MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “NESSUN DORMA”

L’ 11 GIUGNO 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a LA SPEZIA il marchio nazionale “NESSUN DORMA”

Il  marchio è utilizzato nelle classi di prodotti e servizi 25, 29, 30, 33, 43

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MARCHIO: quando è descrittivo per provenienza geografica e prodotti

Il marchio denominativo ” 20100 MILANO” per le classi 18 e 25 rispettivamente articoli in cuoio, borse e articoli di abbigliamento ad avviso dell’ufficio predisposto ad esaminare i marchi comunitari è un marchio non registrabile in quanto descrittivo dei prodotti oggetto del marchio stesso e della provenienza geografica.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell’Unione europea

(Articolo 7 RMUE)]

Alicante, 04/09/2019

  GIDIEMME S.R.L. 
Via Giardini, 474 Scala
M
I-41124
Modena 
ITALIA

Fascicolo nº: 018002673
Marchio: 20100 MILANO
 
Tipo de marchio: Marchio denominativo
Nome del richiedente: I.F.B. S.R.L. 

VIA BONAZZI, 32
I-40013 CASTEL MAGGIORE (BO) 
ITALIA

In data 03/04/2019 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio
in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato
un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c)
e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella
lettera allegata.

In data 15/04/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni,
che possono essere sintetizzate come segue:

l’Ufficio considera i due elementi del segno separatamente giudicandoli descrittivi
della provenienza geografica dei prodotti. Pertanto viola il
principio che nella valutazione degli elementi distintivi componenti il segno,
così come nella valutazione della confondibilità tra marchi, la
valutazione deve avvenire globalmente, prendendo in considerazione tutti i
fattori rilevanti per le circostanze del caso di riferimento”

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una
decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto
presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio
ha deciso di mantenere la propria obiezione contro TUTTI i prodotti:

Classe 18 Cuoio: borse; borsoni;
borsette; borse da viaggio; borse multiuso; zaini; zainetti; zainetti per la
scuola; bauli e valigie; astucci per chiavi; portachiavi in cuoio e in pelle;
portafogli; portamonete; porta documenti in cuoio; portacarte; borse porta
trucco vendute vuote; ombrelli.

Classe 25: Articoli di abbigliamento
per uomo, donna e bambino in qualsiasi tipo di tessuto o materiale; gonne;
pantaloni; pantaloncini; jeans; camicie; camicette; maglie; maglioni;
magliette; canottiere; tute; tute sportive; mantelli; casacche; cappotti;
giubbotti; giubbe; giacche; giacche a vento; impermeabili; cappelli; copricapo;
sciarpe; guanti; cravatte; costumi da bagno; cinture; scarpe; calzature;
pantofole; calze; calzini; calzamaglia; stivali; accappatoi; biancheria intima;
abbigliamento sportivo; felpe; abiti da sera; abiti da giorno; maglieria.

L’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi
composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore,
la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione
del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È
giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione
indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno
dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla
registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a
ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve
rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P,
SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione
europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c) RMUE

persegue una finalità di
interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi
delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la
registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“I segni e le indicazioni di cui
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a
designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche
essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione”
(26/11/2003, T‑222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).

Un marchio costituito
da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali
descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene
richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
tali prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), RMUE, salvo che esista uno scarto percettibile tra il
neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono:
ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto
ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione
sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle
indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere
sulla somma di questi ultimi …

(12/01/2005, T‑367/02 –
T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Nello stesso senso, è
utile anche un’analisi del termine in questione alla luce delle pertinenti
regole lessicali e grammaticali (30/11/2004, T‑173/03, Nurseryroom,
EU:T:2004:347, § 21).

Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di
registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, è
sufficiente che il segno, in quantomeno in uno dei suoi significati potenziali,
designi una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C‑191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32,
sottolineatura aggiunta).

Come indicato nella nostra precedente nota, il
segno indica chiaramente l’origine geografica dei prodotti per le ragioni
contenute nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato) del 03/04/2019.
Infatti, ammesso e non concesso che sia vero che l’Ufficio abbia argomentato il
rigetto sulla base di una valutazione separata degli elementi del marchio,
rimane il fatto che per il pubblico italiano è evidente l’associazione della
cifra 20100 con la città di Milano.

