Uso di una parola che identifica un marchio come il migliore in assoluto: Marchio non registrabile – Alicante 21-06-2023

Comunemente un aggettivo o un sostantivo che va ad identificare un prodotto come il migliore in assoluto e, EMBLEMA, è un esempio, non è un marchio registrabile poiché il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «EMBLEMA» semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa dei prodotti quali che essi siano: occhiali, articoli di abbigliamento rispetto agli occhiali o agli articoli di abbigliamento presenti sul mercato di altri produttori o commercianti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/06/2023
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Fascicolo nº: ****************
Vostro riferimento: ******************
Marchio: EMBLEMA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *********************
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I. Sintesi dei fatti
In data 02/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9 Occhiali [ottica]; montature di occhiali; occhiali da sole; occhiali da sport;
occhiali da vista; custodie per occhiali; lenti per occhiali; catenelle per
occhiali; cordoncini per occhiali; Orologi intelligenti [smartwatch].
Classe 14 Orologi automatici; orologi sportivi; braccialetti per orologi [cinturini]; orologi
[da polso e da tasca]; cronometri; gioielleria, bigiotteria, pietre preziose; spille
per ornamento; medaglie; cronoscopi.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, spagnola, portoghese,
    rumena e slovena che attribuirebbe al segno il significato seguente: figura o oggetto che
    rappresenta simbolicamente qualcosa/simbolo.
  • I suddetti significati del «EMBLEMA», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.diccionarios.com/diccionario/espanol/emblema; https://www.infopedia.pt/diciona
    ios/lingua-portuguesa/emblema; https://dexonline.ro/definitie/emblem%C4%83; https://it.glos
    be.com/sl/it/emblem. Per quanto concerne il significato italiano, l’Ufficio ha tratto le
    definizioni dal Grande Dizionario Italiano, disponibile online al grande pubblico, pur
    omettendo il link al dizionario a causa di una svista, che non altera in ogni caso la veridicità
    dell’informazione. L’Ufficio ha inoltre motivato la sua obiezione, corredandola di pagine web,
    dove veniva indicato l’uso del termine nel settore di
    riferimento: https://forbes.it/2022/12/22/regali-polso-natale-feste-patek-philippe-chanelomega-oris/; https://www.watchinsanity.it/patek-philippe-ref-4947-calendario-annuale/;
    https://www.chrono24.es/michaelkors/michael-kors-kyle-mk8890-black-dial-with-goldstainless-steel-mens-watch–id27185922.htm; https://www.mubagioielli.it/; https://www.marie
    claire.it/moda/tendenze/g42822413/gioielli-moda-accessori-liberty/; https://www.harpersbaza
    ar.com/it/moda/tendenze/a36383596/chiara-ferragni-news-bulgari/; https://www.miluna.it/lastoria-di-miss-italia/miss-italia-2003-2009; https://gutierrez-joyeros.es/novedades/una-joyaespecial-por-nuestro-90-aniversario/; https://www.vogue.es/moda/news/articulos/vestirpelicula-woody-allen/24184.
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «EMBLEMA» semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti (occhiali, occhiali intelligenti,
    orologi, gioielleria ecc.) sono o rappresentano un simbolo, l’immagine o rappresentazione
    migliore e più eloquente dell’oggetto in questione rispetto ad altri dello stesso tipo. Il pubblico
    di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
    commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare
    aspetti positivi dei prodotti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018832978 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Marchio con indicazione geografica respinto -Alicante 16-06-2023

Il segno “Sardinia on Line” verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come una mera indicazione che i servizi offerti siano servizi on line e siano legati alla regione Sardegna. Pertanto, il pubblico di
riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla natura e alla provenienza geografica dei servizi. Il marchio non risponderebbe al requisito essenziale della distintività.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/06/2023
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Fascicolo nº: ****************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *******************

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I. Sintesi dei fatti
In data 21/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:

Classe 9 Software per sistemi di prenotazione; Software; applicazioni per computer
software, scaricabili; software interattivi; pacchetti software; software
specializzati; Software operativo; Software operativo integrato; Software
applicativo; software (programmi); pacchetti software integrati; sistemi
informatici interattivi; piattaforme software; software didattici; Software per server di comunicazione.
Classe 35 Pubblicità in materia di turismo e viaggi; Servizi di intermediazione
commerciale; Servizi di abbinamento di reti pubblicitarie on-line per il
collegamento di inserzionisti a siti web; Servizi di pubblicità e marketing forniti
attraverso media sociali; Marketing degli eventi; Promozione di eventi
speciali; Fornitura di consulenza in marketing nel settore dei social media;
Fornitura di informazioni aziendali nel settore dei social media; Servizi di
comunicazione aziendale; Servizi di networking aziendale; Fornitura di
informazioni in materia di affari commerciali e informazioni commerciali
tramite la rete informatica globale; Fornitura di spazi pubblicitari su una rete
informatica globale; Promozione di prodotti e servizi per conto terzi tramite
una rete informatica globale; Servizi di amministrazione commerciale per
l’elaborazione di vendite effettuate tramite una rete informatica globale;
Servizi di directory per la fornitura di informazioni aziendali, tramite una rete
informatica globale; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di
prodotti e di servizi per altre imprese]; fornitura di informazioni e consulenza
per consumatori relativamente alla selezione di prodotti e agli articoli da
acquistare; pubblicità; marketing; studi di mercato; analisi di mercato; ricerche
di mercato; relazioni pubbliche; amministrazione commerciale di licenze di
prodotti e di servizi di terzi; indagini di mercato; servizi pubblicitari; Diffusione
pubblicitaria per conto terzi tramite una rete di comunicazione on-line su
Internet; servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso attività di blogging;
Servizi di promozione; Assistenza e consulenza nella pubblicità, nelle ricerche
di mercato e nella promozione; Assistenza nella gestione degli affari;
Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi di gestione
dati; Servizi di mediazione commerciale; dimostrazione pratica di prodotti;
pubblicazione di testi pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi
commerciali o pubblicitari; organizzazione di esposizioni per scopi
commerciali o pubblicitari; promozione delle vendite per conto terzi; ricerca di
sponsorizzazioni; assistenza e consulenza in materia d’organizzazione
aziendale; assistenza e consulenza inerenti la gestione e l’organizzazione
aziendale; consulenza aziendale a imprese; consulenza aziendale a privati;
consulenza aziendale in materia di acquisizioni; consulenza strategica
aziendale; servizi di consulenza e di assistenza aziendale; servizi di vendita al
dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio in materia di
cartoleria; servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; servizi di vendita
al dettaglio in materia di abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio on-line di
prodotti cosmetici e di bellezza; servizi di vendita al dettaglio in materia di
materiali da costruzione; servizi di vendita al dettaglio relativi a telefoni
cellulari; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande
alcoliche (escluse le birre); servizi di vendita al dettaglio di bevande
analcoliche; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; servizi
di vendita al dettaglio di frutta; servizi di vendita al dettaglio online di articoli di
gioielleria; servizi di vendita al dettaglio di caramelle; servizi di vendita al
dettaglio di fiori; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti da forno; Servizi di
vendita al dettaglio in materia di prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici e
di forniture mediche; servizi di vendita al dettaglio in materia di prodotti da
giardinaggio; servizi di vendita al dettaglio in relazione a tazze e bicchieri;
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servizi di vendita al dettaglio relativi a biciclette; servizi di vendita al dettaglio
di preparati farmaceutici, veterinari e sanitari e di forniture mediche; servizi di
vendita al dettaglio di oggetti d’arte forniti da gallerie d’arte; servizi di vendita
al dettaglio relativi a prodotti di orticoltura; servizi di vendita al dettaglio per
opere d’arte forniti da gallerie d’arte; servizi di vendita al dettaglio in relazione
a preparati per fragranze; servizi di vendita al dettaglio in relazione a utensili
per la preparazione di alimenti; servizi di vendita all’ingrosso di fiori; Servizi di
vendita al dettaglio in relazione al tabacco; Servizi di vendita al dettaglio in
relazione ad articoli associati al tabacco.
Classe 36 Gestione di beni immobiliari; Locazione di beni immobiliari; Affitto di
appartamenti; Gestione finanziaria di progetti immobiliari; Agenzie immobiliari
[beni immobili]; Servizi di agenzie immobiliari; Agenzie di locazione [proprietà
immobiliari]; Amministrazione di beni immobiliari; Consulenze finanziarie
inerenti l’investimento in beni immobiliari; Fornitura di informazioni immobiliari
inerenti proprietà e terreni; Fornitura di informazioni inerenti affari immobiliari,
via internet; Mediazione in beni immobiliari; Organizzazione di contratti di
locazione di proprietà immobiliari; Servizi di consulenza in materia di beni
immobiliari; Servizi di stima di beni immobiliari; Servizi immobiliari; Stima di
beni immobiliari; Consulenza immobiliare; Mediazione immobiliare; Servizi
bancari inerenti l’investimento immobiliare; Assicurazioni; Fornitura e analisi di
informazioni, tramite internet, in materia di investimenti finanziari; Mediazione
in investimenti; Mediazione in investimenti finanziari; Servizi di consulenza in
materia di investimenti finanziari; Servizi in materia di investimenti; Servizi di
banche dati finanziarie relative a commodity; Servizi di banche dati
finanziarie; Consulenza in materia d’investimento di capitali; Investimento di
capitali; Finanziamento di fusioni; Informazioni e consulenza finanziarie.
Classe 39 Servizi di agenzie di prenotazioni viaggi; Servizi di agenzie viaggi per viaggi
aziendali; Organizzazione e prenotazione di visite turistiche; servizi di
trasporto per visite turistiche; organizzazione e prenotazione di viaggi;
fornitura online di informazioni in materia di viaggi; guida per viaggi;
informazioni in materia di turismo e viaggi; prenotazione di biglietti per viaggi
e turismo; fornitura di veicoli per tour ed escursioni; organizzazione di tour;
accompagnamento [guida] di viaggiatori; agenzie per l’organizzazione di
viaggi; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio;
consulenze inerenti i viaggi; coordinamento dell’organizzazione di viaggi per
singoli e gruppi; fornitura di indicazioni stradali per i viaggi; gestione e
organizzazione di viaggi; noleggio di veicoli per viaggi; organizzazione di
trasporti e viaggi; organizzazione di viaggi di vacanza; trasporto di bagagli di
viaggiatori; trasporto di viaggiatori; Viaggi e traporto di passeggeri; noleggio di
barche a vela; noleggio di imbarcazioni, yacht, navi, barche e veicoli d’acqua;
servizi di charter di barche e yacht; noleggio di posti d’ormeggio per barche;
Visite turistiche.
Classe 41 Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi d’intrattenimento tramite
reti online e internet; pubblicazione di calendari di eventi; produzione di
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spettacoli; servizi di montaggio video per eventi; organizzazione
d’intrattenimenti; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi
educativi; organizzazione di manifestazioni a scopo culturale; Servizi editoriali
(compresa l’editoria elettronica); servizi editoriali; servizi di fornitura di
strutture ricreative; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; produzione
di eventi ricreativi dal vivo; programmazione di manifestazioni speciali;
organizzazione di manifestazioni per scopi didattici; organizzazione di eventi
per scopi culturali, ricreativi e sportivi; informazioni in materia di educazione;
organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione e
direzione di seminari; organizzazione e direzione di simposi; organizzazione e
gestione di laboratori di formazione [workshop]; educazione; formazione;
attività sportive e culturali; servizi di club sociali per scopi d’intrattenimento;
Creazione di format per programmi televisivi; servizi di intrattenimento sotto
forma di programmi televisivi; produzione di registrazioni sonore e video per
uso didattico; produzione di video di formazione; registrazioni sonore,
cinematografiche, video e televisive; Creazione [redazione] di podcast;
Fornitura di attività ricreative via podcast; Produzione di podcast; Creazione
[redazione] di contenuti didattici per podcast; scrittura di sceneggiature
televisive e cinematografiche; preparazione di programmi televisivi;
produzione di programmi televisivi; interviste a personaggi contemporanei per
scopi didattici; interviste a personaggi contemporanei per scopi di
intrattenimento; realizzazione di festival cinematografici; servizi di
prenotazione di biglietti per teatro; servizi di video editing per eventi;
Organizzazione di concorsi sportivi e manifestazioni sportive; Servizi di campi
sportivi; Servizi di prenotazione di biglietti per eventi sportivi; Organizzazione
di manifestazioni sportive, gare e tornei sportivi; formazione in materia di
salute e benessere; messa a disposizione di impianti sportivi; organizzazione
di competizioni sportive.
Classe 43 Prenotazione d’alberghi; Servizi di agenzie di viaggio per la prenotazione di
alloggi in alberghi; Servizi di prenotazioni alberghiere; Fornitura di strutture
per eventi e di strutture per uffici temporanei e convegni; agenzie per la
prenotazione di alloggi temporanei; servizi di agenzia per la prenotazione di
alloggi; Alloggi per vacanze; affitto di alloggi temporanei in case e
appartamenti per vacanze; fornitura di alloggi temporanei in case per
vacanze; prenotazione di alloggi temporanei; consulenze in tema di ricette di
cucina; servizi di consulenza in materia di cucina; servizi di ristoranti; servizi
di bar; servizi alberghieri; servizi di catering.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il pubblico di riferimento per i prodotti e servizi rivendicati nella domanda in oggetto è
il pubblico in generale nonché il pubblico specializzato. Tuttavia, il grado di
attenzione dei consumatori è medio dato che non sono necessarie conoscenze
specifiche per la comprensione del messaggio veicolato dal marchio. Pertanto, il
consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
Sardegna online.
− Il suddetto significato dei termini «SARDINIA ONLINE», di cui il marchio è composto,
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è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 20/12/2022 e
disponibili agli indirizzi seguenti:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sardinia
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/online
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
un’indicazione non distintiva che i servizi delle classi 35, 36, 39, 41 e 43 sono dei
servizi offerti online, tramite i software della classe 9, aventi ad oggetto differenti
attività svolte nel territorio sardo, o sono connessi ad esso. Pertanto, il pubblico di
riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla natura e alla
provenienza geografica dei servizi.
− Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. In effetti, la silhouette dell’isola sarda sta ad
indicare giustamente la provenienza e la relazione dei servizi con la Sardegna,
mentre il carrello rappresenta la tipica icona utilizzata per l’acquisto online, in questo
caso riferita all’acquisto dei servizi per i quali una protezione è richiesta.
− Pertanto, nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018785118 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




