Rifiuto di un marchio comunitario nel settore profumi – Alicante 26-02-2023

AULIRE verrebbe percepito dal consumatore come prodotto in grado di emanare profumo per cui per il prodotto profumo sarebbe descrittivo e nn distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/02/2023
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Fascicolo nº: ********************************
Vostro riferimento: aulire
Marchio: AULIRE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************************
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I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 19/09/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
[cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi
Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non
medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette
imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per
deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo
sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;
Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
[cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
[cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
[cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni
autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami
per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
[cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura

della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i capelli e il cuoio capelluto.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e
    servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di “emanare profumo,
    profumare”. Ciò è stato supportato dai riferimenti di dizionario italiano (estratti da Il
    Nuovo De Mauro in data 19/09/2022 all’indirizzo
    https://dizionario.internazionale.it/parola/aulire).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti cosmetici di Classe 3 emanano profumo o profumano. Pertanto, il
    segno descrive il tipo e la funzione dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/10/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. Si comprende che il verbo “aulire” significa “odorare, emanare profumo”, ma si contesta
    che AULIRE sia una parola di uso corrente. “AULIRE”, di derivazione latina, è una voce
    verbale forbita e arcaica, in disuso nell’accezione indicata dall’Ufficio e nella percezione del
    consumatore medio non suggerirà alcuna descrizione chiara e univoca.
  2. Solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un’esigenza d’uso
    ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione. Ciò
    non è il caso del vocabolo AULIRE che, oltre al suo uso in un verso poetico di quasi due
    secoli orsono, non è stato MAI utilizzato dal pubblico o dai concorrenti come termine
    descrittivo.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “AULIRE” in relazione ai prodotti
    obiettati che consistono in profumi, oli, creme, detergenti per la pelle, prodotti e preparati
    cosmetici di vario genere, cioè articoli comunemente profumati, per profumare o che
    lasciano un gradevole odore. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che
    il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.
    L’Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno “AULIRE” in italiano significa
    ‘Emanare profumo, profumare’. Pertanto il punto è pacifico.
    Il richiedente, tuttavia afferma che si tratta di un verbo desueto, il cui uso è solo poetico e
    relegato alla poesia sino al 1800. Il verbo sarebbe inesistente nel linguaggio corrente e nello
    spirito del consumatore italiano medio cosicché “AULIRE” non sarebbe chiaramente e
    inequivocabilmente descrittivo di caratteristiche dei prodotti interessati.
    L’Ufficio dissente. Come dimostrato dalla presenza sui dizionari italiani citati dall’Ufficio e dal
    richiedente, il termine “AULIRE” è una parola esistente nel vocabolario attuale della lingua
    italiana, di fatto utilizzata, come confermato ad esempio dal Treccani: “È usato solo in
    poche forme, soprattutto nel pres. e imperf. indic.” (enfasi aggiunta). Il fatto che il suo uso sia
    prevalente in alcune forme non esclude la comprensione a priori del verbo, soprattutto della
    forma di base costituita dall’infinito, cioè “aulire”. Inoltre, l’uso di questo verbo da parte dei
    più grandi e riconosciuti poeti italiani è comune: ad esempio in Dante, Carducci e
    D’Annunzio, il quale ultimo ne fece un uso estesissimo in molte opere, non solo in una come
    erroneamente affermato dal richiedente. È noto che la poesia e i poeti italiani sono una parte
    essenziale dei corsi di italiano nelle scuole obbligatorie e, contrariamente a quanto affermato
    dal richiedente, il verbo ‘aulire’ è ivi sovente utilizzato. Si trovano inoltre online usi attuali in
    opere contemporanee di persone comuni, a sottolineare la diffusa conoscenza del termine
    (ad esempio: “Haiku aulente” https://www.rossovenexiano.com/blog/woodenship/haiku-
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    aulente, “Fresca Aulente Estate” https://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2972019175759,
    “Ogni piccolo movimento” “https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/417352/ogni-piccolomovimento/).
    Il richiedente sostiene che solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste
    un’esigenza d’uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla
    registrazione.
    La questione è mal posta. Come ricordato, sono, tra gli altri, esclusi dalla registrazione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE i marchi composti esclusivamente da
    parole che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto, come
    nel caso in esame, la parola “AULIRE” che direttamente menziona una delle caratteristiche
    essenziali dei prodotti cosmetici obiettati, vale a dire quella di emanare odore o profumare.
    Dato il significato descrittivo del segno il termine deve poter essere liberamente usato da
    tutti, indipendentemente che lo sia già o risulti al momento prevedibile il suo uso.
    Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), RMUE,
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
    La Corte ha inoltre confermato che non spetta all’Ufficio dimostrare che segni simili vengono
    utilizzati sul mercato:
    [L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l’assenza di carattere distintivo
    intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti
    dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di
    prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai
    consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di ricorso
    non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
    (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
    È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
    percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non
    come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l’analisi dell’Ufficio basata su
    tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione
    sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il
    marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso; si trova in una
    posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato
    (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
    A sostegno della sua tesi secondo cui il marchio oggetto della domanda di registrazione ha
    carattere distintivo nel settore del mercato interessato, il richiedente sostiene che il termine
    sia solo poetico e non attuale.
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    Tuttavia, come dimostrato nei paragrafi precedenti, l’Ufficio ritiene che i suddetti argomenti e
    prove non siano sufficienti a confutare l’analisi dell’Ufficio perché, contrariamente a quanto
    tentato di dimostrare, il verbo “aulire” è un termine italiano corrente, ampiamente usato nella
    letteratura italiana ancorché principalmente poetica, ed è diffusamente conosciuto dal
    pubblico italiano grazie ai programmi scolastici durante gli studi obbligatori. Inoltre, se un
    termine è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi non è necessario per il suo rifiuto
    che sussista anche un’esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile che i concorrenti
    possano utilizzare un determinato termine al fine di descrivere talune caratteristiche dei
    propri prodotti.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018751784 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
    ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
    Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
    industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
    ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
    profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
    detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
    detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
    schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
    medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
    Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
    detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
    [cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
    personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
    corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi;
    Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non
    medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per
    l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette
    imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il
    corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso
    cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
    impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
    personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per
    deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo
    sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;
    Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
    preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
    Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
    [cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
    [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
    idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
    [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
    abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
    abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni

    autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
    Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
    decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
    contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
    Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
    sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
    Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
    le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
    per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
    Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
    per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
    [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
    Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
    sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
    Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
    labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
    lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
    il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
    viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami
    per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
    [cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
    ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
    schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
    Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
    [cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
    occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
    delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
    le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
    protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
    Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura
    della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per
    la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
    Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
    bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
    corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
    Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i
    capelli e il cuoio capelluto.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 14 Gioielli; Gioielli smaltati; Gioielli cloisonné; Gioielli di strass; Pietre per gioielli;
    Gioielli in oro; Gioielli d’imitazione; Agata, ovvero gioielli; Gioielli di platino;
    Gioielli da corpo; Crocifissi come gioielli; Gioielli di ambra gialla; Perline per
    fare gioielli; Cabochons per fare gioielli; Gioielli per il corpo; Gioielli in metalli
    preziosi; Gioielli per il viso; Gioielli in metallo non prezioso; Gioielli con ricami
    in oro; Cabochon per la produzione di gioielli; Strass per la fabbricazione di
    gioielli; Ornamenti per le orecchie sotto forma di gioielli; Pietre preziose;
    Pietre preziose naturali; Spinelle [pietre preziose]; Pietre preziose sintetiche;
    Pietre preziose artificiali; Imitazioni di pietre preziose; Statuette in pietre
    Pagina 8 di 10
    preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Pietre preziose e
    semipreziose; Oggetti artistici in pietre preziose; Pietre artificiali [preziose e
    semipreziose]; Statuette ornamentali in pietre preziose; Pietre preziose allo
    stato grezzo; Articoli di gioielleria con pietre preziose; Pietre preziose
    semilavorate e loro imitazioni; Articoli di gioielleria in pietre preziose;
    Tanzanite sotto forma di pietre preziose; Statuette in pietre preziose o
    semipreziose; Gemelli in metalli preziosi con pietre preziose; Pietre preziose
    grezze e semilavorate e loro imitazioni; Articoli semilavorati in pietre preziose
    per la produzione di gioielleria; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria;
    Pietre fini [semipreziosi]; Pietre sintetiche per gioielleria; Statuette in pietre
    semipreziose; Articoli di gioielleria con pietre ornamentali; Gemelli in metalli
    preziosi con pietre semipreziose; Articoli di goielleria di moda in pietre
    semipreziose; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose;
    Ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro
    imitazioni; Statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi
    o in pietre, o loro imitazioni; Orologi; Piccoli orologi; Orologi sportivi; Orologi
    elettrici; Orologi elettronici; Orologi digitali; Orologi meccanici; Orologi
    ciondolo; Orologi automatici; Orologi da tasca; Orologi in oro; Braccialetti per
    orologi; Cinturini d’orologi; Orologi da polso; Cinturini di orologi; Cinturini per
    orologi; Parti di orologi; Catenelle per orologi; Catene di orologi; Orologi in
    genere; Orologi in miniatura; Orologi da viaggio; Orologi al quarzo; Orologi
    contenenti decorazioni; Orologi da donna; Orologi d’argento; Orologi di
    platino; Accessori per orologi; Orologi in oro placcato; Orologi in oro laminato;
    Braccialetti per orologi [cinturini]; Braccialetti e orologi combinati; Orologi e
    relative parti; Orologi in metalli preziosi; Orologi a carica solare; Orologi
    meccanici con carica automatica; Orologi da polso al quarzo; Orologi
    meccanici con carica manuale; Catene di orologi da tasca; Cinturini di orologi
    non in pelle; Orologi [da polso e da tasca]; Orologi in metalli preziosi o
    placcati; Braccialetti ad espansione in metallo per orologi; Orologi da polso e
    da tasca elettrici; Cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; Bigiotteria;
    Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Bigiotteria in plastica; Gioielleria,
    incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Perle per creare bigiotteria; Articoli
    semipreziosi di bigiotteria; Bigiotteria per il corpo; Filati di metalli preziosi
    [bigiotteria].
    Classe 18 Borse; Borsette [borsette]; Borsette; Borsellini; Borse pieghevoli; Borse
    casual; Borse multiuso; Borse impermeabili; Borse souvenir; Borsellini
    multiuso; Borse a mano; Borse di stoffa; Borse a spalla; Borse da weekend;
    Borse da sera; Borse da spiaggia; Borse in pelle; Borse di tela; Borse a
    tracolla; Borse alla moda; Borse a secchiello; Borsette per signora; Borsette
    clutch piccole; Borselli da uomo; Borsette in pelle; Borsette da sera; Borsetta
    a sacchetto; Borsellini in pelle; Borse ricoperte di pelo; Borse lavorate a
    maglia; Borse in finta pelle; Borse da viaggio [pelletteria]; Borse morbide a
    tracolla; Borse in pelliccia sintetica; Borsette in finta pelle; Borsellini in metalli
    preziosi; Borse da viaggio in pelle; Borse con chiusura a cordoncino; Borselli
    a mano da uomo; Borsette da viaggio [in pelle]; Borsellini con chiusura a
    coulisse; Borse intrecciate non in metalli preziosi; Borse da viaggio in finta
    pelle; Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; Marsupi e borse da
    portare alla vita; Portamonete [pelletteria]; Portadocumenti [pelletteria];
    Astucci per chiavi [pelletteria]; Portafogli con scomparti per carte [pelletteria];
    Custodie in pelle; Portadocumenti in pelle; Portafogli in pelle; Valigie in pelle;
    Portamonete in pelle; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Astucci in finta pelle;
    Astucci portachiavi in pelle; Custodie [prodotti in pelle]; Valigette
    portadocumenti in finta pelle; Astucci da viaggio in pelle; Astucci in pelle per
    chiavi; Borse e portafogli in pelle; Porta carte di credito in pelle; Custodie per
    chiavi in finta pelle; Portafogli per carte di credito in pelle.
    Classe 25 Abbigliamento; Pantaloncini [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Top
    [abbigliamento]; Abbigliamento casual; Cinture [abbigliamento]; Abbigliamento
    sportivo; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento formale; Abbigliamento
    ricamato; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da mare; Giacche trapuntate
    [abbigliamento]; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento in pelle;
    Abbigliamento da camera; Parti inferiori [abbigliamento]; Abbigliamento in
    seta; Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento in peluche; Abbigliamento in
    lana; Abbigliamento da ragazza; Pantaloni kaki [abbigliamento];
    Abbigliamento da donna; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento formale da
    sera; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Scarpe per abbigliamento
    casual; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento in finta pelle;
    Articoli d’abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Articoli di
    abbigliamento tessuti; Capi d’abbigliamento ricamati; Articoli di abbigliamento
    per uomo; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Articoli di abbigliamento in
    lino; Articoli di abbigliamento per donna; Abbigliamento intimo e da notte;
    Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Capi di
    abbigliamento per uomo, donna e bambino; Vestiti; Vestiti da sera; Vestiti da
    donna; Abiti; Abiti scamiciati; Abiti [completi]; Abiti da sera; Camicie per abiti;
    Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe in cuoio; Scarpe da donna;
    Scarpe di tela; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Scarpe di
    tela con suola di corda; Calzature; Ballerine [calzature]; Calzature da donna;
    Calzature da uomo; Calzature per il tempo libero; Calzature da uomo e da
    donna.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione.




MARCHIO NON DISTINTIVO RIFIUTATO – Alicante 28-02-2023

Il marchio “Carattere Siculo” ad avviso dell’esaminatore EUIPO non è distintivo in quanto il consumatore finale lo tradurrebbe come “caratteristiche siciliane” per cui non distinguerebbe il prodotto vasellame da altri vasellami.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2023

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Fascicolo nº: *********************
Vostro riferimento:
Marchio: Carattere Siculo
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****************

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I. Sintesi dei fatti
In data 30/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 21 Vasellame in ceramica; Stoviglie in ceramica; Statuette di porcellana, di
ceramica, di terracotta o di vetro; Salvadanai in ceramica; Ornamenti in
ceramica; Figurine di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Busti in
porcellana, in ceramica, in maiolica, in terracotta o in vetro; Figurine
[statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro.
Classe 40 Lavorazione di ceramica.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    «caratteristiche siciliane».
  • Il suddetto significato dei termini «Carattere Siculo», è stato supportato dalle seguenti
    definizioni del dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/carattere/
    https://www.treccani.it/vocabolario/siculo/
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Carattere Siculo» come un semplice
    messaggio promozionale, che indica che i prodotti e i servizi in questione sono di origine
    siciliana e/o possiedono caratteristiche siciliane.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Al richiedente è stata concessa una proroga di due mesi del termine entro cui rispondere
    all’irregolarità e ha presentato le sue osservazioni il 21/07/2022 e il 03/11/2022, che possono
    essere sintetizzate come segue:
  1. Il marchio definisce i prodotti che sono ceramiche fatte a mano e dipinte a mano a
    Sicilia.
  2. Il richiedente ha già registrato il marchio CARATTERE SICULO.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    1.
    Il richiedente conferma che i prodotti sono ceramiche fatte e dipinte a mano con motivi
    tipicamente siciliani, in Sicilia, che l’Ufficio ritiene sostiene l’argomentazione dell’Ufficio
    secondo cui il marchio è descrittivo dei prodotti.
    2.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    Pagina 3 di 3
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T
    106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto riguardano prodotti/servizi diversi.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018684284 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



REGISTRARE UN MARCHIO nel settore cosmetico – marchio respinto 24-01-2023

LAVANDA DI MODENA ad avviso dell’esaminatore è un marchio descrittivo per cui non registrabile, per prodotti cosmetici e di profumeria evoca semplicemente la profumazione del fiore della lavanda. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di
riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/01/2023
AGAZZANI & ASSOCIATI S.R.L.
Via dell’Angelo Custode, 11/6
I-40141 Bologna
ITALIA
Fascicolo nº: 018685500
Vostro riferimento: S216.EM.4.01
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Societa’ Agricola Tenuta Del Cigno S.R.L.
Via Armando Pica, 310
I-41126 MODENA (MO)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 24/08/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE contro tutti i prodotti rivendicati, perché reputava il marchio
oggetto della domanda privo di qualsiasi carattere distintivo.
In data 08/07/2022 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni di replica. Con
comunicazione del 24/08/2022, l’Ufficio ha preso in considerazione e replicato alle
argomentazioni del richiedente, decidendo di mantenere l’obiezione e, al contempo,
integrandola con una nuova obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) c) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e
privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 3 Olii essenziali ed estratti aromatici; Preparati per pulire e profumare;
Saponi; Saponi liquidi; Deodoranti; Prodotti per la toilette; Prodotti cosmetici
per i capelli; Toiletteria; Profumi per ambienti in spray; Profumi per
ambiente; Spray profumati per ambienti; Profumi; Olio di lavanda; Gel alla
lavanda; Acqua di lavanda.

