Registrare un marchio per abbigliamento neonati – 01-12-2023
Il marchio Bambù Natur Il bambù naturale ad avviso dell’esaminatore verrebbe visto dal consumatore come prodotto confezionato con tessuti naturali. Il segno non è distintivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 01/12/2023 ********************************* Conegliano ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: ***************************** Conegliano ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 20/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 25 Indumenti per neonati; Corredini per neonati (abbigliamento); Pantaloni per neonati; Abbigliamento esterno per neonati; Corredini da neonato; Body per neonati e bambini; Tutine intere per neonati e bambini ai primi passi; Calzature per neonati; Biancheria intima per neonati; Abbigliamento neonatale per la parte inferiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; Mutande per neonati; Tutine per bambini; Pantaloni per bambini; Indumenti per bambini; Cappelli con nodo per neonati; Fasce per neonati; Abbigliamento per bambini; Articoli di abbigliamento per bambini;
Abbigliamento esterno per bambini; Cappelli per bambini; Pigiami; Pigiami integrali; Abbigliamento intimo; Biancheria intima; Body [biancheria intima]; Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima); Biancheria intima da donna; Abbigliamento intimo e da notte; Biancheria. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: bambù che proviene dalla natura
Il suddetto significato dei termini «Bambù Natur Il bambù naturale», contenuto nel marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario, e una ricerca: https://dizionario.internazionale.it/parola/bambu https://dizionario.internazionale.it/parola/naturale https://www.tuttogreen.it/fibra-di-bambu-proprieta/ Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come un’indicazione non distintiva che i prodotti sono, o sono collegati, a tessuti realizzati con il bambù, che hanno il vantaggio di essere fibre naturali di natura sostenibile. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. La rappresentazione grafica di una foglia non fa altro che rafforzare il messaggio dato dagli elementi verbali. Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018872740 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Quando due segni si distinguono per una lettera che ne cambia totalmente il significato, vi è rischio di confusione – Alicante 29-11-2023
Il marchio anteriore è Morato e il marchio impugnato è Molato; entrambi marchi denominativi, registrati nelle seguenti classi: 9,14, 18, 25. Ad avviso dell’esaminatore della Opposizione vi è un rischio di confusione tra i due segni per cui la opposizione di Morato è totalmente accolta.
In data 28/10/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 737 074 ‘MOLATO’ (marchio denominativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 8 803 082 ‘MORATO’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 8 803 082.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.
Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.
Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.
Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
I prodotticontestati sono i seguenti:
Classe 9: Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Altoparlanti; Videocamere; Microfoni; Caricabatterie; Prese elettriche; Mouse [informatica]; Tappetini per mouse; Poggiapolsi per tastiera per l’uso del computer; Tastiere del computer; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Covers per tablet; Custodie adattate per telefoni cellulari; Apparecchi per l’elaborazione di dati; Ricevitori audio; Ricevitori senza fili; Occhiali intelligenti [smartglass]; Orologi intelligenti [smartwatch]; Auricolari per smartphone; Auricolari per apparecchi per videogiochi domestici; Auricolari per apparecchi elettronici portatili per giochi; Auricolari da utilizzare con dispositivi di telecomunicazione mobile; Batterie esterne.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
I prodotti Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Altoparlanti; Videocamere; Microfoni; Mouse [informatica]; Tappetini per mouse; Poggiapolsi per tastiera per l’uso del computer; Tastiere del computer; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Covers per tablet; Custodie adattate per telefoni cellulari; Apparecchi per l’elaborazione di dati; Ricevitori audio; Ricevitori senza fili; Auricolari per smartphone; Auricolari per apparecchi per videogiochi domestici; Auricolari per apparecchi elettronici portatili per giochi; Auricolari da utilizzare con dispositivi di telecomunicazione mobile sono almeno simili ai prodotti apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici in quanto possono coincidere quantomeno nella loro origine commerciale, nei loro canali di distribuzione e nel loro pubblico rilevante. Alcuni prodotti inoltre possono essere complementari tra loro o coincidere nel loro scopo o nella loro natura.
I prodotti Caricabatterie; Prese elettriche; Batterie esterne sono inclusi nell’ampia categoria degli apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità dell’opponente e pertanto sono identici.
Gli Orologi intelligenti [smartwatch] sono simili ai prodotti orologeria e strumenti cronometrici dell’opponente in quanto hanno la stessa natura e possono coincidere nei loro canali di distribuzione, nel loro pubblico e nella loro origine commerciale.
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso i prodotti sono stati considerati almeno simili e si dirigono al grande pubblico.
Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello superiore al medio in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Gli elementi MORATO e MOLATO sono privi di significato almeno in alcuni territori come per esempio in Polonia e Paesi Bassi. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua polacca per il quale tali elementi sono privi di significato e normalmente distintivi, e per il quale l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.
I marchi sono visivamente e foneticamente molto simili differendo unicamente nella loro terza lettera ‘R’ versus ‘L’ rispettivamente.
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).
Il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è normale.
I marchi sono visivamente e foneticamente molto simili e l’aspetto concettuale è neutrale.
Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno per la parte del pubblico di riferimento esaminato. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 8 803 082 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.
Poiché il diritto anteriore esaminato porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Registrare un marchio settore agricolo, orto frutta – marchio non registrabile – Alicante 21-11-2023
Bellifreschi è un termine che elogia le caratteristiche della freschezza dei prodotti oggetto del marchio per cui non è un segno distintivo e non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 21/11/2023 ******* ************ I-73100 Lecce ITALIA Fascicolo nº:*********** Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: ************ (BA) ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 22/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 31 Prodotti agricoli, orticoli e forestali; granaglie e sementi allo stato grezzo e non trasformati; frutta e ortaggi freschi; piante e fiori naturali; animali vivi; alimenti per gli animali; malto. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La consumatrice o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: “preparati, nati, colti da pochissimo tempo; che conservano molto le qualità naturali”.
Il suddetto significato dei termini «BELLI» e «FRESCHI», di cui il marchio «BELLIFRESCHI» è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
BELLI (m. s. bello) ‘quantitativamente notevole, quindi (secondo il caso) grande, grosso, forte, abbondante e sim.: (…) con sign. affine, ha spesso valore rafforzativo in espressioni fam. Enfatiche (…) o davanti ad aggettivi: b. pulito, b. tondo, b. grasso’ (informazioni estratte dal dizionario Treccani, in data 21/06/2023, all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/bello/).
FRESCHI (m. s. fresco) ‘Preparato, nato da poco tempo; che conserva le qualità naturali: uova f.; pane, latte f.; appena colto: verdura f.; estens. recente: notizie f.; (…) || frutta f., non secca | formaggi f., non stagionati, morbidi | carne f., macellata recentemente | pesce f., appena pescato o che non ha subito trattamenti di conservazione’ (informazioni estratte dal dizionario Sabatini Coletti, in data 21/06/2023, all’indirizzo https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/F/fresco.shtml).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti della classe 31 per i quali è sollevata la presente obiezione sono preparati, colti o nati, ecc., da pochissimo tempo, o conservano al meglio le proprie qualità naturali. Infatti, le espressioni “bello/a fresco/a” e, anche, “belli freschi”, sono frequentemente impiegate in un linguaggio colloquiale, in particolare, in contesti commerciali quali punti vendita, mercati e sagre per esaltare la freschezza di alimenti quali i prodotti in questione, includendo i menzionati “animali vivi”, in quanto destinati all’uso alimentare, e per promuovere detta qualità agli occhi del pubblico destinatario. Pertanto, il segno in oggetto rappresenta un’espressione elogiativa che esalta una qualità dei prodotti, invero la loro estrema freschezza.
Benché il segno contenga alcuni elementi stilizzati, costituiti dal carattere corsivo piuttosto comune e perfettamente leggibile, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. Pagina 3 di 3 IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018591378 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Registrare un marchio nel settore ristorazione – il marchio non supera l’esame – Alicante 22-11-2023
PIZZAFEST – Il consumatore che si approccia al prodotto pizza ai servizi di ristorazione attribuirebbe al segno il significato di “festa/festival/evento incentrato sulla pizza”. Il segno non supera l’esame.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 22/11/2023 **************** ***************** Napoli ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: PIZZAFEST Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: ******************
I-80131 NAPOLI ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 16/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 11 Forni per pizza; Forni; Forni industriali; Forni refrattari; Forni per panetteria; Forni elettrici; Forni a microonde; Forni di combustione; Forni di riscaldo. Classe 21 Vasellame, pentole e recipienti; Piatti; Piatti per condimenti. Classe 29 Carne e prodotti a base di carne; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Olii e grassi commestibili; Uova e prodotti a base di uova; Prodotti caseari e loro succedanei; Mozzarella; Ricotta; Latticini; Formaggi; Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 6 Formaggio; Oli aromatizzati. Classe 30 Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api; Farina [farine alimentari]; Farina commestibile; Farine alimentari; Farina di cereali; Pasta per pizza; Pizza ripiena; Alimenti (farinacei); Pizze; Pizza; Pizze conservate; Pizze surgelate; Miscele per pizza; Impasto per pizza; Pizza fresca; Farina per pizza; Pizza senza glutine; Pizze [pronte]; Salse per pizza; Salsa per pizza; Salse per pizze; Sughi per pasta; Preparati per sughi; Sughi di carne [salse]; Salsa di pomodoro; Condimenti [salse] per alimenti; Condimenti; Salse [condimenti]; Condimenti alimentari; Sapori [condimenti]; Prodotti da forno; Miscele per pasta per la pizza; Pasta da inserire nella pizza. Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Marketing degli eventi; Direzione di eventi commerciali; Organizzazione di fiere; Organizzazione di fiere commerciali; Servizi di fiere ed esposizioni; Organizzazione e conduzione di fiere commerciali; Organizzazione e gestione di fiere commerciali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Servizi di ordinazione online; Fornitura di guide pubblicitarie on-line contenenti prodotti e servizi di altri venditori on-line su Internet. Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Eventi ricreativi; Realizzazione di eventi culturali; Pubblicazione di calendari di eventi; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali; Organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; Programmazione di manifestazioni speciali; Organizzazione di manifestazioni ricreative; Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Formazione; Formazione professionale; Istruzione e formazione; Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica; Organizzazione di presentazioni per formazione; Formazione professionale (Fornitura di -); Realizzazione di seminari di formazione; Formazione industriale; Formazione continuativa; Servizi di degustazione di vini [formazione]; Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini per scopi didattici; Pubblicazioni elettroniche online; Intrattenimento interattivo on-line; Fornitura di pubblicazioni on-line; Fornitura di tutorial online; Educazione, intrattenimento; Servizi relativi a educazione, divertimento. Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e Pagina 3 di 6 prenotazione in materia di alloggi temporanei; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Pizzerie; Ristoranti fast-food; Gastronomie [ristoranti]; Fornitura di locali per fiere ed esposizioni; Degustazione vini (fornitura di bevande). L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio europeo, rispetto ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “festa/festival/evento incentrato sulla pizza”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary in data 15/09/2023 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pizza, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fest).
La parola italiana ‘PIZZA’ fa parte di quelle parole molto elementari, che sono comprese in tutti gli Stati membri perché sono diventate di uso internazionale, come ad esempio le parole inglesi “baby”, “love”, “one”, “surf”. La parola ‘FEST’ (identica o con variazioni di una o due lettere) ha lo stesso o analogo significato che in inglese in molte altre lingue europee (informazioni estratte dai rispettivi dizionari di lingua in data 15/09/2023, per il tedesco https://www.duden.de/suchen/dudenonline/fest, l’olandese https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=fest, il danese, https://sproget.dk/lookup?SearchableText=fest, lo sloveno https://fran.si/iskanje? View=1&Query=fest&hs=1, l’italiano https://www.treccani.it/vocabolario/festa, il portoghese https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/feste), oltre ad essere entrata nel vocabolario di tutte le altre con significato identico o analogo in seguito al suo uso esteso e diffuso in vari ambiti.
