TASSE E DIRITTI DI DEPOSITO – art. 36 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

TASSE E DIRITTI DI DEPOSITO
art. 36 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. La prova del pagamento delle tasse ovvero dei diritti dovuti per la domanda e per la brevettazione o per la registrazione deve essere unita alla domanda.

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ALBO DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI – art. 35 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ALBO DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
art. 35 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ove manchi l’indicazione o l’elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nello Stato nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell’atto o avviso del contenuto di esso nell’albo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

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MANDATO – art. 34 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

MANDATO
art. 34 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. La nomina del mandatario può essere fatta ai sensi dell’articolo 201, comma 2 del Codice nella domanda di deposito; in tal caso la domanda deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario. Altresì la nomina può essere fatta con un separato atto che può consistere in una procura notarile o in una lettera d’incarico.

2. La lettera d’incarico può essere generale o specifica e quest’ultima può essere singola o multipla; la lettera d’incarico specifica deve contenere obbligatoriamente l’indicazione delle privative cui si riferisce oppure del documento presentato che le individua. In ogni domanda successiva a quella con la quale la lettera d’incarico generale o multipla è stata depositata, devono essere indicati gli estremi del deposito della predetta lettera d’incarico.

3. Il deposito della lettera d’incarico deve essere accompagnato dall’attestazione del pagamento del diritto o della tassa ove previsto.

4. Le lettere d’incarico generale sono riunite in un’apposita raccolta che permetta il loro reperimento.

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VISIONI E RIPRODUZIONI – art. 33 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

VISIONI E RIPRODUZIONI
art. 33 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai sensi dell’articolo 186, commi 2 e 3 del Codice, può essere presa visione ed estratta copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell’Ufficio, inerente una domanda, un brevetto, una registrazione o un’istanza purché non sia stata invocata la riservatezza o non ricorrano i presupposti di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa.

2. Sono esclusi dall’accesso, in materia di certificati complementari di protezione, i decreti di autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto. Dei decreti è consentita la visione e l’estrazione di copia solo degli estratti, se presenti.

3. L’esaminatore appone l’indicazione “riservato” sui documenti per i quali è stata invocata la riservatezza.

4. Dopo l’accessibilità al pubblico del brevetto, la descrizione e i disegni possono essere riprodotti, anche su supporto informatico, e posti in vendita a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonché agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati.

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RACCOLTA DELLE DOMANDE E DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 32 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

RACCOLTA DELLE DOMANDE E DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
art. 32 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. I titoli di proprietà industriale, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 185 e 197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere:

a) l’Ufficio ricevente in cui è stata depositata la domanda;

b) la data e il numero di concessione;

c) per le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, il relativo titolo;

d) il nome dell’inventore;

e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori il titolo e la decorrenza della protezione;

f) per i marchi d’impresa l’indicazione dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere con annesso un esemplare della riproduzione del marchio; se si tratti di marchio collettivo; l’indicazione dei colori se rivendicati; della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria, tenuto conto anche dell’eventuale rivendicazione della preesistenza, o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid;

g) per le rinnovazioni dei marchi d’impresa il numero e la data di deposito della prima domanda di registrazione e il numero e la data dell’ultima registrazione da rinnovare.

2. Il titolo di proprietà industriale deve riportare l’indicazione delle sentenze pervenute che pronunciano la nullità o la decadenza del titolo stesso, stabiliscono il diritto di essere riconosciuto inventore o autore o titolare dei diritto di proprietà industriale.

3. I titoli di proprietà industriale sono redatti in un originale e sono contrassegnati, a seconda del tipo di diritto di proprietà industriale, dal numero progressivo di concessione del brevetto o di registrazione. Una copia conforme all’originale del titolo è rimessa all’interessato; una copia è conservata nel fascicolo corrispondente, se l’originale è in formato cartaceo.

4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un’ apposita raccolta.

5. La raccolta delle domande di deposito in formato elettronico costituisce il registro delle domande dei titoli di proprietà industriale.

6. La raccolta dei brevetti e delle registrazioni in formato elettronico costituisce il registro dei titoli di proprietà industriale.

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ISTANZE DI REINTEGRAZIONE – art. 31 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ISTANZE DI REINTEGRAZIONE
art. 31 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Alle istanze di reintegrazione si applicano le disposizioni dell’articolo 173 del Codice in quanto compatibili.

