MEGLIO DISTINGUERSI – ESAME marchio comunitario Decisione Euipo del 08-12-2020

Secondo l’ufficio preposto all’esame dei marchi comunitari il marchio “LEGA & CHIUDI” è descrittivo.

Il sacco chiuso con un legaccio ivi rappresentato ad avviso di EUIPO non sarebbe originale rispetto al prodotto che si vuole tutelare, cioè i sacchi, allo stesso modo la parte verbale LEGA E CHIUDI non aggiungerebbe nulla di distintivo e originale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 08/12/2020

  Rossella Masetti  via G. Garibaldi n.1 I-41058 Vignola ( Modena)  ITALIA
Fascicolo nº: 018278515
Vostro riferimento: S8-12.EM.1
Marchio: LEGA & CHIUDI
Tipo de marchio: Marchio figurativo
Nome del richiedente: SORAGNI S.R.L.  Via Nino Bixio 27 I-46012 BOZZOLO (MANTOVA)  ITALIA

In data 17/08/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 18/09/2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

  1. Il marchio in questione è un marchio complesso composto da tre elementi facilmente distinguibili: il primo caratterizzato dalla “bocca” di un sacco chiuso dalla particolare raffigurazione di un nastro che realizza un anello, il secondo elemento è un elemento geometrico, ovvero un doppio cerchio che forma un anello, all’interno del quale viene inciso il terzo elemento del segno consistente nella dicitura “LEGA & CHIUDI”. Di particolare distintività appare la forma del fiocco che chiude il sacco. Infatti, detto elemento [e caratterizzato da un doppio giro di corda che avvolge il sacco e dalla formazione di un anello che richiama il manico di una borsa. È altamente improbabile data la sua innaturalità che il consumatore lo percepisca come informativo e/o descrittivo della natura o della funzionalità del prodotto. Inoltre, va rilevato che gli elementi che chiudono i sacchi sono trasparenti e difficilmente notabili a primo impatto. Infine, l’elemento figurativo del fiocco nonché la sua particolare forma, non sono comunemente utilizzati o abituali in commercio in relazione ai prodotti oggetto della domanda. L’elemento figurativo del legaccio e quella particolare forma che lo stesso assume nel marchio non è comunemente utilizzato o abituale in commercio in relazione ai prodotti oggetto della domanda
  2. La figura geometrica ad anello non deve essere considerata come una mera cornice o margine in primo luogo perché al suo interno è presente l’elemento verbale “LEGA & CHIUDI” caratterizzante il segno, in secondo luogo perché la raffigurazione del legaccio che forma il manico è in rilievo rispetto alla figura geometrica ad anello. Pertanto, si ritiene che detta figura geometrica non possa considerarsi come semplice ma piuttosto come un elemento caratterizzante il marchio idonea a creare un’impressione complessiva sufficientemente distintiva.
  3. Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che il segno sia dotato di carattere distintivo.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. Nel caso che ci occupa, la percezione del marchio deve essere valutata in base al pubblico di lingua italiana.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Come giustamente osservato dal richiedente, poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

Come già affermato dall’Ufficio nella sua precedente missiva gli elementi verbali del marchio in esame hanno un chiaro significato per il consumatore di lingua italiana ossia “avvolgere con una fune, spago o altro mezzo flessibile, al fine di impedire l’entrata o l’uscita di materiale o un liquido un gas da un contenitore”. Detto argomento non è stato contestato e, pertanto, l’Ufficio intende che il richiedente sia d’accordo con lo stesso. Egli sostiene, tuttavia, che gli elementi grafici siano sufficientemente originali da dotare di carattere distintivo il segno de quo.

Orbene, l’Ufficio non è di detto avviso in quanto tale argomento non è di applicazione al caso di specie. Infatti, il segno per cui è stata chiesta la registrazione, analizzato nel suo complesso, non presenta sufficienti elementi di fantasia che lo rendano distintivo e che permettano di superare il suo carattere sostanzialmente descrittivo.

