MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “IL MONDO”
Depositato in data 05.04.2024 la domanda di registrazione del marchio “IL MONDO” a Roma
Il marchio è una rivista specializzata e tratta di cultura, società politica.
Depositato in data 05.04.2024 la domanda di registrazione del marchio “IL MONDO” a Roma
Il marchio è una rivista specializzata e tratta di cultura, società politica.
Il 07 dicembre 2023 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a Belluno il marchio nazionale “Cortina360”
Il marchio è utilizzato nelle classi 35 e 41 per servizi di attività sportive con guide alpine
L’opponente “CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT”, che ha registrato il marchio italiano anteriormente a quello opposto, ha presentato opposizione contro alcuni prodotti e servizi della domanda di un marchio figurativo blu, giallo e rosso, che ritrae la testa di un gallo.
Sussiste un rischio di confusione quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro economicamente collegate. Quando, si tratta di prodotti di consumo ordinari, è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, un sottomarchio.
I servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, in Classe 35, invece, sono realizzati da società specializzate nella commercializzazione con strategia personalizzata, quindi sono diversi dalla fabbricazione / realizzazione di prodotti, pertanto, nel caso di specie, dissimili dai prodotti dell’opponente.
La somiglianza visuale, auditiva e concettuale dei marchi figurativi in oggetto, li rende simili in grado medio, poiché quello antecedente reca la dicitura “CHANTECLAIR”, distintiva, ed il testo “FORCE & RESPECT”, che, invece, ha un livello di distintività molto basso o inesistente.
Per tali ragioni, la domanda è stata accolta limitatamente per i prodotti e per i servizi identici a quelli dei marchi anteriori, non solo di quello dell’opponente de quo; per quelli appartenenti alle altre Classi, invece, la Divisione di Opposizione non ha ritenuto che sussista rischio di confusione, in quanto dissimili da quelli dei marchi anteriori.
Real Chimica S.r.l., via Monte Santo, 37, 20831 Seregno (MB), Italia (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Immobiliare F.Yw S.r.l., Vicolo Campana 15, 46100 Mantova, Italia (richiedente).
Il 12/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. | L’opposizione n. B 3 153 426 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati: Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali. Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo. |
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2. | La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 474 863 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi. | |
3. | Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
In data 25/08/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 474 863 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; dentifrici; prodotti per la toeletta; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; saponi.
Classe 5: Alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; sostanze dietetiche per uso medico; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici; fungicidi, erbicidi.
Classe 21: Materiale per pulizia; materiali per la fabbricazione di spazzole; paglia di ferro; pettini e spugne; utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); spazzole (ad eccezione dei pennelli); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione).
I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.
Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.
Prodotti contestati in classe 3
I preparati per pulire e profumare; olii essenziali; profumeria; cosmetici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
Gli estratti aromatici e fragranze e cosmetici naturali contestati sono compresi nelle ampie categorie di profumeria e cosmeticidell’opponente. Pertanto, sono identici.
I preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i saponi dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.
Servizi contestati in classe 35
I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.
I servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo contestati riguardano prodotti che sono dichiarati sopra identici, quindi il pubblico di riferimento, fornitore e canali di distribuzione sono gli stessi. Pertanto, i suddetti prodotti e i servizi contestati sono simili.
I restanti servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.
La natura e lo scopo dei servizi sopra menzionati sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti. Il mero fatto che alcuni prodotti possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi servizi. Pertanto, i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati devono essere considerati dissimili da tutti prodotti dell’opponente.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti e i servizi che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
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Marchio anteriore | Marchio impugnato |
Il territorio di riferimento è l’Italia.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Entrambi i marchi sono figurativi e includono un gallo rivolto a sinistra, il becco di colore giallo, e il bargiglio e la zona intorno agli occhi di colore rosso. Il gallo è posto su uno sfondo circolare blu scuro in entrambi i marchi, e non avendo alcun significato in relazione ai prodotti e servizi in questione, si considera un elemento distintivo in grado medio.
