Registrazione Marchi: nuove indicazioni per il deposito degli atti di opposizione
dal prossimo 15 luglio saranno operative le indicazioni riguardanti il deposito della documentazione relativa agli atti di opposizione alla registrazione di un marchio d’impresa.
Tali indicazioni consentiranno di completare la digitalizzazione del processo di deposito ed esame dei suddetti atti e delle istanze conseguenti, limitando ulteriormente il ricorso alla documentazione in formato cartaceo ed eliminando totalmente la trasmissione della stessa su supporto magnetico (CD/DVD).
Per approfondimenti si invita alla consultazione della circolare dell’UIBM, n. 629 del 30 maggio 2024
Registrare un marchio nel settore dei profumi – Alicante 30-05-2024
ROSE THERAPY verrebbe percepito dal consumatore come trattamento alle rose e ad avviso dell’esaminatore europeo è per questo motivo descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 30/05/2024 **************** Milano ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti Marchio figurativo *********** BL ITALIA L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/11/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 3 Classe 5 Prodotti di profumeria; Oli essenziali; Prodotti cosmetici per la cura della pelle; Prodotti per la cura dei capelli; saponi; saponette; creme dermatologiche (non medicate); Dentifrici e collutori; strisce sbiancanti per i denti; Prodotto per lucidare i denti; gel per sbiancare i denti; prodotti per la cura dei denti; prodotti per la pulizia dei denti; cosmetici. Preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico; Pagina 2 di 9 Lozioni medicate per capelli; preparati farmaceutici per la cura dei capelli; medicinali stimolanti della crescita dei capelli; integratori alimentari; collutori medicati. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “trattamento alle rose”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazione estratta da online Collins English dictionary consultato in data 21/11/2023 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rose, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/therapy). all’indirizzo Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i prodotti rivendicati nelle Classi 3 e 5 sono a base di rosa, parti o estratti di rosa e servono al trattamento di un disturbo o di una problematica. Nello specifico, i prodotti in Classe 3 sono profumi, cosmetici, saponi e prodotti da toeletta e per l’igiene dentale che possono contenere rose o estratti di rosa e servire come trattamento di bellezza o di uno specifico disturbo. A titolo di mero esempio, il segno in esame potrebbe indicare che i prodotti in questione, come ad esempio prodotti di profumeria, olii essenziali, cosmetici per la cura della pelle e dei capelli, dentifrici, collutori, ecc., sono a base di parti o estratti di rosa e sfruttano le sue proprietà lenitive, idratanti, astringenti e rilassanti per il trattamento di determinate problematiche. Si pensi, ad esempio, profumi a base di rosa per l’aromaterapia, a olii per il trattamento della secchezza della pelle ovvero a prodotti per l’igiene dentale a base di rosa. — Anche rispetto ai prodotti nella Classe 5 il segno informa che si riferiscono a preparati farmaceutici che possono contenere estratti di rosa ed essere utilizzati per il trattamento di specifiche patologie che possono avvantaggiarsi delle proprietà della rosa. Ad esempio, integratori alimentari a base di principi attivi della rosa o sieri a base di olio di rosa per la cura della pelle o dei capelli. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da un disegno di un fiore di rosa, semplice e comune, che rinforza il collegamento con il significato descrittivo espresso dagli elementi verbali, il segno descrive la natura nonché le qualità e destinazione dei prodotti in questione. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni in data 16/01/2024, concessa dall’Ufficio il 17/01/2024. Il richiedente ha successivamente presentato le sue osservazioni il 20/03/2024. Poiché contenevano un riferimento non chiaro Pagina 3 di 9 all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il 26/03/2024 l’Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all’acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso. In data 28/03/2024 il richiedente ha confermato che la richiesta era da considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente possono essere sintetizzate come segue.
Il pubblico che ha dimestichezza con la lingua inglese individuerà in ‘TERAPIA DELLA ROSA’ il significato del segno. I risultati più frequenti su internet per tale espressione italiana attengono alla cura delle rose (Allegato 1), non quindi a una cura a base di rose. Ciò consente di escludere che il pubblico di riferimento percepisca immediatamente il marchio in esame come descrittivo dei prodotti rivendicati.
L’Ufficio non ha tenuto in sufficiente considerazione il ruolo del disegno di rosa stilizzata posto al di sopra della parte denominativa. Pur trattandosi di un disegno che evoca la rosa, per dimensione e posizione esso incide in modo rilevante sulla impressione complessiva suscitata dal marchio. Tale componente, proprio per il fatto di rappresentare una rosa stilizzata, costituisce una componente distintiva.
Il marchio in esame è divenuto distintivo in ragione dell’uso, intensivo ed estensivo, posto in essere Italia, Austria e Francia. ‘ROSE THERAPY’ contraddistingue una linea di prodotti antietà che comprende creme, maschere, infusi, sieri e trattamenti notte, venduta anche in Germania. Sono prodotti gli Allegati 2-9. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. 1) Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo intrinseco Considerazioni preliminari È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25). L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE: Pagina 4 di 9 ‘persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi’ (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). Pubblico rilevante Il marchio richiesto “ ” comprende parole inglesi e, pertanto, nel rilievo provvisorio l’Ufficio ha stabilito che il consumatore di riferimento è la parte anglofona del pubblico dell’Unione Europea. Ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi e della Finlandia, dove la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Tale pubblico include parimenti quello di Cipro, dove l’inglese era l’unica lingua ufficiale fino al 1960, e che continua ad essere parlato da una parte significativa della sua popolazione. L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE. Carattere descrittivo del segno Pagina 5 di 9 L’Ufficio non riesce trovare alcun elemento distintivo per il consumatore di riferimento di lingua inglese nel marchio “ ” in relazione ai prodotti cosmetici e di profumeria, ecc., nella Classe 3 e ai preparati farmaceutici e medicamentosi, ecc. nella Classe 5. Il segno è costituito da una combinazione grammaticalmente corretta di parole con un significato chiaramente comprensibile, che è descrittivo in relazione ai prodotti, poiché informa chiaramente e immediatamente rispetto alla natura o tipo (“THERAPY”) e a caratteristiche dei prodotti come ingredienti/contenuto o destinazione/effetto (“ROSE”) dei prodotti. Il titolare non ha sostenuto in modo convincente che il segno non è descrittivo in relazione ai prodotti contestati.
Il richiedente sostiene che i consumatori di lingua inglese o che conoscono l’inglese non percepiranno il significato descrittivo del segno in quanto i risultati più frequenti su internet per la traduzione in italiano (TERAPIA DELLE ROSE) di ‘ROSE THERAPY’ attengono alla cura della pianta delle rose e del relativo fiore, come documentato in Allegato 1. L’Ufficio ritiene che tale argomentazione sia errata e fuorviante. Il marchio in esame è in lingua inglese e ciò che rileva è il suo uso in tale lingua nonché la percezione da parte del consumatore di lingua inglese della versione originale ‘ROSE THERAPY’. Traducendo il termine in italiano e verificando l’uso di quest’ultimo si perde la connessione tra segno originale in inglese e pubblico rilevante di lingua inglese. Pertanto, l’argomento è irrilevante e respinto. Per completezza, preme rilevare che anche rispetto alla traduzione in italiano vi sono numerosi risultati nell’Allegato 1 che si riferiscono a cure cosmetiche e medicamentose a base di rose. Pertanto, la connessione immediata e diretta tra segno e prodotti è confermata anche rispetto alla traduzione in italiano e l’argomento sarebbe comunque respinto. Anche qualora il segno avesse più significati diversi da quello indicato dall’Ufficio, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE: non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta). Carattere non distintivo del segno Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo è anche privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Pagina 6 di 9
L’elemento figurativo nel segno, costituito da una rosa stilizzata non impedisce al consumatore inglese di riferimento, di cogliere il senso compiuto e descrittivo della combinazione di parole “ROSE THERAPY” quale trattamento o terapia che contiene o usa rose, estratti di rose. L’elemento figurativo in realtà rafforza il significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del segno in quanto rappresenta lo stesso concetto del primo termine ‘ROSA’. La stilizzazione è semplice e comune e non distrae dal senso descrittivo dei termini del marchio. Conclusione Per le ragioni esposte e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 018951163 « » è dichiarata descrittiva e non distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro, per tutti i prodotti oggetto della domanda. 2) Assenza di acquisito carattere distintivo in seguito all’uso Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 20/03/2024, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale. L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto». A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso il 20/03/2024. Le prove di cui tenere conto sono in particolare le seguenti: Allegati 2-4 – Materiale promozionale e commerciale relativo al mercato italiano, austriaco e francese Allegato 5 – ricerca effettuata on line sulle parole chiave ROSE THERAPY Allegato 6 – fatturato di vendita Allegato 7 – le fatture relative alla vendita dei prodotti in Francia e Germania Allegato 8-9 – Presentazione e pagamento della campagna pubblicitaria ottobre/dicembre 2023 per la linea ROSE THERAPY presso le principali piattaforme di Meta per la Francia Valutazione delle prove In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il Pagina 7 di 9 segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico […]. In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come percentuali determinate […]. In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […]. In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […]. In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto […] (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63). Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di marchio dell’Unione europea, avvenuta il 15/11/2023. I documenti presentati corrispondono prevalentemente a un periodo precedente a tale data. Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea. Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, Pagina 8 di 9 EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30). Come indicato nella comunicazione del 22/11/2023, il pubblico di riferimento in questo caso è il pubblico lingua inglese. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutti i territori di lingua inglese dell’Unione europea, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro. L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e ‘prove secondarie’ (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a corroborare le prove dirette, non possono sostituirle. L’Ufficio ritiene che le prove presentate dal richiedente non soddisfino i requisiti per stabilire il carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE per il marchio in esame, in quanto non includono alcuna prova diretta e le prove secondarie si riferiscono principalmente a paesi dell’Unione europea diversi da quelli in cui era privo di carattere distintivo ad initio. Le prove secondarie depositate sono relative principalmente a Italia o a paesi non anglofoni (Francia, Austria, Germania). Si tratta in particolare di: pochissimo materiale promozionale e commerciale da cui peraltro non si evince né luogo di distribuzione né anno di riferimento; indicazioni di fatturato, da cui non si evince anno, territori di riferimento, né che il marchio ad esso collegato sia quello figurativo in esame; alcune fatture per Francia e Austria (in cui non appare il marchio né riferimenti chiari ad esso); una campagna pubblicitaria per la sola Francia nell’ultimo quadrimestre del 2023 (che è dunque irrilevante territorialmente e temporalmente). Pertanto, l’estensione territoriale e la rilevanza della prova sono insufficienti rispetto ai territori di lingua inglese dell’Unione europea. Alla luce di quanto precede, in assenza di ulteriore documentazione (come ad esempio indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali dei paesi membri anglofoni dell’Unione europea, quote di mercato detenute, ecc.), i documenti a sostegno presentati dal richiedente, che si caratterizzano tutti come territorialmente irrilevanti e di tipo indiretto o secondario, non assolvono l’onere di provare l’acquisto del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio oggetto di domanda, neanche considerati congiuntamente. Conclusione Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio richiesto. IV. Conclusioni Pagina 9 di 9 Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951163 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Opposizione tra marchi in classe 18 e 25 per borse e articoli di abbigliamento – Alicante 30-05-24
Il marchio anteriore è PUPA e il marchio impugnato è Pupa Selvaggia entrambi in classe 18 e classe 25 rispettivamente per borse e abbigliamento. La parte grafica del marchio impugnato non è a tal punto originale da renderlo distintivo dall’altro segno per cui l’opposizione è accolta.