In particolare, gli elementi figurativi consistono nella presenza di un sacco di colore nero, che viene chiuso grazie ad un legaccio (corda o spago), ed una figura geometrica consistente in un doppio cerchio al cui interno viene inserito l’elemento verbale “LEGA & CHIUDI”.

Orbene, appare evidente come detti elementi non solo non sono in grado di dotare di carattere distintivo il marchio ma, al contrario, non fanno altro che rafforzare il suo carattere descrittivo come verrà specificato in seguito.

La rappresentazione del sacco di colore nero è, infatti, piuttosto standard e richiama, in maniera inequivocabile, i prodotti per i quali si chiede protezione ossia dei sacchi. Stesso discorso vale per la rappresentazione del legaccio che, per quanto leggermente stilizzato, nel suo insieme ha una forma comune a questo tipo di prodotti e mostra quella che è la funzione stessa del legaccio, ossia quella di legare il sacco il sacco impedendo, in tal modo, la fuoriuscita del materiale presente al suo interno.

I due cerchi che contengono al loro interno gli elementi verbali sono figure geometriche semplici che non si distaccano in nessun modo dalla loro classica rappresentazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il fatto che ai detti cerchi venga sovrapposto il legaccio non è in alcun modo sufficiente a dotare il segno della necessaria distintività. Per ciò che concerne, infine, gli elementi verbali posti all’interno dei cerchi, occorre osservare come gli stessi siano rappresentati in caratteri standard e sono altresì leggibili prima facie dal consumatore.

Pertanto, detti elementi, visti nel loro complesso, trasmettono e/o comunicano al consumatore un messaggio chiaro ed inequivocabile ossia che è possibile chiudere i prodotti per i quali si chiede protezione (sostanzialmente sacchi) legando l’apposito legaccio. Il marchio, nel suo complesso, presenta perciò un legame diretto con i prodotti oggetto dell’obiezione, risultando pertanto, descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE.

Atteso che il segno de quo è descrittivo della natura dei prodotti nonché della loro funzionalità, il marchio in esame è, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) RMUE (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86, § 86).

Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 278 515 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Nel corso del 2020 ci sono state più invenzioni e più brevetti rispetto al 2019

Nel corso del 2020 si è registrato un importante aumento delle domande di brevetto nazionale depositate presso l’UIBM

Qualche numero: le domande di brevetto per invenzione industriale hanno superato la cifra di 11.000 domande con un incremento di 878 rispetto al totale del 2019; mentre i brevetti richiesti per modello di utilità nel 2020 sono stati 2.396 con un incremento di 480 domande depositate.

Il numero dei brevetti concessi per invenzione industriale è cresciuto nel 2020 del 6,3% rispetto al precedente anno (9.161 rispetto a 8.614), mentre il numero dei brevetti concessi per modello di utilità è cresciuto del  30,3% (2.090 rispetto ai 1.603 concessi nel 2019).

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Bando di concorso per i migliori brevetti in 7 aree tecnologiche

C’è tempo fino al 31 marzo 2021 per partecipare alla selezione dei migliori brevetti in 7 aree tecnologiche: FUTURE MOBILITY – CYBERSECURITY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, BIG DATA – TECNOLOGIE GREEN E MATERIALI ALTERNATIVI  – FILIERA AGROALIMENTARE – AEROSPAZIO – FONTI RINNOVABILI/ENERGIE ALTERNATIVE/ACQUA  – LIFE SCIENCE / HEALTH CARE.

Questa opportunità è riservata alle Università pubbliche italiane, gli enti pubblici di ricerca nazionali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

per informazioni consultare il seguente link https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/bando-di-concorso-per-l-intellectual-property-award-ipa-2021




Brexit e marchi: il ruolo determinante di CompuMark

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione Europea (UE), un processo denominato “Brexit”. Fino al 31 dicembre 2020 era in vigore un periodo di transizione.

Cosa succede ora ai marchi già registrati?

I marchi dell’Unione europea (MUE) non proteggeranno più i marchi nel Regno Unito.

Invece l’Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (UKIPO) creerà copie locali di marchi dell’Unione europea registrati, limitatamente ai marchi registrati prima del 1 gennaio 2021.

