GOSIGN per un servizio di firma digitale non è registrabile – Marchio comunitario 25-05-2023
GOSIGN = vai con firma è un incentivo ad usare il servizio di firma digitale e il servizio oggetto del marchio è la possibilità di firmare digitalmente documenti, il marchio non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 25/05/2023 *************** ***************** **********************
Fascicolo nº: ***************** Vostro riferimento:******************* Marchio: GOSIGN Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: *************** *********** ************** ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 29/11/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 9 Software; Software per sicurezza di reti e dispositivi; Software per garantire la sicurezza della posta elettronica; Software per l’elaborazione di pagamenti elettronici da e per terzi; Dispositivi crittografici; Applicazioni software scaricabili; Applicazioni per cellulari; Software per archiviazione a distribuzione digitale; Software scaricabile per computer per tecnologia blockchain; Software per la posta elettronica; Software per server di posta elettronica; Software per automazione di documenti; Carte magnetiche; Carte stampate [codificate]; Lettori di carte elettroniche; Hardware e
software, sistemi informatici online, compresi nella classe 9, e banche dati nel settore dell’identificazione elettronica, certificazione elettronica, archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica; Programmi informatici per lettori di schede elettroniche ad identificazione di radiofrequenze e biometrici; Programmi per computer legati all’ accesso e per l’accesso a reti informatiche, banche dati e caselle postali; Programmi per computer per sistemi di accesso per edifici e locali; Programmi per computer da impiegare per servizi di telecomunicazione. Classe 35 Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi relativi a banche dati, nel settore dell’identificazione elettronica, certificazione elettronica, archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica. Classe 38 Posta elettronica; Servizi dati per posta elettronica; Servizi di sicurezza per la posta elettronica; Messa a disposizione di una casella postale elettronica. Classe 42 Digitalizzazione di documenti; Certificazione [controllo qualità]; Certificazione di dati tramite blockchain; Sperimentazione, analisi e valutazione di prodotti di terzi ai fini della certificazione; Archiviazione dati tramite blockchain; Blockchain come servizio [Baas]; Servizi di autenticazione di utenti mediante tecnologia blockchain; Archiviazione elettronica di documenti; Archiviazione elettronica di file e documenti; Archiviazione elettronica di documenti e e-mail archiviate; Servizi di consulenza tecnologica per la trasformazione digitale; Progettazione e sviluppo di hardware e software; Conversione di dati di programmi informatici; Installazione di software; Monitoraggio dei sistemi informatici tramite accesso remoto; Servizi internet, ovvero indicizzazione, collaudo, fornitura e manutenzione dell’accesso e informazioni su reti di computer, su contenuti e servizi nel settore dell’identificazione elettronica, della certificazione elettronica, dell’archiviazione elettronica e delle tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: “va e firma” o “firma!” • I suddetti significati dei termini «GOSIGN», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/go_1 Pagina 3 di 4 • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GOSIGN» semplicemente come un’esortazione a usare i prodotti e servizi del richiedente che hanno ad oggetto la creazione, la gestione e certificazione di documenti firmati in modo digitale. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un ‘ esortazione” che, inter alia, serve anche a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi. • Per inciso si precisa che oggigiorno le amministrazioni pubbliche, a seguito della c.d. digitalizzazione, privilegino sempre più l’uso della c.d. firma digitale che è dunque uno strumento se non usato, per lo meno conosciuto dalla maggior parte del pubblico consumatore. • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018778292 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Marchio non distintivo – Alicante 26-05-2023
Il consumatore attribuirebbe al marchio “Gin & Tonic Festival” il significato di “festa, manifestazione relativa al cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Il marchio non è distintivo.
Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell’Unione europea (Articolo 7 RMUE) Alicante, 26/05/2023 ******************************************** ********************** ITALIA Fascicolo nº:******************* Vostro riferimento: ****************** Marchio: Gin & Tonic Festival Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: ***************************** ************************** ITALIA I. Sintesi dei fatti L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/12/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi; Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;
Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising; Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising; Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising che forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -); Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) relativi all’apertura di attività in franchising; Fornitura di assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising. Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering; Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di consulenza e informazione inerenti la preparazione, l’organizzazione e la realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d’organizzazione di eventi ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi d’intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi; Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo; Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti; Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in franchising. Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili Pagina 3 di 10 per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti; Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; Noleggio d’attrezzature da bar; Bar. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio dell’Unione europea, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “festa, manifestazione sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins in data 16/12/2022 agli indirizzi https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tonic, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/festival). Nelle lingue degli Stati Membri (in cui i termini che formano il marchio possono presentare lievi differenze quali l’assenza di ‘&’ o la presenza di ‘-‘, cioè ‘gin tonic’ o gin-tonic in spagnolo, o in portoghese ‘Gim-tônica’, ecc., oppure l’accento sulla parola ‘FESTIVAL’ che può cadere su varie vocali), ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso significato (per esempio secondo i risultati delle ricerche effettuate su Internet in data 16/12/2022 agli indirizzi https://en.wikipedia.org/wiki/Gin_and_tonic, https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/festival; https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/?q=FESTIVAL, https://www.treccani.it/vocabolario/festival/, https://sproget.dk/lookup? SearchableText=festival, ecc.).
Come risulta da una ricerca su Internet effettuata il 16/12/2022, nel contesto in esame, la bevanda alcolica ‘GIN & TONIC’ è diffusamente e storicamente nota come uno dei cocktail tra i più globalmente conosciuti, costituito da una miscela di un’acquavite aromatizzata al ginepro, detta GIN, e acqua tonica, cioè TONIC (1. https://www.myspirits.it/blog/storia-gin-tonic-ricetta-cocktail/, 2. https://www.hendricksgin.com/cocktail/gin-and-tonic/, 3. https://www.myguidemarbella.com/travel-articles/national-gin-tonic-day).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi concernono e sono relazionati con eventi, tipo feste e manifestazioni, legate alla bevanda alcolica costituita da una miscela di un tipo di acquavite aromatizzata al ginepro (GIN) e acqua tonica (TONIC), diffusamente nota come ‘gin & tonic’. Ad esempio Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising in Classe 35 relativi a festival della bevanda di gin e acqua tonica, Consulenza in materia di pianificazione di eventi speciali in Classe 41 specifici rispetto a feste che concernono ad esempio l’assaggio e l’insegnamento della degustazione di cocktail a base di gin e acqua tonica, o la Fornitura di alimenti e bevande, Somministrazione di bevande alcoliche, ecc. nella Classe 43 relativi al menzionato noto cocktail insieme, ad esempio, ad abbinamenti alimentari più adeguati, ecc. Pertanto, il segno descrive specie e tipologia, e altre caratteristiche come contenuto od oggetto dei servizi.
Il segno ha un chiaro significato descrittivo e, perciò, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo Pagina 4 di 10 1, lettera b), RMUE.
Inoltre, i termini «Gin & Tonic Festival» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento perciò sono privi di carattere distintivo per quei servizi, come risulta da una ricerca su Internet condotta in data 16/12/2022 (1. https://roostmaynooth.ie/maynooth-gin-tonic-festival/, 2. https://www.fm104.ie/news/buzz/a-gin-tonic-festival-is-coming-to-dublin/, 3. https://www.spaziofase.com/events/gin-tonic-festival-1, 4. https://www.barkonsult.es/blogs/inspiration/aegean-tonic-best-in-class-at-gin-tonicfestival).
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/02/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
Il segno non è descrittivo dei servizi rivendicati. Il marchio deve essere valutato nel suo insieme, l’esame preliminare di ciascuno degli elementi di cui il marchio è composto ha un’importanza relativa. Tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di prodotti o servizi, associano la parola “Festival” (da sola priva di capacità distintiva) con altre parole anche di uso comune e formano, nel complesso un segno distintivo. L’Ufficio ha accettato la registrazione di marchi simili (lista acclusa).
Il segno in questione è distintivo come confermato dai risultati di una ricerca su Google che restituisce solo citazioni del richiedente. Ciò dimostra che non esistono altre imprese che utilizzano il segno “Gin & Tonic Festival” per contraddistinguere servizi della medesima tipologia di quelli per i quali la richiedente ha chiesto la registrazione del marchio, e che, pertanto, lo stesso non può definirsi descrittivo degli stessi.
Non vi è alcun motivo per cui un’impresa concorrente debba usare un segno identico a quello per cui la richiedente ha chiesto la registrazione. Inoltre, uno dei link citati dall’Ufficio si riferisce al richiedente.
Il marchio (figurativo) italiano 302018000007050, corrispondente al segno in esame, è stato riconosciuto valido. Inoltre, il marchio UK00003716136 è stato registrato nel Regno Unito. Tutto ciò conferma la registrabilità del segno in esame come marchio europeo.
La richiedente rivendica l’acquisito carattere distintivo in seguito all’uso del segno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, da intendersi come secondaria. Si allegano documenti a sostegno. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso Pagina 5 di 10 di mantenere la propria obiezione. Considerazioni generali L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). Pubblico di riferimento L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia, l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è il consumatore medio dell’Unione europea in quanto ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso significato in tutte le lingue. Peraltro, che il segno in esame sia descrittivo e non distintivo anche solo per i consumatori di una di queste lingue all’interno dell’UE, è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE. Pagina 6 di 10 Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “Gin & Tonic Festival” in relazione ai servizi obiettati che consistono in prestazioni volte all’organizzazione, promozione, gestione, ecc., di una manifestazione o evento relativo ad un argomento specifico, individuato e individuabile, consistente nella bibita di acquavite di ginepro e acqua tonica nota come ‘gin tonic’. Il richiedente non ha obiettato alle definizioni dei termini contenuti del marchio, che quindi sono pacifiche. Il richiedente sostiene, invece, che il marchio deve essere valutato nel suo insieme. L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia “festa, manifestazione sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica)”. Tale significato non è stato contestato dal richiedente, ed è quindi pacifico. Il richiedente insiste che tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di prodotti o servizi, associano la parola non distintiva “Festival” ad altre, anche comuni, e risultano nel complesso distintivi. Ciò sarebbe presumibilmente confermato in base ad alcune registrazioni di MUE analoghe. L’Ufficio dissente. L’affermazione del richiedente “tutti i segni distintivi che fanno riferimento ad un “Festival”, inteso come un evento a tema” è troppo ampia, generalizzata ed infondata per essere considerata rilevante. Inoltre, che la distintività di tutti i marchi a componente ‘FESTIVAL’ sia provata da registrazioni di marchio asseritamente analoghe accettate dall’Ufficio, è anche privo di pregio. A tal proposito, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Nonostante quanto sopra, l’Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente, come ad esempio i MUE nn. 003827391 THE BALTIC SEA FESTIVAL (2004), 009536186 – MOSCOW FESTIVAL BALLET (2010), 009651258 – VEGETARIAN FESTIVAL (2011), etc. Tuttavia, l’Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto nessuno comprende gli stessi elementi verbali ma altri, che differiscono da o sono assenti nel segno in esame. Inoltre, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell’Ufficio si evolvono nel tempo e molti degli esempi citati dal richiedente sono marchi registrati dieci o più anni fa. L’Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal richiedente implichino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente. Pagina 7 di 10 Il richiedente sostiene che, in base ai risultati di una sua ricerca su Google®, nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole. Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il marchio come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Nella fattispecie, l’Ufficio ha anche dimostrato che, accanto all’uso del richiedente, esistono vari esempi di uso ad opera di soggetti terzi rispetto al richiedente. Tra di essi si cita a titolo di mero esempio il secondo link: Peraltro, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco in quanto non documenta come sia compreso e percepito da parte dei consumatori di riferimento. Le argomentazioni e documenti presentati dal richiedente non sono riusciti a convincere l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno appare usato dal richiedente ma ciò non implica e non prova in alcun modo che il consumatore di riferimento lo percepisca come segno distintivo dei servizi obiettati. Il richiedente sostiene che determinati terzi, più in particolare i suoi concorrenti, non avrebbero bisogno di utilizzare il segno controverso per designare i servizi oggetto della domanda. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 89/104, che corrisponde all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non dipende dall’esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Ad ogni modo, come dimostrato nei paragrafi precedenti, esiste un uso attuale e concreto del segno da parte di terzi per servizi identici e affini. Infine, per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla giurisprudenza consolidata: il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali cui fa riferimento il richiedente. Pagina 8 di 10 In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a registrazioni nazionali degli Stati membri (Italia) che non hanno l’inglese come lingua e in cui il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). Neppure è pertinente il riferimento a registrazioni nazionali del Regno Unito, cioè un paese terzo all’Unione Europea, che ammette la registrazione di un marchio in base a criteri e regolamenti nazionali diversi. Inoltre, i casi italiano e del Regno Unito citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto in quei casi si tratta di marchi figurativi e non di parola, e incorporano anche elementi verbali aggiuntivi diversi. IV. Conclusioni Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018793181 è dichiarata descrittiva e non distintiva in tutti i paesi dell’Unione europea per i seguenti servizi: Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi; Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing; Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising; Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising; Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising che forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -); Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) relativi all’apertura di attività in franchising; Fornitura di Pagina 9 di 10 assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising. Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering; Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di consulenza e informazione inerenti la preparazione, l’organizzazione e la realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d’organizzazione di eventi ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi d’intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi; Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo; Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti; Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in franchising. Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti; Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; Noleggio d’attrezzature da bar; Bar. A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720 EUR. Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.
Marchio descrittivo respinto a livello comunitario 15-05-2023
il segno RICOTA’ rimanderebbe inevitabilmente a RICOTTA per cui il marchio è descrittivo per creme spalmabili a base di formaggio.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 15/05/2023 ****************** *********************** ******************** ITALIA Fascicolo nº: ******************* Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo ******************** ********************** ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 24/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 29 Salse al formaggio; Creme da spalmare a base di formaggio; Creme da spalmare a base di latticini.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua spagnola attribuirebbe al segno il significato seguente: ricotta Il suddetto significato del termine «RICOTA’», contenuto nel marchio, è supportato dal seguente dizionario. RICOTA Del it. ricotta. (informazioni estratte dal dizionario RAE in data 24.01.2023 all’indirizzo: https://dle.rae.es/ricota) Traduzione non ufficiale all’italiano: dall´italiano ricotta I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti obbiettati sono salse/creme di ricotta o che la contengono. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dalla presenza di un piccolo segno di colore rosso vicino alla lettera “A” e la distribuzione della parola su tre livelli, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo e composizione dei prodotti obbiettati. Assenza di carattere distintivo Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e Pagina 3 di 3 articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018808599 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
MARCHIO non distintivo nel settore EVENTI CULTURALI
Italia Eventi Group verrebbe percepito semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o azienda italiana specializzata nella realizzazione di avvenimenti, culturali, sportivi etc. Per tale motivo non è un segno distintivo per cui non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 11/05/2023 **************************************** ***********************
ITALIA Fascicolo nº: ******************************* Vostro riferimento: Marchio: Italia Eventi Group Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente:********************************** ************************************ ***************************************** ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 18/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 35 Assistenza e consulenza in materia d’organizzazione aziendale; Assistenza e consulenza in materia di organizzazione e gestione delle attività commerciali; Consulenza aziendale in materia di amministrazione di tecnologie dell’informazione; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Consulenza gestionale aziendale in materia di imprese di produzione; Consulenza in materia di vendita di imprese; Consulenza in materia di efficienza aziendale; Consulenza in materia di cessione di aziende; Aste immobiliari; Consulenza in materia di pubblicità; Marketing degli eventi; Organizzazione e realizzazione di eventi commerciali; Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Direzione di eventi commerciali.
Classe 36 Affitto di appartamenti e uffici; Affitto di appartamenti, studi e stanze; Affitto di locali commerciali; Organizzazione di contratti di locazione per l’affitto di proprietà commerciali. Classe 41 Organizzazione di eventi di intrattenimento; Pubblicazione di calendari di eventi; Realizzazione di eventi culturali; Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici. Classe 43 Catering di alimenti e bevande per banchetti; Catering di alimenti e bevande per ricevimenti; Servizi di catering; Servizi di catering esterno; Affitto d’illuminazioni per interni; Affitto di mobili per esposizioni; Affitto di mobili per presentazioni; Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare; Affitto di sedie per interni; Affitto di tappeti; Affitto di tavoli per interni; Noleggio d’attrezzature da bar; Noleggio di apparecchi di illuminazione; Noleggio di mobili per conferenze; Noleggio di stoviglie; Noleggio di tavoli e sedie. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “associazione spettacoli repubblica italiana. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Vocabolario online Treccani in data 17/02/2023 all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/, https://www.treccani.it/vocabolario/evento, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group).
Il termine “GROUP” è un termine inglese di base, compreso e conosciuto da tutti i consumatori nell’Unione Europea, ivi inclusi gli italiani, come stabilito anche dalla giurisprudenza dei tribunali europei: “In primo luogo, per quanto riguarda i termini «media group», si deve considerare, infatti, che una parte considerevole del pubblico di riferimento li comprenderà, in quanto fanno parte del vocabolario di base della lingua inglese” (traduzione dell’Ufficio) 26/10/2017, T- 331/16, hello media group (fig.) / HELLO! (fig.), Classi 9, 35 e 42, EU:T:2017:760, § 39.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Italia Eventi Group» semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o azienda italiana specializzata nell’organizzazione, predisposizione e realizzazione di avvenimenti, come ad esempio di manifestazioni sportive, spettacoli di danza, convegni culturali, ricevimenti e banchetti, (Classi 41 e 43), nonché nelle attività a ciò collegate e funzionali, come l’affitto di locali commerciali (Classe 36), l’assistenza e consulenza in materia d’organizzazione aziendale nel settore del catering (Classe 35). Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa a natura e origine geografica dei servizi.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Pagina 3 di 3 II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018824165 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.