RI.CAM.BI contro CAM Alicante 14-06-2023

Il marchio anteriore è Ri.CAM.BI e il marchio impugnato è CAM. La divisione d’Opposizione ritiene che ci sia un rischio di confusione poiché il pubblico non italofono non attribuirebbe alcun significato a “CAM”

OPPOSIZIONE N. *********************************

*******************************************************(opponente)

c o n t r o

************************************* (richiedente), rappresentata da **************************************************** (rappresentante professionale).

Il 14/06/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

  1. L’opposizione n. B 3 140 746 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:   Classe 7: Tutti i prodotti in questa classe ad esclusione di macchine utensili per la   lavorazione dei metalli.
Classe 37: Tutti i servizi in questa classe

Classe 42: Tutti i servizi in questa classe ad esclusione di servizi di analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica

   
  2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 355 753 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.
  3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.  

MOTIVAZIONI

In data 14/02/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 355 753  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 929  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 929.

a) I prodotti e i servizi

I prodotti e i servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 7: Macchine per l’imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti.

Classe 37: Riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione; fornitura di informazioni inerenti la riparazione o manutenzione di macchinari o apparecchiature per impacchettare o imballare.

A seguito della richiesta di limitazione del marchio impugnato, i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 7: Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti; macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio; robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine, dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine, dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico; macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici; macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere; macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici.

Classe 35: Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari.

Classe 37: Servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio, robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio, macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli, macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici.

Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e ricerca e progettazione a essi relative unicamente connessi al settore dell’imballaggio e per macchine per l’imballaggio, macchine per l’imballaggio o macchine di confezionamento automatico per prodotti in generale; Servizi di analisi e ricerche industriali; Ricerche in meccanica. 

Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

Il termine “in particolare” utilizzato nell’elenco dei prodotti e servizi del richiedente, indica che i prodotti e servizi specificamente indicati sono solo esempi di prodotti e servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T‑224/01, Nu-Tride / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). 

Inoltre, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in Classe 7

I prodotti macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici; macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere; macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria macchine per l’imballaggio dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici del marchio impugnato possono riferirsi, tra l’altro, a macchinari per il dosaggio e il confezionamento di medicinali, ossia di liquidi, polveri e pastiglie. Pertanto, questi prodotti potrebbero comprendere o sovrapporsi con le macchine per l’imballaggio dell’opponente. Di conseguenza, i prodotti impugnati e quelli dell’opponente sono da ritenersi identici.

I prodotti robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio del marchio impugnato sono simili alle macchine per l’imballaggio del marchio anteriore. Questi prodotti essi coincidono in produttore, pubblico di riferimento e canali di distribuzione. Inoltre, sono complementari tra loro.

I prodotti cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine [macchine per imballaggio e simili], dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine [macchine per imballaggio e simili],  dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico del marchio impugnato sono, in sostanza, parti e accessori per macchine e macchinari industriali. I prodotti impugnati ben potrebbero includere parti e accessori essenziali per il funzionamento dellemacchine per l’imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti del marchio anteriore. Questi prodotti sono pertanto complementari tra loro. Inoltre, è plausibile che i prodotti impugnati e quelli dell’opponente siano prodotti dalle stesse aziende (molte aziende producono sia macchinari industriali che parti e accessori) e che essi coincidano in canali di distribuzione e pubblico di riferimento. Ne consegue che i prodotti sono simili.

I prodotti macchine utensili per la lavorazione dei metalli del marchio anteriore sono strumenti per il trattamento o la produzione di metalli. In quanti tali non possiedono alcun fattore di somiglianza con le macchine per l’imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti del marchio anteriore. Questi prodotti hanno diversa natura, destinazione e modalità d’uso. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso. Pertanto, sono dissimili.

Servizi contestati in Classe 35

I servizi gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e i servizi del marchio anteriore, i quali sono, in sostanza, macchine per l’imballaggio (classe 7) e servizi inerenti queste macchine (classe 37). I servizi impugnati e i prodotti e servizi del marchio anteriore presentano diversa natura, destinazione e modalità d’uso. Inoltre, non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione, non sono in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

Servizi contestati in Classe 37

I servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio, robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio, macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici del marchio impugnato sono quantomeno molto simili ai servizi di riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione del marchio anteriore. Tali servizi hanno la stessa natura e la stessa destinazione, e coincidono in fornitori, pubblico di riferimento, nonché canali di distribuzione.

I servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli del marchio impugnato sono quantomeno simili ai servizi di riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione del marchio anteriore. Pur riferendosi a prodotti diversi, tali servizi hanno la stessa natura e possono coincidere in fornitori (installatori e manutentori di macchinari industriali), pubblico di riferimento e canali di distribuzione.

Servizi contestati in Classe 42

I servizi scientifici e tecnologici e ricerca e progettazione a essi relative unicamente connessi al settore dell’imballaggio e per macchine per l’imballaggio, macchine per l’imballaggio o macchine di confezionamento automatico per prodotti in generale sono strettamente connessi alle macchine per l’imballaggio del marchio anteriore. Questo perché è probabile che i produttori di macchine per l’imballaggio forniscano anche servizi scientifici, tecnologici, di ricerca e progettazione in relazione a tali macchine. Sebbene la natura dei beni e dei servizi non sia la stessa, sia il pubblico di riferimento che i produttori/fornitori abituali di questi beni e servizi potrebbero coincidere. Inoltre, questi beni e servizi potrebbero essere complementari. Pertanto, sono da ritenersi simili.

I servizi di analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica sono servizi relativi ad aspetti teorici e pratici di diversi ambiti industriali. Questi servizi non presentano alcuna somiglianza con i prodotti e i servizi del marchio anteriore, i quali sono, in sostanza, macchine per l’imballaggio (classe 7) e servizi inerenti queste macchine (classe 37). Sebbene il grado di somiglianza dei prodotti e servizi è una questione di diritto che deve essere valutata ex officio dall’Ufficio, anche se le parti non esprimono osservazioni in merito (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59), l’esame ex officio dell’Ufficio si limita a fatti noti, vale a dire, a «fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili», il che esclude i fatti di natura altamente tecnica (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Di conseguenza, su ciò che non emerge dalle prove/argomentazioni presentate dalle parti o non è di dominio pubblico non si deve congetturare o indagare a fondo ex officio (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). come previsto dall’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, in base al quale, nei procedimenti di opposizione, l’esame dei fatti da parte dell’Ufficio si limita ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti e alle loro richieste. L’opponente non ha presentato prove/argomentazioni volte a dimostrare che i suoi prodotti e servizi e i servizi impugnati servizi di analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica sarebbero da considerarsi simili.

I prodotti e servizi in questione hanno una natura altamente tecnica e in mancanza di indicazioni chiare da parte dell’opponente, la Divisione di Opposizione non può ipotizzare una somiglianza tra di essi.  Non è possibile concludere che questi prodotti e servizi abbiano la stessa natura, lo stesso scopo o lo stesso metodo di utilizzo. Inoltre, non è possibile affermare che siano in concorrenza, che siano venduti attraverso gli stessi canali di distribuzione e che siano prodotti/offerti dalle stesse aziende. Infine, non possono essere considerati complementari. Di conseguenza, sono da ritenersi dissimili. 

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione  

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili (in vario grado)sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. 

Il grado di attenzione del pubblico può variare da un livello medio a un livello elevato in base al prezzo, alla natura sofisticata/specialistica o ai termini e alle condizioni dei prodotti e dei servizi acquistati.

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento “RICAMBI” del marchio anteriore verrebbe interpretato dal pubblico italofono come un riferimento alle componenti e alle parti di una macchina complessa che necessitano di essere sostituite periodicamente. Tuttavia, per la parte del pubblico non italofona, tale elemento non ha un significato. La Divisione d’Opposizione esaminerà in primo luogo l’opposizione in relazione a questa parte del pubblico per cui l’elemento “RICAMBI” non ha un significato e possiede pertanto un carattere distintivo normale.

È importante notare che nel marchio anteriore l’elemento “CAM” è chiaramente percepibile come un elemento indipendente del segno, in quanto inglobato in una forma geometrica che lo separa visivamente dalle lettere iniziali e finali “RI” e “BI”. Una parte del pubblico in analisi potrebbe percepire il termine “CAM” come l’abbreviazione di “videocamera” o di “camshaft”, un dispositivo che fa sì che le valvole di un motore si aprano o si chiudano al momento giusto (informazione estratta da Cambridge Dictionary in data 12/06/2023, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cam). Tuttavia, per un’altra parte del pubblico tale elemento è privo di significato e distintivo. La Divisione d’Opposizione esaminerà l’opposizione in relazione a questa parte del pubblico.

Il marchio anteriore include anche un elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l’elemento “CAM”. Tale elemento figurativo ha una funzione puramente decorativa, pertanto, il suo carattere distintivo è scarso. Lo stesso dicasi per i punti posti dopo le lettere “R”, “I”, “B” e “I”.  

L’elemento “CAM” del segno contestato è anch’esso privo di significato per il pubblico in analisi ed è pertanto distintivo. Anche questo marchio include un elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l’elemento “CAM” (identico a quello del marchio anteriore). Anche in questo caso il carattere distintivo di quest’elemento figurativo è scarso.

La stilizzazione degli elementi verbali nei marchi a confronto non è particolarmente originale e non distoglierebbe l’attenzione del pubblico dagli elementi verbali stessi. Pertanto, tale stilizzazione ha un carattere distintivo scarso in entrambi i segni.

I marchi non contengono elementi che possono essere considerati dominanti rispetto ad altri.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell’elemento “CAM”, che costituisce l’unico elemento verbale del segno impugnato e verrebbe percepito come un elemento indipendente nel marchio anteriore. Visivamente, essi coincidono anche nell’elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l’elemento “CAM”. Tuttavia, i marchi differiscono nelle lettere iniziali e finali del marchio anteriore, “RI” e “BI”, e, visivamente, nell’elemento geometrico che inglobala l’elemento “CAM” e nei punti posti dopo le lettere “R”, “I”, “B” e “I” nel marchio anteriore. Alla luce del grado di distintività dei vari elementi che compongono i marchi e, soprattutto, alla luce del fatto che “CAM” verrebbe percepito dal pubblico come un elemento indipendente del marchio anteriore, i segni sono simili almeno in misura media.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico in analisi. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico in analisi in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMUE, la somiglianza tra prodotti e servizi è una condizione necessaria per constatare un rischio di confusione. Pertanto, la presente opposizione non può essere accolta per i prodotti ritenuti dissimili.