 

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ISTANZE DI CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA – art. 30 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ISTANZE DI CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA
art. 30 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L’istanza per la continuazione della procedura di cui all’articolo 192 del Codice deve essere presentata entro il termine di due mesi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 173, comma 1, se non è stata richiesta la proroga, ovvero a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 191, comma 2 qualora sia stata richiesta la proroga.

2. All’istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l’attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l’atto omesso entro il termine di cui al comma 1.

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RITIRO, RETTIFICHE, INTEGRAZIONI DELLA DOMANDA – art. 29 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

RITIRO, RETTIFICHE, INTEGRAZIONI DELLA DOMANDA
art. 29 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il ritiro di cui all’articolo 172, comma 1 del Codice, deve essere fatto con apposita istanza e può riguardare più domande dello stesso titolare. Con la stessa istanza deve essere chiesto il rimborso delle tasse di cui all’articolo 229 del Codice.

2. La facoltà di correzione, di cui all’articolo 172, comma 2 del Codice, può essere esercitata con una sola richiesta anche quando la correzione concerne più domande di registrazione ovvero di brevetto aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna domanda e che i numeri di deposito siano contenuti nella richiesta.

3. Il titolare di una registrazione o di un brevetto può richiedere la correzione di un errore, imputabile all’Ufficio italiano brevetti e marchi, relativo alla registrazione o al brevetto stesso ovvero alla relativa pubblicazione Una sola richiesta è sufficiente quando la correzione concerne più registrazioni ovvero più brevetti aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni o di tutti i brevetti siano indicati nella richiesta.

4. Il provvedimento di rifiuto dell’istanza di ritiro, di rettifica o di integrazione della domanda di deposito deve contenere il termine per ricorrere davanti alla Commissione dei ricorsi.

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PROTEZIONE TEMPORANEA – art. 28 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PROTEZIONE TEMPORANEA
art. 28 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il certificato di cui all’articolo 169, comma 5 del Codice deve contenere:

a) il cognome il nome e il domicilio dell’espositore;

b) la data in cui il prodotto o il materiale che incorpora il diritto di marchio è stato consegnato per l’esposizione nonché il tipo di prodotto o di materiale incorporante il marchio;

c) una rappresentazione del marchio come esposto.

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IDENTIFICAZIONE DELLA TOPOGRAFIA – art. 27 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

IDENTIFICAZIONE DELLA TOPOGRAFIA
art. 27 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai fini dell’identificazione della topografia, in conformità all’art. 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi:

a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori;

b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori;

c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori.

2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affinché la topografia risulti identificabile all’esame.

3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie può essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti più caratteristiche di essa.

4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standard definiti dall’amministrazione, sui quali la topografia è registrata sotto forma codificata e uno o più esemplari del prodotto a semiconduttori.

5. Ove una topografia non rappresenti l’intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza.

6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonché l’eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

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DIVIETO DI DENOMINAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI – art. 26 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DIVIETO DI DENOMINAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI
art. 26 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi.

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DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO – art. 25 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO
art. 25 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione del disegno o modello deve contenere oltre a quanto indicato all’articolo 167, comma 1, del Codice il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente. Il richiedente, se risiede all’estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell’articolo 197 del Codice.

2. La riproduzione grafica del disegno o modello o il campione dei prodotti stessi di cui all’art. 167, comma 2 del Codice, deve rappresentare il disegno o modello in modo chiaro e completo.

3. Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

4. Alla riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti nonché all’eventuale descrizione si applicano le indicazioni previste all’ articolo 22. La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo.

5. In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui è fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati.

6. Qualora la registrazione sia richiesta per un deposito multiplo, ove si tratti di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, i singoli modelli devono
essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su cui sono fissati i rispettivi campioni.

7. La descrizione, se presentata, può concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto di registrazione.

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RICERCA DI ANTERIORITA’ – art. 24 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

RICERCA DI ANTERIORITA’
art. 24 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. L’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) è l’autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Le modalità sono stabilite da un’apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico – Ufficio italiano brevetti e marchi e l’Organizzazione europea dei brevetti.

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DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ INVENZIONI O MODELLI DI UTILITA’ IN ESSA PRESENTI – art. 23 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ INVENZIONI O MODELLI DI UTILITA’ IN ESSA PRESENTI
art. 23 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il provvedimento col quale l’Ufficio invita l’interessato a limitare la domanda ad una sola invenzione o modello di utilità ai sensi dell’articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l’interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l’articolo 173 del Codice in quanto compatibile.

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DOMANDA DI BREVETTO – art. 22 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI BREVETTO
art. 22 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevettazione devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono essere rispettati nel caso in cui il testo del brevetto e dei disegni sia allegato ad una domanda depositata con il sistema telematico.

2. Il testo è scritto con interlinea 1½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza di 0,21 cm. L’Ufficio stabilisce con circolare la data a partire dalla quale la presentazione del testo debba essere tale da permettere il riconoscimento ottico dei caratteri ovvero l’acquisizione elettronica del testo medesimo.

3. I disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.

4. Ove con il deposito della domanda siano stati presentati una descrizione o disegni provvisori, l’esemplare definitivo depositato deve essere presentato entro due mesi.

5. Se la domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, il consenso di cui all’articolo 5, comma 3 decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, consiste in una dichiarazione, allegata alla domanda, con la quale il richiedente afferma che l’invenzione non rientra nella fattispecie di cui al citato articolo 5, comma 3 o, in alternativa, che il consenso è stato acquisito.

6. La dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, può consistere in una autocertificazione.

7. La mancanza della dichiarazione di cui al comma 5 e al comma 6 è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

8. Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite in formato elettronico, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti Marchi.

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DESCRIZIONE E RIVENDICAZIONI DELLA DOMANDA DI BREVETTO – art. 21 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DESCRIZIONE E RIVENDICAZIONI DELLA DOMANDA DI BREVETTO
art. 21 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità deve contenere oltre a quanto indicato all’articolo 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente. Il richiedente, se risiede all’estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell’articolo 197 del Codice.

2. La domanda di brevetto per invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine animale o vegetale, deve contenere la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78. La mancanza della dichiarazione è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

3. La descrizione di cui all’articolo 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice deve:

a) specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;

b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;

c) esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;

d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;

e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;

f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

4. Le rivendicazioni di cui all’articolo 160, comma 4 del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:

a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;

c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

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OSSERVAZIONE DI TERZI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI – art. 20 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

OSSERVAZIONE DI TERZI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI
art. 20 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

 

1. Le osservazioni, di cui agli articoli 174 e 175 del Codice, redatte in lingua italiana ai sensi dell’articolo 148, comma 5 del Codice, sono presentate su carta libera.

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MARCHIO GIA’ REGISTRATO ALL’ESTERO – art. 19 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

MARCHIO GIA’ REGISTRATO ALL’ESTERO
art. 19 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Il richiedente che nella domanda di registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso identico marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla domanda un certificato dal quale risulti in quale data e sotto quale numero d’ordine sia stata fatta la registrazione all’estero.

2. Se la registrazione all’estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto con il quale sia stato attuato il trasferimento del marchio.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell’articolo 6.

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DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO – art. 18 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO
art. 18 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. La domanda di rinnovazione del marchio d’impresa deve contenere, oltre a quanto previsto dall’art. 159 del Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda contiene il numero e la data della registrazione da rinnovare, nonché il numero e la data del primo deposito. Nella domanda si deve indicare se la rinnovazione è richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione.

2. Per i marchi internazionali registrati presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell’Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla Regola 30 e seguente del Regolamento Comune all’Accordo e al Protocollo, da effettuarsi direttamente all’Ufficio Internazionale nei sei mesi precedenti la scadenza, ovvero entro sei mesi successivi con l’aggiunta di una soprattassa, e della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall’articolo 159 del Codice deve essere data prova all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

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MARCHI COLLETTIVI INTERNAZIONALI – art. 17 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

MARCHI COLLETTIVI INTERNAZIONALI
art. 17 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Per i marchi collettivi internazionali, registrati presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ai sensi dell’Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento che disciplina l’uso del marchio, previsto dall’articolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa elezione di domicilio nello Stato ai sensi dell’articolo 197, comma 1 del Codice o tramite mandatario, nominato ai sensi dell’articolo 201 del Codice, direttamente all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale notifica la registrazione internazionale o la sua estensione successiva all’Ufficio.

2. Il regolamento, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell’articolo 6.

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