Marchio descrittivo delle caratteristiche del prodotto: non registrabile – Marchio comunitario

STOVE» e «ITALY» sono termini di uso comune e il consumatore medio percepirebbe il segno come apparecchiatura che attraverso combustibile è idonea a riscaldare ambienti per cui è un nome che descrive le caratteristiche del prodotto e/o servizio oggetto del marchio per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/02/2023
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Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento: *************
Marchio: STOVEITALY
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 20/10/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 11 Stufe; Inserti per caminetto sotto forma di stufe; Cappe di aspirazione di
vapori per stufe; Accenditori a impulsi per stufe a gas; Piastre in ceramica
vendute come parte di stufe; Stufe a legna; Stufe elettriche portatili; Stufe a
gas; Stufe a carbone; Stufe a olio; Stufe per saune; Stufe combinate; Stufe
elettriche per cucinare; Stufe per il riscaldamento; Stufe a combustione
lenta per uso domestico; Stoppini adattati per stufe ad olio; Dispositivi di
smorzamento che sono parti di stufe; Piastre in vetroceramica che sono
parti di stufe; Stufe con fuoco a legna simulato domestiche; Stufe
giapponesi a carbone per uso domestico (hibachi); Caminetti; Cappe di
aspirazione di vapori per caminetti; Inserti per caminetti; Protezioni per
caminetti; Scambiatori termici per caminetti; Rivestimenti su misura per
caminetti portatili; Caminetti elettrici; Caminetti a gas domestici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    apparecchiatura che può bruciare vari combustibili e viene utilizzata per riscaldare gli
    ambienti, proveniente da uno stato dell’Europa meridionale; apparecchiatura di
    grandi dimensioni per la cottura dei cibi, contenente un forno e piastre a gas o
    elettriche sulla parte superiore, proveniente da uno stato dell’Europa meridionale. I
    termini «STOVE» e «ITALY» sono di uso comune. Affinché la dicitura fosse
    grammaticalmente esatta, sarebbe conveniente unire i due vocaboli, ad esempio con
    la preposizione «from». A tale proposito, va tuttavia ricordato che nei settori
    pubblicitari e del marketing è alquanto frequente eliminare determinate particelle
    grammaticali affinché il messaggio sia più sintetico ed efficace.
  • I suddetti significati dei termini «STOVEITALY», di cui il marchio è composto, sono
    supportati dai seguenti riferimenti di dizionario (ricerche effettuate in data
    20/10/2022):
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/stove_1?q=stove e
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/italy?q=Italy.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    del fatto che i prodotti: (i) sono stufe, stufe a gas, stufe combinate, stufe a carbone,
    stufe elettriche per cucinare, caminetti ecc. sotto forma di apparecchiature che
    possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
    provengono dall’Italia / sotto forma apparecchiature di grandi dimensioni per la
    cottura dei cibi, contenenti un forno e piastre a gas o elettriche e provenienti
    dall’Italia; (ii) sono piastre di vetroceramica, cappe di aspirazione, accenditori a
    impulsi, stoppini, scambiatori termici, rivestimenti ecc. destinati ad apparecchiature
    che possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
    provengono dall’Italia / ad apparecchiature di grandi dimensioni per la cottura dei cibi
    e provenienti dall’Italia; (iii) sono caminetti ecc. contenenti apparecchiature che
    possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
    provengono dall’Italia. Pertanto, il segno descrive la specie, la destinazione e la
    qualità dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
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    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018756573 è
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.



Imitazione araldica di bandiere – Marchio non registrabile – Alicante 09-02-2023

Il marchio non può essere registrato poiché contiene un’imitazione araldica di bandiere oggetto di protezione (articolo 6 ter della Convenzione di Parigi)

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/02/2023
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Via ****************
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ITALIA
Fascicolo nº: ****************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ******************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 14/09/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 25 Articoli di abbigliamento; Scarpe; Cappelleria; Berretti (cappelleria).
Classe 35 Servizi di pubblicità promozionale; Marketing; Marketing promozionale; Web marketing; Pubblicità e marketing; Marketing degli eventi; Servizi pubblicitari e
di marketing online; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi
pubblicitari, promozionali e di marketing; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso media sociali;
Servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso canali di comunicazione;
Gestione di affari commerciali; Servizi di pubbliche relazioni; Servizi
pubblicitari, promozionali e di pubbliche relazioni; Organizzazione di fiere;
Organizzazione di fiere commerciali a fini promozionali; Conduzione,
preparazione ed organizzazione di fiere commerciali per scopi commerciali e pubblicitari; Organizzazione di esposizioni e fiere per scopi commerciali o
pubblicitari; Organizzazione e conduzione di fiere ed esposizioni per scopi
commerciali; Ricerca di sponsorizzazioni; Servizi di merchandising.
Classe 36 Affari immobiliari; Gestione di beni immobili; Affitto di immobili; Affitto di beni immobili; Organizzazione dell’affitto di beni immobili; Riscossione di crediti relativi all’affitto di immobili; Affitto o gestione di case o appartamenti.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è
costituito da un’imitazione da un punto di vista araldico di bandiere sotto la
protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, appartenenti ai seguenti
Stati: India, Portogallo, Romania, Regno Unito, Germania, Spagna, Paesi bassi,
Polonia, Canada, Francia, Cina.
• Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera, h) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 018726470 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione.




Incentivi in materia di proprietà industriale: Fondo PMI – EUIPO

Il Fondo è gestito dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) attivo dal 23 gennaio 2023 finanzia la registrazione di marchi e disegni nazionali ed esteri fino ad un massimo di 1.000 euro ad impresa (Voucher 2).

A marzo sarà introdotto anche il Voucher 3 (finanziamenti ai brevetti nazionali ed europei) e il Voucher 4 (finanziamenti per le varietà vegetali). Complessivamente i 3 voucher consentiranno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) un risparmio fino a 2.725 euro sugli investimenti in proprietà industriale.

Per informazioni è utile il seguente link:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it




Marchio ingannevole – Alicante 25-01-2023

Un segno non può essere ingannevole e lo è quando il pubblico di
riferimento lo percepisce in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la tutela. Nel nostro caso il marchio contiene «TEA» e il consumatore attribuirebbe a tale elemento il significato di bevanda calda ottenuta dall’infusione delle foglie della pianta del tè. L’inganno c’è nella misura in cui i prodotti cacao e cioccolato non possono in realtà avere le caratteristiche proprie del tè. Infatti il marchio prosegue per quanto riguarda gli infusi e i prodotti a base di tè mentre è rifiutato quando indica prodotti a base di cacao o cioccolato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/01/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: 018754853
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **********
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 22/09/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 30 Cacao; Cioccolato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il segno contiene l’elemento «TEA». Il consumatore di riferimento di lingua inglese attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: bevanda calda ottenuta dall’infusione delle
foglie della pianta del tè, nonché le foglie secche per preparare tale bevanda.
https://www.lexico.com/definition/tea
La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a Cacao; cioccolato’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono foglie per preparare il tè o sono destinate a tale bevanda, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche.
Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito a alla specie e alla destinazione dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018754853 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 30 Cacao; Cioccolato.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 30 Miele; Pasticceria; Erbe (conservate); Bevande a base di tè; Tè; Infusi non medicinali.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.




REGISTRARE UN MARCHIO nel settore cosmetico – marchio respinto 24-01-2023

LAVANDA DI MODENA ad avviso dell’esaminatore è un marchio descrittivo per cui non registrabile, per prodotti cosmetici e di profumeria evoca semplicemente la profumazione del fiore della lavanda. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di
riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/01/2023
AGAZZANI & ASSOCIATI S.R.L.
Via dell’Angelo Custode, 11/6
I-40141 Bologna
ITALIA
Fascicolo nº: 018685500
Vostro riferimento: S216.EM.4.01
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Societa’ Agricola Tenuta Del Cigno S.R.L.
Via Armando Pica, 310
I-41126 MODENA (MO)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 24/08/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE contro tutti i prodotti rivendicati, perché reputava il marchio
oggetto della domanda privo di qualsiasi carattere distintivo.
In data 08/07/2022 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni di replica. Con
comunicazione del 24/08/2022, l’Ufficio ha preso in considerazione e replicato alle
argomentazioni del richiedente, decidendo di mantenere l’obiezione e, al contempo,
integrandola con una nuova obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) c) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e
privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 3 Olii essenziali ed estratti aromatici; Preparati per pulire e profumare;
Saponi; Saponi liquidi; Deodoranti; Prodotti per la toilette; Prodotti cosmetici
per i capelli; Toiletteria; Profumi per ambienti in spray; Profumi per
ambiente; Spray profumati per ambienti; Profumi; Olio di lavanda; Gel alla
lavanda; Acqua di lavanda.

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Classe 4 Candele e stoppini per l’illuminazione; Candele; Candele profumate.
Classe 5 Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Preparati e prodotti per
l’igiene; Preparati ed articoli per l’igiene; Integratori alimentari e preparati
dietetici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese, in relazione ai
    prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato
    seguente: pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui
    si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio
    Modena, capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna. Il suddetto significato è stato
    supportato da riferimenti dei dizionari delle tre lingue (rinvenuti in data 13/05/2022
    all’indirizzo https://dizionario.internazionale.it/parola/lavanda_2 e
    https://dizionario.internazionale.it/cerca/modena,
    https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/lavanda,
    https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena#Refer%C3%AAncias,
    https://dle.rae.es/lavanda?m=form e https://dle.rae.es/lav%C3%A1ndula#9rfNobl,
    https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena). La preposizione semplice italiana ‘DI’
    è molto simile alla corrispondente preposizione in portoghese e in spagnolo ‘DE’, e
    analoga è la sintassi delle tre lingue per tale espressione. Pertanto il segno verrà
    inteso nello stesso modo da tutti i consumatori rilevanti.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che prodotti di Classe 3 (olii essenziali, saponi, deodoranti, prodotti cosmetici,
    profumi per ambenti e per uso umano, ecc.), di Classe 4 (candele profumate) e di
    Classe 5 (saponi medicinali, prodotti per l’igiene, integratori alimentari, ecc.) sono a
    base di una pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da
    cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio della
    provincia di Modena, capoluogo dell’Emilia Romagna. Pertanto, il segno descrive il
    componente principale (ovvero, la lavanda) e la provenienza (ovvero, l’area di
    Modena) dei prodotti.
  • Una ricerca su Internet condotta in data 23/08/2022, ha rivelato che i prodotti obiettati
    sono comunemente aromatizzati alla lavanda o ne contengano l’essenza (risultati
    estratti dai seguenti link: https://podereargo.com/2017/04/07/come-pulire-eprofumare-la-casa-inmodo-naturale-con-la-lavanda/, https://amzn.eu/d/gi2WIJp,
    https://amzn.eu/d/fwTqePK, https://amzn.eu/d/5aoH7Sg, https://amzn.eu/d/fdd04DM,
    https://amzn.eu/d/7oQKsuW, https://amzn.eu/d/dQdFr5o).
  • La coltivazione della lavanda nel territorio di Modena e dell’Emilia Romagna è nota,
    tanto da rappresentare un’attrazione turistica in occasione del periodo della fioritura
    (fatto documentato dai risultati di una ricerca su Internet effettuata in data 23/08/2022
    sui siti web: https://www.ilturista.info/blog/13856-
    La_fioritura_della_lavanda_in_Italia_dove_e_quando_ammirarla/,
    https://www.terredicastelli.eu/eventi/festa-della-lavanda/,
    https://it.wikipedia.org/wiki/Montombraro, https://www.il-noce.it/lavanda/,
    https://emiliaromagna.viaggiapiccoli.com/fioritura-della-lavanda-in-emiliaromagnadove-vederla-e-tutti-gli-eventi-a-tema-per-famiglie/,
    https://www.incampercongusto.it/lavanda-in-emilia/).
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  • Il segno contiene elementi figurativi, costituiti da una banale rappresentazione della
    spiga di lavanda che non si discosta dalla realtà, ed un carattere tipografico
    semplice, ordinario e viola, che rinforza il collegamento al fiore della lavanda,
    notoriamente viola. Questi elementi conferiscono al segno un grado di stilizzazione,
    ma sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
    insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
    adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede
    la protezione.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/10/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. Il marchio “ ” rientra nella fattispecie del marchio d’insieme, cioè
    composto da più elementi autonomamente poco distintivi i quali, tuttavia, combinati,
    consentono al marchio nel suo complesso di raggiungere la minima capacità
    distintiva sufficiente per la registrazione.
  2. La parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che
    potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi. Non
    tutti i prodotti rivendicati presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e
    concreto, tanto da formare una categoria omogenea. Il rilievo non è sufficientemente
    chiaro e logico rispetto tutti prodotti obiettati.
  3. Modena non è nota per la produzione di lavanda, né di piante aromatiche in genere,
    né di prodotti di profumeria, prodotti per l’igiene o candele. Non pare ragionevole
    affermare che “LAVANDA DI MODENA” designa un luogo attualmente associato con
    i prodotti rivendicati nella mente del pubblico di riferimento, né presumere che possa
    farlo. La lavanda è un prodotto per lo più di provenienza francese e non italiana,
    prodotto in zone agricole e non metropolitane, come la città di Modena. L’attinenza
    della denominazione geografica con i prodotti in questione è pressoché nulla. Il
    pubblico di riferimento non percepirà immediatamente che i prodotti del segno in
    oggetto sono originari della città di MODENA, ma avrà bisogno di uno sforzo
    interpretativo proprio per la mancanza di attinenza e riconducibilità del prodotto
    LAVANDA con la città di MODENA. La parte denominativa del marchio “LAVANDA
    DI MODENA” non può quindi essere considerata totalmente priva di capacità
    distintiva in relazione a tutti i prodotti contraddistinti, se non altro per il dissueto
    accostamento del prodotto lavanda con una città ed in particolare la città di Modena.
    Un piccolo evento dedicato alla lavanda nel piccolo comune di Monteombraro (MO)
    non ha alcuna attinenza con la città di MODENA, né può averla il fatto che in Emilia
    Romagna vi sia qualche piccolo appezzamento di terreno coltivato a lavanda. Le
    regioni italiane dove viene coltivata lavanda, seppure in esigua quantità sono
    piuttosto la Liguria, la Lombardia ed il Veneto.
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  4. L’aspetto grafico del marchio possiede armonia ed omogeneità cromatica. La parte
    descrittiva, caratterizzata da una scrittura particolarmente sottile, asseconda
    armoniosamente la forma del più evidente elemento figurativo, creando un insieme
    armonico, tale da consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale
    rispetto ai prodotti (come altri registrati dall’Ufficio e di cui si allega lista). Se vi è
    descrittività del segno, questa si potrebbe tutt’al più collocare sul solo piano
    concettuale (fatte salve le considerazioni esposte a tal riguardo), mentre il fiore di
    forma allungata evoca ma “non necessariamente descrive” il fiore della lavanda.
  5. L’Ufficio ha registrato altri marchi che presentano un elemento botanico spesso
    associato ad un profumo utilizzato nei vari prodotti rivendicati, marchi a
    componente, anche unica, “MODENA” anche per i prodotti oggetto di obiezione nel
    caso di specie (è acclusa una lista).
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
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    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno ” ” in relazione
    ai prodotti di profumeria, toiletteria e pulizia, candele profumate, detergenti e prodotti per
    l’igiene, che sono soliti o possono essere fatti di, o contenere essenze o profumi, tra cui la
    lavanda, che può provenire da o essere una particolare varietà originaria del territorio di
    Modena. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno non sia
    descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di
    obiezione.
    Il richiedente ribadisce che il marchio è d’insieme e come tale deve essere valutato nel suo
    complesso.
    L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    L’Ufficio ribadisce che sebbene abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche
    stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico
    di riferimento, ossia pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da
    cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena,
    capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna.
    Secondo il richiedente la parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di
    profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi.
    L’Ufficio non concorda. I prodotti in esame sono tutti utilizzati per pulire e profumare le
    persone, le cose e gli ambienti, nonché per integrare la dieta. Pertanto, il loro contenuto e la
    loro profumazione è una caratteristica intrinseca importante, quando non essenziale, nel
    determinare la scelta di acquisto del consumatore. Sapere che il prodotto contiene lavanda,
    e quindi tutte le caratteristiche proprie di questa nota pianta (quali colore, profumo, ecc.) e
    proprietà specifiche (sedative, antispastiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e
    ipocolesterolemizzanti) e che questa è originaria della regione italiana Emilia Romagna e, in
    concreto, Modena, proporziona informazioni chiare rispetto al contenuto e all’origine
    geografica del prodotto. Queste informazioni indirizzano la scelta del consumatore in base
    alle caratteristiche dei prodotti descritte dal segno e non in base all’origine commerciale, che
    non viene rintracciata nel segno.
    Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento non conosce assolutamente Modena
    come una città di provenienza della lavanda e, perciò, non percepisce il marchio come
    l’indicazione di una caratteristica dei prodotti contestati e della loro origine geografica. Il
    richiedente accenna inoltre al fatto che la lavanda è nota provenire dalla Francia e, in Italia,
    da Liguria, Lombardia e Veneto. Tuttavia, in assenza di qualsiasi documento o materiale
    probatorio a sostegno di tali affermazioni, soprattutto relativamente alla diffusione sul
    territorio italiana della produzione di lavanda e della maggiore conoscenza di esse da parte
    del consumatore di riferimento, le affermazioni rimangono prive di rilevanza e l’Ufficio non
    può che rigettarle. Peraltro, le risultanze delle ricerche dell’Ufficio indicano piuttosto il
    contrario. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura
    della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di
    Pagina 6 di 7
    riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno,
    in quanto esso consiste nel nome specifico del posto di produzione della lavanda che è un
    ingrediente possibile e tipico dei prodotti obiettati.
    ll richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo,
    come ad esempio la sua armonia ed omogeneità cromatica e il fiore di forma allungata che
    evocherebbe la lavanda senza descriverla. Tuttavia, il consumatore medio tende a non
    condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di
    detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di
    distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare
    attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01,
    Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
    Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto
    decisivo né tantomeno distintivo sull’impressione generale del segno in quanto, insieme,
    conducono a chiarire ulteriormente, se fosse necessario, l’informazione descrittiva veicolata
    dagli elementi verbali. Infatti, il fiore allungato è quello tipico della lavanda, che sarebbe
    compreso anche senza che vi fosse scritto sopra ‘LAVANDA’. Considerando invece che
    proprio sopra campeggia il nome del fiore ‘LAVANDA’, per di più in viola, cioè il colore tipico
    di questo fiore, essi non distolgono dal significato descrittivo del segno nel suo complesso
    né aggiungono elementi distintivi.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni asseritamente simili, sia
    perché contenenti qualche elemento botanico, come il n. 008206211 , n.
    018604878 “IRIS”,
    n. 010246858 , n. 018243020 , ecc., oppure la componente
    “MODENA”, come il n. 012837639 , n. 002803799 , n.
    005860945 , n. 017933229 , ecc., oppure con un
    aspetto grafico asseritamente analogo al segno in esame, come il n. 010348175
    , n. 010842888 , n. 000601427 18/11/1998, n.
    003179678 21/12/2005. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le
    decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
    discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
    europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
    giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
    BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    Pagina 7 di 7
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto in nessuno sono inclusi gli elementi verbali e figurativi del segno in esame. Inoltre,
    laddove una sola componente verbale coincide, il resto degli elementi verbali e/o grafici
    differisce e/o i marchi anteriori rivendicano prodotti e servizi diversi da quelli in esame.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018685500 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