Ci sarà tempo fino al 30 settembre 2021 invece per i titolari dei marchi le cui domande sono in sospeso per richiedere la registrazione dei marchi presso l’UKIPO.

Entro il 20 marzo 2021 CompuMark provvederà ad aggiungere al registro del Regno Unito tutte le copie clonate dei MUE registrati a partire dal 2020, complete di eventuali correzioni di errori e dei miglioramenti necessari, aggiornerà il registro del Regno Unito man mano che i marchi clonati vengono rinnovati.

Per maggiori informazioni è utile consultare:

https://clarivate.com/compumark/article/brexit-impacts-to-your-trademark-searches-and-watches/

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/brexit-q-and-a

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “PASTIFICIO DASSO DAL 1959”

Accettata in data 19.02.2021 la domanda di registrazione del marchio  “Pastificio Dasso dal 1959 depositato il 11.09.2020 a GENOVA

Il marchio è utilizzato in classe 30 dal Pastificio Dasso di Rapallo




Bando Brevetti+ Disegni+ Marchi+ erogati 64,4 milioni di euro di contributi

Con il bando Brevetti+ sono state finanziate 306 domande (su un totale di 419 domande presentate), per Disegni+ le domande finanziate sono 331 (delle 375 presentate) ed infine per Marchi+ sono state approvate 1.361 domande  (sulle complessive 1.536 presentate) per un totale di contributi concessi pari a 46,1 milioni di euro.

Si segnala la misura denominata Voucher 3i rivolta alle start up innovative. Al 31 gennaio 2021 sono state presentate 3.020 richieste di voucher e ne sono stati concessi 2.501 per un valore complessivo pari ad euro 10,3 milioni.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Moon boots come un’opera di design – Italia Oggi del 31-01-2021

Il Tribunale di Milano riconosce tutela alle calzature

L’art 2 della Legge sul Diritto di Autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) elenca le opere degne di protezione, ricordiamo tra le altre:

  1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
  2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
  4. le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

Non tutti, salvo gli addetti ai lavori, conoscono questa norma ma la maggior parte degli italiani, e non solo, conosce i famosi doposci moon boots; e proprio i moon boots sono stati riconosciuti opera dell’ingegno, se infatti andiamo al punto 10 dello stesso articolo 2 troviamo le opere del disegno industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico. In tal senso si è pronunciato lo stesso Tribunale di Milano con la decisione n. 493 del 25 gennaio 2021 riconoscendo alle famose calzature piena tutelabilità e originalità.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “STUDIO V”

Accettata in data 22.01.2021 la domanda di registrazione del marchio  “STUDIO V” depositato il 31.07.2020 a Roma

Il marchio è utilizzato in classe 9 e vuole promuovere software di videogiochi




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “WING FOIL TOUR”

Accettata in data 19.01.2021 la domanda di registrazione del marchio  “WING FOIL TOUR” depositato il 07.08.2020 a Livorno

Il marchio è utilizzato in classe 35 e 41 e vuole promuovere attività sportive e culturali nel settore sportivo




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “MAELI”

Accettata in data 19.01.2021 la domanda di registrazione del marchio  “MAELI” depositato il 17.07.2020 a La Spezia

Il marchio è utilizzato in classe 25 nel settore abbigliamento e in classe 43 nel settore della ristorazione e degli alloggi.




Fondo comunitario per proteggere i diritti di proprietà intellettuale

La Commissione Europea e l’Ufficio della Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) sostengono l’Ideas Powered for Business SME Fund. Il progetto prevede un sistema il cui obiettivo è dare respiro finanziario, fino a un importo massimo di 1.500 euro, alle imprese che desiderano sviluppare strategie di proprietà intellettuale e proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale, a livello nazionale, regionale o comunitario.

Il Fondo comprende il 75% in meno sui servizi di pre-diagnosi della PI e il 50% in meno sulle tasse di base per le domande di marchio, disegno o modello.

Sono previste cinque finestre temporali per le candidature:

dall’11 al 31 gennaio 2021

dal 1° al 31 marzo 2021

dal 1° al 31 maggio 2021

dal 1° al 31 luglio

dal 1° al 30 settembre.

