Segno senza capacità distintiva nel campo dei prodotti farmaceutici Alicante 13-06-2025

Il pubblico di riferimento intenderebbe il termine “Ivequine” come legato ad un prodotto che viene somministrato ai cavalli per via endovenosa. Per questo motivo l’esaminatore europeo non ravvede nel termine una capacità distintiva da altri prodotti presenti sul mercato farmaceutico.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 13/06/2025
************Reggio Emilia
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento: ***********
Marchio: IVEQUINE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************ (Reggio Emilia)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 09/01/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5 Prodotti farmaceutici per uso veterinario; Preparati e sostanze veterinarie;
Preparati farmaceutici per animali; Medicamenti per uso veterinario; Prodotti
veterinari; Vaccini veterinari; Antibiotici per uso veterinario; Integratori
alimentari e preparati dietetici per animali; Disinfettanti per uso veterinario;
Preparazioni igieniche per la profilassi veterinaria; Prodotti antinfettivi per uso
veterinario; Alimenti dietetici per uso veterinario; Sostanze dietetiche per uso
veterinario; Supplementi alimentari per uso veterinario; Integratori per
foraggio per uso veterinario; Additivi medicinali per alimenti per uso
veterinario; Grassi per uso veterinario; Integratori antibiotici per gli alimenti
per animali; Integratori alimentari per uso veterinario; Medicazione analgesica
per uso veterinario; Oli medicinali, diversi dagli oli essenziali, per gli animali;
Preparati a base di cantaride per uso veterinario; Preparati batterici per uso
veterinario; Preparati batteriologici per uso veterinario; Preparati biologici per
uso veterinario; Preparati chimici per uso veterinario; Preparati enzimatici per
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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uso veterinario; Preparazioni a base di aminoacidi per uso veterinario;
Stimolanti dell’alimentazione per animali; Colture per uso veterinario; Enzimi
per uso veterinario; Cellule staminali per uso veterinario; Formulazioni
probiotiche batteriche per uso veterinario; Colture di tessuti biologici per uso
veterinario; Preparazioni diagnostici per uso veterinario; Terreni di coltura per
uso veterinario; Aminoacidi per uso veterinario; Fermenti per uso medico o
veterinario; Prodotti veterinari per il trattamento di batteri intestinali; Prodotti
veterinari per il trattamento di parassiti intestinali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso sia il
consumatore medio sia il professionista del settore di riferimento di lingua inglese
attribuirebbe dei due termini congiunti un preciso significato traducibile in italiano come;
‘endovenosa equina’.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/iv
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/equine
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «IVEQUINE» semplicemente come
un’indicazione informativa commerciale non distintiva che i prodotti sono destinati ai cavalli e
devono essere somministrati attraverso le vene. Pertanto, il pubblico di riferimento
tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
meramente come un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019113942 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 5 Prodotti farmaceutici per uso veterinario; Preparati e sostanze veterinarie;
Preparati farmaceutici per animali; Medicamenti per uso veterinario; Prodotti




Marchio non distintivo nel campo alimentare – Alicante 06-08-2025

Assaggia verrebbe inteso dal consumatore, ad avviso dell’esaminatore, come esortazione a provare un determinato prodotto alimentare. Il segno non distingue il prodotto da quello di altri proposti sul mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 6/8/2025
************Bari
ITALIA
Fascicolo nº: **********
Vostro riferimento: ************
Marchio: ASSAGGIA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *************
************** Roma (RM)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 11/11/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 29 Uova; carne e prodotti a base di carne; burro; yogurt; latticini; prodotti
caseari e loro succedanei; salumi; prosciutti; salame; formaggi; formaggi
stagionati; formaggio fresco; formaggio lavorato; formaggio tipo ricotta;
formaggi cremosi; pesce; pesce conservato; olive conservate; olive [pronte];
Oli e grassi commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di
oliva; olio di oliva ad uso alimentare; pomodori pelati; pomodori in scatola;
passato di pomodoro; concentrato di pomodoro; estratti di pomodoro; patate
trattate; patate fritte; sottaceti; ortaggi in conserva [sott’olio]; verdura cotta;
ortaggi preparati; frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati;
legumi cotti; frutta tagliata; frutta congelata; frutta secca; gelatine,
marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili.
Classe 30 Caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; riso; pane; pane tostato; pane
integrale; panini; sandwiches; lievito; paste alimentari; pasta fresca; pasta
secca; pasta ripiena; maccheroni; spaghetti; tagliatelle; piatti a base di
pasta; farine alimentari; farina di cereali; farina commestibile; preparati fatti
di cereali; preparati per prodotti da forno; prodotti da forno; biscotti;
biscottini; biscotti salati; crackers; grissini; focacce; crostini; preparati per
basi per pizze; impasto per pizza; pasta sfoglia; pizze; salse; salsa di
pomodoro; sughi per pasta; preparati per sughi; condimenti; spezie; erbe
(conservate); sale; aceto; confetteria; pasticceria fresca; dolci pronti
[pasticceria]; torte; dolci; soufflé (dolci); Gelati, yogurt gelato e sorbetti;
zucchero, miele, melassa; cioccolato.
Classe 32 Acque; succhi di frutta; succhi di verdura; succhi vegetali [bevande]; frullati
[bevande a base di frutta o di ortaggi misti]; birre; aperitivi analcolici;
cocktails analcolici; bevande analcoliche; preparati per fare bevande
analcoliche; essenze non alcoliche per la preparazione di bevande;
bevande energetiche; bevande proteiche; sorbetti [bevande].
Classe 33 Vino; vino rosso; vino bianco; vino brulé; vino d’uva; aperitivi a base di vino;
bevande a base di vino; cocktail a base di vino già pronti; vini irrobustiti; vini
rosati; vini spumanti; vini dolci; vini fermi; vini bianchi spumanti; vini rossi
spumanti; vini di frutta; vini da dessert; vini per aperitivi; vini da tavola; vini
da cucina; Vini spumanti a fermentazione naturale; liquori; liquori fermentati;
amari [liquori]; alcolici distillati; bevande distillate; bevande alcoliche
(escluse le birre); preparati alcolici per fare bevande.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
segno il significato seguente: gusta un cibo o una bevanda tanto da sentirne e
giudicarne il sapore ecc.

Il suddetto significato del termine «ASSAGGIA» (seconda persona singolare
dell’imperativo del verbo ‘assaggiare’), di cui il marchio è composto, è supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/assaggiare/ . Il
contenuto rilevante di questo link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «ASSAGGIA» semplicemente come
una dicitura promozionale, la cui funzione è di invitare il consumatore a provare,
gustare i prodotti alimentari forniti da richiedente, ad esempio per valutarne la bontà,
la qualità, il sapore rispetto ad altri dello stesso tipo. Il pubblico di riferimento non
distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non
vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve meramente a invitare il
consumatore a svolgere una ben determinata azione, come più sopra indicato.

Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/12/2024 che possono essere sintetizzate come segue:

Il marchio è distintivo perché non descrittivo. Il termine non descrive in prodotto,
bensì un’azione, ovvero il gesto di assaporare o provare un cibo. Il segno non è
descrittivo di un prodotto alimentare specifico e non ne identifica alcuno. Il verbo
‘assaggiare’ ha una forte connotazione emotiva legata al piacere del cibo e alla
scoperta di nuovi sapori, evoca sensazioni positive e pertanto rimane ben impresso
nella mente dei consumatori.

Il marchio non è rivolto a persone che conoscano necessariamente la lingua italiana.
Il significato della parola ‘ASSAGGIA’ non verrebbe compreso in altri territori
dell’Unione europea dove non si parla italiano.

Il richiedente trasmette un elenco di marchi ammessi a registrazione dall’EUIPO, a
suo parere marchi suggestivi che evocano, ma non descrivono, le caratteristiche dei
prodotti.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
In primo luogo, l’Ufficio fa notare di aver basato la notifica di motivi di rifiuto sull’assenza di
distintività del segno e non sulla descrittività dello stesso. Pertanto, i riferimenti del
richiedente alla mancanza di descrittività del segno sono irrilevanti nel caso di specie e non
saranno presi in considerazione. Ad ogni buon conto, occorre ricordare che sebbene i segni
con significato descrittivo sono, inoltre, privi di carattere distintivo, ciò non significa, al
contrario, che un segno non descrittivo possieda di per sé carattere distintivo.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi privi di carattere distintivo».
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
«[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi

di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie

di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del

pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e

che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di

marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,

§ 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico

interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della

categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,

EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio

commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno

strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati,

affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi

del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01,

Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,

EU:T:2003:183, § 21).

Nella sua comunicazione, l’Ufficio ha indicato in modo esaustivo il significato del termine

«ASSAGGIA» in italiano. Si tratta di un verbo all’imperativo, dal significato chiaro e

inequivoco, ovvero “gusta un cibo o una bevanda tanto da sentirne e giudicarne il sapore

ecc.”. Si tratta di un costrutto grammaticalmente corretto e pertanto non percepito come

inusuale dal consumatore di riferimento italiano.

L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe

possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza

necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di un

vocabolo del tutto corrente e comprensibile al grande pubblico.

Pertanto, se applicato a bevande di diverso tipo e a prodotti alimentari come quelli richiesti, il

segno «ASSAGGIA» non farebbe altro che trasmettere al consumatore interessato di lingua

italiana un invito a provare, gustare i prodotti alimentari forniti da richiedente, ad esempio per

valutarne la bontà, la qualità, il sapore rispetto ad altri dello stesso tipo. Parafrasando quanto

indicato dal richiedente, «ASSAGGIA» può evocare sensazioni positive nel consumatore, lo

può spingere a scoprire nuovi sapori mediante il cibo o le bevande del richiedente,

sottolineando una connotazione emotiva legata al piacere del cibo, ma non sarà in grado di

identificare l’origine commerciale dei prodotti che designa e, di conseguenza, non è in grado

di assolvere la funzione essenziale del marchio. Il consumatore cercherà altrove

nell’etichetta o confezione dei prodotti il marchio che li contraddistingue.

In relazione ai prodotti obiettati, pertanto, il segno sarà senza dubbio interpretato dal

consumatore di riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore

dell’origine commerciale del prodotto.

L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi

promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture

come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.

Per i motivi sopra esposti il segno in esame è, prima facie, privo di carattere distintivo. Ad

avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere

scere nel segno in
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questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale
unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di
“familiarizzazione” con il prodotto. Tuttavia, la richiedente non ha trasmesso prova alcuna al
riguardo.
A proposito dell’argomento secondo cui il segno non è non distintivo per la maggior parte dei
consumatori dell’UE, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione
ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma
comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se
esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è
distintivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso dalla
registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Pertanto, il fatto che il segno sia non distintivo per i consumatori di lingua italiana all’interno
dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
RMUE.
Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
in quanto nessuno contiene il termine ‘ASSAGGIA’.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019097896 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Registrare un marchio per accessori per autoveicoli, occorre distinguersi – Alicante 15-05-2025

Il consumatore finale intenderebbe Fast Fit come un parafango per veicoli che può essere
installato in modo rapido, per questo motivo ad avviso dell’esaminatore è un segno descrittivo che non distingue il prodotto oggetto del marchio dallo stesso prodotto di altre aziende presenti sul mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/05/2025
*************** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: FAST FIT
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************

Altamura
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 07/03/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 12 Alette parafango per veicoli; Parafango per cicli; Ganci per parafanghi;
Supporti per parafanghi; Parafanghi per veicoli; Parafanghi per camion;
Paraspruzzi per veicoli; Antispruzzo [parafanghi] per veicoli; Estensioni di
parafanghi per veicoli terrestri; Cerchi di sicurezza in gomma per parafanghi
di automobili; Cerchi di sicurezza in gomma per parafanghi di camion;
Supporti per parafanghi, ovvero parti strutturali per veicoli; Parafanghi per
automobili; Supporti per attacchi da traino; Attacchi di rimorchi per veicoli;
Ganci [attacchi di rimorchi] per veicoli; Supporti per veicoli; Veicoli.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: adattare/installare veloce.
  • Il suddetto significato dei termini «FAST FIT», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fit
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti obiettati nella classe 12 – quali ad esempio, parafanghi per veicoli;
    antispruzzo [parafanghi] per veicoli; cerchi di sicurezza in gomma per parafanghi di
    automobili; cerchi di sicurezza in gomma per parafanghi di camion – possono essere
    installati in modo rapido.
  • Per quanto riguarda i veicoli in classe 12, i consumatori potrebbero percepire il segno
    come un’indicazione di veicoli progettati per una manutenzione rapida o per l’installazione veloce di componenti. Pertanto, il segno descrive qualità e
  • destinazione dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
  • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    Pagina 3 di 3
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019135910 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Registrare un marchio nel settore elettrico Alicante 07/05/2025

il consumatore che si approccia ai prodotti del settore elettrico potrebbe pensare che i prodotti che ha visto abbiano cariche elettriche opposte poichè da qui “polarità”. Per questo motivo il termine oggetto di esame non è distintivo e può proseguire l’iter di registrazione relativamente alle classi che non sono attinenti ai prodotti del settore elettrico.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/05/2025
*********** NAPOLI
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ************
Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 02/12/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
L’obiezione è stata sollevata per i prodotti e servizi delle classi 9 e 42 che erano:

Classe 9 Apparecchi, strumenti e cavi per l’elettricità; Contenuti scaricabili e registrati;
Dispositivi di misura, rilevamento, sorveglianza e controllo; Dispositivi di
navigazione, guida, tracciamento, segnaletica e cartografia; Dispositivi di
salvataggio, sicurezza, protezione e segnalazione; Dispositivi ottici,
miglioratori e correttori di immagini; Dispositivi scientifici e da laboratorio per
terapie con uso di elettricità; Equipaggiamento per sommozzatori; Magneti,
magnetizzatori e demagnetizzatori; Strumenti, indicatori e regolatori per
misurare, rilevare e monitorare; Tecnologie dell’informazione e dispositivi
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 7
audiovisivi, multimediali e fotografici; Software; Software applicativo.
Classe 42 Collaudi, certificazioni e controllo di qualità; Servizi di progettazione; Servizi
di scienza e tecnologia; Servizi informatici; Progettazione e sviluppo di
software; Sviluppo di software; Consulenza in materia di software;
Consulenza in materia di progettazione di software per computer.

