Un segno non può essere ingannevole e lo è quando il pubblico di riferimento lo percepisce in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la tutela. Nel nostro caso il marchio contiene «TEA» e il consumatore attribuirebbe a tale elemento il significato di bevanda calda ottenuta dall’infusione delle foglie della pianta del tè. L’inganno c’è nella misura in cui i prodotti cacao e cioccolato non possono in realtà avere le caratteristiche proprie del tè. Infatti il marchio prosegue per quanto riguarda gli infusi e i prodotti a base di tè mentre è rifiutato quando indica prodotti a base di cacao o cioccolato.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 25/01/2023 ***** ***** ***** ITALIA Fascicolo nº: 018754853 Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: ********** ******* ****** ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 22/09/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 30 Cacao; Cioccolato. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il segno contiene l’elemento «TEA». Il consumatore di riferimento di lingua inglese attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: bevanda calda ottenuta dall’infusione delle foglie della pianta del tè, nonché le foglie secche per preparare tale bevanda. https://www.lexico.com/definition/tea La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a Cacao; cioccolato’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono foglie per preparare il tè o sono destinate a tale bevanda, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito a alla specie e alla destinazione dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018754853 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 30 Cacao; Cioccolato. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti: Classe 30 Miele; Pasticceria; Erbe (conservate); Bevande a base di tè; Tè; Infusi non medicinali. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
REGISTRARE UN MARCHIO nel settore cosmetico – marchio respinto 24-01-2023
LAVANDA DI MODENA ad avviso dell’esaminatore è un marchio descrittivo per cui non registrabile, per prodotti cosmetici e di profumeria evoca semplicemente la profumazione del fiore della lavanda. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 24/01/2023 AGAZZANI & ASSOCIATI S.R.L. Via dell’Angelo Custode, 11/6 I-40141 Bologna ITALIA Fascicolo nº: 018685500 Vostro riferimento: S216.EM.4.01 Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: Societa’ Agricola Tenuta Del Cigno S.R.L. Via Armando Pica, 310 I-41126 MODENA (MO) ITALIA I. Sintesi dei fatti L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 24/08/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE contro tutti i prodotti rivendicati, perché reputava il marchio oggetto della domanda privo di qualsiasi carattere distintivo. In data 08/07/2022 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni di replica. Con comunicazione del 24/08/2022, l’Ufficio ha preso in considerazione e replicato alle argomentazioni del richiedente, decidendo di mantenere l’obiezione e, al contempo, integrandola con una nuova obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono: Classe 3 Olii essenziali ed estratti aromatici; Preparati per pulire e profumare; Saponi; Saponi liquidi; Deodoranti; Prodotti per la toilette; Prodotti cosmetici per i capelli; Toiletteria; Profumi per ambienti in spray; Profumi per ambiente; Spray profumati per ambienti; Profumi; Olio di lavanda; Gel alla lavanda; Acqua di lavanda.
Pagina 2 di 7 Classe 4 Candele e stoppini per l’illuminazione; Candele; Candele profumate. Classe 5 Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Preparati e prodotti per l’igiene; Preparati ed articoli per l’igiene; Integratori alimentari e preparati dietetici. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato seguente: pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena, capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna. Il suddetto significato è stato supportato da riferimenti dei dizionari delle tre lingue (rinvenuti in data 13/05/2022 all’indirizzo https://dizionario.internazionale.it/parola/lavanda_2 e https://dizionario.internazionale.it/cerca/modena, https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/lavanda, https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena#Refer%C3%AAncias, https://dle.rae.es/lavanda?m=form e https://dle.rae.es/lav%C3%A1ndula#9rfNobl, https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena). La preposizione semplice italiana ‘DI’ è molto simile alla corrispondente preposizione in portoghese e in spagnolo ‘DE’, e analoga è la sintassi delle tre lingue per tale espressione. Pertanto il segno verrà inteso nello stesso modo da tutti i consumatori rilevanti.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che prodotti di Classe 3 (olii essenziali, saponi, deodoranti, prodotti cosmetici, profumi per ambenti e per uso umano, ecc.), di Classe 4 (candele profumate) e di Classe 5 (saponi medicinali, prodotti per l’igiene, integratori alimentari, ecc.) sono a base di una pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio della provincia di Modena, capoluogo dell’Emilia Romagna. Pertanto, il segno descrive il componente principale (ovvero, la lavanda) e la provenienza (ovvero, l’area di Modena) dei prodotti.
Una ricerca su Internet condotta in data 23/08/2022, ha rivelato che i prodotti obiettati sono comunemente aromatizzati alla lavanda o ne contengano l’essenza (risultati estratti dai seguenti link: https://podereargo.com/2017/04/07/come-pulire-eprofumare-la-casa-inmodo-naturale-con-la-lavanda/, https://amzn.eu/d/gi2WIJp, https://amzn.eu/d/fwTqePK, https://amzn.eu/d/5aoH7Sg, https://amzn.eu/d/fdd04DM, https://amzn.eu/d/7oQKsuW, https://amzn.eu/d/dQdFr5o).
La coltivazione della lavanda nel territorio di Modena e dell’Emilia Romagna è nota, tanto da rappresentare un’attrazione turistica in occasione del periodo della fioritura (fatto documentato dai risultati di una ricerca su Internet effettuata in data 23/08/2022 sui siti web: https://www.ilturista.info/blog/13856- La_fioritura_della_lavanda_in_Italia_dove_e_quando_ammirarla/, https://www.terredicastelli.eu/eventi/festa-della-lavanda/, https://it.wikipedia.org/wiki/Montombraro, https://www.il-noce.it/lavanda/, https://emiliaromagna.viaggiapiccoli.com/fioritura-della-lavanda-in-emiliaromagnadove-vederla-e-tutti-gli-eventi-a-tema-per-famiglie/, https://www.incampercongusto.it/lavanda-in-emilia/). Pagina 3 di 7
Il segno contiene elementi figurativi, costituiti da una banale rappresentazione della spiga di lavanda che non si discosta dalla realtà, ed un carattere tipografico semplice, ordinario e viola, che rinforza il collegamento al fiore della lavanda, notoriamente viola. Questi elementi conferiscono al segno un grado di stilizzazione, ma sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/10/2022, che possono essere sintetizzate come segue.
Il marchio “ ” rientra nella fattispecie del marchio d’insieme, cioè composto da più elementi autonomamente poco distintivi i quali, tuttavia, combinati, consentono al marchio nel suo complesso di raggiungere la minima capacità distintiva sufficiente per la registrazione.
La parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi. Non tutti i prodotti rivendicati presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria omogenea. Il rilievo non è sufficientemente chiaro e logico rispetto tutti prodotti obiettati.
Modena non è nota per la produzione di lavanda, né di piante aromatiche in genere, né di prodotti di profumeria, prodotti per l’igiene o candele. Non pare ragionevole affermare che “LAVANDA DI MODENA” designa un luogo attualmente associato con i prodotti rivendicati nella mente del pubblico di riferimento, né presumere che possa farlo. La lavanda è un prodotto per lo più di provenienza francese e non italiana, prodotto in zone agricole e non metropolitane, come la città di Modena. L’attinenza della denominazione geografica con i prodotti in questione è pressoché nulla. Il pubblico di riferimento non percepirà immediatamente che i prodotti del segno in oggetto sono originari della città di MODENA, ma avrà bisogno di uno sforzo interpretativo proprio per la mancanza di attinenza e riconducibilità del prodotto LAVANDA con la città di MODENA. La parte denominativa del marchio “LAVANDA DI MODENA” non può quindi essere considerata totalmente priva di capacità distintiva in relazione a tutti i prodotti contraddistinti, se non altro per il dissueto accostamento del prodotto lavanda con una città ed in particolare la città di Modena. Un piccolo evento dedicato alla lavanda nel piccolo comune di Monteombraro (MO) non ha alcuna attinenza con la città di MODENA, né può averla il fatto che in Emilia Romagna vi sia qualche piccolo appezzamento di terreno coltivato a lavanda. Le regioni italiane dove viene coltivata lavanda, seppure in esigua quantità sono piuttosto la Liguria, la Lombardia ed il Veneto. Pagina 4 di 7
L’aspetto grafico del marchio possiede armonia ed omogeneità cromatica. La parte descrittiva, caratterizzata da una scrittura particolarmente sottile, asseconda armoniosamente la forma del più evidente elemento figurativo, creando un insieme armonico, tale da consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale rispetto ai prodotti (come altri registrati dall’Ufficio e di cui si allega lista). Se vi è descrittività del segno, questa si potrebbe tutt’al più collocare sul solo piano concettuale (fatte salve le considerazioni esposte a tal riguardo), mentre il fiore di forma allungata evoca ma “non necessariamente descrive” il fiore della lavanda.
L’Ufficio ha registrato altri marchi che presentano un elemento botanico spesso associato ad un profumo utilizzato nei vari prodotti rivendicati, marchi a componente, anche unica, “MODENA” anche per i prodotti oggetto di obiezione nel caso di specie (è acclusa una lista). III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Pagina 5 di 7 Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno ” ” in relazione ai prodotti di profumeria, toiletteria e pulizia, candele profumate, detergenti e prodotti per l’igiene, che sono soliti o possono essere fatti di, o contenere essenze o profumi, tra cui la lavanda, che può provenire da o essere una particolare varietà originaria del territorio di Modena. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno non sia descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione. Il richiedente ribadisce che il marchio è d’insieme e come tale deve essere valutato nel suo complesso. L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). L’Ufficio ribadisce che sebbene abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena, capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna. Secondo il richiedente la parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi. L’Ufficio non concorda. I prodotti in esame sono tutti utilizzati per pulire e profumare le persone, le cose e gli ambienti, nonché per integrare la dieta. Pertanto, il loro contenuto e la loro profumazione è una caratteristica intrinseca importante, quando non essenziale, nel determinare la scelta di acquisto del consumatore. Sapere che il prodotto contiene lavanda, e quindi tutte le caratteristiche proprie di questa nota pianta (quali colore, profumo, ecc.) e proprietà specifiche (sedative, antispastiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e ipocolesterolemizzanti) e che questa è originaria della regione italiana Emilia Romagna e, in concreto, Modena, proporziona informazioni chiare rispetto al contenuto e all’origine geografica del prodotto. Queste informazioni indirizzano la scelta del consumatore in base alle caratteristiche dei prodotti descritte dal segno e non in base all’origine commerciale, che non viene rintracciata nel segno. Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento non conosce assolutamente Modena come una città di provenienza della lavanda e, perciò, non percepisce il marchio come l’indicazione di una caratteristica dei prodotti contestati e della loro origine geografica. Il richiedente accenna inoltre al fatto che la lavanda è nota provenire dalla Francia e, in Italia, da Liguria, Lombardia e Veneto. Tuttavia, in assenza di qualsiasi documento o materiale probatorio a sostegno di tali affermazioni, soprattutto relativamente alla diffusione sul territorio italiana della produzione di lavanda e della maggiore conoscenza di esse da parte del consumatore di riferimento, le affermazioni rimangono prive di rilevanza e l’Ufficio non può che rigettarle. Peraltro, le risultanze delle ricerche dell’Ufficio indicano piuttosto il contrario. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di Pagina 6 di 7 riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno, in quanto esso consiste nel nome specifico del posto di produzione della lavanda che è un ingrediente possibile e tipico dei prodotti obiettati. ll richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo, come ad esempio la sua armonia ed omogeneità cromatica e il fiore di forma allungata che evocherebbe la lavanda senza descriverla. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29). Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto decisivo né tantomeno distintivo sull’impressione generale del segno in quanto, insieme, conducono a chiarire ulteriormente, se fosse necessario, l’informazione descrittiva veicolata dagli elementi verbali. Infatti, il fiore allungato è quello tipico della lavanda, che sarebbe compreso anche senza che vi fosse scritto sopra ‘LAVANDA’. Considerando invece che proprio sopra campeggia il nome del fiore ‘LAVANDA’, per di più in viola, cioè il colore tipico di questo fiore, essi non distolgono dal significato descrittivo del segno nel suo complesso né aggiungono elementi distintivi. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni asseritamente simili, sia perché contenenti qualche elemento botanico, come il n. 008206211 , n. 018604878 “IRIS”, n. 010246858 , n. 018243020 , ecc., oppure la componente “MODENA”, come il n. 012837639 , n. 002803799 , n. 005860945 , n. 017933229 , ecc., oppure con un aspetto grafico asseritamente analogo al segno in esame, come il n. 010348175 , n. 010842888 , n. 000601427 18/11/1998, n. 003179678 21/12/2005. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, Pagina 7 di 7 T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto in nessuno sono inclusi gli elementi verbali e figurativi del segno in esame. Inoltre, laddove una sola componente verbale coincide, il resto degli elementi verbali e/o grafici differisce e/o i marchi anteriori rivendicano prodotti e servizi diversi da quelli in esame. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018685500 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
SCELTE DI BENESSERE -marchio descrittivo – Alicante 17-01-2023
Il consumatore che si approccia al prodotto percepirebbe il marchio “SCELTE DI BENESSERE” come uno slogan promozionale che indicherebbe libertà di scegliere modi e cure per stare bene sia fisicamente che moralmente. Per questo motivo in ultima analisi il marchio è stato respinto.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 17/01/2023 GIAMBROCONO & C. S.P.A. Via Rosolino Pilo, 19/b I-20129 Milano ITALIA Fascicolo nº: 018377902 Vostro riferimento: EC6475EB/op Marchio: SCELTE DI BENESSERE Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA CONAD Via Michelino, 59 I-40127 Bologna ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del 13/01/2022 l’Ufficio ha concesso la revisione della decisione di rifiuto appellata in quanto contenente un errore procedurale. In seguito a successivo riesame della domanda di MUE, in data 25/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 16 Carta; Cartone; Articoli di cartoleria in carta; Stampati, libri; Riviste; Cataloghi; Periodici; Depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; Figurine; Album per la raccolta di figurine; Materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); Articoli di cartoleria e cancelleria; Diari; Agende; Locandine, poster, manifesti; Opuscoli; Sacchetti in carta ed articoli per l’imballaggio. Classe 35 Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio, marketing; Analisi e ricerche di mercato; Marketing industriale; Marketing promozionale; Servizi di marketing industriale; Marketing e servizi promozionali; Attività promozionali; Servizi di attività promozionali di prodotti; Preparazione di materiale promozionale e attività di promozioni per terzi; Servizi di pubblicità; Noleggio di spazi e materiale pubblicitario; Consulenza in materia di pubblicità e marketing; Distribuzione di volantini pubblicitari. Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri, prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di telecomunicazione, ad es. come podcast; Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi, disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; Servizi di informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; Servizi di provider di reti telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da consultare in reti telematiche (ad es. Internet); Approntamento di chatroom e forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); Trasmissione di presentazioni video tramite computer e televisione; Messa in onda di trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori; Fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento su Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; Fornitura di accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche (ad es. Internet); Noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; Fornitura di accesso a banche dati in reti informatiche.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare fisico e morale”. Tale significato è supportato dai riferimenti di dizionario indicati nella lettera di obiezione (informazioni estratte da Treccani in data 25/07/2022 agli indirizzi https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/ e https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE» semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché Pagina 3 di 7 costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a libri, manuali, materiale per l’istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benestare fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).
L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57). L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia, 25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 67). II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2022, che possono essere sintetizzate come segue:
Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in astratto.
Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati. Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato. Pagina 4 di 7 III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Questa, come da lettera del 17/02/2021, è fondata sull’assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di riferimento di lingua italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non descrittività del segno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono irrilevanti e non sono state prese in considerazione né affrontate dall’Ufficio. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44). Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38). È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in Pagina 5 di 7 modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21). L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1 della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede. L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme. L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto indicato, che è dunque incontestato. Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono necessariamente descrittivi. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al significato del segno contestato come indicato. Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono necessariamente descrittivi. Pagina 6 di 7 Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno. Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione. Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23). Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico. Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30, che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel consumatore”. Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente, rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore. Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un’indicazione di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri. Pagina 7 di 7 Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Inoltre, i casi citati dal richiedente, quali ad esempio i MUE n. 018377914 , n. 018377906 e n. 018377908 ancorché per le medesime classi 16, 35 e 38, non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame. Poiché non vi sono situazioni identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non discriminazione. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
Rifiuto di Marchio descrittivo – settore arte digitale – Marchio comunitario 20-01-2023
Il marchio CRYPTOARTITALIA è stato respinto poiché un professionista del settore di Arte digitale attribuirebbe al segno il significato seguente: Arte digitale, di origine italiana, creata per essere un NFT (token non fungibile).
