INDUSTRIALITA’- art. 49 Codice Proprietà Industriale

INDUSTRIALITA’
art. 49 Codice Proprietà Industriale

1. Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

 

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DIVULGAZIONI NON OPPONIBILI E PRIORITA’ INTERNA – art. 47 Codice Proprietà Industriale

DIVULGAZIONI NON OPPONIBILI E PRIORITA’ INTERNA
art. 47 Codice Proprietà Industriale

1. Per l’applicazione dell’articolo 46, una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità (2).

3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità (3).

(1) Rubrica sostituita dall’articolo 27, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma modificato dall’articolo 27, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(3) Comma inserito dall’articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99

 

 

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NOVITA’ – art. 46 Codice Proprietà Industriale

NOVITA’
art. 46 Codice Proprietà Industriale

1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo [ o internazionali] designanti [e aventi effetto per] l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi (2).

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

(1) Rubrica sostituita dall’articolo 26, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma modificato dall’articolo 26, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

 

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OGGETTO DEL BREVETTO – art. 45 Codice Proprietà Industriale

OGGETTO DEL BREVETTO
art. 45 Codice Proprietà Industriale

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove eche implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale (1).

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali (2).

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

b) le varieta’ vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varieta’ vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta’ vegetale, anche se detta modifica e’ il frutto di un procedimento di ingegneria genetica (3).

b-bis) le varieta’ vegetali iscritte nell’Anagrafe nazionale della biodiversita’ di interesse agricolo e alimentare nonche’ le varieta’ dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialita’ tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali (4).

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonche’ ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l’uso di uno dei metodi nominati (5).

5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all’articolo 81-quinquies (6).

(1) Comma modificato dall’articolo 25, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma modificato dall’articolo 25, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(3) Comma sostituito dall’articolo 25, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(4) Lettera aggiunta dall’articolo 9, comma 1, della Legge 1° dicembre 2015, n. 194.

(5) Comma sostituito dall’articolo 25, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(6) Comma aggiunto dall’articolo 25, comma 4, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

 

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DURATA DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER DIRITTO D’AUTORE – art. 44 Codice Proprietà Industriale

DURATA DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE  ECONOMICA PER DIRITTO D’AUTORE
art. 44 Codice Proprietà Industriale

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell’ultimo dei coautori (1).

[ 2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza periodica, all’Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, aula descrizione dell’oggetto ed all’autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o trascrizione.] (2)

[ 3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell’articolo 189 del presente codice.] (3)

(1) Comma modificato dall’articolo 4 del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni in Legge 6 aprile 2007, n. 46.

(2) Comma abrogato dall’articolo 24 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(3) Comma abrogato dall’articolo 24 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

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NULLITA’ – art. 43 Codice Proprietà Industriale

NULLITA’
art. 43 Codice Proprietà Industriale

1. La registrazione è nulla:

a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;

b) se il disegno o modello è contrario all’ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;

c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l’autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall’articolo 118;

d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest’ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;

e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore;

f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa (1).

3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall’interessato alla utilizzazione.

(1) Comma modificato dall’articolo 23 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

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LIMITAZIONI DEL DIRITTO SUL DISEGNO O MODELLO – art. 42 Codice Proprietà Industriale

LIMITAZIONI DEL DIRITTO SUL DISEGNO O MODELLO
art. 42 Codice Proprietà Industriale

1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l’utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:

a) all’arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;

b) all’importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);

c) all’esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

(1) Rubrica modificata dall’articolo 22 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

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DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO O MODELLO – art. 41 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO O MODELLO
art. 41 Codice Proprietà Industriale

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.

4. Nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello.

 

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REGISTRAZIONE CONTEMPORANEA – art. 40 Codice Proprietà Industriale

REGISTRAZIONE CONTEMPORANEA
art. 40 Codice Proprietà Industriale

1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l’utilità dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l’una e l’altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.

2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l’utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all’articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.

 

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REGISTRAZIONE MULTIPLA – art. 39 Codice Proprietà Industriale

REGISTRAZIONE MULTIPLA

art. 39 Codice Proprietà Industriale

1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all’Accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348 (1).

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell’articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.

3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.

4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l’Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull’attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.

(1) Comma modificato dall’articolo 21 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

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DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE ED EFFETTI – art. 38 Codice Proprietà Industriale

DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE ED EFFETTI

art. 38 Codice Proprietà Industriale

1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

2. Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell’attestato di registrazione.

4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.

5. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l’accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l’eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.

 

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DURATA DELLA PROTEZIONE – art. 37 Codice Proprietà Industriale

DURATA DELLA PROTEZIONE

art. 37 Codice Proprietà Industriale

1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

 

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FUNZIONE TECNICA – art. 36 Codice Proprietà Industriale

FUNZIONE TECNICA

art. 36 Codice Proprietà Industriale

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare (1).

(1) Comma modificato dall’articolo 20 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

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DIVULGAZIONE – art. 34 Codice Proprietà Industriale

DIVULGAZIONE
art. 34 Codice Proprietà Industriale

1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall’autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall’autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest’ultima.

4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell’autore o del suo avente causa.

[ 5. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.] (1)

(1) Comma abrogato dall’articolo 19 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

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PRODOTTO COMPLESSO – art. 35 Codice Proprietà Industriale

PRODOTTO COMPLESSO
art. 35 Codice Proprietà Industriale

1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;

b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sè i requisiti di novità e di individualità.

 

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LICEITA’ – art. 33 bis Codice Proprietà Industriale

LICEITA’
art. 33 bis Codice Proprietà Industriale

1. Non puo’ costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all’ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non puo’ essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.

2. Non puo’ costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta’ industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

(1) Articolo inserito dall’articolo 18 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

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CARATTERE INDIVIDUALE – art. 33 Codice Proprietà Industriale

CARATTERE INDIVIDUALE
art. 33 Codice Proprietà Industriale

1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

2. Nell’accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

 

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NOVITA’ – art. 32 Codice Proprietà Industriale

NOVITA’
art. 32 Codice Proprietà Industriale

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

(1) Rubrica modificata dall’articolo 17 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

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OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE – art. 31 Codice Proprietà Industriale

OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE
art. 31 Codice Proprietà Industriale

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

 

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TUTELA – art. 30 Codice Proprietà Industriale

TUTELA
art. 30 Codice Proprietà Industriale

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.

2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell’attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

(1) Comma modificato dall’articolo 16 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

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