TITOLO PROFESSIONALE OGGETTO DELL’ATTIVITA’- art. 204 Codice Proprietà Industriale

TITOLO PROFESSIONALE OGGETTO DELL’ATTIVITA’
art. 204 Codice Proprietà Industriale

1. Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell’albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.

2. Le persone indicate nell’articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte. Esse possono certificare la conformita’ delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall’estero da prodursi all’Ufficio italiano brevetti e marchi (1).

3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2.

4. Se l’incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l’incarico è conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l’incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società.

(1) Comma modificato dall’articolo 113 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE – art. 203 Codice Proprietà Industriale

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
art. 203 Codice Proprietà Industriale

1. Può essere iscritta all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) abbia il godimento dei diritti civili nell’ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;

b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell’Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

c) abbia [la residenza ovvero] un domicilio professionale in Italia o nell’Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non e’ richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l’iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito (1);

d) abbia superato l’esame di abilitazione, di cui all’articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. L’iscrizione è effettuata dal Consiglio dell’ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L’avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. I soggetti di cui all’articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l’attivita’ di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all’albo dei consulenti in proprieta’ industriale, previa trasmissione da parte dell’autorita’ competente

della dichiarazione preventiva di cui all’ articolo 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 . L’iscrizione rileva ai soli fini dell’applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale (2).

[ 4. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 e che abbiano [residenza ovvero] domicilio professionale in uno Stato membro dell’Unione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 120, comma 3, del presente codice.] (3)

(1) Lettera modificata dall’articolo 112, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

(2) Comma sostituito dall’articolo 87, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27.

(3) Comma modificato dall’articolo 112, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 e successivamente abrogato dall’articolo 2, comma 1, della Legge 6 agosto 2013, n. 97.

 

 

 

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ALBO DEI CONSULENTI – art. 202 Codice Proprietà Industriale

ALBO DEI CONSULENTI
art. 202 Codice Proprietà Industriale

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell’ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.

2. L’Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

3. Gli iscritti all’Albo costituiscono l’ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4. La vigilanza sull’esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attività produttive, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

 

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RAPPRESENTANZA – art. 201 Codice Proprietà Industriale

RAPPRESENTANZA
art. 201 Codice Proprietà Industriale

1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell’articolo 205, comma 3.

2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d’incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3. L’atto di nomina o la lettera d’incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi [con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale]. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d’incarico (1).

4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all’uopo istituito presso il Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4-bis. I cittadini dell’Unione europea abilitati all’esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all’albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (2).

[5. Il mandato può anche essere conferito a cittadini dell’Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all’Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell’Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che nell’attività svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che l’attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il mandatario invia la documentazione, comprovante il

possesso della qualifica nel proprio Stato membro, all’Ufficio e al Consiglio dell’ordine, cui spetta l’attività di controllo del rispetto delle condizioni per l’esercizio dell’attività di rappresentanza professionale previste in questo articolo.] (3)

6. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

(1) Comma modificato dall’articolo 111, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

(2) Comma aggiunto dall’articolo 87, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27.

(3) Comma abrogato dall’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

 

 

 

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PROCEDURA DI LICENZA VOLONTARIA SUI PRINCIPI ATTIVI- art. 200 Codice Proprietà Industriale

PROCEDURA DI LICENZA VOLONTARIA SUI PRINCIPI ATTIVI
art. 200 Codice Proprietà Industriale

1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi, corredata dell’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all’articolo 226, deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria;

b) nome del principio attivo;

c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato complementare di protezione;

d) indicazione dell’officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo.

2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunicazione, all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal comma 1 (1).

3. L’UIBM dà pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunicazione, dell’istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.

4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prorogabili d’intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve essere trasmessa, con analoghe modalità, al Ministero delle attività produttive – UIBM. Se nei trenta giorni successivi l’Ufficio non comunica rilievi alle parti, l’accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.

5. Nel caso in cui le parti comunichino all’UIBM che non è stato possibile raggiungere un accordo, l’Ufficio dà inizio alla procedura di conciliazione di cui ai commi 6 e seguenti (2).

6. Il Ministero delle attività produttive, nomina, con proprio decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non è stato possibile raggiungere un accordo tra parti.

