Registrare un marchio nel settore della pasta ripiena, fresca e secca – Alicante 24 giugno 2024

“Il Pastaio toscano grandi sapori in pochi minuti” ad avviso dell’esaminatore è un segno descrittivo e non distintivo. Il consumatore percepirebbe il Pastaio come chi produce artigianalmente il prodotto pasta in Toscana. Dall’altro canto “grandi sapori in pochi minuti” sarebbe elogiativo delle caratteristiche di estrema qualità del prodotto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 20/06/2024
******** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018990607
T022217EM-01-RR/GC
IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN
POCHI MINUTI
Marchio denominativo
************* (MI)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 10/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Pasta ripiena; Pasta fresca; Pasta secca; Piatti pronti principalmente a base
di pasta; Piatti pronti asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste
alimentari; Pasta integrale; Pasta surgelata; Pasta alimentare; Insalata di
pasta; Sughi per pasta; Salse per pasta; Pasta con farciture; Conserve di
pasta; Pasta all’uovo; Pasta in fogli; Pasta di ceci; Pasta di riso; Pasta di
quinoa; Pasta di lenticchie; Pasta di grano saraceno; Piatti a base di pasta;
Snack principalmente a base di pasta; Piatti essenzialmente a base di
pasta; Prodotti essiccati a base di pasta; Pasta corta con sugo al formaggio;
Pasti preparati a base di pasta; Pasta di riso per uso culinario; Prodotti in
scatola a base di pasta; Pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi;
Gnocchi di pasta in stile coreano [mandu]; Piatti liofilizzati con pasta come
ingrediente principale; Piatti surgelati principalmente a base di pasta; Pasta
lievitata con ripieni di carne; Pasta lievitata con ripieni alle verdure.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al
segno il significato seguente: da un lato ‘la persona, proveniente dalla Toscana, che
produce artigianalmente e vende al dettaglio pasta alimentare fresca’, dall’altro
‘sensazioni di grandi qualità prodotte dalle sostanze commestibili in poco tempo’.
I suddetti significati dei termini «IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN
POCHI MINUTI», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti
riferimenti
di
dizionario:
https://dizionario.internazionale.it/parola/il
https://dizionario.internazionale.it/parola/pastaio
https://dizionario.internazionale.it/parola/toscano
https://dizionario.internazionale.it/parola/grande
https://dizionario.internazionale.it/parola/sapore
https://dizionario.internazionale.it/parola/in
https://dizionario.internazionale.it/parola/poco
https://dizionario.internazionale.it/parola/minuto .
,
,
,
,
,
,
,
Da un lato i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti alimentari di riferimento sono prodotti da un artigiano
toscano specializzato nella produzione e nella vendita pasta alimentare. Pertanto, il
segno descrive la provenienza in senso lato/il produttore dei prodotti e la sua origine
geografica.–
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
Va peraltro notato che per quanto concerne in particolare la dicitura ‘GRANDI
SAPORI IN POCHI MINUTI’ il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno
nessuna indicazione dell’origine commerciale. Essa verrà semplicemente interpretata
come un’espressione promozionale elogiativa, la cui funzione è di esprimere degli
aspetti positivi dei prodotti, ovvero che sono in grado di offrire delle sensazioni
gustative eccellenti in un breve spazio di tempo (ad esempio perché il tempo di
cottura dei prodotti è alquanto ridotto).
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
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Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018990607 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Istruzione e corsi nell’ambito della cucina – segno non distintivo 10-06-2024

enjoycooking.com verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come “Divertirsi a cucinare” e per l’esaminatore europea non sarebbe distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/06/2024
*************
************
Roma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
enjoycooking.com
Marchio denominativo
************* Roma
ITALIA
In data 05/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 25
Classe 41
Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
articoli di cappelleria.
Accademie [educazione]; Attività di formazione; Attività ricreative e di
formazione; Conduzione di corsi di istruzione; Conduzione di corsi didattici;
Conduzione di corsi per corrispondenza; Conduzione di lezioni; Corsi di
formazione; Corsi per corrispondenza; Diffusione di materiale didattico;
Dimostrazioni per scopo didattico; Educazione; Elaborazione di corsi di
formazione e di esami; Elaborazione di manuali didattici; Eventi per la
degustazione di vino a fini educativi; Formazione del personale; Formazione
di annunciatori di brindisi; Formazione di personale in materia di tecnologia
alimentare; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in
materia di prevenzione sanitaria e di integratori alimentari; Fornitura di corsi
d’istruzione; Formazione professionale; Formazione tecnica in materia di
igiene; Fornitura di corsi di formazione nel campo della dietetica e della cura
della salute; Fornitura di esami e prove didattici; Fornitura di formazione,
insegnamento e lezioni; Fornitura di servizi di formazione online; Gestione di
servizi didattici; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Istruzione
in materia di galateo; Istruzione in materia di diete [non medica]; Istruzione
sotto forma di scuole per corrispondenza; Organizzazione di attività
didattiche; Organizzazione di attività di formazione; Organizzazione di corsi
d’istruzione tecnica; Organizzazione di corsi d’istruzione; Organizzazione di
corsi di formazione; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi di
apprendimento programmati; Organizzazione di corsi mediante metodi di
apprendimento a distanza; Organizzazione di corsi per corrispondenza;
Istruzione in materia di erogazione di servizi di ristorazione; Organizzazione e
conduzione di seminari di formazione; Organizzazione e realizzazione di
tutorial;
Organizzazione e realizzazione di corsi d’insegnamento;
Organizzazione e realizzazione di lezioni; Servizi d’istruzione in materia di
igiene; Servizi d’istruzione in materia di soddisfazione del cliente; Servizi
d’istruzione in materia di formazione professionale; Servizi d’istruzione
riguardanti l’attività di cameriere; Servizi di accademie [istruzione]; Servizi di
degustazione di vini [formazione]; Servizi di educazione forniti da assistenti
dedicati a esigenze especifiche; Servizi educativi relativi alla cucina
giapponese; Servizi per l’organizzazione di programmi d’insegnamento;
Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione; Educazione e
formazione; Fornitura di servizi di formazione in materia di igiene per
l’industria del catering; Organizzazione di lezioni; Istruzione riguardante la
cucina.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
divertirsi a cucinare. Il suddetto significato dei termini «enjoycooking.com», di cui il
marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins, estratti
in data 05/12/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enjoy
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cooking
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/com
− Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «enjoycooking.com» semplicemente
come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi hanno
come scopo il piacere e il divertimento in cucina. Il pubblico di riferimento tenderebbe
a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente
come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e
servizi, nonché il loro fine.
− Benché il segno riproduca i termini «enjoy» e «cooking» combinati in una sola
parola, tale combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non
conferisce al marchio nel suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la
combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non
conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno, considerato
nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si richiede la protezione, da
quelli di altre imprese.
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− Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti e
servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi.
− In questo contesto, i risultati di una ricerca su Internet condotta in data 05/12/2023, e
accessibili agli indirizzi sottostanti, hanno dimostrato che i termini «enjoy cooking»
sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento:
https://thebigswich.com/blog/how-to-enjoy-cooking-in-6-simple-steps
https://delishably.com/food-industry/You-Can-Cook-Too
https://www.becomingminimalist.com/yum-yum/
Sebbene il segno contenga il suffisso di dominio di primo livello «.com», tale elemento non
conferisce al marchio nel suo complesso alcun carattere distintivo, poiché si limita a indicare
il
ai
luogo in cui le informazioni sono disponibili su Internet. Di conseguenza,
complessivamente nulla nel marchio indica che possa svolgere la sua funzione essenziale in
relazione
prodotti
e servizi per i quali è richiesta la tutela.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/01/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. La dicitura «enjoycooking.com» non è né evocativa né descrittiva dei servizi
    compresi nella classe 41, poiché nulla, all’interno della dicitura, costituisce un
    riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per
    l’acquisizione di competenze in cucina. In tal senso, non sembra ragionevole
    affermare che il pubblico di riferimento percepirebbe la dicitura
    «enjoycooking.com» come puramente elogiativa del servizio accademico che si
    intende rendere. Diverso sarebbe stato se la dicitura avesse riportato, ad esempio,
    il verbo learn o il sostantivo accademy, associato ai termini enjoy cooking, per
    servizi relativi all’organizzazione di corsi di cucina. Secondo il richiedente, dicitura
    «enjoycooking.com» non sarebbe tanto meno descrittiva dei prodotti contenuti
    nella classe 25.
  2. Quanto poi agli esempi estratti da Internet e riportati dall’Ufficio, si nota che in
    nessuno dei due casi vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare.
    Difatti, in entrambi i casi, i riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli
    sul come divertirsi a cucinare. Pertanto, sembra senza riscontro fattuale
    l’affermazione che la dicitura sia abitualmente impiegata nel mercato di riferimento
    (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e pertanto non atta a
    distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.
  3. Quanto all’estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che
    nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di
    adottare un’infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere,
    innovare e distinguersi proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio
    lampante è il marchio Booking.com.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Slogan
    pubblicitari sono suscettibili di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE, se il pubblico di riferimento li percepisce solo come una semplice formula
    promozionale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 25).
    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
    d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
    pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
    del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
    People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
    EU:T:2003:183, § 21).
  4. Sulla distintività intrinseca del segno
    Il richiedente ritiene che la dicitura «enjoycooking.com» non sarebbe né evocativa né
    descrittiva dei servizi compresi nella classe 41, poiché nulla, all’interno della dicitura,
    costituisce un riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per
    l’acquisizione di competenze in cucina.
    In realtà, il segno in esame è stato obiettato per la sua mancanza di distintività, e non per il
    suo carattere descrittivo o evocativo. Il segno difetta di carattere distintivo in quanto, benché
    non avente un significato descrittivo esclusivo e diretto, rappresenta un mero slogan con cui
    si indica che i servizi della classe 41 hanno come scopo il piacere e il divertimento in cucina.
    Pagina 5 di 8
    Posto alternativamente, frequentando i corsi indicati nella classe 41, il consumatore
    imparerà a cucinare divertendosi, o proverà piacere nella cucina. In tale senso, lo slogan è
    motivante e lodativo, perché incita il consumatore ad accedere ai servizi del richiedente in
    quanto saranno fonte di divertimento.
    Anche se un segno potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi
    interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, lo stesso potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito dal
    pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei
    prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. In questo caso, il pubblico di
    riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale,
    ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei
    servizi, nonché il loro fine.
    Non vi è nulla nel segno «enjoycooking.com», al di là dell’ovvio significato elogiativo che
    promuove i prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di riferimento di
    memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in relazione ai
    prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L’Ufficio sostiene che il marchio
    denominativo «enjoycooking.com», senza alcun elemento verbale o grafico aggiuntivo, non
    è in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al consumatore che
    utilizza i prodotti e i servizi in questione di ripetere l’esperienza, qualora questa si riveli
    positiva, oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell’acquisto successivo
    [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
    Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del segno contestato che
    possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda
    da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un’indicazione
    elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione della Commissione di
    ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
    Per ciò che concerne i prodotti della classe 25, importa comprendere che i capi
    d’abbigliamento ivi indicati sono una categoria generale nella quale vengono inseriti
    l’abbigliamento, le calzature e la cappelleria che vengono utilizzati specificatamente in
    cucina, nella specie i cappelli da cuoco, nonché le giacche, i pantaloni, i grembiuli, i foulard,
    le scarpe, ecc.
    Pertanto, tali prodotti sono considerati ausiliari dei corsi di cucina poiché i primi sono
    destinati a essere utilizzati nell’atto di cucinare e possono essere venduti congiuntamente ai
    suddetti corsi. Ne consegue che, poiché la domanda risulta essere non distintiva dei
    principali servizi, è logicamente anche non distintiva dei prodotti ausiliari, che ne sono
    strettamente correlati.
  5. Sugli esempi estratti da Internet dall’Ufficio
    Il richiedente afferma che in nessuno dei due esempi estratti da Internet e riportati dall’Ufficio
    vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare. Difatti, in entrambi i casi, i
    riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli sul come divertirsi a cucinare.
    Pertanto, sembra senza riscontro fattuale l’affermazione che la dicitura sia abitualmente
    impiegata nel mercato di riferimento (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e
    pertanto non atta a distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.
    L’Ufficio dissente da tale affermazione in quanto i tre esempi dimostrano che l’espressione
    «enjoy cooking» è comunemente utilizzata per i corsi di cucina. Un corso di cucina null’altro
    Pagina 6 di 8
    è che un’attività di formazione, che può assumere differenti forme, come quella del corso
    accademico, workshop didattico o seminario, per citarne alcune. E tali sono i servizi
    rivendicati nella classe 41 come categorie generali.
    È incontestabile che, nella lingua inglese, la dicitura «enjoy cooking» è comunemente usata
    nell’ambito dei corsi di cucina. A riprova di ciò, e al fine di corroborare gli esempi forniti nella
    notifica dei motivi di rifiuto, si portano a conoscenza gli ulteriori esempi:
    https://www.massalagros.com/en/actividad/cooking-classes-chef/
    https://hellocooking.es/en/pastry-course-in-four-sessions-for-beginners/
    https://www.growcookenjoy.co.uk/
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    È lampante che un’espressione come «enjoy cooking» non può assolvere alla funzione di
    distinguere i corsi di formazione, accademici o meno, del richiedente, da quelli dei suoi
    concorrenti nel mercato.
  6. Sulla distintività dell’estensione del nome di dominio «.com»
    Con riferimento all’estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che
    nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di adottare
    un’infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere, innovare e distinguersi
    proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio lampante ne sarebbe il marchio
    Booking.com.
    Per quanto riguarda la valutazione dell’identificatore «.com», è riconosciuto dalla
    giurisprudenza che, dal punto di vista del consumatore, esso non esclude la comprensione
    del segno nel suo complesso. I domini di primo livello come «.com» sono meri criteri di
    assegnazione regionali o organizzativi che non hanno alcun significato indipendente
    all’interno di un indirizzo Internet e spesso sono persino omessi nel nome abbreviato. Inoltre,
    molti browser aggiungono automaticamente tali domini di primo livello quando si inseriscono
    gli indirizzi Internet.
    Il dominio di secondo livello, in questo caso «enjoycooking», rappresenta l’unica parte di un
    indirizzo Internet che può essere costituita da una sequenza di lettere (o numeri) arbitraria e
    liberamente scelta. È prassi consolidata utilizzare indicazioni generiche come domini di
    secondo livello per facilitare un accesso più rapido e mirato alle informazioni di un
    determinato settore, alcune delle quali contengono ulteriori riferimenti e link a vari produttori.
    Un URL di questo tipo, come ad esempio «enjoycooking.com», spesso conduce a un sito
    web, o portale, che contiene informazioni su un determinato argomento, ma non ne rivela la
    fonte. Nel caso di un dominio di secondo livello, che può indicare caratteristiche generiche
    dei prodotti o servizi rivendicati, tale segno complessivo deve essere inteso solo come
    fornitura di informazioni corrispondenti attraverso tale indirizzo Internet (12/12/2007, T
    117/06, Suchen.de, EU:T:2007:385, § 44; 14/05/2013, T-244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, §
    29; 21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 29 et seq.; 22/05/2008, T
    254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 40; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM,
    EU:T:2016:366, § 24).
    Pertanto, è necessario affermare che la componente verbale «.com» sarà immediatamente
    riconosciuta dal pubblico di riferimento in nesso con un sito web, soprattutto perché
    preceduta da un punto. Si tratta di un elemento tecnico e generico il cui uso è necessario
    nella normale struttura dell’indirizzo di un sito Internet. Può anche indicare che i prodotti e i
    Pagina 8 di 8
    servizi oggetto della domanda di marchio possono essere ottenuti o visualizzati online, o
    sono legati a Internet (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22;
    28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 23-24).
    Di conseguenza, la presenza dell’elemento «.com» nel segno non può giustificare la
    conclusione che la combinazione «enjoycooking» sarebbe distintiva.
    La comparazione con il marchio Booking.com non giustifica, inoltre, la genericità del nome di
    dominio di primo livello «.com», così come l’assenza di carattere distintivo del segno
    «enjoycooking.com» nel suo complesso. Ciò nonostante, si fa presente che il marchio
    Booking.com è stato registrato a seguito di distintività acquisita tramite l’uso. Anche in tale
    segno l’aggiunta della componente verbale «.com» non sarebbe stata in grado di dotarlo di
    distintività intrinseca.
    Per tali ragioni, l’argomento del richiedente non può essere accolto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018952332 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore dei profumi – Alicante 30-05-2024