Dopo le modifiche dovute all’istanza di limitazione del richiedente in data 03/02/2025, con
comunicazione del 04/02/2025 l’Ufficio ha confermato che i prodotti e servizi rimanenti sono i
seguenti:
Classe 9 Software per cloud computing; Software applicativi per servizi di cloud

Classe 42 Sviluppo di software; Consulenza in materia di software; Consulenza in
materia di progettazione di software per computer; Servizi di fornitori di
cloud hosting; Fornitura di sistemi informatici virtuali tramite cloud
computing; Consulenza in materia di reti ed applicazioni di cloud
computing; Programmazione di software operativo per accesso ed utilizzo
di una rete di cloud computing; Progettazione e sviluppo di software
operativi per accesso e utilizzo di una rete di cloud computing.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore elettrico
    e informatico, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione,
    attribuirebbe al segno il significato di ‘polarità’. Ciò è stato supportato da riferimenti di
    dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in data
    02/12/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/polarity, Il
    contenuto rilevante di questo link è stato riprodotto nella lettera di obiezione).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che alcuni prodotti, in particolare quelli elettrici o quelli che coinvolgono direttamente
    l’energia elettrica, presentano in punti diversi proprietà fisiche opposte, quali la carica
    elettrica, come ad esempio apparecchi, strumenti e cavi elettrici dotati di polarità
    elettrica; oppure che altri prodotti presentano simili proprietà magnetiche, come ad
    esempio magneti, magnetizzatori e demagnetizzatori, oppure che i prodotti servono
    per verificare o intervenire in vari modi in detta polarità. Il segno descrive che altri tra
    i prodotti rivendicati servono per il rilevamento, misurazione, controllo,
    rintracciamento, ecc., della polarità dei o nei corpi, e che altri ancora sono dotati di
    polarità elettrica o magnetica, oppure possono trasferirla, applicarla, o utilizzarla in
    vari modi e per fini diversi, come dispositivi di salvataggio o da laboratorio per terapie
    con uso di elettricità. Inoltre, rispetto a prodotti come tecnologie dell’informazione e
    software, il segno indica strumenti informatici, applicazioni, ecc., che si usano in
    Pagina 3

relazione alla polarità di corpi o sistemi, ad esempio per effettuare test di polarità
energetica o magnetica. Riguardo la Classe 42 il segno indica che i servizi sono
prestati rispetto a prodotti con quella condizione di un corpo o sistema con proprietà
fisiche opposte in punti diversi (come poli magnetici o carica elettrica) oppure rispetto
a quella condizione di polarità, ad esempio per il loro collaudo, certificazione, verifica,
ecc., oppure che servizi quali la progettazione, sviluppo e consulenza di software si
riferiscono a programmi o insieme di programmi impiegati su un sistema di
elaborazione che sono relativi alla polarità dei corpi o di sistemi di corpi. Pertanto,
nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia semplice e comune, il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su
tipo o natura, funzione o destinazione, o altre caratteristiche come l’oggetto o il
contenuto dei prodotti, e come funzione o destinazione e oggetto o contenuto dei
servizi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.




Registrare un marchio nel settore della formazione – Alicante 12-05-2025

Viva la scuola viva per attività di didattica e formativa per l’esaminatore comunitario è meramente elogiativo per cui non distingue i servizi rivendicati da quelli usati nello stesso settore presenti sul mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/05/2025
************Vicenza
ITALIA
Fascicolo nº: **********
Vostro riferimento: ***********
Marchio: VIVA LA SCUOLA VIVA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente:
************** Vicenza
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 07/03/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41 Formazione; Formazione avanzata; Formazione continuativa; Formazione
professionale; Formazione industriale; Formazione didattica; Formazione
computerizzata; Attività di formazione; Trasmissione di formazione;
Assistenza personale [formazione]; Educazione e formazione; Corsi di
formazione; Formazione del personale; Formazione per insegnanti;
Formazione e istruzione; Formazione per infermiere; Formazione per adulti;
Formazione in gestione; Workshop di formazione; Noleggio di formazione
registrata; Servizi di formazione professionale; Formazione professionale
(Fornitura di -); Trasferimento di know-how [formazione]; Servizi di
istruzione e formazione; Consulenza in materia di formazione; Corsi di
formazione per giovani; Formazione per opportunità di impiego; Servizi di
formazione del personale; Servizi di formazione per giovani; Corsi di
formazione post-laurea; Informazioni in materia di formazione;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Realizzazione di seminari di formazione; Life coaching (formazione alla
vita); Servizi di formazione dei dipendenti; Formazione in materia di finanza;
Fornitura di servizi di formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
Fornitura di servizi di formazione online; Fornitura di formazione,
insegnamento e lezioni; Servizi di educazione e formazione linguistica;
Servizi di educazione e formazione professionale; Consulenza in materia di
formazione professionale; Offerta di seminari di formazione online; Fornitura
di corsi di formazione online; Formazione in materia di sviluppo personale;
Formazione in materia di salute occupazionale; Servizi di divertimento,
istruzione e formazione; Organizzazione e gestione di laboratori di
formazione; Organizzazione e conduzione di workshop di formazione;
Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione];
Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione; Servizi di formazione
a distanza forniti online; Organizzazione di corsi di formazione e training;
Organizzazione e conduzione di seminari di formazione; Organizzazione di
escursioni per finalità di formazione; Servizi d’istruzione di scuola
secondaria; Offerta di corsi d’istruzione a livello di scuola superiore;
Istruzione mediante apprendimento a distanza a livello di scuola secondaria;
Sviluppo di programmi internazionali di scambio per studenti;
Organizzazione per gli studenti di corsi di istruzione; Organizzazione della
partecipazione di studenti in attività didattiche; Corsi di lingue; Servizi relativi
a educazione e istruzione; Attività culturali; Conduzione di attività culturali;
Fornitura di attività culturali; Amministrazione [organizzazione] di attività
culturali; Organizzazione e conduzione di attività culturali; Fornitura di
informazioni su attività culturali; Organizzazione di conferenze relative ad
attività culturali; Servizi d’informazione in materia d’attività culturali;
Organizzazione di seminari in materia di attività culturali; Servizi di
intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali; Orientamento
professionale; Test di orientamento professionale; Servizi di orientamento
professionale; Formazione in materia di orientamento; Consulenza in
materia d’orientamento professionale [istruzione]; Istruzione in materia di
orientamento per giovani; Consulenza didattica o formativa in materia di
orientamento professionale; Corsi di formazione per giovani in preparazione
all’orientamento professionale; Formazione computerizzata in materia di
consulenza relativa ad orientamento professionale; Orientamento e
coaching professionale [consulenza in materia di formazione e istruzione];
Orientamento professionale riguardante la possibilità di evitare problemi
correlati alla salute; Consulenza in materia di orientamento professionale
(consulenza in materia di formazione ed istruzione); Servizi di consulenza e
informazione in materia di orientamento professionale (consulenza in
materia d’istruzione e formazione); Corsi scolastici di assistenza allo studio;
Organizzazione di seminari di lavoro; Offerta di servizi per la formazione
relativa al lavoro.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
·Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
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i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: acclamazione di giubilo/plauso/approvazione per la scuola – intesa come
ente educativo con la finalità di diffondere, attraverso un insegnamento metodico e
collettivo, la cultura, l’istruzione e la preparazione professionale – che è in
vita/attuale/piena di vitalità.
· Il suddetto significato dei termini «VIVA LA SCUOLA VIVA», di cui il marchio è
composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://dizionario.internazionale.it/parola/viva
https://dizionario.internazionale.it/parola/la
https://dizionario.internazionale.it/parola/scuola
https://dizionario.internazionale.it/parola/vivo
· Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «VIVA LA SCUOLA VIVA»
semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di
comunicare una dichiarazione di ispirazione




Registrare un marchio nel settore dei saponi e detergenti – Alicante 12-05-2025

“Laboratorio dei saponi” ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo poichè il consumatore finale percepirebbe i prodotti oggetto di rivendicazione come prodotti che provengono da un locale adibito alla preparazione di saponi e questo non riesce ad assolvere il primo requisito di un marchio cioè la originalità.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/05/2025
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento: ************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *************GENOVA
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 19/11/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 3 Bagnoschiuma; balsamo trattante; cosmetici; creme anti-età; creme
cosmetiche; creme cosmetiche nutrienti; creme cosmetiche per il corpo;
creme cosmetiche per la cura della pelle; creme da bagno; creme da doccia;
creme da giorno; creme da notte; creme detergenti [cosmetici]; creme di
bellezza; creme idratanti; creme per il corpo; creme struccanti; creme
tonificanti [cosmetici]; deodoranti per esseri umani; gel da bagno; gel per il
corpo; gel per il viso; gel per la doccia; idratanti per la pelle; latte da bagno;
latte detergente; latte idratante; lozione da bagno; lozioni cosmetiche per la
pelle; lozioni idratanti [cosmetici]; oli cosmetici; oli per la profumeria; prodotti
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
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cosmetici e di bellezza; profumi; sapone cosmetico; sapone da bagno;
sapone detergente; sapone liquido; sapone per la pelle; sapone per le mani;
saponette; saponi per il corpo; saponi per il viso; shampoo; tonici per uso
cosmetico.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: locale o edificio fornito di apposite installazioni e apparecchi per la
preparazione di sali alcalini di acidi grassi a elevato numero di atomi di carbonio.
https://www.treccani.it/vocabolario/laboratorio/).
https://www.treccani.it/vocabolario/sapone/ )
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti Bagnoschiuma; Balsamo trattante; Cosmetici; Creme anti-età; Creme cosmetiche;
Creme cosmetiche nutrienti; Creme cosmetiche per il corpo; Creme cosmetiche per la cura
della pelle; Creme da bagno; Creme da doccia; Creme da giorno; Creme da notte; Crème
detergenti [cosmetici]; Creme di bellezza; Creme idratanti; Creme per il corpo; Crème
struccanti; Creme tonificanti [cosmetici]; Deodoranti per esseri umani; Gel da bagno; Gel per
il corpo; Gel per il viso; Gel per la doccia; Idratanti per la pelle; Latte da bagno; Latte
detergente; Latte idratante; Lozione da bagno; Lozioni cosmetiche per la pelle; Lozioni
idratanti [cosmetici]; Oli cosmetici; Oli per la profumeria; Prodotti cosmetici e di bellezza;
Profumi; Sapone cosmetico; Sapone da bagno; Sapone detergente; Sapone liquido; Sapone
per la pelle; Sapone per le mani; Saponette; Saponi per il corpo; Saponi per il viso;
Shampoo; Tonici per uso cosmetico sono elaborati, sono prodotti e/o provengono da un
locale specializzato nelle produzione di saponi. Infatti è pacifico asserire che un laboratorio
specializzato nell’elaborazione di prodotti che contengono sodio e potassio producano
anche creme posto che molte creme da viso e/o cosmetiche, in generale, contengono quali
ingredienti potassio e sodio. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati, il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul luogo di fabbricazione
dei prodotti.
Benché il segno « » contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono
un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. La dicitura è perfettamente leggibile ed è riprodotta in
caratteri di stampa alquanto comuni e banali. La presentazione del segno con il termine
‘LABORATORIO’ in alto e con i termini ‘DEI’ e ‘SAPONI’ posti al di sotto, è un espediente
grafico molto utilizzato nel campo di riferimento e che non è in grado di distogliere
l’attenzione del consumatore dal significato descrittivo e privo di carattere distintivo del
segno. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere
alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
protezione.




Registrare un nome nel settore dei servizi di ristorazione – Alicante 06/05/2025

Il consumatore italiano attribuirebbe al segno “terrazza romana” il significato di ripiano scoperto d’un edificio spesso destinato a pubblici locali (caffè, ristoranti, luoghi di ritrovo di stabilimenti alberghieri, ecc) di Roma/situata a Roma quindi sarebbe indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo in cui sono forniti i servizi oggetto di rivendicazione, inteso sia come luogo fisico (la terrazza) sia come provenienza geografica (Roma)

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/05/2025
**************Firenze
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento: ************
Marchio: TERRAZZA ROMANA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************ Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/02/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 43 Servizi di bar; servizi di bar specializzati in cocktail e in aperitivi; servizi di barcaffè; servizi di caffetterie; servizi da sala da tè; sale cocktail; servizi di pub
[bar]; servizi di bar-ristoranti; servizi di ristorazione forniti da alberghi;
somministrazione di cibi e di bevande a ospiti; somministrazione di bevande
alcoliche e analcoliche; servizi di ospitalità nell’ambito di attività alberghiere.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    ripiano scoperto d’un edificio spesso destinato a pubblici locali (caffè, ristoranti,
    luoghi di ritrovo di stabilimenti alberghieri, ecc) di Roma/situata a Roma.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
  • Il suddetto significato dei termini «TERRAZZA ROMANA», di cui il marchio è
    composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario (estratti in data
    20/02/2025):
    o https://www.treccani.it/vocabolario/terrazza/
    o https://www.treccani.it/vocabolario/romano1/
    Il contenuto dei link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi obiettati in classe 43, quali, servizi di bar, caffetteria, ristorazione,
    ospitalità, servizi di somministrazione di cibo e bevande, ecc., sono offerti in una
    terrazza situata a Roma. Pertanto, il consumatore di riferimento percepirebbe il
    segno come indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo in cui sono forniti i
    servizi obiettati, inteso sia come luogo fisico (la terrazza) sia come provenienza
    geografica (Roma).
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale



Registrare il nome di un vino – Alicante 06-05-2025

Se il nome che si intende registrare descrive un metodo di vinificazione, risultato dell’assemblaggio di vini di diverse annate, ad avviso dell’esaminatore è un nome descrittivo per cui non sarebbe distintivo rispetto ad altri vini.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/05/2025
*************
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: DOPPIA CUVÉE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **********
**************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/02/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Preparati alcolici per fare bevande.