Pertanto l’argomento della richiedente è privo di
fondamento e va rigettato in quanto descrittivo e, conseguentemente, privo di
carattere descrittivo.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2
RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18002673  è TOTALMENTE respinta.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha
facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi
dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve
essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
decisione impugnata. Inoltre deve
essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro
mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di
720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO




MEZZOGIORNO CREDITO D’IMPOSTA R&S AGEVOLATO: ITALIA OGGI DEL 18-05-2020

Aumentano gli incentivi, tra i costi ammissibili possono rientrare in una o più di queste categorie: spese per il personale, strumentazioni e attrezzature, costi relativi ad immobili e terreni e conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza nonché i costi sostenuti per i servizi di consulenza ed equivalenti

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Covid-19: estesa la validità dei titoli di proprietà industriale in scadenza

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, , ivi inclusi quelli afferenti i titoli della proprietà industriale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per i titoli di proprietà industriale, alla scadenza di tale periodo sarà onere dell’interessato che intenda prolungare la durata di un titolo, attivarsi con i pagamenti, nelle forme già previste dall’ordinamento, al fine di conseguirne il mantenimento in vita o il rinnovo.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




La rivalutazione dei beni per migliorare i bilanci – Italia Oggi del 13-05-2020

I beni rivalutabili sono da identificare nelle immobilizzazioni immateriali come i marchi e i brevetti

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




MARCHI STORICI: è possibile iscriversi al registro dei marchi storici di interesse nazionale

È stato pubblicato il 7 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale che stabilisce le modalità per l’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.L’iscrizione può essere richiesta a decorrere dal 16 aprile 2020 presentando una domanda all’Ufficio italiano brevetti e marchi esclusivamente in via telematica, attraverso il portale on line raggiungibile al link https://servizionline.uibm.gov.it

Si ricorda che condizione necessaria per l’iscrizione è che il marchio sia registrato da almeno 50 anni e rinnovato con continuità nel tempo o, nel caso di marchio non registrato, che vi sia stato un uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni, da comprovare.




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “AVV. DANIELA ADDIS”

Il 23 APRILE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a ROMA il marchio nazionale “AVV. DANIELA ADDIS ENVIRONMENT & SEA  AMBIENTE&MARE ENVIRONNEMENT &MER

Il  marchio è utilizzato nelle classi di servizi 35 e 45 per consulenza gestionale e consulenza in ambito legale.

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Elenchi degli avvocati fornitori dei servizi finanziabili tramite il “VOUCHER 3I

Lo Studio Rossi & Martin ha sin da subito presentato domanda per rientrare negli elenchi degli avvocati fornitori dei servizi finanziabili tramite il “VOUCHER 3I”, misura economica dedicata alle start-up innovative e potrà quindi fornire i seguenti servizi di consulenza alle imprese beneficiarie di “Voucher 3I”:

  1. servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto;
  2. servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e al deposito della stessa presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
  3. servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto (stesura della domanda e deposito presso l’ufficio estero di interesse)

Infatti i servizi per l’acquisizione dei quali è possibile utilizzare il Voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati iscritti negli appositi elenchi predisposti rispettivamente dal Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio Nazionale Forense.

Per maggiori dettagli si invita a consultare il seguente link https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i




IL DIGITALE DIVENTA TRAINANTE- ITALIA OGGI DEL 14-02-2020

Progetto Smart & Start. Il digitale diventa trainante. I progetti coprono il 61%delle domande d’investimento




Apple, multa da 837 milioni per violazione di brevetti – Il Sole 24 Ore del 30-01-2020

La società di Cupertino è stata condannata (assieme a Broadcom) per avere «rubato» tecnologie sviluppate dal California Institute of Technology. Sotto accusa anche i chip contenuti in iPhone, iPad e Apple Watch

Apple e Broadcom dovranno pagare una multa miliardaria per aver violato quattro brevetti del California Institute of Technology, il prestigioso CalTech di Pasadena, riguardanti la trasmissione dati con tecnologie wi-fi. Un tribunale di Los Angeles ha infatti deciso che Apple dovrà pagare 837,2 milioni mentre Broadcom, altra grande società californiana, dovrà risarcire 270,2 milioni di dollari. Il CalTech aveva fatto causa ai due colossi tecnologici nel 2016 sostenendo che prodotti di Apple, compreso l’iPhone, contenevano componenti elettronici prodotti da Broadcom ma basati su brevetti sviluppati dall’Istituto di Pasadena.

Una multa da record
Quella decisa mercoledì 29 gennaio in California è la multa di importo maggiore inflitta dal tribunale californiano quest’anno e – secondo quanto risulta all’agenzia Bloomberg – è per importo la sesta sanzione di tutti i tempi. Apple che per anni ha fatto causa ad altre società come Samsung per difendere i propri brevetti, ha già fatto sapere che farà ricorso contro il verdetto. Così come Broadcom che contesta i fatti e anche i collegamenti normativi sui quali si è basato il giudizio. Gli avvocati di Apple e Broadcom hanno dunque sempre negato la violazione dei brevetti e hanno inoltre affermato che, in ogni caso, il CalTech non avrebbe diritto a risarcimenti significativi anche in caso di utilizzo di tecnologie di sua invenzione.

