Registrare un marchio per biscotti – marchio non registrabile

Biscotti della fortuna ad avviso dell’esaminatore, segno non distintivo, verrebbe percepito slogan di buon auspicio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/03/2025
*************** Forlì Cesena
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 27/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Biscotti.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
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La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: biscotti al cui interno vi sono piccoli pezzi di carta che riportano
massime, motti, proverbi, frasi divertenti con lo scopo di portare buona fortuna e buon
umore.
https://it.wikipedia.org/wiki/Biscotto_della_fortuna
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti sono biscotti croccanti con un piccolo pezzo di carta nascosto all’interno.
(conosciuto come ‘fortuna’. Il pezzo di carta contiene un messaggio di predizione, un motto,
etc. scritto con tono giocoso e di buon auspicio. Pertanto, nonostante alcuni elementi
stilizzati, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
sul tipo/specie dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. La dicitura ‘biscotti della fortuna’ è chiaramente leggibile. Il
carattere di stampa è alquanto semplice e banale e non è in grado di dotare di carattere
distintivo al segno. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
protezione.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il
richiedente ha presentato le sue osservazioni, l’11/10/2024 che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il marchio che chiediamo di registrare identifica effettivamente I biscotti con
    all’interno una frase portafortuna, esattamente come avete indicato tra I motivi di
    rifiuto. Nella vostra comunicazione riportate link e delle foto di prodotto che sono
    effettivamente simili ai prodotti che intendiamo tutelare con il marchio. Il
    richiedente allega alcune foto prodotto e mockup della confezione.
    III. Motivazione
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    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Il richiedente non ha presentato osservazioni circa il rifiuto, non solo, ma ha confermato
    quanto ribadito dall’Ufficio nella notifica di rifiuto del 27/09/2024. Considerando questo
    aspetto, l’Ufficio reputa non necessario dover ripetere gli stessi argomenti espressi nella
    notifica di cui sopra.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019078637 è respinta.
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    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



Quando il segno è tradotto nella lingua di un paese europeo – Alicante 21-02-2025

JULJUL in lingua danese viene tradotto come Natale Natale per cui ad avviso dell’esaminatore europeo il consumatore che si approccia a queste candele profumate intenderebbe il segno come prodotte per il Natale: destinazione d’uso che rende il segno non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/02/2025
************** (VR)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019079415
JULJUL
Marchio denominativo
************* (VR)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 4
Candele; Candele profumate.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua danese attribuirebbe al segno il
significato traducibile in italiano come: Natale, Natale.
https://sproget.dk/lookup?SearchableText=jul )
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti in classe 4 Candele; Candele profumate sono specificamente disegnate e/o
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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prodotte per il Natale. Pertanto, il segno descrive tipo/specie e destinazione d’uso dei
prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Il fatto che il termina ‘JULJUL’ sia ripetuto non sarà percepito dal pubblico di riferimento
come una indicazione di una ben precisa origine commerciale dei prodotti ma bensì come
un semplice slogan commerciale che intende indicare che i vari tipi di candele sono state
realizzate appositamente per essere utilizzate nel periodo natalizio (ad esempio a forma
d’albero di natale o realizzate di colore rosso e verde, etc.)
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019079415 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 4
Candele; Candele profumate.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 3
Acqua profumata per la biancheria; Diffusori a canna di profumo per ambienti;
Fragranze per ambienti; Acqua di colonia; Acque da toilette; Acque da toilette
profumate; Creme profumate; Profumi; Profumeria e fragranze; Prodotti di
profumeria; Cosmetici.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio per integratori alimentari: marchio descrittivo

