Al via dal 1°giugno il sistema del brevetto unitario

Il brevetto europeo con effetto unitario  sarà rilasciato dall’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e, pagando un’unica tassa di rinnovo direttamente all’EPO, si otterrà contemporaneamente la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all’iniziativa: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.




BIOREPAIR per il settore igiene orale è un marchio descrittivo – Alicante 14-04-2023

L’ufficio preposto all’esame del marchio non trova nulla di distintivo nel termine bioreapir per spazzolini, collutori e dentifrici per denti. Il marchio non supera l’esame poichè descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/04/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: **************
Vostro riferimento: *********************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *********************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/05/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Dentifrici; preparazioni non medicate e prodotti per l’igiene orale; prodotti
per rinfrescare l’alito; collutori non per uso medico; prodotti per sbiancare i
denti e per smacchiare i denti; dentifricio gel; Dentifrici sotto forma di
gomme da masticare.
Classe 5 Sostanze abrasive per uso dentistico; collutori antibatterici; sostanze
medicate per sbiancare i denti; Gomme da masticare per uso medico;
integratori alimentari per il riequilibrio del microbioma orale; Dentifricio per
uso medico.

Classe 21 Spazzolini da denti; filo interdentale.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “riparazione biologica o
    relativa alla biologia”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese
    (informazione estratta da Lexico on 26/05/2022 agli indirizzi
    https://www.lexico.com/definition/bio, https://www.lexico.com/definition/biological,
    https://www.lexico.com/definition/repair).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti possono effettuare un ripristino biologico, riportare in buono stato la
    biologia dei denti e del cavo orale, ad esempio dentifrici che riparano lo smalto dei
    denti con elementi o particelle biologiche analoghe o affini alla biologia stessa dei
    denti, o potenziati con probiotici per prevenire infiammazioni, collutori con molecole
    che remineralizzano lo smalto dei denti, integratori alimentari di vitamine, minerali, o
    altri elementi biologici, che contribuiscono al ripristino della microbiologia orale.
    Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia semplice e
    comune, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
    informazioni sulla destinazione o funzione dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
  • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/07/2022. Poiché contenevano un
riferimento non chiaro all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 22/07/2022 l’Ufficio ha
invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della
rivendicazione relativa all’acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso. In data
26/07/2022 il richiedente ha confermato che la richiesta era da considerarsi in via principale.
In data 16/11/2022 l’Ufficio informava il richiedente che gli elementi di prova di cui alle sue
osservazioni di replica del 20 e del 27/07/2022 non erano accettabili in DVD (decisione del
Direttore Esecutivo dell’Ufficio EX-20-10 del 22/12/2020), dando un termine di mese per il
loro deposito. In data 22 e 30/11/2022 il richiedente ha presentato parte della
documentazione tramite user area e parte tramite chiavetta USB. Le osservazioni possono
essere sintetizzate come segue.

  1. I prodotti Biorepair® sono nati nella prima metà degli anni 2000 come prima linea a
    base di microparticelle biomimetiche che sono in grado di insinuarsi nei microscopici
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    difetti superficiali dello smalto e della dentina, per svolgere un’efficace azione
    remineralizzante e riparatrice che rinforza i denti e li protegge da placca, tartaro e
    carie.
  2. Nel 2008 l’EUIPO ha registrato il marchio “BIOREPAIR” n° 6295877 quando il
    concetto di riparazione della dentina era totalmente sconosciuto. Oggi il mercato
    presenta molti produttori che si riferiscono a tale principio e il consumatore è più
    smaliziato ed informato sulla possibilità di riparare i graffi.
  3. L’espressione ‘BIOREPAIR’ in inglese è sgrammaticata e inadatta ad essere inserita
    in una frase di senso compiuto (il segno non è ‘biorepairs’, in terza persona
    singolare, che avrebbe potuto far riferimento ad un’azione generata dal prodotto).
  4. ‘Biorepair’ non corrisponde al nome generico di nessuno dei prodotti rivendicati, né
    l’Ufficio ha dimostrato che il consumatore medio europeo, incluso quello di lingua
    inglese, usi il termine ‘Biorepair’ come sinonimo di uno dei prodotti obiettati. Pertanto,
    la domanda non può essere rifiutata in base all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b.
    Il segno è la parola unica “ ” con maiuscola iniziale, assente nel vocabolario
    inglese. Pertanto il consumatore lo percepirà come un unico termine fantasioso,
    senza dividerlo in BIO + REPAIR (cosa non dimostrata dall’Ufficio). Il termine non
    indica espressamente alcuna caratteristica dei prodotti peraltro diversi tra loro. È
    assai dubbio che il consumatore immagini che il prodotto ‘Biorepair’ ‘ripristini il buono
    stato della biologia dei denti’ con riparazione dello smalto con elementi o particelle
    biologiche o affini alla biologia stessa dei denti. Non è scritto nel marchio.
  5. Ciascuno degli impedimenti assoluti elencati nell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE è
    indipendente e richiede un esame separato, cosa assente nel rilievo dell’Ufficio.
  6. Si chiede in via principale il ritiro delle obiezioni anche ai sensi dell’art.7 3 perché il
    marchio ha acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto
    nello specifico settore dei dentifrici con azione biomimetica.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
    L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea
    (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia,
    l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un
    impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla
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    registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
    qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
    Come indicato nella lettera di obiezione del 26/05/2022, il pubblico di riferimento in questo
    caso è il pubblico di lingua inglese. Poiché il segno “BIOREPAIR” contiene termini di base
    della lingua inglese, ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua
    ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché quello dei paesi scandinavi, Paesi Bassi e
    Finlandia, dove la conoscenza di base dell’inglese da parte del pubblico è un fatto noto
    (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
    a) Articolo 7, paragrafo 1, lettera c, RMUE
    L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è di escludere dalla registrazione
    “marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio” (enfasi aggiunta).
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non trova nulla di distintivo nel segno « » in relazione ai prodotti
    designati che consistono in dentifrici, collutori, spazzolini e altri prodotti per la cura e l’igiene
    di denti e cavo orale nelle Classi 3, 5 e 21, cioè articoli che consentono il ristoro o la
    riparazione biologia o di parti biologiche, come denti e cavo orale. In relazione ai prodotti in
    questione, la parola «BIOREPAIR» ha un significato chiaro e immediatamente comprensibile
    che ne descrive la destinazione o la funzione. Nello specifico, per quanto riguarda prodotti e
    preparati della Classe 3, il segno trasmette il messaggio hanno proprietà naturali o
    biologiche che aiutano la riparazione di ciò cui i sono destinati, vale a dire denti e cavo orale.
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    Ragionamento analogo si applica ai prodotti della Classe 5. Rispetto ai prodotti della Classe
    21, il segno descrive il fatto che il design o la composizione degli spazzolini da denti e del
    filo interdentale sono naturali o ecologici e possono anche contenere proprietà specifiche, ad
    esempio una composizione che potrebbe aiutare la riparazione di parti biologiche quali denti
    e bocca. In definitiva, il richiedente non ha argomentato in modo convincente che il segno
    non sia descrittivo dei prodotti oggetto di obiezione.
    Il richiedente argomenta che per il termine “BIOREPAIR” non esista una definizione da un
    dizionario. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto
    tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non
    offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la
    possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
    esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione
    europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri
    seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove
    (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
    In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
    obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del
    segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato.
    Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno
    nell’insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è
    stato reso sufficientemente chiaro.
    Il richiedente sostiene che il segno è grammaticalmente errato e quindi non può essere
    considerato descrittivo e non distintivo.
    L’Ufficio dissente. In inglese, gli aggettivi normalmente precedono i nomi, come accade nel
    caso in esame in cui l’aggettivo ‘BIO’ precede il sostantivo ‘REPAIR’ che, insieme,
    significano: riparazione o ripristino biologico o relativo alla biologia. Pertanto, tale
    argomentazione del richiedente deve essere respinta.
    Peraltro, qualora per meri fini argomentativi si volesse accedere alla tesi del richiedente in
    merito alla non correttezza grammatica del segno, si rammenta che anche un segno che
    consiste in una combinazione grammaticalmente errata (ad esempio un aggettivo con un
    verbo) deve essere considerato descrittivo se il suo significato è ancora chiaramente
    comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10,
    Highprotect, EU:T:2012:107). Pertanto, seppur il segno in questione fosse
    grammaticalmente errato, ciò non sarebbe sufficiente per concludere che non ha carattere
    descrittivo (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334).
    Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di
    registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.
    Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
    ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
    viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
    tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
    che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
    somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
    carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
    neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
    prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
    compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
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    (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
    Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
    nient’altro che la somma delle sue parti perché il segno è costituito da due elementi
    descrittivi, di cui uno è un prefisso molto comune, specialmente nel settore dei prodotti in
    questione (BIO) e l’altro è un termine semplice, non ricercato (REPAIR/riparazione) che
    assume un significato specifico in relazione a denti che possono presentare lievi difetti da
    riparare. L’unione di tali semplici e comuni elementi verbali non crea un’impressione
    sufficientemente lontana da quella creata dai due elementi verbali separatamente. Non c’è
    nulla di insolito nella loro sintassi né nient’altro che contribuisca a creare un neologismo che
    sia più della somma delle sue parti. Il pubblico di riferimento riconoscerà immediatamente e
    senza alcuno sforzo mentale il significato di “BIOREPAIR” in relazione ai prodotti in
    questione.
    Benché un marchio possa essere suggestivo o allusivo senza essere direttamente
    descrittivo, non è il caso di “BIOREPAIR”. Questo segno è solo una combinazione di due
    parole note che descrivono una caratteristica dei prodotti, vale a dire che sono adatti o
    destinati alla riparazione di danni orali/dentali (“REPAIR” o riparazione) in modo biologico o
    naturale oppure perché contengono ingredienti biologici, naturali o ecologici (“BIO”).
    Peraltro, è comune in inglese combinare due parole significative. Di conseguenza, il
    pubblico interessato comprenderà che il marchio è composto da due parole familiari e non
    percepirà il marchio come un neologismo privo di significato (28/11/2016, T 128/16,
    SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
    L’Ufficio concorda con il richiedente che “Il consumatore a scaffale trova il marchio, non
    un libro di chimica”. Infatti, non è necessario sapere come funzionino scientificamente i
    prodotti rivendicati o avere competenze di chimica, per capire dal termine “BIOREPAIR” che
    i prodotti rivendicati riparano biologicamente o ripristinano in maniera sostenibile. Gli
    elementi verbali che formano il segno sono semplici, comuni e accessibili ad ogni
    consumatore di lingua inglese. Peraltro, come anche riconosciuto dal richiedente, altri
    operatori del settore della cura e igiene orale commercializzano prodotti simili, per cui i
    consumatori sono informati e avvezzi a prodotti in grado di riparare imperfezioni, ad
    esempio, dei denti, senza necessità di conoscere il meccanismo scientifico che lo rende
    possibile.
    In ragione di tutto quanto precede, le argomentazioni del richiedente in merito al carattere
    non descrittivo del segno devono essere respinte.
    b) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE
    L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione
    “marchi privi di carattere distintivo”.
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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    «Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera
    significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua
    funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE» (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,
    EU:C:2006:20, § 31).
    ll richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo,
    come il fatto che il marchio è costituito da un’unica parola con la prima lettera maiuscola e
    da una grafia asseritamente distintiva. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre
    un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti
    prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di
    distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare
    attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C-218/01,
    Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
    Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto
    decisivo sull’impressione generale del segno e/o possono essere percepiti solamente dopo
    un’attenta analisi dello stesso perché, da un lato, la lettera ‘B’ iniziale maiuscola potrebbe
    non essere notata, data anche la sua dimensione ridotta e simile a quella delle altre lettere
    e, dall’altro, ciò non impedisce di riconoscere nel segno le due parole ‘BIO’ e ‘REPAIR’ che
    sono semplici e comuni, ampiamente diffuse sul mercato dei prodotti obiettati. La grafia
    utilizzata è banale, comune e priva di orpelli o colori. Nel complesso, gli elementi del segno
    e la loro posizione non è di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essa
    anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia fornito ragioni solo in relazione all’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, e nessun ragionamento individuale riguardo all’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE. Il richiedente sostiene inoltre che l’Ufficio non abbia
    dimostrato che il consumatore medio europeo incluso quello di lingua inglese, usi il termine
    ‘Biorepair’ come sinonimo di dentifricio, spazzolino, collutorio o uno dei prodotti rivendicati
    nella domanda in oggetto.
    L’Ufficio dissente. È giurisprudenza consolidata che esista un’evidente sovrapposizione tra
    le sfere di applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
    lettere da b) a d), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85;
    12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
    In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo
    descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
    prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007,
    T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
    Inoltre, che il segno debba essere necessariamente un sinonimo dei prodotti richiesti per
    essere rifiutato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è corretto. Il
    carattere distintivo intrinseco di un marchio è definito dalla sua capacità,
    indipendentemente dalla situazione in cui è utilizzato, di essere ricordato dal pubblico
    interessato come mezzo per distinguere i prodotti e servizi di un’impresa e quindi per
    distinguere tali beni e servizi da quelli di altre imprese. Nel caso in esame, poiché
    ‘BIOREPAIR’ è descrittivo di caratteristiche dei prodotti obiettati è privo della capacità
    distintiva necessaria per poter essere ricordato dal consumatore di riferimento.
    Rispetto al consumatore di riferimento, il richiedente sostiene che l’Ufficio non ha dimostrato
    che il consumatore medio europeo né quello di lingua inglese, ossia irlandese, percepiscano
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    come non distintivo il segno in esame.
    L’Ufficio dissente. Come indicato in precedenza, il consumatore di riferimento nel caso in
    esame non è quello di tutti gli stati membri dell’Unione europea, bensì di quelli in cui l’inglese
    è una lingua ufficiale o ampiamente diffusa, vale a dire Irlanda e Malta, Paesi Bassi e
    Finlandia. Rispetto a tale consumatore l’Ufficio ha ampiamente dimostrato nel rilievo iniziale
    e nei paragrafi precedenti che il termine “BIOREPAIR” ha un significato descrittivo di
    caratteristiche dei prodotti designati e, perciò, il segno è anche non distintivo.
    Quindi, anche se il segno fosse descrittivo e non distintivo per la maggior parte dei
    consumatori dell’UE, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione
    ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma
    comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se
    esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è
    non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso
    dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo
    in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
    § 57).
    Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
    inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
    Il richiedente ritiene infine che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali il
    MUE 006295877 – BIOREPAIR. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le
    decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
    discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
    europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
    giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
    BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    In relazione al fatto che l’Ufficio abbia registrato MUE 006295877 – BIOREPAIR per gli stessi
    prodotti del marchio in esame, si rammenta che possono essere invocate precedenti
    decisioni dell’Ufficio e che, se realmente comparabili, l’Ufficio deve valutare se debbano
    essere seguite. L’Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una
    corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione.
    Nel caso in esame, la decisione è coerente con la prassi dell’Ufficio sui motivi assoluti di
    rifiuto e conforme alla giurisprudenza dei tribunali europei. Fondamentalmente, nell’ambito
    del diritto europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell’ambito della pratica d’esame
    dell’Ufficio, si dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi
    comparabili (02/12/2009, C-39/08, ‘ Volkhandy’, EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in un
    caso precedente l’Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente
    generoso, tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in un
    caso successivo.
    Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio,
    una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può
    avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto
    Pagina 9 di 12
    eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non
    è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67,
    EU:T:2002:43).
    Pertanto, anche questo argomento è privo di fondamento.
    c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE
    L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
    carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
    chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
    Oltre agli argomenti summenzionati, nelle risposte alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 19
    e 26/07/2022 il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
    aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
    principale.
    Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
    distintivo in seguito all’uso in questi 16 anni di leadership dello specifico settore dei dentifrici
    con azione biomimetica.
    A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il 22 e
    30/11/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:
    • Allegato 2: Relazione Nielsen sul fatturato e quote di mercato Italia, Germania,
    Francia, Polonia, Croazia, Ungheria
    • Allegato 3: Dichiarazione giurata relativa alle vendite 2008-2021 (include
    indicazione per alcuni anni in Irlanda e Malta)
    • Allegato 4: Inserzioni pubblicitarie in Polonia e Croazia
    • Allegato 5: Campioni fatture 2017-2021 (di cui solo due per l’Irlanda e tre per
    Malta)
    • Allegato 6: Dichiarazione Wavemaker su investimenti pubblicitari senza
    indicazione di alcun paese di riferimento
    • Allegato 7: Indagine di mercato in Italia, Germania e Polonia
    • Allegato 8: Spot pubblicitari in Italia
    Valutazione delle prove
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione
    indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non
    ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi
    per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è
    stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il
    segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico
    di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un
    servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza
    Pagina 10 di 12
    giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti
    all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi
    oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di
    evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
    economico […].
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
    seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del
    pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come
    provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione
    relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata
    soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed
    astratti, ad esempio come percentuali determinate […].
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di
    tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne
    era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
    dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare,
    la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la
    durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per
    promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
    proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di
    camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla
    scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa
    di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa
    determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […].
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
    compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai
    prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in
    considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei
    prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e
    avveduto […]
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo
    in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di
    marchio dell’Unione europea, avvenuta il 21/04/2022. I documenti presentati corrispondono
    a un periodo precedente a tale data.
    L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una
    distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini
    demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
    Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e “prove secondarie”
    (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente
    indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of
    superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a
    corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
    Pagina 11 di 12
    Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
    dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
    Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
    distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
    essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
    et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
    carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
    aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
    noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
    Nella fattispecie si è stabilito che il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico di lingua
    inglese dell’Unione europea con un livello di attenzione medio. Pertanto, per essere
    registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito
    carattere distintivo in seguito all’uso in tutti i territori di lingua inglese dell’Unione europea,
    vale a dire Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia.
    La documentazione prodotta dal richiedente mostra, quasi ovunque, l’uso del marchio in
    paesi dell’Unione europea diversi da quelli di lingua inglese. Non si rinviene quasi nessuna
    prova relativa all’Irlanda (due fatture nell’allegato 5A e 5B: una per 550 Euro e una per
    importo non divulgato; nell’allegato 3 cifre relative al fatturato, non sostanziali) e pochissime
    relative a Malta (tre fatture nell’allegato 5B e 5C per importi non divulgati; poche cifre relative
    al fatturato, piuttosto esigue).
    Come indicato nel riepilogo delle prove, gli altri documenti si riferiscono ad altri paesi come
    Italia, Germania, Francia, Polonia, Croazia, Ungheria. Ad esempio l’indagine di cui
    all’allegato 7 non indica le domande effettuate al campione (che impedisce di valutare
    l’attendibilità delle risposte) ma, soprattutto, è effettuata rispetto al consumatore italiano,
    tedesco e polacco. Questo non è il pubblico inglese di riferimento presso il quale il segno è
    ab initio privo di carattere distintivo. Le informazioni relative a quote di mercato, dati sul
    fatturato e sulle vendite, di cui all’allegato 2, non riportano dati relativi a paesi membri
    dell’UE in cui la lingua inglese è quella ufficiale. L’allegato 4 include inserzioni pubblicitarie
    solo in Polonia e Croazia.
    Di conseguenza, il richiedente non è stato in grado di dimostrare che almeno una parte
    significativa del pubblico rilevante di lingua inglese, vale a dire i consumatori di Irlanda,
    Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia, è giunta, in seguito all’uso che ne è stato
    fatto sul mercato, a considerare il marchio oggetto della domanda di registrazione come
    idoneo a identificare i prodotti rivendicati come provenienti da una determinata impresa.
    Conclusione
    Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
    rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
    richiesto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018690186 è respinta.
    Pagina 12 di 12
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.
    Valeria NIMMO



