Registrare un marchio per un liquore, se è un nome descrittivo non è registrabile

Ad avviso deIl’ufficio preposto all’esame dei marchi comunitari il consumatore di riferimento percepirebbe il segno Sorbole come indicativo dell’informazione che i vari tipi di liquori contengono
ingredienti provenienti dalla macerazione alcolica dei frutti del sorbo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/10/2024
************ Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019047246

Marchio denominativo
*********** Bologna
ITALIA
In data 19/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
Liquori; Amari [liquori]; Digestivi [liquori e spiriti]; Liquori fermentati; Estratti di
liquori; Liquori tonici aromatizzati; Aperitivi con base di liquore alcolico
distillato; Gin; Gin [acquavite]; Rum; Punch al rum; Bevande a base di rum;
Rum con succo di canna da zucchero; Whisky; Whisky miscelato; Whisky di
malto; Vodka; Bevande alcoliche (escluse le birre); Bevande alcoliche
(eccetto le birre); Bevande [alcoliche] ad eccezione delle birre; Bevande
alcoliche ad eccezione delle birre; Bevande alcoliche gassate, escluse le
birre; Alcolici (bevande alcoliche); Bevande alcoliche premiscelate; Bevande
alcoliche contenenti frutta; Bevande gassate alcoliche; Bevande energetiche
alcoliche; Bevande a bassa gradazione alcolica; Bevande alcoliche per
l’alimentazione umana; Bevande distillate; Bevande alcoliche premiscelate,
tranne che a base di birra.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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  • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    una quantità di frutti del sorbo (sorba), indicati al plurale come sorbe o sorbole.
    • il suddetto significato del termine «SORBOLE», di cui il marchio è composto, era
    supportato dal seguente riferimento di dizionario (estratto in data 19/07/2024):
    o https://www.treccani.it/vocabolario/sorbola
    Il contenuto del link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i vari tipi di liquori, spiriti, bevande alcoliche obiettati in Classe 33 contengono
    ingredienti provenienti dalla macerazione alcolica dei frutti del sorbo, detti appunto
    sorbole, oppure sono aromatizzati con estratti a base di sorbole.
    • In tal senso si nota come, allo scopo di ampliare la varietà e tipologia di offerta, si
    siano diffuse sul mercato degli alcolici bevande aromatizzate con aromi di varia
    natura e origine che rendono i prodotti più leggeri, fantasiosi, e ne facilitano in un
    certo senso il consumo. Pertanto, esistono non sono liquori, bensì superalcolici,
    come il gin, la vodka e il whiskey che contengono estratti/aromi di frutta.
    • Alla luce di quanto sopra, il segno descrive un ingrediente o l’aroma dei prodotti
    obiettati.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 19 047 246 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio di integratori alimentari – marchio comunitario

Il consumatore medio che si approccia a questi integratori alimentari darebbe il significato “senza lattosio e/o latte senza lattosio”. Il segno ad avviso dell’esaminatore sarebbe quindi descrittivo delle caratteristiche del prodotto rivendicato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/09/2024
*************
I-20154 MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
************
Marchio figurativo
************** MILANO
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 23/05/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5
Integratori alimentari per consumo umano; alimenti e sostanze dietetiche
per uso medico; additivi nutrizionali per uso medico; alimenti complementari
nel regime alimentare degli esseri umani; alimenti dietetici per la nutrizione
clinica e medica; alimenti nutrizionali per uso umano; alimenti per bambini e
neonati; liofilizzati (alimenti per neonati); alimenti per diete mediche ristrette;
bevande dietetiche per uso medico; bevande vitaminiche per uso medico;
bevande nutrizionali per uso medico; prodotti farmaceutici per uso umano e
per scopi alimentari e curativi; estratti vegetali per uso farmaceutico; prodotti
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Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
igienici per scopi medici.
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L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: senza lattosio e/o latte senza
lattosio.
• Il suddetto significato dei termini «LACTOSE MILK FREE», di cui il marchio è
composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lactose
(Traduzione
libera
dell’Ufficio: Il lattosio è un tipo di zucchero che si trova nel latte e che talvolta viene
aggiunto agli alimenti.)
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/milk
(Traduzione
libera
dell’Ufficio: Il latte è il liquido bianco prodotto da mucche, capre e alcuni altri animali,
che viene bevuto e utilizzato per produrre burro, formaggio e yogurt.)
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/free
(Traduzione
libera
dell’Ufficio: – libero si combina con i sostantivi per formare aggettivi che indicano che
qualcosa non ha l’elemento citato o ne ha solo una piccola quantità. Ad esempio, le
bevande senza zucchero non contengono zucchero e la benzina senza piombo è
prodotta utilizzando solo una piccola quantità di piombo.)
• In riferimento ai prodotti obiettati in classe 5, quali integratori alimentari e alimenti
dietetici, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti in questione siano privi di lattosio. Pertanto,
nonostante alcuni elementi stilistici e figurativi costituiti da un esagono contenente la
scritta ‘lactose milk free’ e una goccia di latte sbarrata (evidentemente per indicare
l’assenza di lattosio), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
indicativo di informazioni su specie e qualità, dei prodotti.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
• Come detto (supra), benché il segno contenga determinati elementi stilistici e
figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così
trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel
modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
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funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Infatti,
l’elemento figurativo costituito dalla forma geometrica esagonale verrà percepito
come un elemento ornamentale con funzione meramente estetica e quindi incapace
di indicare l’origine commerciale (29/04/2023, R2237/2022-2).
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019015636 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Segno comunitario senza capacità distintiva, marchio non registrabile

“Marka” in lingua greca significa “marchio” ed “Hella” significa Grecia per cui l’esaminatore afferma che il consumatore finale attribuirebbe ai prodotti oggetto del marchio il significato di marchi provenienti dalla Grecia. Il segno non ha capacità distintiva.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/09/2024
*********** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
************
I-37050 Oppeano
ITALIA
In data 06/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3
Classe 5
Detersivi commerciali per il bucato; Detersivi biologici per il bucato; Sapone
liquido; Sapone liquido per bucato; Sapone liquido per i piatti; Sapone da
bagno; Saponette; Spray detergenti; Spray profumanti per ambienti; Salviette
imbevute di sostanze detergenti; Salviette imbevute di detergenti per la pelle;
Salviettine preumidificate con un detergente per la pulizia; Salviette per
neonati impregnate di prodotti detergenti.
Cerotti.
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Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 29
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Frutta conservata; Verdure, trasformate; Sottaceti; Legumi secchi; Legumi
conservati; Pomodori (conservati); Conserve di pomodoro; Condensato di
pomodori; Pomodori in scatola; Passato di pomodoro; Olio di oliva; Olio
extravergine di oliva; Salumi; Prosciutti; Salame; Formaggi; Formaggio fresco;
Formaggi stagionati; Latticini; Olive conservate; Olive secche; Olive ripiene;
Olive trasformate; Olive cotte; Pasta di olive; Carciofi, conservati; Carciofi
lavorati; Insalate pronte; Legumi in scatola; Latte; Yogurt; Burro; Burro senza
lattosio; Yogurt senza lattosio.
Classe 30
Classe 31
Classe 32
Classe 33
Pane; Farina pronta per la panificazione; Prodotti di panetteria pronti da
infornare; Focacce; Pizza; Dolci; Dolci surgelati; Riso; Aceto; Condimenti;
Spezie; Sale; Caffè; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Tè; Pane senza
glutine; Prodotti da forno senza glutine; Pasta fresca; Pasta secca; Pasta
alimentare; Pasta integrale; Pasta surgelata; Biscotti; Sughi per pasta; Sughi
di carne; Salse; Salse [condimenti]; Salsa di carciofi; Gelati; Bulgur; Pasta
senza glutine; Biscotti senza glutine; Dolci senza glutine.
Frutta fresca; Verdure non lavorate; Verdure fresche biologiche; Legumi
freschi; Pomodori freschi; Cibi e foraggio per animali; Cibo per cani; Cibo per
gatti; Olive fresche; Carciofi crudi; Carciofi freschi.
Bevande analcoliche; Bevande analcooliche gassate; Birre.
Bevande alcoliche (eccetto le birre); Liquori; Liquori fermentati; Vino; Vino
rosso; Vino bianco.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua greca, in relazione ai prodotti e servizi in esame,
attribuirebbe al segno il significato di “relativo al paese Grecia”. Ciò è stato
supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Dizionario Greco
Moderno in data 08/04/2024 all’indirizzo https://www.grecomoderno.com/dizionario
greco-italiano.php?parola=%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B1,
https://www.grecomoderno.com/dizionario-greco-italiano.php?parola=%27%CE
%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82%27+).
Le parole «Marka Hellas» nel segno hanno un significato chiaro per i consumatori di
lingua greca: “Marka” è la semplice traslitterazione latina della parola greca “Μάρκα”
che significa ‘marchio’ (=marchio conosciuto) mentre ‘Hellas’ è la traslitterazione
conosciuta a livello internazionale di ‘Ελλάς’ (Grecia).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» semplicemente come
Pagina 3 di 3
un’indicazione non distintiva che i prodotti provengono da un operatore commerciale greco,
o sono connessi ad un marchio di fabbrica o commerciale greco, senza elementi che
possano collegarli a nessun soggetto economico specifico. L’elemento figurativo costituito
da caratteri tipografici neri, semplici e comuni, all’interno di un elemento di forma ovale
simile ad un’etichetta, non distoglie dal significato non distintivo del segno.
Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione generale relativa all’origine
geografica dei prodotti. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti per i quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018975058 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio nel settore dell’abbigliamento, se è slogan pubblicitario non è registrabile

La Classe di riferimento è la 25 relativa agli articoli di abbigliamento, il segno è 4you Milano. Per l’esaminatore europeo si tratterebbe di un mero slogan pubblicitario che non identificherebbe in modo distintivo i prodotti oggetto di rivendicazione rispetto ai prodotti dello stesso settore presenti sul mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/09/2024
*********** Modena
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019024715
SI10-12.EM.1
Marchio figurativo
********** (Modena)
ITALIA
In data 18/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 25
Abbigliamento intimo e da notte; Biancheria intima; Biancheria da notte; Body
[abbigliamento]; Body [biancheria intima]; Boxer [intimo]; Camiciole; Completi;
Giarrettiere; Intimo da uomo; Lingerie; Magliette; Mutande; Mutandine [slip];
Pigiama; Reggiseni; Tute calzamaglia; Vestaglie; Vestaglie per la notte;
Abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento
formale; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento
per ginnastica; Abiti; Abiti da cerimonia per donna; Abiti da sera; Abiti da sera
da uomo; Abiti da sposa; Abiti per il tempo libero; Accappatoi da spiaggia;
Accappatoi da bagno; Articoli d’abbigliamento per lo sport; Bandane
[foulards]; Bermuda; Boa; Bretelle; Calzamaglie; Calze antisudorifiche; Calze
al ginocchio; Calze; Calzetteria; Calzini; Calzini antisudore; Calzini da tennis;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
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Pagina 2 di 3
Calzini e calze; Calzini per lo sport; Calzoncini da bagno; Camicette; Camicie;
Canotte; Canottiere; Cardigan; Cinture; Cappotti; Cinture in finta pelle; Cinture
in tessuto [abbigliamento]; Cinture in pelle [abbigliamento]; Collants; Completi
da sera; Completi da uomo; Copricostume; Costumi da bagno; Calze da
uomo; Cravatte; Foulard [articoli di abbigliamento]; Felpe; Gabardine;
Gambaletti; Giacche; Giacche casual; Giacconi; Gilet; Giubbotti; Guanti
[abbigliamento]; Gonne; Guanti, compresi quelli in pelle, pelletteria o pelliccia;
Impermeabili; Jeans; Leggings [pantaloni]; Leggings; Maglie con collo a V;
Magliette a manica lunga; Maglie intime [maglieria]; Magliette e pantaloncini
per lo sport; Maglioni; Panciotti; Pantaloncini; Pantacollant; Pantaloncini da
bagno; Pantaloni; Pantaloni capri; Parei; Papillon; Polo; Prendisole; Pullover a
girocollo; Reggicalze da uomo; Salopette; Scaldamuscoli per le braccia
[abbigliamento]; Scialli; Sciarpe; Soprabiti; Sotto-piedi; Top corti; T-shirt
stampate; Tute [indumenti]; Trench; Twin-sets; Vestaglie da camera; Ballerine
[calzature]; Calzature; Calzature da donna; Calzature da lavoro; Calzature da
uomo; Calzature non per lo sport; Calzature per bambini; Calzature per il
tempo libero; Ciabatte di plastica; Ciabattine infradito; Espadrillas; Mocassini;
Pantofole; Pantofole in pelle; Sandali; Sandali da bagno; Sandali da donna;
Sandali da uomo; Sandali e scarpe da spiaggia; Scarpe; Scarpe basse;
Scarpe con tacco alto; Scarpe da pioggia; Scarpe da spiaggia; Scarpe da
tennis; Scarpe di tela; Scarpe eleganti; Scarpe impermeabili; Scarpe in cuoio;
Scarpe per lo sport; Stivaletti; Sneaker; Stivali; Stivali da donna; Stivali da
pioggia; Stivali impermeabili; Stivali invernali; Zoccoli [calzature]; Berretti;
Berretti sportivi; Cappelleria; Cappelli; Cappelli alla moda; Cappelli da sole;
Cappelli da spiaggia; Cappelli di lana; Coppole; Copricapi femminili; Cuffie;
Fazzoletti [abbigliamento]; Foulard per la testa; Mantiglie; Passamontagna.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno un preciso significato,
traducibile in italiano come ‘per te/voi Milano’.
dai
Il suddetto significato dei termini «4YOU MILANO», di cui il marchio è composto, è
supportato
seguenti
riferimenti
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
di
dizionario:
e
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/milano.
» semplicemente come
uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
valore. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione
dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che
serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi
sono capi di abbigliamento, calzature ecc. offerti e pensati dal richiedente per il
consumatore, e provenienti da Milano, una delle capitali della moda europea e
mondiale.–
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati (che consistono in caratteri
alquanto comuni maiuscoli e perfettamente leggibili) che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente
al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i
quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Pagina 3 di 3
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019024715 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio nel settore delle bevande – marchio non registrabile in classe 32 e 33

Il segno “L’Imperiale” per l’esaminatore europeo è un termine descrittivo poiché il consumatore medio lo intenderebbe come il miglior prodotto, maestoso, speciale sul mercato. Nello specifico intenderebbe le bibite in oggetto di qualità superiore rispetto alle altre offerte dal mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/09/2024
*************** MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019031225
LIMPERIALE
L’IMPERIALE
Marchio denominativo
*******MILANO
ITALIA
In data 20/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 32
Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;
Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;
Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di
bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di acque minerali
aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; Birra e birra analcolica;
Birre; Bevande non alcoliche; Amari analcolici; Preparati per fare bevande
analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande;
Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Bevande a base di frutta;
Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di
bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate
aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande
(Sciroppi per -); Birre aromatizzate; Estratti di frutta analcolici per la
preparazione di bevande; Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per
la preparazione di bevande; Polveri per la preparazione di bevande
analcoliche; Punch analcolici; Sidro analcolico; Sorbetti sottoforma di
bevande; Acque minerali e gassose.
Pagina 2 di
Classe 33
Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate,
escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;
Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;
Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcoolica aumentata;
Vini frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti;
Vini irrobustiti; Vini d’uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;
Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di
vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino;
Aperitivi a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori;
Vinello; Cocktail alcolici preparati; Bevande contenenti vino [spritzer];
Preparati alcolici per fare bevande.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua italiano e francese attribuirebbe al segno il significato
seguente: il/la maestoso/a; ciò che si considera di qualità superiore.
dai
I suddetti significati dei termini «L’IMPERIALE», di cui il marchio è composto, sono
supportati
seguenti
riferimenti
https://dizionario.internazionale.it/parola/la,
https://dizionario.internazionale.it/cerca/imperiale,
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/le/46514
di
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/imp%C3%A9rial/41859.
dizionario:
e
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «L’IMPERIALE» semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti richiesti (bevande
alcoliche e non, sciroppi, preparati per fare bevande, acque vini, ecc.) sono prodotti
di qualità superiore, come se fossero degni di un imperatore. Il pubblico di riferimento
tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi
dei prodotti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Pagina 3 di 3
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019031225 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Segno descrittivo per prodotti in carta e calzature – marchio europeo

Wood tradotto significa legno. Ad avviso dell’esaminatore il consumatore finale percepirebbe il segno come indicativo che i prodotti rivendicati in classe 16 e 25 siano fatti in legno o contengano legno per cui il segno è ritenuto descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/08/2024
**********
************* (MC)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019022974
TM12791EU00
Marchio figurativo
******************* (FM)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 16
Classe 25
Cartone; carta in finta pelle; carta di fibra; cartone doppio-pressato.
Solette; solette per calzature; solette [per scarpe e stivali].
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il
consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti in esame,
attribuirebbe al segno il significato di “legno”. Ciò è stato supportato da riferimenti di
dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary in data
04/06/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wood).