In data 05/10/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 897 036 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533 PUPA (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE nonché l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:
Classe 18: Valigie, valigette da trucco, beauty cases, ombrelli, valigette 24 ore, borse, portafogli, borsellini, astucci, zaini, marsupi.
Classe 25: Abbigliamento per uomo, abbigliamento per donna, abbigliamento per bambino, giacche, maglieria, camicie, cappotti, impermeabili, cappelli, calze, collants, biancheria intima, calzature, foulards, guanti, abbigliamento da bagno e da spiaggia, abbigliamento per lo sport e per il tempo libero, abbigliamento da notte, uniformi.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 18: Borse; borse a tracolla; impugnature [per borse]; borse pieghevoli; borse multiuso; borse impermeabili.
Classe 25: Abbigliamento; parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; scarpe; scarpe da ginnastica; scarpe impermeabili; scarpe eleganti.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
Prodotti contestati in classe 18
Le borse sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.
Borse a tracolla; borse pieghevoli; borse multiuso; borse impermeabili contestati sono compresi nell’ampia categoria di borse dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.
Le impugnature [per borse] contestate sono simili alle borse dell’opponente perché questi prodotti coincidono nei loro canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore, oltre ad essere prodotti complementari.
Prodotti contestati in classe 25
Abbigliamento del marchio impugnato comprende come una più ampia categoria abbigliamento per uomo dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio i prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.
Scarpe; scarpe da ginnastica; scarpe impermeabili; scarpe eleganti contestati sono compresi nell’ampia categoria delle calzature dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.
Parti di abbigliamento e parti di articoli di cappelleria del marchio impugnato sono simili a, rispettivamente, abbigliamento per uomo e cappelli dell’opponente perché gli stessi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento nonché produttore, oltre ad essere complementari.
Le parti di calzature del marchio impugnato sono simili alle calzature dell’opponente perché questi prodotti pur avendo diversa natura condividono canali di distribuzione e pubblico di riferimento, oltre ad essere complementari.
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela professionale, essendo quest’ultimo il caso in relazione a impugnature [per borse] nella classe 18 o parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria nella classe 25.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Il marchio anteriore ‘PUPA’ e gli elementi verbali ‘PUPA SELVAGGIA’ del marchio impugnato sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla l’italiano, come per esempio la parte del pubblico che parla l’olandese o che parla il polacco. Per questa parte del pubblico gli elementi verbali dei marchi sono normalmente distintivi, dato che non hanno un significato. Pure normalmente distintivo è l’elemento figurativo del marchio impugnato, ovvero la raffigurazione stilizzata di una farfalla nera, stante l’assenza di qualsivoglia collegamento con i prodotti nelle classi 18 e 25. Per quanto riguarda la stilizzazione grafica degli elementi verbali del marchio impugnato, essa non presenta particolarità tali da renderla particolarmente distintiva, ma resta al contrario meno distintiva rispetto agli elementi verbali in sé.
Il segno contestatonon presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Si deve altresì tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Inoltre, in relazione al fatto che il segno impugnato presenta due elementi verbali, è importante rammentare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.
Visivamente, i segni coincidono nell’elemento “PUPA”, che corrisponde al marchio anteriore nella sua interezza ed è il primo dei due elementi verbali del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella stilizzazione grafica degli elementi verbali del marchio impugnato, nel secondo elemento verbale “SELVAGGIA” del medesimo nonché nell’elemento figurativo aggiuntivo pure del marchio impugnato.
Tenendo conto di quanto esplicitato poc’anzi circa il fatto che nel caso del marchio impugnato saranno gli elementi verbali ad avere il maggior impatto nonché il primo di questi elementi, ossia “PUPA”, la Divisione di Opposizione ritiene che i segni siano visivamente simili in media misura.
Le medesime considerazioni circa il fatto che la parte del segno impugnato collocata a sinistra sarà quella che per prima catturerà l’attenzione dei consumatori, valgono da un punto di vista fonetico. Dato che i segni coincidono nel primo degli elementi verbali del marchio impugnato e solo differiscono nel secondo elemento di quest’ultimo, essi sono foneticamente simili in media misura.
Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell’elemento figurativo del segno contestato, come sopra spiegato, l’altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti nelle classi 18 e 25 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili.
Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad una clientela professionale, il cui grado di attenzione sarà medio.
I segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura in virtù del fatto che il marchio anteriore “PUPA” è interamente incluso nel segno impugnato e per di più sarà il primo elemento ad essere letto, trovandosi a sinistra del secondo elemento verbale “SELVAGGIA”. Per regola generale, è il primo elemento quello al quale il consumatore attribuisce maggiore importanza.
Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Per quanto riguarda il segno impugnato, è vero che esso pure contiene un elemento figurativo aggiuntivo, il quale determina il fatto che i segni non siano concettualmente simili. Tuttavia, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione, questo elemento
È destinato ad avere un impatto minore sul consumatore rispetto agli elementi verbali.
La Divisione d’Opposizione ritiene che alla luce della somiglianza tra i segni e dell’identità e della somiglianza dei prodotti sussista un rischio di confusione.
È lecito attendersi che ciò sussista quantomeno, ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento che non comprende la lingua italiana, come ad esempio quella che parla l’olandese o il polacco. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.
Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Marchio non distintivo per eventi culturali e fornitura strutture per eventi – Alicante 27-05-2024
Big theatre ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo per un segno che che vuole identificare servizi culturali e fornitura di attrezzature e strutture per eventi.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 27/05/2024 ********** MILANO ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti
Marchio figurativo ********* MILANO ITALIA In data 02/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 41 Amministrazione [organizzazione] di attività culturali; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità; Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e montaggio cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Fornitura di strutture di registrazione; Fornitura di studi audio o video; Produzione cinematografica; Montaggio di pellicole cinematografiche; Montaggio di pellicole (fotografiche); Produzione di pellicole video; Produzione di presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore, cinematografiche, video e televisive; Produzione radiofonica, cinematografica e televisiva; Studi di registrazione, cinematografici, video e televisivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 4 Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature video; Noleggio di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione di eventi ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di strutture ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di intrattenimento. Classe 43 Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e seminari. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:– Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obiettati, attribuirebbe al segno il significato di ‘teatro grande, famoso’. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary in data 02/01/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/big, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/theater). Nel contesto in esame l’espressione «BIG THEATER» è ampiamente usata per riferirsi ad un teatro di grandi dimensioni o importante, celebre, come emerso da una ricerca su Internet effettuata in data 02/01/2024:
https://www.blipfoto.com/entry/3175113471389861771 I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi sono relativi a o svolti presso un teatro di grandi dimensioni o un teatro importante, come ad esempio, nella Classe 41, Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi svolti in teatri famosi o grandi, affitto di locali per concerti che consistono in edifici con palcoscenico, di dimensioni considerevoli, Composizione fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi che abbiano ad oggetto o si svolgano in teatri maestosi o celebri oppure, nella Classe 43, Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per convegni che vengono effettuati in teatri grandi o noti. Pertanto, nonostante alcuni elementi Pagina 3 di 4 stilizzati costituiti da una semplice e comune grafia nera maiuscola, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità, destinazione, o altre caratteristiche, quali oggetto o contenuto dei servizi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni il 26/02/2024, concessa dall’Ufficio con comunicazione del 26/02/2024. Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018942739 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 41 Classe 43 Servizi relativi a educazione e divertimento; Amministrazione [organizzazione] di attività culturali; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità; Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e montaggio cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi; Fornitura di strutture di registrazione; Fornitura di studi audio o video; Produzione cinematografica; Montaggio di pellicole cinematografiche; Montaggio di pellicole (fotografiche); Produzione di pellicole video; Produzione di presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore, cinematografiche, video e televisive; Produzione radiofonica, cinematografica e televisiva; Studi di registrazione, cinematografici, video e televisivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature video; Noleggio di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione di eventi ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di strutture ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di intrattenimento. Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per Pagina 4 di 4 convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e seminari. La domanda può proseguire per i rimanenti servizi: Classe 41 Servizi relativi a sport; Fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite Internet; Fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web; Fornitura di servizi di studi di registrazione; Fornitura di servizi di videoregistrazione automatizzati; Montaggio di programmi radiofonici; Preparazione di programmi radiofonici e televisivi; Produzione di intrattenimento audio; Produzione di video musicali; Servizi di studi televisivi; Servizi di studi di registrazione video; Servizi di fotografia; Organizzazione di eventi sportivi; Noleggio di macchine e apparecchi cinematografici; Noleggio di macchine fotografiche; Produzioni televisive; Servizi offerti da parchi di divertimento su tematiche relative a produzioni televisive; Locazione di attrezzature televisive per l compressione interattiva e digitale; Pubblicazione di calendari di eventi; Formazione in materia di gestione immobiliare; Servizi di parchi sportivi; Servizi di parchi ricreativi; fornitura di studi audio e video Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Marchio comunitario descrittivo non registrabile per eventi culturali in classe 41
Danze Italia ad avviso dell’esaminatore non può proseguire il suo iter per quanto riguarda la classe 41 poichè rimanda il consumatore al concetto che le danze proposte siano danze italiane. Può proseguire per le altre classi.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 21/05/2024 ************SCAFATI ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018969372 Marchio figurativo ************* ITALIA In data 05/02/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport. Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 3 L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: insieme di movimenti del corpo eseguiti in accordo ad un accompagnamento musicale propri della penisola italiana. • I suddetti significati dei termini «Danze Italia», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario. https://dizionario.internazionale.it/parola/danza
L’Ufficio non ritiene necessario fornire il significato di tale termine (Italia) tramite l’ausilio di un dizionario. • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi della classe 41 in oggetto sopra menzionati, sono danze italiane o hanno ad oggetto danze italiane o sono prestati in relazione a esse. Pertanto, il segno descrive la specie e l’oggetto della prestazione dei servizi. • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati consistenti nei due termini scritti in stampatello italico di cui il secondo, ‘Italia’ su sfondo rosso, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione. • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Pagina 3 di 3 Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018969372 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi: Classe 25 Classe 41 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria. Traduzioni ed interpretariato. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Registrare un marchio per una grappa – marchio non registrabile
Gràp pa ad avviso dell’esaminatore verrebbe inteso dal consumatore medio come acqua vite di vino e, seppur il segno sia stilizzato, non è sufficientemente originale.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 21/05/2024 *********** Udine (UD) ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018934856 P7-4809 Marchio figurativo ********** ITALIA L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 33 “Grappa” (IG) acquavite di vinaccia e bevande distillate; tutti i sopra menzionati prodotti conformi al disciplinare dell’indicazione geografica protetta “grappa”. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: − Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: Acquavite di vino. Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 3 − Il suddetto significato del termine «/gràp pa/», di cui il marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 12/04/2023 e accessibili all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/grappa2/. − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti per i quali si richiede la protezione sono acquavite di vino, nota come Grappa. − È da notare che la stilizzazione del segno in oggetto segue le regole della trascrizione fonologica e sillabica italiane e internazionali (IPA – Alfabeto fonetico internazionale), in cui il termine trascritto viene posto fra lineette oblique e diviso secondo le sillabe che lo compongono. Nel caso di specie, il termine grappa, composto di due sillabe con accento sulla prima, affinché si pronunci «grappa» in italiano si dovrebbe trascrivere come segue: /gràp pa/. − Ciò è comprovato dai seguenti riferimenti internet, estratti in data 04/12/2023: https://it.wiktionary.org/wiki/grappa https://en.wiktionary.org/wiki/grappa https://www.wordreference.com/definizione/grappa − Pertanto, nonostante la stilizzazione conferita dalla trascrizione fonologica e sillabica, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie dei prodotti. − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. − Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Pagina 3 di 3 Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018934856 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Novità sulle IGP dell’UE per i prodotti artigianali ed industriali
Dal 1° dicembre 2025 sarà possibile presentare in Italia una domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali ed industriali. Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l’Unione Europea.