Il consumatore che si approccia a VitaminPure per prodotti farmaceutici ed in particolare integratori e vitamine, intenderebbe il segno come prodotto non alterato ma puro. Ad avviso dell’esaminatore non è un segno distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/02/2025
*************Pomigliano d’Arco
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019079757
VitaminPure
Marchio figurativo
*********** (CR)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5
Prodotti farmaceutici; Prodotti chimico-farmaceutici; Integratori nutrizionali;
Integratori probiotici; Integratori vitaminici; Integratori antiossidanti;
Integratori minerali nutrizionali; Integratori vitaminici liquidi; Integratori per
migliorare la forma fisica e la resistenza; Integratori a base d’erbe;
Integratori alimentari di vitamine.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
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Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “vitamina pura”. Ciò è stato
supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English
dictionary
online
in
data
11/10/2024
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vitamin
all’indirizzo
e
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure. Il contenuto rilevante di
questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti rivendicati, vale a dire prodotti farmaceutici e integratori di diverso tipo,
contengono vitamine che non sono mescolate con nient’altro e/o che contengono
vitamine senza sostanze nocive.
L’Ufficio rileva l’inversione dei termini ‘VITAMIN’ e ‘PURE’ rispetto alla normale
costruzione grammaticale (i.e., pure vitamin). Tuttavia, tale inversione non richiede
uno sforzo mentale al consumatore al fine di stabilire un collegamento immediato e
diretto con l’espressione ordinaria e, pertanto, non è in grado di modificare la
percezione del consumatore dell’espressione come descrittiva.
Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia in corsivo
semplice e comune nonché due segni ricurvi verdi, che nel complesso non
distolgono l’attenzione dal significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del
marchio, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
informazioni su specie e qualità dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29/10/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il segno è costituito da una locuzione di fantasia, cioè il segno dominante
    “VitaminPure”, composto da due parole, unite fra loro in modo tale da
    caratterizzarsi con aspetto di novità e singolarità. La locuzione oggetto di domanda
    non ha alcun significato letterale per il consumatore inglese: si tratta di una parola
    di fantasia caratterizzata graficamente. I due segni grafici in verde caratterizzano
    visivamente il marchio e consentono al pubblico di riferimento di percepirlo come
    distintivo dell’origine commerciale dei prodotti contraddistinti.
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  2. Ricerche su Google per la parola “vitaminpure” rimandano ai prodotti del
    richiedente e alla sua pagina internet dove è utilizzato con funzione distintiva. Su
    Internet non emergono traduzioni dell’espressione “vitaminpure” o usi che possano
    indurre il consumatore a percepire l’espressione come descrittiva di una qualità o
    di una caratteristica di integratori alimentari.
  3. Se per un’interpretazione soggettiva e arbitraria il pubblico dovesse percepire il
    segno come “Vitamin-Pure” (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna
    caratteristica dei prodotti in questione che sono integratori alimentari (sostanze
    assumibili a complemento della dieta alimentare) e non vitamine (micronutrienti
    presenti naturalmente negli alimenti). Il segno, dunque, potrebbe essere ritenuto
    descrittivo soltanto per i prodotti connessi alle vitamine, per esempio ‘Integratori
    vitaminici; ecc.” e non per altri prodotti che non sono vitamine, come ad esempio
    “Prodotti farmaceutici; ecc”.
    L’UIBM ha già concesso la registrazione per prodotti in Classe 5 per i marchi n.
    302020000103274 e n. 302024000064534
    .
  4. L’Ufficio ha già concesso la registrazione a marchi analoghi contenenti la parola
    VITAMIN in Classe 5 (esempi acclusi).
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    Considerazioni generali e preliminari
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
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    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Lingua e territorio rilevanti
    L’Ufficio osserva che il significato del segno sarà compreso dal pubblico di riferimento negli
    Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale, vale a dire l’Irlanda e Malta. Il significato
    del segno sarà compreso anche in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia dove la
    comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è un fatto noto (26/11/2008,
    T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), e il pubblico di Cipro, dove l’inglese (unica
    lingua ufficiale fino al 1960) è parlato da una parte considerevole della sua popolazione.
    L’Ufficio rileva che l’inglese è ampiamente studiato e parlato dal pubblico, tra l’altro, nei
    suddetti Stati membri. Pertanto, in tali territori la comprensione da parte del pubblico delle
    espressioni inglesi non è limitata ai termini di base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but
    made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
    Carattere descrittivo e non distintivo
  5. Il richiedente sostiene che la combinazione di parole oggetto della domanda di registrazione
    è un neologismo di fantasia che, nel suo insieme, è privo di significato in inglese. Sostiene
    inoltre che è grammaticalmente errato e quindi non può essere considerato descrittivo e non
    distintivo.
    L’Ufficio dissente. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in
    quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari
    non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte.
    Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere
    valutata esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice
    dell’Unione europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i
    criteri seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su
    prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
    In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
    obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del
    segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato.
    Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno
    nell’insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è
    stato reso sufficientemente chiaro.
    Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua
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    caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile
    con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001,
    T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
    significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
    riferimento, ossia “vitamina pura”, vale a dire con vitamine non sono mescolate ad altro e/o
    che vitamine senza sostanze nocive.
    Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata:
    Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
    ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
    viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
    tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
    che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
    somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
    carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
    neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
    prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
    compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
    (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
    Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
    nient’altro che la somma delle sue parti perché nonostante il segno consista in una parola
    composta, che non separa visivamente i termini che lo compongono, ciò non impedisce di
    constatare il suo carattere descrittivo, poiché il pubblico tende a scomporre le parole
    composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in particolare quando hanno un significato
    chiaro.
    Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché
    l’assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento
    creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto
    distintivo
    (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37;
    17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
    La combinazione “vitaminpure” costituisce una semplice combinazione di due elementi
    descrittivi, ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Sebbene in inglese gli aggettivi
    solitamente precedano i nomi, un marchio può comunque essere percepito come descrittivo
    se non è conforme a questa regola (11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).
    In ogni caso, ciò che conta non è tanto la correttezza grammaticale di un segno, quanto
    piuttosto che il suo significato sia chiaramente comprensibile e che non esista alcun
    significato sottostante che prevalga sulla semplice somma delle sue parti (12/02/2004,
    C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Anche se il segno o lo slogan richiesto è
    sgrammaticato, lo sforzo mentale che occorre per attribuirgli il significato indicato non è tale
    da rendere il segno privo di senso o altrimenti in grado di risultare originale o memorabile.
    Pertanto, quando il consumatore inglese medio vedrà l’espressione “ ”
    per i
    prodotti per i quali si richiede la protezione, che sono o possono essere integratori e prodotti
    chimico-farmaceutici tipicamente vitaminici, in tutto o in parte, percepirà i due elementi
    “vitamin” e “pure” come dotati del significato citato dall’Ufficio (‘vitamina’ e ‘non mescolata ad
    altro’ e/o ‘senza sostanze nocive’) e dividerà naturalmente la parola composta in queste due
    parole separate, ed esse avranno il senso che viene ad esse normalmente attribuito.
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    Il richiedente ritiene che la particolare disposizione degli elementi del segno e delle linee
    verdi lo renda distintivo. Tuttavia, in generale, il fatto che gli elementi denominativi siano
    disposti in verticale, capovolti o su una, due o più linee non è sufficiente a dotare il segno del
    livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. La posizione degli
    elementi denominativi in relazione ad elementi figurativi semplici e comuni, può soltanto
    aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione complessiva è di natura
    tale che il consumatore medio si concentra su di essa anziché percepire immediatamente il
    messaggio descrittivo.
    Non è questo il caso perché il marchio è disposto in una linea singola, con caratteri semplici
    e comuni. Inoltre, le linee verdi, per colore e forma, indicano la natura incontaminata,
    rinforzando il concetto descrittivo già veicolato dagli elementi verbali.
  6. Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. Tuttavia, il semplice fatto che un
    segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o
    su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.
    Le immagini dal proprio sito web presentate dal richiedente non sono riuscite a convincere
    l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva
    indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab
    initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno è usato, tra gli altri, per un integratore in
    compresse i cui ingredienti includono la “vitamina C naturale”
    Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole.
    Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico
    interessato possa a prima vista percepire il marchio come un’indicazione dell’origine
    commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è
    necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly,
    EU:T:2005:325, § 88).
  7. Il richiedente sostiene che, in ogni caso, anche qualora il pubblico percepisse il segno in
    esame come “Vitamin-Pure” (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna caratteristica
    degli integratori alimentari rivendicati perché questi non sono vitamine o prodotti connessi
    alle vitamine.
    L’Ufficio dissente. È un fatto noto che i prodotti della grande famiglia degli integratori
    alimentari (integratori dietetici, nutrizionali, vitaminici, probiotici, antiossidanti, minerali
    nutrizionali, per migliorare la forma fisica e la resistenza, a base d’erbe; ecc.) sono prodotti
    specifici, assunti parallelamente alla regolare alimentazione, volti a favorire l’assunzione di
    determinati principi nutritivi. Questi possono essere contenuti in via esclusiva oppure in
    combinazione. Secondo la normativa che li disciplina, si definiscono integratori alimentari “i
    prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte
    concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un
    effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi
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    essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme
    predosate” (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169).
    L’Ufficio concorda che il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in
    primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo
    luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati. Ne discende che è proprio in relazione ai
    prodotti rivendicati che il segno assume un chiaro significato descrittivo in quanto informa in
    maniera chiara e diretta che questi contengono vitamine allo stato puro, cioè non mescolate
    con altri principi, oppure che gli integratori designati contengono (anche) vitamine naturali,
    senza sostanze nocive.
    Il segno ha dunque un chiaro significato descrittivo ed è quindi anche privo di carattere
    distintivo.
  8. Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
    giurisprudenza consolidata:
    il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
    è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
    cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
    conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
    normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
    non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
    addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
    stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
    decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
    con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
    nella quale trae origine il segno verbale controverso.
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni cui fa riferimento il
    richiedente.
    In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
    registrazioni nazionali degli Stati membri che non hanno l’inglese come lingua e in cui il
    segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE (03/07/2003,
    T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
  9. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
    esempio VitAmino n. 010375285;
    014944698;
    MUE n. 017900894; Vitamin N MUE n.
    MUE n. 018341256, ecc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
    afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
    [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
    un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
    dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    Pagina 8 di 8
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto l’associazione di parole e/o elementi figurativi è diversa da quella del caso in
    esame.
    Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
    possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
    registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
    Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
    meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
    della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019079757 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Marchio descrittivo nel settore dei vaporizzatori – Alicante 04-02-2025