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Classe 4 Candele e stoppini per l’illuminazione; Candele; Candele profumate.
Classe 5 Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Preparati e prodotti per
l’igiene; Preparati ed articoli per l’igiene; Integratori alimentari e preparati
dietetici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese, in relazione ai
    prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato
    seguente: pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui
    si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio
    Modena, capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna. Il suddetto significato è stato
    supportato da riferimenti dei dizionari delle tre lingue (rinvenuti in data 13/05/2022
    all’indirizzo https://dizionario.internazionale.it/parola/lavanda_2 e
    https://dizionario.internazionale.it/cerca/modena,
    https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/lavanda,
    https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena#Refer%C3%AAncias,
    https://dle.rae.es/lavanda?m=form e https://dle.rae.es/lav%C3%A1ndula#9rfNobl,
    https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena). La preposizione semplice italiana ‘DI’
    è molto simile alla corrispondente preposizione in portoghese e in spagnolo ‘DE’, e
    analoga è la sintassi delle tre lingue per tale espressione. Pertanto il segno verrà
    inteso nello stesso modo da tutti i consumatori rilevanti.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che prodotti di Classe 3 (olii essenziali, saponi, deodoranti, prodotti cosmetici,
    profumi per ambenti e per uso umano, ecc.), di Classe 4 (candele profumate) e di
    Classe 5 (saponi medicinali, prodotti per l’igiene, integratori alimentari, ecc.) sono a
    base di una pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da
    cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio della
    provincia di Modena, capoluogo dell’Emilia Romagna. Pertanto, il segno descrive il
    componente principale (ovvero, la lavanda) e la provenienza (ovvero, l’area di
    Modena) dei prodotti.
  • Una ricerca su Internet condotta in data 23/08/2022, ha rivelato che i prodotti obiettati
    sono comunemente aromatizzati alla lavanda o ne contengano l’essenza (risultati
    estratti dai seguenti link: https://podereargo.com/2017/04/07/come-pulire-eprofumare-la-casa-inmodo-naturale-con-la-lavanda/, https://amzn.eu/d/gi2WIJp,
    https://amzn.eu/d/fwTqePK, https://amzn.eu/d/5aoH7Sg, https://amzn.eu/d/fdd04DM,
    https://amzn.eu/d/7oQKsuW, https://amzn.eu/d/dQdFr5o).
  • La coltivazione della lavanda nel territorio di Modena e dell’Emilia Romagna è nota,
    tanto da rappresentare un’attrazione turistica in occasione del periodo della fioritura
    (fatto documentato dai risultati di una ricerca su Internet effettuata in data 23/08/2022
    sui siti web: https://www.ilturista.info/blog/13856-
    La_fioritura_della_lavanda_in_Italia_dove_e_quando_ammirarla/,
    https://www.terredicastelli.eu/eventi/festa-della-lavanda/,
    https://it.wikipedia.org/wiki/Montombraro, https://www.il-noce.it/lavanda/,
    https://emiliaromagna.viaggiapiccoli.com/fioritura-della-lavanda-in-emiliaromagnadove-vederla-e-tutti-gli-eventi-a-tema-per-famiglie/,
    https://www.incampercongusto.it/lavanda-in-emilia/).
    Pagina 3 di 7
  • Il segno contiene elementi figurativi, costituiti da una banale rappresentazione della
    spiga di lavanda che non si discosta dalla realtà, ed un carattere tipografico
    semplice, ordinario e viola, che rinforza il collegamento al fiore della lavanda,
    notoriamente viola. Questi elementi conferiscono al segno un grado di stilizzazione,
    ma sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
    insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
    adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede
    la protezione.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/10/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. Il marchio “ ” rientra nella fattispecie del marchio d’insieme, cioè
    composto da più elementi autonomamente poco distintivi i quali, tuttavia, combinati,
    consentono al marchio nel suo complesso di raggiungere la minima capacità
    distintiva sufficiente per la registrazione.
  2. La parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che
    potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi. Non
    tutti i prodotti rivendicati presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e
    concreto, tanto da formare una categoria omogenea. Il rilievo non è sufficientemente
    chiaro e logico rispetto tutti prodotti obiettati.
  3. Modena non è nota per la produzione di lavanda, né di piante aromatiche in genere,
    né di prodotti di profumeria, prodotti per l’igiene o candele. Non pare ragionevole
    affermare che “LAVANDA DI MODENA” designa un luogo attualmente associato con
    i prodotti rivendicati nella mente del pubblico di riferimento, né presumere che possa
    farlo. La lavanda è un prodotto per lo più di provenienza francese e non italiana,
    prodotto in zone agricole e non metropolitane, come la città di Modena. L’attinenza
    della denominazione geografica con i prodotti in questione è pressoché nulla. Il
    pubblico di riferimento non percepirà immediatamente che i prodotti del segno in
    oggetto sono originari della città di MODENA, ma avrà bisogno di uno sforzo
    interpretativo proprio per la mancanza di attinenza e riconducibilità del prodotto
    LAVANDA con la città di MODENA. La parte denominativa del marchio “LAVANDA
    DI MODENA” non può quindi essere considerata totalmente priva di capacità
    distintiva in relazione a tutti i prodotti contraddistinti, se non altro per il dissueto
    accostamento del prodotto lavanda con una città ed in particolare la città di Modena.
    Un piccolo evento dedicato alla lavanda nel piccolo comune di Monteombraro (MO)
    non ha alcuna attinenza con la città di MODENA, né può averla il fatto che in Emilia
    Romagna vi sia qualche piccolo appezzamento di terreno coltivato a lavanda. Le
    regioni italiane dove viene coltivata lavanda, seppure in esigua quantità sono
    piuttosto la Liguria, la Lombardia ed il Veneto.
    Pagina 4 di 7
  4. L’aspetto grafico del marchio possiede armonia ed omogeneità cromatica. La parte
    descrittiva, caratterizzata da una scrittura particolarmente sottile, asseconda
    armoniosamente la forma del più evidente elemento figurativo, creando un insieme
    armonico, tale da consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale
    rispetto ai prodotti (come altri registrati dall’Ufficio e di cui si allega lista). Se vi è
    descrittività del segno, questa si potrebbe tutt’al più collocare sul solo piano
    concettuale (fatte salve le considerazioni esposte a tal riguardo), mentre il fiore di
    forma allungata evoca ma “non necessariamente descrive” il fiore della lavanda.
  5. L’Ufficio ha registrato altri marchi che presentano un elemento botanico spesso
    associato ad un profumo utilizzato nei vari prodotti rivendicati, marchi a
    componente, anche unica, “MODENA” anche per i prodotti oggetto di obiezione nel
    caso di specie (è acclusa una lista).
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Pagina 5 di 7
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno ” ” in relazione
    ai prodotti di profumeria, toiletteria e pulizia, candele profumate, detergenti e prodotti per
    l’igiene, che sono soliti o possono essere fatti di, o contenere essenze o profumi, tra cui la
    lavanda, che può provenire da o essere una particolare varietà originaria del territorio di
    Modena. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno non sia
    descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di
    obiezione.
    Il richiedente ribadisce che il marchio è d’insieme e come tale deve essere valutato nel suo
    complesso.
    L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    L’Ufficio ribadisce che sebbene abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche
    stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico
    di riferimento, ossia pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da
    cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena,
    capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna.
    Secondo il richiedente la parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di
    profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi.
    L’Ufficio non concorda. I prodotti in esame sono tutti utilizzati per pulire e profumare le
    persone, le cose e gli ambienti, nonché per integrare la dieta. Pertanto, il loro contenuto e la
    loro profumazione è una caratteristica intrinseca importante, quando non essenziale, nel
    determinare la scelta di acquisto del consumatore. Sapere che il prodotto contiene lavanda,
    e quindi tutte le caratteristiche proprie di questa nota pianta (quali colore, profumo, ecc.) e
    proprietà specifiche (sedative, antispastiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e
    ipocolesterolemizzanti) e che questa è originaria della regione italiana Emilia Romagna e, in
    concreto, Modena, proporziona informazioni chiare rispetto al contenuto e all’origine
    geografica del prodotto. Queste informazioni indirizzano la scelta del consumatore in base
    alle caratteristiche dei prodotti descritte dal segno e non in base all’origine commerciale, che
    non viene rintracciata nel segno.
    Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento non conosce assolutamente Modena
    come una città di provenienza della lavanda e, perciò, non percepisce il marchio come
    l’indicazione di una caratteristica dei prodotti contestati e della loro origine geografica. Il
    richiedente accenna inoltre al fatto che la lavanda è nota provenire dalla Francia e, in Italia,
    da Liguria, Lombardia e Veneto. Tuttavia, in assenza di qualsiasi documento o materiale
    probatorio a sostegno di tali affermazioni, soprattutto relativamente alla diffusione sul
    territorio italiana della produzione di lavanda e della maggiore conoscenza di esse da parte
    del consumatore di riferimento, le affermazioni rimangono prive di rilevanza e l’Ufficio non
    può che rigettarle. Peraltro, le risultanze delle ricerche dell’Ufficio indicano piuttosto il
    contrario. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura
    della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di
    Pagina 6 di 7
    riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno,
    in quanto esso consiste nel nome specifico del posto di produzione della lavanda che è un
    ingrediente possibile e tipico dei prodotti obiettati.
    ll richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo,
    come ad esempio la sua armonia ed omogeneità cromatica e il fiore di forma allungata che
    evocherebbe la lavanda senza descriverla. Tuttavia, il consumatore medio tende a non
    condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di
    detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di
    distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare
    attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01,
    Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
    Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto
    decisivo né tantomeno distintivo sull’impressione generale del segno in quanto, insieme,
    conducono a chiarire ulteriormente, se fosse necessario, l’informazione descrittiva veicolata
    dagli elementi verbali. Infatti, il fiore allungato è quello tipico della lavanda, che sarebbe
    compreso anche senza che vi fosse scritto sopra ‘LAVANDA’. Considerando invece che
    proprio sopra campeggia il nome del fiore ‘LAVANDA’, per di più in viola, cioè il colore tipico
    di questo fiore, essi non distolgono dal significato descrittivo del segno nel suo complesso
    né aggiungono elementi distintivi.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni asseritamente simili, sia
    perché contenenti qualche elemento botanico, come il n. 008206211 , n.
    018604878 “IRIS”,
    n. 010246858 , n. 018243020 , ecc., oppure la componente
    “MODENA”, come il n. 012837639 , n. 002803799 , n.
    005860945 , n. 017933229 , ecc., oppure con un
    aspetto grafico asseritamente analogo al segno in esame, come il n. 010348175
    , n. 010842888 , n. 000601427 18/11/1998, n.
    003179678 21/12/2005. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le
    decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
    discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
    europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
    giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
    BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    Pagina 7 di 7
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto in nessuno sono inclusi gli elementi verbali e figurativi del segno in esame. Inoltre,
    laddove una sola componente verbale coincide, il resto degli elementi verbali e/o grafici
    differisce e/o i marchi anteriori rivendicano prodotti e servizi diversi da quelli in esame.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018685500 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



SCELTE DI BENESSERE -marchio descrittivo – Alicante 17-01-2023

Il consumatore che si approccia al prodotto percepirebbe il marchio “SCELTE DI BENESSERE” come uno slogan promozionale che indicherebbe libertà di scegliere modi e cure per stare bene sia fisicamente che moralmente. Per questo motivo in ultima analisi il marchio è stato respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/01/2023
GIAMBROCONO & C. S.P.A.
Via Rosolino Pilo, 19/b
I-20129 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018377902
Vostro riferimento: EC6475EB/op
Marchio: SCELTE DI BENESSERE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: CONAD – CONSORZIO NAZIONALE
DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA IN
SIGLA CONAD
Via Michelino, 59
I-40127 Bologna
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i
prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del
13/01/2022 l’Ufficio ha concesso la revisione della decisione di rifiuto appellata in quanto
contenente un errore procedurale. In seguito a successivo riesame della domanda di MUE,
in data 25/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 16 Carta; Cartone; Articoli di cartoleria in carta; Stampati, libri; Riviste;
Cataloghi; Periodici; Depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; Figurine;
Album per la raccolta di figurine; Materiale per l’istruzione o l’insegnamento
(tranne gli apparecchi); Articoli di cartoleria e cancelleria; Diari; Agende;
Locandine, poster, manifesti; Opuscoli; Sacchetti in carta ed articoli per
l’imballaggio.
Classe 35 Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale;
Lavori di ufficio, marketing; Analisi e ricerche di mercato; Marketing
industriale; Marketing promozionale; Servizi di marketing industriale;
Marketing e servizi promozionali; Attività promozionali; Servizi di attività
promozionali di prodotti; Preparazione di materiale promozionale e attività di
promozioni per terzi; Servizi di pubblicità; Noleggio di spazi e materiale
pubblicitario; Consulenza in materia di pubblicità e marketing; Distribuzione
di volantini pubblicitari.
Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,
prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di
telecomunicazione, ad es. come podcast; Servizi on-line, ovvero
trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi,
disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; Servizi di
informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di
notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; Servizi di provider di reti
telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da
consultare in reti telematiche (ad es. Internet); Approntamento di chatroom e
forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); Trasmissione di
presentazioni video tramite computer e televisione; Messa in onda di
trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori;
Fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento
su Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; Fornitura di
accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per
l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche
(ad es. Internet); Noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; Fornitura di
accesso a banche dati in reti informatiche.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare
    fisico e morale”. Tale significato è supportato dai riferimenti di dizionario indicati nella
    lettera di obiezione (informazioni estratte da Treccani in data 25/07/2022 agli indirizzi
    https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/ e
    https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE»
    semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare
    un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il
    pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
    commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve
    meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e
    motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché
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    costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il
    consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè
    uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a libri, manuali, materiale
    per l’istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di
    mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione
    elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad
    oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per
    ottenere un benestare fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione
    sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).
  • L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel
    senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio
    pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché
    minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal
    senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
    L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e
    preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in
    ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia,
    25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
    § 67).
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue:
  1. Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti
    rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente
    essere operata all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio
    determinato, e non in astratto.
  2. Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.
    Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una
    precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa
    ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
  3. La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia
    o tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai
    prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
  4. Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un
    significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo
    che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta
    con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono
    ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
  5. L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del
    richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte
    verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore
    di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non
    discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato.
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    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione. Questa, come da lettera del 17/02/2021, è fondata
    sull’assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di riferimento di lingua
    italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non descrittività del segno, ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono irrilevanti e non sono state prese in
    considerazione né affrontate dall’Ufficio.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti
    alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
    ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati
    alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto
    successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta,
    ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può
    rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs,
    EU:C:2004:258, § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di
    attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi
    (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
    EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente
    come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in
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    modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i
    prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine
    commerciale” (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e
    03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
    L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1
    della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel
    caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione
    sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona
    il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo
    insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.
    L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il
    «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai
    servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere
    valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T
    360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.
    L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
    significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
    riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il
    richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto
    indicato, che è dunque incontestato.
    Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti
    sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro
    accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
    necessariamente descrittivi.
    In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è
    oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte
    le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di
    registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente
    sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto
    sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo
    l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
    In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
    obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta
    l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al
    significato del segno contestato come indicato.
    Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro
    accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
    necessariamente descrittivi.
    Pagina 6 di 7
    Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
    intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
    viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7,
    RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
    intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio
    trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
    sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il
    significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.
    Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico
    percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione.
    Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive
    dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque
    essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto
    che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
    informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine.
    Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
    informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
    fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi,
    EU:T:2012:369, § 23).
    Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
    descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto
    informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti
    e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno
    caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico.
    Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della
    Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,
    che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO
    BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in
    questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in
    questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel
    consumatore”.
    Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di
    vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,
    ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta
    ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati
    abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per
    ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali
    l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi
    designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,
    rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di
    informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno
    ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che
    ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore.
    Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un’indicazione
    di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è
    escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della
    sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito
    immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa consentire al
    pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri.
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    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente, quali ad esempio i MUE n. 018377914
    , n. 018377906 e n. 018377908
    ancorché per le medesime classi 16, 35 e 38, non
    sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto sono dotati di diversi
    elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame. Poiché non vi sono situazioni
    identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non
    discriminazione.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Rifiuto marchio settore riparazione motori auto – descrittivo – Alicante 19-12-2022

Il marchio AUTOTECNICA MOTORI non indicherebbe l’origine commerciale, ma fornirebbe solamente una informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. Per questo motivo il marchio non supera l’esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2022
BOTTI & FERRARI S.p.A.
Via Cappellini, 11
I-20124 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018710527
Vostro riferimento: TAU003MUE
Marchio: AUTOTECNICA MOTORI
Tipo de marchio: Marchio denominativo
Nome del richiedente: AUTOTECNICA MOTORI S.r.l.
Via Augusto Bernardi, 3
I-26041 Casalmaggiore (CR)
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 08/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è
idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 12: Motori per veicoli.
Classe 37: Manutenzione e riparazione.
Classe 42: Servizi di progettazione di motori.
L’obiezione si basava sui seguenti fatti:
• il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: tecnica motoristica applicata all’automobile.
• il suddetto significato dei termini «AUTOTECNICA MOTORI», di cui il marchio
è composto, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che

seguono (estratti in data 08/08/2022):
https://www.treccani.it/vocabolario/auto1/
https://www.treccani.it/vocabolario/tecnica/
https://www.treccani.it/vocabolario/motore/
Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTOTECNICA MOTORI»
semplicemente come un’indicazione non distintiva che i motori per veicoli
rivendicati in classe 12 sono realizzati secondo le regole della tecnica
automobilistica e i servizi di manutenzione e riparazione rivendicai in classe
37 nonché i servizi di progettazione mirano ad ottimizzare e personalizzare i
suddetti motori.
• Inoltre, il fatto che le parole «AUTO» e «TECNICA» sono scritte insieme non
rende il segno distintivo.
• Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e
servizi.
• Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato una richiesta di proroga del termine per presentare
osservazioni in data 23/09/2022. L’Ufficio ha concesso al richiedente ulteriore due
mesi di tempo, fino all’ 11/12/2022, per presentare eventuali osservazioni in risposta
al rifiuto. Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la
scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
dell’Unione europea n. 18 710 527 è respinta per tutti i prodotti e servizi della
domanda.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
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per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione.