In considerazione del significato di “FEST” come un incontro o un evento in cui l’accento è posto su una particolare attività, e considerato il significato di «PIZZA», il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «PIZZAFEST» semplicemente come un’indicazione non distintiva che i prodotti e servizi sono, o sono connessi alla pizza e ad eventi, riunioni, festival, incontri, manifestazioni, corsi di formazione, ecc., in cui la pizza è protagonista, indipendentemente dalle dimensioni o familiari, oppure pubbliche e popolari. come festival, riunioni, incontri, manifestazioni, eventi formativi, ecc., che hanno come oggetto, obiettivo o fine generale, la pizza. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. Rispetto a prodotti che possono essere utilizzati per preparare la più famosa pietanza italiana, come i «forni per pizza» nella Classe 11 e oli, mozzarella, ecc. nella Classe 29 e farine, condimenti, salse, ecc., nella Classe 30, il marchio verrebbe percepito come elogiativo dai consumatori, invitando loro ad acquistare quei prodotti per realizzare eventi legati alla pizza.
Da una ricerca su Internet condotta in data 15/09/2023 è risultato che i termini «PIZZAFEST» (separati o uniti) sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento e sono quindi privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi (1. https://paestumpizzafest.it/, 2. https://zaragozafoodfest.es/zaragoza-pizza-fest/, 3. https://www.ox.ee/est/product/2336412, 4. https://www.zgportal.com/zgdogadanja/zagreb-pizza-festival-2023-odrzavat-ce-seod18-do-28-svibnja-2023-godine-na-strossmayerovom-trgu/, https://pizzafest.ro/, 6. https://www.just-eat.dk/bestil-pizza-thisted. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Pagina 4 di 6 Il richiedente ha omesso di presentare osservazioni contrarie al rifiuto entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018907216 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 11 Forni per pizza; Forni; Forni industriali; Forni refrattari; Forni per panetteria; Forni elettrici; Forni a microonde; Forni di combustione; Forni di riscaldo. Classe 21 Vasellame, pentole e recipienti; Piatti; Piatti per condimenti. Classe 29 Carne e prodotti a base di carne; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Olii e grassi commestibili; Uova e prodotti a base di uova; Prodotti caseari e loro succedanei; Mozzarella; Ricotta; Latticini; Formaggi; Formaggio; Oli aromatizzati. Classe 30 Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api; Farina [farine alimentari]; Farina commestibile; Farine alimentari; Farina di cereali; Pasta per pizza; Pizza ripiena; Alimenti (farinacei); Pizze; Pizza; Pizze conservate; Pizze surgelate; Miscele per pizza; Impasto per pizza; Pizza fresca; Farina per pizza; Pizza senza glutine; Pizze [pronte]; Salse per pizza; Salsa per pizza; Salse per pizze; Sughi per pasta; Preparati per sughi; Sughi di carne [salse]; Salsa di pomodoro; Condimenti [salse] per alimenti; Condimenti; Salse [condimenti]; Condimenti alimentari; Sapori [condimenti]; Prodotti da forno; Miscele per pasta per la pizza; Pasta da inserire nella pizza. Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Marketing degli eventi; Direzione di eventi commerciali; Organizzazione di fiere; Organizzazione di fiere commerciali; Servizi di fiere ed esposizioni; Organizzazione e conduzione di fiere commerciali; Organizzazione e gestione di fiere commerciali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini Pagina 5 di 6 commerciali, promozionali e pubblicitari; Servizi di ordinazione online; Fornitura di guide pubblicitarie on-line contenenti prodotti e servizi di altri venditori on-line su Internet. Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Eventi ricreativi; Realizzazione di eventi culturali; Pubblicazione di calendari di eventi; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali; Organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; Programmazione di manifestazioni speciali; Organizzazione di manifestazioni ricreative; Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Formazione; Formazione professionale; Istruzione e formazione; Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica; Organizzazione di presentazioni per formazione; Formazione professionale (Fornitura di -); Realizzazione di seminari di formazione; Formazione industriale; Formazione continuativa; Servizi di degustazione di vini [formazione]; Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini per scopi didattici; Pubblicazioni elettroniche online; Intrattenimento interattivo on-line; Fornitura di pubblicazioni on-line; Fornitura di tutorial online; Educazione, intrattenimento; Servizi relativi a educazione, divertimento. Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di alloggi temporanei; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Pizzerie; Ristoranti fast-food; Gastronomie [ristoranti]; Fornitura di locali per fiere ed esposizioni; Degustazione vini (fornitura di bevande). La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi: Classe 11 Bruciatori, bollitori e caloriferi. Classe 16 Materiale filtrante in carta; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Carta e cartone; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; Carta; Tovagliato di carta. Classe 21 Utensili per le pulizie domestiche, spazzole e materiali per la fabbricazione di spazzole; Statue, statuette, targhe e opere d’arte, fatte in porcellana, terracotta o vetro, incluse in questa classe; Vetreria non lavorata e semilavorata, non per usi specificati; Tazze; Bicchieri e tazze; Bottiglie Pagina 6 di 6 biodegradabili. Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria. Classe 30 Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Ghiaccio per raffreddare; Gelati, yogurt gelato e sorbetti. Classe 41 Sport; Servizi relativi a sport; Traduzioni ed interpretariato. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
Le domande di contributo sono aperte già dal 21 novembre 2023 , le agevolazioni sono le seguenti:
MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni. Le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti –di seguito indicati – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.
MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni. Le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni rispetto degli importi massimi previsti – di seguito indicati – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00.
Registrare il nome di un Cocktail – Alicante 06-11-2023
“Orange Spritz” per un Cocktail è un segno non distintivo poiché lo Spritz notoriamente è il risultato di una ricetta base è composta da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Il carattere descrittivo del segno è evidente per cui non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 06/11/2023 ***************** I-35030 Selvazzano Dentro ITALIA Fascicolo nº: ***************** Vostro riferimento: Marchio: Orange Spritz Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: ******************* I-35030 Selvazzano Dentro ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 13/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono: Classe 32 Cocktail analcolici; Miscele per cocktail analcolici; Cocktails analcolici; Cocktail di frutta analcolici; Aperitivi analcolici. Classe 33 Cocktail alcolici preparati; Cocktails; Miscele per cocktail alcolici; Cocktail alcolici a base di frutta; Cocktail alcolici sotto forma di gelatine refrigerate. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: − Il consumatore medio nell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato seguente: cocktail composto da prosecco, Aperol e soda con arancia. Il suddetto significato dei termini «Orange Spritz», di cui il marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orange https://iba-world.com/spritz/ − È importante notare che lo Spritz è un famoso cocktail la cui ricetta base è composta da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Per la sua notorietà raggiunta oramai a livello internazionale è stato riconosciuto dalla International Bartenders Association come cocktail ufficiale per l’annuale competizione mondiale di cocktail, sotto la categoria: bevande della ‘New Era’. Ciò è confermato dai risultati di una ricerca internet condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi: https://iba-world.com/category/iba-cocktails/new-era-drinks/ https://iba-world.com/spritz/ − Nonostante la natura alcoolica del cocktail, sono state create molte versioni dell’Orange Spritz non alcooliche, come rilevato dai risultati di una ricerca internet condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi: https://blog.giallozafferano.it/adryincucina/spritz-analcolico/ https://www.finedininglovers.it/ricette/spritz-analcolico − Di conseguenza, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i cocktails, sia alcoolici che analcoolici, e le loro miscele sono e servono a preparare l’Orange Spritz. Pertanto, il segno descrive la specie, la qualità e la destinazione dei prodotti. − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018873976 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il Marchio promozionale non è registrabile – Alicante 13-11-2023
Occhiale matto verrebbe inteso come occhiale stravagante fuori dal comune per cui è un segno elogiativo e promozionale: il segno è respinto. Alicante 13-11-2023
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 13/11/2023 ***************** Roma ITALIA Fascicolo nº: ********* Vostro riferimento: Marchio: OCCHIALE MATTO Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: **************** Roma ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 27/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono: Classe 9 Astucci per dispositivi ottici; Astucci per lenti a contatti con incorporate funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Bastoncini a ventosa per lenti a contatto; Cuscinetti per il naso per occhiali da vista; Cuscinetti per il naso per occhiali da sole; Ganci auricolari antiscivolo per occhiali; Lenti a contatto colorate; Lenti di correzione [ottica]; Lenti grezze per occhiali; Lenti sostitutive per occhiali; Montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati; Montature per occhiali da vista in metallo; Montature per occhiali da vista in plastica; Montature per occhiali e occhiali da sole; Montature per occhiali in metallo o in una combinazione di metallo e plastica; Montature per occhiali in metallo e materiale sintetico; Naselli in silicone per occhiali; Occhiali correttivi; Occhiali da sole; Occhiali da sole da vista; Occhiali di moda; Parti per occhiali; Stanghette per occhiali; Stanghette per occhiali da sole; Apparecchi per lavaggio di lenti a contatto; Articoli ottici graduati; Aste per occhiali; Astucci per occhiali; Catenelle per occhiali; Contenitori per lenti a contatto; Cordoncini per occhiali; Custodie per articoli ottici; Custodie per obiettivi Custodie per occhiali; Custodie per occhiali per bambini; Lenti a contatto; Lenti per occhiali; Monocoli; Montature di occhiali; Montature per monocoli; Montature per occhiali non montate; Montature per pince-nez; Occhiali; Occhiali a molla; Occhiali correttivi per daltonismo; Occhiali da lettura; Occhiali da vista; Occhiali di protezione; Occhiali [ottica]; Occhiali per bambini; Occhiali polarizzanti; Portaocchiali; Protezioni per occhiali; Sbozzi per lenti a contatto; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Astucci per occhiali da sole; Catenelle per occhiali da sole; Cinghiette per occhiali; Cordoncini per occhiali da sole; Custodie per occhiali da vista e da sole; Custodie per occhiali da sole; Lenti con clip magnetica per occhiali da sole; Lenti ottiche per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole; Occhiali da sole moda; Occhiali da sole per animali da compagnia. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: occhiale eccentrico, stravagante, fuori dal comune. I suddetti significati del termine «MATTO», contenuto nel marchio, sono supportati dai riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 26/06/2023, e accessibili ai seguenti indirizzi: https://www.treccani.it/vocabolario/occhiale/ https://www.treccani.it/vocabolario/matto_%28Sinonimi-eContrari%29/ Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «OCCHIALE MATTO» semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione e di comunicare una dichiarazione di valore. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi sono degli occhiali eccentrici, stravaganti, fuori dal comune. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018875988 è respinta in parte, vale a dire per: Pagina 3 di 4 Classe 9 Astucci per dispositivi ottici; Astucci per lenti a contatti con incorporate funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Bastoncini a ventosa per lenti a contatto; Cuscinetti per il naso per occhiali da vista; Cuscinetti per il naso per occhiali da sole; Ganci auricolari antiscivolo per occhiali; Lenti a contatto colorate; Lenti di correzione [ottica]; Lenti grezze per occhiali; Lenti sostitutive per occhiali; Montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati; Montature per occhiali da vista in metallo; Montature per occhiali da vista in plastica; Montature per occhiali e occhiali da sole; Montature per occhiali in metallo o in una combinazione di metallo e plastica; Montature per occhiali in metallo e materiale sintetico; Naselli in silicone per occhiali; Occhiali correttivi; Occhiali da sole; Occhiali da sole da vista; Occhiali di moda; Parti per occhiali; Stanghette per occhiali; Stanghette per occhiali da sole; Apparecchi per lavaggio di lenti a contatto; Articoli ottici graduati; Aste per occhiali; Astucci per occhiali; Catenelle per occhiali; Contenitori per lenti a contatto; Cordoncini per occhiali; Custodie per articoli ottici; Custodie per obiettivi; Custodie per occhiali; Custodie per occhiali per bambini; Lenti a contatto; Lenti per occhiali; Monocoli; Montature di occhiali; Montature per monocoli; Montature per occhiali non montate; Montature per pince-nez; Occhiali; Occhiali a molla; Occhiali correttivi per daltonismo; Occhiali da lettura; Occhiali da vista; Occhiali di protezione; Occhiali [ottica]; Occhiali per bambini; Occhiali polarizzanti; Portaocchiali; Protezioni per occhiali; Sbozzi per lenti a contatto; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Astucci per occhiali da sole; Catenelle per occhiali da sole; Cinghiette per occhiali; Cordoncini per occhiali da sole; Custodie per occhiali da vista e da sole; Custodie per occhiali da sole; Lenti con clip magnetica per occhiali da sole; Lenti ottiche per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole; Occhiali da sole moda; Occhiali da sole per animali da compagnia. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti: Classe 25 Abbigliamento casual; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Abbigliamento. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
Marchio promozionale, per questo motivo non è registrabile – Alicante 17-11-2023
Il Segno “Scelte di Benessere” verrebbe percepito dal consumatore come atto o servizio in grado di portare ad un benessere psico fisico. Per questo motivo è promozionale ed elogiativo di un servizio o prodotto per cui non registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 17/11/2023 **************** I-20129 Milano ITALIA Fascicolo nº: *************** Vostro riferimento: ************* Marchio: SCELTE DI BENESSERE Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: ************************* Bologna ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del 13/01/2022 l’Ufficio ha comunicato di aver concesso la revisione della decisione di rifiuto appellata in quanto conteneva un errore procedurale. In seguito a riesame della domanda di MUE, in data 17 gennaio 2023 l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. Con decisione del 26 giugno 2023, n. R 448/2023-2, la Seconda Commissione di Ricorso ha annullato la decisione dell’Ufficio e rinviato l’istanza all’esaminatore per la prosecuzione della procedura e l’adozione di una nuova decisione. In seguito a successivo riesame della domanda di MUE, in data 04/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 16 Carta; cartone; articoli di cartoleria in carta; stampati, libri; riviste; cataloghi; periodici; depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; figurine; album per la raccolta di figurine; materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); articoli di cartoleria e cancelleria; diari; agende; locandine, poster, manifesti; opuscoli; sacchetti in carta ed articoli per l’imballaggio di carta, cartone o plastica. Classe 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio, marketing; analisi e ricerche di mercato; marketing industriale; marketing promozionale; servizi di marketing industriale; marketing e servizi promozionali; attività promozionali; servizi di attività promozionali di prodotti; preparazione di materiale promozionale e attività di promozioni per terzi; servizi di pubblicità; noleggio di spazi e materiale pubblicitario; consulenza in materia di pubblicità e marketing; distribuzione di volantini pubblicitari. Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri, prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di telecomunicazione, ad es. come podcast; servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi, disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; servizi di informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; servizi di provider di reti telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da consultare in reti telematiche (ad es. Internet); approntamento di chatroom e forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); trasmissione di presentazioni video tramite computer e televisione; messa in onda di trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori; fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento su Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; fornitura di accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche (ad es. Internet); noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; fornitura di accesso a banche dati in reti informatiche.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare fisico e morale”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Treccani in data 04/08/2023 all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/, https://www.treccani.it/vocabolario/benessere). Pagina 3 di 8
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE» semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione.
Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a prodotti di carta, cartone e stampati di vario genere rivendicati dal marchio nella Classe 16 che provengano da produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico, il cui utilizzo non danneggi l’ambiente, e che pertanto costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale. Oppure libri, manuali, materiale per l’istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benestare fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).
L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57). L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia, 25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 67).
Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue:
Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in astratto. Pagina 4 di 8
Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati. Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Questa è fondata sull’assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di riferimento di lingua italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non descrittività del segno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono irrilevanti e non sono state prese in considerazione né affrontate dall’Ufficio. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare Pagina 5 di 8 come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44). Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38). È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21). L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1 della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede. L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme. L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto indicato, che è dunque incontestato. Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono Pagina 6 di 8 necessariamente descrittivi. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al significato del segno contestato come indicato. Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono necessariamente descrittivi. Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno. Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione. Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23). Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico. Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30, che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel consumatore”. Pagina 7 di 8 Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente, rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore. Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un’indicazione di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili (anche in seguito a decisioni e sentenze delle Corti di Appello e del Tribunale dell’Unione Europea), quali ad esempio “PERFECT PAIRS” n. 017528514 o “FITTEST ON EARTH” n. 017677055. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Inoltre, i casi citati dal richiedente, tra cui anche le proprie registrazioni di MUE n. 018377914 , n. 018377906 e n. 018377908 non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame. Poiché non vi sono situazioni identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non discriminazione. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Registrare un marchio nel settore degli alcolici – marchio rifiutato – 08-11-2023
“bes” è un termine abitualmente usato nel settore degli alcoolici e il pubblico di riferimento lo percepirebbe con il significato di bacca, per questo motivo il segno è descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 08/11/2023 ************* I-20122 Milano ITALIA Fascicolo nº: ************ Vostro riferimento: Bes Marchio: BES Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: ************ I-20122 Milano ITALIA I. Sintesi dei fatti L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 18/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 33 Gin; Alcolici (bevande alcoliche).
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di riferimento di lingua olandese, o più precisamente neerlandese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “bacca”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario ((informazioni estratte da dizionario online Van Dale in data 18/05/2023 all’indirizzo https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/bes#.ZGTpQoTRaU k).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti sono fatti di e/o contengono una bacca. Pertanto, il segno descrive
specie o altre caratteristiche quali un ingrediente dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 18/05/2023 è risultato che il termine «BES» è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento per ‘gin’ e altri prodotti alcolici ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (1. https://hansendranken.nl/nl/categorie/jenever-bessen, 2. https://wijnhandelslijterij.nl/shop/binnenlands-gedistileerd/vruchtenjeneverbrandewijn/floryn-zeeuwsezw-bes-jenever/, 3. https://kruidenwonder.be/blauwe-bes-jenever/). II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente in data 07/07/2023 ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni, concessa dall’Ufficio in data 08/07/2023. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/09/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
In olandese la parola “bes” ha diversi significati oltre a “bacca”. Quindi il consumatore medio di lingua olandese non associa “bes” solo al significato di ‘bacca’ ma anche ad altri significati.
La parola “BES” al singolare, non è utilizzata per indicare gli ingredienti di gin o altri alcolici dato che le botaniche sono sempre al plurale, cioè “bessen”, che è un termine diverso e non confondibile con la parola “bes”.
Le bacche non sono incluse tra i possibili ingredienti del gin. Gli ingredienti del gin sono le cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto. Un ingrediente del gin, noto anche ai consumatori di riferimento, ossia le bacche di ginepro, non è tradotto in olandese con la parola ‘bes’, bensì con le parole juniperus o jeneverbes.
Il termine “BES” è eventualmente solo lontanamente suggestivo o allusivo riguardo a talune possibili caratteristiche dei prodotti. Dato che si tratta di un riferimento vago o indiretto ai prodotti oggetto della domanda non incorre nella censura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le Pagina 3 di 7 indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “BES” (in italiano: bacca) in relazione alle bevande alcoliche contestate, che sono o possono essere fatte di o contenere un particolare tipo di bacca. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno non sia descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione. Il richiedente sostiene che la parola ‘BES’ ha diversi significati e questi concorrono ad abbassare la soglia di riferimento al singolo significato indicato dall’Ufficio. L’Ufficio dissente. Innanzitutto, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.) Inoltre, l’unico significato menzionato dal dizionario olandese citato nella lettera di obiezione è ‘bacca’. Pertanto è logico e corretto affermare che questo è il primo e principale significato che il consumatore olandese di riferimento percepirà rispetto alla parola ‘BES’, in quanto è il significato comune della parola in questione. Rispetto agli altri significati della parola “BES” menzionati dal richiedente come la divinità Pagina 4 di 7 dell’antico Egitto o l’origine del nome ‘Ibiza’, luogo non olandese corrispondente all’isola spagnola di Ibiza, si osserva che la loro rilevanza è estremamente limitata in questo contesto. Peraltro, la parte dei caraibi olandese nota come isole BES, non è una parola in senso stretto, ma l’acronimo delle tre isole olandesi che la compongono, vale a dire Bonaire, Sint Eustatius e Saba. Il richiedente non ha fornito prove o indicazioni concrete che tali significati siano di comune dominio per il consumatore medio olandese e tali da rimuovere il collegamento naturale tra la parola “BES” e il suo primo ed unico significato secondo il dizionario olandese. Tale significato, cioè ‘bacca’, è descrittivo di una caratteristica dei prodotti contestati ed è dunque verosimile che il consumatore di riferimento, vedendola apposta su bevande alcoliche, ne riconosca quel significato piuttosto che un altro molto distante dal prodotto e dalla cultura generale. Il richiedente sostiene che le bacche non sono un ingrediente del gin. Gli ingredienti del gin sarebbero le cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto. L’Ufficio rileva che l’obiezione in questione si riferisce al solo prodotto ‘gin’, ad esclusione di ogni altro tipo di bevanda alcolica inclusa tra i prodotti rivendicati. Pertanto, rispetto a tali bevande, in assenza di alcuna specifica obiezione, l’Ufficio ritiene pacifico che ‘bes’ o bacca, sia un ingrediente o uno dei possibili ingredienti dei prodotti rivendicati e, pertanto, sia un termine descrittivo e non distintivo. Per quanto concerne lo specifico prodotto ‘gin’, l’Ufficio non concorda con le affermazioni del richiedente. Infatti, indipendentemente dalle informazioni sugli aspetti botanici del gin riferiti dal richiedente, è di comune dominio che ci si riferisca all’ingrediente principale e differenziale del gin, vale a dire al ginepro, come ad una bacca. Ciò è verosimile in tutta l’Unione Europea e, certamente in olandese. Infatti, benché, tecnicamente, il ginepro non sia una bacca, è “bes” o “bessen” il termine comunemente usato, anche in commercio, per riferirsi al ginepro. Ciò è risultato sia dalla ricerca effettuata in data 18/05/2023 e documentata nella lettera di rilievo, che da un’ulteriore ricerca su Internet effettuata in data 08/11/2023 su siti web olandesi, a completamento di quella: https://www.qeuze.com/botanicals-jeneverbessen.html Traduzione dell’Ufficio: Botanicals Bacche di ginepro 30 grammi. Ogni amante del Gin dovrebbe avere un barattolo di bacche di ginepro nella credenza. È adatto a qualsiasi tipo di Gin. Pagina 5 di 7 https://www.allesovergin.nl/botanicals/ Traduzione dell’Ufficio: Tutto sul gin – Bacche di ginepro (foto) – Il gin è una combinazione di alcol neutro, acqua, bacche di ginepro e sostanze botaniche. Se dovessimo omettere le botaniche, rimarremmo con il gin. Le botaniche costituiscono quindi il cuore del gin e sono una componente indispensabile per il distillatore. Ciò, peraltro, è confermato anche dagli stessi documenti apportati dal richiedente. In relazione al gin e ai suoi contenuti, si nota l’utilizzo diffuso e comune dell’espressione ‘bacche di ginepro” oppure dell’uso di ‘bacca’ o ‘bacche’ di altro tipo per la sua produzione, come ad esempio nei seguenti estratti dai documenti del richiedente: Pagina 6 di 7 L’argomento del richiedente che la parola “BES” al singolare, non sia utilizzata per indicare gli ingredienti di gin o altri alcolici perché è normalmente usata al plurale (“bessen”), l’Ufficio dissente. Infatti, da un lato ciò non è corretto, come dimostrano i risultati della ricerca documentati nella lettera di obiezione (non contestati dal richiedente e dunque pacifici). Da quelli risulta chiaramente che vi è uso della parola “BES” al singolare come descrizione di un ingrediente o dell’ingrediente principale della bevanda alcolica di riferimento. Inoltre, poiché “BES” ha il significato chiaro ed inequivocabile di “bacca” e questa (eventualmente anche una sola) può essere un ingrediente dei prodotti obiettati, il termine è descrittivo di una caratteristica dei prodotti. Infine, l’Ufficio concorda che il divieto di registrazione di un marchio in base l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a marchi che sono solo lontanamente suggestivi o allusivi riguardo a talune possibili caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Tuttavia, nel caso di specie la parola “BES”, cioè ‘bacca’, indica uno degli ingredienti principali di alcune bevande alcoliche, ad esempio il gin o alcuni liquori, oppure a uno dei possibili ingredienti, nel caso di bevande alcoliche che abbiano una o più bacche come ingrediente non principale. Pertanto, nella fattispecie, il segno obiettato non fa dei riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti oggetto della domanda ma ne descrive espressamente una caratteristica, vale a dire, un ingrediente. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018859792 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “generazione mare”
Accettata in data 27.09.2023 la domanda di registrazione del marchio “generazione mare” depositato il 05.05.2023 a Roma
Il marchio è utilizzato nel settore della consulenza ambientale.