il segno è HYDROSMOKE insetticidi e vaporizzatori ed è descrittivo come termine poichè tradotto è acqua e fumo e ad avviso dell’esaminatore non conferisce distintività al segno.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/02/2025
************
I-10121 torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

HYDROSMOKE
Marchio denominativo
************torino
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 29/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5
Classe 7
Insetticidi; Preparati insetticidi; Antiparassitari; Pesticidi contro i nematodi;
Larvicidi; Ratticidi; Disinfettanti; Disinfettanti ed antisettici; Saponi disinfettanti;
Prodotti repellenti per insetti; Preparati per distruggere gli insetti.
Vaporizzatori (per insetticida -) [macchine].
Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
significato seguente: fumo a base d’acqua.
Il suddetto significato dei termini “HYDRO” e” SMOKE”, di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. HYDRO indicating or denoting water, liquid,
or fluid (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024) all´indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hydro
Traduzione non ufficiale
all’italiano: che indica o denota acqua, liquido o fluido
SMOKE the product of combustion, consisting of fine particles of carbon carried by hot
gases and air. (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024 all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoke ) Traduzione non ufficiale
all’italiano: Il prodotto della combustione, costituito da fini particelle di carbonio trasportate
da gas caldi e aria.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. L’unione
delle due parole “HYDRO” e “SMOKE” non conferisce distintività al segno.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 11.11.2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. L’ interpretazione dell’Ufficio non riflette correttamente l’originalità e il valore
    innovativo della nostra tecnologia.
  2. Il nostro target di riferimento è costituito principalmente da professionisti del
    settore, non necessariamente di lingua inglese che hanno una conoscenza tecnica
    avanzata e comprendono immediatamente le caratteristiche distintive dei nostri
    prodotti.
  3. Il termine “HYDROSMOKE” non significa “fumo a base d’acqua” come sostenuto
    nella contestazione. Nel processo non vi è traccia di acqua residua nel fumo
    generato. Il marchio si riferisce invece a una tecnologia in cui l’acqua crea una
    reazione catalitica (idroreazione), generando abbastanza calore per trasformare
    l’insetticida in vapore visibile. Questo calore crea un vapore saturo che si
    distribuisce uniformemente, assicurando l’efficacia del trattamento. Un
    consumatore tecnicamente preparato collegherebbe il marchio a una tecnologia
    innovativa, riconoscendolo come una differenza distintiva rispetto ai prodotti dei
    concorrenti.
  4. L’Ufficio ha registrato marchi anteriori simili HYDROCLEAN (2022),
    HYDROSTEAM (2022) e, negli anni precedenti, HYDROPOMPE e HYDROFLUID.
    Pagina 3 di 5
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Il
    richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle
    caratteristiche dei prodotti.
    Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
    usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
    prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7, paragrafo
    1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento
    alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che
    possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede,
    però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare le dette caratteristiche
    (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
    1- L’argomentazione del richiedente non modifica il fatto che il marchio HYDROSMOKE sia
    Pagina 4 di 5
    costituito da termini direttamente descrittivi della natura del prodotto. L’originalità e il valore
    innovativo della tecnologia non sono criteri rilevanti per superare l’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7(1)(b) e (c), poiché la distintività di un marchio si valuta in relazione alla sua
    capacità di indicare l’origine commerciale del prodotto, non alla tecnologia sottostante.
    Inoltre, il pubblico di riferimento entrerà in contatto con il marchio HYDROSMOKE come
    segno verbale e non con la tecnologia in sé, percependolo quindi immediatamente come
    un’indicazione della composizione o delle caratteristiche del prodotto, e non come un segno
    distintivo idoneo a identificarne l’origine specifica.
    2- Il richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di
    attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di
    attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici
    utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha
    affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo
    più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C 311/11 P, Wir
    machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
    Giova ricordare inoltre che L’argomentazione del richiedente non è sufficiente a dimostrare il
    carattere distintivo del marchio HYDROSMOKE. Il fatto che il pubblico di riferimento sia
    costituito da professionisti del settore con conoscenze tecniche avanzate non elimina il
    carattere descrittivo del marchio. Al contrario, tale pubblico, essendo esperto, comprenderà
    ancora più facilmente il significato diretto dei termini HYDRO e SMOKE in relazione ai
    prodotti della Classe 5. Inoltre, la valutazione della distintività non si limita ai soli
    professionisti, ma considera anche altri potenziali utenti del settore che potrebbero percepire
    il marchio come una descrizione delle caratteristiche del prodotto piuttosto che come un
    segno distintivo.
    Non vi è dubbio che il richiedente intenda rivolgere i suoi prodotti a un pubblico più ampio.
    Tuttavia, poiché il marchio è in lingua inglese, ai sensi del Regolamento RMUE, la
    valutazione della sua distintività deve necessariamente tenere conto della percezione del
    pubblico anglofono.
    3- Il fatto che nel processo non vi sia traccia di acqua residua non ha niente a che vedere
    con l’esame del marchio e non modifica la percezione immediata di esso da parte del
    pubblico di riferimento. Il termine “HYDROSMOKE” è composto da due parole inglesi di uso
    comune, “hydro” (acqua) e “smoke” (fumo), che nel loro insieme evocano chiaramente l’idea
    di un fumo a base d’acqua. Indipendentemente dalla tecnologia sottostante, il consumatore,
    anche se tecnicamente preparato, entrerà in contatto prima con il marchio che con il
    prodotto, e la sua impressione iniziale sarà guidata dal significato immediato dei termini
    utilizzati. Pertanto, il segno rimane descrittivo e privo di distintività.
    4- Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Pagina 5 di 5
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto si riscontrano molte differenze rispetto al segno in questione.
    Inoltre, alcuni di essi sono marchi richiesti molto tempo fa, conseguentemente esaminati
    secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta nel tempo adeguandosi alla
    giurisprudenza comunitaria.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019049240 è
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



Registrare un marchio nei servizi turistici in Italia – marchio non registrabile

Vaporetto Italiano, segno che vuole rivendicare servizi turistici su battello o vaporetto, ad avviso dell’esaminatore è descrittivo e non distintivo per cui non supera l’esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

  Alicante, 22/01/2025  
  **************
I- Bologna
ITALIA  
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: VAPORETTO ITALIANO 
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***********Ferrara (FE)
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 15/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo, annullando e sostituendo l’obiezione del 22/05/2024 che conteneva un’imprecisione nel testo.