Prodotti quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, cuoi e pelli potranno beneficiare di questo nuovo regime.
MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “FASTO REAL ESTATE”
Accettata in data 13.05.2024 la domanda di registrazione del marchio “FASTO REAL ESTATE” depositato il 06.12.2023 a Milano
Il marchio è utilizzato nel settore della ristorazione è un buonissimo panino.
Marchio europeo descrittivo – Alicante 29-04-2024
CIRCULAR MOBILITY SHARING tradotto “Che viaggia o si verifica secondo un ciclo” e “La capacità di muoversi fisicamente.
Il segno ad avviso dell’esaminatore è descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 29/04/2024 ********** Milano ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018966666 IAB/MM/CV/DB/40371 CIRCULAR MOBILITY SHARING Marchio denominativo ************ Reggio Emilia (RE) ITALIA In data 08/02/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 9 Software e applicazioni scaricabili specializzati in materia di mobilità stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; software per il controllo della sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico; software aziendali interattivi; software per realtà virtuale; suite di programmi software; software di formazione; software per connessione in rete; pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; software per l’elaborazione di dati e immagini per la creazione di modelli tridimensionali; applicazioni per uffici e aziende; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari; software per comunicazione, reti e reti sociali; podcast scaricabili. Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 7 Classe 16 Classe 35 Classe 36 Classe 37 Rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri; riviste (periodici); pubblicazioni periodiche. Pianificazione e conduzione di fiere, esposizioni e presentazioni per scopi economici o pubblicitari; servizi di pubblicità per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; gestione aziendale in materia di trasporti e consegne; gestione commerciale nel campo dei servizi di trasporto e consegna; consulenza in materia di gestione commerciale nel campo dei servizi di trasporto e consegna; servizi al dettaglio in relazione a veicoli; servizi all’ingrosso in relazione a veicoli; servizi pubblicitari, promozionali o di marketing inerenti a veicoli; servizi pubblicitari relativi all’industria dei veicoli a motore; sondaggio di opinione; consulenza relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; conduzione di interviste per analisi qualitative di mercato; analisi della risposta del consumatore; definizione del profilo di consumatori a scopo commerciale o di marketing; fornitura di informazioni ai consumatori su prodotti e servizi; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi; ricerche sui consumatori; servizi pubblicitari relativi alla vendita di veicoli a motore; conduzione di fiere campionarie nel settore automobilistico; fornitura di informazioni su internet in relazione alla vendita di automobili; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso inerenti automobili; gestione aziendale di un parco veicoli; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di veicoli, tramite punti vendita, reti informatiche globali o siti web; pubblicità; gestione di affari commerciali; promozione di prodotti e servizi di terzi; fornitura di prodotti e servizi conto terzi; servizi di compravendita on-line conto terzi; stime, valutazioni e perizie in materia di affari commerciali; organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari. Investimenti finanziari; servizi di ricerche economico-finanziarie; servizi finanziari relativi a veicoli a motore; fornitura di servizi di raccolta fondi per scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; fornitura di informazioni inerenti alla valutazione di automobili usate; assicurazioni; leasing di veicoli; mediazione di assicurazioni per veicoli; prestiti [finanziamenti]; servizi assicurativi per veicoli; servizi di carte di credito e carte di pagamento; servizi di pagamento elettronico; servizi di consulenza inerenti le assicurazioni sui veicoli; servizi di finanziamento; servizi di garanzia per veicoli; servizi finanziari per l’acquisto di veicoli. Assistenza di veicoli in caso di guasti [riparazione]; organizzazione della riparazione di veicoli terrestri a motore; rifornimento di carburante per veicoli terrestri; riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; servizi di ricarica per veicoli elettrici; installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature e strumenti per misurazione, segnalazione e monitoraggio; Pagina 3 di 7 informazioni dettagliate di automobili; manutenzione o riparazione di veicoli automobilistici; assistenza per veicoli; lavaggio di veicoli; revisione di veicoli; ricarica batterie per veicoli; servizi di rifornimento carburante di veicoli. Classe 38 Classe 39 Classe 40 Classe 41 Classe 42 Servizi di conferenze web; fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali; fornitura di forum di discussione su internet; consulenza in materia di comunicazioni elettroniche; trasmissione online di pubblicazioni elettroniche; comunicazione tramite reti virtuali private [vpn]; strutture virtuali per l’interazione in tempo reale tra utenti di computer; trasmissione di podcast. Fornitura di veicoli a noleggio per il trasporto di passeggeri; ispezione di veicoli prima del trasporto; noleggio di automobili e veicoli; organizzazione del noleggio di veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; recupero di veicoli; servizi di noleggio di automobili e veicoli; servizi di trasporto veicoli; noleggio di veicoli; servizi di car sharing; trasporto di persone con autovetture; fornitura d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet; organizzazione del noleggio di automobili; organizzazione del trasporto di passeggeri in automobile; trasporto in automobile; assistenza in caso di guasti di veicoli [servizi di rimozione]; servizi di autorimessa per veicoli; servizi di prenotazione per noleggio di veicoli; servizi di rimorchio di veicoli in caso di guasti; servizi di soccorso per veicoli; traino di veicoli; trasporto di veicoli. Demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento smaltimento rifiuti [bonifica] da rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi di riciclaggio. Educazione e formazione in materia di mobilità stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; programmi di sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico; corsi (formazione) in materia di mobilità stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; erogazione di corsi di formazione continua; corsi di formazione a distanza; organizzazione e conduzione di convegni; organizzazione di workshop e seminari; organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali; organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; pubblicazione di riviste per il consumatore; servizi editoriali; comunicazione e redazione di testi; produzione di podcast; servizi d’intrattenimento forniti tramite una rete di comunicazione globale. Fornitura di informazioni tecnologiche sulle innovazioni ecologiche e a tutela dell’ambiente; ricerche in materia di ecologia; campionamento per analisi d’inquinamento; consulenza tecnica in materia di danni causati dall’inquinamento; consulenza tecnica nella rilevazione dell’inquinamento; servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento; servizi di consulenza in materia di inquinamento ambientale; perizie ambientali; Pagina 4 di 7 raccolta di informazioni in materia di ambiente; ricerca in tema di salvaguardia e protezione ambientale; servizi di consulenza ambientale; servizi di consulenza in materia di sicurezza dell’ambiente; servizi di ispezione e analisi ambientale; servizi di monitoraggio ambientale; collaudo di veicoli; progettazione di veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la simulazione di veicoli; servizi di progettazione di veicoli; sviluppo di veicoli; collaudi, certificazioni e controllo di qualità; consulenza in materia di controllo qualità; controlli di qualità; realizzazione di verifiche per controllo qualità; servizi di garanzia di qualità; servizi di verifica tecnica e controllo qualità; test di qualità; valutazione della qualità; progettazione di automobili; servizi di consulenza nel settore dello sviluppo tecnologico; ricerca e sviluppo scientifici; servizi di ispezione di veicoli nuovi e usati per conto di compratori o venditori di veicoli. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Carattere descrittivo La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese dell’Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: condivisione, uso o possesso, ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema di mobilità che applica l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei veicoli e, dall’altra, a ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di tali veicoli, concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale, accessibile, economica ed efficace. Il suddetto significato dei termini «CIRCULAR», «MOBILITY» e «SHARING», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti.
informazioni estratte da Circular City Funding Guide, in data 06/02/2024, all’indirizzo https://www.circularcityfundingguide.eu/circular-sector/mobility/
informazioni estratte da VCÖ – Mobilität mit Zukunft, in data 06/02/2024, all’indirizzo https://vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/implementing-the-circular economy-in-mobility
informazioni estratte da Intesa Sanpaolo, in data 06/02/2024, all’indirizzo https://group.intesasanpaolo.com/en/editorial-section/events-and projects/projects/sustainability/how-circular-mobility-will-change-cities
informazioni estratte da News European Parliament, in data 01/02/2024, all’indirizzo https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/cir cular-economy-definition-importance-and-benefits Le informazioni di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione dell’8/02/2024. CIRCULAR ‘Travelling or occurring in a cycle’ (informazioni estratte da Collins, in data 24/01/2024, all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/circular). Pagina 5 di 7 Traduzione dell’Ufficio MOBILITY Traduzione dell’Ufficio SHARING Traduzione dell’Ufficio Che viaggia o si verifica secondo un ciclo. ‘The ability to move physically’ (informazioni estratte da Collins, in data 24/01/2024, all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobility). La capacità di muoversi fisicamente. (Share) ‘If you share something with another person, you both have it, use it, or occupy it’ (informazioni estratte da, in data 24/01/2024, all’indirizzo ). Se si condivide qualcosa con un’altra persona, entrambi la possedete, la usate o la occupate. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti della classe 9, per esempio software aziendali interattivi; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, possono essere funzionali alla condivisione, uso o possesso, ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema di mobilità che applica l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei veicoli e, dall’altra, a ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di tali veicoli, concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale, accessibile, economica ed efficace. Per esempio, perché possono essere utilizzati da chi gestisce, o dall’utenza di, un sistema di trasporto multimodale, per esempio ai fini della condivisione dei mezzi di trasporto, ecc., nell’ambito di un sistema di mobilità che applica, per esempio, l’intelligenza artificiale per localizzare tali mezzi di trasporto. I prodotti della classe 9 quali, ad esempio, pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; podcast scaricabili, e della classe 16, invero rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri; riviste (periodici); pubblicazioni periodiche, nonché i servizi della classe 41, quali ad esempio servizi editoriali, possono avere ad oggetto la condivisione relativa a un sistema di mobilità che applica l’economia circolare, invero, un modello di produzione e consumo che si propone di prolungare il ciclo vitale dei prodotti. Per esempio, perché tali prodotti e servizi possono trattare in particolare della condivisione di biciclette elettriche, ecc., all’interno di un sistema di mobilità circolare, o essere specializzati in tema di progettazione, smaltimento di materiali, ecc., dei mezzi di trasporto in condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità circolare. Inoltre, i servizi della classe 35, ad esempio i servizi di pubblicità per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; conduzione di interviste per analisi qualitative di mercato; organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario, nonché i servizi della classe 41, ad esempio organizzazione di workshop e seminari, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che applica l’economia circolare. Per esempio, perché sono servizi il cui scopo è diffondere, gestire, analizzare, migliorare, ecc., la condivisione di veicoli, ecc., all’interno di un sistema di mobilità multimodale e accessibile, favorendo il passaggio a veicoli elettrici intelligenti e a strade intelligenti. Pagina 6 di 7 In aggiunta, i servizi della classe 35 come, ad esempio, servizi al dettaglio in relazione a veicoli, i servizi della classe 37, ad esempio riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; lavaggio di veicoli; ricarica batterie per veicoli e i servizi della classe 39, ad esempio noleggio di automobili e veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; servizi