Pagina 2 di 3
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti (carta e cartone nella Classe 16 e solette nella Classe 25) sono fatti di
o contengono legno, come ad esempio solette per le scarpe, di legno. Pertanto,
nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia lineare e semplice, e dei
triangoli sopra e sotto la scritta, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno
come indicativo di informazioni su caratteristiche dei prodotti, come il materiale con
cui sono fabbricati o che contengono.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti
interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una
ricerca su Internet condotta in data 04/06/2024 è risultato che il termine «WOOD» è
utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento: 1.
https://www.futonwerk.com/odenwald-natural-wood-insole.html,
kind-of-trees-are-used-to-make-paper.html,
https://www.aymachinery.com/news/what
https://www.norcalcompactors
.net/what-is-cardboard-made-of/.
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, la grafia è molto lineare e semplice, e nel complesso del marchio si legge solo
‘legno’, con i triangolini sopra e sotto che rafforzano solo il concetto di un’etichetta che dice
‘legno’. Gli elementi stilizzati sono dunque nel complesso così trascurabili da non dotare di
Pagina 3 di 3
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti per i quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019022974 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Segno descrittivo per marchio europeo in classe 19 – Alicante 05-08-2024

“QUICK LEVEL” vuole essere un segno che identifichi dei travetti di sostegno livellanti. Ad avviso dell’esaminatore europeo è un segno descrittivo poiché il consumatore finale lo tradurrebbe come “livellamento rapido”

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/08/2024

***************Modena
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018909748
D.0010.M1.0014.UE
QUICK LEVEL
Marchio denominativo
***********(Verona)
ITALIA
In data 22/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 19
Travetti di sostegno strutturali livellanti (Non metallici -) per la costruzione di
pavimenti; supporti livellanti per pavimento; supporti livellanti (Non metallici -)
per pavimento; supporti livellanti (Non metallici -) per pavimento per esterni;
Elemento modulare non in metallo livellante per pavimentazioni in genere;
elemento modulare livellante non in metallo per pavimentazioni carrabili;
elemento modulare livellante non in metallo per pavimentazioni galleggianti;
Supporti livellanti non metallici per pavimenti sopraelevati; profili non metallici
livellanti per pavimenti e rivestimenti; Supporti livellanti in muratura [non
metallici] per pavimenti; Supporti ovvero strutture livellanti non metalliche per
pavimenti; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per pavimenti
galleggianti; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per pavimenti
sopraelevati; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
pavimentazione.
Pagina 2 di 6
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato traducibile in italiano
con il seguente significato: livellamento rapido.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quick
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/level
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «QUICK LEVEL» semplicemente come
un’indicazione non distintiva commerciale che intende mettere in evidenza gli aspetti positivi
dei prodotti, ossia che essi possono essere utilizzati rapidamente e siano in
piano/livellate/allineate correttamente per garantire la stabilità e la sicurezza di una struttura.
Per esempio in relazione a Travetti di sostegno strutturali livellanti (Non metallici -) per la
costruzione di pavimenti; Supporti livellanti per pavimento; Supporti livellanti (Non metallici -)
per pavimento; Supporti livellanti (Non metallici -) per pavimento per esterni; Profili non
metallici livellanti per pavimenti e rivestimenti; si ci riferisce a un rapida regolazione per
garantire che i supporti livellanti siano a livello. Il tutto grazie al fatto che i prodotti possono
essere livellati in maniera rapida/veloce. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a
vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
un’informazione relativa al risultato finale dell’utilizzo di tali prodotti/ciò che si ci aspetta dall’
uso, ossia che detti prodotti assicurano un livellamento veloce.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 09/11/2023 che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il richiedente fornisce le definizioni dei termini ‘QUICK’ e ‘LEVEL’, Sulla
    base delle definizioni fornite, afferma che l’obiezione debba essere
    superata sulla base del fatto che i termini ‘QUICK’ e ‘LEVEL’ possono
    assumere le più disparate accezioni. Effettuando una mera traduzione
    dall’inglese all’italiano avremmo la seguente espressione LIVELLO
    VELOCE. Come dimostrato nelle fonti citate, il termine LEVEL, indica nello
    specifico un livello, un piano non collegabile al concetto di livellamento. In
    relazione ai prodotti rivendicati, gli stessi risultano essere sistemi atti al
    livellamento di pavimentazioni, non esseri livelli intesi quali, ad esempio,
    piani o punti di una scala. Lo stesso dicasi per il termine QUICK la cui
    traduzione in italiano è innegabilmente veloce. Altresì vero è che, la
    combinazione tra QUICK e LEVEL sarebbe traducibile come PIANO
    VELOCE o PUNTO VELOCE, termini quindi non atti a fornire per quanto
    concerne la specificità del prodotti rivendicati, un immagine nel
    Pagina 3 di 6
    consumatore che possa portare a pensare di vedere il segno non come
    un’indicazione
    dell’origine
    commerciale,
    ma meramente come
    un’informazione relativa al risultato finale dell’utilizzo di tali prodotti.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    Questi i motivi
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
    marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
    § 38).
    Pagina 4 di 6
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
    d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
    pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
    del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
    People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
    EU:T:2003:183, § 21).
    Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
    L’Ufficio ha proceduto all’esame della dicitura, composta da due termini (QUICK e LEVEL)
    appartenenti alla lingua inglese. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente
    comprensibili per il pubblico, sia esso il consumatore medio o il pubblico specializzato.
    L’espressione non rappresenta alcuno sforzo cognitivo per il consumatore, che sarà in grado
    di percepire il segno in esame come livellamento veloce, (oppure volendo attribuire al segno
    il significato presentato dal richiedente dalla traduzione dall’inglese all’italiano, ossia come
    ’LIVELLO VELOCE’).
    L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe
    possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dai consumatori di riferimento. In
    questo senso, non si vede perché il pubblico debba dare alla parola “QUICK”, preceduta da
    “LEVEL”, il significato di “PIANO VELOCE o PUNTO VELOCE”. Come da esempio estratto
    dal vocabolario Collins e riportato in obiezione, la traduzione dall’inglese nella lingua italiana
    l’espressione “QUICK LEVEL” assume inevitabilmente il significato di “livellamento veloce o
    anche dando per buona la traduzione fornita dal richiedente LIVELLO VELOCE”. Pertanto,
    come già dedotto in obiezione, il pubblico rilevante intenderà senza alcuno sforzo l’intera
    espressione “QUICK LEVEL” come avente il seguente significato: “raggiungere un
    livellamento veloce, oppure ottenere/raggiungere che qualcosa sia completamente piatto o
    piano in poco tempo”.
    Diversamente a quanto osservato dalla richiedente, non occorre alcuno sforzo interpretativo
    rispetto all’espressione “QUICK LEVEL”. L’Ufficio sostiene infatti che l’assenza di verbo nella
    frase non rende vago il contenuto del segno, poiché l’espressione in oggetto è corretta dal
    punto di vista grammaticale e sintattico ed è inequivocabile dal punto di vista semantico.
    Inoltre, la sua eventuale memorizzazione da parte del pubblico non è indice di distintività. Il
    segno nel suo complesso non è altro che la mera somma delle sue parti non distintive,
    senza alcun elemento concreto che possa consentirgli di fungere da indicazione di origine
    commerciale per i servizi in questione, nella percezione del pubblico di riferimento, ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In altre parole, il pubblico di riferimento lo
    percepirà come un messaggio promozionale e non come un’indicazione dell’origine
    commerciale dei servizi in questione, che possa consentire a chi li ha acquistati di ripetere
    l’esperienza se si rivela positiva, o di evitarla se si rivela negativa, in occasione di un
    successivo acquisto (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §
    28-30).
    Inoltre, è opportuno ricordare che non è necessario che il segno indichi esattamente una
    caratteristica specifica e concreta dei prodotti, dal momento che si tratta di uno slogan di
    natura commerciale la cui prossimità con la realtà non è un criterio di valutazione pertinente.
    Infatti, il segno non è stato respinto sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.
    Pagina 5 di 6
    Al fine di constatare l’assenza di carattere distintivo è sufficiente che il contenuto semantico
    del marchio denominativo di cui trattasi indichi una caratteristica del prodotto o del servizio
    relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, proceda da un’informazione di
    carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico pertinente percepirà in primo luogo in
    quanto tale, anziché come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio
    in questione (15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 16 e giurisprudenza citata).
    Ad ogni buon conto, come già sostenuto in obiezione, i prodotti in classe 19, sono prodotti
    che possono essere utilizzati rapidamente per ottenere un superficie piana, ossia che
    possono essere assemblati in mode veloce (quick) per ottenere qualcosa completamente
    piatta, piana o livellata (level). Il fatto che i predetti prodotti possano essere utilizzato in
    modo veloce per ottenere superficie piane, sarà senza dubbio interpretato dal consumatore
    di riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine
    commerciale del prodotto. Si tratta unicamente di un messaggio informativo commerciale e
    promozionale, che il consumatore (sia esso l’acquirente dei prodotti o il lavoratore che si
    occupa degli stessi) saprà tenere in debita considerazione. A titolo esemplificativo e non
    esaustivo, si può pensare che ‘Supporti livellanti in muratura [non metallici] per pavimenti;
    Supporti ovvero strutture livellanti non metalliche per pavimenti; sistemi ovvero strutture
    ovvero dispositivi livellanti per pavimenti galleggianti; sistemi ovvero strutture ovvero
    dispositivi livellanti per pavimenti sopraelevati; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi
    livellanti per pavimentazione’ contrassegnati dalla scritta ‘QUICK LEVEL’ permetto di
    ottenere una superficie piatta/piana con una certa celerità dovuta alla facilità di
    assemblaggio propria dei prodotti in questione, quale risultato finale dell’utilizzo dei prodotti
    e/o ciò che si ci aspetta dal suo utilizzo.
    L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi
    commerciali promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi
    tali diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in
    questione.
    Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di
    carattere distintivo.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018909748 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



marchio descrittivo per banche dati nel settore cardiovascolare

ll pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CARDIO4YOU» come informazione promozionale che i prodotti della classe 9 come ad es banche dati; server di banche dati; software di analisi di segnali medicali, sono dedicati all’organo muscolare cardiaco e che quindi servano per gestire informazioni che riguardano persone con disfunzioni cardiovascolari.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/07/2024
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