ROSE THERAPY verrebbe percepito dal consumatore come trattamento alle rose e ad avviso dell’esaminatore europeo è per questo motivo descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/05/2024
**************** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
Marchio figurativo
*********** BL
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/11/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3
Classe 5
Prodotti di profumeria; Oli essenziali; Prodotti cosmetici per la cura della
pelle; Prodotti per la cura dei capelli; saponi; saponette; creme
dermatologiche (non medicate); Dentifrici e collutori; strisce sbiancanti per i
denti; Prodotto per lucidare i denti; gel per sbiancare i denti; prodotti per la
cura dei denti; prodotti per la pulizia dei denti; cosmetici.
Preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose
per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico;
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Lozioni medicate per capelli; preparati farmaceutici per la cura dei capelli;
medicinali stimolanti della crescita dei capelli; integratori alimentari; collutori
medicati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “trattamento alle rose”. Ciò è
stato supportato da riferimenti di dizionario (informazione estratta da online Collins
English
dictionary
consultato
in
data
21/11/2023
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rose,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/therapy).
all’indirizzo
Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
contenente informazioni che i prodotti rivendicati nelle Classi 3 e 5 sono a base di
rosa, parti o estratti di rosa e servono al trattamento di un disturbo o di una
problematica. Nello specifico, i prodotti in Classe 3 sono profumi, cosmetici, saponi e
prodotti da toeletta e per l’igiene dentale che possono contenere rose o estratti di
rosa e servire come trattamento di bellezza o di uno specifico disturbo. A titolo di
mero esempio, il segno in esame potrebbe indicare che i prodotti in questione, come
ad esempio prodotti di profumeria, olii essenziali, cosmetici per la cura della pelle e
dei capelli, dentifrici, collutori, ecc., sono a base di parti o estratti di rosa e sfruttano
le sue proprietà lenitive, idratanti, astringenti e rilassanti per il trattamento di
determinate problematiche. Si pensi, ad esempio, profumi a base di rosa per
l’aromaterapia, a olii per il trattamento della secchezza della pelle ovvero a prodotti
per l’igiene dentale a base di rosa. —
Anche rispetto ai prodotti nella Classe 5 il segno informa che si riferiscono a
preparati farmaceutici che possono contenere estratti di rosa ed essere utilizzati per
il trattamento di specifiche patologie che possono avvantaggiarsi delle proprietà della
rosa. Ad esempio, integratori alimentari a base di principi attivi della rosa o sieri a
base di olio di rosa per la cura della pelle o dei capelli. Pertanto, nonostante alcuni
elementi figurativi costituiti da un disegno di un fiore di rosa, semplice e comune, che
rinforza il collegamento con il significato descrittivo espresso dagli elementi verbali, il
segno descrive la natura nonché le qualità e destinazione dei prodotti in questione.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni in
data 16/01/2024, concessa dall’Ufficio il 17/01/2024. Il richiedente ha successivamente
presentato le sue osservazioni il 20/03/2024. Poiché contenevano un riferimento non chiaro
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all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il 26/03/2024 l’Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire
entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all’acquisizione
di carattere distintivo in seguito all’uso. In data 28/03/2024 il richiedente ha confermato che
la richiesta era da considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente possono
essere sintetizzate come segue.

  1. Il pubblico che ha dimestichezza con la lingua inglese individuerà in ‘TERAPIA DELLA
    ROSA’ il significato del segno. I risultati più frequenti su internet per tale espressione italiana
    attengono alla cura delle rose (Allegato 1), non quindi a una cura a base di rose. Ciò
    consente di escludere che il pubblico di riferimento percepisca immediatamente il marchio in
    esame come descrittivo dei prodotti rivendicati.
  2. L’Ufficio non ha tenuto in sufficiente considerazione il ruolo del disegno di rosa stilizzata
    posto al di sopra della parte denominativa. Pur trattandosi di un disegno che evoca la rosa,
    per dimensione e posizione esso incide in modo rilevante sulla impressione complessiva
    suscitata dal marchio. Tale componente, proprio per il fatto di rappresentare una rosa
    stilizzata, costituisce una componente distintiva.
  3. Il marchio in esame è divenuto distintivo in ragione dell’uso, intensivo ed estensivo, posto
    in essere Italia, Austria e Francia. ‘ROSE THERAPY’ contraddistingue una linea di prodotti
    antietà che comprende creme, maschere, infusi, sieri e trattamenti notte, venduta anche in
    Germania. Sono prodotti gli Allegati 2-9.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    1) Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo intrinseco
    Considerazioni preliminari
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE:
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    ‘persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi’
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Pubblico rilevante
    Il marchio richiesto “
    ” comprende parole inglesi e, pertanto, nel rilievo provvisorio
    l’Ufficio ha stabilito che il consumatore di riferimento è la parte anglofona del pubblico
    dell’Unione Europea. Ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua
    ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi
    e della Finlandia, dove la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è
    un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Tale pubblico include
    parimenti quello di Cipro, dove l’inglese era l’unica lingua ufficiale fino al 1960, e che
    continua ad essere parlato da una parte significativa della sua popolazione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea e
    deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2,
    RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per
    una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo per la maggior parte dei
    consumatori dell’UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia
    descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE
    (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
    Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
    inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
    Carattere descrittivo del segno
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    L’Ufficio non riesce trovare alcun elemento distintivo per il consumatore di riferimento di
    lingua inglese nel marchio “
    ” in relazione ai prodotti cosmetici e di profumeria,
    ecc., nella Classe 3 e ai preparati farmaceutici e medicamentosi, ecc. nella Classe 5. Il
    segno è costituito da una combinazione grammaticalmente corretta di parole con un
    significato chiaramente comprensibile, che è descrittivo in relazione ai prodotti, poiché
    informa chiaramente e immediatamente rispetto alla natura o tipo (“THERAPY”) e a
    caratteristiche dei prodotti come ingredienti/contenuto o destinazione/effetto (“ROSE”) dei
    prodotti. Il titolare non ha sostenuto in modo convincente che il segno non è descrittivo in
    relazione ai prodotti contestati.
  4. Il richiedente sostiene che i consumatori di lingua inglese o che conoscono l’inglese non
    percepiranno il significato descrittivo del segno in quanto i risultati più frequenti su internet
    per la traduzione in italiano (TERAPIA DELLE ROSE) di ‘ROSE THERAPY’ attengono alla
    cura della pianta delle rose e del relativo fiore, come documentato in Allegato 1.
    L’Ufficio ritiene che tale argomentazione sia errata e fuorviante. Il marchio in esame è in
    lingua inglese e ciò che rileva è il suo uso in tale lingua nonché la percezione da parte del
    consumatore di lingua inglese della versione originale ‘ROSE THERAPY’. Traducendo il
    termine in italiano e verificando l’uso di quest’ultimo si perde la connessione tra segno
    originale in inglese e pubblico rilevante di lingua inglese. Pertanto, l’argomento è irrilevante e
    respinto. Per completezza, preme rilevare che anche rispetto alla traduzione in italiano vi
    sono numerosi risultati nell’Allegato 1 che si riferiscono a cure cosmetiche e medicamentose
    a base di rose. Pertanto, la connessione immediata e diretta tra segno e prodotti è
    confermata anche rispetto alla traduzione in italiano e l’argomento sarebbe comunque
    respinto.
    Anche qualora il segno avesse più significati diversi da quello indicato dall’Ufficio, perché un
    marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE:
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
    Carattere non distintivo del segno
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo è anche privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo
    descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
    prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T
    190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
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  5. L’elemento figurativo nel segno, costituito da una rosa stilizzata non impedisce al
    consumatore inglese di riferimento, di cogliere il senso compiuto e descrittivo della
    combinazione di parole “ROSE THERAPY” quale trattamento o terapia che contiene o usa
    rose, estratti di rose. L’elemento figurativo in realtà rafforza il significato descrittivo veicolato
    dagli elementi verbali del segno in quanto rappresenta lo stesso concetto del primo termine
    ‘ROSA’. La stilizzazione è semplice e comune e non distrae dal senso descrittivo dei termini
    del marchio.
    Conclusione
    Per le ragioni esposte e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e
    dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 018951163 «
    » è
    dichiarata descrittiva e non distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in
    Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di
    Cipro, per tutti i prodotti oggetto della domanda.
    2) Assenza di acquisito carattere distintivo in seguito all’uso
    Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
    del 20/03/2024, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
    aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
    principale.
    L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
    carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
    chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
    A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’acquisizione di
    carattere distintivo in seguito all’uso il 20/03/2024.
    Le prove di cui tenere conto sono in particolare le seguenti:
    Allegati 2-4 – Materiale promozionale e commerciale relativo al mercato italiano, austriaco e
    francese
    Allegato 5 – ricerca effettuata on line sulle parole chiave ROSE THERAPY
    Allegato 6 – fatturato di vendita
    Allegato 7 – le fatture relative alla vendita dei prodotti in Francia e Germania
    Allegato 8-9 – Presentazione e pagamento della campagna pubblicitaria ottobre/dicembre
    2023 per la linea ROSE THERAPY presso le principali piattaforme di Meta per la Francia
    Valutazione delle prove
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione
    indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non
    ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi
    per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è
    stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il
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    segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico
    di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un
    servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza
    giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti
    all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi
    oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di
    evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
    economico […].
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
    seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del
    pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come
    provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione
    relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata
    soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed
    astratti, ad esempio come percentuali determinate […].
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di
    tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne
    era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
    dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare,
    la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la
    durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per
    promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
    proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di
    camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla
    scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa
    di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa
    determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […].
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
    compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai
    prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in
    considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei
    prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e
    avveduto […]
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo
    in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di
    marchio dell’Unione europea, avvenuta il 15/11/2023. I documenti presentati corrispondono
    prevalentemente a un periodo precedente a tale data.
    Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
    dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
    Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
    distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
    essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
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    EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
    et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
    carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
    aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
    noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
    Come indicato nella comunicazione del 22/11/2023, il pubblico di riferimento in questo caso
    è il pubblico lingua inglese. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
    3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in
    tutti i territori di lingua inglese dell’Unione europea, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il
    pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro.
    L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una
    distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini
    demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
    Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e ‘prove
    secondarie’ (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono
    meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06,
    Texture of superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano
    servire a corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
    L’Ufficio ritiene che le prove presentate dal richiedente non soddisfino i requisiti per stabilire
    il carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE per il marchio in
    esame, in quanto non includono alcuna prova diretta e le prove secondarie si riferiscono
    principalmente a paesi dell’Unione europea diversi da quelli in cui era privo di carattere
    distintivo ad initio.
    Le prove secondarie depositate sono relative principalmente a Italia o a paesi non anglofoni
    (Francia, Austria, Germania). Si tratta in particolare di: pochissimo materiale promozionale e
    commerciale da cui peraltro non si evince né luogo di distribuzione né anno di riferimento;
    indicazioni di fatturato, da cui non si evince anno, territori di riferimento, né che il marchio ad
    esso collegato sia quello figurativo in esame; alcune fatture per Francia e Austria (in cui non
    appare il marchio né riferimenti chiari ad esso); una campagna pubblicitaria per la sola
    Francia nell’ultimo quadrimestre del 2023 (che è dunque irrilevante territorialmente e
    temporalmente). Pertanto, l’estensione territoriale e la rilevanza della prova sono insufficienti
    rispetto ai territori di lingua inglese dell’Unione europea.
    Alla luce di quanto precede, in assenza di ulteriore documentazione (come ad esempio
    indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre
    associazioni di categoria e professionali dei paesi membri anglofoni dell’Unione europea,
    quote di mercato detenute, ecc.), i documenti a sostegno presentati dal richiedente, che si
    caratterizzano tutti come territorialmente irrilevanti e di tipo indiretto o secondario, non
    assolvono l’onere di provare l’acquisto del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio
    oggetto di domanda, neanche considerati congiuntamente.
    Conclusione
    Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
    rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
    richiesto.
    IV. Conclusioni
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    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951163 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Marchio non distintivo per eventi culturali e fornitura strutture per eventi – Alicante 27-05-2024

Big theatre ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo per un segno che che vuole identificare servizi culturali e fornitura di attrezzature e strutture per eventi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/05/2024
********** MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
********* MILANO
ITALIA
In data 02/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41
Amministrazione [organizzazione] di attività culturali; Produzione di contenuti
audiovisivi e multimediali, e fotografia; Organizzazione di conferenze,
esposizioni e concorsi; Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità;
Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e
montaggio cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e
cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Fornitura di
strutture di registrazione; Fornitura di studi audio o video; Produzione
cinematografica; Montaggio di pellicole cinematografiche; Montaggio di
pellicole (fotografiche); Produzione di pellicole video; Produzione di
presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore, cinematografiche, video e
televisive; Produzione radiofonica, cinematografica e televisiva; Studi di
registrazione, cinematografici, video e televisivi; Organizzazione di eventi
culturali
e artistici; Organizzazione di eventi di intrattenimento;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 4
Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature video; Noleggio
di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione di eventi
ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di strutture
ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di
intrattenimento.
Classe 43
Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per
convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e
seminari.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obiettati, attribuirebbe
al segno il significato di ‘teatro grande, famoso’. Ciò è stato supportato da riferimenti
di dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary in data
02/01/2024
all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/big,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/theater).
Nel contesto in esame l’espressione «BIG THEATER» è ampiamente usata per
riferirsi ad un teatro di grandi dimensioni o importante, celebre, come emerso da una
ricerca su Internet effettuata in data 02/01/2024:

  1. https://www.architonic.com/en/project/archattacka-plywood-theatre/20144538,
  2. https://thejournal.dimanchecreative.com/on-the-process-aliza-ma-the-metrograph/
  3. https://www.blipfoto.com/entry/3175113471389861771
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi sono relativi a o svolti presso un teatro di grandi dimensioni o un teatro
    importante, come ad esempio, nella Classe 41, Organizzazione di conferenze,
    esposizioni e concorsi svolti in teatri famosi o grandi, affitto di locali per concerti che
    consistono in edifici con palcoscenico, di dimensioni considerevoli, Composizione
    fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi che abbiano
    ad oggetto o si svolgano in teatri maestosi o celebri oppure, nella Classe 43,
    Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per convegni che
    vengono effettuati in teatri grandi o noti. Pertanto, nonostante alcuni elementi
    Pagina 3 di 4
    stilizzati costituiti da una semplice e comune grafia nera maiuscola, il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità,
    destinazione, o altre caratteristiche, quali oggetto o contenuto dei servizi.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni il
    26/02/2024, concessa dall’Ufficio con comunicazione del 26/02/2024.
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018942739 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 41
    Classe 43
    Servizi relativi a educazione e divertimento; Amministrazione [organizzazione]
    di attività culturali; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e
    fotografia;
    Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi;
    Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità; Organizzazione di
    conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e montaggio
    cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e
    cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Creazione di
    format per programmi televisivi; Fornitura di strutture di registrazione;
    Fornitura di studi audio o video; Produzione cinematografica; Montaggio di
    pellicole cinematografiche; Montaggio di pellicole (fotografiche); Produzione di
    pellicole video; Produzione di presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore,
    cinematografiche, video e televisive; Produzione radiofonica, cinematografica
    e televisiva; Studi di registrazione, cinematografici, video e televisivi;
    Organizzazione di eventi culturali e artistici; Organizzazione di eventi di
    intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature
    video; Noleggio di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione
    di eventi ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di
    strutture ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di
    intrattenimento.
    Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per
    Pagina 4 di 4
    convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e
    seminari.
    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
    Classe 41
    Servizi relativi a sport; Fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili,
    tramite Internet; Fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un
    sito web; Fornitura di servizi di studi di registrazione; Fornitura di servizi di
    videoregistrazione automatizzati; Montaggio di programmi radiofonici;
    Preparazione di programmi radiofonici e televisivi; Produzione di
    intrattenimento audio; Produzione di video musicali; Servizi di studi televisivi;
    Servizi di studi di registrazione video; Servizi di fotografia; Organizzazione di
    eventi sportivi; Noleggio di macchine e apparecchi cinematografici; Noleggio
    di macchine fotografiche; Produzioni televisive; Servizi offerti da parchi di
    divertimento su tematiche relative a produzioni televisive; Locazione di
    attrezzature televisive per l compressione interattiva e digitale; Pubblicazione
    di calendari di eventi; Formazione in materia di gestione immobiliare; Servizi
    di parchi sportivi; Servizi di parchi ricreativi; fornitura di studi audio e video
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio per una grappa – marchio non registrabile

Gràp pa ad avviso dell’esaminatore verrebbe inteso dal consumatore medio come acqua vite di vino e, seppur il segno sia stilizzato, non è sufficientemente originale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/05/2024
*********** Udine (UD)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018934856
P7-4809
Marchio figurativo
**********
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere
distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
“Grappa” (IG) acquavite di vinaccia e bevande distillate; tutti i sopra
menzionati prodotti conformi al disciplinare dell’indicazione geografica protetta
“grappa”.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
Acquavite di vino.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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− Il suddetto significato del termine «/gràp pa/», di cui il marchio è composto, è
supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 12/04/2023
e accessibili all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/grappa2/.
− I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti per i quali si richiede la protezione sono acquavite di vino, nota come
Grappa.
− È da notare che la stilizzazione del segno in oggetto segue le regole della
trascrizione fonologica e sillabica italiane e internazionali (IPA – Alfabeto fonetico
internazionale), in cui il termine trascritto viene posto fra lineette oblique e diviso
secondo le sillabe che lo compongono. Nel caso di specie, il termine grappa,
composto di due sillabe con accento sulla prima, affinché si pronunci «grappa» in
italiano si dovrebbe trascrivere come segue: /gràp pa/.
− Ciò è comprovato dai seguenti riferimenti internet, estratti in data 04/12/2023:
https://it.wiktionary.org/wiki/grappa
https://en.wiktionary.org/wiki/grappa
https://www.wordreference.com/definizione/grappa
− Pertanto, nonostante la stilizzazione conferita dalla trascrizione fonologica e sillabica,
il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
sulla specie dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
− Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Pagina 3 di 3
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 018934856 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Marchio europeo descrittivo – Alicante 29-04-2024

CIRCULAR MOBILITY SHARING tradotto “Che viaggia o si verifica secondo un ciclo” e “La capacità di muoversi fisicamente.

Il segno ad avviso dell’esaminatore è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 29/04/2024
********** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018966666
IAB/MM/CV/DB/40371
CIRCULAR MOBILITY SHARING
Marchio denominativo
************ Reggio Emilia (RE)
ITALIA
In data 08/02/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
Software e applicazioni scaricabili specializzati in materia di mobilità stradale,
tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti,
assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; software per il
controllo della sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico;
software aziendali interattivi; software per realtà virtuale; suite di programmi
software; software di formazione; software per connessione in rete;
pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; software per l’elaborazione di dati e
immagini per la creazione di modelli tridimensionali; applicazioni per uffici e
aziende; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari; software per
comunicazione, reti e reti sociali; podcast scaricabili.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 7
Classe 16
Classe 35
Classe 36
Classe 37
Rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri; riviste (periodici);
pubblicazioni periodiche.
Pianificazione e conduzione di fiere, esposizioni e presentazioni per scopi
economici o pubblicitari; servizi di pubblicità per la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; gestione
aziendale in materia di trasporti e consegne; gestione commerciale nel campo
dei servizi di trasporto e consegna; consulenza in materia di gestione
commerciale nel campo dei servizi di trasporto e consegna; servizi al dettaglio
in relazione a veicoli; servizi all’ingrosso in relazione a veicoli; servizi
pubblicitari, promozionali o di marketing inerenti a veicoli; servizi pubblicitari
relativi all’industria dei veicoli a motore; sondaggio di opinione; consulenza
relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di
dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; conduzione di interviste per analisi
qualitative di mercato; analisi della risposta del consumatore; definizione del
profilo di consumatori a scopo commerciale o di marketing; fornitura di
informazioni ai consumatori su prodotti e servizi; informazioni e consulenza
commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi; ricerche sui
consumatori; servizi pubblicitari relativi alla vendita di veicoli a motore;
conduzione di fiere campionarie nel settore automobilistico; fornitura di
informazioni su internet in relazione alla vendita di automobili; servizi di
vendita al dettaglio o all’ingrosso inerenti automobili; gestione aziendale di un
parco veicoli; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di veicoli, tramite
punti vendita, reti informatiche globali o siti web; pubblicità; gestione di affari
commerciali; promozione di prodotti e servizi di terzi; fornitura di prodotti e
servizi conto terzi; servizi di compravendita on-line conto terzi; stime,
valutazioni e perizie in materia di affari commerciali; organizzazione di eventi
a scopo commerciale e pubblicitario; organizzazione di eventi, esposizioni,
fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
Investimenti finanziari; servizi di ricerche economico-finanziarie; servizi
finanziari relativi a veicoli a motore; fornitura di servizi di raccolta fondi per
scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride
carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; fornitura di
informazioni inerenti alla valutazione di automobili usate; assicurazioni;
leasing di veicoli; mediazione di assicurazioni per veicoli; prestiti
[finanziamenti]; servizi assicurativi per veicoli; servizi di carte di credito e carte
di pagamento; servizi di pagamento elettronico; servizi di consulenza inerenti
le assicurazioni sui veicoli; servizi di finanziamento; servizi di garanzia per
veicoli; servizi finanziari per l’acquisto di veicoli.
Assistenza di veicoli in caso di guasti [riparazione]; organizzazione della
riparazione di veicoli terrestri a motore; rifornimento di carburante per veicoli
terrestri; riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; servizi di ricarica
per veicoli elettrici; installazione, manutenzione e riparazione di
apparecchiature e strumenti per misurazione, segnalazione e monitoraggio;
Pagina 3 di 7
informazioni dettagliate di automobili; manutenzione o riparazione di veicoli
automobilistici; assistenza per veicoli; lavaggio di veicoli; revisione di veicoli;
ricarica batterie per veicoli; servizi di rifornimento carburante di veicoli.
Classe 38
Classe 39
Classe 40
Classe 41
Classe 42
Servizi di conferenze web; fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali;
fornitura di forum di discussione su internet; consulenza in materia di
comunicazioni elettroniche; trasmissione online di pubblicazioni elettroniche;
comunicazione tramite reti virtuali private [vpn]; strutture virtuali per
l’interazione in tempo reale tra utenti di computer; trasmissione di podcast.
Fornitura di veicoli a noleggio per il trasporto di passeggeri; ispezione di
veicoli prima del trasporto; noleggio di automobili e veicoli; organizzazione del
noleggio di veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; recupero di veicoli; servizi
di noleggio di automobili e veicoli; servizi di trasporto veicoli; noleggio di
veicoli; servizi di car sharing; trasporto di persone con autovetture; fornitura
d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet;
organizzazione del noleggio di automobili; organizzazione del trasporto di
passeggeri in automobile; trasporto in automobile; assistenza in caso di
guasti di veicoli [servizi di rimozione]; servizi di autorimessa per veicoli; servizi
di prenotazione per noleggio di veicoli; servizi di rimorchio di veicoli in caso di
guasti; servizi di soccorso per veicoli; traino di veicoli; trasporto di veicoli.
Demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento smaltimento rifiuti [bonifica] da
rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi di riciclaggio.
Educazione e formazione in materia di mobilità stradale, tutela ambientale,
sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita
e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; programmi di sostenibilità ambientale
legati al settore automobilistico; corsi (formazione) in materia di mobilità
stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software,
investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili;
erogazione di corsi di formazione continua; corsi di formazione a distanza;
organizzazione e conduzione di convegni; organizzazione di workshop e
seminari; organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali;
organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; pubblicazione di
riviste per il consumatore; servizi editoriali; comunicazione e redazione di
testi; produzione di podcast; servizi d’intrattenimento forniti tramite una rete di
comunicazione globale.
Fornitura di informazioni tecnologiche sulle innovazioni ecologiche e a tutela
dell’ambiente; ricerche in materia di ecologia; campionamento per analisi
d’inquinamento; consulenza tecnica in materia di danni causati
dall’inquinamento; consulenza tecnica nella rilevazione dell’inquinamento;
servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento; servizi di
consulenza in materia di inquinamento ambientale; perizie ambientali;
Pagina 4 di 7
raccolta di informazioni in materia di ambiente; ricerca in tema di salvaguardia
e protezione ambientale; servizi di consulenza ambientale; servizi di
consulenza in materia di sicurezza dell’ambiente; servizi di ispezione e analisi
ambientale; servizi di monitoraggio ambientale; collaudo di veicoli;
progettazione di veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la
simulazione di veicoli; servizi di progettazione di veicoli; sviluppo di veicoli;
collaudi, certificazioni e controllo di qualità; consulenza in materia di controllo
qualità; controlli di qualità; realizzazione di verifiche per controllo qualità;
servizi di garanzia di qualità; servizi di verifica tecnica e controllo qualità; test
di qualità; valutazione della qualità; progettazione di automobili; servizi di
consulenza nel settore dello sviluppo tecnologico; ricerca e sviluppo
scientifici; servizi di ispezione di veicoli nuovi e usati per conto di compratori o
venditori di veicoli.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese
dell’Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente:
condivisione, uso o possesso, ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema
di mobilità che applica l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei
veicoli e, dall’altra, a ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di
tali veicoli, concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale,
accessibile, economica ed efficace.
Il suddetto significato dei termini «CIRCULAR», «MOBILITY» e «SHARING», di cui il
marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti.