I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 39 Informazioni in materia di turismo e viaggi; organizzazione di viaggi turistici; servizio prenotazioni di viaggi per turismo; servizi di agenzia di viaggi e di prenotazione; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; servizi di guida per viaggi; servizi d’accompagnatori (turistici); giri turistici e servizi di escursioni; visite turistiche.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi in classe 39, come organizzazione di viaggi turistici e visite turistiche, vengano resi e/o proposti utilizzando come mezzo un’imbarcazione del tipo come descritto sopra (vaporetto) nel territorio italiano. Pertanto, il segno descrive specie, qualità, destinazione e origine geografica e luogo della prestazione dei servizi.

  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

  • Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

  • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente 

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019017230 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 39 Informazioni in materia di turismo e viaggi; organizzazione di viaggi turistici; servizio prenotazioni di viaggi per turismo; servizi di agenzia di viaggi e di prenotazione; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; servizi di guida per viaggi; servizi d’accompagnatori (turistici); giri turistici e servizi di escursioni; visite turistiche.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
   

Classe 41 Insegnamento delle lingue; conduzione di corsi, seminari e workshop; formazione; fornitura di corsi di formazione online; servizi di insegnamento e di istruzione; educazione; esami di profitto; attività culturali; organizzazione di eventi educativi; pubblicazione di stampati e pubblicazioni; pubblicazioni elettroniche online; redazione di testi; pubblicazione di materiale didattico; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali e fotografia.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.  Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Marchio meramente elogiativo: marchio non registrabile Alicante 18-11-2024