CARDIO4YOU
Marchio denominativo
************ Trento TN
ITALIA
In data 08/04/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
Classe 35
Banche dati; Banche dati interattive; Banche dati (elettroniche); Server di
banche dati; Software interattivi per banche dati; Software per cloud
computing; Software web-based di gestione, analisi e refertazione di esami
diagnostici; Software di analisi di segnali medicali; Software di archiviazione
ed analisi di parametri biomedicali; Software di gestione pazienti e correlati
parametri biomedicali ed esami diagnostici; Software medicale per
l’elaborazione, la gestione ed archiviazione di dati clinici; Software per
telerefertazione e teleconsulenza in ambito medico; Software per
consultazione e gestione di dati sanitari (Personal Health Record).
Gestione di banche dati; Gestione di banche dati (Computerizzata -);
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 9
Aggiornamento e manutenzione dei dati in banche dati informatiche;
Compilazione di banche dati informatiche; Gestione di banche dati
informatiche; Elaborazione automatizzata dei dati medici.
Classe 38
Classe 42
Classe 44
Servizi di comunicazione tra banche dati; Fornitura di accesso a banche
dati.
Sviluppo di banche dati; Piattaforma come servizio [PAAS] comprendente
piattaforme software per la trasmissione di immagini, contenuti audiovisivi,
contenuti video e messaggi; Ricostruzione di banche dati; Installazione di
software per banche dati; Cloud computing; Fornitura di ambienti informatici
virtuali
tramite
cloud computing; Sviluppo, programmazione ed
implementazione di software; Informazioni e dati in materia di ricerca e
sviluppo medici e veterinari; Piattaforma cloud per l’invio e la refertazione di
parametri biomedicali ed esami diagnostici; Piattaforma di acquisizione,
archiviazione, analisi, refertazione di esami diagnostici (raw data e/o pdf);
Piattaforma di interazione e scambio dati tra operatori sanitari; Piattaforma
web di engagement per il setting medicale; Piattaforma web per la
prenotazione di prestazioni sanitarie; Piattaforma web per avvio di
prestazioni strumentali; Piattaforma web la per prenotazione, il pagamento e
l’esecuzione online di televisite; Piattaforma digitale di booking e gestione
agende/disponibilità; Piattaforma per esecuzione di telenconsulti multi
utente; Piattaforma di condivisione di documentazione di natura sanitaria;
Piattaforma Cloud per la gestione di dati medicali.
Servizi medici; prenotazione esami medici; effettuazione esami medici;
consulenza medica da remoto; visite mediche da remoto; compilazione di
referti medici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
pubblico specializzato in campo medico, nonché il consumatore o la consumatrice media di
lingua inglese dell’Unione europea, attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano
nel modo seguente: organo muscolare cardiaco, le cui contrazioni spingono il sangue
attraverso il sistema circolatorio, rivolto a, per le, ecc., persone.
Il suddetto significato dei termini «CARDIO4YOU», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cardio
https://www.computerhope.com/jargon/f/four.htm
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you
Il
pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CARDIO4YOU» come indicativo
dell’informazione promozionale che i prodotti della classe 9 per i quali è sollevata obiezione,
Pagina 3 di 9
per esempio banche dati; server di banche dati; software di analisi di segnali medicali, sono
dedicati all’organo muscolare cardiaco, le cui contrazioni spingono il sangue attraverso il
sistema circolatorio, rivolto a, per le, ecc., persone. Per esempio, perché sono banche dati
che servono per la gestione di informazioni riguardanti persone che presentano disfunzioni
cardiovascolari, o perché sono programmi informatici per l’analisi di dati relativi a persone
affette da cardiopatie.
Inoltre, in relazione ai servizi della classe 35, ad esempio gestione di banche dati
(computerizzata -); elaborazione automatizzata dei dati medici, della classe 38, ad esempio
fornitura di accesso a banche dati, e della classe 42, ad esempio sviluppo di banche dati, il
pubblico di riferimento intenderebbe che il segno indica che tali servizi sono dedicati alla
creazione, gestione, ecc., di banche dati specificamente pensate per il muscolo cardiaco per
le persone. Per esempio, perché tali servizi permettono di creare banche dati per
immagazzinare dati analitici complessi, come per esempio ecocolordoppler, riguardanti la
salute del cuore delle persone.
Similmente, i servizi della classe 42, quali ad esempio piattaforma cloud per l’invio e la
refertazione di parametri biomedicali ed esami diagnostici; piattaforma per esecuzione di
teleconsulti multi-utente, e della classe 44, per esempio, prenotazione esami medici;
consulenza medica da remoto, sono dedicati all’organo cardiaco per le persone. Per
esempio perché permettono l’esecuzione di consultazioni di più esperti o colloqui e
consulenze con pazienti cardiovascolari.
Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a
evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/06/2024 che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il segno in esame non verrebbe percepito come uno slogan promozionale relativo
    all’organo muscolare cardiaco poiché esso è una abbreviazione del marchio della
    richiedente “CARDIOLINE” usato e registrato nell’UE e in altri paesi extraeuropei.
  2. Il significato di CARDIO è: “esercizi fisici che favoriscono il cuore e i vasi sanguigni,
    come ad esempio la corsa, il nuoto e il ciclismo” e tal fine si indica il dizionario
    Collins.
  3. Alla luce di quanto sopra i consumatori non percepirebbero il segno come
    meramente descrittivo dei prodotti e servizi obiettati. Non esisterebbe una
    connessione immediata neanche con i servizi della classe 44 ““prenotazione esami
    medici; consulenza medica da remoto”. Alla luce d quanta sopra afferma
    letteralmente il richiedente che “se non esiste un collegamento immediatamente
    riconoscibile tra il significato del segno e i prodotti e servizi, non può essere
    considerato né un messaggio pubblicitario né un uso descrittivo.”
    Pagina 4 di 9
  4. Vi sono oltre 600 marchi che includono il termine CARDIO nel registro dell’Ufficio.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    Prima di analizzare le argomentazioni in esame è opportuno fare una premessa.
    Nella misura in cui il richiedente sottolinea che il segno non ha «alcun significato
    descrittivo», l’Ufficio osserva che l’obiezione ufficiale si basa non sull’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), bensì sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, a causa della mancanza di
    carattere distintivo. In altri termini, un segno non può essere considerato distintivo per il solo
    fatto di non essere descrittivo (30/04/2003, T-707/13 e T-709/13, BE HAPPY,
    EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015,
    R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
    Per chiarire meglio tale punto può essere opportuno ricordare quanto detto dalla Corte di
    Giustizia:
    Anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e
    servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito dal
    pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei
    prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il termine «medi»
    è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento
    circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente
    al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
    Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
    descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce
    soltanto informazioni sul fatto che i prodotti e servizi hanno ad oggetto il cuore e la sua
    attività e che in qualche modo sono personalizzate.
    Pagina 5 di 9
    Chiarito quanto sopra si analizzano di seguito le argomentazioni del richiedente:
    In merito a quanto riassunto al punto 1 si rileva che il fatto che il segno in esame è
    un’abbreviazione del marchio registrato del richiedente non è stato provato, così come non è
    stato provato che detto marchio sia stato usato intensamente in molteplici paesi dell’Unione.
    Inoltre, l’unico uso che potrebbe rilevare, se opportunamente invocato e supportato da prove
    idonee, è quello del segno in esame e non quello del segno CARDIOLINE.
    Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono essere rigettate.
    In merito agli ulteriori significati che il termine CARDIO può avere, si rileva che sia che il
    segno venga percepito come “cuore per te” o come “esercizio fisico per te” la non distintività
    del segno è lampante.
    In tal senso indipendentemente dal fatto che le rilevazioni della frequenza cardiaca vengano
    effettuate per fini medici o per fini più orientati all’attività sportiva tali rilevazioni possono
    essere gestite e rilevate da software e essere salvate in banche dati (classe 9) che poi
    debbono essere gestite, mantenute e i dati debbono essere elaborati e trattati (classe 35).
    Dette banche dati poi possono aver necessità di comunicare fra loro (si pensi a studi o
    rilevamenti fatti in luoghi geografici differenti o alla necessità di comparare i dati con pazienti
    o persone appartenenti alla medesima fascia di età) e per fare ciò è necessario accedere
    alle stesse. Dette banche dati debbono anche essere sviluppate e tutti i servizi in classe 42
    possono essere usati per analizzare, comunicare e anche effettuare i rilevamenti della
    frequenza cardiaca nell’ambito di un’attività medica e di un’attività sportiva “CARDIO”.
    Infine, tali servizi di rilevamento sono resi da professionisti del settore, debbono essere
    prenotati e possono essere prestati in situ o da remoto ed è necessario, o per lo meno
    opportuno, emettere un referto dopo gli stessi (classe 44).
    Alla luce di quanto sopra sia che il termine CARDIO significhi cuore sia che significhi attività
    fisica di tipo “CARDIO” il segno verrà comunque percepito come uno slogan non distintivo.
    Può essere opportuno analizzare le due seguenti immagini che riassumono tutto quanto
    sopra esposto e che sono state tratte in data 11/07/2024 dal web:
    https://www.corriere.it/sport/18_luglio_31/cr7-co-spirometro-dexa-tensomiografo-ecco
    macchine-che-studiano-salute-calciatori-fb84b054-9488-11e8-8f77-2ea13bfc36ea.shtml
    Pagina 6 di 9
    https://www.medicinadellosport.fi.it/diagnostica/test-da-sforzo-cardiopolmonare/
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    In entrambe le immagini vediamo due persone, il primo un famoso atleta e il secondo è un
    paziente o presunto tale, che effettuano un test da sforzo. Certamente i macchinari usati,
    sono collegati a banche dati e operano attraverso software e i servizi prestati o che possono
    essere prestati sono assolutamente gli stessi rivendicati dal richiedente.
    Si rileva infine che i prodotti e servizi possono funzionare o essere prestati anche senza
    l’ausilio di apparecchiature particolarmente complesse, ma di dimensioni ridotte, nelle
    immagini che seguono degli “Holter” collegati ad uno smartphone. Immagini tratte dalla
    pagina di commercio elettronico Amazon® in data 11/07/2024:
    https://www.amazon.it/s?k=holter+cardiaco&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD
    %C3%95%C3%91&crid=M8NEY9YM3B53&sprefix=holter+cardiaco%2Caps
    %2C156&ref=nb_sb_noss_1
    Pagina 8 di 9
    Si deve dunque concludere che il segno CARDIO4YOU, laddove usato in relazione ai
    prodotti e servizi rivendicati che sono o possono essere tutti prestati in ambito medico e
    cardiologico, verrà percepito come uno slogan (“CUORE PER TE”) e non come un segno
    distintivo.
    In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.4 l’Ufficio si rimette interamente alle parole
    della Corte per rigettare le stesse.
    La giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione
    di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018990280 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio per tubazioni flessibili marchio non registrabile

Helix che tradotto significa elica è un segno descrittivo per tubi flessibili multi spirale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 31/07/2024
*********** Parma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I.
Sintesi dei fatti

HELIX
Marchio denominativo
************(PR)

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 01/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 17
Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica
con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni
industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche
e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con
rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni industriali ad
alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche e di petrolio
e
gas;
Tubi
flessibili
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
non
metallici.
• Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
elica / spirale.
• I suddetti significati del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato
dal seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 01/12/2023):
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/helix
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Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
d’obiezione.
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a
spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno
descrive la specie e la qualità dei prodotti.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.

  • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II.
    Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/02/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:
    • In questo caso il consumatore di riferimento non è il consumatore medio bensì il
    consumatore altamente specializzato. I prodotti rivendicati in Classe 17 non sono
    prodotti di consumo di massa. I clienti del richiedente prestano particolare attenzione
    nella ricerca di loro fornitori al fine di immettere sul mercato un prodotto altamente
    qualificato.
  • Il richiedente ha rivendicato, nella domanda di registrazione, la capacità distintiva del
    marchio acquisita attraverso l’uso che ne sia stato fatto. Il marchio «HELIX» ha
    ottenuto la registrazione negli Stati Uniti d’America nel 2019 (doc. 1). Questo marchio
    risulta essere tuttora registrato (doc. 2) e i prodotti sono i medesimi rivendicati nella
    domanda di registrazione dell’Unione Europea.
    • Secondo la dichiarazione del richiedente, allegata come doc. 3, il mercato del
    prodotto in questione si è espanso anche in Europa a partire dal 2016 e il fatturato
    risulta essere in crescita da allora., Il richiedente ha speso notevoli risorse per la
    partecipazione sia a Fiere internazionali che a Fiere del settore a livello europeo
    (fotografie allegate come doc. 4 e le relative fatture allegate come doc. 5). Il
    richiedente allega, inoltre, fatture di vendita del prodotto stesso (allegate come doc.
    6).
    • Il richiedente fa riferimento al sito Internet www.transferoil.com dove sono presenti i
    prodotti e marchi del richiedente. Oltre a ciò, il richiedente fa riferimento alla quota di
    mercato detenuta dal marchio e rimanda, in particolare, ai documenti 3 e 7.
    Pagina 3 di 9
  • Al parere del richiedente, le prove presentate attesterebbero che il marcio «HELIX»
    viene utilizzato sul prodotto, in conformità con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo
    3, del RMUE.
    III.
    Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo regolamento, il paragrafo 1 si applica anche se le
    cause d’impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. In
    questo caso, la percezione del marchio «HELIX» dev’essere valutata con riferimento ai
    consumatori di lingua inglese dell’Unione Europea, ovvero i consumatori in Irlanda e Malta.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
    quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
    per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
    disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
    in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
    EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Di conseguenza, l’Ufficio evidenzia come nel caso di specie si debba stabilire se il segno
    «HELIX» rappresenti agli occhi del consumatore interessato di lingua inglese una
    descrizione delle caratteristiche dei prodotti in questione o se si possa ragionevolmente
    ritenere che così avvenga in futuro (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
    § 56).
    L’Ufficio ritiene che gli argomenti presentati dal richiedente non possano modificare questa
    conclusione.
    Pagina 4 di 9

  1. Descrittività del marchio «HELIX»
    Innanzitutto, il richiedente sottolinea che il pubblico di riferimento nella fattispecie è il
    pubblico specializzato e che tale circostanza deve essere presa in considerazione nella
    determinazione del carattere distintivo del marchio. In questo senso e tenendo conto della
    natura dei prodotti contestati nella Classe 17, l’Ufficio ritiene che i prodotti contestati
    sarebbero rivolti sia ad un pubblico professionale, sia al consumatore medio che potrebbero
    essere interessati all’acquisto di tali prodotti.
    In ogni caso è importante constatare che il fatto che il pubblico di riferimento sia
    specializzato oppure abbia un livello di attenzione più elevato, non può avere un’influenza
    determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di
    un segno. Sebbene il livello di attenzione del pubblico di riferimento sia più elevato di quello
    del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere
    distintivo più debole; infatti, il segno sarà ugualmente descrittivo per questa parte del
    pubblico, a maggior ragione (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
    EU:C:2012:460, § 48).
    Tale argomento del richiedente deve pertanto essere respinto.
    In secondo luogo, il richiedente fa riferimento al fatto che lo stesso marchio «HELIX» è stato
    registrato negli Stati Uniti per i medesimi prodotti della Classe 17. In relazione a tale
    argomento l’Ufficio ricorda che
    come risulta dalla giurisprudenza, il regime comunitario dei marchi rappresenta
    un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue
    obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema
    nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe
    München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di conseguenza,
    l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio comunitario deve essere
    valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa comunitaria.
    Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una
    decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese
    terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio
    nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in
    applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104
    o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae
    origine il segno verbale controverso.
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Pertanto, anche tale argomentazione deve essere respinta.
    Dato che il resto degli argomenti presentati dal richiedente riguardano il carattere distintivo
    acquisito del segno, l’Ufficio deve confermare il carattere descrittivo del segno «HELIX».
    Come dimostrato dall’Ufficio, il marchio «HELIX» verrà percepito dai consumatori di lingua
    inglese come un riferimento ad elica o spirale. Tenuto conto che i prodotti richiesti nella
    Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a spirale / elica, o includono
    componenti a forma di spirale / elica, il marchio «HELIX» descrive la specie e la qualità dei
    prodotti contestati.
    Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio dovrà respingere gli argomenti del richiedente.
    Pagina 5 di 9
    Alla luce di quanto sopra, l’Ufficio conferma che il marchio in questione risulta essere
    descrittivo, ai sensi dell’’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.
  2. Assenza di carattere distintivo del marchio «HELIX»
    In quanto descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti, il marchio in esame è, per
    questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi
    prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/02/2004, C-363/99,
    Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
    La Corte ha confermato che non spetta all’Ufficio dimostrare che segni simili vengono
    utilizzati sul mercato:
    [L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l’assenza di carattere distintivo
    intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti
    dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di
    prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto,
    dai consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di
    ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
    (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
    È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
    percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non
    come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l’analisi dell’Ufficio basata su
    tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione
    sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il
    marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso; si trova in una
    posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato
    (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
    Il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il
    marchio oggetto della domanda di registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di
    mercato interessato che potrebbe confutare l’analisi dell’Ufficio, la quale si basa su fatti
    derivanti dall’esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione dei
    prodotti e servizi interessati.
    Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il segno in questione risulta
    essere privo di carattere distintivo.
  3. Articolo 7, paragrafo 3 – Distintività acquisita per l’uso
    Oltre agli argomenti summenzionati, nella domanda di registrazione del MUE, il richiedente
    ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere
    distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente
    ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.
    Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
    distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti nella Classe 17.
    A sostegno della sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il
    01/02/2024:
    Pagina 6 di 9

