Indicazioni geografiche: Conferenza 28-29 gennaio 2025

Segnaliamo questo evento del 28-29 gennaio 2025 sul tema “indicazioni geografiche”, per chi fosse interessato può consultare il link dedicato Conferenza organizzata dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)




Marchio descrittivo nel settore dei materiali per costruzioni metalliche – marchio non registrabile

Il consumatore finale, approcciandosi all’acquisto di materiali per la costruzioni in metallo, intenderebbe la parola JOINTSTEEL come “giunti in acciaio”. Questo segno è descrittivo per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 18/12/2024
************ Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
JOINTSTEEL
Marchio denominativo
*********** Roma
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della
domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 6
Materiali da costruzione metallici; Materiali da costruzione (Metallici -) sotto
forma di lastre; Materiali da costruzione (Metallici) sotto forma di pannelli;
Pannelli isolanti metallici per l’edilizia; Acciai in forma di fogli, lamiere, lamine
e bobine; Lamiere d’acciaio; Lamiere di acciaio rivestite di zinco; giunti
waterstop in lamiera di acciaio; lamiere in acciaio rivestite di elastomero
termoplastico.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti obiettati,
attribuirebbe al segno il significato di “giunto o congiunzione d’acciaio”. Ciò è
stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
dictionary
online
in
data
28/06/2024
all’indirizzo
English
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/joint,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steel). Il
contenuto
rilevante dei link menzionati è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–
I
consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti (vale a dire materiali da costruzione metallici,
anche espressamente d’acciaio, come lastre, pannelli, lamiere, fogli, lamine e
bobine, nonché giunti in acciaio), sono giunti o elementi di congiunzione e
sono realizzati in acciaio, o sono elementi in acciaio che fungono da giunti o
congiunzioni o che sono per l’utilizzo con giunti o congiunzioni. L’assenza di
spazio o di una preposizione tra le parole ‘JOINT’ e ‘STEEL’ non modifica
questa percezione in quanto il pubblico è abituato a interpretare messaggi
chiaramente descrittivi anche se privi di spazi o preposizioni. Pertanto, il
segno descrive specie, destinazione o funzione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo.
L’Ufficio è consapevole dell’irregolarità di classificazione sollevata in data
18/06/2024, in riferimento alla necessità di modificare il termine «waterstop»
in quanto manca di chiarezza e precisione in italiano. Tuttavia, essa non ha
alcun impatto sulla presente obiezione poiché la natura generale dei prodotti
è chiara.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
In data 05/08/2024 il richiedente ha chiesto una proroga bimestrale del termine per
presentare le proprie osservazioni, concessa dall’Ufficio il 31/08/2024. Il richiedente
ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata
sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi
assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n.
019037939 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Registrare un marchio nel settore delle pitture e vernici – marchio non registrabile

Il segno da esaminare è ANTIAQUA e tratta di composti di rivestimento [non vernice] per la protezione contro gli effetti dell’acqua e rivestimenti per proteggere i muri dall’acqua. La mancanza della lettera C non impedirebbe al pubblico di riferimento di considerare il segno come significato di antiacqua per cui il segno è descrittivo e non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2024
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019055738
17903MCM967
ANTIAQUA
Marchio denominativo
************* (NO)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 29/08/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 1
Classe 2
Composti di rivestimento [non vernice] per la protezione contro gli effetti
dell’acqua; Rivestimenti per proteggere i muri dall’acqua.
Rivestimenti protettivi per respingere l’acqua [pittura]; Rivestimenti per
proteggere la pietra dall’acqua [pitture o oli]; Rivestimenti per proteggere il
calcestruzzo dall’acqua [pitture o oli]; Rivestimenti per proteggere dall’acqua i
muri degli edifici in muratura [pitture e oli]; Vernici per proteggere i muri
dall’acqua.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il consumatore di lingua italiana e inglese, ovvero il pubblico in generale ed un
professionista dai settori come, ad esempio, dell’edilizia e dell’ architettura,
attribuirebbe al segno il significato seguente: contro l’acqua.
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  • Il suddetto significato dei termini «ANTI» e «AQUA», contenuto nel marchio, è
    supportato supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
    o https://www.treccani.it/vocabolario/anti-1/ ;
    o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/anti ;
    o https://www.treccani.it/vocabolario/acqua/ ;
    o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aqua .
    Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto e tradotto nella lettera di
    obiezione.
    • L’assenza della lettera «C» in «AQUA» non impedirà al pubblico di riferimento di
    percepire la scrittura errata di «AQUA» con il significato sopra menzionato.
    • Per quanto riguarda il pubblico di lingua inglese, esso comprende i consumatori di
    Irlanda e Malta e di altri Stati membri dell’UE in cui la lingua inglese è ampiamente
    compresa. Il Tribunale ha confermato che esiste almeno una comprensione di base
    della lingua inglese da parte del pubblico in Cipro, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi
    e Svezia.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i composti di rivestimento, vari tipi di rivestimenti (come, ad esempio, pittura) e
    vernici, sono utilizzati contro l’acqua e proteggono beni come, ad esempio, i muri
    oppure il cemento (calcestruzzo). Pertanto, il segno descrive qualità o altre
    caratteristiche come lo scopo previsto dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
  • Anche se il segno è costituito dalle parole congiunte «ANTIAQUA», ciò non è
    sufficiente per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i
    consumatori capirebbero che il marchio è composto da queste due parole.
    Comprenderebbero il loro significato, nel suo insieme, e che il marchio non contiene
    altri elementi che potrebbero rendere il marchio distintivo.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
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    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019 055 738 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



Registrare un marchio, quando consiste in una data non è distintivo per cui non è registrabile – Alicante 19-12-2024