SCELTE DI BENESSERE -marchio descrittivo – Alicante 17-01-2023

Il consumatore che si approccia al prodotto percepirebbe il marchio “SCELTE DI BENESSERE” come uno slogan promozionale che indicherebbe libertà di scegliere modi e cure per stare bene sia fisicamente che moralmente. Per questo motivo in ultima analisi il marchio è stato respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/01/2023
GIAMBROCONO & C. S.P.A.
Via Rosolino Pilo, 19/b
I-20129 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018377902
Vostro riferimento: EC6475EB/op
Marchio: SCELTE DI BENESSERE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: CONAD – CONSORZIO NAZIONALE
DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA IN
SIGLA CONAD
Via Michelino, 59
I-40127 Bologna
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i
prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del
13/01/2022 l’Ufficio ha concesso la revisione della decisione di rifiuto appellata in quanto
contenente un errore procedurale. In seguito a successivo riesame della domanda di MUE,
in data 25/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 16 Carta; Cartone; Articoli di cartoleria in carta; Stampati, libri; Riviste;
Cataloghi; Periodici; Depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; Figurine;
Album per la raccolta di figurine; Materiale per l’istruzione o l’insegnamento
(tranne gli apparecchi); Articoli di cartoleria e cancelleria; Diari; Agende;
Locandine, poster, manifesti; Opuscoli; Sacchetti in carta ed articoli per
l’imballaggio.
Classe 35 Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale;
Lavori di ufficio, marketing; Analisi e ricerche di mercato; Marketing
industriale; Marketing promozionale; Servizi di marketing industriale;
Marketing e servizi promozionali; Attività promozionali; Servizi di attività
promozionali di prodotti; Preparazione di materiale promozionale e attività di
promozioni per terzi; Servizi di pubblicità; Noleggio di spazi e materiale
pubblicitario; Consulenza in materia di pubblicità e marketing; Distribuzione
di volantini pubblicitari.
Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,
prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di
telecomunicazione, ad es. come podcast; Servizi on-line, ovvero
trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi,
disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; Servizi di
informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di
notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; Servizi di provider di reti
telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da
consultare in reti telematiche (ad es. Internet); Approntamento di chatroom e
forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); Trasmissione di
presentazioni video tramite computer e televisione; Messa in onda di
trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori;
Fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento
su Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; Fornitura di
accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per
l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche
(ad es. Internet); Noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; Fornitura di
accesso a banche dati in reti informatiche.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare
    fisico e morale”. Tale significato è supportato dai riferimenti di dizionario indicati nella
    lettera di obiezione (informazioni estratte da Treccani in data 25/07/2022 agli indirizzi
    https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/ e
    https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE»
    semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare
    un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il
    pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
    commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve
    meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e
    motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché
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    costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il
    consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè
    uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a libri, manuali, materiale
    per l’istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di
    mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione
    elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad
    oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per
    ottenere un benestare fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione
    sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).
  • L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel
    senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio
    pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché
    minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal
    senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
    L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e
    preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in
    ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia,
    25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
    § 67).
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue:
  1. Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti
    rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente
    essere operata all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio
    determinato, e non in astratto.
  2. Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.
    Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una
    precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa
    ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
  3. La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia
    o tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai
    prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
  4. Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un
    significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo
    che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta
    con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono
    ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
  5. L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del
    richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte
    verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore
    di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non
    discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato.
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    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione. Questa, come da lettera del 17/02/2021, è fondata
    sull’assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di riferimento di lingua
    italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non descrittività del segno, ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono irrilevanti e non sono state prese in
    considerazione né affrontate dall’Ufficio.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti
    alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
    ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati
    alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto
    successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta,
    ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può
    rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs,
    EU:C:2004:258, § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di
    attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi
    (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
    EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente
    come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in
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    modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i
    prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine
    commerciale” (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e
    03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
    L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1
    della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel
    caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione
    sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona
    il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo
    insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.
    L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il
    «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai
    servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere
    valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T
    360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.
    L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
    significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
    riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il
    richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto
    indicato, che è dunque incontestato.
    Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti
    sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro
    accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
    necessariamente descrittivi.
    In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è
    oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte
    le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di
    registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente
    sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto
    sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo
    l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
    In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
    obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta
    l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al
    significato del segno contestato come indicato.
    Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro
    accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
    necessariamente descrittivi.
    Pagina 6 di 7
    Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
    intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
    viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7,
    RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
    intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio
    trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
    sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il
    significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.
    Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico
    percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione.
    Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive
    dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque
    essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto
    che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
    informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine.
    Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
    informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
    fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi,
    EU:T:2012:369, § 23).
    Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
    descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto
    informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti
    e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno
    caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico.
    Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della
    Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,
    che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO
    BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in
    questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in
    questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel
    consumatore”.
    Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di
    vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,
    ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta
    ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati
    abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per
    ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali
    l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi
    designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,
    rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di
    informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno
    ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che
    ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore.
    Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un’indicazione
    di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è
    escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della
    sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito
    immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa consentire al
    pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri.
    Pagina 7 di 7
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente, quali ad esempio i MUE n. 018377914
    , n. 018377906 e n. 018377908
    ancorché per le medesime classi 16, 35 e 38, non
    sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto sono dotati di diversi
    elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame. Poiché non vi sono situazioni
    identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non
    discriminazione.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Rifiuto di Marchio descrittivo – settore arte digitale – Marchio comunitario 20-01-2023

  • Il marchio CRYPTOARTITALIA è stato respinto poiché un professionista del settore di Arte digitale attribuirebbe al segno il significato seguente: Arte digitale, di origine italiana, creata
    per essere un NFT (token non fungibile).

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 20/01/2023
NOVAIDEA SRLS
VIA PIETRO ANDREA SACCARDO, 17
I-31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
ITALIA
Fascicolo nº: 018699894
Vostro riferimento: CRYPTOARTITALIA
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: NOVAIDEA SRLS
VIA PIETRO ANDREA SACCARDO, 17
I-31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 08/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9 Cornici per foto digitali; Cuffie per la realtà virtuale; Display a matrice attiva;
Dispositivi di visualizzazione di realtà aumentata da collocare sulla testa;
Dispositivi di visualizzazione in 3D da collocare sulla testa; Dispositivi di
visualizzazione monoscopica da collocare sulla testa; Dispositivi di
visualizzazione monoscopica in 2D da collocare sulla testa; Dispositivi di
visualizzazione stereoscopica da collocare sulla testa; Dispositivi per la
riproduzione di video; Dispositivi video; Hardware per computer di realtà
aumentata; LCD [schermo a cristalli liquidi]; Monitor; Occhiali per 3D; Pannelli
a cristalli liquidi; Proiettori a cristalli liquidi; Schermi; Unità di visualizzazione.
Classe 35 Artisti (Gestione d’affari di -); Gestione commerciale di artisti dello spettacolo;
Gestione di affari per conto di artisti; Gestione di artisti; Promozione d’opere
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 4
d’arte di terzi tramite un album di opere selezionate online attraverso un sito
web; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi all’ingrosso in
relazione a opere d’arte; Servizi di agenzie che si occupano di talenti
[gestione aziendale di artisti]; Servizi di vendita al dettaglio di oggetti d’arte
forniti da gallerie d’arte; Servizi di vendita al dettaglio per opere d’arte forniti
da gallerie d’arte; Trattativa di transazioni commerciali per artisti.
Classe 36 Fornitura di informazioni inerenti la stima di opere d’arte; Informazione
finanziaria, fornitura di dati, servizi di consulenza; Servizi di consulenza
finanziaria; Servizi di valutazione; Stima (Oggetti d’arte -); Stima (Oggetti di
antiquariato -); Stima di oggetti d’arte; Stima di oggetti di antiquariato; Stima di
opere d’arte; Transazioni finanziarie tramite blockchain; Valutazione di oggetti
d’arte; Valutazione di opere d’arte [stime]; Valutazioni [stime] di opere d’arte;
Valutazioni di oggetti d’arte; Valutazioni relative ad opere artigianali artistiche.
Classe 38 Accesso a blog; Comunicazione elettronica tramite chat e forum;
Comunicazione mediante blog online; Fornitura di chat room on-line per
collegamento in reti sociali; Fornitura di chatrooms e forum su internet;
Fornitura di forum di discussione on-line; Fornitura di forum di discussione su
internet; Fornitura di servizi d’accesso a forum su internet; Forum [chat room]
per connessione in reti sociali; Servizi di chat-room per collegamento in reti
sociali.
Classe 41 Direzione artistica per artisti; Esposizioni d’ arte; Formazione; Fornitura di
informazioni inerenti i servizi e gli eventi d’intrattenimento tramite reti online e
internet; Organizzazione di eventi culturali e artistici; Pubblicazione elettronica
di libri e di periodici on line; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche;
Pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica su internet; Pubblicazione
di libri e periodici in forma elettronica; Servizi di scrittura di blog.
Classe 42 Archiviazione dati tramite blockchain; Autenticazione di opere d’arte;
Autenticazione nel settore delle opere d’arte; Blockchain come servizio
[Baas]; Certificazione di dati tramite blockchain; Hosting di blog; Servizi di
certificazione di dati trasmessi tramite telecomunicazioni; Servizi di design di
opere d’arte; Test di qualità dei prodotti al fine di conseguire una
certificazione.
Classe 45 Concessione di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore [servizi legali];
Concessione di licenze a terzi per l’utilizzo di diritti di proprietà industriale e
diritti d’autore; Concessione di licenze di proprietà industriale; Consulenza
legale; Consulenze in tema di diritti di proprietà industriale; Consulenze in
tema di proprietà industriale; Fornitura di informazioni in tema di diritti di
proprietà industriale; Gestione di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore
per conto terzi; Gestione di proprietà industriale; Gestione e sfruttamento di
diritti di proprietà industriale e diritti d’autore mediante la concessione di
Pagina 3 di 4
licenze per conto terzi [servizi legali]; Servizi di sorveglianza in materia di
proprietà industriale; Servizi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale per
consulenze giuridiche; Servizi giuridici; Servizi in reti sociali on-line; Servizi
legali in tema di sfruttamento di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore;
Servizi legali per procedure relative a diritti di proprietà industriale; Servizi
online di social networking; Sfruttamento di diritti di proprietà industriale e
diritti d’autore mediante la concessione di licenze [servizi legali].

  • Il consumatore di lingua inglese, ovvero un professionista del settore di Arte digitale,
    attribuirebbe al segno il significato seguente: Arte digitale, di origine italiana, creata
    per essere un NFT (token non fungibile).
  • Il suddetto significato dei termini «CRYPTO ART ITALIA era supportato dai seguenti
    riferimenti di fonte di riferimento specialistica e dizionario:
    https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/crypto-art
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/italia
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti nella Classe 9 sono destinati alla visualizzazione di opere d’arte
    crittografiche e che i vari servizi sono resi in relazione alla criptoarte e/o sono servizi
    specializzati per soddisfare le esigenze degli artisti e/o dei collezionisti di criptoarte
    italiani e dei potenziali acquirenti di criptoarte italiana.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
  • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018699894 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    Pagina 4 di 4
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. I



Registrare marchio settore bevande alcooliche – rifiuto di marchio elogiativo – 12-01-2023

SUPERGIN è elogiativo del prodotto bevande alcooliche e andrebbe a significare che la bevanda in oggetto avrebbe qualità superiori.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/01/2023
Giovanni Ceccarelli
Via Umberto Brunelli 4
I-40135 Bologna
ITALIA
Fascicolo nº: 018720014
Vostro riferimento:
Marchio: SUPERGIN
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Giovanni Ceccarelli
Via Umberto Brunelli 4
I-40135 Bologna
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 06/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati
alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi
per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, il
consumatore medio di lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca,
portoghese,
rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca ed ungherese
attribuirebbe al
segno il significato traducibile in italiano come: acquavite, per lo più di grano,
aromatizzata
con bacche di ginepro di eccellente qualità, superiore e/o della migliore qualità.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/super-/75409
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gin/36947
https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/super/
https://www.treccani.it/vocabolario/gin )
https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/
nederlands/betekenis/SUPER#.YupCyd-xWUk
https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/
nederlands/betekenis/gin#.YupEPt-xWUl
https://sjp.pwn.pl/szukaj/super-.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/gin..html )
https://dicionario.priberam.org/superhttps://dicionario.priberam.org/GIN )
https://www.dictionarroman.ro/?c=super )
https://www.dictionarroman.ro/?c=gin
https://slovnik.juls.savba.sk/?
w=super&s=exact&c=Jb65&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&
d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&
d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?
w=gin&s=exact&c=zccb&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=s
cs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=lo
cutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken#
https://fran.si/iskanje?
View=1&Query=super
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=GIN
https://dle.rae.es/super )
https://dle.rae.es/gin?m=form
https://svenska.se/tre/?sok=super&pz=1 )
https://svenska.se/tre/?sok=gin&pz=1
https://www.duden.de/rechtschreibung/super )
https://www.duden.de/rechtschreibung/Gin )
https://meszotar.hu/keres-super )
https://meszotar.hu/keres-gin )
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SUPERGIN» semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono “Bevande
alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati alcolici per fare
bevande; Preparati per fare bevande alcoliche” di acquavite, per lo più di grano,
aromatizzata con bacche di ginepro di eccellente qualità, superiore e/o della
migliore qualità e/o che i suddetti prodotti possano essere ottenuti o essere
estratti del gin di qualità superiore rispetto agli stessi prodotti di altri produttori. Il
pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che
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serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720014 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.




Rifiuto marchio settore riparazione motori auto – descrittivo – Alicante 19-12-2022

Il marchio AUTOTECNICA MOTORI non indicherebbe l’origine commerciale, ma fornirebbe solamente una informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. Per questo motivo il marchio non supera l’esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2022
BOTTI & FERRARI S.p.A.
Via Cappellini, 11
I-20124 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018710527
Vostro riferimento: TAU003MUE
Marchio: AUTOTECNICA MOTORI
Tipo de marchio: Marchio denominativo
Nome del richiedente: AUTOTECNICA MOTORI S.r.l.
Via Augusto Bernardi, 3
I-26041 Casalmaggiore (CR)
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 08/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è
idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 12: Motori per veicoli.
Classe 37: Manutenzione e riparazione.
Classe 42: Servizi di progettazione di motori.
L’obiezione si basava sui seguenti fatti:
• il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: tecnica motoristica applicata all’automobile.
• il suddetto significato dei termini «AUTOTECNICA MOTORI», di cui il marchio
è composto, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che

seguono (estratti in data 08/08/2022):
https://www.treccani.it/vocabolario/auto1/
https://www.treccani.it/vocabolario/tecnica/
https://www.treccani.it/vocabolario/motore/
Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTOTECNICA MOTORI»
semplicemente come un’indicazione non distintiva che i motori per veicoli
rivendicati in classe 12 sono realizzati secondo le regole della tecnica
automobilistica e i servizi di manutenzione e riparazione rivendicai in classe
37 nonché i servizi di progettazione mirano ad ottimizzare e personalizzare i
suddetti motori.
• Inoltre, il fatto che le parole «AUTO» e «TECNICA» sono scritte insieme non
rende il segno distintivo.
• Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e
servizi.
• Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato una richiesta di proroga del termine per presentare
osservazioni in data 23/09/2022. L’Ufficio ha concesso al richiedente ulteriore due
mesi di tempo, fino all’ 11/12/2022, per presentare eventuali osservazioni in risposta
al rifiuto. Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la
scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
dell’Unione europea n. 18 710 527 è respinta per tutti i prodotti e servizi della
domanda.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
2 /3
per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione.




MARCHIO NON IDONEO ALLA REGISTRAZIONE – Alicante 19-12-2022

La funzione essenziale di un marchio è quella di distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. EASYPHONE, ad avviso dell’esaminatore, non ha questa funzione poichè tradotto significa “un telefono di semplice utilizzo” ed è evidentemente descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2022
EASYPHONE S.R.L.
Via Mattiulli 21
I-80047 San Giuseppe Vesuviano/Napoli
ITALIA
Fascicolo nº: 018730503
Vostro riferimento:
Marchio: easy phone
Tipo de marchio: Marchio figurativo
Nome del richiedente: EASYPHONE S.R.L.
Via Mattiulli 21
I-80047 San Giuseppe Vesuviano/Napoli
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 17/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è
idoneo alla registrazione in parte, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 9 Docking station per smartphone; Supporti per telefoni cellulari; Caricabatteria
da auto per telefoni cellulari; Telefoni cellulari digitali; Batterie per telefoni
cellulari; Batterie ausiliarie per telefoni cellulari; Tastiere per telefoni cellulari;
Custodie per telefoni cellulari; Cellulari; Telefoni cellulari; Altoparlanti ausiliari
per telefoni cellulari; Cavi USB per telefoni cellulari; Custodie adattate per
telefoni cellulari; Schermi di visualizzazione per telefoni cellulari; Moduli per
display di telefoni cellulari; Supporti da cruscotto per telefoni cellulari;