Registrare un marchio nel settore industriale per tubi flessibili ed idraulici – segno respinto
HELIX verrebbe inteso dal consumatore come prodotto fatto a spirale, ad elica; nel caso specifico stiamo parlando di tubi. Il segno non supera l’esame in quanto descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 02/11/2023 ****** ****************** I-43121 Parma ITALIA Fascicolo nº: ********************* Vostro riferimento: ********************* Marchio: HELIX Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: **************** ********************* (PR) ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 22/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 17 Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche e di petrolio e gas; Tubi flessibili non metallici. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: elica / spirale. • Il significato del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato dal seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 21/08/2023):
Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera d’obiezione. • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno descrive la specie e la qualità dei prodotti. • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018900740 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Registrare il nome di una vernice – se ne indica una caratteristica non è registrabile
“Microporosa” per una vernice o pittura. Il consumatore percepirebbe il segno come un prodotto con piccoli pori quindi come indicativo delle caratteristiche e della specie del prodotto vernice.
Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell’Unione europea (Articolo 7 RMUE) Alicante, 31/10/2023 *************** *********** (MI) ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: **************** Torre Boldone ITALIA I. Sintesi dei fatti L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali [pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti; mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura; inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici]; oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante: lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori. Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts; felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche; gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti [abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiami; biancheria; biancheria intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive; sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antisdrucciolo; mascherina per il viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo; kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese attribuirebbe al segno il significato seguente: avente pori molto piccoli. Il suddetto significato del termine «Microporosa», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/microporoso/ https://dle.rae.es/micro-#PBNhesD https://dle.rae.es/poroso?m=form https://dicionario.priberam.org/microporoso I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti (vernici, pitture, rivestimenti, lacche ecc. in classe 2, nonché capi di abbigliamento e calzature ecc. in classe 25) possiedono dei pori molto piccoli (che ad esempio permettono una maggiore traspirabilità). Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi (costituiti essenzialmente da caratteri bianchi del tutto normali inseriti all’interno di un’etichetta con bordino bianco e spazio vuoto bianco nella parte inferiore), il Pagina 3 di 13 consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità/specie dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 11/05/2023 è risultato che il termine «microporosa» è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento: https://www.archiexpo.it/fabbricante-architettura-design/vernice-microporosa-61435.html https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosa-per-il-legno-al-comus https://www.manomano.it/consigli/come-scegliere-la-vernice-per-legno-da-esterno-3815
https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciare-porte-in-legno-prodottieattrezzatura-62 https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9nite-GlyceroMultisupporto/dp/B088P5S99P https://www.amazon.it/T-shirt-Sportiva-Asciugatura-Traspirante-CortaBianca_L/dp/B08CN717MN https://consulenzaproduzionecalzature.it/incollare-le-scarpe-con-suole-inmicroporosa/ https://pt.esdemgarden.com/garden-shelters-garages-wooden-chalets-intelligentservice12302 https://www.manomano.es/consejos/todo-sobre-las-diferentes-pinturas-9108 Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 07/07/2023 che possono essere sintetizzate come segue.
le conclusioni dell’Ufficio relative al significato del termine “MICORPOSA” in relazione ai prodotti oggetto di rifiuto sono imprecise e dettate dalla fretta poiché il termine “esclusivamente“ incluso nel disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) non è stato interpretato in modo corretto. In tal senso, affinché un segno Pagina 4 di 13 ricada nel divieto enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti e/o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti e/o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45). Rileva il richiedente che il termine microporosa può avere molti significati e lo stesso Ufficio ne riporta vari differenti fra loro e tale circostanza richiede uno sforzo cognitivo da parte del richiedente. Ritiene il richiedente che l’elemento grafico del segno sia “una fantasiosa ed ideale sovrapposizione di ben 3 etichette. La prima etichetta appare costituita da un’impronta rettangolare verde; al suo interno è raffigurata una seconda impronta di colore bianco avente gli angoli smussati ed il bordo inferiore ispessito; la terza etichetta è inserita nei contorni bianchi ed è costituita da un’impronta verde, più piccola delle altre, in cui viene riportata la scritta “MICROPOROSA” in caratteri bianchi, tutti minuscoli”
Il richiedente invoca poi parità di trattamento e segnala i seguenti marchi:
MUE n. 016815763 nelle classi 18, 25, 35 registrato il 25/08/2020
IR n. 1457502 nelle classi 9 e 28 registrato il 29/11/2018 che sarebbero “sono esenti da rivendicazioni (es: preesistenza, acquisizione carattere distintivo in seguito all’uso, ecc…) da parte del titolare in fase di domanda di registrazione nonché esenti da rilievi ufficiali in fase di esame.
In relazione all’uso del termine MICROPOROSA in funzione descrittiva, asserisce il richiedente che gli esempi forniti dall’EUIPO siano irrilevanti poiché tutti successivi alla data di presentazione della domanda 23/02/2023, laddove gli esempi sono datati 11/05/2023.
Infine il richiedente rivendica l’acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso ex articolo 7, paragrafo 3 RMUE e presenta delle prove, che al momento non vengono elencate e descritte poiché una decisione in tal senso vera presa solo quado la decisione sul carattere distintivo intrinseco del segno diverrà definitiva. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Pagina 5 di 13 Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si ritiene opportuno ricordare che perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta). Un termine può avere vari significati e tutti possono, nelle loro differenti accezioni, avere un significato descrittivo, a seconda dei prodotti in relazione ai quali sono usati. Tale è non il caso del termine MICROPOROSA che in tutti gli esempi presentati dall’Ufficio viene usato per descrivere che i prodotti presentano dei micro pori che permettono ai Pagina 6 di 13 materiali di respirare o di avere maggiore aderenza. Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono dunque essere rigettate In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.2 si rileva che se da un lato una rappresentazione grafica può aggiungere carattere distintivo a un termine che di per se ne è privo, tale non è il caso del marchio in questione dove la rappresentazione grafica non è in grado di compensare la descrittivitá del termine. Per chiarire meglio tale concetto si ponga l’esempio del termine inglese ‘waterproof’ (impermeabile) usato per indicare che un materiale è appunto impermeabile. Da una ricerca su Google effettuata in datata 31/10/2023 è emerso che tale termine è spesso rappresentato tramite numerosi espedienti grafici: https://www.google.com/search? q=waterproof+label&tbm=isch&ved=2ahUKEwj74OWqiaCCAxV7oScCHSgGDx8Q2- cCegQIABAA&oq=waterproof+label&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEB4yBAgAE B4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB46BAgjECc6 BwgAEIoFEENQxwRYlQ1gpA9oAHAAeACAAYQBiAGIBJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy1 3aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=QtZAZfu3I_vCnsEPqIy8- AE&bih=850&biw=1760&client=firefox-b-e#imgrc=510ktfB8hGa28M Pagina 7 di 13 Non vi è alcun dubbio che nonostante alcune delle suddette immagini siano molto più articolate del segno del richiedente, esse sarebbero tutte descrittive di una caratteristica dei prodotti a cui potrebbero essere apposte. Per ciò che concerne la richiesta di parità di trattamento, si ricorda che la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come Pagina 8 di 13 marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Obiter dicta, si fa presente che i casi citati dal richiedente non sono pertinenti in quanto entrambi sono stati oggetto di rifiuto provvisorio e entrambi sono stati poi registrati per quasi tutti i prodotti richiesti, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Fra l’altro la decisione relativa alla registrazione n. 016815763 è stata presa in data 13/11/2019 dal firmatario della presente. Tale decisione, cos’i come ogni decisione dell’Ufficio, è accessibile tramite il database eSearch plus. Nel caso della decisione menzionata, essa può essere trovata al seguente indirizzo https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016815763 e la comunicazione da cercare è la seguente: Anche le argomentazioni di cui al punto n.3 debbono essere rigettate. Le argomentazioni di cui al punto n.4 sembrano eccessivamente puntigliose. Prima di tutto, si rileva che gli esempi di uso nel mercato sono solo stati presentati ad abundantiam per confermare il significato fornito tramite i dizionari. Inoltre sembra abbastanza improbabile che dalla data di presentazione della domanda (23/02/2023), alla redazione della domanda alla data di redazione dell’obiezione 11/05/2023, internet si sia popolato di usi descrittivi del termine. Tutto ciò premesso, vista la linea argomentativa che il richiedente ha ritenuto opportuno seguire si precisa a titolo esemplificativo, che: L’uso del termine nella pagina https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosaper-il-legno-al-comus è del 05/05/2019: Pagina 9 di 13 L’uso del termine nella pagina https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciareporte-in-legno-prodotti-e-attrezzatura-62 è del 07/03/2022. Pagina 10 di 13 L’uso nella pagina Amazon ® https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9niteGlycero-Multisupporto/dp/B088P5S99P è del 15/12/2020. Poiché come detto gli esempi riportati erano solo a conferma dei significati trovati dei dizionari l’Ufficio non ritiene necessario appesantire la decisione con ulteriori immagini. Anche le argomentazioni di cui al punto n.4 debbono essere rigettate. I merito alla rivendicazione di acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso, poiché la rivendicazione è stata presentata come “secondaria” l’Ufficio esaminerà la medesima e le prove a supporto, solo dopo che la presente decisione diverrà definitiva. Pagina 11 di 13 Se la rivendicazione fosse stata presentata come “primaria”, l’Ufficio avrebbe emesso un’unica decisione sulla capacità distintiva intrinseca e su quella acquisita, nella presente decisione. In ogni caso quando la presente decisione diverrà definitiva l’Ufficio concederà al richiedente un nuovo termine di due mesi per presentare ulteriori prove, qualora lo ritenesse opportuno. IV. Conclusioni Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE [la domanda di MUE n. 018852516 è dichiarata descrittiva e non distintiva per i seguenti prodotti: Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali [pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti; mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura; inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici]; oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante: lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori. Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts; felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche; gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti [abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiami; biancheria; biancheria intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive; sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antisdrucciolo; mascherina per il viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo; kimono; cappe; poncho; tute [indumenti]. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi: Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti chimici per la stampa, prodotti chimici per per l’industria, prodotti chimici leganti per calcestruzzo, prodotti chimici per rimuovere pitture, prodotti chimici impermeabilizzanti, prodotti chimici per prevenire incrostazioni; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti chimici per la preparazione dei colori, prodotti chimici Pagina 12 di 13 per la fabbricazione di pitture, solventi per vernici, emulsionanti, stabilizzatori di colore, prodotti chimici destinati alle scienze, alla fotografia, come anche all’agricoltura all’orticoltura e alla silvicoltura; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, composizioni per estinguere il fuoco e per prevenire gli incendi, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli, adesivi destinati all’industria; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di mastici e altri riempitivi di pasta, rivestimenti protettivi idrorepellenti [chimici], preparati chimici protettivi per rivestimenti, rivestimenti resistenti alle intemperie [chimici, non pitture], acetati, plastificanti, cellulosa, prodotti chimici per l’avvivaggio di colori per uso industriale; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di pitture, pitture lavabili, idropitture lavabili, pitture ad acqua [non isolanti], idropitture [non isolanti], idropitture per interni [non isolanti], idropitture per esterni [non isolanti], idropitture riempitive [non isolanti], idropitture [non isolanti]; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di pitture a base di resine, rivestimenti [pitture], rivestimenti murali [pitture], rivestimenti impermeabili [pitture], rivestimenti da utilizzare su pareti, colori, vernici, lacche, tinture, coloranti, pigmenti, inchiostri, diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri, prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di sostanze coloranti, mordenti, tinte, inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, rivestimenti per il legno, mordenti per il legno, tinture per il legno, prodotti per la conservazione del legno; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di smalti, smalti per la pittura, inchiostri di stampa, essiccanti per colori, pitture ignifughe, fissativi [vernici], oli per la conservazione del legno, agglutinanti per pitture, legno colorante: lacche, coloranti per il restauro di mobili, addensanti per colori; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti per l’edilizia, materiali ed elementi dacostruzione, non in metallo, materiale per coperture, legno, legno lamellare, legno lavorato; pubblicità; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; Gestione di affari [per conto terzi]; approvvigionamento di servizi per conto terzi in materia di edilizia; approvvigionamento di servizi per conto terzi in materia di trattamento di pitture e prodotti chimici; servizi di gestione per progetti commerciali nel settore delle costruzioni; servizi di gestione per progetti commerciali nel settore delle pitture e prodotti chimici. A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720 EUR. Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.