  1. informazioni estratte da Circular City Funding Guide, in data 06/02/2024, all’indirizzo
    https://www.circularcityfundingguide.eu/circular-sector/mobility/
  2. informazioni estratte da VCÖ – Mobilität mit Zukunft, in data 06/02/2024, all’indirizzo
    https://vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/implementing-the-circular
    economy-in-mobility
  3. informazioni estratte da Intesa Sanpaolo, in data 06/02/2024, all’indirizzo
    https://group.intesasanpaolo.com/en/editorial-section/events-and
    projects/projects/sustainability/how-circular-mobility-will-change-cities
  4. informazioni estratte da News European Parliament, in data 01/02/2024, all’indirizzo
    https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/cir
    cular-economy-definition-importance-and-benefits
    Le informazioni di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione
    dell’8/02/2024.
    CIRCULAR ‘Travelling or occurring in a cycle’ (informazioni estratte da Collins, in
    data 24/01/2024,
    all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/circular).
    Pagina 5 di 7
    Traduzione
    dell’Ufficio
    MOBILITY
    Traduzione
    dell’Ufficio
    SHARING
    Traduzione
    dell’Ufficio
    Che viaggia o si verifica secondo un ciclo.
    ‘The ability to move physically’ (informazioni estratte da Collins, in
    data 24/01/2024, all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobility).
    La capacità di muoversi fisicamente.
    (Share) ‘If you share something with another person, you both have it, use it,
    or occupy it’ (informazioni estratte da, in data 24/01/2024, all’indirizzo ).
    Se si condivide qualcosa con un’altra persona, entrambi la possedete, la
    usate o la occupate.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti della classe 9, per esempio software aziendali interattivi; applicazioni scaricabili per
    uso su dispositivi cellulari, possono essere funzionali alla condivisione, uso o possesso,
    ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema di mobilità che applica
    l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei veicoli e, dall’altra, a
    ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di tali veicoli,
    concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale, accessibile,
    economica ed efficace. Per esempio, perché possono essere utilizzati da chi gestisce, o
    dall’utenza di, un sistema di trasporto multimodale, per esempio ai fini della condivisione dei
    mezzi di trasporto, ecc., nell’ambito di un sistema di mobilità che applica, per esempio,
    l’intelligenza artificiale per localizzare tali mezzi di trasporto.
    I prodotti della classe 9 quali, ad esempio, pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; podcast
    scaricabili, e della classe 16, invero rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri;
    riviste (periodici); pubblicazioni periodiche, nonché i servizi della classe 41, quali ad esempio
    servizi editoriali, possono avere ad oggetto la condivisione relativa a un sistema di mobilità
    che applica l’economia circolare, invero, un modello di produzione e consumo che si
    propone di prolungare il ciclo vitale dei prodotti. Per esempio, perché tali prodotti e servizi
    possono trattare in particolare della condivisione di biciclette elettriche, ecc., all’interno di un
    sistema di mobilità circolare, o essere specializzati in tema di progettazione, smaltimento di
    materiali, ecc., dei mezzi di trasporto in condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità
    circolare.
    Inoltre, i servizi della classe 35, ad esempio i servizi di pubblicità per la sensibilizzazione
    dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; conduzione di interviste
    per analisi qualitative di mercato; organizzazione di eventi a scopo commerciale e
    pubblicitario, nonché i servizi della classe 41, ad esempio organizzazione di workshop e
    seminari, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che
    applica l’economia circolare. Per esempio, perché sono servizi il cui scopo è diffondere,
    gestire, analizzare, migliorare, ecc., la condivisione di veicoli, ecc., all’interno di un sistema
    di mobilità multimodale e accessibile, favorendo il passaggio a veicoli elettrici intelligenti e a
    strade intelligenti.
    Pagina 6 di 7
    In aggiunta, i servizi della classe 35 come, ad esempio, servizi al dettaglio in relazione a
    veicoli, i servizi della classe 37, ad esempio riparazione, manutenzione e rifornimento di
    veicoli; lavaggio di veicoli; ricarica batterie per veicoli e i servizi della classe 39, ad esempio
    noleggio di automobili e veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; servizi di car sharing;
    fornitura d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet; organizzazione
    del noleggio di automobili, nonché i servizi della classe 42, ad esempio progettazione di
    veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la simulazione di veicoli; test di
    qualità, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che
    applica l’economia circolare. Per esempio, perché riguardano la gestione, il noleggio, la
    riparazione, ecc., di veicoli, ovvero mezzi di trasporto, da usare in condivisione all’interno di
    un sistema di mobilità circolare; oppure perché sono servizi per monitorare, ecc., tale
    condivisione all’interno di un sistema di trasporto pubblico automatizzato, per esempio per
    adattare la progettazione dei veicoli, ecc., o per gestire la loro riparazione.
    Similmente, i servizi della classe 36, per esempio investimenti finanziari; fornitura di servizi
    di raccolta fondi per scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride
    carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; servizi assicurativi per veicoli;
    servizi di pagamento elettronico possono essere destinati alla condivisione relativa a un
    sistema di mobilità circolare. Per esempio, perché specificamente strutturati per finanziare la
    creazione di percorsi per la circolazione, per esempio per gli spostamenti a piedi o in
    bicicletta, ecc., che privilegiano la condivisione dei veicoli; oppure perché sono servizi
    specificamente pensati per permettere l’acquisto, il noleggio, l’uso, ecc., di automobili, per
    esempio elettriche, ecc., condivise o da condividere all’interno di percorsi intermodali di un
    sistema di mobilità circolare.
    Analogamente, i servizi della classe 38, ad esempio consulenza in materia di comunicazioni
    elettroniche; trasmissione di podcast, possono essere specificamente ideati, strutturati, ecc.,
    per favorire o aiutare, o istruire sulla condivisione, per esempio di automobili elettriche, ecc.,
    nell’ambito di un sistema di mobilità circolare. Per esempio perché possono essere usati per
    gestire la comunicazione o trasmettere informazioni rispetto all’utenza di un sistema di
    mobilità che promuove una rete di trasporti pubblici ad alta densità, combinata con il
    trasporto elettrico, condiviso e automatizzato, e gli spostamenti a piedi e in bicicletta.
    Infine, i servizi della classe 40, invero demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento
    smaltimento rifiuti [bonifica] da rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi
    di riciclaggio, i servizi della classe 41, ad esempio programmi di sostenibilità ambientale
    legati al settore automobilistico, e i servizi della classe 42, ad esempio ricerche in materia di
    ecologia; servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento, possono essere
    relativi alla condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità circolare in quanto destinati, per
    esempio, allo smaltimento, o al riciclo, ecc., di materiali di produzione dei veicoli in
    condivisione; oppure perché sono servizi di ricerca o di consulenza che si propongono di
    prolungare il ciclo vitale, per esempio dei veicoli, ai fini della loro condivisione, progettandoli
    per garantire la durata, la possibilità di riparazione e il riciclo di materiali.
    Pertanto, il segno descrive l’oggetto e la destinazione, dei prodotti e servizi.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
    Pagina 7 di 7
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
    La richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte della richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 966 666 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Marchio non registrabile nel settore dei dispositivi elettrici – Alicante 30-04-2024

Il segno ad avviso dell’esaminatore europeo, seppur graficamente particolare, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/04/2024
************* Vicenza
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018951625
85.1286
Marchio figurativo
************* (VI)
ITALIA
In data 04/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 7
Classe 9
Gruppi elettrogeni; Generatori di energia elettrica; Gruppi di continuità
[macchine] per la generazione di energia elettrica.
Supercondensatori per accumulo di energia; Apparecchi e strumenti per l
´accumulazione e la riserva di energia; Blocchi di distribuzione di energia
Pagina 2 di 5
elettrica; Dispositivi elettrici di controllo per la gestione dell´energia;
Regolatori di energia.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
seguente: energia ecologica. I suddetti significati dei termini «ECO POWER», di cui il
marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power

  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
    »
    semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa e positiva
    che i prodotti sono in grado di produrre, accumulare, distribuire, regolare e
    controllare energia ecologica e/o che hanno caratteristiche tali da esser in grado di
    svolgere le menzionate funzioni in modo ecologico e dunque non dannoso o
    limitatamente dannoso per l’ambiente. Tali caratteristiche sono certamente
    desiderabili e ben viste dal pubblico consumatore, sia esso il grande pubblico o il
    consumatore specializzato. Lo sono ancor più in un’epoca dove la riduzione de Co2
    è auspicata e fomentata da governi e organizzazioni non governative di ogni tipo.
    Ecco perché, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
    elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
    • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di contro detti elementi rinforzano il
    concetto di energia pulita comunicata dalla parte verbale del segno. Di conseguenza,
    il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 02/02/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

  1. Il marchio è composto da diversi elementi figurativi fra loro combinati nella
    composizione e nei contrasti cromatici che il richiedente descrive come segue:
    Pagina 3 di 5 —-
    una figura stilizzata di spina il cui cavo è disposto lungo una semicirconferenza e si
    restringe;
    le parole ECO POWER disposte lungo il cavo a semicerchio;
    una ulteriore linea geometrica a semicerchio che si inspessisce trasformandosi in
    un’onda elettrica e poi in un fulmine creando un gioco grafico;
    una figura stilizzata di pila;
    una figura stilizzata di foglia che occupa l’intera altezza della pila.
  2. Nell’ambito della suddetta disposizione dei vari elementi il termine ECO POWER
    ha un impatto marginale poiché la parte figurativa è dominante.
  3. I prodotti oggetto di rifiuto sono destinati ad un pubblico professionale con un
    elevato livello di attenzione e, inoltre, la figura di una spina sarebbe inusuale per il
    pubblico specializzato poiché tali prodotti non includono spine ma solo cavi
    elettrici.
  4. Vengono indentificati 11 marchi registrati dall’ufficio che il richiedente ritiene
    comparabili.
    III. Motivazione
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    L’Ufficio ritiene che tutti gli elementi che compongono il segno in questione, non siano in
    grado di dotare il segno di capacità distintiva.
    In tal senso laddove l’immagine di una batteria, viene combinata con l’immagine di una
    scarica elettrica e di una spina e con il termine “power” il concetto di elettricità, che è
    comune a tutti i prodotti – poiché collegato a quello di energia – viene semplicemente
    rinforzato. Del pari la foglia rinforza il concetto di Ecologico – “ECO” presenti nell’elemento
    verbale.
    Pagina 4 di 5
    In tal senso una ricerca su Google utilizzando i termini “ECO + POWER + LOGO” effetuatat
    in data 26/04/2024:
    https://www.google.com/search?q=eco+%2B+power+%2B++logo&client=firefox-b
    e&sca_esv=779b01740ca52ec5&udm=2&biw=1252&bih=564&sxsrf=ACQVn0956a3YLzXrg
    LtQFNbIl_4Q_mcFwA
    %3A1714048421840&ei=pU0qZqTlMubYxc8P1JSr6Ag&ved=0ahUKEwjky776r92FAxVmbP
    EDHVTKCo0Q4dUDCBA&uact=5&oq=eco+%2B+power+%2B+
    +logo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE2VjbyArIHBvd2VyICsgIGxvZ28yBBAAGB4yBhAAGA
    UYHki8DVDEAVjEAXABeACQAQCYAU
    gAZQBqgEBMrgBA8gBAPgBAZgCA6ACmQHCAgYQABgHGB6YAwDiAwUSATEgQIgGAZI
    HATOgB4gC&sclient=gws-wiz-serp
    fornisce i seguenti risultati:
    L’ Ufficio rileva come i concetti di batteria, di foglia e di energia tramite il fulmine o la scarica
    elettrica e/o la spina siano estremamente inflazionati.
    Del pari sembra essere molto inflazionato il concetto di circolo, che introduce il concetto di
    circolarità e conseguentemente di rinnovabilità ed ecologicitá dell’energia o più propriamente
    delle sue fonti.
    Inoltre, la spina non indica necessariamente che i prodotti siano collegati all’elettricità alla
    rete elettrica, ma può altresì indicare che i prodotti forniscono elettricità/energia o la regolano
    o che comunque fanno parte di un sistema elettrico.
    Per ciò che concerne il pubblico destinatario dei prodotti, l’Ufficio contesta che si tratti
    solamente di un pubblico specializzato. È infatti sufficiente avere dei pannelli solari con
    batterie di accumulo ed inverter per essere proprietari del 90% dei prodotti rivendicati. Se poi
    si aggiunge un impianto di energia aerotermica, si è proprietari virtualmente del 100% dei
    prodotti.
    Ciò premesso, anche volendo accettare l’affermazione del richiedente, si ricorda che il fatto
    che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla
    media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione
    del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue
    necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di
    riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
    EU:C:2012:460, § 48).
    Si deve inoltre reiterare che il consumatore europeo – e di conseguenza anche quello di
    lingua inglese dell’Unione – è continuamente a contatto con informazioni e campagne volte a
    Pagina 5 di 5
    ridurre l’impatto che la produzione di energia ha sul Co2 in virtù della volontà dell’Unione
    Europea, fra gli altri, di ridurre drasticamente le emissioni di Co2 entro il 2035.
    Si deve dunque concludere che anche senza l’indicazione descrittiva ECO POWER, la parte
    grafica del segno di per sé, non è in grado di distinguere i prodotti rivendicati, poiché
    richiama in maniera banale i concetti di elettricità ed ecologicitá, come sopra esposto.
    A maggior ragione il segno non è distintivo nel momento in cui la combinazione degli
    elementi figurativi da cui è composto, reitera il concetto di energia ecologica convogliato
    dalla parte denominativa “ECO POWER”.
    Per ciò che concerne i marchi anteriori comparabili registrati dall’Ufficio si rileva che da un
    lato alcuni di essi sono molto risalenti nel tempo e dall’altro che la giurisprudenza
    consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
    marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
    quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
    marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Alla luce di tutto quanto sopra esposto le argomentazioni del richiedente debbono essere
    tutte rigettate.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951625 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore agricolo marchio non registrabile – Alicante 22-04-2024

WATERBAG per teloni di plastica fogli in materia plastica per uso agricolo è un termine descrittivo. BAG: Contenitore flessibile e Water: Acqua.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/04/2024
*************Savona
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018962532
SKF-364952
WATERBAG
Marchio denominativo
************(Cuneo)
ITALIA
In data 20/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 17
Classe 22
Fogli in materia plastica per uso agricolo; materie plastiche semilavorate in
fogli; isolanti; materiali isolanti; pellicole isolanti; rivestimenti isolanti; tessuti
isolanti; membrane impermeabili isolanti; rivestimenti a tenuta d’acqua;
materiali filtranti di film semilavorati di plastica; prodotti in materie plastiche
semilavorate; sacchetti [buste, bustine] di gomma per imballaggio; pellicole di
plastica biodegradabile per uso agricolo.
Sacchi per insilato; teloni in materiali rivestiti in plastica; teloni impermeabili
da stendere a terra; teli protettivi [tessili]; teli multiuso in plastica; sacchi di
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 4
tela per la conservazione; borse per magazzinaggio; cinghie di fissaggio;
sacche di fissaggio per coperture di insilati; sacchi per insilati zavorrati;
zavorre per tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati; sacche di
fissaggio per coperture di insilati; sacchi per insilati zavorrati; zavorre per
tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese
dell’Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente:
contenitore flessibile con un’apertura a un’estremità, o il contenuto o la quantità contenuta in
tale contenitore, o tutto ciò che cede, si incurva o ha la forma di un sacco, per, che trattiene,
che contiene, ecc., un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore quando è puro.
Il suddetto significato dei termini «WATER» e «BAG», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
WATER
Traduzione
dell’Ufficio
BAG
Traduzione
dell’Ufficio
‘Water is a clear thin liquid that has no colour or taste when it is pure. It falls
from clouds as rain and enters rivers and seas. All animals and people need
water in order to live’ (informazioni estratte da Collins, in data 18/01/2024,
all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/water).
L’acqua è un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore quando è
pura. Cade dalle nuvole come pioggia ed entra nei fiumi e nei mari. Tutti gli
animali e le persone hanno bisogno di acqua per vivere.
‘A flexible container with an opening at one end; the contents of or amount
contained in such a container; anything that hangs loosely, sags, or is shaped
like a bag, such as a loose fold of skin under the eyes or the bulging part of a
sail’ (informazioni estratte da Collins, in data 18/01/2024, all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag).
Un contenitore flessibile con un’apertura a un’estremità; il contenuto o la
quantità contenuta in tale contenitore; tutto ciò che cede, si incurva o ha la
forma di un sacco, come ad esempio una piega di pelle sotto gli occhi o la
parte rigonfia di una vela.
Inoltre, il significato di cui sopra, relativo ai prodotti in oggetto, è riscontrabile a titolo di
esempio nei riferimenti seguenti.