Alloggiamenti d’espansione per telefoni cellulari; Cuffie senza fili per telefoni
cellulari; Strumenti di telecomunicazione da utilizzare con reti radio cellulari;
Dispositivi per l’uso a vivavoce di telefoni cellulari; Adattatori di genere
[adattatori per cavi] per telefoni cellulari; Cuffie per l’utilizzo a mani libere per
telefoni cellulari; Prese antipolvere per telefoni cellulari; Cuffie per Internet;
Dispositivi di protezione dello schermo sotto forma di pellicole per cellulari;
Memorie esterne per telefoni cellulari; Apparecchi telefonici cellulari;
Apparecchi telefonici cellulari con sistemi fax integrati; Telefoni cellulari con
tasti e numeri grandi per persone con problemi di vista o capacità manuale
limitata; Spine a prova di polvere per jack di telefoni cellulari; Apparecchi
satellitari; Apparecchi telex; Telefonici (Apparecchi -); Apparecchi stereofonici;
Apparecchi stereo; Apparecchi fax; Apparecchi telefonici; Apparecchiature
caricabatteria; Apparecchi di intercomunicazione; Apparecchi per
videoconferenze; Altoparlanti [apparecchiature audio]; Antenne e apparecchi
di comunicazione; Antenne per apparecchi di comunicazione senza fili; Cuffie
per computer.
Classe 35 Servizi di compravendita on-line in cui il venditore immette prodotti da
vendere e le offerte sono fatte via Internet; Servizi di vendita al dettaglio in
relazione a smartphone; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a
smartwatch; Servizi di vendita al dettaglio relativi a telefoni cellulari;
Presentazione di prodotti su mezzi di comunicazione, a scopo di vendita al
dettaglio; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per
la vendita al dettaglio; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi elettrici
domestici; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchiature elettroniche
domestiche.
Classe 37 Servizi di consulenza inerenti l’installazione di attrezzature di comunicazione;
Servizi di consulenza di inerenti l’installazione di attrezzature telefoniche;
Servizi di riparazione di elettrodomestici; Riparazione di macchine e
apparecchi di telecomunicazione; Riparazione o manutenzione di macchine e
apparecchi di telecomunicazione; Riparazione e manutenzione di hardware
per computer e telecomunicazioni; Fornitura di informazioni inerenti la
riparazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature di
telecomunicazioni.
L’obiezione si basava sui seguenti fatti:
• Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
seguente: un telefono di semplice utilizzo.
• il suddetto significato dei termini «easy phone», contenuti nel marchio, era
supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in
data 17/08/2022):
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/phone
2 /6
Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti obiettati in classe 9 sono diversi tipi di
apparecchi telefonici di semplice utilizzo e/o loro parti e accessori nonché
prodotti, come ad esempio docking station per smartphone e supporti per
telefoni cellulari, che rendono l’utilizzo del telefono semplice.
• Oltre a ciò, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
indicativo dell’informazione che i servizi obiettati in classe 35 sono servizi di
vendita e presentazione di prodotti, mentre i servizi obiettati in classe 37 sono
servizi di installazione, riparazione, manutenzione, e fornitura di informazioni,
tutti quanti svolti in relazione ai telefoni di semplice utilizzo e/o a loro parti e
accessori nonché ad altri prodotti rivendicati in classe 9 che rendono l’utilizzo
del telefono semplice.
• Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da un font con
caratteri minuscoli perfettamente leggibili nonché dalla leggera stilizzazione
della lettera ‘O’, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
indicativo di informazioni sulla specie, qualità e destinazione dei prodotti
nonché sull’oggetto e sulla destinazione dei servizi.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a
svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
• Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono
un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere
distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è
stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato una richiesta di proseguimento del procedimento in data
5 settembre 2022. Tuttavia, come spiegato dall’Ufficio nella comunicazione del
31/10/2022, tale richiesta non era ammissibile. Considerata l’inammissibilità della
richiesta, l’Ufficio ha concesso un ulteriore mese di tempo al richiedente per
presentare eventuali osservazioni in risposta al rifiuto. Il richiedente ha omesso di
presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
3 /6
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b) e c), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
dell’Unione europea n. 18 730 503 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 9 Docking station per smartphone; Supporti per telefoni cellulari; Caricabatteria
da auto per telefoni cellulari; Telefoni cellulari digitali; Batterie per telefoni
cellulari; Batterie ausiliarie per telefoni cellulari; Tastiere per telefoni cellulari;
Custodie per telefoni cellulari; Cellulari; Telefoni cellulari; Altoparlanti ausiliari
per telefoni cellulari; Cavi USB per telefoni cellulari; Custodie adattate per
telefoni cellulari; Schermi di visualizzazione per telefoni cellulari; Moduli per
display di telefoni cellulari; Supporti da cruscotto per telefoni cellulari;
Alloggiamenti d’espansione per telefoni cellulari; Cuffie senza fili per telefoni
cellulari; Strumenti di telecomunicazione da utilizzare con reti radio cellulari;
Dispositivi per l’uso a vivavoce di telefoni cellulari; Adattatori di genere
[adattatori per cavi] per telefoni cellulari; Cuffie per l’utilizzo a mani libere per
telefoni cellulari; Prese antipolvere per telefoni cellulari; Cuffie per Internet;
Dispositivi di protezione dello schermo sotto forma di pellicole per cellulari;
Memorie esterne per telefoni cellulari; Apparecchi telefonici cellulari;
Apparecchi telefonici cellulari con sistemi fax integrati; Telefoni cellulari con
tasti e numeri grandi per persone con problemi di vista o capacità manuale
limitata; Spine a prova di polvere per jack di telefoni cellulari; Apparecchi
satellitari; Apparecchi telex; Telefonici (Apparecchi -); Apparecchi stereofonici;
Apparecchi stereo; Apparecchi fax; Apparecchi telefonici; Apparecchiature
caricabatteria; Apparecchi di intercomunicazione; Apparecchi per
videoconferenze; Altoparlanti [apparecchiature audio]; Antenne e apparecchi
di comunicazione; Antenne per apparecchi di comunicazione senza fili; Cuffie
per computer.
Classe 35 Servizi di compravendita on-line in cui il venditore immette prodotti da
vendere e le offerte sono fatte via Internet; Servizi di vendita al dettaglio in
relazione a smartphone; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a
smartwatch; Servizi di vendita al dettaglio relativi a telefoni cellulari;
Presentazione di prodotti su mezzi di comunicazione, a scopo di vendita al
dettaglio; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per
la vendita al dettaglio; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi elettrici
domestici; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchiature elettroniche
domestiche.
Classe 37 Servizi di consulenza inerenti l’installazione di attrezzature di comunicazione;
4 /6
Servizi di consulenza di inerenti l’installazione di attrezzature telefoniche;
Servizi di riparazione di elettrodomestici; Riparazione di macchine e
apparecchi di telecomunicazione; Riparazione o manutenzione di macchine e
apparecchi di telecomunicazione; Riparazione e manutenzione di hardware
per computer e telecomunicazioni; Fornitura di informazioni inerenti la
riparazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature di
telecomunicazioni.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 9 Server per Internet; Cinematografici (Apparecchi -); Apparecchi
cinematografici; Apparecchi fotografici; Apparecchi audio; Apparecchi
telematici; Apparecchi flash; Apparecchi televisivi; Apparecchi radio;
Apparecchi audiovisivi; Apparecchi radioriceventi; Apparecchi radiofonici;
Apparecchiatura fotografica; Apparecchi di calcolo; Cineprese [apparecchi
cinematografici]; Apparecchi per karaoke; Apparecchi audio ad alta fedeltà;
Apparecchi audio elettronici; Apparecchi audio per automobili; Apparecchi
audiovisivi per l’insegnamento; Apparecchi di ampificazione stereo;
Apparecchi di amplificazione video; Computer indossabili; Computer portatili;
Computer hardware; Computer palmari; Computer mobili; Personal computer;
Computer notebook; Agende computerizzate; Programmi per computer;
Modem per computer; Joystick per computer; Cavi per computer; Memorie
per computer; Tastiere del computer; Alloggiamenti per computer; Apparecchi
di interfaccia per computer; Apparecchi di memoria per computer; Apparecchi
di navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchiature di
navigazione per veicoli [computer di bordo]; Borse porta computer portatile;
Bus per computer; Caricabatterie per computer portatili; Cartucce di
inchiostro, non riempite, per stampanti per computer; Cartucce [software] per
computer; Computer modello tablet; Computer e hardware.
Classe 35 Servizi informatizzati per ordinazioni online; Servizi computerizzati di
informazioni commerciali; Fornitura di servizi pubblicitari computerizzati;
Servizi computerizzati di ricerche di mercato; Servizi computerizzati di
raccolta dati di punti vendita per rivenditori; Servizi computerizzati di
informazione per la valutazione di opportunità commerciali; Pubblicità;
Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale;
Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi;
Amministrazione commerciale in materia di concessione in licenza di prodotti
e servizi di terzi; Servizi di amministrazione commerciale per l’elaborazione di
vendite effettuate tramite una rete informatica globale; Gestione commerciale
di punti vendita al dettaglio; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad
apparecchiature audiovisive; Servizi di vendita al dettaglio in materia di
materiale informatico; Gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso e al
dettaglio; Gestione aziendale in materia di commercio elettronico.
5 /6
Classe 37 Servizi di installazione di computer; Servizi di installazione e manutenzione di
computer; Servizi di consulenza in materia di installazione di computer;
Servizi di consulenza inerenti l’installazione di attrezzature audiovisive; Servizi
di riparazione di computer; Installazione, manutenzione e riparazione di
computer hardware e di apparecchi.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi
del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto
se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




RIFIUTO MARCHIO descrittivo ed elogiativo – Alicante 16-12-2022

Il marchio “Maison Adorable” ad avviso dell’esaminatore evocherebbe una casa piacevole e adorabile senza creare associazioni commerciali ma solo elogiative con la realtà che le commercializza. Il marchio è rifiutato per la casse 24 biancheria e tessuti per la casa, può essere utilizzato invece per i restanti prodotti in classe 24 e per la classe 25 relativamente all’abbigliamento.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/12/2022
Studio G. CASCELLA
Giuseppe Cascella
Corso Matteotti, 30
I-84015 Nocera Superiore (SA)
ITALIA
Fascicolo nº: 018709003
Vostro riferimento:
Marchio: MAISON ADORABLE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Francesco CARILLO
vico Poesia, 16
I-80047 San Giuseppe Vesuviano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 15/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in
materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER
NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata;
Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di
raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute;
BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
BIANCHERIA DA CUCINA; TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; COSE
PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); TESSUTI
ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE;
ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
L’Obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti della classa 24 ‘Tessuti per biancheria
intima; tessuti elasticizzati lavorati a maglia per biancheria femminile’ . L’elenco dei
prodotti obiettati dopo le dovute modifiche sono i seguenti:
Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa;
Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non
tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina;
Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli
tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche
non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO
IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI
PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi
per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In
questo caso, il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il
significato seguente traducibile in italiano come: casa adorabile.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maison/48725
https://www.cnrtl.fr/definition/adorable
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAISON ADORABLE»
semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di
comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di
riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale
che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che
i prodotti sono utilizzati/possono essere usati per rendere la tanto amata casa
molto bella ed accogliente mediante l’acquisto dei prodotti del richiedente.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/09/2022, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il richiedente afferma che i prodotti della classe 24 possono essere
    raggruppati in due insiemi. La prima categoria sarebbe costituita da
    prodotti che sono scollegati completamente e oggettivamente da
    qualsiasi riferimento alla casa (Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere;
    Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto;
    Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche
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    non tessute; materiali tessili non tessuti). Altri sono riferibili all’uso
    personale, alcuni hanno uso e significato generale, per nulla riferibile alla
    casa (Biancheria lavorata; Tessuti per la biancheria; biancheria). La
    seconda categoria consisterebbe invece in prodotti di uso generale,
    quindi non riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere
    utilizzati in altri ambiti quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.
    (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da
    letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA
    LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO
    (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
    (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI
    (BIANCHERIA DA TAVOLA).
  2. L’Ufficio ha commesso un errore di fondo nel tentativo di attribuire alla
    dicitura ‘MAISON ADORABLE’ una funzione elogiativa dei prodotti riferibili
    al termine ‘maison’. Infatti come già affermato termini quali tavoli, letti e
    cucina possono essere utilizzati i diversi luoghi quali ospedali, ristoranti
    ecc.. L’affermazione dell’Ufficio è che qualsiasi oggetto possa essere
    utilizzato per abbellire la casa rende nullo il carattere distintivo del segno.
    Il richiedente afferma che questi prodotti possono essere brutti, laceri, di
    colore e disegno disturbanti, e così via; quindi non per niente “adorable”.
    L’obiezione per come formulata, non è corretta. L’Ufficio ha generalizzato
    la definizione del termine francese ‘maison’ adattandola al caso di specie.
    Il luogo dove si vive potrebbe essere una grotta o capanna la cui
    disposizione non riguarda certo i suppellettili, ma come è costruita. È
    chiaro se uno vive in una grotta e ci mette della biancheria da letto su un
    giaciglio, sulla terra viva o anche su un letto, ad esempio, abbellisco la
    grotta, ma sicuramente molti non sarebbero d’accordo nel ritenerla una
    ‘MAISON ADORABLE’.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
    marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
    § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
    d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
    pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
    del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
    People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
    EU:T:2003:183, § 21).
    Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), nel caso di
    specie due termini, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo
    complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli
    elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
    Quindi contrariamente a quanto affermato dal richiedente l’esame del segno è stata condotta
    non solo ed esclusivamente sul significato del termine ‘MAISON’ , bensi sulla dicitura
    ‘MAISON ADORABLE’.
    L’Ufficio ha proceduto all’esame della dicitura, composta da due termini francesi, “MAISON”
    e “ADORABLE”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente comprensibili per il pubblico
    francese.
    Il messaggio trasmesso è chiaro e inequivoco per il consumatore francese dell’Unione.
    Quest’ultimo attribuirà al segno un significato preciso, facente riferimento ad una casa
    adorabile, accogliente. Tale interpretazione è del resto supportata dagli estratti di dizionario
    riportati dall’Ufficio, dove la dicitura è citata.
    L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe
    possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza
    necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli
    del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico, sia singolarmente che nel loro insieme.
    L’argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi
    significati/l’Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese ‘maison’
    adattandola al caso di specie, può costituire un gioco di parole e può essere percepito
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    come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende distintivo. Tali differenti elementi rendono
    questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario
    come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti del richiedente, e ciò per
    consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti
    del richiedente da quelli aventi un’altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live
    richly, EU:T:2005:325, § 84).
    Un marchio denominativo dev’essere escluso dalla registrazione qualora indichi
    quantomeno in uno dei sui significati potenziali, una caratteristica positiva elogiativa dei
    prodotto e/o servizi.
    Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati (di consumo di massa), nonché il
    pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di
    lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “MAISON ADORABLE” non può che essere
    considerata come un messaggio promozionale elogiativo, destinato a comunicare una
    dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento (come sopra
    indicato) non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
    commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale
    laudativa che tende ad evidenziare un aspetto positivo dei prodotti richiesti, ossia che i
    prodotti sono utilizzati/possono essere usati a rendere la tanto amata casa molto bella ed
    accogliente acquistando i prodotti del richiedente. Se applicato a biancheria da tavola;
    biancheria da letto (o qualsiasi altro prodotto obiettato; a continuazione si ritornerà su questo
    punto), il segno in questione indica per l’appunto che i prodotti contraddistinti sono
    veramente belli e rendono la casa accogliente e confortevole.
    La possibilità che i prodotti del richiedente siano definiti come qualcosa capace di conferire
    bellezza e confort alla casa, sarà senza dubbio interpretata dal consumatore di
    riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine
    commerciale del prodotto.
    L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi
    elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali
    diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in
    questione.
    Il richiedente sostiene che l’Ufficio non ha fornito una motivazione per ogni singolo prodotto
    e servizio e/o asserisce che i prodotti appartengono a categorie diverse non direttamente
    riconducibili alla casa. Tuttavia, quando effettua la sua valutazione, l’Ufficio può trattare
    globalmente prodotti e servizi se il messaggio è sufficientemente generico da applicarsi a
    categorie di prodotti e servizi (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324,
    § 47).
    Nel caso di specie, il messaggio del segno in questione è sufficientemente generico da
    applicarsi a tutti i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione, in quanto tutti i prodotti
    obiettati sono utilizzati in casa o hanno un uso domestico, contrariamente a quanto
    affermato dal richiedente.
    A titolo esemplificativo e contrariamente a quanto affermato dal richiedente secondo cui i
    seguenti prodotti Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili
    in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili
    di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; materiali tessili non tessuti)
    sarebbero completamente scollegati da qualsiasi riferimento alla casa. L’Ufficio
    contende che questi prodotti possono essere/sono utilizzati per fodere di cuscini,
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    copri letto, coperte, ecc.. Mentre per quanto concerne l’argomento in relazione ai
    rimanenti prodotti (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
    Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA
    DA LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO
    (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
    (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA
    DA TAVOLA. Il richiedente afferma che essi sono prodotti di uso generale, quindi non
    riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti
    quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.). Anche in questa occasione
    l’Ufficio non condivide l’opinione del richiedente posto che questi prodotti, pur non essendo
    di uso/impiego esclusivo di casa, sono comunque e palesemente usati e presenti in tutte le
    abitazioni/case. Prodotti quali asciugamani, lenzuola, coprimaterasso, guanciali, accappatoi,
    ecc. sono prodotti per la stragrande maggioranza per essere utilizzati a livello domestico.
    Infine, va precisato che prodotti quali lenzuola, federe in generale biancheria utilizzata in
    strutture ospedaliere, dal punto di vista merceologico e della classificazione sono prodotti
    propri della classe 10 e non della classe 24 contrariamente a quanto asserito dal
    richiedente. Ad avviso dell’Ufficio le osservazioni del richiedente sono infondate e irrilevanti
    nel caso di specie.
    Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1 e 2 sono da rigettare.
    Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di
    carattere distintivo.
    Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel
    messaggio in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine
    imprenditoriale unicamente qualora fosse educato a farlo attraverso un lungo processo di
    familiarizzazione con i prodotti di cui trattasi.
    Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018709003 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
    da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in
    materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER
    NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata;
    Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di
    raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute;
    BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
    BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA);
    BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
    (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI
    (BIANCHERIA DA TAVOLA).
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    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 24 TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; TESSUTI ELASTICIZZATI LAVORATI
    A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE.
    Classe 25 Abbigliamento; Cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in
    pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti;
    Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Articoli
    di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berretti;
    Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa
    [pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Busti; Calotte; Calzature;
    Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni;
    Camicette; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole;
    Canottiere; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappotti; Cappucci [indumenti];
    Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti
    [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Corredini da neonato; Corsaletti;
    Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte
    lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa
    [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta
    [foulard]; Gabardine [indumenti]; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere;
    Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti
    da sci; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti lavorati a maglia;
    Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Maglie [indumenti];
    Magliette; Maglioni; Mantelline; Maschere per dormire; Minigonne; Mutande;
    Mutandine da bagno; Panciotti; Pantaloni; Pantaloncini; Pantofole; Parka;
    Pellicce; Pellicce [indumenti]; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho;
    Pullover; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al
    tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Scarpe; Scarpe da bagno;
    Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per
    lo sport; Scialli; Sciarpe; Slip; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi;
    Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Stivaletti; Stivali; Tailleurs; Stole
    [pellicce]; Suole interne; Tee-shirt; Toghe; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute
    [indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere di cappelli; Visiere
    parasole [cappelleria]; Visiere come copricapo; Zoccoli [calzature].
    Classe 35 Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Servizi al
    dettaglio in relazione a filati; Pubblicazione di testi pubblicitari; Diffusione di
    annunci pubblicitari; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento
    e accessori per abbigliamento; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo
    di comunicazione per la vendita al dettaglio; Vendita al dettaglio d’articoli
    sportivi; Gestione di un’impresa di vendita al dettaglio per conto terzi; Servizi
    di vendita al dettaglio di tessuti per la casa; Gestione commerciale di punti
    vendita all’ingrosso e al dettaglio; Servizi al dettaglio in relazione ad articoli
    per lo sport; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento; Servizi di
    vendita al dettaglio relativi a pellicce ecologiche; Servizi di vendita al dettaglio
    in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori moda;
    Pagina 8 di 8
    Servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; Servizi di vendita al
    dettaglio di pellicce; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a tessuti;
    Servizi di vendita al dettaglio in relazione all’abbigliamento; Marketing;
    Marketing promozionale; Pubblicità e marketing; Servizi di marketing; Servizi
    di marketing diretto; Servizi di agenzia di marketing; Promozione, pubblicità e
    marketing di siti web on-line; Servizi di pubblicità e promozione delle vendite;
    Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Franchising (Consulenza
    aziendale in materia di -); Servizi di pubblicità aziendale in materia di
    franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Servizi all’ingrosso
    in relazione a tessuti; Pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete
    informatica; Pubblicità on-line su reti di comunicazione informatiche; Servizi di
    vendita al dettaglio relativi alla cappelleria; Servizi di vendita al dettaglio
    online di borse; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d’abbigliamento;
    Servizi di vendita all’ingrosso di pellicce; Servizi di vendita online al dettaglio
    inerenti l’abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti
    di cosmetica e bellezza; Servizi di vendita all’ingrosso relativi a pellicce
    sintetiche; Servizi all’ingrosso in relazione a valigie; Servizi all’ingrosso in
    relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per
    lo sport; Servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la bellezza
    dell’uomo; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione;
    Servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; Servizi al dettaglio in
    relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione a gioielleria;
    Servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; Servizi al dettaglio in relazione ad
    accessori per la bellezza dell’uomo.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione.



RIFIUTO DI MARCHIO elogiativo – Alicante 14-12-2022

Il consumatore assocerebbe il marchio “J’aimè” al «mi piace» o al «segno del pollice in su» che si usa nei social network come gesto di apprezzamento di qualcosa, per cui il segno avrebbe una connotazione elogiativa.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/12/2022
Michele Muzio
Via Pozzoromolo 26
I- Carbonara di Nola
ITALIA
Fascicolo nº: 018671369
Vostro riferimento:
Marchio: J’AIME’
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Michele Muzio
Via Pozzoromolo 26
I- Carbonara di Nola
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 14/04/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 24 Tessuti e sostituti per prodotti tessili; Materiali per filtrare in tessuto; Tessuti.
Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
articoli di cappelleria.
Classe 26 Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto.