“Est. 1939” è un segno depositato nel settore delle bevande alcoliche, ad avviso dell’esaminatore europeo verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come “fondato nel 1939” per cui non andrebbe a distinguere le bevande alcoliche oggetto del marchio dalle altre presenti sul mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2024
***********Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019054497
T139.EM.4.20
Marchio figurativo
************* (BA)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
Bevande alcoliche, escluse le birre; vini; preparati alcolici per fare bevande;
Bevande a bassa gradazione alcolica; bevande distillate; liquori.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, il segno in relazione ai prodotti obiettati,
attribuirebbe al segno il significato di “fondato nel 1939”. Ciò è stato supportato da
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in
data 25/07/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/est,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/establish). Il contenuto rilevante
di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti provengono da un’azienda fondata o istituita nel 1939. L’espressione
“EST.1939” non contiene alcun elemento che, al di là del suo evidente significato
promozionale (ad esempio come indicazione di qualità dovuta alla lunga esperienza
del produttore nel settore), possa consentire al consumatore di riferimento di
ricordarlo facilmente ed immediatamente come marchio distintivo dei prodotti in
questione rispetto ad altri identici o analoghi. Pertanto, nonostante alcuni elementi
stilizzati costituiti da una grafia semplice e comune inserita in riquadro quadrato, il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
sull’epoca di fondazione del soggetto economico produttore.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/09/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Nella pratica commerciale, la sigla est. può essere impiegata, nel linguaggio tecnico,
    come abbreviazione di “established” (ma anche, per esempio “estimated” o “estate”).
    Tuttavia, il consumatore di riferimento non si identifica con un professionista degli affari
    commerciali. I prodotti della classe 33 sono prodotti di largo consumo rivolti al pubblico
    generale che magari può riconoscere parole di base in lingua inglese, ma non termini tecnici
    del mondo del business, come potrebbero peraltro anche essere “estimated” o “estate”,
    accezioni queste non citate dall’Esaminatore. La parola “est”, invece, viene immediatamente
    e più facilmente intesa dal consumatore di riferimento quale termine impiegato per indicare
    uno dei quattro punti cardine, sinonimo di «oriente» e «levante» in italiano.
  2. Anche qualora “EST.” fosse inteso come abbreviazione di “established”, “estimated” o
    “estate”, tale abbreviazione non risulta usata di frequente nel settore di riferimento. Ne
    discende in tutte le sue accezioni il marchio è frutto di sufficiente grado di fantasia e assume
    sufficiente carattere distintivo.
  3. L’Ufficio ha registrato marchi simili (lista acclusa).
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
  4. Il richiedente sostiene che, essendo i prodotti della classe 33 di largo consumo rivolti al
    pubblico generale, questi non necessariamente potrebbe conoscere un termine tecnico
    inglese del mondo del business, quale sarebbe “Est.”
    Tuttavia, come indicato nella lettera di obiezione, proprio perché l’abbreviazione ‘EST.’ è di
    lingua inglese, il consumatore di riferimento da considerare nel caso in esame è quello dei
    territori di lingua inglese dell’Unione europea. Rispetto a tale consumatore anglofono non vi
    è alcun motivo di dubitare che conosca un termine di base come “Established” e la relativa
    abbreviazione “Est.” anch’essa diffusissima in tutti i settori commerciali per indicare l’anno di
    fondazione o istituzione. Poiché il richiedente non ha errato nell’individuazione o
    comprensione del pubblico rilevante nella fattispecie, l’argomento è irrilevante ed è rigettato.
    Per i medesimi motivi ora esposti è parimenti irrilevante e priva di pregio la considerazione
    che il pubblico italiano intenderebbe ‘Est.’ come il nome del segno cardinale.
    Pagina 4 di 5
  5. Riguardo ai possibili vari significati dell’abbreviazione “Est.” Anche rispetto al consumatore
    di lingua inglese (ad esempio “estimated” o “estate”), è sufficiente ricordare che per
    escludere un marchio dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE,
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
    Poiché che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
  6. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
    esempio
    018036662, L’EST 018770323, ecc.. Tuttavia, la giurisprudenza
    consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
    marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
    quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
    marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto I marchi contengono elementi verbali e figurativi non corrispondenti a quelli della
    domanda in esame.
    Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
    possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
    registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
    Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
    meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
    della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019054497 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    Pagina 5 di 5
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Mp Bergamo”

Accettata in data 16.12.2024 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Mp Bergamo”” depositato il 17.05.2024 a Bergamo

Il marchio è utilizzato per cucce, trasportini e casette prefabbricate per animali domestici.




Agevolazioni per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione

E’ operativa per il 2024 l’agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione.

Dal 18 dicembre 2024 e fino al 20 gennaio 2025 le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128 e s.m.i., e altri organismi di tipo associativo o cooperativo potranno presentare, al soggetto gestore Unioncamere, le domande per l’accesso al contributo fissato nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili ed entro il limite di 150.000 euro, a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 6 mesi successivi alla concessione del contributo.

Le iniziative finanziabili sono:

  • partecipazione a fiere e saloni internazionali;
  • eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;    
  • incontri bilaterali con associazioni estere;    
  • seminari in Italia con operatori esteri e all’estero;    
  • azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line; 2024/
  • creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

Per maggiori dettagli si invita a consultare il sito dedicato www.marchicollettivi2024.it





MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Monferrato La Leggenda di Aleramo”

Accettata in data 12.12.2024 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Monferrato La Leggenda di Aleramo”” depositato il 14.05.2024 ad Alessandria

Il marchio è utilizzato nel settore dell’oggettistica in legno in vetro e in carta da esporre nei vari mercatini dell’artigianato locale.




Registrare un marchio per bevande alcoliche – marchio non registrabile

Si tratta di un marchio in classe 33 per bevande alcoliche. READY TO SPRITZ è descrittivo poiché è una bevanda composta da vino spumante mescolato con un liquore dal gusto amaro e acqua frizzante che comunemente viene chiamata Spritz.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/11/2024
**************Bergamo
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio denominativo
*************TRENTO (TN)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 14/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
Bevande alcoliche (escluse le birre); Preparati alcolici per fare bevande.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
pronti per lo spritz, già pronto per lo spritz–
I suddetti significati dei termini «READY TO SPRITZ», di cui il marchio è composto,
sono stati supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ready).
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spritz).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che le bevande alcoliche (escluse le birre) e preparati alcolici per fare bevande sono
una bevanda composta da vino spumante mescolato con un liquore dal gusto amaro,
e acqua frizzante o sono ingredienti pronti per la preparazione di tal bevande.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pertanto, il segno descrive specie dei prodotti.
Pagina 2 di 2 —-
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.
Inoltre Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «READY TO SPRITZ»
semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, che serve a incoraggiare e
motivare il consumatore di riferimento a consumare la bevanda spritz, molto
probabilmente in un contesto sociale.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018980511 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Quando un Marchio è elogiativo delle caratteristiche del prodotto non è registrabile