di car sharing; fornitura d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet; organizzazione del noleggio di automobili, nonché i servizi della classe 42, ad esempio progettazione di veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la simulazione di veicoli; test di qualità, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che applica l’economia circolare. Per esempio, perché riguardano la gestione, il noleggio, la riparazione, ecc., di veicoli, ovvero mezzi di trasporto, da usare in condivisione all’interno di un sistema di mobilità circolare; oppure perché sono servizi per monitorare, ecc., tale condivisione all’interno di un sistema di trasporto pubblico automatizzato, per esempio per adattare la progettazione dei veicoli, ecc., o per gestire la loro riparazione. Similmente, i servizi della classe 36, per esempio investimenti finanziari; fornitura di servizi di raccolta fondi per scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; servizi assicurativi per veicoli; servizi di pagamento elettronico possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità circolare. Per esempio, perché specificamente strutturati per finanziare la creazione di percorsi per la circolazione, per esempio per gli spostamenti a piedi o in bicicletta, ecc., che privilegiano la condivisione dei veicoli; oppure perché sono servizi specificamente pensati per permettere l’acquisto, il noleggio, l’uso, ecc., di automobili, per esempio elettriche, ecc., condivise o da condividere all’interno di percorsi intermodali di un sistema di mobilità circolare. Analogamente, i servizi della classe 38, ad esempio consulenza in materia di comunicazioni elettroniche; trasmissione di podcast, possono essere specificamente ideati, strutturati, ecc., per favorire o aiutare, o istruire sulla condivisione, per esempio di automobili elettriche, ecc., nell’ambito di un sistema di mobilità circolare. Per esempio perché possono essere usati per gestire la comunicazione o trasmettere informazioni rispetto all’utenza di un sistema di mobilità che promuove una rete di trasporti pubblici ad alta densità, combinata con il trasporto elettrico, condiviso e automatizzato, e gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Infine, i servizi della classe 40, invero demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento smaltimento rifiuti [bonifica] da rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi di riciclaggio, i servizi della classe 41, ad esempio programmi di sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico, e i servizi della classe 42, ad esempio ricerche in materia di ecologia; servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento, possono essere relativi alla condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità circolare in quanto destinati, per esempio, allo smaltimento, o al riciclo, ecc., di materiali di produzione dei veicoli in condivisione; oppure perché sono servizi di ricerca o di consulenza che si propongono di prolungare il ciclo vitale, per esempio dei veicoli, ai fini della loro condivisione, progettandoli per garantire la durata, la possibilità di riparazione e il riciclo di materiali. Pertanto, il segno descrive l’oggetto e la destinazione, dei prodotti e servizi. Assenza di carattere distintivo Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a Pagina 7 di 7 norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente La richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte della richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 966 666 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
Marchio non registrabile nel settore dei dispositivi elettrici – Alicante 30-04-2024
Il segno ad avviso dell’esaminatore europeo, seppur graficamente particolare, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 30/04/2024 ************* Vicenza ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018951625 85.1286 Marchio figurativo ************* (VI) ITALIA In data 04/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 7 Classe 9 Gruppi elettrogeni; Generatori di energia elettrica; Gruppi di continuità [macchine] per la generazione di energia elettrica. Supercondensatori per accumulo di energia; Apparecchi e strumenti per l ´accumulazione e la riserva di energia; Blocchi di distribuzione di energia Pagina 2 di 5 elettrica; Dispositivi elettrici di controllo per la gestione dell´energia; Regolatori di energia. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: energia ecologica. I suddetti significati dei termini «ECO POWER», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa e positiva che i prodotti sono in grado di produrre, accumulare, distribuire, regolare e controllare energia ecologica e/o che hanno caratteristiche tali da esser in grado di svolgere le menzionate funzioni in modo ecologico e dunque non dannoso o limitatamente dannoso per l’ambiente. Tali caratteristiche sono certamente desiderabili e ben viste dal pubblico consumatore, sia esso il grande pubblico o il consumatore specializzato. Lo sono ancor più in un’epoca dove la riduzione de Co2 è auspicata e fomentata da governi e organizzazioni non governative di ogni tipo. Ecco perché, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti. • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di contro detti elementi rinforzano il concetto di energia pulita comunicata dalla parte verbale del segno. Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 02/02/2024, che possono essere sintetizzate come segue:
Il marchio è composto da diversi elementi figurativi fra loro combinati nella composizione e nei contrasti cromatici che il richiedente descrive come segue: Pagina 3 di 5 —- una figura stilizzata di spina il cui cavo è disposto lungo una semicirconferenza e si restringe; le parole ECO POWER disposte lungo il cavo a semicerchio; una ulteriore linea geometrica a semicerchio che si inspessisce trasformandosi in un’onda elettrica e poi in un fulmine creando un gioco grafico; una figura stilizzata di pila; una figura stilizzata di foglia che occupa l’intera altezza della pila.
Nell’ambito della suddetta disposizione dei vari elementi il termine ECO POWER ha un impatto marginale poiché la parte figurativa è dominante.
I prodotti oggetto di rifiuto sono destinati ad un pubblico professionale con un elevato livello di attenzione e, inoltre, la figura di una spina sarebbe inusuale per il pubblico specializzato poiché tali prodotti non includono spine ma solo cavi elettrici.
Vengono indentificati 11 marchi registrati dall’ufficio che il richiedente ritiene comparabili. III. Motivazione Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). L’Ufficio ritiene che tutti gli elementi che compongono il segno in questione, non siano in grado di dotare il segno di capacità distintiva. In tal senso laddove l’immagine di una batteria, viene combinata con l’immagine di una scarica elettrica e di una spina e con il termine “power” il concetto di elettricità, che è comune a tutti i prodotti – poiché collegato a quello di energia – viene semplicemente rinforzato. Del pari la foglia rinforza il concetto di Ecologico – “ECO” presenti nell’elemento verbale. Pagina 4 di 5 In tal senso una ricerca su Google utilizzando i termini “ECO + POWER + LOGO” effetuatat in data 26/04/2024: https://www.google.com/search?q=eco+%2B+power+%2B++logo&client=firefox-b e&sca_esv=779b01740ca52ec5&udm=2&biw=1252&bih=564&sxsrf=ACQVn0956a3YLzXrg LtQFNbIl_4Q_mcFwA %3A1714048421840&ei=pU0qZqTlMubYxc8P1JSr6Ag&ved=0ahUKEwjky776r92FAxVmbP EDHVTKCo0Q4dUDCBA&uact=5&oq=eco+%2B+power+%2B+ +logo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE2VjbyArIHBvd2VyICsgIGxvZ28yBBAAGB4yBhAAGA UYHki8DVDEAVjEAXABeACQAQCYAU gAZQBqgEBMrgBA8gBAPgBAZgCA6ACmQHCAgYQABgHGB6YAwDiAwUSATEgQIgGAZI HATOgB4gC&sclient=gws-wiz-serp fornisce i seguenti risultati: L’ Ufficio rileva come i concetti di batteria, di foglia e di energia tramite il fulmine o la scarica elettrica e/o la spina siano estremamente inflazionati. Del pari sembra essere molto inflazionato il concetto di circolo, che introduce il concetto di circolarità e conseguentemente di rinnovabilità ed ecologicitá dell’energia o più propriamente delle sue fonti. Inoltre, la spina non indica necessariamente che i prodotti siano collegati all’elettricità alla rete elettrica, ma può altresì indicare che i prodotti forniscono elettricità/energia o la regolano o che comunque fanno parte di un sistema elettrico. Per ciò che concerne il pubblico destinatario dei prodotti, l’Ufficio contesta che si tratti solamente di un pubblico specializzato. È infatti sufficiente avere dei pannelli solari con batterie di accumulo ed inverter per essere proprietari del 90% dei prodotti rivendicati. Se poi si aggiunge un impianto di energia aerotermica, si è proprietari virtualmente del 100% dei prodotti. Ciò premesso, anche volendo accettare l’affermazione del richiedente, si ricorda che il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Si deve inoltre reiterare che il consumatore europeo – e di conseguenza anche quello di lingua inglese dell’Unione – è continuamente a contatto con informazioni e campagne volte a Pagina 5 di 5 ridurre l’impatto che la produzione di energia ha sul Co2 in virtù della volontà dell’Unione Europea, fra gli altri, di ridurre drasticamente le emissioni di Co2 entro il 2035. Si deve dunque concludere che anche senza l’indicazione descrittiva ECO POWER, la parte grafica del segno di per sé, non è in grado di distinguere i prodotti rivendicati, poiché richiama in maniera banale i concetti di elettricità ed ecologicitá, come sopra esposto. A maggior ragione il segno non è distintivo nel momento in cui la combinazione degli elementi figurativi da cui è composto, reitera il concetto di energia ecologica convogliato dalla parte denominativa “ECO POWER”. Per ciò che concerne i marchi anteriori comparabili registrati dall’Ufficio si rileva che da un lato alcuni di essi sono molto risalenti nel tempo e dall’altro che la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Alla luce di tutto quanto sopra esposto le argomentazioni del richiedente debbono essere tutte rigettate. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951625 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Registrare un marchio nel settore agricolo marchio non registrabile – Alicante 22-04-2024
WATERBAG per teloni di plastica fogli in materia plastica per uso agricolo è un termine descrittivo. BAG: Contenitore flessibile e Water: Acqua.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 22/04/2024 *************Savona ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018962532 SKF-364952 WATERBAG Marchio denominativo ************(Cuneo) ITALIA In data 20/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono: Classe 17 Classe 22 Fogli in materia plastica per uso agricolo; materie plastiche semilavorate in fogli; isolanti; materiali isolanti; pellicole isolanti; rivestimenti isolanti; tessuti isolanti; membrane impermeabili isolanti; rivestimenti a tenuta d’acqua; materiali filtranti di film semilavorati di plastica; prodotti in materie plastiche semilavorate; sacchetti [buste, bustine] di gomma per imballaggio; pellicole di plastica biodegradabile per uso agricolo. Sacchi per insilato; teloni in materiali rivestiti in plastica; teloni impermeabili da stendere a terra; teli protettivi [tessili]; teli multiuso in plastica; sacchi di Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 4 tela per la conservazione; borse per magazzinaggio; cinghie di fissaggio; sacche di fissaggio per coperture di insilati; sacchi per insilati zavorrati; zavorre per tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati; sacche di fissaggio per coperture di insilati; sacchi per insilati zavorrati; zavorre per tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Carattere descrittivo La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese dell’Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: contenitore flessibile con un’apertura a un’estremità, o il contenuto o la quantità contenuta in tale contenitore, o tutto ciò che cede, si incurva o ha la forma di un sacco, per, che trattiene, che contiene, ecc., un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore quando è puro. Il suddetto significato dei termini «WATER» e «BAG», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. WATER Traduzione dell’Ufficio BAG Traduzione dell’Ufficio ‘Water is a clear thin liquid that has no colour or taste when it is pure. It falls from clouds as rain and enters rivers and seas. All animals and people need water in order to live’ (informazioni estratte da Collins, in data 18/01/2024, all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/water). L’acqua è un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore quando è pura. Cade dalle nuvole come pioggia ed entra nei fiumi e nei mari. Tutti gli animali e le persone hanno bisogno di acqua per vivere. ‘A flexible container with an opening at one end; the contents of or amount contained in such a container; anything that hangs loosely, sags, or is shaped like a bag, such as a loose fold of skin under the eyes or the bulging part of a sail’ (informazioni estratte da Collins, in data 18/01/2024, all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag). Un contenitore flessibile con un’apertura a un’estremità; il contenuto o la quantità contenuta in tale contenitore; tutto ciò che cede, si incurva o ha la forma di un sacco, come ad esempio una piega di pelle sotto gli occhi o la parte rigonfia di una vela. Inoltre, il significato di cui sopra, relativo ai prodotti in oggetto, è riscontrabile a titolo di esempio nei riferimenti seguenti.