  1. Informazioni estratte da Amazon, in data 19/01/2024, all’indirizzo
    https://www.amazon.com/Emergency-Rainwater-Agricultural-Irrigation-Drought
    Resistant/dp/B0C2YHHYHX
    Pagina 3 di 4
  2. Informazioni estratte da RishFIBC Solutions, in data 19/01/2024, all’indirizzo
    https://www.rishifibc.com/retail-products/
    I riferimenti di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione provvisoria
    del 20/01/2024.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti della classe 17, ad esempio fogli in materia plastica per uso agricolo; materie
    plastiche semilavorate in fogli; prodotti in materie plastiche semilavorate; sacchetti [buste,
    bustine] di gomma per imballaggio; sacche di fissaggio per coperture di insilati, e i prodotti
    della classe 22, ad esempio sacchi per insilato; borse per magazzinaggio; zavorre per
    tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati, sono, sono parti di, sono da usare per, ecc.,
    un “contenitore flessibile con un’apertura a un’estremità, o il contenuto o la quantità
    contenuta in tale contenitore, o tutto ciò che cede, si incurva o ha la forma di un sacco, per,
    che trattiene, che contiene, ecc., un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore
    quando è puro”. Per esempio, perché si tratta di contenitori di materiale plastico che
    possono contenere acqua. Pertanto, il segno descrive la natura, il tipo, la qualità e la
    destinazione dei prodotti.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
    La richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte della richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 962 532 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore della progettazione di arredamenti – marchio non registrabile 26-04-2024

Il segno Truly Design, ad avviso dell’esaminatore europeo, è descrittivo del servizio pubblicità e servizio di progettazione. Il segno può proseguire il suo iter solo per attività sportive per le quali non vi è attinenza.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/04/2024
*************Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018963780
TrulyDesign
Truly Design
Marchio denominativo
************ Torino
ITALIA
In data 16/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35
Classe 41
Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di grafica
pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi (pubblicità e promozione);
Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
pubblicitario; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi di
merchandising; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento;
Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di allestimento di
vetrine; Servizi di creazione del brand.
Servizi relativi a educazione, divertimento; Servizi artistici di pittura murale;
Servizi di gallerie d’arte; Organizzazione e preparazione di esposizioni per
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 4
intrattenimento; Fornitura di strutture per musei [presentazioni, esposizioni];
Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Conduzione di
workshop e seminari in materia di apprezzamento dell’arte; Servizi scolastici
per insegnamento dell’arte; Esposizioni d’ arte; Servizi culturali; Servizi di
intrattenimento e divertimento; e culturali; Workshop di formazione;
Conduzione e organizzazione di workshop; Fromazione del campo della
pittura; Esposizioni in musei.
Classe 42
Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento;
Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design; Servizi di design di
abbigliamento; Design (disegno industriale); Design di cappelli; Servizi di
design di prodotti; Servizi di design per imballaggi; Design artistico
commerciale; Design di oggetti artistici; Design di tappeti; Design industriale
di automobili; Design industriale; Servizi di grafica; Grafica per computer;
Progettazione di grafica e simboli per identità societaria; Progettazione di
illustrazioni grafiche; Progettazione grafica; Disegno grafico; Computer
grafica; Progettazione grafica di materiale promozionale; Design di marchi;
Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Servizi di design tessile;
Design di prodotti tessili per finiture di veicoli a motore; Servizi di design in
materia di tessuti di arredamento; Design industriale e arti grafiche;
Progettazione di arte grafica; Servizi di arti grafiche; Progettazione
nell’ambito delle arti grafiche; Servizi di design per l’arredamento di interni;
Servizi di design di opere d’arte; Progettazione per esposizioni;
Progettazione e creazione di home page e siti web; Decorazione interna;
Progettazione di decorazione di interni per negozi; Architettura di interni;
Progettazione di logo; Disegno di loghi per T-shirt; Disegno grafico di loghi
pubblicitari; Progettazione di loghi per l’identità aziendale; Design grafico di
loghi pubblicitari.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e
servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di
riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese
attribuirebbe al segno il significato seguente: design (i.e. il modo in cui
qualcosa è stato concepito e realizzato) nella sua massima espressione
• I suddetti significati dei termini «Truly Design», di cui il marchio è composto,
sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truly
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/design

  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Truly Design» semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i servizi sono servizi di design
    nella sua massima e più completa espressione (e.g. classe 35 Servizi di grafica
    pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi pubblicità e promozione; classe 42
    Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento;); o che
    Pagina 3 di 4
    hanno ad oggetto prodotti di design nella sua massima espressione (e.g. classe 35
    organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o pubblicitario;
    Classe 41 Servizi artistici di pittura murale;) Il pubblico di riferimento tenderebbe a
    vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente
    come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei servizi
    nel senso sopra evidenziato.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018963780 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 35
    Classe 41
    Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di grafica
    pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi (pubblicità e promozione);
    Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
    pubblicitario; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi di
    merchandising; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento;
    Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di allestimento di
    vetrine; Servizi di creazione del brand.
    Servizi relativi a educazione, divertimento; Servizi artistici di pittura murale;
    Servizi di gallerie d’arte; Organizzazione e preparazione di esposizioni per
    intrattenimento; Fornitura di strutture per musei [presentazioni, esposizioni];
    Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Conduzione di
    workshop e seminari in materia di apprezzamento dell’arte; Servizi scolastici
    per insegnamento dell’arte; Esposizioni d’ arte; Servizi culturali; Servizi di
    intrattenimento e divertimento; e culturali; Workshop di formazione;
    Conduzione e organizzazione di workshop; Fromazione del campo della
    pittura; Esposizioni in musei.
    Classe 42
    Pagina 4 di 4
    Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento;
    Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design; Servizi di design di
    abbigliamento; Design (disegno industriale); Design di cappelli; Servizi di
    design di prodotti; Servizi di design per imballaggi; Design artistico
    commerciale; Design di oggetti artistici; Design di tappeti; Design industriale
    di automobili; Design industriale; Servizi di grafica; Grafica per computer;
    Progettazione di grafica e simboli per identità societaria; Progettazione di
    illustrazioni grafiche; Progettazione grafica; Disegno grafico; Computer
    grafica; Progettazione grafica di materiale promozionale; Design di marchi;
    Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Servizi di design tessile;
    Design di prodotti tessili per finiture di veicoli a motore; Servizi di design in
    materia di tessuti di arredamento; Design industriale e arti grafiche;
    Progettazione di arte grafica; Servizi di arti grafiche; Progettazione
    nell’ambito delle arti grafiche; Servizi di design per l’arredamento di interni;
    Servizi di design di opere d’arte; Progettazione per esposizioni;
    Progettazione e creazione di home page e siti web; Decorazione interna;
    Progettazione di decorazione di interni per negozi; Architettura di interni;
    Progettazione di logo; Disegno di loghi per T-shirt; Disegno grafico di loghi
    pubblicitari; Progettazione di loghi per l’identità aziendale; Design grafico di
    loghi pubblicitari.
    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
    Classe 41
    E sport; attività sportive.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore dell’illuminazione – marchio non registrabile 16-04-2024

Il segno LED è descrittivo, il consumatore comune o un professionista del settore dell’installazione elettrica, attribuirebbe al segno il significato di LED (diodi elettrici luminosi).

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/04/2024
**************Vigonza
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
e
018931596
LED2023
Marchio figurativo
************* Vigonza
ITALIA
In data 08/11/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera (b),
(c)
articolo
7,
paragrafo
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
2
RMUE.
Interruttori [elettricità]; Modulatori di luce; Resistenze per impianti di
illuminazione elettrica; Alimentatori elettronici; Componenti elettriche ed
elettroniche; Componenti elettronici; Componenti elettrici ed elettronici;
Dispositivi di controllo elettronici digitali; Apparecchi di controllo elettronico.
Classe 11
Apparecchiature
per
illuminazione;
Apparecchi per illuminazione;
Alloggiamenti per illuminazione; Lampade per illuminazione di sicurezza;
Lampadine per illuminazione; Impianti per l’illuminazione; Lampade per
illuminazione; Dispositivi per l’illuminazione; Plafoniere per illuminazione;
Diffusori [illuminazione]; Apparecchiature per illuminazione di sicurezza;
Riflettori per illuminazione; Riflettori di illuminazione; Sospensioni per
lampade; Lampade a sospensione; Lampade fluorescenti; Alloggiamenti per
lampade; Componenti per lampade; Lampade da scrivania; Lampade per
scrivanie; Lampade portatili [per illuminazione]; Riflettori di lampade; Riflettori
per lampade; Lampade con riflettore; Proiettori di luce; Luci da giardino; Luci
decorative; Luci elettriche; Luci a soffitto; Apparecchi elettrici per
illuminazione; Apparecchi di illuminazione elettrica; Apparecchi di
illuminazione elettrici; Impianti di illuminazione elettrica; Apparecchi elettrici
decorativi d’illuminazione; Lampade elettriche per illuminazione di esterni;
Accessori elettrici per l’illuminazione; Accessori per illuminazione elettrica;
Lampade per impianti elettrici; Impianti di illuminazione ad infrarossi;
Trasformatori per illuminazione; Impianti di illuminazione elettrica a binario;
Riflettori per illuminazione domestica; Accessori per luci da parete [non
interruttori]; Accessori per illuminazione elettrica per interni; Apparecchi
d’illuminazione a schermo piatto; Apparecchi ed impianti di illuminazione;
Barre luminose; Basi per lampade; Basi concepite per il montaggio di
lampade; Cavi luminosi per illuminazione; Diodi che emettono luce [LED];
Dispositivi
d’illuminazione per vetrine; Dispositivi di illuminazione
computerizzati; Dispositivi di illuminazione e riflettori; Elementi d’
illuminazione; Filtri per apparecchiature di illuminazione; Illuminazione per
espositori; Illuminazioni a LED; Impianti d’illuminazione per uso domestico;
Illuminazioni per scopi di esposizione; Impianti d’illuminazione a LED; Impianti
d’illuminazione architettonica; Impianti di illuminazione a LED; Impianti di
illuminazione per uso commerciale; Lampade a LED; Lampade ad arco;
Lampade ad arco [impianti di illuminazione]; Lampade per comodini;
Lampadine LED.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:——
Il consumatore di lingua inglese, ossia il consumatore comune e un professionista
del settore dell’installazione elettrica, attribuirebbe al segno il seguente significato:
LED (diodi elettrici luminosi)
Il suddetto significato del termine «LEл, contenuto nel marchio, era supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/led
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i componenti elettrici ed elettronici di cui alla Classe 9 e gli apparecchi di
illuminazione di cui alla Classe 11 sono luci a LED o parti di esse, o sono da
utilizzare con l’illuminazione a LED.
Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da il termine LED scritto in
lettere maiuscole scure con una linea orizzontale sulla lettera D, il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e
destinazione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Pagina 3 di 3
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera (b), (c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018931596 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.




Registrare un marchio per confetture e marmellate – marchio non registrabile Alicante 26-03-2024

Fancy ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto è “non semplice; che tende o intende impressionare; fatto, progettato, coltivato, adattato, ecc. per soddisfare il gusto o l’immaginazione; di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/03/2024
********
I-20149 Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018942072
T022113EM-01SFR/GC
Marchio figurativo
************* Novaledo (TN)
ITALIA
In data 10/11/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 29
Marmellate; marmellate di agrumi; marmellate di frutta; gelatine di frutta
spalmabili; marmellata di fragole; marmellata di lamponi; marmellata di mirtilli
rossi; marmellata a base di arance e zenzero; frutta, trasformata; conserve di
frutta; pectina di frutta; purea di frutta; dessert a base di frutta; creme di frutta
da spalmare; creme da spalmare principalmente a base di frutta; prodotti a
base di frutta secca; paste di frutta; mincemeat [conserva di frutta]; composta
di mirtilli rossi.

Classe 30
Miele; miele naturale; miele naturale stagionato; succedanei del miele; miele
[per uso alimentare]; pasticceria; pasticceria a base di frutta; ingredienti a
base di cacao per prodotti di pasticceria; miscele per pasticceria; dolci pronti
[pasticceria]; brioche alla marmellata; brioche ripiene di marmellata; torte;
biscotti; creme da spalmare a base di cioccolato; creme a base di cacao sotto
forma di creme da spalmare.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Assenza di carattere distintivo
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, la
consumatrice o il consumatore medio di lingua inglese dell’Unione attribuirebbe al segno un
significato traducibile in italiano nella maniera seguente: ‘non semplice; che tende o intende
impressionare; fatto, progettato, coltivato, adattato, ecc. per soddisfare il gusto o
l’immaginazione; di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva’.
Il suddetto significato del termine «Fancy», di cui il marchio è sostanzialmente composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
Fancy
Traduzione
dell’Ufficio
‘Not plain; tending or intending to impress; made, designed, grown, adapted,
etc., to please the taste or fancy; of superfine quality or exceptional appeal’
(informazioni estratte da Dictionary.com, in data 09/11/2023, all’indirizzo
https://www.dictionary.com/browse/fancy?adobe_mc=MCORGID
%3DAA9D3B6A630E2C2A0A495C40%2540AdobeOrg%7CTS
%3D1699537616).
‘Non semplice; che tende o intende impressionare; fatto, progettato, coltivato,
adattato, ecc. per soddisfare il gusto o l’immaginazione; di qualità eccelsa o
di eccezionale attrattiva’.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che le marmellate, conserve, i dessert, le
creme, ecc., della classe 29, o il miele e gli articoli di pasticceria della classe 30, sono
prodotti non semplici, che intendono impressionare, fatti, adattati, ecc., per soddisfare il
gusto o l’immaginazione, nonché di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva. Per esempio,
perché contengono ingredienti di speciale qualità, o perché sono rari o di difficile
reperimento, o perché sono prodotti, confezionati, ecc., in maniera particolarmente
elaborata.
Similmente, la pectina della classe 29 e gli ingredienti per prodotti di pasticceria della
classe 30 per i quali è sollevata la presente obiezione sono ingredienti per prodotti aventi le
caratteristiche riferite in precedenza e sono essi stessi prodotti di qualità eccelsa o di
eccezionale attrattiva. Per esempio, perché il loro gusto o la loro struttura esalta o, al
contrario, non interferisce con il gusto, l’aspetto, ecc., del prodotto finale.
Pagina 3 di 4
Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione che serve a evidenziare gli
aspetti positivi dei prodotti.
Benché il segno «
» contenga determinati elementi stilizzati che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti per i quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 942 072 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Marchio descrittivo respinto – Alicante 21-12-2023

“Accademia del Design” verrebbe inteso dal consumatore medio con il significato di “scuola di disegno”, ha quindi un carattere decisamente descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/12/2023
Verona
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: accademia del design
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *************
Verona
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/07/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41 Corsi di formazione; Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione;
Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione; Corsi
di formazione post-laurea; Fornitura di corsi di formazione online;
Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali;
Organizzazione di corsi di formazione e training; Corsi di formazione scritti;
Coordinamento di corsi; Corsi di formazioni professionale (Fornitura di -);
Corsi di formazione per giovani; Offerta di corsi di formazione; Conduzione di
corsi riguardanti la formazione amministrativa; Conduzione di corsi di
istruzione; Erogazione di corsi di formazione continua; Corsi di formazione
residenziali; Corsi per corrispondenza; Organizzazione di corsi per
corrispondenza; Corsi di formazione relativi a software; Corsi di formazione in
gestione aziendale; Insegnamento mediante corsi per corrispondenza;

