Registrare un marchio per tubazioni flessibili marchio non registrabile

Helix che tradotto significa elica è un segno descrittivo per tubi flessibili multi spirale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 31/07/2024
*********** Parma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I.
Sintesi dei fatti

HELIX
Marchio denominativo
************(PR)

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 01/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 17
Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica
con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni
industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche
e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con
rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni industriali ad
alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche e di petrolio
e
gas;
Tubi
flessibili
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
non
metallici.
• Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
elica / spirale.
• I suddetti significati del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato
dal seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 01/12/2023):
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/helix
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Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
d’obiezione.
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a
spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno
descrive la specie e la qualità dei prodotti.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.

  • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II.
    Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/02/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:
    • In questo caso il consumatore di riferimento non è il consumatore medio bensì il
    consumatore altamente specializzato. I prodotti rivendicati in Classe 17 non sono
    prodotti di consumo di massa. I clienti del richiedente prestano particolare attenzione
    nella ricerca di loro fornitori al fine di immettere sul mercato un prodotto altamente
    qualificato.
  • Il richiedente ha rivendicato, nella domanda di registrazione, la capacità distintiva del
    marchio acquisita attraverso l’uso che ne sia stato fatto. Il marchio «HELIX» ha
    ottenuto la registrazione negli Stati Uniti d’America nel 2019 (doc. 1). Questo marchio
    risulta essere tuttora registrato (doc. 2) e i prodotti sono i medesimi rivendicati nella
    domanda di registrazione dell’Unione Europea.
    • Secondo la dichiarazione del richiedente, allegata come doc. 3, il mercato del
    prodotto in questione si è espanso anche in Europa a partire dal 2016 e il fatturato
    risulta essere in crescita da allora., Il richiedente ha speso notevoli risorse per la
    partecipazione sia a Fiere internazionali che a Fiere del settore a livello europeo
    (fotografie allegate come doc. 4 e le relative fatture allegate come doc. 5). Il
    richiedente allega, inoltre, fatture di vendita del prodotto stesso (allegate come doc.
    6).
    • Il richiedente fa riferimento al sito Internet www.transferoil.com dove sono presenti i
    prodotti e marchi del richiedente. Oltre a ciò, il richiedente fa riferimento alla quota di
    mercato detenuta dal marchio e rimanda, in particolare, ai documenti 3 e 7.
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  • Al parere del richiedente, le prove presentate attesterebbero che il marcio «HELIX»
    viene utilizzato sul prodotto, in conformità con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo
    3, del RMUE.
    III.
    Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo regolamento, il paragrafo 1 si applica anche se le
    cause d’impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. In
    questo caso, la percezione del marchio «HELIX» dev’essere valutata con riferimento ai
    consumatori di lingua inglese dell’Unione Europea, ovvero i consumatori in Irlanda e Malta.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
    quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
    per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
    disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
    in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
    EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Di conseguenza, l’Ufficio evidenzia come nel caso di specie si debba stabilire se il segno
    «HELIX» rappresenti agli occhi del consumatore interessato di lingua inglese una
    descrizione delle caratteristiche dei prodotti in questione o se si possa ragionevolmente
    ritenere che così avvenga in futuro (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
    § 56).
    L’Ufficio ritiene che gli argomenti presentati dal richiedente non possano modificare questa
    conclusione.
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  1. Descrittività del marchio «HELIX»
    Innanzitutto, il richiedente sottolinea che il pubblico di riferimento nella fattispecie è il
    pubblico specializzato e che tale circostanza deve essere presa in considerazione nella
    determinazione del carattere distintivo del marchio. In questo senso e tenendo conto della
    natura dei prodotti contestati nella Classe 17, l’Ufficio ritiene che i prodotti contestati
    sarebbero rivolti sia ad un pubblico professionale, sia al consumatore medio che potrebbero
    essere interessati all’acquisto di tali prodotti.
    In ogni caso è importante constatare che il fatto che il pubblico di riferimento sia
    specializzato oppure abbia un livello di attenzione più elevato, non può avere un’influenza
    determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di
    un segno. Sebbene il livello di attenzione del pubblico di riferimento sia più elevato di quello
    del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere
    distintivo più debole; infatti, il segno sarà ugualmente descrittivo per questa parte del
    pubblico, a maggior ragione (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
    EU:C:2012:460, § 48).
    Tale argomento del richiedente deve pertanto essere respinto.
    In secondo luogo, il richiedente fa riferimento al fatto che lo stesso marchio «HELIX» è stato
    registrato negli Stati Uniti per i medesimi prodotti della Classe 17. In relazione a tale
    argomento l’Ufficio ricorda che
    come risulta dalla giurisprudenza, il regime comunitario dei marchi rappresenta
    un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue
    obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema
    nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe
    München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di conseguenza,
    l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio comunitario deve essere
    valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa comunitaria.
    Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una
    decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese
    terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio
    nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in
    applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104
    o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae
    origine il segno verbale controverso.
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Pertanto, anche tale argomentazione deve essere respinta.
    Dato che il resto degli argomenti presentati dal richiedente riguardano il carattere distintivo
    acquisito del segno, l’Ufficio deve confermare il carattere descrittivo del segno «HELIX».
    Come dimostrato dall’Ufficio, il marchio «HELIX» verrà percepito dai consumatori di lingua
    inglese come un riferimento ad elica o spirale. Tenuto conto che i prodotti richiesti nella
    Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a spirale / elica, o includono
    componenti a forma di spirale / elica, il marchio «HELIX» descrive la specie e la qualità dei
    prodotti contestati.
    Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio dovrà respingere gli argomenti del richiedente.
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    Alla luce di quanto sopra, l’Ufficio conferma che il marchio in questione risulta essere
    descrittivo, ai sensi dell’’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.
  2. Assenza di carattere distintivo del marchio «HELIX»
    In quanto descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti, il marchio in esame è, per
    questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi
    prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/02/2004, C-363/99,
    Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
    La Corte ha confermato che non spetta all’Ufficio dimostrare che segni simili vengono
    utilizzati sul mercato:
    [L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l’assenza di carattere distintivo
    intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti
    dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di
    prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto,
    dai consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di
    ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
    (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
    È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
    percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non
    come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l’analisi dell’Ufficio basata su
    tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione
    sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il
    marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso; si trova in una
    posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato
    (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
    Il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il
    marchio oggetto della domanda di registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di
    mercato interessato che potrebbe confutare l’analisi dell’Ufficio, la quale si basa su fatti
    derivanti dall’esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione dei
    prodotti e servizi interessati.
    Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il segno in questione risulta
    essere privo di carattere distintivo.
  3. Articolo 7, paragrafo 3 – Distintività acquisita per l’uso
    Oltre agli argomenti summenzionati, nella domanda di registrazione del MUE, il richiedente
    ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere
    distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente
    ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.
    Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
    distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti nella Classe 17.
    A sostegno della sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il
    01/02/2024:
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  • Doc. 1.- Copia della registrazione negli Stati Uniti d’America del marchio «HELIX».
    • Doc. 2.- Prova che il marchio «HELIX» è ancora registrato negli Stati Uniti.
    • Doc. 3.- Porzione di mercato e fatturato annuo del marchio «HELIX» in Europa e nel
    mondo.
    • Doc. 4.- Prova che dimostra la partecipazione del richiedente a fiere internazionali e
    l’utilizzo del marchio «HELIX».
    • Doc. 5.- Fatture di partecipazione alle suddette fiere.
    • Doc. 6.- Fatture di vendita dei prodotti con il marchio «HELIX».
    • Doc 7.- Pubblicità su varie riviste.
    • Doc 8.- Bilancio di esercizio del richiedente.
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati
    dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) – d), dello stesso regolamento non ostano alla
    registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si
    chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti,
    nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il
    marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come
    un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno
    sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le
    considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d),
    RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere
    liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo
    a favore di un solo operatore economico.
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisizione di un carattere distintivo in
    seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico
    pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da
    una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l’acquisizione del
    carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere
    dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate.
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di tale marchio deve
    essere dimostrato nella parte dell’Unione europea in cui esso ne era privo, ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di detto regolamento. In questo caso, l’Ufficio
    considera che il territorio rilevante sono Irlanda e Malta, come paesi anglofoni dell’Unione
    Europea.
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione nel caso di specie,
    dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
    quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata
    Pagina 7 di 9
    dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la
    percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
    un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e
    industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
    ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
    marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere
    che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio
    è soddisfatta.
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso
    quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai
    servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la
    percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in
    questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza
    comunitaria, come «direct proof» dell’acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione
    alla cosiddetta «secondary evidence» costituita in buona sostanza dal volume delle vendite
    e dal materiale pubblicitario. Tale «secondary evidence», se può essere utile per
    corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi
    (12/09/2007, T-141/06, Texture d’une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41, 44).
    Nel caso di specie l’Ufficio ritiene che le prove presentate non dimostrino che il marchio
    «HELIX» abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l’uso in Irlanda e Malta, per le
    ragioni esposte di seguito.
    Valutazione della prova
    In primo luogo, per quanto riguarda la registrazione del marchio «HELIX» negli Stati Uniti
    (docs. 1 e 2), tale circostanza non dimostra nulla rispetto al carattere distintivo acquisito con
    l’uso nei relativi paesi dell’Unione Europea, ovvero Irlanda e Malta. Pertanto, questa prova è
    irrilevante.
    In secondo luogo, ed in relazione al doc. 3, si parla di cifre globali in Europa e nel mondo,
    ma tale cifre non sono individuate/dettagliate per paese; quindi, è impossibile per l’Ufficio
    determinare quante di queste vendite si riferiscano a prodotti venduti in Irlanda e Malta. In
    ogni caso, ed anche qualora dette vendite fossero state dettagliate, tale documento di per sé
    non potrebbe dimostrare la percezione che i consumatori di riferimento hanno nei confronti
    del marchio «HELIX».
    In terzo luogo, ed in relazione al doc. 4, nelle fotografie fornite, il marchio «HELIX» appare
    accanto al nome del richiedente, rendendo impossibile per l’Ufficio determinare come i
    consumatori percepiranno il marchio «HELIX» quando utilizzato da solo. Lo scopo del test
    relativo all’articolo 7, paragrafo 3, sarebbe proprio quello di dimostrare che un marchio di per
    sé è in grado di identificare una specifica origine commerciale:
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    Per quanto riguarda le fiere, la documentazione fornita si riferisce a fiere tenutesi a Monaco,
    Hannover, New Orleans e in Asia, nessuno di questi paesi (Germania e Stati Uniti) o
    continente (Asia) è rilevante nel caso di specie.
    In relazione alle fatture riportate nel doc. 6 si nota che esse sono destinate a società
    provenienti dalla Grecia, dalla Lituania e dalla Svezia, paesi che non sono rilevanti nel caso
    di specie.
    Infine, nemmeno le prove presentate nei doc. 7 e 8 sono rilevanti o perché non fanno
    espresso riferimento al territorio in questione e/o perché includono il nome del richiedente
    accanto al marchio contestato.
    Per tutto quanto sopra, l’Ufficio ritiene che le prove presentate non possano dimostrare il
    carattere distintivo acquisito dall’uso del marchio «HELIX» nel territorio di riferimento (Irlanda
    e Malta).
    Dalle prove presentate, si potrebbe concludere che si tratta di un’azienda italiana che vende
    prodotti che includono il marchio «HELIX». Non è però possibile determinare, mediante le
    prove fornite, la quota del pubblico di consumatore in Irlanda e Malta che identifichi i prodotti
    rivendicati, attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio,
    come richiesto.
    Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia sufficiente per
    determinare che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in Irlanda e a
    Malta attraverso l’uso che ne sia stato fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in
    relazione ai prodotti richiesti, al momento della presentazione della richiesta, nella misura in
    cui consentirebbe al pubblico di riferimento di identificare i prodotti contestati come
    provenienti da una determinata azienda.
    Conclusione
    Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
    rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
    richiesto.
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    IV.
    Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018945850 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Registrare un marchio nel settore dei vini – marchio non registrabile

“Cuvée imperiale” verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come miscela di vini di qualità superiore per cui ha un carattere descrittivo e non distingue il prodotto vino da altri vini.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/07/2024
***********Brescia
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018993548
C0018478
CUVÉE IMPERIALE
Marchio denominativo
************ (Brescia)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 08/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
Bevande alcoliche ad eccezione delle birre; Vini; Vini spumanti.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
italiana e francese attribuirebbe al segno il significato seguente: vino prodotto dai
ceppi di una singola vigna e che è di qualità superiore.
• I suddetti significati dei termini «CUVÉE IMPERIALE», di cui il marchio è composto,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
Pagina 2 di 3
https://dizionario.internazionale.it/parola/cuvee
https://dizionario.internazionale.it/cerca/imperiale
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cuvee
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/imp%C3%A9rial/41859

  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti provengono dalla medesima vigna e che sono di qualità superiore.
    Pertanto, il segno descrive specie, qualità e caratteristiche del metodo di produzione
    dei prodotti nonché il fatto che medesimi sono di qualità presumibilmente superiore.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di
    carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata
    sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018993548 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore delle valigie e delle borse – Alicante marchio non registrabile

“demilan” ad avviso dell’esaminatore rimanda alla provenienza dei prodotti rivendicati, trattandosi di valigie e borse ed essendo Milano conosciuta nel mondo come capitale della moda, il segno avrebbe un carattere descrittivo e non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/07/2024
*********** Travedona Monate
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018798580
demilan
Marchio denominativo
************ Travedona Monate
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 13/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 18
Classe 26
Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
Fibbie per cinture (accessori d’abbigliamento).
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua francese e spagnola, che
attribuirebbe al segno il significato seguente: proveniente dalla città italiana di Milano.
è
Il suddetto significato dei termini congiunti «de» e «milan», di cui il marchio è
composto,
supportato
dai
seguenti
riferimenti
di
dizionario:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/de,
Pagina 2 di 5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan,
https://dle.rae.es/de?m=form, https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n#.–
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti richiesti, ovvero valigie, borse, fibbie per cinture (accessori di
abbigliamento), ecc. provengono dalla città italiana di Milano, che è il cuore
industriale d’Italia ed è particolarmente famosa per il design e la moda. Pertanto, il
segno descrive la provenienza geografica dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/04/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il nome del richiedente è DEMILAN.IT S.r.l., da cui deriva il segno richiesto. Vengono
    indicati il nome di dominio registrato (demilan.it) e la P.E.C. (demilan.it@legalmaill.it).
  2. La separazione del segno, da ‘DEMILAN’ in ‘DE MILAN’ è immotivata.
    Il richiedente fa riferimento al marchio di titolarità di un terzo che si oppone
    alla registrazione del segno in esame. L’opponente non ha a che vedere con la città
    di Milano e il nome è stato adottato per ingannare il consumatore sulla provenienza,
    a differenza del richiedente (nato a Milano, con sede nella città in cui si è sviluppata
    la sua cultura creativa ecc.). Il richiedente si interroga ulteriormente sulla registrabilità
    del marchio figurativo
    III. Motivazione
    .
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    Pagina 3 di 5
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Si deve stabilire quindi se il segno «demilan» rappresenti, nella mente del consumatore
    interessato di lingua francese e spagnola, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti
    obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
    Nonostante il segno consista in una parola composta, che non separa visivamente i termini
    che lo compongono, ciò non impedisce di constatare il suo carattere descrittivo, poiché il
    pubblico tende a scomporre le parole composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in
    particolare quando hanno un significato chiaro.
    Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché
    l’assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento
    creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto
    distintivo
    (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37;
    17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
    La combinazione «demilan» costituisce una semplice combinazione di due elementi
    descrittivi, ovvero «de» e «milan», ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Il segno è
    compatibile con le regole della sintassi e della grammatica francese e spagnola, nonostante
    l’omissione dello spazio.
    L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
    dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella
    precedente notifica dell’Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte da dizionari generali, la
    dicitura ha il seguente significato: proveniente dalla città italiana di Milano.
    Si tratta di un’espressione facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento, senza la
    necessità di compiere complicati sforzi mentali.
    Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel
    contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata
    di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il
    consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico fattore decisivo
    è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
    (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,
    Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
    EU:T:2010:81, § 26).
    Pagina 4 di 5
    Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
    e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
    ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
    contestato.
    Nel caso di specie, se apposto a prodotti quali valigie, borse, accessori di abbigliamento ecc.
    la dicitura in esame trasmetterà al consumatore l’informazione del fatto che tali prodotti
    provengono da/sono fabbricati a Milano, ovvero una città, capoluogo dell’omonima provincia,
    universalmente considerata come una delle più prestigiose capitali della moda. È questo un
    dato di fatto universalmente conosciuto da qualsiasi consumatore avente delle conoscenze
    medie.
    Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
    RMUE,
    Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
    della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
    potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
    Questo è il caso del segno in questione, poiché descrive la provenienza geografica dei
    prodotti. Come più sopra indicato, l’assenza di uno spazio fra i termini «de» e «milan» non è
    sufficiente ad inficiare la correttezza di quanto indicato.
    Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di
    caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è,
    per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o
    servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist &
    Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi.
    Il fatto che il richiedente sia di Milano e vi abbia sviluppato la propria attività è del tutto
    irrilevante nel caso di specie. L’Ufficio fa notare che deve prendere in considerazione il
    segno così come depositato, a prescindere dall’origine dell’imprenditore o dell’impresa
    richiedente. Un segno che fa riferimento all’origine geografica dei prodotti, come nel caso de
    quo, non è registrabile proprio in quanto descrittivo di una caratteristica degli stessi.
    In riferimento al nome di dominio registrato dal richiedente, l’Ufficio rileva che un nome di
    dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di
    proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può
    accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per
    contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli di
    altre imprese concorrenti. L’uso della dicitura «demilan» come nome di dominio non è una
    prova dell’uso effettivo del marchio (decisione 10 settembre 2001, R0638/2000-4,
    BUY.COM). Tali affermazioni si possono applicare, analogamente, al fatto che il richiedente
    utilizzi «demilan» nella sua P.E.C.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato una registrazione simile. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    Pagina 5 di 5
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018798580 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “DANIEL SORTINO”

Accettata in data 23.07.2024 la domanda di registrazione del marchio “DANIEL SORTINO” depositato il 12.02.2024 a Nuoro

Il marchio è utilizzato nel settore profumeria




Marchio descrittivo per apparecchi elettrodomestici – marchio respinto

Heat Control ad avviso dell’esaminatore è descrittivo per prodotti elettrodomestici perché il segno verrebbe inteso indicativo di prodotti con funzione termoregolatrice.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/07/2024
************* Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
************** Milano (MI)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/05/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 7
Apparecchi elettrodomestici compresi in questa classe; macchine per il
lavaggio; lavastoviglie, lavabiancheria; macchine lava-asciuga; frullatori;
apparecchi per miscelare il cibo ed i liquidi; robot e utensili da cucina elettrici;
tritatutto elettrici per uso domestico; apparecchi e macchine elettrici da cucina
per sminuzzare, grattugiare, tritare, triturare, raschiare, macinare, pressare,
schiacciare, tagliare, affettare, impastare, emulsionare, frullare, sbattere,
mescolare, miscelare o pelare alimenti, comprese macchine da cucina
elettriche; macinacaffè elettrico; sbattitori elettrici; spremifrutta centrifughe per
succhi, estrattori di frutti e ortaggi; macchine elettriche per fare la pasta;
Robot alimentari; pelatrici; macchine per lavare alimenti; frullatori elettrici;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
affettatrici, utensili elettrici a motore, apriscatole elettrici, affilatrici per coltelli
elettrici; macchine ed apparecchi per la preparazione di bevande e/o vivande;
dispositivi meccanici per spillare (apparecchi per spillare); Apparecchi elettrici
per fare la schiuma con il latte; Schiumatori elettrici per caffè; apparecchi
elettrici per lo smaltimento dei rifiuti, ovvero tritarifiuti e compressori di rifiuti;
presse da stiro, stiratrici, comprese nella classe 7; macchine elettriche e
apparecchi per la pulizia; parti ed accessori per i prodotti suddetti compresi in
questa classe.
Classe 9
Classe 11
Apparecchi e strumenti di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di
soccorso (salvataggio); Apparecchi di comunicazione per elettrodomestici di
ogni tipo; Dispositivi di controllo elettronici; computer per il controllo e il
funzionamento degli elettrodomestici di ogni tipo; apparecchi e programmi di
elaborazione dati per il comando e l’impiego di apparecchi elettrodomestici;
Software; Indicatori del tempo digitali dotati di display della temperatura;
Software d’interfaccia grafica per l’utente; Interruttori tattili; Interruttori elettrici;
Quadri di comando per fornelli; Quadri di comando elettrici; Schede per
circuiti di comando; Pannelli di segnalazione; Pannelli di controllo sensibili al
tatto; Pannelli con interruttori [elettrici]; Pannelli di visualizzazione elettronici;
Pannelli di segnalazione luminosi o meccanici; Pannelli di visualizzazione
OLED (visualizzatori a diodi ad emissione luminosa organici); Pannelli di
visualizzazione a cristalli liquidi con transistor a pellicola sottile [TFT-LCD];
Parti ed accessori per tutti i suddetti prodotti compresi in questa classe.
Apparecchi elettrodomestici compresi in questa classe; apparecchi di
riscaldamento, per la produzione di vapore e di cottura, apparecchi per
cucinare, arrostire, friggere, grigliare, tostare, refrigerare, surgelare,
scongelare e riscaldare; pentole a riscaldamento autonomo; cucine di ogni
tipo; forni; piani di cottura; barbecues; utensili elettrici per la cottura; forni a
microonde; fornelli; tostapane; grill; griglie di ogni tipo; piastre; apparecchi a
vapore; Recipienti per cuocere il riso; cuocipasta; girarrosti di ogni tipo;
apparecchi di cottura ad aria calda; cuoci-uova; scalda-biberon; macchine per
cuocere il pane; macchine elettriche per il caffè e il tè; apparecchi per tostare
il
caffè; macchine per l’espresso; caffettiere elettriche; macchine per il
cappuccino; distributori automatici di caffè (compresi nella classe 11);
Apparecchi per sandwich; Macchine per fare la pizza; padelle elettriche; slow
cooker; macchine per fare il gelato; Apparecchi per la cottura di crêpes;
apparecchi per la preparazione di cialde; bollitori elettrici; macchine elettriche
per fare bevande calde; pentole a pressione elettriche; friggitrici elettriche;
frigoriferi;
apparecchi
di
essiccamento,
in
particolare
anche
asciugabiancheria, asciugatrici per la biancheria, apparecchi per asciugare le
mani, apparecchi elettrici per la cura del corpo, dei capelli e per l’estetica,
asciugacapelli; apparecchi di ventilazione; apparecchi di condizionamento;
Parti ed accessori per tutti i suddetti prodotti compresi in questa classe.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Pagina 3 di 3
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obiettati nelle classi 7, 9 e 11 sono dotati di funzionalità termoregolatrice. Infatti,
prodotti come elettrodomestici (lavastoviglie, machine per il caffè o processori alimentari e
apparecchi di condizionamento) generalmente possiedono meccanismi di controllo del
calore al fine di rendere la temperatura stabile ed evitare il surriscaldamento e/o per
raggiungere il livello di temperatura desiderata – ad esempio, prodotti come il software
possono essere usati per il controllo della temperatura. Pertanto, nonostante il fatto che vi
sia un elemento figurativo, un termometro che semplicemente rinforza il concetto di
monitoraggio della temperatura e di una minima stilizzazione delle parole componenti il
marchio, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
su specie, qualità e modo d’uso dei prodotti.
benché il segno contenga determinati elementi figurativi e stilizzati che
gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019014364 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio per forni e fornelli elettrici per la cottura dei cibi – marchio descrittivo

Analizziamo il segno “EXTRAORDINARY COOKING”, se identifica apparecchi che servono per cuocere alimenti verrebbe inteso come un apparecchio che in modo straordinario e speciale cuoce gli alimenti, quindi non avrebbe capacità distintiva rispetto ad altri segni dello stesso segmento di mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/07/2024
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018986778
C010831
EXTRAORDINARY COOKING
Marchio denominativo
*********** (AN)
ITALIA
In data 23/03/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 11
Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Impianti per la produzione di vapore;
Apparecchi di refrigerazione; Dispositivi di cottura a induzione
elettromagnetici; Fornelli elettrici; Forni a microonde [apparecchi di cottura];
Forni a gas; Forni elettrici; Macchine da caffè elettriche; Apparecchi di cottura;
Forni; Piani di cottura a incasso; Piani di cottura; Apparecchi a gas per
cucinare; Cappe da cucina; Cappe aspiranti; Piani di cottura a induzione;
Piani di cottura a gas; Apparecchi combinati per induzione e aspirazione;
Forni a vapore; Frigoriferi; Apparecchi per l’essiccazione; Apparecchi di
aerazione; Piastre elettriche di cottura; Aspiratori [ventilazione o
condizionamento dell’aria]; Apparecchi ed impianti di raffreddamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “cottura/cucina
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 4
da
straordinaria, eccezionale”. Ciò è supportato da riferimenti di dizionario (informazioni
estratte
Collins
in
data
22/03/2024
all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/extraordinary,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cooking).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «EXTRAORDINARY COOKING»
semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti
sono per cucinare in maniera straordinaria e per ottenere cotture e cibi cotti di
elevata qualità. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti
interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da
una ricerca su Internet condotta in data 22/03/2024 è risultato che i termini
«EXTRAORDINARY COOKING» sono utilizzati abitualmente nel mercato di
riferimento: 1. https://www.sa.aristonchannel.com/en_GB/h/ariston-built-in-electric
oven:-inoxcolor,
self-cleaning—fa3-540-h-ix-a/f100158

  1. https://www.ubuy.ie/en/product/4D4UPUIF0-air-fryer-countertop-oven-pimiho-7-in
    1
    functionality-rotisserie-and-convection-oven-with-air-fry-roast-bake-dehydrate
    andwarm-wire-rack
  2. https://www.unox.com/en_ie/ovens/speed/commercial-speed-ovens/
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Pagina 3 di 4
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018986778 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 11
    Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Impianti per la produzione di vapore;
    apparecchi di refrigerazione; Dispositivi di cottura a induzione
    elettromagnetici; Fornelli elettrici; Forni a microonde [apparecchi di cottura];
    Forni a gas; Forni elettrici; Macchine da caffè elettriche; Apparecchi di cottura;
    Forni; Piani di cottura a incasso; Piani di cottura; Apparecchi a gas per
    cucinare; Cappe da cucina; cappe aspiranti; Piani di cottura a induzione; Piani
    di cottura a gas; Apparecchi combinati per induzione e aspirazione; Forni a
    vapore; Frigoriferi; apparecchi per l’essiccazione; Apparecchi di aerazione;
    Piastre elettriche di cottura; Aspiratori [ventilazione o condizionamento
    dell’aria]; Apparecchi ed impianti di raffreddamento.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 11
    Apparecchi di illuminazione; Impianti sanitari; Refrigeratori elettrici per vino;
    Refrigeratori elettrici per vino per uso domestico; Depuratori d’acqua;
    sterilizzatori; Sterilizzatori dell’aria; sterilizzatori d’acqua; filtri dell’aria; Impianti
    di climatizzazione; apparecchi per il ricircolo dell’aria; attrezzatura per il
    trattamento dell’aria; apparecchi di deodorazione.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Segno descrittivo per servizi di intrattenimento ed esposizioni d’arte – segno non registrabile

“Aula Verde” verrebbe inteso come spazio all’aria aperta per i servizi in classe 41, 42 e 44 risulterebbe un segno descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/07/2024
**********Roma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018977021
Aula Verde
Marchio denominativo
***********
Roma
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41
Classe 42
Esposizioni d’ arte; Conduzione di attività di intrattenimento relative alle arti
dello spettacolo; Istruzione relativa alle arti dello spettacolo; Organizzazione
di eventi culturali e artistici; Servizi d’istruzione in materia di arti; Istruzione e
formazione inerenti la tutela della natura e dell’ambiente; Servizi culturali;
Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Organizzazione di
conferenze, esposizioni e concorsi; Produzione di contenuti audiovisivi e
multimediali, e fotografia.
Consulenza tecnica nel settore dell’ingegneria ambientale; Servizi di
ingegneria in tema di tecnologia ambientale; Ricerca in tema di tutela
ambientale; Fornitura di informazioni scientifiche e consulenza in relazione
alla emissione di anidride carbonica; Ricerca nel campo del cambiamento
climatico; Servizi di design di opere d’arte; Progettazione di arte grafica;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
Design industriale e arti grafiche; Fornitura di informazioni tecnologiche sulle
innovazioni ecologiche e a tutela dell’ambiente; Fornitura di informazioni
scientifiche in materia di cambiamento climatico e di riscaldamento globale;
Fornitura d’informazioni scientifiche nel campo del riscaldamento globale;
Servizi di consulenza in materia di protezione ambientale; Ricerca scientifica
nel campo della tutela ambientale; Servizi di valutazione ambientale; Servizi
di consulenza riguardante la pianificazione ambientale; Servizi di consulenza
ambientale.
Classe 44
Arteterapia;
Architettura
paesaggistica;
Orticoltura,
giardinaggio
e
paesaggistica; Progettazione di giardini e paesaggi; Servizi agricoli in materia
di conservazione ambientale.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il pubblico di riferimento, ovvero il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e
portoghese, attribuirebbe al segno il significato seguente: spazio, normalmente
all’aria aperta, che sfrutta il contatto con la natura per rafforzare l’apprendimento e
rinnovare il modello educativo, basandosi sull’esperienza, l’osservazione e
l’esplorazione.–
Il suddetto significato della dicitura «Aula Verde» è supportato dalle seguenti pagine
web (ricerche effettuate in data 04/03/2024): https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXkPeJqt
qEAxWhVaQEHSteDzQQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F
%2Fwww.sardegnaforeste.it%2Fdocumenti
%2F3_68_20120202094111.pdf&usg=AOvVaw3qZhf6jPCToZWXqa0_d
_Z&opi=89978449;
https://redsocial.rededuca.net/aulas-verdes;
https://www.simbiotia.com/entornos-terapeuticos-educativos/aulas-verdes/;
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj73JiYsdqEAxWYU6QEHc
4tCgQ4FBAWegQICRAB&url=https%3A%2F%2Frepositorio.iscte-iul.pt%2Fbitstream
%2F10071%2F19973%2F1%2FMaster_Rafael_Branco_Cruz.pdf&usg=AOvVaw1YG
rQL9krQaMsYDFbrX_JJ&opi=89978449
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i servizi richiesti: (i) sono sevizi quali ‘Fornitura di informazioni tecnologiche sulle
innovazioni ecologiche e a tutela dell’ambiente; Fornitura di informazioni scientifiche
in materia di cambiamento climatico e di riscaldamento globale; Ricerca scientifica
nel campo della tutela ambientale’ (classe 41), ‘Servizi agricoli in materia di
conservazione ambientale; Arteterapia; Orticoltura, giardinaggio e paesaggistica’
(classe 44) ecc. resi in uno spazio, normalmente all’aria aperta, che sfrutta il contatto
con la natura per rafforzare l’apprendimento e rinnovare il modello educativo,
basandosi sull’esperienza, l’osservazione e l’esplorazione; (ii) sono servizi quali
‘Consulenza tecnica nel settore dell’ingegneria ambientale; Servizi di ingegneria in
tema di tecnologia ambientale; Ricerca in tema di tutela ambientale; Fornitura di
informazioni scientifiche e consulenza in relazione alla emissione di anidride
carbonica; Ricerca nel campo del cambiamento climatico; Servizi di design di opere
d’arte; Progettazione di arte grafica’ (classe 42), ‘Architettura paesaggistica,
Progettazione di giardini e paesaggi’ (classe 44) ecc. destinati a
creare/fomentare/mantenere uno spazio, normalmente all’aria aperta, che sfrutta il
contatto con la natura per promuovere un nuovo modello di insegnamento; (iii) sono
servizi quali ‘Esposizioni d’arte; Conduzione di attività di intrattenimento relative alle
arti dello spettacolo; Istruzione relativa alle arti dello spettacolo; Organizzazione di
eventi culturali e artistici; Servizi d’istruzione in materia di arti; Istruzione e
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formazione inerenti la tutela della natura e dell’ambiente; Servizi culturali;
Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Organizzazione di conferenze,
esposizioni e concorsi’ (classe 41) aventi ad oggetto o resi in un aula verde nel
senso di cui sopra. Pertanto, il segno descrive il luogo, la destinazione e l’oggetto dei
servizi.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018977021 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio per materiali da pavimentazione: segno descrittivo

Trail per materiali da pavimentazione è un segno descrittivo. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei alla pavimentazione di sentieri.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/06/2024
*********** TORINO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

TRAIL
Marchio denominativo
/
ITALIA
In data 04/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 19
Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di
metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non
metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per
costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non
metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,
non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali
da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno;
pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, il consumatore medio, ma anche quello specializzato nel settore della
costruzione, di lingua inglese, attribuirebbe al segno il significato seguente: un
sentiero che attraversa una zona di campagna, montagna o foresta, spesso
realizzato o utilizzato per uno scopo particolare.
• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trail?q=trail_1

  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei
    alla pavimentazione di sentieri. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
    non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
    un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    • Si rileva inoltre che il concetto e l’attività di pavimentazione dei sentieri o dei cammini
    non sono un certamente astratti.
    Pagina 3 di 11
    Pagina 4 di 11
    Pagina 5 di 11
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/04/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

  1. Il richiedente ritiene che dal significato attribuito al termine inglese ‘Trail’, sia come
    indicato nel dizionario di lingua inglese Collins, sia come rilevato nei dizionari di
    lingua italiana Garzanti e Treccani, si debba evincere la caratteristica
    fondamentale di un ‘trail’, ossia quella di essere percorso accidentato, un
    passaggio naturale non creato dall’uomo. Pertanto, il segno non ha natura
    descrittiva e/o informativa in relazione ai prodotti in questione – trattandosi di
    materiali utilizzati ad esempio per pavimentazioni artificiali. Inoltre, il richiedente
    ribadisce che non vi è alcun riferimento ai prodotti in questione dal momento che
    essi sono destinati ad essere utilizzati in contesti ‘artificiali’ e la denominazione del
    segno, invece, evoca l’asperità e la naturalità dei sentieri.
  2. Il richiedente afferma che anche un grado minimo di distintività è sufficiente per
    evitare l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b), RMUE e che i risultati della ricerca indicati dall’Ufficio, non sono
    pertinenti e sufficienti a provare che il segno sia del tutto privo di distintività, dato
    che sebbene in alcune zone vi siano sentieri pavimentati, in ogni caso questi tipi
    sarebbero delle eccezioni. Infatti, in particolare, il richiedente afferma che tale
    Pagina 6 di 11
    argomentazione non è provata da quest’ultima circostanza dal momento che
    questi sentieri pavimentati di carattere eccezionale si troverebbero all’interno del
    Parco Nazionale dei Picos, parco situato in Spagna e non in un paese europeo di
    lingua anglofona.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    In relazione alle argomentazioni del punto 1., il significato dell’elemento ‘Trail’, come indicato
    dall’Ufficio nella lettera d’obiezione, è chiaro e si riferisce al termine sentiero, che
    ricomprende in sé tutti i vari tipi di passaggi e percorsi naturali e/o artificiali. Ad ogni modo, si
    evidenzia il fatto che anche i passaggi cosiddetti naturali, ossia i cammini e sentieri di
    campagna e/o montagna e/o forestali, possono essere sono anch’essi il risultato di
    un’attività umana, poiché un sentiero è il risultato di un passaggio continuo di uomini e/o
    Pagina 7 di 11
    animali e inoltre esso, come dimostrato e come reiterato nella presente decisione (infra),
    può essere il risultato di una vera e propria realizzazione di pavimentazione. In altre parole, il
    fatto che si tratti di un percorso accidentato e/o comunque nella natura, come sottolinea il
    richiedente, non vuol dire che tale via o cammino non possa essere pavimentato.
    Per completezza, si rileva che poiché il pubblico di riferimento è quello di lingua inglese
    dell’Unione, il significato de termine in lingua italiana è irrilevante, sebbene esso sia identico
    a quello in lingua inglese.
    Pertanto, le argomentazioni di cui al punto 1. debbono essere rigettate.
    Per quanto riguarda le argomentazioni al punto 2, è evidente che la circostanza che il Parco
    Nazionale dei Picos sia situato in Spagna è del tutto irrilevante. A tal proposito, la
    geolocalizzazione del sito in questione non influenza in alcun modo la percezione del segno
    da parte del pubblico di riferimento e ad ogni qual modo, si rileva che i risultati nella lettera
    d’obiezione relativi al Parco Nazionale dei Picos sono stati forniti in lingua inglese e pertanto
    sono scritti e pensati per tale tipo di pubblico. Inoltre, in relazione al fatto che tale esempio
    non sarebbe sufficiente a dimostrare che vi siano sentieri pavimentati o che si tratti
    solamente di casi eccezionali, qui di seguito si riportano altri risultati di vari tipi di sentieri
    pavimentati presenti in Irlanda, il principale paese dell’Unione Europea di lingua anglofona:

  • Informazione estratta da All trails il 25/06/2024 all’indirizzo
    https://www.alltrails.com/ireland/paved
    (Traduzione libera dell’Ufficio: I migliori sentieri asfaltati in Irlanda
    4.570 recensioni
    Esplora i sentieri asfaltati più popolari in Irlanda con mappe dei sentieri e
    indicazioni stradali curate a mano, oltre a recensioni dettagliate e foto di
    escursionisti, campeggiatori e amanti della natura come te.)
    • Informazione
    estratte
    da
    Discover
    Ireland
    il
    https://www.discoverireland.ie/guides/ireland-best-cycling-routes
    25/06/2024
    Pagina 8 di 11
    (Traduzione libera dell’Ufficio: Una spettacolare pista ciclabile e pedonale
    pavimentata di 46 km lungo una vecchia linea ferroviaria, la Waterford
    Greenway si estende dalle banchine della città più antica d’Irlanda,
    Waterford, fino alla vivace cittadina balneare di Dungarvan. Fermatevi a
    Mount Congreve e visitate quello che molti considerano uno dei grandi
    giardini del mondo, oltre a insediamenti vichinghi, un castello normanno, un
    fantastico caffè e stazioni ferroviarie abbandonate lungo il percorso.)
  • Informazioni estratte da All trails il 25/06/2024 all’indirizzo
    https://www.alltrails.com/ireland/paved
    Pagina 9 di 11
    (Traduzione libera dell’Ufficio:
    Domande frequenti sui sentieri asfaltati in Irlanda Quali parchi nazionali in Irlanda
    hanno sentieri asfaltati?
    Gli escursionisti di AllTrails.com raccomandano diversi parchi nazionali popolari in
    Irlanda. Il Parco nazionale di Wicklow Mountains ospita 1 percorso asfaltato con una
    valutazione media di 4,3 stelle da 145 recensioni della comunità.
    Qual è il sentiero asfaltato più lungo d’Irlanda?
    Secondo AllTrails.com, il percorso asfaltato più lungo in Irlanda è il Kingfisher Cycle
    Trail – Southern Loop. La lunghezza stimata di questo percorso è di 249,0 km.
    Qual è il percorso asfaltato con il maggior dislivello in Irlanda?
    Irlanda: Con un’ascesa di 5.577 m, Kingfisher Cycle Trail – Southern Loop ha il
    maggior dislivello di tutti i percorsi asfaltati dell’area. La prossima salita più alta per i
    sentieri asfaltati è Carrick-on-Shannon and Derrylin Loop con 5.153 m di dislivello.)
    Nel caso in esame è dunque evidente che il significato del termine ‘trail’ in relazione ai
    prodotti in questione, può essere riferito a sentieri, percorsi e/o cammini in senso lato. In tal
    senso, il concetto di sentiero pavimentato è usato in lingua inglese, come sopra dimostrato.
    Per completezza si precisa che secondo la giurisprudenza costante e consolidata il fatto che
    il segno o la combinazione di cui si chiede la registrazione non sia di uso comune non
    induce necessariamente a concludere che sia intrinsecamente distintivo in relazione ai
    prodotti e servizi in questione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono
    esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
    commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione,
    il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
    prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». (enfasi aggiunta)
    Pagina 10 di 11
    Alla luce di quanto sopra, quand’anche l’Ufficio non fosse stato in grado di dimostrare che
    esistono sentieri pavimentati e che pertanto il segno descrive una caratteristica dei prodotti
    (quella di poter essere usati per pavimentare sentieri), il segno sarebbe comunque
    descrittivo di una caratteristica dei prodotti poiché la pavimentazione di sentieri non è una
    circostanza fuori dell’ordinario.
    Se a ciò si aggiunge che per facilitare il passaggio a piedi o in biciletta, esistono numerosi
    sentieri (trail[s]) pavimentati, non si può che concludere che il segno è descrittivo di una
    caratteristica dei prodotti come spiegato nella lettera di obiezione e nella presente decisione.
    Pertanto, anche le argomentazioni al punto 2. debbono essere rigettate.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951975 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 19
    Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di
    metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non
    metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per
    costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non
    metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,
    non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali
    da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno;
    pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 19
    Angolari per coperture non metalliche; coperture non metalliche; listelli in
    legno; oggetti d’arte in pietra, in calcestruzzo o in marmo; parquets;
    rivestimenti in legno; rivestimenti per parati [costruzione] non metallici;
    rivestimenti, non metallici, per l’edilizia; statue in pietra, in calcestruzzo o in
    marmo; tasselli per parquets; coperture per tetti non metalliche; materiali da
    costruzione con qualità di insonorizzazione, non in metallo; pali non
    metallici; piastrelle per pareti, non di metallo; rivestimenti per muri
    [costruzione] non metallici; soffitti non metallici; statuette in pietra,
    calcestruzzo o in marmo; tegole non in metallo.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Indicazione geografica protetta per frutta conservata – Marchio non registrabile Alicante 08 luglio 2024

Il segno “Sapori di Romagna”, in classe 29 e 31 per frutta conservata, contiene il nome “Romagna” che evoca l’indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna. Per questo motivo non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/07/2024
************* Forlì
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018997261
Logo
Marchio figurativo
************ Forlì
ITALIA
In data 30/04/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Classe 31
Frutta lavorata.
Coltivazioni agricole e dell’acquacoltura, orticoltura e forestali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il segno «
» contiene il termine «Romagna», che evoca l’indicazione
geografica protetta (IG) ‘Pesca e Nettarina di Romagna’ (PGI-IT-1535).
I prodotti oggetto dell’obiezione comprendono pesche e nettarine che non hanno
l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio per il quale si
richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma
dell’articolo
7,
paragrafo
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
1,
lettera
j),
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
RMUE.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda
di marchio dell’Unione europea n. 018997261 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 29
Classe 31
Frutta lavorata.
Coltivazioni agricole e dell’acquacoltura, orticoltura e forestali.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 29
Classe 31
Budelli per insaccati e sue imitazioni; Carne e prodotti a base di carne; funghi,
ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Insetti e larve preparati; Oli e grassi
commestibili; Prodotti caseari e loro succedanei; Pesci, frutti di mare e
molluschi, non vivi; Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di
carne.
Coltivazioni forestali; Cibi e foraggio per animali; Animali vivi, organismi per la
riproduzione (allevamento); Esche, non artificiali; Lettiera e strame per
animali.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
Pagina 3 di 3
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio per pasta fresca – marchio non registrabile Alicante 03-07-2024

Il segno “pastificio bolognese” per l’esaminatore europeo è descrittivo per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/07/2024
*********** Roma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
********** Roma RM
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 24/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Maccheroni; ravioli; spaghetti; tagliatelle; vermicelli; Cannelloni; Conchiglie di
pasta; Gnocchi; Lasagne; Pasta alimentare; Pasta all’uovo; Pasta con
farciture; Pasta di grano saraceno; Pasta fresca; Pasta integrale; Pasta
ripiena; Pasta secca; Pasta surgelata; Paste alimentari preparate; Paste
alimentari ripiene; Tagliatelle all’uovo; Tagliatelle di farina integrale; Tagliatelle
di grano saraceno; Tagliolini secchi; Tortelli; Tortellini; Tortellini secchi; piatti
pronti principalmente a base di pasta.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
segno il significato seguente: stabilimento per la produzione di pasta alimentare con
sede a Bologna; negozio dove si produce e si vende la pasta alimentare con sede a
Bologna.–
supportati
I suddetti significati dei termini «PASTIFICIO BOLOGNESE», contenuti nel marchio,
sono
dai
seguenti
https://dizionario.internazionale.it/parola/pastificio
riferimenti
https://dizionario.internazionale.it/parola/bolognese.
di
dizionario:
e
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti richiesti (pasta alimentare, piatti a base di pasta ecc.) sono prodotti da
o commercializzati in uno stabilimento per la produzione di pasta alimentare con
sede a Bologna / negozio dove si produce e si vende la pasta alimentare con sede a
Bologna Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi (costituiti da caratteri
alquanto comuni e perfettamente leggibili inseriti all’interno di un’etichetta ovale, con
una spiga nella parte superiore), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno
come indicativo di informazioni sul luogo di produzione e/o vendita dei prodotti. Dato
che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un
marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di
altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019012562 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Pa




Registrare un marchio per servizi di architettura e arredamento – Alicante 03-07-24

Il segno in esame è “Casagarage” per servizi di architettura e vendita di oggetti in classe 20. Per l’esaminatore il segno è descrittivo per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/07/2024
************** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

CASAGARAGE
Marchio denominativo
************ Pistoia
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 18/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 20
Classe 42
Accessori per mobili, non di metallo; specchi; cornici; tavoli; poltrone.
Servizi di architettura; servizi di design; servizi di progettazione di interni di
edifici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti della classe 20 per i quali è sollevata la presente obiezione, ad esempio accessori
per mobili, non di metallo; tavoli, sono progettati specificamente, o destinati, ecc., a un
edificio ad uso abitativo a uno o più piani, suddiviso in vani, e/o un locale per il ricovero di
autoveicoli, per esempio, per l’arredo di tali locali.
Similmente, i servizi della classe 42, ad esempio servizi di design; servizi di progettazione di
interni di edifici, possono essere pensati per, o destinati, ecc., a un edificio ad uso abitati
e/o un locale per il ricovero di autoveicoli, per esempio perché sono servizi dedicati al
disegno di interni o di elementi per l’arredo di tali spazi.
Pertanto, il segno descrive il tipo e la destinazione dei prodotti e servizi.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018996980 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Segni e provenienza geografica – marchi non registrabili – Alicante 24 giugno 2024