Nel nostro caso, se si aggiunge Super a Pizza si vuole far intendere che il nostro prodotto è in assoluto il migliore sul mercato. Il marchio non è registrabile perché semplicemente elogiativo che non distingue il nostro prodotto dagli altri.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/11/2024
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
*********** Milano
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 14/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Classe 30
Classe 32
Classe 43
Oli aromatizzati.
Pizza; Salsa di pomodoro; Pizze surgelate; Pizze conservate; Salse per
pizza; Pizze [pronte]; Miscele per pasta per la pizza; Impasto per pizza;
Pizza fresca.
Acqua; Bevande analcoliche; Birre.
Servizi di ristorazione; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 5
Pizzerie; Gastronomie [ristoranti]; Servizi di fast food; Catering.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, almeno il consumatore medio di
lingua italiana/inglese/tedesca attribuirebbe al segno il significato seguente: focaccia
di pasta rotonda condita con olio, salsa di pomodoro, mozzarella o altri ingredienti e
cotta al forno di qualità superiore, eccellente, grande.
• Il suddetto significato dei termini «SuperPizza», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
ITA https://dizionario.internazionale.it/parola/super
ENG https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super
(Traduzione libera dell’Ufficio: Super- si usa per formare aggettivi che
indicano che qualcosa è a un livello superiore rispetto a qualcos’altro.)
DE https://www.duden.de/rechtschreibung/super
(Traduzione libera dell’Ufficio: molto buono, grande, eccellente)
ITA https://dizionario.internazionale.it/parola/pizza
ENG https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pizza
(Traduzione libera dell’Ufficio: La pizza è un pezzo di pasta piatto e
rotondo, ricoperto di pomodoro, formaggio e altri alimenti saporiti e poi
cotto in forno.)
DE https://www.duden.de/rechtschreibung/Pizza
(Traduzione dell’Ufficio: Specialità italiana salata (di solito servita calda)
preparata con pasta lievitata tirata sottile e condita con fette di
pomodoro, formaggio, ecc.)
• In relazione ai prodotti obiettati nelle classi 29, 30 e 32, quali ad esempio pizza, salsa
di pomodoro e bevande, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno «
» come descrittivo di un tipo di pizza e/o di particolare impasto per
pizza e/o di ingredienti utilizzati per fare la pizza che sono di livello superiore. Con
riguardo ai servizi di ristorazione in classe 43, i consumatori di riferimento
percepirebbero il segno come indicativo del fatto che tali servizi sono necessari alla
produzione e somministrazione di tali prodotti.
• Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati, il consumatore di riferimento
percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità, destinazione
e valore dei prodotti e servizi.
• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, almeno il consumatore medio di lingua italiana/inglese/tedesca, come sopra
detto, attribuirebbe al segno il significato seguente: focaccia di pasta rotonda condita
con olio, salsa di pomodoro, mozzarella o altri ingredienti e cotta al forno di qualità
superiore, eccellente, grande.
Pagina 3 di 5

  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
    » semplicemente
    come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi
    obiettati sono e/o riguardano e/o promuovono tipi di pizza di ottima qualità, eccellenti
    e/o di grandi dimensioni. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non
    come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
    elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
    • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, come detto (supra), tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, il segno in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/06/2024, dichiarando di comprendere le
    motivazioni dell’Ufficio nel valutare il segno come descrittivo e privo di carattere distintivo e
    richiedendo la possibilità di modificare il segno al fine di evitare gli impedimenti assoluti di
    cui all’articolo 7 lettere b) e c) RMUE.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    In data 27/06/2024, l’Ufficio ha risposto alle osservazioni presentate dal richiedente,
    illustrando le due condizioni necessarie e cumulative per la modifica del marchio, ossia:
    • l’errore deve essere ovvio, e
    • la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio depositato.
    L’Ufficio nella stessa comunicazione aveva rilevato che nella fattispecie in esame non vi era
    alcuna prova che il segno fosse stato richiesto a seguito di un errore e che la modifica
    proposta avrebbe alterato in maniera sostanziale il marchio rispetto a quello inizialmente
    depositato. Ad ogni modo, l’Ufficio invitava il richiedente a prendere visione delle Direttive
    concernenti l’esame sui marchi dell’Unione europea, Parte B Esame, Sezione 2 Formalità,
    15 Modifiche alla domanda di marchio dell’Unione europea, 15.1 Modifiche alla riproduzione
    del marchio (https://guidelines.euipo.europa.eu/2214317/2138600/direttive-dimarchi/15-1
    modifiche-alla-riproduzione-del-marchio).
    Pagina 4 di 5
    Nel caso in esame, non vi sono state ulteriori comunicazioni e/o osservazioni in tal senso da
    parte del richiedente. Pertanto, alla luce di quanto precede, le osservazioni del richiedente
    devono essere respinte.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019027102 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 29
    Classe 30
    Classe 32
    Classe 43
    Oli aromatizzati.
    Pizza; Salsa di pomodoro; Pizze surgelate; Pizze conservate; Salse per
    pizza; Pizze [pronte]; Miscele per pasta per la pizza; Impasto per pizza;
    Pizza fresca.
    Acqua; Bevande analcoliche; Birre.
    Servizi di ristorazione; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar;
    Pizzerie; Gastronomie [ristoranti]; Servizi di fast food; Catering.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 25
    Abbigliamento.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Marchio: se è una indicazione geografica protetta non è registrabile

Il segno contiene il termine “PUGLIA”, che evoca l’indicazione geografica protetta. Questa denominazione è protetta a norma del REGOLAMENTO (EU) 2024/1143 del 11 Aprile 2024.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/12/2024
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