  • L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: il consumatore medio di
  • lingua italiana, incluso il professionista del settore vinicolo, attribuirebbe al segno il
  • significato seguente: assemblaggio di due distinte miscele di vino, la creazione di un
  • prodotto finale che è il risultato di una doppia selezione e combinazione.
  • Il suddetto significato dei termini «DOPPIA CUVÉE», di cui il marchio è composto,
    era supportato dai seguenti riferimenti, estratti in data 25/02/2025:
    o https://www.treccani.it/vocabolario/doppio/



Registrare un marchio nel settore tecnologico del software e APP – Alicante 29-04-2025

Ad avviso dell’esaminatore europeo il segno Innovazione armonica per prodotti e servizi in ambito di software e consulenza aziendale, è un segno non distintivo. Verrebbe intesa dal consumatore che si approccia al segno come “trasformazione proporzionata, ben accordata nell’insieme” per cui non distinguerebbe il prodotto o servizio da altri prodotti o servizi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 29/04/2025
*********** Catanzaro
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento:
Marchio: INNOVAZIONE ARMONICA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente:
*********(CZ)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 26/11/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 9 Software di intelligenza artificiale; Software di intelligenza artificiale per
analisi; Software per applicazioni web e server web; Software per fornitori di
soluzioni digitali; Software per l’organizzazione e la visualizzazione di
immagini e fotografie digitali; Software per la gestione di big data; Software
per la gestione di contenuti; Software per la gestione di dati e archivi e per
banche dati; Software per visualizzazione di supporti digitali; Software
specializzati; Scanner di digitalizzazione; Supporti di archiviazione digitali;
Supporti di registrazione digitali; Unità di lettura dati digitali programmabili;
Piattaforme software collaborative [software]; Assistenti digitali personali;
Digitalizzatori; Digitalizzatori elettronici; Dischi di archiviazione dati;
Dispositivi di archiviazione dati; Dispositivi di controllo elettronici digitali;
Dispositivi e supporti di memorizzazione dati; Gateway intelligenti per
archiviazione definita da software; Processori di segnali digitali; Programmi
di archiviazione dati; Software per la valutazione del rating aziendale in
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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termini di etica aziendale, benessere aziendale, responsabilità sociale di
impresa, sostenibilità economica e sociale, sostenibilità ambientale e
sviluppo sostenibile; Piattaforma software per la valutazione del rating
aziendale in termini di etica aziendale, benessere aziendale, responsabilità
sociale di impresa, sostenibilità economica e sociale, sostenibilità
ambientale e sviluppo sostenibile.
Classe 35 Consulenza (Professionale alle imprese -); Consulenza alle imprese
(Professionale -); Consulenza aziendale a imprese; Consulenza aziendale in
materia di amministrazione di tecnologie dell’informazione; Consulenza
gestionale; Consulenza in materia di pianificazione aziendale; Consulenza
in materia di pianificazione e di continuità aziendale; Consulenza per la
gestione aziendale; Consulenza in materia di strategia d’impresa;
Consulenze aziendali; Pianificazione della gestione aziendale;
Pianificazione di strategie di marketing; Pianificazione inerente alla gestione
aziendale, ovvero ricerca di partner per fusioni e acquisizioni aziendali e per
imprese commerciali; Pianificazione strategica aziendale; Servizi di
consulenza (Affari -) in materia di gestione d’impresa; Servizi di consulenza
aziendale; Servizi di consulenza aziendale in materia di promozione di
campagne di raccolta fondi; Servizi di consulenza in materia di
amministrazione aziendale; Servizi di consulenza in materia di pianificazione
aziendale; Servizi di consulenza in materia di struttura aziendale di impresa;
Servizi di pianificazione aziendale; Servizi di pianificazione aziendale per
imprese; Servizi di strategia aziendale e pianificazione; Servizi in materia di
strategie aziendali; Sviluppo di strategie e concetti di marketing; ; Sviluppo e
attuazione di strategie di marketing per conto terzi; Servizi di assistenza e
consulenza in materia di pianificazione aziendale; Servizi di comunicazione
disponibili tramite reti digitali; Assistenza in materia di pianificazione
aziendale; Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi;
Assistenza nel settore della gestione e della pianificazione aziendale;
Gestione di progetti aziendali; Stesura di studi di progetti aziendali; Servizi di
consulenza in materia di orientamento professionale (non consulenza
relativa a educazione e formazione); Servizi di sviluppo di strategie
aziendali; Consulenza in materia di sviluppo dell’immagine aziendale; Studi
di marketing; Servizi di consulenza aziendale in materia di etica aziendale,
benessere aziendale, responsabilità sociale di impresa, sostenibilità
economica e sociale, sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile.
Classe 38 Telecomunicazioni; Trasmissione dei dati; Trasmissione di contenuti audio
digitali; Trasmissione di dati; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di
informazioni digitali; Trasmissione di segnali digitali audio e video su una
rete informatica globale; Trasmissione digitale di dati; Trasmissione digitale
di dati tramite internet; Trasmissione e diffusione di dati; Trasmissione
internazionale di dati; Trasmissione computerizzata di dati; Trasferimento di
dati mediante telecomunicazioni; Trasferimento automatico di dati digitali
tramite canali di telecomunicazione; Accesso a reti informatiche globali;
Pagina 3 di 10
Accesso a siti elettronici; Accesso remoto a dati; Bacheche elettroniche e
fori di discussione on-line; Bacheche informatiche; Comunicazione per
computer ed accesso ad Internet; Comunicazione tramite terminali
informatici digitali e analogici; Comunicazioni elettroniche di dati;
Comunicazioni tramite computer; Comunicazioni tramite terminali di
computers; Fornitura all’utenza di servizi d’accesso a piattaforme su
internet; Fornitura all’utenza di servizi d’accesso a portali su internet;
Fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali; Fornitura di accesso a
banche dati; Fornitura di accesso a banche dati informatiche; Fornitura di
collegamenti a dati elettronici; Fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e
portali su internet; Fornitura di servizi d’accesso a piattaforme su internet;
Fornitura di servizi d’accesso a portali su internet; Fornitura di servizi di
accesso ad un mercato elettronico [portale] su reti informatiche; Servizi di
bacheche elettroniche; Servizi di comunicazione dati; Servizi di
comunicazione digitale; Servizi di comunicazione tra banche dati; Servizi di
portali di telecomunicazione; Servizi di reti di telecomunicazione; Servizi di
telecomunicazione; Servizi di telecomunicazione digitale; Servizi di
telecomunicazione disponibili tramite piattaforme e portali internet; Servizi di




Marchio descrittivo comunitario – Alicante 22-04-2025

Il segno “Mercato urbano” ad avviso dell’esaminatore è descrittivo poichè il consumatore che si approccia al marchio avrà l’idea che i prodotti oggetto di rivendicazione si vendono all’aperto per cui il segno non distingue gli articoli di abbigliamento oggetto del marchio da altri presenti sul mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/04/2025
***********Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ***********
Vostro riferimento: ***************
Marchio: ***********
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *************
*************
I-20124 Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 13/01/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio di abbigliamento e di accessori di
abbigliamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
    segno il significato seguente: luogo all’aperto o insieme di edifici in cui hanno luogo
    transazioni di merci in una città; riunione periodica di compratori e venditori per la
    vendita di prodotti che ha luogo in città; complesso delle contrattazioni relative a una
    determinata città.
  • I suddetti significati dei termini «MERCATO URBANO», di cui il marchio è composto,
    sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://dizionario.internazionale.it/parola/mercato e
    https://dizionario.internazionale.it/parola/urbano . Il contenuto rilevante di questi link è
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    stato riprodotto nella lettera di obiezione.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi richiesti, ovvero ‘servizi di vendita al dettaglio di abbigliamento e di
    accessori di abbigliamento’: (i) hanno luogo in un’area all’aperto o in un insieme di
    edifici in cui si comprano e vendono merci in una città, ovvero in un mercato
    cittadino, in questo caso specializzato in abbigliamento ed accessori; (ii) sono
    prestati nel corso di una riunione periodica di compratori e venditori per la vendita di
    prodotti che ha luogo in città (ad esempio durante un mercato settimanale); (iii)
    rappresentano il complesso delle contrattazioni relative ad capi di abbigliamento ed
    accessori, in una determinata città. Pertanto, il segno descrive la specie dei servizi e
    il luogo in cui vengono prestati gli stessi.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019115207 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



Registrare un marchio per biscotti – marchio non registrabile

Biscotti della fortuna ad avviso dell’esaminatore, segno non distintivo, verrebbe percepito slogan di buon auspicio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/03/2025
*************** Forlì Cesena
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 27/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Biscotti.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Pagina 2 di 4
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: biscotti al cui interno vi sono piccoli pezzi di carta che riportano
massime, motti, proverbi, frasi divertenti con lo scopo di portare buona fortuna e buon
umore.
https://it.wikipedia.org/wiki/Biscotto_della_fortuna
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti sono biscotti croccanti con un piccolo pezzo di carta nascosto all’interno.
(conosciuto come ‘fortuna’. Il pezzo di carta contiene un messaggio di predizione, un motto,
etc. scritto con tono giocoso e di buon auspicio. Pertanto, nonostante alcuni elementi
stilizzati, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
sul tipo/specie dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. La dicitura ‘biscotti della fortuna’ è chiaramente leggibile. Il
carattere di stampa è alquanto semplice e banale e non è in grado di dotare di carattere
distintivo al segno. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
protezione.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il
richiedente ha presentato le sue osservazioni, l’11/10/2024 che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il marchio che chiediamo di registrare identifica effettivamente I biscotti con
    all’interno una frase portafortuna, esattamente come avete indicato tra I motivi di
    rifiuto. Nella vostra comunicazione riportate link e delle foto di prodotto che sono
    effettivamente simili ai prodotti che intendiamo tutelare con il marchio. Il
    richiedente allega alcune foto prodotto e mockup della confezione.
    III. Motivazione
    Pagina 3 di 4
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Il richiedente non ha presentato osservazioni circa il rifiuto, non solo, ma ha confermato
    quanto ribadito dall’Ufficio nella notifica di rifiuto del 27/09/2024. Considerando questo
    aspetto, l’Ufficio reputa non necessario dover ripetere gli stessi argomenti espressi nella
    notifica di cui sopra.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019078637 è respinta.
    Pagina 4 di 4
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



Quando il segno è tradotto nella lingua di un paese europeo – Alicante 21-02-2025

JULJUL in lingua danese viene tradotto come Natale Natale per cui ad avviso dell’esaminatore europeo il consumatore che si approccia a queste candele profumate intenderebbe il segno come prodotte per il Natale: destinazione d’uso che rende il segno non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/02/2025
************** (VR)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019079415
JULJUL
Marchio denominativo
************* (VR)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 4
Candele; Candele profumate.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua danese attribuirebbe al segno il
significato traducibile in italiano come: Natale, Natale.
https://sproget.dk/lookup?SearchableText=jul )
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti in classe 4 Candele; Candele profumate sono specificamente disegnate e/o
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
prodotte per il Natale. Pertanto, il segno descrive tipo/specie e destinazione d’uso dei
prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Il fatto che il termina ‘JULJUL’ sia ripetuto non sarà percepito dal pubblico di riferimento
come una indicazione di una ben precisa origine commerciale dei prodotti ma bensì come
un semplice slogan commerciale che intende indicare che i vari tipi di candele sono state
realizzate appositamente per essere utilizzate nel periodo natalizio (ad esempio a forma
d’albero di natale o realizzate di colore rosso e verde, etc.)
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019079415 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 4
Candele; Candele profumate.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 3
Acqua profumata per la biancheria; Diffusori a canna di profumo per ambienti;
Fragranze per ambienti; Acqua di colonia; Acque da toilette; Acque da toilette
profumate; Creme profumate; Profumi; Profumeria e fragranze; Prodotti di
profumeria; Cosmetici.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio per integratori alimentari: marchio descrittivo