Zafferano del Maltese secondo l’esaminatore europeo verrebbe inteso come prodotto che contiene la spezia coltivata nell’appenino Campano per cui indicherebbe la provenienza geografica. Per tale motivo il segno non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 20/06/2024
************* NAPOLI
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
*****************(BN)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 06/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3
Classe 29
Oli essenziali ed estratti aromatici; Toiletteria; Saponi.
Carne e prodotti a base di carne; Oli e grassi commestibili; Prodotti caseari
e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di
carne.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 6
Classe 30
Classe 33
Classe 35
Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti;
Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zuccheri,
dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci, prodotti delle api e decorazioni
commestibili; Zafferano.
Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati
alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche; Liquori.
Servizi di vendita al dettaglio di Oli essenziali ed estratti aromatici; Servizi di
vendita al dettaglio online di Oli essenziali ed estratti aromatici; Servizi di
vendita al dettaglio online di Toiletteria; Servizi di vendita al dettaglio di
Toiletteria; Servizi di vendita al dettaglio di Carne e prodotti a base di carne;
Servizi di vendita al dettaglio online di Carne e prodotti a base di carne;
Servizi di vendita al dettaglio di Oli e grassi commestibili; Servizi di vendita
al dettaglio online di Oli e grassi commestibili; Servizi di vendita al dettaglio
di Prodotti caseari e loro succedanei; Servizi di vendita al dettaglio online di
Prodotti caseari e loro succedanei; Servizi di vendita al dettaglio di Uova e
prodotti a base di uova; Servizi di vendita al dettaglio online di Uova e
prodotti a base di uova; Servizi di vendita al dettaglio di Zuppe e brodi,
estratti di carne; Servizi di vendita al dettaglio online di Zuppe e brodi,
estratti di carne; Servizi di vendita al dettaglio di Cereali lavorati, amidi e
prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Servizi di vendita al
dettaglio online di Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati
da forno e lieviti; Servizi di vendita al dettaglio di Gelati, yogurt gelato e
sorbetti; Servizi di vendita al dettaglio online di Gelati, yogurt gelato e
sorbetti; Servizi di vendita al dettaglio di Sale, spezie, aromi e condimenti;
Servizi di vendita al dettaglio online di Sale, spezie, aromi e condimenti;
Servizi di vendita al dettaglio di Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e
ripieni per dolci, prodotti delle api e decorazioni commestibili; Servizi di
vendita al dettaglio online di Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e ripieni
per dolci, prodotti delle api e decorazioni commestibili; Servizi di vendita al
dettaglio di Bevande alcoliche (eccetto le birre); Servizi di vendita al
dettaglio online di Bevande alcoliche (eccetto le birre); Servizi di vendita al
dettaglio di Essenze ed estratti alcolici; Servizi di vendita al dettaglio online
di Essenze ed estratti alcolici; Servizi di vendita al dettaglio di Preparati
alcolici per fare bevande; Servizi di vendita al dettaglio online di Preparati
alcolici per fare bevande; Servizi di vendita al dettaglio di Preparati per fare
bevande alcoliche; Servizi di vendita al dettaglio online di Preparati per fare
bevande alcoliche.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico
di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
richiede la protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di
lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: spezia in polvere gialla,
Pagina 3 di 6
ricavata dagli stigmi essiccati di una pianta dallo stesso nome, in uso in medicina e in
cucina come condimento aromatizzante proveniente da, coltivata nel, ecc., massiccio
calcareo dell’Appennino Campano.
• Il suddetto significato dei termini «Zafferano del Matese», contenuti nel marchio, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=zafferano
https://dizionario.internazionale.it/parola/del_2
https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/matese/?search=matese
• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti per i quali è sollevata la presente obiezione, quali ad esempio oli essenziali
ed estratti aromatici, in classe 3, prodotti caseari e loro succedanei, in classe 29,
preparati da forno; spezie, aromi e condimenti, in classe 30, essenze ed estratti
alcolici; liquori, in classe 33, sono, o contengono, una spezia in polvere gialla,
ricavata dagli stigmi essiccati di una pianta dallo stesso nome, in uso in medicina e in
cucina come condimento aromatizzante proveniente da, coltivata nel, ecc., massiccio
calcareo dell’Appennino Campano. Inoltre, i servizi di vendita della classe 35 sono
destinati ai prodotti come quelli appena citati in esempio.
• Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi e stilizzati, costituiti dai caratteri corsivi
e due fiori stilizzati, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
informazioni sulla natura o il contenuto/l’ingrediente e il luogo di provenienza dei
prodotti, nonché la destinazione dei servizi.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese. Benché, come già argomentato, il segno « » contenga determinati
elementi figurativi e stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali
elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
richiede la protezione.
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Pagina 4 di 6
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018993024 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 3
Classe 29
Classe 30
Classe 33
Classe 35
Oli essenziali ed estratti aromatici; Toiletteria; Saponi.
Carne e prodotti a base di carne; Oli e grassi commestibili; Prodotti caseari
e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di
carne.
Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti;
Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zuccheri,
dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci, prodotti delle api e decorazioni
commestibili; Zafferano.
Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati
alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche; Liquori.
Servizi di vendita al dettaglio di Oli essenziali ed estratti aromatici; Servizi di
vendita al dettaglio online di Oli essenziali ed estratti aromatici; Servizi di
vendita al dettaglio online di Toiletteria; Servizi di vendita al dettaglio di
Toiletteria; Servizi di vendita al dettaglio di Carne e prodotti a base di carne;
Servizi di vendita al dettaglio online di Carne e prodotti a base di carne;
Servizi di vendita al dettaglio di Oli e grassi commestibili; Servizi di vendita
al dettaglio online di Oli e grassi commestibili; Servizi di vendita al dettaglio
di Prodotti caseari e loro succedanei; Servizi di vendita al dettaglio online di
Prodotti caseari e loro succedanei; Servizi di vendita al dettaglio di Uova e
prodotti a base di uova; Servizi di vendita al dettaglio online di Uova e
prodotti a base di uova; Servizi di vendita al dettaglio di Zuppe e brodi,
estratti di carne; Servizi di vendita al dettaglio online di Zuppe e brodi,
estratti di carne; Servizi di vendita al dettaglio di Cereali lavorati, amidi e
prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Servizi di vendita al
dettaglio online di Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati
da forno e lieviti; Servizi di vendita al dettaglio di Gelati, yogurt gelato e
sorbetti; Servizi di vendita al dettaglio online di Gelati, yogurt gelato e
sorbetti; Servizi di vendita al dettaglio di Sale, spezie, aromi e condimenti;
Servizi di vendita al dettaglio online di Sale, spezie, aromi e condimenti;
Servizi di vendita al dettaglio di Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e
ripieni per dolci, prodotti delle api e decorazioni commestibili; Servizi di
vendita al dettaglio online di Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e ripieni
Pagina 5 di 6
per dolci, prodotti delle api e decorazioni commestibili; Servizi di vendita al
dettaglio di Bevande alcoliche (eccetto le birre); Servizi di vendita al
dettaglio online di Bevande alcoliche (eccetto le birre); Servizi di vendita al
dettaglio di Essenze ed estratti alcolici; Servizi di vendita al dettaglio online
di Essenze ed estratti alcolici; Servizi di vendita al dettaglio di Preparati
alcolici per fare bevande; Servizi di vendita al dettaglio online di Preparati
alcolici per fare bevande; Servizi di vendita al dettaglio di Preparati per fare
bevande alcoliche; Servizi di vendita al dettaglio online di Preparati per fare
bevande alcoliche.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 3
Classe 29
Classe 30
Classe 35
Abrasivi; Pece per sarti e calzolai; Prodotti per la pulizia e la profumazione,
non per uso personale; Prodotti per la toilette degli animali.
Budelli per insaccati e sue imitazioni; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio
e legumi lavorati; Insetti e larve preparati; Pesci, frutti di mare e molluschi,
non vivi.
Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Ghiaccio per raffreddare; Zucchero,
dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.
Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di vendita al dettaglio online
di Abrasivi; Servizi di vendita al dettaglio di Abrasivi; Servizi di vendita al
dettaglio di Pece per sarti e calzolai; Servizi di vendita al dettaglio online di
Pece per sarti e calzolai; Servizi di vendita al dettaglio di Prodotti per la
pulizia e la profumazione, non per uso personale; Servizi di vendita al
dettaglio online di Prodotti per la pulizia e la profumazione, non per uso
personale; Servizi di vendita al dettaglio di Prodotti per la toilette degli
animali; Servizi di vendita al dettaglio online di Prodotti per la toilette degli
animali; Servizi di vendita al dettaglio di Budelli per insaccati e sue
imitazioni; Servizi di vendita al dettaglio online di Budelli per insaccati e sue
imitazioni; Servizi di vendita al dettaglio di Frutta, funghi, ortaggi, frutta a
guscio e legumi lavorati; Servizi di vendita al dettaglio online di Frutta,
funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Servizi di vendita al
dettaglio di Insetti e larve preparati; Servizi di vendita al dettaglio online di
Insetti e larve preparati; Servizi di vendita al dettaglio di Pesci, frutti di mare
e molluschi, non vivi; Servizi di vendita al dettaglio online di Pesci, frutti di
mare e molluschi, non vivi; Servizi di vendita al dettaglio di Caffè, tè e cacao
e loro succedanei; Servizi di vendita al dettaglio online di Caffè, tè e cacao e
loro succedanei; Servizi di vendita al dettaglio di Ghiaccio per raffreddare;
Servizi di vendita al dettaglio online di Ghiaccio per raffreddare; Servizi di
vendita al dettaglio di Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci,
prodotti delle api; Servizi di vendita al dettaglio online di Zucchero,
dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.
Pagina 6 di 6
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio nel settore della pasta ripiena, fresca e secca – Alicante 24 giugno 2024

“Il Pastaio toscano grandi sapori in pochi minuti” ad avviso dell’esaminatore è un segno descrittivo e non distintivo. Il consumatore percepirebbe il Pastaio come chi produce artigianalmente il prodotto pasta in Toscana. Dall’altro canto “grandi sapori in pochi minuti” sarebbe elogiativo delle caratteristiche di estrema qualità del prodotto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 20/06/2024
******** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018990607
T022217EM-01-RR/GC
IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN
POCHI MINUTI
Marchio denominativo
************* (MI)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 10/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Pasta ripiena; Pasta fresca; Pasta secca; Piatti pronti principalmente a base
di pasta; Piatti pronti asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste
alimentari; Pasta integrale; Pasta surgelata; Pasta alimentare; Insalata di
pasta; Sughi per pasta; Salse per pasta; Pasta con farciture; Conserve di
pasta; Pasta all’uovo; Pasta in fogli; Pasta di ceci; Pasta di riso; Pasta di
quinoa; Pasta di lenticchie; Pasta di grano saraceno; Piatti a base di pasta;
Snack principalmente a base di pasta; Piatti essenzialmente a base di
pasta; Prodotti essiccati a base di pasta; Pasta corta con sugo al formaggio;
Pasti preparati a base di pasta; Pasta di riso per uso culinario; Prodotti in
scatola a base di pasta; Pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi;
Gnocchi di pasta in stile coreano [mandu]; Piatti liofilizzati con pasta come
ingrediente principale; Piatti surgelati principalmente a base di pasta; Pasta
lievitata con ripieni di carne; Pasta lievitata con ripieni alle verdure.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al
segno il significato seguente: da un lato ‘la persona, proveniente dalla Toscana, che
produce artigianalmente e vende al dettaglio pasta alimentare fresca’, dall’altro
‘sensazioni di grandi qualità prodotte dalle sostanze commestibili in poco tempo’.
I suddetti significati dei termini «IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN
POCHI MINUTI», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti
riferimenti
di
dizionario:
https://dizionario.internazionale.it/parola/il
https://dizionario.internazionale.it/parola/pastaio
https://dizionario.internazionale.it/parola/toscano
https://dizionario.internazionale.it/parola/grande
https://dizionario.internazionale.it/parola/sapore
https://dizionario.internazionale.it/parola/in
https://dizionario.internazionale.it/parola/poco
https://dizionario.internazionale.it/parola/minuto .
,
,
,
,
,
,
,
Da un lato i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti alimentari di riferimento sono prodotti da un artigiano
toscano specializzato nella produzione e nella vendita pasta alimentare. Pertanto, il
segno descrive la provenienza in senso lato/il produttore dei prodotti e la sua origine
geografica.–
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
Va peraltro notato che per quanto concerne in particolare la dicitura ‘GRANDI
SAPORI IN POCHI MINUTI’ il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno
nessuna indicazione dell’origine commerciale. Essa verrà semplicemente interpretata
come un’espressione promozionale elogiativa, la cui funzione è di esprimere degli
aspetti positivi dei prodotti, ovvero che sono in grado di offrire delle sensazioni
gustative eccellenti in un breve spazio di tempo (ad esempio perché il tempo di
cottura dei prodotti è alquanto ridotto).
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Pagina 3 di 3
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018990607 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “LEOTTO”

Accettata in data 18.06.2024 la domanda di registrazione del marchio “LEOTTO” depositato il 02.02.2024 a Venezia

Il marchio è utilizzato per rappresentare un costume/maschera.




Marchio nel settore dell’abbigliamento quando non è distintivo non è registrabile – Alicante- 18-06-2024

Crazy, tradotto dall’inglese significa pazzo, folle. Adattarlo ad un capo di abbigliamento ad avviso dell’esaminatore descrive meramente caratteristiche del prodotto per cui non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/06/2024
***********Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
*********** (SO)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 12/01/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 25
Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento sportivo;
calzature sportive.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il

    Pagina 2 di 5
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: folle, strano.
    • Il suddetto significato del termine «CRAZY», di cui il marchio è composto, è
    supportato/sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    • CRAZY ‘If you describe someone or something as crazy, you think they are very
    foolish or strange’. (informazioni estratte da Collins Dictionary) in data 11/01/2023
    all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crazy)
    • Si rileva inoltre come nel settore, dell’abbigliamento, delle calzature e della
    cappelleria il termine CRAZY sia usato per identificare dei prodotti, fantasiosi ed
    estroversi o volendo essere più precisi e senza voler dare una connotazione negativa
    ma bensì positiva: folli.

  • A conferma di quanto sopra, si vedano, inoltre, i seguenti risultati consultati in data
    11/01/2024:
    https://nl.pinterest.com/helmicoenders/crazy-clothes/
    https://www.pinterest.es/ideas/crazy-shirts/938122766369/
    https://www.facebook.com/crazyhatsidea/
    https://www.walmart.com/c/kp/crazy-hat-day
    https://sotafoundations1.wordpress.com/2015/04/28/new-project-crazy-shoes/
    https://brightside.me/articles/27-crazy-shoes-that-would-turn-your-wardrobe-upside
    down
    614210/
    https://www.designswan.com/archives/super-crazy-shoes-by-kermit-tesoro.html
    • Pertanto, nonostante alcuni elementi costituiti da una stilizzazione delle lettere che
    compongono il termine “CRAZY” scritto in bianco su sfondo nero, il consumatore di
    riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti
    sono folli, strani, fantasiosi estroversi e in generale volutamente “sopra le righe”.
    Pertanto, il segno descrive specie e qualità, dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    • L’inadeguatezza della stilizzazione segno a dotare lo stesso di capacità distintiva è
    gita stata menzionata nel precedente punto. Di conseguenza, nel suo insieme il
    segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere
    i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Pagina 3 di 5
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 07/03/2024 che possono essere
    sintetizzate come segue:
    1.
    2.
    3.
    Non vi sarebbe una relazione diretta e concreta fra il segno e i prodotti e servizi.
    Il significato estratto dal dizionario che è stato fornito dall’Ufficio non è corretto
    poiché si riferisce a persone o idee e non a cose. Il richiedente fornisce inoltre
    altri risultati di dizionario, in particolar modo del dizionario “Cambridge”, a
    conferma di quanto sopra. Vengono inoltre forniti esempi di risultati del motore di
    ricerca Google® utilizzando combinazioni di termini quali “Funny Dress”,
    “extravagant dresses”, “wacky dress” per dimostrare come il termine “Crazy” non
    abbia una relazione immediata con i prodotti in questione
    Ritiene il richiedete che i risultati tratti da internet non sarebbero pertinenti poiché
    ad esempio Pinterest® è un social network basato negli USA. Analogo discorso
    viene fatto per Facebook® e per il link al grande magazzino Walmart®. Gli
    ulteriori link indicati non sarebbero collocabili territorialmente.
    Fa presente il richiedente che è titolare di un’analoga registrazione di marchio dell’Unione
    Europea n. 18194679
    per prodotti della classe 25 e che
    il segno in esame è equivalente e comunque sufficientemente figurativo.
    CRAZY non è una parola “frequentemente” usata per riferissi ad abbigliamento.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    In relazione alle argomentazioni di cui ai puntin.1 e 2 si rileva quanto segue.
    La definizione di dizionario fornita dall’Ufficio, e sopra riportata, è estremante chiara. Il
    termine è usato per riferirsi a persone o cose al fine di indicare che sono folli o strane. Nel
    medesimo dizionario “Collins”, consultato dall’Ufficio, vi è un ulteriore significato che
    conferma quanto appena detto:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crazy
    Traduzione fornita dall’Ufficio: insolito; bizzarro; singolare; Indossa sempre un cappello
    assurdo
    La circostanza che nel dizionario “Cambridge”, certamente reputato, non vi siano esempi
    pertinenti, non è un’argomentazione sufficiente per poter ignorare la definizione fornita
    Pagina 4 di 5
    dall’Ufficio. Inoltre, come visto, lo stesso dizionario fornisce un significato e un esempio
    relativamente all’uso dell’aggettivo in relazione a capi di abbigliamento.
    Anche volendo ammettere che vi siano altri modi per definire vestiti eccentrici o stravaganti,
    come menzionato dal richiedente, si rammenta che nella valutazione dei fatti è ininfluente
    che esistano altri segni o indicazioni più usuali di quelli che compongono il detto marchio per
    designare le stesse caratteristiche dei prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di
    registrazione. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il
    marchio, per rientrare tra le cause di impedimento alla registrazione ivi elencate, sia
    composto esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare
    caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede, però, che tali segni o
    indicazioni siano l’unico modo per designare le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99,
    Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
    Le argomentazioni di cui ai punti 1e 2 debbono dunque essere rigettate.
    Il fatto che ESTY® e Facebook ® siano rispettivamente un’azienda di commercio elettronico
    e una social network di origine statunitense, sono argomentazioni che debbono essere
    rigettate.
    Nell’ odierna società globalizzata – e ancor più nel web – la sede fisica di una pagina di
    commercio elettronico e di un social network sono assolutamente irrilevanti, ciò che rileva è
    il pubblico di riferimento. Non vi è alcun dubbio che ETSY® sia frequentata e usata per
    vendere e acquistare dal pubblico di lingua inglese dell’Unione. Analogo discorso vale per
    Facebook® dove persone di tutto il mondo hanno accesso a profili di vario tipo, creati da
    utenti di tutto il mondo. Chi scrive ha più volte comprato prodotti su ETSY® che sono stati
    spediti dagli Stati Uniti o dall’Irlanda. Riconosce l’Ufficio che il grande magazzino Walmart®
    non opera nell’Unione europea, ma tale circostanza non esclude che in lingua inglese un
    certo tipo di prodotti della classe 25 non possano essere definiti usando l’aggettivo
    “CRAZY”. Anche nella denegata ipotesi in cui l’uso di tale aggettivo fosse prerogativa degli
    USA, il pubblico europeo è spesso, anche quotidianamente, esposto all’inglese americano
    attraverso i media, come stabilito in precedenti decisioni dalla Corte di giustizia e dalla
    Commissioni di ricorso (09/07/2008, T-323/05, The Coffee Store, EU:T:2008:265, § 40).
    Sulla base di quanto sopra anche le argomentazioni di cui al punto n. 3 debbono essere
    rigettate.
    In relazione al marchio anteriore del richiedente già registrato dall’Ufficio per prodotti identici
    o equivalenti, si segnala che il segno non è né identico, né comparabile, poiché contiene un
    elemento grafico non presente nel segno in esame.
    Ciò premesso, quand’anche il segno fosse identico, e non lo è, si ricorda che la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    IV. Conclusioni
    Pagina 5 di 5
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018950325 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Marchio con indicazione di provenienza geografica – Alicante 17-06-2024″

“La Pizzeria di Capri” ad avviso dell’esaminatore europeo, descrivendo la provenienza geografica dei prodotti rivendicati, non sarebbe un segno distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/06/2024
************ Parma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
**************(Parma)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 30
Pizze; focacce; Prodotti alimentari a base di cereali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: Locale dove si preparano e si offrono pizze e prodotti simili ubicata a
Capri.
Il suddetto significato dei termini «LA PIZZERIA DI CAPRI», contenuti nel marchio è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
LA
PIZZERIA
DI
CAPRI
articolo determinativo femminile singolare
Locale pubblico in cui si preparano, si cuociono, generalm. in forno a
legna, e si servono ai clienti pizze e sim., e anche altri piatti di facile
preparazione. Può essere anche unito a un servizio di ristorante
(ristorante pizzeria).
Informazione attinta dal dizionario TRECCANI in data 27.02.2024
all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/pizzeria/
preposizione semplice
Isola del Mar Tirreno (lunga 6,2 km e larga al massimo 2,7 km;
superficie 10,3 km2), situata nella parte meridionale del Golfo
diNapoli, 5 km a O dell’estrema punta (Campanella) della Penisola
Sorrentina. (…)
Informazione attinta dal dizionario TRECCANI in data 27.02.2024
all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/capri/
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono pizze, focacce, prodotti alimentari a base di cereali cucinati, preparati
e offerti in una pizzeria che si trova a Capri. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
che ricordano molto un forno a legno in funzione e la scritta “La PIZERIA di CAPRI” su due
livelli, il segno descrive la provenienza geografica, dei prodotti obbiettati.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29.04.2024, che possono essere
sintetizzate come segue.
Hai ragione, ecco il testo con le correzioni evidenziate:

  1. L’azienda Paren ha presentato e ottenuto la registrazione dei marchi
    denominativi “LA PIZZERIA DI CAPRI” uno nell’Unione Europea nel 2006, nel
    territorio italiano nel 1986, e un altro nel Regno Unito nel 2006. Il marchio
    figurativo oggetto del presente rifiuto è stato registrato nel Regno Unito a
    febbraio di quest’anno. Il richiedente sottolinea che tutti i marchi citati,
    compreso il marchio nazionale inglese, sono stati accettati senza alcuna
    obiezione.
  2. La parola “CAPRI” rappresenta il cuore del marchio e conferisce distintività
    Pagina 3 di 6
    al marchio. Il richiedente afferma che si deve porre attenzione a come il
    consumatore percepisce la parola “CAPRI” e se la collega direttamente ai
    prodotti per i quali si richiede la protezione.
  3. Il marchio è complesso. La porzione “CAPRI” è l’unico elemento distintivo e
    dominante nel segno, ed è sufficiente a conferire ammissibilità alla
    registrazione al segno. Inoltre, i prodotti non fanno riferimento alla parola
    CAPRI.
  4. L’isola è una famosissima località turistica ma non può essere collegata
    all’origine dei prodotti stessi. Il presente marchio non è costituito
    esclusivamente da una denominazione che in commercio serve a designare la
    provenienza geografica dei prodotti per cui ne è stata richiesta la registrazione.
    Una ricerca su internet prova questa affermazione. Il richiedente fa riferimento
    alla sentenza Chiemsee C-108/97 e Paperlab T-19/04. Il richiedente afferma
    inoltre che il marchio costituito da, o indicativo di, un luogo concretamente
    individuato (quale, ad esempio, il nome di una città, di una regione, di un lago
    ecc.) può infatti essere registrato solo se si presenta come nome “di fantasia”,
    cioè quando il nome geografico utilizzato, nella percezione dei consumatori,
    non è in grado di influenzare le caratteristiche di quel determinato prodotto.
  5. Il richiedente invia riferimenti di 30 marchi registrati che contengono la parola
    CAPRI. Il richiedente ritiene che la presenza della componente “CAPRI” sia
    tale e sufficiente da non impedire la distintività e la capacità di identificare i
    prodotti del richiedente da quelli di altre origini commerciali.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
    quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
    per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
    disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
    in forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    Pagina 4 di 6
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    1 – Ai fini della determinazione di eventuali impedimenti alla registrazione del marchio, la
    registrazione del segno a livello nazionale italiano, o in un paese la cui lingua ufficiale non è
    l’italiano e che non fa parte dell’Unione Europea, è irrilevante. Inoltre, il marchio europeo
    citato dal richiedente risale all’anno 2006, un’epoca in cui i principi giurisprudenziali
    applicabili erano differenti rispetto a quelli attualmente in vigore.
    2, 3,4- Per quanto riguarda i concetti quali “cuore del marchio” l´ Ufficio ricorda che essi
    sono applicabili nel corso del procedimento di opposizione, ma non hanno rilevanza
    nell’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, in quanto tale esame deve
    considerare il segno nel suo complesso e non permettere ad una parte di prevalere sulle
    altre.
    Il termine “CAPRI” appare nel marchio in combinazione con altri elementi non distintivi che
    richiamano l’idea di una pizzeria, come la scritta “pizzeria” e l’immagine di un forno
    sovrastante. Sebbene nella classificazione dei prodotti e servizi non sia specificamente
    menzionata l’isola di Capri, questo aspetto non è rilevante per l’esame degli impedimenti
    assoluti alla registrazione del marchio.
    La parola “CAPRI” si riferisce unicamente all’isola situata nel golfo di Napoli, parte
    dell’arcipelago Campano e della città metropolitana di Napoli. È incontestabile che il territorio
    campano è conosciuto a livello mondiale per le sue eccellenze culinarie. Napoli, città cui
    appartiene l’isola di Capri, è universalmente riconosciuta come la culla della pizza. Di
    conseguenza, si può considerare che il termine “CAPRI” designi un luogo fortemente
    associato ai prodotti in questione.
    Secondo la giurisprudenza europea, è ragionevole presumere che nella mente del pubblico
    di riferimento il termine geografico “CAPRI” identifichi un luogo attualmente associato ai
    prodotti rivendicati o che possa essere associato a tali prodotti o servizi in futuro (Corte di
    Giustizia, 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31). Inoltre, è
    chiaro che tale nome, agli occhi del pubblico di riferimento, designa chiaramente la
    provenienza geografica dei prodotti (Tribunale dell’UE, 15/01/2015, T-197/13, MONACO,
    EU:T:2015:16, § 48; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).
    Quindi è ragionevole presumere che nella mente del pubblico di riferimento il termine
    geografico “CAPRI” designa un luogo attualmente associato con i prodotti rivendicati o che
    presenti un nesso con prodotti o servizi in futuro (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
    Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31). Inoltre risulta chiaro che tale nome agli occhi di detto
    pubblico, designa chiaramente la provenienza geografica dei prodotti (15/01/2015, T-197/13,
    Pagina 5 di 6
    MONACO, EU:T:2015:16, § 48; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).
    Il termine “CAPRI” evocherà, nel pubblico di riferimento, il territorio geografico avente lo
    stesso nome. L’uso della parola “CAPRI” può fornire un’indicazione della provenienza
    geografica dei prodotti, trasmettendo agli interessati un’idea o un’immagine positiva della
    particolare qualità di tali prodotti.
    5 – Per quanto riguarda marchi simili registrati anteriormente, si ricorda innanzitutto che la
    legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del
    Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE), come interpretato dalla Corte di
    Giustizia dell’Unione Europea, e non sulla base della prassi decisionale dell’Ufficio stesso
    (Corte di Giustizia, 28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre,
    l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del
    diritto dell’Unione.
    Senza entrare nel merito di ogni marchio precedentemente registrato, l’Ufficio ha esaminato
    la lista inviata e ha rilevato che alcuni marchi sono stati registrati molti anni fa, pertanto non
    sono pertinenti all’analisi corrente effettuata dall’Ufficio nel 2024. Altri marchi presentano
    caratteristiche differenti dal marchio in questione. Ad esempio, il marchio più recente,
    018859393, “CAPRI GROUP”, non presenta similitudini significative con il marchio
    attualmente in esame. L’Ufficio ha difficoltà in trovare similitudine tra questo marchio:
    Richiesto per le classi 3, 4,9,10,14,16,18,20,21,24,25,29,30 (Barrette ai cereali e barrette
    energetiche; bevande a base di caffe; bevande a base di camomilla; bevande a base di te;
    bevande a base di te; bevande a base di te; bevande al cioccolato; caffe, te e cacao e loro
    succedanei; caramelle; cereali; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da
    forno e lieviti; cioccolato; confetteria; dolcificanti naturali; farine alimentari; focacce; ghiaccio,
    gelati, yogurt gelati e sorbetti; glasse e ripieni dolci; gomme da masticare; miele; pane;
    panini; pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi; Pasta per pizza; pasticceria;
    pasticcini, torte, crostate e biscotti; pizza; preparati a base di cereali; prodotti da forno; riso;
    sago; sale, spezie, aromi e condimenti; salse; sandwiches; sciroppi e sciroppo di melassa;
    senape; tapioca; zucchero; nessuno dei suddetti prodotti essendo surgelati e/o
    congelati),31,32,33,35,36,43.
    e il marchio oggetto del presente rifiuto:
    Pagina 6 di 6
    Richiesto per i prodotti: Pizze; focacce; Prodotti alimentari a base di cereali.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto, adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018984452 è
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



MARCHI: registrato il marchio “SETIA”

Accettata in data 09.05.2024 la domanda di registrazione del marchio “SETIA” depositato il 10.01.2024 a Latina

Il marchio è utilizzato nel settore della cosmetica naturale.