Per maggiori dettagli può essere di aiuto consultare il seguente link, è una presentazione del progetto esaustiva e ben fatta

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “FENIX TRASPORTI”

Il 31 DICEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a LODI il marchio nazionale “FENIX TRASPORTI”

Il  marchio è utilizzato nella classe 39 servizi di trasporto conto terzi.

CR




Deposito estero on line di brevetto per invenzione o modello di utilità

Dal 1 dicembre 2020 è possibile depositare on line una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità. La richiesta, che vale esclusivamente per l’estero, può essere presentata all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti telematicamente.

Anche il pagamento dell’imposta di bollo sarà digitale e il relativo nulla osta sarà inviato via PEC. Questa nuova procedura permetterà di accorciare i tempi per l’ottenimento del provvedimento autorizzativo.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Emporio Stregato”

Il 11 DICEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a PIACENZA il marchio nazionale “EMPORIO STREGATO”

Il  marchio è intestato un negozio che vende giocattoli e abbigliamento per ragazzi ed è utilizzato nella classe 25 e 28.

CR




Brexit, la conformità si adegua Italia Oggi del 07-12-2020

Le indicazioni per chi esporta: invariata la protezione per i marchi registrati in Europa. Il contrassegno Ce diventa Ukca. In arrivo nuovi standard. Nuova disciplina per i dispositivi medici e si attendono indicazioni i marchi del settore giocattoli, ascensori ed elettrodomestici.




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “NESSUN DORMA Manarola Cinque Terre”

Accettata in data 02.12.2020 la domanda di registrazione del marchio  “Nessun Dorma” depositato il 11.06.2020 a La Spezia




La dicitura “Il Vino Naturale” è ingannevole – Italia Oggi del 21-11-2020

La Commissione UE boccia la dicitura

La dicitura “Vino naturale” in etichetta non può essere utilizzata perché ingannevole, potrebbe indurre il consumatore a pensare che quel prodotto abbia una qualità maggiore rispetto ad altro vino che non reca quella dicitura. A dirlo è sia la Commissione Europea sia la Direzione Generale per l’Agricoltura e Sviluppo Rurale. Tale dicitura è contraria all’art 7 e 36 del reg. 1169/2011 in materia di informazioni dovute ai consumatori sui prodotti e all’art 120 del regolamento 1308/2013 sulle etichette facoltative.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Campagna per la lotta alla contraffazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico e Consiglio Nazionale Anticontraffazione promuovono, in occasione del prossimo Natale, la campagna per la lotta alla contraffazione. Obiettivo: sostenere prodotti originali e sicuri, i rivenditori autorizzati e il commercio legale. La contraffazione può riguardare tutti i settori merceologici dalla moda, ai giocattoli, alla cosmesi, ai ricambi auto/moto, ai beni di consumo.

Per maggiori informazioni:

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/comunicazione-e-informazione/campagne/legalita-sotto-l-albero-di-natale




TOTTO vs CON TATTO Divisione di Opposizione del 28-09-2020

Il marchio anteriore è il marchio TOTTO, il marchio impugnato è il marchio “CON TATTO” entrambi commercializzano utensili da cucina. I due segni sono differenti in quanto il marchio impugnato è formato da due termini, il primo dei quali attirerà maggiormente l’attenzione in quanto viene per primo e si trova più in alto. Il secondo termine “tatto” presenta solo alcune caratteristiche in comune con il marchio anteriore e possiede al contrario tratti visivi marcatamente diversi e chiaramente percettibili. Perciò, non esistendo rischio di confusione, la Opposizione è rigettata.

OPPOSIZIONE
N. B 3 086 300

Essential Export, S.A., Santa Ana, Forum II, Edificio Pacheco Coto, Cuarto Piso, San José,
Costa Rica (opponente), rappresentata da Arochi & Lindner, S.L., C/ Gurtubay 6, 3º izquierda, 28001 Madrid, Spagna (rappresentante
professionale)

c
o n t r o

Nemesi Brands S.r.l., Via Madonna 63, 20017, Rho (MI), Italia (richiedente), rappresentata da
Enrico La Malfa, Via Santo Stefano 58, 40125 Bologna, Italia (rappresentante
professionale).