Fornitura di corsi di formazione informatica; Erogazione di corsi di
aggiornamento; Conduzione di corsi didattici; Corsi di istruzione residenziali;
Organizzazione di corsi di formazione in istituti di insegnamento
Organizzazione di corsi di formazione in materia di design; Servizi didattici,
ovvero corsi di livello universitario; Formazione in materia di design; Servizi di
formazione in materia di design.
Classe 42 Design di home page; Servizi di design; Design di abbigliamento; Design
industriale; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design di
abbigliamento; Servizi di design di prodotti; Stilismo [industrial design]; Servizi
grafici (design); Servizi di design per imballaggi; Progettazione [design] di
edifici; Design (disegno industriale); Progettazione di software per
smartphone; Design di telefoni; Design di imbarcazioni; Design di utensili;
Design industriale di automobili; Servizi di design per l’arredamento di interni;
Servizi di design di articoli di gioielleria.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    Scuola di disegno
  • Il suddetto significato dei termini «accademia del design», di cui il marchio è
    composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://dizionario.internazionale.it/parola/accademia
    https://dizionario.internazionale.it/parola/design
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi della Classe 41, sono servizi di formazione educativa forniti agli studenti
    di design da una scuola superiore di disegno. Inoltre, il consumatore di riferimento
    percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i vari servizi di design
    della Classe 42 sono forniti da persone che lavorano e/o studiano in un istituto di
    formazione specializzato nell’educazione del disegno. Pertanto, il segno descrive
    specie e destinazione dei servizi.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 03/08/2023, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. Vengono considerate solo alcuni delle definizioni riportate dal vocabolario per la
    parola Accademia.
  2. Il termine Design è termine che si discosta notevolmente dal linguaggio medio usato
    dal consumatore italiano per designare tali servizi dato che il termine
  3. Il termine Design riguarda la formazione artistica e Accademia, attiene la
    realizzazione tecnico scientifica di progetti e la contrapposizione di due lemmi
    appartenenti a due lingue differenti garantisce all’espressione un carattere
    univocamente identificativo dei servizi offerti.
  4. Il marchio Design Academy è un marchio complesso, in quanto tutti gli elementi del
    segno godono di un carattere distintivo indipendente dagli altri.
    III. Motivazione
    Pagina 3 di 5
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    Osservazioni generali
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Confutazione degli argomenti del richiedente
    1.
    Per quanto riguarda l’osservazione che solo alcune delle definizioni del dizionario per la
    parola Accademia, l’Ufficio desidera affermare che perché un marchio sia escluso dalla
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    Pagina 4 di 5
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
    2.
    Il richiedente sostiene che esistono modi più comune per fare riferimento alle caratteristiche
    dei servizi.
    Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
    usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
    prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di
    impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o
    indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi
    interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare
    le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
    3.
    La comprensione delle lingue non è strettamente limitata dai confini geografici. Può darsi
    che, per ragioni storiche, culturali o di altro tipo (mercati transfrontalieri), alcuni termini in una
    lingua si siano diffusi e siano ampiamente compresi dal grande pubblico in altri Stati membri
    (in particolare quelli con confini terrestri contigui).
    Nel caso di specie, la parola design, sebbene sia una parola inglese, sarà intesa anche dal
    pubblico di riferimento in Italia poiché si tratta di una lingua diffusa e l’Ufficio ha dimostrato
    che è presente anche nei dizionari italiani.
    4.
    Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di
    registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.
    Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
    ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
    viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
    tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
    che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
    somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
    carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
    neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
    prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
    compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
    (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
    Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
    nient’altro che la somma delle sue parti perché la combinazione delle parole design e
    accademia ha un significato molto chiaro per il pubblico italiano, che ha evidenti qualità
    descrittive quando viene associato ai servizi offerti.
    IV. Conclusioni
    Pagina 5 di 5
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018875752 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.
    Mary DESMON



Marchio descrittivo nel settore cosmetico, non registrabile – Alicante 12-12-2023

Toplux ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto significa la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa.

Perciò il segno è respinto e non si può registrare.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/12/2023
**************
BULGARIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: Toplux
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ****************************
BULGARIA
I. Sintesi dei fatti
In data 09/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 3 Cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Cosmetici funzionali; Portacipria
[cosmetici]; Cosmetici per le sopracciglia; Cosmetici abbronzanti; Prodotti
cosmetici di make-up; Cosmetici naturali; Idratanti cosmetici; Prodotti
cosmetici abbronzanti; Prodotti idratanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza;
Prodotti cosmetici decorativi.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
significato seguente: il lusso massimo, più alto.
Il suddetto significato dei termini “Top” e “lux”, di cui il marchio è composto, è supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario.
TOP the best or finest part of anything (informazioni estratte dal dizionario
Collins in data 09/08/2023 all´indirizzo:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top)
Traduzione non ufficiale all’italiano: la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa
LUX abbreviation of luxury. (informazioni estratte da Acronymfinder dizionario Collins in data
09/08/2023 all ´indirizzohttps://www.acronymfinder.com/LUX.html)
Traduzione non ufficiale all’italiano: abbreviazione di lusso
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono il massimo del lusso, della raffinatezza, nella loro categoria.
Pertanto, il segno descrive il tipo e la qualità dei prodotti.
Il fatto che i due termini siano uniti è un espediente stilistico che non rende il marchio
distintivo.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018897387 è
Pagina 3 di 3
respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare il nome di un Cocktail – Alicante 06-11-2023

“Orange Spritz” per un Cocktail è un segno non distintivo poiché lo Spritz notoriamente è il risultato di una ricetta base è composta da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Il carattere descrittivo del segno è evidente per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/11/2023
*****************
I-35030 Selvazzano Dentro
ITALIA
Fascicolo nº: *****************
Vostro riferimento:
Marchio: Orange Spritz
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *******************
I-35030 Selvazzano Dentro
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 13/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 32 Cocktail analcolici; Miscele per cocktail analcolici; Cocktails analcolici;
Cocktail di frutta analcolici; Aperitivi analcolici.
Classe 33 Cocktail alcolici preparati; Cocktails; Miscele per cocktail alcolici; Cocktail
alcolici a base di frutta; Cocktail alcolici sotto forma di gelatine refrigerate.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio nell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato
seguente: cocktail composto da prosecco, Aperol e soda con arancia.
Il suddetto significato dei termini «Orange Spritz», di cui il marchio è composto, è
supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 12/06/2023 e
accessibili ai seguenti indirizzi:
 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orange
 https://iba-world.com/spritz/
− È importante notare che lo Spritz è un famoso cocktail la cui ricetta base è composta
da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Per la sua notorietà
raggiunta oramai a livello internazionale è stato riconosciuto dalla International
Bartenders Association come cocktail ufficiale per l’annuale competizione mondiale
di cocktail, sotto la categoria: bevande della ‘New Era’. Ciò è confermato dai risultati
di una ricerca internet condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
 https://iba-world.com/category/iba-cocktails/new-era-drinks/
 https://iba-world.com/spritz/
− Nonostante la natura alcoolica del cocktail, sono state create molte versioni
dell’Orange Spritz non alcooliche, come rilevato dai risultati di una ricerca internet
condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
 https://blog.giallozafferano.it/adryincucina/spritz-analcolico/
 https://www.finedininglovers.it/ricette/spritz-analcolico
− Di conseguenza, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i cocktails, sia alcoolici che analcoolici, e le loro miscele sono e
servono a preparare l’Orange Spritz. Pertanto, il segno descrive la specie, la qualità
e la destinazione dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 018873976 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Marchio promozionale, per questo motivo non è registrabile – Alicante 17-11-2023

Il Segno “Scelte di Benessere” verrebbe percepito dal consumatore come atto o servizio in grado di portare ad un benessere psico fisico. Per questo motivo è promozionale ed elogiativo di un servizio o prodotto per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/11/2023
****************
I-20129 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ***************
Vostro riferimento: *************
Marchio: SCELTE DI BENESSERE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************************* Bologna
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i
prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del
13/01/2022 l’Ufficio ha comunicato di aver concesso la revisione della decisione di rifiuto
appellata in quanto conteneva un errore procedurale.
In seguito a riesame della domanda di MUE, in data 17 gennaio 2023 l’Ufficio ha emesso
una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE,
rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. Con decisione del 26
giugno 2023, n. R 448/2023-2, la Seconda Commissione di Ricorso ha annullato la
decisione dell’Ufficio e rinviato l’istanza all’esaminatore per la prosecuzione della procedura
e l’adozione di una nuova decisione.
In seguito a successivo riesame della domanda di MUE, in data 04/08/2023 l’Ufficio, dopo
aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2,
RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 16 Carta; cartone; articoli di cartoleria in carta; stampati, libri; riviste; cataloghi;
periodici; depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; figurine; album per la
raccolta di figurine; materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli
apparecchi); articoli di cartoleria e cancelleria; diari; agende; locandine,
poster, manifesti; opuscoli; sacchetti in carta ed articoli per l’imballaggio di
carta, cartone o plastica.
Classe 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale;
lavori di ufficio, marketing; analisi e ricerche di mercato; marketing
industriale; marketing promozionale; servizi di marketing industriale;
marketing e servizi promozionali; attività promozionali; servizi di attività
promozionali di prodotti; preparazione di materiale promozionale e attività di promozioni per terzi; servizi di pubblicità; noleggio di spazi e materiale
pubblicitario; consulenza in materia di pubblicità e marketing; distribuzione
di volantini pubblicitari.
Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,
prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di
telecomunicazione, ad es. come podcast; servizi on-line, ovvero
trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi,
disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; servizi di
informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di
notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; servizi di provider di reti
telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da
consultare in reti telematiche (ad es. Internet); approntamento di chatroom e
forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); trasmissione di
presentazioni video tramite computer e televisione; messa in onda di
trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori;
fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento su
Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; fornitura di
accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per
l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche
(ad es. Internet); noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; fornitura di
accesso a banche dati in reti informatiche.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare
    fisico e morale”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni
    estratte da Treccani in data 04/08/2023 all’indirizzo
    https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/,
    https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
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  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE»
    semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare
    un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione.
  • Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione
    dell’origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che
    serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita
    e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché
    costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il
    consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè
    uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a prodotti di carta, cartone
    e stampati di vario genere rivendicati dal marchio nella Classe 16 che provengano da
    produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico, il cui utilizzo non danneggi
    l’ambiente, e che pertanto costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e
    morale. Oppure libri, manuali, materiale per l’istruzione e stampati in genere, in
    classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella
    classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc.,
    nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si
    riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benestare fisico e morale (ad
    esempio libri e servizi di informazione sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute,
    ecc.).
  • L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel
    senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio
    pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché
    minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal
    senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
    L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e
    preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in
    ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia,
    25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
    § 67).
  • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue:
  • Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
    b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La
    valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata
    all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in
    astratto.
    Pagina 4 di 8
  • Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.
    Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una
    precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed
    elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
  • La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o
    tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e
    servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
  • Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un
    significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo
    che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con
    i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente
    e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
  • L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del richiedente
    nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella
    principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento.
    Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il
    marchio in oggetto deve essere accettato.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione. Questa è fondata sull’assenza di carattere distintivo del
    segno per il consumatore di riferimento di lingua italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Pertanto, le argomentazioni del richiedente
    relative alla non descrittività del segno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono
    irrilevanti e non sono state prese in considerazione né affrontate dall’Ufficio.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti
    alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
    ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati
    alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto
    successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta,
    ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare
    Pagina 5 di 8
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può
    rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs,
    EU:C:2004:258, § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di
    attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi
    (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
    EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente
    come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in
    modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o
    i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale”
    (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
    L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1
    della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel
    caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione
    sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona
    il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo
    insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.
    L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il
    «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai
    servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere
    valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T
    360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.
    L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
    significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
    riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il
    richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto
    indicato, che è dunque incontestato.
    Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti
    sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro
    accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
    Pagina 6 di 8
    necessariamente descrittivi.
    In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è
    oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte
    le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di
    registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente
    sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto
    sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo
    l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
    In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
    obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta
    l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al
    significato del segno contestato come indicato.
    Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro
    accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
    necessariamente descrittivi.
    Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
    intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
    viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7,
    RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
    intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio
    trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
    sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il
    significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.
    Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico
    percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione.
    Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive
    dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque
    essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto
    che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
    informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine.
    Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
    informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
    fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi,
    EU:T:2012:369, § 23).
    Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
    descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto
    informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti
    e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno
    caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico.
    Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della
    Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,
    che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO
    BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in
    questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in
    questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel
    consumatore”.
    Pagina 7 di 8
    Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di
    vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,
    ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta
    ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati
    abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per
    ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali
    l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi
    designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,
    rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di
    informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno
    ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che
    ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore.
    Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale,
    un’indicazione di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi
    rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti,
    in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere
    percepito immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa
    consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente
    rispetto ad altri.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili (anche in seguito
    a decisioni e sentenze delle Corti di Appello e del Tribunale dell’Unione Europea), quali ad
    esempio “PERFECT PAIRS” n. 017528514 o “FITTEST ON EARTH” n. 017677055. Tuttavia,
    la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente, tra cui anche le proprie registrazioni di MUE n.
    018377914 , n. 018377906 e n. 018377908
    non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in
    quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame.
    Poiché non vi sono situazioni identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del
    principio di continuità e di non discriminazione.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore degli alcolici – marchio rifiutato – 08-11-2023

“bes” è un termine abitualmente usato nel settore degli alcoolici e il pubblico di riferimento lo percepirebbe con il significato di bacca, per questo motivo il segno è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/11/2023
*************
I-20122 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento: Bes
Marchio: BES
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************
I-20122 Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 18/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Gin; Alcolici (bevande alcoliche).

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  1. Il consumatore medio di riferimento di lingua olandese, o più precisamente
    neerlandese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe
    al segno il significato di “bacca”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
    ((informazioni estratte da dizionario online Van Dale in data 18/05/2023 all’indirizzo
    https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/bes#.ZGTpQoTRaU
    k).
  2. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti sono fatti di e/o contengono una bacca. Pertanto, il segno descrive

    specie o altre caratteristiche quali un ingrediente dei prodotti.