Il consumatore che si approccia a VitaminPure per prodotti farmaceutici ed in particolare integratori e vitamine, intenderebbe il segno come prodotto non alterato ma puro. Ad avviso dell’esaminatore non è un segno distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/02/2025
*************Pomigliano d’Arco
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019079757
VitaminPure
Marchio figurativo
*********** (CR)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5
Prodotti farmaceutici; Prodotti chimico-farmaceutici; Integratori nutrizionali;
Integratori probiotici; Integratori vitaminici; Integratori antiossidanti;
Integratori minerali nutrizionali; Integratori vitaminici liquidi; Integratori per
migliorare la forma fisica e la resistenza; Integratori a base d’erbe;
Integratori alimentari di vitamine.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Pagina 2 di 8 —-
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “vitamina pura”. Ciò è stato
supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English
dictionary
online
in
data
11/10/2024
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vitamin
all’indirizzo
e
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure. Il contenuto rilevante di
questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti rivendicati, vale a dire prodotti farmaceutici e integratori di diverso tipo,
contengono vitamine che non sono mescolate con nient’altro e/o che contengono
vitamine senza sostanze nocive.
L’Ufficio rileva l’inversione dei termini ‘VITAMIN’ e ‘PURE’ rispetto alla normale
costruzione grammaticale (i.e., pure vitamin). Tuttavia, tale inversione non richiede
uno sforzo mentale al consumatore al fine di stabilire un collegamento immediato e
diretto con l’espressione ordinaria e, pertanto, non è in grado di modificare la
percezione del consumatore dell’espressione come descrittiva.
Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia in corsivo
semplice e comune nonché due segni ricurvi verdi, che nel complesso non
distolgono l’attenzione dal significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del
marchio, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
informazioni su specie e qualità dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29/10/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il segno è costituito da una locuzione di fantasia, cioè il segno dominante
    “VitaminPure”, composto da due parole, unite fra loro in modo tale da
    caratterizzarsi con aspetto di novità e singolarità. La locuzione oggetto di domanda
    non ha alcun significato letterale per il consumatore inglese: si tratta di una parola
    di fantasia caratterizzata graficamente. I due segni grafici in verde caratterizzano
    visivamente il marchio e consentono al pubblico di riferimento di percepirlo come
    distintivo dell’origine commerciale dei prodotti contraddistinti.
    Pagina 3 di 8
  2. Ricerche su Google per la parola “vitaminpure” rimandano ai prodotti del
    richiedente e alla sua pagina internet dove è utilizzato con funzione distintiva. Su
    Internet non emergono traduzioni dell’espressione “vitaminpure” o usi che possano
    indurre il consumatore a percepire l’espressione come descrittiva di una qualità o
    di una caratteristica di integratori alimentari.
  3. Se per un’interpretazione soggettiva e arbitraria il pubblico dovesse percepire il
    segno come “Vitamin-Pure” (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna
    caratteristica dei prodotti in questione che sono integratori alimentari (sostanze
    assumibili a complemento della dieta alimentare) e non vitamine (micronutrienti
    presenti naturalmente negli alimenti). Il segno, dunque, potrebbe essere ritenuto
    descrittivo soltanto per i prodotti connessi alle vitamine, per esempio ‘Integratori
    vitaminici; ecc.” e non per altri prodotti che non sono vitamine, come ad esempio
    “Prodotti farmaceutici; ecc”.
    L’UIBM ha già concesso la registrazione per prodotti in Classe 5 per i marchi n.
    302020000103274 e n. 302024000064534
    .
  4. L’Ufficio ha già concesso la registrazione a marchi analoghi contenenti la parola
    VITAMIN in Classe 5 (esempi acclusi).
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    Considerazioni generali e preliminari
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Pagina 4 di 8
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Lingua e territorio rilevanti
    L’Ufficio osserva che il significato del segno sarà compreso dal pubblico di riferimento negli
    Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale, vale a dire l’Irlanda e Malta. Il significato
    del segno sarà compreso anche in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia dove la
    comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è un fatto noto (26/11/2008,
    T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), e il pubblico di Cipro, dove l’inglese (unica
    lingua ufficiale fino al 1960) è parlato da una parte considerevole della sua popolazione.
    L’Ufficio rileva che l’inglese è ampiamente studiato e parlato dal pubblico, tra l’altro, nei
    suddetti Stati membri. Pertanto, in tali territori la comprensione da parte del pubblico delle
    espressioni inglesi non è limitata ai termini di base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but
    made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
    Carattere descrittivo e non distintivo
  5. Il richiedente sostiene che la combinazione di parole oggetto della domanda di registrazione
    è un neologismo di fantasia che, nel suo insieme, è privo di significato in inglese. Sostiene
    inoltre che è grammaticalmente errato e quindi non può essere considerato descrittivo e non
    distintivo.
    L’Ufficio dissente. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in
    quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari
    non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte.
    Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere
    valutata esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice
    dell’Unione europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i
    criteri seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su
    prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
    In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
    obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del
    segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato.
    Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno
    nell’insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è
    stato reso sufficientemente chiaro.
    Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua
    Pagina 5 di 8
    caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile
    con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001,
    T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
    significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
    riferimento, ossia “vitamina pura”, vale a dire con vitamine non sono mescolate ad altro e/o
    che vitamine senza sostanze nocive.
    Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata:
    Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
    ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
    viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
    tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
    che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
    somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
    carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
    neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
    prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
    compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
    (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
    Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
    nient’altro che la somma delle sue parti perché nonostante il segno consista in una parola
    composta, che non separa visivamente i termini che lo compongono, ciò non impedisce di
    constatare il suo carattere descrittivo, poiché il pubblico tende a scomporre le parole
    composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in particolare quando hanno un significato
    chiaro.
    Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché
    l’assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento
    creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto
    distintivo
    (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37;
    17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
    La combinazione “vitaminpure” costituisce una semplice combinazione di due elementi
    descrittivi, ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Sebbene in inglese gli aggettivi
    solitamente precedano i nomi, un marchio può comunque essere percepito come descrittivo
    se non è conforme a questa regola (11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).
    In ogni caso, ciò che conta non è tanto la correttezza grammaticale di un segno, quanto
    piuttosto che il suo significato sia chiaramente comprensibile e che non esista alcun
    significato sottostante che prevalga sulla semplice somma delle sue parti (12/02/2004,
    C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Anche se il segno o lo slogan richiesto è
    sgrammaticato, lo sforzo mentale che occorre per attribuirgli il significato indicato non è tale
    da rendere il segno privo di senso o altrimenti in grado di risultare originale o memorabile.
    Pertanto, quando il consumatore inglese medio vedrà l’espressione “ ”
    per i
    prodotti per i quali si richiede la protezione, che sono o possono essere integratori e prodotti
    chimico-farmaceutici tipicamente vitaminici, in tutto o in parte, percepirà i due elementi
    “vitamin” e “pure” come dotati del significato citato dall’Ufficio (‘vitamina’ e ‘non mescolata ad
    altro’ e/o ‘senza sostanze nocive’) e dividerà naturalmente la parola composta in queste due
    parole separate, ed esse avranno il senso che viene ad esse normalmente attribuito.
    Pagina 6 di 8
    Il richiedente ritiene che la particolare disposizione degli elementi del segno e delle linee
    verdi lo renda distintivo. Tuttavia, in generale, il fatto che gli elementi denominativi siano
    disposti in verticale, capovolti o su una, due o più linee non è sufficiente a dotare il segno del
    livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. La posizione degli
    elementi denominativi in relazione ad elementi figurativi semplici e comuni, può soltanto
    aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione complessiva è di natura
    tale che il consumatore medio si concentra su di essa anziché percepire immediatamente il
    messaggio descrittivo.
    Non è questo il caso perché il marchio è disposto in una linea singola, con caratteri semplici
    e comuni. Inoltre, le linee verdi, per colore e forma, indicano la natura incontaminata,
    rinforzando il concetto descrittivo già veicolato dagli elementi verbali.
  6. Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. Tuttavia, il semplice fatto che un
    segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o
    su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.
    Le immagini dal proprio sito web presentate dal richiedente non sono riuscite a convincere
    l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva
    indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab
    initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno è usato, tra gli altri, per un integratore in
    compresse i cui ingredienti includono la “vitamina C naturale”
    Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole.
    Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico
    interessato possa a prima vista percepire il marchio come un’indicazione dell’origine
    commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è
    necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly,
    EU:T:2005:325, § 88).
  7. Il richiedente sostiene che, in ogni caso, anche qualora il pubblico percepisse il segno in
    esame come “Vitamin-Pure” (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna caratteristica
    degli integratori alimentari rivendicati perché questi non sono vitamine o prodotti connessi
    alle vitamine.
    L’Ufficio dissente. È un fatto noto che i prodotti della grande famiglia degli integratori
    alimentari (integratori dietetici, nutrizionali, vitaminici, probiotici, antiossidanti, minerali
    nutrizionali, per migliorare la forma fisica e la resistenza, a base d’erbe; ecc.) sono prodotti
    specifici, assunti parallelamente alla regolare alimentazione, volti a favorire l’assunzione di
    determinati principi nutritivi. Questi possono essere contenuti in via esclusiva oppure in
    combinazione. Secondo la normativa che li disciplina, si definiscono integratori alimentari “i
    prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte
    concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un
    effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi
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    essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme
    predosate” (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169).
    L’Ufficio concorda che il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in
    primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo
    luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati. Ne discende che è proprio in relazione ai
    prodotti rivendicati che il segno assume un chiaro significato descrittivo in quanto informa in
    maniera chiara e diretta che questi contengono vitamine allo stato puro, cioè non mescolate
    con altri principi, oppure che gli integratori designati contengono (anche) vitamine naturali,
    senza sostanze nocive.
    Il segno ha dunque un chiaro significato descrittivo ed è quindi anche privo di carattere
    distintivo.
  8. Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
    giurisprudenza consolidata:
    il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
    è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
    cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
    conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
    normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
    non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
    addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
    stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
    decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
    con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
    nella quale trae origine il segno verbale controverso.
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni cui fa riferimento il
    richiedente.
    In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
    registrazioni nazionali degli Stati membri che non hanno l’inglese come lingua e in cui il
    segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE (03/07/2003,
    T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
  9. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
    esempio VitAmino n. 010375285;
    014944698;
    MUE n. 017900894; Vitamin N MUE n.
    MUE n. 018341256, ecc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
    afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
    [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
    un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
    dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    Pagina 8 di 8
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto l’associazione di parole e/o elementi figurativi è diversa da quella del caso in
    esame.
    Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
    possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
    registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
    Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
    meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
    della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019079757 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Marchio descrittivo nel settore dei vaporizzatori – Alicante 04-02-2025

il segno è HYDROSMOKE insetticidi e vaporizzatori ed è descrittivo come termine poichè tradotto è acqua e fumo e ad avviso dell’esaminatore non conferisce distintività al segno.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/02/2025
************
I-10121 torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

HYDROSMOKE
Marchio denominativo
************torino
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 29/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5
Classe 7
Insetticidi; Preparati insetticidi; Antiparassitari; Pesticidi contro i nematodi;
Larvicidi; Ratticidi; Disinfettanti; Disinfettanti ed antisettici; Saponi disinfettanti;
Prodotti repellenti per insetti; Preparati per distruggere gli insetti.
Vaporizzatori (per insetticida -) [macchine].
Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
significato seguente: fumo a base d’acqua.
Il suddetto significato dei termini “HYDRO” e” SMOKE”, di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. HYDRO indicating or denoting water, liquid,
or fluid (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024) all´indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hydro
Traduzione non ufficiale
all’italiano: che indica o denota acqua, liquido o fluido
SMOKE the product of combustion, consisting of fine particles of carbon carried by hot
gases and air. (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024 all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoke ) Traduzione non ufficiale
all’italiano: Il prodotto della combustione, costituito da fini particelle di carbonio trasportate
da gas caldi e aria.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. L’unione
delle due parole “HYDRO” e “SMOKE” non conferisce distintività al segno.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 11.11.2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. L’ interpretazione dell’Ufficio non riflette correttamente l’originalità e il valore
    innovativo della nostra tecnologia.
  2. Il nostro target di riferimento è costituito principalmente da professionisti del
    settore, non necessariamente di lingua inglese che hanno una conoscenza tecnica
    avanzata e comprendono immediatamente le caratteristiche distintive dei nostri
    prodotti.
  3. Il termine “HYDROSMOKE” non significa “fumo a base d’acqua” come sostenuto
    nella contestazione. Nel processo non vi è traccia di acqua residua nel fumo
    generato. Il marchio si riferisce invece a una tecnologia in cui l’acqua crea una
    reazione catalitica (idroreazione), generando abbastanza calore per trasformare
    l’insetticida in vapore visibile. Questo calore crea un vapore saturo che si
    distribuisce uniformemente, assicurando l’efficacia del trattamento. Un
    consumatore tecnicamente preparato collegherebbe il marchio a una tecnologia
    innovativa, riconoscendolo come una differenza distintiva rispetto ai prodotti dei
    concorrenti.
  4. L’Ufficio ha registrato marchi anteriori simili HYDROCLEAN (2022),
    HYDROSTEAM (2022) e, negli anni precedenti, HYDROPOMPE e HYDROFLUID.
    Pagina 3 di 5
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Il
    richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle
    caratteristiche dei prodotti.
    Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
    usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
    prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7, paragrafo
    1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento
    alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che
    possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede,
    però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare le dette caratteristiche
    (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
    1- L’argomentazione del richiedente non modifica il fatto che il marchio HYDROSMOKE sia
    Pagina 4 di 5
    costituito da termini direttamente descrittivi della natura del prodotto. L’originalità e il valore
    innovativo della tecnologia non sono criteri rilevanti per superare l’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7(1)(b) e (c), poiché la distintività di un marchio si valuta in relazione alla sua
    capacità di indicare l’origine commerciale del prodotto, non alla tecnologia sottostante.
    Inoltre, il pubblico di riferimento entrerà in contatto con il marchio HYDROSMOKE come
    segno verbale e non con la tecnologia in sé, percependolo quindi immediatamente come
    un’indicazione della composizione o delle caratteristiche del prodotto, e non come un segno
    distintivo idoneo a identificarne l’origine specifica.
    2- Il richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di
    attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di
    attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici
    utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha
    affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo
    più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C 311/11 P, Wir
    machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
    Giova ricordare inoltre che L’argomentazione del richiedente non è sufficiente a dimostrare il
    carattere distintivo del marchio HYDROSMOKE. Il fatto che il pubblico di riferimento sia
    costituito da professionisti del settore con conoscenze tecniche avanzate non elimina il
    carattere descrittivo del marchio. Al contrario, tale pubblico, essendo esperto, comprenderà
    ancora più facilmente il significato diretto dei termini HYDRO e SMOKE in relazione ai
    prodotti della Classe 5. Inoltre, la valutazione della distintività non si limita ai soli
    professionisti, ma considera anche altri potenziali utenti del settore che potrebbero percepire
    il marchio come una descrizione delle caratteristiche del prodotto piuttosto che come un
    segno distintivo.
    Non vi è dubbio che il richiedente intenda rivolgere i suoi prodotti a un pubblico più ampio.
    Tuttavia, poiché il marchio è in lingua inglese, ai sensi del Regolamento RMUE, la
    valutazione della sua distintività deve necessariamente tenere conto della percezione del
    pubblico anglofono.
    3- Il fatto che nel processo non vi sia traccia di acqua residua non ha niente a che vedere
    con l’esame del marchio e non modifica la percezione immediata di esso da parte del
    pubblico di riferimento. Il termine “HYDROSMOKE” è composto da due parole inglesi di uso
    comune, “hydro” (acqua) e “smoke” (fumo), che nel loro insieme evocano chiaramente l’idea
    di un fumo a base d’acqua. Indipendentemente dalla tecnologia sottostante, il consumatore,
    anche se tecnicamente preparato, entrerà in contatto prima con il marchio che con il
    prodotto, e la sua impressione iniziale sarà guidata dal significato immediato dei termini
    utilizzati. Pertanto, il segno rimane descrittivo e privo di distintività.
    4- Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Pagina 5 di 5
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto si riscontrano molte differenze rispetto al segno in questione.
    Inoltre, alcuni di essi sono marchi richiesti molto tempo fa, conseguentemente esaminati
    secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta nel tempo adeguandosi alla
    giurisprudenza comunitaria.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019049240 è
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