Nel caso del marchio anteriore, l’elemento figurativo si considera l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo rispetto ai restanti elementi figurativi e denominativi. Nel caso del marchio impugnato l’elemento figurativo è circondato da una cornice circolare bianca e blue, considerata un semplice elemento geometrico avente una funzione decorativa, e quindi non distintiva.
Il marchio anteriore si compone anche dalla scritta “CHANTECLAIR” in rosso, che non ha un significato per il pubblico di lingua italiana, ed è dunque distintivo. Al di sotto dell’elemento figurativo si legge il testo ‘FORCE & RESPECT’, scritto in blu. Tenendo conto della sua somiglianza con le parole equivalenti nella lingua del territorio di riferimento, tale testo verrà percepito quale avente il significato di ‘forza e rispetto’, e considerato descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi rilevanti, giacché potrebbe riferirsi alla durata dei medesimi e al rispetto dell’ambiente. Pertanto, tale slogan ha un livello di distintività molto basso o inesistente.
Visivamente, i segni coincidono nel fatto che in entrambi appare la rappresentazione di un gallo. Tale animale appare in entrambi i marchi, e quasi negli stessi colori, a eccezione, per esempio, delle piume che nel marchio impugnato che sono gialle rispetto al marchio anteriore, in cui esso appare con le piume bianche. Inoltre, in entrambi segni, il gallo è rivolto a sinistra. Tuttavia, nel marchio anteriore il gallo ha un forte impatto visivo, per i motivi sposti sopra. I segni differiscono nella dicitura “CHANTECLAIR” la quale è distintiva, e “FORCE & RESPECT” del marchio anteriore, di limitata o nulla distintività, e negli elementi figurativi aggiuntivi del marchio impugnato, i cerchi bianchi e blu, che sono tuttavia decorativi e non distintivi e pertanto svolgono un ruolo secondario.
Pertanto, i segni sono visivamente quanto meno simili in grado medio.
Sotto il profilo fonetico, bisogna tenere conto che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché uno dei segni è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati all’elemento figurativo del gallo e tenendo conto che gli elementi verbali addizionali saranno percepiti come privi di significato (“CHANTECLAIR”) o come elementi di distintività molto limitata o nulla (“FORCE & RESPECT”), essi sono concettualmente molto simili.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti sono identici e i servizi sono in parte simili e in parte dissimili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, essi si dirigono sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
Nel presente caso assume poi particolare importanza il principio secondo il quale valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
I segni sono visivamente, quanto meno, simili in grado medio e concettualmente molto simili. Non è possibile valutare la somiglianza fonetica tra i segni. È importante notare come l’unico elemento del segno impugnato e l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo nel segno anteriore presentino molte similitudini. Tutti gli elementi rimanenti (a eccezione dell’elemento verbale ‘CHANTECLAIR’) svolgono un ruolo assai meno rilevante, trattandosi di elementi secondari e/o dotati di distintività limitata o nulla, per tutte le ragioni esplicitate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione.
I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all’impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento confonda direttamente i marchi e, di conseguenza, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.
Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.
I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.
L’opponente ha basato l’opposizione anche sulle seguenti diritti anteriori:
· Marchio dell’Unione Europea No 15 833 863 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3 e 5;
· Marchio dell’Unione Europea No 16 276 008 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;
· Marchio dell’Unione Europea No 18 165 066 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;
Gli altri marchi anteriori invocati dall’opponente presentano ulteriori differenze rispetto a quello messo a confronto, e che coprono gli stessi prodotti e prodotti delle classi 3, 5 e 21, che sono chiaramente dissimili ai servizi contestati rimanenti, perché presentano una differente natura e origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione e sono destinati ad un consumatore differente. Per tanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.
Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Divisione d’Opposizione
Paola ZUMBO | María Clara IBÁÑEZ FIORILLO | Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ |
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il marchio ACTIVEPILATES ha ad oggetto prodotti sportivi quali abbigliamento, accessori e devices. L’Ufficio che ha esaminato il marchio, gli ha imputato un significato descrittivo, ma privo di carattere distintivo e ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese avrebbe potuto travisare in parte il suo significato, attribuendolo erroneamente ad un sistema di mantenimento della forma fisica costituito da esercizi eseguiti con o senza attrezzature. Perciò, ha parzialmente respinto la domanda per alcune classi.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/08/2022
Laura Zana
Via Umbria 21/A
I-20068 Peschiera Borromeo (MI)
ITALIA
Fascicolo nº: 018666136
Vostro riferimento: M0066/AP
Marchio: ACTIVEPILATES
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Annalisa Pezzuolo
Piazza Napoli 7
I-20146 Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 25/03/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: un sistema di mantenimento della forma fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che: i prodotti elencati in Classe 9 sono video, pubblicazioni elettroniche scaricabili, software per computer e per dispositivi mobili, inclusi i cellulari, applicazioni scaricabili per dispositivi
mobili, inclusi i cellulari che riguardano o sono destinati a un sistema di mantenimento della forma fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate; gli articoli e le
attrezzature sportive per l’esercizio fisico e il fitness elencati in Classe 28 (macchine e attrezzature per l’esercizio cardiovascolare, macchine e attrezzature da pilates, tapis roulant, vogatori, biciclette fisse, bilancieri, pesi e manubri da palestra, palle tonificanti per pilates, anelli tonificanti per pilates, ecc.) sono destinati a un sistema di mantenimento della forma
fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate; infine, i servizi elencati in Classe 41 relativi a: i) corsi di fitness e pilates, online e non, e servizi di personal trainer; ii) formazione,
educazione e intrattenimento in ambito sportivo; iii) attività culturali, organizzazione di attività sportive e manifestazioni sportive, fiere, conferenze, esposizioni, e concorsi; iv) fornitura d’informazioni, pubblicazione di manuali e altre pubblicazioni (es. blog), scaricabili online e non, e produzione di video sono tutti servizi che hanno come oggetto o sono destinati a un sistema di mantenimento della forma fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti e servizi.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018666136 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 9 Video preregistrati; Trasmissioni video; Pubblicazioni scaricabili;
Pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; Software; Software scaricabile per
computer; Programmi per computer scaricabili; Applicazioni per computer
software scaricabili; Software ed applicazioni per dispositivi mobili;
Applicazioni per cellulari.
Classe 28 Articoli e attrezzature sportive; Macchine e attrezzature per l’esercizio cardiovascolare; Macchine e attrezzature da pilates; Tapis roulant per l’esercizio fisico; Vogatori per l’esercizio fisico; Biciclette fisse per
allenamento; Bilancieri (da palestra); Pesi e manubri da palestra; Attrezzi da interno per il fitness; Attrezzi da esterno per il fitness; Palle tonificanti per pilates; Anelli tonificanti per pilates.
Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Attività sportive; Servizi relativi a sport e fitness; Corsi di fitness; Corsi di fitness online; Corsi di pilates; Corsi di pilates online; Servizi di personal trainer [fitness]; Insegnamento di pilates;
Centri di fitness [esercizio ginnico]; Formazione; Formazione in ambito
sportivo; Fornitura di informazioni educative in materia di salute e fitness;
Pubblicazione di manuali in ambito sportivo; Pubblicazione di articoli e blog in ambito sportivo; Fornitura di pubblicazioni on-line non scaricabili in ambito sportivo; Pubblicazioni elettroniche on-line; Attività culturali; Produzione di video in ambito didattico; Produzione di video in ambito sportivo; Organizzazione e realizzazione di fiere a scopo culturale e didattico; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione di sport e manifestazioni sportive; Servizi di scrittura di blog.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 9 Hardware; Computers; Apparecchi e strumenti scientifici, fotografici, cinematografici, ottici e d’insegnamento; Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; Orologi intelligenti [smartwatch]; Occhiali; Custodie per occhiali; Cinturini per orologi intelligenti [smartwatch].