ANTICHI SAPORI DI PUGLIA
Marchio denominativo
*************** FRANCAVILLA FONTANA
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 02/08/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I. Sintesi dei fatti
In data 02/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c )
e j) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Carne e prodotti a base di carne; carni; carne fresca bovina; carne suina;
carne conservata; carne liofilizzata; carne macinata; carne essiccata; carne
spalmabile; carne di tacchino; hamburger di carne; carne di manzo; carne di
vitello; carne surgelata; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne
surgelati; carne in scatola; carne per salsicce; succedanei della carne;
pollame; selvaggina; salumi; pesci; frutti di mare e molluschi non vivi; pasta
con i frutti di mare; prodotti ittici comunque conservati; piatti a base di pesce;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 5
prodotti caseari e loro succedanei; latte; succedanei del latte; latte proteico;
latte di mandorle; latte condensato; latte cagliato; siero di latte; prodotti lattieri;
ricotta; formaggi; prodotti caseari; panna; panna montata; panna acida; burro;
dessert a base di latticini; yogurt; yogurt ghiacciato; marmellate; confetture;
uova; prodotti a base di uova; albume di uovo; tuorlo d’uovo; olii e grassi
commestibili; olio d’oliva; olio d’oliva vergine ed extra vergine; olio di girasole
ad uso alimentare; olio di mandorle ad uso alimentare; olio di semi di lino per
uso culinario; frutta; frutta a fette, congelata, conservata, conservata
nell’alcool, cotta, trasformata ed essiccata; frutti cristallizzati; gelatine di frutta;
purè di mele; funghi; funghi in scatola, surgelati, cotti ed essiccati; ortaggi;
ortaggi in scatola, cotti, surgelati ed essiccati; ortaggi lavorati; carciofi
conservati; legumi; legumi cotti, surgelati, essiccati ed in scatola; legumi
lavorati; lenticchie conservate; piselli conservati; fave conservate; mousse di
legumi; frutta a guscio; arachidi preparate; noci preparate; mandorle
preparate; prodotti alimentari a base di patate; gnocchi di patate; patate chips;
crocchette alimentari; fiocchi di patate; frittelle di patate; snack salati a base di
patate; olive; olive conservate; alimenti salati (cibi conservati sotto sale); anelli
di cipolle; cipolle conservate; bevande a base di latte di mandorle; bevande al
latte, nelle quali predomina il latte; sottaceti; cetriolini sottaceto; zuppe; brodi;
brodi ristretti; budelli per salumeria, naturali o artificiali; prodotti di salumeria;
salame; salame piccante; prosciutti; bresaola; prosciutto crudo; concentrati;
polpa di frutta; concentrati di frutta per cucinare; concentrati vegetali per
cucinare; concentrato di pomodoro; passato di pomodoro; conserva di aglio;
conserva di peperoni; conserve di carne; conserve di frutta; conserve di
legumi; conserve di pesce; crema a base di legumi; crema di melanzane;
crema spalmabile a base di noci; crema spalmabile a base di cioccolato;
creme spalmabili a base di grassi per tartine; creme spalmabili a base di
verdure; estratti di carne; imitazione della carne a base vegetale; pasti
preparati; preparati per fare la minestra; preparati per fare i brodi; cibi pronti;
snack salati; snack a base di frutta; salse al formaggio; salse a base di
latticini; semi di girasole preparati; semi preparati; verdure; verdure liofilizzate;
verdure trasformate, in scatola, surgelate, cotte; uva passa; succhi vegetali
per la cucina; succo di pomodoro; tartufi conservati.
Classe 30
Salse; salse pronte; salse per pasta; salse condimentate; salse da cucina;
sughi di carne; preparati per sughi; sughi per pasta; sughi per riso; sughi di
carne (salse); sugo per spaghetti; miscele per sughi in forma granulare; pasta
confezionata e fresca; tagliatelle; gnocchi; gnocchi ripieni; pasta ripiena; pasta
alimentare; pasta surgelata; conserve di pasta; pasta di grano saraceno;
pasta di riso per uso culinario; riso; prodotti essiccati a base di pasta;
condimenti a base vegetale per pasta; piatti essenzialmente a base di pasta;
piatti surgelati principalmente a base di pasta; piatti pronti principalmente a
base di pasta; caffè; tè; cacao; succedanei del caffè, del tè e del cacao;
preparati vegetali succedanei del caffè; cereali lavorati; amidi e prodotti da
essi derivati; aceto; aceto balsamico; aglio tritato; alimenti a base di avena;
aromatizzanti; aromi al caffè; aromi per dolci tranne olii essenziali; avena
frantumata; avena mondata; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico;
barrette ai cereali; bevande al cacao con il latte; bevande al cioccolato con il
latte; biscotti; biscottini; brioches; capperi; caramelle; prodotti delle api e
decorazioni commestibili; cioccolato; cioccolato spalmabile; cioccolato
Pagina 3 di 5
spalmabile contenente nocciole; creme; creme spalmabili a base di
cioccolato; aromi e condimenti; pesto; preparati da forno e lieviti; lievito
naturale e in polvere; pane; pane biscottato; pane senza glutine; pangrattato;
panini; pasta con farciture; pasticceria; pasta per dolci; pasta per torte; pasta
di mandorle; pasti preparati; pasticcini; piatti liofilizzati con pasta come
ingrediente principale; pasta liofilizzata con riso come ingrediente principale;
pizze; propoli; ravioli; ravioli a base di farina; maccheroni; spaghetti; miele;
spezie; focacce salate; grissini; dolci; crackers; crackers di riso; crepes;
crostini; dolcificanti naturali; gelati; glasse e ripieni per dolci; yogurt gelato e
sorbetti; ghiaccio per raffreddare; zuccheri; snack salati; prodotti dolciari da
forno; sale; farina di fave; farina di grano; farina di grano saraceno; farina di
nocciole; farina di orzo; farine alimentari; fiocchi di avena; fiocchi di avena
essiccati; germi di grano per l’alimentazione umana; grano saraceno,
lavorato; impasto per il pane; impasto per torte; orzo frantumato; orzo
mondato; salsa di pomodoro; semi di lino per uso culinario; semola di avena;
semolino; snack a base di cereali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: sensazioni proprie del gusto di sostanze alimentari che risalgono da
molti anni di una ben precisa regione dell’Italia meridionale.
https://www.treccani.it/vocabolario/antico1/?search=antico%C2%B9%2F
https://www.treccani.it/vocabolario/sapore/
https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia_res-67b75034-9bc7
11e2-9d1b-00271042e8d9_(Enciclopedia-Italiana)/).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che
sono prodotti elaborati seconde le vecchie tradizioni alimentari, dotate di gusto e di una ben
precisa regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, il segno descrive specie,
qualità e la provenienza geografica dei prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Il segno è costituito dall’espressione piuttosto banale e comune in quanto tale e nella sua
costruzione, ‘ANTICHI SAPORI DI PUGLIA’. Unire la parola ANTICHI SAPORI con un luogo
geografico, PUGLIA (rinomata per l’eccellente produzione alimentare), con la quale si vuole
esprimere un particolare sentimento o atteggiamento o, più genericamente, un carattere o,
più specificamente si allude ad uno stile di vita ad una cultura caratterizzata anche certe
tradizioni alimentari (antichi sapori) comunemente associate ad un ipotetico quanto
stereotipato, stile di vita ‘pugliese’. Ebbene, il consumatore percepirebbe il segno come
Pagina 4 di 5
un’informazione promozionale elogiativa, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione
di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna
indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale
che serve meramente ad evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi
sono elaborati secondo le vecchie tradizioni proprie della Puglia e/o che sono genuini,
prodotti con ingredienti locali naturali la cui produzione risale a molti anni/secoli e sono
propri della Puglia.
Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la indicazione geografica protetta (IG) ‘Olio di
Puglia’ (PGI-IT-02381).
In particolare, il segno «ANTICHI SAPORI DI PUGLIA» contiene il termine «PUGLIA», che
evoca l’indicazione geografica protetta. Questa denominazione è protetta a norma del
REGOLAMENTO (EU) 2024/1143 of 11 April 2024
La domanda di MUE copre, tra l’altro, i seguenti prodotti:
Classe 29 Olii e grassi commestibili; Olio d’oliva; Olio d’oliva vergine ed extra vergine;
Olio di girasole ad uso alimentare.
Tale dicitura comprende olii, olio d’oliva, olio d’oliva vergine ed extra vergine che non hanno
l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio per il quale si richiede la
protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera j), RMUE.
Limitazione
Questo impedimento alla registrazione può essere superato restringendo i suddetti prodotti
della Classe 29 interessati dall’indicazione geografica come segue:
‘Olio
di
Puglia’
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
(IG)
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
olio,
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), j) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019043051 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
Pagina 5 di 5
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Registrare un marchio nel settore dei servizi estetici e di parrucchieri – Alicante, marchio che non supera l’esame.