Registrare un marchio nei servizi turistici in Italia – marchio non registrabile

Vaporetto Italiano, segno che vuole rivendicare servizi turistici su battello o vaporetto, ad avviso dell’esaminatore è descrittivo e non distintivo per cui non supera l’esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

  Alicante, 22/01/2025  
  **************
I- Bologna
ITALIA  
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: VAPORETTO ITALIANO 
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***********Ferrara (FE)
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 15/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo, annullando e sostituendo l’obiezione del 22/05/2024 che conteneva un’imprecisione nel testo.

I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 39 Informazioni in materia di turismo e viaggi; organizzazione di viaggi turistici; servizio prenotazioni di viaggi per turismo; servizi di agenzia di viaggi e di prenotazione; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; servizi di guida per viaggi; servizi d’accompagnatori (turistici); giri turistici e servizi di escursioni; visite turistiche.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi in classe 39, come organizzazione di viaggi turistici e visite turistiche, vengano resi e/o proposti utilizzando come mezzo un’imbarcazione del tipo come descritto sopra (vaporetto) nel territorio italiano. Pertanto, il segno descrive specie, qualità, destinazione e origine geografica e luogo della prestazione dei servizi.

  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

  • Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

  • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente 

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019017230 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 39 Informazioni in materia di turismo e viaggi; organizzazione di viaggi turistici; servizio prenotazioni di viaggi per turismo; servizi di agenzia di viaggi e di prenotazione; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; servizi di guida per viaggi; servizi d’accompagnatori (turistici); giri turistici e servizi di escursioni; visite turistiche.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
   

Classe 41 Insegnamento delle lingue; conduzione di corsi, seminari e workshop; formazione; fornitura di corsi di formazione online; servizi di insegnamento e di istruzione; educazione; esami di profitto; attività culturali; organizzazione di eventi educativi; pubblicazione di stampati e pubblicazioni; pubblicazioni elettroniche online; redazione di testi; pubblicazione di materiale didattico; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali e fotografia.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.  Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Marchio meramente elogiativo: marchio non registrabile Alicante 18-11-2024