Marchio settore barbecue carne alla griglia: non registrabile – Alicante 26-10-2023
Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: aste di ferro appuntite a un’estremità in cui si infilano le carni e le vivande stesse cotte allo spiedo. Per questo motivo il segno è descrittivo per cui non registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 26/10/2023 **************Milano ITALIA Fascicolo nº: ************* Vostro riferimento: ***************** Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: ************* Pescara ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 18/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 11 Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per uso esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; Barbecue; Spiedi [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli [apparecchi di cottura]. Classe 21 Utensili di cucina. Classe 29 Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati;
Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta; Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo. Classe 35 Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; Servizi all’ingrosso in relazione a carni; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a carni. Classe 43 Fornitura di alimenti; Preparazione di alimenti; Servizi per la fornitura di alimenti; Servizi di consulenza riguardanti gli alimenti; Servizi di consulenza relativi alla preparazione di alimenti.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: aste di ferro appuntite a un’estremità in cui si infilano le carni e le vivande stesse cotte allo spiedo. https://www.treccani.it/vocabolario/spiedo/ ). I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti in classe 11 (Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per uso esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; Barbecue; Spiedi [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli [apparecchi di cottura]), e della classe 21 (Utensili di cucina) sono o possono contenere aste di ferro o di legno appuntite in una delle due estremità in cui si infilano le carni o altri cibi per arrostirli alla fiamma viva o alla brace ai carboni o elettrica. Mentre i prodotti in classe 29 (Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati; Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta; Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo) consistono nelle vivande stesse cotte/cucinate allo spiedo. Mentre per i servizi in classe 35 consistono nella vendita di spiedi, cioè della vivanda stessa. Infine per i servizi in classe 43 consistono nella preparazione e fornitura di alimenti sotto forma di spiedi (vivande di pollo, maiale, manzo, ecc.)Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e qualità dei prodotti/modo di preparazione. Assenza di carattere distintivo Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Benché il segno ‘ ’ contenga determinati elementi figurativi che gli Pagina 3 di 5 conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il segno consiste di una figura ovale di colore rosso al cui interno è riportata la dicitura SPIEDÌ in bianco riprodotta in caratteri di stampa alquanto banali e comuni. Il fatto che il puntino sulla ‘I’ finale sia leggermente allungato non è sufficiente a rendere il marchio distintivo. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018859737 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 11 Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per uso esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; Barbecue; Spiedi [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli [apparecchi di cottura]. Classe 21 Utensili di cucina. Classe 29 Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati; Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta; Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo. Classe 35 Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; Servizi all’ingrosso in relazione a carni; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a carni. Pagina 4 di 5 Classe 43 Fornitura di alimenti; Preparazione di alimenti; Servizi per la fornitura di alimenti; Servizi di consulenza riguardanti gli alimenti; Servizi di consulenza relativi alla preparazione di alimenti. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi: Classe 21 Padelle; Pentole e padelle [non elettriche]; Bicchieri. Classe 29 Formaggio di pecora; Latte di pecora. Classe 30 Sughi di carne [salse]; Salse per carne alla griglia; Pasticci di carne; Panini imbottiti con carne; Paste surgelate ripiene di carne; Aromi a base di carne. Classe 31 Pecore [bestiame]; Capre vive; Bovini da macello; Animali vivi, organismi per la riproduzione (allevamento); Animali vivi. Classe 35 Organizzazione e conduzione di vendite per conto terzi di bestiame e di bovini commerciali e registrati. Classe 43 Fornitura di bevande. Classe 44 Servizi di allevamento di pecore; Allevamento (bestiame); Allevamento di animali; Consulenza in materia di allevamento di animali. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Registrare un marchio per software per smartphone – marchio respinto – Alicante 23-10-2023
“Mysleep” tradotto è mio sonno ed è un segno che vuole identificare software scaricabili per smartphone. Il consumatore percepirebbe il segno come indicazione che i software sono utilizzati per monitorare e tracciare il sonno. Il segno ha un chiaro carattere descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 23/10/2023 ****** Roma ITALIA Fascicolo nº: ************ Vostro riferimento: Marchio: mysleep Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: *************** *********** Roma ITALIA I. Sintesi dei fatti L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 9 Software applicativi scaricabili per smartphone. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: il mio sonno.
Il suddetto significato dei termini «my sleep», di cui il marchio è composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sleep
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i software applicativi scaricabili per smartphone sono utilizzati per tracciare e monitorare il sonno e fornire all’utente dati personali, misurazioni ecc. sui suoi propri modelli di sonno ecc.. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018850687 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 9 Software applicativi scaricabili per smartphone. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi: Classe 42 Programmazione di software per piattaforme internet. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Marchio e provenienza geografica: respinto – Alicante 25/10/2023
Gioielli di Montecarlo: il consumatore finale percepirebbe i gioielli in questione come provenienti da Montecarlo: il marchio è respinto.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 25/10/2023 ************** MIGLIONICO ITALIA Fascicolo nº: **************** Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: *********** MIGLIONICO ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 22/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 14 Gioielleria in metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in metalli preziosi placcati; Articoli di gioielleria in cristallo placcato con metalli preziosi; Gioielleria placcata con metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con metalli preziosi; Statuette in metalli preziosi e loro leghe; Ciondoli per la gioielleria in metalli preziosi o placcati; Articoli di gioielleria in metalli preziosi; Leghe di metalli preziosi; Metalli preziosi e loro leghe; Custodie in metalli preziosi per articoli di orologeria; Statue in metalli preziosi e loro leghe; Articoli semilavorati in pietre preziose per la produzione di gioielleria; Catene in metalli preziosi [articoli di gioielleria]; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose; Metalli preziosi; Metalli preziosi semilavorati; Fermacravatte in metalli preziosi; Fermacravatte in metallo prezioso; Portachiavi in metalli preziosi; Gioielli in metalli preziosi; Medaglioni in metalli preziosi; Distintivi in metalli preziosi; Braccialetti placcati in argento; Statuette placcate in metallo prezioso; Medaglie placcate con metalli preziosi; Gemelli placcati in metalli preziosi; Trofei placcati con metalli preziosi; Orecchini placcati in argento; Ciondoli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati in argento; Portachiavi placcati in metalli preziosi [anelli]; Collane placcate in argento; Ciondoli per chiavi placcati con metalli preziosi; Trofei placcati con leghe di metalli preziosi; Argento e sue leghe; Gioielleria preziosa; Modellini di animali [ornamenti preziosi] di metallo prezioso; Scrigni per gioielli in metalli preziosi; Oreficeria; Gioielleria cloisonné; Gioielleria; Gioielleria, incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Gioielleria in metalli semipreziosi; Crocefissi, ovvero gioielleria; Cabochons per la fabbricazione di articoli di gioielleria; Articoli di gioielleria per cappelleria; Bigiotteria; Articoli di gioielleria in plastica; Medaglioni [gioielleria]; Gioielleria infantile; Gioielleria in bronzo; Braccialetti [gioielleria]; Gioielleria con diamanti; Accessori di gioielleria; Gioielleria artificiale; Ciondoli [gioielleria]; Ciondoli per la gioielleria; Chiusure per gioielleria; Pendenti [gioielleria]; Collane [gioielleria]; Cammei [gioielleria]; Spillette [gioielleria]; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria; Orologeria; Apparecchi di orologeria; Meccanismi di orologeria; Strumenti di orologeria; Lancette [orologeria]; Prodotti di orologeria; Rotismi [orologeria]; Oscillatori per orologeria; Quadranti [orologeria]; Lancette per orologi (orologeria); Bilancieri [orologeria]; Articoli di orologeria; Scatole per l’orologeria; Bariletto [orologeria]; Quadranti per strumenti di orologeria; Custodie per l’orologeria; Scrigni per l’orologeria; Strumenti cronometrici; Apparecchi e strumenti cronometrici; Quadranti per strumenti cronometrici; Cronometri; Cronometri contasecondi; Dispositivi per cronometraggio sportivo; Scatole per strumenti cronometrici; Strumenti di cronometraggio; Apparecchi per cronometraggio di manifestazioni sportive; Parti e accessori per strumenti cronometrici; Cronometri ad arresto; Bigiotteria in plastica; Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Catenine per braccialetti (gioielleria); Perle per creare bigiotteria; Catenine (gioielleria); Catenine per collane (gioielleria); Diamanti; Diamante [grezzo]; Articoli di gioielleria comprendenti diamanti; Zaffiro; Smeraldi; Smeraldo; Vetri di orologi; Orologi (Vetri per -); Vetri per orologi; Gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni; Orologi in metalli preziosi o placcati; Cinturini per orologi in metallo; Gemme; Gemme semipreziose; Gemme in tormalina; Gemme preziose e semipreziose; Perla; Statuette ornamentali in pietre preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Spille ornamentali in metallo prezioso; Pietre per gioielli; Anelli; Anelli di fidanzamento; Anelli (ciondoli); Anelli [gioielleria]; Bracciali; Ciondoli per braccialetti; Bracciali dell’amicizia; Braccialetti per orologi [cinturini]; Orologi ciondolo; Braccialetti da polso [articoli di gioielleria]; Braccialetti per orologi da polso; Ciondoli per portachiavi ad anello; Braccialetti per orologi; Portachiavi [ciondoli o telecomandi]; Portachiavi Pagina 3 di 5 [ciondoli o catenelle]; Ciondoli per portachiavi a catenella; Portachiavi gioiello [catenella o anello]; Orecchini; Orecchini in argento; Orecchini a cerchio; Orecchini a goccia; Orecchini in metallo prezioso; Orecchini per lobi forati; Orecchini a molla; Orecchini a clip; Orecchini placcati oro; Ciondoli per collane; Clip di gioielleria per convertire gli orecchini a vite in orecchini a clip; Orecchini in oro; Spille per ornamento; Spille; Spille [gioielleria]; Spille da cravatte; Spille per cravatte; Spille ornamentali per cappelli; Spille decorative [gioielleria]; Gioielleria, spille per risvolti; Spille (articoli di gioielleria); Spille cloisonné; Spille per cravatte in metallo prezioso; Spille decorative [articoli di gioielleria]; Spille per risvolti [articoli di gioielleria]; Ciondoli; Ciondoli per chiavi (ciondoli o portachiavi); Portachiavi; Braccialetti; Portachiavi e portachiavi a catenella, e ciondoli a essi destinati; Braccialetti di perline; Portachiavi [catenelle portachiavi con gingillo o charm]; Ciondoli in bronzo; Catene [gioielleria]; Perle; Perle [gioielleria]; Perle artificiali; Perle naturali; Perle coltivate; Perle finte; Articoli di gioielleria a base di perle coltivate; Catenine in metallo prezioso per collane. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: gioielli di monte carlo.
Il suddetto significato dei termini «MONTECARLO JEWELS», contenuto nel marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/monte-carlo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jewel
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che gli articoli di gioielleria, bigiotteria, pietre preziose, orologi, statuette ornamentali in pietra preziosa ecc. sono o contengono gioielli di Monte Carlo.