Il 28/09/2020, la Divisione di Opposizione emana la
seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 3 086 300 è totalmente
respinta.

2.       L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a
300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente
ha presentato opposizione contro una parte dei prodottidella domanda di marchio dell’Unione europea
n. 18 055 246, vale a dire contro tutti i prodotti compresi
nella classe 21, per il marchio figurativo . L’opposizione si basa,
inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 173 402
per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a)      I prodotti

I
prodottisui quali si basa l’opposizione
sono i seguenti:

Classe 21:       Sacchetti
per alimenti; portavivande; contenitori per vivande; recipienti per i pasti;
contenitori doppi termoisolanti p
er
alimenti; gavette; gavette; bottiglie; bottiglie refrigeranti; bottiglie di
plastica; bottiglie isolanti.

I
prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 21:       Utensili
da cucina; apri-bottiglie, elettrici e non elettrici; utensili da cottura non
elettrici; utensili per la casa;
servizi
da tavola; stoviglie; tazze; piatti; bicchieri; vasellame, pentole e
recipienti; bottiglie; bottiglie di plastica; bottiglie refrigeranti; bottiglie
termiche [thermos]; spazzole per bottiglie; secchielli per bottiglie;
recipienti per la casa; vassoi; vetreria per la casa; fioriere; vasi.

Alcuni dei prodotti contestati
sono identici o simili ai prodottisui quali si basa l’opposizione. Per
motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una
comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione
verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a
quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui
l’opposizione possa essere esaminata.

b)      Pubblico
di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.

Nel
presente caso, i prodotti
che sono stati considerati essere in ipotesi identici sono diretti al grande
pubblico, il cui che il grado di attenzione si ritiene sia medio.

c)      I segni

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi
distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

In
sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al fine
di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o
altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti
abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l’origine commerciale. Può
essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo
l’origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non
distintivi.

Parimenti, una dissomiglianza concettuale è in grado di
rendere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo
l’origine dei prodotti.

Il marchio impugnato possiede almeno un significato in
lingua italiana, mentre il marchio anteriore è privo di contenuto semantico.

Tuttavia, esiste una parte del pubblico di riferimento,
quale ad esempio quella di lingua lituana, per la quale entrambi i segni sono
privi di significato e per la quale è quindi maggiore il rischio che il
pubblico di riferimento possa confondersi tra i segni.

La Divisione
d’Opposizione esaminerà in primo luogo l’opposizione in relazione alla parte
del pubblico per cui i segni non hanno un significato e possiedono, di
conseguenza, un carattere distintivo normale.

Ciò costituisce lo scenario più vantaggioso per
l’opponente, nella misura in cui tutti gli elementi verbali dei segni sono
distintivi in quanto, come visto poc’anzi sono privi di significato.

Come
accennato poc’anzi, per la parte del pubblico di riferimento che non attribuirà
alcun significato ai segni, essi sono composti da elementi normalmente
distintivi.

I
segni non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti
(visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i
segni coincidono in soltanto in alcuni tratti che caratterizzano l’elemento
verbale “TOTTO” del marchio anteriore e “tatto” del segno impugnato, dato che
caratteri, forme, colori di questi elementi sono nella sostanza diversi. Essi
differiscono per l’appunto nella rappresentazione grafica generale dei suddetti
elementi nonché nelle tre lettere ‘con’ poste al di sopra delle lettere ‘tatto’
nel caso del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili, al massimo,
soltanto in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico,
indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del
territorio di riferimento, la pronuncia dei segni
coincide nel suono delle lettere “t-tt-o”, presenti in modo identico in
entrambi i segni negli elementi “totto” e “tatto”. La pronuncia differisce nel
suono delle seconde lettere “o” e “a” di, rispettivamente, “totto” e “tatto”,
nonché nelle prime tre lettere “con” del marchio impugnato, le quali
determinano una significativa maggiore lunghezza nel segno impugnato nonché l’esistenza
di due elementi foneticamente chiaramente distinguibili, per l’appunto “con” e
“tatto”.