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il significato
    seguente: «Mi piace». Il suddetto significato del termine «J’AIME’», di cui il
    marchio è composto, è stato supportato dalle seguenti definizioni del
    dizionario: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/aimer/1925 ).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «J’AIME» semplicemente come
    indicativo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono visti
    positivamente dal pubblico.
  • Il consumatore assocerebbe il segno al «mi piace» o al «segno del pollice in su» che
    si usa nei social network per comunicare che si apprezza qualcosa, il che attribuisce
    al segno semplicemente una connotazione elogiativa.
  • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 09/06/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue:
  1. Il tratto grafico del marchio di cui si chiede la registrazione è accompagnato
    dall’accento che lo rendendolo unico e diverso agli occhi del pubblico francese.
    Inoltre il richiedente ritiene che la presenza dell’accento ha impatto anche sulla
    pronuncia del marchio che differisce dalla parola J’aime (senza accento)
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    Con riferimento agli argomenti del richiedente che almeno certi elementi del segno
    conferiscano un carattere distintivo. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre un
    esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti
    prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di
    Pagina 3 di 6
    distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare
    attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01,
    Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
    Oltre alle argomentazioni di cui sopra, nella sua risposta del 09/06/2022 alla lettera di
    obiezione dell’Ufficio, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno
    richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE. Inoltre, nella sua comunicazione del 29/07/2022, il richiedente ha
    dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.
    Nella rivendicazione, il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquisito carattere
    distintivo in seguito all’uso; in assenza di indicazioni contrarie, l’Ufficio esaminerà
    l’affermazione che il carattere distintivo acquisito è rivendicato per tutti i prodotti richiesti.
    A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 09/06/2022 e il
    29/07/2022.
    Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:
    • eventi pubblicitari dal 2014 a tutt’oggi e sfilate
    • esempi di cataloghi collezioni di prodotti stagionali dal 2014 a tutt’oggi
    • i link al sito internet ed al profilo instagram dove si ritrovano le collezioni di prodotti
    attuali e le pubblicità del marchio
    • Una foto pubblicitaria per marefuori 3
    • 2 fatture
    • foto della presentazione del marchio J’Aime’ per la collezione SS 2017 al Momad
    Valutazione delle prove
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
    registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d) dello stesso
    regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito,
    per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo
    in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi
    sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione
    dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo
    economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno
    le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1,
    lettere da b) a d),RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali
    disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di
    creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
    economico
    […]
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere
    distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione
    significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i
    servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le
    circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di un carattere distintivo in
    seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere
    dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
    percentuali determinate
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    […]
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito
    all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in
    cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d),
    RMUE
    […]
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
    dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in
    particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione
    geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati
    dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che
    identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al
    marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre
    associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti
    interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
    marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve
    concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la
    registrazione del marchio è soddisfatta
    […]
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
    compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in
    rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio
    e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio
    della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e
    ragionevolmente attento e avveduto …
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era
    inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86;
    29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413,
    § 30).
    Poiché il marchio è composto da parole francesi, è necessario dimostrare che i consumatori
    interessati, cioè i consumatori dei vari tipi di tessuti, abbigliamento, calzature, cappelleria e
    accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto negli Stati
    membri francofoni, vale a dire Francia, e alcune zone del Belgio e del Lussemburgo, sono
    arrivati a considerare il marchio come un’origine commerciale al momento del deposito della
    domanda. Le prove presentate dal richiedente mostrano l’uso in Italia, Barcellona e Parigi.
    La scarsa quantità di prove dell’uso del marchio in francese significa che il richiedente non
    può dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato negli Stati membri
    francofoni sia in grado, in virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati
    come provenienti da una determinata impresa.
    Sulla base di questi criteri è evidente che la ricorrente non ha dimostrato che il marchio
    Pagina 5 di 6
    aveva acquisito carattere distintivo al momento del deposito della domanda.
    La prova proveniente dalla Francia consiste in diverse fotografie scattate a Parigi di una
    pubblicità su un autobus per un evento del 2014. La pubblicità contiene un’immagine di
    grandi dimensioni e il segno richiesto.
    Nelle varie pagine che il richiedente sostiene essere esempi di collezioni di cataloghi di
    prodotti stagionali, l’ufficio non è stato in grado di distinguere il marchio nei documenti
    autunno/inverno 2015/2016 a causa della scarsa qualità dell’immagine. Nel catalogo
    primavera/estate 2015 il segno appare sui capi di abbigliamento solo in alcune immagini ed
    è solitamente accompagnato da elementi figurativi. Inoltre, i nomi dei prodotti sono scritti in
    italiano, quindi è chiaro che il catalogo non è destinato a un pubblico francofono.
    Per quanto riguarda il sito web e i link Instagram forniti, l’Ufficio osserva che il sito web è
    disponibile solo in italiano e in inglese, e pertanto non può mostrare l’uso nel territorio
    francofono.
    Per quanto riguarda le due fatture e le foto della presentazione del 2017, provenienti dalla
    Spagna, non mostrano l’uso nel territorio richiesto.
    Il richiedente non ha fornito dati sulle vendite né alcun dettaglio sulla quota di mercato con
    cui sarebbe stato possibile valutare l’impatto del marketing e delle vendite. È quindi
    impossibile giungere a conclusioni sull’impatto del marchio sul mercato. Si osserva inoltre
    che la ricorrente non ha presentato prove di natura più indipendente, quali dichiarazioni di
    associazioni di categoria e di concorrenti o indagini di mercato.
    Come si può vedere, non c’è alcuna prova che il marchio richiesto sia riconosciuto nei
    territori di riferimento. L’Ufficio nota che non è stata presentata alcuna prova relativa ai
    territori de Belgio e del Lussemburgo. Inoltre, manca qualsiasi prova che dimostri la
    percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento.
    In una valutazione complessiva, l’Ufficio non può che concludere che le prove presentate
    sono insufficienti per dimostrare che, agli occhi del pubblico di riferimento, il marchio
    denominativo « J’AIME’» è diventato distintivo in relazione ai prodotti in questione a seguito
    dell’uso che ne è stato fatto.



MARCHI RIFIUTATI ex articolo 7 e articolo 42 RMUE – esclude dalla registrazione i marchi che sono contrari ai principi di comportamento etico Alicante 11-10-2022

Il Pubblico di riferimento ad avviso dell’esaminatore di Alicante percepirebbe il marchio come contrario ai principi di comportamento etico poiché si trarrebbe profitto finanziario da una guerra.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/10/2022
Luigi Goglia
Via Privata Cesare Battisti, 2
I-20122 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018690728
Vostro riferimento: MB233SPHERIX
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Spherix S.r.l.
Corso Principe Oddone 18
I-10122 Torino
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 14/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 24 Biancheria da casa; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento;
Biancheria da letto; Coperte da letto; Coperte da picnic; Coperte da viaggio;
Copriletti; Etichette da cucire in tessuto per abbigliamento; Etichette adesive
in tessuto per borse; Federe di materassi; Feltro; Fodere di cappelli; Fodere
per cuscini; Gagliardetti in tessuto o materie plastiche; Lenzuola; Materie
tessili; Panni; Sacchi a pelo; Stendardi in tessuto o materie plastiche; Stoffe;

Tessuti; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta;
Tessuti di lino; Tessuti di raion; Tessuti di ramiè; Tessuti di seta; Tessuti
elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti per ammobiliamento;
Tessuti per calzature; Tessuti per la biancheria; Trapunte; Velluti.
Classe 25 Abbigliamenti impermeabili; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in
lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per ginnastica; Abiti;
Accappatoi da bagno; Berretti; Biancheria intima; Bretelle; Calzamaglie;
Calzature; Calze; Calzini; Calzoncini; Camicie; Camicie a maniche corte;
Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappotti; Giacche; Giubbotti;
Gonne; Guanti; Guanti a manopola; Jerseys [indumenti]; Leggings;
Magliette; Maglie sportive; Maglie; Maglioni; Mutande; Pantaloni; Pantofole;
Parka; Poncho; Pullover; Sandali; Scaldacolli; Scarpe; Sciarpe; Stivali;
Stivaletti; T-shirt; Tute [indumenti]; Visiere di cappelli.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  1. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE esclude dalla registrazione i marchi che
    sono contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati, i marchi che il
    consumatore ragionevole con soglie medie di sensibilità e di tolleranza considererebbe
    blasfemi, razzisti, discriminatori o offensivi o promotori dell’utilizzo di droghe illegali. La
    valutazione si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in
    relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il pubblico di riferimento
    non è necessariamente limitato a quello che acquista i prodotti e i servizi coperti dal
    marchio; un pubblico più vasto rispetto ai consumatori destinatari può essere confrontato
    con il marchio.
  2. Il pubblico di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato di “vietata
    la Z ‘collegamento ipertestuale a’ (cioè il simbolo ‘#’) contro la Z”, vale a dire vietato
    mostrare appoggio all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia tramite riferimenti alla
    lettera ‘Z’, che è il simbolo della guerra russa in Ucraina, espresso anche con il sistema
    del ‘cancelletto’ come aggregatore tematico nei servizi web e social network. La lettera
    ‘Z’ è diventata nei mesi recenti un simbolo chiaro e diretto ai drammatici fatti di guerra
    che stanno avendo luogo in Ucraina in seguito all’invasione russa e, in particolare, la ‘Z’
    esprime sostegno alla Russia e alle sue truppe militari, come è emerso da una ricerca su
    Internet effettuata in data 12/07/2022 (ai seguenti link:
    https://www.theguardian.com/world/2022/mar/07/why-has-the-letter-z-becomethesymbolof-war-for-russia; https://text.npr.org/1085471200; https://www.newsweek.com/russia-zukraine-war-criminalize-symbol-support-dmytro-kuleba-1692782;
    https://www.reuters.com/world/europe/latvia-outlaws-using-letter-z-symbolsupportingrussias-ukraine-war-2022-03-31/; https://www.washingtonexaminer.com/news/germanstates-ban-portrayal-of-prorussian-z-symbol; https://international-adviser.com/zurichaxes-z-in-logo-to-support-ukraine/).
  3. Il significato sopra indicato dei termini «Z #AGAINSTZED», contenuti nel marchio, è
    supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Lexico in data
    13/07/2022 all’indirizzo https://www.lexico.com/definition/hashtag;
    https://www.lexico.com/definition/against; https://www.lexico.com/definition/zed).
    Pagina 3 di 4
  4. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » come contrario
    ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché mira a trarre un profitto
    finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico, cioè l’attuale guerra e
    invasione della Russia contro l’Ucraina.
  5. Le implicazioni della guerra in Ucraina per l’UE si estendono all’inflazione, alle
    importazioni di gas naturale liquefatto (LNG) (GNL) (con ripercussioni sull’energia e sui
    trasporti), aumento delle spese per la difesa, afflusso di rifugiati dall’Ucraina in Europa,
    carenza di materie prime e impatto negativo sui Paesi emergenti e in via di sviluppo. Inoltre,
    è risaputo che la guerra ha ha provocato la morte di migliaia di soldati e migliaia di vittime tra
    i civili. Il segno oggetto di domanda offende i principi di comportamento etico comunemente
    accettati, poiché sfrutta una tragedia per scopi commerciali, ha, cioè, l’obiettivo di ottenere
    guadagni finanziari da un evento tragico, anche se ci sono aspetti del messaggio veicolato
    che potrebbero rispecchiare il consenso dell’UE (avversità per l’invasione).
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018690728 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.
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Relaxo sistemi per dormire vs Per Dormire 02-12-2022

 L’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore: Per Dormire.

OPPOSIZIONE N. B 3 149 567

Materassificio Montalese S.p.A., Via Prato, 16, 51031 Agliana (PT), Italia (opponente), rappresentata da Benedetta Cacialli, Via Traversa Fiorentina, 6, 59100 Prato, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Team Five S.r.l., Via Socrate 62, 20128 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Alessandro Di Puppo, Via Cadorna 6 F, 39100 Bolzano, Italia (rappresentante professionale).

Il 02/12/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

  1. L’ opposizione n. B 3 149 567 è accolta per tutti i prodotti contestati.
  2. La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 434 349 è totalmente respinta.
  3. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 25/06/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 434 349 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 11 245 651 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 245 651.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 16: Opuscoli informativi.
Classe 20: Materassi; cuscini; poltrone.
Classe 24: Tessuti; Copritavoli; Asciuga-vetri; Asciugamani da toilette in materie tessili; Asciugamani in materie tessili; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; Biancheria da tavola in materia tessile; Broccati; Calicô; Canovacci per la tappezzeria o per il ricamo; Centri tavola [non di carta]; Cilicio [stoffa]; Cordoni in materie tessili; Cotonate; Cotonina; Crespo [tessuto]; Crespone; Damasco [stoffa]; Etichette in tessuto; Fazzoletti di tela in materie tessili; Feltro; Flanella per la salute; Flanella [tessuto]; Fodere di cappelli; Fodere (di protezione-) per mobili; Fodere per ribalte de gabinetto; Fodere [stoffe]; Gagliardetti non di carta; Garza [tessuto]; Guanti di toilette; Jersey [tessuti]; Lana scozzese [stoffe]; Marabù [stoffa]; Materie filtranti [materie tessili]; Materie plastiche [succedanei del tessuto]; Materie tessili; Panni; Panni da biliardo; Panni di stampa in materie tessili; Parati murali [in materie tessili]; Piumini [copripiedi ]; Portiere [tende]; Rigatino; Rivestimenti di mobili in plastica; Rivestimenti (per mobili-) in materie tessili; Sottocaraffe [biancheria da tavola]; Stamigna; Stamigna per buratto; Stendardi; Stoffe; Stoffe da fodera per scarpe; Stoffe di lana; Stoffe impermeabili ai gas per palloni aerostatici; Striscia da tavola; Sudarii; Taffetà [tessuto]; Tappeti da tavola non di carta; Tela cerata [tessuto]; Tela di canapa; Tela indiana; Tela per materassi; Tele cerate [tovaglie]; Tele gommate diverse da quelle per la cartoleria; Tele per formaggi; Telone gommato; Tende in materia tessile o in materia plastica; Tende per doccia in tessuto o materie plastica; Tessuti; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta; Tessuti di lino; Tessuti di raion; Tessuti di ramiè; Tessuti di seta; Tessuti di seta per modelli di tipografia; Tessuti di sparto; Tessuti elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti in fibre di vetro per uso tessile; Tessuti lavorati a maglia; Tessuti non tessuti; Tessuti per ammobiliamento; Tessuti per calzature; Tessuti per la biancheria; Tessuti per uso tessile; Tessuti ricoperti di motivi disegnati per ricamo; Tessuto di ciniglia; Tessuto di lana accotonato; Tovagliette individuali non di carta; Tovaglioli in materie tessili; Tovaglioli per struccare in materie tessili; Traliccio [tela di canapa]; Tulle; Velluti; Vetrate [tendoni]; Zeffiro [tessuto].
Classe 35: Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Affissioni; Affitto di distributori automatici; Affitto di spazio pubblicitario su qualsiasi media di comunicazione; Agenzie d’informazioni commerciali; Agenzie di pubblicità; Agenzie per l’importazione e l’esportazione; Aggiornamento di documentazione pubblicitaria; Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Analisi del prezzo di costo; Assistenza nella direzione di imprese industriali o commerciali; Consultazione professionale di affari; Consultazioni per la direzione degli affari; Consultazioni per questioni riguardanti il personale; Contabilità; Decorazione di vetrine; Diffusione di annunci pubblicitari; Diffusione [distribuzione] di campioni; Dimostrazione pratica di prodotti; Direzione professionale delle attivita’ artistiche; Distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Gestione amministrativa di alberghi; Gestione aziendale per conto degli sportivi; Gestione di archivi informatici; Informazioni (di affari-); Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Investigazioni (per affari-); Layout per scopi pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Marketing; Noleggio di fotocopiatrici; Noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio; Noleggio di materiale pubblicitario; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Perizie in materia di affari; Preparazione di fogli di paga; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di spot pubblicitari; Progetti [assistenza nella direzione degli affari]; Promozione delle vendite per i terzi; Pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicità; Pubblicità on-line su rete informatica; Pubblicità per corrispondenza; Pubblicità per posta; Pubblicità radiofonica; Pubblicità televisiva; Raccolta di dati in uno schedario centrale; Ragguagli d’affari; Reclutamento di personale; Redazione di testi pubblicitari; Relazioni pubbliche; Ricerca di sponsor; Ricerche d’informazioni su schedari informatici [per terzi]; Ricerche (di mercato-); Ricerche (per affari-); Riproduzione di documenti; Selezione di personale con procedimenti psicotecnici; Servizi di abbonamento ai giornali per i terzi; Servizi di abbonamento ai servizi di telecomunicazione per i terzi; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi par altre imprese]; Servizi di comparazione dei prezzi; Servizi di consulenza per l’organizzazione e la direzione degli affari; Servizi di consulenza per l’organizzazione degli affari; Servizi di cunsulenza per la direzione degli affari; Servizi di dattilografia; Servizi di fotocopiatura; Servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite; Servizi di rassegne stampa; Servizi di rialloggio per imprese; Servizi di risposta (telefonica-) [per abbonati assenti]; Servizi di segreteria; Servizi di stenografia; Servizi di subappalto [assistenza commerciale]; Servizi di telemarketing; Sistemazione di dati in uno schedario centrale; Sondaggio di opinione; Stesura di dichiarazioni fiscali; Stesura di estratti di conti; Stime in materia d’affari commerciali; Studi (di mercato-); Trascrizione di comunicazioni; Trattamento amministrativo di ordinazioni d’ acquisti; Trattamento di testi; Uffici di collocamento; Vendita all’asta; Verifica di conti.
Classe 38: Telecomunicazioni; Agenzie di stampa; Allacciamento (per telecomunicazioni) ad una rete informatica mondiale; Comunicazioni attraverso reti di fibre ottiche; Comunicazioni radiofoniche; Comunicazioni telefoniche; Comunicazioni telegrafiche; Comunicazioni tramite terminali di computers; Diffusione di programmi televisivi; Fornitura di accesso a delle banche dati; Fornitura di accesso ad una rete informatica mondiale; Fornitura di canali di telecomunicazione destinati ai servizi di televendita; Fornitura di forum di discussione su internet; Informazioni in materia di telecomunicazioni; Messaggeria elettronica; Noleggio dei tempi d’accesso a delle reti informatiche mondiali; Noleggio di apparecchi di telecomunicazione; Noleggio di apparecchi per la trasmissione di messaggi; Noleggio di macchine per fax; Noleggio di modems; Noleggio di telefoni; Radiotelefonia mobile; Servizi di chiamata radioelettrica [radio, telefono, ed altri mezzi di comunicazione elettronica]; Servizi di diffusione senza fili; Servizi di inoltro e di collegamento per telecomunicazioni; Servizi di inserzione elettronica [telecomunicazioni]; Servizi di messaggeria vocale; Servizi di teleconferenze; Servizi telefonici; Servizi telegrafici; Servizio di telex; Televisione via cavo; Trasmissione di biglietti di auguri on-line; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di messaggi; Trasmissione di messaggi e di immagini con l’aiuto di un computer; Trasmissione di telecopie; Trasmissione di telegrammi; Trasmissioni via satellite.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 10: Materassi antidecubito.
Classe 20: Materassi; Cuscini.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 10

I materassi dell’opponente nella Classe 20 comprendono prodotti come materassi in schiuma e materassi in lattice che hanno anche una funzione di sostegno del corpo, sebbene in misura minore rispetto ai materassi contestati per uso medico, ossia materassi antidecubito. In generale, i prodotti oggetto del confronto hanno uno scopo simile e soddisfano le esigenze degli stessi consumatori, compresi gli ospedali e le case di cura da un lato, e le persone che acquistano tali prodotti per l’assistenza ai pazienti a domicilio. Considerato che, nonostante la finalità medica, i prodotti contestati sono destinati ad essere utilizzati su un letto, sia come unico materasso che come sovramaterasso su un materasso standard, i prodotti contestati hanno la stessa modalità di utilizzo dei materassi dell’opponente. Inoltre, il pubblico di riferimento può aspettarsi che tali beni siano prodotti sotto il controllo della stessa entità e ricercarli negli stessi canali di distribuzione. Pertanto, questi prodotti sono simili.