Il pubblico di riferimento intenderebbe il segno “La Barberia di Sicilia” come la bottega del barbiere di una ben precisa regione insulare italiana, nella fattispecie della Sicilia. Per questo motivo il segno è descrittivo e non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/11/2024
***************

Cagliari
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019024319
LA BARBERIA DI SICILIA
Marchio denominativo
**************

(CT)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 03/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 44
Parrucchieri; Servizi di parrucchieri; Saloni di parrucchieri; Servizi di saloni
di parrucchieri; Servizi di saloni di parrucchieri per bambini; Saloni di
parrucchiere; Servizi di estetisti; Estetisti (Servizi di -); Servizi di saloni di
parrucchieri da uomo; Noleggio di macchine e apparecchi per saloni di
bellezza o parrucchieri; Servizi di saloni di parrucchiere; Servizi di
parrucchiere; Servizi di barbiere; Acconciatura dei capelli; Ondulazione dei
capelli; Trattamento dei capelli.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
segno il significato seguente: la bottega del barbiere situata in o di una ben precisa
regione insulare italiana.
è
Il suddetto significato dei termini «LA BARBERIA DI SICILIA», di cui il marchio è
composto,
supportato
dai
seguenti
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html,
riferimenti
di
dizionario:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/B/barberia.html,
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/di.html,
https://www.treccani.it/enciclopedia/sicilia_res-51b7c2ab-973b-11e5-8844
00271042e8d9/. Il significato completo dei termini è stato riportato nella lettera di
obiezione. —
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i servizi richiesti (Servizi di barbiere; Acconciatura di capelli; Servizi di
parrucchiere; servizi di estetisti; Noleggio di macchine e apparecchi per saloni di
bellezza o parrucchieri ecc.) sono resi da o presso una bottega del barbiere situata
nella regione insulare della Sicilia. Pertanto, il segno descrive al tempo stesso il
luogo/il fornitore e l’origine geografica dei servizi.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019024319 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Quando un Marchio è considerato ingannevole non può essere registrato – Alicante 02-09-2024

Se il prodotto non possiede la caratteristica che viene indicata letteralmente nella parte denominativa del segno che si vuole tutelare, il segno è ingannevole agli occhi del pubblico di riferimento. Allo stesso modo, se il prodotto avesse effettivamente quella caratteristica, sarebbe lo stesso non registrabile perchè descrittivo per cui non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/09/2024
**********Napoli
ITALIA
Fascicolo nº:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

MARGHERITA LIEVITATA
Marchio denominativo
********** (SA)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 09/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere
b), c) e g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo e perché può indurre in errore il pubblico se usato in
relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
I. Sintesi dei fatti
In data 09/04/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Classe 30
Conserve di pomodoro; Pomodori pelati; Concentrato di pomodoro; Pomodori
trattati; Estratti di pomodoro; Succo di pomodoro per la cucina; Pomodori in
scatola; Concentrato di pomodori [purea]; Condensato di pomodori.
Pane; Pane biscottato; Pane multicereali; Pane semicotto; Concentrati per
pane; Biscotti di pane; Crostini di pane; Pane integrale; Pane croccante; Pane
non lievitato; Lievito; Estratti di lievito; Pane e panini; Impasto per il pane;
Pane ripieno; Pane precotto; Pane fresco; Lievito istantaneo; Lievito
[naturale]; Lievito in polvere; Pane al malto; Pizze; Pasta per pizza; Pizza
ripiena; Impasto per pizza; Farina per pizza;
Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE – L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
principali:
Pagina 2 di 3

  • Il segno contiene l’elemento «LIEVITATA». Il pubblico di riferimento di lingua italiana
    attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: aumentata di volume, rigonfiata
    (detto della pasta) per l’azione dei gas durante la fermentazione dovuta al lievito.
    • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo
    utilizzo in relazione a pane non lievitato nella Classe 30, poiché trasmette una chiara
    indicazione che il prodotto per il quale è sollevata obiezione ha subito un aumento di
    volume per la fermentazione dovuta al lievito presente in esso, mentre detto prodotto
    non può in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente
    serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito al tipo e al
    contenuto/ingrediente del prodotto per il quale è sollevata obiezione.
    Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE – L’obiezione si è basata sulle seguenti
    conclusioni principali:
    • Il consumatore o la consumatrice media di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: tipo di pizza napoletana condita con mozzarella e pomodoro,
    aumentata di volume per la fermentazione dovuta al lievito.
    • Il suddetto significato dei termini «MARGHERITA LIEVITATA», di cui il marchio è
    composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.treccani.it/vocabolario/margherita/ ;
    https://www.treccani.it/vocabolario/lievitare/ .
    Il contenuto rilevante dei riferimenti è stato incluso nella notifica dei motivi assoluti di
    rifiuto.
    • Il significato di cui sopra, relativamente ai prodotti in obiezione, è riscontrabile negli
    esempi a seguire:—-
    https://cookidoo.it/recipes/recipe/it-IT/r811096 ;
    https://blog.giallozafferano.it/speziata/pizza-margherita-di-pan-bruschetta-veloce-
    esemplice/ ;
    https://www.360shop.it/home/Pizzette-di-pasta-sfoglia-surgelate-1000gr-
    p202103175 ;
    https://www.cucchiaio.it/ricetta/pizza-di-pane-ricca .
    Il contenuto rilevante dei riferimenti è stato incluso nella notifica dei motivi assoluti di
    rifiuto.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti per i quali è sollevata la presente obiezione quali, ad esempio, pomodori
    pelati, della classe 29, e lievito; farina per pizza, della classe 30, sono destinati alla
    preparazione di un prodotto avente le caratteristiche di un tipo di pizza napoletana
    condita con mozzarella e pomodoro, aumentata di volume per la fermentazione
    dovuta al lievito. Allo stesso modo, i prodotti della classe 30 quali, ad esempio, pane;
    pane ripieno; pizze, sono prodotti da forno che possono avere le caratteristiche di
    una pizza del tipo appena descritto o essere destinati a loro volta alla preparazione di
    un prodotto avente le caratteristiche di tale tipo di pizza napoletana. Pertanto, il
    segno descrive natura, tipo, e destinazione, dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    Pagina 3 di 3
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), e articolo
    7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 999 947 è
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