La soddisfazione del CalTech

Il CalTech «è soddisfatto che la giuria abbia riscontrato che Apple e Broadcom hanno violato i brevetti da noi realizzati», ha detto un portavoce, aggiungendo che l’istituto è «impegnato a proteggere la sua proprietà intellettuale a sostegno della sua missione di espandere la conoscenza umana e favorire la società attraverso la ricerca integrata con l’educazione».

Il CalTech (centro di ricerca noto anche ai più giovani per le avventure del genio-nerd Sheldon Cooper raccontate nella serie tv The big bang theory) aveva fatto causa a Broadcom nel 2016, facendo però riferimento specifico ai prodotti di Apple: iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, computer Mac, altoparlanti intelligenti HomePod e router wireless AirPort. Tutti dispositivi nei quali vengono utilizzati i componenti Broadcom contestati per la violazione dei brevetti. In un primo momento Apple e Broadcom avevano dichiarato in tribunale che le rivendicazioni nei confronti di Apple «si basavano esclusivamente sull’incorporazione di chip in presunta violazione» nei prodotti Apple. La corte californiana ha deciso che i chip forniti da Broadcom usavano i brevetti sviluppati dalla CalTech e che questa violazione va punita. La multa da 837,2 milioni di dollari inferta ad Apple segna una delle sconfitte più pesanti nella storia per il gigante della tecnologia di Cupertino.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Nuovi bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e trasferimento tecnologico

Ecco il prospetto con i principali elementi delle 5 procedure di concessione dei relativi finanziamenti

  • Brevetti+ con una dotazione di 21,8 milioni di euro, cui potranno aggiungersi  le risorse del PON Imprese e Competitività a favore delle iniziative  localizzate nelle regioni meno sviluppate.

L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

I beneficiari possono essere micro, piccole e medie imprese, comprese le start up innovative, cui è riservato il 15% delle risorse stanziate.

Le domande di concessione devono essere presentate a Invitalia dal 30 Gennaio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse.

L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione di disegni e modelli singoli o multipli registrati a decorrere dall’1 gennaio 2018.

I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione.

Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dal 27 febbraio 2020 e fino a esaurimento delle risorse.

  • Marchi+3 con una dotazione di 3,5 milioni di euro.

L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali

I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione.

Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dal 30 marzo 2020 e fino a esaurimento delle risorse.

  • Bando Poc con una dotazione di 5,3 milioni di euro

Vengono finanziati programmi di valorizzazione di brevetti, attraverso progetti Proof of Concept (PoC), al fine di innalzarne il livello di maturità tecnologica.

I beneficiari possono essere università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le domande di concessione devono essere presentate ad Invitalia dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020.

  • Bando Utt con una dotazione complessiva di 7,555 milioni di euro, di cui 555 mila di cofinanziamento da parte del Ministero della salute.

Vengono finanziati progetti per il potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico al fine di aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese.

I beneficiari possono essere università, enti pubblici di ricerca ed  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le domande di concessione devono essere presentate alla DGTPI-UIBM dal 16 dicembre  2019 al 14 febbraio 2020.




Marchi & co, investire ripaga, Italia Oggi del 18-11-2019

In Italia la proprietà intellettuale genera il 47% del pil

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “MAGENTA”

Il 29 OTTOBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a BOLOGNA il marchio nazionale “MAGENTA”

Il  marchio “MAGENTA ”  è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

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La Docg batte il marchio UE – Italia Oggi del 24-10-2019

La Corte di Appello di Venezia fa prevalere il disciplinare di produzione alle regole di EUIPO

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “RAIN ITALY”

Il 15 OTTOBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a BOLOGNA il marchio nazionale “RAIN ITALY”

Il  marchio “RAIN ITALY ”  è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

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Scudo mondiale sui prodotti IG -Italia Oggi del 9-10-2019

Le produzioni di origine tutelate come marchi e brevetti

L’unione Europea aderisce all’atto di Ginevra e porta le indicazioni geografiche sotto la WIPO

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




IP, la sfida è alla fake life -Italia oggi del 30-09-2019

Quanti sono i fronti sui quali deve lavorare oggi un avvocato che si occupa di proprietà intellettuale? Il tema della contraffazione ormai non riguarda più solo marchi e brevetti ma, per effetto dell’intelligenza artificiale, anche la contraffazione di idee e persone.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Dalle etichette alle dogane – Italia Oggi del 13-09-2019

Brexit, meglio correre ai ripari. Le imprese devono assicurarsi che i propri marchi e brevetti siano stati registrati anche nel Regno Unito.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




DILETTANTI SENZA IMPOSTA DI BOLLO

Le associazioni Dilettantistiche non pagheranno più il Bollo sugli atti e i documenti comprese le ricevute rilasciate ai soci mentre l’istanza di annotazione e trascrizione presentata all’Ufficio italiano Marchi e Brevetti contenente più richieste non può pagare una sola volta il Bollo




MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “RAIN”

Il 02 AGOSTO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a BOLOGNA il marchio nazionale “RAIN”

Il  marchio “RAIN ”  è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

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