Registrare un marchio nel settore dei saponi e detergenti – Alicante 12-05-2025

“Laboratorio dei saponi” ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo poichè il consumatore finale percepirebbe i prodotti oggetto di rivendicazione come prodotti che provengono da un locale adibito alla preparazione di saponi e questo non riesce ad assolvere il primo requisito di un marchio cioè la originalità.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/05/2025
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento: ************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *************GENOVA
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 19/11/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 3 Bagnoschiuma; balsamo trattante; cosmetici; creme anti-età; creme
cosmetiche; creme cosmetiche nutrienti; creme cosmetiche per il corpo;
creme cosmetiche per la cura della pelle; creme da bagno; creme da doccia;
creme da giorno; creme da notte; creme detergenti [cosmetici]; creme di
bellezza; creme idratanti; creme per il corpo; creme struccanti; creme
tonificanti [cosmetici]; deodoranti per esseri umani; gel da bagno; gel per il
corpo; gel per il viso; gel per la doccia; idratanti per la pelle; latte da bagno;
latte detergente; latte idratante; lozione da bagno; lozioni cosmetiche per la
pelle; lozioni idratanti [cosmetici]; oli cosmetici; oli per la profumeria; prodotti
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cosmetici e di bellezza; profumi; sapone cosmetico; sapone da bagno;
sapone detergente; sapone liquido; sapone per la pelle; sapone per le mani;
saponette; saponi per il corpo; saponi per il viso; shampoo; tonici per uso
cosmetico.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: locale o edificio fornito di apposite installazioni e apparecchi per la
preparazione di sali alcalini di acidi grassi a elevato numero di atomi di carbonio.
https://www.treccani.it/vocabolario/laboratorio/).
https://www.treccani.it/vocabolario/sapone/ )
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti Bagnoschiuma; Balsamo trattante; Cosmetici; Creme anti-età; Creme cosmetiche;
Creme cosmetiche nutrienti; Creme cosmetiche per il corpo; Creme cosmetiche per la cura
della pelle; Creme da bagno; Creme da doccia; Creme da giorno; Creme da notte; Crème
detergenti [cosmetici]; Creme di bellezza; Creme idratanti; Creme per il corpo; Crème
struccanti; Creme tonificanti [cosmetici]; Deodoranti per esseri umani; Gel da bagno; Gel per
il corpo; Gel per il viso; Gel per la doccia; Idratanti per la pelle; Latte da bagno; Latte
detergente; Latte idratante; Lozione da bagno; Lozioni cosmetiche per la pelle; Lozioni
idratanti [cosmetici]; Oli cosmetici; Oli per la profumeria; Prodotti cosmetici e di bellezza;
Profumi; Sapone cosmetico; Sapone da bagno; Sapone detergente; Sapone liquido; Sapone
per la pelle; Sapone per le mani; Saponette; Saponi per il corpo; Saponi per il viso;
Shampoo; Tonici per uso cosmetico sono elaborati, sono prodotti e/o provengono da un
locale specializzato nelle produzione di saponi. Infatti è pacifico asserire che un laboratorio
specializzato nell’elaborazione di prodotti che contengono sodio e potassio producano
anche creme posto che molte creme da viso e/o cosmetiche, in generale, contengono quali
ingredienti potassio e sodio. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati, il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul luogo di fabbricazione
dei prodotti.
Benché il segno « » contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono
un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. La dicitura è perfettamente leggibile ed è riprodotta in
caratteri di stampa alquanto comuni e banali. La presentazione del segno con il termine
‘LABORATORIO’ in alto e con i termini ‘DEI’ e ‘SAPONI’ posti al di sotto, è un espediente
grafico molto utilizzato nel campo di riferimento e che non è in grado di distogliere
l’attenzione del consumatore dal significato descrittivo e privo di carattere distintivo del
segno. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere
alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
protezione.




Registrare un nome nel settore dei servizi di ristorazione – Alicante 06/05/2025

Il consumatore italiano attribuirebbe al segno “terrazza romana” il significato di ripiano scoperto d’un edificio spesso destinato a pubblici locali (caffè, ristoranti, luoghi di ritrovo di stabilimenti alberghieri, ecc) di Roma/situata a Roma quindi sarebbe indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo in cui sono forniti i servizi oggetto di rivendicazione, inteso sia come luogo fisico (la terrazza) sia come provenienza geografica (Roma)

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/05/2025
**************Firenze
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento: ************
Marchio: TERRAZZA ROMANA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************ Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/02/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 43 Servizi di bar; servizi di bar specializzati in cocktail e in aperitivi; servizi di barcaffè; servizi di caffetterie; servizi da sala da tè; sale cocktail; servizi di pub
[bar]; servizi di bar-ristoranti; servizi di ristorazione forniti da alberghi;
somministrazione di cibi e di bevande a ospiti; somministrazione di bevande
alcoliche e analcoliche; servizi di ospitalità nell’ambito di attività alberghiere.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    ripiano scoperto d’un edificio spesso destinato a pubblici locali (caffè, ristoranti,
    luoghi di ritrovo di stabilimenti alberghieri, ecc) di Roma/situata a Roma.
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  • Il suddetto significato dei termini «TERRAZZA ROMANA», di cui il marchio è
    composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario (estratti in data
    20/02/2025):
    o https://www.treccani.it/vocabolario/terrazza/
    o https://www.treccani.it/vocabolario/romano1/
    Il contenuto dei link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi obiettati in classe 43, quali, servizi di bar, caffetteria, ristorazione,
    ospitalità, servizi di somministrazione di cibo e bevande, ecc., sono offerti in una
    terrazza situata a Roma. Pertanto, il consumatore di riferimento percepirebbe il
    segno come indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo in cui sono forniti i
    servizi obiettati, inteso sia come luogo fisico (la terrazza) sia come provenienza
    geografica (Roma).
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale



Registrare il nome di un vino – Alicante 06-05-2025

Se il nome che si intende registrare descrive un metodo di vinificazione, risultato dell’assemblaggio di vini di diverse annate, ad avviso dell’esaminatore è un nome descrittivo per cui non sarebbe distintivo rispetto ad altri vini.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/05/2025
*************
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: DOPPIA CUVÉE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **********
**************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/02/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Preparati alcolici per fare bevande.