RIFIUTO MARCHIO descrittivo ed elogiativo – Alicante 16-12-2022

Il marchio “Maison Adorable” ad avviso dell’esaminatore evocherebbe una casa piacevole e adorabile senza creare associazioni commerciali ma solo elogiative con la realtà che le commercializza. Il marchio è rifiutato per la casse 24 biancheria e tessuti per la casa, può essere utilizzato invece per i restanti prodotti in classe 24 e per la classe 25 relativamente all’abbigliamento.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/12/2022
Studio G. CASCELLA
Giuseppe Cascella
Corso Matteotti, 30
I-84015 Nocera Superiore (SA)
ITALIA
Fascicolo nº: 018709003
Vostro riferimento:
Marchio: MAISON ADORABLE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Francesco CARILLO
vico Poesia, 16
I-80047 San Giuseppe Vesuviano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 15/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in
materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER
NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata;
Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di
raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute;
BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
BIANCHERIA DA CUCINA; TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; COSE
PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); TESSUTI
ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE;
ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
L’Obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti della classa 24 ‘Tessuti per biancheria
intima; tessuti elasticizzati lavorati a maglia per biancheria femminile’ . L’elenco dei
prodotti obiettati dopo le dovute modifiche sono i seguenti:
Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa;
Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non
tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina;
Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli
tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche
non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO
IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI
PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi
per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In
questo caso, il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il
significato seguente traducibile in italiano come: casa adorabile.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maison/48725
https://www.cnrtl.fr/definition/adorable
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAISON ADORABLE»
semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di
comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di
riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale
che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che
i prodotti sono utilizzati/possono essere usati per rendere la tanto amata casa
molto bella ed accogliente mediante l’acquisto dei prodotti del richiedente.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/09/2022, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il richiedente afferma che i prodotti della classe 24 possono essere
    raggruppati in due insiemi. La prima categoria sarebbe costituita da
    prodotti che sono scollegati completamente e oggettivamente da
    qualsiasi riferimento alla casa (Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere;
    Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto;
    Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche
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    non tessute; materiali tessili non tessuti). Altri sono riferibili all’uso
    personale, alcuni hanno uso e significato generale, per nulla riferibile alla
    casa (Biancheria lavorata; Tessuti per la biancheria; biancheria). La
    seconda categoria consisterebbe invece in prodotti di uso generale,
    quindi non riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere
    utilizzati in altri ambiti quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.
    (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da
    letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA
    LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO
    (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
    (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI
    (BIANCHERIA DA TAVOLA).
  2. L’Ufficio ha commesso un errore di fondo nel tentativo di attribuire alla
    dicitura ‘MAISON ADORABLE’ una funzione elogiativa dei prodotti riferibili
    al termine ‘maison’. Infatti come già affermato termini quali tavoli, letti e
    cucina possono essere utilizzati i diversi luoghi quali ospedali, ristoranti
    ecc.. L’affermazione dell’Ufficio è che qualsiasi oggetto possa essere
    utilizzato per abbellire la casa rende nullo il carattere distintivo del segno.
    Il richiedente afferma che questi prodotti possono essere brutti, laceri, di
    colore e disegno disturbanti, e così via; quindi non per niente “adorable”.
    L’obiezione per come formulata, non è corretta. L’Ufficio ha generalizzato
    la definizione del termine francese ‘maison’ adattandola al caso di specie.
    Il luogo dove si vive potrebbe essere una grotta o capanna la cui
    disposizione non riguarda certo i suppellettili, ma come è costruita. È
    chiaro se uno vive in una grotta e ci mette della biancheria da letto su un
    giaciglio, sulla terra viva o anche su un letto, ad esempio, abbellisco la
    grotta, ma sicuramente molti non sarebbero d’accordo nel ritenerla una
    ‘MAISON ADORABLE’.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
    marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
    § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
    d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
    pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
    del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
    People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
    EU:T:2003:183, § 21).
    Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), nel caso di
    specie due termini, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo
    complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli
    elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
    Quindi contrariamente a quanto affermato dal richiedente l’esame del segno è stata condotta
    non solo ed esclusivamente sul significato del termine ‘MAISON’ , bensi sulla dicitura
    ‘MAISON ADORABLE’.
    L’Ufficio ha proceduto all’esame della dicitura, composta da due termini francesi, “MAISON”
    e “ADORABLE”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente comprensibili per il pubblico
    francese.
    Il messaggio trasmesso è chiaro e inequivoco per il consumatore francese dell’Unione.
    Quest’ultimo attribuirà al segno un significato preciso, facente riferimento ad una casa
    adorabile, accogliente. Tale interpretazione è del resto supportata dagli estratti di dizionario
    riportati dall’Ufficio, dove la dicitura è citata.
    L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe
    possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza
    necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli
    del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico, sia singolarmente che nel loro insieme.
    L’argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi
    significati/l’Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese ‘maison’
    adattandola al caso di specie, può costituire un gioco di parole e può essere percepito
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    come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende distintivo. Tali differenti elementi rendono
    questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario
    come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti del richiedente, e ciò per
    consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti
    del richiedente da quelli aventi un’altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live
    richly, EU:T:2005:325, § 84).
    Un marchio denominativo dev’essere escluso dalla registrazione qualora indichi
    quantomeno in uno dei sui significati potenziali, una caratteristica positiva elogiativa dei
    prodotto e/o servizi.
    Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati (di consumo di massa), nonché il
    pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di
    lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “MAISON ADORABLE” non può che essere
    considerata come un messaggio promozionale elogiativo, destinato a comunicare una
    dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento (come sopra
    indicato) non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
    commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale
    laudativa che tende ad evidenziare un aspetto positivo dei prodotti richiesti, ossia che i
    prodotti sono utilizzati/possono essere usati a rendere la tanto amata casa molto bella ed
    accogliente acquistando i prodotti del richiedente. Se applicato a biancheria da tavola;
    biancheria da letto (o qualsiasi altro prodotto obiettato; a continuazione si ritornerà su questo
    punto), il segno in questione indica per l’appunto che i prodotti contraddistinti sono
    veramente belli e rendono la casa accogliente e confortevole.
    La possibilità che i prodotti del richiedente siano definiti come qualcosa capace di conferire
    bellezza e confort alla casa, sarà senza dubbio interpretata dal consumatore di
    riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine
    commerciale del prodotto.
    L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi
    elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali
    diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in
    questione.
    Il richiedente sostiene che l’Ufficio non ha fornito una motivazione per ogni singolo prodotto
    e servizio e/o asserisce che i prodotti appartengono a categorie diverse non direttamente
    riconducibili alla casa. Tuttavia, quando effettua la sua valutazione, l’Ufficio può trattare
    globalmente prodotti e servizi se il messaggio è sufficientemente generico da applicarsi a
    categorie di prodotti e servizi (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324,
    § 47).
    Nel caso di specie, il messaggio del segno in questione è sufficientemente generico da
    applicarsi a tutti i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione, in quanto tutti i prodotti
    obiettati sono utilizzati in casa o hanno un uso domestico, contrariamente a quanto
    affermato dal richiedente.
    A titolo esemplificativo e contrariamente a quanto affermato dal richiedente secondo cui i
    seguenti prodotti Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili
    in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili
    di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; materiali tessili non tessuti)
    sarebbero completamente scollegati da qualsiasi riferimento alla casa. L’Ufficio
    contende che questi prodotti possono essere/sono utilizzati per fodere di cuscini,
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    copri letto, coperte, ecc.. Mentre per quanto concerne l’argomento in relazione ai
    rimanenti prodotti (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
    Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA
    DA LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO
    (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
    (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA
    DA TAVOLA. Il richiedente afferma che essi sono prodotti di uso generale, quindi non
    riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti
    quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.). Anche in questa occasione
    l’Ufficio non condivide l’opinione del richiedente posto che questi prodotti, pur non essendo
    di uso/impiego esclusivo di casa, sono comunque e palesemente usati e presenti in tutte le
    abitazioni/case. Prodotti quali asciugamani, lenzuola, coprimaterasso, guanciali, accappatoi,
    ecc. sono prodotti per la stragrande maggioranza per essere utilizzati a livello domestico.
    Infine, va precisato che prodotti quali lenzuola, federe in generale biancheria utilizzata in
    strutture ospedaliere, dal punto di vista merceologico e della classificazione sono prodotti
    propri della classe 10 e non della classe 24 contrariamente a quanto asserito dal
    richiedente. Ad avviso dell’Ufficio le osservazioni del richiedente sono infondate e irrilevanti
    nel caso di specie.
    Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1 e 2 sono da rigettare.
    Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di
    carattere distintivo.
    Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel
    messaggio in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine
    imprenditoriale unicamente qualora fosse educato a farlo attraverso un lungo processo di
    familiarizzazione con i prodotti di cui trattasi.
    Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018709003 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
    da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in
    materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER
    NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata;
    Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di
    raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute;
    BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
    BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA);
    BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
    (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI
    (BIANCHERIA DA TAVOLA).
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    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 24 TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; TESSUTI ELASTICIZZATI LAVORATI
    A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE.
    Classe 25 Abbigliamento; Cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in
    pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti;
    Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Articoli
    di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berretti;
    Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa
    [pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Busti; Calotte; Calzature;
    Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni;
    Camicette; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole;
    Canottiere; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappotti; Cappucci [indumenti];
    Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti
    [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Corredini da neonato; Corsaletti;
    Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte
    lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa
    [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta
    [foulard]; Gabardine [indumenti]; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere;
    Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti
    da sci; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti lavorati a maglia;
    Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Maglie [indumenti];
    Magliette; Maglioni; Mantelline; Maschere per dormire; Minigonne; Mutande;
    Mutandine da bagno; Panciotti; Pantaloni; Pantaloncini; Pantofole; Parka;
    Pellicce; Pellicce [indumenti]; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho;
    Pullover; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al
    tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Scarpe; Scarpe da bagno;
    Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per
    lo sport; Scialli; Sciarpe; Slip; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi;
    Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Stivaletti; Stivali; Tailleurs; Stole
    [pellicce]; Suole interne; Tee-shirt; Toghe; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute
    [indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere di cappelli; Visiere
    parasole [cappelleria]; Visiere come copricapo; Zoccoli [calzature].
    Classe 35 Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Servizi al
    dettaglio in relazione a filati; Pubblicazione di testi pubblicitari; Diffusione di
    annunci pubblicitari; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento
    e accessori per abbigliamento; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo
    di comunicazione per la vendita al dettaglio; Vendita al dettaglio d’articoli
    sportivi; Gestione di un’impresa di vendita al dettaglio per conto terzi; Servizi
    di vendita al dettaglio di tessuti per la casa; Gestione commerciale di punti
    vendita all’ingrosso e al dettaglio; Servizi al dettaglio in relazione ad articoli
    per lo sport; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento; Servizi di
    vendita al dettaglio relativi a pellicce ecologiche; Servizi di vendita al dettaglio
    in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori moda;
    Pagina 8 di 8
    Servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; Servizi di vendita al
    dettaglio di pellicce; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a tessuti;
    Servizi di vendita al dettaglio in relazione all’abbigliamento; Marketing;
    Marketing promozionale; Pubblicità e marketing; Servizi di marketing; Servizi
    di marketing diretto; Servizi di agenzia di marketing; Promozione, pubblicità e
    marketing di siti web on-line; Servizi di pubblicità e promozione delle vendite;
    Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Franchising (Consulenza
    aziendale in materia di -); Servizi di pubblicità aziendale in materia di
    franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Servizi all’ingrosso
    in relazione a tessuti; Pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete
    informatica; Pubblicità on-line su reti di comunicazione informatiche; Servizi di
    vendita al dettaglio relativi alla cappelleria; Servizi di vendita al dettaglio
    online di borse; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d’abbigliamento;
    Servizi di vendita all’ingrosso di pellicce; Servizi di vendita online al dettaglio
    inerenti l’abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti
    di cosmetica e bellezza; Servizi di vendita all’ingrosso relativi a pellicce
    sintetiche; Servizi all’ingrosso in relazione a valigie; Servizi all’ingrosso in
    relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per
    lo sport; Servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la bellezza
    dell’uomo; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione;
    Servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; Servizi al dettaglio in
    relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione a gioielleria;
    Servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; Servizi al dettaglio in relazione ad
    accessori per la bellezza dell’uomo.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione.



REGISTRARE MARCHIO SETTORE BISCOTTI, CONFETTURE, PRODOTTI DOLCIARI – Alicante 05-12-2022

Bontà di Puglia: di fronte a questo marchio il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione dei prodotti e indicherebbe che tutti i prodotti in oggetto pugliesi sono di buon sapore e gradevoli al gusto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 05/12/2022
TMSHELL
Via Liberiana, 17
I-00185 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018707655
Vostro riferimento: 2205013BONTADIPUGLIA
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Cirillo Group S.p.A.
Largo Somalia, 67
I-00191 Roma
ITALIA

I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 07/06/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa che il marchio oggetto della domanda sia
descrittivo e privo di carattere distintivo.
Contemporaneamente, l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera j), RMUE perché il marchio oggetto della domanda evoca l’indicazione geografica
protetta ‘Olio di Puglia’ (IGP) (PGI-IT-02381).
L’obiezione è stata sollevata per i prodotti delle classi 29 e 30, che dopo le modifiche dovute
alla limitazione effettuata in data 15/09/2022, a seguito della quale sono stati cancellati i
prodotti olio ad uso alimentare e olio di girasole ad uso alimentare dalla classe 29,
sono i seguenti:
Classe 29 Confetture; Legumi conservati; Legumi secchi; Crostacei non vivi; Olive
conservate; Passato di pomodoro; Conserve di pesce; Creme spalmabili a
base di verdure; Verdure trasformate; Alimenti salati [cibi conservati sotto
sale]; Paté di olive; Pomodori pelati; Pomodori trattati; Concentrato di
pomodoro; Condensato di pomodori; Pomodori in scatola; Conserve di
pomodoro.
Classe 30 Pane biscottato; Biscotti; Biscotti di malto; Capperi; Condimenti; Sale da
cucina; Spezie; Zucchero; Salse [condimenti]; Salsa di pomodoro; Sughi di
carne [salse]; Erbaggi conservati [condimenti]; Pesto; Salse per pasta;
Crostini; Salse a base di pomodoro.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: cosa(e) buona(e), con un buon sapore, gusto gradevole di una
ben precisa regione dell’Italia meridionale.
− Il suddetto significato dei termini «Bontà di Puglia», contenuti nel marchio, è
supportato dai riferimenti dei dizionari online Garzanti Linguistica, Il Nuovo
De Mauro e dell’Enciclopedia Treccani estratti in data 06/06/2022 e
accessibili agli indirizzi seguenti:
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bont%C3%A0
https://dizionario.internazionale.it/parola/di
https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia/
− I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti richiesti (Condimenti; Legumi secchi; Olio ad
uso alimentare; Conserve di pesce; Crostacei non vivi; Olive conservate;
Passato di pomodoro; Verdure trasformate; Spezie; Salse per pasta, ecc.)
sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa
regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, nonostante alcuni
elementi figurativi/stilizzati (costituiti dai caratteri corsivi piuttosto comuni e
perfettamente leggibili della parte denominativa del segno, sovrastati
dall’immagine di una campagna con un trullo che rimanda concettualmente
al termine ‘Puglia’ presente nel segno), il consumatore di riferimento
percepirà il segno come indicativo di informazioni sulla specie/qualità e la
provenienza geografica dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto
a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 05/08/2022, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. Sul piano semantico che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
    prettamente descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati. Invero, il termine è
    utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena
    natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei,
    Pagina 3 di 7
    pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato).
    In altre parole, in realtà il termine «bontà» non descrive in nulla i prodotti in concreto
    rivendicati nella domanda di marchio, benché faccia parte di una terminologia
    indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
  2. Il marchio è stato specificamente elaborato in questa veste grafica, che nasconde la
    preposizione «di» e fa leva proprio sulla genericità del termine «bontà». Così
    facendo, a colpo d’occhio la dicitura sembra essere «Bontà Puglia», in relazione alla
    quale il collegamento con i prodotti alimentari sfuma e si diluisce, al corrispondente
    espandersi di un concetto ampio di bontà, che trascende l’apprezzamento
    gastronomico per alludere ad una qualità di tipo umano.
    Circa l’immagine che sovrasta la denominazione, occorre rilevare che la sua
    stilizzazione non rientra in nessun caso previsto dalle direttive dell’Ufficio di elementi
    figurativi non distintivi, poiché manca del tutto una rappresentazione dei prodotti,
    verosimile o simbolica.
    Anche a voler ammettere la possibilità che un legame con una caratteristica dei
    prodotti possa esserci, il punto su cui focalizzare la valutazione circa la sussistenza
    del carattere distintivo dell’immagine è il grado di stilizzazione dell’immagine stessa.
    Sempre secondo le direttive dell’Ufficio, una stilizzazione che superi la mera
    descrizione simbolica può validamente considerarsi distintiva. Nel caso del marchio
    in esame, siamo quanto mai lontani da una descrizione simbolica, trovandoci invece
    davanti ad una composizione paesaggistica complessa, dettagliata e ben definita, in
    cui le scelte dell’autore si estrinsecano in molteplici caratteristiche, come il
    posizionamento degli elementi, i colori, le luci, prospettive e punti di fuga. Altrimenti
    detto, l’elemento figurativo del marchio è pienamente originale, approfonditamente
    utilizzato e immediatamente riconoscibile da parte del pubblico.
  3. L’Ufficio ha registrato in precedenza marchi identici e simili alla domanda di marchio
    in oggetto.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    A seguito della limitazione richiesta ed effettuata in data in data 15/09/2022, l’obiezione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata revocata.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione per ciò che concerne l’impedimento assoluto alla
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2
    RMUE.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Pagina 4 di 7
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34)
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
  4. Sul significato del segno «Bontà di Puglia»
    Il richiedente afferma che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
    descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati, bensì come un riferimento generico e vago
    a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie
    (ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati;
    non vivi; passato). Ciò, precisa il richiedente, nonostante il fatto che «bontà» faccia parte di
    una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
    Al riguardo, conviene rilevare che il termine «bontà» è una parola di base del vocabolario
    italiano, comunemente utilizzata, tra l’altro, per indicare il sapore o il gusto gradevole di un
    alimento, il suo essere buono e gustoso, ciò che risulta nella qualità del prodotto, ovvero per
    indicare l’alimento stesso in quanto prelibatezza, ciò che risulta nel tipo di prodotto.
    La spiegazione fornita in tal senso dall’Ufficio è stata supportata con definizioni dei dizionari
    degli elementi del segno, che riflettono il modo in cui lo stesso verrà compreso nel mercato
    interessato, ovvero come attributivo dell’informazione che i prodotti sono degli alimenti con
    un buon sapore, un gusto gradevole e provenienti di una ben precisa regione
    dell’Italia meridionale, ossia la Puglia. Pertanto, il significato del segno così come verrà
    percepito dal pubblico di riferimento è sufficientemente chiaro, e non necessita uno sforzo
    intellettivo per comprenderne il messaggio elogiativo sulle qualità dei prodotti, o la loro
    provenienza. D’altronde, è lo stesso richiedente ad asserire che il termine «bontà» «fa parte
    di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari».
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    Il richiedente ammette, altresì, che il termine è utilizzato come un riferimento generico e
    vago a prodotti alimentari di eterogena natura, ma non alla loro specie. Orbene, la specie di
    tali prodotti si desume dal legame che il marchio ha con i prodotti rivendicati nella domanda.
    Al riguardo, si sottolinea nuovamente che il carattere descrittivo di un segno può essere
    valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il
    segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008,
    T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD
    BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, gli
    elementi verbali del segno «Bontà di Puglia» saranno innanzitutto intesi dal pubblico
    destinatario come un’indicazione informativa sulla qualità e specie dei prodotti, piuttosto che
    come un marchio.
  5. Sugli elementi figurativi del segno
    Il richiedente afferma che, sulla base delle direttive dell’EUIPO, il segno in questione è
    dotato, anche dal punto di vista figurativo, di capacità distintiva.
    Nel caso di specie, il segno , è un marchio figurativo. La denominazione
    «Bontà di Puglia» è scritta in corsivo con colore giallo. Le componenti verbali sono
    sovrastate da una figura ovoidale in cui è rappresentato un paesaggio bucolico con dei trulli
    e alberi aventi la forma di ulivi posti su di un suolo paglierino, ritraente una tipica immagine
    della Puglia.
    L’Ufficio conferma che la presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo
    a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e non distintivo in modo da
    renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell’Unione Europea.
    Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio contenente elementi verbali descrittivi e non
    distintivi non può basarsi su elementi figurativi di natura superficiale o intrinsecamente privi
    di carattere distintivo, a meno che la combinazione che ne risulta non sia distintiva nel suo
    complesso (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
    Per ciò che concerne l’argomento del richiedente, secondo cui la preposizione «di» è stata
    volutamente posta in secondo piano per far leva proprio sulla genericità del termine «bontà»,
    di modo da far apparire la dicitura come semplice «Bontà Puglia», e pertanto sfumando il
    rapporto diretto con i prodotti e la loro origine geografica, lo stesso non può essere accolto.
    In effetti, il marchio è costituito dai termini «Bontà di Puglia» e la rivendicazione del
    richiedente sulla voluta riduzione della preposizione «di» non sminuisce la questione del
    mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli
    acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può considerare che l’intenzione del
    richiedente di alludere ad una qualità di tipo umano trascendendo l’apprezzamento
    gastronomico, incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda
    di registrazione, come è stato significato dall’Ufficio. Inoltre, anche a voler accettare la
    Pagina 6 di 7
    rivendicazione del richiedente, ciò non modificherebbe la percezione del segno da parte del
    pubblico di riferimento come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti sono cose
    buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell’Italia
    meridionale, ovvero la Puglia.
    Con riferimento agli elementi puramente figurativi, tali elementi nell’ambito della loro
    composizione devono avere un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per
    renderlo distintivo. Nel caso che ci occupa, l’immagine della campagna pugliese non è
    sufficiente a distrarre l’attenzione del consumatore dal messaggio informativo veicolato dal
    segno di prelibatezze provenienti dalla Puglia, e non è in grado di creare un’impressione
    duratura del marchio. In effetti, gli elementi figurativi presenti nel marchio non presentano
    alcun carattere che consenta al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di
    confusione i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli che hanno una
    provenienza commerciale diversa. Ne consegue che i detti elementi grafici non possono
    svolgere la funzione essenziale di un marchio, rispetto ai prodotti pertinenti (15/09/2005, C37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
    Tenuto conto della natura ricorrente delle caratteristiche tipografiche che presenta il segno
    «Bontà di Puglia» e della mancanza di qualsiasi elemento distintivo particolare, i caratteri
    tipografici di base/standard in corsivo, nonché l’immagine tipica della campagna di Puglia,
    che richiama la provenienza geografica dei prodotti, non consentono al marchio richiesto di
    garantire al pubblico interessato l’identità di origine dei prodotti oggetto della domanda di
    registrazione. Pertanto, il marchio nel suo complesso non è distintivo e dunque non è
    registrabile.
  6. Sulle precedenti registrazioni di marchi identici e simili concesse dall’Ufficio
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni identiche e simili,
    determinando una disparità di trattamento difficile da spiegarsi.
    Tale argomento non è condiviso in quanto, come risulta dalla giurisprudenza consolidata
    della Corte, «le decisioni che l’Ufficio è portato a prendere relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione Europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    Ad ogni modo, anche a voler supporre che i marchi citati dal richiedente siano identici e
    simili al segno in questione, conviene rilevare che nell’osservanza del principio della parità di
    trattamento e, appunto, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di marchio
    deve essere effettuato caso per caso e tener conto delle decisioni già prese dall’Ufficio su
    domande simili al fine di accertare se sia opportuno o meno decidere nello stesso senso, o
    se il segno in questione sia oggetto di un impedimento alla registrazione, nel rispetto del
    principio di legalità (21/05/2015, T-203/14, Splendid, §§ 47-60; (27/02/2015, T-106/14,
    Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 e giurisprudenza ivi citata; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
    EU:C:2011:139, § 74-77). Di conseguenza, chi deposita una domanda di registrazione di un
    segno come marchio non può far valere, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una
    decisione identica, un eventuale illecito commesso a vantaggio di un altro (27/02/2002, T
    Pagina 7 di 7
    106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Ciononostante, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale
    domanda in quanto, in primis le registrazioni MUE n° 004204251, n° 004087251, n°
    003578011, n° 004462041 e n° 006275143 sono assai risalenti nel tempo e le pratiche
    dell’Ufficio sono cambiate nel corso degli anni, anche in accordo con le modifiche legislative.
    Il MUE n° 011623477, anch’esso di lunga data, avrà dovuto ricevere una valutazione
    positiva sul suo carattere distintivo in quanto, probabilmente, all’epoca del suo deposito
    possedeva un carattere distintivo intrinseco, dovuto agli usi differenti del mercato di
    riferimento e/o alla differente percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi
    figurativi presenti in alcune di tali registrazioni hanno un grado di stilizzazione elevato e un
    impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo, come ad esempio i
    marchi n° 004204251 e n° 018640734.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018707655 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.