Rifiuto di un marchio settore alimentare – Alicante 02-05-2023
Il consumatore percepirebbe il marchio TUSCANY TRUFFLES come indicativo dell’informazione che i prodotti Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo sono o contengano tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la qualità e l’origine geografica dei prodotti.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 02/05/2023 ****************** V************* ******************* ITALIA Fascicolo nº: ************** Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: **************** ***************** ***************** ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 02/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo (creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo; Oli a base di tartufo. Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi. Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 4 Classe 31 Tartufi freschi. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore/consumatrice medio di lingua inglese attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: Tartufi Toscani/tartufi che provengono dalla Toscana. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tuscany https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truffle I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti obiettati (Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo (creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo; Oli a base di tartufo; Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi; Tartufi freschi.) sono o contengo tartufi toscani/tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la qualità e l’origine geografica dei prodotti. Assenza di carattere distintivo Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Benché il segno « » contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. La riproduzione del giglio, che è il simbolo della città di Firenze ed è in generale associato alla Toscana, non è sufficiente a dotare il segno di carattere distintivo. Il termine ‘TUSCANY’ è di dimensioni molto più grandi rispetto al resto degli elementi figurativi/verbali presenti nel segno ed è il primo elemento che capta l’attenzione del consumatore. Sotto il termine ‘TUSCANY’ vi è il termine ‘TRUFFLES’. Questa combinazione, nella sua totalità non fa altro, che confermare il carattere descrittivo e non distintivo tra i prodotti rivendicati è l’origine geografica degli stessi. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Pagina 3 di 4 III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b). c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018791182 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo (creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo; Oli a base di tartufo. Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi. Classe 31 Tartufi freschi. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti: Classe 29 Piatti pronti, principalmente a base di verdure; Pasti pronti surgelati principalmente a base di ortaggi. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
LIEN” è l’acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale: Libertà, Innovazione, Empatia, Novità. Inoltre, “LIEN” in francese significa “legame”.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 26/04/2023 ************** ******************** ***************** ITALIA Fascicolo nº: ********************** Vostro riferimento: Marchio: LIEN Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: ******************** ************ *********************** ITALIA I. Sintesi dei fatti L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 23/11/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 45 Servizi giuridici; Servizi di assistenza legale; Servizi forensi (avvocato); Consulenze e rappresentanza legale; Consulenza in materia di contenziosi; Consulenza in proprietà intellettuale; Consulenze in tema di gestione di proprietà intellettuale e diritti d’autore; Iscrizione, gestione e valutazione di diritti d’autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato.
L’obiezione è stata sollevata per i servizi sopra indicati della Classe 45 che, dopo le modifiche dovute a richiesta di limitazione del richiedente del 16/01/2023, sono i seguenti: Classe 45 Servizi giuridici in materia di proprietà intellettuale; Servizi forensi (avvocato) in materia di proprietà intellettuale; Consulenze e rappresentanza legale in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in materia di contenziosi in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 5 proprietà intellettuale; Consulenze in tema di gestione di proprietà intellettuale e diritti d’autore; Iscrizione, gestione e valutazione di diritti d’autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato in materia di proprietà intellettuale. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore legale e giuridico, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “diritto di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell’estinzione di un debito”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte in data 22/11/22 da Collins English Dictionary all’indirizzohttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lien, https://www.wordreference.com/enit/lien).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi rivendicati nella domanda di marchio sono servizi di tipo legale e giuridico, relativi a, specializzati in o resi nel settore dei diritti di ritenzione di beni altrui, come ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Pertanto, il segno descrive il tipo e l’oggetto dei servizi.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/01/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
“LIEN” è l’acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale: Libertà, Innovazione, Empatia, Novità (Allegato 1). Inoltre, “LIEN” in francese significa “legame”. Infine, l’attività che contraddistingue è focalizzata solo sulla proprietà intellettuale.
L’Ufficio ha registrato altri marchi in base a principi applicabili mutatis mutandis alla domanda in esame (lista acclusa in Allegato 3).
Come giustamente evidenziato dall’Ufficio, la parola “LIEN”, peraltro non di uso comune, ha un significato estremamente preciso e fa riferimento specificatamente ad ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Poiché i servizi rivendicati sono circoscritti alla proprietà intellettuale, il concetto di “diritto di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell’estinzione di un debito”, espresso dal marchio, non è una caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente di tali servizi che possa essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Nonostante non si possa escludere qualsiasi legame o associazione tra il marchio “LIEN” e dei servizi giuridici in materia di proprietà intellettuale, la distanza concettuale è tale che non si può ragionevolmente prevedere che tale caratteristica verrà effettivamente riconosciuta dal pubblico come descrittiva del servizio. Inoltre, parte dei servizi rivendicati è di tipo gestionale e amministratico. III. Motivazione Pagina 3 di 5 Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). Il richiedente sostiene che il segno sia l’acronimo di alcune parole e abbia un altro significato in francese. Pertanto, non sarebbe descrittivo o non distintivo per una parte dei consumatori dell’UE. Tuttavia, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi Pagina 4 di 5 dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE. L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “LIEN” in relazione ai servizi rivendicati che consistono in servizi legali e giuridici resi nell’ambito della proprietà intellettuale, cioè un settore in cui si possono applicare garanzie, privilegi e altri diritti di possesso sulla proprietà altrui sino all’estinzione di un debito. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai servizi oggetto di obiezione. L’Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno “LIEN” in inglese significa diritto di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell’estinzione di un debito, come sono ipoteche e pegni. Pertanto il punto è pacifico. Il richiedente sostiene che la caratteristica descritta dal segno di cui è richiesta la registrazione non è essenziale, oggettiva, intrinseca, inerente e permanente a tali servizi e che possa essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Tuttavia, come risulta dalle parole «altre caratteristiche», il precedente elenco di voci all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è esaustivo. In linea di principio, qualsiasi caratteristica dei prodotti e servizi deve portare a un rigetto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Non importa se le caratteristiche dei prodotti o servizi siano commercialmente essenziali o meramente accessorie o se esistano sinonimi. Alla luce dell’interesse generale sotteso alla detta norma, qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o indicazioni per descrivere una qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla sua importanza sul piano commerciale (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). Peraltro, come anche riconosciuto dal richiedente, l’ipoteca e il pegno possono concernere diritti di proprietà intellettuale e ciò rende tale caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente rispetto ai servizi rivendicati. Il fatto che ciò possa essere infrequente (ma non è stato provato dal richiedente) non esclude che il segno rappresenti una caratteristica di tali servizi. Il richiedente sostiene che il pubblico in generale non percepirà il significato descrittivo del segno. Tuttavia, i termini che hanno un significato tecnico specifico possono anche essere descrittivi delle caratteristiche di prodotti/servizi. In tali casi, non è necessario dimostrare che il significato del termine è immediatamente evidente per tutti i consumatori interessati a cui i prodotti/servizi possono essere indirizzati. È sufficiente che il termine sia inteso per essere utilizzato, o possa essere inteso da parte del pubblico di riferimento, come descrizione o caratteristica dei prodotti/servizi per i quali si richiede protezione (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50). Come l’Ufficio ha già dimostrato nelle spiegazioni e nelle prove contenute nella lettera di obiezione, il segno può essere inteso almeno da un professionista del settore legale e giuridico in modo descrittivo; ciò è sufficiente per giustificare un rigetto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili in classe 45, come ad esempio i MUE n. 009448325 DISCOVERY ACCESS”, n. 014888911 CLAIMXPERIENCE, n. 017968687 Lease IT LEASE CONTRACTS REINVENTED, etc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Pagina 5 di 5 «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Nonostante quanto sopra, l’Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente. Tuttavia, l’Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto nessuno comprende lo stesso elemento verbale ma altri che differiscono da quelli del segno in esame. Infine, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell’Ufficio si evolvono nel tempo e la maggior parte degli esempi citati dalla richiedente sono marchi registrati dieci o più anni fa. L’Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal richiedente implichino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018784586 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
Per una realtà che produce in classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica, il termine “GLASSCORD” che tradotto è “corda di vetro”, è un termine descrittivo perché facilmente riconducibile al materiale con cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 28/03/2023 ************************* **************** ***************** ************* Fascicolo nº: ******************+ Vostro riferimento: SQ7577AB/mb Marchio: GLASSCORD Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: ***************** ******************** *********** *************** I. Sintesi dei fatti In data 09/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica ad uso di guarnizioni industriali di tenuta statiche e dinamiche; Trecce di filati sintetici e naturali trattate con materiali speciali (carbonio puro, carbone, fibra aramidica, PTFE e altri) per l’isolamento e la protezione di condotti, macchine e motori, apparecchiature industriali, forni, fornaci, caldaie; Valvole, tubi flessibili in PTFE e altri materiali sintetici rinforzati con guaine metalliche e guaine di altri materiali; Caucciù, guttaperca, gomma, mica, prodotti in tali materie non compresi in altre classi; Prodotti in materie plastiche semi-lavorate; Materie per turare, stampare e isolare; Tubi flessibili non metallici; Gomma per rigeneramento dei pneumatici; Materie di imbottitura in caucciù o in materie plastiche; Barriere galleggianti anti inquinamento. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento, che è sia il consumatore medio che quello specializzato nel caso in esame, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore di lingua inglese sopra identificato, attribuirebbe al segno il significato seguente: corda di vetro. • Il suddetto significato del termine «GLASSCORD», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cord https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass_1?q=glass • Si rileva inoltre come nel mercato il termine GLASS CORD venga utilizzato per identificare un materiale in cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro dai molteplici usi che sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelli rivendicati dalla domanda in esame. Si vedano in tal senso si vedano i seguenti link, tutti consultati in data 09/12/2022. https://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/glass-cord http://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/6392c9fb1bd21412a87e5c9f https://www.ngfglasscord.com/en-gb/glasscord-products/high-tensile-strength-glass-cords# https://www.siltex.eu/glassfibrecord.html • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti oggetto di rifiuto sono o contengono corda di vetro o corda in fibra d vetro. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti. • Si sottolinea come i link citati dimostrino direttamente o indirettamente come il materiale in questione venga usato per prodotti di vario tipo, fra cui quelli oggetto di rifiuto, che possono essere tutti realizzati in corda di vetro. • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018788811 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. Michele M. BENEDETTI – ALOISI
Rifiuto di un marchio comunitario nel settore profumi – Alicante 26-02-2023
AULIRE verrebbe percepito dal consumatore come prodotto in grado di emanare profumo per cui per il prodotto profumo sarebbe descrittivo e nn distintivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 26/02/2023 ********************************* ******************************************* ************************************ ********************** Fascicolo nº: ******************************** Vostro riferimento: aulire Marchio: AULIRE Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: ************************ **************************************** ********************* I. Sintesi dei fatti L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 19/09/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche; Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti; Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso [cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici; Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali; Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari [cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici]; Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini; Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici]; Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico; Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti; Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici]; Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra [cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle [cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura
della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari; Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle; Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i capelli e il cuoio capelluto. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di “emanare profumo, profumare”. Ciò è stato supportato dai riferimenti di dizionario italiano (estratti da Il Nuovo De Mauro in data 19/09/2022 all’indirizzo https://dizionario.internazionale.it/parola/aulire).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti cosmetici di Classe 3 emanano profumo o profumano. Pertanto, il segno descrive il tipo e la funzione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/10/2022, che possono essere sintetizzate come segue.
Si comprende che il verbo “aulire” significa “odorare, emanare profumo”, ma si contesta che AULIRE sia una parola di uso corrente. “AULIRE”, di derivazione latina, è una voce verbale forbita e arcaica, in disuso nell’accezione indicata dall’Ufficio e nella percezione del consumatore medio non suggerirà alcuna descrizione chiara e univoca.
Solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un’esigenza d’uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione. Ciò non è il caso del vocabolo AULIRE che, oltre al suo uso in un verso poetico di quasi due secoli orsono, non è stato MAI utilizzato dal pubblico o dai concorrenti come termine descrittivo. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “AULIRE” in relazione ai prodotti obiettati che consistono in profumi, oli, creme, detergenti per la pelle, prodotti e preparati cosmetici di vario genere, cioè articoli comunemente profumati, per profumare o che lasciano un gradevole odore. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione. L’Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno “AULIRE” in italiano significa ‘Emanare profumo, profumare’. Pertanto il punto è pacifico. Il richiedente, tuttavia afferma che si tratta di un verbo desueto, il cui uso è solo poetico e relegato alla poesia sino al 1800. Il verbo sarebbe inesistente nel linguaggio corrente e nello spirito del consumatore italiano medio cosicché “AULIRE” non sarebbe chiaramente e inequivocabilmente descrittivo di caratteristiche dei prodotti interessati. L’Ufficio dissente. Come dimostrato dalla presenza sui dizionari italiani citati dall’Ufficio e dal richiedente, il termine “AULIRE” è una parola esistente nel vocabolario attuale della lingua italiana, di fatto utilizzata, come confermato ad esempio dal Treccani: “È usato solo in poche forme, soprattutto nel pres. e imperf. indic.” (enfasi aggiunta). Il fatto che il suo uso sia prevalente in alcune forme non esclude la comprensione a priori del verbo, soprattutto della forma di base costituita dall’infinito, cioè “aulire”. Inoltre, l’uso di questo verbo da parte dei più grandi e riconosciuti poeti italiani è comune: ad esempio in Dante, Carducci e D’Annunzio, il quale ultimo ne fece un uso estesissimo in molte opere, non solo in una come erroneamente affermato dal richiedente. È noto che la poesia e i poeti italiani sono una parte essenziale dei corsi di italiano nelle scuole obbligatorie e, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il verbo ‘aulire’ è ivi sovente utilizzato. Si trovano inoltre online usi attuali in opere contemporanee di persone comuni, a sottolineare la diffusa conoscenza del termine (ad esempio: “Haiku aulente” https://www.rossovenexiano.com/blog/woodenship/haiku- Pagina 5 di 10 aulente, “Fresca Aulente Estate” https://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2972019175759, “Ogni piccolo movimento” “https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/417352/ogni-piccolomovimento/). Il richiedente sostiene che solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un’esigenza d’uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione. La questione è mal posta. Come ricordato, sono, tra gli altri, esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE i marchi composti esclusivamente da parole che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto, come nel caso in esame, la parola “AULIRE” che direttamente menziona una delle caratteristiche essenziali dei prodotti cosmetici obiettati, vale a dire quella di emanare odore o profumare. Dato il significato descrittivo del segno il termine deve poter essere liberamente usato da tutti, indipendentemente che lo sia già o risulti al momento prevedibile il suo uso. Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.) La Corte ha inoltre confermato che non spetta all’Ufficio dimostrare che segni simili vengono utilizzati sul mercato: [L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l’assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica. (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19). È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l’analisi dell’Ufficio basata su tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso; si trova in una posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). A sostegno della sua tesi secondo cui il marchio oggetto della domanda di registrazione ha carattere distintivo nel settore del mercato interessato, il richiedente sostiene che il termine sia solo poetico e non attuale. Pagina 6 di 10 Tuttavia, come dimostrato nei paragrafi precedenti, l’Ufficio ritiene che i suddetti argomenti e prove non siano sufficienti a confutare l’analisi dell’Ufficio perché, contrariamente a quanto tentato di dimostrare, il verbo “aulire” è un termine italiano corrente, ampiamente usato nella letteratura italiana ancorché principalmente poetica, ed è diffusamente conosciuto dal pubblico italiano grazie ai programmi scolastici durante gli studi obbligatori. Inoltre, se un termine è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi non è necessario per il suo rifiuto che sussista anche un’esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile che i concorrenti possano utilizzare un determinato termine al fine di descrivere talune caratteristiche dei propri prodotti. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018751784 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche; Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti; Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso [cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi; Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici; Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali; Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari [cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni
autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici]; Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini; Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici]; Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico; Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti; Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici]; Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra [cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle [cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari; Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle; Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i capelli e il cuoio capelluto. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti: Classe 14 Gioielli; Gioielli smaltati; Gioielli cloisonné; Gioielli di strass; Pietre per gioielli; Gioielli in oro; Gioielli d’imitazione; Agata, ovvero gioielli; Gioielli di platino; Gioielli da corpo; Crocifissi come gioielli; Gioielli di ambra gialla; Perline per fare gioielli; Cabochons per fare gioielli; Gioielli per il corpo; Gioielli in metalli preziosi; Gioielli per il viso; Gioielli in metallo non prezioso; Gioielli con ricami in oro; Cabochon per la produzione di gioielli; Strass per la fabbricazione di gioielli; Ornamenti per le orecchie sotto forma di gioielli; Pietre preziose; Pietre preziose naturali; Spinelle [pietre preziose]; Pietre preziose sintetiche; Pietre preziose artificiali; Imitazioni di pietre preziose; Statuette in pietre Pagina 8 di 10 preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Pietre preziose e semipreziose; Oggetti artistici in pietre preziose; Pietre artificiali [preziose e semipreziose]; Statuette ornamentali in pietre preziose; Pietre preziose allo stato grezzo; Articoli di gioielleria con pietre preziose; Pietre preziose semilavorate e loro imitazioni; Articoli di gioielleria in pietre preziose; Tanzanite sotto forma di pietre preziose; Statuette in pietre preziose o semipreziose; Gemelli in metalli preziosi con pietre preziose; Pietre preziose grezze e semilavorate e loro imitazioni; Articoli semilavorati in pietre preziose per la produzione di gioielleria; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria; Pietre fini [semipreziosi]; Pietre sintetiche per gioielleria; Statuette in pietre semipreziose; Articoli di gioielleria con pietre ornamentali; Gemelli in metalli preziosi con pietre semipreziose; Articoli di goielleria di moda in pietre semipreziose; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose; Ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; Statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; Orologi; Piccoli orologi; Orologi sportivi; Orologi elettrici; Orologi elettronici; Orologi digitali; Orologi meccanici; Orologi ciondolo; Orologi automatici; Orologi da tasca; Orologi in oro; Braccialetti per orologi; Cinturini d’orologi; Orologi da polso; Cinturini di orologi; Cinturini per orologi; Parti di orologi; Catenelle per orologi; Catene di orologi; Orologi in genere; Orologi in miniatura; Orologi da viaggio; Orologi al quarzo; Orologi contenenti decorazioni; Orologi da donna; Orologi d’argento; Orologi di platino; Accessori per orologi; Orologi in oro placcato; Orologi in oro laminato; Braccialetti per orologi [cinturini]; Braccialetti e orologi combinati; Orologi e relative parti; Orologi in metalli preziosi; Orologi a carica solare; Orologi meccanici con carica automatica; Orologi da polso al quarzo; Orologi meccanici con carica manuale; Catene di orologi da tasca; Cinturini di orologi non in pelle; Orologi [da polso e da tasca]; Orologi in metalli preziosi o placcati; Braccialetti ad espansione in metallo per orologi; Orologi da polso e da tasca elettrici; Cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; Bigiotteria; Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Bigiotteria in plastica; Gioielleria, incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Perle per creare bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Bigiotteria per il corpo; Filati di metalli preziosi [bigiotteria]. Classe 18 Borse; Borsette [borsette]; Borsette; Borsellini; Borse pieghevoli; Borse casual; Borse multiuso; Borse impermeabili; Borse souvenir; Borsellini multiuso; Borse a mano; Borse di stoffa; Borse a spalla; Borse da weekend; Borse da sera; Borse da spiaggia; Borse in pelle; Borse di tela; Borse a tracolla; Borse alla moda; Borse a secchiello; Borsette per signora; Borsette clutch piccole; Borselli da uomo; Borsette in pelle; Borsette da sera; Borsetta a sacchetto; Borsellini in pelle; Borse ricoperte di pelo; Borse lavorate a maglia; Borse in finta pelle; Borse da viaggio [pelletteria]; Borse morbide a tracolla; Borse in pelliccia sintetica; Borsette in finta pelle; Borsellini in metalli preziosi; Borse da viaggio in pelle; Borse con chiusura a cordoncino; Borselli a mano da uomo; Borsette da viaggio [in pelle]; Borsellini con chiusura a coulisse; Borse intrecciate non in metalli preziosi; Borse da viaggio in finta pelle; Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; Marsupi e borse da portare alla vita; Portamonete [pelletteria]; Portadocumenti [pelletteria]; Astucci per chiavi [pelletteria]; Portafogli con scomparti per carte [pelletteria]; Custodie in pelle; Portadocumenti in pelle; Portafogli in pelle; Valigie in pelle; Portamonete in pelle; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Astucci in finta pelle; Astucci portachiavi in pelle; Custodie [prodotti in pelle]; Valigette portadocumenti in finta pelle; Astucci da viaggio in pelle; Astucci in pelle per chiavi; Borse e portafogli in pelle; Porta carte di credito in pelle; Custodie per chiavi in finta pelle; Portafogli per carte di credito in pelle. Classe 25 Abbigliamento; Pantaloncini [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Top [abbigliamento]; Abbigliamento casual; Cinture [abbigliamento]; Abbigliamento sportivo; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento formale; Abbigliamento ricamato; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da mare; Giacche trapuntate [abbigliamento]; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento da camera; Parti inferiori [abbigliamento]; Abbigliamento in seta; Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento in peluche; Abbigliamento in lana; Abbigliamento da ragazza; Pantaloni kaki [abbigliamento]; Abbigliamento da donna; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento formale da sera; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Scarpe per abbigliamento casual; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento in finta pelle; Articoli d’abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Articoli di abbigliamento tessuti; Capi d’abbigliamento ricamati; Articoli di abbigliamento per uomo; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Articoli di abbigliamento in lino; Articoli di abbigliamento per donna; Abbigliamento intimo e da notte; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; Vestiti; Vestiti da sera; Vestiti da donna; Abiti; Abiti scamiciati; Abiti [completi]; Abiti da sera; Camicie per abiti; Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe in cuoio; Scarpe da donna; Scarpe di tela; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Scarpe di tela con suola di corda; Calzature; Ballerine [calzature]; Calzature da donna; Calzature da uomo; Calzature per il tempo libero; Calzature da uomo e da donna. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.