  • Doc. 1.- Copia della registrazione negli Stati Uniti d’America del marchio «HELIX».
    • Doc. 2.- Prova che il marchio «HELIX» è ancora registrato negli Stati Uniti.
    • Doc. 3.- Porzione di mercato e fatturato annuo del marchio «HELIX» in Europa e nel
    mondo.
    • Doc. 4.- Prova che dimostra la partecipazione del richiedente a fiere internazionali e
    l’utilizzo del marchio «HELIX».
    • Doc. 5.- Fatture di partecipazione alle suddette fiere.
    • Doc. 6.- Fatture di vendita dei prodotti con il marchio «HELIX».
    • Doc 7.- Pubblicità su varie riviste.
    • Doc 8.- Bilancio di esercizio del richiedente.
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati
    dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) – d), dello stesso regolamento non ostano alla
    registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si
    chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti,
    nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il
    marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come
    un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno
    sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le
    considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d),
    RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere
    liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo
    a favore di un solo operatore economico.
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisizione di un carattere distintivo in
    seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico
    pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da
    una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l’acquisizione del
    carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere
    dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate.
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di tale marchio deve
    essere dimostrato nella parte dell’Unione europea in cui esso ne era privo, ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di detto regolamento. In questo caso, l’Ufficio
    considera che il territorio rilevante sono Irlanda e Malta, come paesi anglofoni dell’Unione
    Europea.
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione nel caso di specie,
    dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
    quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata
    Pagina 7 di 9
    dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la
    percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
    un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e
    industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
    ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
    marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere
    che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio
    è soddisfatta.
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso
    quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai
    servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la
    percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in
    questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza
    comunitaria, come «direct proof» dell’acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione
    alla cosiddetta «secondary evidence» costituita in buona sostanza dal volume delle vendite
    e dal materiale pubblicitario. Tale «secondary evidence», se può essere utile per
    corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi
    (12/09/2007, T-141/06, Texture d’une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41, 44).
    Nel caso di specie l’Ufficio ritiene che le prove presentate non dimostrino che il marchio
    «HELIX» abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l’uso in Irlanda e Malta, per le
    ragioni esposte di seguito.
    Valutazione della prova
    In primo luogo, per quanto riguarda la registrazione del marchio «HELIX» negli Stati Uniti
    (docs. 1 e 2), tale circostanza non dimostra nulla rispetto al carattere distintivo acquisito con
    l’uso nei relativi paesi dell’Unione Europea, ovvero Irlanda e Malta. Pertanto, questa prova è
    irrilevante.
    In secondo luogo, ed in relazione al doc. 3, si parla di cifre globali in Europa e nel mondo,
    ma tale cifre non sono individuate/dettagliate per paese; quindi, è impossibile per l’Ufficio
    determinare quante di queste vendite si riferiscano a prodotti venduti in Irlanda e Malta. In
    ogni caso, ed anche qualora dette vendite fossero state dettagliate, tale documento di per sé
    non potrebbe dimostrare la percezione che i consumatori di riferimento hanno nei confronti
    del marchio «HELIX».
    In terzo luogo, ed in relazione al doc. 4, nelle fotografie fornite, il marchio «HELIX» appare
    accanto al nome del richiedente, rendendo impossibile per l’Ufficio determinare come i
    consumatori percepiranno il marchio «HELIX» quando utilizzato da solo. Lo scopo del test
    relativo all’articolo 7, paragrafo 3, sarebbe proprio quello di dimostrare che un marchio di per
    sé è in grado di identificare una specifica origine commerciale:
    Pagina 8 di 9
    Per quanto riguarda le fiere, la documentazione fornita si riferisce a fiere tenutesi a Monaco,
    Hannover, New Orleans e in Asia, nessuno di questi paesi (Germania e Stati Uniti) o
    continente (Asia) è rilevante nel caso di specie.
    In relazione alle fatture riportate nel doc. 6 si nota che esse sono destinate a società
    provenienti dalla Grecia, dalla Lituania e dalla Svezia, paesi che non sono rilevanti nel caso
    di specie.
    Infine, nemmeno le prove presentate nei doc. 7 e 8 sono rilevanti o perché non fanno
    espresso riferimento al territorio in questione e/o perché includono il nome del richiedente
    accanto al marchio contestato.
    Per tutto quanto sopra, l’Ufficio ritiene che le prove presentate non possano dimostrare il
    carattere distintivo acquisito dall’uso del marchio «HELIX» nel territorio di riferimento (Irlanda
    e Malta).
    Dalle prove presentate, si potrebbe concludere che si tratta di un’azienda italiana che vende
    prodotti che includono il marchio «HELIX». Non è però possibile determinare, mediante le
    prove fornite, la quota del pubblico di consumatore in Irlanda e Malta che identifichi i prodotti
    rivendicati, attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio,
    come richiesto.
    Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia sufficiente per
    determinare che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in Irlanda e a
    Malta attraverso l’uso che ne sia stato fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in
    relazione ai prodotti richiesti, al momento della presentazione della richiesta, nella misura in
    cui consentirebbe al pubblico di riferimento di identificare i prodotti contestati come
    provenienti da una determinata azienda.
    Conclusione
    Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
    rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
    richiesto.
    Pagina 9 di 9
    IV.
    Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018945850 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Registrare un marchio nel settore dei vini – marchio non registrabile

“Cuvée imperiale” verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come miscela di vini di qualità superiore per cui ha un carattere descrittivo e non distingue il prodotto vino da altri vini.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/07/2024
***********Brescia
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018993548
C0018478
CUVÉE IMPERIALE
Marchio denominativo
************ (Brescia)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 08/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
Bevande alcoliche ad eccezione delle birre; Vini; Vini spumanti.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
italiana e francese attribuirebbe al segno il significato seguente: vino prodotto dai
ceppi di una singola vigna e che è di qualità superiore.
• I suddetti significati dei termini «CUVÉE IMPERIALE», di cui il marchio è composto,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
Pagina 2 di 3
https://dizionario.internazionale.it/parola/cuvee
https://dizionario.internazionale.it/cerca/imperiale
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cuvee
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/imp%C3%A9rial/41859

  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti provengono dalla medesima vigna e che sono di qualità superiore.
    Pertanto, il segno descrive specie, qualità e caratteristiche del metodo di produzione
    dei prodotti nonché il fatto che medesimi sono di qualità presumibilmente superiore.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di
    carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata
    sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018993548 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore delle valigie e delle borse – Alicante marchio non registrabile

“demilan” ad avviso dell’esaminatore rimanda alla provenienza dei prodotti rivendicati, trattandosi di valigie e borse ed essendo Milano conosciuta nel mondo come capitale della moda, il segno avrebbe un carattere descrittivo e non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/07/2024
*********** Travedona Monate
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018798580
demilan
Marchio denominativo
************ Travedona Monate
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 13/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 18
Classe 26
Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
Fibbie per cinture (accessori d’abbigliamento).
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua francese e spagnola, che
attribuirebbe al segno il significato seguente: proveniente dalla città italiana di Milano.
è
Il suddetto significato dei termini congiunti «de» e «milan», di cui il marchio è
composto,
supportato
dai
seguenti
riferimenti
di
dizionario:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/de,
Pagina 2 di 5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan,
https://dle.rae.es/de?m=form, https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n#.–
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti richiesti, ovvero valigie, borse, fibbie per cinture (accessori di
abbigliamento), ecc. provengono dalla città italiana di Milano, che è il cuore
industriale d’Italia ed è particolarmente famosa per il design e la moda. Pertanto, il
segno descrive la provenienza geografica dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/04/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il nome del richiedente è DEMILAN.IT S.r.l., da cui deriva il segno richiesto. Vengono
    indicati il nome di dominio registrato (demilan.it) e la P.E.C. (demilan.it@legalmaill.it).
  2. La separazione del segno, da ‘DEMILAN’ in ‘DE MILAN’ è immotivata.
    Il richiedente fa riferimento al marchio di titolarità di un terzo che si oppone
    alla registrazione del segno in esame. L’opponente non ha a che vedere con la città
    di Milano e il nome è stato adottato per ingannare il consumatore sulla provenienza,
    a differenza del richiedente (nato a Milano, con sede nella città in cui si è sviluppata
    la sua cultura creativa ecc.). Il richiedente si interroga ulteriormente sulla registrabilità
    del marchio figurativo
    III. Motivazione
    .
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    Pagina 3 di 5
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Si deve stabilire quindi se il segno «demilan» rappresenti, nella mente del consumatore
    interessato di lingua francese e spagnola, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti
    obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
    Nonostante il segno consista in una parola composta, che non separa visivamente i termini
    che lo compongono, ciò non impedisce di constatare il suo carattere descrittivo, poiché il
    pubblico tende a scomporre le parole composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in
    particolare quando hanno un significato chiaro.
    Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché
    l’assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento
    creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto
    distintivo
    (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37;
    17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
    La combinazione «demilan» costituisce una semplice combinazione di due elementi
    descrittivi, ovvero «de» e «milan», ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Il segno è
    compatibile con le regole della sintassi e della grammatica francese e spagnola, nonostante
    l’omissione dello spazio.
    L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
    dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella
    precedente notifica dell’Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte da dizionari generali, la
    dicitura ha il seguente significato: proveniente dalla città italiana di Milano.
    Si tratta di un’espressione facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento, senza la
    necessità di compiere complicati sforzi mentali.
    Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel
    contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata
    di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il
    consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico fattore decisivo
    è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
    (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,
    Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
    EU:T:2010:81, § 26).
    Pagina 4 di 5
    Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
    e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
    ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
    contestato.
    Nel caso di specie, se apposto a prodotti quali valigie, borse, accessori di abbigliamento ecc.
    la dicitura in esame trasmetterà al consumatore l’informazione del fatto che tali prodotti
    provengono da/sono fabbricati a Milano, ovvero una città, capoluogo dell’omonima provincia,
    universalmente considerata come una delle più prestigiose capitali della moda. È questo un
    dato di fatto universalmente conosciuto da qualsiasi consumatore avente delle conoscenze
    medie.
    Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
    RMUE,
    Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
    della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
    potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
    Questo è il caso del segno in questione, poiché descrive la provenienza geografica dei
    prodotti. Come più sopra indicato, l’assenza di uno spazio fra i termini «de» e «milan» non è
    sufficiente ad inficiare la correttezza di quanto indicato.
    Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di
    caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è,
    per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o
    servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist &
    Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi.
    Il fatto che il richiedente sia di Milano e vi abbia sviluppato la propria attività è del tutto
    irrilevante nel caso di specie. L’Ufficio fa notare che deve prendere in considerazione il
    segno così come depositato, a prescindere dall’origine dell’imprenditore o dell’impresa
    richiedente. Un segno che fa riferimento all’origine geografica dei prodotti, come nel caso de
    quo, non è registrabile proprio in quanto descrittivo di una caratteristica degli stessi.
    In riferimento al nome di dominio registrato dal richiedente, l’Ufficio rileva che un nome di
    dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di
    proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può
    accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per
    contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli di
    altre imprese concorrenti. L’uso della dicitura «demilan» come nome di dominio non è una
    prova dell’uso effettivo del marchio (decisione 10 settembre 2001, R0638/2000-4,
    BUY.COM). Tali affermazioni si possono applicare, analogamente, al fatto che il richiedente
    utilizzi «demilan» nella sua P.E.C.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato una registrazione simile. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    Pagina 5 di 5
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018798580 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio per forni e fornelli elettrici per la cottura dei cibi – marchio descrittivo

Analizziamo il segno “EXTRAORDINARY COOKING”, se identifica apparecchi che servono per cuocere alimenti verrebbe inteso come un apparecchio che in modo straordinario e speciale cuoce gli alimenti, quindi non avrebbe capacità distintiva rispetto ad altri segni dello stesso segmento di mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/07/2024
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018986778
C010831
EXTRAORDINARY COOKING
Marchio denominativo
*********** (AN)
ITALIA
In data 23/03/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 11
Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Impianti per la produzione di vapore;
Apparecchi di refrigerazione; Dispositivi di cottura a induzione
elettromagnetici; Fornelli elettrici; Forni a microonde [apparecchi di cottura];
Forni a gas; Forni elettrici; Macchine da caffè elettriche; Apparecchi di cottura;
Forni; Piani di cottura a incasso; Piani di cottura; Apparecchi a gas per
cucinare; Cappe da cucina; Cappe aspiranti; Piani di cottura a induzione;
Piani di cottura a gas; Apparecchi combinati per induzione e aspirazione;
Forni a vapore; Frigoriferi; Apparecchi per l’essiccazione; Apparecchi di
aerazione; Piastre elettriche di cottura; Aspiratori [ventilazione o
condizionamento dell’aria]; Apparecchi ed impianti di raffreddamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “cottura/cucina
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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da
straordinaria, eccezionale”. Ciò è supportato da riferimenti di dizionario (informazioni
estratte
Collins
in
data
22/03/2024
all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/extraordinary,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cooking).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «EXTRAORDINARY COOKING»
semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti
sono per cucinare in maniera straordinaria e per ottenere cotture e cibi cotti di
elevata qualità. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti
interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da
una ricerca su Internet condotta in data 22/03/2024 è risultato che i termini
«EXTRAORDINARY COOKING» sono utilizzati abitualmente nel mercato di
riferimento: 1. https://www.sa.aristonchannel.com/en_GB/h/ariston-built-in-electric
oven:-inoxcolor,
self-cleaning—fa3-540-h-ix-a/f100158

  1. https://www.ubuy.ie/en/product/4D4UPUIF0-air-fryer-countertop-oven-pimiho-7-in
    1
    functionality-rotisserie-and-convection-oven-with-air-fry-roast-bake-dehydrate
    andwarm-wire-rack
  2. https://www.unox.com/en_ie/ovens/speed/commercial-speed-ovens/
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Pagina 3 di 4
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018986778 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 11
    Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Impianti per la produzione di vapore;
    apparecchi di refrigerazione; Dispositivi di cottura a induzione
    elettromagnetici; Fornelli elettrici; Forni a microonde [apparecchi di cottura];
    Forni a gas; Forni elettrici; Macchine da caffè elettriche; Apparecchi di cottura;
    Forni; Piani di cottura a incasso; Piani di cottura; Apparecchi a gas per
    cucinare; Cappe da cucina; cappe aspiranti; Piani di cottura a induzione; Piani
    di cottura a gas; Apparecchi combinati per induzione e aspirazione; Forni a
    vapore; Frigoriferi; apparecchi per l’essiccazione; Apparecchi di aerazione;
    Piastre elettriche di cottura; Aspiratori [ventilazione o condizionamento
    dell’aria]; Apparecchi ed impianti di raffreddamento.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 11
    Apparecchi di illuminazione; Impianti sanitari; Refrigeratori elettrici per vino;
    Refrigeratori elettrici per vino per uso domestico; Depuratori d’acqua;
    sterilizzatori; Sterilizzatori dell’aria; sterilizzatori d’acqua; filtri dell’aria; Impianti
    di climatizzazione; apparecchi per il ricircolo dell’aria; attrezzatura per il
    trattamento dell’aria; apparecchi di deodorazione.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio per materiali da pavimentazione: segno descrittivo

Trail per materiali da pavimentazione è un segno descrittivo. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei alla pavimentazione di sentieri.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/06/2024
*********** TORINO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

TRAIL
Marchio denominativo
/
ITALIA
In data 04/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 19
Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di
metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non
metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per
costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non
metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,
non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali
da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno;
pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, il consumatore medio, ma anche quello specializzato nel settore della
costruzione, di lingua inglese, attribuirebbe al segno il significato seguente: un
sentiero che attraversa una zona di campagna, montagna o foresta, spesso
realizzato o utilizzato per uno scopo particolare.
• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trail?q=trail_1

  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei
    alla pavimentazione di sentieri. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
    non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
    un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    • Si rileva inoltre che il concetto e l’attività di pavimentazione dei sentieri o dei cammini
    non sono un certamente astratti.
    Pagina 3 di 11
    Pagina 4 di 11
    Pagina 5 di 11
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/04/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