VOCAL CARE: marchio rifiutato – Alicante – 24-11-2022

VOCAL CARE è un marchio denominativo del settore dolciario in particolare Caramelle. Vocal letteralmente è “riferito alla voce umana”. CARE tradotto è “ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno”

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
voce.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/11/2022
GUARDAMAGNA E ASSOCIATI
Piazza San Pietro in Gessate, 2
I-20122 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018677721
Vostro riferimento:
Marchio: VOCAL CARE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Danila Satragno
Via Montenotte, 19
I-17100 Savona
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 20/04/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento
professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
significato seguente: cura, attenzione, salute della voce.
Il suddetto significato dei termini “VOCAL” e “CARE” di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
VOCAL Relating to the human voice (informazioni estratte dal dizionari Lexico
in data 20.04.2022 all’ indirizzo
https://www.lexico.com/definition/vocal)
Traduzione non ufficiale all’italiano: riferito alla voce umana
CARE The provision of what is necessary for the health, welfare,
maintenance, and protection of someone or something. (informazioni
estratte dal dizionario Lexico in data 20.04.2022 all’ indirizzo
https://www.lexico.com/definition/care)
Traduzione non ufficiale all’italiano: ciò che è necessario per la salute,
il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
voce. Per quanto riguarda i servizi i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
indicativo dell’informazione che essi hanno come oggetto la salute, cura, protezione e il
benessere in generale della voce. Pertanto, il segno descrive il tipo dei prodotti e l’oggetto
dei servizi obbiettati.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di
conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
La richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17.06.2022, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. Si informa l’Ufficio circa la formazione professionale della richiedente, il suo
    metodo di potenziamento e allenamento della voce e la scuola basata su di
    esso
  2. La richiedente ha inoltre ideato due preparazioni alimentari utili per migliorare
    le performance canore.
  3. La richiedente ha registrato il marchio presso l’UIBM.
  4. La richiedente considera che il pubblico di riferimento dovrebbe essere anche
    quello che non ha conoscenze della lingua inglese per il quale il segno non
    Pagina 3 di 9
    sarebbe descrittivo e privo di distintività. Il pubblico di riferimento, inoltre, non
    è il consumatore generico bensì professionale e attento, guidato dalle
    recensioni e testimonianze presenti nel mercato di riferimento. La richiedente
    fa riferimento a varie sentenze.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la
    registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta,
    quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza
    della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    1,2 – L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
    dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni è
    evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a una espressione
    lessicalmente e grammaticalmente corretta, oltre che facilmente interpretabile dal
    Pagina 4 di 9
    consumatore di riferimento, sia esso il consumatore specializzato o no, senza necessità di
    complicati sforzi mentali. Si tratta di due termini comuni in inglese. Il segno è traducibile in
    italiano come “cura, salute della voce”. Quindi l’Ufficio si è limitato a riportare il significato
    dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla
    dicitura nel suo insieme ed associata ai prodotti e servizi, l’unica interpretazione che, di
    primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di
    riferimento.
    4- Per quanto riguarda l’argomento sul pubblico di riferimento giova ricordare che la
    descrittività e distintività di un segno non può essere determinata dal fatto che una parte del
    pubblico di riferimento non conosce la lingua utilizzata nel marchio, ma al contrario deve
    essere accertato che nessuna parte del pubblico di riferimento della UE consideri il marchio
    descrittivo e quindi mancante di distintività. L’ articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una
    disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla
    base di una norma comune dell’UE. Tuttavia, l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la
    registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE.
    Pertanto, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o
    manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013,
    T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
    La richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di
    attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di
    attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici
    utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha
    affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo
    più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir
    machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
    3- Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dalla richiedente in base alla
    giurisprudenza consolidata:
    il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è
    costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui
    applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità
    alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata
    esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se
    del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di
    uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione
    dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione
    sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la
    direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae
    origine il segno verbale controverso.
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale a cui fa
    riferimento la richiedente. Soprattutto, il marchio nazionale italiano ha poco a che vedere con
    la richiesta di marchio comunitario in oggetto. E il fatto che apparentemente, per comodità, ci
    sia una tendenza ad abbreviare il marchio nazionale italiano non prova né distintività
    intrinseca né acquisita del segno.
    Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
    del 20/04/2022, la richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
    aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,

    RMUE. Inoltre, la richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
    principale.
    Nella rivendicazione la richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
    distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti della domanda di marchio.
    A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 16.06.2022 e il
    31.08.2022.
    Le prove di cui tenere conto sono le seguenti:
    • Wikipedia.pdf
    • Art. metodo.pdf
    • testimonial.pdf
    • testimonianza.pdf
    • Copertine libri.pdf
    • sciroppo e spray.pdf
    • I articolo.pdf
    • II articolo.pdf
    • Video.pdf
    • UIBM.pdf
    • Video YT Efrem.pdf
    • Libri estero.pdf
    • Jazz Night.pdf
    • A lezione.pdf
    • Vocal celebrity.pdf
    • Big della musica.pdf
    • Voglio cantare.pdf
    • Stonati.pdf
    • Eurovision.pdf
    • Segreti Satragno.pdf
    • Alpago.pdf
    • Appuntamenti.pdf
    • Satragno manager.pdf
    • Satragno compl.pdf
    • Artisi festival.pdf
    • Artisi Tributo.pdf
    • Artisi Radio.pdf
    • Cena in jazz.pdf
    • Alda’s song.pdf
    • Nnuova sede.pdf
    • Artisi Summer.pdf
    • 1a classe VC.pdf
    • OneDay.pdf
    • Nostalgia.pdf
    • Loano.pdf
    • Daniel Posniak.pdf
    • Scuola Albenga.pdf
    • apre Sanremo.pdf
    • Metodo VC.pdf
    Pagina 6 di 9
    • MASTER.pdf
    • VC Loano.pdf
    • CORSI VC.pdf
    • LO e MI novità.pdf
    • Appuntamenti BL.pdf
    • Vocal MN.pdf
    • Casa musica.pdf
    • SV accademia.pdf
    • Talenti.pdf
    • Strade illegali.pdf
    • Chicago Popular.pdf
    • Fresno24.pdf
    • The Voice DE.pdf
    • Congresso RA.pdf
    • PEVOC14.pdf
    • Sito int.pdf
    • VC Google.pdf
    Le summenzionate prove riguardano:
    • Vari articoli di riviste e giornali,
    • la pagina Wikipedia della richiedente;
    • testimonianze dei clienti della richiedente
    • vari video pubblicati su Youtube
    • raccolte delle copertine dei libri scritti e pubblicati dalla richiedente e relativi links di
    Amazon
    • immagini dello sciroppo e spray ideato dalla richiedente
    • articoli di testate online
    • registrazione marchio italiano “Vocal care Danila Satragno”
    • links Amazon
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati
    dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla
    registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si
    chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti,
    nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il
    marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come
    un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno
    sforzo economico della richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le
    considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a
    d),RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere
    liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo
    a favore di un solo operatore economico […].
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
    seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico
    pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da
    una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di
    un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono
    essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
    percentuali determinate […].
    Pagina 7 di 9
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve
    essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
    dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
    quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata
    dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la
    percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
    un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e
    industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
    ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
    marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere
    che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio
    è soddisfatta […].
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso
    quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai
    servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la
    percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in
    questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto […]
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    La Corte ha dichiarato che le prove dirette quali le dichiarazioni delle associazioni
    professionali e gli studi di mercato sono di solito i mezzi più rilevanti per provare il carattere
    distintivo acquisito attraverso l’uso. Fatture, spese pubblicitarie, riviste e cataloghi possono
    aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica,
    EU:T:2013:40, § 74).
    Alle prove presentate da fornitori o distributori si dovrebbe attribuire, in generale, minore
    peso, poiché è meno probabile che provengano da una prospettiva indipendente. Il grado di
    indipendenza dei fornitori e dei distributori influenzerà il peso attribuito dall’Ufficio alle loro
    prove (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).
    Una dichiarazione resa non da un terzo indipendente, ma da una persona legata al da un
    rapporto di lavoro, non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio oggetto
    della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso. Tale
    dichiarazione deve essere trattata come puramente indicativa e deve essere corroborata da
    altre prove (21/11/2012, T 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).
    Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l’origine dei prodotti e dei servizi, il
    carattere distintivo acquisito deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui
    trattasi. Di conseguenza, le prove della richiedente devono dimostrare un legame tra il
    segno e i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione, stabilendo che il pubblico di
    riferimento, o almeno una parte significativa di esso, identifica grazie al marchio i prodotti e
    servizi come provenienti da un’impresa determinata (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
    Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-155/07 & T-178/07,
    Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
    Valutazione delle prove
    Pagina 8 di 9
    La pagina Wikipedia della richiedente non apporta informazioni circa l’esposizione del segno
    al pubblico di riferimento in questione, ovvero quello di lingua inglese. Informa della biografia
    e vita professionale della richiedente.
    Gli articoli e riviste di giornali così come i video pubblicati su YOUTUBE dimostrano un certo
    successo della richiedente nell’ambito della cura della voce. Ciononostante, questi elementi
    non provano che il pubblico di riferimento consideri tale segno come un marchio d’impresa
    relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
    Non sono stati forniti dati alcuni circa il fatturato delle preparazioni mediche della richiedente,
    per esempio, né volume delle vendite relativamente ai servizi in questione durante il periodo
    rilevante che avrebbero potuto offrire indicazioni circa la reale esposizione del marchio e il
    territorio di riferimento.
    Le foto dello spray e sciroppo così come la presenza di video della richiedente sulla
    piattaforma YOUTUBE non forniscono informazione certa alcuna circa all’effettiva
    esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento al segno in esame in
    modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben precisa origine
    imprenditoriale relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
    Le prove fornite non sono idonee a dimostrare che una parte consistente del pubblico di
    riferimento identificherebbe i prodotti e servizi oggetto del ricorso come provenienti da
    un’impresa determinata.
    Si ricorda, al riguardo, che un marchio può essere registrato in base all’art. 7, paragrafo 3
    RMC soltanto se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è
    stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso non aveva ab initio
    un tale carattere ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e lettera c). In questo caso il pubblico di
    riferimento è il pubblico di lingua inglese della Unione. Nelle prove apportate dalla
    richiedente, oltre ad essere considerate insufficienti non provano l’esposizione certa e
    duratura del marchio nei paesi di lingua inglese dell’Unione, ovvero principalmente Irlanda,
    Malta. Le prove inoltrate sono esclusivamente relative al territorio italiano.
    La precedente registrazione nazionale è italiana e si riferisce a un marchio completamente
    differente a quello oggetto del presente rifiuto quindi tale prova non sarà valutata
    Inoltre, nel caso di specie, la richiedente ha presentato prove relative solo alcuni dei prodotti
    e servizi obbiettati e soprattutto non relative al territorio del pubblico di riferimento, ovvero
    Irlanda e Malta. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che il marchio oggetto della
    domanda di registrazione ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso di quest’ultimo
    nei paesi indicati.
    Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era
    inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86;
    29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413,
    § 30).
    Il marchio per il quale si chiede la registrazione è privo di carattere distintivo intrinseco per i
    consumatori di lingua inglese. Pertanto, doveva essere provato il ha carattere distintivo
    acquisito in Irlanda e Malta. Le prove presentate dalla richiedente mostrano una certa
    notorietà solo in Italia. Il mero fatto che certe applicazioni o mercati online raggiungono paesi
    al di fuori dell’Italia non prova l’esposizione dei consumatori al marchio in questione per i
    prodotti e servizi richiesti e ancora meno che essi possano attribuirgli una origine
    commerciale ben precisa.
    La mancanza di prove dell’uso del marchio in Irlanda e Malta significa che il titolare non può
    dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato in tali territori sia in grado, in
    Pagina 9 di 9
    virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una
    determinata impresa.
    La domanda della richiedente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, deve pertanto
    essere respinta.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018677721 è
    respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
    Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
    Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
    di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento
    professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera pres




AUTENTICO – marchio non registrabile -Alicante – 16-11-2022

Il termine “autentico” è abitualmente usato per cui non è distintivo, seppur graficamente abbai un buon livello di stilizzazione, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/11/2022
Autentico 360 srl
via Magna Grecia 128
I-00183 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018720284
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Autentico 360 srl
via Magna Grecia 128
I-00183 Roma
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 01/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Cosmetici.
Classe 25 Abbigliamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
    caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese attribuirebbe al
    segno il significato seguente: vero, non falso, originale, genuino. Il suddetto
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    significato del termine «autentico», contenuto nel marchio, è stato supportato dai
    riferimenti di dizionario nelle tre lingue (informazioni estratte in data 01/07/2022 da
    https://www.treccani.it/vocabolario/autentico; https://dle.rae.es/?w=aut%C3%A9ntico;
    https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aut%C3%AAntico).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono genuini,
    affidabili, originali e non falsi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
    non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
    un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei
    prodotti.
  • Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 01/07/2022 è risultato che il
    termine «AUTENTICO» è utilizzato abitualmente nel mercato ed è pertanto privo di
    carattere distintivo per quei prodotti (informazioni estratte da 1.
    https://www.benesseresecondonatura.com/cosmesi-naturale-fresca/; 2.
    https://www.targatocn.it/2022/02/11/leggi-notizia/argomenti/economia7/articolo/cosmetici-naturali-e-bio-scegli-la-linea-alla-rosa-mosqueta.html; 3.
    https://www.starteritalia.it/about-us; 4. https://www.outpump.com/migliori-negozidove-acquistare-abbigliamento-vintage/; 5. https://www.amazon.es/AutenticoVestido-Disfraz-Festivales-Insuperable/dp/B07ZFY7S95; 6.
    https://www.latinmoda.net/vestido-hermoso-y-autentico.vestido-de-fiesta-largo.4049).
  • Benché il segno contestato contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una
    grafia comune blu su campo arancione, che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, il pubblico di riferimento li percepirebbe come un’etichetta non distintiva
    non adatta a imprimersi nella mente del consumatore poiché è troppo semplice e
    incapace di distogliere la mente del consumatore dal messaggio non distintivo
    veicolato dagli elementi verbali. Gli elementi stilizzati sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tutti gli
    elementi del marchio sono combinati gli consente di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720284 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    Pagina 3 di 3
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



VR EQUIPMENT marchio descrittivo respinto 15-11-2022

VR presumibilmente sono le iniziali di Valentino Rossi. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione relativa ai prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche ecc. così come per altri prodotti e servizi come per esempio per i prodotti della classe 18 ‘bastoni da montagna e borse da sport’ Il marchio è respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/11/2022
UFFICIO BREVETTI PEDRINI & BENEDETTI
S.R.L. m.t.a
Via Cardinale Gugliemo Massaia, 12
I-61122 Pesaro
ITALIA
Fascicolo nº: 018714285
Vostro riferimento: R-09/22
Marchio: VR EQUIPMENT
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Valentino Rossi
Strada Pirano, 83
I-61010 Tavullia (PU)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 05/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9 Abbigliamento antinfortunistico; Abbigliamento anti-proiettile; Accumulatori
elettrici per veicoli; Adattatori elettrici; Accumulatori elettrici; Agende
elettroniche; Airbag di sicurezza per la protezione dalle cadute; Alidade a
cannocchiale; Allarmi acustici; Alcolometri; Alloggiamenti da automobile per
ricevitori telefonici; Altoparlanti; Amplificatori del suono; Amplificatori per
servomotori; Antenne; Apparecchi ad alta frequenza; Apparecchiature di