Nonostante alcuni elementi figurativi costituiti il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e provenienza geografica, dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Pagina 4 di 5 Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018853851 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 14 Gioielleria in metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in metalli preziosi placcati; Articoli di gioielleria in cristallo placcato con metalli preziosi; Gioielleria placcata con metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con metalli preziosi; Statuette in metalli preziosi e loro leghe; Ciondoli per la gioielleria in metalli preziosi o placcati; Articoli di gioielleria in metalli preziosi; Leghe di metalli preziosi; Metalli preziosi e loro leghe; Custodie in metalli preziosi per articoli di orologeria; Statue in metalli preziosi e loro leghe; Articoli semilavorati in pietre preziose per la produzione di gioielleria; Catene in metalli preziosi [articoli di gioielleria]; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose; Metalli preziosi; Metalli preziosi semilavorati; Fermacravatte in metalli preziosi; Fermacravatte in metallo prezioso; Portachiavi in metalli preziosi; Gioielli in metalli preziosi; Medaglioni in metalli preziosi; Distintivi in metalli preziosi; Braccialetti placcati in argento; Statuette placcate in metallo prezioso; Medaglie placcate con metalli preziosi; Gemelli placcati in metalli preziosi; Trofei placcati con metalli preziosi; Orecchini placcati in argento; Ciondoli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati in argento; Portachiavi placcati in metalli preziosi [anelli]; Collane placcate in argento; Ciondoli per chiavi placcati con metalli preziosi; Trofei placcati con leghe di metalli preziosi; Argento e sue leghe; Gioielleria preziosa; Modellini di animali [ornamenti preziosi] di metallo prezioso; Scrigni per gioielli in metalli preziosi; Oreficeria; Gioielleria cloisonné; Gioielleria; Gioielleria, incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Gioielleria in metalli semipreziosi; Crocefissi, ovvero gioielleria; Cabochons per la fabbricazione di articoli di gioielleria; Articoli di gioielleria per cappelleria; Bigiotteria; Articoli di gioielleria in plastica; Medaglioni [gioielleria]; Gioielleria infantile; Gioielleria in bronzo; Braccialetti [gioielleria]; Gioielleria con diamanti; Accessori di gioielleria; Gioielleria artificiale; Ciondoli [gioielleria]; Ciondoli per la gioielleria; Chiusure per gioielleria; Pendenti [gioielleria]; Collane [gioielleria]; Cammei [gioielleria]; Spillette [gioielleria]; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria; Orologeria; Apparecchi di orologeria; Meccanismi di orologeria; Strumenti di orologeria; Lancette [orologeria]; Prodotti di orologeria; Rotismi [orologeria]; Oscillatori per orologeria; Quadranti [orologeria]; Lancette per orologi (orologeria); Bilancieri [orologeria]; Articoli di orologeria; Scatole per l’orologeria; Bariletto [orologeria]; Quadranti per strumenti di orologeria; Custodie per l’orologeria; Scrigni per l’orologeria; Strumenti cronometrici; Apparecchi e strumenti cronometrici; Quadranti per strumenti cronometrici; Cronometri; Cronometri contasecondi; Dispositivi per cronometraggio sportivo; Scatole per strumenti cronometrici; Strumenti di cronometraggio; Apparecchi per cronometraggio di manifestazioni sportive; Parti e accessori per strumenti cronometrici; Cronometri ad arresto; Bigiotteria in plastica; Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Catenine per braccialetti (gioielleria); Perle per creare bigiotteria; Catenine (gioielleria); Catenine per collane (gioielleria); Diamanti; Diamante [grezzo]; Articoli di gioielleria comprendenti diamanti; Zaffiro; Smeraldi; Smeraldo; Vetri di orologi; Orologi (Vetri per -); Vetri per orologi; Gemme, perle e metalli preziosi e loro Pagina 5 di 5 imitazioni; Orologi in metalli preziosi o placcati; Cinturini per orologi in metallo; Gemme; Gemme semipreziose; Gemme in tormalina; Gemme preziose e semipreziose; Perla; Statuette ornamentali in pietre preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Spille ornamentali in metallo prezioso; Pietre per gioielli; Anelli; Anelli di fidanzamento; Anelli (ciondoli); Anelli [gioielleria]; Bracciali; Ciondoli per braccialetti; Bracciali dell’amicizia; Braccialetti per orologi [cinturini]; Orologi ciondolo; Braccialetti da polso [articoli di gioielleria]; Braccialetti per orologi da polso; Ciondoli per portachiavi ad anello; Braccialetti per orologi; Portachiavi [ciondoli o telecomandi]; Portachiavi [ciondoli o catenelle]; Ciondoli per portachiavi a catenella; Portachiavi gioiello [catenella o anello]; Orecchini; Orecchini in argento; Orecchini a cerchio; Orecchini a goccia; Orecchini in metallo prezioso; Orecchini per lobi forati; Orecchini a molla; Orecchini a clip; Orecchini placcati oro; Ciondoli per collane; Clip di gioielleria per convertire gli orecchini a vite in orecchini a clip; Orecchini in oro; Spille per ornamento; Spille; Spille [gioielleria]; Spille da cravatte; Spille per cravatte; Spille ornamentali per cappelli; Spille decorative [gioielleria]; Gioielleria, spille per risvolti; Spille (articoli di gioielleria); Spille cloisonné; Spille per cravatte in metallo prezioso; Spille decorative [articoli di gioielleria]; Spille per risvolti [articoli di gioielleria]; Ciondoli; Ciondoli per chiavi (ciondoli o portachiavi); Portachiavi; Braccialetti; Portachiavi e portachiavi a catenella, e ciondoli a essi destinati; Braccialetti di perline; Portachiavi [catenelle portachiavi con gingillo o charm]; Ciondoli in bronzo; Catene [gioielleria]; Perle; Perle [gioielleria]; Perle artificiali; Perle naturali; Perle coltivate; Perle finte; Articoli di gioielleria a base di perle coltivate; Catenine in metallo prezioso per collane. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Marchio descrittivo per macchine per l’imballaggio – Alicante 17-10-2023
Il consumatore finale che si approccia alle macchine per l’imballaggio quale prodotto commercializzato con il segno NOVA percepirebbe il prodotto come qualcosa di nuovo, una novità rispetto ai competitors. Il termine ha evidente carattere descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 17/10/2023 ****************** I-40123 Bologna ITALIA Fascicolo nº: **************** Vostro riferimento: ****** Marchio: NOVA Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: *******************(RN) ITALIA I. Sintesi dei fatti L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/06/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 7 Macchine per imballaggio; Impianti di imballaggio; macchine fardellatrici; Macchine inscatolatrici; macchine avvolgitrici; Macchine legatrici; Macchine per l’avvolgimento con film estensibile per l’applicazione di pellicole in materie plastiche su carichi pallettizzati; robot industriali; macchine per la fabbricazione di imballaggi; macchine imbottigliatrici; Macchine per confezionare; macchine incartonatrici; Macchine per riempire contenitori per l’imballaggio.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore di lingua portoghese, slovacca e croata, ovvero un professionista del settore industriale, meccanico e robotico, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione (che appartengono a un settore di mercato altamente specializzato) attribuirebbe al segno il significato di “nuova/novità, di recente esistenza; qualcosa di successivo a ciò che già esiste; che non ha precedenti/che è originale; che ha subito una trasformazione o un rinnovamento”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario estratti dai dizionari delle rispettive lingue in data 05/06/2023 (https://dicionario.priberam.org/novo, https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/kratkyslovnik/?q=novo, http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che prodotti richiesti (sostanzialmente macchine, macchinari, impianti e robot di tipo o per uso industriale) sono di recente esistenza (ad esempio perché sono prodotti nuovi), hanno subito una trasformazione o rinnovamento (ad esempio perché sono prodotti in base a nuove tecniche o conoscenze), costituiscono una novità, sono originali, senza precedenti (ad esempio perché integrano soluzioni nuove o rispondono ad esigenze prima inesistenti). Pertanto, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
Il concetto di “nuovo” è uno dei multipli significati del termine “NOVA” in ognuna delle tre lingue del rifiuto provvisorio. Il termine è utilizzato anche per indicare un oggetto stellare che subisce un improvviso e significativo aumento di luminosità. Ci sono le medesime probabilità che il consumatore di riferimento associ al termine NOVA il concetto di ‘nuovo/novità’ e l’idea di una stella, concetto completamente avulso dai prodotti rivendicati.
L’Ufficio ha registrato altri marchi “NOVA” come i MUE n. 018331323, MUE n. 018339621 e MUE n. 0187024501.
L’Ufficio ha registrato, anche recentemente, altri marchi denominativi o figurativi in cui la componente grafica è composta da elementi banali come, ad esempio, il marchio verbale ‘FAST’ per cronometri o il marchio verbale ‘SLIM FEET PRO’ per suole da scarpe. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Pagina 3 di 5 Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). Il richiedente sostiene che nelle tre lingue per cui è emessa l’obiezione, il termine “NOVA” abbia almeno un ulteriore significato, vale a dire uno specifico oggetto stellare, e che in questo senso il marchio sarebbe distintivo, in quanto semanticamente scollegato rispetto ai prodotti rivendicati. Tuttavia, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.) Pertanto, poiché il segno in esame designa in uno dei suoi significati principali (fatto non contestato dal richiedente) la caratteristica dei prodotti designati di essere nuovi o di recente esistenza, che hanno subito un rinnovamento, o costituenti una novità (sono originali, senza precedenti, integrano soluzioni nuove o rispondono ad esigenze prima inesistenti, ecc.), “NOVA” è un segno descrittivo e non distintivo per tali prodotti. Pagina 4 di 5 Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali i MUE a componente “NOVA” n. 018331323, MUE n. 018339621 e MUE n. 0187024501, e i marchi MODERN GOLF n. 018881607, per Abbigliamento da golf, NATURAL RESISTANCE n. 018888469 per Fili e filati; Abbigliamento, ecc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). In relazione al fatto che l’Ufficio ha registrato marchi a componente “NOVA”, si rammenta che possono essere invocate precedenti decisioni dell’Ufficio e, quando realmente comparabili, l’Ufficio deve valutare se debbano essere seguite. Tuttavia, i marchi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto si riferiscono a prodotti diversi da quelli della fattispecie in esame. Inoltre, l’Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione. Nel caso in esame, la decisione è coerente con la prassi dell’Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e conforme alla giurisprudenza dei tribunali europei. Fondamentalmente, nell’ambito del diritto europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell’ambito della pratica d’esame dell’Ufficio, si dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili (02/12/2009, C-39/08, ‘ Volkhandy’, EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in un caso precedente l’Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso, tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in un caso successivo. Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio, una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67, EU:T:2002:43). Infine, gli altri casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto tutti i loro elementi (verbali, figurativi e di copertura merceologica) sono diversi da quelli della fattispecie. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018863676 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto Pagina 5 di 5 all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Le vicissitudini di un Marchio nella procedura fallimentare
Marchio nazionale registrato in capo all’amministratore unico della s.r.l in quanto persona fisica ma usato per promuovere l’attività edile della srl. L’azienda fallisce: nel momento in cui in sede fallimentare un’altra realtà aziendale se ne aggiudica il compendio aziendale, si aggiudica anche i beni immateriali compresi marchi e brevetti. Nel nostro caso viene anche fatto un ulteriore atto di cessione del marchio che in precedenza era stato fiduciariamente intestato a terza persona. Il curatore fallimentare evidenzia tra l’altro l’utilizzo abusivo del marchio da parte dell’amministratore della srl in quanto ai sensi dell’art 19 del D. Lgs. 10.2.2005 n. 30 del Codice della proprietà intellettuale: “Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso” . Si deduce quindi una presunzione di appartenenza del marchio alla società e non alla persona fisica del suo amministratore.