Informazioni estratte da Amazon, in data 19/01/2024, all’indirizzo https://www.amazon.com/Emergency-Rainwater-Agricultural-Irrigation-Drought Resistant/dp/B0C2YHHYHX Pagina 3 di 4
Informazioni estratte da RishFIBC Solutions, in data 19/01/2024, all’indirizzo https://www.rishifibc.com/retail-products/ I riferimenti di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione provvisoria del 20/01/2024. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti della classe 17, ad esempio fogli in materia plastica per uso agricolo; materie plastiche semilavorate in fogli; prodotti in materie plastiche semilavorate; sacchetti [buste, bustine] di gomma per imballaggio; sacche di fissaggio per coperture di insilati, e i prodotti della classe 22, ad esempio sacchi per insilato; borse per magazzinaggio; zavorre per tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati, sono, sono parti di, sono da usare per, ecc., un “contenitore flessibile con un’apertura a un’estremità, o il contenuto o la quantità contenuta in tale contenitore, o tutto ciò che cede, si incurva o ha la forma di un sacco, per, che trattiene, che contiene, ecc., un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore quando è puro”. Per esempio, perché si tratta di contenitori di materiale plastico che possono contenere acqua. Pertanto, il segno descrive la natura, il tipo, la qualità e la destinazione dei prodotti. Assenza di carattere distintivo Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente La richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte della richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 962 532 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Registrare un marchio nel settore della progettazione di arredamenti – marchio non registrabile 26-04-2024
Il segno Truly Design, ad avviso dell’esaminatore europeo, è descrittivo del servizio pubblicità e servizio di progettazione. Il segno può proseguire il suo iter solo per attività sportive per le quali non vi è attinenza.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 26/04/2024 *************Torino ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018963780 TrulyDesign Truly Design Marchio denominativo ************ Torino ITALIA In data 16/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 35 Classe 41 Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di grafica pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi (pubblicità e promozione); Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o pubblicitario; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi di merchandising; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di allestimento di vetrine; Servizi di creazione del brand. Servizi relativi a educazione, divertimento; Servizi artistici di pittura murale; Servizi di gallerie d’arte; Organizzazione e preparazione di esposizioni per Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 4 intrattenimento; Fornitura di strutture per musei [presentazioni, esposizioni]; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Conduzione di workshop e seminari in materia di apprezzamento dell’arte; Servizi scolastici per insegnamento dell’arte; Esposizioni d’ arte; Servizi culturali; Servizi di intrattenimento e divertimento; e culturali; Workshop di formazione; Conduzione e organizzazione di workshop; Fromazione del campo della pittura; Esposizioni in musei. Classe 42 Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design; Servizi di design di abbigliamento; Design (disegno industriale); Design di cappelli; Servizi di design di prodotti; Servizi di design per imballaggi; Design artistico commerciale; Design di oggetti artistici; Design di tappeti; Design industriale di automobili; Design industriale; Servizi di grafica; Grafica per computer; Progettazione di grafica e simboli per identità societaria; Progettazione di illustrazioni grafiche; Progettazione grafica; Disegno grafico; Computer grafica; Progettazione grafica di materiale promozionale; Design di marchi; Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Servizi di design tessile; Design di prodotti tessili per finiture di veicoli a motore; Servizi di design in materia di tessuti di arredamento; Design industriale e arti grafiche; Progettazione di arte grafica; Servizi di arti grafiche; Progettazione nell’ambito delle arti grafiche; Servizi di design per l’arredamento di interni; Servizi di design di opere d’arte; Progettazione per esposizioni; Progettazione e creazione di home page e siti web; Decorazione interna; Progettazione di decorazione di interni per negozi; Architettura di interni; Progettazione di logo; Disegno di loghi per T-shirt; Disegno grafico di loghi pubblicitari; Progettazione di loghi per l’identità aziendale; Design grafico di loghi pubblicitari. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: design (i.e. il modo in cui qualcosa è stato concepito e realizzato) nella sua massima espressione • I suddetti significati dei termini «Truly Design», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truly https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/design
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Truly Design» semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i servizi sono servizi di design nella sua massima e più completa espressione (e.g. classe 35 Servizi di grafica pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi pubblicità e promozione; classe 42 Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento;); o che Pagina 3 di 4 hanno ad oggetto prodotti di design nella sua massima espressione (e.g. classe 35 organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o pubblicitario; Classe 41 Servizi artistici di pittura murale;) Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei servizi nel senso sopra evidenziato. • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018963780 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 35 Classe 41 Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di grafica pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi (pubblicità e promozione); Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o pubblicitario; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi di merchandising; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di allestimento di vetrine; Servizi di creazione del brand. Servizi relativi a educazione, divertimento; Servizi artistici di pittura murale; Servizi di gallerie d’arte; Organizzazione e preparazione di esposizioni per intrattenimento; Fornitura di strutture per musei [presentazioni, esposizioni]; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Conduzione di workshop e seminari in materia di apprezzamento dell’arte; Servizi scolastici per insegnamento dell’arte; Esposizioni d’ arte; Servizi culturali; Servizi di intrattenimento e divertimento; e culturali; Workshop di formazione; Conduzione e organizzazione di workshop; Fromazione del campo della pittura; Esposizioni in musei. Classe 42 Pagina 4 di 4 Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design; Servizi di design di abbigliamento; Design (disegno industriale); Design di cappelli; Servizi di design di prodotti; Servizi di design per imballaggi; Design artistico commerciale; Design di oggetti artistici; Design di tappeti; Design industriale di automobili; Design industriale; Servizi di grafica; Grafica per computer; Progettazione di grafica e simboli per identità societaria; Progettazione di illustrazioni grafiche; Progettazione grafica; Disegno grafico; Computer grafica; Progettazione grafica di materiale promozionale; Design di marchi; Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Servizi di design tessile; Design di prodotti tessili per finiture di veicoli a motore; Servizi di design in materia di tessuti di arredamento; Design industriale e arti grafiche; Progettazione di arte grafica; Servizi di arti grafiche; Progettazione nell’ambito delle arti grafiche; Servizi di design per l’arredamento di interni; Servizi di design di opere d’arte; Progettazione per esposizioni; Progettazione e creazione di home page e siti web; Decorazione interna; Progettazione di decorazione di interni per negozi; Architettura di interni; Progettazione di logo; Disegno di loghi per T-shirt; Disegno grafico di loghi pubblicitari; Progettazione di loghi per l’identità aziendale; Design grafico di loghi pubblicitari. La domanda può proseguire per i rimanenti servizi: Classe 41 E sport; attività sportive. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Registrare un marchio nel settore dell’igiene della persona e dell’ambiente – marchio non registrabile
Igiene Sicura è un segno che vuole pubblicizzare prodotti nella classe 3 prodotti per l’igiene della persona e della casa. Secondo l’esaminatore europeo è un segno meramente elogiativo come se tali prodotti fossero i migliori nel campo dell’igiene. Per questo motivo non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 09/04/2024 ************ Torino ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018811821 IGIENESICURA IGIENE SICURA Marchio denominativo *********** Torino ITALIA In data 07/10/2023 l’Ufficio, dopo di riesaminare dei prodotti non obbiettati previamente della marca, ha riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 3 Aromi alimentari [olii essenziali]; Spray antistatici per abiti; Cera per calzolai; Cera per sarti; Pece per calzolai; Pece per sarti e calzolai. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:– Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: pulizia personale e degli ambienti che non presenta alcun pericolo o rischio Il suddetto significato dei termini «IGIENE SICURA», di cui il marchio era composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://dizionario.internazionale.it/parola/igiene https://dizionario.internazionale.it/parola/sicuro ll pubblico di riferimento percepirebbe il segno «IGIENE SICURA» semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono utilizzat per la pulizia personale e/o per la pulizia di oggetti o spazi e non presentano pericoli o rischi.— Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018811821 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Registrare un marchio nel settore dell’illuminazione – marchio non registrabile 16-04-2024
Il segno LED è descrittivo, il consumatore comune o un professionista del settore dell’installazione elettrica, attribuirebbe al segno il significato di LED (diodi elettrici luminosi).
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 16/04/2024 **************Vigonza ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti e 018931596 LED2023 Marchio figurativo ************* Vigonza ITALIA In data 08/11/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera (b), (c) articolo 7, paragrafo I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 9 2 RMUE. Interruttori [elettricità]; Modulatori di luce; Resistenze per impianti di illuminazione elettrica; Alimentatori elettronici; Componenti elettriche ed elettroniche; Componenti elettronici; Componenti elettrici ed elettronici; Dispositivi di controllo elettronici digitali; Apparecchi di controllo elettronico. Classe 11 Apparecchiature per illuminazione; Apparecchi per illuminazione; Alloggiamenti per illuminazione; Lampade per illuminazione di sicurezza; Lampadine per illuminazione; Impianti per l’illuminazione; Lampade per illuminazione; Dispositivi per l’illuminazione; Plafoniere per illuminazione; Diffusori [illuminazione]; Apparecchiature per illuminazione di sicurezza; Riflettori per illuminazione; Riflettori di illuminazione; Sospensioni per lampade; Lampade a sospensione; Lampade fluorescenti; Alloggiamenti per lampade; Componenti per lampade; Lampade da scrivania; Lampade per scrivanie; Lampade portatili [per illuminazione]; Riflettori di lampade; Riflettori per lampade; Lampade con riflettore; Proiettori di luce; Luci da giardino; Luci decorative; Luci elettriche; Luci a soffitto; Apparecchi elettrici per illuminazione; Apparecchi di illuminazione elettrica; Apparecchi di illuminazione elettrici; Impianti di illuminazione elettrica; Apparecchi elettrici decorativi d’illuminazione; Lampade elettriche per illuminazione di esterni; Accessori elettrici per l’illuminazione; Accessori per illuminazione elettrica; Lampade per impianti elettrici; Impianti di illuminazione ad infrarossi; Trasformatori per illuminazione; Impianti di illuminazione elettrica a binario; Riflettori per illuminazione domestica; Accessori per luci da parete [non interruttori]; Accessori per illuminazione elettrica per interni; Apparecchi d’illuminazione a schermo piatto; Apparecchi ed impianti di illuminazione; Barre luminose; Basi per lampade; Basi concepite per il montaggio di lampade; Cavi luminosi per illuminazione; Diodi che emettono luce [LED]; Dispositivi d’illuminazione per vetrine; Dispositivi di illuminazione computerizzati; Dispositivi di illuminazione e riflettori; Elementi d’ illuminazione; Filtri per apparecchiature di illuminazione; Illuminazione per espositori; Illuminazioni a LED; Impianti d’illuminazione per uso domestico; Illuminazioni per scopi di esposizione; Impianti d’illuminazione a LED; Impianti d’illuminazione architettonica; Impianti di illuminazione a LED; Impianti di illuminazione per uso commerciale; Lampade a LED; Lampade ad arco; Lampade ad arco [impianti di illuminazione]; Lampade per comodini; Lampadine LED. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:—— Il consumatore di lingua inglese, ossia il consumatore comune e un professionista del settore dell’installazione elettrica, attribuirebbe al segno il seguente significato: LED (diodi elettrici luminosi) Il suddetto significato del termine «LEл, contenuto nel marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/led I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i componenti elettrici ed elettronici di cui alla Classe 9 e gli apparecchi di illuminazione di cui alla Classe 11 sono luci a LED o parti di esse, o sono da utilizzare con l’illuminazione a LED. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da il termine LED scritto in lettere maiuscole scure con una linea orizzontale sulla lettera D, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e destinazione dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Pagina 3 di 3 Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera (b), (c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018931596 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