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risonanza magnetica [MRI], non per scopi medici; Apparecchi di controllo del
calore; Apparecchi di controllo della velocità di veicoli; Apparecchi di
intercomunicazione; Apparecchi di misura di precisione; Apparecchi di
navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchi di navigazione
satellitare; Apparecchi d’ingrandimento [fotografia]; Apparecchi
d’insegnamento; Apparecchi di proiezione; Apparecchi di segnalazione
navale; Apparecchi di telecomunicazione sotto forma di gioielli; Apparecchi e
impianti per la generazione di raggi x, non per uso medico; Apparecchi
elettrici di controllo; Apparecchi elettrici di commutazione; Apparecchi elettrici
di misura; Apparecchi elettrici di sorveglianza non per scopi medici;
Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Apparecchi e
strumenti nautici; Apparecchi e strumenti ottici; Apparecchi e strumenti di
chimica; Apparecchi e strumenti di fisica; Apparecchi e strumenti di pesatura;
Apparecchi e strumenti geodesici; Apparecchi fotografici; Apparecchi GPS
[Sistema di Posizionamento Globale]; Apparecchi per estinguere gli incendi;
Apparecchi per la diagnosi non per uso medico; Apparecchi per la
generazione di gas per la calibrazione; Apparecchi per l’analisi dei gas;
Apparecchi per l’analisi non per uso medico; Apparecchi per la registrazione
delle distanze; Apparecchi per la registrazione del suono; Apparecchi per la
registrazione del tempo; Apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la
respirazione artificiale; Apparecchi per la riproduzione del suono; Apparecchi
per la trasmissione del suono; Apparecchi per l’elaborazione di dati;
Apparecchi per l’insegnamento audiovisivo; Apparecchi per misurare le
distanze; Apparecchi radar; Apparecchi radio; Apparecchi radiografici non per
uso medico; Apparecchi radio per veicoli; Apparecchi respiratori per il nuoto
subacqueo; Apparecchi telefonici; Apparecchi stereoscopici; Applicazioni per
computer software, scaricabili; Aste per fare selfie [monopiedi azionati
manualmente]; Aste indicatrici; Astucci per lenti a contatti con incorporate
funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Astucci per lenti a contatto; Astucci per
occhiali; Astucci per vetrini di microscopio; Astucci speciali per apparecchi e
strumenti fotografici; Auricolari per cuffie; Auricolari per la comunicazione da
remoto; Autopompe da incendio; Avvisatori a fischietto d’allarme; Avvisatori
antifurto; Avvisatori d’incendio; Carte bancomat [magnetiche]; Carte
Bancomat [codificate]; Barche antincendio; Barometri; Barre di comando da
utilizzare con computer, non per video-giochi; Bastoni per combattere
l’incendio; Batterie d’accensione; Batterie elettriche; Bilance; Binocoli [ottica];
Biochip; Boccagli; Boe di avvistamento; Boe di salvataggio; Boe di
segnalazione; Borse porta computer portatile; Braccialetti collegati [strumenti
di misura]; Braccialetti magnetici di identificazione; Bussole; Cablaggi elettrici
per automobili; Calamite decorative [magneti]; Calcolatrici; Calibri; Calzature
protettive contro incidenti, radiazioni e fuoco; Calorimetri; Campanelli
[apparecchi avvisatori]; Capsule di salvataggio in caso di calamità naturali;
Caricabatteria portatili; Caricabatterie; Caricabatterie per telefoni cellulari;
Carte-chiave codificate; Carte d’identità biometriche; Carte magnetiche; Carte
d’identità magnetiche; Cartucce per videogiochi; Caschi di protezione; Caschi
di protezione per lo sport; Caschi per l’equitazione; Caschi per realtà virtuale;
Casse acustiche; Catenelle per occhiali; Cavi di avviamento per motori; Cavi
elettrici; Cavi in fibra ottica; Cercapersone [beeper]; Chiavi USB; Chip a DNA;
Cicalini; Cineprese [apparecchi cinematografici]; Cinghie di sicurezza, escluse
quelle per sedili di veicoli o per attrezzature sportive; Cinghie per cellulari;
Cinture di peso per subacquei; Cinture di salvataggio; Circuiti integrati;
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Clessidre; Collari elettronici per l’addestramento degli animali; Colonnine
stradali luminose o meccaniche; Collettori elettrici; Compact disc [audiovideo]; Computer hardware; Computer portatili; Computer thin client;
Concentratori di domotica; Coni stradali; Connettori [elettricità]; Contapassi
[podometri]; Contatori; Controllori di interfaccia digitale per strumenti musicali
che sono interfacce audio; Convertitori; Coperte antincendio; Coperte di
salvataggio; Copertine per smartphone; Copricapo con funzione di elmetti
protettivi; Copriprese; Cordoncini per occhiali; Cornici per foto digitali; Covers
per assistenti personali digitali [PDA]; Covers per tablet; Crogioli; Cronografi
[apparecchi registratori di durata]; Cuffie con microfono; Cuffie con microfono
per giocare ai videogiochi; Cuffie per la musica; Custodie per computer
portatile; Custodie per smartphones; Densimetri; Diaframmi [acustica];
Diaproiettori; Diodi ad emissione luminosa [LED]; Diodi emettitori di luce a
punti quantici [QLED]; Diodi organici a emissione di luce [OLED]; Dischetti
magnetici; Dischi acustici; Dischi magnetici; Dischi ottici; Dischi ottici
compatti; Dischi riflettenti da indossare per prevenire incidenti stradali;
Disegni animati; Display numerici elettronici; Dispositivi audio e video per la
sorveglianza dei neonati; Dispositivi di autenticazione di sicurezza [token];
Dispositivi di pilotaggio automatico per veicoli; Dispositivi di comando per
servomotori; Dispositivi di protezione contro i raggi X non per uso medico;
Dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; Dispositivi di
visualizzazione da collocare sulla testa; Elaboratori elettronici; Emettitori
elettronici di segnali; Emettitori [telecomunicazione]; Emoticon scaricabili per
telefoni cellulari; Equalizzatori [apparecchi audio]; Estintori; Etichette
elettroniche per merci; Fibre ottiche [fili conduttori dei raggi luminosi]; Files di
immagini scaricabili; Files musicali scaricabili; Filtri per maschere respiratorie;
Fischietti di segnalazione; Fischietti sportivi; Gilet di sicurezza riflettente;
Ginocchiere per operai; Giradischi; Giubbotti antiproiettile; Giubotti
salvagente; Goniometri [strumenti di misura]; Grafiche scaricabili per telefoni
cellulari; Guanti di amianto per la protezione contro gli infortuni; Guanti di
realtà virtuale; Guanti i protezione contro i raggi X per uso industriale; Guanti
per la protezione contro gli infortuni; Guanti per subacquei; Imbracature per il
supporto durante il sollevamento di carichi; Impianti antincendio a spruzzo;
Impianti di allarme antifurto elettrici; Impianti di segnalazione luminosi o
meccanici; Indicatori automatici di bassa pressione nei pneumatici dei veicoli;
Indicatori della quantità; Indicatori della temperatura; Indicatori del livello
dell’acqua; Indicatori di livello della benzina; Indicatori di perdita di elettricità;
Indicatori di pressione; Indicatori di velocità; Indicatori di vuoto; Indumenti di
protezione antincendio; Indumenti di amianto per la protezione contro il fuoco;
Insegne digitali; Insegne luminose; Insieme di dati, registrati o scaricabili;
Interfacce audio; Interfacce [informatica]; Interrutori elettrici; Interruttori
[elettricità]; Kit viva voce; Lampade flash per smartphone; Lampade ottiche;
Lampeggiatori [segnali luminosi]; Lanterne magiche; Lanterne per segnali;
Laser di soccorso per segnalazione di razzi; Laser non per uso medico;
Lavagne bianche elettroniche interattive; Lenti a contatto; Lenti close-up;
Lenti di correzione [ottica]; Lenti d’ingrandimento [ottica]; Lenti ottiche; Lenti
per occhiali; Lenti per selfie; Lettori di dischi [per computers]; Lettori dvd;
Lettori [informatica]; Lettori multimediali portatili; Lettori per libri elettronici;
Lucchetti elettronici; Luci di segnalazione per la circolazione; Magneti;
Manichette antincendio; Manichini per test di collisione; Macchine per pesare;
Manometri; Maschere antipolvere con incorporata la purificazione dell’aria;
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Maschere per immersione; Maschere per saldatori; Maschere respiratorie non
per la respirazione artificiale; Matite elettroniche per unità di visualizzazione;
Megafoni; Memorie per computer; Microfoni; Microfoni senza fili con
altoparlante integrato; Microprocessori; Microscopi; Mirini fotografici;
Misuratori; Misure; Mixer audio; Modems; Monitor di visualizzazione video
portatili; Monitors [materiale informatico]; Monitors [programmi per
computers]; Montature di occhiali; Morsetti [elettricità]; Mouse [informatica];
Netbook; Obiettivi [ottica]; Occhiali; Nastri magnetici; Occhiali da sole;
Occhiali da sport; Occhiali intelligenti [smartglass]; Occhiali [ottica]; Occhiali
per 3D; Ologrammi; Orologi intelligenti [smartwatch]; Orologi marcatempo;
Oscillografi; Palline antincendio; Palmari [PDA]; Para-denti per lo sport;
Paradenti; Parafulmini; Para-testa per lo sport; Paraventi d’asbesto per
pompieri; Passaporti biometrici; Pellicola protettiva adattata per smartphone;
Pellicola di protezione adattata per schermo di computer; Pile galvaniche; Pile
solari; Portachiavi elettronici telecomandati; Portafogli elettronici scaricabili;
Portavoce; Programmi informatici, registrati; Programmi per computer,
scaricabili; Programmi registrati del sistema di gestione per computers;
Protezioni per lo schermo dei telefoni cellulari; Pubblicazioni elettroniche
[scaricabili]; Puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser];
Quadri di comando [elettricità]; Quadri di connessione; Quadri di distribuzione
[elettricità]; Razzi di salvataggio, non esplosivi e non pirotecnici; Registratori
contachilometri per veicoli; Registratori di cassa; Regolatori di voltaggio per
veicoli; Regolatori luminosi [dimmer]; Respiratori per il filtraggio dell’aria; Reti
di protezione contro gli infortuni; Reti di salvataggio; Ricetrasmittenti;
Ricevitori [audio, video]; Ricevitori telefonici; Riduttori [elettricità]; Rivelatori;
Robot da laboratorio; Robot per insegnamento; Robot di telepresenza; Scale
di salvataggio [trasportabili]; Scanner 3D; Scanners [informatica]; Scanner
[apparecchiature] per l’esecuzione di diagnostica automobilistica; Schede a
circuiti stampati; Schede di memoria per videogiochi; Schermi di proiezione;
Schermi per la protezione del viso degli operai; Scialuppe di salvataggio;
Segnali da nebbia non esplosivi; Segnali di sicurezza [luminosi]; Sensori di
parcheggio per veicoli; Serrature elettriche; Sirene; Simulatori per la guida o il
controllo di veicoli; Smartphone; Smartphone pieghevoli; Software per giochi
per computer, registrati; Software per giochi per computer, scaricabili;
Software [programmi registrati]; Software salvaschermo per computer,
registrato o scaricabile; Software scaricabili per la gestione di transazioni di
criptovaluta mediante l’uso della tecnologia della catena di blocchi; Sonar;
Spartiti elettronici, scaricabili; Specchi [ottica]; Stampanti per computers;
Stampanti per biglietti; Stringinaso per nuotatori; Strumenti a cannocchiale;
Strumenti d’allarme; Strumenti di misura; Strumenti d’osservazione; Strumenti
meteorologici; Strumenti per la navigazione; Suonerie per cellulari scaricabili;
Supporti ad anello per telefoni cellulari; Supporti adattati per i laptop; Supporti
a forma di anello per telefoni cellulari; Supporti audio; Supporti magnetici per
dati; Supporti ottici per dati; Tablet; Supporti progettati per telefoni cellulari e
smartphone; Tachimetri; Tappetini per cruscotto adatti a contenere telefoni
cellulari e smartphone; Tappetini per mouse; Tastiere del computer;
Telecamere di retrovisione per veicoli; Telefoni portatili; Telefoni senza fili;
Telegrafi [apparecchi]; Televisori; Teloni di salvataggio; Terminali interattivi
touch screen; Terminali per carte di credito; Termostati per veicoli; Tessere
magnetiche codificate; Tracciatori di attività fisica indossabili; Trackball
[periferiche per computer]; Traduttori elettronici tascabili; Transistors
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[elettronica]; Trasformatori; Trasmettitori telefonici; Triangoli di segnalazione
per veicoli in panne; Tute aptiche, diverse da quelle per fini medici; Tute di
protezione per aviatori; Unità centrali di elaborazione [processori]; Unità
periferiche per computers; Unità per nastri magnetici [informatica]; Valvole
amplificatrici; Videocamere; Videocassette; Videoproiettori; Videoschermi;
Videotelefoni; Vetri ottici; Visiere per caschi; Visori a sovrimpressione per
veicoli a motore; Caschi per motociclisti; Caschi di protezione per motociclisti;
Zattere di salvataggio; Prodotti virtuali scaricabili, ovvero, Programmi
informatici contenenti calzature, abbigliamento, cappelleria, articoli ottici,
borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte, giocattoli; Profumeria,
gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi virtuali online; Software
scaricabili per giochi interattivi per uso tramite una rete mondiale di computer
e attraverso varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Software scaricabile
per impegnarsi in social networking e interagire con le comunità online;
Software scaricabili per l’accesso e lo streaming di contenuti di
intrattenimento multimediale; Software scaricabili per fornire l’accesso ad
ambienti virtuali online; Software scaricabili per la creazione, la produzione e
la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar,
overlay digitali e skin per accesso e uso in ambienti online, ambienti virtuali
online e ambienti virtuali a realtà estesa; Risorse digitali scaricabili e file di
dati elettronici forniti con token non fungibili (NFT) e altre cripto-collezionabili
e beni non fungibili basati su blockchain.
Classe 18 Astucci per chiavi [pelletteria]; Bastoni da montagna; Bastoni da passeggio;
Bastoni per ombrelli; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti
vanity cases; Bauli; Bauli da viaggio; Borse; Borse [buste, sacchetti] in pelle
per imballaggio; Borse da spiaggia; Borse da sport; Borse della spesa con
rotelle; Borse lavorate a maglia; Borsellini; Borse per il bucato (non
sagomate); Borsette; Borsette da viaggio [in pelle]; Borse vuote per i ferri;
Briglie [finimenti]; Briglie per guidare i bambini; Cartelle, buste [articoli di
pelle]; Cartelle scolastiche; Cartone-cuoio; Cinghie di cuoio; Collari per
animali; Coperture per animali; Corregge per pattini; Etichette adesive in pelle
per borse; Finta pelle [imitazione del cuoio]; Foderi per ombrelli; Guarnizioni
in cuoio per mobili; Guinzagli [in pelle]; Imbracatura a tracolla per portare
neonati; Imitazioni di cuoio; Impugnature per borse della spesa; Maniglie per
valige; Marsupi per portare i bambini; Museruole; Ombrelli da sole;
Organizzatori per valigie; Parapioggia; Pelli rifinite; Porta-biglietti da visita;
Porta-carte [portafogli]; Portafogli; Porta-musica; Randsels [zainetti per la
scuola giapponesi]; Reti per la spesa; Sacche; Sacchi da campeggiatori;
Sacchi da viaggio; Sacchi per alpinisti; Scatole in cuoio o in cartone-cuoio;
Staffe; Valigette per documenti; Valigie; Valigie con rotelle; Valigie-fodera per
vestiti per il viaggio; Valigie motorizzate; Zainetti porta bebè; Zaini; Similpelle;
Selle per cavalli; Rivestimenti in pelle per mobili; Redini [briglie]; Valigette
ventiquattrore; Valigie in pelle; Zainetti; Zaini da escursionismo; Zaini per
scolari; Zaini sportivi; Portacarte.
Classe 25 Calzature; Calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a
corto raggio (NFC); Giacche da motociclismo; Guanti da motociclismo;
Completi impermeabili da motociclista; Stivali per motociclisti; Tute
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impermeabili per motociclisti; Abbigliamento sportivo; Articoli d’abbigliamento,
ovvero mutandine da donna, magliette, felpe con cappuccio, Pantaloni di tute,
Canotte, giacche a vento, Reggiseni per sport, Fasce per il sudore; T-shirts;
Felpe; Bermuda; Jeans in denim; Blue jeans; Jeans; Costumi da spiaggia;
Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento con LED integrati; Abbigliamento
in finta pelle; Abbigliamento in lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento
per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica;
Abbigliamento ricamato; Abiti; Abiti [completi]; Abiti scamiciati; Accappatoi da
bagno; Antisdrucciolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Articoli di
abbigliamento sportivo con sensori digitali; Bandane [foulards]; Bavaglini non
di carta; Berretti; Berretti essendo copricapo; Biancheria intima; Biancheria
personale antisudorifica; Boa [pelliccia da collo]; Body [biancheria intima];
Bretelle; Busti [biancheria intima]; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte;
Calzamaglie; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche;
Calzetteria; Calzini; Calzini che assorbono la traspirazione; Calzoncini;
Calzoncini da bagno; Camici; Camicie; Camicie a maniche corte; Camiciole;
Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta
[abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli; Casule;
Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti
[indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copriviso [abbigliamento],
non per uso medico o sanitario; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi da
bagno; Costumi da carnevale; Costumi da spiaggia; Cravatte; Cravatte
lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Culottes [biancheria intima];
Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento];
Fodere confezionate [parti di indumenti]; Ferramenti per calzature; Bandane
[foulards]; Fusciacche; Gabardine [indumenti]; Gambali di stivali; Ghette;
Giacche; Giarrettiere; Gilè per la pesca; Giubbi; Gonne; Grembiuli; Grembiuli
[indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti; Guanti [abbigliamento]; Guanti a
manopola; Guanti da pilota; Guanti da sci; Guanti per ciclisti; Guanti termici
per dispositivi a schermo tattile; Guardoli per calzature; Indumenti
confezionati; Indumenti contenenti sostanze dimagranti; Indumenti di carta;
Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Kimono; Leggings; Leggings
[pantaloni]; Livree; Maglie protettive [rashguards]; Maglie sportive; Maglioni;
Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelle da parrucchiere;
Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Mezze ghette; Minigonne a
pantalone; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutande [biancheria intima];
Mutandine per bebè; Mutandine [slip]; Mute per sci nautico; Panciotti;
Pantaloni; Pantofole; Paraorecchie [abbigliamento]; Parka; Pellicce; Pellicce
[indumenti]; Petti di camicie; Pettorine con maniche, non di carta; Pigiama;
Polsini [abbigliamento]; Poncho; Protezioni al tallone per scarpe; Punte di
calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseni;
Reggiseni adesivi; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno;
Sari; Sarong; Scaldacolli; Scaldapiedi [non elettrici]; Scarpe; Scarpe con
suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia;
Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Soggoli
[indumenti]; Solette; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sottogonne; Sottopiedi; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivaletti con lacci; Stivali; Stole [pellicce];
Suole per calzature; Tacchetti per scarpe da calcio; Tacchi; Talloniere per
calzature; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Tenute da judo; Tenute da karatè;
Toghe; Tomaie per calzature; Tronchetti; Turbanti; Tute [indumenti]; Uniformi;
Valenki [stivali in feltro]; Veli; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere come
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copricapo; Visiere di berretto; Zoccoli [calzature]; Maglie; Maglie intime
[maglieria].
Classe 35 Servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature,
abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori
da utilizzare online; Servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale,
ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria,
mobili e accessori; Servizi di mercati on-line, in relazione ai seguenti servizi:
Servizi di giochi di realtà virtuale; Aggiornamento e manutenzione dei dati in
banche dati informatiche; Allestimento di vetrine; Amministrazione
commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Amministrazione di
programmi di fidelizzazione dei consumatori; Assistenza nella gestione degli
affari; Consulenza nelle strategie di comunicazione nella pubblicità;
Consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni;
Consulenza per la gestione degli affari; Contabilità; Controllo finanziario;
Direzione di eventi commerciali; Distribuzione di campioni per scopi
pubblicitari; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Fornitura di classifiche
degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura di recensioni degli
utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura su mercato online di beni
e servizi per acquirenti e venditori; Gestione aziendale per conto degli
sportivi; Gestione di affari per conto di artisti; Indicizzazione di siti web a scopi
commerciali o pubblicitari; Investigazioni per affari; Marketing; Marketing di
influenza; Marketing mirato; Negoziazione di contratti di affari per conto di
terzi; Negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di
terzi; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari;
Organizzazione di fiere commerciali; Organizzazione di sfilate di moda a fini
promozionali; Ottimizzazione di motori di ricerca per promozione di vendita;
Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di programmi di televendite;
Produzione di spot pubblicitari; Promozione di prodotti mediante influencer;
Pubblicità; Pubblicità online su rete informatica; Relazioni pubbliche; Ricerca
di sponsor; Ricerche di marketing; Ricerche di mercato; Servizi di agenzie di
pubblicità; Servizi di agenzie per l’importazione e l’esportazione; Servizi di
approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre
imprese]; Servizi di comunicazione aziendale; Servizi di generazione di
contatti; Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi di intelligenza
competitiva; Servizi di intermediazione commerciale; Servizi di rassegne
stampa; Servizi di relazioni con i media; Servizi pubblicitari destinati alla
creazione di un’identità di marca per terzi; Sviluppo di concetti pubblicitari;
Valutazioni in affari commerciali; Fornitura di informazioni relative a contatti di
affari e commerciali; Assistenza nella gestione di aziende in franchising.
Classe 41 Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura on-line di calzature, abbigliamento,
cappelleria, occhiali, Articoli ottici, Borse, borse sportive, Zaini, Attrezzature
sportive, Arte, Giocattoli, profumeria, gioielleria, mobili e accessori virtuali non
scaricabili da utilizzare in ambienti virtuali; Divertimento, ovvero fornitura dei
seguenti prodotti: Personaggi digitali e cartoni animati e non animati, Avatar,
Sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non
scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; Servizi di realtà virtuale e
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giochi interattivi forniti online da una rete mondiale di computer e attraverso
varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Servizi di intrattenimento, ovvero
fornitura di software per giochi on-line, non scaricabili e Fornitura di
videogiochi on-line; Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura d’ambienti
virtuali in cui gli utenti possono interagire per tempo libero, scopi ricreativi o
intrattenimento; Divertimento, ovvero, Fornitura di ambienti online con
streaming di contenuti di intrattenimento e streaming dal vivo di eventi di
intrattenimento; Servizi di divertimento, Ovvero Organizzazione,
pianificazione e presentazione di performance virtuali ed eventi di
intrattenimento social; Accademie [educazione]; Allenamento [formazione];
Corsi di fitness cumulative; Cronometraggio in manifestazioni sportive;
Educazione; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Fornitura di informazioni in
materia di divertimento; Fornitura di informazioni in materia di educazione;
Fornitura di informazioni in materia di ricreazione; Fornitura di recensioni degli
utenti per scopi culturali o di intrattenimento; Fornitura di video online, non
scaricabili; Fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili;
Insegnamento della ginnastica; Messa a disposizione di impianti sportivi;
Noleggio di attrezzature di giochi; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad
eccezione dei veicoli; Noleggio di impianti sportivi; Noleggio di simulatori per
addestramento; Oganizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di
competizioni di sport elettronico; Organizzazione di competizioni sportive;
Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di
spettacoli [servizi di impresari]; Organizzazione e conduzione di eventi
sportivi; Organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali;
Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e direzione di
convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e gestione
di laboratori di formazione [workshop]; Pianificazione di ricevimenti
[divertimento]; Prenotazione di posti per spettacoli; Produzione di spettacoli;
Produzione di podcast; Produzione di musica; Produzione di films non per
scopi pubblicitari; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazione online di libri
e riviste elettroniche; Realizzazione di eventi ricreativi; Registrazione di films
su videonastri; Reportage fotografici; Servizi di acquisizione di immagini
fotografiche tramite drone; Servizi di campi sportivi; Servizi di club del
benessere [salute e fitness]; Servizi di divertimento; Servizi di educazione
fisica; Servizi di giochi forniti online da una rete informatica; Servizi di layout,
non per scopi pubblicitari; Servizi di locali notturni [divertimento]; Servizi di
messa a disposizione di films, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di
video on-demand; Servizi di messa a disposizione di programmi televisivi,
non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di
parchi di divertimento; Servizi di personal trainer [fitness]; Servizi di sport
elettronico; Servizi di valutazione di idoneità fisica a scopo di allenamento;
Servizi di video editing per eventi; Servizi educativi forniti da assistenti di
bisogni speciali; Servizi per l’acquisizione di certificati d’istruzione, ovvero
conduzione di corsi di formazione ed esami d’istruzione; Trasferimento del
know-how [insegnamento]; Tutoraggio; Formazione; Organizzazione di attività
sportive e culturali; Addestramento nel campo delle motociclette;
Addestramento sportivo; Allenamento sportivo.
Classe 42 Token non fungibili utilizzati con la tecnologia blockchain; Token non fungibili
utilizzati con la tecnologia blockchain per rappresentare un oggetto da
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collezione; Piattaforme software per fornire accesso a cripto-collezionabili,
token non fungibili e altri token per applicazioni; Fornitura d’uso temporaneo
di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione,
invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, criptocollezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di
transazioni digitali; Ospitare un sito web di comunità virtuale; Fornitura di
software non scaricabili sotto forma di cripto-collezionabili e token non
fungibili (NFT); Software non scaricabili per la creazione, la produzione e la
modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay
digitali e skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e
ambienti virtuali a realtà estesa; Progettazione grafica di materiali
promozionali; Programmazione di computer; Ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti per i terzi; Servizi di stilista; Stilismo [industrial design]; Sviluppo di
videogiochi e di giochi per computer; Controllo tecnico per autoveicoli;
Consulenza per la progettazione di siti web; Servizi di disegnatori di arti
grafiche; Servizi di disegnatori per imballaggi; Servizi di disegni industriali;
Conduzione di studi di progetti tecnici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
inglese dell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato seguente: ‘oggetti
necessari per la realtà virtuale’.
• https://www.lexico.com/definition/vr
https://www.lexico.com/definition/equipment
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la
riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche; guanti di realtà virtuale;
lavagne bianche elettroniche interattive; ricetrasmittenti; tablet; prodotti virtuali
scaricabili, ovvero, programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento,
cappelleria, articoli ottici, borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte,
giocattoli, profumeria, gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi
virtuali online’, così come i prodotti della classe 18, per esempio ‘bastoni da
montagna; borse da sport; etichette adesive in pelle per borse; selle per
cavalli; rivestimenti in pelle per mobili’, nonché i prodotti della classe 25, per
esempio ‘calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a
corto raggio (NFC); articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali;
costumi da bagno; guanti termici per dispositivi a schermo tattile; indumenti
contenenti sostanze dimagranti; mute per sci nautico; tenute da judo’, sono
‘oggetti necessari per la realtà virtuale’, per esempio perché possono essere
utilizzati per lo svolgimento di varie attività realizzate mediante la realtà
virtuale, quali l’allenamento, ecc., o sono utilizzabili in mondi virtuali, ecc…
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• Similmente, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di negozi al dettaglio
in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria,
occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori da utilizzare online;
organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; servizi di
approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre
imprese]’, così come i servizi della classe 41, per esempio ‘divertimento,
ovvero fornitura dei seguenti prodotti: personaggi digitali e cartoni animati e
non animati, avatar, sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono
online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; noleggio di
attrezzature di giochi; noleggio di simulatori per addestramento’, nonché i
servizi della classe 42, ad esempio ‘fornitura d’uso temporaneo di software
non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio,
ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, cripto-collezionabili,
token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di transazioni digitali;
software non scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di
disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e
skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti
virtuali a realtà estesa; servizi di disegni industriali; conduzione di studi di
progetti tecnici’, possono essere specificamente dedicati alla creazione,
vendita, promozione, distribuzione, ecc., di ‘oggetti necessari per la realtà
virtuale’.
• Infine, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di giochi di realtà virtuale’,
o i servizi della classe 41, per esempio realizzazione di eventi ricreativi;
servizi di sport elettronico; tutoraggio; formazione; addestramento sportivo’
possono essere realizzati mediante tali oggetti. Pertanto, il segno descrive il
tipo e la destinazione dei prodotti e servizi e la modalità di prestazione dei
servizi.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a
svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza,
nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) ec) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018714285 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tas




CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT CONTRO marchio raffigurante testa di un gallo blu, giallo e rosso. Parziale accoglimento 12.10.2022

L’opponente “CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT”, che ha registrato il marchio italiano anteriormente a quello opposto, ha presentato opposizione contro alcuni prodotti e servizi della domanda di un marchio figurativo blu, giallo e rosso, che ritrae la testa di un gallo.