unobravo è il segno esaminato da EUIPO. Ad avviso dell’esaminatore europeo il segno sarà percepito come uno buono, uno abile, uno valente o uno onesto e a prescindere dalle classi di prodotti/servizi individuati, il segno è meramente elogiativo per cui non è distintivo rispetto ad altri presenti e usati sul mercato negli stessi settori.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo
di una domanda di marchio dell’Unione Europea
(Articolo 7 RMUE)
Alicante, 18/11/2024
************ Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018955806
unobravo
Marchio denominativo
************** Napoli
ITALIA
In data 09/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
Banche dati; Contenuti per mezzi di comunicazione; Contenuti scaricabili e
registrati; File di dati registrati; File digitali scaricabili autenticati da token non
fungibili [NFT]; File multimediali scaricabili; Insieme di dati, registrati o
scaricabili; Audiolibri; Database elettronici registrati su supporti informatici;
Diapositive; Dischi; Disegni animati; Documentazione per computer in formato
elettronico; DVD preregistrati; Ebook; Files di immagini scaricabili; Files
musicali scaricabili; Grafica per computer scaricabile; Libri digitali scaricabili
da Internet; Libri elettronici scaricabili; Manuali di formazione in formato
elettronico; Manuali di formazione sotto forma di programmi per computer;
Materiali per corsi d’istruzione scaricabili; Modelli scaricabili per la
realizzazione di presentazioni audiovisive; Modelli scaricabili per
progettazione grafica; Nastri audio preregistrati; Nastri video registrati;
Opuscoli elettronici scaricabili; Pellicole registrate; Podcast; Pubblicazioni
elettroniche [scaricabili]; Pubblicazioni in formato elettronico; Pubblicazioni
scaricabili; Registrazioni audio; Registrazioni audiovisive; Registrazioni
multimediali; Registrazioni video; Riviste elettroniche; Supporti scaricabili;
Video preregistrati; Piattaforme software; Piattaforme software per computer,
registrabili o scaricabili; Programmi di elaborazione dati; Programmi
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 12
informatici, registrati; Programmi per computer; Programmi per smartphone;
Programmi software per computer; Software; Software di elaborazione dati;
Software di sistema e di supporto per sistema, e firmware; Software ed
applicazioni per dispositivi mobili; Software per applicazioni web e server
web; Software per computer scaricabili; Software per dispositivi elettronici
digitali portatili ed altri articoli elettronici di consumo; Software per realtà
virtuale e realtà aumentata; Software per smartphone; Software per tablet;
Software [programmi]; Software relativi a dispositivi elettronici digitali portatili;
Software specializzati; Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione
d’informazioni; Messaggeria elettronica e software per invio di messaggi;
Piattaforme software per connessione in reti sociali; Software per
comunicazione, reti e reti sociali; Software per comunità; Software per
l’elaborazione di comunicazioni; Software per la condivisione di file; Software
per le comunicazioni; Software per server di comunicazione; Programmi di
archiviazione dati; Programmi di utilità per gestione di file; Software di
gestione di basi di dati; Software per la gestione documentale; Software per la
gestione di dati e archivi e per banche dati; Programmi informatici per il
montaggio d’immagini, suoni e video; Software di pubblicazione; Software
informatico per la creazione e progettazione di siti web; Software
multimediale; Software di sviluppo multimediale; Software per l’elaborazione
di immagini, grafica e testo; Software per lo sviluppo di siti web; Software per
mezzi di comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni per uffici e
aziende; Software aziendale; Software per la gestione delle relazioni con i
clienti [CRM]; Software per sistemi di prenotazione; Software per applicazioni
web; Software per la gestione di contenuti; Software relativi al commercio
elettronico e per l’elaborazione di pagamenti elettronici; Software che
permette la trasmissione di informazioni tramite reti di comunicazione;
Software per CMS [sistema di gestione dei contenuti]; Tecnologie
dell’informazione e dispositivi audiovisivi, multimediali e fotografici.
Classe 16
Disegni; Immagini; Rappresentazioni grafiche; Riproduzioni grafiche;
Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Libri da disegno;
Quaderni; Tavole da disegno; Immagini da colorare; Copertine [cartoleria];
Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di
carta, cartone o plastica; Appunti stampati di seminari; Archiviatori per
documenti [accessori per ufficio]; Articoli di cancelleria e per la scrittura;
Articoli di cartoleria; Articoli per ufficio; Attrezzatura per l’insegnamento;
Attrezzatura per la stampa e la legatoria; Biglietti; Bloc-notes; Blocchi
[cartoleria]; Blocchi da disegno; Blocchi di carta per scrivere; Brochure
informative stampate; Calendari; Carta intestata; Carta per rivestire libri;
Cartelle [cancelleria]; Cartelloni; Cartoleria; Classificatori; Copertine in carta
per libri; Copertine per documenti; Copertine protettive per libri; Dispense
stampate; Fogli [cartoleria]; Fogli di istruzioni; Fogli informativi; Fogli per
appunti; Formulari non compilati; Formulari stampati di risposta a questionari;
Guide per lo studio; Guide stampate; Immagini stampate; Lettere informative;
Lezioni stampate; Libri da colorare; Libri da colorare per adulti; Libri, riviste,
quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Libri tascabili
[cartoleria]; Manuali d’istruzioni; Manuali d’uso; Manuali informatici; Manuali
per l’insegnamento; Manuali stampati; Materiale di formazione stampato;
Materiale per l’istruzione e l’educazione; Materiali didattici stampati; Moduli;
Pagina 3 di 12
Opuscoli; Prospetti; Pubblicazioni didattiche; Raccoglitori; Racconti a fumetti;
Racconti stampati in forma illustrata; Schedari; Schede da archivio; Schede di
consultazione; Schede informative stampate; Schede per appunti; Segnalibri;
Stampati; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Stampati, e
articoli di cancelleria e materiale didattico; Stampati per scopi didattici;
Tabelloni; Taccuini; Tavolette per scrivere; Volantini; Articoli per rilegare libri;
Copertine per rilegatura di libri; Materiale per rilegatura di libri e documenti;
Diagrammi; Etichette stampate; Grafici; Libri educativi; Materiale per
l’insegnamento esclusi gli apparecchi; Materiali educativi stampati; Materiali
pedagogici su carta; Album per bambini; Copertine per libri; Copertine per
riviste; Fumetti; Giornali; Libretti; Libri; Libri d’informazioni; Libri di racconti;
Libri di storie per bambini; Libri di testo; Libri illustrati; Libri per bambini;
Manuali; Manuali di testo; Periodici [riviste]; Pubblicazioni; Pubblicazioni
[stampate]; Romanzi; Romanzi illustrati; Carta e cartone.
Classe 38
Comunicazione dati mediante strumenti elettronici; Comunicazione di dati
mediante telecomunicazioni; Comunicazione tramite mezzi elettronici;
Comunicazioni mediante televisione per riunioni; Comunicazioni telematiche;
Distribuzione di audio e/o video digitali mediante telecomunicazioni; Fori di
discussione virtuali costituiti tramite scambio di messaggi testuali; Fornitura di
accesso a reti di telecomunicazione; Gestione di sistemi di comunicazione
elettronici; Gestione di sistemi di telecomunicazione; Invio di dati e
trasferimento documenti per via telematica; Messaggi; Servizi di accesso alle
reti di telecomunicazioni; Servizi di caricamento di video; Servizi di
comunicazione; Servizi di comunicazione forniti mediante mezzi elettronici;
Servizi di comunicazione telematica; Servizi di comunicazione per la
trasmissione elettronica di dati; Servizi di comunicazione audiovisiva; Servizi
di conferenze in rete; Servizi di telecomunicazione; Servizi di trasmissione;
Servizi di videocomunicazione; Trasmissione di dati; Trasmissione di
messaggi; Trasmissione di messaggi, dati e contenuti tramite internet e altre
reti di comunicazione; Trasmissione di registrazioni audio o video su reti;
Trasmissione e ricezione di dati tramite mezzi di telecomunicazione;
Trasmissione elettronica di comunicazioni scritte; Trasmissione elettronica di
messaggi e dati; Bacheche elettroniche e fori di discussione on-line;
Bacheche informatiche; Caselle postali elettroniche; Comunicazione dati
mediante posta elettronica; Comunicazione di informazioni mediante
computer; Comunicazione elettronica tramite chat e forum; Comunicazione
tramite computer; Comunicazioni elettroniche di dati; Comunicazioni
informatiche per la trasmissione di informazioni; Comunicazioni tramite
terminali di computer, trasmissione digitale o via satellite; Distribuzione di dati
ed immagini audiovisive mediante una rete informatica globale o Internet;
Fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali; Fornitura di bacheche
informatiche interattive on-line; Fornitura di servizi d’accesso a informazioni
su internet; Fornitura di servizi di comunicazione on-line; Invio di messaggi
elettronici; Invio di messaggi tramite un sito web; Invio, ricezione e inoltro di
messaggi elettronici; Recapito di documenti on-line tramite una rete
informatica globale; Scambio di dati elettronici; Server per l’accesso ad
Internet; Server per l’accesso Internet (ISP); Servizi di comunicazione on-line;
Servizi di comunicazione per videoconferenze; Servizi di comunicazione
elettronica tramite computer; Servizi di comunicazione dati; Servizi di
Pagina 4 di 12
comunicazione forniti tramite internet; Servizi di comunicazione informatica
per la trasmissione di informazioni; Servizi di conferenze web; Servizi di
trasmissione dati; Servizi elettronici di trasmissione; Servizi on-line, ovvero
trasmissione di messaggi; Streaming di materiale audio su Internet;
Streaming di materiale video su Internet; Trasmissione di contenuti
multimediali tramite internet; Trasmissione di contenuti audio e video tramite
reti informatiche; Trasmissione dei dati; Trasmissione di dati, audio, video e
file multimediali; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di informazioni on
line; Trasmissione di informazioni mediante computer; Trasmissione di
informazioni tramite mezzi elettronici; Trasmissione di segnali audio, immagini
e dati; Trasmissione e diffusione di dati; Trasmissione online di pubblicazioni
elettroniche; Accesso a siti elettronici; Collegamenti video elettronici; Fornitura
di accesso a contenuti multimediali online; Fornitura di accesso a dati
attraverso internet; Fornitura di accesso a pagine Web; Fornitura di accesso a
siti su una rete d’informazioni elettronica; Fornitura di accesso a siti web su
internet; Fornitura di chat room in ambienti virtuali; Fornitura di collegamenti
audio elettronici; Fornitura di forum online basati sulla realtà virtuale per la
collaborazione professionale; Fornitura di servizi d’accesso a siti internet per
discussioni; Fornitura di servizi d’accesso a piattaforme su internet; Fornitura
di servizi d’accesso a portali su internet; Fornitura di servizi d’accesso a
portali per la condivisione di contenuti video; Fornitura di servizi d’accesso a
piattaforme e portali su internet; Fornitura di servizi di accesso a dati su reti di
comunicazione.
Classe 41
Biblioteche di consultazione per materiale documentario e illustrativo;
Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Correzione di bozze per
manoscritti; Creazione [redazione] di podcast; Editoria multimediale; Edizione
di materiale stampato contenente immagini, tranne che a fini pubblicitari;
Edizione di pubblicazioni elettroniche; Fornitura di pubblicazioni in formato
elettronico; Fornitura di pubblicazioni elettroniche online; Pubblicazione,
comunicazione e redazione di testi; Pubblicazione dei risultati di studi clinici;
Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di documenti in materia di
formazione, scienza, diritto pubblico e affari sociali; Pubblicazione di
documenti; Pubblicazione di guide pedagogiche e formative; Pubblicazione di
libretti; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri d’istruzione; Pubblicazione
di libri di testo; Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di manuali;
Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di materiale didattico;
Pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica; Pubblicazione di
materiale multimediale online; Pubblicazione di materiale stampato, anche in
forma elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Pubblicazione di materiale
stampato, eccetto testi pubblicitari; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione
di periodici, libri e manuali nel campo della medicina; Pubblicazione di
prospetti; Pubblicazione di recensioni; Pubblicazione di riviste, periodici,
cataloghi e opuscoli; Pubblicazione di stampati e pubblicazioni; Pubblicazione
di stampati in materia di istruzione; Pubblicazione di stampati didattici;
Pubblicazione di storie; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di testi didattici;
Pubblicazione di testi e immagini, anche in forma elettronica, tranne che a fini
pubblicitari; Pubblicazione e edizione di libri; Pubblicazione e redazione di
stampati; Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione elettronica di testi e
materiale stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione multimediale
Pagina 5 di 12
di libri; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazioni di libri
di testo; Pubblicazioni di testi (eccetto quelli pubblicitari); Pubblicazioni
elettroniche (non scaricabili); Pubblicazioni elettroniche online; Pubblicazioni
tramite computer; Redazione di testi; Revisione di testi; Scrittura di testi;
Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Servizi di pubblicazione di contenuti
ricreativi multimediali e di audio e video digitali; Servizi di pubblicazioni
elettroniche; Servizi per la pubblicazione di libri; Attività culturali; Biblioteche
elettroniche per fornitura d’informazioni elettroniche (comprese informazioni
da archivi) sotto forma di informazioni testuali, audio e/o video; Educazione e
formazione; Fornitura online di contenuti audio non scaricabili; Fornitura
online di foto non scaricabili; Fornitura online di immagini non scaricabili;
Informazioni in materia di libri; Organizzazione di conferenze, esposizioni e
concorsi; Organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed
educativi;
Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità;
Organizzazione di seminari web; Organizzazione e realizzazione di fiere a
scopo culturale e didattico; Preparazione di testi per pubblicazione;
Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; Produzione di
documentari; Servizi di biblioteca; Servizi di divertimento, istruzione e
formazione; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di presentazione
audiovisiva per scopi didattici; Servizi relativi a educazione e istruzione;
Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Servizi scolastici
[educazione]; Tutoraggio; Conduzione di conferenze didattiche; Conduzione
di esposizioni per scopi didattici; Organizzazione d’esposizioni per scopi
educativi; Organizzazione di conferenze; Organizzazione di conferenze in
materia di formazione; Organizzazione di conferenze per scopi educativi;
Organizzazione di conferenze in materia di istruzione; Organizzazione di
conferenze per scopi didattici; Organizzazione di conferenze e simposi nel
settore della scienza medica; Organizzazione di convegni per scopi educativi;
Organizzazione di convention a scopo formativo; Organizzazione di
convention per scopi diddattici; Organizzazione di manifestazioni per scopi
didattici; Organizzazione di mostre a scopo di formazione; Organizzazione di
mostre per fini didattici; Organizzazione di riunioni e conferenze;
Organizzazione di seminari e conferenze; Organizzazione di seminari
d’istruzione; Organizzazione di seminari; Organizzazione di spettacoli con
scopi educativi; Organizzazione e conduzione di conferenze e seminari;
Organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione];
Pianificazione di lezioni per uso didattico; Pianificazione di seminari a scopo
didattico; Pianificazione di conferenze per scopi didattici; Realizzazione di
mostre a fini didattici; Seminari; Servizi per conferenze; Fornitura di
registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite Internet; Montaggio di
registrazioni audio; Montaggio di riprese video; Montaggio o registrazione di
suoni e immagini; Montaggio video; Produzione audio; Produzione di film a
scopo didattico; Produzione di film di formazione; Produzione di podcast;
Produzione di registrazioni sonore e video; Produzione di registrazioni sonore
e video per uso didattico; Produzione di video; Produzione di video di
formazione; Produzioni audio e video, e di fotografie; Stesura di relazioni
relative
all’insegnamento;
Videoregistrazione;
Assistenza
personale
[formazione]; Assistenza professionale (coaching); Attività di formazione;
Attività ricreative e di formazione; Conduzione di corsi, seminari e workshop;
Conduzione di programmi educativi di supporto per pazienti; Conduzione di
seminari didattici in questioni mediche; Conduzione e organizzazione di
Pagina 6 di 12
workshop; Consulenza in materia d’ istruzione; Corsi d’istruzione relativi al
settore sanitario; Corsi di formazione; Diffusione di materiale didattico;
Educazione; Educazione alla salute; Elaborazione di manuali didattici;
Formazione; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in
campo medico; Fornitura di corsi d’istruzione; Fornitura di corsi di formazione
online; Fornitura di corsi di formazione; Fornitura di formazione,
insegnamento e lezioni; Fornitura di informazioni in materia di educazione;
Fornitura di servizi di formazione; Fornitura di servizi di formazione online;
Fornitura di video online, non scaricabili; Gestione di servizi didattici;
Informazioni in materia di formazione; Istruzione; Istruzione e formazione;
Istruzione e formazione medica; Istruzione e formazione relative al settore
sanitario; Offerta di corsi di formazione; Offerta di servizi di formazione;
Organizzazione di attività didattiche; Organizzazione di attività di formazione;
Organizzazione di corsi d’istruzione; Organizzazione di corsi di formazione;
Organizzazione di giochi educativi; Organizzazione di presentazioni a scopo
didattico; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di
seminari per scopi didattici; Organizzazione di seminari in materia di
formazione; Organizzazione di workshop e seminari; Organizzazione e
conduzione di workshop di formazione; Organizzazione e conduzione di
workshop e seminari in materia d’autocoscienza; Organizzazione e
realizzazione di corsi di formazione; Orientamento e coaching professionale
[consulenza in materia di formazione e istruzione]; Produzione e noleggio di
materiali educativi e didattici; Realizzazione di eventi educativi; Servizi
educativi; Servizi educativi sotto forma di coaching; Sviluppo di materiale
didattico; Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione.
Classe 44
Assistenza sanitaria; Consulenza e informazioni in materia di salute;
Consulenza in materia di salute; Fornitura di informazioni in materia di salute;
Gestione di servizi sanitari; Indagini per valutazione della salute; Informazioni
in materia di salute; Monitoraggio di pazienti; Servizi di assistenza sanitaria;
Servizi di assistenza sanitaria offerti tramite una rete di fornitori sanitari su
base contrattuale; Servizi di assistenza sanitaria alle persone; Servizi di
consulenza in materia di salute; Servizi di consulenza in materia di assistenza
sanitaria; Servizi di cura mentale; Servizi di valutazione della salute; Servizi
medici e di assistenza sanitaria; Servizi per la salute; Servizi per la salute
mentale; Assistenza medica; Compilazione di relazioni riguardanti questioni
mediche; Consulenze mediche; Cure mediche; Fornitura di assistenza
medica; Fornitura di cure mediche; Fornitura di informazioni mediche;
Fornitura di servizi medici; Informazioni mediche; Organizzazione di cure
mediche; Servizi clinici (medici); Servizi di consulenza medica; Servizi di cure
e analisi mediche inerenti il trattamento dei pazienti; Servizi di informazione
medica; Servizi di telemedicina; Servizi medici; Servizi psichiatrici;
Telerefertazione [servizi medici]; Visita medica; Visite mediche di persone
(Fornitura di relazioni in materia di -); Analisi comportamentale a scopo
medico; Analisi della personalità [servizi di salute mentale]; Consulenza
psichiatrica; Consulenza psicologica; Counselling psicologico; Esame
psicologico; Fornitura di informazioni in materia di psicologia; Fornitura di
servizi di trattamento psicologico; Pet therapy; Preparazione di rapporti in
ambito psicologico; Psichiatria; Psicologo (Servizi di -); Psicoterapia;
Realizzazione di valutazioni ed esami psicologici; Servizi di assistenza
Pagina 7 di 12
psicologica; Servizi di diagnosi psicologica; Servizi di esami psicologici;
Servizi di pet therapy; Servizi di psicologia; Servizi di psicologia individuale e
di gruppo; Servizi di psicologo; Servizi di psicoterapia; Servizi di
psicoterapisti; Servizi di trattamento psicologico; Servizi di valutazione della
personalità [servizi di salute mentale]; Servizi di valutazione ed esame
psicologico; Servizi di valutazione psicologica; Stesura di profili psicologici;
Stesura di profili psicologici per uso medico; Profili psicologici per uso medico
(Preparazione di -); Servizi di consulenza in tema di psicologia integrale;
Consulenza in materia di trattamento psicologico di disturbi medici;
Consulenza in materia di sollievo psicologico di disturbi medici; Esami medici
di persone; Servizi di medici generici; Servizi medici per umani; Servizi di
esami medici; Servizi relativi a trattamenti medici; Servizi medici di
valutazione della salute; Servizi di consulenza riguardanti servizi medici;
Servizi di consulenza riguardanti problemi medici; Screening medico; Esami
medici; Consulenza medica.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il consumatore di lingua italiana, ovvero sia il pubblico in generale che un
professionista dei settori, ad esempio, software, stampanti, cartoleria e materiale di
insegnamento, comunicazione, educazione e pubblicazione, e servizi medici,
attribuirebbe al segno il significato seguente: uno buono, uno abile, uno valente o
uno onesto.
• I suddetti significati dei termini ‘uno’ e ‘bravo’, di cui il marchio è composto, sono
supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:–
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=uno;
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bravo.
Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno ‘unobravo’ semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi sono
prodotti, svolti o resi da uno buono/abile/valente o onesto, cioè una persona che è
molto buona in quello che fa, o sono destinate a una persona di questo tipo.
• Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve
a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
• Anche se il segno è costituito dalle parole congiunte ‘unobravo’, ciò non è sufficiente
per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i consumatori
capirebbero che il marchio è composto da queste due parole. Comprenderebbero il
loro significato, nel suo insieme, e che il marchio non contiene altri elementi che
possano rendere il marchio distintivo.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 08/03/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:
Carattere distintivo
Pagina 8 di 12