Pertanto, i segni sono foneticamentesimili, al massimo, in ridotta misura.

Sotto il profilo
concettuale
, nessuno dei due segni ha un significato per almeno
una parte del pubblico del territorio di riferimento, sulla quale si concentra
la presente comparazione. Poiché non è possibile procedere alla
comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini
dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i
segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
l’esame del rischio di confusione procederà.

d)      Carattere
distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

Nelle
proprie osservazioni del 29/01/2020 l’opponente ha affermato, quantomeno
indirettamente, che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo
accresciuto, dato che ha rivendicato quanto segue:

[…] L’utilizzo del
marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione trarrà un vantaggio
ingiusto dalla natura distintiva o dalla reputazione del marchio anteriore e
nuocerà alla natura distintiva e alla reputazione del marchio anteriore.
L’utilizzo del marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione
diminuirà la natura distintiva del marchio anteriore. L’utilizzo del marchio di
cui è stata presentata domanda di registrazione per prodotti identici e
somiglianti che probabilmente non soddisfano le stesse caratteristiche dei
prodotti e servizi del marchio anteriore, che sono prodotti e servizi unici
grazie al know-how e alle competenze dell’azienda, danneggerà l’immagine
positiva del marchio anteriore. Il richiedente sfrutterà l’investimento
dell’opponente nell’attività di promozione e sviluppo dell’avviamento del
marchio
[…].

Tuttavia,
l’opponente non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.
Questa mancanza vale a rigettare, contestualmente, qualsivoglia rivendicazione a
riguardo di quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, il
quale peraltro non è stato in quanto tale menzionato esplicitamente
dall’opponente.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel
suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve
essere considerato normale.

e)      Valutazione globale, altri argomenti e
conclusione

In via
preliminare, la Divisione d’Opposizione ritiene sia opportuno rammentare che
sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando
il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in
questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla
medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente
collegate. E sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento
che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla
provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i
consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati
potrebbero provare confusione.

La Corte ha
affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente,
tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in
specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal
grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il
pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i
prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528,
§ 22).

I
prodotti nella classe 21 sono stati considerati, in ipotesi, essere identici.
Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia
medio.

Nel caso in oggetto,
per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili in
ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico, in virtù della
coincidenza di alcuni tratti grafici delle lettere “t-tt-o”, che sono parte
dell’unico elemento verbale del marchio anteriore e del secondo elemento
“tatto” del segno impugnato.

Dal punto di vista concettuale,
per almeno una parte del pubblico, non vi è rilevanza, dato a entrambi i segni
non sarà attribuito alcun significato.

È evidente come le
differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene conto del
fatto che il marchio impugnato è formato da due termini, il primo dei quali si
trova in una posizione in ragione della quale il pubblico tenderà a prestare
maggiore attenzione, dato che esso viene per primo e si trova più in alto. Il
secondo termine “tatto”, poi, non presenta che alcune caratteristiche in comune
con il marchio anteriore, possedendo al contrario tratti, specie da un punto di
vista visivo, marcatamente diversi e chiaramente percettibili.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodottifossero
identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico.
Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’assenza di un rischio di confusione si applica
ugualmente a quella parte di pubblico per cui il marchio impugnato possiede un
chiaro significato, quale ad esempio quella di lingua italiana. Il motivo
risiede nel fatto che, in ragione di tale contenuto semantico, e in assenza di
un significato per quanto riguarda il marchio anteriore, la parte di pubblico
in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché
l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal
richiedente nel corso del
procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore
prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di
rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Ai sensi
dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima
non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve
essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua
della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Brevetti, Milano spinge – Italia Oggi del 9-11-2020

Proprietà intellettuale collaborazione per favorire la mediazione. Accordo tra Camera arbitrale e Wipo (Onu)

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore