MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “MARITIELLO”
Accettata in data 21.03-2024 la domanda di registrazione del marchio “MARITIELLO” depositato il 09.11.2023 a Parma
Il marchio è utilizzato nel settore della ristorazione è un buonissimo panino.
Accettata in data 21.03-2024 la domanda di registrazione del marchio “MARITIELLO” depositato il 09.11.2023 a Parma
Il marchio è utilizzato nel settore della ristorazione è un buonissimo panino.
“bespoke” tradotto dall’inglese significa “su misura” Ad avviso dell’esaminatore il segno bespoke che vuole commercializzare articoli di abbigliamento su misura è descrittivo per cui non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 13/03/2024
************** Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018951374
MUE2314-DR/am
Marchio figurativo
********** (TO)
ITALIA
In data 02/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 25
Classe 35
Articoli di abbigliamento; abbigliamento da lavoro; scarpe; cappelleria.
Servizi promozionali; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti
per dare la possibilità ai terzi di visionare ed acquistare detti prodotti a
scopo promozionale, vale a dire strumenti di scrittura, astucci, evidenziatori,
articoli di cartoleria, strumenti per il disegno, righelli, libri, quaderni,
calendari, agende, articoli da ufficio, strumenti elettronici, calcolatrici, radio,
auricolari, cornici, cornici elettroniche, mouse, tappetini per mouse, puntatori
laser; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti per dare la
possibilità ai terzi di visionare ed acquistare detti prodotti a scopo
promozionale, vale a dire portachiavi, portafogli, occhiali, accessori per
occhiali, reggiborse, borse, borsoni, valigie, borse termiche, zaini, marsupi,
porta blocchi, cartelline, porta cd, porta badge, porta biglietti da visita, porta cellulari, supporti per tablet, portamonete; raccolta, a beneficio di terzi, di
una varietà di prodotti per dare la possibilità ai terzi di visionare ed
acquistare detti prodotti a scopo promozionale, vale a dire biancheria da
casa, biancheria da mare, stuoie, ombrelli, ombrelloni, borracce, trolley,
accessori da bagno, bracciali, prodotti di profumeria, cosmetici, beauty
case; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti per dare la
possibilità ai terzi di visionare ed acquistare detti prodotti a scopo
promozionale, vale a dire orologi, stazioni meteo, articoli per la cucina,
strumenti per la tavola, apribottiglie, posateria, set da vino, tazze, piatteria,
taglieri, incensi e candele, timer, articoli di abbigliamento da uomo, donna e
bambino, collane, cravatte, foulard, abbigliamento per animali; raccolta, a
beneficio di terzi, di una varietà di prodotti per dare la possibilità ai terzi di
visionare ed acquistare detti prodotti a scopo promozionale, vale a dire
torce, attrezzi di costruzione, taglierine, coltellini, giochi, giocattoli, prodotti
gonfiabili, peluches, anti-stress, chiavette USB, accessori per alberi di
Natale, dolciumi; servizi di vendita al dettaglio on-line di una varietà di
prodotti, vale a dire strumenti di scrittura, astucci, evidenziatori, articoli di
cartoleria, strumenti per il disegno, righelli, libri, quaderni, calendari,
agende, articoli da ufficio, strumenti elettronici, calcolatrici, radio, auricolari,
cornici, cornici elettroniche, mouse, tappetini per mouse, puntatori laser;
servizi di vendita al dettaglio on-line di una varietà di prodotti, vale a dire
portachiavi, portafogli, occhiali, accessori per occhiali, reggiborse, borse,
borsoni, valigie, borse termiche, zaini, marsupi, porta blocchi, cartelline,
porta cd, porta badge, porta biglietti da visita, porta cellulari, supporti per
tablet, portamonete; servizi di vendita al dettaglio on-line di una varietà di
prodotti, vale a dire biancheria da casa, biancheria da mare, stuoie,
ombrelli, ombrelloni, borracce, trolley, accessori da bagno, bracciali, prodotti
di profumeria, cosmetici, beauty case; servizi di vendita al dettaglio on-line
di una varietà di prodotti, vale a dire orologi, stazioni meteo, articoli per la
cucina, strumenti per la tavola, apribottiglie, posateria, set da vino, tazze,
piatteria, taglieri, incensi e candele, timer, articoli di abbigliamento da uomo,
donna e bambino, collane, cravatte, foulard, abbigliamento per animali;
servizi di vendita al dettaglio on-line di una varietà di prodotti, vale a dire
torce, attrezzi di costruzione, taglierine, coltellini, giochi, giocattoli, prodotti
gonfiabili, peluches, anti-stress, chiavette USB, accessori per alberi di
Natale, dolciumi.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di ‘su misura’. Ciò è stato
supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da online Collins English
dictionary
in
data
02/01/2024
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bespoke).
all’indirizzo
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti di abbigliamento, scarpe e cappelleria nella Classe 25 sono realizzati
su misura, vale a dire su specifiche indicazioni dei clienti che li ordinano. Il segno
indica anche che i prodotti sono di qualità superiore, giacché il concetto di articoli fatti
Pagina 3 di 4
“su misura” evoca una certa connotazione elogiativa che mette in risalto gli aspetti
positivi del prodotto, vale a dire che sono realizzati su specifica ordinazione di un
cliente e non sono quindi per tutti o alla portata di tutti, cosa che ne aumenta la
qualità ed esclusività. Parimenti, il segno informa che i servizi di promozionali, di
vendita, ecc. della Classe 35 sono realizzati o progettati appositamente per una
particolare persona o tipo di cliente, e sono dunque esclusivi e di qualità per quel
cliente o tipo di cliente.–
Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia verde semplice
e leggibile, con una parte della lettera ‘K’ nera, il consumatore di riferimento
percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità, destinazione
e valore sia dei prodotti che dei servizi.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
Il segno contiene determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
stilizzazione. Tuttavia, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme, in quanto sono insufficienti a distogliere
l’attenzione del consumatore dal significato descrittivo e non distintivo veicolato
dall’elemento verbale del segno. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati
consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951374 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il segno “La Gazzetta dell’imprenditore” verrebbe intesa dal pubblico di riferimento come una rivista i cui principali lettori sono gli imprenditori per cui si tratterebbe di un marchio descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/03/2024
********
I-67100 L’Aquila
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018913351
Marchio figurativo
***************
L’Aquila
ITALIA
In data 27/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 16
Classe 41
Giornali; Supplementi di riviste per giornali.
Servizi di editoria; Pubblicazione multimediale di riviste, riviste specializzate e
giornali;
Pubblicazione online di giornali elettronici; Pubblicazione
multimediale di giornali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione si rivolgono ad uno
specifico pubblico, quello degli imprenditori che avrà un grado di attenzione medio. Il
consumatore di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: Il
giornale dell’imprenditore.
Il suddetto significato dei termini «La Gazzetta dell’Imprenditore», contenuto nel
marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
https://www.treccani.it/vocabolario/gazzetta2/
https://www.treccani.it/vocabolario/impreditore/
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che il pubblico di riferimento dei giornali e dei supplementi di giornali della classe 16
è costituito da imprenditori e che i servizi editoriali della classe 41 riguardano giornali
e riviste che hanno come pubblico di riferimento gli imprenditori.
Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati il segno descrive la specie, il
consumatore di riferimento, oggetto dei prodotti e servizi e la destinazione dei
prodotti e servizi.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo
2
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
RMUE.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018913351 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Il segno SANGUE_PLUS_4.0 per il settore dei concimi naturali è descrittivo. Sangue starebbe per liquido, 4.0 per la versione del prodotto e plus starebbe per eccedenza.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/03/2024
***************Pomigliano d’Arco
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018959720
SANGUE_PLUS_4.0
Marchio figurativo
***************
I-50132 Firenze
ITALIA
In data 20/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
lettera c) articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 1
Concime naturale; Concime per terreni e humus; Pacciame per
l’arricchimento del suolo [concime]; Sangue in polvere [concime per i terreni];
Pacciame [concime per terreni]; Pacciamatura [concime]; Fertilizzanti;
Fertilizzanti naturali; Fertilizzanti misti; Prodotti fertilizzanti; Preparati
fertilizzanti; Fertilizzanti per piante.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: Sangue piu 4.0.
Pagina 2 di 3
II suddetto significato dei termini «SANGUE PLUS 4.0», contenuti nel marchio, è supportato
dai seguenti riferimenti di dizionario.
SANGUE: Liquido organico, opaco, viscoso, di colore rosso che, sotto l’impulso dell’attività
cardiaca, circola nell’apparato cardiovascolare (cuore, arterie, capillari, vene), distribuendosi
in tutti i distretti.
PLUS Latinismo usato talora (anche per imitazione dell’uso ingl. e ted.) invece
dell’equivalente ital. più per indicare un’eccedenza, un incremento o sim., o per indicare il
segno di +; L’espressione 4.0 sarebbe percepita dal consumatore come l’indicazione di una
versione del prodotto.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono o contengono sangue, per esempio, in maggior quantità o di qualità
più alta. Come informato la dicitura 4.0 indicherebbe la versione della produzione del
prodotto per esempio. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti dall’utilizzo di
tre colori, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
su tipo e qualità dei prodotti
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
richiede la protezione.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
Pagina 3 di 3
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018959720 è
respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
IMMAGINA, ARREDA, VIVI ad avviso dell’esaminatore europeo è un marchio non registrabile in quanto segno meramente elogiativo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/03/2024
************************ Molfetta (Bari)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018923013
IMMAGINA, ARREDA, VIVI
Marchio denominativo
I-70026 Modugno
ITALIA
In data 03/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 11
Classe 20
Cucine.
Mobili; scaffalature mobili [mobili]; mobili componibili [mobili]; armadi;
vetrinette per la cucina; letti; divani; divani letto; poltrone; armadi per camere
da letto; mobili per bambini; sgabelli mobili [mobili]; sedie; scrivanie e tavoli;
credenze [mobili].
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Nel caso di specie, il consumatore o la consumatrice media di lingua italiana attribuirebbe al
segno il significato seguente: ‘raffigura nella mente, concepisci con la fantasia, dota di
arredi, di mobili, godi appieno’.
Il suddetto significato dei termini «IMMAGINA, ARREDA, VIVI», di cui il marchio è composto,
è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
IMMAGINARE (Imperativo: immagina) ‘raffigurare nella mente, concepire con la fantasia
cose possibili o anche irreali’ (informazioni estratte da Internazionale, Il
nuovo
de
Mauro,
in
data 28/09/2023,
https://dizionario.internazionale.it/parola/immaginare).
all’indirizzo
ARREDARE (Imperativo: arreda) ‘dotare di arredi, di mobili’ (informazioni estratte da
Internazionale, Il nuovo de Mauro, in data 28/09/2023, all’indirizzo
https://dizionario.internazionale.it/parola/arredare).
VIVERE
(Imperativo: vivi) ‘godere appieno, sfruttare in modo intelligente e personale
in ogni possibilità’ (informazioni estratte da Internazionale, Il nuovo de Mauro,
in data 28/09/2023, all’indirizzo
https://dizionario.internazionale.it/parola/vivere).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «IMMAGINA, ARREDA, VIVI» semplicemente
come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione
di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna
indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale
che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire cucine, mobili
e complementi d’arredo nelle classi 11 e 20, per esempio ‘cucine; armadi; sedie’. Tali
prodotti permetterebbero di, o aiuterebbero a, ecc., raffigurare nella mente, concepire con la
fantasia e dotare di arredo, per esempio, un ambiente domestico interno o esterno, e godere
appieno, per esempio, di un ambiente così concepito e dotato di mobili, o dei mobili e dei
complementi d’arredo in questione.
Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni l’1/12/2023, che possono essere sintetizzate
come segue:
Hobbyesport ad avviso dell’esaminatore ha carattere descrittivo poichè il consumatore medio attribuirebbe al segno il significato di “svago/passatempo e attività sportiva.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 01/03/2024
*************
I-89127 Reggio Calabria
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018933239
Hobbyesport
Hobbyesport
**************
I-06127 Perugia
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/10/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti
Classe 28 per i
quali è
stata
sollevata
l’obiezione
erano:
Attrezzatura sportiva e per esercizio fisico; Articoli e attrezzature sportive;
Apparecchi per allenare il corpo [esercizio fisico]; Articoli per la ginnastica e
lo sport; Articoli sportivi; Attrezzature sportive; Attrezzi da interno per il
fitness; Attrezzi per esercizi fisici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua italiana e spagnola, in relazione ai prodotti per i quali
si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “svago/passatempo e
attività sportiva”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
estratte
da
Treccani
in
data
27/10/2023
Pagina 2 di 5
all’indirizzo
https://www.treccani.it/vocabolario/hobby_res-551725fa-001f-11de-9d89
0016357eee51,
https://dle.rae.es/hobby?m=form, —-
https://www.treccani.it/vocabolario/sport/).
Il termine “SPORT” è utilizzato a livello internazionale e compreso in tutti gli stati
membri, inclusi l’Italia e la Spagna, nel senso di ‘attività sportiva’ sia perché esiste in
una forma identica o simile nella lingua interessata, sia perché fa parte del
vocabolario quotidiano (16/10/2013, T-453/12 ‘ZOOSPORT’, EU:T:2013:532, § 57).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti rivendicati sono attrezzature, articoli e apparecchi da utilizzare per le
attività di svago nel tempo libero e anche per le attività sportive amatoriali o
agonistiche. Pertanto, il segno descrive funzione o destinazione dei prodotti.
L’Ufficio rileva che non vi sono spazi tra le parole «HOBBY», «E», e «SPORT».
Tuttavia, tali omissioni non modifica il carattere descrittivo del segno. I consumatori di
riferimento, quando percepiscono i marchi denominativi, li scompongono in elementi
che suggeriscono un significato concreto o che assomigliano a parole che già
conoscono (per analogia 13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T: 2007:46, § 57;
13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Poiché le parole in questione
hanno tutte un significato autonomo e facilmente comprensibile nelle lingue
menzionate, la loro unione non determina l’acquisizione di carattere distintivo per il
segno.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 13/12/2023, che possono essere
sintetizzate come segue.
UIBM avvisa che continuano le richieste fraudolente di pagamento ed emissioni di falsi attestati di registrazione di marchio. Si informano i cittadini, le imprese e gli utenti tutti che, anche nei primi mesi del 2024, continuano ad essere recapitate richieste fraudolente di pagamento provenienti da diversi indirizzi e-mail ingannevoli.
Il segno ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo per cui non registrabile in quanto il consumatore darebbe al segno Popizze il significato di frittele rotondeggianti di pasta lievitata.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/02/2024
************* Pomigliano d’Arco
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018953468
POPIZZE
Marchio figurativo
************ Bari
ITALIA
In data 04/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, b) e c), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Classe 30
Classe 43
Frittelle; Frittelle di patate.
Miscele per frittelle; Dolci.
Fornitura di alimenti e bevande; Servizi da asporto; Servizi di ristorazione da
asporto; Servizi di fast-food da asporto; Servizi di preparazioni alimentari da asporto.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: frittele rotondeggianti di pasta lievitata.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono popizze, ovvero frittelle di pasta lievitata, o gli ingredienti per la loro
preparazione. Per quanto riguarda i servizi il segno informerebbe il consumatore che essi
hanno come oggetto, forniscono le popizze. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
costituiti dalla presenza del termine “popizze” sottolineato su una figura rotondeggiante, il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie
del prodotto e oggetto dei servizi.
II suddetto significato dei termine «Popizze», contenuto nel marchio è supportato da estratti
di internet inviati dall´Ufficio.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018953468 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
E’ attivo il Servizio di informazione e assistenza per le PMI che si vogliono internazionalizzare e avere perciò informazioni sugli strumenti di tutela della PI in Russia Cina e Brasile. Il servizio è fornito con il supporto di esperti volontari iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. Il servizio è gratuito, si può fissare un appuntamento con un esperto presso la sede UIBM o attraverso un collegamento in video conferenza.
Accettata in data 10.02-2024 la domanda di registrazione del marchio “EKLAM” depositato il 26.10.2023 a Modena
Il marchio è utilizzato nel settore dell’abbigliamento in particolare camicie
MIGARBA LA SCHIACCIATA ad avviso dell’esaminatore europeo ha carattere elogiativo e non va a distinguere i prodotti oggetto del marchio dagli altri prodotti sul mercato.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/02/2024
*************** Reggio Emilia
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
Marchio figurativo
*************** (BS)
ITALIA
In data 18/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
dell’articolo 7.2 del RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Classe 30
Salumi; prosciutto; prosciutto crudo; mortadella; carne, pesce, pollame e
selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e
cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte, formaggio, burro, yogurt e
altri prodotti lattiero-caseari; olii e grassi per alimenti.
Pane, pasticceria e confetteria; biscotti; focacce; pizze; panini; caffè, tè,
cacao e loro succedanei; riso, pasta e noodles; farine e preparati fatti di
cereali; cioccolato; gelati, sorbetti e altri gelati commestibili; condimenti,
spezie, erbe conservate; aceto, salse ed altri condimenti.
Classe 32
Classe 33
Classe 43
Birre; bevande non alcoliche; acque minerali e gassose; bevande a base di
frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande analcoliche;
sorbetti [bevande].
Vini; bevande alcooliche ad eccezione delle birre; preparati alcolici per fare
bevande; liquori.
Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei; ristoranti; bar
(servizi di); caffetterie; gelaterie; servizi alberghieri; ristoranti per servizio
rapido e permanente (snack bar); ristoranti self service; servizi di rosticceria;
servizi di ristorazione da asporto; self service (ristoranti).
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: mi piace
la schiacciata.
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=me,%20a%20me;
%20forma%20complementare%20atona%20del…).
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=garbare
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=la%201
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?
q=schiacciata
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa o come un’ espressione commerciale che
intende a mettere enfasi sul fatto che i prodotti e gli ingredienti utilizzati, sono di proprio
gradimento/piacciono, specialmente quelli prodotti dal richiedente. Invece per quanto
riguarda i servizi trattasi del luogo dove è possibile consumare focacce, torte rustiche etc.,
ossia il luogo dove il piacere di assaporare tali prodotti viene soddisfatto. Il pubblico di
riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale,
ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei
prodotti e servizi.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. La dicitura MIGARBA LA SCHIACCIATA è perfettamente leggibile.
Essa è riprodotta in caratteri di stampa alquanto banali e comuni. Il fatto che i termini
MIGARBA siano congiunte riprodotti in dimensioni maggiori rispetto a LA SCHIACCIATA, è
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un escamotage grafico usato con molta frequenza nel mercato di riferimento e non è in
grado né individualmente, né nel suo insieme di dotare di carattere distintivo il segno Nulla
nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7.2
del RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018909527 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il 07 dicembre 2023 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a Belluno il marchio nazionale “Cortina360”
Il marchio è utilizzato nelle classi 35 e 41 per servizi di attività sportive con guide alpine
Il segno Marmorosso per un salume è descrittivo poiché ad avviso dell’esaminatore europeo evocherebbe le striature rosse che ha il prosciutto o la pancetta come le striature del marmo rosso.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/02/2024
**************** Parma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018888295
91.U1016.22.EM.1
MARMOROSSO
Marchio denominativo
*************
*********
Collecchio
ITALIA
In data 10/07/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cotenne di pancetta.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: di colore marmo rosso.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.treccani.it/vocabolario/marmo/
(https://www.treccani.it/vocabolario/rosso/
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obiettati (Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cotenne di pancetta)
hanno l’apparenza simile alle venature del marmo rosso. Pertanto, il segno descrive
l’apparenza dei prodotti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018888295 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 29
Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cotenne di pancetta.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 29
Classe 35
Salame; Mortadella; Stinco di maiale; Carne di tacchino; Carne di maiale;
Lardo; Cotenna di maiale; Strutto; Frattaglie commestibili; carne macinata
[carne tritata].
Servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; Servizi di vendita al
dettaglio in relazione ai prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti
informatiche mondiali di prodotti alimentari; Fornitura di informazioni su
prodotti di consumo relativi a alimenti o bevande; Servizi di punti vendita al
dettaglio senza personale addetto in materia di alimenti.
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Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Antonino TIZZAN
Il marchio anteriore è “Diego M” e il marchio impugnato è “Diego Marquez”. Il consumatore incentrerà la sua attenzione sul nome Diego e tenderà a confondere i due marchi. Per questo motivo l’opposizione è accolta.
**************************** (VR), Italia (opponente), rappresentata da ************************* Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
************************** Milano, Italia – ********************************** (TP), Italia (richiedenti), rappresentati da ********************************** Milano, Italia (rappresentante professionale).
Il 08/02/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. | L’opposizione n. B 3 167 483 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia
Classe 9: Occhiali; occhiali da sole; montature per occhiali e occhiali da sole. Classe 18: Valigie; borse; bagagli; portafogli; zaini; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette. Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria. |
|
2. | La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 619 177 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti. | |
In data 07/04/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 619 177 (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle Classi 9, 18 e 25. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 4 650 479 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea No 4 650 479.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori; accendisigari per automobili; arco (apparecchi di saldatura elettrica ad -); arco elettrico (apparecchi per il taglio con l’-); ascensori (dispositivi di comando per -); astucci per lenti a contatto; astucci per occhiali; astucci per occhiali a molla; attrazione e distruzione degli insetti (dispositivi elettrici per l’-); bigodini elettrotermici; calamite decorative [magneti]; catenelle per occhiali a molla; chiusure per porte elettriche; cordoncini per occhiali a molle; disegni animati; dispositivi di pulizia per dischi acustici; ferri da stiro elettrici; galvanizzazione (apparecchi di -); galvanoplastica (apparecchi di -); magneti; montature di occhiali; montature di occhiali a molla; poggiapolsi per tastiera per materiale informatico; porte (dispositivi elettrici per l’apertura delle -); pubblicazioni elettroniche scaricabili; saldare (apparecchi per-) elettrici; saldare imballaggi in materie plastiche (apparecchi elettrici per -); saldatori elettrici; saldatura elettrica (apparecchi per -); struccare (apparecchi per -) elettrici; tappetini per mouse.
Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; anelli per ombrelli; bastoni per ombrelli; borse lavorate a maglia; foderi per ombrelli; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; reti per la spesa; sacchetti mangiatoie per cavalli; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano.
Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; antisdrucciolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di camicie; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per le calze; sottascelle; sparati di camicie; suole; suole interne; tacchi; tasche di indumenti; tomaie; tomaie di calzature; visiere [cappelleria].
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 9: Occhiali; occhiali da sole; montature per occhiali e occhiali da sole.
Classe 18: Valigie; borse; bagagli; portafogli; zaini; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette.
Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
Prodotti contestati in Classe 9
Occhiali; occhiali da sole contestati sono inclusi nell’ampia categoria degli apparecchi e strumenti ottici dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.
Montature per occhiali e occhiali da sole del marchio impugnato si sovrappongono alle montature di occhiali a molla dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.
Prodotti contestati in Classe 18
Le valigie sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.
Le borse del marchio impugnato comprendono come più ampia categoria le borse lavorate a maglia dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.
I bagagli del marchio impugnato comprendono come più ampia categoria le valigie dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.
Gli zaini contestati si sovrappongono con alIe borse lavorate a maglia dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.
Portafogli; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette contestati sono simili alle borse lavorate a maglia dell’opponente nella stessa classe perché questi prodotti quantomeno coincidono nei loro canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.
Prodotti contestati in Classe 25
Abbigliamento; cappelleria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
Le calzature del marchio impugnato includono le scarpe dell’opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico.
Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Entrambi i marchi sono figurativi. Il marchio anteriore è formato dalle cinque lettere “DIEGO” al di sotto delle quali si trova una lettera “M”. Tutti questi elementi sono riprodotti in caratteri maiuscoli neri, con la particolarità che la lettera “M” è leggermente di maggiori dimensioni rispetto alle lettere che compongono l’elemento “DIEGO”. Il marchio impugnato è formato da “DIEGO” e da “MARQUEZ”, riprodotti l’uno sopra l’altro in caratteri maiuscoli bianchi che nel caso di “DIEGO” sono leggermente più grandi. Questi elementi verbali sono posti all’interno di uno sfondo quadrato di colore rosso.
L’elemento comune “DIEGO” è un nome di origine spagnola. Pure di origine spagnola è il cognome “MARQUEZ” del marchio impugnato. Per le ragioni che saranno di seguito esposte, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico per la quale sia “DIEGO” che “MARQUEZ” sono un nome proprio di persona maschile e un cognome di origine straniera, nient’affatto comuni in taluni territori, per esempio nei paesi nei quali si parlano il lituano o il polacco. Per quanto riguarda la lettera “M”, è lecito attendersi che almeno una parte del pubblico potrà associarla, data la sua posizione subito dopo un nome, all’iniziale di un cognome, il cui significato non andrebbe comunque al di là di quello di una semplice lettera dell’alfabeto.
A questo proposito, è di fondamentale importanza tenere conto del fatto che in linea di principio, non esistono criteri specifici di cui tener conto ai fini della valutazione del rischio di confusione tra nomi; nondimeno, a causa della natura stessa dei nomi e dei cognomi, taluni aspetti assumono una certa importanza (come si vedrà in seguito), ad esempio il fatto se un determinato nome e/o cognome è comune nel territorio rilevante, e devono quindi essere considerati e valutati con attenzione.
Nessuno dei significati attribuibili agli elementi verbali dei segni presenta una qualsivoglia relazione con i prodotti coperti dai marchi. Essi sono quindi normalmente distintivi.
Per quanto riguarda la stilizzazione dei segni, essa è destinata giocoforza a svolgere un ruolo secondario, data la non particolare originalità e la natura puramente decorativa, e di conseguenza la sua limitata distintività.
I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Visivamente, i segni coincidono nelle lettere che formano l’elemento comune “DIEGO”, seppur riprodotte in fogge leggermente diverse. I marchi pure coincidono nella prima lettera di “MARQUEZ” del marchio impugnato, che trova corrispondenza nel secondo elemento “M” del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nelle restanti lettere “-ARQUEZ” del segno impugnato nonché nella veste grafica di entrambi, incluso lo sfondo quadrato rosso del marchio impugnato.
Tenuto conto di quanto suesposto circa la diversa distintività degli elementi che formano i segni, la Divisione d’Opposizione ritiene che essi siano visivamente quantomeno simili in media misura.
Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere) “DIEGO”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “M” del segno anteriore e “MARQUEZ” del marchio contestato.
Alla luce della distintività normale di tutti i suddetti elementi, la Divisione d’Opposizione reputa i segni foneticamentequantomeno simili in media misura.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni saranno associati a un significato simile nella misura in cui contengono entrambi il nome proprio di persona maschile “DIEGO”. Pertanto, i segni sono concettualmente simili quantomeno in media misura, nonostante la presenza di “M” e “MARQUEZ”.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti nelle Classi 9, 18 e 25 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili ai prodotti del marchio sul quale si basa l’opposizione. Essi sono diretti al grande pubblico. Il grado di attenzione sarà medio.
I segni sono quantomeno simili in media misura, e ciò vale da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Essi coincidono nel nome proprio di persona maschile “DIEGO”, mentre differiscono negli elementi che lo seguono, peraltro nella medesima posizione inferiore, ossia la lettera “M” nel caso del marchio anteriore e il cognome “MARQUEZ” per quanto riguarda il marchio impugnato.
I segni sono contraddistinti da una diversa veste grafica la quale tuttavia in entrambi è meno distintiva, data la sua semplicità, che la farà percepire dal pubblico di riferimento come puramente decorativa.
Come visto nella sezione c) della presente decisione, per la parte del pubblico presa in esame né il nome “DIEGO” né il cognome “MARQUEZ” sono comuni, ma saranno al contrario percepiti come nomi di origine straniera. Nessuno di questi elementi ha un carattere distintivo più forte.
È vero che quando due segni hanno in comune lo stesso nome e uno dei due contiene anche un cognome, e quando è probabile che il nome sia percepito come un nome comune (o persino molto comune) nel territorio rilevante, è prassi ritenere che non sussiste rischio di confusione perché i consumatori sono consapevoli del fatto che ci sono molte persone con quel nome.
Tuttavia, come visto poc’anzi, nel caso ora in esame vale il contrario. È infatti probabile che il nome “DIEGO” sia percepito come non comune nel territorio preso in esame rilevante e che pertanto i consumatori concentrino l’attenzione proprio su questo elemento non comune, venendo così erroneamente indotti ad attribuire un’origine comune ai prodotti in questione (03/10/2012, C-649/11 P, “Rosalia De Castro”, EU:C:2012:603). A maggior ragione ciò vale se si tiene conto del fatto che la lettera “M” del marchio anteriore coincide con la prima lettera del cognome “MARQUEZ” del marchio impugnato.
La Divisione d’Opposizione ritiene che si debba tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione, quantomeno ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua lituana o polacca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea No 4 650 479 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Infine, poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea No 4 650 479 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
Divisione d’Opposizione
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Maska rimanderebbe a maschere di carnevale per cui per l’esaminatore europeo è descrittivo e non originale.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/01/2024
********** Modena
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
Marchio denominativo
*************FIRENZE
ITALIA
In data 17/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 18
Classe 25
Cartone-cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; imitazioni di cuoio; pelli
d’animali; pellicce [pelli di animali].
Abbigliamenti impermeabili; abbigliamento da lavoro; abbigliamento per il
tempo libero; abbigliamento sportivo; articoli di abbigliamento; bandane
[foulards]; berretti; capi d’abbigliamento resistenti al vento; cappelli;
copricapo [cappelleria]; costumi da carnevale; fasce per la testa
[abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; foulard [articoli di
abbigliamento];
paraorecchie
[abbigliamento];
passamontagna
[abbigliamento]; scialli; sciarpe; stole [pellicce]; turbanti; veli [indumenti];
visiere come copricapo.
Pagina 2 di 4
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
lettone attribuirebbe al segno il significato seguente: maschera.
• Il suddetto significato del termine «MASKA», di cui il marchio è composto, è
confermato dal seguente riferimento di dizionario.
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=10621033&q=maska&cid=658437&&g=2
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti obiettati in classe 25 sono maschere, contengono maschere (i.e.
costumi da carnevale), possono essere utilizzate come tali o che i prodotti obiettati in
classe 18 possono essere usati per creare o confezionare maschere. Pertanto, il
segno descrive specie, qualità e/o destinazione d’uso dei prodotti obiettati.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
• A riprova ulteriore del significato del segno in lingua lettone e del suo uso nel
linguaggio corrente, si riportano i risultati di una ricerca condotta in data 13/10/2023.
Inserendo il termine «MASKA» nella pagina nel motore di ricerca Google lettone
all’indirizzo www.google.lv si ottengono i seguenti risultati:
https://www.google.lv/search?
q=maska&sca_esv=573110829&hl=lv&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwivpdiR
v_KBAxUmSaQEHY5aAsEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=927&dpr=1
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo
2
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
RMUE.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Pagina 3 di 4
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018925992 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 18
Classe 25
Cartone-cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; imitazioni di cuoio; pelli
d’animali; pellicce [pelli di animali].
Abbigliamenti impermeabili; abbigliamento da lavoro; abbigliamento per il
tempo libero; abbigliamento sportivo; articoli di abbigliamento; bandane
[foulards]; berretti; capi d’abbigliamento resistenti al vento; cappelli;
copricapo [cappelleria]; costumi da carnevale; fasce per la testa
[abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; foulard [articoli di
abbigliamento];
paraorecchie
[abbigliamento];
passamontagna
[abbigliamento]; scialli; sciarpe; stole [pellicce]; turbanti; veli [indumenti];
visiere come copricapo.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 18
Classe 25
Abiti per animali da compagnia; articoli da selleria; astucci in finta pelle;
astucci in pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni
da passeggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity
cases; bauli; borse; borse a tracolla per bambini; borselli; borsellini;
borsette; borsoni; cartelle scolastiche; cartelle, buste [articoli di pelle]; casse
in cuoio o in cartone-cuoio; collari per animali; custodie per documenti;
guinzagli per animali; marsupi; ombrelli e ombrelloni; parapioggia; pochette
[borse a mano]; portabiti da viaggio; portabanconote [articoli in pelle]; porta
biglietti da visita; porta-carte [portafogli]; portachiavi in cuoio e in pelle;
portadocumenti [prodotti in pelle]; portafogli; portamonete, non in metalli
preziosi; porta-musica; sacche; sacchetti da viaggio per calzature; sacchi da
sport; sacchi da viaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; valigette;
valigie; zaini.
Abiti; abiti [completi]; abiti cerimoniali; abiti da sposa; accappatoi da bagno;
bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body [abbigliamento]; boleri;
bomber; boxer [intimo]; bretelle; calzature; calzature per lo sport; calzature
per il tempo libero; calze; calze per lo sport; calzini; calzoncini; camicie;
camicie da notte; camiciole; canotte; canotte sportive; cappotti; cappucci
[indumenti]; cardigan; ciabatte; cinture [abbigliamento]; collants; completi da
uomo; copricostume; corpetti intimi; corredini da neonato; costumi da
bagno; cravatte; felpe; gabardine [indumenti]; giacche; giacche sportive;
giacconi;
giacconi
sportivi;
giubbotti;
gonne; grembiuli; guanti
[abbigliamento]; jeans; infradito; jerseys [indumenti]; leggings; lingerie;
maglieria; maglie sportive; maglioni; mantelli; mantelline; minigonne;
mutande; panciotti; pantaloncini (abbigliamento); pantaloni; pantofole;
Pagina 4 di 4
pareo; pellicce [indumenti]; pigiama; polo; poncho; reggiseni; scaldacollo;
scarpe da ginnastica; scarpe da lavoro; scarponi da montagna; soprabiti;
sottovesti; stivaletti; stivali; suole; tailleurs; tee-shirt; tomaie; top
[abbigliamento]; tute [indumenti]; tuta da ginnastica; uniformi; vestaglie.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il segno che EUIPO ha esaminato è KETO BAR. Il segno è stato ritenuto descrittivo per cui non registrabile, in quanto bar è certamente significativo di attività di vendita di bevande e alimenti mentre KETO rimanda ad una dieta chetogenica.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 01/02/2024
Rimini (RN)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018945035
KETO BAR
Marchio denominativo
Rimini (RN)
ITALIA
In data 24/11/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35
Classe 43
Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al
dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Servizi di vendita al
dettaglio di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ai
prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di
prodotti alimentari.
Bar; Fornitura di alimenti e bevande; Fornitura di cibo e bevande in bistrot;
Pub; Pub [bar]; Servizi di bar; Servizi di bar-caffè; Servizi di banchetti;
Servizi di bar e ristorante; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di bar specializzati
in succhi di frutta; Servizi di bar specializzati in cocktail; Servizi di birreria
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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all’aperto; Servizi di birrerie; Servizi di caffetteria; Servizi di caffetterie;
Servizi di ristoranti; Servizi di ristorazione; Servizi di snack-bar; Servizi di
snack-bars; Snack-bar; Snack-bars; Somministrazione di bevande alcoliche;
Somministrazione di bevande in pub che producono in loco la birra che
vendono; Somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti;
Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: luogo di vendita al pubblico di
bevande e cibo adatti a chi segue una dieta chetogenica/prodotto alimentare in forma
di barra adatto ad essere consumato da chi segue una dieta chetogenica.
• I suddetti significati dei termini «KETO BAR», di cui il marchio è composto, sono
supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.merriamwebster.com/dictionary/keto
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bar
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bar
• Si deve inoltre rilevare che il termine ‘bar’ laddove preceduto da un altro sostantivo
indica un locale aperto al pubblico specializzato in un certo tipo di pietanze o
bevande; si vedano i seguenti esempi:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/salad-bar
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/snack-bar
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti oggetto di commercializzazione in classe 35 sono prodotti alimentari in
forma di barre o barrette adattate ad essere consumate da chi segue una dieta
chetogenica e che i servizi della classe 43 sono prestati da uno stabilimento
commerciale che serve cibi o bevande adatti a chi segue una dieta chetogenica.
Pertanto, il segno descrive l’oggetto della prestazione dei servizi nel caso della
classe 35 e il luogo e l’oggetto della prestazione dei servizi nel caso della classe 43.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese. Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al
marketing dei servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei servizi.
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
Pagina 3 di 4
a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018945035 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 35
Classe 43
Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al
dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Servizi di vendita al
dettaglio di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ai
prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di
prodotti alimentari.
Bar; Fornitura di alimenti e bevande; Fornitura di cibo e bevande in bistrot;
Pub; Pub [bar]; Servizi di bar; Servizi di bar-caffè; Servizi di banchetti;
Servizi di bar e ristorante; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di bar specializzati
in succhi di frutta; Servizi di bar specializzati in cocktail; Servizi di birreria
all’aperto; Servizi di birrerie; Servizi di caffetteria; Servizi di caffetterie;
Servizi di ristoranti; Servizi di ristorazione; Servizi di snack-bar; Servizi di
snack-bars; Snack-bar; Snack-bars; Somministrazione di bevande alcoliche;
Somministrazione di bevande in pub che producono in loco la birra che
vendono; Somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti;
Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 32
Acque aromatizzate; Bevande a base di birra; Bevande a base di cola;
Bevande a base di frutta; Bevande a base di latticello; Bevande a base di
noci e soia; Bevande a base di succhi di frutta; Bevande alla frutta; Bevande
analcoliche; Bevande analcoliche di frutta secca; Bevande analcoliche
gassate; Bevande con carboidrati; Bevande contenenti vitamine; Bevande
Pagina 4 di 4
costituite principalmente da succhi di frutta; Bevande dealcolizzate;
Bevande di frutta; Bevande gassate aromatizzate; Bevande per lo sport;
Birra e birra analcolica; Birre; Birre aromatizzate; Birre artigianali; Cocktail
analcolici; Preparati per fare bevande; Succhi di frutta; Vini analcolici; Vini
senza alcol.
Classe 33
Classe 35
Alcoolici; Aperitivi; Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti
alcolici; Gin; Liquore al ginseng; Cocktails; Liquori; Vini; Vini d’uva spumanti;
Vini bianchi spumanti; Vini da dessert; Vini di frutta frizzanti; Vini dolci; Vini
fermi; Vini frizzanti; Vini per aperitivi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini
spumanti.
Pubblicità; Pubblicità e marketing; Promozione aziendale; Promozione
[pubblicità] aziendale; Marketing; Servizi pubblicitari, di marketing e
promozionali; Vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche;
Servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; Vendita al
dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il marchio in esame è un marchio figurativo la cui parte denominativa è ” “RIALTO” e vuole essere usato per identificare lampade, cornici e articoli per l’arredamento in generale. Ciò che contesta l’ufficio comunitario è la rappresentazione della bandiera della Repubblica Italiana, sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/01/2024
****** MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018931703
Marchio figurativo
***********MILANO
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/10/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
RMUE perché ritiene che il marchio oggetto della domanda debba essere escluso ai sensi dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 11
Classe 20
Lampade da scrivania.
Sgabelli; Cornici [cornici] per fotografie; Cestini portaoggetti [articoli di
arredamento].
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una bandiera, la bandiera della Repubblica Italiana, sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di
Parigi, più precisamente:
• Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una
connessione con l’organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,
o sono approvati, dall’organizzazione in questione, poiché la bandiera italiana,
sebbene rappresentata come ondeggiante al vento, è perfettamente riconoscibile
(21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).
Pagina 3 di 4
• Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/10/2023, il 19/10/2023 e il 23/10/2023
di cu viene riportata letteralmente solo l’ultima poiché tutte sostanzialmente identiche:
Fondo PMI di EUIPO – Al via dal 22 gennaio l’edizione 2024 del Fondo dedicato alle piccole e medie imprese.
Il Fondo PMI è un sistema di incentivi tramite voucher specificamente dedicato alle piccole e medie imprese, creato e gestito da EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) dal 2022.
CXL è un segno non registrabile per articoli di abbigliamento poiché il consumatore finale lo percepirebbe come taglia XL per bambini e non andrebbe a distinguere quel capo di abbigliamento dal capo di abbigliamento di altri brand.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/01/2024
***** Prato (PO)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: CXL
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ****************** Prato (PO)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 24/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
articoli di cappelleria.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: taglia extra large per bambini.
Pagina 2 di 3
• Il suddetto significato del termine «CXL», di cui il marchio è composto, è supportato
dai seguenti riferimenti.
https://acronyms.thefreedictionary.com/CXL
https://www.acronymfinder.com/Child-Extra-Large-(clothing-size)-
(CXL).html
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti oggetto di rifiuto sono di una determinata taglia.
Pertanto, il segno descrive specie, e qualità dei prodotti.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione
essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese.
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
Il marchio in questione è un marchio figurativo che contiene le parole Marcus Aurelius traducibile in italiano come: imperatore romano Marco Aurelio. Dato che la classe di riferimento è relativa alla pubblicazione di libri, il consumatore percepirebbe questi libri come opere che parlano dell’imperatore Marco Aurelio.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/01/2024
************************
I- Bologna
ITALIA
Fascicolo nº: ***************
Vostro riferimento: ****
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ******** Roma (RM)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 04/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 16 Libri; pubblicazioni; stampati; materiale per l’istruzione e l’educazione.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
significato traducibile in italiano come: imperatore romano Marco Aurelio.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marcus-aurelius
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti Libri; Pubblicazioni; Stampati; Materiale per l’istruzione e l’educazione hanno come
oggetto Marco Aurelio e le sue opere o contengono referenze all’imperatore romano.
Pertanto, nonostante alcuni figurativi costituiti nel ritratto di Marco Aurelio , il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie e la qualità dei
prodotti.
Benché il segno ‘ ’ contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo
il marchio nel suo insieme. Il segno consiste nella rappresentazione di Marco Aurelio posta
all’interno di un circolo (la rappresentazione di Marcus Aurelius riprodotta nel marchio
corrisponde al ritratto di quest’ultimo, così come si può apprezzare dal busto riprodotto in
basso). Nella parte bassa la scritta MARCUS AURELIUS posta all’interno di una etichetta.
Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018898583 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 16 Libri; pubblicazioni; stampati; materiale per l’istruzione e l’educazione.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 16 Cartoleria; carta; cartone; opuscoli; volantini; stampe; articoli di cancelleria e
Pagina 3 di 3
per la scrittura; attrezzatura per l’insegnamento.
Classe 25 Articoli di abbigliamento; abbigliamento sportivo; abbigliamento per bambini;
abbigliamento da mare; costumi da bagno; accappatoi; calzature; scarpe per
lo sport; cappelleria; biancheria intima; biancheria da notte.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.