N 1 0 4 9 2 / 2 3 R G
TRIBUNALE di PALERMO
sezione v^ civile specializzata in materia di impresa
Il Giudice designato, letti gli atti del procedimento promosso con ricorso ex art. 670 cod. proc. civ. da **********************************, all’esito della trattazione scritta del 10.10.23, ha pronunciato la presente
– ORDINANZA –
*******************************, agendo quali eredi di********************************, “socio al 100% e amministratore unico della società *******************************., costituita il ********************” e “dichiarata fallita dal Tribunale di Agrigento sez. fallimentare con sentenza del 03.05.2018”, hanno chiesto – nelle more della introduzione del giudizio di merito teso a veder definitivamente accertati i loro diritti – il sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1) c.p.c. “del marchio ****************************, dell’insegna e di ogni altro segno distintivo già dell’azienda della *************************************. in fallimento, in danno della ******************************* e/o di terzi soggetti che si trovino nel possesso dei beni in contestazione, contestualmente nominando un custode giudiziario per gli stessi, fissando il termine per l’instaurazione del giudizio di merito” (v p. 26 ricorso). I ricorrenti hanno fondato i loro diritti sul marchio d’impresa “**************************” – oggetto della domanda di sequestro giudiziario – su due prospettazioni in fatto tra loro alternative. Secondo una prima ipotesi ricostruttiva **************************************, di cui gli stessi ricorrenti sono eredi, sarebbe stato l’originario titolare – a seguito della relativa registrazione pre sso UIBM, avvenuta il 14.9.10 – dei diritti sul marchio “*******************”. Hanno inoltre aggiunto i ricorrenti che con atto pubblico del 07.09.2018 (rep. n. 11385 racc. n. 8193) ************************avrebbe ceduto i propri diritti sul marchio de quo, tuttavia solo fiduciariamente, ad ********************************, amico di famiglia; – che a seguito dell’intertenuto fallimento della **********(dichiarato dal Tribunale di Agrigento con 2 sentenza del 3.5.18), “di cui ********************************** era socio e amministratore al 100%”, sarebbe sorta controversia circa la titolarità dei diritti sul detto marchio; – che in particolare la ***************************** resasi aggiudicataria in sede fallimentare dell’azienda della **********, riteneva ricompresi tra i beni oggetto dell’azienda anche il detto marchio, circostanza questa negata da ********* che ne sarebbe stato l’unico effettivo proprietario; – che al fine di porre fine a tale controversia, in data 13.4.23 il sig. *********, abusando dei propri poteri sul detto marchio che gli derivavano dalla intestazione fiduciaria dello stesso, avrebbe stipulato accordo transattivo con cui cedeva alla ****************************** dietro un corrispettivo esclusivamente simbolico ammontante ad € 200,00, i diritti sul segno distintivo in oggetto; – che tale cessione, avente natura transattiva, sarebbe invalida ex art. 1975, co. 2, c.c. o comunque ex art. 1972 c.c.; – che stante l’invalidità dell’atto di cessione in esame e considerato il diritto dei ricorrenti, quali eredi del fiduciante (******************), ad ottenere il ritrasferimento del marchio dal fiduciario (***************************), non poteva essere negato il diritto di costoro sul segno distintivo. In base ad una seconda ricostruzione il marchio ****************avrebbe fatto parte del patrimonio della società ******************************. e non invece di quello di **************************. Muovendo da tale premessa, antitetica rispetto alla prima, i ricorrenti hanno sostenuto che avendo il fallimento di ****************************. ceduto alla ****************************************** il marchio oggetto di causa in difetto di stima e se na il rispetto delle “forme della vendita forzata, con o senza incanto ” imposte dall’art. 107 lf, la cessione medesima risulterebbe affetta da radicale nullità e il marchio non sarebbe quindi mai fuoriuscito dal patrimonio della società fallita. A seguito della chiusura della procedura concorsuale e dell’estinzione della *************************. “i ricorrenti, quali eredi universali con beneficio di inventario del socio unico sig. ************************, sono subentrati nei diritti già spettanti alla società fallita, trasferitisi in capo al socio in forza del fenomeno successorio che si verifica a seguito dell’estinzione della società ex art. 2495 c.c ”. e tra tali diritti andrebbe ricompreso anche quello al marchio d’impresa **********. Stesse considerazioni hanno svolto i ricorrenti anche con riferimento all’insegna della fallita******************************, che nell’ambito della procedura fallimentare di ***************************** sarebbe stata ceduta alla ************************ in difetto di stima e senza il rispetto delle “f orme della vendita forzata, con o senza incanto” imposte dall’art. 107 lf., con conseguente nullità del relativo contratto. 3 Considerato quindi che analogamente al marchio anche l’insegna non sarebbe mai fuoriuscita dal patrimonio della fallita e sarebbe poi stata acquisita – in forza del fenomeno successorio di cui si è detto – in capo ai ricorrenti, sussisterebbe il diritto di costoro anche su tale diverso segno distintivo. Il sequestro del marchio è dunque stato richiesto nei confronti della ************************** (quale acquirente dell’azienda di ******), di *******, (quale affittuaria della stessa azienda) e di *********************************** (quale fiduciario obbligato al ritrasferimento del marchio). Nei confronti delle prime due è stato richiesto anche il sequestro dell’insegna. Sotto il profilo del periculum in mora i ricorrenti hanno evidenziato che “la *********. ha affittato l’azienda ricomprendendovi il marchio alla *******, società di nuova costituzione, che non reca quindi alcuna garanzia di solvibilità e che sta facendo uso del marchio in maniera quanto meno anomala, risultando ancora inattiva al Registro Imprese ” (v. p. 25 ricorso). All’esito del giudizio – nell’ambito del quale si sono costituiti le resistenti ***************************************** chiedendo il rigetto delle averse pretese per le ragioni meglio illustrate nelle rispettie memorie di costituzione – la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio in epigrafe indicata. *** Preliminarmente, osserva il Tribunale che presupposto ineludibile per l’emanazione di un provvedimento di sequestro giudiziario è la sussistenza dei due requisiti concorrenti, del fumus boni juris e del periculum in mora. Segnatamente, in ordine al fumus, si richiede l’esistenza di una controversia, intesa come esperimento attuale o potenziale (e quindi anche mero contrasto di interessi, senza necessità della pendenza di una lite) di un’azione tipicamente prevista a difesa della proprietà o del possesso (cd. jus in re) nonché di ogni altra azione, anche di natura personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio della cosa da altri detenuta (cd. jus ad rem) o che comunque comporti una statuizione sulla proprietà o sul possesso (tra tutte, v. Cass., 16 novembre 1994, n. 9645; Cass., 19 ottobre 1993, n. 10333). Inoltre, in ragione della intrinseca strumentalità della misura cautelare rispetto all’emanando provvedimento definitivo, è necessario, ancorché sotto un profilo di mera verosimiglianza, un accertamento delibativo sulla pretesa cautelanda (Cass., 23 giugno 1982 n. 3831; Cass., 24 marzo 1976 n. 1037; Trib. Taranto, 20 ottobre 1995), fondato sulla ritenuta probabilità della esistenza del diritto sostanziale fatto v alere dal 4 richiedente, saggiata sulla scorta dell’intero contesto documentale offerto a conforto della richiesta di cautela e di ogni altro elemento acquisito mediante la sommaria istruttoria propria del procedimento in questione. In merito poi al periculum in mora, questo è dato <> stabilita dall’art. 670 c.p.c., che si ha quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso, ossia il recupero dei beni di cui sia stata accertata la proprietà o possesso, divenendo altrimenti il sequestro giudiziario, non già un vincolo cautelare, ma bensì una mera appendice di ogni controversia sulla proprietà. Ciò debitamente premesso, relativamente al primo requisito è da evidenziare la probabile insussistenza dei diritti dei ricorrenti sul marchio “**********”. Premessa la contraddittorietà di fondo che sconta l’intera impostazione difensiva dei ricorrenti (che fondano le loro pretese su prospettazioni tra loro inconciliabili), deve osservarsi come la sussistenza dei diritti degli stessi sul marchio vada esclusa in base ad entrambe le ricostruzioni offerte. Con riferimento alla prima si rileva come anche a ritenere che ************************** fosse originariamente titolare – a seguito della relativa registrazione presso UIBM, avvenuta il 14.9.10 – dei diritti sul marchio “*************************”, cionondimeno – come dedotto dagli stessi ricorrenti – detto marchio è dal loro dante causa stato ceduto, sia pur fiduciariamente, ad ************************************* (con contratto del 07.09.2018) che a propria volta l’ha trasferito alla ********************************* (con contratto del 13.4.23). Anche a seguire i ricorrenti, i quali affermano che tale ultima cessione sarebbe avvenuta in violazione del pactum fiducia, l’atto compiuto dal fiduciario risulterebbe comunque valido. Ed infatti, per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Cass.Civ. n.17151 del 2023), in caso di intestazione fiduciaria di un bene, il pactum fiduciae presenta efficacia meramente obbligatoria tra le parti; talché, qualora il fiduciario alieni il bene, in violazione di tale patto, il fiduciante non ha tutela reale e non può rivendicare lo stesso, avendo, eventualmente, diritto al solo risarcimento del danno nei confronti del fiduciario e del terzo acquirente ove si provi la mala fede di questi. In questo senso deve escludersi anche un’invalidità della cessione de qua a norma dell’art. 1975, co. 2, c.c. richiamato dai ricorrenti (disposizione questa che – in presenza degli ulteriori presupposti dalla 5 stessa contemplati – sanziona con l’annullabilità la transazione avvenuta in relazione ad un “affare” su cui “una delle parti non aveva alcun diritto”). Anche a ritenere che detta cessione abbia avuto natura e valenza transattive (in quanto funzionale a dirimere una controversia sorta tra le parti in ordine alla individuazione del soggetto titolare del marchio ), rimane il fatto che ************************************ ha ceduto a *******************un bene di cui era esclusivo proprietario (stante la ricordata natura obbligatoria del pactum fiduciae) e di cui aveva pertanto diritto a disporre. Talché, non ricorrono le condizioni per pronunciare l’annullamento della transazione alla stregua della citata norma. Ciò senza considerare che l’annullabilità di cui all’art. 1975, co. 2, c.c. potrebbe al più essere fatta valere dalle parti contraenti e non certamente da chi rispetto a tale negozio deve ritenersi terzo. Ebbene, non avendo i ricorrenti né il loro dante causa preso parte all’a ccordo transattivo, gli stessi non sono legittimati ad ottenerne l’annullamento. I ricorrenti eccepiscono inoltre la nullità della cessione transattiva per illiceità del contratto ex art. 1972 c.c. A dire di ****************************, quest’ultima nullità scaturirebbe dal carattere fraudolento dell’operazione “ a monte” che avrebbe consentito a ******************************** di sottrarre il marchio al fallimento della ********************************** In particolare, il dante causa dei ricorrenti avrebbe registrato il detto segno distintivo “a proprio nome sottraendolo al fallimento con una condotta asseritamente distrattiva, perfezionata poi con la cessione del marchio al sig. ***************” (v. p. 10 memoria dei ricorrenti del 23.9.23). A propria volta il carattere fraudolento dell’operazione comporterebbe “a cascata” la nullità dei successivi atti posti in essere con riferimento al marchio da ********************************e dai suoi aventi causa e tra questi andrebbe ricompresa anche la cessione del segno distintivo effettuata a titolo transattivo da *************************** alla ********************* L’assunto difensivo, più che porre un problema di nullità del trasferimento transattivo ai sensi dell’art. 1972 c.c. , pare introdurre elementi funzionali alla seconda ricostruzione in fatto proposta in via alternativa dai ricorrenti, secondo la quale l’unica titolare del marchio de quo sarebbe sempre e solo stata la ***************************** che lo avrebbe impiegato nella sua attività sociale e non invece ************************ che lo avrebbe indebitamente registrato in suo favore al solo f ine di sottrarlo ai creditori sociali (prima) e concorsuali (poi) della società. Anche tale prospettazione non è comunque idonea a fondare il diritto di proprietà dei ricorrenti sul marchio di che trattasi. 