Apertura bandi Vocuher 3i 2024

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo 8 agosto 2024 che definisce i criteri per la concessione dell’incentivo “Voucher 3I”, per il quale siamo iscritti all’elenco dei Consulenti fornitori dei servizi relativi al suddetto incentivo.

Soggetti beneficiari

L’incentivo si rivolge a:

-startup innovative, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8 del decreto-legge n. 179/2012 (Startup innovative (mimit.gov.it));

-microimprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia già ricevuto un Voucher 3I ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58.

Soggetto gestore

Il soggetto gestore è l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.a – Invitalia.

Soggetti fornitori

I possibili soggetti fornitori sono consulenti in proprietà industriale e avvocati abilitati e iscritti all’elenco dei fornitori dei servizi.

Servizi finanziati

L’incentivo prevede il rilascio di un voucher per l’acquisto di servizi specialistici di consulenza per la brevettazione, fra cui:

  1. servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive: Euro 1.000,00 + IVA;
  2. servizi di consulenza relativi alla stesura e deposito della domanda di brevetto di primo deposito italiano: Euro 3.000,00 + IVA;
  3. servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda di brevetto rivendicando la priorità di una precedente domanda di brevetto italiano: Euro 4.000,00 + IVA.

L’incentivo non include gli oneri relativi a tasse e diritti di deposito delle domande di brevetto, i quali restano a carico del soggetto beneficiario.

Modalità di accesso

L’agevolazione è concessa sulla base di una procedura automatica a sportello in partenza dalle ore dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024, e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili, presentando apposita domanda al soggetto gestore, usando il link Invitalia: l’Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa

Pagamento

Il soggetto fornitore fattura direttamente al soggetto gestore, il quale procede al pagamento per l’intero importo della fattura in favore del soggetto fornitore.

Dotazione finanziaria: 9 Milioni di Euro

Fonti

Sito Mimit: Voucher 3I – Investire in innovazione, 9 milioni per sostenere la brevettazione delle invenzioni di startup e microimprese (mimit.gov.it)

Restiamo a completa disposizione per fornirVi eventuali chiarimenti e sarà nostra cura informarVi al momento dell’apertura ufficiale della presentazione delle apposite domande al soggetto gestore.




Bando Marchi + 2024: dal 26 novembre si possono presentare le domande

32 milioni di euro per i bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ del 2024

per l’annualità 2024, le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 26 novembre 2024 per Marchi+




Registrare un marchio nel settore software e formazione – marchio descrittivo

“Make Progress” che tradotto significa “fare progressi” ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti/servizi oggetto del marchio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/11/2024
***************Arezzo
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

MAKE PROGRESS
Marchio denominativo
************ Firenze
ITALIA
In data 09/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 09/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
Classe 16
Software didattici; Pacchetti software; Software specializzati; Software
operativo; Software applicativo; Software aziendale; Hardware; Hardware
USB; Hardware Ethernet; Hardware per la comunicazione dati.
Libri; Manuali; Manuali stampati; Schede informative stampate.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 41
Pagina 2 di 4
Servizi di educazione e formazione linguistica; Istruzione linguistica;
Interpretazione linguistica; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi
di apprendimento programmati; Formazione; Formazione professionale;
Workshop di formazione; Formazione aziendale; Corsi di formazione;
Formazione del personale; Istruzione e formazione; Organizzazione di
formazione aziendale; Organizzazione di formazione commerciale; Servizi di
formazione professionale; Corsi di formazione per giovani; Formazione in
tecniche di comunicazione; Pubblicazione di manuali di formazione;
Produzione di video di formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
Life coaching (formazione alla vita); Attività ricreative e di formazione;
Trasferimento di know-how [formazione]; Servizi di istruzione e formazione;
Fornitura di servizi di formazione online; Coaching e formazione per discorsi
politici; Corsi di formazione relativi a software; Formazione in materia di
consulenza gestionale; Conduzione di seminari di formazione per clienti;
Servizi di formazione nel campo dell’informatica; Servizi di formazione nel
campo delle vendite; Conduzione di corsi riguardanti la formazione
amministrativa; Consulenza in materia di formazione e aggiornamento;
Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione];
Istruzione e formazione relative al settore sanitario; Servizi di formazione in
materia di dizione; Conferenze riguardanti le competenze nel campo del
marketing; Servizi di formazione in materia di marketing al dettaglio; Corsi di
formazione in pianificazione strategica relativa a pubblicità, promozione,
marketing e servizi commerciali; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri,
riviste; Servizi editoriali per libri; Pubblicazioni di libri di testo.
Inoltre l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda privo di
carattere distintivo per i servizi per i servizi elencati di seguito:
Classe 42
Servizi di progettazione di hardware; Noleggio di hardware e software;
Elaborazione e sviluppo di hardware; Consulenza in materia di hardware
informatico; Servizi di consulenza relativi a hardware informatici; Consulenza
nel settore dell’hardware e del software; Ricerche in tema di sviluppo di
hardware informatici; Sviluppo di hardware per archiviazione e richiamo di
dati multimediali; Progettazione di hardware per il richiamo e l’archiviazione di
dati multimediali; Personalizzazione di software; Integrazione di software;
Configurazione di software; Creazione di software; Upgrade di software;
Elaborazione e sviluppo di software; Progettazione e sviluppo di software;
Consulenza in materia di software; Noleggio e manutenzione di software
informatici;
Installazione, manutenzione e riparazione di software;
Progettazione di libri personalizzati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:—-
il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
fare progressi.
Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,
è stato supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/progress
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
Pagina 3 di 4
che i servizi di istruzione e formazione e i servizi per l’organizzazione di seminari e
life coaching della Classe 41 hanno come scopo quello di consentire agli studenti di
avanzare, ossia di acquisire conoscenze e/o competenze e di migliorare in una
particolare materia di studio, e che i servizi per la pubblicazione e la produzione di
materiale formativo della stessa Classe sono resi in relazione a materiale che
consente allo studente di avanzare in una particolare materia di studio. Inoltre, i
consumatori di riferimento percepirebbero che il segno fornisce informazioni sul fatto
che il software e l’hardware della Classe 9, così come i libri e i manuali della Classe
16, hanno come scopo quello di consentire agli studenti di fare progressi nel settore
di studio prescelto. Pertanto, il segno descrive lo scopo previsto dei prodotti e servizi.——
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non `pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
Inoltre, il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE perché è privo
di qualsiasi carattere distintivo in relazione a tutti i prodotti e servizi per i quali si
richiede la protezione.
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
fare progressi
Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,
è stato supportato dai riferimenti di dizionario sopra menzionati.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAKE PROGRESS» semplicemente
come attributivo dell’informazione puramente promozionale e ispiratore per i prodotti
e servizi, in quanto non fa altro che elogiare il fatto che i prodotti e servizi del
richiedente permetteranno ai consumatori di progredire nei suoi sforzi e di
raggiungere i suoi obiettivi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi de prodotti e
servizi.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019034645 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
Pagina 4 di 4
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “MEISSA”