MARCHIO NON DISTINTIVO RIFIUTATO – Alicante 28-02-2023
Il marchio “Carattere Siculo” ad avviso dell’esaminatore EUIPO non è distintivo in quanto il consumatore finale lo tradurrebbe come “caratteristiche siciliane” per cui non distinguerebbe il prodotto vasellame da altri vasellami.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 28/02/2023
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******************* ***************** I. Sintesi dei fatti In data 30/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 21 Vasellame in ceramica; Stoviglie in ceramica; Statuette di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Salvadanai in ceramica; Ornamenti in ceramica; Figurine di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Busti in porcellana, in ceramica, in maiolica, in terracotta o in vetro; Figurine [statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro. Classe 40 Lavorazione di ceramica.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: «caratteristiche siciliane».
Il suddetto significato dei termini «Carattere Siculo», è stato supportato dalle seguenti definizioni del dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/carattere/ https://www.treccani.it/vocabolario/siculo/
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Carattere Siculo» come un semplice messaggio promozionale, che indica che i prodotti e i servizi in questione sono di origine siciliana e/o possiedono caratteristiche siciliane. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Al richiedente è stata concessa una proroga di due mesi del termine entro cui rispondere all’irregolarità e ha presentato le sue osservazioni il 21/07/2022 e il 03/11/2022, che possono essere sintetizzate come segue:
Il marchio definisce i prodotti che sono ceramiche fatte a mano e dipinte a mano a Sicilia.
Il richiedente ha già registrato il marchio CARATTERE SICULO. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). 1. Il richiedente conferma che i prodotti sono ceramiche fatte e dipinte a mano con motivi tipicamente siciliani, in Sicilia, che l’Ufficio ritiene sostiene l’argomentazione dell’Ufficio secondo cui il marchio è descrittivo dei prodotti. 2. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base Pagina 3 di 3 del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto riguardano prodotti/servizi diversi. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018684284 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
REGISTRARE UN MARCHIO nel settore cosmetico – marchio respinto 24-01-2023
LAVANDA DI MODENA ad avviso dell’esaminatore è un marchio descrittivo per cui non registrabile, per prodotti cosmetici e di profumeria evoca semplicemente la profumazione del fiore della lavanda. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 24/01/2023 AGAZZANI & ASSOCIATI S.R.L. Via dell’Angelo Custode, 11/6 I-40141 Bologna ITALIA Fascicolo nº: 018685500 Vostro riferimento: S216.EM.4.01 Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: Societa’ Agricola Tenuta Del Cigno S.R.L. Via Armando Pica, 310 I-41126 MODENA (MO) ITALIA I. Sintesi dei fatti L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 24/08/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE contro tutti i prodotti rivendicati, perché reputava il marchio oggetto della domanda privo di qualsiasi carattere distintivo. In data 08/07/2022 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni di replica. Con comunicazione del 24/08/2022, l’Ufficio ha preso in considerazione e replicato alle argomentazioni del richiedente, decidendo di mantenere l’obiezione e, al contempo, integrandola con una nuova obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono: Classe 3 Olii essenziali ed estratti aromatici; Preparati per pulire e profumare; Saponi; Saponi liquidi; Deodoranti; Prodotti per la toilette; Prodotti cosmetici per i capelli; Toiletteria; Profumi per ambienti in spray; Profumi per ambiente; Spray profumati per ambienti; Profumi; Olio di lavanda; Gel alla lavanda; Acqua di lavanda.
Pagina 2 di 7 Classe 4 Candele e stoppini per l’illuminazione; Candele; Candele profumate. Classe 5 Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Preparati e prodotti per l’igiene; Preparati ed articoli per l’igiene; Integratori alimentari e preparati dietetici. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato seguente: pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena, capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna. Il suddetto significato è stato supportato da riferimenti dei dizionari delle tre lingue (rinvenuti in data 13/05/2022 all’indirizzo https://dizionario.internazionale.it/parola/lavanda_2 e https://dizionario.internazionale.it/cerca/modena, https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/lavanda, https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena#Refer%C3%AAncias, https://dle.rae.es/lavanda?m=form e https://dle.rae.es/lav%C3%A1ndula#9rfNobl, https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena). La preposizione semplice italiana ‘DI’ è molto simile alla corrispondente preposizione in portoghese e in spagnolo ‘DE’, e analoga è la sintassi delle tre lingue per tale espressione. Pertanto il segno verrà inteso nello stesso modo da tutti i consumatori rilevanti.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che prodotti di Classe 3 (olii essenziali, saponi, deodoranti, prodotti cosmetici, profumi per ambenti e per uso umano, ecc.), di Classe 4 (candele profumate) e di Classe 5 (saponi medicinali, prodotti per l’igiene, integratori alimentari, ecc.) sono a base di una pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio della provincia di Modena, capoluogo dell’Emilia Romagna. Pertanto, il segno descrive il componente principale (ovvero, la lavanda) e la provenienza (ovvero, l’area di Modena) dei prodotti.
Una ricerca su Internet condotta in data 23/08/2022, ha rivelato che i prodotti obiettati sono comunemente aromatizzati alla lavanda o ne contengano l’essenza (risultati estratti dai seguenti link: https://podereargo.com/2017/04/07/come-pulire-eprofumare-la-casa-inmodo-naturale-con-la-lavanda/, https://amzn.eu/d/gi2WIJp, https://amzn.eu/d/fwTqePK, https://amzn.eu/d/5aoH7Sg, https://amzn.eu/d/fdd04DM, https://amzn.eu/d/7oQKsuW, https://amzn.eu/d/dQdFr5o).
La coltivazione della lavanda nel territorio di Modena e dell’Emilia Romagna è nota, tanto da rappresentare un’attrazione turistica in occasione del periodo della fioritura (fatto documentato dai risultati di una ricerca su Internet effettuata in data 23/08/2022 sui siti web: https://www.ilturista.info/blog/13856- La_fioritura_della_lavanda_in_Italia_dove_e_quando_ammirarla/, https://www.terredicastelli.eu/eventi/festa-della-lavanda/, https://it.wikipedia.org/wiki/Montombraro, https://www.il-noce.it/lavanda/, https://emiliaromagna.viaggiapiccoli.com/fioritura-della-lavanda-in-emiliaromagnadove-vederla-e-tutti-gli-eventi-a-tema-per-famiglie/, https://www.incampercongusto.it/lavanda-in-emilia/). Pagina 3 di 7
Il segno contiene elementi figurativi, costituiti da una banale rappresentazione della spiga di lavanda che non si discosta dalla realtà, ed un carattere tipografico semplice, ordinario e viola, che rinforza il collegamento al fiore della lavanda, notoriamente viola. Questi elementi conferiscono al segno un grado di stilizzazione, ma sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/10/2022, che possono essere sintetizzate come segue.
Il marchio “ ” rientra nella fattispecie del marchio d’insieme, cioè composto da più elementi autonomamente poco distintivi i quali, tuttavia, combinati, consentono al marchio nel suo complesso di raggiungere la minima capacità distintiva sufficiente per la registrazione.
La parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi. Non tutti i prodotti rivendicati presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria omogenea. Il rilievo non è sufficientemente chiaro e logico rispetto tutti prodotti obiettati.
Modena non è nota per la produzione di lavanda, né di piante aromatiche in genere, né di prodotti di profumeria, prodotti per l’igiene o candele. Non pare ragionevole affermare che “LAVANDA DI MODENA” designa un luogo attualmente associato con i prodotti rivendicati nella mente del pubblico di riferimento, né presumere che possa farlo. La lavanda è un prodotto per lo più di provenienza francese e non italiana, prodotto in zone agricole e non metropolitane, come la città di Modena. L’attinenza della denominazione geografica con i prodotti in questione è pressoché nulla. Il pubblico di riferimento non percepirà immediatamente che i prodotti del segno in oggetto sono originari della città di MODENA, ma avrà bisogno di uno sforzo interpretativo proprio per la mancanza di attinenza e riconducibilità del prodotto LAVANDA con la città di MODENA. La parte denominativa del marchio “LAVANDA DI MODENA” non può quindi essere considerata totalmente priva di capacità distintiva in relazione a tutti i prodotti contraddistinti, se non altro per il dissueto accostamento del prodotto lavanda con una città ed in particolare la città di Modena. Un piccolo evento dedicato alla lavanda nel piccolo comune di Monteombraro (MO) non ha alcuna attinenza con la città di MODENA, né può averla il fatto che in Emilia Romagna vi sia qualche piccolo appezzamento di terreno coltivato a lavanda. Le regioni italiane dove viene coltivata lavanda, seppure in esigua quantità sono piuttosto la Liguria, la Lombardia ed il Veneto. Pagina 4 di 7
L’aspetto grafico del marchio possiede armonia ed omogeneità cromatica. La parte descrittiva, caratterizzata da una scrittura particolarmente sottile, asseconda armoniosamente la forma del più evidente elemento figurativo, creando un insieme armonico, tale da consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale rispetto ai prodotti (come altri registrati dall’Ufficio e di cui si allega lista). Se vi è descrittività del segno, questa si potrebbe tutt’al più collocare sul solo piano concettuale (fatte salve le considerazioni esposte a tal riguardo), mentre il fiore di forma allungata evoca ma “non necessariamente descrive” il fiore della lavanda.
L’Ufficio ha registrato altri marchi che presentano un elemento botanico spesso associato ad un profumo utilizzato nei vari prodotti rivendicati, marchi a componente, anche unica, “MODENA” anche per i prodotti oggetto di obiezione nel caso di specie (è acclusa una lista). III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Pagina 5 di 7 Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno ” ” in relazione ai prodotti di profumeria, toiletteria e pulizia, candele profumate, detergenti e prodotti per l’igiene, che sono soliti o possono essere fatti di, o contenere essenze o profumi, tra cui la lavanda, che può provenire da o essere una particolare varietà originaria del territorio di Modena. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno non sia descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione. Il richiedente ribadisce che il marchio è d’insieme e come tale deve essere valutato nel suo complesso. L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). L’Ufficio ribadisce che sebbene abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena, capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna. Secondo il richiedente la parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi. L’Ufficio non concorda. I prodotti in esame sono tutti utilizzati per pulire e profumare le persone, le cose e gli ambienti, nonché per integrare la dieta. Pertanto, il loro contenuto e la loro profumazione è una caratteristica intrinseca importante, quando non essenziale, nel determinare la scelta di acquisto del consumatore. Sapere che il prodotto contiene lavanda, e quindi tutte le caratteristiche proprie di questa nota pianta (quali colore, profumo, ecc.) e proprietà specifiche (sedative, antispastiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e ipocolesterolemizzanti) e che questa è originaria della regione italiana Emilia Romagna e, in concreto, Modena, proporziona informazioni chiare rispetto al contenuto e all’origine geografica del prodotto. Queste informazioni indirizzano la scelta del consumatore in base alle caratteristiche dei prodotti descritte dal segno e non in base all’origine commerciale, che non viene rintracciata nel segno. Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento non conosce assolutamente Modena come una città di provenienza della lavanda e, perciò, non percepisce il marchio come l’indicazione di una caratteristica dei prodotti contestati e della loro origine geografica. Il richiedente accenna inoltre al fatto che la lavanda è nota provenire dalla Francia e, in Italia, da Liguria, Lombardia e Veneto. Tuttavia, in assenza di qualsiasi documento o materiale probatorio a sostegno di tali affermazioni, soprattutto relativamente alla diffusione sul territorio italiana della produzione di lavanda e della maggiore conoscenza di esse da parte del consumatore di riferimento, le affermazioni rimangono prive di rilevanza e l’Ufficio non può che rigettarle. Peraltro, le risultanze delle ricerche dell’Ufficio indicano piuttosto il contrario. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di Pagina 6 di 7 riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno, in quanto esso consiste nel nome specifico del posto di produzione della lavanda che è un ingrediente possibile e tipico dei prodotti obiettati. ll richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo, come ad esempio la sua armonia ed omogeneità cromatica e il fiore di forma allungata che evocherebbe la lavanda senza descriverla. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29). Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto decisivo né tantomeno distintivo sull’impressione generale del segno in quanto, insieme, conducono a chiarire ulteriormente, se fosse necessario, l’informazione descrittiva veicolata dagli elementi verbali. Infatti, il fiore allungato è quello tipico della lavanda, che sarebbe compreso anche senza che vi fosse scritto sopra ‘LAVANDA’. Considerando invece che proprio sopra campeggia il nome del fiore ‘LAVANDA’, per di più in viola, cioè il colore tipico di questo fiore, essi non distolgono dal significato descrittivo del segno nel suo complesso né aggiungono elementi distintivi. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni asseritamente simili, sia perché contenenti qualche elemento botanico, come il n. 008206211 , n. 018604878 “IRIS”, n. 010246858 , n. 018243020 , ecc., oppure la componente “MODENA”, come il n. 012837639 , n. 002803799 , n. 005860945 , n. 017933229 , ecc., oppure con un aspetto grafico asseritamente analogo al segno in esame, come il n. 010348175 , n. 010842888 , n. 000601427 18/11/1998, n. 003179678 21/12/2005. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, Pagina 7 di 7 T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto in nessuno sono inclusi gli elementi verbali e figurativi del segno in esame. Inoltre, laddove una sola componente verbale coincide, il resto degli elementi verbali e/o grafici differisce e/o i marchi anteriori rivendicano prodotti e servizi diversi da quelli in esame. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018685500 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
SCELTE DI BENESSERE -marchio descrittivo – Alicante 17-01-2023
Il consumatore che si approccia al prodotto percepirebbe il marchio “SCELTE DI BENESSERE” come uno slogan promozionale che indicherebbe libertà di scegliere modi e cure per stare bene sia fisicamente che moralmente. Per questo motivo in ultima analisi il marchio è stato respinto.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 17/01/2023 GIAMBROCONO & C. S.P.A. Via Rosolino Pilo, 19/b I-20129 Milano ITALIA Fascicolo nº: 018377902 Vostro riferimento: EC6475EB/op Marchio: SCELTE DI BENESSERE Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA CONAD Via Michelino, 59 I-40127 Bologna ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del 13/01/2022 l’Ufficio ha concesso la revisione della decisione di rifiuto appellata in quanto contenente un errore procedurale. In seguito a successivo riesame della domanda di MUE, in data 25/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 16 Carta; Cartone; Articoli di cartoleria in carta; Stampati, libri; Riviste; Cataloghi; Periodici; Depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; Figurine; Album per la raccolta di figurine; Materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); Articoli di cartoleria e cancelleria; Diari; Agende; Locandine, poster, manifesti; Opuscoli; Sacchetti in carta ed articoli per l’imballaggio. Classe 35 Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio, marketing; Analisi e ricerche di mercato; Marketing industriale; Marketing promozionale; Servizi di marketing industriale; Marketing e servizi promozionali; Attività promozionali; Servizi di attività promozionali di prodotti; Preparazione di materiale promozionale e attività di promozioni per terzi; Servizi di pubblicità; Noleggio di spazi e materiale pubblicitario; Consulenza in materia di pubblicità e marketing; Distribuzione di volantini pubblicitari. Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri, prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di telecomunicazione, ad es. come podcast; Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi, disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; Servizi di informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; Servizi di provider di reti telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da consultare in reti telematiche (ad es. Internet); Approntamento di chatroom e forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); Trasmissione di presentazioni video tramite computer e televisione; Messa in onda di trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori; Fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento su Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; Fornitura di accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche (ad es. Internet); Noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; Fornitura di accesso a banche dati in reti informatiche.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare fisico e morale”. Tale significato è supportato dai riferimenti di dizionario indicati nella lettera di obiezione (informazioni estratte da Treccani in data 25/07/2022 agli indirizzi https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/ e https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE» semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché Pagina 3 di 7 costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a libri, manuali, materiale per l’istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benestare fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).