  3. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo. Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 18/05/2023 è risultato
    che il termine «BES» è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento per ‘gin’ e
    altri prodotti alcolici ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (1.
    https://hansendranken.nl/nl/categorie/jenever-bessen, 2. https://wijnhandelslijterij.nl/shop/binnenlands-gedistileerd/vruchtenjeneverbrandewijn/floryn-zeeuwsezw-bes-jenever/, 3. https://kruidenwonder.be/blauwe-bes-jenever/).
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente in data 07/07/2023 ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni,
    concessa dall’Ufficio in data 08/07/2023. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il
    22/09/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
  4. In olandese la parola “bes” ha diversi significati oltre a “bacca”. Quindi il consumatore
    medio di lingua olandese non associa “bes” solo al significato di ‘bacca’ ma anche ad altri
    significati.
  5. La parola “BES” al singolare, non è utilizzata per indicare gli ingredienti di gin o altri
    alcolici dato che le botaniche sono sempre al plurale, cioè “bessen”, che è un termine
    diverso e non confondibile con la parola “bes”.
  6. Le bacche non sono incluse tra i possibili ingredienti del gin. Gli ingredienti del gin sono le
    cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto. Un ingrediente del gin, noto
    anche ai consumatori di riferimento, ossia le bacche di ginepro, non è tradotto in olandese
    con la parola ‘bes’, bensì con le parole juniperus o jeneverbes.
  7. Il termine “BES” è eventualmente solo lontanamente suggestivo o allusivo riguardo a
    talune possibili caratteristiche dei prodotti. Dato che si tratta di un riferimento vago o indiretto
    ai prodotti oggetto della domanda non incorre nella censura di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), RMUE.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
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    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “BES” (in italiano: bacca) in
    relazione alle bevande alcoliche contestate, che sono o possono essere fatte di o contenere
    un particolare tipo di bacca. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il
    segno non sia descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti
    oggetto di obiezione.
    Il richiedente sostiene che la parola ‘BES’ ha diversi significati e questi concorrono ad
    abbassare la soglia di riferimento al singolo significato indicato dall’Ufficio.
    L’Ufficio dissente. Innanzitutto, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
    Inoltre, l’unico significato menzionato dal dizionario olandese citato nella lettera di obiezione
    è ‘bacca’. Pertanto è logico e corretto affermare che questo è il primo e principale significato
    che il consumatore olandese di riferimento percepirà rispetto alla parola ‘BES’, in quanto è il
    significato comune della parola in questione.
    Rispetto agli altri significati della parola “BES” menzionati dal richiedente come la divinità
    Pagina 4 di 7
    dell’antico Egitto o l’origine del nome ‘Ibiza’, luogo non olandese corrispondente all’isola
    spagnola di Ibiza, si osserva che la loro rilevanza è estremamente limitata in questo
    contesto. Peraltro, la parte dei caraibi olandese nota come isole BES, non è una parola in
    senso stretto, ma l’acronimo delle tre isole olandesi che la compongono, vale a dire Bonaire,
    Sint Eustatius e Saba.
    Il richiedente non ha fornito prove o indicazioni concrete che tali significati siano di comune
    dominio per il consumatore medio olandese e tali da rimuovere il collegamento naturale tra
    la parola “BES” e il suo primo ed unico significato secondo il dizionario olandese. Tale
    significato, cioè ‘bacca’, è descrittivo di una caratteristica dei prodotti contestati ed è dunque
    verosimile che il consumatore di riferimento, vedendola apposta su bevande alcoliche, ne
    riconosca quel significato piuttosto che un altro molto distante dal prodotto e dalla cultura
    generale.
    Il richiedente sostiene che le bacche non sono un ingrediente del gin. Gli ingredienti del gin
    sarebbero le cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto.
    L’Ufficio rileva che l’obiezione in questione si riferisce al solo prodotto ‘gin’, ad esclusione di
    ogni altro tipo di bevanda alcolica inclusa tra i prodotti rivendicati. Pertanto, rispetto a tali
    bevande, in assenza di alcuna specifica obiezione, l’Ufficio ritiene pacifico che ‘bes’ o bacca,
    sia un ingrediente o uno dei possibili ingredienti dei prodotti rivendicati e, pertanto, sia un
    termine descrittivo e non distintivo.
    Per quanto concerne lo specifico prodotto ‘gin’, l’Ufficio non concorda con le affermazioni del
    richiedente. Infatti, indipendentemente dalle informazioni sugli aspetti botanici del gin riferiti
    dal richiedente, è di comune dominio che ci si riferisca all’ingrediente principale e
    differenziale del gin, vale a dire al ginepro, come ad una bacca. Ciò è verosimile in tutta
    l’Unione Europea e, certamente in olandese. Infatti, benché, tecnicamente, il ginepro non sia
    una bacca, è “bes” o “bessen” il termine comunemente usato, anche in commercio, per
    riferirsi al ginepro. Ciò è risultato sia dalla ricerca effettuata in data 18/05/2023 e
    documentata nella lettera di rilievo, che da un’ulteriore ricerca su Internet effettuata in data
    08/11/2023 su siti web olandesi, a completamento di quella:
    https://www.qeuze.com/botanicals-jeneverbessen.html
    Traduzione dell’Ufficio: Botanicals Bacche di ginepro 30 grammi. Ogni amante del Gin
    dovrebbe avere un barattolo di bacche di ginepro nella credenza. È adatto a qualsiasi tipo
    di Gin.
    Pagina 5 di 7
    https://www.allesovergin.nl/botanicals/
    Traduzione dell’Ufficio: Tutto sul gin – Bacche di ginepro (foto) – Il gin è una combinazione di
    alcol neutro, acqua, bacche di ginepro e sostanze botaniche. Se dovessimo omettere le
    botaniche, rimarremmo con il gin. Le botaniche costituiscono quindi il cuore del gin e sono
    una componente indispensabile per il distillatore.
    Ciò, peraltro, è confermato anche dagli stessi documenti apportati dal richiedente. In
    relazione al gin e ai suoi contenuti, si nota l’utilizzo diffuso e comune dell’espressione
    ‘bacche di ginepro” oppure dell’uso di ‘bacca’ o ‘bacche’ di altro tipo per la sua produzione,
    come ad esempio nei seguenti estratti dai documenti del richiedente:
    Pagina 6 di 7
    L’argomento del richiedente che la parola “BES” al singolare, non sia utilizzata per indicare
    gli ingredienti di gin o altri alcolici perché è normalmente usata al plurale (“bessen”), l’Ufficio
    dissente. Infatti, da un lato ciò non è corretto, come dimostrano i risultati della ricerca
    documentati nella lettera di obiezione (non contestati dal richiedente e dunque pacifici). Da
    quelli risulta chiaramente che vi è uso della parola “BES” al singolare come descrizione di un
    ingrediente o dell’ingrediente principale della bevanda alcolica di riferimento. Inoltre, poiché
    “BES” ha il significato chiaro ed inequivocabile di “bacca” e questa (eventualmente anche
    una sola) può essere un ingrediente dei prodotti obiettati, il termine è descrittivo di una
    caratteristica dei prodotti.
    Infine, l’Ufficio concorda che il divieto di registrazione di un marchio in base l’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a marchi che sono solo lontanamente
    suggestivi o allusivi riguardo a talune possibili caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Tuttavia,
    nel caso di specie la parola “BES”, cioè ‘bacca’, indica uno degli ingredienti principali di
    alcune bevande alcoliche, ad esempio il gin o alcuni liquori, oppure a uno dei possibili
    ingredienti, nel caso di bevande alcoliche che abbiano una o più bacche come ingrediente
    non principale. Pertanto, nella fattispecie, il segno obiettato non fa dei riferimenti vaghi o
    indiretti ai prodotti oggetto della domanda ma ne descrive espressamente una caratteristica,
    vale a dire, un ingrediente.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018859792 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore industriale per tubi flessibili ed idraulici – segno respinto

HELIX verrebbe inteso dal consumatore come prodotto fatto a spirale, ad elica; nel caso specifico stiamo parlando di tubi. Il segno non supera l’esame in quanto descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/11/2023
******
******************
I-43121 Parma
ITALIA
Fascicolo nº: *********************
Vostro riferimento: *********************
Marchio: HELIX
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ****************
********************* (PR)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 22/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 17 Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica
con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni
industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche
e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con
rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni industriali ad
alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche e di petrolio
e gas; Tubi flessibili non metallici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
elica / spirale.
• Il significato del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato dal
seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 21/08/2023):

  • https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/helix

    Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
    d’obiezione.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a
    spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno
    descrive la specie e la qualità dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018900740 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Registrare il nome di una vernice – se ne indica una caratteristica non è registrabile

“Microporosa” per una vernice o pittura. Il consumatore percepirebbe il segno come un prodotto con piccoli pori quindi come indicativo delle caratteristiche e della specie del prodotto vernice.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo
di una domanda di marchio dell’Unione europea
(Articolo 7 RMUE)
Alicante, 31/10/2023
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(MI)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ****************
Torre Boldone
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad
acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per
esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non
isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali
[pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su
pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la
stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti
preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti;
mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione; resine
naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori,
tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il
legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura;
inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici];
oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante:
lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.
Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da
lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo,
donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts;
felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche;
gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti
[abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiami; biancheria; biancheria
intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive;
sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antisdrucciolo; mascherina per il
viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo;
kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese
attribuirebbe al segno il significato seguente: avente pori molto piccoli.
Il suddetto significato del termine «Microporosa», contenuto nel marchio, è supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario:
https://www.treccani.it/vocabolario/microporoso/
https://dle.rae.es/micro-#PBNhesD
https://dle.rae.es/poroso?m=form
https://dicionario.priberam.org/microporoso
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti (vernici, pitture, rivestimenti, lacche ecc. in classe 2, nonché capi di abbigliamento e
calzature ecc. in classe 25) possiedono dei pori molto piccoli (che ad esempio permettono
una maggiore traspirabilità). Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
(costituiti essenzialmente da caratteri bianchi del tutto normali inseriti
all’interno di un’etichetta con bordino bianco e spazio vuoto bianco nella parte inferiore), il
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consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla
qualità/specie dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, i
segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti interessati sono
privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una ricerca su Internet
condotta in data 11/05/2023 è risultato che il termine «microporosa» è utilizzato
abitualmente nel mercato di riferimento:
https://www.archiexpo.it/fabbricante-architettura-design/vernice-microporosa-61435.html
https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosa-per-il-legno-al-comus
https://www.manomano.it/consigli/come-scegliere-la-vernice-per-legno-da-esterno-3815