Accettata in data 13.11.2024 la domanda di registrazione del marchio “MEISSA” depositato il 03.05.2024 a Piacenza

Il marchio è utilizzato nel settore dei vini.




Registrare un marchio nel settore del giardinaggio – marchio comunitario

Il consumatore interessato al giardinaggio attribuirebbe al segno il significato seguente: olio vegetale estratto dei semi di neem per cui il segno “olio di neem” è un segno descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 18/11/2024
********** Tramutola
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019033442
Olio di Neem
Marchio denominativo
**************
I-85057 Tramutola
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 08/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 1
Insetticidi (Additivi chimici per -); Additivi chimici agli insetticidi; Prodotti
chimici per l’agricoltura ad eccezione dei funghicidi, erbicidi, insetticidi e
parassiticidi; Solventi per la produzione di insetticidi; Prodotti chimici per la
silvicoltura ad eccezione dei fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi;
Silvicoltura (Prodotti chimici per la -), ad eccezione dei fungicidi, erbicidi,
insetticidi e parassiticidi; Prodotti chimici per l’orticoltura ad eccezione dei
fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi; Prodotti chimici per l’agricoltura ad
eccezione dei fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi; Prodotti chimichi per
l’agricoltura, ad eccezione di fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi;
Prodotti chimici destinati all’orticoltura [eccetto fungicidi, diserbanti, erbicidi,
insetticidi, parassiticidi]; Prodotti chimici da utilizzare nel rivestimento di
sementi agricole [non fungicidi, erbicidi, insetticidi, parassiticidi];
Biofertilizzanti per il trattamento delle sementi; Prodotti chimici destinati
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Pagina 2 di 3
all’industria agrochimica [non fungicidi, diserbanti, erbicidi, insetticidi,
parassiticidi]; Additivi chimici ai fungicidi; Fungicidi (Additivi chimici per -);
Idrossidi; Sostanze per la coltivazione idroponica [agricoltura]; Substrati per
agricoltura, orticoltura e silvicoltura.
Classe 5
Insetticidi; Preparati insetticidi; Silvicoltura (prodotti chimici per la -),
[insetticidi]; Antiparassitari; Pesticidi contro i nematodi; Larvicidi; Ratticidi;
Acaricidi; Fungicidi; Fungicidi per orticoltura; Fungicidi biologici; Preparati
fungicidi; Silvicoltura (prodotti chimici per la -), [fungicidi]; Repellenti contro le
zanzare per applicazione cutanea; Repellenti contro le zanzare destinati ad
essere applicati sulla pelle; Repellenti per parassiti; Braccialetti contenenti
repellenti per insetti; Fazzolettini imbevuti di repellenti contro gli insetti;
Prodotti repellenti per insetti; Incenso repellente contro gli insetti; Preparati
farmaceutici per il sollievo da punture di insetto; Lozione repellente contro gli
insetti; Preparazioni per l’eliminazione delle zanzare tramite applicazioni su
apposite reti; Biopesticidi per l’agricoltura; Acaricida; Lumachicidi; Germicidi;
Repellenti per ectoparassiti; Sporicidi; Shampoo insetticida per animali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:——
il consumatore medio di lingua italiana, in particolare i consumatori interessati al
giardinaggio, attribuirebbe al segno il significato seguente: olio vegetale estratto dei
semi di neem.
Il suddetto significato dei termini «Olio di Neem», di cui il marchio è composto, inoltre
a evidenza del uso del termine in relazione al marketing dei prodotti, è supportato dai
seguenti riferimenti di wikipedia siti web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_di_neem#cite_note:-10-5
https://www.ortodacoltivare.it/insetticidi/olio-di-neem.html
https://difesapiante.com/products/olio-di-neem-bio-contro-insetti-e-parassiti-1l
fitokem-garden
https://shoppingverde.it/insetticidi/607-olio-di-neem-naturale.html
https://www.repubblica.it/green
andblue/2023/06/17/news/giardinaggio_bio_rimedi_naturali_parassiti_piante
404598468/
l contenuto rilevante di questi link sono stati riprodotti nella lettera di obiezione.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti Classe 1 e della Classe 5 sono, o contengono olio di neem.
Inoltre, considerando che l’olio di neem spremuto a freddo è registrato come biocida
nell’UE e che le formulazioni di olio di neem sono anche ampiamente utilizzate come
biopesticidi per l’agricoltura biologica, il segno indicherà al consumatore interessato
che i prodotti sono molto probabilmente adatti all’agricoltura biologica e ai giardinieri
interessati a soluzioni biologiche.
Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
Pagina 3 di 3
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019033442 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio per un vino, quando il nome non è distintivo non è registrabile – Alicante 11-11-2024

