ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE- art. 170 BIS Codice Proprietà Industriale

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE
art. 170 bis Codice Proprietà Industriale

1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilita’ di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall’articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b), puo’ richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell’invenzione, e’ dichiarata all’atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all’organismo biologico dal quale e’ stato isolato.

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell’espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui e’ stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.

4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l’avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.

5. In materia di invenzioni biotecnologiche l’utilizzazione da parte dell’agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sono disciplinati l’ambito e le modalita’ per l’esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell’articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un’attivita’ di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprieta’ siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilita’ di vendita diretta da parte dell’allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attivita’ agricola.

7. Qualora rilevi l’assenza delle condizioni di brevettabilita’ dell’invenzione biotecnologica o il mancato deposito delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell’articolo 173, comma 7, e, nel caso di riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilita’ di cui agli articoli 81-quater, 81-quinquies ed all’articolo 162, respinge la domanda.

(1) Articolo inserito dall’articolo 87 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

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ESAME DELLE DOMANDE – art. 170 Codice Proprietà Industriale

ESAME DELLE DOMANDE
art. 170 Codice Proprietà Industriale

1. L’esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

a) per i marchi: se può trovare applicazione l’articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, [12, comma 1, lettera a)], 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all’articolo 3 (1);

b) per le invenzioni ed i modelli di utilita’ che l’oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita’, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita’ e in ogni caso qualora l’assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio (2);

c) per i disegni e modelli che l’oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 31 e dell’articolo 33-bis (3);

d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 della stessa sezione. L’esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo (4);

e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l’oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall’articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l’esame con decreto ministeriale .

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l’Ufficio trasmette l’esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell’articolo 173, comma 7.

3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita’ previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche’ sulla osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 e’ espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da:

a) direttore generale della competitivita’ per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;

b) responsabile dell’Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta’ del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;

c) responsabile dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varieta’ vegetali;

d) esaminatore tecnico dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;

e) funzionario dell’Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta’ del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (5).

3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e’ richiesta la designazione di un supplente (6).

3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e) (7).

3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (8).

3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l’esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia (9).

3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo’ sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti (10).

3-octies. Il parere e’ corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche’ dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente (11).

3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprieta’ industriale in materia di nuove varieta’ vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis (12).

(1) Lettera modificata dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera sostituita dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Lettera modificata dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(4) Lettera modificata dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(5) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(6) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(7) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(8) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(9) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(10) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(11) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(12) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

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RIVENDICAZIONE DI PRIORITA’ – art. 169 Codice Proprietà Industriale

RIVENDICAZIONE DI PRIORITA’
art. 169 Codice Proprietà Industriale

1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell’articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l’entità e l’estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.

2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. Il documento di cessione del diritto di priorita’ puo’ consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell’articolo 196, comma 1, lettera a) (1).

3. Quando all’estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l’articolo 158, commi 1, e 2.

4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l’unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile l’articolo 161.

5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell’esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.

5-bis. La rivendicazione di priorita’ che non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilita’ puo’ essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorita’ rivendicata . Entro lo stesso termine il richiedente puo’ correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorita’, fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorita’ rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorita’, anziche’ da quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorita’ che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, puo’ essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda (2).

5-ter. L’istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una precedente dichiarazione di priorita’ deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita’ (3).

6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità, qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine per deposito di tali

documenti è di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.

7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.

8. La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.

(1) Comma modificato dall’articolo 85 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma aggiunto dall’articolo 85 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma aggiunto dall’articolo 85 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

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DOMANDA DI REGISTRAZIONE DELLE TOPOGRAFIE – art. 168 Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DELLE TOPOGRAFIE
art. 168 Codice Proprietà Industriale

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.

2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:

a) una documentazione che consenta l’identificazione della topografia, in conformità alle prescrizioni del regolamento;

b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest’ultimo;

c) quando vi sia un mandatario l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

d) l’eventuale designazione dell’autore o degli autori della topografia.

3. È consentita l’utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.

 

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DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI – art. 167 Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI
art. 167 Codice Proprietà Industriale

1. La domanda deve contenere:

a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) l’indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l’indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;

b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l’intelligenza del disegno o modello medesimo;

c) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

 

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DOMANDA DI DENOMINAZIONE VARIETALE – art. 166 Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI DENOMINAZIONE VARIETALE
art. 166 Codice Proprietà Industriale

1. La denominazione proposta per la nuova varietà:

a) deve rispettare le disposizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varieta’ vegetali (1);

b) non deve risultare contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;

c) non deve contenere nomi geografici.

(1) Lettera sostituita dall’articolo 84 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

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DICHIARAZIONE DEL COSTITUTORE – art. 165 Codice Proprietà Industriale

DICHIARAZIONE DEL COSTITUTORE
art. 165 Codice Proprietà Industriale

1. Il costitutore dichiara che:

a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell’articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;

b) ha ottenuto l’autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;

c) s’impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l’esame della stessa;

d) è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l’esito;

e) rinuncia al marchio d’impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.

 

 

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DOMANDA DI PRIVATIVA PER VARIETA’ VEGETALE – art. 164 Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI PRIVATIVA PER VARIETA’ VEGETALE
art. 164 Codice Proprietà Industriale

1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:

a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) l’indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;

c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;

d) il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale;

e) l’eventuale rivendicazione della priorità;

f) l’elenco dei documenti allegati.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall’ufficio ricevente;

b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche (1);

c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all’estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;

d) la dichiarazione di cui all’articolo 165;

e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;

f) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

[ g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d’incarico o per la relativa autocertificazione] (2).

3. I documenti indicati al comma 2, lettere d) ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d’inizio delle prove di coltivazione della varietà (3).