Prodotti contestati in classe 20

I prodotti materassi; cuscini sono identicamente contenuti in entrambe le liste in classe 20.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

c) I segni

Marchio anteriore
Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’UE.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’espressione ‘PER DORMIRE’ contenuta in entrambi i segni non ha significato ed è normalmente distintiva in alcuni paesi, per esempio in Polonia. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua polacca.

L’elemento ‘RELAXO’ presente nel segno impugnato sarà associato dal pubblico rilevante alla parola inglese ‘RELAX’ (che è un termine basico che sarà riconosciuto anche dal pubblico non anglofono in tutta l’Unione Europea) dal momento che sono molto simili. Tale elemento è allusivo per i prodotti rilevanti (materassi e cuscini) in quanto sarà associato al rilassamento fisico o mentale; riposo. Tale elemento è pertanto molto debole.

L’elemento ‘SISTEMI’ presente nel segno impugnato sarà associato dal pubblico rilevante al termini nazionali ‘system/systemy’ dato che tali parole sono molto simili visivamente e foneticamente e che hanno lo stesso significato. Tale elemento sarà inteso dal pubblico come mera indicazione della tipologia/caratteristiche dei prodotti in questione (sistemi di riposo, prodotti appartenenti a un insieme di combinazioni di caratteristiche, ecc.). Esso pertanto è molto debole.

La raffigurazione di un cuore nel marchio anteriore è comunemente usata come pittogramma per “amore” o, come in questo caso, per esprimere un atteggiamento positivo nei confronti di un prodotto specifico (13/02/2020, T-387/18, DELTA SPORT (fig.) / DELTA (fig.) et al, EU:T:2020:65, § 115). Di conseguenza, il suo grado di carattere distintivo è al massimo basso. Un’altra parte del pubblico percepirà semplicemente questi dispositivi figurativi come decorativi.

L’elemento figurativo delle piume nel segno impugnato sarà percepito come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione (per esempio di essere fatti di piume, di essere leggeri e/o confortevoli come le piume) ed è pertanto debole.

La tipografia dei marchi e i colori del segno impugnato sono meramente decorativi.

Inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Sebbene, la frase PER DORMIRE nel segno impugnato sia in posizione secondaria e di dimensione più piccola, questa non è oscurata dai restanti elementi che per di più sono deboli ed è chiaramente percettibile al consumatore.

Sebbene il consumatore tenda a focalizzare la sua attenzione sulla prima parte del segno questa non è una regola fissa applicabile in tutti i casi e bisogna tener conto delle specificità di ogni singola fattispecie. Nel caso in questione, il marchio anteriore è interamente incluso nel segno impugnato e svolge un ruolo distintivo autonomo. Inoltre, come segnalato anteriormente gli elementi che precedono la frase ‘PER DORMIRE’ nel segno impugnato sono deboli.

Visivamente, i segni coincidono nella frase distintiva ‘PER DORMIRE’ che è l’unico elemento verbale del marchio anteriore. Sebbene nel marchio anteriore le due parole siano rappresentate una di seguito all’altra esse sono visivamente separate dalla prima lettera in maiuscola dei due termini. Tuttavia, essi differiscono in termini di ‘RELAXO’ e ‘SISTEMI’ del segno impugnato (che sono deboli) e nei rispettivi elementi grafico/figurativi descritti più sopra che sono deboli o decorativi e che comunque hanno un impatto minore.

Pertanto, i segni sono simili in una misura inferiore alla media.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono dell’espressione ‘PER DORMIRE’. La pronuncia differisce nel suono delle parole ‘RELAXO’ e ‘SISTEMI’ del segno impugnato che sono deboli.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico di riferimento percepirà i concetti più sopra descritti. In tale misura, i marchi sono concettualmente diversi. Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza molto limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da significati deboli.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici o simili. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato.

I marchi sono visivamente simili in misura inferiore alla media e foneticamente simili in misura media.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli o decorativi.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento esaminata. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 245 651. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché il diritto anteriore esaminato porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 5, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Edith Elisabeth
VAN DEN EEDE Francesca CANGERI
Gonzalo BILBAO TEJADA

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




REGISTRARE MARCHIO SETTORE BISCOTTI, CONFETTURE, PRODOTTI DOLCIARI – Alicante 05-12-2022

Bontà di Puglia: di fronte a questo marchio il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione dei prodotti e indicherebbe che tutti i prodotti in oggetto pugliesi sono di buon sapore e gradevoli al gusto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 05/12/2022
TMSHELL
Via Liberiana, 17
I-00185 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018707655
Vostro riferimento: 2205013BONTADIPUGLIA
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Cirillo Group S.p.A.
Largo Somalia, 67
I-00191 Roma
ITALIA

I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 07/06/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa che il marchio oggetto della domanda sia
descrittivo e privo di carattere distintivo.
Contemporaneamente, l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera j), RMUE perché il marchio oggetto della domanda evoca l’indicazione geografica
protetta ‘Olio di Puglia’ (IGP) (PGI-IT-02381).
L’obiezione è stata sollevata per i prodotti delle classi 29 e 30, che dopo le modifiche dovute
alla limitazione effettuata in data 15/09/2022, a seguito della quale sono stati cancellati i
prodotti olio ad uso alimentare e olio di girasole ad uso alimentare dalla classe 29,
sono i seguenti:
Classe 29 Confetture; Legumi conservati; Legumi secchi; Crostacei non vivi; Olive
conservate; Passato di pomodoro; Conserve di pesce; Creme spalmabili a
base di verdure; Verdure trasformate; Alimenti salati [cibi conservati sotto
sale]; Paté di olive; Pomodori pelati; Pomodori trattati; Concentrato di
pomodoro; Condensato di pomodori; Pomodori in scatola; Conserve di
pomodoro.
Classe 30 Pane biscottato; Biscotti; Biscotti di malto; Capperi; Condimenti; Sale da
cucina; Spezie; Zucchero; Salse [condimenti]; Salsa di pomodoro; Sughi di
carne [salse]; Erbaggi conservati [condimenti]; Pesto; Salse per pasta;
Crostini; Salse a base di pomodoro.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: cosa(e) buona(e), con un buon sapore, gusto gradevole di una
ben precisa regione dell’Italia meridionale.
− Il suddetto significato dei termini «Bontà di Puglia», contenuti nel marchio, è
supportato dai riferimenti dei dizionari online Garzanti Linguistica, Il Nuovo
De Mauro e dell’Enciclopedia Treccani estratti in data 06/06/2022 e
accessibili agli indirizzi seguenti:
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bont%C3%A0
https://dizionario.internazionale.it/parola/di
https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia/
− I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti richiesti (Condimenti; Legumi secchi; Olio ad
uso alimentare; Conserve di pesce; Crostacei non vivi; Olive conservate;
Passato di pomodoro; Verdure trasformate; Spezie; Salse per pasta, ecc.)
sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa
regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, nonostante alcuni
elementi figurativi/stilizzati (costituiti dai caratteri corsivi piuttosto comuni e
perfettamente leggibili della parte denominativa del segno, sovrastati
dall’immagine di una campagna con un trullo che rimanda concettualmente
al termine ‘Puglia’ presente nel segno), il consumatore di riferimento
percepirà il segno come indicativo di informazioni sulla specie/qualità e la
provenienza geografica dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto
a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 05/08/2022, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. Sul piano semantico che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
    prettamente descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati. Invero, il termine è
    utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena
    natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei,
    Pagina 3 di 7
    pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato).
    In altre parole, in realtà il termine «bontà» non descrive in nulla i prodotti in concreto
    rivendicati nella domanda di marchio, benché faccia parte di una terminologia
    indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
  2. Il marchio è stato specificamente elaborato in questa veste grafica, che nasconde la
    preposizione «di» e fa leva proprio sulla genericità del termine «bontà». Così
    facendo, a colpo d’occhio la dicitura sembra essere «Bontà Puglia», in relazione alla
    quale il collegamento con i prodotti alimentari sfuma e si diluisce, al corrispondente
    espandersi di un concetto ampio di bontà, che trascende l’apprezzamento
    gastronomico per alludere ad una qualità di tipo umano.
    Circa l’immagine che sovrasta la denominazione, occorre rilevare che la sua
    stilizzazione non rientra in nessun caso previsto dalle direttive dell’Ufficio di elementi
    figurativi non distintivi, poiché manca del tutto una rappresentazione dei prodotti,
    verosimile o simbolica.
    Anche a voler ammettere la possibilità che un legame con una caratteristica dei
    prodotti possa esserci, il punto su cui focalizzare la valutazione circa la sussistenza
    del carattere distintivo dell’immagine è il grado di stilizzazione dell’immagine stessa.
    Sempre secondo le direttive dell’Ufficio, una stilizzazione che superi la mera
    descrizione simbolica può validamente considerarsi distintiva. Nel caso del marchio
    in esame, siamo quanto mai lontani da una descrizione simbolica, trovandoci invece
    davanti ad una composizione paesaggistica complessa, dettagliata e ben definita, in
    cui le scelte dell’autore si estrinsecano in molteplici caratteristiche, come il
    posizionamento degli elementi, i colori, le luci, prospettive e punti di fuga. Altrimenti
    detto, l’elemento figurativo del marchio è pienamente originale, approfonditamente
    utilizzato e immediatamente riconoscibile da parte del pubblico.
  3. L’Ufficio ha registrato in precedenza marchi identici e simili alla domanda di marchio
    in oggetto.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    A seguito della limitazione richiesta ed effettuata in data in data 15/09/2022, l’obiezione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata revocata.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione per ciò che concerne l’impedimento assoluto alla
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2
    RMUE.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Pagina 4 di 7
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34)
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
  4. Sul significato del segno «Bontà di Puglia»
    Il richiedente afferma che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
    descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati, bensì come un riferimento generico e vago
    a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie
    (ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati;
    non vivi; passato). Ciò, precisa il richiedente, nonostante il fatto che «bontà» faccia parte di
    una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
    Al riguardo, conviene rilevare che il termine «bontà» è una parola di base del vocabolario
    italiano, comunemente utilizzata, tra l’altro, per indicare il sapore o il gusto gradevole di un
    alimento, il suo essere buono e gustoso, ciò che risulta nella qualità del prodotto, ovvero per
    indicare l’alimento stesso in quanto prelibatezza, ciò che risulta nel tipo di prodotto.
    La spiegazione fornita in tal senso dall’Ufficio è stata supportata con definizioni dei dizionari
    degli elementi del segno, che riflettono il modo in cui lo stesso verrà compreso nel mercato
    interessato, ovvero come attributivo dell’informazione che i prodotti sono degli alimenti con
    un buon sapore, un gusto gradevole e provenienti di una ben precisa regione
    dell’Italia meridionale, ossia la Puglia. Pertanto, il significato del segno così come verrà
    percepito dal pubblico di riferimento è sufficientemente chiaro, e non necessita uno sforzo
    intellettivo per comprenderne il messaggio elogiativo sulle qualità dei prodotti, o la loro
    provenienza. D’altronde, è lo stesso richiedente ad asserire che il termine «bontà» «fa parte
    di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari».
    Pagina 5 di 7
    Il richiedente ammette, altresì, che il termine è utilizzato come un riferimento generico e
    vago a prodotti alimentari di eterogena natura, ma non alla loro specie. Orbene, la specie di
    tali prodotti si desume dal legame che il marchio ha con i prodotti rivendicati nella domanda.
    Al riguardo, si sottolinea nuovamente che il carattere descrittivo di un segno può essere
    valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il
    segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008,
    T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD
    BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, gli
    elementi verbali del segno «Bontà di Puglia» saranno innanzitutto intesi dal pubblico
    destinatario come un’indicazione informativa sulla qualità e specie dei prodotti, piuttosto che
    come un marchio.
  5. Sugli elementi figurativi del segno
    Il richiedente afferma che, sulla base delle direttive dell’EUIPO, il segno in questione è
    dotato, anche dal punto di vista figurativo, di capacità distintiva.
    Nel caso di specie, il segno , è un marchio figurativo. La denominazione
    «Bontà di Puglia» è scritta in corsivo con colore giallo. Le componenti verbali sono
    sovrastate da una figura ovoidale in cui è rappresentato un paesaggio bucolico con dei trulli
    e alberi aventi la forma di ulivi posti su di un suolo paglierino, ritraente una tipica immagine
    della Puglia.
    L’Ufficio conferma che la presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo
    a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e non distintivo in modo da
    renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell’Unione Europea.
    Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio contenente elementi verbali descrittivi e non
    distintivi non può basarsi su elementi figurativi di natura superficiale o intrinsecamente privi
    di carattere distintivo, a meno che la combinazione che ne risulta non sia distintiva nel suo
    complesso (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
    Per ciò che concerne l’argomento del richiedente, secondo cui la preposizione «di» è stata
    volutamente posta in secondo piano per far leva proprio sulla genericità del termine «bontà»,
    di modo da far apparire la dicitura come semplice «Bontà Puglia», e pertanto sfumando il
    rapporto diretto con i prodotti e la loro origine geografica, lo stesso non può essere accolto.
    In effetti, il marchio è costituito dai termini «Bontà di Puglia» e la rivendicazione del
    richiedente sulla voluta riduzione della preposizione «di» non sminuisce la questione del
    mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli
    acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può considerare che l’intenzione del
    richiedente di alludere ad una qualità di tipo umano trascendendo l’apprezzamento
    gastronomico, incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda
    di registrazione, come è stato significato dall’Ufficio. Inoltre, anche a voler accettare la
    Pagina 6 di 7
    rivendicazione del richiedente, ciò non modificherebbe la percezione del segno da parte del
    pubblico di riferimento come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti sono cose
    buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell’Italia
    meridionale, ovvero la Puglia.
    Con riferimento agli elementi puramente figurativi, tali elementi nell’ambito della loro
    composizione devono avere un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per
    renderlo distintivo. Nel caso che ci occupa, l’immagine della campagna pugliese non è
    sufficiente a distrarre l’attenzione del consumatore dal messaggio informativo veicolato dal
    segno di prelibatezze provenienti dalla Puglia, e non è in grado di creare un’impressione
    duratura del marchio. In effetti, gli elementi figurativi presenti nel marchio non presentano
    alcun carattere che consenta al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di
    confusione i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli che hanno una
    provenienza commerciale diversa. Ne consegue che i detti elementi grafici non possono
    svolgere la funzione essenziale di un marchio, rispetto ai prodotti pertinenti (15/09/2005, C37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
    Tenuto conto della natura ricorrente delle caratteristiche tipografiche che presenta il segno
    «Bontà di Puglia» e della mancanza di qualsiasi elemento distintivo particolare, i caratteri
    tipografici di base/standard in corsivo, nonché l’immagine tipica della campagna di Puglia,
    che richiama la provenienza geografica dei prodotti, non consentono al marchio richiesto di
    garantire al pubblico interessato l’identità di origine dei prodotti oggetto della domanda di
    registrazione. Pertanto, il marchio nel suo complesso non è distintivo e dunque non è
    registrabile.
  6. Sulle precedenti registrazioni di marchi identici e simili concesse dall’Ufficio
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni identiche e simili,
    determinando una disparità di trattamento difficile da spiegarsi.
    Tale argomento non è condiviso in quanto, come risulta dalla giurisprudenza consolidata
    della Corte, «le decisioni che l’Ufficio è portato a prendere relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione Europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    Ad ogni modo, anche a voler supporre che i marchi citati dal richiedente siano identici e
    simili al segno in questione, conviene rilevare che nell’osservanza del principio della parità di
    trattamento e, appunto, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di marchio
    deve essere effettuato caso per caso e tener conto delle decisioni già prese dall’Ufficio su
    domande simili al fine di accertare se sia opportuno o meno decidere nello stesso senso, o
    se il segno in questione sia oggetto di un impedimento alla registrazione, nel rispetto del
    principio di legalità (21/05/2015, T-203/14, Splendid, §§ 47-60; (27/02/2015, T-106/14,
    Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 e giurisprudenza ivi citata; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
    EU:C:2011:139, § 74-77). Di conseguenza, chi deposita una domanda di registrazione di un
    segno come marchio non può far valere, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una
    decisione identica, un eventuale illecito commesso a vantaggio di un altro (27/02/2002, T
    Pagina 7 di 7
    106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Ciononostante, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale
    domanda in quanto, in primis le registrazioni MUE n° 004204251, n° 004087251, n°
    003578011, n° 004462041 e n° 006275143 sono assai risalenti nel tempo e le pratiche
    dell’Ufficio sono cambiate nel corso degli anni, anche in accordo con le modifiche legislative.
    Il MUE n° 011623477, anch’esso di lunga data, avrà dovuto ricevere una valutazione
    positiva sul suo carattere distintivo in quanto, probabilmente, all’epoca del suo deposito
    possedeva un carattere distintivo intrinseco, dovuto agli usi differenti del mercato di
    riferimento e/o alla differente percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi
    figurativi presenti in alcune di tali registrazioni hanno un grado di stilizzazione elevato e un
    impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo, come ad esempio i
    marchi n° 004204251 e n° 018640734.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018707655 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.