  1. Il richiedente ritiene che dal significato attribuito al termine inglese ‘Trail’, sia come
    indicato nel dizionario di lingua inglese Collins, sia come rilevato nei dizionari di
    lingua italiana Garzanti e Treccani, si debba evincere la caratteristica
    fondamentale di un ‘trail’, ossia quella di essere percorso accidentato, un
    passaggio naturale non creato dall’uomo. Pertanto, il segno non ha natura
    descrittiva e/o informativa in relazione ai prodotti in questione – trattandosi di
    materiali utilizzati ad esempio per pavimentazioni artificiali. Inoltre, il richiedente
    ribadisce che non vi è alcun riferimento ai prodotti in questione dal momento che
    essi sono destinati ad essere utilizzati in contesti ‘artificiali’ e la denominazione del
    segno, invece, evoca l’asperità e la naturalità dei sentieri.
  2. Il richiedente afferma che anche un grado minimo di distintività è sufficiente per
    evitare l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b), RMUE e che i risultati della ricerca indicati dall’Ufficio, non sono
    pertinenti e sufficienti a provare che il segno sia del tutto privo di distintività, dato
    che sebbene in alcune zone vi siano sentieri pavimentati, in ogni caso questi tipi
    sarebbero delle eccezioni. Infatti, in particolare, il richiedente afferma che tale
    Pagina 6 di 11
    argomentazione non è provata da quest’ultima circostanza dal momento che
    questi sentieri pavimentati di carattere eccezionale si troverebbero all’interno del
    Parco Nazionale dei Picos, parco situato in Spagna e non in un paese europeo di
    lingua anglofona.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    In relazione alle argomentazioni del punto 1., il significato dell’elemento ‘Trail’, come indicato
    dall’Ufficio nella lettera d’obiezione, è chiaro e si riferisce al termine sentiero, che
    ricomprende in sé tutti i vari tipi di passaggi e percorsi naturali e/o artificiali. Ad ogni modo, si
    evidenzia il fatto che anche i passaggi cosiddetti naturali, ossia i cammini e sentieri di
    campagna e/o montagna e/o forestali, possono essere sono anch’essi il risultato di
    un’attività umana, poiché un sentiero è il risultato di un passaggio continuo di uomini e/o
    Pagina 7 di 11
    animali e inoltre esso, come dimostrato e come reiterato nella presente decisione (infra),
    può essere il risultato di una vera e propria realizzazione di pavimentazione. In altre parole, il
    fatto che si tratti di un percorso accidentato e/o comunque nella natura, come sottolinea il
    richiedente, non vuol dire che tale via o cammino non possa essere pavimentato.
    Per completezza, si rileva che poiché il pubblico di riferimento è quello di lingua inglese
    dell’Unione, il significato de termine in lingua italiana è irrilevante, sebbene esso sia identico
    a quello in lingua inglese.
    Pertanto, le argomentazioni di cui al punto 1. debbono essere rigettate.
    Per quanto riguarda le argomentazioni al punto 2, è evidente che la circostanza che il Parco
    Nazionale dei Picos sia situato in Spagna è del tutto irrilevante. A tal proposito, la
    geolocalizzazione del sito in questione non influenza in alcun modo la percezione del segno
    da parte del pubblico di riferimento e ad ogni qual modo, si rileva che i risultati nella lettera
    d’obiezione relativi al Parco Nazionale dei Picos sono stati forniti in lingua inglese e pertanto
    sono scritti e pensati per tale tipo di pubblico. Inoltre, in relazione al fatto che tale esempio
    non sarebbe sufficiente a dimostrare che vi siano sentieri pavimentati o che si tratti
    solamente di casi eccezionali, qui di seguito si riportano altri risultati di vari tipi di sentieri
    pavimentati presenti in Irlanda, il principale paese dell’Unione Europea di lingua anglofona:

  • Informazione estratta da All trails il 25/06/2024 all’indirizzo
    https://www.alltrails.com/ireland/paved
    (Traduzione libera dell’Ufficio: I migliori sentieri asfaltati in Irlanda
    4.570 recensioni
    Esplora i sentieri asfaltati più popolari in Irlanda con mappe dei sentieri e
    indicazioni stradali curate a mano, oltre a recensioni dettagliate e foto di
    escursionisti, campeggiatori e amanti della natura come te.)
    • Informazione
    estratte
    da
    Discover
    Ireland
    il
    https://www.discoverireland.ie/guides/ireland-best-cycling-routes
    25/06/2024
    Pagina 8 di 11
    (Traduzione libera dell’Ufficio: Una spettacolare pista ciclabile e pedonale
    pavimentata di 46 km lungo una vecchia linea ferroviaria, la Waterford
    Greenway si estende dalle banchine della città più antica d’Irlanda,
    Waterford, fino alla vivace cittadina balneare di Dungarvan. Fermatevi a
    Mount Congreve e visitate quello che molti considerano uno dei grandi
    giardini del mondo, oltre a insediamenti vichinghi, un castello normanno, un
    fantastico caffè e stazioni ferroviarie abbandonate lungo il percorso.)
  • Informazioni estratte da All trails il 25/06/2024 all’indirizzo
    https://www.alltrails.com/ireland/paved
    Pagina 9 di 11
    (Traduzione libera dell’Ufficio:
    Domande frequenti sui sentieri asfaltati in Irlanda Quali parchi nazionali in Irlanda
    hanno sentieri asfaltati?
    Gli escursionisti di AllTrails.com raccomandano diversi parchi nazionali popolari in
    Irlanda. Il Parco nazionale di Wicklow Mountains ospita 1 percorso asfaltato con una
    valutazione media di 4,3 stelle da 145 recensioni della comunità.
    Qual è il sentiero asfaltato più lungo d’Irlanda?
    Secondo AllTrails.com, il percorso asfaltato più lungo in Irlanda è il Kingfisher Cycle
    Trail – Southern Loop. La lunghezza stimata di questo percorso è di 249,0 km.
    Qual è il percorso asfaltato con il maggior dislivello in Irlanda?
    Irlanda: Con un’ascesa di 5.577 m, Kingfisher Cycle Trail – Southern Loop ha il
    maggior dislivello di tutti i percorsi asfaltati dell’area. La prossima salita più alta per i
    sentieri asfaltati è Carrick-on-Shannon and Derrylin Loop con 5.153 m di dislivello.)
    Nel caso in esame è dunque evidente che il significato del termine ‘trail’ in relazione ai
    prodotti in questione, può essere riferito a sentieri, percorsi e/o cammini in senso lato. In tal
    senso, il concetto di sentiero pavimentato è usato in lingua inglese, come sopra dimostrato.
    Per completezza si precisa che secondo la giurisprudenza costante e consolidata il fatto che
    il segno o la combinazione di cui si chiede la registrazione non sia di uso comune non
    induce necessariamente a concludere che sia intrinsecamente distintivo in relazione ai
    prodotti e servizi in questione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono
    esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
    commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione,
    il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
    prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». (enfasi aggiunta)
    Pagina 10 di 11
    Alla luce di quanto sopra, quand’anche l’Ufficio non fosse stato in grado di dimostrare che
    esistono sentieri pavimentati e che pertanto il segno descrive una caratteristica dei prodotti
    (quella di poter essere usati per pavimentare sentieri), il segno sarebbe comunque
    descrittivo di una caratteristica dei prodotti poiché la pavimentazione di sentieri non è una
    circostanza fuori dell’ordinario.
    Se a ciò si aggiunge che per facilitare il passaggio a piedi o in biciletta, esistono numerosi
    sentieri (trail[s]) pavimentati, non si può che concludere che il segno è descrittivo di una
    caratteristica dei prodotti come spiegato nella lettera di obiezione e nella presente decisione.
    Pertanto, anche le argomentazioni al punto 2. debbono essere rigettate.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951975 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 19
    Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di
    metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non
    metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per
    costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non
    metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,
    non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali
    da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno;
    pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 19
    Angolari per coperture non metalliche; coperture non metalliche; listelli in
    legno; oggetti d’arte in pietra, in calcestruzzo o in marmo; parquets;
    rivestimenti in legno; rivestimenti per parati [costruzione] non metallici;
    rivestimenti, non metallici, per l’edilizia; statue in pietra, in calcestruzzo o in
    marmo; tasselli per parquets; coperture per tetti non metalliche; materiali da
    costruzione con qualità di insonorizzazione, non in metallo; pali non
    metallici; piastrelle per pareti, non di metallo; rivestimenti per muri
    [costruzione] non metallici; soffitti non metallici; statuette in pietra,
    calcestruzzo o in marmo; tegole non in metallo.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore della pasta ripiena, fresca e secca – Alicante 24 giugno 2024

“Il Pastaio toscano grandi sapori in pochi minuti” ad avviso dell’esaminatore è un segno descrittivo e non distintivo. Il consumatore percepirebbe il Pastaio come chi produce artigianalmente il prodotto pasta in Toscana. Dall’altro canto “grandi sapori in pochi minuti” sarebbe elogiativo delle caratteristiche di estrema qualità del prodotto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 20/06/2024
******** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018990607
T022217EM-01-RR/GC
IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN
POCHI MINUTI
Marchio denominativo
************* (MI)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 10/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Pasta ripiena; Pasta fresca; Pasta secca; Piatti pronti principalmente a base
di pasta; Piatti pronti asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste
alimentari; Pasta integrale; Pasta surgelata; Pasta alimentare; Insalata di
pasta; Sughi per pasta; Salse per pasta; Pasta con farciture; Conserve di
pasta; Pasta all’uovo; Pasta in fogli; Pasta di ceci; Pasta di riso; Pasta di
quinoa; Pasta di lenticchie; Pasta di grano saraceno; Piatti a base di pasta;
Snack principalmente a base di pasta; Piatti essenzialmente a base di
pasta; Prodotti essiccati a base di pasta; Pasta corta con sugo al formaggio;
Pasti preparati a base di pasta; Pasta di riso per uso culinario; Prodotti in
scatola a base di pasta; Pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi;
Gnocchi di pasta in stile coreano [mandu]; Piatti liofilizzati con pasta come
ingrediente principale; Piatti surgelati principalmente a base di pasta; Pasta
lievitata con ripieni di carne; Pasta lievitata con ripieni alle verdure.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al
segno il significato seguente: da un lato ‘la persona, proveniente dalla Toscana, che
produce artigianalmente e vende al dettaglio pasta alimentare fresca’, dall’altro
‘sensazioni di grandi qualità prodotte dalle sostanze commestibili in poco tempo’.
I suddetti significati dei termini «IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN
POCHI MINUTI», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti
riferimenti
di
dizionario:
https://dizionario.internazionale.it/parola/il
https://dizionario.internazionale.it/parola/pastaio
https://dizionario.internazionale.it/parola/toscano
https://dizionario.internazionale.it/parola/grande
https://dizionario.internazionale.it/parola/sapore
https://dizionario.internazionale.it/parola/in
https://dizionario.internazionale.it/parola/poco
https://dizionario.internazionale.it/parola/minuto .
,
,
,
,
,
,
,
Da un lato i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti alimentari di riferimento sono prodotti da un artigiano
toscano specializzato nella produzione e nella vendita pasta alimentare. Pertanto, il
segno descrive la provenienza in senso lato/il produttore dei prodotti e la sua origine
geografica.–
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
Va peraltro notato che per quanto concerne in particolare la dicitura ‘GRANDI
SAPORI IN POCHI MINUTI’ il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno
nessuna indicazione dell’origine commerciale. Essa verrà semplicemente interpretata
come un’espressione promozionale elogiativa, la cui funzione è di esprimere degli
aspetti positivi dei prodotti, ovvero che sono in grado di offrire delle sensazioni
gustative eccellenti in un breve spazio di tempo (ad esempio perché il tempo di
cottura dei prodotti è alquanto ridotto).
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Pagina 3 di 3
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018990607 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Istruzione e corsi nell’ambito della cucina – segno non distintivo 10-06-2024