Se il nome che identifica il vino, nel nostro caso, “Brindo” è un nome che non distingue il prodotto vino da altri vini ma vuole solo essere elogiativo del vino, ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/11/2024
*********** Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio denominativo
********* (Treviso)
ITALIA
In data 11/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
L’obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti della Classe 33, che dopo le modifiche dovute
all’irregolarità del termine “vini dealcolizzati”, successivamente superato con la modifica
dello stesso in “vini parzialmente dealcolizzati”, sono i seguenti:
Classe 33
Vino; bevande alcoliche, eccetto le birre; distillati; preparati alcolici per fare
bevande; vini parzialmente dealcolizzati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il
consumatore medio di lingua spagnola, italiana e portoghese, incluso un
professionista del settore vitivinicolo e della ristorazione, in relazione ai prodotti per i
quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “bevo in segno di
festa o onore di qualcuno”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
(informazioni
estratte
https://dle.rae.es/brindar,
da
RAE in data 11/06/2024 all’indirizzo
https://www.treccani.it/vocabolario/brindare/?
search=brindare%2F, https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/brindar –
Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 5 —
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» semplicemente come uno
slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
ispirazione o motivazione, che esorta i consumatori a fare un brindisi in segno di
augurio e di festa, bere in onore di qualcuno con i propri prodotti. Il pubblico di
riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve
meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che con essi si
può alzare i bicchieri, fare un brindisi, levare i calici per celerare e festeggiare
persone, eventi, accadimenti e successi.
Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L’Ufficio fa presente che l’irregolarità di classificazione sollevata in questo stesso
documento al paragrafo I., non ha alcun impatto sulla presente obiezione poiché la
natura dei prodotti per i quali è richiesta la protezione è chiara.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il 24/07/2024 il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le proprie osservazioni,
concessa in pari data dall’Ufficio. Il 09/10/2024, il richiedente ha presentato le proprie
osservazioni che possono essere sintetizzate come segue:

  1. La parola “BRINDO” deve ritenersi dotata di capacità distintiva tenuto conto che il
    concetto dalla stessa trasmesso non costituisce una mera indicazione di una
    qualità del prodotto che dovrebbe contraddistinguere. La parola, infatti, trasmette
    un messaggio emotivo di necessaria condivisione di un momento, che sia di gioia
    o di tristezza, che, rispetto ai prodotti da contraddistinguere, richiede un più che
    sufficiente sforzo interpretativo. Il segno non può essere respinto come descrittivo
    perché il pubblico di riferimento non percepisce immediatamente che il suo
    significato fornisce informazioni sulla quantità, sulla qualità, sulle caratteristiche,
    sulla destinazione, la natura e/o sulle dimensioni dei prodotti.
  2. L’Ufficio non può rifiutare definitivamente la domanda di marchio in oggetto in
    quanto ha registrato numerosi marchi in casi totalmente analoghi (esempi indicati
    nella memoria). Rifiutandola non rispetterebbe i principi di parità di trattamento e di
    buona amministrazione.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
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    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
  3. L’Ufficio ha sollevato un’obiezione contro la domanda di marchio in questione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che nega la registrazione di marchi privi di
    carattere distintivo. L’Ufficio sottolinea che l’obiezione non è stata sollevata ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE perché il segno non è costituito esclusivamente
    da indicazioni che descrivono direttamente le caratteristiche dei prodotti.
    Invece, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
    registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Tali marchi sono, in particolare, quelli che
    non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la
    medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “BRINDO” e non vede altro che
    un’informazione promozionale, come uno slogan, che evidenzia aspetti positivi dei prodotti,
    indicando che i prodotti sono adatti per brindare e invitando i consumatori a farlo con i propri
    vini e bevande alcoliche, alzando i bicchieri per fare un brindisi, per celerare e festeggiare
    persone, eventi, accadimenti e successi.
    Infatti, anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei
    prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto
    di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe
    percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni
    sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il
    termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico
    di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero
    genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
    Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
    descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce
    soltanto indicazioni di qualità o funzione generale dei prodotti, oppure espressioni incitanti
    ad utilizzare i prodotti prive di carattere distintivo.
    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
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    che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
    marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
    § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
    d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
    pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
    del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
    People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
    EU:T:2003:183, § 21).
    Tuttavia, nel caso in esame, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» non
    come un indicatore di origine commerciale dei prodotti, in quanto i prodotti rivendicati, tutti a
    contenuto alcolico, sono solitamente e tipicamente usati per brindare, celebrare e
    festeggiare. Pertanto, il segno «BRINDO» non potrebbe essere percepito che come
    un’esortazione a farlo, a festeggiare e celebrare un evento attraverso i prodotti alcolici del
    richiedente.
  4. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, e in particolare
    i seguenti:
    Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla
    registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una
    competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla
    registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
    unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base
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    della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
    09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto contengono elementi verbali e/o figurativi che non trovano corrispondenza nel
    segno in esame. I casi non sono pertanto analoghi.
    Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
    possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
    registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
    Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
    meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
    della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019032634 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Segno ingannevole: non è registrabile Alicante 06-11-2024

Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. Nel nostro caso il segno contiene l’elemento «Latte». Il consumatore di riferimento di
lingua italiana attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: Liquido denso,
bianco opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie. E i prodotti di cui si chiede tutela non possono in realtà avere tali caratteristiche.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/11/2024
************
Reggio Emilia
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I.
Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
*************** (RE)
ITALIA
In data 27/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Dolci a base di succedanei del latte.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. Il segno contiene l’elemento «Latte». Il consumatore di riferimento di
lingua italiana attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: Liquido denso,
bianco opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie.
• Il significato sopra indicato del termine «Latte», contenuto nel marchio, è stato
supportato dal seguente riferimento dall’enciclopedia Treccani (informazione estratta
in data 26/08/2024):
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.treccani.it/vocabolario/latte/
Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
d’obiezione.
• La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo
utilizzo in relazione a dolci a base di succedanei del latte nella Classe 29, poiché
trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione
contengono latte, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche.
Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia
ingannato in merito alla specie e alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione.
• Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II.
Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III.
Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV.
Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019053669 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 29
Dolci a base di succedanei del latte.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 29
Classe 30
Farciture a base di frutta per dolci e torte; dolci a base di latte; guarnizioni
montate a base di prodotti derivati dal latte; decorazioni/ guarnizioni di frutta
secca per dolci.
Pasta con farciture; farciture a base di cioccolato per torte; farciture a base di
crema pasticcera per torte; glasse e ripieni dolci; preparati per crema
pasticcera; miscele per glasse; sciroppi per guarnizioni (topping); prodotti
alimentari semilavorati per dolci e dessert, ossia paste, polveri ed aromi;
prodotti
per
la
preparazione
di
dolci
e
dessert.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
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presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




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Euipo organizza una conferenza dedicata alle Indicazioni Geografiche – 28-29 gennaio 2025 potrai partecipare on line.