VOCAL CARE: marchio rifiutato – Alicante – 24-11-2022

VOCAL CARE è un marchio denominativo del settore dolciario in particolare Caramelle. Vocal letteralmente è “riferito alla voce umana”. CARE tradotto è “ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno”

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
voce.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/11/2022
GUARDAMAGNA E ASSOCIATI
Piazza San Pietro in Gessate, 2
I-20122 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018677721
Vostro riferimento:
Marchio: VOCAL CARE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Danila Satragno
Via Montenotte, 19
I-17100 Savona
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 20/04/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento
professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
significato seguente: cura, attenzione, salute della voce.
Il suddetto significato dei termini “VOCAL” e “CARE” di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
VOCAL Relating to the human voice (informazioni estratte dal dizionari Lexico
in data 20.04.2022 all’ indirizzo
https://www.lexico.com/definition/vocal)
Traduzione non ufficiale all’italiano: riferito alla voce umana
CARE The provision of what is necessary for the health, welfare,
maintenance, and protection of someone or something. (informazioni
estratte dal dizionario Lexico in data 20.04.2022 all’ indirizzo
https://www.lexico.com/definition/care)
Traduzione non ufficiale all’italiano: ciò che è necessario per la salute,
il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
voce. Per quanto riguarda i servizi i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
indicativo dell’informazione che essi hanno come oggetto la salute, cura, protezione e il
benessere in generale della voce. Pertanto, il segno descrive il tipo dei prodotti e l’oggetto
dei servizi obbiettati.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di
conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
La richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17.06.2022, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. Si informa l’Ufficio circa la formazione professionale della richiedente, il suo
    metodo di potenziamento e allenamento della voce e la scuola basata su di
    esso
  2. La richiedente ha inoltre ideato due preparazioni alimentari utili per migliorare
    le performance canore.
  3. La richiedente ha registrato il marchio presso l’UIBM.
  4. La richiedente considera che il pubblico di riferimento dovrebbe essere anche
    quello che non ha conoscenze della lingua inglese per il quale il segno non
    Pagina 3 di 9
    sarebbe descrittivo e privo di distintività. Il pubblico di riferimento, inoltre, non
    è il consumatore generico bensì professionale e attento, guidato dalle
    recensioni e testimonianze presenti nel mercato di riferimento. La richiedente
    fa riferimento a varie sentenze.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la
    registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta,
    quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza
    della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    1,2 – L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
    dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni è
    evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a una espressione
    lessicalmente e grammaticalmente corretta, oltre che facilmente interpretabile dal
    Pagina 4 di 9
    consumatore di riferimento, sia esso il consumatore specializzato o no, senza necessità di
    complicati sforzi mentali. Si tratta di due termini comuni in inglese. Il segno è traducibile in
    italiano come “cura, salute della voce”. Quindi l’Ufficio si è limitato a riportare il significato
    dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla
    dicitura nel suo insieme ed associata ai prodotti e servizi, l’unica interpretazione che, di
    primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di
    riferimento.
    4- Per quanto riguarda l’argomento sul pubblico di riferimento giova ricordare che la
    descrittività e distintività di un segno non può essere determinata dal fatto che una parte del
    pubblico di riferimento non conosce la lingua utilizzata nel marchio, ma al contrario deve
    essere accertato che nessuna parte del pubblico di riferimento della UE consideri il marchio
    descrittivo e quindi mancante di distintività. L’ articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una
    disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla
    base di una norma comune dell’UE. Tuttavia, l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la
    registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE.
    Pertanto, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o
    manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013,
    T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
    La richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di
    attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di
    attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici
    utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha
    affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo
    più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir
    machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
    3- Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dalla richiedente in base alla
    giurisprudenza consolidata:
    il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è
    costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui
    applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità
    alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata
    esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se
    del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di
    uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione
    dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione
    sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la
    direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae
    origine il segno verbale controverso.
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale a cui fa
    riferimento la richiedente. Soprattutto, il marchio nazionale italiano ha poco a che vedere con
    la richiesta di marchio comunitario in oggetto. E il fatto che apparentemente, per comodità, ci
    sia una tendenza ad abbreviare il marchio nazionale italiano non prova né distintività
    intrinseca né acquisita del segno.
    Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
    del 20/04/2022, la richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
    aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,

    RMUE. Inoltre, la richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
    principale.
    Nella rivendicazione la richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
    distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti della domanda di marchio.
    A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 16.06.2022 e il
    31.08.2022.
    Le prove di cui tenere conto sono le seguenti:
    • Wikipedia.pdf
    • Art. metodo.pdf
    • testimonial.pdf
    • testimonianza.pdf
    • Copertine libri.pdf
    • sciroppo e spray.pdf
    • I articolo.pdf
    • II articolo.pdf
    • Video.pdf
    • UIBM.pdf
    • Video YT Efrem.pdf
    • Libri estero.pdf
    • Jazz Night.pdf
    • A lezione.pdf
    • Vocal celebrity.pdf
    • Big della musica.pdf
    • Voglio cantare.pdf
    • Stonati.pdf
    • Eurovision.pdf
    • Segreti Satragno.pdf
    • Alpago.pdf
    • Appuntamenti.pdf
    • Satragno manager.pdf
    • Satragno compl.pdf
    • Artisi festival.pdf
    • Artisi Tributo.pdf
    • Artisi Radio.pdf
    • Cena in jazz.pdf
    • Alda’s song.pdf
    • Nnuova sede.pdf
    • Artisi Summer.pdf
    • 1a classe VC.pdf
    • OneDay.pdf
    • Nostalgia.pdf
    • Loano.pdf
    • Daniel Posniak.pdf
    • Scuola Albenga.pdf
    • apre Sanremo.pdf
    • Metodo VC.pdf
    Pagina 6 di 9
    • MASTER.pdf
    • VC Loano.pdf
    • CORSI VC.pdf
    • LO e MI novità.pdf
    • Appuntamenti BL.pdf
    • Vocal MN.pdf
    • Casa musica.pdf
    • SV accademia.pdf
    • Talenti.pdf
    • Strade illegali.pdf
    • Chicago Popular.pdf
    • Fresno24.pdf
    • The Voice DE.pdf
    • Congresso RA.pdf
    • PEVOC14.pdf
    • Sito int.pdf
    • VC Google.pdf
    Le summenzionate prove riguardano:
    • Vari articoli di riviste e giornali,
    • la pagina Wikipedia della richiedente;
    • testimonianze dei clienti della richiedente
    • vari video pubblicati su Youtube
    • raccolte delle copertine dei libri scritti e pubblicati dalla richiedente e relativi links di
    Amazon
    • immagini dello sciroppo e spray ideato dalla richiedente
    • articoli di testate online
    • registrazione marchio italiano “Vocal care Danila Satragno”
    • links Amazon
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati
    dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla
    registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si
    chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti,
    nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il
    marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come
    un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno
    sforzo economico della richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le
    considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a
    d),RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere
    liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo
    a favore di un solo operatore economico […].
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
    seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico
    pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da
    una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di
    un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono
    essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
    percentuali determinate […].
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    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve
    essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
    dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
    quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata
    dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la
    percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
    un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e
    industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
    ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
    marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere
    che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio
    è soddisfatta […].
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso
    quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai
    servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la
    percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in
    questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto […]
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    La Corte ha dichiarato che le prove dirette quali le dichiarazioni delle associazioni
    professionali e gli studi di mercato sono di solito i mezzi più rilevanti per provare il carattere
    distintivo acquisito attraverso l’uso. Fatture, spese pubblicitarie, riviste e cataloghi possono
    aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica,
    EU:T:2013:40, § 74).
    Alle prove presentate da fornitori o distributori si dovrebbe attribuire, in generale, minore
    peso, poiché è meno probabile che provengano da una prospettiva indipendente. Il grado di
    indipendenza dei fornitori e dei distributori influenzerà il peso attribuito dall’Ufficio alle loro
    prove (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).
    Una dichiarazione resa non da un terzo indipendente, ma da una persona legata al da un
    rapporto di lavoro, non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio oggetto
    della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso. Tale
    dichiarazione deve essere trattata come puramente indicativa e deve essere corroborata da
    altre prove (21/11/2012, T 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).
    Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l’origine dei prodotti e dei servizi, il
    carattere distintivo acquisito deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui
    trattasi. Di conseguenza, le prove della richiedente devono dimostrare un legame tra il
    segno e i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione, stabilendo che il pubblico di
    riferimento, o almeno una parte significativa di esso, identifica grazie al marchio i prodotti e
    servizi come provenienti da un’impresa determinata (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
    Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-155/07 & T-178/07,
    Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
    Valutazione delle prove
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    La pagina Wikipedia della richiedente non apporta informazioni circa l’esposizione del segno
    al pubblico di riferimento in questione, ovvero quello di lingua inglese. Informa della biografia
    e vita professionale della richiedente.
    Gli articoli e riviste di giornali così come i video pubblicati su YOUTUBE dimostrano un certo
    successo della richiedente nell’ambito della cura della voce. Ciononostante, questi elementi
    non provano che il pubblico di riferimento consideri tale segno come un marchio d’impresa
    relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
    Non sono stati forniti dati alcuni circa il fatturato delle preparazioni mediche della richiedente,
    per esempio, né volume delle vendite relativamente ai servizi in questione durante il periodo
    rilevante che avrebbero potuto offrire indicazioni circa la reale esposizione del marchio e il
    territorio di riferimento.
    Le foto dello spray e sciroppo così come la presenza di video della richiedente sulla
    piattaforma YOUTUBE non forniscono informazione certa alcuna circa all’effettiva
    esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento al segno in esame in
    modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben precisa origine
    imprenditoriale relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
    Le prove fornite non sono idonee a dimostrare che una parte consistente del pubblico di
    riferimento identificherebbe i prodotti e servizi oggetto del ricorso come provenienti da
    un’impresa determinata.
    Si ricorda, al riguardo, che un marchio può essere registrato in base all’art. 7, paragrafo 3
    RMC soltanto se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è
    stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso non aveva ab initio
    un tale carattere ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e lettera c). In questo caso il pubblico di
    riferimento è il pubblico di lingua inglese della Unione. Nelle prove apportate dalla
    richiedente, oltre ad essere considerate insufficienti non provano l’esposizione certa e
    duratura del marchio nei paesi di lingua inglese dell’Unione, ovvero principalmente Irlanda,
    Malta. Le prove inoltrate sono esclusivamente relative al territorio italiano.
    La precedente registrazione nazionale è italiana e si riferisce a un marchio completamente
    differente a quello oggetto del presente rifiuto quindi tale prova non sarà valutata
    Inoltre, nel caso di specie, la richiedente ha presentato prove relative solo alcuni dei prodotti
    e servizi obbiettati e soprattutto non relative al territorio del pubblico di riferimento, ovvero
    Irlanda e Malta. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che il marchio oggetto della
    domanda di registrazione ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso di quest’ultimo
    nei paesi indicati.
    Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era
    inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86;
    29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413,
    § 30).
    Il marchio per il quale si chiede la registrazione è privo di carattere distintivo intrinseco per i
    consumatori di lingua inglese. Pertanto, doveva essere provato il ha carattere distintivo
    acquisito in Irlanda e Malta. Le prove presentate dalla richiedente mostrano una certa
    notorietà solo in Italia. Il mero fatto che certe applicazioni o mercati online raggiungono paesi
    al di fuori dell’Italia non prova l’esposizione dei consumatori al marchio in questione per i
    prodotti e servizi richiesti e ancora meno che essi possano attribuirgli una origine
    commerciale ben precisa.
    La mancanza di prove dell’uso del marchio in Irlanda e Malta significa che il titolare non può
    dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato in tali territori sia in grado, in
    Pagina 9 di 9
    virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una
    determinata impresa.
    La domanda della richiedente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, deve pertanto
    essere respinta.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018677721 è
    respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
    Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
    Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
    di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento
    professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera pres




LA NOSTRA: Rifiuto di marchio dell’Unione Europea – settore carne

“La Nostra” sono due termini non contestualizzati. La parte grafica del marchio, nel nostro caso raffigurante un bovino stilizzato, contestualizzando la parte denominativa “La Nostra” perde distintività.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/11/2022
Akran Intellectual Property Srl
VIA DEL TRITONE 169
I-00187 ROMA
ITALIA
Fascicolo nº: 018663671
Vostro riferimento: TM4913EU
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: GRUPPO GALLI S.P.A.
VIALE EUROPA 98
I-00144 ROMA
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Carne; Estratti di carne.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, la
consumatrice, o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: ‘la cosa distinta da tutte le altre di una stessa categoria, che è propria, tipica,
caratteristica della persona che parlando si riferisce a sé stessa insieme ad altre persone’.
Il suddetto significato dei termini «La Nostra», contenuti nel marchio, è supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario.
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/N/nostro.html
Il pubblico italiano di riferimento percepirebbe il segno semplice
mente come attributivo dell’informazione puramente promozionale che i prodotti, invero
‘carne; estratti di carne’ della classe 29 sono carni che provengono dallo stesso luogo,
territorio, paese, ecc., del consumatore o consumatrice rilevante, o che in tale paese sono
prodotte, ecc.. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa
che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti, per esempio la vicinanza del prodotto
rispetto alla consumatrice o al consumatore.
Il segno si compone altresì di un comune sfondo sostanzialmente circolare a guisa di etichetta, di due
doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti, che potrebbero alludere all’italianità dei
prodotti, e dell’immagine di un bovino che non è sufficientemente distintiva e potrebbe
alludere al tipo di carne. Tuttavia, tali elementi figurativi non sono sufficienti a dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti per i quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/09/2022, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. sebbene la locuzione LA NOSTRA possa assumere un significato nella
    lingua italiana, e segnatamente di pronome possessivo declinato nella
    prima persona plurale, l’adozione come segno distintivo, privo di alcuna
    contestualizzazione semantica, lo rende idoneo a svolgere la funzione di
    indicatore di provenienza imprenditoriale.
  2. lo stesso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, al quale, nella sua funzione di
    Ufficio esaminatore delle privative nazionali non sarà certamente sfuggito
    che la locuzione oggetto del presente marchio ha anche un significato nel
    contesto della costruzione grammaticale italiana, ha tuttavia concesso la
    corrispondente registrazione nazionale con n. 302021000167480 in data 15
    luglio 2022 (certificato di registrazione allegato).
  3. l’Ufficio ha concesso marchi equivalenti a concorrenti del richiedente e il
    non concedere il segno in esame creerebbe una distorsione della
    concorrenza. sebbene il richiedente sia conscio che l’ Ufficio non è
    vincolato dalle proprie precedenti decisioni, è opinione del richiedente che
    tale atteggiamento sarebbe discriminatorio.
  4. l’elemento grafico è sufficiente a dotare il segno di capacità distintiva.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi

    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    L’argomentazione del richiedente di cui al punto n.1 non è pertinente. In primis si rileva che
    ciò che conta è la percezione del pubblico di riferimento, che in questo caso ha un livello di
    attenzione medio, in relazione ai prodotti e servizi e al messaggio convogliato dal segno.
    Inoltre, si rileva come il pronome possessivo ” LA NOSTRA” sia certamente contestualizzato
    dall’elemento grafico come già specificato nella precedente comunicazione. In tal senso,
    ammesso e non concesso che tale contestualizzazione sia necessaria, l’elemento grafico
    rappresentante la testa di un bovino, permette una contestualizzazione sostanziale tramite
    un ausilio visivo, che è precisa ed inequivoca tanto quanto una contestualizzazione
    semantica. Sull’elemento grafico e sulla sua valenza nella percezione dell’ insieme del
    segno da parte del pubblico consumatore si tornerà in seguito.
    L’argomentazione di cui al punto n. 2 viene introdotta e poi in parte dismessa dal richiedente
    che è evidentemente a conoscenza della Giurisprudenza in materia secondo la quale il
    regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito
    da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta
    indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla
    base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice
    dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
    addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno
    come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in
    applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un
    paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale
    controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Del pari, il fatto che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili è irrilevante. La
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

    In merito la rischio discriminazione si rileva che sempre la medesima corte ha indicato
    che l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del
    principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito
    commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Per ciò che concerne il fatto che l’asserita concessione di alcuni marchi equivalenti a
    concorrenti possa provocare una distorsione della concorrenza, si sottolinea come tale
    argomentazione non possa e non debba essere accettabile dal punto di vista giuridico.
    In tal senso l’Ufficio non può rimediare ad un eventuale presunta situazione di distorsione
    della concorrenza tramite un ulteriore illecito commesso attraverso il reggimene del marchio
    dell’Unione europea.
    Un tale atteggiamento da parte dell’Ufficio non sarebbe contrario solo al diritto positivo, sul
    quale si regge la presente decisione e in generale l’azione dell’Ufficio, ma sarebbe contrario
    altresì ai principi fondanti del diritto naturale.
    Obiter Dictum, qualora il richiedente ritenga che aziende concorrenti usino segni sui quali
    nessuno dovrebbe avere diritti esclusivi, si ricorda esistono soluzioni previste dal RMUE, di
    cui il rappresentate del richiedente è certamente a conoscenza, per chiedere che venga
    posto rimedio a eventuali errori commessi dall’Ufficio nell’ambito dell’esame dei motivi
    assoluti di rifiuto.
    Le argomentazioni di cui ai punti n. 2 e 3 debbono dunque essere rigettate.
    In relazione alla capacità distintiva che il segno deriverebbe dall’elemento grafico
    composto da una etichetta, di due doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti e
    rappresentate la testa di un bovino, si rileva e reitera quanto segue.
    Detto elemento grafico, stante il messaggio convogliato, diminuisce la capacità distintiva del
    segno poiché – come già detto – fornisce un contesto alla parte verbale del segno “La Nostra”.
    In tal senso il consumatore laddove confrontato con il segno percepirà l’insieme come
    un’indicazione che i prodotti rivendicati che si ricorda sono Carne; Estratti di carne, derivati
    da bovini italiani.
    Tale circostanza assume ancor più rilevanza in un periodo storico come l’attuale, dove il
    concetto di prodotti a “kilometro zero” – nella sua accezione di supporto all’agricoltura e
    all’allevamento locale e nazionale e al maggior controllo della filiera – assume sempre più
    rilevanza nella mente del consumatore.
    Ad abudantiam, si noti che tale è la rilevanza e la sensibilità del pubblico consumatore in
    relazione a detto argomento è tale, che fra il momento in cui è stata sollevata l’obiezione e
    quello in cui la presente decisione viene emessa, il Ministero dell’Agricoltura Italiano ha
    cambiato denominazione in “Ministero dell’ Agricoltura e della Sovranità Alimentare”.
    Tale denominazione oltre a contenere un elemento autarchico, che sebbene forse desueto è
    certamente in grado d’incontrare la sensibilità del pubblico consumatore, sottolinea altresì il
    concetto del menzionato “Kilometro zero” e/o del comprare italiano e/o locale.
    Alla luce di quanto sopra si deve concludere che l’elemento grafico del segno in questione
    non dota il capacità distintiva, ma, se possibile, lo rende ancor meno distintivo per le ragioni
    sopra esposte.

    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018663671 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.