Sussiste un rischio di confusione quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro economicamente collegate. Quando, si tratta di prodotti di consumo ordinari, è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, un sottomarchio.

I servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, in Classe 35, invece, sono realizzati da società specializzate nella commercializzazione con strategia personalizzata, quindi sono diversi dalla fabbricazione / realizzazione di prodotti, pertanto, nel caso di specie, dissimili dai prodotti dell’opponente.

La somiglianza visuale, auditiva e concettuale dei marchi figurativi in oggetto, li rende simili in grado medio, poiché quello antecedente reca la dicitura “CHANTECLAIR”, distintiva, ed il testo “FORCE & RESPECT”, che, invece, ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

Per tali ragioni, la domanda è stata accolta limitatamente per i prodotti e per i servizi identici a quelli dei marchi anteriori, non solo di quello dell’opponente de quo; per quelli appartenenti alle altre Classi, invece, la Divisione di Opposizione non ha ritenuto che sussista rischio di confusione, in quanto dissimili da quelli dei marchi anteriori.

OPPOSIZIONE N. B 3 153 426

Real Chimica S.r.l., via Monte Santo, 37, 20831 Seregno (MB), Italia (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Immobiliare F.Yw S.r.l., Vicolo Campana 15, 46100 Mantova, Italia (richiedente).

Il 12/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

  1. L’opposizione n. B 3 153 426 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:   Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.
Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.
   
  2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 474 863 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.
  3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.    

MOTIVAZIONI

In data 25/08/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 474 863  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146.

a) I prodotti e servizi

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; dentifrici; prodotti per la toeletta; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; saponi.

Classe 5: Alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; sostanze dietetiche per uso medico; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici; fungicidi, erbicidi.

Classe 21: Materiale per pulizia; materiali per la fabbricazione di spazzole; paglia di ferro; pettini e spugne; utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); spazzole (ad eccezione dei pennelli); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione).

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.

Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 3

I preparati per pulire e profumare; olii essenziali; profumeria; cosmetici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Gli estratti aromatici e fragranze e cosmetici naturali contestati sono compresi nelle ampie categorie di profumeria e cosmeticidell’opponente. Pertanto, sono identici.

I preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza  del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i saponi dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.
 

Servizi contestati in classe 35

I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.

I servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo contestati riguardano prodotti che sono dichiarati sopra identici, quindi il pubblico di riferimento, fornitore e canali di distribuzione sono gli stessi. Pertanto, i suddetti prodotti e i servizi contestati sono simili.

I restanti servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.

La natura e lo scopo dei servizi sopra menzionati sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti. Il mero fatto che alcuni prodotti possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi servizi. Pertanto, i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati devono essere considerati dissimili da tutti prodotti dell’opponente.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e i servizi che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

       
      

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Entrambi i marchi sono figurativi e includono un gallo rivolto a sinistra, il becco di colore giallo, e il bargiglio e la zona intorno agli occhi di colore rosso. Il gallo è posto su uno sfondo circolare blu scuro in entrambi i marchi, e non avendo alcun significato in relazione ai prodotti e servizi in questione, si considera un elemento distintivo in grado medio.

Nel caso del marchio anteriore, l’elemento figurativo si considera l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo rispetto ai restanti elementi figurativi e denominativi. Nel caso del marchio impugnato l’elemento figurativo è circondato da una cornice circolare bianca e blue, considerata un semplice elemento geometrico avente una funzione decorativa, e quindi non distintiva.

Il marchio anteriore si compone anche dalla scritta “CHANTECLAIR” in rosso, che non ha un significato per il pubblico di lingua italiana, ed è dunque distintivo. Al di sotto dell’elemento figurativo si legge il testo ‘FORCE & RESPECT’, scritto in blu. Tenendo conto della sua somiglianza con le parole equivalenti nella lingua del territorio di riferimento, tale testo verrà percepito quale avente il significato di ‘forza e rispetto’, e considerato descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi rilevanti, giacché potrebbe riferirsi alla durata dei medesimi e al rispetto dell’ambiente. Pertanto, tale slogan ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

Visivamente, i segni coincidono nel fatto che in entrambi appare la rappresentazione di un gallo. Tale animale appare in entrambi i marchi, e quasi negli stessi colori, a eccezione, per esempio, delle piume che nel marchio impugnato che sono gialle rispetto al marchio anteriore, in cui esso appare con le piume bianche. Inoltre, in entrambi segni, il gallo è rivolto a sinistra. Tuttavia, nel marchio anteriore il gallo ha un forte impatto visivo, per i motivi sposti sopra. I segni differiscono nella dicitura “CHANTECLAIR” la quale è distintiva, e “FORCE & RESPECT” del marchio anteriore, di limitata o nulla distintività, e negli elementi figurativi aggiuntivi del marchio impugnato, i cerchi bianchi e blu, che sono tuttavia decorativi e non distintivi e pertanto svolgono un ruolo secondario.

Pertanto, i segni sono visivamente quanto meno simili in grado medio.

Sotto il profilo fonetico, bisogna tenere conto che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché uno dei segni è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati all’elemento figurativo del gallo e tenendo conto che gli elementi verbali addizionali saranno percepiti come privi di significato (“CHANTECLAIR”) o come elementi di distintività molto limitata o nulla (“FORCE & RESPECT”), essi sono concettualmente molto simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione. 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di limitata capacità distintiva o addirittura non distintivi, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti sono identici e i servizi sono in parte simili e in parte dissimili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, essi si dirigono sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Nel presente caso assume poi particolare importanza il principio secondo il quale valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I segni sono visivamente, quanto meno, simili in grado medio e concettualmente molto simili.  Non è possibile valutare la somiglianza fonetica tra i segni. È importante notare come l’unico elemento del segno impugnato e l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo nel segno anteriore presentino molte similitudini. Tutti gli elementi rimanenti (a eccezione dell’elemento verbale ‘CHANTECLAIR’) svolgono un ruolo assai meno rilevante, trattandosi di elementi secondari e/o dotati di distintività limitata o nulla, per tutte le ragioni esplicitate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione.

I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all’impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento confonda direttamente i marchi e, di conseguenza, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sulle seguenti diritti anteriori:

·    Marchio dell’Unione Europea No 15 833 863 per il marchio figurativo  per prodotti nelle classi 3 e 5;

·    Marchio dell’Unione Europea No 16 276 008 per il marchio figurativo   per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

·    Marchio dell’Unione Europea No 18 165 066 per il marchio figurativo   per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

Gli altri marchi anteriori invocati dall’opponente presentano ulteriori differenze rispetto a quello messo a confronto, e che coprono gli stessi prodotti e prodotti delle classi 3, 5 e 21, che sono chiaramente dissimili ai servizi contestati rimanenti, perché presentano una differente natura e origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione e sono destinati ad un consumatore differente. Per tanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al titolare sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito Nel presente caso, il titolare non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d’Opposizione

Paola ZUMBO María Clara  IBÁÑEZ FIORILLO    Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




AtelierRoma parzialmente rifiutato Alicante 13-09-2022

AtelierRoma è il marchio in questione depositato in classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali; Esposizione commerciale di merci per attività promozionali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere
Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli, manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.

Ad avviso dell’esaminatore il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti significati: un luogo di lavoro di artigiani ubicato nella capitale della Repubblica Italiana, oppure un laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana.

Di conseguenza, il segno è descrittivo e privo di carattere
distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 13/09/2022
BUGNION S.P.A.
Via Sallustiana, 15
I-00187 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018627025
Vostro riferimento: 11.U2023.22.EM.1
Marchio: AtelierRoma
Tipo de marchio: Marchio figurativo
Nome del richiedente: UNINDUSTRIA – Unione degli Industriali
e delle imprese di Roma, Frosinone,
Rieti, Viterbo, Latina
Via Andrea Noale 206
I-00155 ROMA
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 31/01/2022 l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata
costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite
il link accluso.
L’obiezione si basava sui seguenti fatti:
Servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione:
Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;
Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;
Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini
commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di
spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,
manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;
Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.
Motivazione dell’obiezione:
• Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti
significati: Un luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della
Repubblica Italiana. Uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti,
situato nella capitale della Repubblica Italiana.
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i servizi obiettati nelle classi 35 e 41, quali, ad esempio,
pubblicità e marketing, servizi relativi all’esposizione, alle mostre, a fiere, etc.,
sono forniti in un laboratorio artigianale o in uno studio di artisti situato a
Roma. Pertanto, nonostante alcuni elementi grafici, costituiti da lettere
piuttosto comuni e perfettamente leggibili, il consumatore di riferimento
percepirebbe il segno come indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo
in cui sono forniti i servizi obiettati, inteso sia come luogo fisico (il laboratorio)
sia come provenienza geografica (Roma).
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a
svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
• Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono
un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere
distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata
sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e
dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
Prove a supporto dell’obiezione:
• il significato dei termini “ATELIER” e “ROMA”, contenuti nel marchio, è
supportato da riferimenti di dizionario/enciclopedia indicati sui link che
seguono (estratti in data 31/01/2022):
(ATELIER)
https://www.treccani.it/vocabolario/atelier
(ROMA)
https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Roma/
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II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
In data 27/05/2022, dopo aver richiesto una proroga concessa dall’Ufficio, il
richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come
segue:

  1. Il segno contiene determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un certo
    grado di ‘connotazione’ e quindi distintività.
  2. Il marchio figurativo corrisponde ad un progetto ideato da Unindustria. Non
    c’è alcuna provenienza da, né attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a
    Roma né altrove. Il marchio dovrebbe contraddistinguere iniziative – quali
    fiere, concerti, spettacoli, film, registrazioni musicali, balletti, sfilate,
    manifestazioni sportive, regate – ed una molteplicità di servizi turistici,
    fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto (quali i Roma sightseeing),
    escursionistici (quali gli itinerari della moda, del lusso, della cucina, della
    spiritualità, dei parchi regionali, delle oasi naturali), ecc., accuratamente
    selezionati. Il progetto presenta carattere prettamente istituzionale, in quanto
    costituirà una selezione e promozione da parte di Unindustria a favore del
    territorio e delle proprie aziende associate e sarà di supporto all’attività di
    sviluppo e promozione turistica, gastronomica, museale, dell’alta moda, ecc.
    del territorio, normalmente effettuate da Regione Lazio e Comune di Roma.
    L’idea di base del progetto è individuare stimoli legati ad un nuovo
    posizionamento di Roma verso la fascia alta del mercato turistico e di
    accoglienza, rilanciando l’immagine della città attraverso l’ideazione di un
    prodotto generale innovativo, che valorizzi le strutture ricettive di lusso, la
    ristorazione di qualità, il tessile e l’alta moda nonché i luoghi dell’arte e della
    cultura presenti nella capitale, solo richiamando lo spirito di ‘atelier’ e di studio
    di progettazione di alto livello.
    Il marchio di Unindustria non farà riferimento ad una sola azienda, che sia
    manifattura o servizi, bensì ad un insieme composito di realtà che operano in
    settori diversi (turistici, fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto, moda),
    capaci di rappresentare un valore unico e fortemente identitario.
    L’unione delle parole “Atelier” e Roma”, non ha dunque un valore descrittivo
    dei servizi che si vogliono designare, dato che non è assolutamente destinato
    né riferito a “…luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della
    Repubblica Italiana…uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti,
    situato nella capitale della Repubblica Italiana” ma solo intende richiamarsi
    all’artigianalità e, con essa, al valore del bello, attraente, lussuoso, che da
    sempre risiede e succede a Roma, nel senso di creazione di una diversa e
    rinnovata rappresentazione del luogo – ma anche di esclusività legata al
    valore dei prodotti/servizi di interesse coinvolti nell’iniziativa.
  3. L’Ufficio ha accettato i seguenti marchi in cui, al parere del richiedente, la
    descrittività sarebbe più marcata rispetto al marchio in discussione:
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    marchio dell’UE concesso nel 2021 , in favore di
    Confindustria, n. 018513332, per servizi nelle classi 35 e 41.
    • il marchio dell’UE , n. 017981872, concesso nel 2019, alla
    Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, per servizi nelle classi 35 e 41.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
    motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha
    deciso di mantenere la propria obiezione.
    Considerazioni generali:
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
    registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
    commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la
    destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del
    prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».
    Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i
    motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione.
    In questo caso, la percezione del marchio «ATELIER ROMA» dev’essere valutata
    con riferimento ai consumatori di lingua italiana.
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o
    indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di
    interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle
    caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano
    essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti
    segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione
    come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli
    che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a
    designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche
    essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003,
    T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che
    esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o
    servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire
    immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o
    di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
    § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
    4 /8
    registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare,
    quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un
    acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva,
    oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite,
    EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per
    la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03,
    Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «il carattere distintivo di un segno può essere
    valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la
    registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico
    pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    In merito alle osservazioni del richiedente:
  4. Il richiedente sostiene che gli elementi stilizzati conferiscono al marchio un
    certo grado di distintività. L’Ufficio non concorda con questa osservazione.
    Infatti, come spiegato nella notifica di rifiuto, gli elementi grafici nel segno
    , sono costituiti da lettere piuttosto comuni e perfettamente
    leggibili e sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio
    nel suo insieme.
    In tal senso, occorre ricordare che, per quanto riguarda l’incidenza degli
    elementi figurativi sul significato del marchio richiesto, secondo la
    giurisprudenza, la questione determinante è se gli elementi figurativi cambino,
    nella percezione del pubblico di riferimento, il significato del marchio richiesto
    rispetto ai prodotti/servizi di cui trattasi. Di conseguenza, occorre esaminare
    se, dal punto di vista del consumatore medio e ragionevolmente attento e
    avveduto, detti elementi consentano al marchio richiesto di discostarsi dalla
    mera percezione degli elementi denominativi utilizzati e, pertanto, siano in
    grado di rimettere in discussione il suo carattere descrittivo (08/11/2018, T759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30).
    I segni che consistono in una formulazione descrittiva e non distintiva
    presentata in caratteri tipografici di base/standard, – con o senza effetti di stile
    (grassetto, corsivo) – non sono registrabili. Nella fattispecie, nel marchio
    richiesto non esiste un elemento aggiuntivo che possa permettere di
    considerare che la unione dei termini “ATELIER” e “ROMA” sia inconsueta o
    abbia un significato proprio in grado di distinguere, nella percezione del
    pubblico di riferimento, i servizi di cui trattasi da quelli aventi un’altra origine
    commerciale. In particolare, contrariamente a quanto asserito dal richiedente,
    la grafia impiegata nel marchio in esame non è affatto inedita né possiede
    elementi di particolare originalità e distintività.
  5. Il richiedente sostiene che non intende utilizzare il marchio in modo descrittivo
    nel mercato, bensì come una sorta di marchio collettivo che farà riferimento
    ad un insieme di realtà che operano in settori diversi. Tuttavia, l’esame di un
    marchio deve essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del
    richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
    viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui
    all’articolo 7, RMUE. Il messaggio trasmesso dal segno, analizzato
    5 /8
    dettagliatamente nella notifica di rifiuto, è chiaro e indiscutibile: il segno
    informa i consumatori sul fatto che i servizi obiettati sono forniti in un atelier o
    da un atelier situato a Roma. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
    sminuisce la descrittività del segno, poiché ciò che conta è il significato che
    probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei servizi percepiranno. Ai fini
    dell’esame del segno effettuato dall’Ufficio, non si può considerare
    l’intenzione del richiedente sul modo in cui il pubblico dovrebbe percepire il
    marchio. Va peraltro rilevato che tali intenzioni possono cambiare nel corso
    del tempo ed essere dettate da criteri commerciali e di marketing che esulano
    dallo scopo dell’analisi da realizzare ai fini della registrabilità del segno.
    Il fatto che, come sostiene il richiedente, non ci sia alcuna provenienza da, né
    attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a Roma né altrove, è irrilevante
    poiché, secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario che i segni
    e le indicazioni componenti il marchio previsti dal sopracitato articolo siano
    effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, per fini
    descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda. È
    sufficiente, come emerge dal tono di tale disposizione, che questi segni e
    indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. È infatti sufficiente, per essere
    escluso dalla registrazione, che un segno, ai sensi di tale disposizione, possa
    designare, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica
    dei prodotti o servizi di cui trattasi.
    Il richiedente sostiene che il segno non sia descrittivo poiché si limita a
    rilanciare l’immagine della città di Roma e richiamare lo spirito di “atelier”.
    L’Ufficio non con concorda con questa osservazione. Come spiegato nella
    notifica di rifiuto, il segno in esame è composto da due elementi, ovverosia
    “ATELIER” e “ROMA”. Il significato veicolato da questi due termini sarà
    facilmente compreso dal pubblico di lingua italiana come ‘Un luogo di lavoro
    di artigiani situato nella capitale della Repubblica Italiana. Uno studio oppure
    laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica
    Italiana’.
    L’espressione “ATELIER ROMA” contenuta nel segno è grammaticamente
    corretta e semplice da capire, considerato che la separazione tra le parole è
    garantita dall’alternanza di minuscole e maiuscole. Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione non è considerata nient’altro che la somma delle sue parti perché, nella lingua italiana, ‘ATELIER’ è un nome comune per definire un luogo di produzione / rendimento di servizi, e ‘ROMA’ è la capitale d’Italia e quindi conosciuta da tutti.
    L’espressione di cui sopra non richiederà alcun passaggio mentale ulteriore da parte del pubblico di riferimento, il quale percepirà il suo significato in
    maniera intuitiva. La combinazione dei termini “ATELIER ROMA” non è prima facie idonea a dotare il marchio di un sufficiente grado di distintività, poiché l’espressione è perfettamente leggibile e corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico, nonché di immediata comprensione in relazione ai servizi in oggetto. Infatti, contrariamente a quanto argomentato dal richiedente, il consumatore medio di lingua italiana usufruendo dei servizi del
    richiedente contraddistinti dal segno in questione, quali ad esempio
    ‘esposizione commerciale di merci, organizzazione di fieri e spettacoli,
    organizzazione di convegni, organizzazione di eventi ricreativi e culturali, ecc.’ non penserebbe a concetti astratti di artigianalità e valore del bello, attraente, lussuoso, che da sempre risiede e succede a Roma, bensì percepirebbe, in maniera molto diretta ed intuitiva, che il fornitore dei servizi
    6 /8
    in questione è un atelier, ovvero un luogo dove si sviluppano diverse
    progettualità, che si trova a Roma. È quindi ravvisabile nel caso di specie una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il significato del segno e i servizi in questione.
    Pertanto, il segno nel suo complesso non contiene alcun
    ulteriore elemento che possa divergere da ciò che in commercio serve a designare le caratteristiche essenziali dei servizi nelle classi 35 e 41, per cui è richiesta la registrazione (per analogia, 20/09/2001, C-383/99 P, BABYDRY, EU:C:2001:461, § 39-40).
    Oltre a ciò, il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il marchio oggetto della domanda di
    registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di mercato interessato che potrebbe confutare l’analisi dell’Ufficio.
    Alla luce di quanto detto, i consumatori di riferimento non saranno in grado di percepire il segno come un identificatore commerciale appartenente a un
    determinato fornitore. Lo vedranno semplicemente come un’indicazione
    descrittiva e non distintiva. Si concentreranno solo sul significato intrinseco
    dell’espressione piuttosto che sulla sua presunta funzione di marchio.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere
    distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata
    sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e
    dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
  6. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili.
    Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni
    […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
    europea rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello
    di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno
    come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla
    base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della
    precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
    § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del
    principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio
    di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito
    commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
    EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con
    l’attuale domanda in quanto essi, oltre alla stilizzazione grafica dei termini
    contenuti nel marchio, presentano ulteriori elementi figurativi che dotano i
    rispettivi segni di distintività. Peraltro, a titolo meramente informativo, si indica
    che la versione denominativa del segno ‘VENICE SUSTAINABLE’ è stata
    rifiutata per mancanza di capacità distintiva.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e
    dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18
    7 /8
    627 025 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;
    Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;
    Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini
    commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di
    spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
    Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
    di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,
    manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;
    Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.
    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
    Classe 35 Gestione commerciale.
    Classe 41 Fornitura di informazioni in materia di intrattenimento.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
    presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
    per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
    decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
    decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
    motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
    soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
    Judit CSENKE
    8



TRIBIOTIC prodotti per animali – Marchio denominativo, parzialmente respinto – Alicante 02-08-2022

L’Ufficio esaminante ha ritenuto il marchio TRIBIOTIC, relativo a prodotti per gli animali, descrittivo della specie dei prodotti, poiché il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe che sono quelli di cui alle classi 5 e 31. Perciò, respinge in parte la domanda.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/08/2022
BUGNION S.P.A.
Via Vellani Marchi, 20
I-41124 Modena (MO)
ITALIA
Fascicolo nº: 018631414
Vostro riferimento: E1.C0006.22.EM.6/DP
Marchio: TRIBIOTIC
Tipo de marchio: Marchio denominativo
Nome del richiedente: CHEMI – VIT S.r.l.
Via Don Milani 5/C
I-42020 QUATTRO CASTELLA (RE)
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 10/02/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
L’Ufficio ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti contestati nelle classi 5 e 31 sono mangimi, integratori alimentari e dietetici nonché altri preparati per animali, composti da tre tipologie di organismi viventi, eventualmente utili a sostenere le loro difese immunitarie. Pertanto, il segno descrive la specie dei prodotti.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto alcuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018631414 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 5 Preparati farmaceutici per animali; Vitamine per animali; Additivi
medicati per alimenti per animali; Additivi medicati per mangimi per
animali; Integratori vitaminici per animali; Integratori medicati per
alimenti per animali; Prodotti nutraceutici per animali; Integratori
alimentari per animali; Mangimi medicati per animali; Integratori
antibiotici per gli alimenti per animali.
Classe 31 Alimenti per animali per lo svezzamento di animali; Mangimi per
animali; Mangimi a base di farinacei; Bevande per animali; Pasti per
animali; Biscotti per animali; Farine per animali; Preparati per mangimi
per animali; Mangimi bilanciati per animali; Mangimi sintetici per
animali; Pastoni [alimenti per animali]; Alimenti contenenti fosfati per
animali; Lievito per foraggio per animali; Alimenti per animali marini;
Alimenti per animali domestici; Miscele di mangimi per animali.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 5 Repellenti per animali; Collari antipulci e antizecche per animali; Collari antiparassitari per animali; Prodotti repellenti per animali; Shampoo insetticida, polveri insetticida, balsami insetticida e saponi insetticida per animali; Trattamento per la pelle [medicato] per animali; Prodotti [medicato] per lavare gli animali; Mutande igieniche per animali;
Pannolini per animali domestici; Collutori medicanti e antisettici per
animali; Polveri antipulci e antizecche, shampoo antipulci e antizecche,
balsamo antipulci e antizecche e saponi antipulci e antizecche per
animali.
Classe 31 Algarobilla [alimenti per animali]; Lettiere per animali, in particolare per gatti; Prodotti agricoli conservati per mangimi per animali; Sabbia per toelette per animali da compagnia; Materiali per cucce per animali.
Roberto D’ERME
Esaminatore




ACTIVEPILATES – Marchio denominativo parzialmente respinto – Alicante 03-08-2022

Il marchio ACTIVEPILATES ha ad oggetto prodotti sportivi quali abbigliamento, accessori e devices. L’Ufficio che ha esaminato il marchio, gli ha imputato un significato descrittivo, ma privo di carattere distintivo e ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese avrebbe potuto travisare in parte il suo significato, attribuendolo erroneamente ad un sistema di mantenimento della forma fisica costituito da esercizi eseguiti con o senza attrezzature. Perciò, ha parzialmente respinto la domanda per alcune classi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/08/2022
Laura Zana
Via Umbria 21/A
I-20068 Peschiera Borromeo (MI)
ITALIA
Fascicolo nº: 018666136
Vostro riferimento: M0066/AP
Marchio: ACTIVEPILATES
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Annalisa Pezzuolo
Piazza Napoli 7
I-20146 Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 25/03/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: un sistema di mantenimento della forma fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che: i prodotti elencati in Classe 9 sono video, pubblicazioni elettroniche scaricabili, software per computer e per dispositivi mobili, inclusi i cellulari, applicazioni scaricabili per dispositivi
mobili, inclusi i cellulari che riguardano o sono destinati a un sistema di mantenimento della forma fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate; gli articoli e le
attrezzature sportive per l’esercizio fisico e il fitness elencati in Classe 28 (macchine e attrezzature per l’esercizio cardiovascolare, macchine e attrezzature da pilates, tapis roulant, vogatori, biciclette fisse, bilancieri, pesi e manubri da palestra, palle tonificanti per pilates, anelli tonificanti per pilates, ecc.) sono destinati a un sistema di mantenimento della forma
fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate; infine, i servizi elencati in Classe 41 relativi a: i) corsi di fitness e pilates, online e non, e servizi di personal trainer; ii) formazione,
educazione e intrattenimento in ambito sportivo; iii) attività culturali, organizzazione di attività sportive e manifestazioni sportive, fiere, conferenze, esposizioni, e concorsi; iv) fornitura d’informazioni, pubblicazione di manuali e altre pubblicazioni (es. blog), scaricabili online e non, e produzione di video sono tutti servizi che hanno come oggetto o sono destinati a un sistema di mantenimento della forma fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti e servizi.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018666136 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 9 Video preregistrati; Trasmissioni video; Pubblicazioni scaricabili;
Pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; Software; Software scaricabile per
computer; Programmi per computer scaricabili; Applicazioni per computer
software scaricabili; Software ed applicazioni per dispositivi mobili;
Applicazioni per cellulari.
Classe 28 Articoli e attrezzature sportive; Macchine e attrezzature per l’esercizio cardiovascolare; Macchine e attrezzature da pilates; Tapis roulant per l’esercizio fisico; Vogatori per l’esercizio fisico; Biciclette fisse per
allenamento; Bilancieri (da palestra); Pesi e manubri da palestra; Attrezzi da interno per il fitness; Attrezzi da esterno per il fitness; Palle tonificanti per pilates; Anelli tonificanti per pilates.
Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Attività sportive; Servizi relativi a sport e fitness; Corsi di fitness; Corsi di fitness online; Corsi di pilates; Corsi di pilates online; Servizi di personal trainer [fitness]; Insegnamento di pilates;
Centri di fitness [esercizio ginnico]; Formazione; Formazione in ambito
sportivo; Fornitura di informazioni educative in materia di salute e fitness;
Pubblicazione di manuali in ambito sportivo; Pubblicazione di articoli e blog in ambito sportivo; Fornitura di pubblicazioni on-line non scaricabili in ambito sportivo; Pubblicazioni elettroniche on-line; Attività culturali; Produzione di video in ambito didattico; Produzione di video in ambito sportivo; Organizzazione e realizzazione di fiere a scopo culturale e didattico; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione di sport e manifestazioni sportive; Servizi di scrittura di blog.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 9 Hardware; Computers; Apparecchi e strumenti scientifici, fotografici, cinematografici, ottici e d’insegnamento; Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; Orologi intelligenti [smartwatch]; Occhiali; Custodie per occhiali; Cinturini per orologi intelligenti [smartwatch].
Classe 25 Abbigliamento; Abbigliamento sportivo; Tute sportive; Top sportivi; Leggings; Abbigliamento da mare; Abbigliamento da lavoro; Capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; Grembiuli; Costumi da bagno; Parei da bagno; Accappatoi; T-shirts; Felpe; Abiti; Camicie; Cappotti; Cinture [abbigliamento]; Cravatte; Giacche; Gonne; Maglieria; Maglioni; Pantaloni; Calzini; Calze sportive; Sciarpe; Guanti [abbigliamento]; Abbigliamento da notte; Pigiami; Biancheria; Biancheria intima; Cappelleria; Berretti; Bandane [foulards]; Calzature; Scarpe sportive; Sandali; Mascherina per il viso [abbigliamento]; Maschere per dormire; Accessori da portare al collo; Kimono; Cappe; Poncho; Tute [indumenti].
Classe 28 Guanti per sollevamento pesi; Tappetini da palestra; Borse per articoli sportivi; Protezioni per il corpo [articoli sportivi].
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Francesco TRAPASSI
È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di seguito.
L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione di una domanda di marchio dell’Unione europea – 25/03/2022 https://euipo.europa.eu/copla/document/336JQv




Pietre d’Arredo naturalmente ricostruite – marchio descrittivo respinto – Alicante 28-07-2022

Siamo di fronte al marchio “Pietre d’Arredo naturalmente ricostruite”, marchio di una azienda del settore arredamento. Ad avviso dell’ufficio preposto all’esame del marchio, lo stesso marchio è descrittivo del servizio arredamento e la pietra non evoca ma informa direttamente il consumatore finale del materiale usato per arredare.

Il marchio quindi non supera l’esame ed è rigettato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/072022
GIDIEMME S.R.L.
Via Giardini, 474 Scala M
I-41124 Modena
ITALIA
Fascicolo nº: 018584977
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: COLMEF S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE PONTE D’ASSI
I-06024 GUBBIO (PERUGIA)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 18/01/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo. L’obiezione motivata costituisce parte integrante
della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17/03/2022. Poiché contenevano un
riferimento non chiaro all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 12/05/2022 l’Ufficio ha
invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della
rivendicazione. Ha informato altresì che, in assenza di risposta, la rivendicazione si sarebbe
intesa come non pervenuta. Poiché il termine è trascorso senza risposta del richiedente,
l’Ufficio decide esclusivamente in merito al carattere distintivo intrinseco del marchio, in base
alle uniche osservazioni del richiedente, che possono essere sintetizzate come segue.

L’Ufficio non concorda. Da un lato la dizione ‘PIETRE D’ARREDO’ non evoca, ma informa
direttamente e chiaramente che i prodotti rivendicati sono pietre, e che tali prodotti sono
oggetti d’arredo, d’ornamento. Il fatto che esistano anche altri modi più o meno appropriati
per fare riferimento alle stesse caratteristiche dei prodotti in esame è irrilevante in quanto
l’analisi concerne solo gli elementi verbali presenti nel marchio oggetto di domanda.
Nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più usuali di
quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o
dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento
alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che
possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede,
però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare le dette caratteristiche
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Sotto altro profilo, l’idea che arredi ed ornamenti possano essere fatti in materiale naturale o
grezzo non è affatto inconsueta. Da sempre l’essere umano raccoglie ciò che trova in natura
per dargli un’applicazione pratica e soddisfare i propri bisogni, ivi incluso quello di utilizzare
pietre di ogni tipo sia allo stato grezzo che naturale o lavorato, per costruire ed abbellire
abitazioni, pavimenti, tetti, ecc. Pertanto, nel vedere il marchio in esame non vi è dubbio che
il consumatore di riferimento rinverrebbe immediatamente questo significato, percependolo
dunque come descrittivo dei prodotti rivendicati, della loro natura (pietre, rocce ornamentali)
e qualità (rifatte, ricomposte o riordinate, secondo la propria natura, in modo naturale) anche
in base alla consuetudine millenaria di utilizzare tali elementi per costruire e ornare i propri
manufatti.
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Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
giurisprudenza consolidata:
il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
nella quale trae origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale cui fa
riferimento il richiedente.
Inoltre, il caso citato dal richiedente non è direttamente confrontabili con l’attuale domanda in
quanto si riferisce alla registrazione di un marchio figurativo ( ) che è
diverso dal marchio in questione, sia per la presenza di una veste grafica assente nella
domanda in esame, che per l’assenza degli altri elementi verbali invece presenti nella
domanda di marchio europeo.
Il richiedente sostiene infine che alcuni suoi concorrenti utilizzerebbero la dizione ‘pietre
d’arredo’ sulla scia del proprio successo. Tuttavia, in assenza di argomentazioni e prove al
riguardo, l’Ufficio ritiene che l’uso delle componenti verbali ‘PIETRE D’ARREDO’, come
documentato tramite i link nella lettera di obiezione, dimostra che si tratta di una modalità,
comune in commercio, di designare prodotti analoghi a quelli oggetto della domanda di
marchio europeo, che descrive le caratteristiche dei prodotti e, come tale, deve rimanere
libera e non oggetto di monopolio.
Poiché il richiedente non ha dimostrato che il segno non è descrittivo dei prodotti designati,
lo stesso è privo di carattere distintivo in quanto anche gli elementi stilizzati in esso presenti
sono insufficienti a distrarre il consumatore dal significato descrittivo veicolato dai suoi
elementi verbali. Il segno è dunque inadatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio,
che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018584977 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata




GIN.IT marchio descrittivo Alicante 21-07-2022

Il termine GIN per un prodotto in classe 33 vini, liquori e distillati è descrittivo per cui non è registrabile.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo
di una domanda di marchio dell’Unione europea
(Articolo 7 RMUE)
Alicante, 21/07/2022
A.BRE.MAR. S.R.L.
Via Servais, 27
I-10146 Torino
ITALIA
Fascicolo nº: 018503294
Vostro riferimento: MCE26085
Marchio: GIN.IT
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: MAGNOBERTA DISTILLERIA di LUPARIA
Alberto & Figli s.a.s.
Via Asti 6
I-15033 Casale Monferrato
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 15/07/2021 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo. L’obiezione motivata costituisce parte integrante
della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 26/08/2021, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. Il consumatore potenziale ed abitudinario dei suddetti prodotti e servizi è
    generalmente ben informato, poiché dotato di preparazione professionale in quanto
    costituito solitamente da un operatore informatico, tecnico o sistemista di elevato
    livello e preparazione.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 5
  2. La costruzione dell’espressione “GIN.IT” in forma di indirizzo web, crea dissonanza
    percettiva e aumenta la distanza evocativa con i prodotti. Il segno è indirettamente
    evocativo di una caratteristica descrittiva dei prodotti. L’espressione completa
    “GIN.IT” è un’indicazione vaga ed indeterminata che non esprime la specie, la
    qualità, ecc., dei prodotti rivendicati.
  3. il marchio “GIN.IT” n. 302016000128424 è già oggetto di registrazione sul territorio
    italiano in formato figurativo sin dall’anno 2018.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio”. Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il
    paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte
    dell’Unione.
    Per costante giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità
    di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle
    caratteristiche di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere
    liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni
    siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003,
    C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA,
    EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).
    Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche
    del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del
    marchio, vale a dire quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio al
    fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal
    marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza
    si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA,
    EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28).
    Conseguentemente, affinché un segno ricada nell’impedimento alla registrazione enunciato
    dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione
    sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al
    pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione
    dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17,
    MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).
    Al fine di valutare se un marchio è descrittivo o meno, il segno deve essere esaminato nel
    suo insieme. Tuttavia, è possibile eseguire un esame analitico di ciascuna delle sue singole
    componenti (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-AktienIndex / Multi Markets Fund,
    EU:C:2012:147, § 23).
    Pagina 3 di 5
    Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere
    effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario
    e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA,
    EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).
    In base a una giurisprudenza costante, sussiste un’evidente intersecazione degli ambiti di
    applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai punti b) e c) dell’articolo 7,
    paragrafo 1, RMUE, il che implica, in particolare, che un marchio che sia descrittivo delle
    caratteristiche di determinati prodotti è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere
    distintivo in relazione a questi stessi prodotti, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che
    possano giustificare l’assenza di carattere distintivo (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
    EU:C:2004:87, § 18-19).
    L’esame del carattere distintivo, così come della descrittività di un segno, comprende un
    esame analitico dei singoli elementi che lo compongono ma deve, in ogni caso, basarsi
    anche su un’analisi di tipo sintetico e complessivo di tutti gli elementi (25/10/2007, C238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip
    der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
    Contrariamente a quanto affermato dal richiedente nell’argomento di cui al punto 1, il
    pubblico di riferimento non è costituito da operatrici informatiche, o operatori informatici,
    tecnici o sistemisti, o tecniche e sistemiste, ma soprattutto dalle consumatrici e dai
    consumatori delle bevande alcoliche, non alcoliche, etc. in oggetto delle classi 32 e 33. Tali
    prodotti si rivolgono principalmente al grande pubblico. Inoltre, data la natura dei prodotti, il
    livello di attenzione di tale pubblico sarà medio (per analogia, 28/04/2016, T-803/14, B’lue,
    EU:T:2016:251, § 20).
    Inoltre, non è oggetto di contestazione l’affermazione dell’Ufficio secondo cui il pubblico di
    riferimento è il pubblico di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese,
    italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e
    ungherese dell’Unione europea.
    Peraltro, anche ai fini della rivendicazione secondaria ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in
    virtù della quale il richiedente potrebbe allegare prove relative al carattere distintivo acquisito
    con l’uso del marchio, si fa presente che il pubblico di lingua inglese dell’Unione europea è
    composto come minimo dal pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale
    (22/06/1999, C-34/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:32, § 26), invero, Irlanda e Malta.
    Tuttavia, la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico in Danimarca,
    Svezia, Finlandia e Paesi Bassi è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look,
    EU:T:2008:534, § 23). Lo stesso vale per Cipro, dove l’inglese era l’unica lingua ufficiale fino
    al 1960 e continua ad essere parlato da una parte significativa della popolazione
    (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09,
    Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Di conseguenza, il pubblico di riferimento di
    lingua inglese comprende, come minimo, gli Stati membri menzionati in questo paragrafo.
    Per ragioni di completezza, si ricorda altresì che il pubblico di lingua tedesca dell’Unione
    europea è costituito dai consumatori e dalle consumatrici della Germania e dell’Austria
    (18/02/2022, R 1641/2021-4, Schnelle Pfanne, § 6). Infine, il pubblico francofono dell’Unione
    Europea è costituito dalle consumatrici e dai consumatori di Francia, Belgio e Lussemburgo
    (19/11/2018, R 59/2018-2, Hotel du Vin & Bistro (fig.), § 18).
    Rispetto all’argomento di cui al punto 2, il richiedente non contesta il significato del segno
    dedotto in obiezione, alla quale si rimanda, ma il fatto che l’espressione “GIN.IT” in forma di
    indirizzo web sia vaga e indeterminata rispetto ai prodotti in oggetto. Al contrario, l’Ufficio
    Pagina 4 di 5
    ritiene non superata la propria obiezione secondo la quale il segno sarà percepito dal
    pubblico di riferimento come indicativo dell’informazione che i prodotti oggetto della
    obiezione sono bevande alcoliche, non alcoliche, etc. disponibili su un sito Internet italiano di
    natura commerciale specializzato in gin. Pertanto, il segno descrive la provenienza
    geografica/il luogo in cui sono reperibili i prodotti.
    Rispetto al marchio italiano di cui al punto 3, si fa notare che lo stesso, contrariamente al
    marchio in oggetto, è figurativo. Inoltre, rimandando l’esame del marchio citato all’analisi
    relativa alla rivendicazione secondaria del carattere distintivo acquisito con l’uso del marchio
    in oggetto, l’Ufficio ritiene in questa sede di dover puntualizzare che, in base alla
    giurisprudenza consolidata, il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un
    sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso
    specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
    conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea]
    deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Per ragioni di completezza, si ricorda che gli aspetti che in questa sede non sono stati trattati
    saranno presi in considerazione in sede di esame della rivendicazione secondaria avanzata
    dal richiedente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, relativa all’analisi del carattere
    distintivo acquisito con l’uso del marchio in oggetto.
    IV. Conclusioni
    Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e
    articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 18 503 294 è dichiarata descrittiva e
    non distintiva nel territorio di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese,
    italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e
    ungherese dell’Unione europea per tutti i prodotti oggetto della domanda.
    A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
    confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
    dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
    a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
    della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
    scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
    ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
    EUR.
    Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
    dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3.



WALL Alicante 7.07.2022 rifiuto di marchio comunitario

“Wall” tradotto dall’inglese è “muro”, “parete”.

Ad avviso dell’ufficio esaminatore, muro indica qualcosa che si può appendere ad un muro ad una parete per cui la Classe 11 è stata respinta e cioè: Accumulatori di calore; Accumulatori di vapore; Aerotermi; Apparecchi ad aria calda; Apparecchi da bagno per l’idromassaggio; Apparecchi da cucina a microonde; Apparecchi di clorazione per piscine; Apparecchi di deodorazione dell’aria; Apparecchi di deodorazione.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/07/2022
MAR.BRE S.R.L.
Via San Filippo, 2
I-60044 Fabriano (AN)
ITALIA
Fascicolo nº: 018673331
Vostro riferimento: BLU.WALL.EUP
Marchio: WALL
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: BLUPURA S.R.L.
Via Erideo Marinucci, 2/4
Z.I. Squartabue
62019 Recanati (MC)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 06/04/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della
presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Nella notifica l’Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua inglese
attribuirebbe al segno il significato di “muro, parete” e lo percepirebbe come un’indicazione
non distintiva che i prodotti sono connessi ad un muro o una parete, in quanto appesi o
attaccati ad un muro o ad una parete, o a ciò destinati. Pertanto, il pubblico di riferimento
tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
meramente come un’informazione relativa al tipo di prodotti, loro caratteristiche o scopo
generale. Inoltre, come evidenziato da una ricerca condotta su internet, i cui risultati sono
riportati nella lettera di obiezione, il segno è abitualmente utilizzati in relazione al marketing
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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dei prodotti interessati ed è quindi privo di carattere distintivo per quei prodotti.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018673331 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 11 Accumulatori di calore; Accumulatori di vapore; Aerotermi; Apparecchi ad
aria calda; Apparecchi da bagno per l’idromassaggio; Apparecchi da cucina
a microonde; Apparecchi di clorazione per piscine; Apparecchi di
deodorazione dell’aria; Apparecchi di deodorazione, non per uso personale;
Apparecchi di deodorizzazione non per uso personale; Apparecchi di
ionizzazione per il trattamento dell’aria o dell’acqua; Apparecchi di
riscaldamento a combustibile solido, liquido o gassoso; Apparecchi di
riscaldamento e raffreddamento per l’erogazione di bevande calde e fredde;
Apparecchi e macchine frigoriferi; Apparecchi e macchine per il ghiaccio;
Apparecchi e macchine per la depurazione dell’acqua; Apparecchi e
macchine per la depurazione dell’aria; Apparecchi ed impianti di
essiccamento; Apparecchi ed impianti di illuminazione; Apparecchi ed
impianti di raffreddamento; Apparecchi ed impianti di refrigerazione;
Apparecchi ed impianti per addolcire l’acqua; Apparecchi ed impianti per la
cottura; Apparecchi ed impianti sanitari; Apparecchi ed installazioni di
ventilazione [climatizzazione]; Apparecchi elettrici di cottura; Apparecchi
elettrici di riscaldamento; Apparecchi per asciugare le mani, per lavandini;
Apparecchi per bagni; Apparecchi per bagni d’aria calda; Apparecchi per
climatizzazione dell’aria; Apparecchi per cuocere; Apparecchi per
disinfettare per uso medico; Apparecchi per filtrare l’acqua; Apparecchi per il
raffreddamento di bevande; Apparecchi per la deodorizzazione dell’aria;
Apparecchi per la depurazione del gas; Apparecchi per la depurazione
dell’olio; Apparecchi per la disinfezione; Apparecchi per l’essiccazione;
Apparecchi per l’idromassaggio; Apparecchi per multicottura; Armadi
frigoriferi; Asciugabiancheria, elettrici; Asciugacapelli; Barbecues; Bide;
Bocche d’acqua [idranti]; Cabine doccia; Cabine per doccia; Caldaie a gas;
Caldaie di riscaldamento; Caldaie, diverse da parti di macchine; Caldaie per
lavanderie; Caloriferi; Caminetti da appartamento; Canne fumarie per
caldaie di riscaldamento; Cantinette per il vino, elettriche; Cappe aspiranti
da cucina; Cappe di aerazione; Cappe di aerazione per laboratori; Cassette
di scarico dell’acqua; Collettori solari a conversione termica [riscaldamento];
Collettori solari [riscaldamento]; Congelatori; Cucine economiche;
Depuratori di gas [parti di impianti del gas]; Depuratori non automatici per
impianti di riscaldamento a vapore; Deumidificatori; Diffusori [illuminazione];
Diodi che emettono luce [LED]; Dispositivi per il raffreddamento dell’aria;
Docce; Elementi riscaldanti; Essiccatoi elettrici per biancheria; Essiccatori
[apparecchi]; Essiccatori d’aria; Evaporatori; Festoni luminosi decorativi per
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le feste; Fiaccole; Filtri per il condizionamento dell’aria; Filtri per l’acqua
potabile; Focolari; Fontane; Forni a microonde per uso industriale; Forni
dentari; Forni di cucina; Forni, esclusi quelli per uso di laboratorio; Forni per
panetteria; Forni solari; Friggitrici ad aria; Friggitrici elettriche; Frigoriferi,
apparecchi di raffreddamento e congelatori per scopi di conservazione
medica; Gabinetti [w.-c.]; Generatori di bollicine per idromassaggio;
Generatori di vapore non parti di macchine; Getti d’acqua ornamentali;
Ghiacciaie, elettriche; Ghirlande luminose decorative per le feste; Globi per
lampade; Impianti automatici per l’abbeveraggio; Impianti di climatizzazione
dell’aria; Impianti di produzione di vapore; Impianti di riscaldamento; Impianti
di riscaldamento ad acqua calda; Impianti e macchine per rinfrescare;
Impianti per filtrare l’aria; Impianti per la depurazione dell’acqua; Impianti per
la depurazione delle acque di fogna; Impianti per sauna; Lampadari;
Lampade a gas; Lampade a raggi ultravioletti non per uso medico; Lampade
ad arco; Lampade ad olio; Lampade da laboratorio; Lampade di sicurezza;
Lampade elettriche; Lampade germicide per la depurazione dell’aria;
Lampade per arricciare; Lampade per illuminazione; Lampade
polimerizzanti, non per uso medico; Lampioni stradali; Lanterne cinesi;
Lanterne con candele; Lanterne per illuminazione; Lavabi; Lavandini;
Macchine a vapore per stirare tessuti; Mensole da parete per becchi a gas;
Numeri per le case, luminosi; Orinatoi essendo sanitari; Paralumi;
Plafoniere; Pompe di calore; Portalampade per lampadine elettriche;
Portaparalumi; Proiettori; Proiettori di luce; Radiatori elettrici; Radiatori, non
per macchine [riscaldamento]; Radiatori per riscaldamento centrale;
Raffreddatori d’acqua [impianti]; Raffreddatori di liquidi [impianti];
Recuperatori di calore; Refrigeratori; Refrigeratori, elettrici; Riflettori di
lampade; Riscaldatori d’aria; Rubinetti; Rubinetti miscelatori per condotte
d’acqua; Rubinetti per miscelatori per tubi d’acqua; Rubinetti per tubazioni e
condotte; Rubinetti per tubi e condotte; Rubinetti per tubi e tubazioni;
Scaldabagni; Scaldacqua; Scaldini elettrici; Sciacquoni; Sterilizzatori;
Sterilizzatori d’acqua; Sterilizzatori dell’aria; Sterilizzatori per l’acqua;
Sterilizzatori per l’aria; Stufe [apparecchi di riscaldamento]; Tazze da
gabinetto [WC]; Tubi di lampade; Tubi luminosi per illuminazione;
Umidificatori; Umidificatori per radiatori di riscaldamento centrale; Utensili
per la cottura, elettrici; Ventilatori [climatizzazione]; Vetrine frigorifere;
Vetrine riscaldate.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 11 Abbigliamento riscaldato elettricamente; Accendigas; Accenditori automatici
per becchi a gas; Accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi a
gas; Accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi ad acqua;
Accessori di regolazione e di sicurezza per condotte di gas; Accessori di
regolazione per apparecchi dell’acqua o del gas e per condotte dell’acqua o
del gas; Accessori di sicurezza per apparecchi dell’acqua o del gas e per
condotte dell’acqua o del gas; Alambicchi; Alimentatori di caldaie per
riscaldamento; Apparecchi di carico per forni; Apparecchi di cromatografia
per uso industriale; Apparecchi di filtrazione per acquari; Apparecchi di
illuminazione per veicoli; Apparecchi di riscaldamento per acquari;
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Apparecchi e impianti di riscaldamento nel pavimento; Apparecchi elettrici
per fare lo yogurt; Apparecchi per disidratare prodotti alimentari organici;
Apparecchi per distillare; Apparecchi per essiccare il foraggio; Apparecchi
per fumigazioni non per uso medico; Apparecchi per la sterilizzazione dei
libri; Apparecchi per la sterilizzazione di libri; Apparecchi per prese d’acqua;
Apparecchi per riscaldare la colla; Apparecchi per tostare il caffè;
Apparecchi per tostare il malto; Armature per forni; Autoclavi, elettriche, per
cucinare; Becchi ad alcool; Becchi ad incandescenza; Becchi di lampade;
Bollitore elettrico ad immersione; Bollitori elettrici; Bruciatori; Bruciatori a
gas; Bruciatori ad acetilene; Bruciatori ad olio; Bruciatori da laboratorio;
Bruciatori germicidi; Bruciatori ossidrici; Cabine trasportabili per bagni turchi;
Caffettiere elettriche; Calze riscaldate elettricamente; Camere bianche
[impianti sanitari]; Camere frigorifere; Camini della torcia per l’industria
petrolifera; Capsule per caffe, vuote, per macchine da caffe elettriche;
Carbone per lampade ad arco; Cenerai di focolari; Colonne di distillazione;
Condensatori di gas eccetto parti di macchine; Condotti di ciminiere;
Condotti [parti di impianti sanitari]; Cuscini scaldati elettrici, non per uso
medico; Disidratatori alimentari, elettrici; Dispositivi anabbaglianti per veicoli
[guarnizioni per lampade]; Dispositivi termici antiappannanti per finestrini di
veicoli; Fanali ad acetilene; Fanali per automobili; Fanali per biciclette;
Fanali per motocicli; Fanali per veicoli; Fanali portatili; Faretti da sub; Fari
per automobili; Fari per veicoli; Ferri per pasticceria elettrici; Filamenti di
carbone per lampadine elettriche; Filamenti elettrici per riscaldare; Fili di
magnesio [illuminazione]; Fontane di cioccolato, elettriche; Fornaci, escluse
quelle per uso di laboratorio; Fornelli; Fornelli da cucina; Fornelli per cous
cous, elettrici; Fucine trasportabili; Gabinetti di decenza portatili; Generatori
di acetilene; Girarrosto; Girarrosto (parti di apparecchi di cottura); Griglie
[apparecchi di cottura]; Griglie per focolari; Impianti automatici per
trasportare la cenere; Impianti di bagni; Impianti di condizionamento dell’aria
per veicoli; Impianti di condotte d’acqua; Impianti di distribuzione di acqua;
Impianti di polimerizzazione; Impianti di raffreddamento del tabacco; Impianti
di riscaldamento per veicoli; Impianti di ventilazione [climatizzazione] per
veicoli; Impianti d’illuminazione per veicoli aerei; Impianti per dissalare
l’acqua di mare; Impianti per il raffreddamento del latte; Impianti per il
trattamento di combustibili e moderatori nucleari; Impianti per
l’approvvigionamento d’acqua; Inceneritori; Lampade per la manicure;
Lampade per minatori; Lampadine elettriche; Lampadine elettriche per alberi
di natale; Lampadine per acquari; Lampadine per illuminazione; Lampadine
per indicatori di direzione per veicoli; Luci direzionali per biciclette; Macchine
da caffe elettriche; Macchine d’irrigazione per l’agricoltura; Macchine
elettriche per la produzione di tortine di riso, per uso domestico; Macchine
per cuocere il pane; Macchine per fare il pane; Macchine per la nebbia;
Macchine per la produzione di gelati; Macchine per la produzione di latte di
soia, elettriche; Marmitte autoclavi, elettriche; Pastorizzatori; Piastre di
riscaldamento; Piastre elettriche; Piastre scaldanti; Pietre laviche per
grigliate [barbecue]; Pistole termiche; Presse per tortillas, elettriche; Reattori
nucleari; Recipienti frigoriferi; Registri per regolare il tiraggio di camini o
ciminiere; Regolatori di tiraggio [riscaldamento]; Reticelle per lampade;
Riflettori per veicoli; Riscaldatori per tazze con alimentazione USB;
Rivestimenti di forni in argilla refrattaria [chamotte]; Rivestimenti sagomati di
fornaci; Rompigetto; Rondelle di rubinetti per l’acqua; Rondelle per rubinetti;
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Sacche scaldapiedi elettriche; Samovar elettrici; Sbrinatori per veicoli;
Scaldaferri; Scaldaletti; Scaldamani con alimentazione USB; Scaldapiedi
elettrici o non elettrici; Scalda-poppatoi [elettrici]; Scaldavivande; Scaldini da
tasca; Scaldini per il letto; Scambiatori termici, diversi da parti di macchine;
Sedili di gabinetti [WC]; Serbatoi per acqua sotto pressione; Serpentine
[parti di impianti di distillazione, di riscaldamento o di raffreddamento];
Sistemi di coltivazione idroponica; Soffierie [parti di impianti di
climatizzazione]; Spiedi per rosticceria; Spine per tubi e condotte; Stoppini
adattati per stufe ad olio; Supporti per carico di forni; Tajines elettriche;
Tappeti riscaldati elettricamente; Tappi di radiatori; Termocoperte, non per
uso medico; Termo-pentole elettriche; Torce da testa; Torce elettriche;
Torrefattori; Torrefattori di tabacco; Torrefattori per frutta; Torri di raffinazione
per la distillazione; Tostapane; Tostini [per abbrustolire il caffe]; Tubi a
scarica elettrica per l’illuminazione; Tubi per caldaie di riscaldamento; Ugelli
per irrigazione goccia a goccia [accessori per l’irrigazione]; Valvole
regolatrici del livello nei serbatoi; Valvole termostatiche [parti di impianti di
riscaldamento]; Vaporiere per alimenti, elettrici; Vaporizzatori facciali
[saune]; Vasche a massaggio d’acqua; Vasche da bagno; Vasche da bagno
per semicupi; Vasche di raffreddamento per forni; Vasi di espansione per
impianti di riscaldamento centrale; Ventilatori elettrici per uso personale;
Vetri per lampade; Yogurtiere elettriche.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Valeria NIMMO
È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link r




NOSERELAX – Marchio comunitario rifiutato Alicante 12-07-2022

L’Ufficio preposto all’esame dei marchi ha ritenuto che il consumatore finale percepirebbe il segno «NOSERELAX» come elogiativo dei prodotti in classe 5 cioè in quanto capaci di portare sollievo dalla congestione nasale. Per questo il marchio non ha superato l’esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/07/2022
NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.
Viale Achille Papa, 30
I-20149 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018630816
Vostro riferimento: T021761EM-01/GAZ/Fc
Marchio: NOSERELAX
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: RICERFARMA S.R.L.
Via Egadi, 7
I-20144 Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 28/01/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della
presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
L’Ufficio ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe il segno
«NOSERELAX» semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che
i prodotti contestati in classe 5 sono dei rimedi che portano sollievo dalla congestione
nasale. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a
evidenziare aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che il loro uso produrrà l’effetto desiderato
d’alleviare il consumatore dalla congestione nasale.
Benché il segno riproduca i termini «NOSE» e «RELAX» combinati in una sola parola, tale
combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non conferisce al marchio nel
suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale
da rendere il segno, considerato nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si
richiede la protezione, da quelli di altre imprese.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018630816 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di




COOL WATER – Marchio bibita rifiutato perché descrittivo – Sentenza EUIPO 09.06.2022

il marchio COOL WATER è identificativo di bibite, ad uso umano ed animale, costituite da acqua (water), consumate a temperatura relativamente fredda (cool), perciò è stato rifiutato perché considerato descrittivo della specie e della qualità dei prodotti

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/06/2022
STUDIO RUBINO SRL
Via Lucrezia della Valle,84
I-88100 Catanzaro
ITALIA
Fascicolo nº: 018650092
Vostro riferimento: 21482
Marchio: COOL WATER
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: KOFA SOLUTION SRO
SLOVACKA 2511/13
SK-69002 BRECLAV 2
ESLOVAQUIA
I. Sintesi dei fatti
In data 29/03/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c) ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata e acclusa alla presente decisione
ne costituisce parte integrante. La stessa è al contempo accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
bevanda per uso umano o animale di o a una temperatura relativamente bassa,
moderatamente fredda, specialmente in modo gradevole o rinfrescante.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che
tutti i prodotti elencati in Classe 32 (ad esempio, acque minerali, acque frizzanti e gassate,
acque di sorgente, acque da tavola, acque in bottiglia, bevande non alcoliche, ecc.) sono
sotto forma di o sono costituiti da acqua (per esempio quella diluita nelle bibite) intesa come
bevanda per uso umano o animale di o a una temperatura relativamente bassa,
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moderatamente fredda, gradevole o rinfrescante. Pertanto, il segno descrive specie e qualità
dei prodotti.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) ed articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018650092 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Francesco TRAPASSI
È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di
seguito.
L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione
di una domanda di marchio dell’Unione europea –
29/03/2022
https://euipo.europa.eu/copla/document/3




ANTISPORCO: marchio rifiutato perché descrittivo – Sentenza EUIPO 06.06.2022

Il marchio ANTISPORCO è stato rifiutato in quanto relativo a prodotti che combattono lo sporco, quindi ritenuto descrittivo, perché descrive in modo evidente la funzione di tali prodotti

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/06/2022
MARBEC S.R.L.
VIA CROCE ROSSA 5/I
I-51037 MONTALE (PT)
ITALIA
Fascicolo nº: 018575415
Vostro riferimento:
Marchio: ANTISPORCO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: MARBEC S.R.L.
VIA CROCE ROSSA 5/I
I-51037 MONTALE (PT)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 16/11/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante
della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
In sintesi, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti combatterebbero la sporcizia, e, pertanto, il segno
descrive la funzione del prodotto.
Ai sensi dell’articolo 94, RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 2
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea
n. 018575415 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67,RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE, il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Mary DESMOND
Esaminatrice
È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di
seguito.
L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione
di una domanda di marchio dell’Unione europea –
16/11/2021
https://euipo.europa.eu/copla/document/334vJA