Il marchio contestato è integralmente riprodotto nel marchio anteriore, in cui costituisce un elemento indipendente del segno. Dato che il rischio di confusione riguarda non solo situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro ma anche situazione nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate, la Divisione d’Opposizione ritiene che la coincidenza nell’elemento “CAM” (e nell’elemento figurativo) possa portare il consumatore di riferimento a ritenere che i prodotti e servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Difatti, dato che il marchio contestato è immediatamente percepibile como un elemento indipendente del marchio anteriore, è altamente probabile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio anteriore come un sottomarchio, ossia una variante del marchio impugnato, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49), ad esempio, per una linea di pezzi di ricambio.  

Considerato quanto precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico non italofono che non attribuirebbe alcun significato a “CAM” e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 929. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento è sufficiente per respingere la domanda contestata, come indicato in precedenza.

Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 931  (marchio figurativo).

Dal momento che questo marchio copre un elenco più ristretto di prodotti e servizi, oltre ad essere meno simile al marchio contestato, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.

Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE ed è diretta contro i restanti prodotti e servizi in quanto risulta evidente che i segni, nonché i prodotti e servizi, non sono identici.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI Vito PATI    Paola ZUMBO

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




GOOVI contro GOVIS 09-06-2023

Il marchio anteriore è Goovi, marchio denominativo, e il marchio impugnato è Govis, marchio figurativo. Le classi a cui far riferimento sono la 5 fondamentalmente integratori e la classe 30 fondamentalmente biscotti. I due marchi sono reputati molto simili per cui la opposizione viene accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 089 255

******************* (opponente), rappresentata da ******************************(rappresentante professionale)

c o n t r o

****************************** (richiedente).

Il 09/06/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

  1. L’opposizione n. B 3 089 255 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti  contestati:   Classe 5: Integratori nutrizionali; integratori probiotici; integratori vitaminici; integratori dietetici; integratori antiossidanti; integratori prebiotici; integratori vitaminici liquidi; integratori alimentari minerali; integratori minerali nutrizionali; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari liquidi; integratori vitaminici e minerali; integratori alimentari di vitamine; integratori alimentari di lecitina; integratori alimentari di proteine; frullati di integratori proteici; integratori dietetici e nutrizionali; integratori alimentari per sportivi; integratori dietetici per uso medico; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; integratori dietetici per bambini piccoli; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari di proteine alla soia; integratori dietetici a base di frumento; bevande a base d’integratori dietetici; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari per uso non medico; integratori vitaminici sotto forma di cerotto; integratori alimentari dietetici per digiuno modificato; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; integratori dietetici per il controllo del colesterolo; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; integratori dietetici a base di proteine in polvere; miscele di bevande a base di integratori dietetici; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari per esseri umani, non per uso medico; integratori per migliorare la forma fisica e la resistenza; integratori rinforzanti contenenti preparati parafarmaceutici per profilassi e per convalescenti; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per invalidi; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; alimenti per bambini (neonati); prodotti farmaceutici; medicamenti farmaceutici e naturali; fermenti lattici per uso farmaceutico; preparazioni medicamentose per la salute; barrette sostitutive di pasti energetiche; polveri sostitutive dei pasti; miscele per bevande nutritive da utilizzare come prodotti sostitutivi di pasti; prodotti nutraceutici per uso umano; preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; nutraceutici per uso terapeutico; composti farmaceutici.   Classe 30: Biscotti; biscottini; galletta [biscotti]; biscotti salati; frollini (biscotti); wafer (biscotti); fette biscottate, biscotti; biscotti di pane; crackers; barrette ai cereali e barrette energetiche; dolci (caramelle) e gomme da masticare; pane; alimenti contenenti cacao [come ingrediente principale]; budini; cialde; cioccolatini; cioccolato; cioccolato spalmabile contenente nocciole; confetteria contenente marmellate; croissant; crème caramel; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; mousse; prodotti da forno; prodotti a base di cioccolato; prodotti dolciari in barrette; barrette rivestite di cioccolato; barrette a base di grano; barrette di cioccolato al latte; barrette a base di muesli; barrette a base di cereali; barrette alimentari a base di cereali; barrette energetiche a base di cereali; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; prodotti a base di cereali in barrette; barrette a base di cioccolato come pasti sostitutivi; barrette a base di cereali come pasti sostitutivi; barrette pronte per il consumo a base di cioccolato; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca [confetteria]; pane senza glutine.
  2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 047 730 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
  3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.    

MOTIVAZIONI

In data 17/07/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 047 730  (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 17 755 621 GOOVI (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. 

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 5: Prodotti per deodorare l’aria; prodotti per la purificazione dell’aria; prodotti per rinfrescare l’aria; deodoranti, tranne quelli per uso personale; prodotti per neutralizzare gli odori; prodotti per neutralizzare gli odori per tappeti, tessuti e nell’aria; integratori alimentari; integratori alimentari dietetici; integratori dietetici; integratori alimentari in polvere per la produzione di bevande; vitamine e preparati vitaminici; sciroppi; sciroppi per uso farmaceutico; caramelle per uso medico; caramelle per uso farmaceutico; tisane per uso medico; pannolini monouso di carta e/o di cellulosa.

Classe 30: Sciroppi ad uso alimentare; caramelle, non ad uso medico; tisane, non ad uso medico.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 5: Integratori nutrizionali; integratori probiotici; integratori vitaminici; integratori dietetici; integratori antiossidanti; integratori prebiotici; integratori vitaminici liquidi; integratori alimentari minerali; integratori minerali nutrizionali; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari liquidi; integratori vitaminici e minerali; integratori alimentari di vitamine; integratori alimentari di lecitina; integratori alimentari di proteine; frullati di integratori proteici; integratori dietetici e nutrizionali; integratori alimentari per sportivi; integratori dietetici per uso medico; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; integratori dietetici per bambini piccoli; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari di proteine alla soia; integratori dietetici a base di frumento; bevande a base d’integratori dietetici; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari per uso non medico; integratori vitaminici sotto forma di cerotto; integratori alimentari dietetici per digiuno modificato; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; integratori dietetici per il controllo del colesterolo; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; integratori dietetici a base di proteine in polvere; miscele di bevande a base di integratori dietetici; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari per esseri umani, non per uso medico; integratori per migliorare la forma fisica e la resistenza; integratori rinforzanti contenenti preparati parafarmaceutici per profilassi e per convalescenti; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per invalidi; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; alimenti per bambini (neonati); prodotti farmaceutici; medicamenti farmaceutici e naturali; fermenti lattici per uso farmaceutico; preparazioni medicamentose per la salute; barrette sostitutive di pasti energetiche; polveri sostitutive dei pasti; miscele per bevande nutritive da utilizzare come prodotti sostitutivi di pasti; prodotti nutraceutici per uso umano; preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; nutraceutici per uso terapeutico; composti farmaceutici.

Classe 30: Biscotti; biscottini; galletta [biscotti]; biscotti salati; frollini (biscotti); wafer (biscotti); fette biscottate, biscotti; biscotti di pane; miscele per biscotti; impasto per biscotti; crackers; barrette ai cereali e barrette energetiche; dolci (caramelle) e gomme da masticare; pane; alimenti contenenti cacao [come ingrediente principale]; budini; cialde; cioccolatini; cioccolato; cioccolato spalmabile contenente nocciole; confetteria contenente marmellate; croissant; crème caramel; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; preparati per budini dessert istantanei; miscele per cioccolata calda; mousse; prodotti da forno; prodotti a base di cioccolato; prodotti dolciari in barrette; barrette rivestite di cioccolato; barrette a base di grano; barrette di cioccolato al latte; barrette a base di muesli; barrette a base di cereali; barrette alimentari a base di cereali; barrette energetiche a base di cereali; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; prodotti a base di cereali in barrette; barrette a base di cioccolato come pasti sostitutivi; barrette a base di cereali come pasti sostitutivi; barrette pronte per il consumo a base di cioccolato; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca [confetteria]; pane senza glutine; miscele per dolci; miscele per panini; miscele di farina; miscele per pane; miscele per pizza; miscele per muffin; miscele per brownie; miscele integrali per pane; miscele per torte ripiene; miscele per realizzare gelati; miscele istantanee per ciambelle; miscele per fare budini.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 5

Integratori nutrizionali; integratori probiotici; integratori vitaminici; integratori dietetici; integratori antiossidanti; integratori prebiotici; integratori vitaminici liquidi; integratori alimentari minerali; integratori minerali nutrizionali; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari liquidi; integratori vitaminici e minerali; integratori alimentari di vitamine; integratori alimentari di lecitina; integratori alimentari di proteine; frullati di integratori proteici; integratori dietetici e nutrizionali; integratori alimentari per sportivi; integratori dietetici per uso medico; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; integratori dietetici per bambini piccoli; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari di proteine alla soia; integratori dietetici a base di frumento; bevande a base d’integratori dietetici; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari per uso non medico; integratori vitaminici sotto forma di cerotto; integratori alimentari dietetici per digiuno modificato; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; integratori dietetici per il controllo del colesterolo; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; integratori dietetici a base di proteine in polvere; miscele di bevande a base di integratori dietetici; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari per esseri umani, non per uso medico; integratori per migliorare la forma fisica e la resistenza; integratori rinforzanti contenenti preparati parafarmaceutici per profilassi e per convalescenti; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per invalidi; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; alimenti per bambini (neonati); prodotti farmaceutici; medicamenti farmaceutici e naturali; fermenti lattici per uso farmaceutico; preparazioni medicamentose per la salute; barrette sostitutive di pasti energetiche; polveri sostitutive dei pasti; miscele per bevande nutritive da utilizzare come prodotti sostitutivi di pasti; prodotti nutraceutici per uso umano; preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; nutraceutici per uso terapeutico; composti farmaceutici del marchio impugnato sono identici a integratori alimentari; integratori alimentari dietetici; integratori dietetici; integratori alimentari in polvere per la produzione di bevande; vitamine e preparati vitaminici; sciroppi per uso farmaceutico; caramelle per uso medico; caramelle per uso farmaceutico; tisane per uso medico dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 30

Dolci (caramelle) del marchio impugnato si sovrappongono le caramelle, non ad uso medico dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

Biscotti; biscottini; galletta [biscotti]; biscotti salati; frollini (biscotti); wafer (biscotti); fette biscottate, biscotti; biscotti di pane; crackers; barrette ai cereali e barrette energetiche; gomme da masticare; pane; alimenti contenenti cacao [come ingrediente principale]; budini; cialde; cioccolatini; cioccolato; cioccolato spalmabile contenente nocciole; confetteria contenente marmellate; croissant; crème caramel; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; mousse; prodotti da forno; prodotti a base di cioccolato; prodotti dolciari in barrette; barrette rivestite di cioccolato; barrette a base di grano; barrette di cioccolato al latte; barrette a base di muesli; barrette a base di cereali; barrette alimentari a base di cereali; barrette energetiche a base di cereali; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; prodotti a base di cereali in barrette; barrette a base di cioccolato come pasti sostitutivi; barrette a base di cereali come pasti sostitutivi; barrette pronte per il consumo a base di cioccolato; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca [confetteria]; pane senza glutine del marchio impugnato sono quantomeno simili in basso grado rispetto alle caramelle, non ad uso medico del marchio anteriore poiché questi prodotti coincidono in produttore, pubblico di riferimento e canali di distribuzione.

Miscele per biscotti; impasto per biscotti; preparati per budini dessert istantanei; miscele per cioccolata calda; miscele per dolci; miscele per panini; miscele di farina; miscele per pane; miscele per pizza; miscele per muffin; miscele per brownie; miscele integrali per pane; miscele per torte ripiene; miscele per realizzare gelati; miscele istantanee per ciambelle; miscele per fare budini del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono affinità di particolare rilevanza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

  

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o quantomeno simili in basso grado sono diretti al grande pubblico. 

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Il marchio verbale anteriore “GOOVI” e gli elementi verbali del marchio figurativo impugnato “GO” e “VIS”, riprodotti in caratteri di fantasia di colore blue e rosso (GO) e verde (VIS), sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei Paesi in cui l’inglese non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla l’inglese, quale ad esempio la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara o polacca.

Come esplicitato poc’anzi, nessun elemento dei segni evoca alcun significato. Essi sono, pertanto, distintivi.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nelle prime due lettere “GO-” del marchio anteriore, che trovano corrispondenza nelle lettere “GO” del primo dei due elementi verbali del segno impugnato e nelle ultime due lettere “-VI” del marchio anteriore, le quali si ritrovano nelle prime due lettere “VI-“ del secondo elemento verbale “VIS” del segno impugnato. I segni differiscono nella terza lettera “O” del marchio anteriore, la quale è ad ogni modo la ripetizione della lettera che la precede nonché nell’ultima lettera “S” del segno impugnato. I segni differiscono altresì nella stilizzazione grafica del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in una misura inferiore alla media.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “GO(O)VI”, presenti in modo identico in entrambi i segni, tenendo conto anche del fatto che la presenza della doppia “O” nel segno impugnato non altera la corrispondenza con la lettera “O” del segno impugnato. La pronuncia solo differisce nel suono dell’ultima lettera “-S” del marchio contestato, che non ha controparte nel segno anteriore.

Per tutto ciò, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nelle classi 5 e 30 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte quantomeno simili in basso grado e in parte dissimili ai prodotti del marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico. In ragione del tipo di prodotti, si può presupporre un grado di attenzione medio da parte del consumatore.

I segni sono foneticamente molto simili e visivamente simili in misura inferiore alla media. È importante notare come essi coincidano nella quasi totalità dei loro elementi verbali, ad eccezione della ripetizione della lettera “O” nel segno anteriore e dell’ultima lettera “S” del marchio impugnato.

In mancanza di ulteriori elementi in grado di creare differenze tra i segni e tendendo conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione quantomeno ma non necessariamente soltanto da parte del pubblico di lingua bulgara o polacca, il quale non attribuirà ai segni alcun significato, e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione di marchio internazionale che designa l’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ciò vale non solo per i prodotti identici, ma anche per quei prodotti che sono stati riscontrati essere quantomeno simili in ridotta misura. Infatti, valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

La Divisione d’Opposizione ritiene che il minor grado di somiglianza tra alcuni prodotti sia compensato in particolare dal fatto che i segni siano foneticamente molto simili. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o quantomeno simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Francesca CANGERI   Andrea VALISA    María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Marchio descrittivo settore alimentare non registrabile

CROSTACEI MEDITERRANEI per un prodotto pesce congelato è descrittivo per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/06/2023
*************************
ITALIA
Fascicolo nº: 018801903
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***************************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 08/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 29 Pesce congelato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
animali acquatici del mar Mediterraneo.
− II suddetto significato dei termini «CROSTACEI MEDITERRANEI», di cui il marchio è
composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI, estratti in
data 07/12/2022 e accessibili agli indirizzi seguenti:
https://www.treccani.it/vocabolario/crostacei/
https://www.treccani.it/vocabolario/mediterraneo/
− I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che il pesce congelato rivendicato in classe 29 consiste di animali acquatici marini
provenienti dal mar Mediterraneo, nella specie crostacei. Pertanto, nonostante alcuni
elementi figurativi costituiti da una forma rettangolare spezzata nella parte sinistra da
una linea bianca verticale e con il lato finale destro biforcato, che richiama la forma di
un’etichetta a sfondo nero su cui è inserita la scritta «CROSTACEI
MEDITERRANEI», il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
indicativo di informazioni sulla specie dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
− Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018801903 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.




Marchio di un Vino e denominazione d’origine protetta

GENZIANAVITTORIA non è registrabile per un vino poiché conterrebbe due indicazioni di denominazione protette Vittoria’ PDO-IT-A0803 e ‘Cerasuolo di Vittoria’ PDO-IT-A0773.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/06/2023
****************
*******************
******************
Fascicolo nº: ***********************
Vostro riferimento: GENZIANAVITTORIA
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente:************************************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 13/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre).
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, perché evoca due denominazioni d’origine

protette, più precisamente: ‘Vittoria’ PDO-IT-A0803 e ‘Cerasuolo di Vittoria’ PDO-IT-A0773.
Queste denominazioni sono protette a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
17/12/2013,
La domanda di MUE copre, tra l’altro, i seguenti prodotti:
Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre).
Tale dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dalle denominazioni d’origine
presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve
essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
Limitazione
Questo impedimento alla registrazione può essere superato limitando i suddetti prodotti
della Classe 33 interessati dalle denominazioni d’origine. Dato che il segno si riferisce al
termine ‘Vittoria’ presente in queste due denominazioni d’origine, è possibile restringerlo a
una o entrambi denominazioni d’origine. Ad esempio, se si desidera rispettare il disciplinare
di tutte
le denominazioni d’origine, i prodotti dovrebbero essere soggetti a limitazione come segue:
Class 33: ‘Vittoria’ IG vino; ‘Cerasuolo di Vittoria’ IG vino.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 018794872 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre).
Pagina 3 di 3
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
articoli di cappelleria.
Classe 33 Essenze ed estratti alcolici; Preparati alcolici per fare bevande; Preparati per
fare bevande alcoliche; Sidro.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare marchio settore calzature e abbigliamento

Il marchio “SHOE” che tradotto è “Scarpa” per borse che possono contenere o trasportare scarpe non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/06/2023
**********************
****************************
ITALIA
Fascicolo nº: ********************
Vostro riferimento: ***********************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ********************************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 23/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 18 Articoli di valigeria; astucci da viaggio in pelle; astucci in finta pelle; bagagli;
bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie;
borse; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse in pelle; borse lavorate a
maglia; borse da sport; borse per abbigliamento sportivo; borse [buste,
sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per scarpe; borse da viaggio per
scarpe; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; casse in cuoio
o in cartone-cuoio; sacche; sacchi da sport; sacchi da viaggio; scatole in
cuoio o in cartone-cuoio; valigie; valigie a mano; valigie con rotelle; zainetti;
zaini; zaini sportivi.
Classe 25 Parti di abbigliamento, calzature; abbigliamento da uomo; abbigliamento da
donna; abbigliamento per bambini; abbigliamento sportivo; abbigliamento
premaman; abbigliamento in pelle; abbigliamento in finta pelle; calzature da
uomo e da donna; calzature per bambini; scarpe da ginnastica; sneaker;
scarpe da tennis; scarpe basse; scarpe per abbigliamento casual; scarpe in

cuoio; scarpe da spiaggia; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali da
pioggia; stivali da equitazione; pantofole; scarpe da bagno; sandali; zoccoli
[calzature]; sandali da bagno; infradito; tacchi; talloniere; solette; punte di
calzature [spunterbi]; suole per calzature; tomaie.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  1. Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    «scarpa». Il significato del termine «SHOE», contenuto nel marchio, è supportato dai
    seguenti riferimenti di dizionario:
  • https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shoe;
  • https://www.wordreference.com/enit/shoe.
    Il contenuto dei riferimenti è stato riprodotto nella notifica dei motivi di rifiuto.
  1. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che
    i prodotti della Classe 18 sono specialmente destinati a contenere e/o trasportare delle
    scarpe e, inoltre, che i prodotti della Classe 25 sono o comprendono diversi tipi di scarpe
    (come calzature per uomo e donna, scarpe da tennis, pantofole, ecc. o parti di
    abbigliamento, abbigliamento da uomo; abbigliamento da donna; abbigliamento sportivo,
    ecc). Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da un carattere tipografico
    standard nero la cui lettera «H» ricorda un simbolo matematico, il segno descrive sia la
    specie che la destinazione dei prodotti.
  2. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
  3. Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti
    interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una
    ricerca su Internet condotta in data 22/03/2023 è risultato che il termine «SHOE» di cui il
    marchio e composto, è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento:
  • https://www.gq-magazine.co.uk/fashion/article/amazon-fashion-shoes;
  • https://www.shoesuite.ie/;
  • https://www.shoeshop.ie/;
  • https://www.decathlon.ie/7343-gym-bags?prod_en%5Bquery%5D=shoe%20bag;
  • https://www.ikea.com/ie/en/cat/shoe-boxes-organisers-47380/;
  • https://www.footjoy.ie/en_IE/golf-gear/bags-shoes-and-travel/;
  • https://danceworld.ie/products/blo-a317?_pos=1&_sid=d6151955b&_ss=r.
    Il contenuto dei riferimenti è stato riprodotto nella notifica dei motivi di rifiuto.
  1. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
    marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
    richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    Pagina 3 di 4
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 838 820 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 18 Articoli di valigeria; astucci da viaggio in pelle; astucci in finta pelle; bagagli;
    bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie;
    borse; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse in pelle; borse lavorate a
    maglia; borse da sport; borse per abbigliamento sportivo; borse [buste,
    sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per scarpe; borse da viaggio per
    scarpe; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; casse in cuoio
    o in cartone-cuoio; sacche; sacchi da sport; sacchi da viaggio; scatole in
    cuoio o in cartone-cuoio; valigie; valigie a mano; valigie con rotelle; zainetti;
    zaini; zaini sportivi.
    Classe 25 Parti di abbigliamento, calzature; abbigliamento da uomo; abbigliamento da
    donna; abbigliamento per bambini; abbigliamento sportivo; abbigliamento
    premaman; abbigliamento in pelle; abbigliamento in finta pelle; calzature da
    uomo e da donna; calzature per bambini; scarpe da ginnastica; sneaker;
    scarpe da tennis; scarpe basse; scarpe per abbigliamento casual; scarpe in
    cuoio; scarpe da spiaggia; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali da
    pioggia; stivali da equitazione; pantofole; scarpe da bagno; sandali; zoccoli
    [calzature]; sandali da bagno; infradito; tacchi; talloniere; solette; punte di
    calzature [spunterbi]; suole per calzature; tomaie.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 18 Astucci da viaggio per cravatte; astucci in pelle per chiavi; astucci per chiavi
    [pelletteria]; astucci per cosmetici venduti vuoti; bauletti destinati a contenere
    articoli da toilette detti vanity cases; borse a tracolla; borsette da sera; borse
    da escursionismo; borse da spiaggia; borse per la spesa; borse flessibili per
    indumenti; borselli a mano da uomo; borselli da uomo; borsellini; borsellini in
    pelle; borsellini multiuso; cartelle, buste [articoli di pelle]; cuoio grezzo o
    semilavorato; cuoio per scarpe; custodie per documenti; finta pelle [imitazione
    del cuoio]; marsupi; ombrelli; parapioggia; pochette; porta-biglietti da visita;
    porta-carte [portafogli]; porta-musica; portabanconote; portadocumenti
    pieghevoli; portafogli; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica;
    portamonete, non in metalli preziosi; sacchi per alpinisti; valigette per
    documenti; valigette ventiquattrore; zaini da escursionismo; zaini per alpinisti.
    Classe 25 Pantaloni; pantaloni elasticizzati; pantaloni eleganti; pantaloni casual;
    pantaloncini [abbigliamento]; calzoni larghi; leggings [pantaloni]; pantaloni
    capri; pantaloni prémaman; pantaloni sportivi; pantaloni per bambini; articoli di
    Pagina 4 di 4
    cappelleria; abiti [completi]; abiti per il tempo libero; abiti da sera; camicette;
    camicie; canottiere; t-shirt; top [abbigliamento]; tuniche; gonne; polo; vestiti;
    vestiti a tubino; jerseys [indumenti]; abiti; tute [indumenti]; jeans; bermuda;
    cardigan; maglie intime [maglieria]; maglioni [pullover]; felpe; maglie sportive;
    cappotti; gabardine [indumenti]; giacche; giacche di piumino; giacche
    trapuntate [abbigliamento]; giacche da abito; blazer; gilet; panciotti; pellicce;
    trench; soprabiti; parka; giacche a vento con cappuccio; impermeabili;
    indumenti lavorati a maglia; poncho; indumenti in denim; costumi da spiaggia;
    costumi da bagno; abbigliamento intimo; biancheria intima; camicie da notte;
    pigiama; vestaglie; accappatoi da bagno; culottes [biancheria intima];
    mutande; boxer [intimo]; collants; calzini e calze; calzini assorbenti
    antisudore; reggiseni; busti; corsetti; sottogonne; sciarpe; stole [pellicce];
    scialli; pellicce [indumenti]; fasce per la testa [abbigliamento]; foulard;
    cravatte; cinture [abbigliamento]; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in
    finta pelle; cinture in tessuto [abbigliamento]; bretelle; guanti [abbigliamento];
    cappelli; berretti; cuffie [copricapo]; visiere parasole [cappelleria].
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



GOSIGN per un servizio di firma digitale non è registrabile – Marchio comunitario 25-05-2023

GOSIGN = vai con firma è un incentivo ad usare il servizio di firma digitale e il servizio oggetto del marchio è la possibilità di firmare digitalmente documenti, il marchio non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/05/2023
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Fascicolo nº: *****************
Vostro riferimento:*******************
Marchio: GOSIGN
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 29/11/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9 Software; Software per sicurezza di reti e dispositivi; Software per garantire
la sicurezza della posta elettronica; Software per l’elaborazione di
pagamenti elettronici da e per terzi; Dispositivi crittografici; Applicazioni
software scaricabili; Applicazioni per cellulari; Software per archiviazione a
distribuzione digitale; Software scaricabile per computer per tecnologia
blockchain; Software per la posta elettronica; Software per server di posta
elettronica; Software per automazione di documenti; Carte magnetiche;
Carte stampate [codificate]; Lettori di carte elettroniche; Hardware e

software, sistemi informatici online, compresi nella classe 9, e banche dati
nel settore dell’identificazione elettronica, certificazione elettronica,
archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la
contrattualizzazione elettronica; Programmi informatici per lettori di schede
elettroniche ad identificazione di radiofrequenze e biometrici; Programmi per
computer legati all’ accesso e per l’accesso a reti informatiche, banche dati
e caselle postali; Programmi per computer per sistemi di accesso per edifici
e locali; Programmi per computer da impiegare per servizi di
telecomunicazione.
Classe 35 Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi relativi a banche dati, nel
settore dell’identificazione elettronica, certificazione elettronica,
archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la
contrattualizzazione elettronica.
Classe 38 Posta elettronica; Servizi dati per posta elettronica; Servizi di sicurezza per
la posta elettronica; Messa a disposizione di una casella postale elettronica.
Classe 42 Digitalizzazione di documenti; Certificazione [controllo qualità];
Certificazione di dati tramite blockchain; Sperimentazione, analisi e
valutazione di prodotti di terzi ai fini della certificazione; Archiviazione dati
tramite blockchain; Blockchain come servizio [Baas]; Servizi di
autenticazione di utenti mediante tecnologia blockchain; Archiviazione
elettronica di documenti; Archiviazione elettronica di file e documenti;
Archiviazione elettronica di documenti e e-mail archiviate; Servizi di
consulenza tecnologica per la trasformazione digitale; Progettazione e
sviluppo di hardware e software; Conversione di dati di programmi
informatici; Installazione di software; Monitoraggio dei sistemi informatici
tramite accesso remoto; Servizi internet, ovvero indicizzazione, collaudo,
fornitura e manutenzione dell’accesso e informazioni su reti di computer, su
contenuti e servizi nel settore dell’identificazione elettronica, della
certificazione elettronica, dell’archiviazione elettronica e delle tecnologie per
la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
seguente: “va e firma” o “firma!”
• I suddetti significati dei termini «GOSIGN», di cui il marchio è composto, sono
supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/go_1
Pagina 3 di 4
• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GOSIGN» semplicemente come
un’esortazione a usare i prodotti e servizi del richiedente che hanno ad oggetto la
creazione, la gestione e certificazione di documenti firmati in modo digitale. Il
pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un ‘ esortazione” che, inter alia, serve
anche a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
• Per inciso si precisa che oggigiorno le amministrazioni pubbliche, a seguito della c.d.
digitalizzazione, privilegino sempre più l’uso della c.d. firma digitale che è dunque
uno strumento se non usato, per lo meno conosciuto dalla maggior parte del pubblico
consumatore.
• Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018778292 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Attenzione ai falsi attestati di registrazione di marchio

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) informa i cittadini e gli utenti che negli ultimi tempi sono state recapitate alcune comunicazioni di avvenuta registrazione di domande di marchio dal seguente indirizzo email: uibm-posta@minister.com.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è l’unico ufficio pubblico italiano deputato alla registrazione di marchio d’impresa e non è titolare del suddetto indirizzo di posta elettronica.




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “LEGNO POINT”

Accettata in data 22.05.2023 la domanda di registrazione del marchio  “LEGNO POINT” depositato il .15.10.2021 a PARMA

Il marchio è utilizzato nel settore della falegnameria e mobili su misura.




Marchio non distintivo – Alicante 26-05-2023

Il consumatore attribuirebbe al marchio “Gin & Tonic Festival” il significato di “festa, manifestazione relativa al cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Il marchio non è distintivo.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo
di una domanda di marchio dell’Unione europea
(Articolo 7 RMUE)
Alicante, 26/05/2023
********************************************
**********************
ITALIA
Fascicolo nº:*******************
Vostro riferimento: ******************
Marchio: Gin & Tonic Festival
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****************************
**************************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/12/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;
Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;
Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di
eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione
dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,
esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e
pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi
attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e
di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e
concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;

Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali
pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza
aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in
materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising che
forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza
in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in
materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di
costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di
franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -);
Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di
consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di
consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di
assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di
franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza
nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di
consulenza (Affari -) relativi all’apertura di attività in franchising; Fornitura di
assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza
nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di
franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il
funzionamento di franchising.
Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi
relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;
Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di
consulenza e informazione inerenti la preparazione, l’organizzazione e la
realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di
pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali
e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d’organizzazione di eventi
ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi
d’intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;
Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo;
Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per
scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati
a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per
scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione
di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale;
Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti;
Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a
concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di
club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in
franchising.
Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili
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per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e
bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di
ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi
di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e
bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;
Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande
a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi e
bevande in ristoranti e bar; Noleggio d’attrezzature da bar; Bar.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio dell’Unione europea, in relazione ai servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “festa, manifestazione
    sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Ciò è stato
    supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins in data
    16/12/2022 agli indirizzi https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tonic,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/festival). Nelle lingue degli Stati
    Membri (in cui i termini che formano il marchio possono presentare lievi differenze
    quali l’assenza di ‘&’ o la presenza di ‘-‘, cioè ‘gin tonic’ o gin-tonic in spagnolo, o in
    portoghese ‘Gim-tônica’, ecc., oppure l’accento sulla parola ‘FESTIVAL’ che può
    cadere su varie vocali), ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso
    significato (per esempio secondo i risultati delle ricerche effettuate su Internet in data
    16/12/2022 agli indirizzi https://en.wikipedia.org/wiki/Gin_and_tonic,
    https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/festival;
    https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/?q=FESTIVAL,
    https://www.treccani.it/vocabolario/festival/, https://sproget.dk/lookup?
    SearchableText=festival, ecc.).
  • Come risulta da una ricerca su Internet effettuata il 16/12/2022, nel contesto in
    esame, la bevanda alcolica ‘GIN & TONIC’ è diffusamente e storicamente nota come
    uno dei cocktail tra i più globalmente conosciuti, costituito da una miscela di
    un’acquavite aromatizzata al ginepro, detta GIN, e acqua tonica, cioè TONIC (1.
    https://www.myspirits.it/blog/storia-gin-tonic-ricetta-cocktail/, 2.
    https://www.hendricksgin.com/cocktail/gin-and-tonic/, 3.
    https://www.myguidemarbella.com/travel-articles/national-gin-tonic-day).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi concernono e sono relazionati con eventi, tipo feste e manifestazioni,
    legate alla bevanda alcolica costituita da una miscela di un tipo di acquavite
    aromatizzata al ginepro (GIN) e acqua tonica (TONIC), diffusamente nota come ‘gin
    & tonic’. Ad esempio Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, Servizi di
    consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising in
    Classe 35 relativi a festival della bevanda di gin e acqua tonica, Consulenza in
    materia di pianificazione di eventi speciali in Classe 41 specifici rispetto a feste che
    concernono ad esempio l’assaggio e l’insegnamento della degustazione di cocktail a
    base di gin e acqua tonica, o la Fornitura di alimenti e bevande, Somministrazione di
    bevande alcoliche, ecc. nella Classe 43 relativi al menzionato noto cocktail insieme,
    ad esempio, ad abbinamenti alimentari più adeguati, ecc. Pertanto, il segno descrive
    specie e tipologia, e altre caratteristiche come contenuto od oggetto dei servizi.
  • Il segno ha un chiaro significato descrittivo e, perciò, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    Pagina 4 di 10
    1, lettera b), RMUE.
  • Inoltre, i termini «Gin & Tonic Festival» sono utilizzati abitualmente nel mercato di
    riferimento perciò sono privi di carattere distintivo per quei servizi, come risulta da
    una ricerca su Internet condotta in data 16/12/2022 (1.
    https://roostmaynooth.ie/maynooth-gin-tonic-festival/, 2.
    https://www.fm104.ie/news/buzz/a-gin-tonic-festival-is-coming-to-dublin/, 3.
    https://www.spaziofase.com/events/gin-tonic-festival-1, 4.
    https://www.barkonsult.es/blogs/inspiration/aegean-tonic-best-in-class-at-gin-tonicfestival).

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/02/2023, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. Il segno non è descrittivo dei servizi rivendicati. Il marchio deve essere valutato nel
    suo insieme, l’esame preliminare di ciascuno degli elementi di cui il marchio è composto ha
    un’importanza relativa. Tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di
    prodotti o servizi, associano la parola “Festival” (da sola priva di capacità distintiva) con altre
    parole anche di uso comune e formano, nel complesso un segno distintivo. L’Ufficio ha
    accettato la registrazione di marchi simili (lista acclusa).
  2. Il segno in questione è distintivo come confermato dai risultati di una ricerca su
    Google che restituisce solo citazioni del richiedente. Ciò dimostra che non esistono altre
    imprese che utilizzano il segno “Gin & Tonic Festival” per contraddistinguere servizi della
    medesima tipologia di quelli per i quali la richiedente ha chiesto la registrazione del marchio,
    e che, pertanto, lo stesso non può definirsi descrittivo degli stessi.
  3. Non vi è alcun motivo per cui un’impresa concorrente debba usare un segno identico
    a quello per cui la richiedente ha chiesto la registrazione. Inoltre, uno dei link citati dall’Ufficio
    si riferisce al richiedente.
  4. Il marchio (figurativo) italiano 302018000007050, corrispondente al segno in esame,
    è stato riconosciuto valido. Inoltre, il marchio UK00003716136 è stato registrato
    nel Regno Unito. Tutto ciò conferma la registrabilità del segno in esame come marchio
    europeo.
  5. La richiedente rivendica l’acquisito carattere distintivo in seguito all’uso del segno ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, da intendersi come secondaria. Si allegano
    documenti a sostegno.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
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    di mantenere la propria obiezione.
    Considerazioni generali
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Pubblico di riferimento
    L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea
    (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia,
    l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un
    impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla
    registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
    qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
    Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è il consumatore medio dell’Unione europea in
    quanto ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso significato in tutte le
    lingue. Peraltro, che il segno in esame sia descrittivo e non distintivo anche solo per i
    consumatori di una di queste lingue all’interno dell’UE, è sufficiente per escluderlo dalla
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
    Pagina 6 di 10
    Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “Gin & Tonic Festival” in relazione
    ai servizi obiettati che consistono in prestazioni volte all’organizzazione, promozione,
    gestione, ecc., di una manifestazione o evento relativo ad un argomento specifico,
    individuato e individuabile, consistente nella bibita di acquavite di ginepro e acqua tonica
    nota come ‘gin tonic’.
    Il richiedente non ha obiettato alle definizioni dei termini contenuti del marchio, che quindi
    sono pacifiche. Il richiedente sostiene, invece, che il marchio deve essere valutato nel suo
    insieme.
    L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
    significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
    riferimento, ossia “festa, manifestazione sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e
    tonic (acqua tonica)”. Tale significato non è stato contestato dal richiedente, ed è quindi
    pacifico.
    Il richiedente insiste che tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di
    prodotti o servizi, associano la parola non distintiva “Festival” ad altre, anche comuni, e
    risultano nel complesso distintivi. Ciò sarebbe presumibilmente confermato in base ad
    alcune registrazioni di MUE analoghe.
    L’Ufficio dissente. L’affermazione del richiedente “tutti i segni distintivi che fanno riferimento
    ad un “Festival”, inteso come un evento a tema” è troppo ampia, generalizzata ed infondata
    per essere considerata rilevante. Inoltre, che la distintività di tutti i marchi a componente
    ‘FESTIVAL’ sia provata da registrazioni di marchio asseritamente analoghe accettate
    dall’Ufficio, è anche privo di pregio. A tal proposito, la giurisprudenza consolidata afferma
    che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
    discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
    europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
    giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
    BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Nonostante quanto sopra, l’Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente,
    come ad esempio i MUE nn. 003827391 THE BALTIC SEA FESTIVAL (2004), 009536186 –
    MOSCOW FESTIVAL BALLET (2010), 009651258 – VEGETARIAN FESTIVAL (2011), etc.
    Tuttavia, l’Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto
    nessuno comprende gli stessi elementi verbali ma altri, che differiscono da o sono assenti
    nel segno in esame. Inoltre, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell’Ufficio
    si evolvono nel tempo e molti degli esempi citati dal richiedente sono marchi registrati dieci o
    più anni fa. L’Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal
    richiedente implichino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni
    e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.
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    Il richiedente sostiene che, in base ai risultati di una sua ricerca su Google®, nessun altro
    concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole. Tuttavia, il carattere distintivo di un
    marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il
    marchio come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o servizio in questione.
    La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione
    (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Nella fattispecie, l’Ufficio ha anche
    dimostrato che, accanto all’uso del richiedente, esistono vari esempi di uso ad opera di
    soggetti terzi rispetto al richiedente. Tra di essi si cita a titolo di mero esempio il secondo
    link:
    Peraltro, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
    carattere distintivo intrinseco in quanto non documenta come sia compreso e percepito da
    parte dei consumatori di riferimento.
    Le argomentazioni e documenti presentati dal richiedente non sono riusciti a convincere
    l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva
    indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab
    initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno appare usato dal richiedente ma ciò non
    implica e non prova in alcun modo che il consumatore di riferimento lo percepisca come
    segno distintivo dei servizi obiettati.
    Il richiedente sostiene che determinati terzi, più in particolare i suoi concorrenti, non
    avrebbero bisogno di utilizzare il segno controverso per designare i servizi oggetto della
    domanda. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della
    direttiva 89/104, che corrisponde all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non dipende
    dall’esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Ad ogni modo, come dimostrato nei paragrafi
    precedenti, esiste un uso attuale e concreto del segno da parte di terzi per servizi identici e
    affini.
    Infine, per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
    giurisprudenza consolidata:
    il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
    è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
    cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
    conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
    normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
    non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
    addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
    stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
    decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
    con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
    nella quale trae origine il segno verbale controverso.
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali cui fa
    riferimento il richiedente.
    Pagina 8 di 10
    In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
    registrazioni nazionali degli Stati membri (Italia) che non hanno l’inglese come lingua e in cui
    il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE
    (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). Neppure è pertinente il riferimento a
    registrazioni nazionali del Regno Unito, cioè un paese terzo all’Unione Europea, che
    ammette la registrazione di un marchio in base a criteri e regolamenti nazionali diversi.
    Inoltre, i casi italiano e del Regno Unito citati dal richiedente non sono direttamente
    confrontabili con l’attuale domanda in quanto in quei casi si tratta di marchi figurativi e non di
    parola, e incorporano anche elementi verbali aggiuntivi diversi.
    IV. Conclusioni
    Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018793181 è dichiarata descrittiva e
    non distintiva in tutti i paesi dell’Unione europea per i seguenti servizi:
    Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
    pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;
    Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;
    Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di
    eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione
    dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,
    esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e
    pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi
    attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e
    di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e
    concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;
    Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
    pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali
    pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza
    aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
    Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in
    materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
    Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising
    che forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
    materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
    franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
    Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza
    in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in
    materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di
    costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di
    franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -);
    Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di
    consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di
    consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di
    assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di
    franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza
    nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di
    consulenza (Affari -) relativi all’apertura di attività in franchising; Fornitura di
    Pagina 9 di 10
    assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza
    nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di
    franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il
    funzionamento di franchising.
    Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
    di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi
    relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;
    Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di
    consulenza e informazione inerenti la preparazione, l’organizzazione e la
    realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di
    pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali
    e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d’organizzazione di eventi
    ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi
    d’intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;
    Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo;
    Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per
    scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi
    legati a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste
    per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici;
    Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo
    culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti;
    Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a
    concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di
    club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in
    franchising.
    Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili
    per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e
    bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di
    ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi
    di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e
    bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;
    Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e
    bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering;
    Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; Noleggio
    d’attrezzature da bar; Bar.
    A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
    confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
    dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
    a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
    della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
    scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
    ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
    EUR.
    Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
    dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
    dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.



Marchi identici – Alicante 24-05-2023

CRYPTOLOYALTY marchio denominativo e CRYPTOLOYALTY figurativo. Nonostante la parte grafica i due marchi sono evidentemente confondibili.

OPPOSIZIONE N. B 3 170 494

*************************** Italia (opponente), rappresentata da ********************************, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**************************** , Italia (richiedente), rappresentata da ********************************** (rappresentante professionale).

Il 24/05/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

  1. L’ opposizione No B 3 170 494 è accolta per tutti i servizi contestati.
  2. La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 657 225 è totalmente respinta.
  3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.    

MOTIVAZIONI

In data 05/05/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No ********************* (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No *************************CRYPTOLOYALTY (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di riferimento, nell’ipotesi in cui rechino i marchi in questione, provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, in una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti, tra cui la somiglianza dei prodotti e servizi e dei segni, il carattere distintivo del marchio anteriore e il pubblico di riferimento.

a) I servizi, il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione

I servizi sui quali si fonda l’opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

Classe 35: Servizi pubblicitari, promozionali e di marketing.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; amministrazione, organizzazione e gestione di programmi di fidelizzazione della clientela.

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi.

Amministrazione, organizzazione e gestione di programmi di fidelizzazione della clientela del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi pubblicitari, promozionali e di marketing dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I servizi in questione si rivolgono a clienti commerciali il cui livello di attenzione varia da medio a elevato, in considerazione del fatto che si tratta di servizi che possono comportare costi piuttosto elevati e solitamente resi con scarsa frequenza, e dai quali può dipendere in buona misura, ad esempio, il successo di un’attività imprenditoriale. 

b) I segni e il carattere distintivo del marchio anteriore

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore denominativo è riprodotto nella sua interezza nel segno contestato, essendo peraltro l’unico elemento verbale che la costituisce. Che l’elemento verbale comune a entrambi i segni abbia o meno un significato è irrilevante ai fini della presente analisi, in virtù del fatto che essi risulterebbero possedere necessariamente il medesimo grado di distintività anche qualora si procedesse con un’analisi esaustiva del loro significato. L’unica differenza tra i segni risiede nel fatto che il segno contestato, figurativo, presenta una leggera stilizzazione grafica dei caratteri che lo compongono, nonché, alla destra dell’elemento verbale, tre punti di colore verde il cui ruolo, per la loro semplicità e natura, risulta essere basicamente decorativo.

A livello fonetico e concettuale i segni sono identici mentre sono visivamente molto simili dato che, come visto poc’anzi, il segno impugnato presenta una certa caratterizzazione grafica.

c) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I servizi sono identici e sono destinati a clienti commerciali, il cui livello di attenzione varia da medio a elevato. Il marchio anteriore possiede un carattere distintivo intrinseco normale. I segni sono identici sotto il profilo fonetico e concettuale e visivamente molto simili.

In virtù della spiccata somiglianza visiva tra i segni nonché l’identità fonetica e concettuale e l’identità tra i servizi in questione, la Divisione d’Opposizione ritiene che le differenze individuate tra i segni possano passare inosservate agli occhi dei consumatori, anche di quelli che mostrano un elevato livello di attenzione.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l’opposizione è fondata e il marchio contestato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI   Andrea VALISA    Gabriele SPINA ALÌ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. 




Marchio descrittivo respinto a livello comunitario 15-05-2023

il segno RICOTA’ rimanderebbe inevitabilmente a RICOTTA per cui il marchio è descrittivo per creme spalmabili a base di formaggio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/05/2023
******************
***********************
********************
ITALIA
Fascicolo nº: *******************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
********************
**********************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 24/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Salse al formaggio; Creme da spalmare a base di formaggio; Creme da
spalmare a base di latticini.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua spagnola attribuirebbe al segno il
significato seguente: ricotta
Il suddetto significato del termine «RICOTA’», contenuto nel marchio, è supportato dal
seguente dizionario.
RICOTA Del it. ricotta. (informazioni estratte dal dizionario RAE in data 24.01.2023
all’indirizzo: https://dle.rae.es/ricota) Traduzione non ufficiale all’italiano: dall´italiano ricotta
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono salse/creme di ricotta o che la contengono. Pertanto, nonostante
alcuni elementi stilizzati costituiti dalla presenza di un piccolo segno di colore rosso vicino
alla lettera “A” e la distribuzione della parola su tre livelli, il consumatore di riferimento
percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo e composizione dei prodotti
obbiettati.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
richiede la protezione.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
Pagina 3 di 3
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018808599 è
respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.




MARCHIO settore dolciario non registrabile Alicante 23-03-2023

TARTUFO REGALE ad avviso dell’esaminatore europeo per un cioccolatino ricoperto di nocciole non è registrabile in quanto rimanda inevitabilmente a palline tonde di cioccolata simili al fungo tartufo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/03/2023
***********************
***************************
***********************
******************

Fascicolo nº: *************************
Vostro riferimento: ************************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *****************
**********************
*********************
*********************
***************

I. Sintesi dei fatti
In data 10/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Nocciole rivestite di cioccolato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il segno contiene l’elemento «TARTUFO». Il consumatore di riferimento di lingua italiana
    attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: bocconcino dolce a base di cioccolato
    ed altri ingredienti, a forma sferica che ricorda quella dei funghi tartufi.
  • Il significato sopra indicato del termine «TARTUFO», contenuto nel marchio, è supportato
    dalle seguenti ricerche Internet effettuate in data 10/01/2023 (v. link a continuazione):

    https://www.gamberorosso.it/notizie/baci-boeri-tartufi-co-saper-riconoscere-tutte-lepraline/;
    https://www.saporie.com/prodotti-tipici/dolci/tartufi-di-cioccolato;
    https://ricette.giallozafferano.it/Tartufi-di-cioccolato.html;
    https://it.wikipedia.org/wiki/Tartufo_al_cioccolato.

  • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
    relazione a ‘nocciole rivestite di cioccolato’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara
    indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono dei ben precisi bocconcini
    dolci a base di cioccolato ed altri ingredienti, a forma sferica che ricorda quella dei funghi
    tartufi, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un
    rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito alla specie
    dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018789369 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 30 Nocciole rivestite di cioccolato.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 30 Dolci; Dolciumi; Cioccolato; Cioccolatini; Pasticceria; Pasticceria al cioccolato;
    Praline a base di cioccolato.
    Classe 35 Servizi al dettaglio in relazione a dolci; Servizi al dettaglio in relazione a
    dolciumi; Gestione di affari commerciali; Pubblicità.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.



MARCHIO non distintivo nel settore EVENTI CULTURALI

Italia Eventi Group verrebbe percepito semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o
azienda italiana specializzata nella realizzazione di avvenimenti, culturali, sportivi etc. Per tale motivo non è un segno distintivo per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/05/2023
****************************************
***********************

ITALIA
Fascicolo nº: *******************************
Vostro riferimento:
Marchio: Italia Eventi Group
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente:**********************************
************************************
*****************************************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35 Assistenza e consulenza in materia d’organizzazione aziendale; Assistenza e consulenza in materia di organizzazione e gestione delle attività commerciali; Consulenza aziendale in materia di amministrazione di tecnologie dell’informazione; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Consulenza gestionale aziendale in materia di imprese di produzione; Consulenza in materia di vendita di imprese; Consulenza in materia di efficienza aziendale; Consulenza in materia di cessione di aziende; Aste immobiliari; Consulenza in materia di pubblicità; Marketing degli eventi; Organizzazione e realizzazione di eventi commerciali;
Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi
promozionali; Direzione di eventi commerciali.

Classe 36 Affitto di appartamenti e uffici; Affitto di appartamenti, studi e stanze; Affitto di locali commerciali; Organizzazione di contratti di locazione per l’affitto di proprietà commerciali.
Classe 41 Organizzazione di eventi di intrattenimento; Pubblicazione di calendari di eventi; Realizzazione di eventi culturali; Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici.
Classe 43 Catering di alimenti e bevande per banchetti; Catering di alimenti e bevande
per ricevimenti; Servizi di catering; Servizi di catering esterno; Affitto
d’illuminazioni per interni; Affitto di mobili per esposizioni; Affitto di mobili per presentazioni; Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare;
Affitto di sedie per interni; Affitto di tappeti; Affitto di tavoli per interni;
Noleggio d’attrezzature da bar; Noleggio di apparecchi di illuminazione;
Noleggio di mobili per conferenze; Noleggio di stoviglie; Noleggio di tavoli e
sedie.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai servizi per i quali si richiede la
    protezione, attribuirebbe al segno il significato di “associazione spettacoli repubblica
    italiana. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da
    Vocabolario online Treccani in data 17/02/2023 all’indirizzo
    https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/, https://www.treccani.it/vocabolario/evento,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group).
  • Il termine “GROUP” è un termine inglese di base, compreso e conosciuto da tutti i
    consumatori nell’Unione Europea, ivi inclusi gli italiani, come stabilito anche dalla
    giurisprudenza dei tribunali europei: “In primo luogo, per quanto riguarda i termini
    «media group», si deve considerare, infatti, che una parte considerevole del pubblico
    di riferimento li comprenderà, in quanto fanno parte del vocabolario di base della
    lingua inglese” (traduzione dell’Ufficio) 26/10/2017, T- 331/16, hello media group
    (fig.) / HELLO! (fig.), Classi 9, 35 e 42, EU:T:2017:760, § 39.
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Italia Eventi Group» semplicemente
    come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o
    azienda italiana specializzata nell’organizzazione, predisposizione e realizzazione di
    avvenimenti, come ad esempio di manifestazioni sportive, spettacoli di danza,
    convegni culturali, ricevimenti e banchetti, (Classi 41 e 43), nonché nelle attività a ciò
    collegate e funzionali, come l’affitto di locali commerciali (Classe 36), l’assistenza e
    consulenza in materia d’organizzazione aziendale nel settore del catering (Classe
    35). Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
    relativa a natura e origine geografica dei servizi.
  • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    Pagina 3 di 3
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018824165 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.



PRIME UVE NERE per un vino è un marchio descrittivo

PRIME UVE NERE ad avviso dell’esaminatore è un segno che elogia i primi grappoli di uva raccolti come se fossero di migliore qualità in assoluto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/05/2023
*************
**************
************
ITALIA
Fascicolo nº: *****************
Vostro riferimento:***************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **************************+
********************
*************************
****************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 06/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; bevande alcoliche distillate a
base di cereali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il pubblico di riferimento è il consumatore di lingua italiana, che attribuirebbe a tali elementi
    il significato seguente: infruttescenze della vite di colore scuro che precedono tutte le altre
    (ad esempio perché vendemmiate per prime) o che sono al primo posto per qualità, pregio
    ecc..
  • Il significato sopra indicato dei termini «PRIME UVE NERE», contenuti nel marchio, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/primo/ ,
    https://www.treccani.it/vocabolario/uva/ e https://www.treccani.it/vocabolario/nero1/ .
  • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
    relazione a ‘Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; Bevande alcoliche distillate a
    base di cereali’ nella classe 33, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i
    quali è sollevata un’obiezione sono a base di o contengono come ingrediente principale
    delle infruttescenze della vite di colore scuro che precedono tutte le altre (ad esempio
    perché vendemmiate per prime) o che sono al primo posto per qualità, pregio ecc., mentre
    tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche, essendo a base di canna da
    zucchero o di cereali. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di
    riferimento sia ingannato in merito alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione. Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018812709 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 33 Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; bevande alcoliche distillate a
    base di cereali.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 33 Acquaviti; amari [liquori]; aperitivi; bevande a base di vino; bevande alcoliche
    contenenti frutta; bevande distillate; digestivi [liquori e spiriti]; essenze
    alcoliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; liquori; vini.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



FONDO per le PMI 2023

Il Fondo per le PMI aiuta le piccole e medie imprese (PMI) dell’UE a proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale (PI). Il Fondo per le PMI è un’iniziativa attuata dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed è attivo fino all’8 dicembre 2023.




VITAMINOIL per un integratore vitaminico è marchio non distintivo

Il consumatore attribuirebbe al segno il significato di sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo per cui il nome è descrittivo e non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/05/2023
******************
****************
****************
ITALIA
Fascicolo nº: ************************
Vostro riferimento: ********************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ****************
************************
*************************+
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/10/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori
omeopatici; Integratori alimentari medicati; Sciroppi per uso farmaceutico;
Bevande medicinali; Unguenti medicinali; Infusi di erbe medicinali; Erbe
medicinali essiccate o conservate; Estratti di piante ed erbe per uso medico;
Estratti vegetali per uso farmaceutico; Creme medicinali per la cura della
pelle; Farmaci; Farmaci omeopatici; Creme farmaceutiche; Creme per il
corpo per uso farmaceutico; Gel medicato per il corpo; Unguenti
antinfiammatori; Gel antinfiammatori; Spray antinfiammatori; Cerotti
analgesici antinfiammatori; Spray medicamentosi; Detergenti antibatterici;
Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Soluzioni detergenti per uso
medico; Disinfettanti; Disinfettanti per uso igienico; Preparati e prodotti per
l’igiene; Preparati antibatterici; Spray antibatterici; Preparati farmaceutici
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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antibatterici; Prodotti farmaceutici per il trattamento di malattie infettive.
Classe 29 Oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio
di oliva ad uso alimentare.
Classe 40 Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani;
Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di
alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per
processi di produzione.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio e specializzato di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
    seguente: sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e
    contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo.
  • Il suddetto significato dei termini congiunti «VITAMINOIL», contenuti nel marchio, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.dictionary.com/browse/vitamin e
    https://www.dictionary.com/browse/oil.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti richiesti: (i) sono oli commestibili della classe 29 contenenti determinate sostanze
    organiche essenziali necessarie per mantenere sano l’organismo (ad esempio arricchiti con
    diverse vitamine); (ii) sono integratori, farmaci, unguenti antinfiammatori, preparati
    antibatterici, prodotti farmaceutici ecc. nella classe 5 sotto forma di una sostanza untuosa,
    viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche
    essenziali (ad esempio certe vitamine che riequilibrano l’organismo, che accelerano il
    recupero in seguito ad una malattia, ecc.); (iii) sono creme, gel, cerotti analgesici, spray ecc.
    in classe 5 contenenti olio con vitamine (ad esempio per curare la pelle, offrire un effetto
    antidolorifico/lenitivo ecc.); (iv) sono estratti di piante, erbe, estratti vegetali, ecc. in classe 5
    destinati ad una sostanza untuosa, viscosa contenente sostanze organiche essenziali (ad
    esempio perché di per sé tali prodotti sono ricchi di vitamine e sono facilmente
    applicabili/ingeribili sotto forma d’olio). Per quanto concerne i servizi, si tratta di trattamento
    e lavorazione di materiali (Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri
    umani; Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti;
    Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione)
    specificamente pensati per produrre, lavorare, conservare olio contenente vitamine.
  • Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da vocaboli del tutto comuni e
    perfettamente leggibili di colore giallognolo, il consumatore di riferimento percepirebbe il
    segno come indicativo di informazioni sulla specie, la qualità, la destinazione e l’oggetto dei
    prodotti e servizi.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/12/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. I prodotti rivendicati dalla domanda di marchio sono in parte destinati al grande
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    pubblico (classi 29 e 30) e in parte destinati a professionisti (classi 5 e 40) con
    competenze specifiche. I consumatori appartenenti a detto pubblico presteranno
    dunque un livello d’attenzione che varierà da medio a più elevato tenendo conto che
    parte dei prodotti in causa, nello specifico quelli della classe 5, oltre ad essere diretti
    anche a professionisti, possono incidere sulla salute del consumatore. Essendo il
    consumatore specializzato molto più informato rispetto alla media, non potrà
    associare il segno in questione con una dicitura descrittiva.
  2. La combinazione di parole è fantasiosa: la loro fusione dà luogo ad una distorsione
    originale, una variante rispetto alla dicitura corretta.
  3. Il colore del segno è il risultato di un attento studio aziendale che aiuterà il
    consumatore finale a definire l’origine commerciale dei prodotti rivendicati.
  4. Nel settore medico, a cui appartengono i prodotti della classe 5, vengono spesso
    utilizzati marchi composti da una o più parole che in qualche modo richiamano gli
    eccipienti e/o gli ingredienti contenuti nei prodotti contraddistinti dal segno. La
    domanda richiede uno sforzo interpretativo da parte del consumatore: il fatto che
    ognuno degli elementi che compongono il segno, se considerati separatamente,
    possa essere carente di carattere distintivo, non implica necessariamente che la
    combinazione di vari termini non possa risultare originale e pertanto dotata del
    carattere distintivo necessario per ottenere la registrazione come marchio.
  5. L’Ufficio ha inoltre ammesso a registrazione marchi simili, quali ad esempio ‘NORDIC
    OIL’ (n. 018304142), ‘VITAMIN EXPRESS’ (n. 002526549), ‘MYVITAMINS’ (n.
    011025277), ‘VITAMINWATER’ (n. 009464439) ecc.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,

    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Si deve stabilire quindi se il segno « »rappresenti, nella mente del
    consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e
    servizi obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
    L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi esaustiva dei termini che compongono il
    segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella
    precedente notifica dell’Ufficio, avvallata dalle definizioni da dizionario, la dicitura fa
    riferimento una sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool, ma non in acqua, e
    contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo. Si tratta in buona
    sostanza di un olio con vitamine.
    L’espressione è facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento inglese, sia esso
    specializzato o meno, senza la necessità di compiere complicati sforzi mentali. Va ricordato
    che entrambi i termini appartengono al linguaggio corrente e sono reperibili in dizionari
    generali, non specializzati.
    L’assenza di uno spazio tra le parole «vitamin» e «oil» che, a detta del richiedente, dà luogo
    ad una distorsione originale, ad una variante rispetto alla dicitura corretta, non impedisce
    che entrambe le parole siano immediatamente comprensibili (v. inter alia, 13/01/2014, T475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29; 12/01/2000, T-19/99, Companyline,EU:T:2000:4, §
    26). L’Ufficio non comprende pertanto quale sia lo sforzo cognitivo al quale sarebbe
    sottoposto il consumatore qualora dovesse confrontarsi con tale dicitura.
    Quanto alle osservazioni del richiedente in merito alla specializzazione del pubblico, va
    rilevato che una dicitura descrittiva quale « », come più sotto dimostrato,
    possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il pubblico
    specializzato e, pertanto, il fatto che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da
    specialisti del settore non è sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del
    segno. L’eventuale livello di attenzione superiore alla media non può avere un’influenza
    determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un
    segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è
    sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia
    specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
    EU:C:2012:460, § 48).
    Per quanto concerne i prodotti e servizi obiettati, l’EUIPO non può che ribadire quanto
    indicato nella precedente notifica, vista la mancanza di argomenti solidi che possano
    controbattere quanto indicato dall’Ufficio nella sua lettera del 25/10/2022.
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    Se applicato a ‘Oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio di
    oliva ad uso alimentare’ (classe 29), il segno de quo indicherà che si tratta di prodotti
    commestibili che contengono determinate sostanze organiche essenziali necessarie per
    mantenere sano l’organismo (ad esempio, sono oli arricchiti con diverse vitamine). È notorio
    che nel campo dell’alimentazione sia sempre più frequente reperire prodotti quali olio, latte,
    yogurt ecc. contenenti vitamine, teoricamente beneficiose per l’organismo. Si tratta di una
    semplice informazione commerciale che non sarà percepita dal consumatore come distintivo
    dell’origine commerciale di un prodotto o servizio.
    Per quanto concerne i prodotti farmaceutici della classe 5, si tratta di integratori, farmaci,
    unguenti antinfiammatori, preparati antibatterici, prodotti farmaceutici ecc. sotto forma di olio
    contenente sostanze organiche essenziali (ad esempio certe vitamine che riequilibrano
    l’organismo, che accelerano il recupero in seguito ad una malattia, ecc.).
    In relazione a creme, gel, cerotti analgesici, spray ecc. in classe 5 essi possono contenere
    olio con vitamine (ad esempio per curare la pelle, offrire un effetto antidolorifico/lenitivo
    ecc.). Per quanto concerne gli estratti di piante, erbe, estratti vegetali, ecc. in classe 5, essi
    sono destinati a produrre un olio vitaminico (ad esempio perché di per sé tali prodotti sono
    ricchi di vitamine naturali e sono facilmente applicabili o ingeribili sotto forma d’olio). Per
    quanto concerne i servizi, si tratta di trattamento e lavorazione di materiali (Produzione
    personalizzata di integratori alimentari per esseri umani; Fabbricazione personalizzata di
    prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di
    prodotti alimentari per processi di produzione) specificamente pensati per produrre, lavorare,
    conservare olio contenente vitamine.
    Nulla di quanto sopra esposto è stato seriamente messo in dubbio dal richiedente.
    Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
    RMUE,
    Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
    della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
    potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
    Questo è il caso del segno in questione. Esso non ‘richiama’ gli eccipienti e/o gli ingredienti
    contenuti nei prodotti contraddistinti dal segno, come indicato dal richiedente, bensì descrive
    la specie, la qualità, la destinazione e l’oggetto dei prodotti e servizi. È proprio per tale
    ragione che, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il marchio non possiede una
    connotazione suggestiva (v., inter alia. decisione delle Commissioni di ricorso dell’Ufficio 17
    luglio 1999, R 31/1999-3, INTERVIEW, § 21).
    Il relazione al colore del segno, esso non è sufficiente a distogliere l’attenzione del
    consumatore dagli elementi denominativi del marchio e, quindi, non gli conferisce alcuna
    capacità distintiva. In merito al fatto che l’utilizzo del colore sia il risultato di un attento studio
    aziendale, tale argomento è del tutto irrilevante. Le strategie di marketing, infatti, non
    costituiscono un criterio da tenere in considerazione nell’ambito dell’esame degli
    impedimenti assoluti alla registrazione.
    Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di
    caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è,
    per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o
    servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist &
    Pagina 6 di 7
    Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti e servizi di cui trattasi.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    per diverse ragioni: nessuno di essi contiene gli stessi termini, ma combinazioni diverse e, in
    particolare, va rilevato che il segno n. 18304142 ‘NORDIC OIL’ ha una veste grafica
    alquanto significativa .
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018768773 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori
    omeopatici; Integratori alimentari medicati; Sciroppi per uso farmaceutico;
    Bevande medicinali; Unguenti medicinali; Infusi di erbe medicinali; Erbe
    medicinali essiccate o conservate; Estratti di piante ed erbe per uso
    medico; Estratti vegetali per uso farmaceutico; Creme medicinali per la
    cura della pelle; Farmaci; Farmaci omeopatici; Creme farmaceutiche;
    Creme per il corpo per uso farmaceutico; Gel medicato per il corpo;
    Unguenti antinfiammatori; Gel antinfiammatori; Spray antinfiammatori;
    Cerotti analgesici antinfiammatori; Spray medicamentosi; Detergenti
    antibatterici; Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Soluzioni
    detergenti per uso medico; Disinfettanti; Disinfettanti per uso igienico;
    Preparati e prodotti per l’igiene; Preparati antibatterici; Spray antibatterici;
    Preparati farmaceutici antibatterici; Prodotti farmaceutici per il trattamento
    di malattie infettive.
    Classe 29 oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio
    di oliva ad uso alimentare.
    Pagina 7 di 7
    Classe 40 Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani;
    Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di
    alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per
    processi di produzione.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 29 Prodotti caseari e loro succedanei; prodotti di salumeria; prosciutti; salame;
    formaggi; pomodori pelati; pomodori in scatola; passato di pomodoro;
    sottaceti; ortaggi in conserva [sott’olio]; verdura cotta; ortaggi preparati;
    legumi cotti; Frutta tagliata; frutta congelata; frutta secca; gelatine,
    marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili.
    Classe 30 Caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; riso; pane; pasta fresca; pasta
    secca; farine alimentari; farina di cereali; farina commestibile; preparati fatti
    di cereali; preparati per prodotti da forno; prodotti da forno; biscotti;
    crackers; salse; salsa di pomodoro; sughi per pasta; condimenti; spezie;
    erbe (conservate); aceto; aceto balsamico; aceto aromatizzato; torte; dolci;
    ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; cioccolato.
    Classe 40 Trattamento di alimenti cotti.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.




Rifiuto di un marchio settore alimentare – Alicante 02-05-2023

Il consumatore percepirebbe il marchio TUSCANY TRUFFLES come indicativo dell’informazione che i prodotti Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo sono o contengano tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la qualità e l’origine geografica dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/05/2023
******************
V*************
*******************
ITALIA
Fascicolo nº: **************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ****************
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*****************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 02/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;
Oli a base di tartufo.
Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 31 Tartufi freschi.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore/consumatrice medio di lingua inglese
attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: Tartufi
Toscani/tartufi che provengono dalla Toscana.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tuscany
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truffle
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obiettati (Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo; Oli a base di
tartufo; Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi; Tartufi freschi.) sono o contengo
tartufi toscani/tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la
qualità e l’origine geografica dei prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno « » contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. La riproduzione del giglio, che è il simbolo
della città di Firenze ed è in generale associato alla Toscana, non è sufficiente a dotare il
segno di carattere distintivo. Il termine ‘TUSCANY’ è di dimensioni molto più grandi rispetto
al resto degli elementi figurativi/verbali presenti nel segno ed è il primo elemento che capta
l’attenzione del consumatore. Sotto il termine ‘TUSCANY’ vi è il termine ‘TRUFFLES’.
Questa combinazione, nella sua totalità non fa altro, che confermare il carattere descrittivo e
non distintivo tra i prodotti rivendicati è l’origine geografica degli stessi. Nulla nel modo in cui
tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale
in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
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III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b). c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018791182 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;
Oli a base di tartufo.
Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.
Classe 31 Tartufi freschi.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 29 Piatti pronti, principalmente a base di verdure; Pasti pronti surgelati
principalmente a base di ortaggi.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




MARCHIO settore legale rifiutato perchè descrittivo

LIEN” è l’acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale: Libertà, Innovazione, Empatia, Novità. Inoltre, “LIEN” in francese
significa “legame”.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/04/2023
**************
********************
*****************
ITALIA
Fascicolo nº: **********************
Vostro riferimento:
Marchio: LIEN
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ********************
************
***********************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 23/11/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 45 Servizi giuridici; Servizi di assistenza legale; Servizi forensi (avvocato);
Consulenze e rappresentanza legale; Consulenza in materia di
contenziosi; Consulenza in proprietà intellettuale; Consulenze in tema di
gestione di proprietà intellettuale e diritti d’autore; Iscrizione, gestione e
valutazione di diritti d’autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato.

L’obiezione è stata sollevata per i servizi sopra indicati della Classe 45 che, dopo le
modifiche dovute a richiesta di limitazione del richiedente del 16/01/2023, sono i seguenti:
Classe 45 Servizi giuridici in materia di proprietà intellettuale; Servizi forensi
(avvocato) in materia di proprietà intellettuale; Consulenze e
rappresentanza legale in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in
materia di contenziosi in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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proprietà intellettuale; Consulenze in tema di gestione di proprietà
intellettuale e diritti d’autore; Iscrizione, gestione e valutazione di diritti
d’autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato in materia di proprietà
intellettuale.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore legale e
    giuridico, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al
    segno il significato di “diritto di mantenere il possesso della proprietà di un altro in
    attesa dell’estinzione di un debito”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
    inglese (informazioni estratte in data 22/11/22 da Collins English Dictionary
    all’indirizzohttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lien,
    https://www.wordreference.com/enit/lien).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi rivendicati nella domanda di marchio sono servizi di tipo legale e
    giuridico, relativi a, specializzati in o resi nel settore dei diritti di ritenzione di beni
    altrui, come ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Pertanto, il segno descrive il tipo e
    l’oggetto dei servizi.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/01/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. “LIEN” è l’acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale:
    Libertà, Innovazione, Empatia, Novità (Allegato 1). Inoltre, “LIEN” in francese
    significa “legame”. Infine, l’attività che contraddistingue è focalizzata solo sulla
    proprietà intellettuale.
  2. L’Ufficio ha registrato altri marchi in base a principi applicabili mutatis mutandis alla
    domanda in esame (lista acclusa in Allegato 3).
  3. Come giustamente evidenziato dall’Ufficio, la parola “LIEN”, peraltro non di uso
    comune, ha un significato estremamente preciso e fa riferimento specificatamente ad
    ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Poiché i servizi rivendicati sono circoscritti alla
    proprietà intellettuale, il concetto di “diritto di mantenere il possesso della proprietà di
    un altro in attesa dell’estinzione di un debito”, espresso dal marchio, non è una
    caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente di tali servizi che possa
    essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Nonostante non
    si possa escludere qualsiasi legame o associazione tra il marchio “LIEN” e dei servizi
    giuridici in materia di proprietà intellettuale, la distanza concettuale è tale che non si
    può ragionevolmente prevedere che tale caratteristica verrà effettivamente
    riconosciuta dal pubblico come descrittiva del servizio. Inoltre, parte dei servizi
    rivendicati è di tipo gestionale e amministratico.
    III. Motivazione
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    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Il richiedente sostiene che il segno sia l’acronimo di alcune parole e abbia un altro significato
    in francese. Pertanto, non sarebbe descrittivo o non distintivo per una parte dei consumatori
    dell’UE. Tuttavia, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai
    sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma
    comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se
    esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è
    non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso
    dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo
    in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
    § 57).
    Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
    inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
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    dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “LIEN” in relazione ai servizi
    rivendicati che consistono in servizi legali e giuridici resi nell’ambito della proprietà
    intellettuale, cioè un settore in cui si possono applicare garanzie, privilegi e altri diritti di
    possesso sulla proprietà altrui sino all’estinzione di un debito. Il richiedente non ha
    argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco
    rispetto ai servizi oggetto di obiezione.
    L’Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno “LIEN” in inglese significa diritto
    di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell’estinzione di un debito,
    come sono ipoteche e pegni. Pertanto il punto è pacifico.
    Il richiedente sostiene che la caratteristica descritta dal segno di cui è richiesta la
    registrazione non è essenziale, oggettiva, intrinseca, inerente e permanente a tali servizi e
    che possa essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Tuttavia,
    come risulta dalle parole «altre caratteristiche», il precedente elenco di voci all’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è esaustivo. In linea di principio, qualsiasi caratteristica
    dei prodotti e servizi deve portare a un rigetto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE. Non importa se le caratteristiche dei prodotti o servizi siano commercialmente
    essenziali o meramente accessorie o se esistano sinonimi. Alla luce dell’interesse generale
    sotteso alla detta norma, qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o
    indicazioni per descrivere una qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla
    sua importanza sul piano commerciale (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
    § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). Peraltro, come anche
    riconosciuto dal richiedente, l’ipoteca e il pegno possono concernere diritti di proprietà
    intellettuale e ciò rende tale caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente
    rispetto ai servizi rivendicati. Il fatto che ciò possa essere infrequente (ma non è stato
    provato dal richiedente) non esclude che il segno rappresenti una caratteristica di tali servizi.
    Il richiedente sostiene che il pubblico in generale non percepirà il significato descrittivo del
    segno. Tuttavia, i termini che hanno un significato tecnico specifico possono anche essere
    descrittivi delle caratteristiche di prodotti/servizi. In tali casi, non è necessario dimostrare che
    il significato del termine è immediatamente evidente per tutti i consumatori interessati a cui i
    prodotti/servizi possono essere indirizzati. È sufficiente che il termine sia inteso per essere
    utilizzato, o possa essere inteso da parte del pubblico di riferimento, come descrizione o
    caratteristica dei prodotti/servizi per i quali si richiede protezione (18/11/2015, T-558/14,
    TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
    Come l’Ufficio ha già dimostrato nelle spiegazioni e nelle prove contenute nella lettera di
    obiezione, il segno può essere inteso almeno da un professionista del settore legale e
    giuridico in modo descrittivo; ciò è sufficiente per giustificare un rigetto ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili in classe 45,
    come ad esempio i MUE n. 009448325 DISCOVERY ACCESS”, n. 014888911
    CLAIMXPERIENCE, n. 017968687 Lease IT LEASE CONTRACTS REINVENTED, etc.
    Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla
    registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una
    competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla
    registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
    unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base
    della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
    09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
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    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Nonostante quanto sopra, l’Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente.
    Tuttavia, l’Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto
    nessuno comprende lo stesso elemento verbale ma altri che differiscono da quelli del segno
    in esame. Infine, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell’Ufficio si evolvono
    nel tempo e la maggior parte degli esempi citati dalla richiedente sono marchi registrati dieci
    o più anni fa. L’Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal
    richiedente implichino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni
    e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018784586 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.