“DEFEND KIEV” RIFIUTO di Marchio comunitario – Alicante 10-11-2022

Ad avviso dell’esaminatore il marchio DEFEN KIEV verrebbe percepito come contrario ai principi di comportamento etico
comunemente accettati poiché mirerebbe a trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico.
Per questo motivo il segno è inammissibile alla registrazione ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/11/2022
FRANCESCO MEDAGLIA
Via Louis Armstrong, 93
I-80147 NAPOLI
ITALIA
Fascicolo nº: 018731890
Vostro riferimento:
Marchio: DEFEND KIEV
Tipo de marchio: Marchio figurativo
Nome del richiedente: FRANCESCO MEDAGLIA
Via Louis Armstrong, 93
I-80147 NAPOLI
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 17/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è
idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
1, lettere b) e f) RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti:
Classe 25 Abbigliamento; Abbigliamento intimo e da notte; Abbigliamenti impermeabili;
Abbigliamento a collo alto; Abbigliamento casual; Abbigliamento con LED
integrati; Abbigliamento con isolamento termico; Abbigliamento contenente
sostanze dimagranti; Abbigliamento da battesimo; Abbigliamento da camera;
Abbigliamento da donna; Abbigliamento da esterno resistente alle intemperie;
Abbigliamento da golf [eccetto guanti]; Abbigliamento da indossare durante
attività di judo; Abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling;
Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento da ragazza; Abbigliamento da tennis;
Abbigliamento da uomo; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento esterno per
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
bambini; Abbigliamento esterno per neonati; Abbigliamento esterno per
ragazzi; Abbigliamento formale; Abbigliamento formale da sera;
Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento per l’equitazione [tranne i
cappelli]; Abbigliamento per la danza; Abbigliamento per le arti marziali;
Abbigliamento per lo sci; Abbigliamento per pattinaggio; Abbigliamento per
pattinaggio artistico; Abbigliamento per pescatori; Abbigliamento per ragazzi;
Abbigliamento per surf; Abbigliamento per triathlon; Abbigliamento religioso;
Abbigliamento sportivo; Abiti in pellami; Abiti in pelle; Abiti in similpelle; Abiti
per damigelle; Abiti per il tempo libero; Abiti prémaman; Abiti scamiciati;
Accappatoi con cappuccio; Accappatoi da bagno; Accappatoi da spiaggia;
Accessori da portare al collo; Articoli d’abbigliamento per la vela; Bavaglini
per neonati [non in carta]; Bermuda; Biancheria intima modellante; Bikini;
Blazer; Blue jeans; Blusa per gravidanza; Boa [pelliccia da collo]; Body per
neonati e bambini; Boa; Boleri; Bomber; Articoli d’abbigliamento impermeabili;
Articoli d’abbigliamento per lo sport; Articoli di abbigliamento impermeabili;
Articoli di abbigliamento in lino; Articoli di abbigliamento per bambini; Articoli
di abbigliamento per il teatro; Articoli di abbigliamento sportivo con sensori
digitali; Articoli di abbigliamento tessuti; Bandane [foulards]; Bavaglini in
plastica per neonati; Bavaglini in tela per adulti; Bavaglini in tessuto; Bavaglini
non di carta; Borse progettate specificatamente per stivali da caccia; Bretelle;
Bretelle da uomo; Burka; Burnus (mantelli arabi con cappuccio); Busti per
nodi per obi (Obiage-shin); Caffettani; Calzamaglie; Calzature per sala da
ballo; Calze; Calze al ginocchio; Calze antisudorifiche; Calze da uomo; Calze
da yoga; Calzetteria; Calzettini per neonati e bambini ai primi passi; Calzini a
pantofole; Calzini; Calzini alla caviglia; Calzini antiscivolo; Calzini che
assorbono la traspirazione; Calzini antisudore; Camici; Camici bianchi per uso
ospedaliero; Camici da laboratorio; Camicie; Camici da barbiere; Camicie a
collo aperto; Camicie a finto dolcevita; Camicie a dolcevita; Camicie
aerodinamiche; Camicie a maniche corte; Camicie con bottoni; Camicie con
colletto; Calzoni da golf; Calzoni larghi; Camicette; Calzoni alla zuava per
camminate; Calzoncini da bagno; Calzoncini; Camicie da caccia; Camicie da
tennis; Camicie di velluto a coste; Camicie hawaiane; Camicie hawaiane con
abbottonatura frontale; Camicie in ramiè; Camicie lavorate a maglia; Camicie
mimetiche; Camicie per abiti; Camicie per completi da uomo; Camicie
sportive; Camicie sportive a maniche corte; Camicie tessute; Camicie ultratraspiranti per sport; Canotte; Canotte da allenamento; Canotte mimetiche;
Canottiere; Canottiere a manica lunga; Canottiere da sport; Capi
d’abbigliamento resistenti al vento; Capi d’abbigliamento ricamati; Capi di
abbigliamento per uomo, donna e bambino; Cappe; Cappe impermeabili;
Cappelli in carta da utilizzare come articoli d’abbigliamento; Cappelli per feste
[abbigliamento]; Cappotti; Cappotti a doppio petto; Cappotti da sera; Cappotti
da uomo; Cappotti di cotone; Cappotti di pelle; Cappotti e giacche in pelliccia;
Cappotti di piumino; Cappotti in denim; Cappotti invernali; Cappotti per donna;
Cappotti pesanti; Cappucci [abbigliamento]; Cappucci [indumenti]; Cardigan;
Casule; Chador; Chaps (Articoli d’abbigliamento); Cheongsam (abiti cinesi);
Cinture [abbigliamento]; Colletti; Colletti [indumenti]; Colli di camicia; Completi
da uomo; Completi da sera; Completi pantalone; Completi per motociclisti;
Coperte indossabili; Cinture; Giacche da sera; Giacche di felpa; Maglie con
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collo a V; Maglie da calcio; Maglie intime [maglieria]; Maglie imbottite per uso
atletico; Maglie per la corsa; Maglie per l’atletica; Maglie per tute da
ginnastica; Maglioni a dolcevita; Maglioni polo; Pantaloncini; Panciotti;
Pantaloncini della tuta; Pantaloncini imbottiti per uso atletico; Pantaloni;
Pantaloni a tre quarti; Pantaloni elasticizzati; Pantaloni di tute da ginnastica;
Pantaloni eleganti; Pantaloni imbottiti per uso atletico; Polo; Polo in maglia;
Scaldacollo; Scaldacolli; T-shirt stampate.
L’obiezione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) RMUE, si basava sui
seguenti fatti:
• Il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua inglese che attribuirebbe al
segno un riferimento alla guerra in Ucraina. Infatti, l’invasione illegale
dell’Ucraina da parte della Russia ha dato luogo a una situazione molto
drammatica e ha innescato la più grave crisi umanitaria, economica,
finanziaria, di sicurezza e politica dell’Europa degli ultimi decenni con un
impatto regionale e globale. L’UE, i suoi Stati membri e i suoi partner
internazionali hanno fermamente condannato l’aggressione di Putin
all’Ucraina e hanno preso decisioni senza precedenti in risposta
all’aggressione russa. L’UE ha offerto (e continuerà a offrire) una forte
assistenza politica, finanziaria e umanitaria all’Ucraina e imporrà pesanti
sanzioni contro la Russia e i complici della guerra.
• Il significato dei termini «DEFEND KIEV», contenuto nel marchio, era
supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in
data 17/08/2022):
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defend
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kiev
Il contenuto di ciascun link, nonché la relativa traduzione in italiano, era
riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
Nel caso di specie, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» come contrario ai principi di comportamento etico
comunemente accettati poiché mira a trarre un profitto finanziario da ciò che
è universalmente considerato un evento tragico.
• Di conseguenza, il segno è inammissibile alla registrazione ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L’obiezione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, si basava sui
seguenti fatti:
• il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
seguente: difendi/difenda/difendiamo/difendete/difendano Kiev!
• Il significato dei termini «DEFEND KIEV», contenuto nel marchio, era
supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in
data 17/08/2022):
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defend
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kiev
Il contenuto di ciascun link, nonché la relativa traduzione in italiano, era
riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente
come uno slogan politico, una dichiarazione politica associata all’invasione
russa dell’Ucraina o alla guerra in generale. Il pubblico di riferimento non
distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non
vedrebbe altro che un invito all’azione di proteggere Kiev e scongiurare
l’attacco.
• Benché il segno contenga determinati elementi figurativi consistenti
nell’utilizzo dei colori blu e giallo nonché nella rappresentazione di un
kalashnikov, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi,
rappresentando i colori della bandiera dell’Ucraina e simboleggiando l’arma
più famigerata al mondo responsabile della maggior parte delle uccisioni nel
secolo passato e presente, rafforzano il messaggio che il segno trasmette e
quindi non dotano di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel
modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere
alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
protezione.
• Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b) e f), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
dell’Unione europea n. 18 731 890 è respinta per tutti i prodotti oggetto della
domanda.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
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decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.




AUTENTICO – marchio non registrabile -Alicante – 16-11-2022

Il termine “autentico” è abitualmente usato per cui non è distintivo, seppur graficamente abbai un buon livello di stilizzazione, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/11/2022
Autentico 360 srl
via Magna Grecia 128
I-00183 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018720284
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Autentico 360 srl
via Magna Grecia 128
I-00183 Roma
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 01/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Cosmetici.
Classe 25 Abbigliamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
    caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese attribuirebbe al
    segno il significato seguente: vero, non falso, originale, genuino. Il suddetto
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    significato del termine «autentico», contenuto nel marchio, è stato supportato dai
    riferimenti di dizionario nelle tre lingue (informazioni estratte in data 01/07/2022 da
    https://www.treccani.it/vocabolario/autentico; https://dle.rae.es/?w=aut%C3%A9ntico;
    https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aut%C3%AAntico).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono genuini,
    affidabili, originali e non falsi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
    non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
    un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei
    prodotti.
  • Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 01/07/2022 è risultato che il
    termine «AUTENTICO» è utilizzato abitualmente nel mercato ed è pertanto privo di
    carattere distintivo per quei prodotti (informazioni estratte da 1.
    https://www.benesseresecondonatura.com/cosmesi-naturale-fresca/; 2.
    https://www.targatocn.it/2022/02/11/leggi-notizia/argomenti/economia7/articolo/cosmetici-naturali-e-bio-scegli-la-linea-alla-rosa-mosqueta.html; 3.
    https://www.starteritalia.it/about-us; 4. https://www.outpump.com/migliori-negozidove-acquistare-abbigliamento-vintage/; 5. https://www.amazon.es/AutenticoVestido-Disfraz-Festivales-Insuperable/dp/B07ZFY7S95; 6.
    https://www.latinmoda.net/vestido-hermoso-y-autentico.vestido-de-fiesta-largo.4049).
  • Benché il segno contestato contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una
    grafia comune blu su campo arancione, che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, il pubblico di riferimento li percepirebbe come un’etichetta non distintiva
    non adatta a imprimersi nella mente del consumatore poiché è troppo semplice e
    incapace di distogliere la mente del consumatore dal messaggio non distintivo
    veicolato dagli elementi verbali. Gli elementi stilizzati sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tutti gli
    elementi del marchio sono combinati gli consente di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720284 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
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    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



VR EQUIPMENT marchio descrittivo respinto 15-11-2022

VR presumibilmente sono le iniziali di Valentino Rossi. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione relativa ai prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche ecc. così come per altri prodotti e servizi come per esempio per i prodotti della classe 18 ‘bastoni da montagna e borse da sport’ Il marchio è respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/11/2022
UFFICIO BREVETTI PEDRINI & BENEDETTI
S.R.L. m.t.a
Via Cardinale Gugliemo Massaia, 12
I-61122 Pesaro
ITALIA
Fascicolo nº: 018714285
Vostro riferimento: R-09/22
Marchio: VR EQUIPMENT
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Valentino Rossi
Strada Pirano, 83
I-61010 Tavullia (PU)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 05/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9 Abbigliamento antinfortunistico; Abbigliamento anti-proiettile; Accumulatori
elettrici per veicoli; Adattatori elettrici; Accumulatori elettrici; Agende
elettroniche; Airbag di sicurezza per la protezione dalle cadute; Alidade a
cannocchiale; Allarmi acustici; Alcolometri; Alloggiamenti da automobile per
ricevitori telefonici; Altoparlanti; Amplificatori del suono; Amplificatori per
servomotori; Antenne; Apparecchi ad alta frequenza; Apparecchiature di