L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57). L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia, 25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 67). II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2022, che possono essere sintetizzate come segue:
Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in astratto.
Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati. Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato. Pagina 4 di 7 III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Questa, come da lettera del 17/02/2021, è fondata sull’assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di riferimento di lingua italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non descrittività del segno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono irrilevanti e non sono state prese in considerazione né affrontate dall’Ufficio. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44). Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38). È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in Pagina 5 di 7 modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21). L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1 della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede. L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme. L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto indicato, che è dunque incontestato. Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono necessariamente descrittivi. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al significato del segno contestato come indicato. Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono necessariamente descrittivi. Pagina 6 di 7 Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno. Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione. Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23). Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico. Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30, che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel consumatore”. Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente, rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore. Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un’indicazione di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri. Pagina 7 di 7 Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Inoltre, i casi citati dal richiedente, quali ad esempio i MUE n. 018377914 , n. 018377906 e n. 018377908 ancorché per le medesime classi 16, 35 e 38, non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame. Poiché non vi sono situazioni identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non discriminazione. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
Il marchio AUTOTECNICA MOTORI non indicherebbe l’origine commerciale, ma fornirebbe solamente una informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. Per questo motivo il marchio non supera l’esame.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 19/12/2022 BOTTI & FERRARI S.p.A. Via Cappellini, 11 I-20124 Milano ITALIA Fascicolo nº: 018710527 Vostro riferimento: TAU003MUE Marchio: AUTOTECNICA MOTORI Tipo de marchio: Marchio denominativo Nome del richiedente: AUTOTECNICA MOTORI S.r.l. Via Augusto Bernardi, 3 I-26041 Casalmaggiore (CR) IT I. Sintesi dei fatti In data 08/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi: Classe 12: Motori per veicoli. Classe 37: Manutenzione e riparazione. Classe 42: Servizi di progettazione di motori. L’obiezione si basava sui seguenti fatti: • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: tecnica motoristica applicata all’automobile. • il suddetto significato dei termini «AUTOTECNICA MOTORI», di cui il marchio è composto, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che
seguono (estratti in data 08/08/2022): https://www.treccani.it/vocabolario/auto1/ https://www.treccani.it/vocabolario/tecnica/ https://www.treccani.it/vocabolario/motore/ Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto. • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTOTECNICA MOTORI» semplicemente come un’indicazione non distintiva che i motori per veicoli rivendicati in classe 12 sono realizzati secondo le regole della tecnica automobilistica e i servizi di manutenzione e riparazione rivendicai in classe 37 nonché i servizi di progettazione mirano ad ottimizzare e personalizzare i suddetti motori. • Inoltre, il fatto che le parole «AUTO» e «TECNICA» sono scritte insieme non rende il segno distintivo. • Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato una richiesta di proroga del termine per presentare osservazioni in data 23/09/2022. L’Ufficio ha concesso al richiedente ulteriore due mesi di tempo, fino all’ 11/12/2022, per presentare eventuali osservazioni in risposta al rifiuto. Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 710 527 è respinta per tutti i prodotti e servizi della domanda. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato 2 /3 per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione.
RIFIUTO MARCHIO descrittivo ed elogiativo – Alicante 16-12-2022
Il marchio “Maison Adorable” ad avviso dell’esaminatore evocherebbe una casa piacevole e adorabile senza creare associazioni commerciali ma solo elogiative con la realtà che le commercializza. Il marchio è rifiutato per la casse 24 biancheria e tessuti per la casa, può essere utilizzato invece per i restanti prodotti in classe 24 e per la classe 25 relativamente all’abbigliamento.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 16/12/2022 Studio G. CASCELLA Giuseppe Cascella Corso Matteotti, 30 I-84015 Nocera Superiore (SA) ITALIA Fascicolo nº: 018709003 Vostro riferimento: Marchio: MAISON ADORABLE Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: Francesco CARILLO vico Poesia, 16 I-80047 San Giuseppe Vesuviano ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 15/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; BIANCHERIA DA CUCINA; TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 8 TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); TESSUTI ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE; ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA). L’Obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti della classa 24 ‘Tessuti per biancheria intima; tessuti elasticizzati lavorati a maglia per biancheria femminile’ . L’elenco dei prodotti obiettati dopo le dovute modifiche sono i seguenti: Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA). L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il significato seguente traducibile in italiano come: casa adorabile. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maison/48725 https://www.cnrtl.fr/definition/adorable Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAISON ADORABLE» semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che i prodotti sono utilizzati/possono essere usati per rendere la tanto amata casa molto bella ed accogliente mediante l’acquisto dei prodotti del richiedente. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/09/2022, che possono essere sintetizzate come segue:
Il richiedente afferma che i prodotti della classe 24 possono essere raggruppati in due insiemi. La prima categoria sarebbe costituita da prodotti che sono scollegati completamente e oggettivamente da qualsiasi riferimento alla casa (Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche Pagina 3 di 8 non tessute; materiali tessili non tessuti). Altri sono riferibili all’uso personale, alcuni hanno uso e significato generale, per nulla riferibile alla casa (Biancheria lavorata; Tessuti per la biancheria; biancheria). La seconda categoria consisterebbe invece in prodotti di uso generale, quindi non riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc. (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
L’Ufficio ha commesso un errore di fondo nel tentativo di attribuire alla dicitura ‘MAISON ADORABLE’ una funzione elogiativa dei prodotti riferibili al termine ‘maison’. Infatti come già affermato termini quali tavoli, letti e cucina possono essere utilizzati i diversi luoghi quali ospedali, ristoranti ecc.. L’affermazione dell’Ufficio è che qualsiasi oggetto possa essere utilizzato per abbellire la casa rende nullo il carattere distintivo del segno. Il richiedente afferma che questi prodotti possono essere brutti, laceri, di colore e disegno disturbanti, e così via; quindi non per niente “adorable”. L’obiezione per come formulata, non è corretta. L’Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese ‘maison’ adattandola al caso di specie. Il luogo dove si vive potrebbe essere una grotta o capanna la cui disposizione non riguarda certo i suppellettili, ma come è costruita. È chiaro se uno vive in una grotta e ci mette della biancheria da letto su un giaciglio, sulla terra viva o anche su un letto, ad esempio, abbellisco la grotta, ma sicuramente molti non sarebbero d’accordo nel ritenerla una ‘MAISON ADORABLE’. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). Pagina 4 di 8 «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44). Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38). È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21). Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), nel caso di specie due termini, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59). Quindi contrariamente a quanto affermato dal richiedente l’esame del segno è stata condotta non solo ed esclusivamente sul significato del termine ‘MAISON’ , bensi sulla dicitura ‘MAISON ADORABLE’. L’Ufficio ha proceduto all’esame della dicitura, composta da due termini francesi, “MAISON” e “ADORABLE”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente comprensibili per il pubblico francese. Il messaggio trasmesso è chiaro e inequivoco per il consumatore francese dell’Unione. Quest’ultimo attribuirà al segno un significato preciso, facente riferimento ad una casa adorabile, accogliente. Tale interpretazione è del resto supportata dagli estratti di dizionario riportati dall’Ufficio, dove la dicitura è citata. L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico, sia singolarmente che nel loro insieme. L’argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi significati/l’Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese ‘maison’ adattandola al caso di specie, può costituire un gioco di parole e può essere percepito Pagina 5 di 8 come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende distintivo. Tali differenti elementi rendono questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti del richiedente, e ciò per consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti del richiedente da quelli aventi un’altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84). Un marchio denominativo dev’essere escluso dalla registrazione qualora indichi quantomeno in uno dei sui significati potenziali, una caratteristica positiva elogiativa dei prodotto e/o servizi. Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati (di consumo di massa), nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “MAISON ADORABLE” non può che essere considerata come un messaggio promozionale elogiativo, destinato a comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento (come sopra indicato) non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale laudativa che tende ad evidenziare un aspetto positivo dei prodotti richiesti, ossia che i prodotti sono utilizzati/possono essere usati a rendere la tanto amata casa molto bella ed accogliente acquistando i prodotti del richiedente. Se applicato a biancheria da tavola; biancheria da letto (o qualsiasi altro prodotto obiettato; a continuazione si ritornerà su questo punto), il segno in questione indica per l’appunto che i prodotti contraddistinti sono veramente belli e rendono la casa accogliente e confortevole. La possibilità che i prodotti del richiedente siano definiti come qualcosa capace di conferire bellezza e confort alla casa, sarà senza dubbio interpretata dal consumatore di riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine commerciale del prodotto. L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione. Il richiedente sostiene che l’Ufficio non ha fornito una motivazione per ogni singolo prodotto e servizio e/o asserisce che i prodotti appartengono a categorie diverse non direttamente riconducibili alla casa. Tuttavia, quando effettua la sua valutazione, l’Ufficio può trattare globalmente prodotti e servizi se il messaggio è sufficientemente generico da applicarsi a categorie di prodotti e servizi (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47). Nel caso di specie, il messaggio del segno in questione è sufficientemente generico da applicarsi a tutti i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione, in quanto tutti i prodotti obiettati sono utilizzati in casa o hanno un uso domestico, contrariamente a quanto affermato dal richiedente. A titolo esemplificativo e contrariamente a quanto affermato dal richiedente secondo cui i seguenti prodotti Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; materiali tessili non tessuti) sarebbero completamente scollegati da qualsiasi riferimento alla casa. L’Ufficio contende che questi prodotti possono essere/sono utilizzati per fodere di cuscini, Pagina 6 di 8 copri letto, coperte, ecc.. Mentre per quanto concerne l’argomento in relazione ai rimanenti prodotti (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA. Il richiedente afferma che essi sono prodotti di uso generale, quindi non riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.). Anche in questa occasione l’Ufficio non condivide l’opinione del richiedente posto che questi prodotti, pur non essendo di uso/impiego esclusivo di casa, sono comunque e palesemente usati e presenti in tutte le abitazioni/case. Prodotti quali asciugamani, lenzuola, coprimaterasso, guanciali, accappatoi, ecc. sono prodotti per la stragrande maggioranza per essere utilizzati a livello domestico. Infine, va precisato che prodotti quali lenzuola, federe in generale biancheria utilizzata in strutture ospedaliere, dal punto di vista merceologico e della classificazione sono prodotti propri della classe 10 e non della classe 24 contrariamente a quanto asserito dal richiedente. Ad avviso dell’Ufficio le osservazioni del richiedente sono infondate e irrilevanti nel caso di specie. Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1 e 2 sono da rigettare. Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo. Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel messaggio in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse educato a farlo attraverso un lungo processo di familiarizzazione con i prodotti di cui trattasi. Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018709003 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA). Pagina 7 di 8 La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi: Classe 24 TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; TESSUTI ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE. Classe 25 Abbigliamento; Cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Articoli di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berretti; Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa [pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Busti; Calotte; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni; Camicette; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole; Canottiere; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta [foulard]; Gabardine [indumenti]; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere; Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti da sci; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Maglie [indumenti]; Magliette; Maglioni; Mantelline; Maschere per dormire; Minigonne; Mutande; Mutandine da bagno; Panciotti; Pantaloni; Pantaloncini; Pantofole; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho; Pullover; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Scarpe; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scialli; Sciarpe; Slip; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi; Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Stivaletti; Stivali; Tailleurs; Stole [pellicce]; Suole interne; Tee-shirt; Toghe; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute [indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere di cappelli; Visiere parasole [cappelleria]; Visiere come copricapo; Zoccoli [calzature]. Classe 35 Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Servizi al dettaglio in relazione a filati; Pubblicazione di testi pubblicitari; Diffusione di annunci pubblicitari; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Vendita al dettaglio d’articoli sportivi; Gestione di un’impresa di vendita al dettaglio per conto terzi; Servizi di vendita al dettaglio di tessuti per la casa; Gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso e al dettaglio; Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per lo sport; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio relativi a pellicce ecologiche; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori moda; Pagina 8 di 8 Servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; Servizi di vendita al dettaglio di pellicce; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a tessuti; Servizi di vendita al dettaglio in relazione all’abbigliamento; Marketing; Marketing promozionale; Pubblicità e marketing; Servizi di marketing; Servizi di marketing diretto; Servizi di agenzia di marketing; Promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; Servizi di pubblicità e promozione delle vendite; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Servizi all’ingrosso in relazione a tessuti; Pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; Pubblicità on-line su reti di comunicazione informatiche; Servizi di vendita al dettaglio relativi alla cappelleria; Servizi di vendita al dettaglio online di borse; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d’abbigliamento; Servizi di vendita all’ingrosso di pellicce; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l’abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza; Servizi di vendita all’ingrosso relativi a pellicce sintetiche; Servizi all’ingrosso in relazione a valigie; Servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per lo sport; Servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione a gioielleria; Servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; Servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.
Bontà di Puglia: di fronte a questo marchio il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione dei prodotti e indicherebbe che tutti i prodotti in oggetto pugliesi sono di buon sapore e gradevoli al gusto.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/12/2022 TMSHELL Via Liberiana, 17 I-00185 Roma ITALIA Fascicolo nº: 018707655 Vostro riferimento: 2205013BONTADIPUGLIA Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: Cirillo Group S.p.A. Largo Somalia, 67 I-00191 Roma ITALIA
I. Sintesi dei fatti L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 07/06/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa che il marchio oggetto della domanda sia descrittivo e privo di carattere distintivo. Contemporaneamente, l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché il marchio oggetto della domanda evoca l’indicazione geografica protetta ‘Olio di Puglia’ (IGP) (PGI-IT-02381). L’obiezione è stata sollevata per i prodotti delle classi 29 e 30, che dopo le modifiche dovute alla limitazione effettuata in data 15/09/2022, a seguito della quale sono stati cancellati i prodotti olio ad uso alimentare e olio di girasole ad uso alimentare dalla classe 29, sono i seguenti: Classe 29 Confetture; Legumi conservati; Legumi secchi; Crostacei non vivi; Olive conservate; Passato di pomodoro; Conserve di pesce; Creme spalmabili a base di verdure; Verdure trasformate; Alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; Paté di olive; Pomodori pelati; Pomodori trattati; Concentrato di pomodoro; Condensato di pomodori; Pomodori in scatola; Conserve di pomodoro. Classe 30 Pane biscottato; Biscotti; Biscotti di malto; Capperi; Condimenti; Sale da cucina; Spezie; Zucchero; Salse [condimenti]; Salsa di pomodoro; Sughi di carne [salse]; Erbaggi conservati [condimenti]; Pesto; Salse per pasta; Crostini; Salse a base di pomodoro. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: − Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: cosa(e) buona(e), con un buon sapore, gusto gradevole di una ben precisa regione dell’Italia meridionale. − Il suddetto significato dei termini «Bontà di Puglia», contenuti nel marchio, è supportato dai riferimenti dei dizionari online Garzanti Linguistica, Il Nuovo De Mauro e dell’Enciclopedia Treccani estratti in data 06/06/2022 e accessibili agli indirizzi seguenti: https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bont%C3%A0 https://dizionario.internazionale.it/parola/di https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia/ − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti (Condimenti; Legumi secchi; Olio ad uso alimentare; Conserve di pesce; Crostacei non vivi; Olive conservate; Passato di pomodoro; Verdure trasformate; Spezie; Salse per pasta, ecc.) sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi/stilizzati (costituiti dai caratteri corsivi piuttosto comuni e perfettamente leggibili della parte denominativa del segno, sovrastati dall’immagine di una campagna con un trullo che rimanda concettualmente al termine ‘Puglia’ presente nel segno), il consumatore di riferimento percepirà il segno come indicativo di informazioni sulla specie/qualità e la provenienza geografica dei prodotti. − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 05/08/2022, che possono essere sintetizzate come segue.
Sul piano semantico che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come prettamente descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati. Invero, il termine è utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei, Pagina 3 di 7 pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato). In altre parole, in realtà il termine «bontà» non descrive in nulla i prodotti in concreto rivendicati nella domanda di marchio, benché faccia parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
Il marchio è stato specificamente elaborato in questa veste grafica, che nasconde la preposizione «di» e fa leva proprio sulla genericità del termine «bontà». Così facendo, a colpo d’occhio la dicitura sembra essere «Bontà Puglia», in relazione alla quale il collegamento con i prodotti alimentari sfuma e si diluisce, al corrispondente espandersi di un concetto ampio di bontà, che trascende l’apprezzamento gastronomico per alludere ad una qualità di tipo umano. Circa l’immagine che sovrasta la denominazione, occorre rilevare che la sua stilizzazione non rientra in nessun caso previsto dalle direttive dell’Ufficio di elementi figurativi non distintivi, poiché manca del tutto una rappresentazione dei prodotti, verosimile o simbolica. Anche a voler ammettere la possibilità che un legame con una caratteristica dei prodotti possa esserci, il punto su cui focalizzare la valutazione circa la sussistenza del carattere distintivo dell’immagine è il grado di stilizzazione dell’immagine stessa. Sempre secondo le direttive dell’Ufficio, una stilizzazione che superi la mera descrizione simbolica può validamente considerarsi distintiva. Nel caso del marchio in esame, siamo quanto mai lontani da una descrizione simbolica, trovandoci invece davanti ad una composizione paesaggistica complessa, dettagliata e ben definita, in cui le scelte dell’autore si estrinsecano in molteplici caratteristiche, come il posizionamento degli elementi, i colori, le luci, prospettive e punti di fuga. Altrimenti detto, l’elemento figurativo del marchio è pienamente originale, approfonditamente utilizzato e immediatamente riconoscibile da parte del pubblico.
L’Ufficio ha registrato in precedenza marchi identici e simili alla domanda di marchio in oggetto. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. A seguito della limitazione richiesta ed effettuata in data in data 15/09/2022, l’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata revocata. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione per ciò che concerne l’impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Pagina 4 di 7 Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34) Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Sul significato del segno «Bontà di Puglia» Il richiedente afferma che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati, bensì come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato). Ciò, precisa il richiedente, nonostante il fatto che «bontà» faccia parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari. Al riguardo, conviene rilevare che il termine «bontà» è una parola di base del vocabolario italiano, comunemente utilizzata, tra l’altro, per indicare il sapore o il gusto gradevole di un alimento, il suo essere buono e gustoso, ciò che risulta nella qualità del prodotto, ovvero per indicare l’alimento stesso in quanto prelibatezza, ciò che risulta nel tipo di prodotto. La spiegazione fornita in tal senso dall’Ufficio è stata supportata con definizioni dei dizionari degli elementi del segno, che riflettono il modo in cui lo stesso verrà compreso nel mercato interessato, ovvero come attributivo dell’informazione che i prodotti sono degli alimenti con un buon sapore, un gusto gradevole e provenienti di una ben precisa regione dell’Italia meridionale, ossia la Puglia. Pertanto, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è sufficientemente chiaro, e non necessita uno sforzo intellettivo per comprenderne il messaggio elogiativo sulle qualità dei prodotti, o la loro provenienza. D’altronde, è lo stesso richiedente ad asserire che il termine «bontà» «fa parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari». Pagina 5 di 7 Il richiedente ammette, altresì, che il termine è utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena natura, ma non alla loro specie. Orbene, la specie di tali prodotti si desume dal legame che il marchio ha con i prodotti rivendicati nella domanda. Al riguardo, si sottolinea nuovamente che il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, gli elementi verbali del segno «Bontà di Puglia» saranno innanzitutto intesi dal pubblico destinatario come un’indicazione informativa sulla qualità e specie dei prodotti, piuttosto che come un marchio.
Sugli elementi figurativi del segno Il richiedente afferma che, sulla base delle direttive dell’EUIPO, il segno in questione è dotato, anche dal punto di vista figurativo, di capacità distintiva. Nel caso di specie, il segno , è un marchio figurativo. La denominazione «Bontà di Puglia» è scritta in corsivo con colore giallo. Le componenti verbali sono sovrastate da una figura ovoidale in cui è rappresentato un paesaggio bucolico con dei trulli e alberi aventi la forma di ulivi posti su di un suolo paglierino, ritraente una tipica immagine della Puglia. L’Ufficio conferma che la presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e non distintivo in modo da renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell’Unione Europea. Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio contenente elementi verbali descrittivi e non distintivi non può basarsi su elementi figurativi di natura superficiale o intrinsecamente privi di carattere distintivo, a meno che la combinazione che ne risulta non sia distintiva nel suo complesso (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72). Per ciò che concerne l’argomento del richiedente, secondo cui la preposizione «di» è stata volutamente posta in secondo piano per far leva proprio sulla genericità del termine «bontà», di modo da far apparire la dicitura come semplice «Bontà Puglia», e pertanto sfumando il rapporto diretto con i prodotti e la loro origine geografica, lo stesso non può essere accolto. In effetti, il marchio è costituito dai termini «Bontà di Puglia» e la rivendicazione del richiedente sulla voluta riduzione della preposizione «di» non sminuisce la questione del mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può considerare che l’intenzione del richiedente di alludere ad una qualità di tipo umano trascendendo l’apprezzamento gastronomico, incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione, come è stato significato dall’Ufficio. Inoltre, anche a voler accettare la Pagina 6 di 7 rivendicazione del richiedente, ciò non modificherebbe la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Con riferimento agli elementi puramente figurativi, tali elementi nell’ambito della loro composizione devono avere un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo. Nel caso che ci occupa, l’immagine della campagna pugliese non è sufficiente a distrarre l’attenzione del consumatore dal messaggio informativo veicolato dal segno di prelibatezze provenienti dalla Puglia, e non è in grado di creare un’impressione duratura del marchio. In effetti, gli elementi figurativi presenti nel marchio non presentano alcun carattere che consenta al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli che hanno una provenienza commerciale diversa. Ne consegue che i detti elementi grafici non possono svolgere la funzione essenziale di un marchio, rispetto ai prodotti pertinenti (15/09/2005, C37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72). Tenuto conto della natura ricorrente delle caratteristiche tipografiche che presenta il segno «Bontà di Puglia» e della mancanza di qualsiasi elemento distintivo particolare, i caratteri tipografici di base/standard in corsivo, nonché l’immagine tipica della campagna di Puglia, che richiama la provenienza geografica dei prodotti, non consentono al marchio richiesto di garantire al pubblico interessato l’identità di origine dei prodotti oggetto della domanda di registrazione. Pertanto, il marchio nel suo complesso non è distintivo e dunque non è registrabile.
Sulle precedenti registrazioni di marchi identici e simili concesse dall’Ufficio Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni identiche e simili, determinando una disparità di trattamento difficile da spiegarsi. Tale argomento non è condiviso in quanto, come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte, «le decisioni che l’Ufficio è portato a prendere relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione Europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Ad ogni modo, anche a voler supporre che i marchi citati dal richiedente siano identici e simili al segno in questione, conviene rilevare che nell’osservanza del principio della parità di trattamento e, appunto, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di marchio deve essere effettuato caso per caso e tener conto delle decisioni già prese dall’Ufficio su domande simili al fine di accertare se sia opportuno o meno decidere nello stesso senso, o se il segno in questione sia oggetto di un impedimento alla registrazione, nel rispetto del principio di legalità (21/05/2015, T-203/14, Splendid, §§ 47-60; (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 e giurisprudenza ivi citata; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77). Di conseguenza, chi deposita una domanda di registrazione di un segno come marchio non può far valere, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, un eventuale illecito commesso a vantaggio di un altro (27/02/2002, T Pagina 7 di 7 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Ciononostante, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto, in primis le registrazioni MUE n° 004204251, n° 004087251, n° 003578011, n° 004462041 e n° 006275143 sono assai risalenti nel tempo e le pratiche dell’Ufficio sono cambiate nel corso degli anni, anche in accordo con le modifiche legislative. Il MUE n° 011623477, anch’esso di lunga data, avrà dovuto ricevere una valutazione positiva sul suo carattere distintivo in quanto, probabilmente, all’epoca del suo deposito possedeva un carattere distintivo intrinseco, dovuto agli usi differenti del mercato di riferimento e/o alla differente percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi figurativi presenti in alcune di tali registrazioni hanno un grado di stilizzazione elevato e un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo, come ad esempio i marchi n° 004204251 e n° 018640734. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018707655 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.
VOCAL CARE è un marchio denominativo del settore dolciario in particolare Caramelle. Vocal letteralmente è “riferito alla voce umana”. CARE tradotto è “ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno”
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della voce.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 24/11/2022 GUARDAMAGNA E ASSOCIATI Piazza San Pietro in Gessate, 2 I-20122 Milano ITALIA Fascicolo nº: 018677721 Vostro riferimento: Marchio: VOCAL CARE Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: Danila Satragno Via Montenotte, 19 I-17100 Savona ITALIA I. Sintesi dei fatti L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 20/04/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono: Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico. Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: cura, attenzione, salute della voce. Il suddetto significato dei termini “VOCAL” e “CARE” di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. VOCAL Relating to the human voice (informazioni estratte dal dizionari Lexico in data 20.04.2022 all’ indirizzo https://www.lexico.com/definition/vocal) Traduzione non ufficiale all’italiano: riferito alla voce umana CARE The provision of what is necessary for the health, welfare, maintenance, and protection of someone or something. (informazioni estratte dal dizionario Lexico in data 20.04.2022 all’ indirizzo https://www.lexico.com/definition/care) Traduzione non ufficiale all’italiano: ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della voce. Per quanto riguarda i servizi i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che essi hanno come oggetto la salute, cura, protezione e il benessere in generale della voce. Pertanto, il segno descrive il tipo dei prodotti e l’oggetto dei servizi obbiettati. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente La richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17.06.2022, che possono essere sintetizzate come segue.
Si informa l’Ufficio circa la formazione professionale della richiedente, il suo metodo di potenziamento e allenamento della voce e la scuola basata su di esso
La richiedente ha inoltre ideato due preparazioni alimentari utili per migliorare le performance canore.
La richiedente ha registrato il marchio presso l’UIBM.
La richiedente considera che il pubblico di riferimento dovrebbe essere anche quello che non ha conoscenze della lingua inglese per il quale il segno non Pagina 3 di 9 sarebbe descrittivo e privo di distintività. Il pubblico di riferimento, inoltre, non è il consumatore generico bensì professionale e attento, guidato dalle recensioni e testimonianze presenti nel mercato di riferimento. La richiedente fa riferimento a varie sentenze. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). 1,2 – L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a una espressione lessicalmente e grammaticalmente corretta, oltre che facilmente interpretabile dal Pagina 4 di 9 consumatore di riferimento, sia esso il consumatore specializzato o no, senza necessità di complicati sforzi mentali. Si tratta di due termini comuni in inglese. Il segno è traducibile in italiano come “cura, salute della voce”. Quindi l’Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura nel suo insieme ed associata ai prodotti e servizi, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento. 4- Per quanto riguarda l’argomento sul pubblico di riferimento giova ricordare che la descrittività e distintività di un segno non può essere determinata dal fatto che una parte del pubblico di riferimento non conosce la lingua utilizzata nel marchio, ma al contrario deve essere accertato che nessuna parte del pubblico di riferimento della UE consideri il marchio descrittivo e quindi mancante di distintività. L’ articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia, l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). La richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). 3- Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dalla richiedente in base alla giurisprudenza consolidata: il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale a cui fa riferimento la richiedente. Soprattutto, il marchio nazionale italiano ha poco a che vedere con la richiesta di marchio comunitario in oggetto. E il fatto che apparentemente, per comodità, ci sia una tendenza ad abbreviare il marchio nazionale italiano non prova né distintività intrinseca né acquisita del segno. Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 20/04/2022, la richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
RMUE. Inoltre, la richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale. Nella rivendicazione la richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti della domanda di marchio. A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 16.06.2022 e il 31.08.2022. Le prove di cui tenere conto sono le seguenti: • Wikipedia.pdf • Art. metodo.pdf • testimonial.pdf • testimonianza.pdf • Copertine libri.pdf • sciroppo e spray.pdf • I articolo.pdf • II articolo.pdf • Video.pdf • UIBM.pdf • Video YT Efrem.pdf • Libri estero.pdf • Jazz Night.pdf • A lezione.pdf • Vocal celebrity.pdf • Big della musica.pdf • Voglio cantare.pdf • Stonati.pdf • Eurovision.pdf • Segreti Satragno.pdf • Alpago.pdf • Appuntamenti.pdf • Satragno manager.pdf • Satragno compl.pdf • Artisi festival.pdf • Artisi Tributo.pdf • Artisi Radio.pdf • Cena in jazz.pdf • Alda’s song.pdf • Nnuova sede.pdf • Artisi Summer.pdf • 1a classe VC.pdf • OneDay.pdf • Nostalgia.pdf • Loano.pdf • Daniel Posniak.pdf • Scuola Albenga.pdf • apre Sanremo.pdf • Metodo VC.pdf Pagina 6 di 9 • MASTER.pdf • VC Loano.pdf • CORSI VC.pdf • LO e MI novità.pdf • Appuntamenti BL.pdf • Vocal MN.pdf • Casa musica.pdf • SV accademia.pdf • Talenti.pdf • Strade illegali.pdf • Chicago Popular.pdf • Fresno24.pdf • The Voice DE.pdf • Congresso RA.pdf • PEVOC14.pdf • Sito int.pdf • VC Google.pdf Le summenzionate prove riguardano: • Vari articoli di riviste e giornali, • la pagina Wikipedia della richiedente; • testimonianze dei clienti della richiedente • vari video pubblicati su Youtube • raccolte delle copertine dei libri scritti e pubblicati dalla richiedente e relativi links di Amazon • immagini dello sciroppo e spray ideato dalla richiedente • articoli di testate online • registrazione marchio italiano “Vocal care Danila Satragno” • links Amazon In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico della richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d),RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico […]. In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come percentuali determinate […]. Pagina 7 di 9 In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […]. In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […]. In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto […] (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63). La Corte ha dichiarato che le prove dirette quali le dichiarazioni delle associazioni professionali e gli studi di mercato sono di solito i mezzi più rilevanti per provare il carattere distintivo acquisito attraverso l’uso. Fatture, spese pubblicitarie, riviste e cataloghi possono aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74). Alle prove presentate da fornitori o distributori si dovrebbe attribuire, in generale, minore peso, poiché è meno probabile che provengano da una prospettiva indipendente. Il grado di indipendenza dei fornitori e dei distributori influenzerà il peso attribuito dall’Ufficio alle loro prove (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56). Una dichiarazione resa non da un terzo indipendente, ma da una persona legata al da un rapporto di lavoro, non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio oggetto della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso. Tale dichiarazione deve essere trattata come puramente indicativa e deve essere corroborata da altre prove (21/11/2012, T 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51). Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l’origine dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo acquisito deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui trattasi. Di conseguenza, le prove della richiedente devono dimostrare un legame tra il segno e i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione, stabilendo che il pubblico di riferimento, o almeno una parte significativa di esso, identifica grazie al marchio i prodotti e servizi come provenienti da un’impresa determinata (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-155/07 & T-178/07, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51). Valutazione delle prove Pagina 8 di 9 La pagina Wikipedia della richiedente non apporta informazioni circa l’esposizione del segno al pubblico di riferimento in questione, ovvero quello di lingua inglese. Informa della biografia e vita professionale della richiedente. Gli articoli e riviste di giornali così come i video pubblicati su YOUTUBE dimostrano un certo successo della richiedente nell’ambito della cura della voce. Ciononostante, questi elementi non provano che il pubblico di riferimento consideri tale segno come un marchio d’impresa relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto. Non sono stati forniti dati alcuni circa il fatturato delle preparazioni mediche della richiedente, per esempio, né volume delle vendite relativamente ai servizi in questione durante il periodo rilevante che avrebbero potuto offrire indicazioni circa la reale esposizione del marchio e il territorio di riferimento. Le foto dello spray e sciroppo così come la presenza di video della richiedente sulla piattaforma YOUTUBE non forniscono informazione certa alcuna circa all’effettiva esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento al segno in esame in modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto. Le prove fornite non sono idonee a dimostrare che una parte consistente del pubblico di riferimento identificherebbe i prodotti e servizi oggetto del ricorso come provenienti da un’impresa determinata. Si ricorda, al riguardo, che un marchio può essere registrato in base all’art. 7, paragrafo 3 RMC soltanto se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso non aveva ab initio un tale carattere ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e lettera c). In questo caso il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua inglese della Unione. Nelle prove apportate dalla richiedente, oltre ad essere considerate insufficienti non provano l’esposizione certa e duratura del marchio nei paesi di lingua inglese dell’Unione, ovvero principalmente Irlanda, Malta. Le prove inoltrate sono esclusivamente relative al territorio italiano. La precedente registrazione nazionale è italiana e si riferisce a un marchio completamente differente a quello oggetto del presente rifiuto quindi tale prova non sarà valutata Inoltre, nel caso di specie, la richiedente ha presentato prove relative solo alcuni dei prodotti e servizi obbiettati e soprattutto non relative al territorio del pubblico di riferimento, ovvero Irlanda e Malta. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che il marchio oggetto della domanda di registrazione ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso di quest’ultimo nei paesi indicati. Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30). Il marchio per il quale si chiede la registrazione è privo di carattere distintivo intrinseco per i consumatori di lingua inglese. Pertanto, doveva essere provato il ha carattere distintivo acquisito in Irlanda e Malta. Le prove presentate dalla richiedente mostrano una certa notorietà solo in Italia. Il mero fatto che certe applicazioni o mercati online raggiungono paesi al di fuori dell’Italia non prova l’esposizione dei consumatori al marchio in questione per i prodotti e servizi richiesti e ancora meno che essi possano attribuirgli una origine commerciale ben precisa. La mancanza di prove dell’uso del marchio in Irlanda e Malta significa che il titolare non può dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato in tali territori sia in grado, in Pagina 9 di 9 virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una determinata impresa. La domanda della richiedente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, deve pertanto essere respinta. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018677721 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico. Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera pres
AUTENTICO – marchio non registrabile -Alicante – 16-11-2022
Il termine “autentico” è abitualmente usato per cui non è distintivo, seppur graficamente abbai un buon livello di stilizzazione, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto per cui non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 16/11/2022 Autentico 360 srl via Magna Grecia 128 I-00183 Roma ITALIA Fascicolo nº: 018720284 Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: Autentico 360 srl via Magna Grecia 128 I-00183 Roma ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 01/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 3 Cosmetici. Classe 25 Abbigliamento. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese attribuirebbe al segno il significato seguente: vero, non falso, originale, genuino. Il suddetto Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 3 significato del termine «autentico», contenuto nel marchio, è stato supportato dai riferimenti di dizionario nelle tre lingue (informazioni estratte in data 01/07/2022 da https://www.treccani.it/vocabolario/autentico; https://dle.rae.es/?w=aut%C3%A9ntico; https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aut%C3%AAntico).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono genuini, affidabili, originali e non falsi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei prodotti.
Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 01/07/2022 è risultato che il termine «AUTENTICO» è utilizzato abitualmente nel mercato ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (informazioni estratte da 1. https://www.benesseresecondonatura.com/cosmesi-naturale-fresca/; 2. https://www.targatocn.it/2022/02/11/leggi-notizia/argomenti/economia7/articolo/cosmetici-naturali-e-bio-scegli-la-linea-alla-rosa-mosqueta.html; 3. https://www.starteritalia.it/about-us; 4. https://www.outpump.com/migliori-negozidove-acquistare-abbigliamento-vintage/; 5. https://www.amazon.es/AutenticoVestido-Disfraz-Festivales-Insuperable/dp/B07ZFY7S95; 6. https://www.latinmoda.net/vestido-hermoso-y-autentico.vestido-de-fiesta-largo.4049).
Benché il segno contestato contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una grafia comune blu su campo arancione, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, il pubblico di riferimento li percepirebbe come un’etichetta non distintiva non adatta a imprimersi nella mente del consumatore poiché è troppo semplice e incapace di distogliere la mente del consumatore dal messaggio non distintivo veicolato dagli elementi verbali. Gli elementi stilizzati sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tutti gli elementi del marchio sono combinati gli consente di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720284 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente Pagina 3 di 3 decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
VR presumibilmente sono le iniziali di Valentino Rossi. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione relativa ai prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche ecc. così come per altri prodotti e servizi come per esempio per i prodotti della classe 18 ‘bastoni da montagna e borse da sport’ Il marchio è respinto.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 15/11/2022 UFFICIO BREVETTI PEDRINI & BENEDETTI S.R.L. m.t.a Via Cardinale Gugliemo Massaia, 12 I-61122 Pesaro ITALIA Fascicolo nº: 018714285 Vostro riferimento: R-09/22 Marchio: VR EQUIPMENT Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: Valentino Rossi Strada Pirano, 83 I-61010 Tavullia (PU) ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 05/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 9 Abbigliamento antinfortunistico; Abbigliamento anti-proiettile; Accumulatori elettrici per veicoli; Adattatori elettrici; Accumulatori elettrici; Agende elettroniche; Airbag di sicurezza per la protezione dalle cadute; Alidade a cannocchiale; Allarmi acustici; Alcolometri; Alloggiamenti da automobile per ricevitori telefonici; Altoparlanti; Amplificatori del suono; Amplificatori per servomotori; Antenne; Apparecchi ad alta frequenza; Apparecchiature di
Pagina 2 di 11 risonanza magnetica [MRI], non per scopi medici; Apparecchi di controllo del calore; Apparecchi di controllo della velocità di veicoli; Apparecchi di intercomunicazione; Apparecchi di misura di precisione; Apparecchi di navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchi di navigazione satellitare; Apparecchi d’ingrandimento [fotografia]; Apparecchi d’insegnamento; Apparecchi di proiezione; Apparecchi di segnalazione navale; Apparecchi di telecomunicazione sotto forma di gioielli; Apparecchi e impianti per la generazione di raggi x, non per uso medico; Apparecchi elettrici di controllo; Apparecchi elettrici di commutazione; Apparecchi elettrici di misura; Apparecchi elettrici di sorveglianza non per scopi medici; Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Apparecchi e strumenti nautici; Apparecchi e strumenti ottici; Apparecchi e strumenti di chimica; Apparecchi e strumenti di fisica; Apparecchi e strumenti di pesatura; Apparecchi e strumenti geodesici; Apparecchi fotografici; Apparecchi GPS [Sistema di Posizionamento Globale]; Apparecchi per estinguere gli incendi; Apparecchi per la diagnosi non per uso medico; Apparecchi per la generazione di gas per la calibrazione; Apparecchi per l’analisi dei gas; Apparecchi per l’analisi non per uso medico; Apparecchi per la registrazione delle distanze; Apparecchi per la registrazione del suono; Apparecchi per la registrazione del tempo; Apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la respirazione artificiale; Apparecchi per la riproduzione del suono; Apparecchi per la trasmissione del suono; Apparecchi per l’elaborazione di dati; Apparecchi per l’insegnamento audiovisivo; Apparecchi per misurare le distanze; Apparecchi radar; Apparecchi radio; Apparecchi radiografici non per uso medico; Apparecchi radio per veicoli; Apparecchi respiratori per il nuoto subacqueo; Apparecchi telefonici; Apparecchi stereoscopici; Applicazioni per computer software, scaricabili; Aste per fare selfie [monopiedi azionati manualmente]; Aste indicatrici; Astucci per lenti a contatti con incorporate funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Astucci per lenti a contatto; Astucci per occhiali; Astucci per vetrini di microscopio; Astucci speciali per apparecchi e strumenti fotografici; Auricolari per cuffie; Auricolari per la comunicazione da remoto; Autopompe da incendio; Avvisatori a fischietto d’allarme; Avvisatori antifurto; Avvisatori d’incendio; Carte bancomat [magnetiche]; Carte Bancomat [codificate]; Barche antincendio; Barometri; Barre di comando da utilizzare con computer, non per video-giochi; Bastoni per combattere l’incendio; Batterie d’accensione; Batterie elettriche; Bilance; Binocoli [ottica]; Biochip; Boccagli; Boe di avvistamento; Boe di salvataggio; Boe di segnalazione; Borse porta computer portatile; Braccialetti collegati [strumenti di misura]; Braccialetti magnetici di identificazione; Bussole; Cablaggi elettrici per automobili; Calamite decorative [magneti]; Calcolatrici; Calibri; Calzature protettive contro incidenti, radiazioni e fuoco; Calorimetri; Campanelli [apparecchi avvisatori]; Capsule di salvataggio in caso di calamità naturali; Caricabatteria portatili; Caricabatterie; Caricabatterie per telefoni cellulari; Carte-chiave codificate; Carte d’identità biometriche; Carte magnetiche; Carte d’identità magnetiche; Cartucce per videogiochi; Caschi di protezione; Caschi di protezione per lo sport; Caschi per l’equitazione; Caschi per realtà virtuale; Casse acustiche; Catenelle per occhiali; Cavi di avviamento per motori; Cavi elettrici; Cavi in fibra ottica; Cercapersone [beeper]; Chiavi USB; Chip a DNA; Cicalini; Cineprese [apparecchi cinematografici]; Cinghie di sicurezza, escluse quelle per sedili di veicoli o per attrezzature sportive; Cinghie per cellulari; Cinture di peso per subacquei; Cinture di salvataggio; Circuiti integrati; Pagina 3 di 11 Clessidre; Collari elettronici per l’addestramento degli animali; Colonnine stradali luminose o meccaniche; Collettori elettrici; Compact disc [audiovideo]; Computer hardware; Computer portatili; Computer thin client; Concentratori di domotica; Coni stradali; Connettori [elettricità]; Contapassi [podometri]; Contatori; Controllori di interfaccia digitale per strumenti musicali che sono interfacce audio; Convertitori; Coperte antincendio; Coperte di salvataggio; Copertine per smartphone; Copricapo con funzione di elmetti protettivi; Copriprese; Cordoncini per occhiali; Cornici per foto digitali; Covers per assistenti personali digitali [PDA]; Covers per tablet; Crogioli; Cronografi [apparecchi registratori di durata]; Cuffie con microfono; Cuffie con microfono per giocare ai videogiochi; Cuffie per la musica; Custodie per computer portatile; Custodie per smartphones; Densimetri; Diaframmi [acustica]; Diaproiettori; Diodi ad emissione luminosa [LED]; Diodi emettitori di luce a punti quantici [QLED]; Diodi organici a emissione di luce [OLED]; Dischetti magnetici; Dischi acustici; Dischi magnetici; Dischi ottici; Dischi ottici compatti; Dischi riflettenti da indossare per prevenire incidenti stradali; Disegni animati; Display numerici elettronici; Dispositivi audio e video per la sorveglianza dei neonati; Dispositivi di autenticazione di sicurezza [token]; Dispositivi di pilotaggio automatico per veicoli; Dispositivi di comando per servomotori; Dispositivi di protezione contro i raggi X non per uso medico; Dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; Dispositivi di visualizzazione da collocare sulla testa; Elaboratori elettronici; Emettitori elettronici di segnali; Emettitori [telecomunicazione]; Emoticon scaricabili per telefoni cellulari; Equalizzatori [apparecchi audio]; Estintori; Etichette elettroniche per merci; Fibre ottiche [fili conduttori dei raggi luminosi]; Files di immagini scaricabili; Files musicali scaricabili; Filtri per maschere respiratorie; Fischietti di segnalazione; Fischietti sportivi; Gilet di sicurezza riflettente; Ginocchiere per operai; Giradischi; Giubbotti antiproiettile; Giubotti salvagente; Goniometri [strumenti di misura]; Grafiche scaricabili per telefoni cellulari; Guanti di amianto per la protezione contro gli infortuni; Guanti di realtà virtuale; Guanti i protezione contro i raggi X per uso industriale; Guanti per la protezione contro gli infortuni; Guanti per subacquei; Imbracature per il supporto durante il sollevamento di carichi; Impianti antincendio a spruzzo; Impianti di allarme antifurto elettrici; Impianti di segnalazione luminosi o meccanici; Indicatori automatici di bassa pressione nei pneumatici dei veicoli; Indicatori della quantità; Indicatori della temperatura; Indicatori del livello dell’acqua; Indicatori di livello della benzina; Indicatori di perdita di elettricità; Indicatori di pressione; Indicatori di velocità; Indicatori di vuoto; Indumenti di protezione antincendio; Indumenti di amianto per la protezione contro il fuoco; Insegne digitali; Insegne luminose; Insieme di dati, registrati o scaricabili; Interfacce audio; Interfacce [informatica]; Interrutori elettrici; Interruttori [elettricità]; Kit viva voce; Lampade flash per smartphone; Lampade ottiche; Lampeggiatori [segnali luminosi]; Lanterne magiche; Lanterne per segnali; Laser di soccorso per segnalazione di razzi; Laser non per uso medico; Lavagne bianche elettroniche interattive; Lenti a contatto; Lenti close-up; Lenti di correzione [ottica]; Lenti d’ingrandimento [ottica]; Lenti ottiche; Lenti per occhiali; Lenti per selfie; Lettori di dischi [per computers]; Lettori dvd; Lettori [informatica]; Lettori multimediali portatili; Lettori per libri elettronici; Lucchetti elettronici; Luci di segnalazione per la circolazione; Magneti; Manichette antincendio; Manichini per test di collisione; Macchine per pesare; Manometri; Maschere antipolvere con incorporata la purificazione dell’aria; Pagina 4 di 11 Maschere per immersione; Maschere per saldatori; Maschere respiratorie non per la respirazione artificiale; Matite elettroniche per unità di visualizzazione; Megafoni; Memorie per computer; Microfoni; Microfoni senza fili con altoparlante integrato; Microprocessori; Microscopi; Mirini fotografici; Misuratori; Misure; Mixer audio; Modems; Monitor di visualizzazione video portatili; Monitors [materiale informatico]; Monitors [programmi per computers]; Montature di occhiali; Morsetti [elettricità]; Mouse [informatica]; Netbook; Obiettivi [ottica]; Occhiali; Nastri magnetici; Occhiali da sole; Occhiali da sport; Occhiali intelligenti [smartglass]; Occhiali [ottica]; Occhiali per 3D; Ologrammi; Orologi intelligenti [smartwatch]; Orologi marcatempo; Oscillografi; Palline antincendio; Palmari [PDA]; Para-denti per lo sport; Paradenti; Parafulmini; Para-testa per lo sport; Paraventi d’asbesto per pompieri; Passaporti biometrici; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Pellicola di protezione adattata per schermo di computer; Pile galvaniche; Pile solari; Portachiavi elettronici telecomandati; Portafogli elettronici scaricabili; Portavoce; Programmi informatici, registrati; Programmi per computer, scaricabili; Programmi registrati del sistema di gestione per computers; Protezioni per lo schermo dei telefoni cellulari; Pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; Puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser]; Quadri di comando [elettricità]; Quadri di connessione; Quadri di distribuzione [elettricità]; Razzi di salvataggio, non esplosivi e non pirotecnici; Registratori contachilometri per veicoli; Registratori di cassa; Regolatori di voltaggio per veicoli; Regolatori luminosi [dimmer]; Respiratori per il filtraggio dell’aria; Reti di protezione contro gli infortuni; Reti di salvataggio; Ricetrasmittenti; Ricevitori [audio, video]; Ricevitori telefonici; Riduttori [elettricità]; Rivelatori; Robot da laboratorio; Robot per insegnamento; Robot di telepresenza; Scale di salvataggio [trasportabili]; Scanner 3D; Scanners [informatica]; Scanner [apparecchiature] per l’esecuzione di diagnostica automobilistica; Schede a circuiti stampati; Schede di memoria per videogiochi; Schermi di proiezione; Schermi per la protezione del viso degli operai; Scialuppe di salvataggio; Segnali da nebbia non esplosivi; Segnali di sicurezza [luminosi]; Sensori di parcheggio per veicoli; Serrature elettriche; Sirene; Simulatori per la guida o il controllo di veicoli; Smartphone; Smartphone pieghevoli; Software per giochi per computer, registrati; Software per giochi per computer, scaricabili; Software [programmi registrati]; Software salvaschermo per computer, registrato o scaricabile; Software scaricabili per la gestione di transazioni di criptovaluta mediante l’uso della tecnologia della catena di blocchi; Sonar; Spartiti elettronici, scaricabili; Specchi [ottica]; Stampanti per computers; Stampanti per biglietti; Stringinaso per nuotatori; Strumenti a cannocchiale; Strumenti d’allarme; Strumenti di misura; Strumenti d’osservazione; Strumenti meteorologici; Strumenti per la navigazione; Suonerie per cellulari scaricabili; Supporti ad anello per telefoni cellulari; Supporti adattati per i laptop; Supporti a forma di anello per telefoni cellulari; Supporti audio; Supporti magnetici per dati; Supporti ottici per dati; Tablet; Supporti progettati per telefoni cellulari e smartphone; Tachimetri; Tappetini per cruscotto adatti a contenere telefoni cellulari e smartphone; Tappetini per mouse; Tastiere del computer; Telecamere di retrovisione per veicoli; Telefoni portatili; Telefoni senza fili; Telegrafi [apparecchi]; Televisori; Teloni di salvataggio; Terminali interattivi touch screen; Terminali per carte di credito; Termostati per veicoli; Tessere magnetiche codificate; Tracciatori di attività fisica indossabili; Trackball [periferiche per computer]; Traduttori elettronici tascabili; Transistors Pagina 5 di 11 [elettronica]; Trasformatori; Trasmettitori telefonici; Triangoli di segnalazione per veicoli in panne; Tute aptiche, diverse da quelle per fini medici; Tute di protezione per aviatori; Unità centrali di elaborazione [processori]; Unità periferiche per computers; Unità per nastri magnetici [informatica]; Valvole amplificatrici; Videocamere; Videocassette; Videoproiettori; Videoschermi; Videotelefoni; Vetri ottici; Visiere per caschi; Visori a sovrimpressione per veicoli a motore; Caschi per motociclisti; Caschi di protezione per motociclisti; Zattere di salvataggio; Prodotti virtuali scaricabili, ovvero, Programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento, cappelleria, articoli ottici, borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte, giocattoli; Profumeria, gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi virtuali online; Software scaricabili per giochi interattivi per uso tramite una rete mondiale di computer e attraverso varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Software scaricabile per impegnarsi in social networking e interagire con le comunità online; Software scaricabili per l’accesso e lo streaming di contenuti di intrattenimento multimediale; Software scaricabili per fornire l’accesso ad ambienti virtuali online; Software scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e skin per accesso e uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti virtuali a realtà estesa; Risorse digitali scaricabili e file di dati elettronici forniti con token non fungibili (NFT) e altre cripto-collezionabili e beni non fungibili basati su blockchain. Classe 18 Astucci per chiavi [pelletteria]; Bastoni da montagna; Bastoni da passeggio; Bastoni per ombrelli; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; Bauli; Bauli da viaggio; Borse; Borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; Borse da spiaggia; Borse da sport; Borse della spesa con rotelle; Borse lavorate a maglia; Borsellini; Borse per il bucato (non sagomate); Borsette; Borsette da viaggio [in pelle]; Borse vuote per i ferri; Briglie [finimenti]; Briglie per guidare i bambini; Cartelle, buste [articoli di pelle]; Cartelle scolastiche; Cartone-cuoio; Cinghie di cuoio; Collari per animali; Coperture per animali; Corregge per pattini; Etichette adesive in pelle per borse; Finta pelle [imitazione del cuoio]; Foderi per ombrelli; Guarnizioni in cuoio per mobili; Guinzagli [in pelle]; Imbracatura a tracolla per portare neonati; Imitazioni di cuoio; Impugnature per borse della spesa; Maniglie per valige; Marsupi per portare i bambini; Museruole; Ombrelli da sole; Organizzatori per valigie; Parapioggia; Pelli rifinite; Porta-biglietti da visita; Porta-carte [portafogli]; Portafogli; Porta-musica; Randsels [zainetti per la scuola giapponesi]; Reti per la spesa; Sacche; Sacchi da campeggiatori; Sacchi da viaggio; Sacchi per alpinisti; Scatole in cuoio o in cartone-cuoio; Staffe; Valigette per documenti; Valigie; Valigie con rotelle; Valigie-fodera per vestiti per il viaggio; Valigie motorizzate; Zainetti porta bebè; Zaini; Similpelle; Selle per cavalli; Rivestimenti in pelle per mobili; Redini [briglie]; Valigette ventiquattrore; Valigie in pelle; Zainetti; Zaini da escursionismo; Zaini per scolari; Zaini sportivi; Portacarte. Classe 25 Calzature; Calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a corto raggio (NFC); Giacche da motociclismo; Guanti da motociclismo; Completi impermeabili da motociclista; Stivali per motociclisti; Tute Pagina 6 di 11 impermeabili per motociclisti; Abbigliamento sportivo; Articoli d’abbigliamento, ovvero mutandine da donna, magliette, felpe con cappuccio, Pantaloni di tute, Canotte, giacche a vento, Reggiseni per sport, Fasce per il sudore; T-shirts; Felpe; Bermuda; Jeans in denim; Blue jeans; Jeans; Costumi da spiaggia; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento con LED integrati; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento ricamato; Abiti; Abiti [completi]; Abiti scamiciati; Accappatoi da bagno; Antisdrucciolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berretti; Berretti essendo copricapo; Biancheria intima; Biancheria personale antisudorifica; Boa [pelliccia da collo]; Body [biancheria intima]; Bretelle; Busti [biancheria intima]; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte; Calzamaglie; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzetteria; Calzini; Calzini che assorbono la traspirazione; Calzoncini; Calzoncini da bagno; Camici; Camicie; Camicie a maniche corte; Camiciole; Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta [abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli; Casule; Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copriviso [abbigliamento], non per uso medico o sanitario; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi da bagno; Costumi da carnevale; Costumi da spiaggia; Cravatte; Cravatte lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Culottes [biancheria intima]; Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Ferramenti per calzature; Bandane [foulards]; Fusciacche; Gabardine [indumenti]; Gambali di stivali; Ghette; Giacche; Giarrettiere; Gilè per la pesca; Giubbi; Gonne; Grembiuli; Grembiuli [indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti; Guanti [abbigliamento]; Guanti a manopola; Guanti da pilota; Guanti da sci; Guanti per ciclisti; Guanti termici per dispositivi a schermo tattile; Guardoli per calzature; Indumenti confezionati; Indumenti contenenti sostanze dimagranti; Indumenti di carta; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Kimono; Leggings; Leggings [pantaloni]; Livree; Maglie protettive [rashguards]; Maglie sportive; Maglioni; Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelle da parrucchiere; Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Mezze ghette; Minigonne a pantalone; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutande [biancheria intima]; Mutandine per bebè; Mutandine [slip]; Mute per sci nautico; Panciotti; Pantaloni; Pantofole; Paraorecchie [abbigliamento]; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Petti di camicie; Pettorine con maniche, non di carta; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho; Protezioni al tallone per scarpe; Punte di calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseni; Reggiseni adesivi; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Sari; Sarong; Scaldacolli; Scaldapiedi [non elettrici]; Scarpe; Scarpe con suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Soggoli [indumenti]; Solette; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sottogonne; Sottopiedi; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivaletti con lacci; Stivali; Stole [pellicce]; Suole per calzature; Tacchetti per scarpe da calcio; Tacchi; Talloniere per calzature; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Tenute da judo; Tenute da karatè; Toghe; Tomaie per calzature; Tronchetti; Turbanti; Tute [indumenti]; Uniformi; Valenki [stivali in feltro]; Veli; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere come Pagina 7 di 11 copricapo; Visiere di berretto; Zoccoli [calzature]; Maglie; Maglie intime [maglieria]. Classe 35 Servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori da utilizzare online; Servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori; Servizi di mercati on-line, in relazione ai seguenti servizi: Servizi di giochi di realtà virtuale; Aggiornamento e manutenzione dei dati in banche dati informatiche; Allestimento di vetrine; Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Amministrazione di programmi di fidelizzazione dei consumatori; Assistenza nella gestione degli affari; Consulenza nelle strategie di comunicazione nella pubblicità; Consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni; Consulenza per la gestione degli affari; Contabilità; Controllo finanziario; Direzione di eventi commerciali; Distribuzione di campioni per scopi pubblicitari; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Fornitura di classifiche degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura di recensioni degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura su mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Gestione aziendale per conto degli sportivi; Gestione di affari per conto di artisti; Indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari; Investigazioni per affari; Marketing; Marketing di influenza; Marketing mirato; Negoziazione di contratti di affari per conto di terzi; Negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di terzi; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di fiere commerciali; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Ottimizzazione di motori di ricerca per promozione di vendita; Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di programmi di televendite; Produzione di spot pubblicitari; Promozione di prodotti mediante influencer; Pubblicità; Pubblicità online su rete informatica; Relazioni pubbliche; Ricerca di sponsor; Ricerche di marketing; Ricerche di mercato; Servizi di agenzie di pubblicità; Servizi di agenzie per l’importazione e l’esportazione; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; Servizi di comunicazione aziendale; Servizi di generazione di contatti; Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi di intelligenza competitiva; Servizi di intermediazione commerciale; Servizi di rassegne stampa; Servizi di relazioni con i media; Servizi pubblicitari destinati alla creazione di un’identità di marca per terzi; Sviluppo di concetti pubblicitari; Valutazioni in affari commerciali; Fornitura di informazioni relative a contatti di affari e commerciali; Assistenza nella gestione di aziende in franchising. Classe 41 Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura on-line di calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, Articoli ottici, Borse, borse sportive, Zaini, Attrezzature sportive, Arte, Giocattoli, profumeria, gioielleria, mobili e accessori virtuali non scaricabili da utilizzare in ambienti virtuali; Divertimento, ovvero fornitura dei seguenti prodotti: Personaggi digitali e cartoni animati e non animati, Avatar, Sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; Servizi di realtà virtuale e Pagina 8 di 11 giochi interattivi forniti online da una rete mondiale di computer e attraverso varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura di software per giochi on-line, non scaricabili e Fornitura di videogiochi on-line; Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura d’ambienti virtuali in cui gli utenti possono interagire per tempo libero, scopi ricreativi o intrattenimento; Divertimento, ovvero, Fornitura di ambienti online con streaming di contenuti di intrattenimento e streaming dal vivo di eventi di intrattenimento; Servizi di divertimento, Ovvero Organizzazione, pianificazione e presentazione di performance virtuali ed eventi di intrattenimento social; Accademie [educazione]; Allenamento [formazione]; Corsi di fitness cumulative; Cronometraggio in manifestazioni sportive; Educazione; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Fornitura di informazioni in materia di divertimento; Fornitura di informazioni in materia di educazione; Fornitura di informazioni in materia di ricreazione; Fornitura di recensioni degli utenti per scopi culturali o di intrattenimento; Fornitura di video online, non scaricabili; Fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Insegnamento della ginnastica; Messa a disposizione di impianti sportivi; Noleggio di attrezzature di giochi; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli; Noleggio di impianti sportivi; Noleggio di simulatori per addestramento; Oganizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di competizioni di sport elettronico; Organizzazione di competizioni sportive; Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di spettacoli [servizi di impresari]; Organizzazione e conduzione di eventi sportivi; Organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali; Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e direzione di convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]; Pianificazione di ricevimenti [divertimento]; Prenotazione di posti per spettacoli; Produzione di spettacoli; Produzione di podcast; Produzione di musica; Produzione di films non per scopi pubblicitari; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Realizzazione di eventi ricreativi; Registrazione di films su videonastri; Reportage fotografici; Servizi di acquisizione di immagini fotografiche tramite drone; Servizi di campi sportivi; Servizi di club del benessere [salute e fitness]; Servizi di divertimento; Servizi di educazione fisica; Servizi di giochi forniti online da una rete informatica; Servizi di layout, non per scopi pubblicitari; Servizi di locali notturni [divertimento]; Servizi di messa a disposizione di films, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di messa a disposizione di programmi televisivi, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di parchi di divertimento; Servizi di personal trainer [fitness]; Servizi di sport elettronico; Servizi di valutazione di idoneità fisica a scopo di allenamento; Servizi di video editing per eventi; Servizi educativi forniti da assistenti di bisogni speciali; Servizi per l’acquisizione di certificati d’istruzione, ovvero conduzione di corsi di formazione ed esami d’istruzione; Trasferimento del know-how [insegnamento]; Tutoraggio; Formazione; Organizzazione di attività sportive e culturali; Addestramento nel campo delle motociclette; Addestramento sportivo; Allenamento sportivo. Classe 42 Token non fungibili utilizzati con la tecnologia blockchain; Token non fungibili utilizzati con la tecnologia blockchain per rappresentare un oggetto da Pagina 9 di 11 collezione; Piattaforme software per fornire accesso a cripto-collezionabili, token non fungibili e altri token per applicazioni; Fornitura d’uso temporaneo di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, criptocollezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di transazioni digitali; Ospitare un sito web di comunità virtuale; Fornitura di software non scaricabili sotto forma di cripto-collezionabili e token non fungibili (NFT); Software non scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti virtuali a realtà estesa; Progettazione grafica di materiali promozionali; Programmazione di computer; Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti per i terzi; Servizi di stilista; Stilismo [industrial design]; Sviluppo di videogiochi e di giochi per computer; Controllo tecnico per autoveicoli; Consulenza per la progettazione di siti web; Servizi di disegnatori di arti grafiche; Servizi di disegnatori per imballaggi; Servizi di disegni industriali; Conduzione di studi di progetti tecnici. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese dell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato seguente: ‘oggetti necessari per la realtà virtuale’. • https://www.lexico.com/definition/vr https://www.lexico.com/definition/equipment • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche; guanti di realtà virtuale; lavagne bianche elettroniche interattive; ricetrasmittenti; tablet; prodotti virtuali scaricabili, ovvero, programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento, cappelleria, articoli ottici, borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte, giocattoli, profumeria, gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi virtuali online’, così come i prodotti della classe 18, per esempio ‘bastoni da montagna; borse da sport; etichette adesive in pelle per borse; selle per cavalli; rivestimenti in pelle per mobili’, nonché i prodotti della classe 25, per esempio ‘calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a corto raggio (NFC); articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali; costumi da bagno; guanti termici per dispositivi a schermo tattile; indumenti contenenti sostanze dimagranti; mute per sci nautico; tenute da judo’, sono ‘oggetti necessari per la realtà virtuale’, per esempio perché possono essere utilizzati per lo svolgimento di varie attività realizzate mediante la realtà virtuale, quali l’allenamento, ecc., o sono utilizzabili in mondi virtuali, ecc… Pagina 10 di 11 • Similmente, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori da utilizzare online; organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]’, così come i servizi della classe 41, per esempio ‘divertimento, ovvero fornitura dei seguenti prodotti: personaggi digitali e cartoni animati e non animati, avatar, sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; noleggio di attrezzature di giochi; noleggio di simulatori per addestramento’, nonché i servizi della classe 42, ad esempio ‘fornitura d’uso temporaneo di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, cripto-collezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di transazioni digitali; software non scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti virtuali a realtà estesa; servizi di disegni industriali; conduzione di studi di progetti tecnici’, possono essere specificamente dedicati alla creazione, vendita, promozione, distribuzione, ecc., di ‘oggetti necessari per la realtà virtuale’. • Infine, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di giochi di realtà virtuale’, o i servizi della classe 41, per esempio realizzazione di eventi ricreativi; servizi di sport elettronico; tutoraggio; formazione; addestramento sportivo’ possono essere realizzati mediante tali oggetti. Pertanto, il segno descrive il tipo e la destinazione dei prodotti e servizi e la modalità di prestazione dei servizi. • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Pagina 11 di 11 Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) ec) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018714285 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tas
CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT CONTRO marchio raffigurante testa di un gallo blu, giallo e rosso. Parziale accoglimento 12.10.2022
Sussiste un rischio di confusione quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro economicamente collegate. Quando, si tratta di prodotti di consumo ordinari, è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, un sottomarchio.
I servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, in Classe 35, invece, sono realizzati da società specializzate nella commercializzazione con strategia personalizzata, quindi sono diversi dalla fabbricazione / realizzazione di prodotti, pertanto, nel caso di specie, dissimili dai prodotti dell’opponente.
La somiglianza visuale, auditiva e concettuale dei marchi figurativi in oggetto, li rende simili in grado medio, poiché quello antecedente reca la dicitura “CHANTECLAIR”, distintiva, ed il testo “FORCE & RESPECT”, che, invece, ha un livello di distintività molto basso o inesistente.
Per tali ragioni, la domanda è stata accolta limitatamente per i prodotti e per i servizi identici a quelli dei marchi anteriori, non solo di quello dell’opponente de quo; per quelli appartenenti alle altre Classi, invece, la Divisione di Opposizione non ha ritenuto che sussista rischio di confusione, in quanto dissimili da quelli dei marchi anteriori.
Real Chimica S.r.l., via Monte Santo, 37, 20831 Seregno (MB), Italia (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Immobiliare F.Yw S.r.l., Vicolo Campana 15, 46100 Mantova, Italia (richiedente).
Il 12/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente
L’opposizione n. B 3 153 426 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati: Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali. Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezzadell’uomo.
In data 25/08/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 474 863 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; dentifrici; prodotti per la toeletta; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; saponi.
Classe 5: Alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; sostanze dietetiche per uso medico; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici; fungicidi, erbicidi.
Classe 21: Materiale per pulizia; materiali per la fabbricazione di spazzole; paglia di ferro; pettini e spugne; utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); spazzole (ad eccezione dei pennelli); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione).
I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.
Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.
I preparati per pulire e profumare; olii essenziali; profumeria; cosmetici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
Gli estratti aromatici e fragranze e cosmetici naturali contestati sono compresi nelle ampie categorie di profumeria e cosmeticidell’opponente. Pertanto, sono identici.
I preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i saponi dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.
Servizi contestati in classe 35
I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.
I servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo contestatiriguardano prodotti che sono dichiarati sopra identici, quindi il pubblico di riferimento, fornitore e canali di distribuzione sono gli stessi. Pertanto, i suddetti prodotti e i servizi contestati sono simili.
I restanti servizi pubblicitari, di marketing e promozionalicontestati consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.
La natura e lo scopo dei servizi sopra menzionati sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti. Il mero fatto che alcuni prodotti possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi servizi. Pertanto, i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati devono essere considerati dissimili da tutti prodotti dell’opponente.
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti e i servizi che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Entrambi i marchi sono figurativi e includono un gallo rivolto a sinistra, il becco di colore giallo, e il bargiglio e la zona intorno agli occhi di colore rosso. Il gallo è posto su uno sfondo circolare blu scuro in entrambi i marchi, e non avendo alcun significato in relazione ai prodotti e servizi in questione, si considera un elemento distintivo in grado medio.
Nel caso del marchio anteriore, l’elemento figurativo si considera l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo rispetto ai restanti elementi figurativi e denominativi. Nel caso del marchio impugnato l’elemento figurativo è circondato da una cornice circolare bianca e blue, considerata un semplice elemento geometrico avente una funzione decorativa, e quindi non distintiva.
Il marchio anteriore si compone anche dalla scritta “CHANTECLAIR” in rosso, che non ha un significato per il pubblico di lingua italiana, ed è dunque distintivo. Al di sotto dell’elemento figurativo si legge il testo ‘FORCE & RESPECT’, scritto in blu. Tenendo conto della sua somiglianza con le parole equivalenti nella lingua del territorio di riferimento, tale testo verrà percepito quale avente il significato di ‘forza e rispetto’, e considerato descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi rilevanti, giacché potrebbe riferirsi alla durata dei medesimi e al rispetto dell’ambiente. Pertanto, tale slogan ha un livello di distintività molto basso o inesistente.
Visivamente, i segni coincidono nel fatto che in entrambi appare la rappresentazione di un gallo. Tale animale appare in entrambi i marchi, e quasi negli stessi colori, a eccezione, per esempio, delle piume che nel marchio impugnato che sono gialle rispetto al marchio anteriore, in cui esso appare con le piume bianche. Inoltre, in entrambi segni, il gallo è rivolto a sinistra. Tuttavia, nel marchio anteriore il gallo ha un forte impatto visivo, per i motivi sposti sopra. I segni differiscono nella dicitura “CHANTECLAIR” la quale è distintiva, e “FORCE & RESPECT” del marchio anteriore, di limitata o nulla distintività, e negli elementi figurativi aggiuntivi del marchio impugnato, i cerchi bianchi e blu, che sono tuttavia decorativi e non distintivi e pertanto svolgono un ruolo secondario.
Pertanto, i segni sono visivamente quanto meno simili in grado medio.
Sotto il profilo fonetico, bisogna tenere conto che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché uno dei segni è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati all’elemento figurativo del gallo e tenendo conto che gli elementi verbali addizionali saranno percepiti come privi di significato (“CHANTECLAIR”) o come elementi di distintività molto limitata o nulla (“FORCE & RESPECT”), essi sono concettualmente molto simili.
In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti sono identici e i servizi sono in parte simili e in parte dissimili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, essi si dirigono sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
Nel presente caso assume poi particolare importanza il principio secondo il quale valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
I segni sono visivamente, quanto meno, simili in grado medio e concettualmente molto simili. Non è possibile valutare la somiglianza fonetica tra i segni. È importante notare come l’unico elemento del segno impugnato e l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo nel segno anteriore presentino molte similitudini. Tutti gli elementi rimanenti (a eccezione dell’elemento verbale ‘CHANTECLAIR’) svolgono un ruolo assai meno rilevante, trattandosi di elementi secondari e/o dotati di distintività limitata o nulla, per tutte le ragioni esplicitate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione.
I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all’impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento confonda direttamente i marchi e, di conseguenza, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.
I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.
L’opponente ha basato l’opposizione anche sulle seguenti diritti anteriori:
· Marchio dell’Unione Europea No 15 833 863 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3 e 5;
· Marchio dell’Unione Europea No 16 276 008 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;
· Marchio dell’Unione Europea No 18 165 066 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;
Gli altri marchi anteriori invocati dall’opponente presentano ulteriori differenze rispetto a quello messo a confronto, e che coprono gli stessi prodotti e prodotti delle classi 3, 5 e 21, che sono chiaramente dissimili ai servizi contestati rimanenti, perché presentano una differente natura e origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione e sono destinati ad un consumatore differente. Per tanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.
Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
AtelierRoma è il marchio in questione depositato in classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali; Esposizione commerciale di merci per attività promozionali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli, manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.
Ad avviso dell’esaminatore il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti significati: un luogo di lavoro di artigiani ubicato nella capitale della Repubblica Italiana, oppure un laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana.
Di conseguenza, il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 13/09/2022 BUGNION S.P.A. Via Sallustiana, 15 I-00187 Roma ITALIA Fascicolo nº: 018627025 Vostro riferimento: 11.U2023.22.EM.1 Marchio: AtelierRoma Tipo de marchio: Marchio figurativo Nome del richiedente: UNINDUSTRIA – Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo, Latina Via Andrea Noale 206 I-00155 ROMA IT I. Sintesi dei fatti In data 31/01/2022 l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso. L’obiezione si basava sui seguenti fatti: Servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione: Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali; Esposizione commerciale di merci per attività promozionali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari. Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli, manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali. Motivazione dell’obiezione: • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti significati: Un luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della Repubblica Italiana. Uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana. • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi obiettati nelle classi 35 e 41, quali, ad esempio, pubblicità e marketing, servizi relativi all’esposizione, alle mostre, a fiere, etc., sono forniti in un laboratorio artigianale o in uno studio di artisti situato a Roma. Pertanto, nonostante alcuni elementi grafici, costituiti da lettere piuttosto comuni e perfettamente leggibili, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo in cui sono forniti i servizi obiettati, inteso sia come luogo fisico (il laboratorio) sia come provenienza geografica (Roma). • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione. • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE. Prove a supporto dell’obiezione: • il significato dei termini “ATELIER” e “ROMA”, contenuti nel marchio, è supportato da riferimenti di dizionario/enciclopedia indicati sui link che seguono (estratti in data 31/01/2022): (ATELIER) https://www.treccani.it/vocabolario/atelier (ROMA) https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Roma/ 2 /8 II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente In data 27/05/2022, dopo aver richiesto una proroga concessa dall’Ufficio, il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Il segno contiene determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un certo grado di ‘connotazione’ e quindi distintività.
Il marchio figurativo corrisponde ad un progetto ideato da Unindustria. Non c’è alcuna provenienza da, né attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a Roma né altrove. Il marchio dovrebbe contraddistinguere iniziative – quali fiere, concerti, spettacoli, film, registrazioni musicali, balletti, sfilate, manifestazioni sportive, regate – ed una molteplicità di servizi turistici, fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto (quali i Roma sightseeing), escursionistici (quali gli itinerari della moda, del lusso, della cucina, della spiritualità, dei parchi regionali, delle oasi naturali), ecc., accuratamente selezionati. Il progetto presenta carattere prettamente istituzionale, in quanto costituirà una selezione e promozione da parte di Unindustria a favore del territorio e delle proprie aziende associate e sarà di supporto all’attività di sviluppo e promozione turistica, gastronomica, museale, dell’alta moda, ecc. del territorio, normalmente effettuate da Regione Lazio e Comune di Roma. L’idea di base del progetto è individuare stimoli legati ad un nuovo posizionamento di Roma verso la fascia alta del mercato turistico e di accoglienza, rilanciando l’immagine della città attraverso l’ideazione di un prodotto generale innovativo, che valorizzi le strutture ricettive di lusso, la ristorazione di qualità, il tessile e l’alta moda nonché i luoghi dell’arte e della cultura presenti nella capitale, solo richiamando lo spirito di ‘atelier’ e di studio di progettazione di alto livello. Il marchio di Unindustria non farà riferimento ad una sola azienda, che sia manifattura o servizi, bensì ad un insieme composito di realtà che operano in settori diversi (turistici, fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto, moda), capaci di rappresentare un valore unico e fortemente identitario. L’unione delle parole “Atelier” e Roma”, non ha dunque un valore descrittivo dei servizi che si vogliono designare, dato che non è assolutamente destinato né riferito a “…luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della Repubblica Italiana…uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana” ma solo intende richiamarsi all’artigianalità e, con essa, al valore del bello, attraente, lussuoso, che da sempre risiede e succede a Roma, nel senso di creazione di una diversa e rinnovata rappresentazione del luogo – ma anche di esclusività legata al valore dei prodotti/servizi di interesse coinvolti nell’iniziativa.
L’Ufficio ha accettato i seguenti marchi in cui, al parere del richiedente, la descrittività sarebbe più marcata rispetto al marchio in discussione: 3 /8 marchio dell’UE concesso nel 2021 , in favore di Confindustria, n. 018513332, per servizi nelle classi 35 e 41. • il marchio dell’UE , n. 017981872, concesso nel 2019, alla Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, per servizi nelle classi 35 e 41. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Considerazioni generali: L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. In questo caso, la percezione del marchio «ATELIER ROMA» dev’essere valutata con riferimento ai consumatori di lingua italiana. Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla 4 /8 registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). È giurisprudenza consolidata che «il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). In merito alle osservazioni del richiedente:
Il richiedente sostiene che gli elementi stilizzati conferiscono al marchio un certo grado di distintività. L’Ufficio non concorda con questa osservazione. Infatti, come spiegato nella notifica di rifiuto, gli elementi grafici nel segno , sono costituiti da lettere piuttosto comuni e perfettamente leggibili e sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. In tal senso, occorre ricordare che, per quanto riguarda l’incidenza degli elementi figurativi sul significato del marchio richiesto, secondo la giurisprudenza, la questione determinante è se gli elementi figurativi cambino, nella percezione del pubblico di riferimento, il significato del marchio richiesto rispetto ai prodotti/servizi di cui trattasi. Di conseguenza, occorre esaminare se, dal punto di vista del consumatore medio e ragionevolmente attento e avveduto, detti elementi consentano al marchio richiesto di discostarsi dalla mera percezione degli elementi denominativi utilizzati e, pertanto, siano in grado di rimettere in discussione il suo carattere descrittivo (08/11/2018, T759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30). I segni che consistono in una formulazione descrittiva e non distintiva presentata in caratteri tipografici di base/standard, – con o senza effetti di stile (grassetto, corsivo) – non sono registrabili. Nella fattispecie, nel marchio richiesto non esiste un elemento aggiuntivo che possa permettere di considerare che la unione dei termini “ATELIER” e “ROMA” sia inconsueta o abbia un significato proprio in grado di distinguere, nella percezione del pubblico di riferimento, i servizi di cui trattasi da quelli aventi un’altra origine commerciale. In particolare, contrariamente a quanto asserito dal richiedente, la grafia impiegata nel marchio in esame non è affatto inedita né possiede elementi di particolare originalità e distintività.
Il richiedente sostiene che non intende utilizzare il marchio in modo descrittivo nel mercato, bensì come una sorta di marchio collettivo che farà riferimento ad un insieme di realtà che operano in settori diversi. Tuttavia, l’esame di un marchio deve essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, RMUE. Il messaggio trasmesso dal segno, analizzato 5 /8 dettagliatamente nella notifica di rifiuto, è chiaro e indiscutibile: il segno informa i consumatori sul fatto che i servizi obiettati sono forniti in un atelier o da un atelier situato a Roma. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non sminuisce la descrittività del segno, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei servizi percepiranno. Ai fini dell’esame del segno effettuato dall’Ufficio, non si può considerare l’intenzione del richiedente sul modo in cui il pubblico dovrebbe percepire il marchio. Va peraltro rilevato che tali intenzioni possono cambiare nel corso del tempo ed essere dettate da criteri commerciali e di marketing che esulano dallo scopo dell’analisi da realizzare ai fini della registrabilità del segno. Il fatto che, come sostiene il richiedente, non ci sia alcuna provenienza da, né attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a Roma né altrove, è irrilevante poiché, secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal sopracitato articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, per fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda. È sufficiente, come emerge dal tono di tale disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. È infatti sufficiente, per essere escluso dalla registrazione, che un segno, ai sensi di tale disposizione, possa designare, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. Il richiedente sostiene che il segno non sia descrittivo poiché si limita a rilanciare l’immagine della città di Roma e richiamare lo spirito di “atelier”. L’Ufficio non con concorda con questa osservazione. Come spiegato nella notifica di rifiuto, il segno in esame è composto da due elementi, ovverosia “ATELIER” e “ROMA”. Il significato veicolato da questi due termini sarà facilmente compreso dal pubblico di lingua italiana come ‘Un luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della Repubblica Italiana. Uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana’. L’espressione “ATELIER ROMA” contenuta nel segno è grammaticamente corretta e semplice da capire, considerato che la separazione tra le parole è garantita dall’alternanza di minuscole e maiuscole. Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione non è considerata nient’altro che la somma delle sue parti perché, nella lingua italiana, ‘ATELIER’ è un nome comune per definire un luogo di produzione / rendimento di servizi, e ‘ROMA’ è la capitale d’Italia e quindi conosciuta da tutti. L’espressione di cui sopra non richiederà alcun passaggio mentale ulteriore da parte del pubblico di riferimento, il quale percepirà il suo significato in maniera intuitiva. La combinazione dei termini “ATELIER ROMA” non è prima facie idonea a dotare il marchio di un sufficiente grado di distintività, poiché l’espressione è perfettamente leggibile e corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico, nonché di immediata comprensione in relazione ai servizi in oggetto. Infatti, contrariamente a quanto argomentato dal richiedente, il consumatore medio di lingua italiana usufruendo dei servizi del richiedente contraddistinti dal segno in questione, quali ad esempio ‘esposizione commerciale di merci, organizzazione di fieri e spettacoli, organizzazione di convegni, organizzazione di eventi ricreativi e culturali, ecc.’ non penserebbe a concetti astratti di artigianalità e valore del bello, attraente, lussuoso, che da sempre risiede e succede a Roma, bensì percepirebbe, in maniera molto diretta ed intuitiva, che il fornitore dei servizi 6 /8 in questione è un atelier, ovvero un luogo dove si sviluppano diverse progettualità, che si trova a Roma. È quindi ravvisabile nel caso di specie una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il significato del segno e i servizi in questione. Pertanto, il segno nel suo complesso non contiene alcun ulteriore elemento che possa divergere da ciò che in commercio serve a designare le caratteristiche essenziali dei servizi nelle classi 35 e 41, per cui è richiesta la registrazione (per analogia, 20/09/2001, C-383/99 P, BABYDRY, EU:C:2001:461, § 39-40). Oltre a ciò, il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il marchio oggetto della domanda di registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di mercato interessato che potrebbe confutare l’analisi dell’Ufficio. Alla luce di quanto detto, i consumatori di riferimento non saranno in grado di percepire il segno come un identificatore commerciale appartenente a un determinato fornitore. Lo vedranno semplicemente come un’indicazione descrittiva e non distintiva. Si concentreranno solo sul significato intrinseco dell’espressione piuttosto che sulla sua presunta funzione di marchio. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto essi, oltre alla stilizzazione grafica dei termini contenuti nel marchio, presentano ulteriori elementi figurativi che dotano i rispettivi segni di distintività. Peraltro, a titolo meramente informativo, si indica che la versione denominativa del segno ‘VENICE SUSTAINABLE’ è stata rifiutata per mancanza di capacità distintiva. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 7 /8 627 025 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali; Esposizione commerciale di merci per attività promozionali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari. Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli, manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali. La domanda può proseguire per i rimanenti servizi: Classe 35 Gestione commerciale. Classe 41 Fornitura di informazioni in materia di intrattenimento. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. Judit CSENKE 8
L’Ufficio esaminante ha ritenuto il marchio TRIBIOTIC, relativo a prodotti per gli animali, descrittivo della specie dei prodotti, poiché il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe che sono quelli di cui alle classi 5 e 31. Perciò, respinge in parte la domanda.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 02/08/2022 BUGNION S.P.A. Via Vellani Marchi, 20 I-41124 Modena (MO) ITALIA Fascicolo nº: 018631414 Vostro riferimento: E1.C0006.22.EM.6/DP Marchio: TRIBIOTIC Tipo de marchio: Marchio denominativo Nome del richiedente: CHEMI – VIT S.r.l. Via Don Milani 5/C I-42020 QUATTRO CASTELLA (RE) IT I. Sintesi dei fatti In data 10/02/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione L’Ufficio ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti contestati nelle classi 5 e 31 sono mangimi, integratori alimentari e dietetici nonché altri preparati per animali, composti da tre tipologie di organismi viventi, eventualmente utili a sostenere le loro difese immunitarie. Pertanto, il segno descrive la specie dei prodotti. Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto alcuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018631414 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 5 Preparati farmaceutici per animali; Vitamine per animali; Additivi medicati per alimenti per animali; Additivi medicati per mangimi per animali; Integratori vitaminici per animali; Integratori medicati per alimenti per animali; Prodotti nutraceutici per animali; Integratori alimentari per animali; Mangimi medicati per animali; Integratori antibiotici per gli alimenti per animali. Classe 31 Alimenti per animali per lo svezzamento di animali; Mangimi per animali; Mangimi a base di farinacei; Bevande per animali; Pasti per animali; Biscotti per animali; Farine per animali; Preparati per mangimi per animali; Mangimi bilanciati per animali; Mangimi sintetici per animali; Pastoni [alimenti per animali]; Alimenti contenenti fosfati per animali; Lievito per foraggio per animali; Alimenti per animali marini; Alimenti per animali domestici; Miscele di mangimi per animali. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti: Classe 5 Repellenti per animali; Collari antipulci e antizecche per animali; Collari antiparassitari per animali; Prodotti repellenti per animali; Shampoo insetticida, polveri insetticida, balsami insetticida e saponi insetticida per animali; Trattamento per la pelle [medicato] per animali; Prodotti [medicato] per lavare gli animali; Mutande igieniche per animali; Pannolini per animali domestici; Collutori medicanti e antisettici per animali; Polveri antipulci e antizecche, shampoo antipulci e antizecche, balsamo antipulci e antizecche e saponi antipulci e antizecche per animali. Classe 31 Algarobilla [alimenti per animali]; Lettiere per animali, in particolare per gatti; Prodotti agricoli conservati per mangimi per animali; Sabbia per toelette per animali da compagnia; Materiali per cucce per animali. Roberto D’ERME Esaminatore