7. La commissione è composta da sei componenti e da altrettanti supplenti di cui:

a) due rappresentanti del Ministero delle attività produttive;

b) un rappresentante del Ministero della salute;

c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;

d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

e) un rappresentante dei produttori di principi attivi farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

8. La commissione di cui ai commi 6 e 7, entro trenta giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall’UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di individuare un’ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un’equa remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessità di competizione internazionale dei produttori di principi attivi (3).

9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l’accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle attività produttive, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(1) Comma modificato dall’articolo 110 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma modificato dall’articolo 110 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall’articolo 110 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

 

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PROCEDURA DI LICENZA OBBLIGATORIA – art. 199 Codice Proprietà Industriale

PROCEDURA DI LICENZA OBBLIGATORIA
art. 199 Codice Proprietà Industriale

1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per l’uso non esclusivo di invenzione industriale o di modello di utilità deve presentare istanza motivata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L’Ufficio dà pronta notizia dell’istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all’accoglimento dell’istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L’opposizione deve essere motivata.

3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l’Ufficio italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione l’istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti in base ad atti trascritti o annotati. L’atto di convocazione è inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purché siffatte modalità garantiscano una sufficiente certezza dell’avvenuto ricevimento della comunicazione.

4. Nell’atto di convocazione l’Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare e trasmettere all’istante copia delle opposizioni presentate.

5. L’istante può presentare controdeduzioni scritte all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente alla data di svolgimento della riunione.

6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle attività produttive concede la licenza o respinge l’istanza.

7. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

 

 

 

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PROCEDURE DI SEGRETAZIONE MILITARE – art. 198 Codice Proprietà Industriale

PROCEDURE DI SEGRETAZIONE MILITARE
art. 198 Codice Proprietà Industriale

1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l’Ufficio brevetti europeo o l’Ufficio internazionale dell’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia , qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, nè depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa.

Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l’autorizzazione deve intendersi concessa. Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale (1).

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con l’ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l’arresto. Se la violazione è commessa quando l’autorizzazione sia stata negata, si applica l’arresto in misura non inferiore ad un anno.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione del Servizio brevetti e proprieta’ intellettuale del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute (2).

4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei al Servizio stesso espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell’Ufficio, delle

descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande (3).

5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all’obbligo del segreto.

6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle domande, il Ministero della difesa può chiedere all’Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di proprietà industriale e di ogni pubblicazione relativa. L’Ufficio dà comunicazione della richiesta all’interessato, diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto.

7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero competente non ha inviato all’Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all’espropriazione, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprietà industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso l’inventore o il suo avente causa ha diritto ad un’indennità per la determinazione della quale si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.

8. Per i modelli di utilità l’ulteriore differimento previsto nel comma 7 può essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.

9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all’invenzione per domande di brevetto già depositate all’estero e ivi assoggettate a vincolo di segreto.

10. Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.

11. L’invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l’obbligo del segreto.

12. L’invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all’interessato la determinazione di promuovere l’espropriazione con imposizione del segreto.

13. L’obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.

14. La violazione del segreto è punita ai termini dell’articolo 262 del codice penale.

15. Il Ministero della difesa può chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.

16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell’ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.

17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l’esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.

19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all’ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.

20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell’esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l’obbligo del segreto. La presidenza dell’esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.

21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

22. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all’espropriazione dei diritti derivanti dall’invenzione, modello o topografia ai sensi delle norme relative all’espropriazione contenute nel presente codice (4).

23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili dell’abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.

(1) Comma modificato dall’articolo 109 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma modificato dall’articolo 109 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma sostituito dall’articolo 109 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(4) Comma modificato dall’articolo 109 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

 

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ANNOTAZIONI – art. 197 Codice Proprietà Industriale

ANNOTAZIONI
art. 197 Codice Proprietà Industriale

[1. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice] (1).

2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell’Ufficio per l’annotazione sul registro di cui all’articolo 185.

3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.

4. È sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all’articolo 201.

6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprieta’ industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullita’ o la decadenza dei titoli di proprieta’ industriale pervenute all’Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale (2).

(1) Comma abrogato dall’articolo 108 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma sostituito dall’articolo 108 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

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PROCEDURA DI TRASCRIZIONE – art. 196 Codice Proprietà Industriale

PROCEDURA DI TRASCRIZIONE
art. 196 Codice Proprietà Industriale

1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2 dell’articolo 195, debbono essere uniti (1):

a) copia dell’atto da cui risulta il cambiamento di titolarita’ o dell’atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed i) dell’articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell’articolo 138, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell’atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorita’ competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi puo’ richiedere che la copia dell’atto o dell’estratto sia certificata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita’ pubblica competente (2);

b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

2. È sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell’atto da trascrivere sia lo stesso

per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima.

3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:

a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;

b) il cognome, nome e domicilio dell’avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;

c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite per le domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine.

7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l’ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.

(1) Alinea modificato dall’articolo 107 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera sostituita dall’articolo 107 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

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DOMANDE DI TRASCRIZIONE – art. 195 Codice Proprietà Industriale

DOMANDE DI TRASCRIZIONE
art. 195 Codice Proprietà Industriale

1. Le domande di trascrizione devono essere redatte [in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell’avvenuta trascrizione], secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive (1).

2. La domanda deve contenere:

a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;

b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;

c) la natura dell’atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;

d) l’elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta;

e) nel caso di cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.

(1) Comma modificato dall’articolo 106 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

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PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE – art. 194 Codice Proprietà Industriale

PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE
art. 194 Codice Proprietà Industriale

1. Il decreto di espropriazione è trasmesso in copia all’Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, agli interessati.

Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione vengono acquisiti dall’amministrazione espropriante, che ha, senz’altro, facoltà di avvalersene. All’amministrazione stessa è anche trasferito l’eventuale onere del pagamento dei diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto di proprietà industriale. Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di quelli che modificano o revocano i precedenti decreti,

l’Ufficio italiano brevetti e marchi dà notizia nel Bollettino ufficiale e fa annotazione nel titolo o nella domanda.

2. Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione del diritto di proprietà industriale deve essere indicata la durata dell’utilizzazione espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata la sola utilizzazione del diritto di proprietà industriale, la brevettazione e la registrazione, nonché la pubblicazione dei relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.

3. Ai soli fini della determinazione dell’indennità da corrispondersi per l’espropriazione, se non si raggiunge l’accordo circa l’ammontare della stessa, provvede un Collegio di arbitratori composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal presidente della sezione specializzata del Tribunale di Roma. Gli arbitratori devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito professionalità ed esperienza nel settore della proprietà industriale. Si applicano in quanto compatibili le norme dell’articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo che sarebbe derivato dal brevetto espropriato.

5. Le spese dell’arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresì su chi ed in quale misura debba gravare l’onere relativo.

Tale onere grava, in ogni caso, sull’espropriato quando l’indennità venga liquidata in misura inferiore a quella offerta inizialmente dall’amministrazione.

6. La determinazione degli arbitratari può essere impugnata davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede alla quantificazione dell’indennità. Il termine dell’impugnazione è di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la determinazione dell’indennità viene comunicata alle parti.

 

 

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Codice Proprietà Industriale

Codice Proprietà Industriale

CODICE PROPRIETA’ INDUSTRIALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Diritti di proprietà industriale 

Art. 2 Costituzione ed acquisto dei diritti

Art. 3 Trattamento dello straniero

Art. 4 Priorità

Art. 5 Esaurimento

Art. 6 Comunione

Capo II
NORME RELATIVE ALL’ESISTENZA, ALL’AMBITO E ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Sezione I  Marchi

Art. 7 Oggetto della registrazione

Art. 8 Ritratti di persone, nomi e segni notori

Art. 9 Marchi di forma

Art. 10 Stemmi

Art. 11 Marchio collettivo

Art. 12 Novità

Art. 13 Capacità distintiva

Art. 14 Liceità e diritti di terzi

Art. 15 Effetti della registrazione

Art. 16 Rinnovazione

Art. 17 Registrazione internazionale

Art. 18 Protezione temporanea

Art. 19 Diritto alla registrazione

Art. 20 Diritti conferiti dalla registrazione

Art. 21 Limitazioni del diritto di marchio

Art. 22 Unitarietà dei segni distintivi

Art. 23 Trasferimento del marchio

Art. 24 Uso del marchio

Art. 25 Nullità

Art. 26 Decadenza

Art. 27 Decadenza e nullità parziale

Art. 28 Convalidazione

Sezione II Indicazioni geografiche

Art. 29 Oggetto della tutela

Art. 30 Tutela

Sezione III Disegni e modelli

Art. 31 Oggetto della registrazione

Art. 32 Novità

Art. 33 Carattere individuale

Art. 33 bis Liceità

Art. 34 Divulgazione

Art. 35 Prodotto complesso

Art. 36 Funzione tecnica

Art. 37 Durata della protezione

Art. 38 Diritto alla registrazione ed effetti

Art. 39 Registrazione multipla

Art. 40 Registrazione contemporanea

Art. 41 Diritti conferiti dal disegno o modello

Art. 42 Limitazioni del diritto su disegno o modello

Art. 43 Nullità

Art. 44 Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d’autore

Sezione IV Invenzioni

Art. 45 Oggetto

Art. 46 Novità

Art. 47 Divulgazioni non opponibili e priorità interna

Art. 48 Attività inventiva

Art. 49 Industrialità

Art. 50 Liceità

Art. 51 Sufficiente descrizione

Art. 52 Rivendicazioni

Art. 53 Effetti della brevettazione

Art. 54 Effetti della domanda di brevetto europeo

Art. 55 Effetti della designazione o dell’elezione dell’Italia

Art. 56 Diritti conferiti dal brevetto europeo

Art. 57 Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

Art. 58 Trasformazione della domanda di brevetto europeo

Art. 59 Preminenza  del brevetto in caso di cumulo delle protezioni

Art. 60 Durata

Art. 61 Certificato complementare per prodotti medicali e per prodotti fitosanitari

Art. 62 Diritto morale

Art. 63 Diritti patrimoniali

Art.64 Invenzioni dei dipendenti

Art. 65 Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

Art. 66 Diritto di brevetto

Art. 67 Brevetto di procedimento

Art. 68 Limitazioni del diritto di brevetto

Art. 69 Onere di attuazione

Art. 70 Licenza obbligatoria per mancata attuazione

Art. 71 Brevetto dipendente

Art. 72 Disposizioni comuni

Art. 73 Revoca della licenza  obbligatoria

Art. 74 Invenzioni militari

Art. 75 Decadenza per mancato pagamento dei diritti

Art. 76 Nullità

Art. 77 Effetti della nullità

Art. 78 Rinuncia

Art. 79 Limitazione

Art. 80 Licenza di diritto

Art. 81 Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro

Sezione IV bis Invenzioni biotecnologiche

Art. 81 bis Rinvio

Art. 81 ter Definizioni

Art. 81 quater Brevettabilità

Art. 81 quinquies Esclusioni

Art. 81 sexies Estensione della tutela

Art. 81 septies Limiti all’estensione della tutela

Art. 81 octies Licenza obbligatoria

Sezione V I Modelli di utilità

Art. 82 Oggetto del brevetto

Art. 83 Il diritto alla brevettazione

Art. 84 Brevettazione alternativa

Art. 85 Durata ed effetti della brevettazione

Art. 86 Rinvio

Sezione VI Topografie dei prodotti a semiconduttori

Art. 87 Oggetto della tutela

Art. 88 Requisiti della tutela

Art. 89 Diritto alla tutela

Art. 90 Contenuto dei diritti

Art. 91 Limitazione dei diritti esclusivi

Art. 92 Registrazione

Art. 93 Decorrenza e durata della tutela

Art. 94 Menzione di riserva

Art. 95 Contraffazione

Art. 96 Risarcimento del danno ed equo compenso

Art. 97 Nullità della registrazione

Art 98 Oggetto della tutela

Art. 99 Tutela

Sezione VIII Nuove varietà vegetali

Art. 100 Oggetto del diritto

Art. 101 Costitutore

Art. 102 Novità

Art. 103 Requisiti

Art. 104 Distinzione

Art. 105 Omogeneità

Art. 106 Stabilità

Art. 107 Contenuto del diritto del costitutore

Art. 108 Limitazioni del diritto del costitutore

Art. 109 Durata della protezione

Art. 110 Diritto morale

Art. 111 Diritti patrimoniali

Art. 112 Nullità del diritto

Art. 113 Decadenza del diritto

Art. 114 Denominazione della varietà

Art. 115 Licenze obbligatorie ed espropriazione

Art. 116 Rinvio

Capo III
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Sezione I Disposizioni processuali

Art. 117 Validità ed appartenenza

Art. 118 Rivendica

Art. 119 Paternità

Art. 120 Giurisdizione e competenza

Art. 121 Ripartizione dell’onere della prova

Art. 121 bis Diritto d’informazione

Art. 122 Legittimazione all’azione di nullità e decadenza

Art. 123 Efficacia erga omnes

Art. 124 Misure correttive e sanzioni civili

Art. 125 Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione

Art. 126 Pubblicazione della sentenza

Art. 127 Sanzioni penali e amministrative

Art. 128 Consulenza tecnica preventiva

Art. 129 Descrizione e sequestro

Art. 130 Esecuzione di descrizione e sequestro

Art. 131 Inibitoria

Art. 132 Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito

Art. 133 Tutela cautelare dei nomi a dominio

Art.134 Norme in materia di competenza

Art. 135 Commissione dei ricorsi

Art. 136 Procedura avanti al Commissione dei Ricorsi

Art. 137 Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale

Art. 138 Trascrizione

Art. 139 Effetti della trascrizione

Art. 140 Diritti di garanzia

Art. 141 Espropriazione

Art. 142 Decreto di espropriazione

Art. 143 Indennità di espropriazione

Sezione II Misure contro la pirateria

Art. 144 Atti di pirateria

Art. 144 bis Sequestro conservativo

Art. 145 Consiglio nazionale anticontraffazione

Art. 146 Interventi contro la pirateria

Capo IV
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE
Sezione I Domande in generale

Art. 147 Deposito delle domande e delle istanze

Art. 148 Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito

Art. 149 Deposito delle domande di brevetto europeo

Art. 150 Trasmissione della domanda di brevetto europeo

Art. 151 Deposito della domanda internazionale

Art. 152 Requisiti della domanda internazionale

Art. 153 Segretezza della domanda internazionale

Art. 154 Trasmissione della domanda internazionale

Art. 155 Deposito di domande internazionali di disegni e modelli

Art. 156 Domanda di registrazione di marchio

Art. 157 Domanda di registrazione di marchio collettivo

Art. 158 Divisione della domanda di registrazione di marchio

Art. 159 Domanda di rinnovazione di marchio

Art. 160 Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità

Art. 161 Unicità dell’invenzione e divisione della domanda

Art. 162 Deposito, accesso, e nuovo deposito di materiale biologico

Art. 163 Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

Art. 164 Domanda di privativa per varietà vegetale

Art. 165 Dichiarazione del costitutore

Art. 166 Domanda di denominazione varietale

Art. 167 Domanda di registrazione di disegni e modelli

Art. 168 Domanda di registrazione delle topografie

Art. 169 Rivendicazione di proprietà

Art. 170 Esame delle domande

Art. 170 bis Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche

Art. 170 ter Sanzioni

Art. 171 Esame dei marchi internazionali

Art. 172 Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

Art. 173 Rilievi

Sezione II Osservazioni sui marchi d’impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi

Art. 174 Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio

Art. 175 Deposito delle osservazioni dei terzi

Art. 176 Deposito dell’opposizione

Art. 177 Legittimazione all’opposizione

Art. 178 Esame dell’opposizione e decisioni

Art. 179 Estensione della protezione

Art. 180 Sospensione della procedura di opposizione

Art. 181 Estinzione della procedura di opposizione

Art. 182 Ricorso

Art. 183 Nomina degli esaminatori

Art. 184 Entrata in vigore della procedura di opposizione

Sezione III Pubblicita’

Art. 185 Raccolta dei titoli di proprietà industriale

Art. 186 Visioni e pubblicazioni

Art. 187 Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa

Art. 188 Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali

Art. 189 Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.