  • L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: il consumatore medio di
  • lingua italiana, incluso il professionista del settore vinicolo, attribuirebbe al segno il
  • significato seguente: assemblaggio di due distinte miscele di vino, la creazione di un
  • prodotto finale che è il risultato di una doppia selezione e combinazione.
  • Il suddetto significato dei termini «DOPPIA CUVÉE», di cui il marchio è composto,
    era supportato dai seguenti riferimenti, estratti in data 25/02/2025:
    o https://www.treccani.it/vocabolario/doppio/



Registrare un marchio nel settore tecnologico del software e APP – Alicante 29-04-2025

Ad avviso dell’esaminatore europeo il segno Innovazione armonica per prodotti e servizi in ambito di software e consulenza aziendale, è un segno non distintivo. Verrebbe intesa dal consumatore che si approccia al segno come “trasformazione proporzionata, ben accordata nell’insieme” per cui non distinguerebbe il prodotto o servizio da altri prodotti o servizi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 29/04/2025
*********** Catanzaro
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento:
Marchio: INNOVAZIONE ARMONICA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente:
*********(CZ)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 26/11/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 9 Software di intelligenza artificiale; Software di intelligenza artificiale per
analisi; Software per applicazioni web e server web; Software per fornitori di
soluzioni digitali; Software per l’organizzazione e la visualizzazione di
immagini e fotografie digitali; Software per la gestione di big data; Software
per la gestione di contenuti; Software per la gestione di dati e archivi e per
banche dati; Software per visualizzazione di supporti digitali; Software
specializzati; Scanner di digitalizzazione; Supporti di archiviazione digitali;
Supporti di registrazione digitali; Unità di lettura dati digitali programmabili;
Piattaforme software collaborative [software]; Assistenti digitali personali;
Digitalizzatori; Digitalizzatori elettronici; Dischi di archiviazione dati;
Dispositivi di archiviazione dati; Dispositivi di controllo elettronici digitali;
Dispositivi e supporti di memorizzazione dati; Gateway intelligenti per
archiviazione definita da software; Processori di segnali digitali; Programmi
di archiviazione dati; Software per la valutazione del rating aziendale in
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termini di etica aziendale, benessere aziendale, responsabilità sociale di
impresa, sostenibilità economica e sociale, sostenibilità ambientale e
sviluppo sostenibile; Piattaforma software per la valutazione del rating
aziendale in termini di etica aziendale, benessere aziendale, responsabilità
sociale di impresa, sostenibilità economica e sociale, sostenibilità
ambientale e sviluppo sostenibile.
Classe 35 Consulenza (Professionale alle imprese -); Consulenza alle imprese
(Professionale -); Consulenza aziendale a imprese; Consulenza aziendale in
materia di amministrazione di tecnologie dell’informazione; Consulenza
gestionale; Consulenza in materia di pianificazione aziendale; Consulenza
in materia di pianificazione e di continuità aziendale; Consulenza per la
gestione aziendale; Consulenza in materia di strategia d’impresa;
Consulenze aziendali; Pianificazione della gestione aziendale;
Pianificazione di strategie di marketing; Pianificazione inerente alla gestione
aziendale, ovvero ricerca di partner per fusioni e acquisizioni aziendali e per
imprese commerciali; Pianificazione strategica aziendale; Servizi di
consulenza (Affari -) in materia di gestione d’impresa; Servizi di consulenza
aziendale; Servizi di consulenza aziendale in materia di promozione di
campagne di raccolta fondi; Servizi di consulenza in materia di
amministrazione aziendale; Servizi di consulenza in materia di pianificazione
aziendale; Servizi di consulenza in materia di struttura aziendale di impresa;
Servizi di pianificazione aziendale; Servizi di pianificazione aziendale per
imprese; Servizi di strategia aziendale e pianificazione; Servizi in materia di
strategie aziendali; Sviluppo di strategie e concetti di marketing; ; Sviluppo e
attuazione di strategie di marketing per conto terzi; Servizi di assistenza e
consulenza in materia di pianificazione aziendale; Servizi di comunicazione
disponibili tramite reti digitali; Assistenza in materia di pianificazione
aziendale; Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi;
Assistenza nel settore della gestione e della pianificazione aziendale;
Gestione di progetti aziendali; Stesura di studi di progetti aziendali; Servizi di
consulenza in materia di orientamento professionale (non consulenza
relativa a educazione e formazione); Servizi di sviluppo di strategie
aziendali; Consulenza in materia di sviluppo dell’immagine aziendale; Studi
di marketing; Servizi di consulenza aziendale in materia di etica aziendale,
benessere aziendale, responsabilità sociale di impresa, sostenibilità
economica e sociale, sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile.
Classe 38 Telecomunicazioni; Trasmissione dei dati; Trasmissione di contenuti audio
digitali; Trasmissione di dati; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di
informazioni digitali; Trasmissione di segnali digitali audio e video su una
rete informatica globale; Trasmissione digitale di dati; Trasmissione digitale
di dati tramite internet; Trasmissione e diffusione di dati; Trasmissione
internazionale di dati; Trasmissione computerizzata di dati; Trasferimento di
dati mediante telecomunicazioni; Trasferimento automatico di dati digitali
tramite canali di telecomunicazione; Accesso a reti informatiche globali;
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Accesso a siti elettronici; Accesso remoto a dati; Bacheche elettroniche e
fori di discussione on-line; Bacheche informatiche; Comunicazione per
computer ed accesso ad Internet; Comunicazione tramite terminali
informatici digitali e analogici; Comunicazioni elettroniche di dati;
Comunicazioni tramite computer; Comunicazioni tramite terminali di
computers; Fornitura all’utenza di servizi d’accesso a piattaforme su
internet; Fornitura all’utenza di servizi d’accesso a portali su internet;
Fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali; Fornitura di accesso a
banche dati; Fornitura di accesso a banche dati informatiche; Fornitura di
collegamenti a dati elettronici; Fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e
portali su internet; Fornitura di servizi d’accesso a piattaforme su internet;
Fornitura di servizi d’accesso a portali su internet; Fornitura di servizi di
accesso ad un mercato elettronico [portale] su reti informatiche; Servizi di
bacheche elettroniche; Servizi di comunicazione dati; Servizi di
comunicazione digitale; Servizi di comunicazione tra banche dati; Servizi di
portali di telecomunicazione; Servizi di reti di telecomunicazione; Servizi di
telecomunicazione; Servizi di telecomunicazione digitale; Servizi di
telecomunicazione disponibili tramite piattaforme e portali internet; Servizi di




Marchio descrittivo comunitario – Alicante 22-04-2025

Il segno “Mercato urbano” ad avviso dell’esaminatore è descrittivo poichè il consumatore che si approccia al marchio avrà l’idea che i prodotti oggetto di rivendicazione si vendono all’aperto per cui il segno non distingue gli articoli di abbigliamento oggetto del marchio da altri presenti sul mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/04/2025
***********Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ***********
Vostro riferimento: ***************
Marchio: ***********
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *************
*************
I-20124 Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 13/01/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio di abbigliamento e di accessori di
abbigliamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
    segno il significato seguente: luogo all’aperto o insieme di edifici in cui hanno luogo
    transazioni di merci in una città; riunione periodica di compratori e venditori per la
    vendita di prodotti che ha luogo in città; complesso delle contrattazioni relative a una
    determinata città.
  • I suddetti significati dei termini «MERCATO URBANO», di cui il marchio è composto,
    sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://dizionario.internazionale.it/parola/mercato e
    https://dizionario.internazionale.it/parola/urbano . Il contenuto rilevante di questi link è
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    stato riprodotto nella lettera di obiezione.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi richiesti, ovvero ‘servizi di vendita al dettaglio di abbigliamento e di
    accessori di abbigliamento’: (i) hanno luogo in un’area all’aperto o in un insieme di
    edifici in cui si comprano e vendono merci in una città, ovvero in un mercato
    cittadino, in questo caso specializzato in abbigliamento ed accessori; (ii) sono
    prestati nel corso di una riunione periodica di compratori e venditori per la vendita di
    prodotti che ha luogo in città (ad esempio durante un mercato settimanale); (iii)
    rappresentano il complesso delle contrattazioni relative ad capi di abbigliamento ed
    accessori, in una determinata città. Pertanto, il segno descrive la specie dei servizi e
    il luogo in cui vengono prestati gli stessi.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019115207 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



11 vincitori degli Intellectual Property Award – Expo 2025 di Osaka

Presentati gli 11 vincitori degli Intellectual Property Award all’interno del Padiglione Italia a Expo 2025 di Osaka

l Mimit, in collaborazione con Invitalia e Netval ha presentato gli 11 vincitori degli Intellectual Property Award (6 del Premio IPA e 5 del premio Imprenditoria Femminile), eccellenze italiane che si sono contraddistinte nel campo dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo brevettuale.