  • ‘unobravo’ viene infatti mutuato da un’espressione frequente nel linguaggio comune
    Italiano; il marchio persegue i scopi di utilità sociale, nella finalità di dissacrare lo
    stigma verso chi stia vivendo una problematica psicologica o anche chi
    semplicemente scelga di prendersi cura della propria salute mentale.
    • ‘unobravo’ scritto come un’unica parola rappresenta un gioco di parole. Allude
    proprio alla cristallizzazione dell’espressione ‘uno bravo’, ed il consumatore di
    riferimento potrà intendere come indirettamente riferito al core business del
    richiedente, e non genericamente come sinonimo di ‘uno abile nel rendere un
    qualsiasi prodotto o servizio’.
  • Il carattere distintivo risulta dal fatto che il marchio non si limita a significare un mero
    elogio verso il fornitore dei prodotti e dei servizi che contrassegna, ma rappresenta
    un gioco di parole attraverso il quale i consumatori, tramite un processo intellettivo,
    possono cogliere il riferimento ironico a un modo di dire presente nel linguaggio
    gergale italiano.
    Uso del marchio
    • Il richiedente ha portato dei documenti per far vedere che utilizza il marchio sul
    mercato e riferimenti al modo di dire in questione. I documenti presentati sono i
    seguenti:——–
    Allegato 1: articolo ‘La salute mentale serve quanto quella fisica, fattelo dire da
    Unobravo’ pubblicato il 15/09/2021 sul website Lifegate;
    Allegato 2: articolo ‘Fatti vedere da Unobravo …’ pubblicato il 04/10/2021 sul
    website Unimondo;
    Allegato 3: articolo ‘Ti devi far vedere da uno bravo’ scaricato il 14/02/2024 dal
    blog www.federicamerlini.it;
    Allegati 4-6: pagamenti corrisposti ad agenzie pubblicitarie e a una
    concessionaria di spazi pubblicitari nel 2023;
    Allegato 7: il 15/11/2021, unobravo è stato registrato nel Registro pubblico della
    Società Italiana degli Autori ed Editori;
    Allegato 8: estratto dal 14/02/2024 con i risultati di Google per ‘unobravo’ che
    contengono anche Google ads;
    Allegato 9: bilancio di esercizio al 31/12/2022;
    Allegato 10: estratto per il periodo 01 – 03/2024 con analisi per questo periodo
    per il sito unobravo. Ad esempio, ci sono, in totale 3.9 milioni utenti e 5000
    professionisti che collaborano con unobravo.
    Due screenshot senza data dal sito unobravo.
    Registrazioni simili
    • L’Ufficio ha accettato la registrazione di marchi simili del richiedente per servizi della
    classe 44: MUE 18 319 978
    III. Motivazione
    .
    e
    MUE 18 741 097
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Pagina 9 di 12
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione per i motivi di seguito illustrati.
    Osservazioni generali – carattere distintivo
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
    marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
    § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
    d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
    pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
    del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
    People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
    EU:T:2003:183, § 21).
    Assenza di carattere distintivo
    Innanzitutto, l’Ufficio l’Ufficio mantiene la posizione che il segno sarà percepito come uno
    buono, uno abile, uno valente o uno onesto.
    Pagina 10 di 12
    L’argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi significati o
    può costituire un gioco di parole e può essere percepito come ironico, non lo rende
    distintivo. Tali differenti elementi rendono questo segno distintivo solo se esso venga
    percepito prima facie dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale
    dei prodotti e servizi del richiedente, e ciò per consentire al pubblico di riferimento di
    distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti e servizi del richiedente da quelli aventi
    un’altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
    Tuttavia, questa non è la situazione nel caso in esame. Il marchio, anche se è costituito dalle
    parole congiunte ‘unobravo’, non è sufficiente per conferire al marchio il carattere distintivo
    minimo, in quanto i consumatori capirebbero che il marchio è composto da queste due
    parole. Il pubblico vedendo il marchio, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente,
    non percepirà ‘unobravo’ come riferimento indiretto al riferito core business del richiedente o
    che il marchio persegue i scopi di utilità sociale, nella finalità di dissacrare lo stigma verso
    chi ha una problema psicologica o si prende cura della sua salute mentale. Inoltre, si tratta di
    informazioni aggiuntive non contenute nel segno in quanto tale ‘unobravo’, che non possono
    essere prese in considerazione nella presente valutazione, poiché il pubblico di riferimento
    non disporrà di tali informazioni quando si troverà di fronte al segno contestato in quanto
    tale. Pertanto, nel caso di specie l’interpretazione data dalla richiedente non supera il rifiuto.
    Inoltre, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi e nel contesto dei
    prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Le presunte intenzioni del richiedente,
    come ‘scopi di utilità sociale’, non possono avere alcuna incidenza sul modo in cui un
    marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui
    all’articolo 7, RMUE.
    Per quanto riguarda l’argomento del richiedente secondo cui l’interpretazione di ‘unobravo’
    richiede ‘un processo intellettivo’, occorre ricordare che, sebbene un segno promozionale
    non trasmetta messaggi né informazioni chiare e precise di sorta per quanto riguarda i
    prodotti e i servizi, ciò non è sufficiente a renderlo distintivo. Infatti, il pubblico di riferimento
    non si aspetta che i segni promozionali siano precisi né che descrivano compiutamente le
    caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione. Al contrario, una caratteristica comune
    di tali marchi è trasmettere solo informazioni astratte che suscitino nei consumatori
    l’impressione che vengano soddisfatte le loro esigenze individuali. Pertanto, la
    giurisprudenza ha costantemente negato la registrazione di slogan o di espressioni
    promozionali che potrebbero apparire a priori «vaghi e indefiniti» se venissero valutati in
    astratto (12/07/2012, C-311/11-P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH,
    EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301;
    03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183; 17/11/2009,
    T-473/08-, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08-, INSULATE FOR
    LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS,
    EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526;
    11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
    Non vi è nulla nel segno ‘unobravo’, al di là dell’ovvio significato elogiativo che promuove i
    prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di riferimento di
    memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in relazione ai
    prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L’Ufficio sostiene che il marchio
    denominativo, ‘unobravo’ senza alcun elemento verbale o grafico aggiuntivo, non è in grado
    di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al consumatore che utilizza i
    prodotti e i servizi in questione di ripetere l’esperienza, qualora questa si riveli positiva,
    oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell’acquisto successivo [03/07/2003,
    T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
    Pagina 11 di 12
    Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del segno contestato che
    possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda
    da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un’indicazione
    elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione della Commissione di
    ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
    Uso del marchio
    Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. A questo riguardo, il richiedente
    sostiene che il marchio è conosciuto soprattutto in Italia ed ha degli utenti e visitatori da
    Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia, ed ha presentato i documenti sopra
    sintetizzati nella sezione ‘Sintesi delle argomentazioni del richiedente’.
    Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
    carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.
    I documenti limitati presentati dal richiedente ed il fato che esiste una pagina internet, non
    sono riusciti a convincere l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione
    costituisca un’effettiva indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di
    carattere distintivo ab initio. I documenti, in parte datati e in parte non datati, dimostrano
    soltanto come è utilizzato il marchio sul mercato e di aver raggiunto gli utenti almeno per
    quanto riguarda una parte limitata dei servizi della classe 44 come servizi di cura mentale.
    Tuttavia, i documenti non dimostrano che il marchio è / vera percepito come un’indicazione
    dell’origine commerciale, e non come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare
    aspetti positivi dei prodotti e servizi.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), chiarisce che è sufficiente un grado minimo di carattere
    distintivo perché non si applichi l’impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale
    articolo. Tuttavia, nel caso di specie non è stato possibile stabilire il grado minimo di
    carattere distintivo richiesto. L’Ufficio ammette che la registrazione di un segno come
    marchio non è subordinata all’accertamento di uno specifico grado di inventiva o creatività
    da parte del titolare del marchio. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in
    relazione all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del RMUE, emerge chiaramente che, per
    quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo, ogni marchio, di qualsiasi categoria,
    deve essere in grado di identificare il prodotto come proveniente da una determinata
    impresa, distinguendolo così da quelli di altre imprese e, pertanto, deve essere in grado di
    svolgere la funzione essenziale di un marchio. A causa dell’impressione prodotta dal
    marchio, il collegamento tra i prodotti di cui trattasi e il marchio ‘unobravo’ non è
    sufficientemente indiretto da conferire al marchio il livello minimo di carattere distintivo
    intrinseco richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (cfr. anche sentenza del
    12/02/2004, C 363/99, “Koninklijke KPN Nederland NV”, paragrafo 99).
    Registrazioni simili
    In sostanza, come ha ricordato anche il richiedente, l’Ufficio non è vincolato dalle proprie
    decisioni/registrazioni precedenti. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune
    registrazioni simili sopra elencati nella sezione II). Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
    afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
    [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
    un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
    dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    Pagina 12 di 12
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della
    parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo
    cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di
    altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda.
    Anche se condividono lo stesso elemento verbale, ‘unobravo’, questi due segni registrati in
    precedenza contengono anche elementi figurativi aggiuntivi che contribuiscono al loro
    carattere distintivo.
    IV. Conclusioni
    Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE e articolo
    7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018 955 806 è dichiarata non distintiva in Italia
    per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.
    A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
    confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
    dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
    a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
    della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
    scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
    ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
    EUR.
    Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
    dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
    dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.



Se una azienda sceglie un marchio non distintivo deve anche accettare che altri usino marchi con elementi descrittivi simili o identici.

Il marchio anteriore è VeganICE, il marchio impugnato è VEGANISE. Entrambi depositati in Classe 29: Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari e in Classe 30: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti.

L’elemento ICE che tradotto dall’inglese è ghiaccio non è distintivo. ISE del marchio impugnato non ha nessun significato e ha un carattere distintivo normale. VEGAN presente in entrambi non è distintivo.

L’opposizione è respinta: capiamo il perchè.

E’ vero che il consumatore sia attirato dalla parte verbale che in entrambi i marchi è identica ma è pur vero che sebbene un’impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici.

OPPOSIZIONE N. B 3 195 884

********************* (RI), Italia (opponente)

c o n t r o

*******************Bologna, Italia (richiedente).

Il 03/05/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

  1. L’opposizione No B 3 195 884 è totalmente respinta.
  2. L’opponente sopporta l’onere delle spese.

MOTIVAZIONI

In data 16/05/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 827 687 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 14 511 034 ‘VeganICE’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b) RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 30: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti.
I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari.
Classe 30: Caffè; Succedanei del caffè; Cacao; Riso; Pasta alimentare; Tapioca; Sago; Farine alimentari; Pane; Pasticceria; Confetteria; Gelati; Gelato vegano; Zucchero; Miele; Lievito; Sale; Condimenti; Spezie; Aceto; Salse; Ghiaccio.
Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti assunti come identici sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Marchio anteriore:

VeganICE

Marchio impugnato:

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Va ricordato che la tutela di un marchio denominativo riguarda la parola in quanto tale. Sebbene in generale sia irrilevante ai fini del confronto che siano scritti in maiuscolo o minuscolo, se il modo in cui sono scritti si discosta dal modo di scrittura abituale (alternanza di maiuscole o “maiuscole irregolari”) , questo deve essere preso in considerazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, REMUE, la rappresentazione del marchio definisce l’oggetto della registrazione. Non si può trascurare anche la percezione del pubblico di riferimento, che non mancherà di notare l’utilizzo di una capitalizzazione irregolare. Le maiuscole irregolari sono generalmente rilevanti laddove possono modificare il significato dell’elemento verbale nella lingua pertinente e quindi influenzare il modo in cui il segno viene percepito. Nel caso di specie, come verrà meglio spiegato in seguito, si registra un impatto in tal senso.

La Corte ha statuito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio nel suo insieme e non proceda ad analizzarne i vari dettagli, resta il fatto che, nel percepire un segno denominativo, lo scomporrà in elementi che, per lui, suggeriscono un significato specifico o assomigliano a parole che conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Alla luce di quanto sopra, i consumatori cercano naturalmente un significato quando leggono una parola, ma anche a causa delle maiuscole irregolari presenti nel marchio anteriore VeganICE, dove gli elementi Vegan e ICE sono separati visualmente in virtù dell’uso di lettere maiuscole nel secondo elemento ICE. La Divisione d’Opposizione considera pertanto che il pubblico rilevante riconoscerà e scomporrà gli elementi Vegan e ICE che hanno altresì un significato come di seguito spiegato.

L’elemento ICE è una parola basica inglese che sarà intesa dal pubblico come ghiaccio (08/09/2010, T 112/09, ICEBREAKER/ICE et al., EU:T:2010:361, § 42). Tale elemento è da considerarsi non-distintivo o al massimo debole poiché può riferirsi alla natura e/o caratteristiche dei prodotti in questione. La parola ICE potrebbe essere anche associata dal pubblico al significato di gelato tenendo anche in considerazione il fatto che è comunemente utilizzato il termine ice cream per indicare gelati. In tal caso, il marchio anteriore sarebbe percepito come un’unità concettuale, ovvero gelato vegano che sarebbe al massimo estremamente debole.

L’elemento Vegan presente in entrambi in marchi è una parola di origine inglese che si riferisce a “una persona che si astiene dall’utilizzare qualsiasi prodotto animale per cibo, abbigliamento o qualsiasi altro scopo”, che “si riferisce a, sostiene o pratica il veganismo” e/o a qualcosa che viene “prodotto senza sfruttare in alcun modo gli animali”.

La parte non anglofona del pubblico di riferimento percepirà questa parola con lo stesso significato perché esiste identica nella rispettiva lingua (ad es. croato e tedesco) o ha equivalenti molto vicini (ad es. vegano in portoghese, italiano e spagnolo). Ciò sarà inteso come descrizione di una qualità specifica dei prodotti in questione, vale a dire che non sono di origine animale. Tale elemento è pertanto descrittivo e non distintivo per i prodotti in questione.

L’elemento figurativo della foglia nel segno impugnato può in certa misura riferirsi all’origine natura dei prodotti ed è piuttosto debole. La tipografia del segno impugnato ha una natura essenzialmente decorativa con limitato carattere distintivo.

L’elemento ISE del segno impugnato non ha alcun significato per il pubblico e in relazione ai prodotti in questione ed ha pertanto un carattere distintivo normale.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Sebbene sia prassi consolidata che i consumatori prestino maggiore attenzione alla parte iniziale di un marchio, tale considerazione non può prevalere in tutti i casi e non può in nessun caso violare il principio secondo cui la valutazione della somiglianza dei segni deve tener conto dell’impressione complessiva suscitata dal marchio. loro, poiché il consumatore medio normalmente percepisce un segno nel suo complesso e non ne analizza i singoli dettagli (27/06/2012, 344/09-, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Pertanto, l’affermazione della ricorrente secondo cui la parte iniziale del marchio è la parte che attira particolarmente l’attenzione del consumatore non può essere valutata indipendentemente dalle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalle caratteristiche specifiche dei segni in conflitto (13/04 /2011, T-228/09, U.S. Polo ASSN., EU:T:2011:170, § 37). Ciò è particolarmente vero nel caso di specie dove il primo elemento nei segni non è distintivo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i marchi sono concettualmente simili in un grado molto basso poiché coincidono nel significato di un elemento VEGAN che non è distintivo.

