tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




MARCHI ITALIANI: REGISTRATO IL MARCHIO “app la mia dm”

Accettata in data 30.10.2020 la domanda di registrazione del marchio  “app la mia dm” depositato il 13.03.2020 a Bolzano




Brevetti: le risorse disponibili nell’ultimo Bando di ottobre sono già terminate – Italia Oggi del 22-10-2020

Il Bando Brevetti+ si rivolgeva alle piccole, medie e micro imprese incluse le sturt up innovative che volessero un sostegno per le loro invenzioni sia in campo nazionale che internazionale, per le alcune regioni del Sud prevedeva addirittura il 100% del rientro economico. Si potevano presentare le domande di ammissione ai fondi stanziati sin dalle ore 12 del 21 ottobre ma solo dopo 4 ore non era già più possibile farlo perché, a fronte di 437 domande, i 25 mln di euro stanziati erano già terminati.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore