PROTEZIONE TEMPORANEA – art. 28 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PROTEZIONE TEMPORANEA
art. 28 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il certificato di cui all’articolo 169, comma 5 del Codice deve contenere:

a) il cognome il nome e il domicilio dell’espositore;

b) la data in cui il prodotto o il materiale che incorpora il diritto di marchio è stato consegnato per l’esposizione nonché il tipo di prodotto o di materiale incorporante il marchio;

c) una rappresentazione del marchio come esposto.

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IDENTIFICAZIONE DELLA TOPOGRAFIA – art. 27 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

IDENTIFICAZIONE DELLA TOPOGRAFIA
art. 27 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai fini dell’identificazione della topografia, in conformità all’art. 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi:

a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori;

b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori;

c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori.

2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affinché la topografia risulti identificabile all’esame.

3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie può essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti più caratteristiche di essa.

4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standard definiti dall’amministrazione, sui quali la topografia è registrata sotto forma codificata e uno o più esemplari del prodotto a semiconduttori.

5. Ove una topografia non rappresenti l’intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza.

6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonché l’eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

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DIVIETO DI DENOMINAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI – art. 26 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DIVIETO DI DENOMINAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI DISEGNI O MODELLI
art. 26 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi.

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DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO – art. 25 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO
art. 25 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione del disegno o modello deve contenere oltre a quanto indicato all’articolo 167, comma 1, del Codice il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente. Il richiedente, se risiede all’estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell’articolo 197 del Codice.

2. La riproduzione grafica del disegno o modello o il campione dei prodotti stessi di cui all’art. 167, comma 2 del Codice, deve rappresentare il disegno o modello in modo chiaro e completo.

3. Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

4. Alla riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti nonché all’eventuale descrizione si applicano le indicazioni previste all’ articolo 22. La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo.

5. In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui è fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati.

6. Qualora la registrazione sia richiesta per un deposito multiplo, ove si tratti di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, i singoli modelli devono
essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su cui sono fissati i rispettivi campioni.

7. La descrizione, se presentata, può concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto di registrazione.

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RICERCA DI ANTERIORITA’ – art. 24 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

RICERCA DI ANTERIORITA’
art. 24 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. L’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) è l’autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Le modalità sono stabilite da un’apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico – Ufficio italiano brevetti e marchi e l’Organizzazione europea dei brevetti.

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DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ INVENZIONI O MODELLI DI UTILITA’ IN ESSA PRESENTI – art. 23 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ INVENZIONI O MODELLI DI UTILITA’ IN ESSA PRESENTI
art. 23 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il provvedimento col quale l’Ufficio invita l’interessato a limitare la domanda ad una sola invenzione o modello di utilità ai sensi dell’articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l’interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l’articolo 173 del Codice in quanto compatibile.

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DOMANDA DI BREVETTO – art. 22 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI BREVETTO
art. 22 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevettazione devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono essere rispettati nel caso in cui il testo del brevetto e dei disegni sia allegato ad una domanda depositata con il sistema telematico.

2. Il testo è scritto con interlinea 1½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza di 0,21 cm. L’Ufficio stabilisce con circolare la data a partire dalla quale la presentazione del testo debba essere tale da permettere il riconoscimento ottico dei caratteri ovvero l’acquisizione elettronica del testo medesimo.

3. I disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.

4. Ove con il deposito della domanda siano stati presentati una descrizione o disegni provvisori, l’esemplare definitivo depositato deve essere presentato entro due mesi.

5. Se la domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, il consenso di cui all’articolo 5, comma 3 decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, consiste in una dichiarazione, allegata alla domanda, con la quale il richiedente afferma che l’invenzione non rientra nella fattispecie di cui al citato articolo 5, comma 3 o, in alternativa, che il consenso è stato acquisito.

6. La dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, può consistere in una autocertificazione.

7. La mancanza della dichiarazione di cui al comma 5 e al comma 6 è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

8. Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite in formato elettronico, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti Marchi.

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DESCRIZIONE E RIVENDICAZIONI DELLA DOMANDA DI BREVETTO – art. 21 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DESCRIZIONE E RIVENDICAZIONI DELLA DOMANDA DI BREVETTO
art. 21 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità deve contenere oltre a quanto indicato all’articolo 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente. Il richiedente, se risiede all’estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell’articolo 197 del Codice.

2. La domanda di brevetto per invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine animale o vegetale, deve contenere la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78. La mancanza della dichiarazione è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

3. La descrizione di cui all’articolo 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice deve:

a) specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;

b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;

c) esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;

d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;

e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;

f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

4. Le rivendicazioni di cui all’articolo 160, comma 4 del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:

a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;

c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

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OSSERVAZIONE DI TERZI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI – art. 20 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

OSSERVAZIONE DI TERZI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI
art. 20 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

 

1. Le osservazioni, di cui agli articoli 174 e 175 del Codice, redatte in lingua italiana ai sensi dell’articolo 148, comma 5 del Codice, sono presentate su carta libera.

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MARCHIO GIA’ REGISTRATO ALL’ESTERO – art. 19 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

MARCHIO GIA’ REGISTRATO ALL’ESTERO
art. 19 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Il richiedente che nella domanda di registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso identico marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla domanda un certificato dal quale risulti in quale data e sotto quale numero d’ordine sia stata fatta la registrazione all’estero.

2. Se la registrazione all’estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto con il quale sia stato attuato il trasferimento del marchio.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell’articolo 6.

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DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO – art. 18 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO
art. 18 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. La domanda di rinnovazione del marchio d’impresa deve contenere, oltre a quanto previsto dall’art. 159 del Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda contiene il numero e la data della registrazione da rinnovare, nonché il numero e la data del primo deposito. Nella domanda si deve indicare se la rinnovazione è richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione.

2. Per i marchi internazionali registrati presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell’Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla Regola 30 e seguente del Regolamento Comune all’Accordo e al Protocollo, da effettuarsi direttamente all’Ufficio Internazionale nei sei mesi precedenti la scadenza, ovvero entro sei mesi successivi con l’aggiunta di una soprattassa, e della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall’articolo 159 del Codice deve essere data prova all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

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MARCHI COLLETTIVI INTERNAZIONALI – art. 17 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

MARCHI COLLETTIVI INTERNAZIONALI
art. 17 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Per i marchi collettivi internazionali, registrati presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ai sensi dell’Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento che disciplina l’uso del marchio, previsto dall’articolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa elezione di domicilio nello Stato ai sensi dell’articolo 197, comma 1 del Codice o tramite mandatario, nominato ai sensi dell’articolo 201 del Codice, direttamente all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale notifica la registrazione internazionale o la sua estensione successiva all’Ufficio.

2. Il regolamento, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell’articolo 6.

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ESAME DEI MARCHI INTERNAZIONALI – art. 16 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ESAME DEI MARCHI INTERNAZIONALI
art. 16 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Qualora, a seguito dell’esame effettuato ai sensi dell’articolo 171 del Codice, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ritenga che il marchio non possa essere registrato, in tutto o in parte, invia all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio ex officio alla registrazione internazionale. Il provvedimento deve contenere l’indicazione dei motivi sui quali si basa il rifiuto, con riferimento alle condizioni di registrabilità dei marchi nazionali, oggetto di accertamento ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a) del Codice, ed il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni.

2. Se il titolare della registrazione internazionale, previa indicazione o elezione di domicilio ai sensi dell’articolo 197, comma 1 del Codice, non presenta le proprie deduzioni nel termine di cui al comma 1, ovvero se l’Ufficio ritiene di non dover accogliere le deduzioni formulate, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette un provvedimento di conferma del rifiuto, che è comunicato al titolare della

registrazione internazionale o al suo mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201 del Codice. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi, ai sensi degli articoli 135 e seguenti del Codice, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.

3. Al termine del procedimento avviato con l’emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:

a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ritiene che sussistano le condizioni per assicurare la protezione del marchio in Italia;

b) una notifica di rifiuto definitivo, se ritiene che il marchio non sia registrabile in Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto di cui al comma 2, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario, sia divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.

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DIVISIONE DELLA DOMANDA DI MARCHIO IN DOMANDE PARZIALI – art. 15 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DIVISIONE DELLA DOMANDA DI MARCHIO IN DOMANDE PARZIALI
art. 15 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Nei casi indicati nell’articolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita istanza diretta all’Ufficio italiano brevetti e marchi può dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria è oggetto di una o più domande parziali.

2. L’istanza di divisione della domanda originaria deve contenere:

a) il numero di fascicolo della domanda originaria;

b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente;

c) l’elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda parziale, l’elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;

d) l’elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria.

3. L’Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate o che l’elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l’elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere l’istanza assegnando il termine per la risposta.

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DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ MARCHI – art. 14 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ MARCHI
art. 14 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il provvedimento col quale l’Ufficio invita l’interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, ai sensi dell’articolo 158, comma 2 del Codice indica il termine entro il quale l’interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l’articolo 173 del Codice in quanto compatibile.

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DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO DELL’ACQUISITA DISTINTIVITA’ – art. 13 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO DELL’ACQUISITA DISTINTIVITA’
art. 13 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Quando nella domanda di registrazione per marchio d’impresa si rivendica il carattere distintivo del segno a seguito dell’uso che ne sia stato fatto prima della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Codice, è necessario produrre al momento del deposito della domanda stessa la documentazione a sostegno.

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CONSENSO O AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO – art. 12 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

CONSENSO O AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
art. 12 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Qualora si intenda registrare come marchio un ritratto di persona o un segno notorio, con la domanda di registrazione di marchio deve essere prodotto il consenso di cui all’articolo 8, commi 1 e 3 del Codice. L’Ufficio ha facoltà di chiedere che la sottoscrizione del consenso sia autenticata.

2. Qualora si intenda registrare come marchio uno stemma o altro segno considerato nelle convenzioni internazionali vigenti in materia o un segno contenente simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, con la domanda di registrazione di marchio deve essere prodotta l’autorizzazione di cui all’articolo 10 del Codice.

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DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO – art. 11 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO
art. 11 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione di marchio deve contenere, oltre quanto indicato all’articolo 156 del Codice:

a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente; il richiedente, se risiede all’estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell’articolo 197 del Codice;

b) l’indicazione del tipo di marchio ossia se si tratti di marchio verbale, quando costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in carattere da stampa normali; se figurativo quando costituito da elementi grafici o figurativi accompagnati o meno da elementi verbali; se tridimensionale; se sonoro;

c) l’indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco e il nero, quando tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso;

d) l’indicazione del codice internazionale dei colori quando il marchio consiste esclusivamente nelle combinazioni o nelle tonalità cromatiche;

e) l’indicazione che si tratta di domanda di registrazione di un marchio collettivo; in tale caso occorre allegare alla domanda copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l’uso, i controlli e le sanzioni di cui all’articolo 11, comma 2 del Codice;

f) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua;

g) un esemplare della riproduzione del marchio. Nel caso di deposito cartaceo l’ esemplare deve essere stampato su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm X 8 cm. Nel caso di marchio tridimensionale la riproduzione del marchio deve consistere in una riproduzione grafica o fotografica in due dimensioni; detta riproduzione può, a scelta del richiedente, essere accompagnata da ulteriori prospettive del marchio, fino ad un massimo di cinque, se indispensabili alla sua individuazione. Nel caso siano stati rivendicati i colori, l’esemplare deve risultare con i colori descritti;

h) l’elenco dei prodotti o dei servizi, preceduto dall’indicazione del numero della classe ovvero il titolo della classe con il numero della stessa qualora in questo secondo caso si voglia rivendicare tutti i prodotti o servizi della classe.

2. La domanda di registrazione di marchio può contenere la descrizione del marchio che metta in evidenza, ai soli fini di informazione, i caratteri delle sue diverse parti.

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REGISTRO ITALIANO DEI BREVETTI EUROPEI – art. 10 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

REGISTRO ITALIANO DEI BREVETTI EUROPEI
art. 10 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all’articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali è stata richiesta la convalida unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.

2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all’articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all’articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.

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TRASFORMAZIONE DEL BREVETTO EUROPEO – art. 9 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

TRASFORMAZIONE DEL BREVETTO EUROPEO
art. 9 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, ricevuta la richiesta di trasformazione di cui all’articolo 58 del Codice, invita l’interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due mesi, a pagare i diritti previsti per la domanda di brevetto nazionale, a integrare i dati mancanti per l’esame secondo la procedura nazionale nonché a produrre, ove manchi, la lettera d’incarico se vi sia mandatario ovvero la dichiarazione di elezione di domicilio in Italia e traduzione in lingua italiana del testo originario della domanda di brevetto europeo nonché, eventualmente, una traduzione del testo della stessa domanda modificata nel corso della procedura davanti all’Ufficio europeo dei brevetti.

2. Qualora, entro il termine assegnato o eventualmente prorogato, non siano state completamente soddisfatte le condizioni previste al comma 1, l’Ufficio respinge la domanda. I diritti eventualmente pagati sono rimborsati, ad eccezione dei diritti relativi alla domanda di brevetto.

3. Alla domanda di brevetto derivata dalla trasformazione sono applicabili, salvo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 137 della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto italiano.

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