enjoycooking.com verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come “Divertirsi a cucinare” e per l’esaminatore europea non sarebbe distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/06/2024
*************
************
Roma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
enjoycooking.com
Marchio denominativo
************* Roma
ITALIA
In data 05/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 25
Classe 41
Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
articoli di cappelleria.
Accademie [educazione]; Attività di formazione; Attività ricreative e di
formazione; Conduzione di corsi di istruzione; Conduzione di corsi didattici;
Conduzione di corsi per corrispondenza; Conduzione di lezioni; Corsi di
formazione; Corsi per corrispondenza; Diffusione di materiale didattico;
Dimostrazioni per scopo didattico; Educazione; Elaborazione di corsi di
formazione e di esami; Elaborazione di manuali didattici; Eventi per la
degustazione di vino a fini educativi; Formazione del personale; Formazione
di annunciatori di brindisi; Formazione di personale in materia di tecnologia
alimentare; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in
materia di prevenzione sanitaria e di integratori alimentari; Fornitura di corsi
d’istruzione; Formazione professionale; Formazione tecnica in materia di
igiene; Fornitura di corsi di formazione nel campo della dietetica e della cura
della salute; Fornitura di esami e prove didattici; Fornitura di formazione,
insegnamento e lezioni; Fornitura di servizi di formazione online; Gestione di
servizi didattici; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Istruzione
in materia di galateo; Istruzione in materia di diete [non medica]; Istruzione
sotto forma di scuole per corrispondenza; Organizzazione di attività
didattiche; Organizzazione di attività di formazione; Organizzazione di corsi
d’istruzione tecnica; Organizzazione di corsi d’istruzione; Organizzazione di
corsi di formazione; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi di
apprendimento programmati; Organizzazione di corsi mediante metodi di
apprendimento a distanza; Organizzazione di corsi per corrispondenza;
Istruzione in materia di erogazione di servizi di ristorazione; Organizzazione e
conduzione di seminari di formazione; Organizzazione e realizzazione di
tutorial;
Organizzazione e realizzazione di corsi d’insegnamento;
Organizzazione e realizzazione di lezioni; Servizi d’istruzione in materia di
igiene; Servizi d’istruzione in materia di soddisfazione del cliente; Servizi
d’istruzione in materia di formazione professionale; Servizi d’istruzione
riguardanti l’attività di cameriere; Servizi di accademie [istruzione]; Servizi di
degustazione di vini [formazione]; Servizi di educazione forniti da assistenti
dedicati a esigenze especifiche; Servizi educativi relativi alla cucina
giapponese; Servizi per l’organizzazione di programmi d’insegnamento;
Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione; Educazione e
formazione; Fornitura di servizi di formazione in materia di igiene per
l’industria del catering; Organizzazione di lezioni; Istruzione riguardante la
cucina.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
divertirsi a cucinare. Il suddetto significato dei termini «enjoycooking.com», di cui il
marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins, estratti
in data 05/12/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enjoy
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cooking
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/com
− Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «enjoycooking.com» semplicemente
come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi hanno
come scopo il piacere e il divertimento in cucina. Il pubblico di riferimento tenderebbe
a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente
come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e
servizi, nonché il loro fine.
− Benché il segno riproduca i termini «enjoy» e «cooking» combinati in una sola
parola, tale combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non
conferisce al marchio nel suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la
combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non
conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno, considerato
nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si richiede la protezione, da
quelli di altre imprese.
Pagina 3 di 8
− Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti e
servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi.
− In questo contesto, i risultati di una ricerca su Internet condotta in data 05/12/2023, e
accessibili agli indirizzi sottostanti, hanno dimostrato che i termini «enjoy cooking»
sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento:
https://thebigswich.com/blog/how-to-enjoy-cooking-in-6-simple-steps
https://delishably.com/food-industry/You-Can-Cook-Too
https://www.becomingminimalist.com/yum-yum/
Sebbene il segno contenga il suffisso di dominio di primo livello «.com», tale elemento non
conferisce al marchio nel suo complesso alcun carattere distintivo, poiché si limita a indicare
il
ai
luogo in cui le informazioni sono disponibili su Internet. Di conseguenza,
complessivamente nulla nel marchio indica che possa svolgere la sua funzione essenziale in
relazione
prodotti
e servizi per i quali è richiesta la tutela.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/01/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. La dicitura «enjoycooking.com» non è né evocativa né descrittiva dei servizi
    compresi nella classe 41, poiché nulla, all’interno della dicitura, costituisce un
    riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per
    l’acquisizione di competenze in cucina. In tal senso, non sembra ragionevole
    affermare che il pubblico di riferimento percepirebbe la dicitura
    «enjoycooking.com» come puramente elogiativa del servizio accademico che si
    intende rendere. Diverso sarebbe stato se la dicitura avesse riportato, ad esempio,
    il verbo learn o il sostantivo accademy, associato ai termini enjoy cooking, per
    servizi relativi all’organizzazione di corsi di cucina. Secondo il richiedente, dicitura
    «enjoycooking.com» non sarebbe tanto meno descrittiva dei prodotti contenuti
    nella classe 25.
  2. Quanto poi agli esempi estratti da Internet e riportati dall’Ufficio, si nota che in
    nessuno dei due casi vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare.
    Difatti, in entrambi i casi, i riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli
    sul come divertirsi a cucinare. Pertanto, sembra senza riscontro fattuale
    l’affermazione che la dicitura sia abitualmente impiegata nel mercato di riferimento
    (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e pertanto non atta a
    distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.
  3. Quanto all’estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che
    nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di
    adottare un’infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere,
    innovare e distinguersi proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio
    lampante è il marchio Booking.com.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Pagina 4 di 8
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Slogan
    pubblicitari sono suscettibili di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE, se il pubblico di riferimento li percepisce solo come una semplice formula
    promozionale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 25).
    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
    d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
    pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
    del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
    People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
    EU:T:2003:183, § 21).
  4. Sulla distintività intrinseca del segno
    Il richiedente ritiene che la dicitura «enjoycooking.com» non sarebbe né evocativa né
    descrittiva dei servizi compresi nella classe 41, poiché nulla, all’interno della dicitura,
    costituisce un riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per
    l’acquisizione di competenze in cucina.
    In realtà, il segno in esame è stato obiettato per la sua mancanza di distintività, e non per il
    suo carattere descrittivo o evocativo. Il segno difetta di carattere distintivo in quanto, benché
    non avente un significato descrittivo esclusivo e diretto, rappresenta un mero slogan con cui
    si indica che i servizi della classe 41 hanno come scopo il piacere e il divertimento in cucina.
    Pagina 5 di 8
    Posto alternativamente, frequentando i corsi indicati nella classe 41, il consumatore
    imparerà a cucinare divertendosi, o proverà piacere nella cucina. In tale senso, lo slogan è
    motivante e lodativo, perché incita il consumatore ad accedere ai servizi del richiedente in
    quanto saranno fonte di divertimento.
    Anche se un segno potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi
    interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, lo stesso potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito dal
    pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei
    prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. In questo caso, il pubblico di
    riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale,
    ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei
    servizi, nonché il loro fine.
    Non vi è nulla nel segno «enjoycooking.com», al di là dell’ovvio significato elogiativo che
    promuove i prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di riferimento di
    memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in relazione ai
    prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L’Ufficio sostiene che il marchio
    denominativo «enjoycooking.com», senza alcun elemento verbale o grafico aggiuntivo, non
    è in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al consumatore che
    utilizza i prodotti e i servizi in questione di ripetere l’esperienza, qualora questa si riveli
    positiva, oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell’acquisto successivo
    [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
    Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del segno contestato che
    possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda
    da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un’indicazione
    elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione della Commissione di
    ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
    Per ciò che concerne i prodotti della classe 25, importa comprendere che i capi
    d’abbigliamento ivi indicati sono una categoria generale nella quale vengono inseriti
    l’abbigliamento, le calzature e la cappelleria che vengono utilizzati specificatamente in
    cucina, nella specie i cappelli da cuoco, nonché le giacche, i pantaloni, i grembiuli, i foulard,
    le scarpe, ecc.
    Pertanto, tali prodotti sono considerati ausiliari dei corsi di cucina poiché i primi sono
    destinati a essere utilizzati nell’atto di cucinare e possono essere venduti congiuntamente ai
    suddetti corsi. Ne consegue che, poiché la domanda risulta essere non distintiva dei
    principali servizi, è logicamente anche non distintiva dei prodotti ausiliari, che ne sono
    strettamente correlati.
  5. Sugli esempi estratti da Internet dall’Ufficio
    Il richiedente afferma che in nessuno dei due esempi estratti da Internet e riportati dall’Ufficio
    vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare. Difatti, in entrambi i casi, i
    riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli sul come divertirsi a cucinare.
    Pertanto, sembra senza riscontro fattuale l’affermazione che la dicitura sia abitualmente
    impiegata nel mercato di riferimento (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e
    pertanto non atta a distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.
    L’Ufficio dissente da tale affermazione in quanto i tre esempi dimostrano che l’espressione
    «enjoy cooking» è comunemente utilizzata per i corsi di cucina. Un corso di cucina null’altro
    Pagina 6 di 8
    è che un’attività di formazione, che può assumere differenti forme, come quella del corso
    accademico, workshop didattico o seminario, per citarne alcune. E tali sono i servizi
    rivendicati nella classe 41 come categorie generali.
    È incontestabile che, nella lingua inglese, la dicitura «enjoy cooking» è comunemente usata
    nell’ambito dei corsi di cucina. A riprova di ciò, e al fine di corroborare gli esempi forniti nella
    notifica dei motivi di rifiuto, si portano a conoscenza gli ulteriori esempi:
    https://www.massalagros.com/en/actividad/cooking-classes-chef/
    https://hellocooking.es/en/pastry-course-in-four-sessions-for-beginners/
    https://www.growcookenjoy.co.uk/
    Pagina 7 di 8
    È lampante che un’espressione come «enjoy cooking» non può assolvere alla funzione di
    distinguere i corsi di formazione, accademici o meno, del richiedente, da quelli dei suoi
    concorrenti nel mercato.
  6. Sulla distintività dell’estensione del nome di dominio «.com»
    Con riferimento all’estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che
    nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di adottare
    un’infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere, innovare e distinguersi
    proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio lampante ne sarebbe il marchio
    Booking.com.
    Per quanto riguarda la valutazione dell’identificatore «.com», è riconosciuto dalla
    giurisprudenza che, dal punto di vista del consumatore, esso non esclude la comprensione
    del segno nel suo complesso. I domini di primo livello come «.com» sono meri criteri di
    assegnazione regionali o organizzativi che non hanno alcun significato indipendente
    all’interno di un indirizzo Internet e spesso sono persino omessi nel nome abbreviato. Inoltre,
    molti browser aggiungono automaticamente tali domini di primo livello quando si inseriscono
    gli indirizzi Internet.
    Il dominio di secondo livello, in questo caso «enjoycooking», rappresenta l’unica parte di un
    indirizzo Internet che può essere costituita da una sequenza di lettere (o numeri) arbitraria e
    liberamente scelta. È prassi consolidata utilizzare indicazioni generiche come domini di
    secondo livello per facilitare un accesso più rapido e mirato alle informazioni di un
    determinato settore, alcune delle quali contengono ulteriori riferimenti e link a vari produttori.
    Un URL di questo tipo, come ad esempio «enjoycooking.com», spesso conduce a un sito
    web, o portale, che contiene informazioni su un determinato argomento, ma non ne rivela la
    fonte. Nel caso di un dominio di secondo livello, che può indicare caratteristiche generiche
    dei prodotti o servizi rivendicati, tale segno complessivo deve essere inteso solo come
    fornitura di informazioni corrispondenti attraverso tale indirizzo Internet (12/12/2007, T
    117/06, Suchen.de, EU:T:2007:385, § 44; 14/05/2013, T-244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, §
    29; 21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 29 et seq.; 22/05/2008, T
    254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 40; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM,
    EU:T:2016:366, § 24).
    Pertanto, è necessario affermare che la componente verbale «.com» sarà immediatamente
    riconosciuta dal pubblico di riferimento in nesso con un sito web, soprattutto perché
    preceduta da un punto. Si tratta di un elemento tecnico e generico il cui uso è necessario
    nella normale struttura dell’indirizzo di un sito Internet. Può anche indicare che i prodotti e i
    Pagina 8 di 8
    servizi oggetto della domanda di marchio possono essere ottenuti o visualizzati online, o
    sono legati a Internet (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22;
    28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 23-24).
    Di conseguenza, la presenza dell’elemento «.com» nel segno non può giustificare la
    conclusione che la combinazione «enjoycooking» sarebbe distintiva.
    La comparazione con il marchio Booking.com non giustifica, inoltre, la genericità del nome di
    dominio di primo livello «.com», così come l’assenza di carattere distintivo del segno
    «enjoycooking.com» nel suo complesso. Ciò nonostante, si fa presente che il marchio
    Booking.com è stato registrato a seguito di distintività acquisita tramite l’uso. Anche in tale
    segno l’aggiunta della componente verbale «.com» non sarebbe stata in grado di dotarlo di
    distintività intrinseca.
    Per tali ragioni, l’argomento del richiedente non può essere accolto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018952332 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore dei profumi – Alicante 30-05-2024

ROSE THERAPY verrebbe percepito dal consumatore come trattamento alle rose e ad avviso dell’esaminatore europeo è per questo motivo descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/05/2024
**************** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
Marchio figurativo
*********** BL
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/11/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3
Classe 5
Prodotti di profumeria; Oli essenziali; Prodotti cosmetici per la cura della
pelle; Prodotti per la cura dei capelli; saponi; saponette; creme
dermatologiche (non medicate); Dentifrici e collutori; strisce sbiancanti per i
denti; Prodotto per lucidare i denti; gel per sbiancare i denti; prodotti per la
cura dei denti; prodotti per la pulizia dei denti; cosmetici.
Preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose
per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico;
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Lozioni medicate per capelli; preparati farmaceutici per la cura dei capelli;
medicinali stimolanti della crescita dei capelli; integratori alimentari; collutori
medicati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “trattamento alle rose”. Ciò è
stato supportato da riferimenti di dizionario (informazione estratta da online Collins
English
dictionary
consultato
in
data
21/11/2023
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rose,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/therapy).
all’indirizzo
Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
contenente informazioni che i prodotti rivendicati nelle Classi 3 e 5 sono a base di
rosa, parti o estratti di rosa e servono al trattamento di un disturbo o di una
problematica. Nello specifico, i prodotti in Classe 3 sono profumi, cosmetici, saponi e
prodotti da toeletta e per l’igiene dentale che possono contenere rose o estratti di
rosa e servire come trattamento di bellezza o di uno specifico disturbo. A titolo di
mero esempio, il segno in esame potrebbe indicare che i prodotti in questione, come
ad esempio prodotti di profumeria, olii essenziali, cosmetici per la cura della pelle e
dei capelli, dentifrici, collutori, ecc., sono a base di parti o estratti di rosa e sfruttano
le sue proprietà lenitive, idratanti, astringenti e rilassanti per il trattamento di
determinate problematiche. Si pensi, ad esempio, profumi a base di rosa per
l’aromaterapia, a olii per il trattamento della secchezza della pelle ovvero a prodotti
per l’igiene dentale a base di rosa. —
Anche rispetto ai prodotti nella Classe 5 il segno informa che si riferiscono a
preparati farmaceutici che possono contenere estratti di rosa ed essere utilizzati per
il trattamento di specifiche patologie che possono avvantaggiarsi delle proprietà della
rosa. Ad esempio, integratori alimentari a base di principi attivi della rosa o sieri a
base di olio di rosa per la cura della pelle o dei capelli. Pertanto, nonostante alcuni
elementi figurativi costituiti da un disegno di un fiore di rosa, semplice e comune, che
rinforza il collegamento con il significato descrittivo espresso dagli elementi verbali, il
segno descrive la natura nonché le qualità e destinazione dei prodotti in questione.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni in
data 16/01/2024, concessa dall’Ufficio il 17/01/2024. Il richiedente ha successivamente
presentato le sue osservazioni il 20/03/2024. Poiché contenevano un riferimento non chiaro
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all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il 26/03/2024 l’Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire
entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all’acquisizione
di carattere distintivo in seguito all’uso. In data 28/03/2024 il richiedente ha confermato che
la richiesta era da considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente possono
essere sintetizzate come segue.

  1. Il pubblico che ha dimestichezza con la lingua inglese individuerà in ‘TERAPIA DELLA
    ROSA’ il significato del segno. I risultati più frequenti su internet per tale espressione italiana
    attengono alla cura delle rose (Allegato 1), non quindi a una cura a base di rose. Ciò
    consente di escludere che il pubblico di riferimento percepisca immediatamente il marchio in
    esame come descrittivo dei prodotti rivendicati.
  2. L’Ufficio non ha tenuto in sufficiente considerazione il ruolo del disegno di rosa stilizzata
    posto al di sopra della parte denominativa. Pur trattandosi di un disegno che evoca la rosa,
    per dimensione e posizione esso incide in modo rilevante sulla impressione complessiva
    suscitata dal marchio. Tale componente, proprio per il fatto di rappresentare una rosa
    stilizzata, costituisce una componente distintiva.
  3. Il marchio in esame è divenuto distintivo in ragione dell’uso, intensivo ed estensivo, posto
    in essere Italia, Austria e Francia. ‘ROSE THERAPY’ contraddistingue una linea di prodotti
    antietà che comprende creme, maschere, infusi, sieri e trattamenti notte, venduta anche in
    Germania. Sono prodotti gli Allegati 2-9.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    1) Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo intrinseco
    Considerazioni preliminari
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE:
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    ‘persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi’
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Pubblico rilevante
    Il marchio richiesto “
    ” comprende parole inglesi e, pertanto, nel rilievo provvisorio
    l’Ufficio ha stabilito che il consumatore di riferimento è la parte anglofona del pubblico
    dell’Unione Europea. Ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua
    ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi
    e della Finlandia, dove la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è
    un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Tale pubblico include
    parimenti quello di Cipro, dove l’inglese era l’unica lingua ufficiale fino al 1960, e che
    continua ad essere parlato da una parte significativa della sua popolazione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea e
    deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2,
    RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per
    una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo per la maggior parte dei
    consumatori dell’UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia
    descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE
    (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
    Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
    inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
    Carattere descrittivo del segno
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    L’Ufficio non riesce trovare alcun elemento distintivo per il consumatore di riferimento di
    lingua inglese nel marchio “
    ” in relazione ai prodotti cosmetici e di profumeria,
    ecc., nella Classe 3 e ai preparati farmaceutici e medicamentosi, ecc. nella Classe 5. Il
    segno è costituito da una combinazione grammaticalmente corretta di parole con un
    significato chiaramente comprensibile, che è descrittivo in relazione ai prodotti, poiché
    informa chiaramente e immediatamente rispetto alla natura o tipo (“THERAPY”) e a
    caratteristiche dei prodotti come ingredienti/contenuto o destinazione/effetto (“ROSE”) dei
    prodotti. Il titolare non ha sostenuto in modo convincente che il segno non è descrittivo in
    relazione ai prodotti contestati.
  4. Il richiedente sostiene che i consumatori di lingua inglese o che conoscono l’inglese non
    percepiranno il significato descrittivo del segno in quanto i risultati più frequenti su internet
    per la traduzione in italiano (TERAPIA DELLE ROSE) di ‘ROSE THERAPY’ attengono alla
    cura della pianta delle rose e del relativo fiore, come documentato in Allegato 1.
    L’Ufficio ritiene che tale argomentazione sia errata e fuorviante. Il marchio in esame è in
    lingua inglese e ciò che rileva è il suo uso in tale lingua nonché la percezione da parte del
    consumatore di lingua inglese della versione originale ‘ROSE THERAPY’. Traducendo il
    termine in italiano e verificando l’uso di quest’ultimo si perde la connessione tra segno
    originale in inglese e pubblico rilevante di lingua inglese. Pertanto, l’argomento è irrilevante e
    respinto. Per completezza, preme rilevare che anche rispetto alla traduzione in italiano vi
    sono numerosi risultati nell’Allegato 1 che si riferiscono a cure cosmetiche e medicamentose
    a base di rose. Pertanto, la connessione immediata e diretta tra segno e prodotti è
    confermata anche rispetto alla traduzione in italiano e l’argomento sarebbe comunque
    respinto.
    Anche qualora il segno avesse più significati diversi da quello indicato dall’Ufficio, perché un
    marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE:
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
    Carattere non distintivo del segno
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo è anche privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo
    descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
    prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T
    190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
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  5. L’elemento figurativo nel segno, costituito da una rosa stilizzata non impedisce al
    consumatore inglese di riferimento, di cogliere il senso compiuto e descrittivo della
    combinazione di parole “ROSE THERAPY” quale trattamento o terapia che contiene o usa
    rose, estratti di rose. L’elemento figurativo in realtà rafforza il significato descrittivo veicolato
    dagli elementi verbali del segno in quanto rappresenta lo stesso concetto del primo termine
    ‘ROSA’. La stilizzazione è semplice e comune e non distrae dal senso descrittivo dei termini
    del marchio.
    Conclusione
    Per le ragioni esposte e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e
    dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 018951163 «
    » è
    dichiarata descrittiva e non distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in
    Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di
    Cipro, per tutti i prodotti oggetto della domanda.
    2) Assenza di acquisito carattere distintivo in seguito all’uso
    Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
    del 20/03/2024, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
    aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
    principale.
    L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
    carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
    chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
    A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’acquisizione di
    carattere distintivo in seguito all’uso il 20/03/2024.
    Le prove di cui tenere conto sono in particolare le seguenti:
    Allegati 2-4 – Materiale promozionale e commerciale relativo al mercato italiano, austriaco e
    francese
    Allegato 5 – ricerca effettuata on line sulle parole chiave ROSE THERAPY
    Allegato 6 – fatturato di vendita
    Allegato 7 – le fatture relative alla vendita dei prodotti in Francia e Germania
    Allegato 8-9 – Presentazione e pagamento della campagna pubblicitaria ottobre/dicembre
    2023 per la linea ROSE THERAPY presso le principali piattaforme di Meta per la Francia
    Valutazione delle prove
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione
    indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non
    ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi
    per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è
    stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il
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    segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico
    di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un
    servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza
    giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti
    all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi
    oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di
    evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
    economico […].
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
    seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del
    pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come
    provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione
    relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata
    soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed
    astratti, ad esempio come percentuali determinate […].
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di
    tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne
    era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
    dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare,
    la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la
    durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per
    promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
    proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di
    camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla
    scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa
    di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa
    determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […].
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
    compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai
    prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in
    considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei
    prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e
    avveduto […]
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo
    in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di
    marchio dell’Unione europea, avvenuta il 15/11/2023. I documenti presentati corrispondono
    prevalentemente a un periodo precedente a tale data.
    Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
    dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
    Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
    distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
    essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    Pagina 8 di 9
    EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
    et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
    carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
    aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
    noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
    Come indicato nella comunicazione del 22/11/2023, il pubblico di riferimento in questo caso
    è il pubblico lingua inglese. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
    3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in
    tutti i territori di lingua inglese dell’Unione europea, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il
    pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro.
    L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una
    distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini
    demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
    Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e ‘prove
    secondarie’ (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono
    meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06,
    Texture of superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano
    servire a corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
    L’Ufficio ritiene che le prove presentate dal richiedente non soddisfino i requisiti per stabilire
    il carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE per il marchio in
    esame, in quanto non includono alcuna prova diretta e le prove secondarie si riferiscono
    principalmente a paesi dell’Unione europea diversi da quelli in cui era privo di carattere
    distintivo ad initio.
    Le prove secondarie depositate sono relative principalmente a Italia o a paesi non anglofoni
    (Francia, Austria, Germania). Si tratta in particolare di: pochissimo materiale promozionale e
    commerciale da cui peraltro non si evince né luogo di distribuzione né anno di riferimento;
    indicazioni di fatturato, da cui non si evince anno, territori di riferimento, né che il marchio ad
    esso collegato sia quello figurativo in esame; alcune fatture per Francia e Austria (in cui non
    appare il marchio né riferimenti chiari ad esso); una campagna pubblicitaria per la sola
    Francia nell’ultimo quadrimestre del 2023 (che è dunque irrilevante territorialmente e
    temporalmente). Pertanto, l’estensione territoriale e la rilevanza della prova sono insufficienti
    rispetto ai territori di lingua inglese dell’Unione europea.
    Alla luce di quanto precede, in assenza di ulteriore documentazione (come ad esempio
    indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre
    associazioni di categoria e professionali dei paesi membri anglofoni dell’Unione europea,
    quote di mercato detenute, ecc.), i documenti a sostegno presentati dal richiedente, che si
    caratterizzano tutti come territorialmente irrilevanti e di tipo indiretto o secondario, non
    assolvono l’onere di provare l’acquisto del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio
    oggetto di domanda, neanche considerati congiuntamente.
    Conclusione
    Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
    rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
    richiesto.
    IV. Conclusioni
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    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951163 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Marchio non distintivo per eventi culturali e fornitura strutture per eventi – Alicante 27-05-2024