unobravo è il segno esaminato da EUIPO. Ad avviso dell’esaminatore europeo il segno sarà percepito come uno buono, uno abile, uno valente o uno onesto e a prescindere dalle classi di prodotti/servizi individuati, il segno è meramente elogiativo per cui non è distintivo rispetto ad altri presenti e usati sul mercato negli stessi settori.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo
di una domanda di marchio dell’Unione Europea
(Articolo 7 RMUE)
Alicante, 18/11/2024
************ Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018955806
unobravo
Marchio denominativo
************** Napoli
ITALIA
In data 09/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
Banche dati; Contenuti per mezzi di comunicazione; Contenuti scaricabili e
registrati; File di dati registrati; File digitali scaricabili autenticati da token non
fungibili [NFT]; File multimediali scaricabili; Insieme di dati, registrati o
scaricabili; Audiolibri; Database elettronici registrati su supporti informatici;
Diapositive; Dischi; Disegni animati; Documentazione per computer in formato
elettronico; DVD preregistrati; Ebook; Files di immagini scaricabili; Files
musicali scaricabili; Grafica per computer scaricabile; Libri digitali scaricabili
da Internet; Libri elettronici scaricabili; Manuali di formazione in formato
elettronico; Manuali di formazione sotto forma di programmi per computer;
Materiali per corsi d’istruzione scaricabili; Modelli scaricabili per la
realizzazione di presentazioni audiovisive; Modelli scaricabili per
progettazione grafica; Nastri audio preregistrati; Nastri video registrati;
Opuscoli elettronici scaricabili; Pellicole registrate; Podcast; Pubblicazioni
elettroniche [scaricabili]; Pubblicazioni in formato elettronico; Pubblicazioni
scaricabili; Registrazioni audio; Registrazioni audiovisive; Registrazioni
multimediali; Registrazioni video; Riviste elettroniche; Supporti scaricabili;
Video preregistrati; Piattaforme software; Piattaforme software per computer,
registrabili o scaricabili; Programmi di elaborazione dati; Programmi
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 12
informatici, registrati; Programmi per computer; Programmi per smartphone;
Programmi software per computer; Software; Software di elaborazione dati;
Software di sistema e di supporto per sistema, e firmware; Software ed
applicazioni per dispositivi mobili; Software per applicazioni web e server
web; Software per computer scaricabili; Software per dispositivi elettronici
digitali portatili ed altri articoli elettronici di consumo; Software per realtà
virtuale e realtà aumentata; Software per smartphone; Software per tablet;
Software [programmi]; Software relativi a dispositivi elettronici digitali portatili;
Software specializzati; Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione
d’informazioni; Messaggeria elettronica e software per invio di messaggi;
Piattaforme software per connessione in reti sociali; Software per
comunicazione, reti e reti sociali; Software per comunità; Software per
l’elaborazione di comunicazioni; Software per la condivisione di file; Software
per le comunicazioni; Software per server di comunicazione; Programmi di
archiviazione dati; Programmi di utilità per gestione di file; Software di
gestione di basi di dati; Software per la gestione documentale; Software per la
gestione di dati e archivi e per banche dati; Programmi informatici per il
montaggio d’immagini, suoni e video; Software di pubblicazione; Software
informatico per la creazione e progettazione di siti web; Software
multimediale; Software di sviluppo multimediale; Software per l’elaborazione
di immagini, grafica e testo; Software per lo sviluppo di siti web; Software per
mezzi di comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni per uffici e
aziende; Software aziendale; Software per la gestione delle relazioni con i
clienti [CRM]; Software per sistemi di prenotazione; Software per applicazioni
web; Software per la gestione di contenuti; Software relativi al commercio
elettronico e per l’elaborazione di pagamenti elettronici; Software che
permette la trasmissione di informazioni tramite reti di comunicazione;
Software per CMS [sistema di gestione dei contenuti]; Tecnologie
dell’informazione e dispositivi audiovisivi, multimediali e fotografici.
Classe 16
Disegni; Immagini; Rappresentazioni grafiche; Riproduzioni grafiche;
Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Libri da disegno;
Quaderni; Tavole da disegno; Immagini da colorare; Copertine [cartoleria];
Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di
carta, cartone o plastica; Appunti stampati di seminari; Archiviatori per
documenti [accessori per ufficio]; Articoli di cancelleria e per la scrittura;
Articoli di cartoleria; Articoli per ufficio; Attrezzatura per l’insegnamento;
Attrezzatura per la stampa e la legatoria; Biglietti; Bloc-notes; Blocchi
[cartoleria]; Blocchi da disegno; Blocchi di carta per scrivere; Brochure
informative stampate; Calendari; Carta intestata; Carta per rivestire libri;
Cartelle [cancelleria]; Cartelloni; Cartoleria; Classificatori; Copertine in carta
per libri; Copertine per documenti; Copertine protettive per libri; Dispense
stampate; Fogli [cartoleria]; Fogli di istruzioni; Fogli informativi; Fogli per
appunti; Formulari non compilati; Formulari stampati di risposta a questionari;
Guide per lo studio; Guide stampate; Immagini stampate; Lettere informative;
Lezioni stampate; Libri da colorare; Libri da colorare per adulti; Libri, riviste,
quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Libri tascabili
[cartoleria]; Manuali d’istruzioni; Manuali d’uso; Manuali informatici; Manuali
per l’insegnamento; Manuali stampati; Materiale di formazione stampato;
Materiale per l’istruzione e l’educazione; Materiali didattici stampati; Moduli;
Pagina 3 di 12
Opuscoli; Prospetti; Pubblicazioni didattiche; Raccoglitori; Racconti a fumetti;
Racconti stampati in forma illustrata; Schedari; Schede da archivio; Schede di
consultazione; Schede informative stampate; Schede per appunti; Segnalibri;
Stampati; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Stampati, e
articoli di cancelleria e materiale didattico; Stampati per scopi didattici;
Tabelloni; Taccuini; Tavolette per scrivere; Volantini; Articoli per rilegare libri;
Copertine per rilegatura di libri; Materiale per rilegatura di libri e documenti;
Diagrammi; Etichette stampate; Grafici; Libri educativi; Materiale per
l’insegnamento esclusi gli apparecchi; Materiali educativi stampati; Materiali
pedagogici su carta; Album per bambini; Copertine per libri; Copertine per
riviste; Fumetti; Giornali; Libretti; Libri; Libri d’informazioni; Libri di racconti;
Libri di storie per bambini; Libri di testo; Libri illustrati; Libri per bambini;
Manuali; Manuali di testo; Periodici [riviste]; Pubblicazioni; Pubblicazioni
[stampate]; Romanzi; Romanzi illustrati; Carta e cartone.
Classe 38
Comunicazione dati mediante strumenti elettronici; Comunicazione di dati
mediante telecomunicazioni; Comunicazione tramite mezzi elettronici;
Comunicazioni mediante televisione per riunioni; Comunicazioni telematiche;
Distribuzione di audio e/o video digitali mediante telecomunicazioni; Fori di
discussione virtuali costituiti tramite scambio di messaggi testuali; Fornitura di
accesso a reti di telecomunicazione; Gestione di sistemi di comunicazione
elettronici; Gestione di sistemi di telecomunicazione; Invio di dati e
trasferimento documenti per via telematica; Messaggi; Servizi di accesso alle
reti di telecomunicazioni; Servizi di caricamento di video; Servizi di
comunicazione; Servizi di comunicazione forniti mediante mezzi elettronici;
Servizi di comunicazione telematica; Servizi di comunicazione per la
trasmissione elettronica di dati; Servizi di comunicazione audiovisiva; Servizi
di conferenze in rete; Servizi di telecomunicazione; Servizi di trasmissione;