Marchi Storici: presentato al Mimit l’Italian Historical Trademark

Presentato a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Italian Historical Trademark, ossia la versione inglese del Marchio Storico di Interesse Nazionale.

A far data da oggi, le aziende che sono iscritte al Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale potranno chiedere la integrazione del riconoscimento di “Marchio Storico” con la versione in lingua inglese, certificando così, anche all’estero, l’originalità dei propri prodotti.




Newsletter Euipo sugli aggiornamenti relativi alla Proprietà Industriale

Molto interessante questo servizio offerto da Euipo:  in questo modo puoi essere informato/a su tutti gli aspetti del diritto e della gestione di marchi, disegni e modelli.




Articolo 7: sono esclusi dalla registrazione i marchi costituiti meramente da indicazioni che designano qualità valore e provenienza geografica di un prodotto.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio”.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/04/2025
************* LORIA
ITALIA
Fascicolo nº: 019057485
Vostro riferimento:
Marchio: NOCCIOLA VENETA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************LORIA

I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 08/08/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Nocciole, preparate; Creme da spalmare costituite da pasta di nocciole;
Creme da spalmare a base di nocciole; Marmellate; Confetture; Frutta secca
candita; Frutta secca macinata.
Classe 30 Brioche ripiene di marmellata; Nocciole rivestite di cioccolato; Cioccolato
spalmabile contenente nocciole; Nocciole ricoperte di cioccolato; Pavlova
aromatizzate alla nocciola; Farina di nocciole; Pavlova a base di nocciole;
Brownies (dolci a base di cioccolato e noci); Confetteria contenente
marmellate; Farina [farine alimentari]; Farina per ciambelline; Miscele di
farina; Dolci; Caramelle [dolci]; Preparati per dolci; Biscotti [dolci o salati];
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Miscele per dolci; Gelati; Brioche; Brioche ripiene; Budini da impiegarsi come
dessert; Mousse (dolce); Torte; Impasto per torte; Miscele per torte; Pasta per
torte; Creme al cioccolato; Pasticcini, torte, crostate e biscotti.
Classe 31 Nocciole; Nocciole fresche; Piante.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: frutto del nocciolo che proviene dal Veneto.
https://www.treccani.it/vocabolario/nocciola/
https://www.treccani.it/vocabolario/veneto/ ? search=v%C3%A8neto%2F
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che I
prodotti sono, contengono, sono elaborati con nocciole che provengono dalla regione del
Veneto. Pertanto, il segno descrive specie/tipo, qualità e provenienza geografica dei
prodotti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/10/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il marchio “NOCCIOLA VENETA” è innovativo, poiché la nocciola è praticamente
    assente in Veneto, nonostante sia coltivata in altre regioni italiane come Piemonte,
    Lazio, Campania e Sicilia. La coltivazione della nocciola nel Veneto rappresenta
    una novità assoluta.
  2. Esistono diverse varietà di nocciolo, come la Tonda Gentile delle Langhe, Tonda
    Gentile Romana e altre, tipiche delle zone in cui si sono sviluppate. In totale, ci
    sono circa venti specie autoctone in Italia.
  3. Alcuni istituti italiani, come l’Università di Perugia, hanno sviluppato nuove varietà
    di nocciole attraverso incroci selettivi. Seguendo queste indicazioni, la nostra
    società agricola veneta ha ottenuto una nuova selezione adatta al clima locale,
    denominata “NOCCIOLA VENETA”. Questa varietà si distingue per le sue
    caratteristiche intrinseche e per la sua adattabilità al territorio.
  4. La “NOCCIOLA VENETA” non si differenzia solo per la provenienza geografica ma
    anche per le sue caratteristiche uniche. L’aggettivo “VENETA” evoca la tradizione
    e la cultura della regione, aggiungendo valore alle nostre produzioni. Riteniamo
    che il marchio abbia carattere di assoluta novità e originalità.
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  5. Il richiedente presenta una serie di marchi dell’Unione invocando parità di
    trattamento.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    Questi I motivi
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno
    “Nocciola Veneta” rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua italiana,
    Pagina 4 di 6
    una descrizione delle caratteristiche dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che
    ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86).
    L’Ufficio ritiene che non vi siano dubbi al riguardo.
    Come già indicato nella precedente comunicazione, il segno in questione contiene due
    termini, “nocciola” e “veneta”, rintracciabili in dizionari/enciclopedie di uso comune, che
    l’Ufficio ha provveduto ad esaminare.
    In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto
    correnti, uniti tra loro secondo le regole della sintassi italiana.
    L’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come
    appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione
    che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal
    pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno.
    In particolare, per quanto riguarda “Veneta” (aggettivo derivato dalla regione Veneto),
    contenuto nel segno, è riscontrabile in qualsiasi enciclopedia o siti internet ottenere
    informazioni sul fatto che la regione. oltre alla produzione vinicola, è conosciuta come centro
    “di produzione agricola/alimentare” di qualità e ortofrutticola.
  6. Tale circostanza è sicuramente nota al pubblico di riferimento.
  7. L’Ufficio è pertanto dell’opinione che la dicitura “Nocciola Veneta” non comporta nessun
  8. particolare sforzo interpretativo, né induce al consumatore ad intraprendere complicati
  9. processi mentali.
  10. Ciò premesso se applicata ai prodotti quali quelli richiesti (Nocciole, preparate; Creme da
  11. spalmare costituite da pasta di nocciole; Creme da spalmare a base di nocciole; Marmellate;
  12. Confetture; Frutta secca candita; Frutta secca macinata, in classe 29: Brioche ripiene di
  13. marmellata; Nocciole rivestite di cioccolato; Cioccolato spalmabile contenente nocciole;
  14. Nocciole ricoperte di cioccolato; Pavlova aromatizzate alla nocciola; Farina di nocciole;
  15. Pavlova a base di nocciole; Brownies (dolci a base di cioccolato e noci); Confetteria
  16. contenente marmellate; Farina [farine alimentari]; Farina per ciambelline; Miscele di farina;
  17. Dolci; Caramelle [dolci]; Preparati per dolci; Biscotti [dolci o salati]; Miscele per dolci; Gelati;
  18. Brioche; Brioche ripiene; Budini da impiegarsi come dessert; Mousse (dolce); Torte; Impasto
  19. per torte; Miscele per torte; Pasta per torte; Creme al cioccolato; Pasticcini, torte, crostate e
  20. biscotti; classe 30 e Nocciole; Nocciole fresche; Piante; in classe 31 ) la dicitura “Nocciola
  21. Veneta” non fa altro che informare direttamente i consumatori del fatto che essi sono
  22. nocciole che provengono dalla regione del Veneto.
  23. A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la
  24. dicitura “Nocciola Veneta”, se applicata ai prodotti richiesti definisca, più concretamente la
  25. specie/tipo, qualità ed provenienza geografica dei prodotti in oggetto.
  26. Si tratta di una delle caratteristiche esplicitamente indicate dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera
  27. c), RMUE (“la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
  28. geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
  29. caratteristiche del prodotto o servizio”).
  30. Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
  31. RMUE,
  32. Pagina 5 di 6
  33. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
  34. della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
  35. potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
  36. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
  37. In quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti obiettati, il marchio in esame è, prima
  38. facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi
  39. dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C-363/99, Postkantoor,
  40. EU:C:2004:86, § 86).
  41. Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel
  42. segno in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale
  43. unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo



Registrare un olio di oliva – Alicante 07-04-2025

Il segno descrive tipo, qualità e provenienza geografica dei prodotti per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/04/2025
*********** Roma
ITALIA
Fascicolo nº: *************
Vostro riferimento:
Marchio: OLIO CAPALBIO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **************
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 29 Oli vegetali per alimenti; Olio di oliva; Olio extravergine di oliva; Olio ad uso
alimentare; Oli e grassi commestibili; Ortaggi in conserva [sott’olio].

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiano attribuirebbe al segno il
significato seguente: liquido ottenuto dalla spremitura delle olive che proviene da Capalbio.

Nonostante il comune di Capalbio non sia molto esteso e con una popolazione non
eccessivamente alta, è noto per l’alta qualità di produzione di olio di oliva. Non solo, da
come si può evincere dal riferimento n.3 , il comune di Capalbio fa parte dell’aria geografica
di produzione dell’indicazione geografica protetta ‘Olio Toscano’; il che conferma
ulteriormente Capalbio quale località rinomata per la produzione di olio di oliva. Quindi alla
luce di quanto sopra ampliamente indicato, è pacifico affermare che il marchio in oggetto è
da escludere alla registrazione poiché indica chiaramente un nome geografico/un luogo
geografico noto da tempo per la categoria dei prodotti in classe 29. Pertanto i consumatori di
riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti (Oli
vegetali per alimenti; Olio di oliva; Olio extravergine di oliva; Olio ad uso alimentare; Oli e
grassi commestibili;) sono prodotti a/provengono da Capalbio. Mentre per quanto riguarda il
prodotto in classe 29 Ortaggi in conserva [sott’olio], contiene olio prodotto a/che proviene da
Capalbio. Pertanto, il segno descrive tipo, qualità e provenienza geografica dei prodotti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Cravattology”

Accettata in data 01.04.2025 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio ” Cravattology” depositato il 05.08.2024 a Imperia

Il marchio è utilizzato per la confezione di cravatte vintage




Articolo 6 ter della Convenzione di Parigi: il marchio non può esser registrato

Il marchio in esame in classe 20 mobili non può essere registrato perché contiene un elemento che è costituito da una bandiera sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente: la bandiera della Repubblica Italiana.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2025
***************CASERTA

Fascicolo nº: ************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***************

Caserta
ITALIA
Fascicolo nº: ************
I. Sintesi dei fatti
In data 16/12/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 20 Mobili; Scaffalature mobili [mobili]; Mobili componibili [mobili]; Divani letto;
Sedie; Tavoli informatici; Tavoli pieghevoli; Tavoli decorativi; Armadi;
Credenze [mobili]; Materassi; Letti; Cassettiere da cucina [mobili]; Ripiani di
mobili; Panche con ripiani; Cassettoni [mobili]; Sgabelli [mobili]; Mobili da
cucina componibili; Vetrinette per la cucina; Scaffali pensili [mobili];
Cassettoni; Librerie [mobili]; Pouf [mobili]; Mobili componibili da parete
[mobili]; Ripiani per classificatori [mobili]; Ripiani per armadi [parti di mobili];
Sedie con schienale reclinabile [mobili]; Divani.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una
    bandiera sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più
    precisamente: la bandiera della Repubblica Italiana con il numero IT1 e numero
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 2
    circolare 0651, data di pubblicazione 01/02/1967, . La bandiera della
    Repubblica Italiana è descritta come ‘il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
    bande verticali di eguali dimensioni’ (l’art. 12 della Costituzione della Repubblica
    Italiana).
  • Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una
    connessione con l’organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,
    o sono approvati, dall’organizzazione in questione, poiché contiene un’imitazione dal
    punto di vista araldico della bandiera italiana (21/04/2004, T 127/02, ECA,
    EU:T:2004:110, § 65).
  • Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
    un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
    dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la
    domanda di marchio dell’Unione europea n. 019 110 324 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Fare Schifo un concerto Punk Rock”

Accettata in data 20.03.2025 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio ” Fare Schifo un concerto punk rock” depositato il 25.07.2024 a Bologna

Il marchio è utilizzato per composizione musicale, organizzazione eventi musicali e culturali




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “UTL ULTRA TRAIL DELLA LIGURIA”

Accettata in data 20.03.2025 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “UTL ULTRA TRAIL DELLA LIGURIA”” depositato il 25.07.2024 a Genova

Il marchio è utilizzato per organizzare gare di Trail




Registrare un marchio per biscotti – marchio non registrabile

Biscotti della fortuna ad avviso dell’esaminatore, segno non distintivo, verrebbe percepito slogan di buon auspicio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/03/2025
*************** Forlì Cesena
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 27/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Biscotti.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Pagina 2 di 4
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: biscotti al cui interno vi sono piccoli pezzi di carta che riportano
massime, motti, proverbi, frasi divertenti con lo scopo di portare buona fortuna e buon
umore.
https://it.wikipedia.org/wiki/Biscotto_della_fortuna
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti sono biscotti croccanti con un piccolo pezzo di carta nascosto all’interno.
(conosciuto come ‘fortuna’. Il pezzo di carta contiene un messaggio di predizione, un motto,
etc. scritto con tono giocoso e di buon auspicio. Pertanto, nonostante alcuni elementi
stilizzati, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
sul tipo/specie dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. La dicitura ‘biscotti della fortuna’ è chiaramente leggibile. Il
carattere di stampa è alquanto semplice e banale e non è in grado di dotare di carattere
distintivo al segno. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
protezione.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il
richiedente ha presentato le sue osservazioni, l’11/10/2024 che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il marchio che chiediamo di registrare identifica effettivamente I biscotti con
    all’interno una frase portafortuna, esattamente come avete indicato tra I motivi di
    rifiuto. Nella vostra comunicazione riportate link e delle foto di prodotto che sono
    effettivamente simili ai prodotti che intendiamo tutelare con il marchio. Il
    richiedente allega alcune foto prodotto e mockup della confezione.
    III. Motivazione
    Pagina 3 di 4
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Il richiedente non ha presentato osservazioni circa il rifiuto, non solo, ma ha confermato
    quanto ribadito dall’Ufficio nella notifica di rifiuto del 27/09/2024. Considerando questo
    aspetto, l’Ufficio reputa non necessario dover ripetere gli stessi argomenti espressi nella
    notifica di cui sopra.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019078637 è respinta.
    Pagina 4 di 4
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



Quando all’interno del marchio viene rappresentata una bandiera – Marchio non registrabile

Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una bandiera sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, nello specifico si tratta della bandiera della Repubblica Italiana

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2025
***********
I-81100 CASERTA
ITALIA
Fascicolo nº:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
Fascicolo nº:
I. Sintesi dei fatti
019110324
Marchio figurativo
**************Caserta
ITALIA
019110324
In data 16/12/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 20
Mobili; Scaffalature mobili [mobili]; Mobili componibili [mobili]; Divani letto;
Sedie; Tavoli informatici; Tavoli pieghevoli; Tavoli decorativi; Armadi;
Credenze [mobili]; Materassi; Letti; Cassettiere da cucina [mobili]; Ripiani di
mobili; Panche con ripiani; Cassettoni [mobili]; Sgabelli [mobili]; Mobili da
cucina componibili; Vetrinette per la cucina; Scaffali pensili [mobili];
Cassettoni; Librerie [mobili]; Pouf [mobili]; Mobili componibili da parete
[mobili]; Ripiani per classificatori [mobili]; Ripiani per armadi [parti di mobili];
Sedie con schienale reclinabile [mobili]; Divani.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una
bandiera sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più
precisamente: la bandiera della Repubblica Italiana con il numero IT1 e numero
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 2
circolare 0651, data di pubblicazione 01/02/1967,
. La bandiera della
Repubblica Italiana è descritta come ‘il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni’ (l’art. 12 della Costituzione della Repubblica
Italiana).–
Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una
connessione con l’organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,
o sono approvati, dall’organizzazione in questione, poiché contiene un’imitazione dal
punto di vista araldico della bandiera italiana (21/04/2004, T 127/02, ECA,
EU:T:2004:110, § 65).
Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 019 110 324 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio nel settore dell’intermediazione immobiliare

Il consumatore che si approccia al segno vedrebbe solamente un’informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, cioè che essi servizi delle Classi 35 e 36 saranno relativi alla progettazione e costruzione di case di lusso, svolta da un’impresa edile / immobiliare
di Firenze. Pertanto il segno non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/02/2025
************ Cagliari
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I.
Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

ITALIA
In data 27/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35
Servizi di consulenza e di assistenza aziendale; Servizi di assistenza e
consulenza aziendale; Servizi di consulenza aziendale; Servizi di consulenza
per l’organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza in materia
di organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza in materia di
pianificazione aziendale; Servizi di consulenza per la gestione aziendale;
Servizi di gestione aziendale e consulenza; Servizi di assistenza e
consulenza in materia di gestione aziendale; Assistenza e consulenza per la
gestione aziendale; Assistenza aziendale; Servizi di ricerca e consulenza
aziendale; Servizi di consulenza in gestione aziendale e operazioni aziendali;
Servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale; Servizi di
consulenza e assistenza in materia di gestione del personale; Servizi di
consulenza in materia di amministrazione aziendale; Assistenza e
consulenza inerenti la gestione e l’organizzazione aziendale; Servizi di
consulenza in materia di pianificazione aziendale; Servizi di marketing;
Servizi pubblicitari e di marketing; Servizi pubblicitari e di marketing online;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 6
Servizi di marketing aziendale; Servizi pubblicitari, di marketing e di
promozione; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi
pubblicitari, promozionali e di marketing; Servizi di agenzia di marketing;
Servizi pubblicitari, Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche
di mercato e promozionali; Servizi di pianificazione per studi di marketing;
Servizi di consulenza in materia di marketing aziendale; Servizi di consulenza
aziendale in materia di marketing; Servizi di marketing in materia di ristoranti;
Servizi di consulenza in materia di analisi aziendali; Servizi di consulenza e
informazioni in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di
consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di
consulenza in materia di gestione del personale; Amministrazione delle
vendite; Promozione delle vendite; Noleggio di bancarelle per la vendita;
Fornitura di personale di vendita; Consulenza per la gestione delle vendite;
Servizi di promozione delle vendite; Consulenza in materia di promozione
delle vendite; Consulenza in materia di tecniche di vendita e programmi di
vendita; Servizi di gestione delle vendite; Servizi di marketing immobiliare.
Classe 36
Servizi immobiliari inerenti la gestione di investimenti immobiliari; Servizi di
gestione immobiliare relativi a transazioni di proprietà immobiliari; Servizi di
gestione immobiliare relativi a edifici commerciali; Servizi immobiliari; Servizi
di liquidazione immobiliare [servizi finanziari]; Servizi di gestione immobiliare
relativi a complessi immobiliari; Servizi di agenzie immobiliari; Servizi di
agenzia immobiliare per la compravendita di edifici; Servizi di gestione
immobiliare relativi a edifici residenziali; Servizi bancari inerenti l’investimento
immobiliare; Servizi di gestione immobiliare relativi a edilizia abitativa; Servizi
di agenzia immobiliare per la compravendita di terreni; Servizi di
intermediazione automobilistica; Servizi di pianificazione immobiliare
[organizzazione affari finanziari]; Servizi di agenzia immobiliare per la
locazione di edifici; Servizi di gestione immobiliare relativi a centri
commerciali; Investimenti immobiliari (Servizi per -); Gestione finanziaria di
progetti immobiliari; Servizi finanziari inerenti la gestione del patrimonio;
Gestione di investimenti immobiliari; Consulenza relativa a proprietà
immobiliare; Pianificazione di investimenti immobiliari; Servizi di consulenza
in materia di proprietà (Immobiliari -); Servizi di gestione degli investimenti;
Servizi di gestione di investimenti; Servizi di agenzia per la locazione di
proprietà immobiliari; Valutazioni immobiliari; Compravendita di valute on-line
in tempo reale; Servizi finanziari relativi alle valute digitali; Servizi di
valutazione di garanzie finanziarie; Fornitura di protezione finanziaria per
rischi relativi alla valuta estera; Servizi finanziari computerizzati riguardanti
operazioni in valuta estera; Fornitura di informazioni inerenti a transazioni con
valuta straniera; Servizi di valutazione finanziaria; Servizi di informazioni in
materia di cambio di valuta estera; Servizi di sicurezza per la garanzia di
prestiti; Servizi di consulenza in materia finanziaria; Servizi di pianificazione
finanziaria e consulenza in materia di investimenti; Servizi di consulenza in
materia di investimenti finanziari; Investimenti immobiliari; Organizzazione di
multiproprietà immobiliari; Affari immobiliari; Agenzie di locazione [proprietà
immobiliari]; Valutazione di proprietà immobiliari; Servizi di agenzie
immobiliari per vendita e affitto di edifici; Finanziamenti per vendite;
Locazione di aloggi in un punto punto vendita; Organizzazione di contratti di
locazione per l’affitto di proprietà commerciali; Organizzazione di contratti di
affitto di proprietà; Organizzazione di contratti di locazione di proprietà
immobiliari; Locazione di appartamenti; Organizzazione di contratti di affitto;
Affitto e locazione di uffici; Locazione e affitto di alloggi permanenti; Leasing e
affitto di locali commerciali; Fornitura di finanziamenti per locazione; Servizi di
agenzie di locazione [appartamenti]; Affitto di proprietà; Locazione finanziaria;
Pagina 3 di 6
Servizi di affitto di appartamenti; Servizi di agenzie immobiliari per vendita e
affitto di imprese; Locazione di proprietà immobiliari; Locazione di proprietà.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché è privo
di qualsiasi carattere distintivo in relazione ai servizi per i quali si richiede la
protezione.
• Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
Costruire lusso. Immobiliare Firenze.

  • Il suddetto significato dei termini «BUILDING LUXURY REAL ESTATE FIRENZE»,
    contenuti nel marchio, è stato supportato dai seguenti riferimenti dal dizionario
    inglese Collins (informazione estratta in data 27/08/2024).—-
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/building
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/luxury
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/real-estate
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/firenze
    Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
    » semplicemente
    come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una
    dichiarazione del servizio clienti. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel
    segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che
    un’informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi
    dei servizi, vale a dire che essi servizi delle Classi 35 e 36 saranno relativi alla
    progettazione e costruzione di case di lusso, svolta da un’impresa edile / immobiliare
    di Firenze.
  • Bisogna tenere conto che tutti i servizi richiesti hanno a che fare con servizi
    immobiliari o sono categorie generali in cui tali servizi potrebbero essere inclusi.
    • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi e stilizzati che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II.
    Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III.
    Motivazione
    Pagina 4 di 6
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    L’Ufficio, dopo aver riesaminato la domanda, ha deciso di revocare la propria obiezione per i
    seguenti servizi:
    Classe 35
    Classe 36
    Servizi di consulenza e di assistenza aziendale; Servizi di assistenza e
    consulenza aziendale; Servizi di consulenza aziendale; Servizi di consulenza
    per l’organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza in materia
    di organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza in materia di
    pianificazione aziendale; Servizi di consulenza per la gestione aziendale;
    Servizi di gestione aziendale e consulenza; Servizi di assistenza e
    consulenza in materia di gestione aziendale; Assistenza e consulenza per la
    gestione aziendale; Assistenza aziendale; Servizi di ricerca e consulenza
    aziendale; Servizi di consulenza in gestione aziendale e operazioni aziendali;
    Servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale; Servizi di
    consulenza e assistenza in materia di gestione del personale; Servizi di
    consulenza in materia di amministrazione aziendale; Assistenza e
    consulenza inerenti la gestione e l’organizzazione aziendale; Servizi di
    consulenza in materia di pianificazione aziendale; Servizi di marketing;
    Servizi pubblicitari e di marketing; Servizi pubblicitari e di marketing online;
    Servizi di marketing aziendale; Servizi pubblicitari, di marketing e di
    promozione; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi
    pubblicitari, promozionali e di marketing; Servizi di agenzia di marketing;
    Servizi pubblicitari, Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche
    di mercato e promozionali; Servizi di pianificazione per studi di marketing;
    Servizi di consulenza in materia di marketing aziendale; Servizi di consulenza
    aziendale in materia di marketing; Servizi di marketing in materia di ristoranti;
    Servizi di consulenza in materia di analisi aziendali; Servizi di consulenza e
    informazioni in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di
    consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di
    consulenza in materia di gestione del personale; Amministrazione delle
    vendite; Promozione delle vendite; Noleggio di bancarelle per la vendita;
    Fornitura di personale di vendita; Consulenza per la gestione delle vendite;
    Servizi di promozione delle vendite; Consulenza in materia di promozione
    delle vendite; Consulenza in materia di tecniche di vendita e programmi di
    vendita; Servizi di gestione delle vendite; Servizi di marketing immobiliare.
    Servizi di liquidazione immobiliare [servizi finanziari]; Servizi bancari inerenti
    l’investimento immobiliare; Servizi di agenzia immobiliare per la
    compravendita di terreni; Servizi di intermediazione automobilistica; Servizi di
    pianificazione immobiliare [organizzazione affari finanziari]; Servizi di agenzia
    immobiliare per la locazione di edifici; Investimenti immobiliari (Servizi per -);
    Gestione finanziaria di progetti immobiliari; Servizi finanziari inerenti la
    gestione del patrimonio; Gestione di investimenti immobiliari; Pianificazione di
    investimenti immobiliari; Servizi di gestione degli investimenti; Servizi di
    gestione di investimenti; Servizi di agenzia per la locazione di proprietà
    immobiliari; Valutazioni immobiliari; Compravendita di valute on-line in tempo
    reale; Servizi finanziari relativi alle valute digitali; Servizi di valutazione di
    garanzie finanziarie; Fornitura di protezione finanziaria per rischi relativi alla
    valuta estera; Servizi finanziari computerizzati riguardanti operazioni in valuta
    estera; Fornitura di informazioni inerenti a transazioni con valuta straniera;
    Servizi di valutazione finanziaria; Servizi di informazioni in materia di cambio
    di valuta estera; Servizi di sicurezza per la garanzia di prestiti; Servizi di
    consulenza in materia finanziaria; Servizi di pianificazione finanziaria e
    Pagina 5 di 6
    consulenza in materia di investimenti; Servizi di consulenza in materia di
    investimenti
    finanziari;
    Investimenti
    immobiliari;
    Organizzazione di
    multiproprietà immobiliari; Affari immobiliari; Agenzie di locazione [proprietà
    immobiliari]; Valutazione di proprietà immobiliari; Finanziamenti per vendite;
    Locazione di aloggi in un punto punto vendita; Organizzazione di contratti di
    locazione per l’affitto di proprietà commerciali; Organizzazione di contratti di
    affitto di proprietà; Organizzazione di contratti di locazione di proprietà
    immobiliari; Locazione di appartamenti; Organizzazione di contratti di affitto;
    Affitto e locazione di uffici; Locazione e affitto di alloggi permanenti; Leasing e
    affitto di locali commerciali; Fornitura di finanziamenti per locazione; Servizi di
    agenzie di locazione [appartamenti]; Affitto di proprietà; Locazione finanziaria;
    Servizi di affitto di appartamenti; Locazione di proprietà immobiliari;
    Locazione di proprietà.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto, in relazione ai
    restanti servizi.
    IV.
    Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019016674 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 36
    Servizi immobiliari inerenti la gestione di investimenti immobiliari; Servizi di
    gestione immobiliare relativi a transazioni di proprietà immobiliari; Servizi di
    gestione immobiliare relativi a edifici commerciali; Servizi immobiliari; Servizi
    di gestione immobiliare relativi a complessi immobiliari; Servizi di agenzie
    immobiliari; Servizi di agenzia immobiliare per la compravendita di edifici;
    Servizi di gestione immobiliare relativi a edifici residenziali; Servizi di gestione
    immobiliare relativi a edilizia abitativa; Servizi di gestione immobiliare relativi
    a centri commerciali; Consulenza relativa a proprietà immobiliare; Servizi di
    consulenza in materia di proprietà (Immobiliari -); Affari immobiliari; Servizi di
    agenzie immobiliari per vendita e affitto di edifici; Servizi di agenzie
    immobiliari per vendita e affitto di imprese.
    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi Nelle Classe 35 e 36.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Quando il segno è tradotto nella lingua di un paese europeo – Alicante 21-02-2025

JULJUL in lingua danese viene tradotto come Natale Natale per cui ad avviso dell’esaminatore europeo il consumatore che si approccia a queste candele profumate intenderebbe il segno come prodotte per il Natale: destinazione d’uso che rende il segno non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/02/2025
************** (VR)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019079415
JULJUL
Marchio denominativo
************* (VR)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 4
Candele; Candele profumate.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua danese attribuirebbe al segno il
significato traducibile in italiano come: Natale, Natale.
https://sproget.dk/lookup?SearchableText=jul )
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti in classe 4 Candele; Candele profumate sono specificamente disegnate e/o
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
prodotte per il Natale. Pertanto, il segno descrive tipo/specie e destinazione d’uso dei
prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Il fatto che il termina ‘JULJUL’ sia ripetuto non sarà percepito dal pubblico di riferimento
come una indicazione di una ben precisa origine commerciale dei prodotti ma bensì come
un semplice slogan commerciale che intende indicare che i vari tipi di candele sono state
realizzate appositamente per essere utilizzate nel periodo natalizio (ad esempio a forma
d’albero di natale o realizzate di colore rosso e verde, etc.)
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019079415 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 4
Candele; Candele profumate.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 3
Acqua profumata per la biancheria; Diffusori a canna di profumo per ambienti;
Fragranze per ambienti; Acqua di colonia; Acque da toilette; Acque da toilette
profumate; Creme profumate; Profumi; Profumeria e fragranze; Prodotti di
profumeria; Cosmetici.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio nel settore della pasta fresca ripiena – Alicante 21-02-2025

Lasagna carbonara per prodotti di pasta fresca è un segno non distintivo, il consumatore attribuirebbe al segno il significato seguente: forma di pasta all’uovo ripiena di uova, guanciale, pecorino, etc..

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/02/2025
************ Pesaro
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
LASAGNA CARBONARA
Marchio denominativo

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 30/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Carne e prodotti a base di carne; Uova e prodotti a base di uova.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: forma di pasta all’uovo ripiena di uova, guanciale, pecorino, etc..
https://www.treccani.it/vocabolario/lasagna/?search=la
%E1%B9%A1agna%2F ).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
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https://www.treccani.it/vocabolario/carbonaro/
Pagina 2 di 3
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti Carne e prodotti a base di carne; Uova e prodotti a base di uova contengono/ sono
destinati ad essere utilizzati come ingredienti per la preparazione/elaborazione di un tipo di
sfoglia all’uovo tagliata in larghe strisce ripiena di carne, d’uova, guanciale di maiale,
pecorino, parmigiano, etc… Pertanto, il segno descrive la qualità e destinazione d’uso dei
prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019073592 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio per integratori alimentari: marchio descrittivo

Il consumatore che si approccia a VitaminPure per prodotti farmaceutici ed in particolare integratori e vitamine, intenderebbe il segno come prodotto non alterato ma puro. Ad avviso dell’esaminatore non è un segno distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/02/2025
*************Pomigliano d’Arco
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019079757
VitaminPure
Marchio figurativo
*********** (CR)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5
Prodotti farmaceutici; Prodotti chimico-farmaceutici; Integratori nutrizionali;
Integratori probiotici; Integratori vitaminici; Integratori antiossidanti;
Integratori minerali nutrizionali; Integratori vitaminici liquidi; Integratori per
migliorare la forma fisica e la resistenza; Integratori a base d’erbe;
Integratori alimentari di vitamine.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Pagina 2 di 8 —-
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “vitamina pura”. Ciò è stato
supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English
dictionary
online
in
data
11/10/2024
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vitamin
all’indirizzo
e
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure. Il contenuto rilevante di
questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti rivendicati, vale a dire prodotti farmaceutici e integratori di diverso tipo,
contengono vitamine che non sono mescolate con nient’altro e/o che contengono
vitamine senza sostanze nocive.
L’Ufficio rileva l’inversione dei termini ‘VITAMIN’ e ‘PURE’ rispetto alla normale
costruzione grammaticale (i.e., pure vitamin). Tuttavia, tale inversione non richiede
uno sforzo mentale al consumatore al fine di stabilire un collegamento immediato e
diretto con l’espressione ordinaria e, pertanto, non è in grado di modificare la
percezione del consumatore dell’espressione come descrittiva.
Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia in corsivo
semplice e comune nonché due segni ricurvi verdi, che nel complesso non
distolgono l’attenzione dal significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del
marchio, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
informazioni su specie e qualità dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29/10/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il segno è costituito da una locuzione di fantasia, cioè il segno dominante
    “VitaminPure”, composto da due parole, unite fra loro in modo tale da
    caratterizzarsi con aspetto di novità e singolarità. La locuzione oggetto di domanda
    non ha alcun significato letterale per il consumatore inglese: si tratta di una parola
    di fantasia caratterizzata graficamente. I due segni grafici in verde caratterizzano
    visivamente il marchio e consentono al pubblico di riferimento di percepirlo come
    distintivo dell’origine commerciale dei prodotti contraddistinti.
    Pagina 3 di 8
  2. Ricerche su Google per la parola “vitaminpure” rimandano ai prodotti del
    richiedente e alla sua pagina internet dove è utilizzato con funzione distintiva. Su
    Internet non emergono traduzioni dell’espressione “vitaminpure” o usi che possano
    indurre il consumatore a percepire l’espressione come descrittiva di una qualità o
    di una caratteristica di integratori alimentari.
  3. Se per un’interpretazione soggettiva e arbitraria il pubblico dovesse percepire il
    segno come “Vitamin-Pure” (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna
    caratteristica dei prodotti in questione che sono integratori alimentari (sostanze
    assumibili a complemento della dieta alimentare) e non vitamine (micronutrienti
    presenti naturalmente negli alimenti). Il segno, dunque, potrebbe essere ritenuto
    descrittivo soltanto per i prodotti connessi alle vitamine, per esempio ‘Integratori
    vitaminici; ecc.” e non per altri prodotti che non sono vitamine, come ad esempio
    “Prodotti farmaceutici; ecc”.
    L’UIBM ha già concesso la registrazione per prodotti in Classe 5 per i marchi n.
    302020000103274 e n. 302024000064534
    .
  4. L’Ufficio ha già concesso la registrazione a marchi analoghi contenenti la parola
    VITAMIN in Classe 5 (esempi acclusi).
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    Considerazioni generali e preliminari
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
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    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Lingua e territorio rilevanti
    L’Ufficio osserva che il significato del segno sarà compreso dal pubblico di riferimento negli
    Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale, vale a dire l’Irlanda e Malta. Il significato
    del segno sarà compreso anche in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia dove la
    comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è un fatto noto (26/11/2008,
    T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), e il pubblico di Cipro, dove l’inglese (unica
    lingua ufficiale fino al 1960) è parlato da una parte considerevole della sua popolazione.
    L’Ufficio rileva che l’inglese è ampiamente studiato e parlato dal pubblico, tra l’altro, nei
    suddetti Stati membri. Pertanto, in tali territori la comprensione da parte del pubblico delle
    espressioni inglesi non è limitata ai termini di base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but
    made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
    Carattere descrittivo e non distintivo
  5. Il richiedente sostiene che la combinazione di parole oggetto della domanda di registrazione
    è un neologismo di fantasia che, nel suo insieme, è privo di significato in inglese. Sostiene
    inoltre che è grammaticalmente errato e quindi non può essere considerato descrittivo e non
    distintivo.
    L’Ufficio dissente. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in
    quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari
    non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte.
    Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere
    valutata esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice
    dell’Unione europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i
    criteri seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su
    prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
    In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
    obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del
    segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato.
    Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno
    nell’insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è
    stato reso sufficientemente chiaro.
    Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua
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    caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile
    con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001,
    T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
    significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
    riferimento, ossia “vitamina pura”, vale a dire con vitamine non sono mescolate ad altro e/o
    che vitamine senza sostanze nocive.
    Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata:
    Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
    ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
    viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
    tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
    che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
    somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
    carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
    neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
    prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
    compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
    (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
    Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
    nient’altro che la somma delle sue parti perché nonostante il segno consista in una parola
    composta, che non separa visivamente i termini che lo compongono, ciò non impedisce di
    constatare il suo carattere descrittivo, poiché il pubblico tende a scomporre le parole
    composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in particolare quando hanno un significato
    chiaro.
    Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché
    l’assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento
    creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto
    distintivo
    (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37;
    17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
    La combinazione “vitaminpure” costituisce una semplice combinazione di due elementi
    descrittivi, ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Sebbene in inglese gli aggettivi
    solitamente precedano i nomi, un marchio può comunque essere percepito come descrittivo
    se non è conforme a questa regola (11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).
    In ogni caso, ciò che conta non è tanto la correttezza grammaticale di un segno, quanto
    piuttosto che il suo significato sia chiaramente comprensibile e che non esista alcun
    significato sottostante che prevalga sulla semplice somma delle sue parti (12/02/2004,
    C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Anche se il segno o lo slogan richiesto è
    sgrammaticato, lo sforzo mentale che occorre per attribuirgli il significato indicato non è tale
    da rendere il segno privo di senso o altrimenti in grado di risultare originale o memorabile.
    Pertanto, quando il consumatore inglese medio vedrà l’espressione “ ”
    per i
    prodotti per i quali si richiede la protezione, che sono o possono essere integratori e prodotti
    chimico-farmaceutici tipicamente vitaminici, in tutto o in parte, percepirà i due elementi
    “vitamin” e “pure” come dotati del significato citato dall’Ufficio (‘vitamina’ e ‘non mescolata ad
    altro’ e/o ‘senza sostanze nocive’) e dividerà naturalmente la parola composta in queste due
    parole separate, ed esse avranno il senso che viene ad esse normalmente attribuito.
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    Il richiedente ritiene che la particolare disposizione degli elementi del segno e delle linee
    verdi lo renda distintivo. Tuttavia, in generale, il fatto che gli elementi denominativi siano
    disposti in verticale, capovolti o su una, due o più linee non è sufficiente a dotare il segno del
    livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. La posizione degli
    elementi denominativi in relazione ad elementi figurativi semplici e comuni, può soltanto
    aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione complessiva è di natura
    tale che il consumatore medio si concentra su di essa anziché percepire immediatamente il
    messaggio descrittivo.
    Non è questo il caso perché il marchio è disposto in una linea singola, con caratteri semplici
    e comuni. Inoltre, le linee verdi, per colore e forma, indicano la natura incontaminata,
    rinforzando il concetto descrittivo già veicolato dagli elementi verbali.
  6. Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. Tuttavia, il semplice fatto che un
    segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o
    su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.
    Le immagini dal proprio sito web presentate dal richiedente non sono riuscite a convincere
    l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva
    indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab
    initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno è usato, tra gli altri, per un integratore in
    compresse i cui ingredienti includono la “vitamina C naturale”
    Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole.
    Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico
    interessato possa a prima vista percepire il marchio come un’indicazione dell’origine
    commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è
    necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly,
    EU:T:2005:325, § 88).
  7. Il richiedente sostiene che, in ogni caso, anche qualora il pubblico percepisse il segno in
    esame come “Vitamin-Pure” (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna caratteristica
    degli integratori alimentari rivendicati perché questi non sono vitamine o prodotti connessi
    alle vitamine.
    L’Ufficio dissente. È un fatto noto che i prodotti della grande famiglia degli integratori
    alimentari (integratori dietetici, nutrizionali, vitaminici, probiotici, antiossidanti, minerali
    nutrizionali, per migliorare la forma fisica e la resistenza, a base d’erbe; ecc.) sono prodotti
    specifici, assunti parallelamente alla regolare alimentazione, volti a favorire l’assunzione di
    determinati principi nutritivi. Questi possono essere contenuti in via esclusiva oppure in
    combinazione. Secondo la normativa che li disciplina, si definiscono integratori alimentari “i
    prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte
    concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un
    effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi
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    essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme
    predosate” (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169).
    L’Ufficio concorda che il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in
    primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo
    luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati. Ne discende che è proprio in relazione ai
    prodotti rivendicati che il segno assume un chiaro significato descrittivo in quanto informa in
    maniera chiara e diretta che questi contengono vitamine allo stato puro, cioè non mescolate
    con altri principi, oppure che gli integratori designati contengono (anche) vitamine naturali,
    senza sostanze nocive.
    Il segno ha dunque un chiaro significato descrittivo ed è quindi anche privo di carattere
    distintivo.
  8. Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
    giurisprudenza consolidata:
    il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
    è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
    cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
    conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
    normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
    non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
    addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
    stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
    decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
    con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
    nella quale trae origine il segno verbale controverso.
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni cui fa riferimento il
    richiedente.
    In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
    registrazioni nazionali degli Stati membri che non hanno l’inglese come lingua e in cui il
    segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE (03/07/2003,
    T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
  9. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
    esempio VitAmino n. 010375285;
    014944698;
    MUE n. 017900894; Vitamin N MUE n.
    MUE n. 018341256, ecc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
    afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
    [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
    un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
    dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
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    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto l’associazione di parole e/o elementi figurativi è diversa da quella del caso in
    esame.
    Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
    possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
    registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
    Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
    meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
    della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019079757 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.