Fondo PMI – Voucher 3 (brevetti) e il Voucher 4 (varietà vegetali)

Al via dal 26 aprile:

  • il Voucher 3 che finanzierà brevetti nazionali ed europei fino ad un massimo di 1.500 euro delle spese ammissibili
  • il Voucher 4 per le varietà vegetali comunitarie in misura del 50% della tassa di registrazione online, che ammonta a 450 euro.

Le imprese possono far domanda per i due nuovi voucher dal 26 aprile. Le modalità sono le stesse di quelli previste attualmente per il Voucher 2: direttamente o tramite un loro rappresentante e attraverso il sito dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.

Per maggiori informazioni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it




Marchio che contiene imitazioni di bandiere: Art. 6 della Convenzione di Parigi

Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da
un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato italiano. La vicenda ad ogni modo si conclude con l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
le Onorificenze – che ha espressamente affermato che nulla vieta l’utilizzo, da parte della richiedente di simboli riconoscibili come richiamo alla
bandiera nazionale italiana, a patto che il relativo uso riguardi prodotti di origine italiana.

DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 25 gennaio 2022
Nel procedimento ********************
******************
*******************************************
Italia Richiedente / Ricorrente
rappresentata da *********************************
Italia
RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea
n. *********************************
LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)

Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 16 dicembre 2020, ********************. (“la richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione
europea figurativo
per i seguenti prodotti, come limitati il 21 gennaio 2022:
Classe 5 – Alimenti dietetici per uso medico; alimenti omogeneizzati per uso medico; alimenti per
neonati; bevande dietetiche per uso medico; caramelle per uso medico; digestivi per uso
farmaceutico; farine lattee per neonati; farine per uso farmaceutico; gomme da masticare per uso
medico; lattosio per uso farmaceutico; lievito per uso farmaceutico; pane per diabetici per uso
medico; pane, crackers, fette biscottate e prodotti da forno arricchiti con vitamine per uso
terapeutico; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno arricchiti con fibre vegetali
alimentari dietetiche; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno iposodici per uso
medico; preparazioni mediche dimagranti; prodotti biologici per uso medico; sostanze dietetiche
per uso medico; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.
Classe 30 – Barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; biscotteria; biscotti senza glutine;
biscotti; biscottini; brioches; cacao; caffè; caramelle; cialde; cioccolato; confetteria; confetti;
crackers senza glutine; crackers; crostini di pane; dolci; dolciumi; farine alimentari; gelati; gomme
da masticare; grissini; lievito; miele; pane biscottato; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e
prodotti da forno integrali o multi cereali; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da
forno iposodici; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno senza glutine; pane;
panini; paste alimentari; pasticceria; pizze; preparati fatti di cereali; prodotti sostitutivi del pane;
riso; snack a base di cereali; snack a base di riso; succedanei del caffè; tè; wafers [biscotti];
zucchero; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.
2 In data 9 febbraio 2021, l’esaminatrice notificava alla richiedente un rifiuto
provvisorio della domanda di registrazione, emesso ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera h), RMUE relativamente a tutti i prodotti rivendicati dalla
richiedente. In particolare, le obiezioni dell’esaminatrice possono essere
sintetizzate come segue.
– Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da
un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato
italiano;
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
3
– Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità
competente dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
3 Nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatrice, la richiedente non ritirava la
propria domanda di registrazione e, in data 4 giugno 2021, depositava un
documento proveniente dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze”, datato 27 aprile2021, che classificava
come “l’autorizzazione alla registrazione del marchio in oggetto emessa
dall’autorità competente dello Stato italiano, necessaria al superamento
dell’impedimento alla registrazione”. In base a detto documento, la richiedente
chiedeva all’Ufficio una “conferma di superamento del rifiuto”.
4 Con decisione del 9 agosto 2021 (“la decisione impugnata”), l’esaminatrice
rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, per tutti i prodotti
oggetto della domanda, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE. La
decisione può essere sintetizzata come segue:
– Innanzitutto, si nota che, in base al documento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, l’Ufficio del Cerimoniale ha il compito di tutelari i Simboli
dello stato italiano “per fini strettamente istituzionali e protocollari” e non ha
come interlocutori privati ma, esclusivamente amministrazioni dello stato
italiano. Ciò, dunque, esclude la rilevanza del documento rispetto a soggetti e
funzioni diverse da quelle menzionate dall’Ufficio del Cerimoniale.
– Volendo comunque approfondire il suo contenuto, si nota che l’Ufficio del
Cerimoniale spiega che l’articolo 10, rubricato ‘Stemmi’, del Codice della
Proprietà Industriale (Dlgs 30/2005) non è da interpretarsi nel senso di
autorizzare l’utilizzo della bandiera italiana.
– Inoltre, l’Ufficio del Cerimoniale stabilisce nel documento di poter solo
attestare la rispondenza, o meno, della bandiera italiana usata da un privato
rispetto al suo formato legale. Nel caso di specie, l’Ufficio del Cerimoniale
conferma la correttezza dei colori usati e della loro alternanza, rilevando una
leggera discrepanza nel requisito dell’altezza che, tuttavia, non impedisce al
simbolo usato di essere “un richiamo grafico” alla bandiera italiana.
– Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h),
RMUE, si applica se il consumatore medio può vedere nel marchio
l’imitazione di un «emblema» (nonostante le differenze nei dettagli araldici).
La Corte ha stabilito che, per quanto riguarda “l’imitazione da un punto di
vista araldico”, una differenza rilevata da uno specialista in arte araldica tra il
marchio oggetto della domanda di registrazione e l’emblema di Stato non
sarà necessariamente percepita dal consumatore medio. Pertanto, nonostante
le differenze in taluni dettagli araldici, il marchio contestato può essere
un’imitazione dell’emblema in questione ai sensi dell’articolo 6ter della
Convezione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille
d’érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et
finire, EU:T:2011:246, § 24-25). Può esserci imitazione quando l’«emblema»
mostra l’elemento principale di un emblema ufficiale protetto, ad esempio ai
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
4
sensi dell’articolo 6 ter della Convezione di Parigi, o parte di esso. Tale
elemento non deve necessariamente essere identico all’emblema di cui
trattasi. Il fatto che l’emblema di cui trattasi sia stilizzato o che solo una parte
dell’emblema sia utilizzata, non impedisce necessariamente che si tratti di
un’imitazione dal punto di vista araldico (21/04/2004, T-127/02, ECA,
EU:T:2004:110, § 41).
– Il documento procede affermando che se un’azienda “produce beni di una
filiera produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo
grafico che rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non
avrebbe niente da eccepire, né avrebbe diritto di esercitare un potere
concessorio”. Pertanto, il documento in questione non potrebbe, per
definizione, presentare una concessione o autorizzazione all’uso e
registrazione come marchio della bandiera italiana da parte di un privato.
– Infine, l’Ufficio del Cerimoniale si dichiara espressamente incompetente a
stabilire se un privato, quale il richiedente, sia titolato a fare espliciti richiami
alla nazionalità italiana del proprio prodotto.
– In considerazione di quanto sopra, è evidente che il documento in questione
non rilascia alcuna autorizzazione al richiedente in merito all’uso e alla
registrazione della bandiera italiana o di una sua imitazione araldica come
marchio. Pertanto, il documento allegato dalla richiedente non è sufficiente
affinché l’Ufficio revochi la propria obiezione.
5 In data 8 ottobre 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
impugnata chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria
contenente i motivi di ricorso in data 9 dicembre 2021.
6 In data 21 gennaio 2022, la richiedente limitava i prodotti come indicato nel
punto 1 della presente decisione.
7 In data 25 gennaio 2022, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso comunicava
alla richiedente l’accoglimento della domanda di limitazione.
Motivi del ricorso
8 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come
segue:
– Per tutto quanto è nella conoscenza della richiedente e sulla base delle
informazioni ottenute dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Allegato 4,
Allegato 6b e Allegato 7b), l’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta l’unica
autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi. Contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso
Ufficio del Cerimoniale e sulla base della migliore conoscenza possibile, il
parere fornito dalla richiedente in data 4 giugno 2021 deve essere ritenuto
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
5
rilevante ai fini della presente procedura, in quanto emesso dall’autorità
competente;
– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato
e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene
un’accurata descrizione degli elementi grafici che compongono il segno ed
evidenzia il sostanziale scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto
nel marchio sopra riportato e le caratteristiche della bandiera italiana oggetto
di tutela come simbolo nazionale. Le differenze rilevate sono tali da mettere
in discussione ab origine l’applicabilità dell’impedimento previsto
dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE al marchio in oggetto.
– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato
e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene a
tutti gli effetti un’implicita autorizzazione all’uso e alla registrazione del
segno da parte della richiedente, poiché afferma che, essendo la bandiera un
simbolo distintivo di tutti gli italiani, la funzione simbolica connaturata nel
tricolore, vale a dire l’individuazione di appartenenza ad un popolo, è
liberamente utilizzabile da qualsiasi cittadino italiano. Ed infatti aggiunge
che “se l’azienda produce beni di una filiera produttiva nazionale avrebbe
ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che rappresenti i colori nazionali
e su tale scelta questo Ufficio non potrebbe avere niente da eccepire, né
avrebbe il diritto di esercitare un potere concessorio”.
Motivazione
9 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
indicato altrimenti nella presente decisione.
10 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
ricevibile.
Sull’ammissibilità delle prove presentate dinnanzi alla Commissione di ricorso
11 La Commissione osserva che durante il procedimento di ricorso la richiedente ha
presentato nuove prove a sostegno dei propri argomenti. Trattasi, in particolare, di
corrispondenza con la Presidenza della Repubblica Italiana, con l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi e con altri organi dell’Amministrazione dello Stato italiano,
numerati come Allegati da 1a) a 7b).
12 A tal proposito, la Commissione ricorda che, come regola generale, le prove
devono essere fornite dalle parti entro i termini indicati dall’EUIPO. Tuttavia,
secondo la giurisprudenza della Corte, la presentazione di fatti e prove ad opera
delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova
subordinata una tale presentazione.
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
6
13 In particolare, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, RMUE, l’Ufficio può non
tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non
hanno presentato per tempo. Precisando che l’EUIPO “può”, in un caso del
genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, il legislatore europeo ha
conferito all’EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur
motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di
tali fatti e prove (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162,
§ 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013,
C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
14 Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, RDMUE la Commissione di ricorso può
accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali
fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame,
essere rilevanti per l’esito della causa e b) non sono stati presentati per tempo per
valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove
pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per
contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d’ufficio
dall’organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.
15 Nel caso di specie, gli elementi di prova depositati per la prima volta dinanzi alla
Commissione sembrano essere pertinenti in quanto sono destinati a contestare le
ragioni addotte nella decisione impugnata in merito alla insufficienza del