Servizi di videocomunicazione; Trasmissione di dati; Trasmissione di
messaggi; Trasmissione di messaggi, dati e contenuti tramite internet e altre
reti di comunicazione; Trasmissione di registrazioni audio o video su reti;
Trasmissione e ricezione di dati tramite mezzi di telecomunicazione;
Trasmissione elettronica di comunicazioni scritte; Trasmissione elettronica di
messaggi e dati; Bacheche elettroniche e fori di discussione on-line;
Bacheche informatiche; Caselle postali elettroniche; Comunicazione dati
mediante posta elettronica; Comunicazione di informazioni mediante
computer; Comunicazione elettronica tramite chat e forum; Comunicazione
tramite computer; Comunicazioni elettroniche di dati; Comunicazioni
informatiche per la trasmissione di informazioni; Comunicazioni tramite
terminali di computer, trasmissione digitale o via satellite; Distribuzione di dati
ed immagini audiovisive mediante una rete informatica globale o Internet;
Fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali; Fornitura di bacheche
informatiche interattive on-line; Fornitura di servizi d’accesso a informazioni
su internet; Fornitura di servizi di comunicazione on-line; Invio di messaggi
elettronici; Invio di messaggi tramite un sito web; Invio, ricezione e inoltro di
messaggi elettronici; Recapito di documenti on-line tramite una rete
informatica globale; Scambio di dati elettronici; Server per l’accesso ad
Internet; Server per l’accesso Internet (ISP); Servizi di comunicazione on-line;
Servizi di comunicazione per videoconferenze; Servizi di comunicazione
elettronica tramite computer; Servizi di comunicazione dati; Servizi di
Pagina 4 di 12
comunicazione forniti tramite internet; Servizi di comunicazione informatica
per la trasmissione di informazioni; Servizi di conferenze web; Servizi di
trasmissione dati; Servizi elettronici di trasmissione; Servizi on-line, ovvero
trasmissione di messaggi; Streaming di materiale audio su Internet;
Streaming di materiale video su Internet; Trasmissione di contenuti
multimediali tramite internet; Trasmissione di contenuti audio e video tramite
reti informatiche; Trasmissione dei dati; Trasmissione di dati, audio, video e
file multimediali; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di informazioni on
line; Trasmissione di informazioni mediante computer; Trasmissione di
informazioni tramite mezzi elettronici; Trasmissione di segnali audio, immagini
e dati; Trasmissione e diffusione di dati; Trasmissione online di pubblicazioni
elettroniche; Accesso a siti elettronici; Collegamenti video elettronici; Fornitura
di accesso a contenuti multimediali online; Fornitura di accesso a dati
attraverso internet; Fornitura di accesso a pagine Web; Fornitura di accesso a
siti su una rete d’informazioni elettronica; Fornitura di accesso a siti web su
internet; Fornitura di chat room in ambienti virtuali; Fornitura di collegamenti
audio elettronici; Fornitura di forum online basati sulla realtà virtuale per la
collaborazione professionale; Fornitura di servizi d’accesso a siti internet per
discussioni; Fornitura di servizi d’accesso a piattaforme su internet; Fornitura
di servizi d’accesso a portali su internet; Fornitura di servizi d’accesso a
portali per la condivisione di contenuti video; Fornitura di servizi d’accesso a
piattaforme e portali su internet; Fornitura di servizi di accesso a dati su reti di
comunicazione.
Classe 41
Biblioteche di consultazione per materiale documentario e illustrativo;
Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Correzione di bozze per
manoscritti; Creazione [redazione] di podcast; Editoria multimediale; Edizione
di materiale stampato contenente immagini, tranne che a fini pubblicitari;
Edizione di pubblicazioni elettroniche; Fornitura di pubblicazioni in formato
elettronico; Fornitura di pubblicazioni elettroniche online; Pubblicazione,
comunicazione e redazione di testi; Pubblicazione dei risultati di studi clinici;
Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di documenti in materia di
formazione, scienza, diritto pubblico e affari sociali; Pubblicazione di
documenti; Pubblicazione di guide pedagogiche e formative; Pubblicazione di
libretti; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri d’istruzione; Pubblicazione
di libri di testo; Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di manuali;
Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di materiale didattico;
Pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica; Pubblicazione di
materiale multimediale online; Pubblicazione di materiale stampato, anche in
forma elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Pubblicazione di materiale
stampato, eccetto testi pubblicitari; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione
di periodici, libri e manuali nel campo della medicina; Pubblicazione di
prospetti; Pubblicazione di recensioni; Pubblicazione di riviste, periodici,
cataloghi e opuscoli; Pubblicazione di stampati e pubblicazioni; Pubblicazione
di stampati in materia di istruzione; Pubblicazione di stampati didattici;
Pubblicazione di storie; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di testi didattici;
Pubblicazione di testi e immagini, anche in forma elettronica, tranne che a fini
pubblicitari; Pubblicazione e edizione di libri; Pubblicazione e redazione di
stampati; Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione elettronica di testi e
materiale stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione multimediale
Pagina 5 di 12
di libri; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazioni di libri
di testo; Pubblicazioni di testi (eccetto quelli pubblicitari); Pubblicazioni
elettroniche (non scaricabili); Pubblicazioni elettroniche online; Pubblicazioni
tramite computer; Redazione di testi; Revisione di testi; Scrittura di testi;
Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Servizi di pubblicazione di contenuti
ricreativi multimediali e di audio e video digitali; Servizi di pubblicazioni
elettroniche; Servizi per la pubblicazione di libri; Attività culturali; Biblioteche
elettroniche per fornitura d’informazioni elettroniche (comprese informazioni
da archivi) sotto forma di informazioni testuali, audio e/o video; Educazione e
formazione; Fornitura online di contenuti audio non scaricabili; Fornitura
online di foto non scaricabili; Fornitura online di immagini non scaricabili;
Informazioni in materia di libri; Organizzazione di conferenze, esposizioni e
concorsi; Organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed
educativi;
Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità;
Organizzazione di seminari web; Organizzazione e realizzazione di fiere a
scopo culturale e didattico; Preparazione di testi per pubblicazione;
Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; Produzione di
documentari; Servizi di biblioteca; Servizi di divertimento, istruzione e
formazione; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di presentazione
audiovisiva per scopi didattici; Servizi relativi a educazione e istruzione;
Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Servizi scolastici
[educazione]; Tutoraggio; Conduzione di conferenze didattiche; Conduzione
di esposizioni per scopi didattici; Organizzazione d’esposizioni per scopi
educativi; Organizzazione di conferenze; Organizzazione di conferenze in
materia di formazione; Organizzazione di conferenze per scopi educativi;
Organizzazione di conferenze in materia di istruzione; Organizzazione di
conferenze per scopi didattici; Organizzazione di conferenze e simposi nel
settore della scienza medica; Organizzazione di convegni per scopi educativi;
Organizzazione di convention a scopo formativo; Organizzazione di
convention per scopi diddattici; Organizzazione di manifestazioni per scopi
didattici; Organizzazione di mostre a scopo di formazione; Organizzazione di