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 20/01/2023 NOVAIDEA SRLS VIA PIETRO ANDREA SACCARDO, 17 I-31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) ITALIA Fascicolo nº: 018699894 Vostro riferimento: CRYPTOARTITALIA Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: NOVAIDEA SRLS VIA PIETRO ANDREA SACCARDO, 17 I-31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 08/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 9 Cornici per foto digitali; Cuffie per la realtà virtuale; Display a matrice attiva; Dispositivi di visualizzazione di realtà aumentata da collocare sulla testa; Dispositivi di visualizzazione in 3D da collocare sulla testa; Dispositivi di visualizzazione monoscopica da collocare sulla testa; Dispositivi di visualizzazione monoscopica in 2D da collocare sulla testa; Dispositivi di visualizzazione stereoscopica da collocare sulla testa; Dispositivi per la riproduzione di video; Dispositivi video; Hardware per computer di realtà aumentata; LCD [schermo a cristalli liquidi]; Monitor; Occhiali per 3D; Pannelli a cristalli liquidi; Proiettori a cristalli liquidi; Schermi; Unità di visualizzazione. Classe 35 Artisti (Gestione d’affari di -); Gestione commerciale di artisti dello spettacolo; Gestione di affari per conto di artisti; Gestione di artisti; Promozione d’opere Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 4 d’arte di terzi tramite un album di opere selezionate online attraverso un sito web; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi all’ingrosso in relazione a opere d’arte; Servizi di agenzie che si occupano di talenti [gestione aziendale di artisti]; Servizi di vendita al dettaglio di oggetti d’arte forniti da gallerie d’arte; Servizi di vendita al dettaglio per opere d’arte forniti da gallerie d’arte; Trattativa di transazioni commerciali per artisti. Classe 36 Fornitura di informazioni inerenti la stima di opere d’arte; Informazione finanziaria, fornitura di dati, servizi di consulenza; Servizi di consulenza finanziaria; Servizi di valutazione; Stima (Oggetti d’arte -); Stima (Oggetti di antiquariato -); Stima di oggetti d’arte; Stima di oggetti di antiquariato; Stima di opere d’arte; Transazioni finanziarie tramite blockchain; Valutazione di oggetti d’arte; Valutazione di opere d’arte [stime]; Valutazioni [stime] di opere d’arte; Valutazioni di oggetti d’arte; Valutazioni relative ad opere artigianali artistiche. Classe 38 Accesso a blog; Comunicazione elettronica tramite chat e forum; Comunicazione mediante blog online; Fornitura di chat room on-line per collegamento in reti sociali; Fornitura di chatrooms e forum su internet; Fornitura di forum di discussione on-line; Fornitura di forum di discussione su internet; Fornitura di servizi d’accesso a forum su internet; Forum [chat room] per connessione in reti sociali; Servizi di chat-room per collegamento in reti sociali. Classe 41 Direzione artistica per artisti; Esposizioni d’ arte; Formazione; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi d’intrattenimento tramite reti online e internet; Organizzazione di eventi culturali e artistici; Pubblicazione elettronica di libri e di periodici on line; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica su internet; Pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica; Servizi di scrittura di blog. Classe 42 Archiviazione dati tramite blockchain; Autenticazione di opere d’arte; Autenticazione nel settore delle opere d’arte; Blockchain come servizio [Baas]; Certificazione di dati tramite blockchain; Hosting di blog; Servizi di certificazione di dati trasmessi tramite telecomunicazioni; Servizi di design di opere d’arte; Test di qualità dei prodotti al fine di conseguire una certificazione. Classe 45 Concessione di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore [servizi legali]; Concessione di licenze a terzi per l’utilizzo di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore; Concessione di licenze di proprietà industriale; Consulenza legale; Consulenze in tema di diritti di proprietà industriale; Consulenze in tema di proprietà industriale; Fornitura di informazioni in tema di diritti di proprietà industriale; Gestione di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore per conto terzi; Gestione di proprietà industriale; Gestione e sfruttamento di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore mediante la concessione di Pagina 3 di 4 licenze per conto terzi [servizi legali]; Servizi di sorveglianza in materia di proprietà industriale; Servizi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale per consulenze giuridiche; Servizi giuridici; Servizi in reti sociali on-line; Servizi legali in tema di sfruttamento di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore; Servizi legali per procedure relative a diritti di proprietà industriale; Servizi online di social networking; Sfruttamento di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore mediante la concessione di licenze [servizi legali].
Il consumatore di lingua inglese, ovvero un professionista del settore di Arte digitale, attribuirebbe al segno il significato seguente: Arte digitale, di origine italiana, creata per essere un NFT (token non fungibile).
Il suddetto significato dei termini «CRYPTO ART ITALIA era supportato dai seguenti riferimenti di fonte di riferimento specialistica e dizionario: https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/crypto-art https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/italia
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti nella Classe 9 sono destinati alla visualizzazione di opere d’arte crittografiche e che i vari servizi sono resi in relazione alla criptoarte e/o sono servizi specializzati per soddisfare le esigenze degli artisti e/o dei collezionisti di criptoarte italiani e dei potenziali acquirenti di criptoarte italiana.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018699894 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente Pagina 4 di 4 decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. I
SUPERGIN è elogiativo del prodotto bevande alcooliche e andrebbe a significare che la bevanda in oggetto avrebbe qualità superiori.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 12/01/2023 Giovanni Ceccarelli Via Umberto Brunelli 4 I-40135 Bologna ITALIA Fascicolo nº: 018720014 Vostro riferimento: Marchio: SUPERGIN Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: Giovanni Ceccarelli Via Umberto Brunelli 4 I-40135 Bologna ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 06/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca ed ungherese attribuirebbe al segno il significato traducibile in italiano come: acquavite, per lo più di grano, aromatizzata con bacche di ginepro di eccellente qualità, superiore e/o della migliore qualità. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/super-/75409 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gin/36947 https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/super/ https://www.treccani.it/vocabolario/gin ) https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/ nederlands/betekenis/SUPER#.YupCyd-xWUk https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/ nederlands/betekenis/gin#.YupEPt-xWUl https://sjp.pwn.pl/szukaj/super-.html https://sjp.pwn.pl/szukaj/gin..html ) https://dicionario.priberam.org/superhttps://dicionario.priberam.org/GIN ) https://www.dictionarroman.ro/?c=super ) https://www.dictionarroman.ro/?c=gin https://slovnik.juls.savba.sk/? w=super&s=exact&c=Jb65&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter& d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient& d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken# https://slovnik.juls.savba.sk/? w=gin&s=exact&c=zccb&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=s cs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=lo cutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken# https://fran.si/iskanje? View=1&Query=super https://fran.si/iskanje?View=1&Query=GIN https://dle.rae.es/super ) https://dle.rae.es/gin?m=form https://svenska.se/tre/?sok=super&pz=1 ) https://svenska.se/tre/?sok=gin&pz=1 https://www.duden.de/rechtschreibung/super ) https://www.duden.de/rechtschreibung/Gin ) https://meszotar.hu/keres-super ) https://meszotar.hu/keres-gin ) Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SUPERGIN» semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono “Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche” di acquavite, per lo più di grano, aromatizzata con bacche di ginepro di eccellente qualità, superiore e/o della migliore qualità e/o che i suddetti prodotti possano essere ottenuti o essere estratti del gin di qualità superiore rispetto agli stessi prodotti di altri produttori. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che Pagina 3 di 3 serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720014 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
Il marchio AUTOTECNICA MOTORI non indicherebbe l’origine commerciale, ma fornirebbe solamente una informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. Per questo motivo il marchio non supera l’esame.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 19/12/2022 BOTTI & FERRARI S.p.A. Via Cappellini, 11 I-20124 Milano ITALIA Fascicolo nº: 018710527 Vostro riferimento: TAU003MUE Marchio: AUTOTECNICA MOTORI Tipo de marchio: Marchio denominativo Nome del richiedente: AUTOTECNICA MOTORI S.r.l. Via Augusto Bernardi, 3 I-26041 Casalmaggiore (CR) IT I. Sintesi dei fatti In data 08/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi: Classe 12: Motori per veicoli. Classe 37: Manutenzione e riparazione. Classe 42: Servizi di progettazione di motori. L’obiezione si basava sui seguenti fatti: • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: tecnica motoristica applicata all’automobile. • il suddetto significato dei termini «AUTOTECNICA MOTORI», di cui il marchio è composto, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che
seguono (estratti in data 08/08/2022): https://www.treccani.it/vocabolario/auto1/ https://www.treccani.it/vocabolario/tecnica/ https://www.treccani.it/vocabolario/motore/ Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto. • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTOTECNICA MOTORI» semplicemente come un’indicazione non distintiva che i motori per veicoli rivendicati in classe 12 sono realizzati secondo le regole della tecnica automobilistica e i servizi di manutenzione e riparazione rivendicai in classe 37 nonché i servizi di progettazione mirano ad ottimizzare e personalizzare i suddetti motori. • Inoltre, il fatto che le parole «AUTO» e «TECNICA» sono scritte insieme non rende il segno distintivo. • Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato una richiesta di proroga del termine per presentare osservazioni in data 23/09/2022. L’Ufficio ha concesso al richiedente ulteriore due mesi di tempo, fino all’ 11/12/2022, per presentare eventuali osservazioni in risposta al rifiuto. Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 710 527 è respinta per tutti i prodotti e servizi della domanda. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato 2 /3 per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione.
MARCHIO NON IDONEO ALLA REGISTRAZIONE – Alicante 19-12-2022
La funzione essenziale di un marchio è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. EASYPHONE, ad avviso dell’esaminatore, non ha questa funzione poichè tradotto significa “un telefono di semplice utilizzo” ed è evidentemente descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 19/12/2022 EASYPHONE S.R.L. Via Mattiulli 21 I-80047 San Giuseppe Vesuviano/Napoli ITALIA Fascicolo nº: 018730503 Vostro riferimento: Marchio: easy phone Tipo de marchio: Marchio figurativo Nome del richiedente: EASYPHONE S.R.L. Via Mattiulli 21 I-80047 San Giuseppe Vesuviano/Napoli IT I. Sintesi dei fatti In data 17/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione in parte, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi: Classe 9 Docking station per smartphone; Supporti per telefoni cellulari; Caricabatteria da auto per telefoni cellulari; Telefoni cellulari digitali; Batterie per telefoni cellulari; Batterie ausiliarie per telefoni cellulari; Tastiere per telefoni cellulari; Custodie per telefoni cellulari; Cellulari; Telefoni cellulari; Altoparlanti ausiliari per telefoni cellulari; Cavi USB per telefoni cellulari; Custodie adattate per telefoni cellulari; Schermi di visualizzazione per telefoni cellulari; Moduli per display di telefoni cellulari; Supporti da cruscotto per telefoni cellulari;
Alloggiamenti d’espansione per telefoni cellulari; Cuffie senza fili per telefoni cellulari; Strumenti di telecomunicazione da utilizzare con reti radio cellulari; Dispositivi per l’uso a vivavoce di telefoni cellulari; Adattatori di genere [adattatori per cavi] per telefoni cellulari; Cuffie per l’utilizzo a mani libere per telefoni cellulari; Prese antipolvere per telefoni cellulari; Cuffie per Internet; Dispositivi di protezione dello schermo sotto forma di pellicole per cellulari; Memorie esterne per telefoni cellulari; Apparecchi telefonici cellulari; Apparecchi telefonici cellulari con sistemi fax integrati; Telefoni cellulari con tasti e numeri grandi per persone con problemi di vista o capacità manuale limitata; Spine a prova di polvere per jack di telefoni cellulari; Apparecchi satellitari; Apparecchi telex; Telefonici (Apparecchi -); Apparecchi stereofonici; Apparecchi stereo; Apparecchi fax; Apparecchi telefonici; Apparecchiature caricabatteria; Apparecchi di intercomunicazione; Apparecchi per videoconferenze; Altoparlanti [apparecchiature audio]; Antenne e apparecchi di comunicazione; Antenne per apparecchi di comunicazione senza fili; Cuffie per computer. Classe 35 Servizi di compravendita on-line in cui il venditore immette prodotti da vendere e le offerte sono fatte via Internet; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a smartphone; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a smartwatch; Servizi di vendita al dettaglio relativi a telefoni cellulari; Presentazione di prodotti su mezzi di comunicazione, a scopo di vendita al dettaglio; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi elettrici domestici; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchiature elettroniche domestiche. Classe 37 Servizi di consulenza inerenti l’installazione di attrezzature di comunicazione; Servizi di consulenza di inerenti l’installazione di attrezzature telefoniche; Servizi di riparazione di elettrodomestici; Riparazione di macchine e apparecchi di telecomunicazione; Riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi di telecomunicazione; Riparazione e manutenzione di hardware per computer e telecomunicazioni; Fornitura di informazioni inerenti la riparazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature di telecomunicazioni. L’obiezione si basava sui seguenti fatti: • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: un telefono di semplice utilizzo. • il suddetto significato dei termini «easy phone», contenuti nel marchio, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in data 17/08/2022): https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/phone 2 /6 Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto. • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti obiettati in classe 9 sono diversi tipi di apparecchi telefonici di semplice utilizzo e/o loro parti e accessori nonché prodotti, come ad esempio docking station per smartphone e supporti per telefoni cellulari, che rendono l’utilizzo del telefono semplice. • Oltre a ciò, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi obiettati in classe 35 sono servizi di vendita e presentazione di prodotti, mentre i servizi obiettati in classe 37 sono servizi di installazione, riparazione, manutenzione, e fornitura di informazioni, tutti quanti svolti in relazione ai telefoni di semplice utilizzo e/o a loro parti e accessori nonché ad altri prodotti rivendicati in classe 9 che rendono l’utilizzo del telefono semplice. • Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da un font con caratteri minuscoli perfettamente leggibili nonché dalla leggera stilizzazione della lettera ‘O’, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie, qualità e destinazione dei prodotti nonché sull’oggetto e sulla destinazione dei servizi. • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato una richiesta di proseguimento del procedimento in data 5 settembre 2022. Tuttavia, come spiegato dall’Ufficio nella comunicazione del 31/10/2022, tale richiesta non era ammissibile. Considerata l’inammissibilità della richiesta, l’Ufficio ha concesso un ulteriore mese di tempo al richiedente per presentare eventuali osservazioni in risposta al rifiuto. Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. 3 /6 Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 730 503 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 9 Docking station per smartphone; Supporti per telefoni cellulari; Caricabatteria da auto per telefoni cellulari; Telefoni cellulari digitali; Batterie per telefoni cellulari; Batterie ausiliarie per telefoni cellulari; Tastiere per telefoni cellulari; Custodie per telefoni cellulari; Cellulari; Telefoni cellulari; Altoparlanti ausiliari per telefoni cellulari; Cavi USB per telefoni cellulari; Custodie adattate per telefoni cellulari; Schermi di visualizzazione per telefoni cellulari; Moduli per display di telefoni cellulari; Supporti da cruscotto per telefoni cellulari; Alloggiamenti d’espansione per telefoni cellulari; Cuffie senza fili per telefoni cellulari; Strumenti di telecomunicazione da utilizzare con reti radio cellulari; Dispositivi per l’uso a vivavoce di telefoni cellulari; Adattatori di genere [adattatori per cavi] per telefoni cellulari; Cuffie per l’utilizzo a mani libere per telefoni cellulari; Prese antipolvere per telefoni cellulari; Cuffie per Internet; Dispositivi di protezione dello schermo sotto forma di pellicole per cellulari; Memorie esterne per telefoni cellulari; Apparecchi telefonici cellulari; Apparecchi telefonici cellulari con sistemi fax integrati; Telefoni cellulari con tasti e numeri grandi per persone con problemi di vista o capacità manuale limitata; Spine a prova di polvere per jack di telefoni cellulari; Apparecchi satellitari; Apparecchi telex; Telefonici (Apparecchi -); Apparecchi stereofonici; Apparecchi stereo; Apparecchi fax; Apparecchi telefonici; Apparecchiature caricabatteria; Apparecchi di intercomunicazione; Apparecchi per videoconferenze; Altoparlanti [apparecchiature audio]; Antenne e apparecchi di comunicazione; Antenne per apparecchi di comunicazione senza fili; Cuffie per computer. Classe 35 Servizi di compravendita on-line in cui il venditore immette prodotti da vendere e le offerte sono fatte via Internet; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a smartphone; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a smartwatch; Servizi di vendita al dettaglio relativi a telefoni cellulari; Presentazione di prodotti su mezzi di comunicazione, a scopo di vendita al dettaglio; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi elettrici domestici; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchiature elettroniche domestiche. Classe 37 Servizi di consulenza inerenti l’installazione di attrezzature di comunicazione; 4 /6 Servizi di consulenza di inerenti l’installazione di attrezzature telefoniche; Servizi di riparazione di elettrodomestici; Riparazione di macchine e apparecchi di telecomunicazione; Riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi di telecomunicazione; Riparazione e manutenzione di hardware per computer e telecomunicazioni; Fornitura di informazioni inerenti la riparazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature di telecomunicazioni. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi: Classe 9 Server per Internet; Cinematografici (Apparecchi -); Apparecchi cinematografici; Apparecchi fotografici; Apparecchi audio; Apparecchi telematici; Apparecchi flash; Apparecchi televisivi; Apparecchi radio; Apparecchi audiovisivi; Apparecchi radioriceventi; Apparecchi radiofonici; Apparecchiatura fotografica; Apparecchi di calcolo; Cineprese [apparecchi cinematografici]; Apparecchi per karaoke; Apparecchi audio ad alta fedeltà; Apparecchi audio elettronici; Apparecchi audio per automobili; Apparecchi audiovisivi per l’insegnamento; Apparecchi di ampificazione stereo; Apparecchi di amplificazione video; Computer indossabili; Computer portatili; Computer hardware; Computer palmari; Computer mobili; Personal computer; Computer notebook; Agende computerizzate; Programmi per computer; Modem per computer; Joystick per computer; Cavi per computer; Memorie per computer; Tastiere del computer; Alloggiamenti per computer; Apparecchi di interfaccia per computer; Apparecchi di memoria per computer; Apparecchi di navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchiature di navigazione per veicoli [computer di bordo]; Borse porta computer portatile; Bus per computer; Caricabatterie per computer portatili; Cartucce di inchiostro, non riempite, per stampanti per computer; Cartucce [software] per computer; Computer modello tablet; Computer e hardware. Classe 35 Servizi informatizzati per ordinazioni online; Servizi computerizzati di informazioni commerciali; Fornitura di servizi pubblicitari computerizzati; Servizi computerizzati di ricerche di mercato; Servizi computerizzati di raccolta dati di punti vendita per rivenditori; Servizi computerizzati di informazione per la valutazione di opportunità commerciali; Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Amministrazione commerciale in materia di concessione in licenza di prodotti e servizi di terzi; Servizi di amministrazione commerciale per l’elaborazione di vendite effettuate tramite una rete informatica globale; Gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad apparecchiature audiovisive; Servizi di vendita al dettaglio in materia di materiale informatico; Gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso e al dettaglio; Gestione aziendale in materia di commercio elettronico. 5 /6 Classe 37 Servizi di installazione di computer; Servizi di installazione e manutenzione di computer; Servizi di consulenza in materia di installazione di computer; Servizi di consulenza inerenti l’installazione di attrezzature audiovisive; Servizi di riparazione di computer; Installazione, manutenzione e riparazione di computer hardware e di apparecchi. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
RIFIUTO MARCHIO descrittivo ed elogiativo – Alicante 16-12-2022
Il marchio “Maison Adorable” ad avviso dell’esaminatore evocherebbe una casa piacevole e adorabile senza creare associazioni commerciali ma solo elogiative con la realtà che le commercializza. Il marchio è rifiutato per la casse 24 biancheria e tessuti per la casa, può essere utilizzato invece per i restanti prodotti in classe 24 e per la classe 25 relativamente all’abbigliamento.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 16/12/2022 Studio G. CASCELLA Giuseppe Cascella Corso Matteotti, 30 I-84015 Nocera Superiore (SA) ITALIA Fascicolo nº: 018709003 Vostro riferimento: Marchio: MAISON ADORABLE Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: Francesco CARILLO vico Poesia, 16 I-80047 San Giuseppe Vesuviano ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 15/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; BIANCHERIA DA CUCINA; TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 8 TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); TESSUTI ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE; ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA). L’Obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti della classa 24 ‘Tessuti per biancheria intima; tessuti elasticizzati lavorati a maglia per biancheria femminile’ . L’elenco dei prodotti obiettati dopo le dovute modifiche sono i seguenti: Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA). L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il significato seguente traducibile in italiano come: casa adorabile. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maison/48725 https://www.cnrtl.fr/definition/adorable Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAISON ADORABLE» semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che i prodotti sono utilizzati/possono essere usati per rendere la tanto amata casa molto bella ed accogliente mediante l’acquisto dei prodotti del richiedente. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/09/2022, che possono essere sintetizzate come segue:
Il richiedente afferma che i prodotti della classe 24 possono essere raggruppati in due insiemi. La prima categoria sarebbe costituita da prodotti che sono scollegati completamente e oggettivamente da qualsiasi riferimento alla casa (Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche Pagina 3 di 8 non tessute; materiali tessili non tessuti). Altri sono riferibili all’uso personale, alcuni hanno uso e significato generale, per nulla riferibile alla casa (Biancheria lavorata; Tessuti per la biancheria; biancheria). La seconda categoria consisterebbe invece in prodotti di uso generale, quindi non riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc. (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
L’Ufficio ha commesso un errore di fondo nel tentativo di attribuire alla dicitura ‘MAISON ADORABLE’ una funzione elogiativa dei prodotti riferibili al termine ‘maison’. Infatti come già affermato termini quali tavoli, letti e cucina possono essere utilizzati i diversi luoghi quali ospedali, ristoranti ecc.. L’affermazione dell’Ufficio è che qualsiasi oggetto possa essere utilizzato per abbellire la casa rende nullo il carattere distintivo del segno. Il richiedente afferma che questi prodotti possono essere brutti, laceri, di colore e disegno disturbanti, e così via; quindi non per niente “adorable”. L’obiezione per come formulata, non è corretta. L’Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese ‘maison’ adattandola al caso di specie. Il luogo dove si vive potrebbe essere una grotta o capanna la cui disposizione non riguarda certo i suppellettili, ma come è costruita. È chiaro se uno vive in una grotta e ci mette della biancheria da letto su un giaciglio, sulla terra viva o anche su un letto, ad esempio, abbellisco la grotta, ma sicuramente molti non sarebbero d’accordo nel ritenerla una ‘MAISON ADORABLE’. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). Pagina 4 di 8 «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44). Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38). È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21). Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), nel caso di specie due termini, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59). Quindi contrariamente a quanto affermato dal richiedente l’esame del segno è stata condotta non solo ed esclusivamente sul significato del termine ‘MAISON’ , bensi sulla dicitura ‘MAISON ADORABLE’. L’Ufficio ha proceduto all’esame della dicitura, composta da due termini francesi, “MAISON” e “ADORABLE”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente comprensibili per il pubblico francese. Il messaggio trasmesso è chiaro e inequivoco per il consumatore francese dell’Unione. Quest’ultimo attribuirà al segno un significato preciso, facente riferimento ad una casa adorabile, accogliente. Tale interpretazione è del resto supportata dagli estratti di dizionario riportati dall’Ufficio, dove la dicitura è citata. L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico, sia singolarmente che nel loro insieme. L’argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi significati/l’Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese ‘maison’ adattandola al caso di specie, può costituire un gioco di parole e può essere percepito Pagina 5 di 8 come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende distintivo. Tali differenti elementi rendono questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti del richiedente, e ciò per consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti del richiedente da quelli aventi un’altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84). Un marchio denominativo dev’essere escluso dalla registrazione qualora indichi quantomeno in uno dei sui significati potenziali, una caratteristica positiva elogiativa dei prodotto e/o servizi. Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati (di consumo di massa), nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “MAISON ADORABLE” non può che essere considerata come un messaggio promozionale elogiativo, destinato a comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento (come sopra indicato) non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale laudativa che tende ad evidenziare un aspetto positivo dei prodotti richiesti, ossia che i prodotti sono utilizzati/possono essere usati a rendere la tanto amata casa molto bella ed accogliente acquistando i prodotti del richiedente. Se applicato a biancheria da tavola; biancheria da letto (o qualsiasi altro prodotto obiettato; a continuazione si ritornerà su questo punto), il segno in questione indica per l’appunto che i prodotti contraddistinti sono veramente belli e rendono la casa accogliente e confortevole. La possibilità che i prodotti del richiedente siano definiti come qualcosa capace di conferire bellezza e confort alla casa, sarà senza dubbio interpretata dal consumatore di riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine commerciale del prodotto. L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione. Il richiedente sostiene che l’Ufficio non ha fornito una motivazione per ogni singolo prodotto e servizio e/o asserisce che i prodotti appartengono a categorie diverse non direttamente riconducibili alla casa. Tuttavia, quando effettua la sua valutazione, l’Ufficio può trattare globalmente prodotti e servizi se il messaggio è sufficientemente generico da applicarsi a categorie di prodotti e servizi (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47). Nel caso di specie, il messaggio del segno in questione è sufficientemente generico da applicarsi a tutti i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione, in quanto tutti i prodotti obiettati sono utilizzati in casa o hanno un uso domestico, contrariamente a quanto affermato dal richiedente. A titolo esemplificativo e contrariamente a quanto affermato dal richiedente secondo cui i seguenti prodotti Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; materiali tessili non tessuti) sarebbero completamente scollegati da qualsiasi riferimento alla casa. L’Ufficio contende che questi prodotti possono essere/sono utilizzati per fodere di cuscini, Pagina 6 di 8 copri letto, coperte, ecc.. Mentre per quanto concerne l’argomento in relazione ai rimanenti prodotti (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA. Il richiedente afferma che essi sono prodotti di uso generale, quindi non riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.). Anche in questa occasione l’Ufficio non condivide l’opinione del richiedente posto che questi prodotti, pur non essendo di uso/impiego esclusivo di casa, sono comunque e palesemente usati e presenti in tutte le abitazioni/case. Prodotti quali asciugamani, lenzuola, coprimaterasso, guanciali, accappatoi, ecc. sono prodotti per la stragrande maggioranza per essere utilizzati a livello domestico. Infine, va precisato che prodotti quali lenzuola, federe in generale biancheria utilizzata in strutture ospedaliere, dal punto di vista merceologico e della classificazione sono prodotti propri della classe 10 e non della classe 24 contrariamente a quanto asserito dal richiedente. Ad avviso dell’Ufficio le osservazioni del richiedente sono infondate e irrilevanti nel caso di specie. Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1 e 2 sono da rigettare. Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo. Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel messaggio in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse educato a farlo attraverso un lungo processo di familiarizzazione con i prodotti di cui trattasi. Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018709003 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA). Pagina 7 di 8 La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi: Classe 24 TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; TESSUTI ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE. Classe 25 Abbigliamento; Cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Articoli di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berretti; Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa [pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Busti; Calotte; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni; Camicette; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole; Canottiere; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta [foulard]; Gabardine [indumenti]; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere; Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti da sci; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Maglie [indumenti]; Magliette; Maglioni; Mantelline; Maschere per dormire; Minigonne; Mutande; Mutandine da bagno; Panciotti; Pantaloni; Pantaloncini; Pantofole; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho; Pullover; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Scarpe; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scialli; Sciarpe; Slip; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi; Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Stivaletti; Stivali; Tailleurs; Stole [pellicce]; Suole interne; Tee-shirt; Toghe; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute [indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere di cappelli; Visiere parasole [cappelleria]; Visiere come copricapo; Zoccoli [calzature]. Classe 35 Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Servizi al dettaglio in relazione a filati; Pubblicazione di testi pubblicitari; Diffusione di annunci pubblicitari; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Vendita al dettaglio d’articoli sportivi; Gestione di un’impresa di vendita al dettaglio per conto terzi; Servizi di vendita al dettaglio di tessuti per la casa; Gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso e al dettaglio; Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per lo sport; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio relativi a pellicce ecologiche; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori moda; Pagina 8 di 8 Servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; Servizi di vendita al dettaglio di pellicce; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a tessuti; Servizi di vendita al dettaglio in relazione all’abbigliamento; Marketing; Marketing promozionale; Pubblicità e marketing; Servizi di marketing; Servizi di marketing diretto; Servizi di agenzia di marketing; Promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; Servizi di pubblicità e promozione delle vendite; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Servizi all’ingrosso in relazione a tessuti; Pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; Pubblicità on-line su reti di comunicazione informatiche; Servizi di vendita al dettaglio relativi alla cappelleria; Servizi di vendita al dettaglio online di borse; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d’abbigliamento; Servizi di vendita all’ingrosso di pellicce; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l’abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza; Servizi di vendita all’ingrosso relativi a pellicce sintetiche; Servizi all’ingrosso in relazione a valigie; Servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per lo sport; Servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione a gioielleria; Servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; Servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.
RIFIUTO DI MARCHIO elogiativo – Alicante 14-12-2022
Il consumatore assocerebbe il marchio “J’aimè” al «mi piace» o al «segno del pollice in su» che si usa nei social network come gesto di apprezzamento di qualcosa, per cui il segno avrebbe una connotazione elogiativa.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 14/12/2022 Michele Muzio Via Pozzoromolo 26 I- Carbonara di Nola ITALIA Fascicolo nº: 018671369 Vostro riferimento: Marchio: J’AIME’ Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: Michele Muzio Via Pozzoromolo 26 I- Carbonara di Nola ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 14/04/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 24 Tessuti e sostituti per prodotti tessili; Materiali per filtrare in tessuto; Tessuti. Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria. Classe 26 Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 6 L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il significato seguente: «Mi piace». Il suddetto significato del termine «J’AIME’», di cui il marchio è composto, è stato supportato dalle seguenti definizioni del dizionario: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/aimer/1925 ).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «J’AIME» semplicemente come indicativo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono visti positivamente dal pubblico.
Il consumatore assocerebbe il segno al «mi piace» o al «segno del pollice in su» che si usa nei social network per comunicare che si apprezza qualcosa, il che attribuisce al segno semplicemente una connotazione elogiativa.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 09/06/2022, che possono essere sintetizzate come segue:
Il tratto grafico del marchio di cui si chiede la registrazione è accompagnato dall’accento che lo rendendolo unico e diverso agli occhi del pubblico francese. Inoltre il richiedente ritiene che la presenza dell’accento ha impatto anche sulla pronuncia del marchio che differisce dalla parola J’aime (senza accento) III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). Con riferimento agli argomenti del richiedente che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di Pagina 3 di 6 distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29). Oltre alle argomentazioni di cui sopra, nella sua risposta del 09/06/2022 alla lettera di obiezione dell’Ufficio, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, nella sua comunicazione del 29/07/2022, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale. Nella rivendicazione, il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquisito carattere distintivo in seguito all’uso; in assenza di indicazioni contrarie, l’Ufficio esaminerà l’affermazione che il carattere distintivo acquisito è rivendicato per tutti i prodotti richiesti. A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 09/06/2022 e il 29/07/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti: • eventi pubblicitari dal 2014 a tutt’oggi e sfilate • esempi di cataloghi collezioni di prodotti stagionali dal 2014 a tutt’oggi • i link al sito internet ed al profilo instagram dove si ritrovano le collezioni di prodotti attuali e le pubblicità del marchio • Una foto pubblicitaria per marefuori 3 • 2 fatture • foto della presentazione del marchio J’Aime’ per la collezione SS 2017 al Momad Valutazione delle prove In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d) dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d),RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico […] In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come percentuali determinate Pagina 4 di 6 […] In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […] In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […] In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto … (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63). Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30). Poiché il marchio è composto da parole francesi, è necessario dimostrare che i consumatori interessati, cioè i consumatori dei vari tipi di tessuti, abbigliamento, calzature, cappelleria e accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto negli Stati membri francofoni, vale a dire Francia, e alcune zone del Belgio e del Lussemburgo, sono arrivati a considerare il marchio come un’origine commerciale al momento del deposito della domanda. Le prove presentate dal richiedente mostrano l’uso in Italia, Barcellona e Parigi. La scarsa quantità di prove dell’uso del marchio in francese significa che il richiedente non può dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato negli Stati membri francofoni sia in grado, in virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una determinata impresa. Sulla base di questi criteri è evidente che la ricorrente non ha dimostrato che il marchio Pagina 5 di 6 aveva acquisito carattere distintivo al momento del deposito della domanda. La prova proveniente dalla Francia consiste in diverse fotografie scattate a Parigi di una pubblicità su un autobus per un evento del 2014. La pubblicità contiene un’immagine di grandi dimensioni e il segno richiesto. Nelle varie pagine che il richiedente sostiene essere esempi di collezioni di cataloghi di prodotti stagionali, l’ufficio non è stato in grado di distinguere il marchio nei documenti autunno/inverno 2015/2016 a causa della scarsa qualità dell’immagine. Nel catalogo primavera/estate 2015 il segno appare sui capi di abbigliamento solo in alcune immagini ed è solitamente accompagnato da elementi figurativi. Inoltre, i nomi dei prodotti sono scritti in italiano, quindi è chiaro che il catalogo non è destinato a un pubblico francofono. Per quanto riguarda il sito web e i link Instagram forniti, l’Ufficio osserva che il sito web è disponibile solo in italiano e in inglese, e pertanto non può mostrare l’uso nel territorio francofono. Per quanto riguarda le due fatture e le foto della presentazione del 2017, provenienti dalla Spagna, non mostrano l’uso nel territorio richiesto. Il richiedente non ha fornito dati sulle vendite né alcun dettaglio sulla quota di mercato con cui sarebbe stato possibile valutare l’impatto del marketing e delle vendite. È quindi impossibile giungere a conclusioni sull’impatto del marchio sul mercato. Si osserva inoltre che la ricorrente non ha presentato prove di natura più indipendente, quali dichiarazioni di associazioni di categoria e di concorrenti o indagini di mercato. Come si può vedere, non c’è alcuna prova che il marchio richiesto sia riconosciuto nei territori di riferimento. L’Ufficio nota che non è stata presentata alcuna prova relativa ai territori de Belgio e del Lussemburgo. Inoltre, manca qualsiasi prova che dimostri la percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento. In una valutazione complessiva, l’Ufficio non può che concludere che le prove presentate sono insufficienti per dimostrare che, agli occhi del pubblico di riferimento, il marchio denominativo « J’AIME’» è diventato distintivo in relazione ai prodotti in questione a seguito dell’uso che ne è stato fatto.
MARCHI RIFIUTATI ex articolo 7 e articolo 42 RMUE – esclude dalla registrazione i marchi che sono contrari ai principi di comportamento etico Alicante 11-10-2022
Il Pubblico di riferimento ad avviso dell’esaminatore di Alicante percepirebbe il marchio come contrario ai principi di comportamento etico poiché si trarrebbe profitto finanziario da una guerra.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 11/10/2022 Luigi Goglia Via Privata Cesare Battisti, 2 I-20122 Milano ITALIA Fascicolo nº: 018690728 Vostro riferimento: MB233SPHERIX Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: Spherix S.r.l. Corso Principe Oddone 18 I-10122 Torino ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 14/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 24 Biancheria da casa; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; Biancheria da letto; Coperte da letto; Coperte da picnic; Coperte da viaggio; Copriletti; Etichette da cucire in tessuto per abbigliamento; Etichette adesive in tessuto per borse; Federe di materassi; Feltro; Fodere di cappelli; Fodere per cuscini; Gagliardetti in tessuto o materie plastiche; Lenzuola; Materie tessili; Panni; Sacchi a pelo; Stendardi in tessuto o materie plastiche; Stoffe;
Tessuti; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta; Tessuti di lino; Tessuti di raion; Tessuti di ramiè; Tessuti di seta; Tessuti elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti per ammobiliamento; Tessuti per calzature; Tessuti per la biancheria; Trapunte; Velluti. Classe 25 Abbigliamenti impermeabili; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi da bagno; Berretti; Biancheria intima; Bretelle; Calzamaglie; Calzature; Calze; Calzini; Calzoncini; Camicie; Camicie a maniche corte; Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappotti; Giacche; Giubbotti; Gonne; Guanti; Guanti a manopola; Jerseys [indumenti]; Leggings; Magliette; Maglie sportive; Maglie; Maglioni; Mutande; Pantaloni; Pantofole; Parka; Poncho; Pullover; Sandali; Scaldacolli; Scarpe; Sciarpe; Stivali; Stivaletti; T-shirt; Tute [indumenti]; Visiere di cappelli.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE esclude dalla registrazione i marchi che sono contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati, i marchi che il consumatore ragionevole con soglie medie di sensibilità e di tolleranza considererebbe blasfemi, razzisti, discriminatori o offensivi o promotori dell’utilizzo di droghe illegali. La valutazione si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il pubblico di riferimento non è necessariamente limitato a quello che acquista i prodotti e i servizi coperti dal marchio; un pubblico più vasto rispetto ai consumatori destinatari può essere confrontato con il marchio.
Il pubblico di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato di “vietata la Z ‘collegamento ipertestuale a’ (cioè il simbolo ‘#’) contro la Z”, vale a dire vietato mostrare appoggio all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia tramite riferimenti alla lettera ‘Z’, che è il simbolo della guerra russa in Ucraina, espresso anche con il sistema del ‘cancelletto’ come aggregatore tematico nei servizi web e social network. La lettera ‘Z’ è diventata nei mesi recenti un simbolo chiaro e diretto ai drammatici fatti di guerra che stanno avendo luogo in Ucraina in seguito all’invasione russa e, in particolare, la ‘Z’ esprime sostegno alla Russia e alle sue truppe militari, come è emerso da una ricerca su Internet effettuata in data 12/07/2022 (ai seguenti link: https://www.theguardian.com/world/2022/mar/07/why-has-the-letter-z-becomethesymbolof-war-for-russia; https://text.npr.org/1085471200; https://www.newsweek.com/russia-zukraine-war-criminalize-symbol-support-dmytro-kuleba-1692782; https://www.reuters.com/world/europe/latvia-outlaws-using-letter-z-symbolsupportingrussias-ukraine-war-2022-03-31/; https://www.washingtonexaminer.com/news/germanstates-ban-portrayal-of-prorussian-z-symbol; https://international-adviser.com/zurichaxes-z-in-logo-to-support-ukraine/).
Il significato sopra indicato dei termini «Z #AGAINSTZED», contenuti nel marchio, è supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Lexico in data 13/07/2022 all’indirizzo https://www.lexico.com/definition/hashtag; https://www.lexico.com/definition/against; https://www.lexico.com/definition/zed). Pagina 3 di 4
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » come contrario ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché mira a trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico, cioè l’attuale guerra e invasione della Russia contro l’Ucraina.
Le implicazioni della guerra in Ucraina per l’UE si estendono all’inflazione, alle importazioni di gas naturale liquefatto (LNG) (GNL) (con ripercussioni sull’energia e sui trasporti), aumento delle spese per la difesa, afflusso di rifugiati dall’Ucraina in Europa, carenza di materie prime e impatto negativo sui Paesi emergenti e in via di sviluppo. Inoltre, è risaputo che la guerra ha ha provocato la morte di migliaia di soldati e migliaia di vittime tra i civili. Il segno oggetto di domanda offende i principi di comportamento etico comunemente accettati, poiché sfrutta una tragedia per scopi commerciali, ha, cioè, l’obiettivo di ottenere guadagni finanziari da un evento tragico, anche se ci sono aspetti del messaggio veicolato che potrebbero rispecchiare il consenso dell’UE (avversità per l’invasione). II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018690728 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. Pagin
Relaxo sistemi per dormire vs Per Dormire 02-12-2022
L’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore: Per Dormire.
OPPOSIZIONE N. B 3 149 567
Materassificio Montalese S.p.A., Via Prato, 16, 51031 Agliana (PT), Italia (opponente), rappresentata da Benedetta Cacialli, Via Traversa Fiorentina, 6, 59100 Prato, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Team Five S.r.l., Via Socrate 62, 20128 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Alessandro Di Puppo, Via Cadorna 6 F, 39100 Bolzano, Italia (rappresentante professionale).
Il 02/12/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
L’ opposizione n. B 3 149 567 è accolta per tutti i prodotti contestati.
La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 434 349 è totalmente respinta.
La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.
MOTIVAZIONI
In data 25/06/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 434 349 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 11 245 651 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 245 651.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 16: Opuscoli informativi. Classe 20: Materassi; cuscini; poltrone. Classe 24: Tessuti; Copritavoli; Asciuga-vetri; Asciugamani da toilette in materie tessili; Asciugamani in materie tessili; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; Biancheria da tavola in materia tessile; Broccati; Calicô; Canovacci per la tappezzeria o per il ricamo; Centri tavola [non di carta]; Cilicio [stoffa]; Cordoni in materie tessili; Cotonate; Cotonina; Crespo [tessuto]; Crespone; Damasco [stoffa]; Etichette in tessuto; Fazzoletti di tela in materie tessili; Feltro; Flanella per la salute; Flanella [tessuto]; Fodere di cappelli; Fodere (di protezione-) per mobili; Fodere per ribalte de gabinetto; Fodere [stoffe]; Gagliardetti non di carta; Garza [tessuto]; Guanti di toilette; Jersey [tessuti]; Lana scozzese [stoffe]; Marabù [stoffa]; Materie filtranti [materie tessili]; Materie plastiche [succedanei del tessuto]; Materie tessili; Panni; Panni da biliardo; Panni di stampa in materie tessili; Parati murali [in materie tessili]; Piumini [copripiedi ]; Portiere [tende]; Rigatino; Rivestimenti di mobili in plastica; Rivestimenti (per mobili-) in materie tessili; Sottocaraffe [biancheria da tavola]; Stamigna; Stamigna per buratto; Stendardi; Stoffe; Stoffe da fodera per scarpe; Stoffe di lana; Stoffe impermeabili ai gas per palloni aerostatici; Striscia da tavola; Sudarii; Taffetà [tessuto]; Tappeti da tavola non di carta; Tela cerata [tessuto]; Tela di canapa; Tela indiana; Tela per materassi; Tele cerate [tovaglie]; Tele gommate diverse da quelle per la cartoleria; Tele per formaggi; Telone gommato; Tende in materia tessile o in materia plastica; Tende per doccia in tessuto o materie plastica; Tessuti; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta; Tessuti di lino; Tessuti di raion; Tessuti di ramiè; Tessuti di seta; Tessuti di seta per modelli di tipografia; Tessuti di sparto; Tessuti elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti in fibre di vetro per uso tessile; Tessuti lavorati a maglia; Tessuti non tessuti; Tessuti per ammobiliamento; Tessuti per calzature; Tessuti per la biancheria; Tessuti per uso tessile; Tessuti ricoperti di motivi disegnati per ricamo; Tessuto di ciniglia; Tessuto di lana accotonato; Tovagliette individuali non di carta; Tovaglioli in materie tessili; Tovaglioli per struccare in materie tessili; Traliccio [tela di canapa]; Tulle; Velluti; Vetrate [tendoni]; Zeffiro [tessuto]. Classe 35: Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Affissioni; Affitto di distributori automatici; Affitto di spazio pubblicitario su qualsiasi media di comunicazione; Agenzie d’informazioni commerciali; Agenzie di pubblicità; Agenzie per l’importazione e l’esportazione; Aggiornamento di documentazione pubblicitaria; Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Analisi del prezzo di costo; Assistenza nella direzione di imprese industriali o commerciali; Consultazione professionale di affari; Consultazioni per la direzione degli affari; Consultazioni per questioni riguardanti il personale; Contabilità; Decorazione di vetrine; Diffusione di annunci pubblicitari; Diffusione [distribuzione] di campioni; Dimostrazione pratica di prodotti; Direzione professionale delle attivita’ artistiche; Distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Gestione amministrativa di alberghi; Gestione aziendale per conto degli sportivi; Gestione di archivi informatici; Informazioni (di affari-); Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Investigazioni (per affari-); Layout per scopi pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Marketing; Noleggio di fotocopiatrici; Noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio; Noleggio di materiale pubblicitario; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Perizie in materia di affari; Preparazione di fogli di paga; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di spot pubblicitari; Progetti [assistenza nella direzione degli affari]; Promozione delle vendite per i terzi; Pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicità; Pubblicità on-line su rete informatica; Pubblicità per corrispondenza; Pubblicità per posta; Pubblicità radiofonica; Pubblicità televisiva; Raccolta di dati in uno schedario centrale; Ragguagli d’affari; Reclutamento di personale; Redazione di testi pubblicitari; Relazioni pubbliche; Ricerca di sponsor; Ricerche d’informazioni su schedari informatici [per terzi]; Ricerche (di mercato-); Ricerche (per affari-); Riproduzione di documenti; Selezione di personale con procedimenti psicotecnici; Servizi di abbonamento ai giornali per i terzi; Servizi di abbonamento ai servizi di telecomunicazione per i terzi; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi par altre imprese]; Servizi di comparazione dei prezzi; Servizi di consulenza per l’organizzazione e la direzione degli affari; Servizi di consulenza per l’organizzazione degli affari; Servizi di cunsulenza per la direzione degli affari; Servizi di dattilografia; Servizi di fotocopiatura; Servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite; Servizi di rassegne stampa; Servizi di rialloggio per imprese; Servizi di risposta (telefonica-) [per abbonati assenti]; Servizi di segreteria; Servizi di stenografia; Servizi di subappalto [assistenza commerciale]; Servizi di telemarketing; Sistemazione di dati in uno schedario centrale; Sondaggio di opinione; Stesura di dichiarazioni fiscali; Stesura di estratti di conti; Stime in materia d’affari commerciali; Studi (di mercato-); Trascrizione di comunicazioni; Trattamento amministrativo di ordinazioni d’ acquisti; Trattamento di testi; Uffici di collocamento; Vendita all’asta; Verifica di conti. Classe 38: Telecomunicazioni; Agenzie di stampa; Allacciamento (per telecomunicazioni) ad una rete informatica mondiale; Comunicazioni attraverso reti di fibre ottiche; Comunicazioni radiofoniche; Comunicazioni telefoniche; Comunicazioni telegrafiche; Comunicazioni tramite terminali di computers; Diffusione di programmi televisivi; Fornitura di accesso a delle banche dati; Fornitura di accesso ad una rete informatica mondiale; Fornitura di canali di telecomunicazione destinati ai servizi di televendita; Fornitura di forum di discussione su internet; Informazioni in materia di telecomunicazioni; Messaggeria elettronica; Noleggio dei tempi d’accesso a delle reti informatiche mondiali; Noleggio di apparecchi di telecomunicazione; Noleggio di apparecchi per la trasmissione di messaggi; Noleggio di macchine per fax; Noleggio di modems; Noleggio di telefoni; Radiotelefonia mobile; Servizi di chiamata radioelettrica [radio, telefono, ed altri mezzi di comunicazione elettronica]; Servizi di diffusione senza fili; Servizi di inoltro e di collegamento per telecomunicazioni; Servizi di inserzione elettronica [telecomunicazioni]; Servizi di messaggeria vocale; Servizi di teleconferenze; Servizi telefonici; Servizi telegrafici; Servizio di telex; Televisione via cavo; Trasmissione di biglietti di auguri on-line; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di messaggi; Trasmissione di messaggi e di immagini con l’aiuto di un computer; Trasmissione di telecopie; Trasmissione di telegrammi; Trasmissioni via satellite.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 10: Materassi antidecubito. Classe 20: Materassi; Cuscini. I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
Prodotti contestati in classe 10
I materassi dell’opponente nella Classe 20 comprendono prodotti come materassi in schiuma e materassi in lattice che hanno anche una funzione di sostegno del corpo, sebbene in misura minore rispetto ai materassi contestati per uso medico, ossia materassi antidecubito. In generale, i prodotti oggetto del confronto hanno uno scopo simile e soddisfano le esigenze degli stessi consumatori, compresi gli ospedali e le case di cura da un lato, e le persone che acquistano tali prodotti per l’assistenza ai pazienti a domicilio. Considerato che, nonostante la finalità medica, i prodotti contestati sono destinati ad essere utilizzati su un letto, sia come unico materasso che come sovramaterasso su un materasso standard, i prodotti contestati hanno la stessa modalità di utilizzo dei materassi dell’opponente. Inoltre, il pubblico di riferimento può aspettarsi che tali beni siano prodotti sotto il controllo della stessa entità e ricercarli negli stessi canali di distribuzione. Pertanto, questi prodotti sono simili.
Prodotti contestati in classe 20
I prodotti materassi; cuscini sono identicamente contenuti in entrambe le liste in classe 20.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.
c) I segni
Marchio anteriore Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’UE.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
L’espressione ‘PER DORMIRE’ contenuta in entrambi i segni non ha significato ed è normalmente distintiva in alcuni paesi, per esempio in Polonia. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua polacca.
L’elemento ‘RELAXO’ presente nel segno impugnato sarà associato dal pubblico rilevante alla parola inglese ‘RELAX’ (che è un termine basico che sarà riconosciuto anche dal pubblico non anglofono in tutta l’Unione Europea) dal momento che sono molto simili. Tale elemento è allusivo per i prodotti rilevanti (materassi e cuscini) in quanto sarà associato al rilassamento fisico o mentale; riposo. Tale elemento è pertanto molto debole.
L’elemento ‘SISTEMI’ presente nel segno impugnato sarà associato dal pubblico rilevante al termini nazionali ‘system/systemy’ dato che tali parole sono molto simili visivamente e foneticamente e che hanno lo stesso significato. Tale elemento sarà inteso dal pubblico come mera indicazione della tipologia/caratteristiche dei prodotti in questione (sistemi di riposo, prodotti appartenenti a un insieme di combinazioni di caratteristiche, ecc.). Esso pertanto è molto debole.
La raffigurazione di un cuore nel marchio anteriore è comunemente usata come pittogramma per “amore” o, come in questo caso, per esprimere un atteggiamento positivo nei confronti di un prodotto specifico (13/02/2020, T-387/18, DELTA SPORT (fig.) / DELTA (fig.) et al, EU:T:2020:65, § 115). Di conseguenza, il suo grado di carattere distintivo è al massimo basso. Un’altra parte del pubblico percepirà semplicemente questi dispositivi figurativi come decorativi.
L’elemento figurativo delle piume nel segno impugnato sarà percepito come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione (per esempio di essere fatti di piume, di essere leggeri e/o confortevoli come le piume) ed è pertanto debole.
La tipografia dei marchi e i colori del segno impugnato sono meramente decorativi.
Inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Sebbene, la frase PER DORMIRE nel segno impugnato sia in posizione secondaria e di dimensione più piccola, questa non è oscurata dai restanti elementi che per di più sono deboli ed è chiaramente percettibile al consumatore.
Sebbene il consumatore tenda a focalizzare la sua attenzione sulla prima parte del segno questa non è una regola fissa applicabile in tutti i casi e bisogna tener conto delle specificità di ogni singola fattispecie. Nel caso in questione, il marchio anteriore è interamente incluso nel segno impugnato e svolge un ruolo distintivo autonomo. Inoltre, come segnalato anteriormente gli elementi che precedono la frase ‘PER DORMIRE’ nel segno impugnato sono deboli.
Visivamente, i segni coincidono nella frase distintiva ‘PER DORMIRE’ che è l’unico elemento verbale del marchio anteriore. Sebbene nel marchio anteriore le due parole siano rappresentate una di seguito all’altra esse sono visivamente separate dalla prima lettera in maiuscola dei due termini. Tuttavia, essi differiscono in termini di ‘RELAXO’ e ‘SISTEMI’ del segno impugnato (che sono deboli) e nei rispettivi elementi grafico/figurativi descritti più sopra che sono deboli o decorativi e che comunque hanno un impatto minore.
Pertanto, i segni sono simili in una misura inferiore alla media.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono dell’espressione ‘PER DORMIRE’. La pronuncia differisce nel suono delle parole ‘RELAXO’ e ‘SISTEMI’ del segno impugnato che sono deboli.
Pertanto, i segni sono simili in media misura.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico di riferimento percepirà i concetti più sopra descritti. In tale misura, i marchi sono concettualmente diversi. Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza molto limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da significati deboli.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti sono identici o simili. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato.
I marchi sono visivamente simili in misura inferiore alla media e foneticamente simili in misura media.
Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli o decorativi.
Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento esaminata. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 245 651. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.
Poiché il diritto anteriore esaminato porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 5, RMUE.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione
Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO TEJADA
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Bontà di Puglia: di fronte a questo marchio il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione dei prodotti e indicherebbe che tutti i prodotti in oggetto pugliesi sono di buon sapore e gradevoli al gusto.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/12/2022 TMSHELL Via Liberiana, 17 I-00185 Roma ITALIA Fascicolo nº: 018707655 Vostro riferimento: 2205013BONTADIPUGLIA Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: Cirillo Group S.p.A. Largo Somalia, 67 I-00191 Roma ITALIA
I. Sintesi dei fatti L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 07/06/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa che il marchio oggetto della domanda sia descrittivo e privo di carattere distintivo. Contemporaneamente, l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché il marchio oggetto della domanda evoca l’indicazione geografica protetta ‘Olio di Puglia’ (IGP) (PGI-IT-02381). L’obiezione è stata sollevata per i prodotti delle classi 29 e 30, che dopo le modifiche dovute alla limitazione effettuata in data 15/09/2022, a seguito della quale sono stati cancellati i prodotti olio ad uso alimentare e olio di girasole ad uso alimentare dalla classe 29, sono i seguenti: Classe 29 Confetture; Legumi conservati; Legumi secchi; Crostacei non vivi; Olive conservate; Passato di pomodoro; Conserve di pesce; Creme spalmabili a base di verdure; Verdure trasformate; Alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; Paté di olive; Pomodori pelati; Pomodori trattati; Concentrato di pomodoro; Condensato di pomodori; Pomodori in scatola; Conserve di pomodoro. Classe 30 Pane biscottato; Biscotti; Biscotti di malto; Capperi; Condimenti; Sale da cucina; Spezie; Zucchero; Salse [condimenti]; Salsa di pomodoro; Sughi di carne [salse]; Erbaggi conservati [condimenti]; Pesto; Salse per pasta; Crostini; Salse a base di pomodoro. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: − Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: cosa(e) buona(e), con un buon sapore, gusto gradevole di una ben precisa regione dell’Italia meridionale. − Il suddetto significato dei termini «Bontà di Puglia», contenuti nel marchio, è supportato dai riferimenti dei dizionari online Garzanti Linguistica, Il Nuovo De Mauro e dell’Enciclopedia Treccani estratti in data 06/06/2022 e accessibili agli indirizzi seguenti: https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bont%C3%A0 https://dizionario.internazionale.it/parola/di https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia/ − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti (Condimenti; Legumi secchi; Olio ad uso alimentare; Conserve di pesce; Crostacei non vivi; Olive conservate; Passato di pomodoro; Verdure trasformate; Spezie; Salse per pasta, ecc.) sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi/stilizzati (costituiti dai caratteri corsivi piuttosto comuni e perfettamente leggibili della parte denominativa del segno, sovrastati dall’immagine di una campagna con un trullo che rimanda concettualmente al termine ‘Puglia’ presente nel segno), il consumatore di riferimento percepirà il segno come indicativo di informazioni sulla specie/qualità e la provenienza geografica dei prodotti. − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 05/08/2022, che possono essere sintetizzate come segue.
Sul piano semantico che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come prettamente descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati. Invero, il termine è utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei, Pagina 3 di 7 pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato). In altre parole, in realtà il termine «bontà» non descrive in nulla i prodotti in concreto rivendicati nella domanda di marchio, benché faccia parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
Il marchio è stato specificamente elaborato in questa veste grafica, che nasconde la preposizione «di» e fa leva proprio sulla genericità del termine «bontà». Così facendo, a colpo d’occhio la dicitura sembra essere «Bontà Puglia», in relazione alla quale il collegamento con i prodotti alimentari sfuma e si diluisce, al corrispondente espandersi di un concetto ampio di bontà, che trascende l’apprezzamento gastronomico per alludere ad una qualità di tipo umano. Circa l’immagine che sovrasta la denominazione, occorre rilevare che la sua stilizzazione non rientra in nessun caso previsto dalle direttive dell’Ufficio di elementi figurativi non distintivi, poiché manca del tutto una rappresentazione dei prodotti, verosimile o simbolica. Anche a voler ammettere la possibilità che un legame con una caratteristica dei prodotti possa esserci, il punto su cui focalizzare la valutazione circa la sussistenza del carattere distintivo dell’immagine è il grado di stilizzazione dell’immagine stessa. Sempre secondo le direttive dell’Ufficio, una stilizzazione che superi la mera descrizione simbolica può validamente considerarsi distintiva. Nel caso del marchio in esame, siamo quanto mai lontani da una descrizione simbolica, trovandoci invece davanti ad una composizione paesaggistica complessa, dettagliata e ben definita, in cui le scelte dell’autore si estrinsecano in molteplici caratteristiche, come il posizionamento degli elementi, i colori, le luci, prospettive e punti di fuga. Altrimenti detto, l’elemento figurativo del marchio è pienamente originale, approfonditamente utilizzato e immediatamente riconoscibile da parte del pubblico.