documento proveniente dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze”, datato 27 aprile 2021, per superare
l’impedimento alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h),
RMUE, oltre che complementari rispetto alle prove già fornite nei termini e prese
in considerazione nella decisione impugnata.
16 Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene ammissibili le prove
presentate dalla richiedente nella fase del ricorso.
17 Nondimeno, la Commissione sottolinea che la rilevanza prima facie degli
elementi di prova non implica che essi siano determinanti per l’esito della
presente causa.
Sulla richiesta di riservatezza
18 L’articolo 114, paragrafo 4, RMUE, stabilisce che i fascicoli possono contenere
determinati documenti che non sono oggetto di consultazione, in particolare se la
parte interessata ha manifestato uno specifico interesse a mantenerli riservati.
19 Nel caso in cui sia invocato un interesse specifico a mantenere riservato un
documento conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, RMUE, l’Ufficio deve
verificare se un interesse specifico sia adeguatamente dimostrato. Tale interesse
specifico deve sussistere a causa della natura riservata del documento o del suo
status di segreto commerciale o commerciale.
20 Nella fattispecie, i documenti depositati dinnanzi alla Commissione di ricorso
nonché il contenuto della memoria contenente i motivi di ricorso sono stati
qualificati come confidenziali. Tuttavia, in assenza di qualsivoglia specifico
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
7
interesse addotto dalla richiedente a mantenere riservata siffatta documentazione,
la Commissione non può accogliere la richiesta di riservatezza in questione.
21 Ciononostante, la Commissione tratterà la documentazione in questione con la
dovuta attenzione, senza divulgare informazioni che non siano accessibili presso
fonti pubbliche.
Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE
22 L’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE recepisce nel sistema dei marchi
dell’Unione europea l’articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale, la cui finalità è quella di escludere la registrazione e
l’utilizzo dei marchi identici o particolarmente simili a emblemi di Stato, segni e
punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia adottati dagli Stati ovvero a
emblemi, sigle e nomi di organizzazioni intergovernative (OIG).
23 Tale registrazione o utilizzo pregiudicherebbe il diritto dell’autorità interessata di
controllare l’utilizzo dei simboli della sua sovranità e, inoltre, potrebbe fuorviare
il pubblico rispetto all’origine dei beni e servizi per quali tali marchi vengono
utilizzati.
24 Per violare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, un marchio:
 deve consistere unicamente in una riproduzione identica o in una “imitazione
araldica” dei succitati simboli; oppure
 deve contenere una riproduzione identica o una “imitazione araldica” dei
succitati simboli.
25 Nel caso in questione, il segno richiesto
contiene un elemento figurativo che costituisce una rappresentazione fedele della
bandiera dello Stato italiano in termini di colore e configurazione, come
giustamente rilevato nella decisione impugnata. Per quanto riprodotta con
dimensioni relativamente ridotte, la bandiera dello Stato italiano è
immediatamente riconoscibile.
26 A tal proposito, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza rilevante,
per quanto riguarda “l’imitazione da un punto di vista araldico”, una differenza
rilevata da uno specialista di arte araldica tra il marchio per il quale è stata
presentata la domanda e l’emblema di Stato non sarà necessariamente percepita
anche dal consumatore medio e che pertanto, nonostante le differenze a livello di
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
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taluni dettagli araldici, il marchio contestato potrebbe essere o contenere
un’imitazione dell’emblema in questione ai sensi dell’articolo 6 ter della
Convenzione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille
d’érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire,
EU:T:2011:246, § 24-25).
27 Pertanto, anche qualora l’elemento figurativo del marchio in questione non
dovesse rappresentare esattamente le proporzioni della bandiera dello Stato
italiano in termini di proporzioni tra altezza e lunghezza, la Commissione ritiene
che gli argomenti della richiedente, relativi all’esistenza di un “sostanziale
scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto nel marchio sopra riportato
e le caratteristiche della bandiera italiana”, siano privi di fondamento e debbano
pertanto essere respinti.
28 Nel caso di specie, la Commissione osserva altresì che la presenza nel segno in
questione dell’elemento verbale “I’m from Italy” o, quantomeno, del termine
“Italy”, rafforza il nesso tra l’elemento figurativo della domanda di marchio e la
bandiera dello Stato italiano (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid
Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 et seq.; 28/10/2014, R 1577/2014-4, SWISS
CONCEPT, § 33).
29 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la decisione
impugnata abbia correttamente rilevato la presenza, nel segno in questione, di un
elemento costituito da un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione
dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente della bandiera
dello Stato italiano.
30 Pertanto, l’esaminatrice ha correttamente indicato che l’impedimento alla
registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE poteva essere
superato solo presentando un’autorizzazione alla registrazione del marchio
emessa dall’autorità competente dello Stato italiano.
31 Al riguardo, la Commissione osserva che la richiedente ha adottato un
comportamento diligente e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di
individuare l’autorità competente dello Stato italiano relativamente al rilascio di
detta autorizzazione, scontrandosi con non pochi ostacoli che saranno solo
accennati nella presente decisione, in considerazione della richiesta di
riservatezza avanzata dalla richiedente.
32 In particolare, la documentazione presentata dinnanzi alla Commissione dimostra
che la richiedente ha svolto le seguenti attività tendenti all’ottenimento
dell’autorizzazione all’uso del segno in questione:
– Il 17 febbraio 2021 la richiedente inviò al Segretariato Generale della
Presidenza della Repubblica italiana una richiesta di autorizzazione alla
registrazione e all’uso del segno in questione.
– Il 23 febbraio 2021 il Segretariato Generale della Presidenza della
Repubblica italiana confermava che detta richiesta era stata sottoposta
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
9
all’attenzione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), al quale
appartiene l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
– Non avendo ricevuto risposta a detta richiesta, in data 30 marzo 2021 la
richiedente si rivolgeva direttamente all’UIBM, sollecitando aggiornamenti
in merito. Nella stessa data, l’UIBM replicava indicando nella Presidenza del
Consiglio dei Ministri italiano l’autorità competente per il rilascio
dell’autorizzazione richiesta.
– In seguito ad una successiva richiesta di chiarimenti della richiedente, in data
31 marzo 2021 l’UIBM sosteneva di non aver ancora ricevuto la
documentazione trasmessa dalla Presidenza della Repubblica italiana e, al
contempo, confermava che l’autorità responsabile per il rilascio
dell’autorizzazione richiesta era la Presidenza del Consiglio dei Ministri
italiano.
– Dopo un sollecito della richiedente, in data 21 aprile 2021 il Segretariato
Generale della Presidenza della Repubblica italiana confermava alla
richiedente di aver nuovamente sottoposto al MISE la richiesta già inviata il
23 febbraio 2021.
– In data 29 aprile 2021, l’UIBM inoltrava alla richiedente il parere della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
le Onorificenze del 27 aprile 2021. Nella lettera che accompagnava l’inoltro
di detto parere, l’UIBM evidenziava che l’autorità competente aveva
rappresentato che nel caso si appurasse la natura puramente italiana dei
prodotti/servizi protetti dal marchio, nulla osterebbe all’utilizzo di
espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera italiana.
33 La Commissione osserva che, in effetti, il documento proveniente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
Onorificenze, datato 27 aprile 2021, dopo aver premesso che “L’utilizzo del
Tricolore è regolamentato con apposita normativa esclusivamente per
l’esposizione all’esterno e all’interno degli edifici sedi di Uffici pubblici”, mentre
“Non vi è invece una normativa specifica che stabilisca un regime autorizzatorio
rivolto ai privati”, chiarisce che se un’azienda “produce beni di una filiera
produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che
rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non avrebbe niente da
eccepire né avrebbe diritto di esercitare un potere concessorio”, ragion per la
quale “Qualora si confermasse la natura puramente italiana del prodotto, nulla
osterebbe da parte di questo Ufficio, e di fatto nulla osta, all’utilizzo di
espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale”.
34 La Commissione osserva altresì che il 7 ottobre 2021 la richiedente scriveva
nuovamente all’UIBM, per comunicare che il documento proveniente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
Onorificenze, datato 27 aprile 2021, non era stato considerato idoneo dalla
decisione impugnata per costituire un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera h) RMUE.
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
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35 In data 8 ottobre 2021, l’UIBM ribadiva alla richiedente che ogni richiesta di
autorizzazione all’uso di segni, bandiere ed emblemi ai sensi dell’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale era
trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di
Stato e per le Onorificenze, non individuando alcun’altra autorità competente in
materia.
36 In risposta ad un ulteriore sollecito della richiedente, il 29 novembre 2021
l’UIBM confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori
pronunciamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte
del proprio UIBM.
37 Infine, in data 21 gennaio 2022, la richiedente chiedeva all’Ufficio una
limitazione dell’ambito di protezione del marchio in questione ai prodotti di
origine italiana, aggiungendo la dicitura “tutti i summenzionati prodotti di origine
italiana” alla lista dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30.
38 Alla luce di quanto sopra, la Commissione rileva che la richiedente ha
diligentemente richiesto la necessaria autorizzazione alla registrazione e all’uso di
un segno contenente una riproduzione della bandiera dello Stato italiano, ne ha
seguito la pratica, sollecitando risposte e chiarimenti da parte delle varie autorità
italiane contattate, e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di individuare
correttamente l’autorità competente al rilascio di detta autorizzazione.
39 La Commissione rileva altresì che la competenza per il rilascio di detta
autorizzazione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, è stata più volte confermata
dall’UIBM, che ha inoltre sottolineato di non individuare alcun’altra autorità
competente in materia.
40 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
le Onorificenze non ha negato detta autorizzazione alla richiedente. Anzi, ha
espressamente affermato che nulla osta all’utilizzo, da parte della richiedente
come da parte di altre aziende, di simboli riconoscibili come richiamo alla
bandiera nazionale italiana, sempre però che detto uso riguardi prodotti di origine
italiana (come indicano le espressioni “produce beni di una filiera produttiva
nazionale” o “natura puramente italiana del prodotto”).
41 Pertanto, come anche sottolineato dall’UIBM nella comunicazione alla
richiedente del 29 aprile 2021, la documentazione prodotta dalla richiedente
sembra indicare che l’autorizzazione delle autorità italiane competenti
all’inclusione nel segno in questione di un segno che comprenda un elemento
costituito da un’imitazione della bandiera dello Stato italiano sia subordinata
unicamente alla “natura puramente italiana” dei prodotti/servizi protetti dal
marchio. Inoltre, nella successiva comunicazione del 29 novembre 2021, l’UIBM
confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori pronunciamenti
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte del proprio UIBM.
42 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che, mediante la
limitazione dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30 ai prodotti di origine
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
11
italiana, la richiedente abbia ottemperato all’unica condizione posta dalle autorità
italiane per la concessione dell’autorizzazione richiesta per superare l’obiezione
alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.
43 La Commissione, quindi, conclude che in virtù dell’autorizzazione concessa da
parte delle autorità italiane competenti e fornita dalla richiedente, in
combinazione con la limitazione della lista dei prodotti coperti dal marchio nelle
classi 5 e 30, non vi siano ragioni per mantenere l’obiezione alla registrazione del
marchio in questione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.
44 Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata
45 Tuttavia, occorre sottolineare che la decisione impugnata era corretta quando è
stata adottata e non vi è stata alcuna violazione procedurale da parte dell’Ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il ricorso è stato accolto in virtù della limitazione
dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30, avvenuta in data successiva
all’adozione della decisione impugnata.




Marchio comunitario descrittivo respinto – Alicante 30-03-2023

Il marchio non è registrabile poiché il segno contiene la parola “Gelato” e il pubblico di riferimento attribuirebbe a tale elemento il significato di alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/03/2023
***********************
****************
******************
ITALIA
Fascicolo nº: **************
Vostro riferimento: ***************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***********
******************
*****************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 12/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Succedanei del gelato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il segno contiene l’elemento ‘gelato’. Il consumatore di riferimento di lingua italiana e
    inglese attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: alimento dolce, sotto forma di
    pasta consistente refrigerata, a base principalmente di uova, zucchero, latte o panna,
    oppure da succhi di frutta e zucchero.
  • Il significato del termine «GELATO», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti
    riferimenti di dizionario (v. link): https://www.treccani.it/vocabolario/gelato/ (per l’italiano) e
    https://www.oed.com/view/Entry/248849?redirectedFrom=gelato#eid (per l’inglese,
    includendo nella notifica una schermata della voce del dizionario, essendo quest’ultimo
    oggetto di sottoscrizione).
  • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a ‘succedanei del gelato’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione
    che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono un alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata, a base principalmente di uova, zucchero, latte o panna,
    oppure da succhi di frutta e zucchero, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali
    caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento
    sia ingannato in merito alla specie dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018812481 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 30 Succedanei del gelato.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 30 Ghiaccio; Gelati; Yogurt gelato [gelati]; Torte-gelato; Dolci gelato; Confetteria gelata; Polveri per la preparazione di gelati; Miscele per gelati; Leganti per gelati; Leganti biologici per gelati; Sorbetti [ghiacci edibili]; Ghiaccioli;
    Pasticceria; Confetteria; Dolci semifreddi; Dolci surgelati; Decorazioni al cioccolato per dolci; Decorazioni candite per dolci; Decorazioni per dolci in zucchero candito; Cioccolato; Guarnizioni al cioccolato; Zuccherini decorazioni per torte; Sciroppi per guarnizioni; Sciroppo di melassa.
    Classe 43 Servizi di gelateria; Servizi di ristorazione.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

    Annalisa GIACOMAZZI




IPERICO Contro la Contraffazione

È online la nuova versione del sito web IPERICO (Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting) gestito dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi- del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

E’ uno strumento a disposizione di cittadini, professionisti e imprese che rende possibile osservare e monitorare il fenomeno della contraffazione.




Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

Per una realtà che produce in classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica, il termine “GLASSCORD” che tradotto è “corda di vetro”, è un termine descrittivo perché facilmente riconducibile al materiale con cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/03/2023
*************************
****************
*****************
*************
Fascicolo nº: ******************+
Vostro riferimento: SQ7577AB/mb
Marchio: GLASSCORD
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****************
********************
***********
***************
I. Sintesi dei fatti
In data 09/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra
ceramica ad uso di guarnizioni industriali di tenuta statiche e dinamiche;
Trecce di filati sintetici e naturali trattate con materiali speciali (carbonio puro,
carbone, fibra aramidica, PTFE e altri) per l’isolamento e la protezione di
condotti, macchine e motori, apparecchiature industriali, forni, fornaci, caldaie;
Valvole, tubi flessibili in PTFE e altri materiali sintetici rinforzati con guaine
metalliche e guaine di altri materiali; Caucciù, guttaperca, gomma, mica,
prodotti in tali materie non compresi in altre classi; Prodotti in materie
plastiche semi-lavorate; Materie per turare, stampare e isolare; Tubi flessibili
non metallici; Gomma per rigeneramento dei pneumatici; Materie di
imbottitura in caucciù o in materie plastiche; Barriere galleggianti anti
inquinamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento, che è sia il consumatore medio che quello specializzato
nel caso in esame, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore di lingua inglese sopra
identificato, attribuirebbe al segno il significato seguente: corda di vetro.
• Il suddetto significato del termine «GLASSCORD», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cord
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass_1?q=glass
• Si rileva inoltre come nel mercato il termine GLASS CORD venga utilizzato per
identificare un materiale in cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro dai molteplici
usi che sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelli rivendicati dalla
domanda in esame. Si vedano in tal senso si vedano i seguenti link, tutti consultati in
data 09/12/2022.
https://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/glass-cord
http://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/6392c9fb1bd21412a87e5c9f
https://www.ngfglasscord.com/en-gb/glasscord-products/high-tensile-strength-glass-cords#
https://www.siltex.eu/glassfibrecord.html
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti oggetto di rifiuto sono o contengono corda di vetro o corda in fibra d
vetro. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.
• Si sottolinea come i link citati dimostrino direttamente o indirettamente come il
materiale in questione venga usato per prodotti di vario tipo, fra cui quelli oggetto di
rifiuto, che possono essere tutti realizzati in corda di vetro.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.

• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018788811 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Michele M. BENEDETTI – ALOISI




Marchi non registrabili – Alicante 28-03-2023

Il segno «SUPERATLETA» sarebbe inteso inequivocabilmente dal consumatore come un’espressione elogiativa, come espressione di un tipo di allenamento che farebbe diventare dei super atleti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

  Alicante, 28/03/2022  
  **************************
Fascicolo nº: ***************************
Vostro riferimento:  
Marchio: SUPERATLETA 
Tipo di marchio: marchio denominativo
Richiedente: **************************

I. Sintesi dei fatti

In data 04/08/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

L’Ufficio ha altresì deciso di riesaminare domanda di marchio in oggetto per accertare che non rientri fra nessuno degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, RMUE. A seguito di tale riesame, in data 30/11/2021 l’Ufficio ha sollevato un’ulteriore obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.L’obiezione motivata costituisce anch’essa parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

L’Ufficio ha ritenuto che consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i servizi offerti sono indirizzati a uno sportivo d’eccellenza, perché in grado di offrirgli un allenamento ad alto livello, o che miglioreranno le abilità dello sportivo al punto de trasformarlo in un super atleta. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dall’unione dei due termini ‘SUPER’ e ‘ATLETA’ in una sola parola, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità, destinazione e valore dei servizi.

Infatti, l’espressione «SUPERATLETA» sarebbe compresa in modo chiaro e inequivocabile dal consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese di riferimento e quindi percepito come un’espressione elogiativa, priva di carattere distintivo, che incoraggia i consumatori a contrarre i servizi offerti, perché offrenti un allenamento altamente intensivo, al fine di migliorare le loro abilità sportive e diventare dei super atleti.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018506067 è respinta.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.  Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.  Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Roberto D’ERME

Esaminatore




Brevetto Europeo con effetto unitario: periodo di sunrise

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) diventerà operativo il 1° giugno 2023. Il 1° marzo 2023 alle 9:00 è iniziato il periodo c.d. di sunrise, ossia un periodo di 3 mesi durante il quale gli utenti possono richiedere l’esclusione dei propri brevetti europei dalla competenza del TUB (richiesta di opt-out). La possibilità di presentare una richiesta di rinuncia dalla giurisdizione del Tribunale può essere fatta anche per le domande di brevetto europeo pubblicate e per i certificati complementari di protezione rilasciati per un prodotto protetto da un brevetto europeo “classico”.

Per saperne di più sul Brevetto Europeo con effetto Unitario




Marchio comunitario elogiativo rifiutato Alicante 10-03-2023

Il pubblico di riferimento percepirebbe il marchio che, tradotto in italiano, significa “essere sicuro” semplicemente come elogiativo che i dispositivi
medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la capacità di essere sempre efficaci e precisi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/03/2023
*************
*****************
*********************
ITALIA
Fascicolo nº: ******************************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **************************
********************
***************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 13/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 10 Cateteri; Cannule; Cateteri cardiovascolari.
Classe 26 Aghi.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori medico e infermieristico, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione,
    attribuirebbe al segno il significato di “sii preciso/efficace/certo”. Ciò è stato
    supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins
    dictionary e MacMillan dictionary in data 12/12/2022, rispettivamente agli indirizzi
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/b;
    https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/b_2,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sure,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/be-sure).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti, vale a dire dispositivi
    medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la
    capacità di essere sempre efficaci e precisi, e fanno sentire l’utente (ndr: you be – tu
    sii/sentiti, indicativo presente, seconda persona singolare del verbo essere) sicuro,
    attento, effettivo o certo di fare bene (sure). Il fatto che l’espressione includa un
    elemento diverso dall’ortografia corretta (‘B’ invece di ‘Be’) non sarà sufficiente per
    renderla insolita, poiché la stessa è ampiamente usata nel linguaggio corrente e delle
    comunicazioni commerciali.
  • Il pubblico di riferimento percepirà immediatamente, tanto visivamente che
    foneticamente, che la componente ‘B’ significa ‘Be’, anche considerato il senso
    logico che la frase assume in congiunzione con la parola successiva. Il pubblico di
    riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
    commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a
    evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei prodotti. Benché il segno contenga
    determinati elementi stilizzati, costituiti da una grafia blu, semplice e comune, che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
  • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 13/12/2022 che possono essere
    sintetizzate come segue:
  1. L’Ufficio ha registrato marchi simili o addirittura identici (MUE n. 003543451 Bsure) confermando l’ammissibilità della domanda in esame.
  2. La domanda in esame rivendica solo certe classi e sue sottocategorie, evitando
    conflitti e/o confusione con altri marchi analoghi e registrati.
    Pagina 3 di 5
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    L’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha
    supportato la sua spiegazione con definizioni di dizionario degli elementi del segno (come da
    sintesi nei paragrafi inziali) che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato
    interessato, vale a dire “sii preciso/efficace/certo”. Il richiedente non ha obiettato nulla contro
    i significati di “B-sure” indicati dall’Ufficio, che sono dunque incontestati e pacifici.
    Sulla base di tali significati, l’Ufficio non può immaginare che cos’altro possa percepire il
    consumatore di lingua inglese di fronte al segno ” ” in relazione ai prodotti
    che sono dispositivi e strumenti medici ad alta precisione che richiedono un elevato grado di
    affidabilità nell’uso e di prevedibilità e certezza dei risultati.
    Non vi è alcun elemento nella combinazione richiesta ” ” che possa conferire
    carattere distintivo al segno, anche se si considerano gli elementi grafici, data la loro
    semplicità e banalità. Pertanto, le connotazioni trasmesse dal segno in questione non sono
    nel complesso capaci di dotare di una propria individualità il marchio richiesto ma sono nel
    complesso prive di carattere distintivo.
    L’obiettivo del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla
    registrazione “marchi privi di carattere distintivo” e non marchi che siano in conflitto con altre
    registrazioni esistenti. Pertanto, le affermazioni del richiedente in merito alla differenza
    merceologica del proprio marchio rispetto a marchi analoghi con prodotti simili, è irrilevante.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, come il MUE n.
    003543451 “B-sure” per prodotti delle Classi 5 e 10. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
    afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
    [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
    un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
    Pagina 4 di 5
    dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    In relazione al fatto che l’Ufficio ha registrato MUE 003543451 “B-sure” tra gli altri, per
    prodotti nella Classe 10 come il marchio in esame, possono essere invocate precedenti
    decisioni dell’Ufficio e, se viene citato un precedente realmente comparabile, l’Ufficio deve
    valutare se debba essere seguito. L’Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla
    base di una corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla
    registrazione.
    L’attuale decisione è coerente con la prassi dell’Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e
    conforme alla giurisprudenza dei tribunali. Fondamentalmente, nell’ambito del diritto europeo
    armonizzato dei marchi e ancor più nell’ambito della pratica d’esame dell’Ufficio, si dovrebbe
    cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili (02/12/2009, C39/08, ‘ Volkhandy’, EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in una causa precedente l’Ufficio ha
    forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso, tale errore non
    dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in una causa successiva.
    Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio,
    una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può
    avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto
    eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non
    è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67,
    EU:T:2002:43).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018807048 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Be Good vs Bedgoo – Opposizione respinta 14-03-2023

“Be Good “contro “Bedgood” Secondo Euipo i due marchi sono differenti per cui la opposizione è respinta. “Be Good” tradotto è “essere di buona qualità”. Analizziamo “bedgoo”: Bed verrebbe inteso dal consumatore come attinente a biancheria per il letto ma la parola intera verrebbe comunque intesa non disgiuntamente. Inoltre, non significando nulla il termine bedgoo, è da intendersi come segno distintivo.

OPPOSIZIONE N. B   3 158 920

*************************************************** (rappresentante professionale)

c o n t r o

********************************************************************** (rappresentante professionale).

Il 14/03/2023 la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione No B 3 158 920 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR    

MOTIVAZIONI

In data 24/11/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 584 627 “Bedgoo”. L’opposizione si basa, sulle registrazioni di marchio dell’Unione europea *************** e N. ****************************** . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 365 967.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 24: Coperture per mobili; tende; etichette in tessuto; biancheria; copritavoli e tovaglie; copriletti e coperte da letto; biancheria per il bagno; materiali per filtrare in tessuto; materie tessili; filtri in materiali tessili; materiali filtranti in tessuto; materiali per filtrare in tessuto; materiali per filtrazione [in materie tessili]; materiali tessili compositi; materie filtranti [materie tessili]; stoffe; tessuti per uso tessile; tessuti di spugna per uso tessile; stoffe [tessuti]; tessuti; tessuti filtranti.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 24: Stoffe [tessuti]; etichette in tessuto; biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; biancheria; trapunte; coperte da viaggio; lenzuola; piumini [copripiedi]; biancheria da letto; federe di guanciale; tappeti da tavola non di carta; stoffe [tessuti]; etichette in tessuto; biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; biancheria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Trapunte; coperte da viaggio; lenzuola; piumini [copripiedi]; biancheria da letto; federe di guanciale, del marchio contestato, sono compresi nell’ampia categoria della biancheria dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Tappeti da tavola non di carta, del marchio contestato, sono compresi nell’ampia categoria di copritavoli e tovaglie dell’opponente. Pertanto, sono identici.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, parte dei prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (“tessuti”) e un’altra parte è diretta solo al grande pubblico (ad esempio “trapunte; coperte da viaggio; lenzuola”). 

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è la Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

In merito ai marchi in questione, occorre osservare che, i consumatori di riferimento quando percepiscono un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono un significato concreto o che assomigliano a parole che già conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Orbene, nel caso di specie il pubblico scomporrà l’elemento verbale “BeGood” in “BE” e “GOOD” poiché essi hanno significati specifici come verrà spiegato qui di seguito. Questa separazione è ulteriormente facilitata dalla capitalizzazione irregolare dell’elemento verbale “BeGood”.

Il termine “GOOD” del marchio anteriore è una parola inglese molto basilare che significa “di alta qualità, standard o livello”. Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, tale termine sarà compreso in tutta l’Unione Europea, poiché si può presumere che il pubblico conosca tali termini inglesi di base (10/12/2021, R 2399/2020-1, The good life / Life et al. § 41).

La componente ‘BE’ nel marchio anteriore, è un verbo inglese che significa, tra l’altro, “esistere” o “accadere o verificarsi” o viene utilizzato nelle espressioni del tipo “to be fair” (essere corretti) “to be honest” (essere onesti) per introdurre un’affermazione o un’opinione aggiuntiva e per indicare che si sta cercando di essere corretti, onesti o seri (informazione estratta da “Collins English Dictionary” consultato in data 07/03/2023 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/be). Contrariamente a quanto affermato dall’opponente, tale verbo fa parte del vocabolario inglese di base ed il suo significato è, pertanto, noto a tutto pubblico di riferimento (vedasi, a tal proposito, Sentenza del 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 28).

Dato che “BE GOOD” è una espressione usata nella lingua inglese con il significato unitario di “comportati bene”, la parte del pubblico di lingua inglese e quella con una buona padronanza dell’inglese percepirà la combinazione degli elementi verbali del marchio anteriore “BE GOOD” con il significato sopra menzionato. Questa espressione è nel complesso normalmente distintiva rispetto ai prodotti in questione, poiché non ha una relazione chiara con essi.

D’altra parte, quella parte di pubblico che non ha una buona padronanza dell’inglese (ad esempio parte del pubblico italiano e spagnolo) percepirà il significato di ogni elemento verbale “BeGood”, ma non percepirà un significato unitario. Questo perché è improbabile che questa parte del pubblico comprenda l’elemento “BE” come forma imperativa del verbo essere, ma lo percepirà piuttosto come forma infinitiva. Pertanto, la componente verbale “GOOD” sarà percepita da questa parte del pubblico come una mera indicazione della buona qualità della merce, essendo, dunque debole, mentre “BE” anche se relazionato alla parola “GOOD” non avrà un chiaro significato per i prodotti in questione e, sarà, pertanto distintivo.

Per quanto riguarda il marchio contestato “Bedgoo”, la divisione di opposizione ritiene che il pubblico inglese percepirà la componente “BED” con il significato di “mobile su cui ci si sdraia per dormire” (informazione estratta da “Collins English Dictionary” consultato in data 07/03/2023 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bed), in italiano “letto”, e la componente “GOO” come termine che si riferisce “a qualsiasi sostanza densa e appiccicosa, ad esempio fango o pasta” (informazione estratta da “Collins English Dictionary” consultato in data 07/03/2023 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/goo). Tenendo presente che i prodotti rilevanti sono biancheria o, più specificamente, biancheria da letto, la componente “BED” è da considerarsi quanto meno debole per il pubblico inglese, mentre “GOO” è normalmente distintiva in quanto non ha alcun chiaro significato in relazione agli stessi.

Inoltre, l’insieme di parole “BEDGOO” non ha alcun chiaro significato per il pubblico inglese ed è, pertanto, normalmente distintivo. Sebbene la parola inglese “BED” sia relativamente comune e parte del pubblico non inglese, ma con una certa conoscenza di questa lingua, ne comprenda il significato, vi è una parte di tale pubblico che non parla inglese e che, pertanto, non conosce questa parola (v. per analogia 14/07/2021 nel caso R 2057/2020-2). Tale ragionamento è ancor più calzante in relazione alla parola “GOO” che non è una parola inglese comune e, pertanto, non verrà compresa dal pubblico non inglese. Per la parte del pubblico che non percepirà alcun significato in nessuna delle due componenti verbali, il marchio “BEDGOO” non verrà scomposto essendo percepito come un unico elemento privo di qualsiasi significato e, pertanto, distintivo.

L’elemento figurativo del marchio anteriore è un elemento astratto privo di significato per il pubblico in questione e, pertanto, distintivo. Infine, la stilizzazione del marchio anteriore svolge una funzione puramente decorativa nella percezione di tale segno.

Il marchio anteriore non ha elementi che possono essere considerati chiaramente dominanti rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere B-E*G-O-O* che compongono gli elementi verbali “BeGood” and “Bedgoo”, nonché nella lettera “D”. Tuttavia, solo le prime due lettere “B-E” sono nella stessa posizione, mentre tutte le altre si trovano in posizioni diverse all’interno di tali elementi verbali. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, le lettere “GOO” sono nella stessa sequenza ma non nella stessa posizione (terza, quarta e quinta lettera nel marchio anteriore a quarta, quinta e sesta lettera, nel maschio contestato). Pertanto, la coincidenza delle lettere “G-O-O” ha una rilevanza limitata mentre la coincidenza nella lettera “D” non ha alcuna rilevanza essendo sia in sequenza che in posizione completamente diversa all’interno dei marchi. Inoltre, si deve tener conto del fatto che tali lettere sono costitutive di elementi verbali che verranno percepiti diversamente dal pubblico di riferimento (“BE” e “GOOD” nel marchio anteriore vs “BED” and “GOO” or “BEDGOO” nel marchio contestato).

Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, il Tribunale ha ritenuto che lo stesso numero di lettere in due marchi non rivesta, di per sé, un particolare significato per il pubblico di riferimento, nemmeno per un pubblico specializzato. Poiché l’alfabeto è composto da un numero limitato di lettere, che peraltro non sono tutte utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che molte parole abbiano lo stesso numero di lettere e addirittura ne condividano alcune, ma non possono, per questo solo motivo, essere considerate visivamente simili. Inoltre, il pubblico non è, in generale, a conoscenza del numero esatto di lettere di un marchio denominativo e, di conseguenza, non noterà, nella maggior parte dei casi, che due marchi in conflitto hanno lo stesso numero di lettere (25/03/2009, T 402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C 193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).

In questo caso, il mero fatto che i segni abbiano due lettere in comune nella stessa posizione e che tutte le altre, sebbene comprese in entrambi i marchi, siano in posizioni diverse non contribuisce alla constatazione di una rilevante somiglianza visiva tra di essi, per i motivi suesposti.

I marchi differiscono, altresì, nell’elemento figurativo nonché nella leggera stilizzazione del marchio anteriore.

Alla luce di quanto detto e delle considerazioni sul grado di distintività degli elementi che compongono i marchi in questione (e delle loro parti), si ritiene che i marchi siano visivamente simili in grado basso.

Sotto il profilo fonetico, è probabile che il pubblico pronunci “BE” e “GOOD” con le regole di pronuncia inglese dato che sono due parole inglesi elementari e, pertanto, conosciute da tutto il pubblico di riferimento (ossia /bi/ e /gʊd/), mentre ‘BEDGOO’ verrà pronunciato con le regole della pronuncia inglese da parte del pubblico inglese o con una certa conoscenza di tale lingua (ossia /bed/ e /gu/) o con le regole di pronuncia delle altre lingue del territorio di riferimento. Ad ogni modo, anche se gli elementi verbali dei marchi hanno in comune i suoni di alcune lettere, la presenza della lettera “D” al centro dell’elemento verbale ‘BEDGOO’, del marchio contestato, che invece è presente come ultimo suono nel marchio anteriore nonché il fatto che le lettere coincidenti “GOO” hanno una posizione diversa creerà differenze a livello fonetico non irrilevanti.

Pertanto si ritiene che i marchi siano foneticamente simili tutt’ al più ad un livello inferiore alla media.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico di riferimento percepirà il significato dell’elemento verbale “BeGood” parzialmente o nella sua interezza, mentre l’elemento verbale “BEDGOO” verrà compreso in tutte o solo una delle sue componenti o verrà percepito come un unico elemento senza significato. Pertanto, visto che il pubblico percepirà in almeno uno dei marchi un significato che non trova riscontro nell’altro marchio, i segni non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore, nel suo complesso, per i motivi precedentemente spiegati, è privo di un chiaro significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento debole per una parte del pubblico (ossia “GOOD”), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono stati ritenuti identici. I marchi sono visivamente simili in grado basso, foneticamente simili al massimo in misura inferiore alla media e concettualmente non simili. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio.

Come prima spiegato, le coincidenze visive e fonetiche delle lettere che costituiscono gli elementi verbali dei marchi in questione hanno un’importanza limitata dato che, fatta eccezione per le prime due lettere, le altre sono in posizioni diverse e, soprattutto, fanno parte di componenti verbali percepite diversamente in quanto con significati distinti o senza significato. Tali differenze saranno chiaramente percepite dal pubblico di riferimento.

Nel caso di specie, un punto essenziale della valutazione è che i marchi non sono concettualmente simili, in quanto il marchio anteriore veicola concetti che, come spiegato in precedenza, non sono contemplati dal marchio contestato, che a sua volta trasmette concetti diversi o non ne trasmette affatto.

Alla luce di tali differenze e anche tenendo conto del ricordo imperfetto del consumatore, non appare probabile che, come sostenuto dall’opponente, il pubblico possa confondere o associare i marchi in questione (ossia credere che i prodotti del richiedente provengano dall’impresa dell’opponente o che le due imprese siano economicamente legate tra loro).

Considerato quanto precede, nonostante i prodotti siano identici e il pubblico presti un livello di attenzione medio, si ritiene che non sussista alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. **********************  per prodotti nelle Classi 23, 24 e 25.

Anche se tale marchio non include l’elemento figurativo del marchio comparato poc’anzi (MUE n. *********************), lo stesso è da considerarsi ancora meno simile rispetto al marchio contestato. Questo perché, a differenza del marchio contestato che è composto da un solo elemento verbale “BEDGOO”, il marchio in questione presenta gli elementi verbali del marchio anteriore prima comparato (BE GOOD), ma chiaramente separati e su due linee diverse, nonché lo sfondo che comunque ha una valenza decorativa. Tale differenza strutturale insieme tutte le altre differenze tra i marchi menzionate in precedenza, contribuisce ancor di più a differenziare i marchi a livello visivo mentre foneticamente e concettualmente valgono le stesse considerazioni fatte per il MUE n. ********************************** Di conseguenza, anche considerando una identità dei prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Martina GALLE Angela DI BLASIO    Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




GENDERLESS COSMETICS: marchio descrittivo respinto 10-03-2023

Il consumatore medio attribuirebbe al segno GENDERLESS COSMETICS il significato “cosmetica senza genere” Per questo motivo il marchio non è distintivo e viene respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/03/2023
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Fascicolo nº:*******************
Vostro riferimento:
Marchio: GENDERLESS COSMETICS
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *********************
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I. Sintesi dei fatti
In data 21/11/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35
Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e
bellezza.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obiettati, attribuirebbe
    al segno il significato “cosmetica senza genere (priva di distinzione di genere)”. Ciò è
    stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Oxford
    English Dictionary in data 21/11/2022 all’indirizzo
    https://www.oed.com/view/Entry/77471?redirectedFrom=%CB%88genderless#eid,
    https://www.oed.com/view/Entry/42208?
    rskey=wNtCes&result=1&isAdvanced=false#eid).
  • Nel settore di riferimento, l’uso del binomio «GENDERLESS COSMETICS» è
    estremamente diffuso e la produzione e vendita di prodotti cosmetici privi di
    distinzione rispetto al genere, cioè che non si differenziano rispetto al genere dei
    consumatori destinatari, sono sempre più popolari, soprattutto tra i cosiddetti
    ‘millennial’, come evidenziato da una ricerca su Internet condotta in data 21/11/2022:
  1. https://zenbird.media/genderless-cosmetics-to-nurture-inclusive-beauty-in-japan/,
  2. https://en.myuny.fr/blogs/blog/cosmetiques-genderless.
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GENDERLESS COSMETICS»
    semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi sono, o sono
    connessi alla vendita online al dettaglio di prodotti cosmetici e di bellezza non distinti
    per genere, neutri rispetto al genere, destinati a consumatori che non si qualificano o
    non desiderano qualificarsi rispetto al genere binario maschile o femminile. Pertanto,
    il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa all’oggetto
    dei servizi di vendita e alla tipologia di consumatori destinatari dei servizi.
  • Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei servizi
    interessati sono privi di carattere distintivo per quei servizi. In questo contesto, da
    una ricerca su Internet condotta in data 21/11/2022 è risultato che i termini
    «GENDERLESS COSMETICS» sono utilizzati abitualmente nel mercato di
    riferimento, come evidenziato dai risultati nei paragrafi precedenti e nei successivi: 1.
    https://www.trendhunter.com/slideshow/genderless-cosmetic, 2. https://www.eustartups.com/2022/07/achieving-inclusivity-5-european-startups-servingthe-lgbtqcommunity/, 3. https://www.tibdglobal.com/en/gender-neutral-trend-an-insight-on-thefuture-ofgenderless-cosmetics/.
  • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/11/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue:
  1. Si richiede di poter integrare questa domanda di marchio inserendo un segno
    distintivo.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno verbale “GENDERLESS COSMETICS” in relazione a servizi di vendita inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza che
    sono cosmetici diretti a tutti generi, in quanto privi di definizione di genere femminile o maschile. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai servizi rivendicati.
    Il richiedente non ha obiettato nulla contro i significati di “GENDERLESS” e di “COSMETICS” indicati dall’Ufficio, che sono dunque incontestati e pacifici. Sulla base di tali significati, l’Ufficio non può immaginare che cos’altro possa percepire il consumatore di lingua inglese di fronte al segno “GENDERLESS COSMETICS” in relazione a servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza a parte una locuzione che descrive che i prodotti del richiedente sono articoli di cosmetica non diretti ad un genere,
    maschile o femminile, specifico.
    Non vi è alcun elemento nella combinazione richiesta “GENDERLESS COSMETICS” che possa conferire carattere distintivo al segno, sia che si considerino gli elementi che lo
    compongono individualmente che nel loro insieme. Pertanto, le connotazioni trasmesse dal
    segno in questione non sono nel complesso capaci di dotare di una propria individualità il
    marchio richiesto ma sono evidentemente prive di carattere distintivo.
    Infine, ai sensi dell’articolo 49 RMUE una domanda di marchio dell’Unione può essere
    modificata solo correggendo aspetti formali o errori evidenti della stessa a condizione che
    tale rettifica non modifichi sostanzialmente il marchio. Poiché l’introduzione di un nuovo
    elemento grafico o denominativo modificherebbe sostanzialmente il marchio in questione, la relativa richiesta deve essere respinta.

  2. IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018779883 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



RIFIUTO MARCHIO EUROPEO con Indicazione Geografica Protetta – Alicante 27-02-2023

Il marchio non supera l’esame contiene il termine “CREMONESE” che evoca la indicazione geografica protetta (IGP) ‘Salame Cremona’ protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/02/2023
******

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Fascicolo nº: *********************
Vostro riferimento: MUE-4276
Marchio: U.S. CREMONESE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ******************
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I. Sintesi dei fatti
In data 19/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Carne.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • il segno «U.S. CREMONESE» contiene il termine «CREMONESE» che evoca la
    indicazione geografica protetta (IGP) ‘Salame Cremona’ (PGI-IT-0265), protetta a
    norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012.
  • Poiché la domanda copre, tra l’altro ‘carne’ (classe 29), tale dicitura comprende
    salami che non hanno l’origine indicata dall’indicazione geografica evocata nel
    marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve
    essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda
    di marchio dell’Unione europea n. 018807682 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 29 Carne.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 29 Pesce; Pollame; Selvaggina; Estratti di carne; Conserve di frutta; Ortaggi in
    conserva; Ortaggi preparati; Gelatine commestibili; Gelatine vegetali; Gelatine
    di frutta; Marmellate; Composti; Uova; Latte; Succedanei del latte; Bevande al
    latte, nelle quali predomina il latte; Formaggi; Oli commestibili; Grassi
    commestibili; Patatine fritte; Patatine sotto forma di snack; Patate chips;
    Chips di verdure; Anacardi salati.
    Classe 30 Chips al mais; Caffè; Tè; Cacao; Succedanei del cacao; Succedanei del
    caffè; Riso; Tapioca; Sago; Farina [farine alimentari]; Farina commestibile;
    Farine vegetali; Miscele di farina; Farina di cereali; Cereali; Pane; Pasticceria;
    Pasticceria surgelata; Pasticceria salata; Confetteria; Gelati; Zucchero; Miele;
    Melassa; Sciroppo di melassa; Lievito; Sale; Senape; Aceto; Salse; Salse
    [condimenti]; Spezie; Ghiaccio; Ghiaccio commestibile; Cioccolato; Pasticcini
    al cioccolato; Biscotti al cioccolato; Caramelle al cioccolato; Confetteria al
    cioccolato; Tavolette di cioccolato; Nocciole rivestite di cioccolato; Pasticceria
    al cioccolato; Dolci al cioccolato; Dolci di cioccolata; Uova di cioccolato;
    Biscotti salati; Cracker salati; Biscotti wafer salati; Biscottini; Biscotti;
    Cioccolatini; Caramelle; Dolciumi; Dolciumi (caramelle).
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Rifiuto di un marchio comunitario nel settore profumi – Alicante 26-02-2023

AULIRE verrebbe percepito dal consumatore come prodotto in grado di emanare profumo per cui per il prodotto profumo sarebbe descrittivo e nn distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/02/2023
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Fascicolo nº: ********************************
Vostro riferimento: aulire
Marchio: AULIRE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************************
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I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 19/09/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
[cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi
Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non
medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette
imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per
deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo
sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;
Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
[cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
[cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
[cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni
autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami
per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
[cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura

della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i capelli e il cuoio capelluto.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e
    servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di “emanare profumo,
    profumare”. Ciò è stato supportato dai riferimenti di dizionario italiano (estratti da Il
    Nuovo De Mauro in data 19/09/2022 all’indirizzo
    https://dizionario.internazionale.it/parola/aulire).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti cosmetici di Classe 3 emanano profumo o profumano. Pertanto, il
    segno descrive il tipo e la funzione dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/10/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. Si comprende che il verbo “aulire” significa “odorare, emanare profumo”, ma si contesta
    che AULIRE sia una parola di uso corrente. “AULIRE”, di derivazione latina, è una voce
    verbale forbita e arcaica, in disuso nell’accezione indicata dall’Ufficio e nella percezione del
    consumatore medio non suggerirà alcuna descrizione chiara e univoca.
  2. Solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un’esigenza d’uso
    ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione. Ciò
    non è il caso del vocabolo AULIRE che, oltre al suo uso in un verso poetico di quasi due
    secoli orsono, non è stato MAI utilizzato dal pubblico o dai concorrenti come termine
    descrittivo.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “AULIRE” in relazione ai prodotti
    obiettati che consistono in profumi, oli, creme, detergenti per la pelle, prodotti e preparati
    cosmetici di vario genere, cioè articoli comunemente profumati, per profumare o che
    lasciano un gradevole odore. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che
    il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.
    L’Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno “AULIRE” in italiano significa
    ‘Emanare profumo, profumare’. Pertanto il punto è pacifico.
    Il richiedente, tuttavia afferma che si tratta di un verbo desueto, il cui uso è solo poetico e
    relegato alla poesia sino al 1800. Il verbo sarebbe inesistente nel linguaggio corrente e nello
    spirito del consumatore italiano medio cosicché “AULIRE” non sarebbe chiaramente e
    inequivocabilmente descrittivo di caratteristiche dei prodotti interessati.
    L’Ufficio dissente. Come dimostrato dalla presenza sui dizionari italiani citati dall’Ufficio e dal
    richiedente, il termine “AULIRE” è una parola esistente nel vocabolario attuale della lingua
    italiana, di fatto utilizzata, come confermato ad esempio dal Treccani: “È usato solo in
    poche forme, soprattutto nel pres. e imperf. indic.” (enfasi aggiunta). Il fatto che il suo uso sia
    prevalente in alcune forme non esclude la comprensione a priori del verbo, soprattutto della
    forma di base costituita dall’infinito, cioè “aulire”. Inoltre, l’uso di questo verbo da parte dei
    più grandi e riconosciuti poeti italiani è comune: ad esempio in Dante, Carducci e
    D’Annunzio, il quale ultimo ne fece un uso estesissimo in molte opere, non solo in una come
    erroneamente affermato dal richiedente. È noto che la poesia e i poeti italiani sono una parte
    essenziale dei corsi di italiano nelle scuole obbligatorie e, contrariamente a quanto affermato
    dal richiedente, il verbo ‘aulire’ è ivi sovente utilizzato. Si trovano inoltre online usi attuali in
    opere contemporanee di persone comuni, a sottolineare la diffusa conoscenza del termine
    (ad esempio: “Haiku aulente” https://www.rossovenexiano.com/blog/woodenship/haiku-
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    aulente, “Fresca Aulente Estate” https://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2972019175759,
    “Ogni piccolo movimento” “https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/417352/ogni-piccolomovimento/).
    Il richiedente sostiene che solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste
    un’esigenza d’uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla
    registrazione.
    La questione è mal posta. Come ricordato, sono, tra gli altri, esclusi dalla registrazione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE i marchi composti esclusivamente da
    parole che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto, come
    nel caso in esame, la parola “AULIRE” che direttamente menziona una delle caratteristiche
    essenziali dei prodotti cosmetici obiettati, vale a dire quella di emanare odore o profumare.
    Dato il significato descrittivo del segno il termine deve poter essere liberamente usato da
    tutti, indipendentemente che lo sia già o risulti al momento prevedibile il suo uso.
    Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), RMUE,
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
    La Corte ha inoltre confermato che non spetta all’Ufficio dimostrare che segni simili vengono
    utilizzati sul mercato:
    [L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l’assenza di carattere distintivo
    intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti
    dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di
    prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai
    consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di ricorso
    non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
    (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
    È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
    percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non
    come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l’analisi dell’Ufficio basata su
    tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione
    sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il
    marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso; si trova in una
    posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato
    (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
    A sostegno della sua tesi secondo cui il marchio oggetto della domanda di registrazione ha
    carattere distintivo nel settore del mercato interessato, il richiedente sostiene che il termine
    sia solo poetico e non attuale.
    Pagina 6 di 10
    Tuttavia, come dimostrato nei paragrafi precedenti, l’Ufficio ritiene che i suddetti argomenti e
    prove non siano sufficienti a confutare l’analisi dell’Ufficio perché, contrariamente a quanto
    tentato di dimostrare, il verbo “aulire” è un termine italiano corrente, ampiamente usato nella
    letteratura italiana ancorché principalmente poetica, ed è diffusamente conosciuto dal
    pubblico italiano grazie ai programmi scolastici durante gli studi obbligatori. Inoltre, se un
    termine è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi non è necessario per il suo rifiuto
    che sussista anche un’esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile che i concorrenti
    possano utilizzare un determinato termine al fine di descrivere talune caratteristiche dei
    propri prodotti.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018751784 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
    ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
    Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
    industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
    ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
    profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
    detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
    detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
    schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
    medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
    Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
    detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
    [cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
    personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
    corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi;
    Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non
    medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per
    l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette
    imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il
    corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso
    cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
    impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
    personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per
    deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo
    sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;
    Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
    preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
    Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
    [cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
    [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
    idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
    [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
    abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
    abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni

    autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
    Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
    decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
    contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
    Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
    sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
    Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
    le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
    per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
    Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
    per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
    [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
    Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
    sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
    Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
    labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
    lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
    il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
    viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami
    per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
    [cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
    ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
    schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
    Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
    [cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
    occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
    delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
    le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
    protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
    Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura
    della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per
    la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
    Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
    bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
    corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
    Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i
    capelli e il cuoio capelluto.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 14 Gioielli; Gioielli smaltati; Gioielli cloisonné; Gioielli di strass; Pietre per gioielli;
    Gioielli in oro; Gioielli d’imitazione; Agata, ovvero gioielli; Gioielli di platino;
    Gioielli da corpo; Crocifissi come gioielli; Gioielli di ambra gialla; Perline per
    fare gioielli; Cabochons per fare gioielli; Gioielli per il corpo; Gioielli in metalli
    preziosi; Gioielli per il viso; Gioielli in metallo non prezioso; Gioielli con ricami
    in oro; Cabochon per la produzione di gioielli; Strass per la fabbricazione di
    gioielli; Ornamenti per le orecchie sotto forma di gioielli; Pietre preziose;
    Pietre preziose naturali; Spinelle [pietre preziose]; Pietre preziose sintetiche;
    Pietre preziose artificiali; Imitazioni di pietre preziose; Statuette in pietre
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    preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Pietre preziose e
    semipreziose; Oggetti artistici in pietre preziose; Pietre artificiali [preziose e
    semipreziose]; Statuette ornamentali in pietre preziose; Pietre preziose allo
    stato grezzo; Articoli di gioielleria con pietre preziose; Pietre preziose
    semilavorate e loro imitazioni; Articoli di gioielleria in pietre preziose;
    Tanzanite sotto forma di pietre preziose; Statuette in pietre preziose o
    semipreziose; Gemelli in metalli preziosi con pietre preziose; Pietre preziose
    grezze e semilavorate e loro imitazioni; Articoli semilavorati in pietre preziose
    per la produzione di gioielleria; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria;
    Pietre fini [semipreziosi]; Pietre sintetiche per gioielleria; Statuette in pietre
    semipreziose; Articoli di gioielleria con pietre ornamentali; Gemelli in metalli
    preziosi con pietre semipreziose; Articoli di goielleria di moda in pietre
    semipreziose; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose;
    Ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro
    imitazioni; Statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi
    o in pietre, o loro imitazioni; Orologi; Piccoli orologi; Orologi sportivi; Orologi
    elettrici; Orologi elettronici; Orologi digitali; Orologi meccanici; Orologi
    ciondolo; Orologi automatici; Orologi da tasca; Orologi in oro; Braccialetti per
    orologi; Cinturini d’orologi; Orologi da polso; Cinturini di orologi; Cinturini per
    orologi; Parti di orologi; Catenelle per orologi; Catene di orologi; Orologi in
    genere; Orologi in miniatura; Orologi da viaggio; Orologi al quarzo; Orologi
    contenenti decorazioni; Orologi da donna; Orologi d’argento; Orologi di
    platino; Accessori per orologi; Orologi in oro placcato; Orologi in oro laminato;
    Braccialetti per orologi [cinturini]; Braccialetti e orologi combinati; Orologi e
    relative parti; Orologi in metalli preziosi; Orologi a carica solare; Orologi
    meccanici con carica automatica; Orologi da polso al quarzo; Orologi
    meccanici con carica manuale; Catene di orologi da tasca; Cinturini di orologi
    non in pelle; Orologi [da polso e da tasca]; Orologi in metalli preziosi o
    placcati; Braccialetti ad espansione in metallo per orologi; Orologi da polso e
    da tasca elettrici; Cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; Bigiotteria;
    Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Bigiotteria in plastica; Gioielleria,
    incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Perle per creare bigiotteria; Articoli
    semipreziosi di bigiotteria; Bigiotteria per il corpo; Filati di metalli preziosi
    [bigiotteria].
    Classe 18 Borse; Borsette [borsette]; Borsette; Borsellini; Borse pieghevoli; Borse
    casual; Borse multiuso; Borse impermeabili; Borse souvenir; Borsellini
    multiuso; Borse a mano; Borse di stoffa; Borse a spalla; Borse da weekend;
    Borse da sera; Borse da spiaggia; Borse in pelle; Borse di tela; Borse a
    tracolla; Borse alla moda; Borse a secchiello; Borsette per signora; Borsette
    clutch piccole; Borselli da uomo; Borsette in pelle; Borsette da sera; Borsetta
    a sacchetto; Borsellini in pelle; Borse ricoperte di pelo; Borse lavorate a
    maglia; Borse in finta pelle; Borse da viaggio [pelletteria]; Borse morbide a
    tracolla; Borse in pelliccia sintetica; Borsette in finta pelle; Borsellini in metalli
    preziosi; Borse da viaggio in pelle; Borse con chiusura a cordoncino; Borselli
    a mano da uomo; Borsette da viaggio [in pelle]; Borsellini con chiusura a
    coulisse; Borse intrecciate non in metalli preziosi; Borse da viaggio in finta
    pelle; Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; Marsupi e borse da
    portare alla vita; Portamonete [pelletteria]; Portadocumenti [pelletteria];
    Astucci per chiavi [pelletteria]; Portafogli con scomparti per carte [pelletteria];
    Custodie in pelle; Portadocumenti in pelle; Portafogli in pelle; Valigie in pelle;
    Portamonete in pelle; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Astucci in finta pelle;
    Astucci portachiavi in pelle; Custodie [prodotti in pelle]; Valigette
    portadocumenti in finta pelle; Astucci da viaggio in pelle; Astucci in pelle per
    chiavi; Borse e portafogli in pelle; Porta carte di credito in pelle; Custodie per
    chiavi in finta pelle; Portafogli per carte di credito in pelle.
    Classe 25 Abbigliamento; Pantaloncini [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Top
    [abbigliamento]; Abbigliamento casual; Cinture [abbigliamento]; Abbigliamento
    sportivo; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento formale; Abbigliamento
    ricamato; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da mare; Giacche trapuntate
    [abbigliamento]; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento in pelle;
    Abbigliamento da camera; Parti inferiori [abbigliamento]; Abbigliamento in
    seta; Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento in peluche; Abbigliamento in
    lana; Abbigliamento da ragazza; Pantaloni kaki [abbigliamento];
    Abbigliamento da donna; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento formale da
    sera; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Scarpe per abbigliamento
    casual; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento in finta pelle;
    Articoli d’abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Articoli di
    abbigliamento tessuti; Capi d’abbigliamento ricamati; Articoli di abbigliamento
    per uomo; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Articoli di abbigliamento in
    lino; Articoli di abbigliamento per donna; Abbigliamento intimo e da notte;
    Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Capi di
    abbigliamento per uomo, donna e bambino; Vestiti; Vestiti da sera; Vestiti da
    donna; Abiti; Abiti scamiciati; Abiti [completi]; Abiti da sera; Camicie per abiti;
    Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe in cuoio; Scarpe da donna;
    Scarpe di tela; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Scarpe di
    tela con suola di corda; Calzature; Ballerine [calzature]; Calzature da donna;
    Calzature da uomo; Calzature per il tempo libero; Calzature da uomo e da
    donna.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione.




MARCHIO NON DISTINTIVO RIFIUTATO – Alicante 28-02-2023

Il marchio “Carattere Siculo” ad avviso dell’esaminatore EUIPO non è distintivo in quanto il consumatore finale lo tradurrebbe come “caratteristiche siciliane” per cui non distinguerebbe il prodotto vasellame da altri vasellami.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2023

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Fascicolo nº: *********************
Vostro riferimento:
Marchio: Carattere Siculo
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****************

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I. Sintesi dei fatti
In data 30/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 21 Vasellame in ceramica; Stoviglie in ceramica; Statuette di porcellana, di
ceramica, di terracotta o di vetro; Salvadanai in ceramica; Ornamenti in
ceramica; Figurine di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Busti in
porcellana, in ceramica, in maiolica, in terracotta o in vetro; Figurine
[statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro.
Classe 40 Lavorazione di ceramica.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    «caratteristiche siciliane».
  • Il suddetto significato dei termini «Carattere Siculo», è stato supportato dalle seguenti
    definizioni del dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/carattere/
    https://www.treccani.it/vocabolario/siculo/
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Carattere Siculo» come un semplice
    messaggio promozionale, che indica che i prodotti e i servizi in questione sono di origine
    siciliana e/o possiedono caratteristiche siciliane.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Al richiedente è stata concessa una proroga di due mesi del termine entro cui rispondere
    all’irregolarità e ha presentato le sue osservazioni il 21/07/2022 e il 03/11/2022, che possono
    essere sintetizzate come segue:
  1. Il marchio definisce i prodotti che sono ceramiche fatte a mano e dipinte a mano a
    Sicilia.
  2. Il richiedente ha già registrato il marchio CARATTERE SICULO.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    1.
    Il richiedente conferma che i prodotti sono ceramiche fatte e dipinte a mano con motivi
    tipicamente siciliani, in Sicilia, che l’Ufficio ritiene sostiene l’argomentazione dell’Ufficio
    secondo cui il marchio è descrittivo dei prodotti.
    2.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    Pagina 3 di 3
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T
    106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto riguardano prodotti/servizi diversi.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018684284 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Marchio descrittivo nel settore meccanico – Alicante 16-02-2023

Ad avviso dell’esaminatore il marchio “Fast Puller ” per Utensili in classe 7 nel settore meccanico, è descrittivo poiché tradotto in italiano si tradurrebbe in “estrattore rapido”

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/02/2023
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Fascicolo nº: ********************
Vostro riferimento: **************
Marchio: FAST PULLER
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ********
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I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/10/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 7 Raddrizzatori per carrozzeria (macchine); Utensili azionati meccanicamente;
Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici; Verricelli; Supporti per
macchine.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore di riferimento di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori
    meccanico e meccanico automobilistico, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti
    e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di “estrattore rapido”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins
    English Dictionary in data 21/10/2022 agli indirizz
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast e
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pull).
  • Nel contesto in esame, ‘PULLERS’, o estrattori, sono strumenti meccanici e idraulici per la rimozione di componenti utilizzati in molti settori industriali e molto comuni nel
    settore automobilistico, come evidenziato dai risultati di una ricerca su internet effettuata in data 21/10/2022 (1. https://blog.enerpac.com/different-types-of-pullerand-key-features-to-consider/, 2. https://jlbradshaw.ie/productcategory/draper/mechanics-automotive-andworkshop/automotive-pullers/, 3.
    https://www.halfords.ie/motoring/paints-body-repair/fillers-preparation/laser-paintlessdentpuller-tool-set-208342.html.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti rivendicati nella Classe 7 siano un tipo di estrattore (‘PULLER’)
    particolarmente rapidi e veloci (‘FAST’), o siano correlati a tali tipi di strumenti
    meccanici e idraulici per la rimozione di componenti, come ad esempio supporti per
    macchine estrattrici. Pertanto, il segno descrive tipo e qualità dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
  • Da una ricerca su Internet condotta in data 21/10/2022 è risultato che i termini
    «FAST PULLER» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento. Pertanto,
    sono privi di carattere distintivo per quei prodotti (1. https://www.alibaba.com/productdetail/Automotive-spot-welder-fast-pullercar_60635637188.html,
    https://www.bodymanautomotive.com/index/component/k2/item/52-bodymanfastpuller.html, https://www.sistemfix.it/prodotto/fast-puller-sistema-di-tiro-a-catenaper-riparazioni-dicarrozzeria/).
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/012/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. Gli estrattori sono utensili molto specifici che servono ad estrarre pezzi meccanici durante
    lo smontaggio. Ricadono in classe 8, come anche indicato dagli esempi nei motivi di rifiuto.
    Quindi le obiezioni potrebbero essere pertinenti se il marchio fosse stato richiesto in classe
    8, per “estrattori”.
  2. Gli esempi di uso anteriore sono parimenti non pertinenti. Il primo riguarda una saldatrice,
    cioè un prodotto non rivendicato, e proviene da un sito cinese, con descrizione poco
    comprensibile. Il secondo riguarda un uso non descrittivo, ma come marchio. Il terzo
    riguarda un prodotto del richiedente che vende il prodotto Fast Puller in tutto il mondo,
    direttamente o attraverso vari rivenditori (si indicano 6 link di siti che vendono itale prodotto
    del richiedente).
  3. Il tipo di macchina contraddistinto dal marchio FAST PULLER viene normalmente
    chiamato con terminologia diversa (è allegata tabella con denominazioni d’uso in USA, Italia,
    Francia, Germania e Spagna).
  4. III. Motivazione

    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio ritiene che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
    significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
    riferimento, ossia estrattore rapido.
    Dato il suo significato, l’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “FAST
    PULLER” in relazione ai prodotti contestati delle classi 7, che consistono in strumenti,
    utensili e apparecchi meccanici e pneumatici, inclusi quelli con la funzione di tirare o estrarre
    Pagina 4 di 6
    (‘tiratori’ o “estrattori’ = PULLER), in maniera rapida (FAST).
    L’Ufficio constata che il richiedente non ha contestato il significato delle parole che formano il
    segno “FAST” e “PULLER”. Pertanto, la loro definizione e il loro carattere descrittivo, come
    riportato nella lettera di obiezione, sono incontestati. Poiché le parole del segno hanno una
    costruzione grammaticalmente corretta e nel loro insieme significano ‘tiratore” o “estrattore”
    “rapido” o “veloce”, il loro significato complessivo non si discosta dalla somma dei significati
    dei termini presi singolarmente.
    Il richiedente sostiene che gli esempi di prodotti descritti dai termini “FAST PULLER” nei
    motivi di rifiuto ricadano nella Classe 8, cioè una classe diversa da quella rivendicata.
    L’Ufficio non concorda. Nella Classe 8 ricadono, tra gli altri, “Utensili e strumenti azionati
    manualmente”. Tuttavia, utensili e strumenti, anche con la stessa funzione, ma azionati non
    manualmente, ricadono nella Classe 7. Ad esempio, estrattori manuali ricadono nella Classe
    8 mentre estrattori meccanici o idraulici nella Classe 7. Poiché nel caso in esame sono
    rivendicati e obiettati prodotti che sono meccanici e pneumatici, l’Ufficio ritiene che gli
    esempi di uso di ‘PULLER’ e “FAST PULLER” inclusi nei motivi di rifiuto siano pertinenti
    perché riguardano strumenti meccanici, idraulici o elettrici.
    Le obiezioni relative al carattere descrittivo si applicano non solo ai prodotti per i quali il
    marchio oggetto della domanda di registrazione è direttamente descrittivo, ma anche alla
    categoria più ampia che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile
    o prodotti specifici per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione è
    direttamente descrittivo. Qualora il richiedente non richieda alcuna limitazione adeguata,
    l’obiezione relativa al carattere descrittivo incide necessariamente sulla categoria più ampia
    (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
    Nel caso di specie, le ampie categorie rivendicate “Raddrizzatori per carrozzeria (macchine),
    Utensili azionati meccanicamente, Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici,
    Verricelli, Supporti per macchine” comprendono elementi specifici quali estrattori di
    carrozzeria o macchine per sollevare carichi (o loro supporti), che possono farlo
    rapidamente, per cui il segno oggetto della domanda di registrazione è chiaramente
    descrittivo. Pertanto, l’obiezione si applica anche a tali ampie categorie.
    Il richiedente obietta che gli esempi di uso sul mercato di “FAST PULLER” riguardano un
    prodotto non rivendicato, un sito cinese e un uso non in funzione di marchio e, pertanto,
    sono irrilevanti.
    L’Ufficio dissente. Come spiegato nei paragrafi precedenti, le categorie rivendicate sono
    ampie e ben comprendono varie tipologie di apparecchi azionati meccanicamente o
    pneumaticamente, tra cui si può includere una saldatrice, nella misura in cui sia meccanica o
    pneumatica. L’origine del sito è in questo caso poco rilevante, posto che l’acquisto può
    essere effettuato in EURO e, pertanto, è accessibile sul mercato europeo, ove risiede il
    pubblico rilevante. Infine, è opinabile che si tratti, nel secondo esempio, di uso in funzione di
    marchio in quanto non vi sono indicazioni chiare e precise in tal senso (come, ad esempio,
    sarebbe stata la presenza del simbolo ®).
    Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato, come indicato da uno degli esempi
    dell’Ufficio e dai link aggiunti nella propria memoria (di cui però non vi è nessun estratto).
    Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
    carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.
    Gli argomenti del richiedente in merito al proprio uso sul mercato non sono riusciti a
    convincere l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. Il richiedente non ha depositato alcun documento a sostegno e i semplici
    link non sono sufficienti a dimostrare il carattere distintivo del segno.
    Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione verbale.
    Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico
    interessato possa a prima vista percepire il marchio come un’indicazione dell’origine
    commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è
    necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly,
    EU:T:2005:325, § 88).
    Il richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle
    caratteristiche dei prodotti.
    Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
    usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
    prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di
    impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o
    indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi
    interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare
    le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Peraltro,
    gli usi cui si riferisce il richiedente concernono paesi esterni all’Unione Europea e lingue
    diverse dall’inglese, che è la lingua del pubblico di riferimento nel caso in esame. Pertanto
    sono irrilevanti.
    Pertanto, il segno descrive tipo e qualità dei prodotti. Poiché il segno ha un chiaro significato
    descrittivo, è altresì privo di carattere distinti

  5. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018762681 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 7 Raddrizzatori per carrozzeria (macchine); Utensili azionati meccanicamente;
    Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici; Verricelli; Supporti per
    macchine.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 37 Riparazione di automobili; Riparazione e manutenzione di parti di telaio e
    carrozzeria per veicoli; Servizi di carrozzeria per manutenzione di veicoli;
    Servizi di officina per riparazione di automobili.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.



Marchio Comunitario: registrare marchio settore borse, valigie – 17-02-2023

Il marchio in questione è RED BAG, tradotto “borsa rossa”. Descrivendo la qualità e le caratteristiche del prodotto borse, il segno non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/02/2023
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********
***************
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Fascicolo nº: ***********************
Vostro riferimento:
Marchio: RED BAG
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *******************
*******************
****************
******************
I. Sintesi dei fatti
In data 28/09/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 18 Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore di medio di lingua inglese percepirebbe il segno in relazione ai
    prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato “borsa rossa”.
    Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese Collins Dictionary
    (informazioni estratte in data 27/09/2022 agli indirizzi
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/red,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti, sono borse, borsette, valigie, contenitori portatili di vario genere, come
    borsoni ad esempio, di colore rosso. Pertanto, il segno descrive il tipo e le qualità dei
    prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
  • Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 27/09/2022 è risultato che i termini
    «RED BAG» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento in relazione al
    marketing dei prodotti interessati e sono quindi privi di carattere distintivo per quei
    prodotti (1. https://www.zara.com/es/en/woman-bags-red-l2289.html, 2.
    https://www.houseoffraser.ie/bags-and-luggage/handbags/red, 3.
    https://www.serax.com/en/shopper-red-40×14-5-h41-cm, 4.
    https://www.nordstrom.com/browse/men/accessories/bags-backpacks?
    filterByColor=red).
  • II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
  • IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018747264 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 18 Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 18 Articoli di selleria, fruste e paramenti per animali.
    Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.
  • Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.



Marchio descrittivo delle caratteristiche del prodotto: non registrabile – Marchio comunitario

STOVE» e «ITALY» sono termini di uso comune e il consumatore medio percepirebbe il segno come apparecchiatura che attraverso combustibile è idonea a riscaldare ambienti per cui è un nome che descrive le caratteristiche del prodotto e/o servizio oggetto del marchio per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/02/2023
**************
**********
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*************
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento: *************
Marchio: STOVEITALY
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***************
******************
****************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 20/10/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 11 Stufe; Inserti per caminetto sotto forma di stufe; Cappe di aspirazione di
vapori per stufe; Accenditori a impulsi per stufe a gas; Piastre in ceramica
vendute come parte di stufe; Stufe a legna; Stufe elettriche portatili; Stufe a
gas; Stufe a carbone; Stufe a olio; Stufe per saune; Stufe combinate; Stufe
elettriche per cucinare; Stufe per il riscaldamento; Stufe a combustione
lenta per uso domestico; Stoppini adattati per stufe ad olio; Dispositivi di
smorzamento che sono parti di stufe; Piastre in vetroceramica che sono
parti di stufe; Stufe con fuoco a legna simulato domestiche; Stufe
giapponesi a carbone per uso domestico (hibachi); Caminetti; Cappe di
aspirazione di vapori per caminetti; Inserti per caminetti; Protezioni per
caminetti; Scambiatori termici per caminetti; Rivestimenti su misura per
caminetti portatili; Caminetti elettrici; Caminetti a gas domestici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    apparecchiatura che può bruciare vari combustibili e viene utilizzata per riscaldare gli
    ambienti, proveniente da uno stato dell’Europa meridionale; apparecchiatura di
    grandi dimensioni per la cottura dei cibi, contenente un forno e piastre a gas o
    elettriche sulla parte superiore, proveniente da uno stato dell’Europa meridionale. I
    termini «STOVE» e «ITALY» sono di uso comune. Affinché la dicitura fosse
    grammaticalmente esatta, sarebbe conveniente unire i due vocaboli, ad esempio con
    la preposizione «from». A tale proposito, va tuttavia ricordato che nei settori
    pubblicitari e del marketing è alquanto frequente eliminare determinate particelle
    grammaticali affinché il messaggio sia più sintetico ed efficace.
  • I suddetti significati dei termini «STOVEITALY», di cui il marchio è composto, sono
    supportati dai seguenti riferimenti di dizionario (ricerche effettuate in data
    20/10/2022):
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/stove_1?q=stove e
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/italy?q=Italy.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    del fatto che i prodotti: (i) sono stufe, stufe a gas, stufe combinate, stufe a carbone,
    stufe elettriche per cucinare, caminetti ecc. sotto forma di apparecchiature che
    possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
    provengono dall’Italia / sotto forma apparecchiature di grandi dimensioni per la
    cottura dei cibi, contenenti un forno e piastre a gas o elettriche e provenienti
    dall’Italia; (ii) sono piastre di vetroceramica, cappe di aspirazione, accenditori a
    impulsi, stoppini, scambiatori termici, rivestimenti ecc. destinati ad apparecchiature
    che possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
    provengono dall’Italia / ad apparecchiature di grandi dimensioni per la cottura dei cibi
    e provenienti dall’Italia; (iii) sono caminetti ecc. contenenti apparecchiature che
    possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che
    provengono dall’Italia. Pertanto, il segno descrive la specie, la destinazione e la
    qualità dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Pagina 3 di 3
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018756573 è
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.



Imitazione araldica di bandiere – Marchio non registrabile – Alicante 09-02-2023

Il marchio non può essere registrato poiché contiene un’imitazione araldica di bandiere oggetto di protezione (articolo 6 ter della Convenzione di Parigi)

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/02/2023
*****************************
Via ****************
**************************
ITALIA
Fascicolo nº: ****************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ******************
*********************
**************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 14/09/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 25 Articoli di abbigliamento; Scarpe; Cappelleria; Berretti (cappelleria).
Classe 35 Servizi di pubblicità promozionale; Marketing; Marketing promozionale; Web marketing; Pubblicità e marketing; Marketing degli eventi; Servizi pubblicitari e
di marketing online; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi
pubblicitari, promozionali e di marketing; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso media sociali;
Servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso canali di comunicazione;
Gestione di affari commerciali; Servizi di pubbliche relazioni; Servizi
pubblicitari, promozionali e di pubbliche relazioni; Organizzazione di fiere;
Organizzazione di fiere commerciali a fini promozionali; Conduzione,
preparazione ed organizzazione di fiere commerciali per scopi commerciali e pubblicitari; Organizzazione di esposizioni e fiere per scopi commerciali o
pubblicitari; Organizzazione e conduzione di fiere ed esposizioni per scopi
commerciali; Ricerca di sponsorizzazioni; Servizi di merchandising.
Classe 36 Affari immobiliari; Gestione di beni immobili; Affitto di immobili; Affitto di beni immobili; Organizzazione dell’affitto di beni immobili; Riscossione di crediti relativi all’affitto di immobili; Affitto o gestione di case o appartamenti.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è
costituito da un’imitazione da un punto di vista araldico di bandiere sotto la
protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, appartenenti ai seguenti
Stati: India, Portogallo, Romania, Regno Unito, Germania, Spagna, Paesi bassi,
Polonia, Canada, Francia, Cina.
• Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera, h) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 018726470 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione.




Incentivi in materia di proprietà industriale: Fondo PMI – EUIPO

Il Fondo è gestito dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) attivo dal 23 gennaio 2023 finanzia la registrazione di marchi e disegni nazionali ed esteri fino ad un massimo di 1.000 euro ad impresa (Voucher 2).

A marzo sarà introdotto anche il Voucher 3 (finanziamenti ai brevetti nazionali ed europei) e il Voucher 4 (finanziamenti per le varietà vegetali). Complessivamente i 3 voucher consentiranno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) un risparmio fino a 2.725 euro sugli investimenti in proprietà industriale.

Per informazioni è utile il seguente link:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it