ISTRUTTORIA – art. 48 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ISTRUTTORIA
art. 48 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine per depositare l’atto di opposizione l’Ufficio verifica la ricevibilità, l’ammissibilità dell’opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1 e 3, e 178, comma 1, del Codice.

2. L’atto è irricevibile, ai sensi dell’articolo 148, comma 1 del Codice, se l’opponente risulta non identificabile o non raggiungibile.

3. L’atto è inammissibile se:

a) è stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale è diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agli articoli 175, comma 1, del Codice, e 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento;

b) non contiene le indicazioni di cui all’articolo 176, comma 2, del Codice;

d) l’opponente non è legittimato a presentare l’opposizione;

e) manca la sottoscrizione dell’opponente o del suo mandatario;

f) è diretto contro due o più domande e, a seguito della richiesta dell’Ufficio di limitare l’oggetto dell’opposizione ad una sola domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l’opponente non accoglie l’invito o non replica alla richiesta.

4. Se all’atto di opposizione non è allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti, l’opposizione si considera ritirata ai sensi dell’articolo 176, comma 3, del Codice.

5. Se l’opposizione non può proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l’Ufficio, con la comunicazione di cui all’articolo 49, comma 1, informa l’opponente che può presentare ricorso alla Commissione Ricorsi ai sensi dell’articolo 58, comma 1, salvo il caso di irricevibilità di cui al comma 2, in cui la relativa comunicazione è resa pubblica tramite affissione all’albo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all’articolo 35.

 

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MODALITA’ DI DEPOSITO DELLA OPPOSIZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA – art. 47 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

MODALITA’ DI DEPOSITO DELLA OPPOSIZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA
art. 47 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L’atto di opposizione, indirizzato ed inviato direttamente ed esclusivamente all’Ufficio Opposizione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è redatto in conformità al modulo predisposto dall’Ufficio, in tre copie, di cui l’originale in regola con l’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 225 del Codice, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. La data di ricevimento attestata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è considerata data di deposito dell’opposizione.

2. Se l’atto di opposizione è inviato tramite il servizio postale alla sede dell’Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione, la data di ricevimento della raccomandata o del plico è considerata data di deposito.

3. L’atto di opposizione può essere inviato per via telematica ai sensi dell’articolo 2.

4. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell’atto di opposizione è inviata con le modalità sopra indicate direttamente ed esclusivamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l’articolo 6.

 

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ATTO DI OPPOSIZIONE – art. 46 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ATTO DI OPPOSIZIONE
art. 46 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai sensi e nei termini di cui all’articolo 176, comma 1, del Codice, può essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 177 del Codice.

2. L’atto di opposizione, recante i dati di cui all’articolo 176, comma 2, del Codice, e redatto in lingua italiana a pena d’irricevibilità ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento, firmato dall’opponente o dal suo mandatario, include:

a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione:

1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorità, oppure di registrazione e di pubblicazione;

2) una riproduzione del marchio, come pubblicato;

3) l’indicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima domanda o registrazione, nei confronti dei quali è proposta l’opposizione;

4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l’opposizione;

b) riguardo al marchio o ai diritti anteriori su cui si fonda l’opposizione, salvo il caso di cui all’articolo 8 del Codice:

1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l’indicazione che il marchio anteriore è un marchio nazionale, comunitario, oppure oggetto di registrazione internazionale

estesa all’Italia, e, se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;

2) la data di deposito o di registrazione nonché le eventuali date di priorità o di preesistenza italiana, con l’indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorità, del Paese di origine;

3) una riproduzione, del marchio o dei marchi anteriori;

4) l’elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è stato depositato o registrato e su cui si fonda l’opposizione;

c) riguardo all’opponente e all’opposizione:

1) il nome dell’opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l’indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l’indicazione di agire in qualità di avente causa del titolare del marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale;

2) i motivi su cui si basa l’opposizione, nonché, nel caso di un diritto di cui all’art. 8 del Codice, la specificazione di tale diritto e l’indicazione della mancanza del proprio consenso alla registrazione;

d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione:

1) l’attestazione dell’avvenuto pagamento.

 

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PROCEDURE DI SEGRETAZIONE MILITARE – art. 45 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PROCEDURE DI SEGRETAZIONE MILITARE
art. 45 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 198, comma 1 del Codice è dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto nel territorio dello Stato.

2. Le domande di cui all’art. 198 comma 1 del Codice concernenti invenzioni di interesse per la difesa realizzate interamente o principalmente nel territorio di uno Stato estero parte dell’Accordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 26 giugno 2003, n. 146, possono essere depositate, previa notifica al Ministero dello sviluppo economico, prioritariamente nel territorio di quello Stato, in conformità alle disposizioni internazionali vigenti.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 198 del Codice non si applicano alle domande di brevetto europeo divisionali, di cui all’articolo 76 della Convenzione sul brevetto europeo e all’articolo 161 del Codice, se sono passati novanta giorni dal deposito della domanda principale.

4. L’accertamento per stabilire se l’oggetto di una domanda debba essere eventualmente vincolato al segreto di cui agli articoli 150 e 154 del Codice, deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di deposito e, qualora una priorità sia stata rivendicata, entro il termine perentorio di tredici mesi dalla data di priorità.

5. Qualora la domanda depositata ai sensi degli articoli 149 e 152 del Codice non sia in lingua italiana, il termine di novanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento del testo in lingua italiana dichiarato conforme dal titolare o dal suo mandatario ovvero dal ricevimento di sufficiente documentazione in lingua italiana che illustri la domanda, fatta salva la possibilità del Servizio militare brevetti di richiedere il deposito del testo integrale.

6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministero della Difesa può imporre il vincolo del segreto e chiedere all’Ufficio italiano brevetti e marchi di non procedere alla trasmissione della domanda agli uffici internazionali competenti; l’Ufficio dà comunicazione della richiesta all’interessato, diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto. Decorsi i termini, senza ulteriori comunicazioni, l’Ufficio trasmette la domanda agli uffici internazionali competenti.

7. L’avente diritto al brevetto può depositare presso il Servizio militare brevetti, domanda di brevetto proponendone la classifica di segretezza in conformità alle leggi nazionali e agli accordi internazionali vigenti e, in segu ito all’apposizione della classifica di segretezza da parte del Ministero della Difesa, può procedere, per il tramite del Servizio militare brevetti, al deposito della medesima domanda classificata nei Paesi con cui esista trattamento di reciprocità.

8. Si applicano le disposizioni dell’articolo 198, commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Codice.

 

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PUBBLICAZIONI RELATIVE A DOMANDE E REGISTRAZIONI DI MARCHIO NAZIONALE – art. 44 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PUBBLICAZIONI RELATIVE A DOMANDE E REGISTRAZIONI DI MARCHIO NAZIONALE
art. 44 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai sensi dell’articolo 187, comma 1, lettere a), b), d), del Codice, sono pubblicate sul Bollettino dei marchi d’impresa anche le seguenti notizie relative a:

a) domande di marchio già pubblicate, se considerate come modificate in seguito a rettifiche dovute ad errori dell’Ufficio relativi alla riproduzione del marchio o all’elenco di prodotti e servizi;

b) domande di marchi, ritenuti registrabili, oggetto dell’esame anticipato di cui all’articolo 120, comma 1, del Codice;

c) domande di marchi ritenuti registrabili dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso avverso il rifiuto dell’Ufficio;

2. La pubblicazione della domanda di marchio, o della relativa registrazione se la domanda non è stata ancora pubblicata, oltre quanto previsto dagli articoli 156, 157, 158 e 159 del Codice, indica:

a) le notizie di cui all’articolo 11;

b) l’indicazione della richiesta di estensione all’estero della protezione del marchio, ai sensi dell’accordo di Madrid, con l’eventuale avviso di cui all’articolo 179, comma 2, del Codice.

 

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PUBBLICAZIONI – art. 43 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PUBBLICAZIONI
art. 43 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. I Bollettini ufficiali – di seguito denominati “Bollettini” – dei titoli di proprietà industriale e delle relative domande, comprese quelle di trascrizione, sono redatti ai sensi degli articoli 186, comma 8, 187, 188, 189 e 190 del Codice.

2. Sui Bollettini sono pubblicate anche le notizie concernenti:

a) il ritiro di domande, già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 1, del Codice e 29, comma 1 del presente regolamento;

b) le correzioni di errori imputabili al richiedente, di integrazione, limitazione o precisazione di domande già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 2, del Codice e 29, comma 2 del presente regolamento;

c) le rettifiche di errori, imputabili all’Ufficio, relativi a domande o registrazioni già pubblicate, depositate ai sensi dell’articolo 29, comma 3 del presente regolamento;

d) i rifiuti definitivi.

3. La pubblicazione del Bollettino può essere fatta su supporto cartaceo o informatico. Il Bollettino può essere reso disponibile e distribuito in rete telematica.

 

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RISERVA DI DEPOSITO – art. 42 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

RISERVA DI DEPOSITO
art. 42 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. I documenti, di cui è fatta riserva all’atto del deposito devono essere depositati presso gli Uffici di cui all’articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso.

2. Fino alla presentazione della lettera d’incarico la copia autentica è rilasciata solo su richiesta del titolare e si applica l’articolo 173, comma 3 del Codice.

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ANNOTAZIONE – art. 41 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ANNOTAZIONE
art. 41 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. La domanda di annotazione, di cui all’articolo 197, comma 3 del Codice, deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere:

a) le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio;

b) l’elezione del domicilio nello Stato da parte del richiedente o del suo mandatario per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice della proprietà industriale;

c) gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale oggetto della domanda;

d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprietà industriale, suscettibili di essere annotate.

2. La domanda di annotazione di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprietà industriale deve essere accompagnata da una dichiarazione in bollo del titolare dello stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul Registro ove occorra.

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TRASCRIZIONE – art. 40 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

TRASCRIZIONE
art. 40 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell’avvenuta trascrizione:

a) la domanda di trascrizione di cambiamento di titolarità, conseguente ad atti di cessione o ad atti societari di fusione, scissione, divisione o successione o a sentenze che dichiarano l’esistenza degli atti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 138 del Codice ovvero la domanda di trascrizione di atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia;

b) la domanda di trascrizione degli atti di pignoramento, aggiudicazione in seguito a vendita forzata, sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, espropriazione per causa di pubblica utilità, nonché delle sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e relative domande giudiziali, e delle sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e relative domande giudiziali.

2. Alla domanda di trascrizione debbono essere uniti:

a) copia dell’atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell’atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettera a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b), osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell’atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell’atto o dell’estratto sia certificata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;

b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

3. Nel caso in cui la domanda di trascrizione sia accompagnata da copia autentica dell’atto pubblico estero o dall’originale o copia autentica della scrittura privata autenticata all’estero, vanno anche osservate le norme della legge notarile sul deposito presso un notaio o un archivio notarile italiano.

4. Ove la domanda di trascrizione sia accompagnata da un estratto dell’atto di cui al comma 2, lettera a) o da una certificazione del Registro delle Imprese o di altra autorità competente, questi atti non soggiacciono all’obbligo fiscale della registrazione.

5. Per gli atti provenienti dall’estero la traduzione è sempre dovuta e si applica l’articolo 6.

6. Alla domanda di trascrizione si applica la procedura di cui all’articolo 173 del Codice, per quanto compatibile.

7. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche alle domande di iscrizione nel registro internazionale di cambiamenti di titolarità ovvero di restrizioni del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale, in quanto compatibili con le norme internazionali. In questo caso le domande devono essere redatte in unico esemplare. Ad esse devono essere uniti il documento comprovante il pagamento della tassa prescritta e l’eventuale modulo di richiesta fornito dall’Ufficio internazionale, compilato in duplice esemplare.

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TERMINI DELLA DECADENZA – art. 39 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

TERMINI DELLA DECADENZA
art. 39 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data di scadenza del quarto anno per il brevetto per invenzione industriale e dalla data di scadenza del quinto anno per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello.

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TASSE E DIRITTI DI MANTENIMENTO – art. 38 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

TASSE E DIRITTI DI MANTENIMENTO
art. 38 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il pagamento è annuale per i brevetti d’invenzione e quinquennale per i modelli di utilità e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita è dovuto entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Possono essere pagate anticipatamente più annualità se riferite allo stesso brevetto.

2. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per varietà vegetali sono dovute, per la durata della privativa di cui all’art. 109, comma 1, del Codice, a partire dalla concessione della privativa medesima. Il pagamento è annuale ed è dovuto anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui la domanda è stata concessa.

3. La proroga della durata del disegno o modello, di cui all’articolo 37 del Codice, si ottiene con il pagamento del diritto prescritto. Nel caso in cui, al momento del pagamento del diritto di mantenimento per un disegno o modello multiplo, il titolare abbia dichiarato di rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il diritto di mantenimento dovuto sarà quello previsto per i disegni o modelli singoli.

4. Alla concessione del brevetto o della registrazione, le tasse o i diritti eventualmente scaduti sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di rilascio dell’attestato di concessione o di registrazione. Uguale termine si applica per il pagamento della prima annualità delle tasse relative alle nuove varietà vegetali.

5. Per i brevetti europei validi in Italia il diritto annuale è dovuto a partire dall’anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagato entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.

6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 per il pagamento delle tasse ovvero dei diritti di mantenimento, il pagamento è ammesso entro i sei mesi successivi ai sensi del decreto di cui all’articolo 227, comma 2, del Codice.

7. Il mantenimento della registrazione di marchio è effettuato entro i termini e con le modalità di cui all’articolo 159 del Codice.

8. L’istanza di continuazione della procedura di cui all’articolo 192 del Codice deve essere accompagnata dal pagamento del diritto previsto.

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OBBLIGO DELL’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE – art. 37 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

OBBLIGO DELL’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE
art. 37 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali hanno l’obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per il modello di utilità il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell’esenzione dal pagamento dei diritti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.

2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalità straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa l’esenzione dal pagamento dei diritti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.

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TASSE E DIRITTI DI DEPOSITO – art. 36 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

TASSE E DIRITTI DI DEPOSITO
art. 36 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. La prova del pagamento delle tasse ovvero dei diritti dovuti per la domanda e per la brevettazione o per la registrazione deve essere unita alla domanda.

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ALBO DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI – art. 35 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ALBO DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
art. 35 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ove manchi l’indicazione o l’elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nello Stato nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell’atto o avviso del contenuto di esso nell’albo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

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MANDATO – art. 34 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

MANDATO
art. 34 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. La nomina del mandatario può essere fatta ai sensi dell’articolo 201, comma 2 del Codice nella domanda di deposito; in tal caso la domanda deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario. Altresì la nomina può essere fatta con un separato atto che può consistere in una procura notarile o in una lettera d’incarico.

2. La lettera d’incarico può essere generale o specifica e quest’ultima può essere singola o multipla; la lettera d’incarico specifica deve contenere obbligatoriamente l’indicazione delle privative cui si riferisce oppure del documento presentato che le individua. In ogni domanda successiva a quella con la quale la lettera d’incarico generale o multipla è stata depositata, devono essere indicati gli estremi del deposito della predetta lettera d’incarico.

3. Il deposito della lettera d’incarico deve essere accompagnato dall’attestazione del pagamento del diritto o della tassa ove previsto.

4. Le lettere d’incarico generale sono riunite in un’apposita raccolta che permetta il loro reperimento.

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VISIONI E RIPRODUZIONI – art. 33 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

VISIONI E RIPRODUZIONI
art. 33 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai sensi dell’articolo 186, commi 2 e 3 del Codice, può essere presa visione ed estratta copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell’Ufficio, inerente una domanda, un brevetto, una registrazione o un’istanza purché non sia stata invocata la riservatezza o non ricorrano i presupposti di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa.

2. Sono esclusi dall’accesso, in materia di certificati complementari di protezione, i decreti di autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto. Dei decreti è consentita la visione e l’estrazione di copia solo degli estratti, se presenti.

3. L’esaminatore appone l’indicazione “riservato” sui documenti per i quali è stata invocata la riservatezza.

4. Dopo l’accessibilità al pubblico del brevetto, la descrizione e i disegni possono essere riprodotti, anche su supporto informatico, e posti in vendita a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonché agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati.

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RACCOLTA DELLE DOMANDE E DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 32 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

RACCOLTA DELLE DOMANDE E DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
art. 32 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. I titoli di proprietà industriale, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 185 e 197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere:

a) l’Ufficio ricevente in cui è stata depositata la domanda;

b) la data e il numero di concessione;

c) per le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, il relativo titolo;

d) il nome dell’inventore;

e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori il titolo e la decorrenza della protezione;

f) per i marchi d’impresa l’indicazione dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere con annesso un esemplare della riproduzione del marchio; se si tratti di marchio collettivo; l’indicazione dei colori se rivendicati; della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria, tenuto conto anche dell’eventuale rivendicazione della preesistenza, o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid;

g) per le rinnovazioni dei marchi d’impresa il numero e la data di deposito della prima domanda di registrazione e il numero e la data dell’ultima registrazione da rinnovare.

2. Il titolo di proprietà industriale deve riportare l’indicazione delle sentenze pervenute che pronunciano la nullità o la decadenza del titolo stesso, stabiliscono il diritto di essere riconosciuto inventore o autore o titolare dei diritto di proprietà industriale.

3. I titoli di proprietà industriale sono redatti in un originale e sono contrassegnati, a seconda del tipo di diritto di proprietà industriale, dal numero progressivo di concessione del brevetto o di registrazione. Una copia conforme all’originale del titolo è rimessa all’interessato; una copia è conservata nel fascicolo corrispondente, se l’originale è in formato cartaceo.

4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un’ apposita raccolta.

5. La raccolta delle domande di deposito in formato elettronico costituisce il registro delle domande dei titoli di proprietà industriale.

6. La raccolta dei brevetti e delle registrazioni in formato elettronico costituisce il registro dei titoli di proprietà industriale.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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ISTANZE DI REINTEGRAZIONE – art. 31 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ISTANZE DI REINTEGRAZIONE
art. 31 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Alle istanze di reintegrazione si applicano le disposizioni dell’articolo 173 del Codice in quanto compatibili.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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ISTANZE DI CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA – art. 30 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ISTANZE DI CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA
art. 30 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L’istanza per la continuazione della procedura di cui all’articolo 192 del Codice deve essere presentata entro il termine di due mesi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 173, comma 1, se non è stata richiesta la proroga, ovvero a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 191, comma 2 qualora sia stata richiesta la proroga.

2. All’istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l’attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l’atto omesso entro il termine di cui al comma 1.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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RITIRO, RETTIFICHE, INTEGRAZIONI DELLA DOMANDA – art. 29 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

RITIRO, RETTIFICHE, INTEGRAZIONI DELLA DOMANDA
art. 29 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il ritiro di cui all’articolo 172, comma 1 del Codice, deve essere fatto con apposita istanza e può riguardare più domande dello stesso titolare. Con la stessa istanza deve essere chiesto il rimborso delle tasse di cui all’articolo 229 del Codice.

2. La facoltà di correzione, di cui all’articolo 172, comma 2 del Codice, può essere esercitata con una sola richiesta anche quando la correzione concerne più domande di registrazione ovvero di brevetto aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna domanda e che i numeri di deposito siano contenuti nella richiesta.

3. Il titolare di una registrazione o di un brevetto può richiedere la correzione di un errore, imputabile all’Ufficio italiano brevetti e marchi, relativo alla registrazione o al brevetto stesso ovvero alla relativa pubblicazione Una sola richiesta è sufficiente quando la correzione concerne più registrazioni ovvero più brevetti aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni o di tutti i brevetti siano indicati nella richiesta.

4. Il provvedimento di rifiuto dell’istanza di ritiro, di rettifica o di integrazione della domanda di deposito deve contenere il termine per ricorrere davanti alla Commissione dei ricorsi.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016