mostre per fini didattici; Organizzazione di riunioni e conferenze;
Organizzazione di seminari e conferenze; Organizzazione di seminari
d’istruzione; Organizzazione di seminari; Organizzazione di spettacoli con
scopi educativi; Organizzazione e conduzione di conferenze e seminari;
Organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione];
Pianificazione di lezioni per uso didattico; Pianificazione di seminari a scopo
didattico; Pianificazione di conferenze per scopi didattici; Realizzazione di
mostre a fini didattici; Seminari; Servizi per conferenze; Fornitura di
registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite Internet; Montaggio di
registrazioni audio; Montaggio di riprese video; Montaggio o registrazione di
suoni e immagini; Montaggio video; Produzione audio; Produzione di film a
scopo didattico; Produzione di film di formazione; Produzione di podcast;
Produzione di registrazioni sonore e video; Produzione di registrazioni sonore
e video per uso didattico; Produzione di video; Produzione di video di
formazione; Produzioni audio e video, e di fotografie; Stesura di relazioni
relative
all’insegnamento;
Videoregistrazione;
Assistenza
personale
[formazione]; Assistenza professionale (coaching); Attività di formazione;
Attività ricreative e di formazione; Conduzione di corsi, seminari e workshop;
Conduzione di programmi educativi di supporto per pazienti; Conduzione di
seminari didattici in questioni mediche; Conduzione e organizzazione di
Pagina 6 di 12
workshop; Consulenza in materia d’ istruzione; Corsi d’istruzione relativi al
settore sanitario; Corsi di formazione; Diffusione di materiale didattico;
Educazione; Educazione alla salute; Elaborazione di manuali didattici;
Formazione; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in
campo medico; Fornitura di corsi d’istruzione; Fornitura di corsi di formazione
online; Fornitura di corsi di formazione; Fornitura di formazione,
insegnamento e lezioni; Fornitura di informazioni in materia di educazione;
Fornitura di servizi di formazione; Fornitura di servizi di formazione online;
Fornitura di video online, non scaricabili; Gestione di servizi didattici;
Informazioni in materia di formazione; Istruzione; Istruzione e formazione;
Istruzione e formazione medica; Istruzione e formazione relative al settore
sanitario; Offerta di corsi di formazione; Offerta di servizi di formazione;
Organizzazione di attività didattiche; Organizzazione di attività di formazione;
Organizzazione di corsi d’istruzione; Organizzazione di corsi di formazione;
Organizzazione di giochi educativi; Organizzazione di presentazioni a scopo
didattico; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di
seminari per scopi didattici; Organizzazione di seminari in materia di
formazione; Organizzazione di workshop e seminari; Organizzazione e
conduzione di workshop di formazione; Organizzazione e conduzione di
workshop e seminari in materia d’autocoscienza; Organizzazione e
realizzazione di corsi di formazione; Orientamento e coaching professionale
[consulenza in materia di formazione e istruzione]; Produzione e noleggio di
materiali educativi e didattici; Realizzazione di eventi educativi; Servizi
educativi; Servizi educativi sotto forma di coaching; Sviluppo di materiale
didattico; Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione.
Classe 44
Assistenza sanitaria; Consulenza e informazioni in materia di salute;
Consulenza in materia di salute; Fornitura di informazioni in materia di salute;
Gestione di servizi sanitari; Indagini per valutazione della salute; Informazioni
in materia di salute; Monitoraggio di pazienti; Servizi di assistenza sanitaria;
Servizi di assistenza sanitaria offerti tramite una rete di fornitori sanitari su
base contrattuale; Servizi di assistenza sanitaria alle persone; Servizi di
consulenza in materia di salute; Servizi di consulenza in materia di assistenza
sanitaria; Servizi di cura mentale; Servizi di valutazione della salute; Servizi
medici e di assistenza sanitaria; Servizi per la salute; Servizi per la salute
mentale; Assistenza medica; Compilazione di relazioni riguardanti questioni
mediche; Consulenze mediche; Cure mediche; Fornitura di assistenza
medica; Fornitura di cure mediche; Fornitura di informazioni mediche;
Fornitura di servizi medici; Informazioni mediche; Organizzazione di cure
mediche; Servizi clinici (medici); Servizi di consulenza medica; Servizi di cure
e analisi mediche inerenti il trattamento dei pazienti; Servizi di informazione
medica; Servizi di telemedicina; Servizi medici; Servizi psichiatrici;
Telerefertazione [servizi medici]; Visita medica; Visite mediche di persone
(Fornitura di relazioni in materia di -); Analisi comportamentale a scopo
medico; Analisi della personalità [servizi di salute mentale]; Consulenza
psichiatrica; Consulenza psicologica; Counselling psicologico; Esame
psicologico; Fornitura di informazioni in materia di psicologia; Fornitura di
servizi di trattamento psicologico; Pet therapy; Preparazione di rapporti in
ambito psicologico; Psichiatria; Psicologo (Servizi di -); Psicoterapia;
Realizzazione di valutazioni ed esami psicologici; Servizi di assistenza
Pagina 7 di 12
psicologica; Servizi di diagnosi psicologica; Servizi di esami psicologici;
Servizi di pet therapy; Servizi di psicologia; Servizi di psicologia individuale e
di gruppo; Servizi di psicologo; Servizi di psicoterapia; Servizi di
psicoterapisti; Servizi di trattamento psicologico; Servizi di valutazione della
personalità [servizi di salute mentale]; Servizi di valutazione ed esame
psicologico; Servizi di valutazione psicologica; Stesura di profili psicologici;
Stesura di profili psicologici per uso medico; Profili psicologici per uso medico
(Preparazione di -); Servizi di consulenza in tema di psicologia integrale;
Consulenza in materia di trattamento psicologico di disturbi medici;
Consulenza in materia di sollievo psicologico di disturbi medici; Esami medici
di persone; Servizi di medici generici; Servizi medici per umani; Servizi di
esami medici; Servizi relativi a trattamenti medici; Servizi medici di
valutazione della salute; Servizi di consulenza riguardanti servizi medici;
Servizi di consulenza riguardanti problemi medici; Screening medico; Esami
medici; Consulenza medica.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il consumatore di lingua italiana, ovvero sia il pubblico in generale che un
professionista dei settori, ad esempio, software, stampanti, cartoleria e materiale di
insegnamento, comunicazione, educazione e pubblicazione, e servizi medici,
attribuirebbe al segno il significato seguente: uno buono, uno abile, uno valente o
uno onesto.
• I suddetti significati dei termini ‘uno’ e ‘bravo’, di cui il marchio è composto, sono
supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:–
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=uno;
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bravo.
Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno ‘unobravo’ semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi sono
prodotti, svolti o resi da uno buono/abile/valente o onesto, cioè una persona che è
molto buona in quello che fa, o sono destinate a una persona di questo tipo.
• Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve
a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
• Anche se il segno è costituito dalle parole congiunte ‘unobravo’, ciò non è sufficiente
per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i consumatori
capirebbero che il marchio è composto da queste due parole. Comprenderebbero il
loro significato, nel suo insieme, e che il marchio non contiene altri elementi che
possano rendere il marchio distintivo.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 08/03/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:
Carattere distintivo
Pagina 8 di 12