L’Ufficio ha registrato in precedenza marchi identici e simili alla domanda di marchio in oggetto. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. A seguito della limitazione richiesta ed effettuata in data in data 15/09/2022, l’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata revocata. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione per ciò che concerne l’impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Pagina 4 di 7 Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34) Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Sul significato del segno «Bontà di Puglia» Il richiedente afferma che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati, bensì come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato). Ciò, precisa il richiedente, nonostante il fatto che «bontà» faccia parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari. Al riguardo, conviene rilevare che il termine «bontà» è una parola di base del vocabolario italiano, comunemente utilizzata, tra l’altro, per indicare il sapore o il gusto gradevole di un alimento, il suo essere buono e gustoso, ciò che risulta nella qualità del prodotto, ovvero per indicare l’alimento stesso in quanto prelibatezza, ciò che risulta nel tipo di prodotto. La spiegazione fornita in tal senso dall’Ufficio è stata supportata con definizioni dei dizionari degli elementi del segno, che riflettono il modo in cui lo stesso verrà compreso nel mercato interessato, ovvero come attributivo dell’informazione che i prodotti sono degli alimenti con un buon sapore, un gusto gradevole e provenienti di una ben precisa regione dell’Italia meridionale, ossia la Puglia. Pertanto, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è sufficientemente chiaro, e non necessita uno sforzo intellettivo per comprenderne il messaggio elogiativo sulle qualità dei prodotti, o la loro provenienza. D’altronde, è lo stesso richiedente ad asserire che il termine «bontà» «fa parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari». Pagina 5 di 7 Il richiedente ammette, altresì, che il termine è utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena natura, ma non alla loro specie. Orbene, la specie di tali prodotti si desume dal legame che il marchio ha con i prodotti rivendicati nella domanda. Al riguardo, si sottolinea nuovamente che il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, gli elementi verbali del segno «Bontà di Puglia» saranno innanzitutto intesi dal pubblico destinatario come un’indicazione informativa sulla qualità e specie dei prodotti, piuttosto che come un marchio.
Sugli elementi figurativi del segno Il richiedente afferma che, sulla base delle direttive dell’EUIPO, il segno in questione è dotato, anche dal punto di vista figurativo, di capacità distintiva. Nel caso di specie, il segno , è un marchio figurativo. La denominazione «Bontà di Puglia» è scritta in corsivo con colore giallo. Le componenti verbali sono sovrastate da una figura ovoidale in cui è rappresentato un paesaggio bucolico con dei trulli e alberi aventi la forma di ulivi posti su di un suolo paglierino, ritraente una tipica immagine della Puglia. L’Ufficio conferma che la presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e non distintivo in modo da renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell’Unione Europea. Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio contenente elementi verbali descrittivi e non distintivi non può basarsi su elementi figurativi di natura superficiale o intrinsecamente privi di carattere distintivo, a meno che la combinazione che ne risulta non sia distintiva nel suo complesso (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72). Per ciò che concerne l’argomento del richiedente, secondo cui la preposizione «di» è stata volutamente posta in secondo piano per far leva proprio sulla genericità del termine «bontà», di modo da far apparire la dicitura come semplice «Bontà Puglia», e pertanto sfumando il rapporto diretto con i prodotti e la loro origine geografica, lo stesso non può essere accolto. In effetti, il marchio è costituito dai termini «Bontà di Puglia» e la rivendicazione del richiedente sulla voluta riduzione della preposizione «di» non sminuisce la questione del mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può considerare che l’intenzione del richiedente di alludere ad una qualità di tipo umano trascendendo l’apprezzamento gastronomico, incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione, come è stato significato dall’Ufficio. Inoltre, anche a voler accettare la Pagina 6 di 7 rivendicazione del richiedente, ciò non modificherebbe la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Con riferimento agli elementi puramente figurativi, tali elementi nell’ambito della loro composizione devono avere un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo. Nel caso che ci occupa, l’immagine della campagna pugliese non è sufficiente a distrarre l’attenzione del consumatore dal messaggio informativo veicolato dal segno di prelibatezze provenienti dalla Puglia, e non è in grado di creare un’impressione duratura del marchio. In effetti, gli elementi figurativi presenti nel marchio non presentano alcun carattere che consenta al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli che hanno una provenienza commerciale diversa. Ne consegue che i detti elementi grafici non possono svolgere la funzione essenziale di un marchio, rispetto ai prodotti pertinenti (15/09/2005, C37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72). Tenuto conto della natura ricorrente delle caratteristiche tipografiche che presenta il segno «Bontà di Puglia» e della mancanza di qualsiasi elemento distintivo particolare, i caratteri tipografici di base/standard in corsivo, nonché l’immagine tipica della campagna di Puglia, che richiama la provenienza geografica dei prodotti, non consentono al marchio richiesto di garantire al pubblico interessato l’identità di origine dei prodotti oggetto della domanda di registrazione. Pertanto, il marchio nel suo complesso non è distintivo e dunque non è registrabile.
Sulle precedenti registrazioni di marchi identici e simili concesse dall’Ufficio Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni identiche e simili, determinando una disparità di trattamento difficile da spiegarsi. Tale argomento non è condiviso in quanto, come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte, «le decisioni che l’Ufficio è portato a prendere relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione Europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Ad ogni modo, anche a voler supporre che i marchi citati dal richiedente siano identici e simili al segno in questione, conviene rilevare che nell’osservanza del principio della parità di trattamento e, appunto, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di marchio deve essere effettuato caso per caso e tener conto delle decisioni già prese dall’Ufficio su domande simili al fine di accertare se sia opportuno o meno decidere nello stesso senso, o se il segno in questione sia oggetto di un impedimento alla registrazione, nel rispetto del principio di legalità (21/05/2015, T-203/14, Splendid, §§ 47-60; (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 e giurisprudenza ivi citata; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77). Di conseguenza, chi deposita una domanda di registrazione di un segno come marchio non può far valere, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, un eventuale illecito commesso a vantaggio di un altro (27/02/2002, T Pagina 7 di 7 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Ciononostante, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto, in primis le registrazioni MUE n° 004204251, n° 004087251, n° 003578011, n° 004462041 e n° 006275143 sono assai risalenti nel tempo e le pratiche dell’Ufficio sono cambiate nel corso degli anni, anche in accordo con le modifiche legislative. Il MUE n° 011623477, anch’esso di lunga data, avrà dovuto ricevere una valutazione positiva sul suo carattere distintivo in quanto, probabilmente, all’epoca del suo deposito possedeva un carattere distintivo intrinseco, dovuto agli usi differenti del mercato di riferimento e/o alla differente percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi figurativi presenti in alcune di tali registrazioni hanno un grado di stilizzazione elevato e un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo, come ad esempio i marchi n° 004204251 e n° 018640734. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018707655 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.
VOCAL CARE è un marchio denominativo del settore dolciario in particolare Caramelle. Vocal letteralmente è “riferito alla voce umana”. CARE tradotto è “ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno”
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della voce.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 24/11/2022 GUARDAMAGNA E ASSOCIATI Piazza San Pietro in Gessate, 2 I-20122 Milano ITALIA Fascicolo nº: 018677721 Vostro riferimento: Marchio: VOCAL CARE Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: Danila Satragno Via Montenotte, 19 I-17100 Savona ITALIA I. Sintesi dei fatti L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 20/04/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono: Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico. Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: cura, attenzione, salute della voce. Il suddetto significato dei termini “VOCAL” e “CARE” di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. VOCAL Relating to the human voice (informazioni estratte dal dizionari Lexico in data 20.04.2022 all’ indirizzo https://www.lexico.com/definition/vocal) Traduzione non ufficiale all’italiano: riferito alla voce umana CARE The provision of what is necessary for the health, welfare, maintenance, and protection of someone or something. (informazioni estratte dal dizionario Lexico in data 20.04.2022 all’ indirizzo https://www.lexico.com/definition/care) Traduzione non ufficiale all’italiano: ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della voce. Per quanto riguarda i servizi i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che essi hanno come oggetto la salute, cura, protezione e il benessere in generale della voce. Pertanto, il segno descrive il tipo dei prodotti e l’oggetto dei servizi obbiettati. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente La richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17.06.2022, che possono essere sintetizzate come segue.
Si informa l’Ufficio circa la formazione professionale della richiedente, il suo metodo di potenziamento e allenamento della voce e la scuola basata su di esso
La richiedente ha inoltre ideato due preparazioni alimentari utili per migliorare le performance canore.
La richiedente ha registrato il marchio presso l’UIBM.
La richiedente considera che il pubblico di riferimento dovrebbe essere anche quello che non ha conoscenze della lingua inglese per il quale il segno non Pagina 3 di 9 sarebbe descrittivo e privo di distintività. Il pubblico di riferimento, inoltre, non è il consumatore generico bensì professionale e attento, guidato dalle recensioni e testimonianze presenti nel mercato di riferimento. La richiedente fa riferimento a varie sentenze. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). 1,2 – L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a una espressione lessicalmente e grammaticalmente corretta, oltre che facilmente interpretabile dal Pagina 4 di 9 consumatore di riferimento, sia esso il consumatore specializzato o no, senza necessità di complicati sforzi mentali. Si tratta di due termini comuni in inglese. Il segno è traducibile in italiano come “cura, salute della voce”. Quindi l’Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura nel suo insieme ed associata ai prodotti e servizi, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento. 4- Per quanto riguarda l’argomento sul pubblico di riferimento giova ricordare che la descrittività e distintività di un segno non può essere determinata dal fatto che una parte del pubblico di riferimento non conosce la lingua utilizzata nel marchio, ma al contrario deve essere accertato che nessuna parte del pubblico di riferimento della UE consideri il marchio descrittivo e quindi mancante di distintività. L’ articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia, l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). La richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). 3- Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dalla richiedente in base alla giurisprudenza consolidata: il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale a cui fa riferimento la richiedente. Soprattutto, il marchio nazionale italiano ha poco a che vedere con la richiesta di marchio comunitario in oggetto. E il fatto che apparentemente, per comodità, ci sia una tendenza ad abbreviare il marchio nazionale italiano non prova né distintività intrinseca né acquisita del segno. Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 20/04/2022, la richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
RMUE. Inoltre, la richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale. Nella rivendicazione la richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti della domanda di marchio. A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 16.06.2022 e il 31.08.2022. Le prove di cui tenere conto sono le seguenti: • Wikipedia.pdf • Art. metodo.pdf • testimonial.pdf • testimonianza.pdf • Copertine libri.pdf • sciroppo e spray.pdf • I articolo.pdf • II articolo.pdf • Video.pdf • UIBM.pdf • Video YT Efrem.pdf • Libri estero.pdf • Jazz Night.pdf • A lezione.pdf • Vocal celebrity.pdf • Big della musica.pdf • Voglio cantare.pdf • Stonati.pdf • Eurovision.pdf • Segreti Satragno.pdf • Alpago.pdf • Appuntamenti.pdf • Satragno manager.pdf • Satragno compl.pdf • Artisi festival.pdf • Artisi Tributo.pdf • Artisi Radio.pdf • Cena in jazz.pdf • Alda’s song.pdf • Nnuova sede.pdf • Artisi Summer.pdf • 1a classe VC.pdf • OneDay.pdf • Nostalgia.pdf • Loano.pdf • Daniel Posniak.pdf • Scuola Albenga.pdf • apre Sanremo.pdf • Metodo VC.pdf Pagina 6 di 9 • MASTER.pdf • VC Loano.pdf • CORSI VC.pdf • LO e MI novità.pdf • Appuntamenti BL.pdf • Vocal MN.pdf • Casa musica.pdf • SV accademia.pdf • Talenti.pdf • Strade illegali.pdf • Chicago Popular.pdf • Fresno24.pdf • The Voice DE.pdf • Congresso RA.pdf • PEVOC14.pdf • Sito int.pdf • VC Google.pdf Le summenzionate prove riguardano: • Vari articoli di riviste e giornali, • la pagina Wikipedia della richiedente; • testimonianze dei clienti della richiedente • vari video pubblicati su Youtube • raccolte delle copertine dei libri scritti e pubblicati dalla richiedente e relativi links di Amazon • immagini dello sciroppo e spray ideato dalla richiedente • articoli di testate online • registrazione marchio italiano “Vocal care Danila Satragno” • links Amazon In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico della richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d),RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico […]. In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come percentuali determinate […]. Pagina 7 di 9 In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […]. In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […]. In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto […] (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63). La Corte ha dichiarato che le prove dirette quali le dichiarazioni delle associazioni professionali e gli studi di mercato sono di solito i mezzi più rilevanti per provare il carattere distintivo acquisito attraverso l’uso. Fatture, spese pubblicitarie, riviste e cataloghi possono aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74). Alle prove presentate da fornitori o distributori si dovrebbe attribuire, in generale, minore peso, poiché è meno probabile che provengano da una prospettiva indipendente. Il grado di indipendenza dei fornitori e dei distributori influenzerà il peso attribuito dall’Ufficio alle loro prove (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56). Una dichiarazione resa non da un terzo indipendente, ma da una persona legata al da un rapporto di lavoro, non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio oggetto della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso. Tale dichiarazione deve essere trattata come puramente indicativa e deve essere corroborata da altre prove (21/11/2012, T 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51). Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l’origine dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo acquisito deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui trattasi. Di conseguenza, le prove della richiedente devono dimostrare un legame tra il segno e i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione, stabilendo che il pubblico di riferimento, o almeno una parte significativa di esso, identifica grazie al marchio i prodotti e servizi come provenienti da un’impresa determinata (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-155/07 & T-178/07, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51). Valutazione delle prove Pagina 8 di 9 La pagina Wikipedia della richiedente non apporta informazioni circa l’esposizione del segno al pubblico di riferimento in questione, ovvero quello di lingua inglese. Informa della biografia e vita professionale della richiedente. Gli articoli e riviste di giornali così come i video pubblicati su YOUTUBE dimostrano un certo successo della richiedente nell’ambito della cura della voce. Ciononostante, questi elementi non provano che il pubblico di riferimento consideri tale segno come un marchio d’impresa relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto. Non sono stati forniti dati alcuni circa il fatturato delle preparazioni mediche della richiedente, per esempio, né volume delle vendite relativamente ai servizi in questione durante il periodo rilevante che avrebbero potuto offrire indicazioni circa la reale esposizione del marchio e il territorio di riferimento. Le foto dello spray e sciroppo così come la presenza di video della richiedente sulla piattaforma YOUTUBE non forniscono informazione certa alcuna circa all’effettiva esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento al segno in esame in modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto. Le prove fornite non sono idonee a dimostrare che una parte consistente del pubblico di riferimento identificherebbe i prodotti e servizi oggetto del ricorso come provenienti da un’impresa determinata. Si ricorda, al riguardo, che un marchio può essere registrato in base all’art. 7, paragrafo 3 RMC soltanto se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso non aveva ab initio un tale carattere ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e lettera c). In questo caso il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua inglese della Unione. Nelle prove apportate dalla richiedente, oltre ad essere considerate insufficienti non provano l’esposizione certa e duratura del marchio nei paesi di lingua inglese dell’Unione, ovvero principalmente Irlanda, Malta. Le prove inoltrate sono esclusivamente relative al territorio italiano. La precedente registrazione nazionale è italiana e si riferisce a un marchio completamente differente a quello oggetto del presente rifiuto quindi tale prova non sarà valutata Inoltre, nel caso di specie, la richiedente ha presentato prove relative solo alcuni dei prodotti e servizi obbiettati e soprattutto non relative al territorio del pubblico di riferimento, ovvero Irlanda e Malta. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che il marchio oggetto della domanda di registrazione ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso di quest’ultimo nei paesi indicati. Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30). Il marchio per il quale si chiede la registrazione è privo di carattere distintivo intrinseco per i consumatori di lingua inglese. Pertanto, doveva essere provato il ha carattere distintivo acquisito in Irlanda e Malta. Le prove presentate dalla richiedente mostrano una certa notorietà solo in Italia. Il mero fatto che certe applicazioni o mercati online raggiungono paesi al di fuori dell’Italia non prova l’esposizione dei consumatori al marchio in questione per i prodotti e servizi richiesti e ancora meno che essi possano attribuirgli una origine commerciale ben precisa. La mancanza di prove dell’uso del marchio in Irlanda e Malta significa che il titolare non può dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato in tali territori sia in grado, in Pagina 9 di 9 virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una determinata impresa. La domanda della richiedente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, deve pertanto essere respinta. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018677721 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico. Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera pres
LA NOSTRA: Rifiuto di marchio dell’Unione Europea – settore carne
“La Nostra” sono due termini non contestualizzati. La parte grafica del marchio, nel nostro caso raffigurante un bovino stilizzato, contestualizzando la parte denominativa “La Nostra” perde distintività.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 24/11/2022 Akran Intellectual Property Srl VIA DEL TRITONE 169 I-00187 ROMA ITALIA Fascicolo nº: 018663671 Vostro riferimento: TM4913EU Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: GRUPPO GALLI S.P.A. VIALE EUROPA 98 I-00144 ROMA ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 18/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 29 Carne; Estratti di carne. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, la consumatrice, o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: ‘la cosa distinta da tutte le altre di una stessa categoria, che è propria, tipica, caratteristica della persona che parlando si riferisce a sé stessa insieme ad altre persone’. Il suddetto significato dei termini «La Nostra», contenuti nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html https://dizionari.repubblica.it/Italiano/N/nostro.html Il pubblico italiano di riferimento percepirebbe il segno semplice mente come attributivo dell’informazione puramente promozionale che i prodotti, invero ‘carne; estratti di carne’ della classe 29 sono carni che provengono dallo stesso luogo, territorio, paese, ecc., del consumatore o consumatrice rilevante, o che in tale paese sono prodotte, ecc.. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti, per esempio la vicinanza del prodotto rispetto alla consumatrice o al consumatore. Il segno si compone altresì di un comune sfondo sostanzialmente circolare a guisa di etichetta, di due doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti, che potrebbero alludere all’italianità dei prodotti, e dell’immagine di un bovino che non è sufficientemente distintiva e potrebbe alludere al tipo di carne. Tuttavia, tali elementi figurativi non sono sufficienti a dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/09/2022, che possono essere sintetizzate come segue:
sebbene la locuzione LA NOSTRA possa assumere un significato nella lingua italiana, e segnatamente di pronome possessivo declinato nella prima persona plurale, l’adozione come segno distintivo, privo di alcuna contestualizzazione semantica, lo rende idoneo a svolgere la funzione di indicatore di provenienza imprenditoriale.