4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.

5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.

6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell’articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l’origine e la natura della modifica genetica.

(1) Lettera modificata dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera soppressa dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

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DOMANDA DI CERTIFICATO COMPLEMENTARE PER I MEDICINALI E PER I PRODOTTI FITOSANITARI – art. 163 Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI CERTIFICATO COMPLEMENTARE PER I MEDICINALI E PER I PRODOTTI FITOSANITARI
art. 163 Codice Proprietà Industriale

1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi [che ha rilasciato il brevetto di base] con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto (1).

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) numero del brevetto di base;

c) titolo dell’invenzione;

d) numero e data dell’autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa (2);

e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

(1) Comma modificato dall’articolo 82 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera modificata dall’articolo 82 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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DEPOSITO ACCESSO E NUOVO DEPOSITO DI MATERIALE BIOLOGICO – art. 162 Codice Proprietà Industriale

DEPOSITO ACCESSO E NUOVO DEPOSITO DI MATERIALE BIOLOGICO
art. 162 Codice Proprietà Industriale

1. Se un’invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non puo’ essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l’invenzione stessa oppure implica l’uso di tale materiale, la descrizione e’ ritenuta sufficiente, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, soltanto se:

a) il materiale biologico e’ stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell’articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: ‘Trattato di Budapest’;

b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell’ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata accessibilita’ al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell’articolo 53, commi 3 e 4.

3. Fermo restando il disposto dell’articolo 53, commi 2, 3 e 4, l’accesso al materiale biologico depositato e’ garantito mediante il rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione e’ rilasciato solo ad un esperto indipendente:

a) a partire dalla data di accessibilita’ al pubblico ai sensi dell’articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;

b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di quest’ultima.

4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

5. L’esperto designato e’ responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.

6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non e’ piu’ disponibile presso l’ente di deposito riconosciuto, e’ consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.

7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che e’ oggetto del nuovo deposito e’ identico a quello oggetto del deposito iniziale.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 81 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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UNICITA’ DELL’INVENZIONE E DIVISIONE DELLA DOMANDA – art. 161 Codice Proprietà Industriale

UNICITA’ DELL’INVENZIONE E DIVISIONE DELLA DOMANDA
art. 161 Codice Proprietà Industriale

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende più invenzioni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facolta’ puo’ essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell’invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest’ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto (1).

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’Ufficio.

(1) Comma modificato dall’articolo 80 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

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DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE E PER MODELLO DI UTILITA’ – art. 160 Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE E PER MODELLO DI UTILITA’
art. 160 Codice Proprietà Industriale

1. La domanda deve contenere:

a) l’identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;

b) l’indicazione dell’invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo (1).

2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, nè di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all’articolo 51 (2);

b) i disegni dell’invenzione, ove sia possibile;

c) la designazione dell’inventore;

d) quando vi sia mandatario, anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

4. La descrizione dell’invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o piu’ rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito gia’ riconosciuta (3).

(1) Lettera modificata dall’articolo 79 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera sostituita dall’articolo 79 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma sostituito dall’articolo 79 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO – art. 159 Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO
art. 159 Codice Proprietà Industriale

1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

[ 2. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l’applicazione di una soprattassa] (1).

3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell’articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale.

[ 5. Se il marchio precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell’interesse di tutte](2) .

6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.

(1) Comma abrogato dall’articolo 78 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma abrogato dall’articolo 78 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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DIVISIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO – art. 158 Codice Proprietà Industriale

DIVISIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO
art. 158 Codice Proprietà Industriale

1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.

2. Se la domanda riguarda più marchi, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere divisa dal richiedente in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:

a) prima della decisione dell’ufficio relativo alla registrazione del marchio;

b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell’ufficio di registrazione del marchio;

c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio (1).

4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.

5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’ufficio.

(1) Comma modificato dall’articolo 77 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

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DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO COLLETTIVO – art. 157 Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO COLLETTIVO
art. 157 Codice Proprietà Industriale

1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all’articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all’articolo 11 (1).

(1) Comma modificato dall’articolo 76 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO – art. 156 Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO
art. 156 Codice Proprietà Industriale

1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

c) la riproduzione del marchio;

d) l’elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243 (1).

2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

(1) Lettera modificata dall’articolo 75 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

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DEPOSITO DI DOMANDE INTERNAZIONALI DI DISEGNI E MODELLI – art. 155 Codice Proprietà Industriale

DEPOSITO DI DOMANDE INTERNAZIONALI DI DISEGNI E MODELLI
art. 155 Codice Proprietà Industriale

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l’Ufficio internazionale oppure presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dell’Accordo dell’Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo (1).

2. La domanda presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell’articolo 6, comma 2, dell’Accordo.

4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell’Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall’Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall’Ufficio internazionale.

(1) Comma modificato dall’articolo 74 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

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TRASMISSIONE DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE- art. 154 Codice Proprietà Industriale

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE
art. 154 Codice Proprietà Industriale

1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all’Ufficio internazionale e all’amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la trasmissione dell’esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, è pervenuta dal Ministero della difesa l’imposizione del vincolo del segreto, l’Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, può essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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SEGRETEZZA DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE- art. 153 Codice Proprietà Industriale

SEGRETEZZA DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE
art. 153 Codice Proprietà Industriale

1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all’ufficio designato la comunicazione di cui all’articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all’articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può dare comunicazione di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell’invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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REQUISITI DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE- art. 152 Codice Proprietà Industriale

REQUISITI DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE
art. 152 Codice Proprietà Industriale

1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.

2. Ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonche’ da una copia degli eventuali disegni, nonché degli eventuali disegni (1).

3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.

(1) Comma modificato dall’articolo 73 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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