6 Questi sostengono che avendo il fallimento di ******************************* ceduto alla ********************* il marchio oggetto di causa in difetto di stima e senza il rispetto delle “forme della vendita forzata, con o senza incanto ” imposte dall’art. 107 lf, la cessione medesima risulterebbe affetta da radicale nullità e il marchio non sarebbe quindi mai fuoriuscito dal patrimonio della società fallita, almeno fino a che la stessa non è stata cancellata dal registro delle imprese. Con la conseguenza che dopo la chiusura della procedura concorsuale e la estinzione del sogge tto giuridico tale marchio sarebbe stato acquisito dai ricorrenti quali successori della società. Viene richiamato in proposito il costante orientamento di legittimità formatosi con riferimento all’interpretazione dell’art. 107 l. fall che fissa le modalità per la vendita dei beni immobili in sede di liquidazione dell’attivo fallimentare. In particolare, secondo la S.C. tale norma “non consente la vendita di un bene immobile a trattativa privata, ma soltanto l’alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono con il decreto di trasferimento del bene, onde è nulla per contrarietà a norma imperativa la suddetta vendita a trattativa privata. È, peraltro, illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senta incanto, espressamente previsti e disciplinati dall’art. 108” (citata in massima Cass. n. 3624/2016; conf. Cass.16670/2013)”. Ritiene questo organo giudicate che la vendita non sia nulla sotto il profilo esposto dai ricorrenti. Va detto al riguardo che la cessione avvenuta in sede fallimentare ha avuto ad oggetto non solo il marchio (come pure lasciato intendere dai ricorrenti) ma l’intera azienda, che è stata aggiudicata alla ****************nelle forme della esecuzione forzata previste dalla legge fallimentare, e previa stima del complesso aziendale. Nella relazione di stima agli atti il perito estimatore ha individuato il valore del patrimonio aziendale anche in relazione a tutti i beni immateriali di proprietà dell’azienda fallita. Con riferimento al marchio oggetto di causa il perito ha inoltre rilevato l’anomalia dell’intestazione del marchio “******” in capo alla persona fisica dell’amministratore invece che alla società, e concluso comunque che, così come per gli altri marchi utilizzati da ******************** e per tutte le altre immobilizzazioni immateriali, “non è possibile l’attribuzione di un valore economico autonomo, per i motivi sopra narrati”. Il perito non ha pertanto affatto omesso la stima del marchio, ma piuttosto lo ha valutato insieme a tutte le immobilizzazioni immateriali riferibili alla fallita, arrivando alla conclusione che il valore delle stesse, non essendo suscettibile di benefici futuri, doveva essere annullato. 7 I soggetti interessati, qualora avessero ritenuto tale valutazione non corretta, avrebbero potuto proporre reclamo, o istanza ai sensi dell’art. 108 L.F. al fine di sospendere le operazioni di vendita. Ciò che è certo è che essendo stata effettuata la stima di tu tti i beni dell’azienda ed essendo la stessa stata aggiudicata nel rispetto delle procedure competitive di cui dall’art. 107 l.f., non può configurarsi la nullità prospettata dai ricorrenti. Pertanto il marchio deve ritenere essersi trasferito in favore de lla *******************. unitamente all’azienda con atto che in quanto non reclamato nei termini non è più contestabile. Parte ricorrente afferma inoltre che anche l’insegna non sarebbe stata oggetto di stima, con conseguente invalidità del suo trasferimento effettuato in sede concorsuale con l’aggiudicazione alla ****************************Anche tale assunto non risulta condivisibile essendo sufficiente osservare in proposito che l’insegna, costituendo un segno distintivo tipico strettamente collegato ai locali dell’azienda, non può costituire oggetto di rapporti giuridici separati da quelli relativi ai locali del complesso aziendale. Essendo questi ultimi stati acquistati in sede fallimentare dalla ****************************unitamente all’azienda, deve ritenersi che anche l’insegna (la cui stima è insita in quella dei locali su cui risulta apposta) si sia trasferita in favore della *************** medesima. Una volta acclarata l’inesistenza d e l f u mu s b on i ju r i s , og ni c o n side r az i on e i n m er i t o al pe r ic u l u m in m or a a pp ar e supe r fl ua. Per quanto esposto il ricorso va rigettato. Il carattere anticipatorio del provvedimento impone la regolazione delle spese da porre a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza, che si determinano in dispositivo, avuto riguardo all’attività difensiva svolta. P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da *******************************************; condanna*********************************************, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuno dei resistenti costituiti in€. 3.800,00 per compensi di avvocato, oltre a sp ese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Palermo, 11.10.23
Il Giudice Designato dr. Andrea Illuminati
Registrare un marchio per finestre: marchio descrittivo rifiutato Alicante 16-10-2023
Il segno UNICA a prescindere dal prodotto e/o servizio ad avviso dell’esaminatore è un termine descrittivo che il consumatore percepirebbe come prodotto che non ha uguali nel suo genere.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 16/10/2023 U**************** Milano ITALIA Fascicolo nº: ************ Vostro riferimento: M32855 Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: *************** (Teramo) ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 22/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono: Classe 6 Porte metalliche; Finestre metalliche.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola, portoghese e rumena attribuirebbe al segno il significato seguente: che non ha uguali nel suo genere o nella sua specie, ineguagliabile, straordinaria. Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 5 L’Ufficio ha inviato informazioni circa le definizioni dei vocabolari delle lingue summenzionate. Benché il segno contenga una stilizzazione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che la porta o finestra offerta dal richiedente è unica nel suo genere, eccellente, ineguagliabile. Pertanto, il segno descrive una qualità dei prodotti. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto, adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 12.07.2023, che possono essere sintetizzate come segue:
Nessun consumatore assocerebbe la parola “UNICA” con le porte e le finestre metalliche.
Il consumatore deve fare una certa riflessione in quanto l’aggettivo presenta una stilizzazione, si tratta della variante femminile dell’aggettivo unico e si è sostantivato. Non si tratta dell’espressione “unica qualità, per esempio, che darebbe una informazione più chiara.
Non è stato dimostrato un uso generalizzato del termine “UNICA” in relazione ai prodotti in questione.
Il pubblico di riferimento è composto da professionisti ed il livello di attenzione è di conseguenza elevato
L’EUIPO ha registrato marchi simili a quello contestato. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni Pagina 3 di 5 descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). 1,2, 3- L’Ufficio si è limitato a riportare il significato del termine contenuto nel marchio così come appare nei dizionari delle varie lingue sopracitate e ad attribuire a tale termine l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno. L’Ufficio è pertanto dell’opinione che la dicitura non comporta nessun particolare sforzo interpretativo, né induce il consumatore ad intraprendere complicati processi mentali in relazione ai prodotti richiesti. Contrariamente a quanto indicato dal richiedente il fatto che l’aggettivo sia utilizzato al femminile non aggiunge distintività al segno e continua a descrivere una possibile caratteristica dei prodotti ai quali si riferisce. Non cambia il significato del termine. Il fatto che potrebbe essere un aggettivo sostantivato non cambia la percezione del consumatore che vedrà nel termine, associato ai prodotti, la descrizione di una qualità delle porte. La stilizzazione al quale fa riferimento il richiedente è alquanto impercepibile. Tale veste grafica non può considerarsi sufficiente per distogliere l’attenzione del consumatore dal chiaro significato del termine in quanto gli espedienti stilistici sono minimi e sicuramente non in grado di imprimersi nella mente del consumatore, il quale percepirà solamente il messaggio della chiara parte verbale. Non esiste un elemento particolare o impattante che possa introdurre un intrigo come, per esempio, un gioco di parole o un paradosso che avvierebbe nella mente del consumatore uno sforzo interpretativo o un processo mentale tale da innescare una connessione con l’origine commerciale dei prodotti del richiedente. L’Ufficio non dubita sul fatto che esistano espressioni ancor più descrittive della presente ma questa considerazione è ininfluente al momento dell’esame del presente marchio. L’Ufficio ha provato l´esistenza della descrittivitá del termine in relazione ai prodotti obbiettati. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è anche privo di carattere distintivo. 4 – Il richiedente ritiene che il consumatore di riferimento sia il pubblico specializzato e che quindi il livello di attenzione è maggiore. L’Ufficio non concorda. Porte e finestre metalliche non sono prodotti destinati unicamente a un pubblico con un elevato livello di Pagina 4 di 5 specializzazione ma sono beni a portata di qualsiasi consumatore. Tuttavia, ammesso e non concesso che il pubblico di riferimento sia quello specializzato e con un livello di attenzione superiore alla media ciò non ha un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). 5- Riguardo l’argomento della richiedente secondo il quale la domanda di marchio in esame dovrebbe ottenere la registrazione alla luce del fatto che sono stati registrati altri marchi dell’Unione Europea simili a quello oggetto della presente obiezione. Si rammenta innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente del RMUE, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell’Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L’applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall’EUIPO a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, l’Ufficio, senza entrare ad esaminare nel dettaglio i fascicoli portati ad esempio dal richiedente, ha preso visione di essi ed ha riscontrato molte differenze rispetto al segno in questione. EUTM 1049024, richiesto più di 10 anni orsono, per prodotti diversi da quelli richiesti dal richiedente. La stilizzazione presenta un punto esclamativo al posto della “I”. EUTM 06107148, richiesto più di 16 anni orsono, anche questo richiesto per prodotti differenti e presenta delle caratteristiche figurative diverse dal marchio del richiedente. Il marchio 015695968 non ha similitudini con il marchio in oggetto e neanche il marchio “UNICO” o “UNIQUE” essendo quest´ultimi variazioni del termine “unica”. Quindi come rilevato le varie forme di stilizzazione e rappresentazione grafica differiscono da quella del segno in questione e inoltre i prodotti sono diverse da quelli richiesti per il marchio oggetto del rifiuto. Inoltre, essi sono marchi richiesti molto tempo fa, conseguentemente esaminati secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta nel tempo adeguandosi alla giurisprudenza comunitaria. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018886319 è respinta. Pagina 5 di 5 Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Denominazione d’origine protetta: marchio di vino non registrabile Alicante – 11/10/2023
Il segno PERGOL TRE60 è inammissibile alla registrazione per il prodotto vino perché evoca la denominazione d’origine protetta (IG) «Pergola».
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 11/10/2023 ************ Treviso ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: PERGOL TRE60 Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente:
************ (TV) ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 31/07/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: • Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la denominazione d’origine protetta (IG) «Pergola». • In particolare, il segno «PERGOL TRE60» contiene il termine «PERGOL», che evoca la denominazione d’origine protetta «Pergola». • Questa denominazione è protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013. • La domanda di MUE copre, tra l’altro, i seguenti prodotti: Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.
Pagina 2 di 2 • Tale dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dalla denominazione d’origine presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018899252 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi: Classe 33 Preparati alcolici per fare bevande. Classe 43 Servizi di bar; Bar; Servizi di ristorazione [alimentazione]. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Registrare un marchio di caffè – Alicante 09-10-2023
“Moresco espresso italiano” non supera l’esame per il prodotto caffè poiché “espresso” è un termine descrittivo, comunemente è un caffè ristretto. Il segno può proseguire il suo iter per diventare marchio nelle altri classi.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 09/10/2023 **************** Riposto Catania ITALIA Fascicolo nº Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: ************ Riposto Catania ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 17/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 30 Caffè, tè, cacao e loro succedanei.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: • Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il segno contiene l’elemento ’espresso’. Il consumatore di riferimento di lingua italiana (e possibilmente dell’intera Unione europea, vista la gran diffusione del prodotto) attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: caffè ristretto preparato apposta per il cliente che l’ha ordinato, con speciali macchine di vario genere. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il significato sopra indicato del termine «ESPRESSO», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/espresso https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/espresso https://www.duden.de/rechtschreibung/Espresso_Kaffee • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a ‘Tè, cacao e loro succedanei; succedanei del caffè’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono o sono destinati ad ottenere un caffè ristretto preparato apposta per il cliente che l’ha ordinato, con speciali macchine di vario genere mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in relazione alla specie e alla destinazione dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione. Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, Pagina 3 di 3 paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018872279 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 30 Caffè, tè, cacao e loro succedanei. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti: Classe 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. Classe 30 Riso, pasta e noodles; Tapioca e sago; Farine e preparati fatti di cereali; Pane, pasticceria e confetteria; Gelati, sorbetti e altri gelati commestibili; Zucchero, miele, sciroppo di melassa; Lievito, polvere per fare lievitare; Sale, condimenti, spezie, erbe conservate; Aceto, salse ed altri condimenti; Ghiaccio [acqua ghiacciata]. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.