lo stesso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, al quale, nella sua funzione di Ufficio esaminatore delle privative nazionali non sarà certamente sfuggito che la locuzione oggetto del presente marchio ha anche un significato nel contesto della costruzione grammaticale italiana, ha tuttavia concesso la corrispondente registrazione nazionale con n. 302021000167480 in data 15 luglio 2022 (certificato di registrazione allegato).
l’Ufficio ha concesso marchi equivalenti a concorrenti del richiedente e il non concedere il segno in esame creerebbe una distorsione della concorrenza. sebbene il richiedente sia conscio che l’ Ufficio non è vincolato dalle proprie precedenti decisioni, è opinione del richiedente che tale atteggiamento sarebbe discriminatorio.
l’elemento grafico è sufficiente a dotare il segno di capacità distintiva. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). L’argomentazione del richiedente di cui al punto n.1 non è pertinente. In primis si rileva che ciò che conta è la percezione del pubblico di riferimento, che in questo caso ha un livello di attenzione medio, in relazione ai prodotti e servizi e al messaggio convogliato dal segno. Inoltre, si rileva come il pronome possessivo ” LA NOSTRA” sia certamente contestualizzato dall’elemento grafico come già specificato nella precedente comunicazione. In tal senso, ammesso e non concesso che tale contestualizzazione sia necessaria, l’elemento grafico rappresentante la testa di un bovino, permette una contestualizzazione sostanziale tramite un ausilio visivo, che è precisa ed inequivoca tanto quanto una contestualizzazione semantica. Sull’elemento grafico e sulla sua valenza nella percezione dell’ insieme del segno da parte del pubblico consumatore si tornerà in seguito. L’argomentazione di cui al punto n. 2 viene introdotta e poi in parte dismessa dal richiedente che è evidentemente a conoscenza della Giurisprudenza in materia secondo la quale il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Del pari, il fatto che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili è irrilevante. La giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
In merito la rischio discriminazione si rileva che sempre la medesima corte ha indicato che l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Per ciò che concerne il fatto che l’asserita concessione di alcuni marchi equivalenti a concorrenti possa provocare una distorsione della concorrenza, si sottolinea come tale argomentazione non possa e non debba essere accettabile dal punto di vista giuridico. In tal senso l’Ufficio non può rimediare ad un eventuale presunta situazione di distorsione della concorrenza tramite un ulteriore illecito commesso attraverso il reggimene del marchio dell’Unione europea. Un tale atteggiamento da parte dell’Ufficio non sarebbe contrario solo al diritto positivo, sul quale si regge la presente decisione e in generale l’azione dell’Ufficio, ma sarebbe contrario altresì ai principi fondanti del diritto naturale. Obiter Dictum, qualora il richiedente ritenga che aziende concorrenti usino segni sui quali nessuno dovrebbe avere diritti esclusivi, si ricorda esistono soluzioni previste dal RMUE, di cui il rappresentate del richiedente è certamente a conoscenza, per chiedere che venga posto rimedio a eventuali errori commessi dall’Ufficio nell’ambito dell’esame dei motivi assoluti di rifiuto. Le argomentazioni di cui ai punti n. 2 e 3 debbono dunque essere rigettate. In relazione alla capacità distintiva che il segno deriverebbe dall’elemento grafico composto da una etichetta, di due doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti e rappresentate la testa di un bovino, si rileva e reitera quanto segue. Detto elemento grafico, stante il messaggio convogliato, diminuisce la capacità distintiva del segno poiché – come già detto – fornisce un contesto alla parte verbale del segno “La Nostra”. In tal senso il consumatore laddove confrontato con il segno percepirà l’insieme come un’indicazione che i prodotti rivendicati che si ricorda sono Carne; Estratti di carne, derivati da bovini italiani. Tale circostanza assume ancor più rilevanza in un periodo storico come l’attuale, dove il concetto di prodotti a “kilometro zero” – nella sua accezione di supporto all’agricoltura e all’allevamento locale e nazionale e al maggior controllo della filiera – assume sempre più rilevanza nella mente del consumatore. Ad abudantiam, si noti che tale è la rilevanza e la sensibilità del pubblico consumatore in relazione a detto argomento è tale, che fra il momento in cui è stata sollevata l’obiezione e quello in cui la presente decisione viene emessa, il Ministero dell’Agricoltura Italiano ha cambiato denominazione in “Ministero dell’ Agricoltura e della Sovranità Alimentare”. Tale denominazione oltre a contenere un elemento autarchico, che sebbene forse desueto è certamente in grado d’incontrare la sensibilità del pubblico consumatore, sottolinea altresì il concetto del menzionato “Kilometro zero” e/o del comprare italiano e/o locale. Alla luce di quanto sopra si deve concludere che l’elemento grafico del segno in questione non dota il capacità distintiva, ma, se possibile, lo rende ancor meno distintivo per le ragioni sopra esposte.
IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018663671 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
“DEFEND KIEV” RIFIUTO di Marchio comunitario – Alicante 10-11-2022
Ad avviso dell’esaminatore il marchio DEFEN KIEV verrebbe percepito come contrario ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché mirerebbe a trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico. Per questo motivo il segno è inammissibile alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 10/11/2022 FRANCESCO MEDAGLIA Via Louis Armstrong, 93 I-80147 NAPOLI ITALIA Fascicolo nº: 018731890 Vostro riferimento: Marchio: DEFEND KIEV Tipo de marchio: Marchio figurativo Nome del richiedente: FRANCESCO MEDAGLIA Via Louis Armstrong, 93 I-80147 NAPOLI IT I. Sintesi dei fatti In data 17/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e f) RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti: Classe 25 Abbigliamento; Abbigliamento intimo e da notte; Abbigliamenti impermeabili; Abbigliamento a collo alto; Abbigliamento casual; Abbigliamento con LED integrati; Abbigliamento con isolamento termico; Abbigliamento contenente sostanze dimagranti; Abbigliamento da battesimo; Abbigliamento da camera; Abbigliamento da donna; Abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; Abbigliamento da golf [eccetto guanti]; Abbigliamento da indossare durante attività di judo; Abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento da ragazza; Abbigliamento da tennis; Abbigliamento da uomo; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento esterno per Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu bambini; Abbigliamento esterno per neonati; Abbigliamento esterno per ragazzi; Abbigliamento formale; Abbigliamento formale da sera; Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento per l’equitazione [tranne i cappelli]; Abbigliamento per la danza; Abbigliamento per le arti marziali; Abbigliamento per lo sci; Abbigliamento per pattinaggio; Abbigliamento per pattinaggio artistico; Abbigliamento per pescatori; Abbigliamento per ragazzi; Abbigliamento per surf; Abbigliamento per triathlon; Abbigliamento religioso; Abbigliamento sportivo; Abiti in pellami; Abiti in pelle; Abiti in similpelle; Abiti per damigelle; Abiti per il tempo libero; Abiti prémaman; Abiti scamiciati; Accappatoi con cappuccio; Accappatoi da bagno; Accappatoi da spiaggia; Accessori da portare al collo; Articoli d’abbigliamento per la vela; Bavaglini per neonati [non in carta]; Bermuda; Biancheria intima modellante; Bikini; Blazer; Blue jeans; Blusa per gravidanza; Boa [pelliccia da collo]; Body per neonati e bambini; Boa; Boleri; Bomber; Articoli d’abbigliamento impermeabili; Articoli d’abbigliamento per lo sport; Articoli di abbigliamento impermeabili; Articoli di abbigliamento in lino; Articoli di abbigliamento per bambini; Articoli di abbigliamento per il teatro; Articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali; Articoli di abbigliamento tessuti; Bandane [foulards]; Bavaglini in plastica per neonati; Bavaglini in tela per adulti; Bavaglini in tessuto; Bavaglini non di carta; Borse progettate specificatamente per stivali da caccia; Bretelle; Bretelle da uomo; Burka; Burnus (mantelli arabi con cappuccio); Busti per nodi per obi (Obiage-shin); Caffettani; Calzamaglie; Calzature per sala da ballo; Calze; Calze al ginocchio; Calze antisudorifiche; Calze da uomo; Calze da yoga; Calzetteria; Calzettini per neonati e bambini ai primi passi; Calzini a pantofole; Calzini; Calzini alla caviglia; Calzini antiscivolo; Calzini che assorbono la traspirazione; Calzini antisudore; Camici; Camici bianchi per uso ospedaliero; Camici da laboratorio; Camicie; Camici da barbiere; Camicie a collo aperto; Camicie a finto dolcevita; Camicie a dolcevita; Camicie aerodinamiche; Camicie a maniche corte; Camicie con bottoni; Camicie con colletto; Calzoni da golf; Calzoni larghi; Camicette; Calzoni alla zuava per camminate; Calzoncini da bagno; Calzoncini; Camicie da caccia; Camicie da tennis; Camicie di velluto a coste; Camicie hawaiane; Camicie hawaiane con abbottonatura frontale; Camicie in ramiè; Camicie lavorate a maglia; Camicie mimetiche; Camicie per abiti; Camicie per completi da uomo; Camicie sportive; Camicie sportive a maniche corte; Camicie tessute; Camicie ultratraspiranti per sport; Canotte; Canotte da allenamento; Canotte mimetiche; Canottiere; Canottiere a manica lunga; Canottiere da sport; Capi d’abbigliamento resistenti al vento; Capi d’abbigliamento ricamati; Capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; Cappe; Cappe impermeabili; Cappelli in carta da utilizzare come articoli d’abbigliamento; Cappelli per feste [abbigliamento]; Cappotti; Cappotti a doppio petto; Cappotti da sera; Cappotti da uomo; Cappotti di cotone; Cappotti di pelle; Cappotti e giacche in pelliccia; Cappotti di piumino; Cappotti in denim; Cappotti invernali; Cappotti per donna; Cappotti pesanti; Cappucci [abbigliamento]; Cappucci [indumenti]; Cardigan; Casule; Chador; Chaps (Articoli d’abbigliamento); Cheongsam (abiti cinesi); Cinture [abbigliamento]; Colletti; Colletti [indumenti]; Colli di camicia; Completi da uomo; Completi da sera; Completi pantalone; Completi per motociclisti; Coperte indossabili; Cinture; Giacche da sera; Giacche di felpa; Maglie con 2 /5 collo a V; Maglie da calcio; Maglie intime [maglieria]; Maglie imbottite per uso atletico; Maglie per la corsa; Maglie per l’atletica; Maglie per tute da ginnastica; Maglioni a dolcevita; Maglioni polo; Pantaloncini; Panciotti; Pantaloncini della tuta; Pantaloncini imbottiti per uso atletico; Pantaloni; Pantaloni a tre quarti; Pantaloni elasticizzati; Pantaloni di tute da ginnastica; Pantaloni eleganti; Pantaloni imbottiti per uso atletico; Polo; Polo in maglia; Scaldacollo; Scaldacolli; T-shirt stampate. L’obiezione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) RMUE, si basava sui seguenti fatti: • Il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua inglese che attribuirebbe al segno un riferimento alla guerra in Ucraina. Infatti, l’invasione illegale dell’Ucraina da parte della Russia ha dato luogo a una situazione molto drammatica e ha innescato la più grave crisi umanitaria, economica, finanziaria, di sicurezza e politica dell’Europa degli ultimi decenni con un impatto regionale e globale. L’UE, i suoi Stati membri e i suoi partner internazionali hanno fermamente condannato l’aggressione di Putin all’Ucraina e hanno preso decisioni senza precedenti in risposta all’aggressione russa. L’UE ha offerto (e continuerà a offrire) una forte assistenza politica, finanziaria e umanitaria all’Ucraina e imporrà pesanti sanzioni contro la Russia e i complici della guerra. • Il significato dei termini «DEFEND KIEV», contenuto nel marchio, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in data 17/08/2022): https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defend https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kiev Il contenuto di ciascun link, nonché la relativa traduzione in italiano, era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto. Nel caso di specie, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » come contrario ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché mira a trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico. • Di conseguenza, il segno è inammissibile alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, si basava sui seguenti fatti: • il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: difendi/difenda/difendiamo/difendete/difendano Kiev! • Il significato dei termini «DEFEND KIEV», contenuto nel marchio, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in data 17/08/2022): 3 /5 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defend https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kiev Il contenuto di ciascun link, nonché la relativa traduzione in italiano, era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come uno slogan politico, una dichiarazione politica associata all’invasione russa dell’Ucraina o alla guerra in generale. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un invito all’azione di proteggere Kiev e scongiurare l’attacco. • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi consistenti nell’utilizzo dei colori blu e giallo nonché nella rappresentazione di un kalashnikov, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi, rappresentando i colori della bandiera dell’Ucraina e simboleggiando l’arma più famigerata al mondo responsabile della maggior parte delle uccisioni nel secolo passato e presente, rafforzano il messaggio che il segno trasmette e quindi non dotano di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e f), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 731 890 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la 4 /5 decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
AUTENTICO – marchio non registrabile -Alicante – 16-11-2022
Il termine “autentico” è abitualmente usato per cui non è distintivo, seppur graficamente abbai un buon livello di stilizzazione, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto per cui non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 16/11/2022 Autentico 360 srl via Magna Grecia 128 I-00183 Roma ITALIA Fascicolo nº: 018720284 Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: Autentico 360 srl via Magna Grecia 128 I-00183 Roma ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 01/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 3 Cosmetici. Classe 25 Abbigliamento. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese attribuirebbe al segno il significato seguente: vero, non falso, originale, genuino. Il suddetto Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 3 significato del termine «autentico», contenuto nel marchio, è stato supportato dai riferimenti di dizionario nelle tre lingue (informazioni estratte in data 01/07/2022 da https://www.treccani.it/vocabolario/autentico; https://dle.rae.es/?w=aut%C3%A9ntico; https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aut%C3%AAntico).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono genuini, affidabili, originali e non falsi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei prodotti.
Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 01/07/2022 è risultato che il termine «AUTENTICO» è utilizzato abitualmente nel mercato ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (informazioni estratte da 1. https://www.benesseresecondonatura.com/cosmesi-naturale-fresca/; 2. https://www.targatocn.it/2022/02/11/leggi-notizia/argomenti/economia7/articolo/cosmetici-naturali-e-bio-scegli-la-linea-alla-rosa-mosqueta.html; 3. https://www.starteritalia.it/about-us; 4. https://www.outpump.com/migliori-negozidove-acquistare-abbigliamento-vintage/; 5. https://www.amazon.es/AutenticoVestido-Disfraz-Festivales-Insuperable/dp/B07ZFY7S95; 6. https://www.latinmoda.net/vestido-hermoso-y-autentico.vestido-de-fiesta-largo.4049).