Si ritiene altresì che tenendo a mente la distintività o non distintività dei diversi elementi vi sia un grado di somiglianza molto basso dal punto di vista visivo e in misura lieve dal punto di vista fonetico. Visivamente, infatti, i marchi hanno una diversa struttura e composizione e il segno impugnato include altresì aspetti figurativi che non sono presenti nel marchio anteriore, che seppur non particolarmente distintivi, contribuiscono ulteriormente a differenziarli. L’elemento comune VEGAN non è distintivo. Inoltre, sebbene i segni abbiano in comune le lettere I e E, si riferiscono a due diversi elementi ICE e ISE che saranno altresì pronunciati in modo diverso da una parte sostanziale del pubblico di riferimento comprenderà il significato della parola inglese ICE che sarà pertanto pronunciata seguendo le regole della pronunciazione inglese come aɪs mentre ISE essendo privo di significato sarà pronunciato seguendo le regole della pronunciazione della rispettiva lingua nazionale. Sebbene per una parte del pubblico ICE e ISE possono avere un suono simile occorre ricordare che ICE non è distintivo mentre ISE ha un carattere distintivo normale. Nella valutazione del grado di somiglianza tra i segni occorre infatti prendere in considerazione il loro rispettivo grado di distintività.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La valutazione del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, una somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un grado minore di somiglianza tra prodotti e servizi può essere compensato da un grado maggiore di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ).

Nel caso di specie i prodotti sono stati presunti identici. Essi sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è modesto.

Anche se si deve riconoscere che il marchio anteriore possiede almeno un minimo carattere distintivo poiché è un marchio registrato, ciò non significa che tale grado di carattere distintivo gli conferisca un diritto incondizionato di opporsi alla registrazione di ogni marchio successivo contenente termini verbali simili e componenti figurativi (24/05/2012, C 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47).
Al contrario, l’ambito di protezione dei segni che hanno un grado di carattere distintivo assolutamente debole (minimo) è molto limitato. Pertanto, nel caso di segni in conflitto, vengono posti grandi requisiti sulla loro somiglianza per dimostrare l’esistenza di un rischio di confusione.

Pertanto, sebbene un’impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici (23/05/2012, R 1790/2011 5, 4REFUEL (fig.) / REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012 G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; e 13/05/2015, T 608/13, easyAir-tours (fig.) / international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, §§ 38 e 63).

È stato riscontrato che i segni erano visivamente e concettualmente simili in un grado molto basso, e foneticamente simili in misura lieve. Essi coincidono in un elemento descrittivo e non distintivo e hanno una diversa struttura e composizione.

I prodotti in questione inoltre sono normalmente esposti al pubblico in scaffali o sezioni specializzate dei supermercati o negozi alimentari e pertanto vengono prevalentemente acquistati dal consumatore basandosi sull’aspetto visivo. Sebbene per una parte del pubblico gli elementi ICE del marchio anteriore e ISE del segno impugnato possono avere un suono simile il primo ha un significato e non è distintivo mentre il secondo è privo di significato ed ha un carattere distintivo normale. A tal riguardo si osserva altresì come seppur gli elementi figurativi del segno impugnato non siano particolarmente distintivi essi contribuiscono ulteriormente a differenziare i marchi.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al @applicant_holder@ sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il @applicant_holder@ non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d’Opposizione




Marchio descrittivo nel settore dei materiali per costruzioni metalliche – marchio non registrabile

Il consumatore finale, approcciandosi all’acquisto di materiali per la costruzioni in metallo, intenderebbe la parola JOINTSTEEL come “giunti in acciaio”. Questo segno è descrittivo per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 18/12/2024
************ Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
JOINTSTEEL
Marchio denominativo
*********** Roma
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della
domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 6
Materiali da costruzione metallici; Materiali da costruzione (Metallici -) sotto
forma di lastre; Materiali da costruzione (Metallici) sotto forma di pannelli;
Pannelli isolanti metallici per l’edilizia; Acciai in forma di fogli, lamiere, lamine
e bobine; Lamiere d’acciaio; Lamiere di acciaio rivestite di zinco; giunti
waterstop in lamiera di acciaio; lamiere in acciaio rivestite di elastomero
termoplastico.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti obiettati,
attribuirebbe al segno il significato di “giunto o congiunzione d’acciaio”. Ciò è
stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
dictionary
online
in
data
28/06/2024
all’indirizzo
English
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/joint,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steel). Il
contenuto
rilevante dei link menzionati è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–
I
consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti (vale a dire materiali da costruzione metallici,
anche espressamente d’acciaio, come lastre, pannelli, lamiere, fogli, lamine e
bobine, nonché giunti in acciaio), sono giunti o elementi di congiunzione e
sono realizzati in acciaio, o sono elementi in acciaio che fungono da giunti o
congiunzioni o che sono per l’utilizzo con giunti o congiunzioni. L’assenza di
spazio o di una preposizione tra le parole ‘JOINT’ e ‘STEEL’ non modifica
questa percezione in quanto il pubblico è abituato a interpretare messaggi
chiaramente descrittivi anche se privi di spazi o preposizioni. Pertanto, il
segno descrive specie, destinazione o funzione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo.
L’Ufficio è consapevole dell’irregolarità di classificazione sollevata in data
18/06/2024, in riferimento alla necessità di modificare il termine «waterstop»
in quanto manca di chiarezza e precisione in italiano. Tuttavia, essa non ha
alcun impatto sulla presente obiezione poiché la natura generale dei prodotti
è chiara.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
In data 05/08/2024 il richiedente ha chiesto una proroga bimestrale del termine per
presentare le proprie osservazioni, concessa dall’Ufficio il 31/08/2024. Il richiedente
ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata
sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi
assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n.
019037939 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Registrare un marchio, quando consiste in una data non è distintivo per cui non è registrabile – Alicante 19-12-2024

“Est. 1939” è un segno depositato nel settore delle bevande alcoliche, ad avviso dell’esaminatore europeo verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come “fondato nel 1939” per cui non andrebbe a distinguere le bevande alcoliche oggetto del marchio dalle altre presenti sul mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2024
***********Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019054497
T139.EM.4.20
Marchio figurativo
************* (BA)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
Bevande alcoliche, escluse le birre; vini; preparati alcolici per fare bevande;
Bevande a bassa gradazione alcolica; bevande distillate; liquori.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, il segno in relazione ai prodotti obiettati,
attribuirebbe al segno il significato di “fondato nel 1939”. Ciò è stato supportato da
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in
data 25/07/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/est,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/establish). Il contenuto rilevante
di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti provengono da un’azienda fondata o istituita nel 1939. L’espressione
“EST.1939” non contiene alcun elemento che, al di là del suo evidente significato
promozionale (ad esempio come indicazione di qualità dovuta alla lunga esperienza
del produttore nel settore), possa consentire al consumatore di riferimento di
ricordarlo facilmente ed immediatamente come marchio distintivo dei prodotti in
questione rispetto ad altri identici o analoghi. Pertanto, nonostante alcuni elementi
stilizzati costituiti da una grafia semplice e comune inserita in riquadro quadrato, il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
sull’epoca di fondazione del soggetto economico produttore.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/09/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Nella pratica commerciale, la sigla est. può essere impiegata, nel linguaggio tecnico,
    come abbreviazione di “established” (ma anche, per esempio “estimated” o “estate”).
    Tuttavia, il consumatore di riferimento non si identifica con un professionista degli affari
    commerciali. I prodotti della classe 33 sono prodotti di largo consumo rivolti al pubblico
    generale che magari può riconoscere parole di base in lingua inglese, ma non termini tecnici
    del mondo del business, come potrebbero peraltro anche essere “estimated” o “estate”,
    accezioni queste non citate dall’Esaminatore. La parola “est”, invece, viene immediatamente
    e più facilmente intesa dal consumatore di riferimento quale termine impiegato per indicare
    uno dei quattro punti cardine, sinonimo di «oriente» e «levante» in italiano.
  2. Anche qualora “EST.” fosse inteso come abbreviazione di “established”, “estimated” o
    “estate”, tale abbreviazione non risulta usata di frequente nel settore di riferimento. Ne
    discende in tutte le sue accezioni il marchio è frutto di sufficiente grado di fantasia e assume
    sufficiente carattere distintivo.
  3. L’Ufficio ha registrato marchi simili (lista acclusa).
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
  4. Il richiedente sostiene che, essendo i prodotti della classe 33 di largo consumo rivolti al
    pubblico generale, questi non necessariamente potrebbe conoscere un termine tecnico
    inglese del mondo del business, quale sarebbe “Est.”
    Tuttavia, come indicato nella lettera di obiezione, proprio perché l’abbreviazione ‘EST.’ è di
    lingua inglese, il consumatore di riferimento da considerare nel caso in esame è quello dei
    territori di lingua inglese dell’Unione europea. Rispetto a tale consumatore anglofono non vi
    è alcun motivo di dubitare che conosca un termine di base come “Established” e la relativa
    abbreviazione “Est.” anch’essa diffusissima in tutti i settori commerciali per indicare l’anno di
    fondazione o istituzione. Poiché il richiedente non ha errato nell’individuazione o
    comprensione del pubblico rilevante nella fattispecie, l’argomento è irrilevante ed è rigettato.
    Per i medesimi motivi ora esposti è parimenti irrilevante e priva di pregio la considerazione
    che il pubblico italiano intenderebbe ‘Est.’ come il nome del segno cardinale.
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  5. Riguardo ai possibili vari significati dell’abbreviazione “Est.” Anche rispetto al consumatore
    di lingua inglese (ad esempio “estimated” o “estate”), è sufficiente ricordare che per
    escludere un marchio dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE,
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
    Poiché che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
  6. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
    esempio
    018036662, L’EST 018770323, ecc.. Tuttavia, la giurisprudenza
    consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
    marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
    quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
    marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto I marchi contengono elementi verbali e figurativi non corrispondenti a quelli della
    domanda in esame.
    Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
    possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
    registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
    Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
    meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
    della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019054497 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
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    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore software e formazione – marchio descrittivo

“Make Progress” che tradotto significa “fare progressi” ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti/servizi oggetto del marchio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/11/2024
***************Arezzo
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

MAKE PROGRESS
Marchio denominativo
************ Firenze
ITALIA
In data 09/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 09/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
Classe 16
Software didattici; Pacchetti software; Software specializzati; Software
operativo; Software applicativo; Software aziendale; Hardware; Hardware
USB; Hardware Ethernet; Hardware per la comunicazione dati.
Libri; Manuali; Manuali stampati; Schede informative stampate.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 41
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Servizi di educazione e formazione linguistica; Istruzione linguistica;
Interpretazione linguistica; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi
di apprendimento programmati; Formazione; Formazione professionale;
Workshop di formazione; Formazione aziendale; Corsi di formazione;
Formazione del personale; Istruzione e formazione; Organizzazione di
formazione aziendale; Organizzazione di formazione commerciale; Servizi di
formazione professionale; Corsi di formazione per giovani; Formazione in
tecniche di comunicazione; Pubblicazione di manuali di formazione;
Produzione di video di formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
Life coaching (formazione alla vita); Attività ricreative e di formazione;
Trasferimento di know-how [formazione]; Servizi di istruzione e formazione;
Fornitura di servizi di formazione online; Coaching e formazione per discorsi
politici; Corsi di formazione relativi a software; Formazione in materia di
consulenza gestionale; Conduzione di seminari di formazione per clienti;
Servizi di formazione nel campo dell’informatica; Servizi di formazione nel
campo delle vendite; Conduzione di corsi riguardanti la formazione
amministrativa; Consulenza in materia di formazione e aggiornamento;
Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione];
Istruzione e formazione relative al settore sanitario; Servizi di formazione in
materia di dizione; Conferenze riguardanti le competenze nel campo del
marketing; Servizi di formazione in materia di marketing al dettaglio; Corsi di
formazione in pianificazione strategica relativa a pubblicità, promozione,
marketing e servizi commerciali; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri,
riviste; Servizi editoriali per libri; Pubblicazioni di libri di testo.
Inoltre l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda privo di
carattere distintivo per i servizi per i servizi elencati di seguito:
Classe 42
Servizi di progettazione di hardware; Noleggio di hardware e software;
Elaborazione e sviluppo di hardware; Consulenza in materia di hardware
informatico; Servizi di consulenza relativi a hardware informatici; Consulenza
nel settore dell’hardware e del software; Ricerche in tema di sviluppo di
hardware informatici; Sviluppo di hardware per archiviazione e richiamo di
dati multimediali; Progettazione di hardware per il richiamo e l’archiviazione di
dati multimediali; Personalizzazione di software; Integrazione di software;
Configurazione di software; Creazione di software; Upgrade di software;
Elaborazione e sviluppo di software; Progettazione e sviluppo di software;
Consulenza in materia di software; Noleggio e manutenzione di software
informatici;
Installazione, manutenzione e riparazione di software;
Progettazione di libri personalizzati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:—-
il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
fare progressi.
Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,
è stato supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/progress
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
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che i servizi di istruzione e formazione e i servizi per l’organizzazione di seminari e
life coaching della Classe 41 hanno come scopo quello di consentire agli studenti di
avanzare, ossia di acquisire conoscenze e/o competenze e di migliorare in una
particolare materia di studio, e che i servizi per la pubblicazione e la produzione di
materiale formativo della stessa Classe sono resi in relazione a materiale che
consente allo studente di avanzare in una particolare materia di studio. Inoltre, i
consumatori di riferimento percepirebbero che il segno fornisce informazioni sul fatto
che il software e l’hardware della Classe 9, così come i libri e i manuali della Classe
16, hanno come scopo quello di consentire agli studenti di fare progressi nel settore
di studio prescelto. Pertanto, il segno descrive lo scopo previsto dei prodotti e servizi.——
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non `pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
Inoltre, il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE perché è privo
di qualsiasi carattere distintivo in relazione a tutti i prodotti e servizi per i quali si
richiede la protezione.
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
fare progressi
Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,
è stato supportato dai riferimenti di dizionario sopra menzionati.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAKE PROGRESS» semplicemente
come attributivo dell’informazione puramente promozionale e ispiratore per i prodotti
e servizi, in quanto non fa altro che elogiare il fatto che i prodotti e servizi del
richiedente permetteranno ai consumatori di progredire nei suoi sforzi e di
raggiungere i suoi obiettivi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi de prodotti e
servizi.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019034645 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
Pagina 4 di 4
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.