RELAZIONE AL PARLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE- art. 243 BIS Codice Proprietà Industriale

RELAZIONE AL PARLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE
art. 243 bis Codice Proprietà Industriale

 

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull’applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.

(1) Articolo inserito dall’articolo 126 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

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INVENZIONI – art. 243 Codice Proprietà Industriale

INVENZIONI
art. 243 Codice Proprietà Industriale

 

1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un’universita’ o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalita’ di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall’articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 , dal testo originario dell’articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorche’ in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 125 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

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DURATA DELLA PRIVATIVA – art. 242 Codice Proprietà Industriale

DURATA DELLA PRIVATIVA
art. 242 Codice Proprietà Industriale

 

1. Le disposizioni dell’articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.

2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l’utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.

2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita’ vegetali gia’ depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformita’ all’articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 (1).

(1) Comma aggiunto dall’articolo 124 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

 

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DIRITTI ESCLUSIVI SULLE COMPONENTI DI UN PRODOTTO COMPLESSO – art. 241 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI ESCLUSIVI SULLE COMPONENTI DI UN PRODOTTO COMPLESSO
art. 241 Codice Proprietà Industriale

 

1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell’articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario.

 

 

 

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NULLITA’ – art. 240 Codice Proprietà Industriale

NULLITA’
art. 240 Codice Proprietà Industriale

 

1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di nullità, alla norma di cui all’articolo 77 del presente codice.

 

 

 

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LIMITI ALLA PROTEZIONE ACCORDATA DAL DIRITTO D’AUTORE – art. 239 Codice Proprietà Industriale

LIMITI ALLA PROTEZIONE ACCORDATA DAL DIRITTO D’AUTORE
art. 239 Codice Proprietà Industriale

 

1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’ articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformita’ con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attivita’ anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purche’ detta attivita’ si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso (2).

(1) Articolo sostituito dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni in Legge 6 aprile 2007, n. 46, dall’articolo 19, comma 6, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente dall’articolo 123 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

(2) Comma modificato dall’articolo 22-bis, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni in Legge 24 febbraio 2012, n. 14.

 

 

 

 

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PROROGA DELLA PRIVATIVA – art. 238 Codice Proprietà Industriale

PROROGA DELLA PRIVATIVA
art. 238 Codice Proprietà Industriale

 

1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, purché non scaduti, nè decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.

2. Le tasse di concessione corrisposte in un’unica soluzione valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall’articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

 

 

 

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DOMANDE ANTERIORI – art. 237 Codice Proprietà Industriale

DOMANDE ANTERIORI
art. 237 Codice Proprietà Industriale

1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarità formale.

 

 

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DECADENZA PER USO INGANNEVOLE – art. 236 Codice Proprietà Industriale

DECADENZA PER USO INGANNEVOLE
art. 236 Codice Proprietà Industriale

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.

 

 

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DECADENZA PER NON USO – art. 235 Codice Proprietà Industriale

DECADENZA PER NON USO
art. 235 Codice Proprietà Industriale

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, purché non ancora decaduti a tale data.

 

 

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TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO – art. 234 Codice Proprietà Industriale

TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO
art. 234 Codice Proprietà Industriale

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi già concessi, ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

 

 

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NULLITA’- art. 233 Codice Proprietà Industriale

NULLITA’
art. 233 Codice Proprietà Industriale

1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.

2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.

4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

 

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LIMITI AL DIRITTO ESCLUSIVO SUL MARCHIO RINOMATO – art. 232 Codice Proprietà Industriale

LIMITI AL DIRITTO ESCLUSIVO SUL MARCHIO RINOMATO
art. 232 Codice Proprietà Industriale

1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all’ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato.

 

 

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DOMANDE ANTERIORI – art. 231 Codice Proprietà Industriale

DOMANDE ANTERIORI
art. 231 Codice Proprietà Industriale

1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.

 

 

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PAGAMENTO INCOMPLETO OD IRREGOLARE – art. 230 Codice Proprietà Industriale

PAGAMENTO INCOMPLETO OD IRREGOLARE
art. 230 Codice Proprietà Industriale

 

1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi [di cui all’articolo 223] può ammettere come utile l’integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (1).

2. Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell’interessato. Se l’istanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all’articolo 135, comma 1 (2).

[ 3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale ] (3).

(1) Comma modificato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma modificato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma abrogato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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DIRITTI RIMBORSABILI – art. 229 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI RIMBORSABILI
art. 229 Codice Proprietà Industriale

 

1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione è rimborsato in caso di estinzione dell’opposizione ai sensi dell’articolo 181, comma 1, lettera b) (1).

2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive. L’autorizzazione viene disposta d’ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta [o ad un ricorso accolto]. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell’avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive (2).

3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.

(1) Comma modificato dall’articolo 121 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma modificato dall’articolo 121 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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ESENZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI – art. 228 Codice Proprietà Industriale

ESENZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI
art. 228 Codice Proprietà Industriale

 

1. All’inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive può concedere l’esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l’inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l’inventore non è tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

 

 

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DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 227 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
art. 227 Codice Proprietà Industriale

 

1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta’ industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e’ stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.

2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d’invenzione, i modelli di utilita’ e i disegni e modelli, ove gia’ maturati alla fine del mese in cui e’ rilasciato l’attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varieta’ vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all’ articolo 109, comma 1 , a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.

4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento e’ ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e’ determinato per ciascun diritto di proprieta’ industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprieta’ industriale.

6. Possono pagarsi anticipatamente piu’ diritti annuali.

7. Nel caso di cui all’ articolo 6, comma 1 , tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.

8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall’anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo e’ pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all’articolo 230 sulla regolarizzazione.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 120 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

 

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TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO – art. 226 Codice Proprietà Industriale

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
art. 226 Codice Proprietà Industriale

 

1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.

 

 

 

 

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DIRITTI DI CONCESSIONE E DI MANTENIMENTO – art. 225 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI DI CONCESSIONE E DI MANTENIMENTO
art. 225 Codice Proprietà Industriale

 

1. Per le domande presentate al Ministero delle attività produttive al fine dell’ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all’intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. La tassa individuale di designazione dell’Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell’istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, è fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

 

 

 

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