Benché il segno contestato contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una grafia comune blu su campo arancione, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, il pubblico di riferimento li percepirebbe come un’etichetta non distintiva non adatta a imprimersi nella mente del consumatore poiché è troppo semplice e incapace di distogliere la mente del consumatore dal messaggio non distintivo veicolato dagli elementi verbali. Gli elementi stilizzati sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tutti gli elementi del marchio sono combinati gli consente di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720284 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente Pagina 3 di 3 decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
VR presumibilmente sono le iniziali di Valentino Rossi. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione relativa ai prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche ecc. così come per altri prodotti e servizi come per esempio per i prodotti della classe 18 ‘bastoni da montagna e borse da sport’ Il marchio è respinto.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 15/11/2022 UFFICIO BREVETTI PEDRINI & BENEDETTI S.R.L. m.t.a Via Cardinale Gugliemo Massaia, 12 I-61122 Pesaro ITALIA Fascicolo nº: 018714285 Vostro riferimento: R-09/22 Marchio: VR EQUIPMENT Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: Valentino Rossi Strada Pirano, 83 I-61010 Tavullia (PU) ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 05/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 9 Abbigliamento antinfortunistico; Abbigliamento anti-proiettile; Accumulatori elettrici per veicoli; Adattatori elettrici; Accumulatori elettrici; Agende elettroniche; Airbag di sicurezza per la protezione dalle cadute; Alidade a cannocchiale; Allarmi acustici; Alcolometri; Alloggiamenti da automobile per ricevitori telefonici; Altoparlanti; Amplificatori del suono; Amplificatori per servomotori; Antenne; Apparecchi ad alta frequenza; Apparecchiature di
Pagina 2 di 11 risonanza magnetica [MRI], non per scopi medici; Apparecchi di controllo del calore; Apparecchi di controllo della velocità di veicoli; Apparecchi di intercomunicazione; Apparecchi di misura di precisione; Apparecchi di navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchi di navigazione satellitare; Apparecchi d’ingrandimento [fotografia]; Apparecchi d’insegnamento; Apparecchi di proiezione; Apparecchi di segnalazione navale; Apparecchi di telecomunicazione sotto forma di gioielli; Apparecchi e impianti per la generazione di raggi x, non per uso medico; Apparecchi elettrici di controllo; Apparecchi elettrici di commutazione; Apparecchi elettrici di misura; Apparecchi elettrici di sorveglianza non per scopi medici; Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Apparecchi e strumenti nautici; Apparecchi e strumenti ottici; Apparecchi e strumenti di chimica; Apparecchi e strumenti di fisica; Apparecchi e strumenti di pesatura; Apparecchi e strumenti geodesici; Apparecchi fotografici; Apparecchi GPS [Sistema di Posizionamento Globale]; Apparecchi per estinguere gli incendi; Apparecchi per la diagnosi non per uso medico; Apparecchi per la generazione di gas per la calibrazione; Apparecchi per l’analisi dei gas; Apparecchi per l’analisi non per uso medico; Apparecchi per la registrazione delle distanze; Apparecchi per la registrazione del suono; Apparecchi per la registrazione del tempo; Apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la respirazione artificiale; Apparecchi per la riproduzione del suono; Apparecchi per la trasmissione del suono; Apparecchi per l’elaborazione di dati; Apparecchi per l’insegnamento audiovisivo; Apparecchi per misurare le distanze; Apparecchi radar; Apparecchi radio; Apparecchi radiografici non per uso medico; Apparecchi radio per veicoli; Apparecchi respiratori per il nuoto subacqueo; Apparecchi telefonici; Apparecchi stereoscopici; Applicazioni per computer software, scaricabili; Aste per fare selfie [monopiedi azionati manualmente]; Aste indicatrici; Astucci per lenti a contatti con incorporate funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Astucci per lenti a contatto; Astucci per occhiali; Astucci per vetrini di microscopio; Astucci speciali per apparecchi e strumenti fotografici; Auricolari per cuffie; Auricolari per la comunicazione da remoto; Autopompe da incendio; Avvisatori a fischietto d’allarme; Avvisatori antifurto; Avvisatori d’incendio; Carte bancomat [magnetiche]; Carte Bancomat [codificate]; Barche antincendio; Barometri; Barre di comando da utilizzare con computer, non per video-giochi; Bastoni per combattere l’incendio; Batterie d’accensione; Batterie elettriche; Bilance; Binocoli [ottica]; Biochip; Boccagli; Boe di avvistamento; Boe di salvataggio; Boe di segnalazione; Borse porta computer portatile; Braccialetti collegati [strumenti di misura]; Braccialetti magnetici di identificazione; Bussole; Cablaggi elettrici per automobili; Calamite decorative [magneti]; Calcolatrici; Calibri; Calzature protettive contro incidenti, radiazioni e fuoco; Calorimetri; Campanelli [apparecchi avvisatori]; Capsule di salvataggio in caso di calamità naturali; Caricabatteria portatili; Caricabatterie; Caricabatterie per telefoni cellulari; Carte-chiave codificate; Carte d’identità biometriche; Carte magnetiche; Carte d’identità magnetiche; Cartucce per videogiochi; Caschi di protezione; Caschi di protezione per lo sport; Caschi per l’equitazione; Caschi per realtà virtuale; Casse acustiche; Catenelle per occhiali; Cavi di avviamento per motori; Cavi elettrici; Cavi in fibra ottica; Cercapersone [beeper]; Chiavi USB; Chip a DNA; Cicalini; Cineprese [apparecchi cinematografici]; Cinghie di sicurezza, escluse quelle per sedili di veicoli o per attrezzature sportive; Cinghie per cellulari; Cinture di peso per subacquei; Cinture di salvataggio; Circuiti integrati; Pagina 3 di 11 Clessidre; Collari elettronici per l’addestramento degli animali; Colonnine stradali luminose o meccaniche; Collettori elettrici; Compact disc [audiovideo]; Computer hardware; Computer portatili; Computer thin client; Concentratori di domotica; Coni stradali; Connettori [elettricità]; Contapassi [podometri]; Contatori; Controllori di interfaccia digitale per strumenti musicali che sono interfacce audio; Convertitori; Coperte antincendio; Coperte di salvataggio; Copertine per smartphone; Copricapo con funzione di elmetti protettivi; Copriprese; Cordoncini per occhiali; Cornici per foto digitali; Covers per assistenti personali digitali [PDA]; Covers per tablet; Crogioli; Cronografi [apparecchi registratori di durata]; Cuffie con microfono; Cuffie con microfono per giocare ai videogiochi; Cuffie per la musica; Custodie per computer portatile; Custodie per smartphones; Densimetri; Diaframmi [acustica]; Diaproiettori; Diodi ad emissione luminosa [LED]; Diodi emettitori di luce a punti quantici [QLED]; Diodi organici a emissione di luce [OLED]; Dischetti magnetici; Dischi acustici; Dischi magnetici; Dischi ottici; Dischi ottici compatti; Dischi riflettenti da indossare per prevenire incidenti stradali; Disegni animati; Display numerici elettronici; Dispositivi audio e video per la sorveglianza dei neonati; Dispositivi di autenticazione di sicurezza [token]; Dispositivi di pilotaggio automatico per veicoli; Dispositivi di comando per servomotori; Dispositivi di protezione contro i raggi X non per uso medico; Dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; Dispositivi di visualizzazione da collocare sulla testa; Elaboratori elettronici; Emettitori elettronici di segnali; Emettitori [telecomunicazione]; Emoticon scaricabili per telefoni cellulari; Equalizzatori [apparecchi audio]; Estintori; Etichette elettroniche per merci; Fibre ottiche [fili conduttori dei raggi luminosi]; Files di immagini scaricabili; Files musicali scaricabili; Filtri per maschere respiratorie; Fischietti di segnalazione; Fischietti sportivi; Gilet di sicurezza riflettente; Ginocchiere per operai; Giradischi; Giubbotti antiproiettile; Giubotti salvagente; Goniometri [strumenti di misura]; Grafiche scaricabili per telefoni cellulari; Guanti di amianto per la protezione contro gli infortuni; Guanti di realtà virtuale; Guanti i protezione contro i raggi X per uso industriale; Guanti per la protezione contro gli infortuni; Guanti per subacquei; Imbracature per il supporto durante il sollevamento di carichi; Impianti antincendio a spruzzo; Impianti di allarme antifurto elettrici; Impianti di segnalazione luminosi o meccanici; Indicatori automatici di bassa pressione nei pneumatici dei veicoli; Indicatori della quantità; Indicatori della temperatura; Indicatori del livello dell’acqua; Indicatori di livello della benzina; Indicatori di perdita di elettricità; Indicatori di pressione; Indicatori di velocità; Indicatori di vuoto; Indumenti di protezione antincendio; Indumenti di amianto per la protezione contro il fuoco; Insegne digitali; Insegne luminose; Insieme di dati, registrati o scaricabili; Interfacce audio; Interfacce [informatica]; Interrutori elettrici; Interruttori [elettricità]; Kit viva voce; Lampade flash per smartphone; Lampade ottiche; Lampeggiatori [segnali luminosi]; Lanterne magiche; Lanterne per segnali; Laser di soccorso per segnalazione di razzi; Laser non per uso medico; Lavagne bianche elettroniche interattive; Lenti a contatto; Lenti close-up; Lenti di correzione [ottica]; Lenti d’ingrandimento [ottica]; Lenti ottiche; Lenti per occhiali; Lenti per selfie; Lettori di dischi [per computers]; Lettori dvd; Lettori [informatica]; Lettori multimediali portatili; Lettori per libri elettronici; Lucchetti elettronici; Luci di segnalazione per la circolazione; Magneti; Manichette antincendio; Manichini per test di collisione; Macchine per pesare; Manometri; Maschere antipolvere con incorporata la purificazione dell’aria; Pagina 4 di 11 Maschere per immersione; Maschere per saldatori; Maschere respiratorie non per la respirazione artificiale; Matite elettroniche per unità di visualizzazione; Megafoni; Memorie per computer; Microfoni; Microfoni senza fili con altoparlante integrato; Microprocessori; Microscopi; Mirini fotografici; Misuratori; Misure; Mixer audio; Modems; Monitor di visualizzazione video portatili; Monitors [materiale informatico]; Monitors [programmi per computers]; Montature di occhiali; Morsetti [elettricità]; Mouse [informatica]; Netbook; Obiettivi [ottica]; Occhiali; Nastri magnetici; Occhiali da sole; Occhiali da sport; Occhiali intelligenti [smartglass]; Occhiali [ottica]; Occhiali per 3D; Ologrammi; Orologi intelligenti [smartwatch]; Orologi marcatempo; Oscillografi; Palline antincendio; Palmari [PDA]; Para-denti per lo sport; Paradenti; Parafulmini; Para-testa per lo sport; Paraventi d’asbesto per pompieri; Passaporti biometrici; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Pellicola di protezione adattata per schermo di computer; Pile galvaniche; Pile solari; Portachiavi elettronici telecomandati; Portafogli elettronici scaricabili; Portavoce; Programmi informatici, registrati; Programmi per computer, scaricabili; Programmi registrati del sistema di gestione per computers; Protezioni per lo schermo dei telefoni cellulari; Pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; Puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser]; Quadri di comando [elettricità]; Quadri di connessione; Quadri di distribuzione [elettricità]; Razzi di salvataggio, non esplosivi e non pirotecnici; Registratori contachilometri per veicoli; Registratori di cassa; Regolatori di voltaggio per veicoli; Regolatori luminosi [dimmer]; Respiratori per il filtraggio dell’aria; Reti di protezione contro gli infortuni; Reti di salvataggio; Ricetrasmittenti; Ricevitori [audio, video]; Ricevitori telefonici; Riduttori [elettricità]; Rivelatori; Robot da laboratorio; Robot per insegnamento; Robot di telepresenza; Scale di salvataggio [trasportabili]; Scanner 3D; Scanners [informatica]; Scanner [apparecchiature] per l’esecuzione di diagnostica automobilistica; Schede a circuiti stampati; Schede di memoria per videogiochi; Schermi di proiezione; Schermi per la protezione del viso degli operai; Scialuppe di salvataggio; Segnali da nebbia non esplosivi; Segnali di sicurezza [luminosi]; Sensori di parcheggio per veicoli; Serrature elettriche; Sirene; Simulatori per la guida o il controllo di veicoli; Smartphone; Smartphone pieghevoli; Software per giochi per computer, registrati; Software per giochi per computer, scaricabili; Software [programmi registrati]; Software salvaschermo per computer, registrato o scaricabile; Software scaricabili per la gestione di transazioni di criptovaluta mediante l’uso della tecnologia della catena di blocchi; Sonar; Spartiti elettronici, scaricabili; Specchi [ottica]; Stampanti per computers; Stampanti per biglietti; Stringinaso per nuotatori; Strumenti a cannocchiale; Strumenti d’allarme; Strumenti di misura; Strumenti d’osservazione; Strumenti meteorologici; Strumenti per la navigazione; Suonerie per cellulari scaricabili; Supporti ad anello per telefoni cellulari; Supporti adattati per i laptop; Supporti a forma di anello per telefoni cellulari; Supporti audio; Supporti magnetici per dati; Supporti ottici per dati; Tablet; Supporti progettati per telefoni cellulari e smartphone; Tachimetri; Tappetini per cruscotto adatti a contenere telefoni cellulari e smartphone; Tappetini per mouse; Tastiere del computer; Telecamere di retrovisione per veicoli; Telefoni portatili; Telefoni senza fili; Telegrafi [apparecchi]; Televisori; Teloni di salvataggio; Terminali interattivi touch screen; Terminali per carte di credito; Termostati per veicoli; Tessere magnetiche codificate; Tracciatori di attività fisica indossabili; Trackball [periferiche per computer]; Traduttori elettronici tascabili; Transistors Pagina 5 di 11 [elettronica]; Trasformatori; Trasmettitori telefonici; Triangoli di segnalazione per veicoli in panne; Tute aptiche, diverse da quelle per fini medici; Tute di protezione per aviatori; Unità centrali di elaborazione [processori]; Unità periferiche per computers; Unità per nastri magnetici [informatica]; Valvole amplificatrici; Videocamere; Videocassette; Videoproiettori; Videoschermi; Videotelefoni; Vetri ottici; Visiere per caschi; Visori a sovrimpressione per veicoli a motore; Caschi per motociclisti; Caschi di protezione per motociclisti; Zattere di salvataggio; Prodotti virtuali scaricabili, ovvero, Programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento, cappelleria, articoli ottici, borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte, giocattoli; Profumeria, gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi virtuali online; Software scaricabili per giochi interattivi per uso tramite una rete mondiale di computer e attraverso varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Software scaricabile per impegnarsi in social networking e interagire con le comunità online; Software scaricabili per l’accesso e lo streaming di contenuti di intrattenimento multimediale; Software scaricabili per fornire l’accesso ad ambienti virtuali online; Software scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e skin per accesso e uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti virtuali a realtà estesa; Risorse digitali scaricabili e file di dati elettronici forniti con token non fungibili (NFT) e altre cripto-collezionabili e beni non fungibili basati su blockchain. Classe 18 Astucci per chiavi [pelletteria]; Bastoni da montagna; Bastoni da passeggio; Bastoni per ombrelli; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; Bauli; Bauli da viaggio; Borse; Borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; Borse da spiaggia; Borse da sport; Borse della spesa con rotelle; Borse lavorate a maglia; Borsellini; Borse per il bucato (non sagomate); Borsette; Borsette da viaggio [in pelle]; Borse vuote per i ferri; Briglie [finimenti]; Briglie per guidare i bambini; Cartelle, buste [articoli di pelle]; Cartelle scolastiche; Cartone-cuoio; Cinghie di cuoio; Collari per animali; Coperture per animali; Corregge per pattini; Etichette adesive in pelle per borse; Finta pelle [imitazione del cuoio]; Foderi per ombrelli; Guarnizioni in cuoio per mobili; Guinzagli [in pelle]; Imbracatura a tracolla per portare neonati; Imitazioni di cuoio; Impugnature per borse della spesa; Maniglie per valige; Marsupi per portare i bambini; Museruole; Ombrelli da sole; Organizzatori per valigie; Parapioggia; Pelli rifinite; Porta-biglietti da visita; Porta-carte [portafogli]; Portafogli; Porta-musica; Randsels [zainetti per la scuola giapponesi]; Reti per la spesa; Sacche; Sacchi da campeggiatori; Sacchi da viaggio; Sacchi per alpinisti; Scatole in cuoio o in cartone-cuoio; Staffe; Valigette per documenti; Valigie; Valigie con rotelle; Valigie-fodera per vestiti per il viaggio; Valigie motorizzate; Zainetti porta bebè; Zaini; Similpelle; Selle per cavalli; Rivestimenti in pelle per mobili; Redini [briglie]; Valigette ventiquattrore; Valigie in pelle; Zainetti; Zaini da escursionismo; Zaini per scolari; Zaini sportivi; Portacarte. Classe 25 Calzature; Calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a corto raggio (NFC); Giacche da motociclismo; Guanti da motociclismo; Completi impermeabili da motociclista; Stivali per motociclisti; Tute Pagina 6 di 11 impermeabili per motociclisti; Abbigliamento sportivo; Articoli d’abbigliamento, ovvero mutandine da donna, magliette, felpe con cappuccio, Pantaloni di tute, Canotte, giacche a vento, Reggiseni per sport, Fasce per il sudore; T-shirts; Felpe; Bermuda; Jeans in denim; Blue jeans; Jeans; Costumi da spiaggia; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento con LED integrati; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento ricamato; Abiti; Abiti [completi]; Abiti scamiciati; Accappatoi da bagno; Antisdrucciolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berretti; Berretti essendo copricapo; Biancheria intima; Biancheria personale antisudorifica; Boa [pelliccia da collo]; Body [biancheria intima]; Bretelle; Busti [biancheria intima]; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte; Calzamaglie; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzetteria; Calzini; Calzini che assorbono la traspirazione; Calzoncini; Calzoncini da bagno; Camici; Camicie; Camicie a maniche corte; Camiciole; Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta [abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli; Casule; Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copriviso [abbigliamento], non per uso medico o sanitario; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi da bagno; Costumi da carnevale; Costumi da spiaggia; Cravatte; Cravatte lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Culottes [biancheria intima]; Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Ferramenti per calzature; Bandane [foulards]; Fusciacche; Gabardine [indumenti]; Gambali di stivali; Ghette; Giacche; Giarrettiere; Gilè per la pesca; Giubbi; Gonne; Grembiuli; Grembiuli [indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti; Guanti [abbigliamento]; Guanti a manopola; Guanti da pilota; Guanti da sci; Guanti per ciclisti; Guanti termici per dispositivi a schermo tattile; Guardoli per calzature; Indumenti confezionati; Indumenti contenenti sostanze dimagranti; Indumenti di carta; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Kimono; Leggings; Leggings [pantaloni]; Livree; Maglie protettive [rashguards]; Maglie sportive; Maglioni; Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelle da parrucchiere; Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Mezze ghette; Minigonne a pantalone; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutande [biancheria intima]; Mutandine per bebè; Mutandine [slip]; Mute per sci nautico; Panciotti; Pantaloni; Pantofole; Paraorecchie [abbigliamento]; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Petti di camicie; Pettorine con maniche, non di carta; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho; Protezioni al tallone per scarpe; Punte di calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseni; Reggiseni adesivi; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Sari; Sarong; Scaldacolli; Scaldapiedi [non elettrici]; Scarpe; Scarpe con suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Soggoli [indumenti]; Solette; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sottogonne; Sottopiedi; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivaletti con lacci; Stivali; Stole [pellicce]; Suole per calzature; Tacchetti per scarpe da calcio; Tacchi; Talloniere per calzature; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Tenute da judo; Tenute da karatè; Toghe; Tomaie per calzature; Tronchetti; Turbanti; Tute [indumenti]; Uniformi; Valenki [stivali in feltro]; Veli; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere come Pagina 7 di 11 copricapo; Visiere di berretto; Zoccoli [calzature]; Maglie; Maglie intime [maglieria]. Classe 35 Servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori da utilizzare online; Servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori; Servizi di mercati on-line, in relazione ai seguenti servizi: Servizi di giochi di realtà virtuale; Aggiornamento e manutenzione dei dati in banche dati informatiche; Allestimento di vetrine; Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Amministrazione di programmi di fidelizzazione dei consumatori; Assistenza nella gestione degli affari; Consulenza nelle strategie di comunicazione nella pubblicità; Consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni; Consulenza per la gestione degli affari; Contabilità; Controllo finanziario; Direzione di eventi commerciali; Distribuzione di campioni per scopi pubblicitari; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Fornitura di classifiche degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura di recensioni degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura su mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Gestione aziendale per conto degli sportivi; Gestione di affari per conto di artisti; Indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari; Investigazioni per affari; Marketing; Marketing di influenza; Marketing mirato; Negoziazione di contratti di affari per conto di terzi; Negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di terzi; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di fiere commerciali; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Ottimizzazione di motori di ricerca per promozione di vendita; Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di programmi di televendite; Produzione di spot pubblicitari; Promozione di prodotti mediante influencer; Pubblicità; Pubblicità online su rete informatica; Relazioni pubbliche; Ricerca di sponsor; Ricerche di marketing; Ricerche di mercato; Servizi di agenzie di pubblicità; Servizi di agenzie per l’importazione e l’esportazione; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; Servizi di comunicazione aziendale; Servizi di generazione di contatti; Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi di intelligenza competitiva; Servizi di intermediazione commerciale; Servizi di rassegne stampa; Servizi di relazioni con i media; Servizi pubblicitari destinati alla creazione di un’identità di marca per terzi; Sviluppo di concetti pubblicitari; Valutazioni in affari commerciali; Fornitura di informazioni relative a contatti di affari e commerciali; Assistenza nella gestione di aziende in franchising. Classe 41 Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura on-line di calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, Articoli ottici, Borse, borse sportive, Zaini, Attrezzature sportive, Arte, Giocattoli, profumeria, gioielleria, mobili e accessori virtuali non scaricabili da utilizzare in