NULLITA’- art. 233 Codice Proprietà Industriale

NULLITA’
art. 233 Codice Proprietà Industriale

1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.

2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.

4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

 

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LIMITI AL DIRITTO ESCLUSIVO SUL MARCHIO RINOMATO – art. 232 Codice Proprietà Industriale

LIMITI AL DIRITTO ESCLUSIVO SUL MARCHIO RINOMATO
art. 232 Codice Proprietà Industriale

1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all’ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato.

 

 

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DOMANDE ANTERIORI – art. 231 Codice Proprietà Industriale

DOMANDE ANTERIORI
art. 231 Codice Proprietà Industriale

1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.

 

 

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PAGAMENTO INCOMPLETO OD IRREGOLARE – art. 230 Codice Proprietà Industriale

PAGAMENTO INCOMPLETO OD IRREGOLARE
art. 230 Codice Proprietà Industriale

 

1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi [di cui all’articolo 223] può ammettere come utile l’integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (1).

2. Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell’interessato. Se l’istanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all’articolo 135, comma 1 (2).

[ 3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale ] (3).

(1) Comma modificato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma modificato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma abrogato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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DIRITTI RIMBORSABILI – art. 229 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI RIMBORSABILI
art. 229 Codice Proprietà Industriale

 

1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione è rimborsato in caso di estinzione dell’opposizione ai sensi dell’articolo 181, comma 1, lettera b) (1).

2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive. L’autorizzazione viene disposta d’ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta [o ad un ricorso accolto]. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell’avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive (2).

3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.

(1) Comma modificato dall’articolo 121 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma modificato dall’articolo 121 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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ESENZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI – art. 228 Codice Proprietà Industriale

ESENZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI
art. 228 Codice Proprietà Industriale

 

1. All’inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive può concedere l’esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l’inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l’inventore non è tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

 

 

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DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 227 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
art. 227 Codice Proprietà Industriale

 

1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta’ industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e’ stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.

2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d’invenzione, i modelli di utilita’ e i disegni e modelli, ove gia’ maturati alla fine del mese in cui e’ rilasciato l’attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varieta’ vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all’ articolo 109, comma 1 , a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.

4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento e’ ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e’ determinato per ciascun diritto di proprieta’ industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprieta’ industriale.

6. Possono pagarsi anticipatamente piu’ diritti annuali.

7. Nel caso di cui all’ articolo 6, comma 1 , tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.

8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall’anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo e’ pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all’articolo 230 sulla regolarizzazione.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 120 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

 

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TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO – art. 226 Codice Proprietà Industriale

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
art. 226 Codice Proprietà Industriale

 

1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.

 

 

 

 

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DIRITTI DI CONCESSIONE E DI MANTENIMENTO – art. 225 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI DI CONCESSIONE E DI MANTENIMENTO
art. 225 Codice Proprietà Industriale

 

1. Per le domande presentate al Ministero delle attività produttive al fine dell’ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all’intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. La tassa individuale di designazione dell’Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell’istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, è fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

 

 

 

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RISORSE FINANZIARIE – art. 224 Codice Proprietà Industriale

RISORSE FINANZIARIE
art. 224 Codice Proprietà Industriale

 

1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietà industriale.

2. Il Ministero delle attività produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell’ammontare delle tasse di cui al comma 1 all’Ufficio europeo dei brevetti, così come previsto dall’articolo 39 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260 (1).

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l’Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attività.

(1) Comma modificato dall’articolo 119 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

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COMPITI – art. 223 Codice Proprietà Industriale

COMPITI
art. 223 Codice Proprietà Industriale

 

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l’attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:

a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all’aggiornamento sullo stato della tecnica;

b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale;

c) promozione della cultura e dell’uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;

d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l’analisi competitiva dell’Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;

e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.

4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.

(1) A norma dell’articolo unico del D.P.C.M. 25 settembre 2006 l’Ufficio di cui al presente articolo è l’autorità italiana competente a ricevere le rogatorie dell’Ufficio europeo dei brevetti e a trasmetterle alle competenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale per l’esecuzione.

 

 

 

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TARIFFA PROFESSIONALE – art. 222 Codice Proprietà Industriale

TARIFFA PROFESSIONALE
art. 222 Codice Proprietà Industriale

 

1. Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell’ordine, ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera d).

2. Lo svolgimento delle attività relative all’ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

 

 

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RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – art. 221 Codice Proprietà Industriale

RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
art. 221 Codice Proprietà Industriale

 

1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell’ordine e’ esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all’interessato (1).

2. Il direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell’operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

(1) Comma sostituito dall’articolo 118 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – art. 220 Codice Proprietà Industriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
art. 220 Codice Proprietà Industriale

1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all’applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.

2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni l’audizione dell’interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all’incolpato.

3. Se l’interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

4. La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi e l’enunciazione sintetica della decisione.

5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.

6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell’ordine l’autorizzazione ad astenersi.

7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

 

 

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SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – art. 219 Codice Proprietà Industriale

SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
art. 219 Codice Proprietà Industriale

1. Il Consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all’inizio di ogni seduta.

 

 

 

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DECADENZA DALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DELL’ORDINE, SCIOGLIMENTO E MANCATA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – art. 218 Codice Proprietà Industriale

DECADENZA DALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DELL’ORDINE, SCIOGLIMENTO E MANCATA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
art. 218 Codice Proprietà Industriale

1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell’ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.

2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle attività produttive, se non è in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.

3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attività produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l’assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell’atto di convocazione.

 

 

 

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ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE- art. 217 Codice Proprietà Industriale

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
art. 217 Codice Proprietà Industriale

1. Il Consiglio dell’ordine:

a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone immediata comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all’assemblea le iniziative all’uopo necessarie;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all’albo in dipendenza dell’esercizio della professione;

d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all’esercizio della professione;

f) adotta i provvedimenti disciplinari;

g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all’articolo 207;

h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale;

i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;

l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;

m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;

n) riceve le domande di ammissione all’esame di abilitazione di cui all’articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l’ammissione;

o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;

p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.

p-bis) provvede alle iscrizioni nell’albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti (1).

(1) Lettera aggiunta dall’articolo 117 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

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ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ENTE- art. 216 Codice Proprietà Industriale

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ENTE
art. 216 Codice Proprietà Industriale

1. Il Consiglio dell’ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente codice.

2. Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.

 

 

 

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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 215 Codice Proprietà Industriale

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE
art. 215 Codice Proprietà Industriale

1. L’ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall’assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 214.

2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell’ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio dell’ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell’ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

 

 

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ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE- art. 214 Codice Proprietà Industriale

ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
art. 214 Codice Proprietà Industriale

1. I componenti del Consiglio dell’ordine di cui all’articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell’ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell’ambito di enti o imprese di cui all’articolo 205, comma 3, dall’altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell’albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. È ammessa la votazione mediante lettera.

4. Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive.

 

 

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