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risonanza magnetica [MRI], non per scopi medici; Apparecchi di controllo del
calore; Apparecchi di controllo della velocità di veicoli; Apparecchi di
intercomunicazione; Apparecchi di misura di precisione; Apparecchi di
navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchi di navigazione
satellitare; Apparecchi d’ingrandimento [fotografia]; Apparecchi
d’insegnamento; Apparecchi di proiezione; Apparecchi di segnalazione
navale; Apparecchi di telecomunicazione sotto forma di gioielli; Apparecchi e
impianti per la generazione di raggi x, non per uso medico; Apparecchi
elettrici di controllo; Apparecchi elettrici di commutazione; Apparecchi elettrici
di misura; Apparecchi elettrici di sorveglianza non per scopi medici;
Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Apparecchi e
strumenti nautici; Apparecchi e strumenti ottici; Apparecchi e strumenti di
chimica; Apparecchi e strumenti di fisica; Apparecchi e strumenti di pesatura;
Apparecchi e strumenti geodesici; Apparecchi fotografici; Apparecchi GPS
[Sistema di Posizionamento Globale]; Apparecchi per estinguere gli incendi;
Apparecchi per la diagnosi non per uso medico; Apparecchi per la
generazione di gas per la calibrazione; Apparecchi per l’analisi dei gas;
Apparecchi per l’analisi non per uso medico; Apparecchi per la registrazione
delle distanze; Apparecchi per la registrazione del suono; Apparecchi per la
registrazione del tempo; Apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la
respirazione artificiale; Apparecchi per la riproduzione del suono; Apparecchi
per la trasmissione del suono; Apparecchi per l’elaborazione di dati;
Apparecchi per l’insegnamento audiovisivo; Apparecchi per misurare le
distanze; Apparecchi radar; Apparecchi radio; Apparecchi radiografici non per
uso medico; Apparecchi radio per veicoli; Apparecchi respiratori per il nuoto
subacqueo; Apparecchi telefonici; Apparecchi stereoscopici; Applicazioni per
computer software, scaricabili; Aste per fare selfie [monopiedi azionati
manualmente]; Aste indicatrici; Astucci per lenti a contatti con incorporate
funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Astucci per lenti a contatto; Astucci per
occhiali; Astucci per vetrini di microscopio; Astucci speciali per apparecchi e
strumenti fotografici; Auricolari per cuffie; Auricolari per la comunicazione da
remoto; Autopompe da incendio; Avvisatori a fischietto d’allarme; Avvisatori
antifurto; Avvisatori d’incendio; Carte bancomat [magnetiche]; Carte
Bancomat [codificate]; Barche antincendio; Barometri; Barre di comando da
utilizzare con computer, non per video-giochi; Bastoni per combattere
l’incendio; Batterie d’accensione; Batterie elettriche; Bilance; Binocoli [ottica];
Biochip; Boccagli; Boe di avvistamento; Boe di salvataggio; Boe di
segnalazione; Borse porta computer portatile; Braccialetti collegati [strumenti
di misura]; Braccialetti magnetici di identificazione; Bussole; Cablaggi elettrici
per automobili; Calamite decorative [magneti]; Calcolatrici; Calibri; Calzature
protettive contro incidenti, radiazioni e fuoco; Calorimetri; Campanelli
[apparecchi avvisatori]; Capsule di salvataggio in caso di calamità naturali;
Caricabatteria portatili; Caricabatterie; Caricabatterie per telefoni cellulari;
Carte-chiave codificate; Carte d’identità biometriche; Carte magnetiche; Carte
d’identità magnetiche; Cartucce per videogiochi; Caschi di protezione; Caschi
di protezione per lo sport; Caschi per l’equitazione; Caschi per realtà virtuale;
Casse acustiche; Catenelle per occhiali; Cavi di avviamento per motori; Cavi
elettrici; Cavi in fibra ottica; Cercapersone [beeper]; Chiavi USB; Chip a DNA;
Cicalini; Cineprese [apparecchi cinematografici]; Cinghie di sicurezza, escluse
quelle per sedili di veicoli o per attrezzature sportive; Cinghie per cellulari;
Cinture di peso per subacquei; Cinture di salvataggio; Circuiti integrati;
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Clessidre; Collari elettronici per l’addestramento degli animali; Colonnine
stradali luminose o meccaniche; Collettori elettrici; Compact disc [audiovideo]; Computer hardware; Computer portatili; Computer thin client;
Concentratori di domotica; Coni stradali; Connettori [elettricità]; Contapassi
[podometri]; Contatori; Controllori di interfaccia digitale per strumenti musicali
che sono interfacce audio; Convertitori; Coperte antincendio; Coperte di
salvataggio; Copertine per smartphone; Copricapo con funzione di elmetti
protettivi; Copriprese; Cordoncini per occhiali; Cornici per foto digitali; Covers
per assistenti personali digitali [PDA]; Covers per tablet; Crogioli; Cronografi
[apparecchi registratori di durata]; Cuffie con microfono; Cuffie con microfono
per giocare ai videogiochi; Cuffie per la musica; Custodie per computer
portatile; Custodie per smartphones; Densimetri; Diaframmi [acustica];
Diaproiettori; Diodi ad emissione luminosa [LED]; Diodi emettitori di luce a
punti quantici [QLED]; Diodi organici a emissione di luce [OLED]; Dischetti
magnetici; Dischi acustici; Dischi magnetici; Dischi ottici; Dischi ottici
compatti; Dischi riflettenti da indossare per prevenire incidenti stradali;
Disegni animati; Display numerici elettronici; Dispositivi audio e video per la
sorveglianza dei neonati; Dispositivi di autenticazione di sicurezza [token];
Dispositivi di pilotaggio automatico per veicoli; Dispositivi di comando per
servomotori; Dispositivi di protezione contro i raggi X non per uso medico;
Dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; Dispositivi di
visualizzazione da collocare sulla testa; Elaboratori elettronici; Emettitori
elettronici di segnali; Emettitori [telecomunicazione]; Emoticon scaricabili per
telefoni cellulari; Equalizzatori [apparecchi audio]; Estintori; Etichette
elettroniche per merci; Fibre ottiche [fili conduttori dei raggi luminosi]; Files di
immagini scaricabili; Files musicali scaricabili; Filtri per maschere respiratorie;
Fischietti di segnalazione; Fischietti sportivi; Gilet di sicurezza riflettente;
Ginocchiere per operai; Giradischi; Giubbotti antiproiettile; Giubotti
salvagente; Goniometri [strumenti di misura]; Grafiche scaricabili per telefoni
cellulari; Guanti di amianto per la protezione contro gli infortuni; Guanti di
realtà virtuale; Guanti i protezione contro i raggi X per uso industriale; Guanti
per la protezione contro gli infortuni; Guanti per subacquei; Imbracature per il
supporto durante il sollevamento di carichi; Impianti antincendio a spruzzo;
Impianti di allarme antifurto elettrici; Impianti di segnalazione luminosi o
meccanici; Indicatori automatici di bassa pressione nei pneumatici dei veicoli;
Indicatori della quantità; Indicatori della temperatura; Indicatori del livello
dell’acqua; Indicatori di livello della benzina; Indicatori di perdita di elettricità;
Indicatori di pressione; Indicatori di velocità; Indicatori di vuoto; Indumenti di
protezione antincendio; Indumenti di amianto per la protezione contro il fuoco;
Insegne digitali; Insegne luminose; Insieme di dati, registrati o scaricabili;
Interfacce audio; Interfacce [informatica]; Interrutori elettrici; Interruttori
[elettricità]; Kit viva voce; Lampade flash per smartphone; Lampade ottiche;
Lampeggiatori [segnali luminosi]; Lanterne magiche; Lanterne per segnali;
Laser di soccorso per segnalazione di razzi; Laser non per uso medico;
Lavagne bianche elettroniche interattive; Lenti a contatto; Lenti close-up;
Lenti di correzione [ottica]; Lenti d’ingrandimento [ottica]; Lenti ottiche; Lenti
per occhiali; Lenti per selfie; Lettori di dischi [per computers]; Lettori dvd;
Lettori [informatica]; Lettori multimediali portatili; Lettori per libri elettronici;
Lucchetti elettronici; Luci di segnalazione per la circolazione; Magneti;
Manichette antincendio; Manichini per test di collisione; Macchine per pesare;
Manometri; Maschere antipolvere con incorporata la purificazione dell’aria;
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Maschere per immersione; Maschere per saldatori; Maschere respiratorie non
per la respirazione artificiale; Matite elettroniche per unità di visualizzazione;
Megafoni; Memorie per computer; Microfoni; Microfoni senza fili con
altoparlante integrato; Microprocessori; Microscopi; Mirini fotografici;
Misuratori; Misure; Mixer audio; Modems; Monitor di visualizzazione video
portatili; Monitors [materiale informatico]; Monitors [programmi per
computers]; Montature di occhiali; Morsetti [elettricità]; Mouse [informatica];
Netbook; Obiettivi [ottica]; Occhiali; Nastri magnetici; Occhiali da sole;
Occhiali da sport; Occhiali intelligenti [smartglass]; Occhiali [ottica]; Occhiali
per 3D; Ologrammi; Orologi intelligenti [smartwatch]; Orologi marcatempo;
Oscillografi; Palline antincendio; Palmari [PDA]; Para-denti per lo sport;
Paradenti; Parafulmini; Para-testa per lo sport; Paraventi d’asbesto per
pompieri; Passaporti biometrici; Pellicola protettiva adattata per smartphone;
Pellicola di protezione adattata per schermo di computer; Pile galvaniche; Pile
solari; Portachiavi elettronici telecomandati; Portafogli elettronici scaricabili;
Portavoce; Programmi informatici, registrati; Programmi per computer,
scaricabili; Programmi registrati del sistema di gestione per computers;
Protezioni per lo schermo dei telefoni cellulari; Pubblicazioni elettroniche
[scaricabili]; Puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser];
Quadri di comando [elettricità]; Quadri di connessione; Quadri di distribuzione
[elettricità]; Razzi di salvataggio, non esplosivi e non pirotecnici; Registratori
contachilometri per veicoli; Registratori di cassa; Regolatori di voltaggio per
veicoli; Regolatori luminosi [dimmer]; Respiratori per il filtraggio dell’aria; Reti
di protezione contro gli infortuni; Reti di salvataggio; Ricetrasmittenti;
Ricevitori [audio, video]; Ricevitori telefonici; Riduttori [elettricità]; Rivelatori;
Robot da laboratorio; Robot per insegnamento; Robot di telepresenza; Scale
di salvataggio [trasportabili]; Scanner 3D; Scanners [informatica]; Scanner
[apparecchiature] per l’esecuzione di diagnostica automobilistica; Schede a
circuiti stampati; Schede di memoria per videogiochi; Schermi di proiezione;
Schermi per la protezione del viso degli operai; Scialuppe di salvataggio;
Segnali da nebbia non esplosivi; Segnali di sicurezza [luminosi]; Sensori di
parcheggio per veicoli; Serrature elettriche; Sirene; Simulatori per la guida o il
controllo di veicoli; Smartphone; Smartphone pieghevoli; Software per giochi
per computer, registrati; Software per giochi per computer, scaricabili;
Software [programmi registrati]; Software salvaschermo per computer,
registrato o scaricabile; Software scaricabili per la gestione di transazioni di
criptovaluta mediante l’uso della tecnologia della catena di blocchi; Sonar;
Spartiti elettronici, scaricabili; Specchi [ottica]; Stampanti per computers;
Stampanti per biglietti; Stringinaso per nuotatori; Strumenti a cannocchiale;
Strumenti d’allarme; Strumenti di misura; Strumenti d’osservazione; Strumenti
meteorologici; Strumenti per la navigazione; Suonerie per cellulari scaricabili;
Supporti ad anello per telefoni cellulari; Supporti adattati per i laptop; Supporti
a forma di anello per telefoni cellulari; Supporti audio; Supporti magnetici per
dati; Supporti ottici per dati; Tablet; Supporti progettati per telefoni cellulari e
smartphone; Tachimetri; Tappetini per cruscotto adatti a contenere telefoni
cellulari e smartphone; Tappetini per mouse; Tastiere del computer;
Telecamere di retrovisione per veicoli; Telefoni portatili; Telefoni senza fili;
Telegrafi [apparecchi]; Televisori; Teloni di salvataggio; Terminali interattivi
touch screen; Terminali per carte di credito; Termostati per veicoli; Tessere
magnetiche codificate; Tracciatori di attività fisica indossabili; Trackball
[periferiche per computer]; Traduttori elettronici tascabili; Transistors
Pagina 5 di 11
[elettronica]; Trasformatori; Trasmettitori telefonici; Triangoli di segnalazione
per veicoli in panne; Tute aptiche, diverse da quelle per fini medici; Tute di
protezione per aviatori; Unità centrali di elaborazione [processori]; Unità
periferiche per computers; Unità per nastri magnetici [informatica]; Valvole
amplificatrici; Videocamere; Videocassette; Videoproiettori; Videoschermi;
Videotelefoni; Vetri ottici; Visiere per caschi; Visori a sovrimpressione per
veicoli a motore; Caschi per motociclisti; Caschi di protezione per motociclisti;
Zattere di salvataggio; Prodotti virtuali scaricabili, ovvero, Programmi
informatici contenenti calzature, abbigliamento, cappelleria, articoli ottici,
borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte, giocattoli; Profumeria,
gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi virtuali online; Software
scaricabili per giochi interattivi per uso tramite una rete mondiale di computer
e attraverso varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Software scaricabile
per impegnarsi in social networking e interagire con le comunità online;
Software scaricabili per l’accesso e lo streaming di contenuti di
intrattenimento multimediale; Software scaricabili per fornire l’accesso ad
ambienti virtuali online; Software scaricabili per la creazione, la produzione e
la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar,
overlay digitali e skin per accesso e uso in ambienti online, ambienti virtuali
online e ambienti virtuali a realtà estesa; Risorse digitali scaricabili e file di
dati elettronici forniti con token non fungibili (NFT) e altre cripto-collezionabili
e beni non fungibili basati su blockchain.
Classe 18 Astucci per chiavi [pelletteria]; Bastoni da montagna; Bastoni da passeggio;
Bastoni per ombrelli; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti
vanity cases; Bauli; Bauli da viaggio; Borse; Borse [buste, sacchetti] in pelle
per imballaggio; Borse da spiaggia; Borse da sport; Borse della spesa con
rotelle; Borse lavorate a maglia; Borsellini; Borse per il bucato (non
sagomate); Borsette; Borsette da viaggio [in pelle]; Borse vuote per i ferri;
Briglie [finimenti]; Briglie per guidare i bambini; Cartelle, buste [articoli di
pelle]; Cartelle scolastiche; Cartone-cuoio; Cinghie di cuoio; Collari per
animali; Coperture per animali; Corregge per pattini; Etichette adesive in pelle
per borse; Finta pelle [imitazione del cuoio]; Foderi per ombrelli; Guarnizioni
in cuoio per mobili; Guinzagli [in pelle]; Imbracatura a tracolla per portare
neonati; Imitazioni di cuoio; Impugnature per borse della spesa; Maniglie per
valige; Marsupi per portare i bambini; Museruole; Ombrelli da sole;
Organizzatori per valigie; Parapioggia; Pelli rifinite; Porta-biglietti da visita;
Porta-carte [portafogli]; Portafogli; Porta-musica; Randsels [zainetti per la
scuola giapponesi]; Reti per la spesa; Sacche; Sacchi da campeggiatori;
Sacchi da viaggio; Sacchi per alpinisti; Scatole in cuoio o in cartone-cuoio;
Staffe; Valigette per documenti; Valigie; Valigie con rotelle; Valigie-fodera per
vestiti per il viaggio; Valigie motorizzate; Zainetti porta bebè; Zaini; Similpelle;
Selle per cavalli; Rivestimenti in pelle per mobili; Redini [briglie]; Valigette
ventiquattrore; Valigie in pelle; Zainetti; Zaini da escursionismo; Zaini per
scolari; Zaini sportivi; Portacarte.
Classe 25 Calzature; Calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a
corto raggio (NFC); Giacche da motociclismo; Guanti da motociclismo;
Completi impermeabili da motociclista; Stivali per motociclisti; Tute
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impermeabili per motociclisti; Abbigliamento sportivo; Articoli d’abbigliamento,
ovvero mutandine da donna, magliette, felpe con cappuccio, Pantaloni di tute,
Canotte, giacche a vento, Reggiseni per sport, Fasce per il sudore; T-shirts;
Felpe; Bermuda; Jeans in denim; Blue jeans; Jeans; Costumi da spiaggia;
Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento con LED integrati; Abbigliamento
in finta pelle; Abbigliamento in lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento
per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica;
Abbigliamento ricamato; Abiti; Abiti [completi]; Abiti scamiciati; Accappatoi da
bagno; Antisdrucciolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Articoli di
abbigliamento sportivo con sensori digitali; Bandane [foulards]; Bavaglini non
di carta; Berretti; Berretti essendo copricapo; Biancheria intima; Biancheria
personale antisudorifica; Boa [pelliccia da collo]; Body [biancheria intima];
Bretelle; Busti [biancheria intima]; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte;
Calzamaglie; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche;
Calzetteria; Calzini; Calzini che assorbono la traspirazione; Calzoncini;
Calzoncini da bagno; Camici; Camicie; Camicie a maniche corte; Camiciole;
Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta
[abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli; Casule;
Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti
[indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copriviso [abbigliamento],
non per uso medico o sanitario; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi da
bagno; Costumi da carnevale; Costumi da spiaggia; Cravatte; Cravatte
lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Culottes [biancheria intima];
Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento];
Fodere confezionate [parti di indumenti]; Ferramenti per calzature; Bandane
[foulards]; Fusciacche; Gabardine [indumenti]; Gambali di stivali; Ghette;
Giacche; Giarrettiere; Gilè per la pesca; Giubbi; Gonne; Grembiuli; Grembiuli
[indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti; Guanti [abbigliamento]; Guanti a
manopola; Guanti da pilota; Guanti da sci; Guanti per ciclisti; Guanti termici
per dispositivi a schermo tattile; Guardoli per calzature; Indumenti
confezionati; Indumenti contenenti sostanze dimagranti; Indumenti di carta;
Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Kimono; Leggings; Leggings
[pantaloni]; Livree; Maglie protettive [rashguards]; Maglie sportive; Maglioni;
Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelle da parrucchiere;
Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Mezze ghette; Minigonne a
pantalone; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutande [biancheria intima];
Mutandine per bebè; Mutandine [slip]; Mute per sci nautico; Panciotti;
Pantaloni; Pantofole; Paraorecchie [abbigliamento]; Parka; Pellicce; Pellicce
[indumenti]; Petti di camicie; Pettorine con maniche, non di carta; Pigiama;
Polsini [abbigliamento]; Poncho; Protezioni al tallone per scarpe; Punte di
calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseni;
Reggiseni adesivi; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno;
Sari; Sarong; Scaldacolli; Scaldapiedi [non elettrici]; Scarpe; Scarpe con
suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia;
Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Soggoli
[indumenti]; Solette; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sottogonne; Sottopiedi; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivaletti con lacci; Stivali; Stole [pellicce];
Suole per calzature; Tacchetti per scarpe da calcio; Tacchi; Talloniere per
calzature; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Tenute da judo; Tenute da karatè;
Toghe; Tomaie per calzature; Tronchetti; Turbanti; Tute [indumenti]; Uniformi;
Valenki [stivali in feltro]; Veli; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere come
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copricapo; Visiere di berretto; Zoccoli [calzature]; Maglie; Maglie intime
[maglieria].
Classe 35 Servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature,
abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori
da utilizzare online; Servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale,
ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria,
mobili e accessori; Servizi di mercati on-line, in relazione ai seguenti servizi:
Servizi di giochi di realtà virtuale; Aggiornamento e manutenzione dei dati in
banche dati informatiche; Allestimento di vetrine; Amministrazione
commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Amministrazione di
programmi di fidelizzazione dei consumatori; Assistenza nella gestione degli
affari; Consulenza nelle strategie di comunicazione nella pubblicità;
Consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni;
Consulenza per la gestione degli affari; Contabilità; Controllo finanziario;
Direzione di eventi commerciali; Distribuzione di campioni per scopi
pubblicitari; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Fornitura di classifiche
degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura di recensioni degli
utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura su mercato online di beni
e servizi per acquirenti e venditori; Gestione aziendale per conto degli
sportivi; Gestione di affari per conto di artisti; Indicizzazione di siti web a scopi
commerciali o pubblicitari; Investigazioni per affari; Marketing; Marketing di
influenza; Marketing mirato; Negoziazione di contratti di affari per conto di
terzi; Negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di
terzi; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari;
Organizzazione di fiere commerciali; Organizzazione di sfilate di moda a fini
promozionali; Ottimizzazione di motori di ricerca per promozione di vendita;
Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di programmi di televendite;
Produzione di spot pubblicitari; Promozione di prodotti mediante influencer;
Pubblicità; Pubblicità online su rete informatica; Relazioni pubbliche; Ricerca
di sponsor; Ricerche di marketing; Ricerche di mercato; Servizi di agenzie di
pubblicità; Servizi di agenzie per l’importazione e l’esportazione; Servizi di
approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre
imprese]; Servizi di comunicazione aziendale; Servizi di generazione di
contatti; Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi di intelligenza
competitiva; Servizi di intermediazione commerciale; Servizi di rassegne
stampa; Servizi di relazioni con i media; Servizi pubblicitari destinati alla
creazione di un’identità di marca per terzi; Sviluppo di concetti pubblicitari;
Valutazioni in affari commerciali; Fornitura di informazioni relative a contatti di
affari e commerciali; Assistenza nella gestione di aziende in franchising.
Classe 41 Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura on-line di calzature, abbigliamento,
cappelleria, occhiali, Articoli ottici, Borse, borse sportive, Zaini, Attrezzature
sportive, Arte, Giocattoli, profumeria, gioielleria, mobili e accessori virtuali non
scaricabili da utilizzare in ambienti virtuali; Divertimento, ovvero fornitura dei
seguenti prodotti: Personaggi digitali e cartoni animati e non animati, Avatar,
Sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non
scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; Servizi di realtà virtuale e
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giochi interattivi forniti online da una rete mondiale di computer e attraverso
varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Servizi di intrattenimento, ovvero
fornitura di software per giochi on-line, non scaricabili e Fornitura di
videogiochi on-line; Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura d’ambienti
virtuali in cui gli utenti possono interagire per tempo libero, scopi ricreativi o
intrattenimento; Divertimento, ovvero, Fornitura di ambienti online con
streaming di contenuti di intrattenimento e streaming dal vivo di eventi di
intrattenimento; Servizi di divertimento, Ovvero Organizzazione,
pianificazione e presentazione di performance virtuali ed eventi di
intrattenimento social; Accademie [educazione]; Allenamento [formazione];
Corsi di fitness cumulative; Cronometraggio in manifestazioni sportive;
Educazione; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Fornitura di informazioni in
materia di divertimento; Fornitura di informazioni in materia di educazione;
Fornitura di informazioni in materia di ricreazione; Fornitura di recensioni degli
utenti per scopi culturali o di intrattenimento; Fornitura di video online, non
scaricabili; Fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili;
Insegnamento della ginnastica; Messa a disposizione di impianti sportivi;
Noleggio di attrezzature di giochi; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad
eccezione dei veicoli; Noleggio di impianti sportivi; Noleggio di simulatori per
addestramento; Oganizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di
competizioni di sport elettronico; Organizzazione di competizioni sportive;
Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di
spettacoli [servizi di impresari]; Organizzazione e conduzione di eventi
sportivi; Organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali;
Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e direzione di
convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e gestione
di laboratori di formazione [workshop]; Pianificazione di ricevimenti
[divertimento]; Prenotazione di posti per spettacoli; Produzione di spettacoli;
Produzione di podcast; Produzione di musica; Produzione di films non per
scopi pubblicitari; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazione online di libri
e riviste elettroniche; Realizzazione di eventi ricreativi; Registrazione di films
su videonastri; Reportage fotografici; Servizi di acquisizione di immagini
fotografiche tramite drone; Servizi di campi sportivi; Servizi di club del
benessere [salute e fitness]; Servizi di divertimento; Servizi di educazione
fisica; Servizi di giochi forniti online da una rete informatica; Servizi di layout,
non per scopi pubblicitari; Servizi di locali notturni [divertimento]; Servizi di
messa a disposizione di films, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di
video on-demand; Servizi di messa a disposizione di programmi televisivi,
non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di
parchi di divertimento; Servizi di personal trainer [fitness]; Servizi di sport
elettronico; Servizi di valutazione di idoneità fisica a scopo di allenamento;
Servizi di video editing per eventi; Servizi educativi forniti da assistenti di
bisogni speciali; Servizi per l’acquisizione di certificati d’istruzione, ovvero
conduzione di corsi di formazione ed esami d’istruzione; Trasferimento del
know-how [insegnamento]; Tutoraggio; Formazione; Organizzazione di attività
sportive e culturali; Addestramento nel campo delle motociclette;
Addestramento sportivo; Allenamento sportivo.
Classe 42 Token non fungibili utilizzati con la tecnologia blockchain; Token non fungibili
utilizzati con la tecnologia blockchain per rappresentare un oggetto da
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collezione; Piattaforme software per fornire accesso a cripto-collezionabili,
token non fungibili e altri token per applicazioni; Fornitura d’uso temporaneo
di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione,
invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, criptocollezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di
transazioni digitali; Ospitare un sito web di comunità virtuale; Fornitura di
software non scaricabili sotto forma di cripto-collezionabili e token non
fungibili (NFT); Software non scaricabili per la creazione, la produzione e la
modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay
digitali e skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e
ambienti virtuali a realtà estesa; Progettazione grafica di materiali
promozionali; Programmazione di computer; Ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti per i terzi; Servizi di stilista; Stilismo [industrial design]; Sviluppo di
videogiochi e di giochi per computer; Controllo tecnico per autoveicoli;
Consulenza per la progettazione di siti web; Servizi di disegnatori di arti
grafiche; Servizi di disegnatori per imballaggi; Servizi di disegni industriali;
Conduzione di studi di progetti tecnici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
inglese dell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato seguente: ‘oggetti
necessari per la realtà virtuale’.
• https://www.lexico.com/definition/vr
https://www.lexico.com/definition/equipment
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la
riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche; guanti di realtà virtuale;
lavagne bianche elettroniche interattive; ricetrasmittenti; tablet; prodotti virtuali
scaricabili, ovvero, programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento,
cappelleria, articoli ottici, borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte,
giocattoli, profumeria, gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi
virtuali online’, così come i prodotti della classe 18, per esempio ‘bastoni da
montagna; borse da sport; etichette adesive in pelle per borse; selle per
cavalli; rivestimenti in pelle per mobili’, nonché i prodotti della classe 25, per
esempio ‘calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a
corto raggio (NFC); articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali;
costumi da bagno; guanti termici per dispositivi a schermo tattile; indumenti
contenenti sostanze dimagranti; mute per sci nautico; tenute da judo’, sono
‘oggetti necessari per la realtà virtuale’, per esempio perché possono essere
utilizzati per lo svolgimento di varie attività realizzate mediante la realtà
virtuale, quali l’allenamento, ecc., o sono utilizzabili in mondi virtuali, ecc…
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• Similmente, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di negozi al dettaglio
in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria,
occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori da utilizzare online;
organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; servizi di
approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre
imprese]’, così come i servizi della classe 41, per esempio ‘divertimento,
ovvero fornitura dei seguenti prodotti: personaggi digitali e cartoni animati e
non animati, avatar, sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono
online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; noleggio di
attrezzature di giochi; noleggio di simulatori per addestramento’, nonché i
servizi della classe 42, ad esempio ‘fornitura d’uso temporaneo di software
non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio,
ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, cripto-collezionabili,
token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di transazioni digitali;
software non scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di
disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e
skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti
virtuali a realtà estesa; servizi di disegni industriali; conduzione di studi di
progetti tecnici’, possono essere specificamente dedicati alla creazione,
vendita, promozione, distribuzione, ecc., di ‘oggetti necessari per la realtà
virtuale’.
• Infine, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di giochi di realtà virtuale’,
o i servizi della classe 41, per esempio realizzazione di eventi ricreativi;
servizi di sport elettronico; tutoraggio; formazione; addestramento sportivo’
possono essere realizzati mediante tali oggetti. Pertanto, il segno descrive il
tipo e la destinazione dei prodotti e servizi e la modalità di prestazione dei
servizi.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a
svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza,
nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) ec) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018714285 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tas