Registrare un marchio nel settore abbigliamento e borse – Alicante 15-04-2024
Il segno “Horse racing elite ” verrebbe percepito dal cliente finale che va ad acquistare una borsa o un articolo di abbigliamento, come il prodotto borsa o articolo di abbigliamento migliori sul mercato di riferimento. Per questo motivo il segno è descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 15/04/2024 ************ I- Bologna ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018968140 G009.3M.UE Marchio figurativo
************ Milano ITALIA In data 27/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 18 Classe 25 Borse; borse per lo sport; articoli di abbigliamento per animali; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali. Articoli di abbigliamento; abbigliamento sportivo; calzature; scarpe per lo sport; cappelleria. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “gli eletti/la crema delle corse di Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 3 English cavalli”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte online Collins dictionary in data 26/01/2024 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/horse-racing, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elite). all’indirizzo Nel contesto di riferimento, «HORSE RACING ELITE» è comunemente usato per indicare i migliori, i più raffinati, gli eletti, nell’ambito delle corse dei cavalli, come emerso nella ricerca su Internet https://www.maltaracingclub.com/newsdetails.php?id=4, del 26/01/2024: https://www.qatarairways.com/en/press-releases/2018/October/qatar airwayswelcomes-the-worlds-horse-racing-elite-to-paris-as.html, https://www.horseandrideruk.com/news/hr-promotion-top-horse-racing-event-for 2016-crabbies-grand-national/.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti sono di ottima qualità in quanto per le migliori e più prestigiose corse di cavalli dell’alta società, dai vestiti all’abbigliamento e accessori per i fantini a quelli per i cavalli da corsa. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da un carattere tipografico semplice e comune, sottostante un cavallo al galoppo cavalcato da un fantino, che rafforzano il messaggio descrittivo veicolato dagli elementi verbali, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su qualità e destinazione o funzione dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018968140 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 18 Pagina 3 di 3 Borse; borse per lo sport; articoli di abbigliamento per animali; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali. Classe 25 Articoli di abbigliamento; abbigliamento sportivo; calzature; scarpe per lo sport; cappelleria. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti Classe 18 Classe 25 Valigie; portafogli e contenitori portatili; pelle e finta pelle; borse da viaggio; borse per scarpe; borse per abiti; borsette; borselli da uomo; borsellini; bauli; zaini; marsupi; ombrelli; astucci portachiavi; custodie per documenti; portamonete [pelletteria]; pochette; beauty case; astucci per cosmetici; contenitori per monete. Abbigliamento per bambini; abbigliamento da mare; costumi da bagno; accappatoi; biancheria intima; biancheria da notte. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Marchio descrittivo non registrabile – Alicante 25/03/2024
ZeroEmission Mediterranean: il consumatore medio attribuirebbe al segno il significato di ‘caratterizzata/o da un’emissione nulla o molto ridotta di gas serra e sostanze inquinanti, nella lotta al cambiamento climatico, e relativa/o alla, della, ecc., regione che circonda il mar Mediterraneo’. Il segno non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 25/03/2024 *************Roma ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018933662 ZeroEmission Mediterranean Marchio denominativo ************* Roma ITALIA In data 26/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono: Classe 16 Classe 35 Classe 41 Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento. Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi pubblicitari, di marketing e promozionali. Educazione, intrattenimento e sport; pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo; servizi relativi a educazione,
divertimento e sport; traduzioni ed interpretariato. Pagina 2 di 7 Classe 43 Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; fornitura di alimenti e bevande; servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di alloggi temporanei; servizi di pensioni per animali; alloggi temporanei. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: In questo caso, la consumatrice o il consumatore medio di lingua inglese dell’Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: ‘caratterizzata/o da un’emissione nulla o molto ridotta di gas serra e sostanze inquinanti, nella lotta al cambiamento climatico, e relativa/o alla, della, ecc., regione che circonda il mar Mediterraneo’. Il suddetto significato degli elementi «ZeroEmission» e «Mediterranean», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti. Zero-Emission ‘(esp. of a vehicle or industrial process) characterized by the emission of no or very few pollutants’ (informazioni estratte da OED, Oxford English Dictionary, in data 25/10/2023, https://www.oed.com/dictionary/zero-emission_n? tab=meaning_and_use#9913679426). all’indirizzo Traduzione dell’Ufficio ‘(soprattutto di un veicolo o di un processo industriale) caratterizzato da un’emissione nulla o molto ridotta di sostanze inquinanti’. Pagina 3 di 7 Inoltre, a seguire si mostrano esempi di uso corrente dell’espressione ‘zero-emission’ in inglese con riferimento ad aree o attività in alcuni tipi di zone, ecc.: 1) informazioni estratte da Ajuntament de Barcelona, in data 25/10/2023, all’indirizzo https://www.barcelona.cat/mobilitat/en/about-us/zero-emission-city Zero Emission City. Cities have their own responsibility for the reduction of greenhouse emissions in the fight against climate change. (…) To mitigate climate change, the city has set the target of reducing its levels of CO2 by 40% in 2030, compared with 2005. Traduzione dell’Ufficio ‘Città a emissioni zero. Le città hanno la loro responsabilità nella riduzione delle emissioni a effetto serra nella lotta al cambiamento climatico. (…) Per mitigare il cambiamento climatico, la città ha fissato l’obiettivo di ridurre i livelli di CO2 del 40% nel 2030, rispetto al 2005’. 2) informazioni estratte da C40 CITIES, in data 25/10/2023, all’indirizzo https://www.c40.org/what-we-do/scaling-up-climate-action/transportation/zero emission-area-programme/ Pagina 4 di 7 Zero Emission Area Programme. This programme works with Green and Healthy Streets signatory cities and partners seeking to transform urban mobility by establishing a major area of their city as zero emission. Traduzione dell’Ufficio ‘Programma aree a emissioni zero. Questo programma collabora con le città firmatarie del progetto ‘Strade verdi e sane’ e con le partner che desiderano trasformare la mobilità urbana in un’area a emissioni zero’. 3) informazioni estratte da ClassNK, in https://www.classnk.or.jp/hp/en/info_service/ghg/ data 25/10/2023, all’indirizzo Pagina 5 di 7 ClassNK provides Zero-Emission Transition Support Services, a comprehensive menu of services to support customers in dealing with the various challenges they may encounter when managing GHG emissions in pursuit of zero-emission shipping. Traduzione dell’Ufficio ‘ClassNK offre servizi di supporto per la transizione verso le emissioni zero, un pacchetto completo di servizi per supportare la clientela nell’affrontare le varie sfide che possono incontrare nella gestione delle emissioni di gas serra nel perseguimento di un trasporto marittimo a emissioni zero’. Mediterranean ‘Something that is Mediterranean is characteristic of or belongs to the people or region around the Mediterranean Sea’ (informazioni estratte da Collins, in data 25/10/2023, all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mediterranean). Traduzione dell’Ufficio Il ‘Qualcosa di mediterraneo è caratteristico o appartiene al popolo o alla regione che circonda il mar Mediterraneo’. pubblico di riferimento percepirebbe il segno «ZeroEmission Mediterranean» semplicemente come un’indicazione non distintiva che i prodotti e servizi per i quali è sollevata la presente obiezione, sono caratterizzati da un’emissione nulla o molto ridotta di gas serra e sostanze inquinanti, nella lotta al cambiamento climatico, e relativi alla, della, ecc., regione che circonda il mar Mediterraneo. Per esempio, perché sono ‘stampati, cartoleria e materiale di insegnamento, nella classe 16, la cui produzione, trasporto, ecc., avviene a ridotta emissione di gas serra e interessa la regione che circonda il mar Mediterraneo. Inoltre i servizi come, ad esempio, assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi, nella classe 35, possono essere forniti con Pagina 6 di 7 l’obiettivo di ridurre le sostanze inquinanti relativamente alla zona del Mediterraneo. Similmente, i servizi come, ad esempio, noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande, nella classe 43, possono essere svolti riducendo l’emissione di gas serra, per esempio nella logistica, in relazione all’area mediterranea. Infine, i servizi come, ad esempio, educazione, intrattenimento e sport, nella classe 41, possono essere in linea con l’obiettivo di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti, per esempio perché si svolgono in maniera virtuale, ed essere circoscritti all’area mediterranea. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa allo scopo generale dei prodotti e servizi. Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 933 662 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Registrare un marchio nel settore tessile – marchio non registrabile Alicante 25-03-2024
Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato di negozio di materiali tessili, o dove si tessono materiali per cui il segno è descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 25/03/2024 ******* SAN GIUSEPPE VESUVIANO ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018931906 Marchio figurativo ************ SAN GIUSEPPE VESUVIANO ITALIA In data 19/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono: Classe 24 Materiali per filtrare in tessuto; Biancheria lavorata; Broccati; Calicot; Feltro; Flanella [tessuto]; Articoli in tessuto non tessuto; Asciugamani da cucina [in tessuto]; Balze in tessuto; Bandiere e stendardi in stoffa; Biancheria; Banner di plastica; Controfodere; Controfodere in stoffe non tessute; Fasce per neonati; Fodere per ribalte de gabinetto; Fodere [stoffe]; Prodotti tessili per la casa; Rivestimenti per sedili di w.c. in tessuto; Sottobicchieri in tessuto per boccali da birra; Stendardi di stoffa; Stoffe; Stoffe d’arredamento; Stoffe [tessuti]; Strofinacci per asciugare bicchieri; Strofinacci per piatti in stoffa per asciugare; Tappezzerie in tessuto; Tela per materassi; Tessuti gommati; Zanzariere; Trapunte di tessuto spugnoso; Asciuga-vetri; Asciugamani in materie tessili; Biancheria da letto; Biancheria da letto e coperte; Biancheria per il bagno; Copriletti e coperte da letto; Copritavoli e tovaglie; Teli da bagno; Baldacchini [coperture per letti]; Biancheria da letto e biancheria da tavola; Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; Biancheria da letto per neonati; Biancheria di spugna; Biancheria per la casa a balze; Coperte da Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 6 letto; Coperte da letto in seta; Coperte da picnic; Coperte da viaggio; Coperte di lana; Coperte di seta; Coperte per animali domestici; Coperte per bambini; Coperte per culle; Coperte per divani; Coperte per neonati; Coperte per uso all’aperto; Copertine per neonati; Copriletti; Copriletto; Coprimaterassi sagomati; Copripiumone in tessuto; Federe di guanciale; Federe di materassi; Fodere per cuscini; Fodere per guanciali; Fodere per trapunte; Fodere per trapunte e piumini; Lenzuola; Piumini; Piumoni di piume; Piumoni per letti; Rivestimenti per culle; Sacchi a pelo per bebè; Sacchi a pelo [lenzuola]; Sottocoperte; Tele (coprimaterassi e copriguanciali); Teli trapuntati di spugna; Tettucci per culle; Trapunte [coperte]; Traverse per letti; Trapunte in tessuto; Asciugamani avvolgenti da bagno; Asciugamani da bagno; Asciugamani da spiaggia; Asciugamani da toilette in materie tessili; Asciugamani in materiali tessili con loghi di squadre di football americane; Asciugamani [in stoffa] per neonati; Asciugamani [in stoffa] per bambini piccoli; Asciugamani [in tessuto] da spiaggia; Asciugamani in tessuto per l’esercizio fisico; Asciugamani per il viso; Asciugamani per bambini; Asciugamani per le mani; Biancheria da bagno; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; Biancheria per la casa, incluso asciugamani da viso; Copriletto di spugna; Fazzoletti struccanti [in tessuto] non imbevuti di cosmetici; Guanti di toilette; Guanti in stoffa non tessuta per il lavaggio del corpo; Spugna [tessuti]; Asciugamani da cucina; Asciugamani in tessuto per mani; Biancheria da cucina; Biancheria da tavola; Biancheria da tavola in materia tessile; Biancheria per la casa in tessuto; Centrini da tavola in tessuto; Centrini di tela; Copritavola di stoffa; Copritavoli; Copritavoli in damasco; Copritavoli in tessuto non tessuto; Copritavolo in plastica; Runner da tavola in materia tessile; Runner da tavola in plastica; Runner da tavola non in carta; Sottobicchieri di biancheria da tavola; Sottocaraffe in tessuto; Strisce da tavola (runner) in tessuto; Strofinacci; Strofinacci per asciugare piatti; Strofinacci per i piatti; Tappeti da tavola non di carta; Tele cerate [tovaglie]; Tovaglie in tessuto; Tovaglioli in materie tessili; Coprisedili per w.c; Fodere di protezione in materiali tessili per mobili; Fodere per divani; Fodere per pouf; Fodere per sedie; Rivestimenti in materie tessili per gabinetti; Rivestimenti per mobili in plastica e tessuto (non sagomati); Bordi (parati murali in materie tessili); Decorazioni per pareti in materie tessili; Parati murali artigianali in materie tessili; Parati murali in materie tessili; Balze [drappeggi in tessuto]; Tende; Tende confezionate; Tende confezionate in plastica; Tende confezionate in tessuto; Tende da doccia in materiale tessile ignifugo; Tende di plastica; Tende di stoffa; Tende in materia tessile o in materia plastica; Tende per doccia in tessuto o materia plastica; Tessuti per l’arredamento per finestre; Paraurti per lettini [biancheria da letto]; Fodere di protezione non su misura per mobili; Fodere di sedili di ricambio [non sagomate] per mobili; Rivestimenti per mobili in materie tessili; Tessuti per mobili; Schienali di sedie [articoli tessili]. Classe 27 Fasce ornamentali [parati murali in materie non tessili]; Fodere imbottite per pareti esistenti; Parati in tessuto per pareti; Tappeti in lana fatti a mano; Tappezzerie in materie tessili; Prato artificiale; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di superfici per uso sportivo; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di superfici per uso ricreativo; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di superfici per giochi; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di Pagina 3 di 6 superfici per atletica; Guide [stuoie]; Intarsi per tappeti; Moquette; Moquette [tappeti]; Pezzi sagomati di moquette in plastica; Pezzi sagomati di moquette in stoffa; Pezzi sagomati di moquette; Pezzi sagomati di moquette per pavimenti; Pulisci-piedi [zerbini]; Rinforzi per tappeti; Rivestimenti per pavimenti [tappeti] in materiali laminati da utilizzare in attività sportive; Stuoia; Stuoie; Stuoie da spiaggia; Stuoie giapponesi di paglia di riso (stuoie tatami); Tappeti; Tappeti a incastro [rivestimenti per pavimenti]; Tappeti antiscivolo per docce; Tappeti antisdrucciolevoli; Tappeti da bagno; Tappeti di pelliccia; Tappeti e moquette [tessili]; Tappeti passatoia; Tappeti per attività ginniche; Tappeti per ginnastica; Tappeti tatami; Tappetini anti-scivolo per il bagno; Tappetini da doccia; Tappetini da yoga; Tappetini di plastica per bagno; Tappetini ignifughi per caminetti o barbecue; Tappetini in tessuto per pavimenti per uso domestico; Tappetini per animali; Tappetini per il bagno in stoffa; Tappetini per sedie [da collocare al di sotto]; Zerbini in stoffa. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: − Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: negozio di materiali tessili, o dove si tessono materiali. − Il suddetto significato dei termini «BOTTEGA TESSILE», di cui il marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI, estratti in data 18/10/2023 e accessibile ai seguenti indirizzi: https://www.treccani.it/vocabolario/bottega/ https://www.treccani.it/vocabolario/tessile/ − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti contestati sono fabbricati e venduti in una bottega tessile. E ciò sarà il caso per tutti quei prodotti delle classi 24 e 27 che possono essere fabbricati con delle fibre tessili, siano esse naturali, artificiali o sintetiche. − Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dal carattere tipografico standard e dalla leggera stilizzazione delle lettere A, S e L, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla manifattura e luogo di fabbricazione dei prodotti. − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. − Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 18/10/2023 è risultato che i termini «BOTTEGA TESSILE» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento: https://inter-fair.com/Announcement/Announcement?strPath=BARBATIMODA https://www.aracnepienza.it/ https://mouloudbottegatessile.com/ − Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un Pagina 4 di 6 grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018931906 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 24 Materiali per filtrare in tessuto; Biancheria lavorata; Broccati; Calicot; Feltro; Flanella [tessuto]; Articoli in tessuto non tessuto; Asciugamani da cucina [in tessuto]; Balze in tessuto; Bandiere e stendardi in stoffa; Biancheria; Banner di plastica; Controfodere; Controfodere in stoffe non tessute; Fasce per neonati; Fodere per ribalte de gabinetto; Fodere [stoffe]; Prodotti tessili per la casa; Rivestimenti per sedili di w.c. in tessuto; Sottobicchieri in tessuto per boccali da birra; Stendardi di stoffa; Stoffe; Stoffe d’arredamento; Stoffe [tessuti]; Strofinacci per asciugare bicchieri; Strofinacci per piatti in stoffa per asciugare; Tappezzerie in tessuto; Tela per materassi; Tessuti gommati; Zanzariere; Trapunte di tessuto spugnoso; Asciuga-vetri; Asciugamani in materie tessili; Biancheria da letto; Biancheria da letto e coperte; Biancheria per il bagno; Copriletti e coperte da letto; Copritavoli e tovaglie; Teli da bagno; Baldacchini [coperture per letti]; Biancheria da letto e biancheria da tavola; Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; Biancheria da letto per neonati; Biancheria di spugna; Biancheria per la casa a balze; Coperte da letto; Coperte da letto in seta; Coperte da picnic; Coperte da viaggio; Coperte di lana; Coperte di seta; Coperte per animali domestici; Coperte per bambini; Coperte per culle; Coperte per divani; Coperte per neonati; Coperte per uso all’aperto; Copertine per neonati; Copriletti; Copriletto; Coprimaterassi sagomati; Copripiumone in tessuto; Federe di guanciale; Federe di materassi; Fodere per cuscini; Fodere per guanciali; Fodere per trapunte; Fodere per trapunte e piumini; Lenzuola; Piumini; Piumoni di piume; Piumoni per letti; Rivestimenti per culle; Sacchi a pelo per bebè; Sacchi a pelo [lenzuola]; Sottocoperte; Tele (coprimaterassi e copriguanciali); Teli trapuntati di spugna; Tettucci per culle; Trapunte [coperte]; Traverse per letti; Trapunte in tessuto; Asciugamani avvolgenti da bagno; Asciugamani da bagno; Asciugamani da spiaggia; Asciugamani da toilette in materie tessili; Asciugamani in materiali Pagina 5 di 6 tessili con loghi di squadre di football americane; Asciugamani [in stoffa] per neonati; Asciugamani [in stoffa] per bambini piccoli; Asciugamani [in tessuto] da spiaggia; Asciugamani in tessuto per l’esercizio fisico; Asciugamani per il viso; Asciugamani per bambini; Asciugamani per le mani; Biancheria da bagno; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; Biancheria per la casa, incluso asciugamani da viso; Copriletto di spugna; Fazzoletti struccanti [in tessuto] non imbevuti di cosmetici; Guanti di toilette; Guanti in stoffa non tessuta per il lavaggio del corpo; Spugna [tessuti]; Asciugamani da cucina; Asciugamani in tessuto per mani; Biancheria da cucina; Biancheria da tavola; Biancheria da tavola in materia tessile; Biancheria per la casa in tessuto; Centrini da tavola in tessuto; Centrini di tela; Copritavola di stoffa; Copritavoli; Copritavoli in damasco; Copritavoli in tessuto non tessuto; Copritavolo in plastica; Runner da tavola in materia tessile; Runner da tavola in plastica; Runner da tavola non in carta; Sottobicchieri di biancheria da tavola; Sottocaraffe in tessuto; Strisce da tavola (runner) in tessuto; Strofinacci; Strofinacci per asciugare piatti; Strofinacci per i piatti; Tappeti da tavola non di carta; Tele cerate [tovaglie]; Tovaglie in tessuto; Tovaglioli in materie tessili; Coprisedili per w.c; Fodere di protezione in materiali tessili per mobili; Fodere per divani; Fodere per pouf; Fodere per sedie; Rivestimenti in materie tessili per gabinetti; Rivestimenti per mobili in plastica e tessuto (non sagomati); Bordi (parati murali in materie tessili); Decorazioni per pareti in materie tessili; Parati murali artigianali in materie tessili; Parati murali in materie tessili; Balze [drappeggi in tessuto]; Tende; Tende confezionate; Tende confezionate in plastica; Tende confezionate in tessuto; Tende da doccia in materiale tessile ignifugo; Tende di plastica; Tende di stoffa; Tende in materia tessile o in materia plastica; Tende per doccia in tessuto o materia plastica; Tessuti per l’arredamento per finestre; Paraurti per lettini [biancheria da letto]; Fodere di protezione non su misura per mobili; Fodere di sedili di ricambio [non sagomate] per mobili; Rivestimenti per mobili in materie tessili; Tessuti per mobili; Schienali di sedie [articoli tessili]. Classe 27 Fasce ornamentali [parati murali in materie non tessili]; Fodere imbottite per pareti esistenti; Parati in tessuto per pareti; Tappeti in lana fatti a mano; Tappezzerie in materie tessili; Prato artificiale; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di superfici per uso sportivo; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di superfici per uso ricreativo; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di superfici per giochi; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di superfici per atletica; Guide [stuoie]; Intarsi per tappeti; Moquette; Moquette [tappeti]; Pezzi sagomati di moquette in plastica; Pezzi sagomati di moquette in stoffa; Pezzi sagomati di moquette; Pezzi sagomati di moquette per pavimenti; Pulisci-piedi [zerbini]; Rinforzi per tappeti; Rivestimenti per pavimenti [tappeti] in materiali laminati da utilizzare in attività sportive; Stuoia; Stuoie; Stuoie da spiaggia; Stuoie giapponesi di paglia di riso (stuoie tatami); Tappeti; Tappeti a incastro [rivestimenti per pavimenti]; Tappeti antiscivolo per docce; Tappeti antisdrucciolevoli; Tappeti da bagno; Tappeti di pelliccia; Tappeti e moquette [tessili]; Tappeti passatoia; Tappeti per attività ginniche; Tappeti per ginnastica; Tappeti tatami; Tappetini anti-scivolo per il bagno; Tappetini da doccia; Tappetini da yoga; Tappetini di plastica per bagno; Tappetini ignifughi per caminetti o barbecue; Tappetini in tessuto per Pagina 6 di 6 pavimenti per uso domestico; Tappetini per animali; Tappetini per il bagno in stoffa; Tappetini per sedie [da collocare al di sotto]; Zerbini in stoffa. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti Classe 27 Pezzi sagomati di moquette in gomma; Tappetini di gomma; Tappetini di gomma per bagno; Tappetini in diatomite per il bagno; Tappetini in gommapiuma per aree di gioco; Zerbini in caucciù; Zerbini in legno. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Marchio descrittivo per servizi universitari – marchio non registrabile