Istruzione e corsi nell’ambito della cucina – segno non distintivo 10-06-2024

enjoycooking.com verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come “Divertirsi a cucinare” e per l’esaminatore europea non sarebbe distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/06/2024
*************
************
Roma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
enjoycooking.com
Marchio denominativo
************* Roma
ITALIA
In data 05/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 25
Classe 41
Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
articoli di cappelleria.
Accademie [educazione]; Attività di formazione; Attività ricreative e di
formazione; Conduzione di corsi di istruzione; Conduzione di corsi didattici;
Conduzione di corsi per corrispondenza; Conduzione di lezioni; Corsi di
formazione; Corsi per corrispondenza; Diffusione di materiale didattico;
Dimostrazioni per scopo didattico; Educazione; Elaborazione di corsi di
formazione e di esami; Elaborazione di manuali didattici; Eventi per la
degustazione di vino a fini educativi; Formazione del personale; Formazione
di annunciatori di brindisi; Formazione di personale in materia di tecnologia
alimentare; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in
materia di prevenzione sanitaria e di integratori alimentari; Fornitura di corsi
d’istruzione; Formazione professionale; Formazione tecnica in materia di
igiene; Fornitura di corsi di formazione nel campo della dietetica e della cura
della salute; Fornitura di esami e prove didattici; Fornitura di formazione,
insegnamento e lezioni; Fornitura di servizi di formazione online; Gestione di
servizi didattici; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Istruzione
in materia di galateo; Istruzione in materia di diete [non medica]; Istruzione
sotto forma di scuole per corrispondenza; Organizzazione di attività
didattiche; Organizzazione di attività di formazione; Organizzazione di corsi
d’istruzione tecnica; Organizzazione di corsi d’istruzione; Organizzazione di
corsi di formazione; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi di
apprendimento programmati; Organizzazione di corsi mediante metodi di
apprendimento a distanza; Organizzazione di corsi per corrispondenza;
Istruzione in materia di erogazione di servizi di ristorazione; Organizzazione e
conduzione di seminari di formazione; Organizzazione e realizzazione di
tutorial;
Organizzazione e realizzazione di corsi d’insegnamento;
Organizzazione e realizzazione di lezioni; Servizi d’istruzione in materia di
igiene; Servizi d’istruzione in materia di soddisfazione del cliente; Servizi
d’istruzione in materia di formazione professionale; Servizi d’istruzione
riguardanti l’attività di cameriere; Servizi di accademie [istruzione]; Servizi di
degustazione di vini [formazione]; Servizi di educazione forniti da assistenti
dedicati a esigenze especifiche; Servizi educativi relativi alla cucina
giapponese; Servizi per l’organizzazione di programmi d’insegnamento;
Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione; Educazione e
formazione; Fornitura di servizi di formazione in materia di igiene per
l’industria del catering; Organizzazione di lezioni; Istruzione riguardante la
cucina.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
divertirsi a cucinare. Il suddetto significato dei termini «enjoycooking.com», di cui il
marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins, estratti
in data 05/12/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enjoy
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cooking
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/com
− Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «enjoycooking.com» semplicemente
come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi hanno
come scopo il piacere e il divertimento in cucina. Il pubblico di riferimento tenderebbe
a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente
come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e
servizi, nonché il loro fine.
− Benché il segno riproduca i termini «enjoy» e «cooking» combinati in una sola
parola, tale combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non
conferisce al marchio nel suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la
combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non
conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno, considerato
nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si richiede la protezione, da
quelli di altre imprese.
Pagina 3 di 8
− Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti e
servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi.
− In questo contesto, i risultati di una ricerca su Internet condotta in data 05/12/2023, e
accessibili agli indirizzi sottostanti, hanno dimostrato che i termini «enjoy cooking»
sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento:
https://thebigswich.com/blog/how-to-enjoy-cooking-in-6-simple-steps
https://delishably.com/food-industry/You-Can-Cook-Too
https://www.becomingminimalist.com/yum-yum/
Sebbene il segno contenga il suffisso di dominio di primo livello «.com», tale elemento non
conferisce al marchio nel suo complesso alcun carattere distintivo, poiché si limita a indicare
il
ai
luogo in cui le informazioni sono disponibili su Internet. Di conseguenza,
complessivamente nulla nel marchio indica che possa svolgere la sua funzione essenziale in
relazione
prodotti
e servizi per i quali è richiesta la tutela.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/01/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. La dicitura «enjoycooking.com» non è né evocativa né descrittiva dei servizi
    compresi nella classe 41, poiché nulla, all’interno della dicitura, costituisce un
    riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per
    l’acquisizione di competenze in cucina. In tal senso, non sembra ragionevole
    affermare che il pubblico di riferimento percepirebbe la dicitura
    «enjoycooking.com» come puramente elogiativa del servizio accademico che si
    intende rendere. Diverso sarebbe stato se la dicitura avesse riportato, ad esempio,
    il verbo learn o il sostantivo accademy, associato ai termini enjoy cooking, per
    servizi relativi all’organizzazione di corsi di cucina. Secondo il richiedente, dicitura
    «enjoycooking.com» non sarebbe tanto meno descrittiva dei prodotti contenuti
    nella classe 25.
  2. Quanto poi agli esempi estratti da Internet e riportati dall’Ufficio, si nota che in
    nessuno dei due casi vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare.
    Difatti, in entrambi i casi, i riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli
    sul come divertirsi a cucinare. Pertanto, sembra senza riscontro fattuale
    l’affermazione che la dicitura sia abitualmente impiegata nel mercato di riferimento
    (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e pertanto non atta a
    distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.
  3. Quanto all’estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che
    nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di
    adottare un’infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere,
    innovare e distinguersi proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio
    lampante è il marchio Booking.com.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Pagina 4 di 8
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Slogan
    pubblicitari sono suscettibili di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE, se il pubblico di riferimento li percepisce solo come una semplice formula
    promozionale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 25).
    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
    d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
    pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
    del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
    People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
    EU:T:2003:183, § 21).
  4. Sulla distintività intrinseca del segno
    Il richiedente ritiene che la dicitura «enjoycooking.com» non sarebbe né evocativa né
    descrittiva dei servizi compresi nella classe 41, poiché nulla, all’interno della dicitura,
    costituisce un riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per
    l’acquisizione di competenze in cucina.
    In realtà, il segno in esame è stato obiettato per la sua mancanza di distintività, e non per il
    suo carattere descrittivo o evocativo. Il segno difetta di carattere distintivo in quanto, benché
    non avente un significato descrittivo esclusivo e diretto, rappresenta un mero slogan con cui
    si indica che i servizi della classe 41 hanno come scopo il piacere e il divertimento in cucina.
    Pagina 5 di 8
    Posto alternativamente, frequentando i corsi indicati nella classe 41, il consumatore
    imparerà a cucinare divertendosi, o proverà piacere nella cucina. In tale senso, lo slogan è
    motivante e lodativo, perché incita il consumatore ad accedere ai servizi del richiedente in
    quanto saranno fonte di divertimento.
    Anche se un segno potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi
    interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, lo stesso potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito dal
    pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei
    prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. In questo caso, il pubblico di
    riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale,
    ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei
    servizi, nonché il loro fine.
    Non vi è nulla nel segno «enjoycooking.com», al di là dell’ovvio significato elogiativo che
    promuove i prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di riferimento di
    memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in relazione ai
    prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L’Ufficio sostiene che il marchio
    denominativo «enjoycooking.com», senza alcun elemento verbale o grafico aggiuntivo, non
    è in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al consumatore che
    utilizza i prodotti e i servizi in questione di ripetere l’esperienza, qualora questa si riveli
    positiva, oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell’acquisto successivo
    [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
    Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del segno contestato che
    possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda
    da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un’indicazione
    elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione della Commissione di
    ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
    Per ciò che concerne i prodotti della classe 25, importa comprendere che i capi
    d’abbigliamento ivi indicati sono una categoria generale nella quale vengono inseriti
    l’abbigliamento, le calzature e la cappelleria che vengono utilizzati specificatamente in
    cucina, nella specie i cappelli da cuoco, nonché le giacche, i pantaloni, i grembiuli, i foulard,
    le scarpe, ecc.
    Pertanto, tali prodotti sono considerati ausiliari dei corsi di cucina poiché i primi sono
    destinati a essere utilizzati nell’atto di cucinare e possono essere venduti congiuntamente ai
    suddetti corsi. Ne consegue che, poiché la domanda risulta essere non distintiva dei
    principali servizi, è logicamente anche non distintiva dei prodotti ausiliari, che ne sono
    strettamente correlati.
  5. Sugli esempi estratti da Internet dall’Ufficio
    Il richiedente afferma che in nessuno dei due esempi estratti da Internet e riportati dall’Ufficio
    vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare. Difatti, in entrambi i casi, i
    riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli sul come divertirsi a cucinare.
    Pertanto, sembra senza riscontro fattuale l’affermazione che la dicitura sia abitualmente
    impiegata nel mercato di riferimento (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e
    pertanto non atta a distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.
    L’Ufficio dissente da tale affermazione in quanto i tre esempi dimostrano che l’espressione
    «enjoy cooking» è comunemente utilizzata per i corsi di cucina. Un corso di cucina null’altro
    Pagina 6 di 8
    è che un’attività di formazione, che può assumere differenti forme, come quella del corso
    accademico, workshop didattico o seminario, per citarne alcune. E tali sono i servizi
    rivendicati nella classe 41 come categorie generali.
    È incontestabile che, nella lingua inglese, la dicitura «enjoy cooking» è comunemente usata
    nell’ambito dei corsi di cucina. A riprova di ciò, e al fine di corroborare gli esempi forniti nella
    notifica dei motivi di rifiuto, si portano a conoscenza gli ulteriori esempi:
    https://www.massalagros.com/en/actividad/cooking-classes-chef/
    https://hellocooking.es/en/pastry-course-in-four-sessions-for-beginners/
    https://www.growcookenjoy.co.uk/
    Pagina 7 di 8
    È lampante che un’espressione come «enjoy cooking» non può assolvere alla funzione di
    distinguere i corsi di formazione, accademici o meno, del richiedente, da quelli dei suoi
    concorrenti nel mercato.
  6. Sulla distintività dell’estensione del nome di dominio «.com»
    Con riferimento all’estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che
    nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di adottare
    un’infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere, innovare e distinguersi
    proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio lampante ne sarebbe il marchio
    Booking.com.
    Per quanto riguarda la valutazione dell’identificatore «.com», è riconosciuto dalla
    giurisprudenza che, dal punto di vista del consumatore, esso non esclude la comprensione
    del segno nel suo complesso. I domini di primo livello come «.com» sono meri criteri di
    assegnazione regionali o organizzativi che non hanno alcun significato indipendente
    all’interno di un indirizzo Internet e spesso sono persino omessi nel nome abbreviato. Inoltre,
    molti browser aggiungono automaticamente tali domini di primo livello quando si inseriscono
    gli indirizzi Internet.
    Il dominio di secondo livello, in questo caso «enjoycooking», rappresenta l’unica parte di un
    indirizzo Internet che può essere costituita da una sequenza di lettere (o numeri) arbitraria e
    liberamente scelta. È prassi consolidata utilizzare indicazioni generiche come domini di
    secondo livello per facilitare un accesso più rapido e mirato alle informazioni di un
    determinato settore, alcune delle quali contengono ulteriori riferimenti e link a vari produttori.
    Un URL di questo tipo, come ad esempio «enjoycooking.com», spesso conduce a un sito
    web, o portale, che contiene informazioni su un determinato argomento, ma non ne rivela la
    fonte. Nel caso di un dominio di secondo livello, che può indicare caratteristiche generiche
    dei prodotti o servizi rivendicati, tale segno complessivo deve essere inteso solo come
    fornitura di informazioni corrispondenti attraverso tale indirizzo Internet (12/12/2007, T
    117/06, Suchen.de, EU:T:2007:385, § 44; 14/05/2013, T-244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, §
    29; 21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 29 et seq.; 22/05/2008, T
    254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 40; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM,
    EU:T:2016:366, § 24).
    Pertanto, è necessario affermare che la componente verbale «.com» sarà immediatamente
    riconosciuta dal pubblico di riferimento in nesso con un sito web, soprattutto perché
    preceduta da un punto. Si tratta di un elemento tecnico e generico il cui uso è necessario
    nella normale struttura dell’indirizzo di un sito Internet. Può anche indicare che i prodotti e i
    Pagina 8 di 8
    servizi oggetto della domanda di marchio possono essere ottenuti o visualizzati online, o
    sono legati a Internet (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22;
    28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 23-24).
    Di conseguenza, la presenza dell’elemento «.com» nel segno non può giustificare la
    conclusione che la combinazione «enjoycooking» sarebbe distintiva.
    La comparazione con il marchio Booking.com non giustifica, inoltre, la genericità del nome di
    dominio di primo livello «.com», così come l’assenza di carattere distintivo del segno
    «enjoycooking.com» nel suo complesso. Ciò nonostante, si fa presente che il marchio
    Booking.com è stato registrato a seguito di distintività acquisita tramite l’uso. Anche in tale
    segno l’aggiunta della componente verbale «.com» non sarebbe stata in grado di dotarlo di
    distintività intrinseca.
    Per tali ragioni, l’argomento del richiedente non può essere accolto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018952332 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrazione Marchi: nuove indicazioni per il deposito degli atti di opposizione

dal prossimo 15 luglio saranno operative  le indicazioni riguardanti il deposito della documentazione relativa agli atti di opposizione alla registrazione di un marchio d’impresa.

Tali indicazioni consentiranno di completare la digitalizzazione del processo di deposito ed esame dei suddetti atti e delle istanze conseguenti, limitando ulteriormente il ricorso alla documentazione in formato cartaceo ed eliminando totalmente la trasmissione della stessa su supporto magnetico (CD/DVD).

Per approfondimenti si invita alla consultazione della circolare dell’UIBM, n. 629 del 30 maggio 2024




Registrare un marchio nel settore dei profumi – Alicante 30-05-2024

ROSE THERAPY verrebbe percepito dal consumatore come trattamento alle rose e ad avviso dell’esaminatore europeo è per questo motivo descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/05/2024
**************** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
Marchio figurativo
*********** BL
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/11/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3
Classe 5
Prodotti di profumeria; Oli essenziali; Prodotti cosmetici per la cura della
pelle; Prodotti per la cura dei capelli; saponi; saponette; creme
dermatologiche (non medicate); Dentifrici e collutori; strisce sbiancanti per i
denti; Prodotto per lucidare i denti; gel per sbiancare i denti; prodotti per la
cura dei denti; prodotti per la pulizia dei denti; cosmetici.
Preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose
per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico;
Pagina 2 di 9
Lozioni medicate per capelli; preparati farmaceutici per la cura dei capelli;
medicinali stimolanti della crescita dei capelli; integratori alimentari; collutori
medicati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “trattamento alle rose”. Ciò è
stato supportato da riferimenti di dizionario (informazione estratta da online Collins
English
dictionary
consultato
in
data
21/11/2023
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rose,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/therapy).
all’indirizzo
Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
contenente informazioni che i prodotti rivendicati nelle Classi 3 e 5 sono a base di
rosa, parti o estratti di rosa e servono al trattamento di un disturbo o di una
problematica. Nello specifico, i prodotti in Classe 3 sono profumi, cosmetici, saponi e
prodotti da toeletta e per l’igiene dentale che possono contenere rose o estratti di
rosa e servire come trattamento di bellezza o di uno specifico disturbo. A titolo di
mero esempio, il segno in esame potrebbe indicare che i prodotti in questione, come
ad esempio prodotti di profumeria, olii essenziali, cosmetici per la cura della pelle e
dei capelli, dentifrici, collutori, ecc., sono a base di parti o estratti di rosa e sfruttano
le sue proprietà lenitive, idratanti, astringenti e rilassanti per il trattamento di
determinate problematiche. Si pensi, ad esempio, profumi a base di rosa per
l’aromaterapia, a olii per il trattamento della secchezza della pelle ovvero a prodotti
per l’igiene dentale a base di rosa. —
Anche rispetto ai prodotti nella Classe 5 il segno informa che si riferiscono a
preparati farmaceutici che possono contenere estratti di rosa ed essere utilizzati per
il trattamento di specifiche patologie che possono avvantaggiarsi delle proprietà della
rosa. Ad esempio, integratori alimentari a base di principi attivi della rosa o sieri a
base di olio di rosa per la cura della pelle o dei capelli. Pertanto, nonostante alcuni
elementi figurativi costituiti da un disegno di un fiore di rosa, semplice e comune, che
rinforza il collegamento con il significato descrittivo espresso dagli elementi verbali, il
segno descrive la natura nonché le qualità e destinazione dei prodotti in questione.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni in
data 16/01/2024, concessa dall’Ufficio il 17/01/2024. Il richiedente ha successivamente
presentato le sue osservazioni il 20/03/2024. Poiché contenevano un riferimento non chiaro
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all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il 26/03/2024 l’Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire
entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all’acquisizione
di carattere distintivo in seguito all’uso. In data 28/03/2024 il richiedente ha confermato che
la richiesta era da considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente possono
essere sintetizzate come segue.

  1. Il pubblico che ha dimestichezza con la lingua inglese individuerà in ‘TERAPIA DELLA
    ROSA’ il significato del segno. I risultati più frequenti su internet per tale espressione italiana
    attengono alla cura delle rose (Allegato 1), non quindi a una cura a base di rose. Ciò
    consente di escludere che il pubblico di riferimento percepisca immediatamente il marchio in
    esame come descrittivo dei prodotti rivendicati.
  2. L’Ufficio non ha tenuto in sufficiente considerazione il ruolo del disegno di rosa stilizzata
    posto al di sopra della parte denominativa. Pur trattandosi di un disegno che evoca la rosa,
    per dimensione e posizione esso incide in modo rilevante sulla impressione complessiva
    suscitata dal marchio. Tale componente, proprio per il fatto di rappresentare una rosa
    stilizzata, costituisce una componente distintiva.
  3. Il marchio in esame è divenuto distintivo in ragione dell’uso, intensivo ed estensivo, posto
    in essere Italia, Austria e Francia. ‘ROSE THERAPY’ contraddistingue una linea di prodotti
    antietà che comprende creme, maschere, infusi, sieri e trattamenti notte, venduta anche in
    Germania. Sono prodotti gli Allegati 2-9.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    1) Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo intrinseco
    Considerazioni preliminari
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE:
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    ‘persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi’
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Pubblico rilevante
    Il marchio richiesto “
    ” comprende parole inglesi e, pertanto, nel rilievo provvisorio
    l’Ufficio ha stabilito che il consumatore di riferimento è la parte anglofona del pubblico
    dell’Unione Europea. Ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua
    ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi
    e della Finlandia, dove la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è
    un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Tale pubblico include
    parimenti quello di Cipro, dove l’inglese era l’unica lingua ufficiale fino al 1960, e che
    continua ad essere parlato da una parte significativa della sua popolazione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea e
    deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2,
    RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per
    una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo per la maggior parte dei
    consumatori dell’UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia
    descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE
    (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
    Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
    inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
    Carattere descrittivo del segno
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    L’Ufficio non riesce trovare alcun elemento distintivo per il consumatore di riferimento di
    lingua inglese nel marchio “
    ” in relazione ai prodotti cosmetici e di profumeria,
    ecc., nella Classe 3 e ai preparati farmaceutici e medicamentosi, ecc. nella Classe 5. Il
    segno è costituito da una combinazione grammaticalmente corretta di parole con un
    significato chiaramente comprensibile, che è descrittivo in relazione ai prodotti, poiché
    informa chiaramente e immediatamente rispetto alla natura o tipo (“THERAPY”) e a
    caratteristiche dei prodotti come ingredienti/contenuto o destinazione/effetto (“ROSE”) dei
    prodotti. Il titolare non ha sostenuto in modo convincente che il segno non è descrittivo in
    relazione ai prodotti contestati.
  4. Il richiedente sostiene che i consumatori di lingua inglese o che conoscono l’inglese non
    percepiranno il significato descrittivo del segno in quanto i risultati più frequenti su internet
    per la traduzione in italiano (TERAPIA DELLE ROSE) di ‘ROSE THERAPY’ attengono alla
    cura della pianta delle rose e del relativo fiore, come documentato in Allegato 1.
    L’Ufficio ritiene che tale argomentazione sia errata e fuorviante. Il marchio in esame è in
    lingua inglese e ciò che rileva è il suo uso in tale lingua nonché la percezione da parte del
    consumatore di lingua inglese della versione originale ‘ROSE THERAPY’. Traducendo il
    termine in italiano e verificando l’uso di quest’ultimo si perde la connessione tra segno
    originale in inglese e pubblico rilevante di lingua inglese. Pertanto, l’argomento è irrilevante e
    respinto. Per completezza, preme rilevare che anche rispetto alla traduzione in italiano vi
    sono numerosi risultati nell’Allegato 1 che si riferiscono a cure cosmetiche e medicamentose
    a base di rose. Pertanto, la connessione immediata e diretta tra segno e prodotti è
    confermata anche rispetto alla traduzione in italiano e l’argomento sarebbe comunque
    respinto.
    Anche qualora il segno avesse più significati diversi da quello indicato dall’Ufficio, perché un
    marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE:
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
    Carattere non distintivo del segno
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo è anche privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo
    descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
    prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T
    190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
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  5. L’elemento figurativo nel segno, costituito da una rosa stilizzata non impedisce al
    consumatore inglese di riferimento, di cogliere il senso compiuto e descrittivo della
    combinazione di parole “ROSE THERAPY” quale trattamento o terapia che contiene o usa
    rose, estratti di rose. L’elemento figurativo in realtà rafforza il significato descrittivo veicolato
    dagli elementi verbali del segno in quanto rappresenta lo stesso concetto del primo termine
    ‘ROSA’. La stilizzazione è semplice e comune e non distrae dal senso descrittivo dei termini
    del marchio.
    Conclusione
    Per le ragioni esposte e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e
    dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 018951163 «
    » è
    dichiarata descrittiva e non distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in
    Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di
    Cipro, per tutti i prodotti oggetto della domanda.
    2) Assenza di acquisito carattere distintivo in seguito all’uso
    Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
    del 20/03/2024, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
    aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
    principale.
    L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
    carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
    chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
    A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’acquisizione di
    carattere distintivo in seguito all’uso il 20/03/2024.
    Le prove di cui tenere conto sono in particolare le seguenti:
    Allegati 2-4 – Materiale promozionale e commerciale relativo al mercato italiano, austriaco e
    francese
    Allegato 5 – ricerca effettuata on line sulle parole chiave ROSE THERAPY
    Allegato 6 – fatturato di vendita
    Allegato 7 – le fatture relative alla vendita dei prodotti in Francia e Germania
    Allegato 8-9 – Presentazione e pagamento della campagna pubblicitaria ottobre/dicembre
    2023 per la linea ROSE THERAPY presso le principali piattaforme di Meta per la Francia
    Valutazione delle prove
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione
    indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non
    ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi
    per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è
    stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il
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    segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico
    di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un
    servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza
    giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti
    all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi
    oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di
    evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
    economico […].
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
    seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del
    pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come
    provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione
    relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata
    soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed
    astratti, ad esempio come percentuali determinate […].
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di
    tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne
    era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
    dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare,
    la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la
    durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per
    promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
    proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di
    camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla
    scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa
    di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa
    determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […].
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
    compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai
    prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in
    considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei
    prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e
    avveduto […]
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo
    in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di
    marchio dell’Unione europea, avvenuta il 15/11/2023. I documenti presentati corrispondono
    prevalentemente a un periodo precedente a tale data.
    Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
    dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
    Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
    distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
    essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
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    EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
    et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
    carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
    aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
    noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
    Come indicato nella comunicazione del 22/11/2023, il pubblico di riferimento in questo caso
    è il pubblico lingua inglese. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
    3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in
    tutti i territori di lingua inglese dell’Unione europea, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il
    pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro.
    L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una
    distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini
    demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
    Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e ‘prove
    secondarie’ (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono
    meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06,
    Texture of superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano
    servire a corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
    L’Ufficio ritiene che le prove presentate dal richiedente non soddisfino i requisiti per stabilire
    il carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE per il marchio in
    esame, in quanto non includono alcuna prova diretta e le prove secondarie si riferiscono
    principalmente a paesi dell’Unione europea diversi da quelli in cui era privo di carattere
    distintivo ad initio.
    Le prove secondarie depositate sono relative principalmente a Italia o a paesi non anglofoni
    (Francia, Austria, Germania). Si tratta in particolare di: pochissimo materiale promozionale e
    commerciale da cui peraltro non si evince né luogo di distribuzione né anno di riferimento;
    indicazioni di fatturato, da cui non si evince anno, territori di riferimento, né che il marchio ad
    esso collegato sia quello figurativo in esame; alcune fatture per Francia e Austria (in cui non
    appare il marchio né riferimenti chiari ad esso); una campagna pubblicitaria per la sola
    Francia nell’ultimo quadrimestre del 2023 (che è dunque irrilevante territorialmente e
    temporalmente). Pertanto, l’estensione territoriale e la rilevanza della prova sono insufficienti
    rispetto ai territori di lingua inglese dell’Unione europea.
    Alla luce di quanto precede, in assenza di ulteriore documentazione (come ad esempio
    indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre
    associazioni di categoria e professionali dei paesi membri anglofoni dell’Unione europea,
    quote di mercato detenute, ecc.), i documenti a sostegno presentati dal richiedente, che si
    caratterizzano tutti come territorialmente irrilevanti e di tipo indiretto o secondario, non
    assolvono l’onere di provare l’acquisto del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio
    oggetto di domanda, neanche considerati congiuntamente.
    Conclusione
    Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
    rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
    richiesto.
    IV. Conclusioni
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    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951163 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.