ambienti virtuali; Divertimento, ovvero fornitura dei seguenti prodotti: Personaggi digitali e cartoni animati e non animati, Avatar, Sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; Servizi di realtà virtuale e Pagina 8 di 11 giochi interattivi forniti online da una rete mondiale di computer e attraverso varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura di software per giochi on-line, non scaricabili e Fornitura di videogiochi on-line; Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura d’ambienti virtuali in cui gli utenti possono interagire per tempo libero, scopi ricreativi o intrattenimento; Divertimento, ovvero, Fornitura di ambienti online con streaming di contenuti di intrattenimento e streaming dal vivo di eventi di intrattenimento; Servizi di divertimento, Ovvero Organizzazione, pianificazione e presentazione di performance virtuali ed eventi di intrattenimento social; Accademie [educazione]; Allenamento [formazione]; Corsi di fitness cumulative; Cronometraggio in manifestazioni sportive; Educazione; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Fornitura di informazioni in materia di divertimento; Fornitura di informazioni in materia di educazione; Fornitura di informazioni in materia di ricreazione; Fornitura di recensioni degli utenti per scopi culturali o di intrattenimento; Fornitura di video online, non scaricabili; Fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Insegnamento della ginnastica; Messa a disposizione di impianti sportivi; Noleggio di attrezzature di giochi; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli; Noleggio di impianti sportivi; Noleggio di simulatori per addestramento; Oganizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di competizioni di sport elettronico; Organizzazione di competizioni sportive; Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di spettacoli [servizi di impresari]; Organizzazione e conduzione di eventi sportivi; Organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali; Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e direzione di convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]; Pianificazione di ricevimenti [divertimento]; Prenotazione di posti per spettacoli; Produzione di spettacoli; Produzione di podcast; Produzione di musica; Produzione di films non per scopi pubblicitari; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Realizzazione di eventi ricreativi; Registrazione di films su videonastri; Reportage fotografici; Servizi di acquisizione di immagini fotografiche tramite drone; Servizi di campi sportivi; Servizi di club del benessere [salute e fitness]; Servizi di divertimento; Servizi di educazione fisica; Servizi di giochi forniti online da una rete informatica; Servizi di layout, non per scopi pubblicitari; Servizi di locali notturni [divertimento]; Servizi di messa a disposizione di films, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di messa a disposizione di programmi televisivi, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di parchi di divertimento; Servizi di personal trainer [fitness]; Servizi di sport elettronico; Servizi di valutazione di idoneità fisica a scopo di allenamento; Servizi di video editing per eventi; Servizi educativi forniti da assistenti di bisogni speciali; Servizi per l’acquisizione di certificati d’istruzione, ovvero conduzione di corsi di formazione ed esami d’istruzione; Trasferimento del know-how [insegnamento]; Tutoraggio; Formazione; Organizzazione di attività sportive e culturali; Addestramento nel campo delle motociclette; Addestramento sportivo; Allenamento sportivo. Classe 42 Token non fungibili utilizzati con la tecnologia blockchain; Token non fungibili utilizzati con la tecnologia blockchain per rappresentare un oggetto da Pagina 9 di 11 collezione; Piattaforme software per fornire accesso a cripto-collezionabili, token non fungibili e altri token per applicazioni; Fornitura d’uso temporaneo di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, criptocollezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di transazioni digitali; Ospitare un sito web di comunità virtuale; Fornitura di software non scaricabili sotto forma di cripto-collezionabili e token non fungibili (NFT); Software non scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti virtuali a realtà estesa; Progettazione grafica di materiali promozionali; Programmazione di computer; Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti per i terzi; Servizi di stilista; Stilismo [industrial design]; Sviluppo di videogiochi e di giochi per computer; Controllo tecnico per autoveicoli; Consulenza per la progettazione di siti web; Servizi di disegnatori di arti grafiche; Servizi di disegnatori per imballaggi; Servizi di disegni industriali; Conduzione di studi di progetti tecnici. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese dell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato seguente: ‘oggetti necessari per la realtà virtuale’. • https://www.lexico.com/definition/vr https://www.lexico.com/definition/equipment • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche; guanti di realtà virtuale; lavagne bianche elettroniche interattive; ricetrasmittenti; tablet; prodotti virtuali scaricabili, ovvero, programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento, cappelleria, articoli ottici, borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte, giocattoli, profumeria, gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi virtuali online’, così come i prodotti della classe 18, per esempio ‘bastoni da montagna; borse da sport; etichette adesive in pelle per borse; selle per cavalli; rivestimenti in pelle per mobili’, nonché i prodotti della classe 25, per esempio ‘calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a corto raggio (NFC); articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali; costumi da bagno; guanti termici per dispositivi a schermo tattile; indumenti contenenti sostanze dimagranti; mute per sci nautico; tenute da judo’, sono ‘oggetti necessari per la realtà virtuale’, per esempio perché possono essere utilizzati per lo svolgimento di varie attività realizzate mediante la realtà virtuale, quali l’allenamento, ecc., o sono utilizzabili in mondi virtuali, ecc… Pagina 10 di 11 • Similmente, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori da utilizzare online; organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]’, così come i servizi della classe 41, per esempio ‘divertimento, ovvero fornitura dei seguenti prodotti: personaggi digitali e cartoni animati e non animati, avatar, sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; noleggio di attrezzature di giochi; noleggio di simulatori per addestramento’, nonché i servizi della classe 42, ad esempio ‘fornitura d’uso temporaneo di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, cripto-collezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di transazioni digitali; software non scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti virtuali a realtà estesa; servizi di disegni industriali; conduzione di studi di progetti tecnici’, possono essere specificamente dedicati alla creazione, vendita, promozione, distribuzione, ecc., di ‘oggetti necessari per la realtà virtuale’. • Infine, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di giochi di realtà virtuale’, o i servizi della classe 41, per esempio realizzazione di eventi ricreativi; servizi di sport elettronico; tutoraggio; formazione; addestramento sportivo’ possono essere realizzati mediante tali oggetti. Pertanto, il segno descrive il tipo e la destinazione dei prodotti e servizi e la modalità di prestazione dei servizi. • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Pagina 11 di 11 Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) ec) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018714285 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tas
Rifiuto Marchio MAFIA CONNECTION 10-11-2022
Ad avviso dell’esaminatore, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAFIA CONNECTION» come contrario all’ordine pubblico poiché promuoverebbe/banalizzerebbe attività criminali. La domanda di questo marchio subisce un rifiuto.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 10/11/2022 Anna Lisa Putorti Via Cassiodoro 1 I-00193 roma ITALIA Fascicolo nº: 018720327 Vostro riferimento: Marchio: MAFIA CONNECTION Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: Videa Next Station S.r.l. Via Livigno 50 I-00188 Roma ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 26/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 38 Servizi di telecomunicazione. Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia.
Il pubblico di riferimento è il consumatore italiano e il consumatore medio dell’Unione europea che riconosce il termine ‘mafia’, attribuendo al termine un riferimento ad un’organizzazione criminale, nata in Italia ed attiva in tutto il mondo.
Il significato del termine ‘mafia’ contenuto del segno è descritto da estratti di dizionario (a titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le ricerche effettuate in data 25/07/2022 agli indirizzi: https://dizionario.internazionale.it/parola/mafia, https://www.lexico.com/definition/ma Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 2 fia, https://dle.rae.es/mafia, https://www.duden.de/rechtschreibung/Mafia. Inoltre, il pubblico inglese attribuirebbe al segno «MAFIA CONNECTION» il significato seguente: relazione/collegamento con un’organizzazione criminale di origine siciliana. Il significato del termine ‘connection’, contenuto nel marchio, è supportato da riferimenti di dizionario (ricerche effettuate in data 25/07/2022 all’indirizzo https://www.lexico.com/definition/connection).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAFIA CONNECTION» come contrario all’ordine pubblico perché promuove/banalizza attività criminali. In particolare, il segno fa riferimento ad un collegamento con una organizzazione criminale mondialmente conosciuta per la sua ferocia e le innumerevoli attività illecite. Inoltre, ogni tentativo di ottenere un monopolio e sfruttare commercialmente il termine ‘mafia’ come indicazione di origine per servizi quotidiani offenderebbe sicuramente molto la sensibilità del consumatore medio europeo e, in particolare, quello di lingua italiana e sarebbe considerato inaccettabile. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720327 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
I PROFUMI DELLA NATURA – MARCHIO SETTORE COSMETICI – Alicante 04-11-2022
“I profumi della natura” è comunemente usato nel settore dei detersivi, dei cosmetici e dei profumi per cui non è distintivo ed è elogiativo dei prodotti stessi per cui non supera l’esame dell’ufficio.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 04/11/2022 NICCOLO SCARDACCIONE Viale Majno 9 I-20122 MILANO ITALIA Fascicolo nº: 018717163 Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: GeCa Srl Via Giuseppe Verdi 6 I-20826 Misinto (MB) ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 15/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 3 Profumi per ambiente; Profumi per ambienti in spray; Fragranze per ambienti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti; Prodotti profumati per ambienti; Detergenti per le mani; Detergenti. Classe 35 Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Servizi relativi alla presentazione di prodotti al pubblico; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Fornitura di informazioni ai Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 4 consumatori sui prodotti attraverso Internet; Informazioni sulla vendita di prodotti. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe segno in esame in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato seguente: buoni odori dell’ambiente naturale. Tale significato dei termini «I PROFUMI DELLA NATURA» è stato supportato da riferimenti di dizionario italiano (informazioni estratte da Treccani in data 15/07/2022 all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/profumo, https://www.treccani.it/vocabolario/preposizione, https://www.treccani.it/vocabolario/natura/).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in esame semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti della Classe 3 sono costituiti da o contengono fragranze naturali, profumi che sono fatti con sostanze/ingredienti naturali (in contrapposizione a sostanze chimiche, aromi sintetici, ecc.) o che riproducono gli odori che si trovano in natura, allo stato naturale, e che i servizi della Classe 35 riguardano tali prodotti, come ad esempio servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti profumati, per rendere piacevolmente odorosi luoghi, oggetti o persone, o servizi di informazione sulla vendita di prodotti specializzati in profumi ed essenze odorose naturali. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
Da una ricerca su Internet condotta in data 15/07/2022 è risultato che i termini «I PROFUMI DELLA NATURA» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento e, pertanto, sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi (1. https://www.tigota.it/it/scelti-per-te/fragranteria/herbal; 2. https://www.lesepiciers.com/profumazioni-ambiente/profumatori-ambiente/;
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi, consistenti in un disegno floreale semplice e banale, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il disegno è elementare e modesto, e rafforza semplicemente il legame semantico con l’origine naturale dei prodotti e servizi in questione. Tali immagini comuni di fiori sono tipiche in relazione ai prodotti della Classe 3 e non possono conferire carattere distintivo, in quanto i consumatori le percepiscono come semplici decorazioni, indicanti che i prodotti contengono essenze/aromi floreali. Il disegno è abbastanza schematico e non ha caratteristiche accattivanti o intriganti, che lo distinguerebbero da una mera immagine ornamentale. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Pagina 3 di 4 II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018717163 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 3 Profumi per ambiente; Profumi per ambienti in spray; Fragranze per ambienti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti; Prodotti profumati per ambienti; Detergenti per le mani; Detergenti. Classe 35 Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Servizi relativi alla presentazione di prodotti al pubblico; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Fornitura di informazioni ai consumatori sui prodotti attraverso Internet; Informazioni sulla vendita di prodotti. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi: Classe 35 Servizi di gestione delle vendite; Pubblicità; Pubblicità, in particolare servizi per la promozione di prodotti; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Gestione aziendale in materia di commercio elettronico; Servizi pubblicitari per la promozione del commercio elettronico. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT CONTRO marchio raffigurante testa di un gallo blu, giallo e rosso. Parziale accoglimento 12.10.2022
Sussiste un rischio di confusione quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro economicamente collegate. Quando, si tratta di prodotti di consumo ordinari, è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, un sottomarchio.
I servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, in Classe 35, invece, sono realizzati da società specializzate nella commercializzazione con strategia personalizzata, quindi sono diversi dalla fabbricazione / realizzazione di prodotti, pertanto, nel caso di specie, dissimili dai prodotti dell’opponente.
La somiglianza visuale, auditiva e concettuale dei marchi figurativi in oggetto, li rende simili in grado medio, poiché quello antecedente reca la dicitura “CHANTECLAIR”, distintiva, ed il testo “FORCE & RESPECT”, che, invece, ha un livello di distintività molto basso o inesistente.
Per tali ragioni, la domanda è stata accolta limitatamente per i prodotti e per i servizi identici a quelli dei marchi anteriori, non solo di quello dell’opponente de quo; per quelli appartenenti alle altre Classi, invece, la Divisione di Opposizione non ha ritenuto che sussista rischio di confusione, in quanto dissimili da quelli dei marchi anteriori.
Real Chimica S.r.l., via Monte Santo, 37, 20831 Seregno (MB), Italia (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Immobiliare F.Yw S.r.l., Vicolo Campana 15, 46100 Mantova, Italia (richiedente).
Il 12/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente
L’opposizione n. B 3 153 426 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati: Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali. Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezzadell’uomo.
In data 25/08/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 474 863 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; dentifrici; prodotti per la toeletta; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; saponi.
Classe 5: Alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; sostanze dietetiche per uso medico; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici; fungicidi, erbicidi.
Classe 21: Materiale per pulizia; materiali per la fabbricazione di spazzole; paglia di ferro; pettini e spugne; utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); spazzole (ad eccezione dei pennelli); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione).
I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.
Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.
I preparati per pulire e profumare; olii essenziali; profumeria; cosmetici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
Gli estratti aromatici e fragranze e cosmetici naturali contestati sono compresi nelle ampie categorie di profumeria e cosmeticidell’opponente. Pertanto, sono identici.
I preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i saponi dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.
Servizi contestati in classe 35
I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.
I servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo contestatiriguardano prodotti che sono dichiarati sopra identici, quindi il pubblico di riferimento, fornitore e canali di distribuzione sono gli stessi. Pertanto, i suddetti prodotti e i servizi contestati sono simili.
I restanti servizi pubblicitari, di marketing e promozionalicontestati consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.
La natura e lo scopo dei servizi sopra menzionati sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti. Il mero fatto che alcuni prodotti possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi servizi. Pertanto, i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati devono essere considerati dissimili da tutti prodotti dell’opponente.
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti e i servizi che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Entrambi i marchi sono figurativi e includono un gallo rivolto a sinistra, il becco di colore giallo, e il bargiglio e la zona intorno agli occhi di colore rosso. Il gallo è posto su uno sfondo circolare blu scuro in entrambi i marchi, e non avendo alcun significato in relazione ai prodotti e servizi in questione, si considera un elemento distintivo in grado medio.
Nel caso del marchio anteriore, l’elemento figurativo si considera l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo rispetto ai restanti elementi figurativi e denominativi. Nel caso del marchio impugnato l’elemento figurativo è circondato da una cornice circolare bianca e blue, considerata un semplice elemento geometrico avente una funzione decorativa, e quindi non distintiva.
Il marchio anteriore si compone anche dalla scritta “CHANTECLAIR” in rosso, che non ha un significato per il pubblico di lingua italiana, ed è dunque distintivo. Al di sotto dell’elemento figurativo si legge il testo ‘FORCE & RESPECT’, scritto in blu. Tenendo conto della sua somiglianza con le parole equivalenti nella lingua del territorio di riferimento, tale testo verrà percepito quale avente il significato di ‘forza e rispetto’, e considerato descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi rilevanti, giacché potrebbe riferirsi alla durata dei medesimi e al rispetto dell’ambiente. Pertanto, tale slogan ha un livello di distintività molto basso o inesistente.
Visivamente, i segni coincidono nel fatto che in entrambi appare la rappresentazione di un gallo. Tale animale appare in entrambi i marchi, e quasi negli stessi colori, a eccezione, per esempio, delle piume che nel marchio impugnato che sono gialle rispetto al marchio anteriore, in cui esso appare con le piume bianche. Inoltre, in entrambi segni, il gallo è rivolto a sinistra. Tuttavia, nel marchio anteriore il gallo ha un forte impatto visivo, per i motivi sposti sopra. I segni differiscono nella dicitura “CHANTECLAIR” la quale è distintiva, e “FORCE & RESPECT” del marchio anteriore, di limitata o nulla distintività, e negli elementi figurativi aggiuntivi del marchio impugnato, i cerchi bianchi e blu, che sono tuttavia decorativi e non distintivi e pertanto svolgono un ruolo secondario.
Pertanto, i segni sono visivamente quanto meno simili in grado medio.
Sotto il profilo fonetico, bisogna tenere conto che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché uno dei segni è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati all’elemento figurativo del gallo e tenendo conto che gli elementi verbali addizionali saranno percepiti come privi di significato (“CHANTECLAIR”) o come elementi di distintività molto limitata o nulla (“FORCE & RESPECT”), essi sono concettualmente molto simili.
In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti sono identici e i servizi sono in parte simili e in parte dissimili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, essi si dirigono sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
Nel presente caso assume poi particolare importanza il principio secondo il quale valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
I segni sono visivamente, quanto meno, simili in grado medio e concettualmente molto simili. Non è possibile valutare la somiglianza fonetica tra i segni. È importante notare come l’unico elemento del segno impugnato e l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo nel segno anteriore presentino molte similitudini. Tutti gli elementi rimanenti (a eccezione dell’elemento verbale ‘CHANTECLAIR’) svolgono un ruolo assai meno rilevante, trattandosi di elementi secondari e/o dotati di distintività limitata o nulla, per tutte le ragioni esplicitate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione.
I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all’impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento confonda direttamente i marchi e, di conseguenza, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.
I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.
L’opponente ha basato l’opposizione anche sulle seguenti diritti anteriori:
· Marchio dell’Unione Europea No 15 833 863 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3 e 5;
· Marchio dell’Unione Europea No 16 276 008 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;
· Marchio dell’Unione Europea No 18 165 066 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;
Gli altri marchi anteriori invocati dall’opponente presentano ulteriori differenze rispetto a quello messo a confronto, e che coprono gli stessi prodotti e prodotti delle classi 3, 5 e 21, che sono chiaramente dissimili ai servizi contestati rimanenti, perché presentano una differente natura e origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione e sono destinati ad un consumatore differente. Per tanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.
Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.