Big theatre ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo per un segno che che vuole identificare servizi culturali e fornitura di attrezzature e strutture per eventi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/05/2024
********** MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
********* MILANO
ITALIA
In data 02/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41
Amministrazione [organizzazione] di attività culturali; Produzione di contenuti
audiovisivi e multimediali, e fotografia; Organizzazione di conferenze,
esposizioni e concorsi; Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità;
Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e
montaggio cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e
cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Fornitura di
strutture di registrazione; Fornitura di studi audio o video; Produzione
cinematografica; Montaggio di pellicole cinematografiche; Montaggio di
pellicole (fotografiche); Produzione di pellicole video; Produzione di
presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore, cinematografiche, video e
televisive; Produzione radiofonica, cinematografica e televisiva; Studi di
registrazione, cinematografici, video e televisivi; Organizzazione di eventi
culturali
e artistici; Organizzazione di eventi di intrattenimento;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature video; Noleggio
di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione di eventi
ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di strutture
ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di
intrattenimento.
Classe 43
Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per
convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e
seminari.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obiettati, attribuirebbe
al segno il significato di ‘teatro grande, famoso’. Ciò è stato supportato da riferimenti
di dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary in data
02/01/2024
all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/big,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/theater).
Nel contesto in esame l’espressione «BIG THEATER» è ampiamente usata per
riferirsi ad un teatro di grandi dimensioni o importante, celebre, come emerso da una
ricerca su Internet effettuata in data 02/01/2024:

  1. https://www.architonic.com/en/project/archattacka-plywood-theatre/20144538,
  2. https://thejournal.dimanchecreative.com/on-the-process-aliza-ma-the-metrograph/
  3. https://www.blipfoto.com/entry/3175113471389861771
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi sono relativi a o svolti presso un teatro di grandi dimensioni o un teatro
    importante, come ad esempio, nella Classe 41, Organizzazione di conferenze,
    esposizioni e concorsi svolti in teatri famosi o grandi, affitto di locali per concerti che
    consistono in edifici con palcoscenico, di dimensioni considerevoli, Composizione
    fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi che abbiano
    ad oggetto o si svolgano in teatri maestosi o celebri oppure, nella Classe 43,
    Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per convegni che
    vengono effettuati in teatri grandi o noti. Pertanto, nonostante alcuni elementi
    Pagina 3 di 4
    stilizzati costituiti da una semplice e comune grafia nera maiuscola, il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità,
    destinazione, o altre caratteristiche, quali oggetto o contenuto dei servizi.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni il
    26/02/2024, concessa dall’Ufficio con comunicazione del 26/02/2024.
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018942739 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 41
    Classe 43
    Servizi relativi a educazione e divertimento; Amministrazione [organizzazione]
    di attività culturali; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e
    fotografia;
    Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi;
    Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità; Organizzazione di
    conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e montaggio
    cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e
    cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Creazione di
    format per programmi televisivi; Fornitura di strutture di registrazione;
    Fornitura di studi audio o video; Produzione cinematografica; Montaggio di
    pellicole cinematografiche; Montaggio di pellicole (fotografiche); Produzione di
    pellicole video; Produzione di presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore,
    cinematografiche, video e televisive; Produzione radiofonica, cinematografica
    e televisiva; Studi di registrazione, cinematografici, video e televisivi;
    Organizzazione di eventi culturali e artistici; Organizzazione di eventi di
    intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature
    video; Noleggio di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione
    di eventi ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di
    strutture ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di
    intrattenimento.
    Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per
    Pagina 4 di 4
    convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e
    seminari.
    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
    Classe 41
    Servizi relativi a sport; Fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili,
    tramite Internet; Fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un
    sito web; Fornitura di servizi di studi di registrazione; Fornitura di servizi di
    videoregistrazione automatizzati; Montaggio di programmi radiofonici;
    Preparazione di programmi radiofonici e televisivi; Produzione di
    intrattenimento audio; Produzione di video musicali; Servizi di studi televisivi;
    Servizi di studi di registrazione video; Servizi di fotografia; Organizzazione di
    eventi sportivi; Noleggio di macchine e apparecchi cinematografici; Noleggio
    di macchine fotografiche; Produzioni televisive; Servizi offerti da parchi di
    divertimento su tematiche relative a produzioni televisive; Locazione di
    attrezzature televisive per l compressione interattiva e digitale; Pubblicazione
    di calendari di eventi; Formazione in materia di gestione immobiliare; Servizi
    di parchi sportivi; Servizi di parchi ricreativi; fornitura di studi audio e video
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio per una grappa – marchio non registrabile

Gràp pa ad avviso dell’esaminatore verrebbe inteso dal consumatore medio come acqua vite di vino e, seppur il segno sia stilizzato, non è sufficientemente originale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/05/2024
*********** Udine (UD)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018934856
P7-4809
Marchio figurativo
**********
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere
distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
“Grappa” (IG) acquavite di vinaccia e bevande distillate; tutti i sopra
menzionati prodotti conformi al disciplinare dell’indicazione geografica protetta
“grappa”.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
Acquavite di vino.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
− Il suddetto significato del termine «/gràp pa/», di cui il marchio è composto, è
supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 12/04/2023
e accessibili all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/grappa2/.
− I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti per i quali si richiede la protezione sono acquavite di vino, nota come
Grappa.
− È da notare che la stilizzazione del segno in oggetto segue le regole della
trascrizione fonologica e sillabica italiane e internazionali (IPA – Alfabeto fonetico
internazionale), in cui il termine trascritto viene posto fra lineette oblique e diviso
secondo le sillabe che lo compongono. Nel caso di specie, il termine grappa,
composto di due sillabe con accento sulla prima, affinché si pronunci «grappa» in
italiano si dovrebbe trascrivere come segue: /gràp pa/.
− Ciò è comprovato dai seguenti riferimenti internet, estratti in data 04/12/2023:
https://it.wiktionary.org/wiki/grappa
https://en.wiktionary.org/wiki/grappa
https://www.wordreference.com/definizione/grappa
− Pertanto, nonostante la stilizzazione conferita dalla trascrizione fonologica e sillabica,
il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
sulla specie dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
− Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Pagina 3 di 3
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 018934856 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Marchio europeo descrittivo – Alicante 29-04-2024

CIRCULAR MOBILITY SHARING tradotto “Che viaggia o si verifica secondo un ciclo” e “La capacità di muoversi fisicamente.

Il segno ad avviso dell’esaminatore è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 29/04/2024
********** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018966666
IAB/MM/CV/DB/40371
CIRCULAR MOBILITY SHARING
Marchio denominativo
************ Reggio Emilia (RE)
ITALIA
In data 08/02/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
Software e applicazioni scaricabili specializzati in materia di mobilità stradale,
tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti,
assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; software per il
controllo della sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico;
software aziendali interattivi; software per realtà virtuale; suite di programmi
software; software di formazione; software per connessione in rete;
pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; software per l’elaborazione di dati e
immagini per la creazione di modelli tridimensionali; applicazioni per uffici e
aziende; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari; software per
comunicazione, reti e reti sociali; podcast scaricabili.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 7
Classe 16
Classe 35
Classe 36
Classe 37
Rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri; riviste (periodici);
pubblicazioni periodiche.
Pianificazione e conduzione di fiere, esposizioni e presentazioni per scopi
economici o pubblicitari; servizi di pubblicità per la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; gestione
aziendale in materia di trasporti e consegne; gestione commerciale nel campo
dei servizi di trasporto e consegna; consulenza in materia di gestione
commerciale nel campo dei servizi di trasporto e consegna; servizi al dettaglio
in relazione a veicoli; servizi all’ingrosso in relazione a veicoli; servizi
pubblicitari, promozionali o di marketing inerenti a veicoli; servizi pubblicitari
relativi all’industria dei veicoli a motore; sondaggio di opinione; consulenza
relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di
dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; conduzione di interviste per analisi
qualitative di mercato; analisi della risposta del consumatore; definizione del
profilo di consumatori a scopo commerciale o di marketing; fornitura di
informazioni ai consumatori su prodotti e servizi; informazioni e consulenza
commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi; ricerche sui
consumatori; servizi pubblicitari relativi alla vendita di veicoli a motore;
conduzione di fiere campionarie nel settore automobilistico; fornitura di
informazioni su internet in relazione alla vendita di automobili; servizi di
vendita al dettaglio o all’ingrosso inerenti automobili; gestione aziendale di un
parco veicoli; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di veicoli, tramite
punti vendita, reti informatiche globali o siti web; pubblicità; gestione di affari
commerciali; promozione di prodotti e servizi di terzi; fornitura di prodotti e
servizi conto terzi; servizi di compravendita on-line conto terzi; stime,
valutazioni e perizie in materia di affari commerciali; organizzazione di eventi
a scopo commerciale e pubblicitario; organizzazione di eventi, esposizioni,
fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
Investimenti finanziari; servizi di ricerche economico-finanziarie; servizi
finanziari relativi a veicoli a motore; fornitura di servizi di raccolta fondi per
scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride
carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; fornitura di
informazioni inerenti alla valutazione di automobili usate; assicurazioni;
leasing di veicoli; mediazione di assicurazioni per veicoli; prestiti
[finanziamenti]; servizi assicurativi per veicoli; servizi di carte di credito e carte
di pagamento; servizi di pagamento elettronico; servizi di consulenza inerenti
le assicurazioni sui veicoli; servizi di finanziamento; servizi di garanzia per
veicoli; servizi finanziari per l’acquisto di veicoli.
Assistenza di veicoli in caso di guasti [riparazione]; organizzazione della
riparazione di veicoli terrestri a motore; rifornimento di carburante per veicoli
terrestri; riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; servizi di ricarica
per veicoli elettrici; installazione, manutenzione e riparazione di
apparecchiature e strumenti per misurazione, segnalazione e monitoraggio;
Pagina 3 di 7
informazioni dettagliate di automobili; manutenzione o riparazione di veicoli
automobilistici; assistenza per veicoli; lavaggio di veicoli; revisione di veicoli;
ricarica batterie per veicoli; servizi di rifornimento carburante di veicoli.
Classe 38
Classe 39
Classe 40
Classe 41
Classe 42
Servizi di conferenze web; fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali;
fornitura di forum di discussione su internet; consulenza in materia di
comunicazioni elettroniche; trasmissione online di pubblicazioni elettroniche;
comunicazione tramite reti virtuali private [vpn]; strutture virtuali per
l’interazione in tempo reale tra utenti di computer; trasmissione di podcast.
Fornitura di veicoli a noleggio per il trasporto di passeggeri; ispezione di
veicoli prima del trasporto; noleggio di automobili e veicoli; organizzazione del
noleggio di veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; recupero di veicoli; servizi
di noleggio di automobili e veicoli; servizi di trasporto veicoli; noleggio di
veicoli; servizi di car sharing; trasporto di persone con autovetture; fornitura
d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet;
organizzazione del noleggio di automobili; organizzazione del trasporto di
passeggeri in automobile; trasporto in automobile; assistenza in caso di
guasti di veicoli [servizi di rimozione]; servizi di autorimessa per veicoli; servizi
di prenotazione per noleggio di veicoli; servizi di rimorchio di veicoli in caso di
guasti; servizi di soccorso per veicoli; traino di veicoli; trasporto di veicoli.
Demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento smaltimento rifiuti [bonifica] da
rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi di riciclaggio.
Educazione e formazione in materia di mobilità stradale, tutela ambientale,
sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita
e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; programmi di sostenibilità ambientale
legati al settore automobilistico; corsi (formazione) in materia di mobilità
stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software,
investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili;
erogazione di corsi di formazione continua; corsi di formazione a distanza;
organizzazione e conduzione di convegni; organizzazione di workshop e
seminari; organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali;
organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; pubblicazione di
riviste per il consumatore; servizi editoriali; comunicazione e redazione di
testi; produzione di podcast; servizi d’intrattenimento forniti tramite una rete di
comunicazione globale.
Fornitura di informazioni tecnologiche sulle innovazioni ecologiche e a tutela
dell’ambiente; ricerche in materia di ecologia; campionamento per analisi
d’inquinamento; consulenza tecnica in materia di danni causati
dall’inquinamento; consulenza tecnica nella rilevazione dell’inquinamento;
servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento; servizi di
consulenza in materia di inquinamento ambientale; perizie ambientali;
Pagina 4 di 7
raccolta di informazioni in materia di ambiente; ricerca in tema di salvaguardia
e protezione ambientale; servizi di consulenza ambientale; servizi di
consulenza in materia di sicurezza dell’ambiente; servizi di ispezione e analisi
ambientale; servizi di monitoraggio ambientale; collaudo di veicoli;
progettazione di veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la
simulazione di veicoli; servizi di progettazione di veicoli; sviluppo di veicoli;
collaudi, certificazioni e controllo di qualità; consulenza in materia di controllo
qualità; controlli di qualità; realizzazione di verifiche per controllo qualità;
servizi di garanzia di qualità; servizi di verifica tecnica e controllo qualità; test
di qualità; valutazione della qualità; progettazione di automobili; servizi di
consulenza nel settore dello sviluppo tecnologico; ricerca e sviluppo
scientifici; servizi di ispezione di veicoli nuovi e usati per conto di compratori o
venditori di veicoli.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese
dell’Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente:
condivisione, uso o possesso, ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema
di mobilità che applica l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei
veicoli e, dall’altra, a ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di
tali veicoli, concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale,
accessibile, economica ed efficace.
Il suddetto significato dei termini «CIRCULAR», «MOBILITY» e «SHARING», di cui il
marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti.