https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciare-porte-in-legno-prodottieattrezzatura-62
https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9nite-GlyceroMultisupporto/dp/B088P5S99P
https://www.amazon.it/T-shirt-Sportiva-Asciugatura-Traspirante-CortaBianca_L/dp/B08CN717MN
https://consulenzaproduzionecalzature.it/incollare-le-scarpe-con-suole-inmicroporosa/
https://pt.esdemgarden.com/garden-shelters-garages-wooden-chalets-intelligentservice12302
https://www.manomano.es/consejos/todo-sobre-las-diferentes-pinturas-9108
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
richiede la protezione. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di
carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2
RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 07/07/2023 che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. le conclusioni dell’Ufficio relative al significato del termine “MICORPOSA” in
    relazione ai prodotti oggetto di rifiuto sono imprecise e dettate dalla fretta poiché
    il termine “esclusivamente“ incluso nel disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
    c) non è stato interpretato in modo corretto. In tal senso, affinché un segno
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    ricada nel divieto enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre
    che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti
    e/o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire
    immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti e/o servizi
    di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu,
    EU:T:2014:937, § 29; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45).
    Rileva il richiedente che il termine microporosa può avere molti significati e lo
    stesso Ufficio ne riporta vari differenti fra loro e tale circostanza richiede uno
    sforzo cognitivo da parte del richiedente.
    Ritiene il richiedente che l’elemento grafico del segno sia “una
    fantasiosa ed ideale sovrapposizione di ben 3 etichette. La prima etichetta
    appare costituita da un’impronta rettangolare verde; al suo interno è raffigurata
    una seconda impronta di colore bianco avente gli angoli smussati ed il bordo
    inferiore ispessito; la terza etichetta è inserita nei contorni bianchi ed è costituita
    da un’impronta verde, più piccola delle altre, in cui viene riportata la scritta
    “MICROPOROSA” in caratteri bianchi, tutti minuscoli”
  2. Il richiedente invoca poi parità di trattamento e segnala i seguenti marchi:
  • MUE n. 016815763 nelle classi 18, 25, 35 registrato il 25/08/2020
  • IR n. 1457502 nelle classi 9 e 28 registrato il 29/11/2018
    che sarebbero “sono esenti da rivendicazioni (es: preesistenza, acquisizione
    carattere distintivo in seguito all’uso, ecc…) da parte del titolare in fase di
    domanda di registrazione nonché esenti da rilievi ufficiali in fase di esame.
  1. In relazione all’uso del termine MICROPOROSA in funzione descrittiva,
    asserisce il richiedente che gli esempi forniti dall’EUIPO siano irrilevanti poiché
    tutti successivi alla data di presentazione della domanda 23/02/2023, laddove gli
    esempi sono datati 11/05/2023.
  2. Infine il richiedente rivendica l’acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso ex
    articolo 7, paragrafo 3 RMUE e presenta delle prove, che al momento non
    vengono elencate e descritte poiché una decisione in tal senso vera presa solo
    quado la decisione sul carattere distintivo intrinseco del segno diverrà definitiva.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si ritiene opportuno ricordare che perché
    un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto
    articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini
    descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei
    medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che
    questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo
    dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione,
    qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica
    dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
    EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
    Un termine può avere vari significati e tutti possono, nelle loro differenti accezioni, avere un
    significato descrittivo, a seconda dei prodotti in relazione ai quali sono usati.
    Tale è non il caso del termine MICROPOROSA che in tutti gli esempi presentati dall’Ufficio
    viene usato per descrivere che i prodotti presentano dei micro pori che permettono ai
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    materiali di respirare o di avere maggiore aderenza. Le argomentazioni di cui al punto n.1
    debbono dunque essere rigettate
    In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.2 si rileva che se da un lato una
    rappresentazione grafica può aggiungere carattere distintivo a un termine che di per se ne è
    privo, tale non è il caso del marchio in questione dove la rappresentazione grafica non è in
    grado di compensare la descrittivitá del termine.
    Per chiarire meglio tale concetto si ponga l’esempio del termine inglese ‘waterproof’
    (impermeabile) usato per indicare che un materiale è appunto impermeabile.
    Da una ricerca su Google effettuata in datata 31/10/2023 è emerso che tale termine è
    spesso rappresentato tramite numerosi espedienti grafici:
    https://www.google.com/search?
    q=waterproof+label&tbm=isch&ved=2ahUKEwj74OWqiaCCAxV7oScCHSgGDx8Q2-
    cCegQIABAA&oq=waterproof+label&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEB4yBAgAE
    B4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB46BAgjECc6
    BwgAEIoFEENQxwRYlQ1gpA9oAHAAeACAAYQBiAGIBJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy1
    3aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=QtZAZfu3I_vCnsEPqIy8-
    AE&bih=850&biw=1760&client=firefox-b-e#imgrc=510ktfB8hGa28M
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    Non vi è alcun dubbio che nonostante alcune delle suddette immagini siano molto più
    articolate del segno del richiedente, esse sarebbero tutte descrittive di una caratteristica dei
    prodotti a cui potrebbero essere apposte.
    Per ciò che concerne la richiesta di parità di trattamento, si ricorda che la giurisprudenza
    consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
    marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
    quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
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    marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Obiter dicta, si fa presente che i casi citati dal richiedente non sono pertinenti in quanto
    entrambi sono stati oggetto di rifiuto provvisorio e entrambi sono stati poi registrati per quasi
    tutti i prodotti richiesti, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Fra l’altro la decisione
    relativa alla registrazione n. 016815763 è stata presa in data 13/11/2019 dal firmatario della
    presente. Tale decisione, cos’i come ogni decisione dell’Ufficio, è accessibile tramite il
    database eSearch plus. Nel caso della decisione menzionata, essa può essere trovata al
    seguente indirizzo https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016815763 e la
    comunicazione da cercare è la seguente:
    Anche le argomentazioni di cui al punto n.3 debbono essere rigettate.
    Le argomentazioni di cui al punto n.4 sembrano eccessivamente puntigliose. Prima di tutto,
    si rileva che gli esempi di uso nel mercato sono solo stati presentati ad abundantiam per
    confermare il significato fornito tramite i dizionari. Inoltre sembra abbastanza improbabile
    che dalla data di presentazione della domanda (23/02/2023), alla redazione della domanda
    alla data di redazione dell’obiezione 11/05/2023, internet si sia popolato di usi descrittivi del
    termine.
    Tutto ciò premesso, vista la linea argomentativa che il richiedente ha ritenuto opportuno
    seguire si precisa a titolo esemplificativo, che:
    L’uso del termine nella pagina https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosaper-il-legno-al-comus è del 05/05/2019:
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    L’uso del termine nella pagina https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciareporte-in-legno-prodotti-e-attrezzatura-62 è del 07/03/2022.
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    L’uso nella pagina Amazon ® https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9niteGlycero-Multisupporto/dp/B088P5S99P
    è del 15/12/2020.
    Poiché come detto gli esempi riportati erano solo a conferma dei significati trovati dei
    dizionari l’Ufficio non ritiene necessario appesantire la decisione con ulteriori immagini.
    Anche le argomentazioni di cui al punto n.4 debbono essere rigettate.
    I merito alla rivendicazione di acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso, poiché la
    rivendicazione è stata presentata come “secondaria” l’Ufficio esaminerà la medesima e le
    prove a supporto, solo dopo che la presente decisione diverrà definitiva.
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    Se la rivendicazione fosse stata presentata come “primaria”, l’Ufficio avrebbe emesso
    un’unica decisione sulla capacità distintiva intrinseca e su quella acquisita, nella presente
    decisione.
    In ogni caso quando la presente decisione diverrà definitiva l’Ufficio concederà al richiedente
    un nuovo termine di due mesi per presentare ulteriori prove, qualora lo ritenesse opportuno.
    IV. Conclusioni
    Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE [la domanda di MUE n. 018852516 è dichiarata descrittiva e
    non distintiva per i seguenti prodotti:
    Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad
    acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per
    esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non
    isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali
    [pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su
    pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la
    stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti
    preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti;
    mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione; resine
    naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori,
    tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il
    legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura;
    inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici];
    oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante:
    lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.
    Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da
    lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo,
    donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts;
    felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche;
    gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti
    [abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiami; biancheria; biancheria
    intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive;
    sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antisdrucciolo; mascherina per il
    viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo;
    kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti chimici per la stampa,
    prodotti chimici per per l’industria, prodotti chimici leganti per calcestruzzo,
    prodotti chimici per rimuovere pitture, prodotti chimici impermeabilizzanti,
    prodotti chimici per prevenire incrostazioni; servizi di vendita al dettaglio e
    all’ingrosso di prodotti chimici per la preparazione dei colori, prodotti chimici
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    per la fabbricazione di pitture, solventi per vernici, emulsionanti, stabilizzatori
    di colore, prodotti chimici destinati alle scienze, alla fotografia, come anche
    all’agricoltura all’orticoltura e alla silvicoltura; servizi di vendita al dettaglio e
    all’ingrosso di resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato
    grezzo, composizioni per estinguere il fuoco e per prevenire gli incendi,
    preparati per la tempera e la saldatura dei metalli, adesivi destinati
    all’industria; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di mastici e altri
    riempitivi di pasta, rivestimenti protettivi idrorepellenti [chimici], preparati
    chimici protettivi per rivestimenti, rivestimenti resistenti alle intemperie
    [chimici, non pitture], acetati, plastificanti, cellulosa, prodotti chimici per
    l’avvivaggio di colori per uso industriale; servizi di vendita al dettaglio e
    all’ingrosso di pitture, pitture lavabili, idropitture lavabili, pitture ad acqua [non
    isolanti], idropitture [non isolanti], idropitture per interni [non isolanti],
    idropitture per esterni [non isolanti], idropitture riempitive [non isolanti],
    idropitture [non isolanti]; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di pitture a
    base di resine, rivestimenti [pitture], rivestimenti murali [pitture], rivestimenti
    impermeabili [pitture], rivestimenti da utilizzare su pareti, colori, vernici,
    lacche, tinture, coloranti, pigmenti, inchiostri, diluenti e condensanti per
    intonaci, coloranti e inchiostri, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
    deterioramento del legno; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di
    sostanze coloranti, mordenti, tinte, inchiostri per la stampa, la marcatura e
    l’incisione, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per
    pittori, decoratori, tipografi e artisti, rivestimenti per il legno, mordenti per il
    legno, tinture per il legno, prodotti per la conservazione del legno; servizi di
    vendita al dettaglio e all’ingrosso di smalti, smalti per la pittura, inchiostri di
    stampa, essiccanti per colori, pitture ignifughe, fissativi [vernici], oli per la
    conservazione del legno, agglutinanti per pitture, legno colorante: lacche,
    coloranti per il restauro di mobili, addensanti per colori; servizi di vendita al
    dettaglio e all’ingrosso di prodotti per l’edilizia, materiali ed elementi
    dacostruzione, non in metallo, materiale per coperture, legno, legno
    lamellare, legno lavorato; pubblicità; amministrazione commerciale; lavori di
    ufficio; Gestione di affari [per conto terzi]; approvvigionamento di servizi per
    conto terzi in materia di edilizia; approvvigionamento di servizi per conto terzi
    in materia di trattamento di pitture e prodotti chimici; servizi di gestione per
    progetti commerciali nel settore delle costruzioni; servizi di gestione per
    progetti commerciali nel settore delle pitture e prodotti chimici.
    A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
    confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
    dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
    a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
    della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
    scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
    ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
    EUR.
    Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
    dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
    dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.



Marchio settore barbecue carne alla griglia: non registrabile – Alicante 26-10-2023

Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: aste di ferro appuntite a un’estremità in cui si infilano le carni e le vivande stesse cotte allo spiedo. Per questo motivo il segno è descrittivo per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/10/2023
**************Milano
ITALIA
Fascicolo nº: *************
Vostro riferimento: *****************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ************* Pescara
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 11 Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per uso
esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura;
Barbecue; Spiedi [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli
[apparecchi di cottura].
Classe 21 Utensili di cucina.
Classe 29 Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati;

Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta;
Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo.
Classe 35 Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Vendita al
dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; Servizi
all’ingrosso in relazione a carni; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a
carni.
Classe 43 Fornitura di alimenti; Preparazione di alimenti; Servizi per la fornitura di
alimenti; Servizi di consulenza riguardanti gli alimenti; Servizi di consulenza
relativi alla preparazione di alimenti.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: aste di ferro appuntite a un’estremità in cui si infilano le carni e le
vivande stesse cotte allo spiedo.
https://www.treccani.it/vocabolario/spiedo/ ).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti in classe 11 (Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per
uso esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; Barbecue; Spiedi
[elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli [apparecchi di cottura]), e della classe
21 (Utensili di cucina) sono o possono contenere aste di ferro o di legno appuntite in una
delle due estremità in cui si infilano le carni o altri cibi per arrostirli alla fiamma viva o alla
brace ai carboni o elettrica. Mentre i prodotti in classe 29 (Carne; Carne e prodotti a base di
carne; Prodotti a base di carne surgelati; Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base
di agnello; Carne fritta; Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di
manzo) consistono nelle vivande stesse cotte/cucinate allo spiedo. Mentre per i servizi in
classe 35 consistono nella vendita di spiedi, cioè della vivanda stessa. Infine per i servizi in
classe 43 consistono nella preparazione e fornitura di alimenti sotto forma di spiedi (vivande
di pollo, maiale, manzo, ecc.)Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi, il consumatore
di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e qualità dei
prodotti/modo di preparazione.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno ‘ ’ contenga determinati elementi figurativi che gli
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conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il segno consiste di una figura ovale di colore
rosso al cui interno è riportata la dicitura SPIEDÌ in bianco riprodotta in caratteri di stampa
alquanto banali e comuni. Il fatto che il puntino sulla ‘I’ finale sia leggermente allungato non
è sufficiente a rendere il marchio distintivo. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti per i quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018859737 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 11 Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per uso
esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura;
Barbecue; Spiedi [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli
[apparecchi di cottura].
Classe 21 Utensili di cucina.
Classe 29 Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati;
Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta;
Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo.
Classe 35 Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Vendita al
dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; Servizi
all’ingrosso in relazione a carni; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a
carni.
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Classe 43 Fornitura di alimenti; Preparazione di alimenti; Servizi per la fornitura di
alimenti; Servizi di consulenza riguardanti gli alimenti; Servizi di consulenza
relativi alla preparazione di alimenti.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 21 Padelle; Pentole e padelle [non elettriche]; Bicchieri.
Classe 29 Formaggio di pecora; Latte di pecora.
Classe 30 Sughi di carne [salse]; Salse per carne alla griglia; Pasticci di carne; Panini
imbottiti con carne; Paste surgelate ripiene di carne; Aromi a base di carne.
Classe 31 Pecore [bestiame]; Capre vive; Bovini da macello; Animali vivi, organismi per
la riproduzione (allevamento); Animali vivi.
Classe 35 Organizzazione e conduzione di vendite per conto terzi di bestiame e di bovini
commerciali e registrati.
Classe 43 Fornitura di bevande.
Classe 44 Servizi di allevamento di pecore; Allevamento (bestiame); Allevamento di
animali; Consulenza in materia di allevamento di animali.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Marchio descrittivo per macchine per l’imballaggio – Alicante 17-10-2023

Il consumatore finale che si approccia alle macchine per l’imballaggio quale prodotto commercializzato con il segno NOVA percepirebbe il prodotto come qualcosa di nuovo, una novità rispetto ai competitors. Il termine ha evidente carattere descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/10/2023
******************
I-40123 Bologna
ITALIA
Fascicolo nº: ****************
Vostro riferimento: ******
Marchio: NOVA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *******************(RN)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/06/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 7 Macchine per imballaggio; Impianti di imballaggio; macchine fardellatrici;
Macchine inscatolatrici; macchine avvolgitrici; Macchine legatrici; Macchine
per l’avvolgimento con film estensibile per l’applicazione di pellicole in
materie plastiche su carichi pallettizzati; robot industriali; macchine per la
fabbricazione di imballaggi; macchine imbottigliatrici; Macchine per
confezionare; macchine incartonatrici; Macchine per riempire contenitori per l’imballaggio.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore di lingua portoghese, slovacca e croata, ovvero un professionista del settore industriale, meccanico e robotico, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione (che appartengono a un settore di mercato altamente specializzato) attribuirebbe al segno il significato di “nuova/novità, di recente esistenza; qualcosa di successivo a ciò che già esiste; che non ha precedenti/che è originale; che ha subito una trasformazione o un rinnovamento”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario estratti dai dizionari delle rispettive lingue in data 05/06/2023
    (https://dicionario.priberam.org/novo, https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/kratkyslovnik/?q=novo, http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che prodotti richiesti (sostanzialmente macchine, macchinari, impianti e robot di tipo o per uso industriale) sono di recente esistenza (ad esempio perché sono prodotti nuovi), hanno subito una trasformazione o rinnovamento (ad esempio perché sono
    prodotti in base a nuove tecniche o conoscenze), costituiscono una novità, sono originali, senza precedenti (ad esempio perché integrano soluzioni nuove o rispondono ad esigenze prima inesistenti). Pertanto, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

  1. Il concetto di “nuovo” è uno dei multipli significati del termine “NOVA” in ognuna delle tre lingue del rifiuto provvisorio. Il termine è utilizzato anche per indicare un oggetto stellare che subisce un improvviso e significativo aumento di luminosità. Ci sono le medesime probabilità che il consumatore di riferimento associ al termine NOVA il concetto di ‘nuovo/novità’ e l’idea di una stella, concetto completamente avulso dai prodotti rivendicati.
  2. L’Ufficio ha registrato altri marchi “NOVA” come i MUE n. 018331323, MUE n. 018339621
    e MUE n. 0187024501.
  3. L’Ufficio ha registrato, anche recentemente, altri marchi denominativi o figurativi in cui la componente grafica è composta da elementi banali come, ad esempio, il marchio verbale ‘FAST’ per cronometri o il marchio verbale ‘SLIM FEET PRO’ per suole da scarpe.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
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    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Il richiedente sostiene che nelle tre lingue per cui è emessa l’obiezione, il termine “NOVA” abbia almeno un ulteriore significato, vale a dire uno specifico oggetto stellare, e che in questo senso il marchio sarebbe distintivo, in quanto semanticamente scollegato rispetto ai prodotti rivendicati.
    Tuttavia, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
    Pertanto, poiché il segno in esame designa in uno dei suoi significati principali (fatto non contestato dal richiedente) la caratteristica dei prodotti designati di essere nuovi o di recente
    esistenza, che hanno subito un rinnovamento, o costituenti una novità (sono originali, senza
    precedenti, integrano soluzioni nuove o rispondono ad esigenze prima inesistenti, ecc.),
    “NOVA” è un segno descrittivo e non distintivo per tali prodotti.
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    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali i MUE a
    componente “NOVA” n. 018331323, MUE n. 018339621 e MUE n. 0187024501, e i marchi
    MODERN GOLF n. 018881607, per Abbigliamento da golf, NATURAL RESISTANCE n.
    018888469 per Fili e filati; Abbigliamento, ecc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
    afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
    [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
    un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
    dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    In relazione al fatto che l’Ufficio ha registrato marchi a componente “NOVA”, si rammenta
    che possono essere invocate precedenti decisioni dell’Ufficio e, quando realmente
    comparabili, l’Ufficio deve valutare se debbano essere seguite. Tuttavia, i marchi citati dal
    richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto si
    riferiscono a prodotti diversi da quelli della fattispecie in esame.
    Inoltre, l’Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una corretta
    interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione. Nel caso in
    esame, la decisione è coerente con la prassi dell’Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e
    conforme alla giurisprudenza dei tribunali europei. Fondamentalmente, nell’ambito del diritto
    europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell’ambito della pratica d’esame dell’Ufficio, si
    dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili
    (02/12/2009, C-39/08, ‘ Volkhandy’, EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in un caso
    precedente l’Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso,
    tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in un caso
    successivo.
    Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio,
    una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può
    avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto
    eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non
    è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67,
    EU:T:2002:43).
    Infine, gli altri casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale
    domanda in quanto tutti i loro elementi (verbali, figurativi e di copertura merceologica) sono
    diversi da quelli della fattispecie.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018863676 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
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    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.