Classe 25 Abbigliamento; Abbigliamento sportivo; Tute sportive; Top sportivi; Leggings; Abbigliamento da mare; Abbigliamento da lavoro; Capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; Grembiuli; Costumi da bagno; Parei da bagno; Accappatoi; T-shirts; Felpe; Abiti; Camicie; Cappotti; Cinture [abbigliamento]; Cravatte; Giacche; Gonne; Maglieria; Maglioni; Pantaloni; Calzini; Calze sportive; Sciarpe; Guanti [abbigliamento]; Abbigliamento da notte; Pigiami; Biancheria; Biancheria intima; Cappelleria; Berretti; Bandane [foulards]; Calzature; Scarpe sportive; Sandali; Mascherina per il viso [abbigliamento]; Maschere per dormire; Accessori da portare al collo; Kimono; Cappe; Poncho; Tute [indumenti].
Classe 28 Guanti per sollevamento pesi; Tappetini da palestra; Borse per articoli sportivi; Protezioni per il corpo [articoli sportivi].
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Francesco TRAPASSI
È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di seguito.
L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione di una domanda di marchio dell’Unione europea – 25/03/2022 https://euipo.europa.eu/copla/document/336JQv
Il 16 settembre 2021 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a LA SPEZIA il marchio nazionale “INFOGIUR”
Il marchio è utilizzato nelle classi 42, 45, 36, 35 per servizi giuridici, consulenza legale e consulenza nell’ambito della proprietà intellettuale: marchi e Brevetti
Il 22 ARILE 2021 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a TREVISO il marchio nazionale “CONSULENTE DEL DEBITO
Il marchio è utilizzato nelle classi 35, 36, 41, la società si occupa di consulenza e assistenza circa situazioni finanziarie e debitorie.
CR
Il15 APRILE 2021 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a BRESCIA, il marchio nazionale “FILOSOFIA E CAFFEINA”
Il marchio è utilizzato nella classe 39, 35, 41 per la divulgazione di contenuti filosofici
CR
Il 31 DICEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a LODI il marchio nazionale “FENIX TRASPORTI”
Il marchio è utilizzato nella classe 39 servizi di trasporto conto terzi.
CR
Il 11 DICEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a PIACENZA il marchio nazionale “EMPORIO STREGATO”
Il marchio è intestato un negozio che vende giocattoli e abbigliamento per ragazzi ed è utilizzato nella classe 25 e 28.
CR
Il 11 SETTEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a GENOVA il marchio nazionale “PASTIFICIO DASSO DAL 1959″
Il marchio è intestato ad un noto pastificio di Rapallo ed è utilizzato nella classe 30.
CR
Il 07 AGOSTO 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a LIVORNO il marchio nazionale “WING FOIL TOUR”
Il marchio è intestato ad una Associazione Sportiva con sede in Livorno ed è utilizzato nelle classi 35 e 41.
CR
Il 17 LUGLIO 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a LA SPEZIA il marchio nazionale “MAELI”
Il marchio legato ad un locale spezzino, è utilizzato nel settore ristorazione, alloggi, bed and breakfast, affittacamere nelle classi di prodotti e servizi 25, 43
CR
L’ 11 GIUGNO 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a LA SPEZIA il marchio nazionale “NESSUN DORMA”
Il marchio è utilizzato nelle classi di prodotti e servizi 25, 29, 30, 33, 43
CR
Il 23 APRILE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a ROMA il marchio nazionale “AVV. DANIELA ADDIS ENVIRONMENT & SEA AMBIENTE&MARE ENVIRONNEMENT &MER“
Il marchio è utilizzato nelle classi di servizi 35 e 45 per consulenza gestionale e consulenza in ambito legale.
CR
Il 19 dicembre 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a PARMA il marchio nazionale “CONDOMINIO 24 H” Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 36, 37
Il 20 DICEMBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’EUIPO a ANCONA il marchio europeo “L’impiegata” Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 18, 25.
Il 26 NOVEMBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a TORINO il marchio nazionale “LINEA IN 1988” Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 44.
Il 29 OTTOBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a BOLOGNA il marchio nazionale “MAGENTA”
Il marchio “MAGENTA ” è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41
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Il 15 OTTOBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a BOLOGNA il marchio nazionale “RAIN ITALY”
Il marchio “RAIN ITALY ” è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41
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Il 02 AGOSTO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a BOLOGNA il marchio nazionale “RAIN”
Il marchio “RAIN ” è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41
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