  1. informazioni estratte da Circular City Funding Guide, in data 06/02/2024, all’indirizzo
    https://www.circularcityfundingguide.eu/circular-sector/mobility/
  2. informazioni estratte da VCÖ – Mobilität mit Zukunft, in data 06/02/2024, all’indirizzo
    https://vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/implementing-the-circular
    economy-in-mobility
  3. informazioni estratte da Intesa Sanpaolo, in data 06/02/2024, all’indirizzo
    https://group.intesasanpaolo.com/en/editorial-section/events-and
    projects/projects/sustainability/how-circular-mobility-will-change-cities
  4. informazioni estratte da News European Parliament, in data 01/02/2024, all’indirizzo
    https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/cir
    cular-economy-definition-importance-and-benefits
    Le informazioni di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione
    dell’8/02/2024.
    CIRCULAR ‘Travelling or occurring in a cycle’ (informazioni estratte da Collins, in
    data 24/01/2024,
    all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/circular).
    Pagina 5 di 7
    Traduzione
    dell’Ufficio
    MOBILITY
    Traduzione
    dell’Ufficio
    SHARING
    Traduzione
    dell’Ufficio
    Che viaggia o si verifica secondo un ciclo.
    ‘The ability to move physically’ (informazioni estratte da Collins, in
    data 24/01/2024, all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobility).
    La capacità di muoversi fisicamente.
    (Share) ‘If you share something with another person, you both have it, use it,
    or occupy it’ (informazioni estratte da, in data 24/01/2024, all’indirizzo ).
    Se si condivide qualcosa con un’altra persona, entrambi la possedete, la
    usate o la occupate.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti della classe 9, per esempio software aziendali interattivi; applicazioni scaricabili per
    uso su dispositivi cellulari, possono essere funzionali alla condivisione, uso o possesso,
    ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema di mobilità che applica
    l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei veicoli e, dall’altra, a
    ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di tali veicoli,
    concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale, accessibile,
    economica ed efficace. Per esempio, perché possono essere utilizzati da chi gestisce, o
    dall’utenza di, un sistema di trasporto multimodale, per esempio ai fini della condivisione dei
    mezzi di trasporto, ecc., nell’ambito di un sistema di mobilità che applica, per esempio,
    l’intelligenza artificiale per localizzare tali mezzi di trasporto.
    I prodotti della classe 9 quali, ad esempio, pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; podcast
    scaricabili, e della classe 16, invero rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri;
    riviste (periodici); pubblicazioni periodiche, nonché i servizi della classe 41, quali ad esempio
    servizi editoriali, possono avere ad oggetto la condivisione relativa a un sistema di mobilità
    che applica l’economia circolare, invero, un modello di produzione e consumo che si
    propone di prolungare il ciclo vitale dei prodotti. Per esempio, perché tali prodotti e servizi
    possono trattare in particolare della condivisione di biciclette elettriche, ecc., all’interno di un
    sistema di mobilità circolare, o essere specializzati in tema di progettazione, smaltimento di
    materiali, ecc., dei mezzi di trasporto in condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità
    circolare.
    Inoltre, i servizi della classe 35, ad esempio i servizi di pubblicità per la sensibilizzazione
    dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; conduzione di interviste
    per analisi qualitative di mercato; organizzazione di eventi a scopo commerciale e
    pubblicitario, nonché i servizi della classe 41, ad esempio organizzazione di workshop e
    seminari, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che
    applica l’economia circolare. Per esempio, perché sono servizi il cui scopo è diffondere,
    gestire, analizzare, migliorare, ecc., la condivisione di veicoli, ecc., all’interno di un sistema
    di mobilità multimodale e accessibile, favorendo il passaggio a veicoli elettrici intelligenti e a
    strade intelligenti.
    Pagina 6 di 7
    In aggiunta, i servizi della classe 35 come, ad esempio, servizi al dettaglio in relazione a
    veicoli, i servizi della classe 37, ad esempio riparazione, manutenzione e rifornimento di
    veicoli; lavaggio di veicoli; ricarica batterie per veicoli e i servizi della classe 39, ad esempio
    noleggio di automobili e veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; servizi di car sharing;
    fornitura d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet; organizzazione
    del noleggio di automobili, nonché i servizi della classe 42, ad esempio progettazione di
    veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la simulazione di veicoli; test di
    qualità, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che
    applica l’economia circolare. Per esempio, perché riguardano la gestione, il noleggio, la
    riparazione, ecc., di veicoli, ovvero mezzi di trasporto, da usare in condivisione all’interno di
    un sistema di mobilità circolare; oppure perché sono servizi per monitorare, ecc., tale
    condivisione all’interno di un sistema di trasporto pubblico automatizzato, per esempio per
    adattare la progettazione dei veicoli, ecc., o per gestire la loro riparazione.
    Similmente, i servizi della classe 36, per esempio investimenti finanziari; fornitura di servizi
    di raccolta fondi per scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride
    carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; servizi assicurativi per veicoli;
    servizi di pagamento elettronico possono essere destinati alla condivisione relativa a un
    sistema di mobilità circolare. Per esempio, perché specificamente strutturati per finanziare la
    creazione di percorsi per la circolazione, per esempio per gli spostamenti a piedi o in
    bicicletta, ecc., che privilegiano la condivisione dei veicoli; oppure perché sono servizi
    specificamente pensati per permettere l’acquisto, il noleggio, l’uso, ecc., di automobili, per
    esempio elettriche, ecc., condivise o da condividere all’interno di percorsi intermodali di un
    sistema di mobilità circolare.
    Analogamente, i servizi della classe 38, ad esempio consulenza in materia di comunicazioni
    elettroniche; trasmissione di podcast, possono essere specificamente ideati, strutturati, ecc.,
    per favorire o aiutare, o istruire sulla condivisione, per esempio di automobili elettriche, ecc.,
    nell’ambito di un sistema di mobilità circolare. Per esempio perché possono essere usati per
    gestire la comunicazione o trasmettere informazioni rispetto all’utenza di un sistema di
    mobilità che promuove una rete di trasporti pubblici ad alta densità, combinata con il
    trasporto elettrico, condiviso e automatizzato, e gli spostamenti a piedi e in bicicletta.
    Infine, i servizi della classe 40, invero demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento
    smaltimento rifiuti [bonifica] da rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi
    di riciclaggio, i servizi della classe 41, ad esempio programmi di sostenibilità ambientale
    legati al settore automobilistico, e i servizi della classe 42, ad esempio ricerche in materia di
    ecologia; servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento, possono essere
    relativi alla condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità circolare in quanto destinati, per
    esempio, allo smaltimento, o al riciclo, ecc., di materiali di produzione dei veicoli in
    condivisione; oppure perché sono servizi di ricerca o di consulenza che si propongono di
    prolungare il ciclo vitale, per esempio dei veicoli, ai fini della loro condivisione, progettandoli
    per garantire la durata, la possibilità di riparazione e il riciclo di materiali.
    Pertanto, il segno descrive l’oggetto e la destinazione, dei prodotti e servizi.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
    Pagina 7 di 7
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
    La richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte della richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 966 666 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Marchio non registrabile nel settore dei dispositivi elettrici – Alicante 30-04-2024

Il segno ad avviso dell’esaminatore europeo, seppur graficamente particolare, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/04/2024
************* Vicenza
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018951625
85.1286
Marchio figurativo
************* (VI)
ITALIA
In data 04/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 7
Classe 9
Gruppi elettrogeni; Generatori di energia elettrica; Gruppi di continuità
[macchine] per la generazione di energia elettrica.
Supercondensatori per accumulo di energia; Apparecchi e strumenti per l
´accumulazione e la riserva di energia; Blocchi di distribuzione di energia
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elettrica; Dispositivi elettrici di controllo per la gestione dell´energia;
Regolatori di energia.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
seguente: energia ecologica. I suddetti significati dei termini «ECO POWER», di cui il
marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power

  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
    »
    semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa e positiva
    che i prodotti sono in grado di produrre, accumulare, distribuire, regolare e
    controllare energia ecologica e/o che hanno caratteristiche tali da esser in grado di
    svolgere le menzionate funzioni in modo ecologico e dunque non dannoso o
    limitatamente dannoso per l’ambiente. Tali caratteristiche sono certamente
    desiderabili e ben viste dal pubblico consumatore, sia esso il grande pubblico o il
    consumatore specializzato. Lo sono ancor più in un’epoca dove la riduzione de Co2
    è auspicata e fomentata da governi e organizzazioni non governative di ogni tipo.
    Ecco perché, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
    elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
    • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di contro detti elementi rinforzano il
    concetto di energia pulita comunicata dalla parte verbale del segno. Di conseguenza,
    il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 02/02/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

  1. Il marchio è composto da diversi elementi figurativi fra loro combinati nella
    composizione e nei contrasti cromatici che il richiedente descrive come segue:
    Pagina 3 di 5 —-
    una figura stilizzata di spina il cui cavo è disposto lungo una semicirconferenza e si
    restringe;
    le parole ECO POWER disposte lungo il cavo a semicerchio;
    una ulteriore linea geometrica a semicerchio che si inspessisce trasformandosi in
    un’onda elettrica e poi in un fulmine creando un gioco grafico;
    una figura stilizzata di pila;
    una figura stilizzata di foglia che occupa l’intera altezza della pila.
  2. Nell’ambito della suddetta disposizione dei vari elementi il termine ECO POWER
    ha un impatto marginale poiché la parte figurativa è dominante.
  3. I prodotti oggetto di rifiuto sono destinati ad un pubblico professionale con un
    elevato livello di attenzione e, inoltre, la figura di una spina sarebbe inusuale per il
    pubblico specializzato poiché tali prodotti non includono spine ma solo cavi
    elettrici.
  4. Vengono indentificati 11 marchi registrati dall’ufficio che il richiedente ritiene
    comparabili.
    III. Motivazione
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    L’Ufficio ritiene che tutti gli elementi che compongono il segno in questione, non siano in
    grado di dotare il segno di capacità distintiva.
    In tal senso laddove l’immagine di una batteria, viene combinata con l’immagine di una
    scarica elettrica e di una spina e con il termine “power” il concetto di elettricità, che è
    comune a tutti i prodotti – poiché collegato a quello di energia – viene semplicemente
    rinforzato. Del pari la foglia rinforza il concetto di Ecologico – “ECO” presenti nell’elemento
    verbale.
    Pagina 4 di 5
    In tal senso una ricerca su Google utilizzando i termini “ECO + POWER + LOGO” effetuatat
    in data 26/04/2024:
    https://www.google.com/search?q=eco+%2B+power+%2B++logo&client=firefox-b
    e&sca_esv=779b01740ca52ec5&udm=2&biw=1252&bih=564&sxsrf=ACQVn0956a3YLzXrg
    LtQFNbIl_4Q_mcFwA
    %3A1714048421840&ei=pU0qZqTlMubYxc8P1JSr6Ag&ved=0ahUKEwjky776r92FAxVmbP
    EDHVTKCo0Q4dUDCBA&uact=5&oq=eco+%2B+power+%2B+
    +logo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE2VjbyArIHBvd2VyICsgIGxvZ28yBBAAGB4yBhAAGA
    UYHki8DVDEAVjEAXABeACQAQCYAU
    gAZQBqgEBMrgBA8gBAPgBAZgCA6ACmQHCAgYQABgHGB6YAwDiAwUSATEgQIgGAZI
    HATOgB4gC&sclient=gws-wiz-serp
    fornisce i seguenti risultati:
    L’ Ufficio rileva come i concetti di batteria, di foglia e di energia tramite il fulmine o la scarica
    elettrica e/o la spina siano estremamente inflazionati.
    Del pari sembra essere molto inflazionato il concetto di circolo, che introduce il concetto di
    circolarità e conseguentemente di rinnovabilità ed ecologicitá dell’energia o più propriamente
    delle sue fonti.
    Inoltre, la spina non indica necessariamente che i prodotti siano collegati all’elettricità alla
    rete elettrica, ma può altresì indicare che i prodotti forniscono elettricità/energia o la regolano
    o che comunque fanno parte di un sistema elettrico.
    Per ciò che concerne il pubblico destinatario dei prodotti, l’Ufficio contesta che si tratti
    solamente di un pubblico specializzato. È infatti sufficiente avere dei pannelli solari con
    batterie di accumulo ed inverter per essere proprietari del 90% dei prodotti rivendicati. Se poi
    si aggiunge un impianto di energia aerotermica, si è proprietari virtualmente del 100% dei
    prodotti.
    Ciò premesso, anche volendo accettare l’affermazione del richiedente, si ricorda che il fatto
    che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla
    media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione
    del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue
    necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di
    riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
    EU:C:2012:460, § 48).
    Si deve inoltre reiterare che il consumatore europeo – e di conseguenza anche quello di
    lingua inglese dell’Unione – è continuamente a contatto con informazioni e campagne volte a
    Pagina 5 di 5
    ridurre l’impatto che la produzione di energia ha sul Co2 in virtù della volontà dell’Unione
    Europea, fra gli altri, di ridurre drasticamente le emissioni di Co2 entro il 2035.
    Si deve dunque concludere che anche senza l’indicazione descrittiva ECO POWER, la parte
    grafica del segno di per sé, non è in grado di distinguere i prodotti rivendicati, poiché
    richiama in maniera banale i concetti di elettricità ed ecologicitá, come sopra esposto.
    A maggior ragione il segno non è distintivo nel momento in cui la combinazione degli
    elementi figurativi da cui è composto, reitera il concetto di energia ecologica convogliato
    dalla parte denominativa “ECO POWER”.
    Per ciò che concerne i marchi anteriori comparabili registrati dall’Ufficio si rileva che da un
    lato alcuni di essi sono molto risalenti nel tempo e dall’altro che la giurisprudenza
    consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
    marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
    quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
    marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Alla luce di tutto quanto sopra esposto le argomentazioni del richiedente debbono essere
    tutte rigettate.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951625 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.