Art. 190 Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

Sezione IV Termini

Art. 191 Scadenza dei termini

Art. 192 Continuazione della procedura

Art. 193 Reintegrazione

Art. 194 Procedura di espropriazione

Art. 195 Domande di trascrizione

Art. 196 Procedura di trascrizione

Art. 197 Annotazioni

Art. 198 Procedure di segretazione militare

Art. 199 Procedura di licenza obbligatoria

Art. 200 Procedura di licenza volontaria sui principi attivi

Capo VI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 201 Rappresentanza

Art. 202 Albo dei consulenti

Art. 203 Requisiti per l’iscrizione

Art. 204 Titolo professionale oggetto dell’attività

Art. 205 Incompatibilità

art. 206 Obbligo del segreto professionale

Art. 207 Esame di abilitazione

Art. 208 Esonero dall’esame di abilitazione

Art. 209 Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

Art. 210 Cancellazione dall’albo e sospensione di diritto

Art. 211 Sanzioni disciplinari

Art. 212 Assemblea degli iscritti all’Albo

Art. 213 Compiti dell’assemblea

Art. 214 Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’ordine

Art. 215 Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale

Art. 216 Attribuzioni del presidente del Consiglio dell’ordine

Art. 217 Attribuzioni del Consiglio dell’ordine

Art. 218 Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell’ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell’ordine

Art. 219 Sedute del Consiglio dell’ordine

Art. 220 Procedimento disciplinare

Art. 221 Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell’ordine

Art. 222 Tariffa professionale

Capo VII
GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI

Art. 223 Compiti

Art. 224 Risorse finanziarie

Art. 225 Diritti di concessione e di mantenimento

Art. 226 Termini e modalità di pagamento

Art. 227 Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta’ industriale

Art. 228 Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

Art. 229 Diritti rimborsabili

Art. 230 Pagamento incompleto od irregolare

Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione I Marchi

Art. 231 Domande anteriori

Art. 232 Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato

Art. 233 Nullità

Art. 234 Trasferimento e licenza del marchio

Art. 235 Decadenza per non uso

Art. 236 Decadenza per uso ingannevole

Sezione II Disegni e modelli

Art. 237 Domande anteriori

Art. 238 Proroga della privativa

Art. 239 Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore

Art. 240 Nullità

Art. 241 Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso

Sezione III Nuove Varieta’ Vegetali

Art. 242 Durata della privativa

Sezione IV Invenzioni

Art. 243 Invenzioni dei ricercatori delle universita’ e degli enti pubblici di ricerca

Art. 243 bis Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

Sezione V Domande anteriori

Art. 244 Trattamento delle domande

Sezione VI Norme di Procedura

Art. 245 Disposizioni procedurali

Sezione VII Abrogazioni

Art. 246 Disposizioni abrogative




REINTEGRAZIONE – art. 193 Codice Proprietà Industriale

REINTEGRAZIONE
art. 193 Codice Proprietà Industriale

1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l’ inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso (1).

2. Nel termine di due mesi dalla cessazione della causa giustificativa dell’inosservanza deve essere compiuto l’atto omesso e deve essere presentata l’istanza di reintegrazione con l’indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L’istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l’attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora (2)(3).

3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del diritto di proprietà industriale può, entro il termine fissato dall’Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.

4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonché per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.

5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine [per la rivendicazione del diritto] di priorità, è reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresì, in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di priorità (4).

6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l’oggetto dell’altrui diritto di proprietà industriale nel periodo compreso fra la perdita dell’esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, può:

a) se si tratta di invenzione, modello di utilità, disegno o modello, nuova varietà vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;

b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.

(1) Comma modificato dall’articolo 105 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Per la proroga dei termini di cui al presente comma, in riferimento alle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, vedi l’articolo 23, comma 14, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(3) Comma modificato dall’articolo 105 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(4) Comma modificato dall’articolo 105 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA – art. 192 Codice Proprietà Industriale

CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA
art. 192 Codice Proprietà Industriale

1. Quando il richiedente di un diritto di proprieta’ industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura e’ ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprieta’ industriale o altra conseguenza.

2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all’articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007.

3. La disposizione di cui al presente articolo non e’ applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di priorita’, ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorita’, al periodo per l’integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi dell’articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprieta’ industriale con mora, ai termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui all’articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorita’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.

