Assaggia verrebbe inteso dal consumatore, ad avviso dell’esaminatore, come esortazione a provare un determinato prodotto alimentare. Il segno non distingue il prodotto da quello di altri proposti sul mercato.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 6/8/2025
************Bari
ITALIA
Fascicolo nº: **********
Vostro riferimento: ************
Marchio: ASSAGGIA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *************
************** Roma (RM)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 11/11/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Uova; carne e prodotti a base di carne; burro; yogurt; latticini; prodotti
caseari e loro succedanei; salumi; prosciutti; salame; formaggi; formaggi
stagionati; formaggio fresco; formaggio lavorato; formaggio tipo ricotta;
formaggi cremosi; pesce; pesce conservato; olive conservate; olive [pronte];
Oli e grassi commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di
oliva; olio di oliva ad uso alimentare; pomodori pelati; pomodori in scatola;
passato di pomodoro; concentrato di pomodoro; estratti di pomodoro; patate
trattate; patate fritte; sottaceti; ortaggi in conserva [sott’olio]; verdura cotta;
ortaggi preparati; frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati;
legumi cotti; frutta tagliata; frutta congelata; frutta secca; gelatine,
marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili.
Classe 30 Caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; riso; pane; pane tostato; pane
integrale; panini; sandwiches; lievito; paste alimentari; pasta fresca; pasta
secca; pasta ripiena; maccheroni; spaghetti; tagliatelle; piatti a base di
pasta; farine alimentari; farina di cereali; farina commestibile; preparati fatti
di cereali; preparati per prodotti da forno; prodotti da forno; biscotti;
biscottini; biscotti salati; crackers; grissini; focacce; crostini; preparati per
basi per pizze; impasto per pizza; pasta sfoglia; pizze; salse; salsa di
pomodoro; sughi per pasta; preparati per sughi; condimenti; spezie; erbe
(conservate); sale; aceto; confetteria; pasticceria fresca; dolci pronti
[pasticceria]; torte; dolci; soufflé (dolci); Gelati, yogurt gelato e sorbetti;
zucchero, miele, melassa; cioccolato.
Classe 32 Acque; succhi di frutta; succhi di verdura; succhi vegetali [bevande]; frullati
[bevande a base di frutta o di ortaggi misti]; birre; aperitivi analcolici;
cocktails analcolici; bevande analcoliche; preparati per fare bevande
analcoliche; essenze non alcoliche per la preparazione di bevande;
bevande energetiche; bevande proteiche; sorbetti [bevande].
Classe 33 Vino; vino rosso; vino bianco; vino brulé; vino d’uva; aperitivi a base di vino;
bevande a base di vino; cocktail a base di vino già pronti; vini irrobustiti; vini
rosati; vini spumanti; vini dolci; vini fermi; vini bianchi spumanti; vini rossi
spumanti; vini di frutta; vini da dessert; vini per aperitivi; vini da tavola; vini
da cucina; Vini spumanti a fermentazione naturale; liquori; liquori fermentati;
amari [liquori]; alcolici distillati; bevande distillate; bevande alcoliche
(escluse le birre); preparati alcolici per fare bevande.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
segno il significato seguente: gusta un cibo o una bevanda tanto da sentirne e
giudicarne il sapore ecc.
Il suddetto significato del termine «ASSAGGIA» (seconda persona singolare
dell’imperativo del verbo ‘assaggiare’), di cui il marchio è composto, è supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/assaggiare/ . Il
contenuto rilevante di questo link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «ASSAGGIA» semplicemente come
una dicitura promozionale, la cui funzione è di invitare il consumatore a provare,
gustare i prodotti alimentari forniti da richiedente, ad esempio per valutarne la bontà,
la qualità, il sapore rispetto ad altri dello stesso tipo. Il pubblico di riferimento non
distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non
vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve meramente a invitare il
consumatore a svolgere una ben determinata azione, come più sopra indicato.
Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/12/2024 che possono essere sintetizzate come segue:
Il marchio è distintivo perché non descrittivo. Il termine non descrive in prodotto,
bensì un’azione, ovvero il gesto di assaporare o provare un cibo. Il segno non è
descrittivo di un prodotto alimentare specifico e non ne identifica alcuno. Il verbo
‘assaggiare’ ha una forte connotazione emotiva legata al piacere del cibo e alla
scoperta di nuovi sapori, evoca sensazioni positive e pertanto rimane ben impresso
nella mente dei consumatori.
Il marchio non è rivolto a persone che conoscano necessariamente la lingua italiana.
Il significato della parola ‘ASSAGGIA’ non verrebbe compreso in altri territori
dell’Unione europea dove non si parla italiano.
Il richiedente trasmette un elenco di marchi ammessi a registrazione dall’EUIPO, a
suo parere marchi suggestivi che evocano, ma non descrivono, le caratteristiche dei
prodotti.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
In primo luogo, l’Ufficio fa notare di aver basato la notifica di motivi di rifiuto sull’assenza di
distintività del segno e non sulla descrittività dello stesso. Pertanto, i riferimenti del
richiedente alla mancanza di descrittività del segno sono irrilevanti nel caso di specie e non
saranno presi in considerazione. Ad ogni buon conto, occorre ricordare che sebbene i segni
con significato descrittivo sono, inoltre, privi di carattere distintivo, ciò non significa, al
contrario, che un segno non descrittivo possieda di per sé carattere distintivo.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi privi di carattere distintivo».
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
«[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
§ 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno
strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati,
affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi
del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01,
Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 21).
Nella sua comunicazione, l’Ufficio ha indicato in modo esaustivo il significato del termine
«ASSAGGIA» in italiano. Si tratta di un verbo all’imperativo, dal significato chiaro e
inequivoco, ovvero “gusta un cibo o una bevanda tanto da sentirne e giudicarne il sapore
ecc.”. Si tratta di un costrutto grammaticalmente corretto e pertanto non percepito come
inusuale dal consumatore di riferimento italiano.
L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe
possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza
necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di un
vocabolo del tutto corrente e comprensibile al grande pubblico.
Pertanto, se applicato a bevande di diverso tipo e a prodotti alimentari come quelli richiesti, il
segno «ASSAGGIA» non farebbe altro che trasmettere al consumatore interessato di lingua
italiana un invito a provare, gustare i prodotti alimentari forniti da richiedente, ad esempio per
valutarne la bontà, la qualità, il sapore rispetto ad altri dello stesso tipo. Parafrasando quanto
indicato dal richiedente, «ASSAGGIA» può evocare sensazioni positive nel consumatore, lo
può spingere a scoprire nuovi sapori mediante il cibo o le bevande del richiedente,
sottolineando una connotazione emotiva legata al piacere del cibo, ma non sarà in grado di
identificare l’origine commerciale dei prodotti che designa e, di conseguenza, non è in grado
di assolvere la funzione essenziale del marchio. Il consumatore cercherà altrove
nell’etichetta o confezione dei prodotti il marchio che li contraddistingue.
In relazione ai prodotti obiettati, pertanto, il segno sarà senza dubbio interpretato dal
consumatore di riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore
dell’origine commerciale del prodotto.
L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi
promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture
come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.
Per i motivi sopra esposti il segno in esame è, prima facie, privo di carattere distintivo. Ad
avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere
scere nel segno in
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questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale
unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di
“familiarizzazione” con il prodotto. Tuttavia, la richiedente non ha trasmesso prova alcuna al
riguardo.
A proposito dell’argomento secondo cui il segno non è non distintivo per la maggior parte dei
consumatori dell’UE, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione
ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma
comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se
esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è
distintivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso dalla
registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Pertanto, il fatto che il segno sia non distintivo per i consumatori di lingua italiana all’interno
dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
RMUE.
Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
in quanto nessuno contiene il termine ‘ASSAGGIA’.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019097896 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.