Il pubblico tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma semplicemente come un’informazione che serve a evidenziare aspetti positivi dei servizi.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 04/04/2024 ************ I-00198 Roma ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018949109 AADS/DFT-15550 LA PRIMA UNIVERSITA’ DIGITALE ITALIANA Marchio denominativo *********** Roma ITALIA In data 24/11/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono: Classe 35 Servizi di promozione; promozione e gestione di fiere commerciali; promozione on-line di reti informatiche e siti web; marketing; servizi di merchandising; organizzazione di fiere commerciali; pubblicità; pubblicità televisiva; pubblicità radiofonica; pubblicità digitale; pubblicità e marketing; pubblicità per corrispondenza; pubblicità online su rete informatica; diffusione di materiale pubblicitario online; fornitura di servizi di amministrazione di corsi accademici relativi alla registrazione di corsi online; prestazione di servizi di amministrazione di corsi accademici a istituzioni accademiche; servizi di consulenza e informazione in materia di orientamento professionale (non consulenza relativa a istruzione e formazione); gestione commerciale. Classe 41 Servizi universitari; servizi di istruzione universitaria; servizi didattici, ovvero corsi di livello universitario; istruzione tramite apprendimento a distanza a livello universitario; offerta di corsi d’istruzione a livello post-universitario; servizi d’istruzione forniti da università; fornitura di corsi di formazione ed esami al fine di acquisire certificati di istruzione; educazione; workshop di formazione; corsi di formazione; organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]; organizzazione e conduzione di fiere a scopi accademici; organizzazione e realizzazione di fiere a scopo culturale e didattico; pubblicazione di materiale didattico; pubblicazione di testi didattici; gestione di servizi didattici; diffusione di materiale didattico; servizi di formazione a distanza forniti online; organizzazione di corsi mediante metodi di apprendimento a distanza; pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; test didattici online; fornitura di informazioni sull’istruzione online; fornitura di servizi di formazione online; offerta di seminari di formazione online; fornitura di corsi di formazione online; organizzazione e direzione di conferenze; organizzazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione e realizzazione di conferenze e congressi; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; pubblicazione di manuali; pubblicazione di testi; pubblicazione di opuscoli; pubblicazioni elettroniche online; pubblicazione di materiale multimediale online; pubblicazione di stampati in materia di istruzione; organizzazione di lezioni; fornitura di formazione, insegnamento e lezioni; organizzazione e direzione di convegni; organizzazione di convention per scopi didattici; organizzazione di convention a scopo formativo; consulenza in materia di formazione; orientamento professionale; formazione per insegnanti. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Assenza di carattere distintivo Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: ‘istituzione scientifico-didattica e culturale, articolata in facoltà dove si svolge la didattica e in dipartimenti dove si effettua la ricerca, che si avvale di dispositivi, ecc., che utilizzano segnali discreti per rappresentare dati in cifre o mediante lettere alfabetiche, o di tecniche digitali di trasmissione dei dati, e che precede in ordine di tempo, o è superiore per importanza, o per grado, a tutte le altre dell’Italia della stessa categoria’. Il suddetto significato dei termini «LA PRIMA UNIVERSITA’ DIGITALE ITALIANA», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. LA PRIMA ‘Indica e determina persona o cosa che si intende distinta da tutte le altre di una stessa categoria’ (informazioni estratte da Hoepli, in data 22/11/2023, all’indirizzo https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html). ‘Che in una serie occupa il posto numero uno, che precede tutti gli altri in ordine di tempo o di spazio; principale, fondamentale; maggiore, superiore per importanza o per grado’ (informazioni estratte da Garzanti, in all’indirizzo Pagina 3 di 7 data 22/11/2023, q=primo). https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/? UNIVERSITA’ ‘Istituzione scientifico-didattica e culturale in senso ampio, pubblica o privata, che rappresenta il più alto livello di istruzione, ed è articolata in facoltà dove si svolge la didattica e in dipartimenti dove si effettua la ricerca SIN ateneo: iscriversi all’u.; l’U. di Bologna’ (informazioni estratte da Sabatini Coletti, in data 22/11/2023, all’indirizzo https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/U/universita.shtml). DIGITALE ITALIANA ‘Di dispositivo, apparecchio, macchina che utilizza segnali discreti per rappresentare dati in cifre o mediante lettere alfabetiche: calcolatore, elaboratore d. || estens. Realizzato attraverso impulsi digitali; La tecnica digitale di trasmissione dei dati’ (informazioni estratte da Hoepli, in data 22/11/2023, https://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/digitale.html). all’indirizzo ‘Dell’Italia’ (informazioni estratte da Garzanti, in data 22/11/2023, all’indirizzo https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=italiano). In particolare, gli esempi a seguire mostrano che l’espressione “università digitale” è utilizzata nel contesto dei servizi in oggetto con il significato di cui sopra
informazioni estratte da doxee, in data 22/11/2023, all’indirizzo https://www.doxee.com/it/risorse/case-study/la-nuova-era-delluniversita-digitale luniversita-degli-studi-di-palermo-sceglie-un-journey-digital-per-gli-studenti-basato su-doxee-interactive-experience/
informazioni estratte da inlingua, in https://www.inlinguapesaro.it/universita-digitale/
informazioni estratte da Quec, in data 22/11/2023, data 22/11/2023, all’indirizzo all’indirizzo https://www.quec.net/universita-digitali-i-vantaggi-di-una-scelta-accessibile-a-tutti-2/
informazioni estratte da Carocci editore, in data 22/11/2023, all’indirizzo https://www.carocci.it/prodotto/luniversita-digitale
informazioni estratte da NetworkDigital360, in data 22/11/2023, all’indirizzo https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/universita-digitale-le-opportunita-del computer-based-testing/
informazioni estratte da Linee guida Università digitale 2012, Ministero Pagina 4 di 7 dell’Istruzuione, dell’Unversità e della Ricerca, in data 22/11/2023, all’indirizzo https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/universita-digitale.html I riferimenti che precedono sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione dell’Ufficio. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «LA PRIMA UNIVERSITA’ DIGITALE ITALIANA» semplicemente come attributivo dell’informazione che i servizi della classe 35, per esempio promozione e gestione di fiere commerciali; servizi di consulenza e informazione in materia di orientamento professionale (non consulenza relativa a istruzione e formazione), e i servizi della classe 41, per esempio offerta di corsi d’istruzione a livello post-universitario; pubblicazione di manuali, provengono da, o sono destinati a un’istituzione scientifico-didattica e culturale, articolata in facoltà dove si svolge la didattica e in dipartimenti dove si effettua la ricerca, che si avvale di dispositivi, ecc., che utilizzano segnali discreti per rappresentare dati in cifre o mediante lettere alfabetiche, o di tecniche digitali di trasmissione dei dati, e che precede in ordine di tempo, o è superiore per importanza, o per grado, a tutte le altre dell’Italia della stessa categoria. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione che serve a evidenziare aspetti positivi dei servizi. Per esempio, perché tale istituzione possiede le migliori infrastrutture e servizi digitalizzati, o perché ha permesso per prima agli studenti di sostenere i test on-line, o di svolgere virtualmente attività quali iscrizione, immatricolazione, tutorato, ecc., o perché utilizza le migliori tecnologie digitali per la didattica. Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/01/2024, che possono essere sintetizzate come segue:
l’Ufficio non produce alcuna prova che evidenzi che il pubblico rilevante possa percepire “il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione che serve a evidenziare aspetti positivi dei servizi”.
Nel caso di specie, il segno per cui si richiede la registrazione è lo slogan della titolare. Da una ricerca sul motore di ricerca Google avente ad oggetto l’intera espressione “LA PRIMA UNIVERSITA’ DIGITALE ITALIANA” appare subito evidente che tale espressione è da sempre ricollegata alla titolare (si vedano risultati di cui al Doc. 1).
L’Università degli studi Guglielmo Marconi è da tutti identificata per essere stata la prima università digitale italiana riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca nel lontano 2004 con il Decreto Ministeriale n. 48 del 1° marzo 2004 (si veda Doc. 2). Il Richiedente è stato il primo Ateneo, nel panorama accademico italiano, a proporre ai propri studenti un modello di didattica a distanza. E tale primato è pacificamente riconosciuto. Il richiedente ha omesso di rispondere alla comunicazione dell’Ufficio del 19/01/2024, concernente l’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e l’articolo 2, paragrafo 2, REMUE. Pertanto, in Pagina 5 di 7 questa sede si deve ritenere che non sia stata presentata alcuna rivendicazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. In conseguenza, l’Ufficio deve decidere esclusivamente in merito al carattere distintivo intrinseco del marchio oggetto della domanda. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l’applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione. I marchi contemplati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un’esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell’acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T−79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T−281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T−320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo (31/03/2004, T−216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34). Il carattere distintivo dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall’altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dalle consumatrici e consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T−34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T−79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27). La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non necessariamente deve, in quanto tale, essere esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione. Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico, è distintivo, nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del/la titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale (23/09/2011, T−251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata). Tale circostanza, si premette, non ricorre nel caso di specie. Infatti, come già osservato in obiezione, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è “istituzione scientifico-didattica e culturale, articolata in facoltà dove si svolge la didattica e in dipartimenti dove si effettua la ricerca, che si avvale di dispositivi, ecc., che utilizzano segnali discreti per rappresentare dati in cifre o mediante lettere alfabetiche, o di tecniche digitali di trasmissione dei dati, e che precede in ordine di tempo, o è superiore per importanza, o per grado, a tutte le altre dell’Italia della stessa categoria”. Detto significato non è oggetto di contestazione da parte del richiedente. L’argomento di cui al punto 1 del richiedente è da considerarsi incerto e malfondato. Infatti, Pagina 6 di 7 l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del segno e varie fonti diverse dalle voci del dizionario, vale a dire informazioni estratte da Internet che mostrano che l’espressione “università digitale” è utilizzata nel contesto dei servizi in oggetto. Pertanto, l’Ufficio ha fornito indicazioni che riflettono il modo in cui il segno nell’insieme verrà compreso nel mercato interessato. Peraltro, è opportuno ricordare che la possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dalla giudice dell’Unione europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (per analogia, 17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). Nel caso di specie, tenendo a mente il significato del segno, non contestato dal richiedente, è ragionevole pensare che tale segno non sia altro che un’informazione che serve a evidenziare aspetti positivi dei servizi, così come esemplificati in obiezione. Invero, che gli stessi sono forniti da, o destinati a, ecc. un’istituzione che, per esempio, possiede le migliori infrastrutture e servizi digitalizzati, o ha permesso per prima agli studenti di sostenere i test on-line, o di svolgere virtualmente attività quali iscrizione, immatricolazione, tutorato, ecc., o che utilizza le migliori tecnologie digitali per la didattica. Nell’argomento di cui al punto 2 il richiedente sostiene che l’espressione “LA PRIMA UNIVERSITA’ DIGITALE ITALIANA” è ricollegata alla titolare, allegando una ricerca effettuata su Google. Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dal pubblico effettivo. Occorre altresì ricordare che il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il marchio come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Rispetto all’argomento di cui al punto 3, tenuto conto che non è stata presentata alcuna rivendicazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, si ribadisce che l’Ufficio deve decidere esclusivamente in merito al carattere distintivo intrinseco del marchio oggetto della domanda. Pertanto, il fatto che la titolare sia presente sul panorama italiano dal 2004 non può assumere alcuna rilevanza al rispetto. Di conseguenza, il segno “LA PRIMA UNIVERSITA’ DIGITALE ITALIANA” è sprovvisto di carattere distintivo intrinseco per il pubblico di lingua italiana, rispetto ai servizi in oggetto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 949 109 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “IL MONDO”
Depositato in data 05.04.2024 la domanda di registrazione del marchio “IL MONDO” a Roma
Il marchio è una rivista specializzata e tratta di cultura, società politica.
Marchi italiani: Le Sentenze della Commissione dei Ricorsi tra il 2019 ed il 2022 sono On Line
Sono consultabili on line le sentenze della Commissione dei Ricorsi, uno strumento prezioso e facilmente accessibile che favorisce la trasparenza e la conoscenza della giurisprudenza in materia di P.I..
E’ possibile ricercare le Massime attraverso l’inserimento di differenti parametri di ricerca in combinazione fra loro.
L’archivio viene aggiornato periodicamente. Ad oggi sono pubblicate oltre 140 Massime relative ad altrettante sentenze emesse tra il 2019 ed il 2022.