(1) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo, in riferimento alle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, vedi l’articolo 23, comma 14, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(2) Articolo sostituito dall’articolo 104 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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SCADENZA DEI TERMINI – art. 191 Codice Proprietà Industriale

SCADENZA DEI TERMINI
art. 191 Codice Proprietà Industriale

1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.

2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell’istante della comunicazione con cui l’Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta (1) (2).

(1) Per la proroga dei termini di cui al presente comma, in riferimento alle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, vedi l’articolo 23, comma 14, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(2) Comma modificato dall’articolo 103 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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BOLLETTINO UFFICIALE DEI CERTIFICATI COMPLEMENTARI PER I MEDICINALI E PER I PRODOTTI FITOSANITARI – art. 190 Codice Proprietà Industriale

BOLLETTINO UFFICIALE DEI CERTIFICATI COMPLEMENTARI PER I MEDICINALI E PER I PRODOTTI  FITOSANITARI
art. 190 Codice Proprietà Industriale

1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall’articolo 11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996.

 

 

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BOLLETTINO UFFICIALE DI BREVETTI D’INVENZIONE E MODELLI D’UTILITA’, REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI, TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI – art. 189 Codice Proprietà Industriale

BOLLETTINO UFFICIALE DI BREVETTI D’INVENZIONE E MODELLI D’UTILITA’, REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI, TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI
art. 189 Codice Proprietà Industriale

1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande di brevetto o di registrazione con l’indicazione dell’eventuale priorità o richiesta di differimento dell’accessibilità al pubblico;

b) brevetti e registrazioni concessi;

c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;

d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;

e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;

f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;

g) domande di trascrizione degli atti di cui all’articolo 138 e trascrizioni avvenute.

g-bis) sentenze di cui all’articolo 197, comma 6 (1).

2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

(1) Lettera aggiunta dall’articolo 102 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLE NUOVE VARIETA’ VEGETALI – art. 188 Codice Proprietà Industriale

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE NUOVE VARIETA’ VEGETALI
art. 188 Codice Proprietà Industriale

1. La comunicazione al pubblico prevista dall’articolo 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) – testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un «Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali» edito a cura dell’Ufficio.

2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:

a) l’elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l’indirizzo del richiedente ed il nome dell’autore se persona

diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varietà vegetale della quale è richiesta la protezione;

b) l’elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l’indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;

b-bis) sentenze di cui all’articolo 197, comma 6 (1);

c) ogni altra informazione di pubblico interesse.

3. Il Bollettino è inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell’Union pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.)

(1) Lettera aggiunta dall’articolo 101 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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BOLLETTINO UFFICIALE DEI MARCHI D’IMPRESA – art. 187 Codice Proprietà Industriale

BOLLETTINO UFFICIALE DEI MARCHI D’IMPRESA
art. 187 Codice Proprietà Industriale

1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), con l’indicazione dell’eventuale priorità;

b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l’indicazione della data di deposito della relativa domanda;

c) registrazioni;

d) registrazioni accompagnate dall’avviso di cui all’articolo 179, comma 2;

e) rinnovazioni;

f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione (1);

f-ter) sentenze di cui all’articolo 197, comma 6 (2).

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all’articolo 156.

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

(1) Lettera aggiunta dall’articolo 100 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera aggiunta dall’articolo 100 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

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VISIONI E PUBBLICAZIONI – art. 186 Codice Proprietà Industriale

VISIONI E PUBBLICAZIONI
art. 186 Codice Proprietà Industriale

1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l’accessibilita’ al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perche’ possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un’istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione (1).

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni , delle rivendicazioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico (2).

4. Le copie per le quali si chiede l’autenticazione di conformità all’esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l’imposta di bollo. Il Ministero delle attività produttive può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l’Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.

5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonché i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall’Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d’ordine del titolo del quale si chiede la copia o l’estratto.

6. La certificazione di autenticità delle copie è soggetta all’imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all’Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.

7. La misura dei diritti previsti dal presente codice è stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso

modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all’articolo 197, comma 6, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni (3).

9. Il Bollettino e’ reso disponibile in forma telematica e può essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonché agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attività produttive (4).

(1) Comma sostituito dall’articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma modificato dall’articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall’articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(4) Comma modificato dall’articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016