  • ‘unobravo’ viene infatti mutuato da un’espressione frequente nel linguaggio comune
    Italiano; il marchio persegue i scopi di utilità sociale, nella finalità di dissacrare lo
    stigma verso chi stia vivendo una problematica psicologica o anche chi
    semplicemente scelga di prendersi cura della propria salute mentale.
    • ‘unobravo’ scritto come un’unica parola rappresenta un gioco di parole. Allude
    proprio alla cristallizzazione dell’espressione ‘uno bravo’, ed il consumatore di
    riferimento potrà intendere come indirettamente riferito al core business del
    richiedente, e non genericamente come sinonimo di ‘uno abile nel rendere un
    qualsiasi prodotto o servizio’.
  • Il carattere distintivo risulta dal fatto che il marchio non si limita a significare un mero
    elogio verso il fornitore dei prodotti e dei servizi che contrassegna, ma rappresenta
    un gioco di parole attraverso il quale i consumatori, tramite un processo intellettivo,
    possono cogliere il riferimento ironico a un modo di dire presente nel linguaggio
    gergale italiano.
    Uso del marchio
    • Il richiedente ha portato dei documenti per far vedere che utilizza il marchio sul
    mercato e riferimenti al modo di dire in questione. I documenti presentati sono i
    seguenti:——–
    Allegato 1: articolo ‘La salute mentale serve quanto quella fisica, fattelo dire da
    Unobravo’ pubblicato il 15/09/2021 sul website Lifegate;
    Allegato 2: articolo ‘Fatti vedere da Unobravo …’ pubblicato il 04/10/2021 sul
    website Unimondo;
    Allegato 3: articolo ‘Ti devi far vedere da uno bravo’ scaricato il 14/02/2024 dal
    blog www.federicamerlini.it;
    Allegati 4-6: pagamenti corrisposti ad agenzie pubblicitarie e a una
    concessionaria di spazi pubblicitari nel 2023;
    Allegato 7: il 15/11/2021, unobravo è stato registrato nel Registro pubblico della
    Società Italiana degli Autori ed Editori;
    Allegato 8: estratto dal 14/02/2024 con i risultati di Google per ‘unobravo’ che
    contengono anche Google ads;
    Allegato 9: bilancio di esercizio al 31/12/2022;
    Allegato 10: estratto per il periodo 01 – 03/2024 con analisi per questo periodo
    per il sito unobravo. Ad esempio, ci sono, in totale 3.9 milioni utenti e 5000
    professionisti che collaborano con unobravo.
    Due screenshot senza data dal sito unobravo.
    Registrazioni simili
    • L’Ufficio ha accettato la registrazione di marchi simili del richiedente per servizi della
    classe 44: MUE 18 319 978
    III. Motivazione
    .
    e
    MUE 18 741 097
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Pagina 9 di 12
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione per i motivi di seguito illustrati.
    Osservazioni generali – carattere distintivo
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
    marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
    § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
    d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
    pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
    del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
    People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
    EU:T:2003:183, § 21).
    Assenza di carattere distintivo
    Innanzitutto, l’Ufficio l’Ufficio mantiene la posizione che il segno sarà percepito come uno
    buono, uno abile, uno valente o uno onesto.
    Pagina 10 di 12
    L’argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi significati o
    può costituire un gioco di parole e può essere percepito come ironico, non lo rende
    distintivo. Tali differenti elementi rendono questo segno distintivo solo se esso venga
    percepito prima facie dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale
    dei prodotti e servizi del richiedente, e ciò per consentire al pubblico di riferimento di
    distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti e servizi del richiedente da quelli aventi
    un’altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
    Tuttavia, questa non è la situazione nel caso in esame. Il marchio, anche se è costituito dalle
    parole congiunte ‘unobravo’, non è sufficiente per conferire al marchio il carattere distintivo
    minimo, in quanto i consumatori capirebbero che il marchio è composto da queste due
    parole. Il pubblico vedendo il marchio, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente,
    non percepirà ‘unobravo’ come riferimento indiretto al riferito core business del richiedente o
    che il marchio persegue i scopi di utilità sociale, nella finalità di dissacrare lo stigma verso
    chi ha una problema psicologica o si prende cura della sua salute mentale. Inoltre, si tratta di
    informazioni aggiuntive non contenute nel segno in quanto tale ‘unobravo’, che non possono
    essere prese in considerazione nella presente valutazione, poiché il pubblico di riferimento
    non disporrà di tali informazioni quando si troverà di fronte al segno contestato in quanto
    tale. Pertanto, nel caso di specie l’interpretazione data dalla richiedente non supera il rifiuto.
    Inoltre, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi e nel contesto dei
    prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Le presunte intenzioni del richiedente,
    come ‘scopi di utilità sociale’, non possono avere alcuna incidenza sul modo in cui un
    marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui
    all’articolo 7, RMUE.
    Per quanto riguarda l’argomento del richiedente secondo cui l’interpretazione di ‘unobravo’
    richiede ‘un processo intellettivo’, occorre ricordare che, sebbene un segno promozionale
    non trasmetta messaggi né informazioni chiare e precise di sorta per quanto riguarda i
    prodotti e i servizi, ciò non è sufficiente a renderlo distintivo. Infatti, il pubblico di riferimento
    non si aspetta che i segni promozionali siano precisi né che descrivano compiutamente le
    caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione. Al contrario, una caratteristica comune
    di tali marchi è trasmettere solo informazioni astratte che suscitino nei consumatori
    l’impressione che vengano soddisfatte le loro esigenze individuali. Pertanto, la
    giurisprudenza ha costantemente negato la registrazione di slogan o di espressioni
    promozionali che potrebbero apparire a priori «vaghi e indefiniti» se venissero valutati in
    astratto (12/07/2012, C-311/11-P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH,
    EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301;
    03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183; 17/11/2009,
    T-473/08-, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08-, INSULATE FOR
    LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS,
    EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526;
    11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
    Non vi è nulla nel segno ‘unobravo’, al di là dell’ovvio significato elogiativo che promuove i
    prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di riferimento di
    memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in relazione ai
    prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L’Ufficio sostiene che il marchio
    denominativo, ‘unobravo’ senza alcun elemento verbale o grafico aggiuntivo, non è in grado
    di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al consumatore che utilizza i
    prodotti e i servizi in questione di ripetere l’esperienza, qualora questa si riveli positiva,
    oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell’acquisto successivo [03/07/2003,
    T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
    Pagina 11 di 12
    Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del segno contestato che
    possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda
    da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un’indicazione
    elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione della Commissione di
    ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
    Uso del marchio
    Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. A questo riguardo, il richiedente
    sostiene che il marchio è conosciuto soprattutto in Italia ed ha degli utenti e visitatori da
    Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia, ed ha presentato i documenti sopra
    sintetizzati nella sezione ‘Sintesi delle argomentazioni del richiedente’.
    Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
    carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.
    I documenti limitati presentati dal richiedente ed il fato che esiste una pagina internet, non
    sono riusciti a convincere l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione
    costituisca un’effettiva indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di
    carattere distintivo ab initio. I documenti, in parte datati e in parte non datati, dimostrano
    soltanto come è utilizzato il marchio sul mercato e di aver raggiunto gli utenti almeno per
    quanto riguarda una parte limitata dei servizi della classe 44 come servizi di cura mentale.
    Tuttavia, i documenti non dimostrano che il marchio è / vera percepito come un’indicazione
    dell’origine commerciale, e non come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare
    aspetti positivi dei prodotti e servizi.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), chiarisce che è sufficiente un grado minimo di carattere
    distintivo perché non si applichi l’impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale
    articolo. Tuttavia, nel caso di specie non è stato possibile stabilire il grado minimo di
    carattere distintivo richiesto. L’Ufficio ammette che la registrazione di un segno come
    marchio non è subordinata all’accertamento di uno specifico grado di inventiva o creatività
    da parte del titolare del marchio. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in
    relazione all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del RMUE, emerge chiaramente che, per
    quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo, ogni marchio, di qualsiasi categoria,
    deve essere in grado di identificare il prodotto come proveniente da una determinata
    impresa, distinguendolo così da quelli di altre imprese e, pertanto, deve essere in grado di
    svolgere la funzione essenziale di un marchio. A causa dell’impressione prodotta dal
    marchio, il collegamento tra i prodotti di cui trattasi e il marchio ‘unobravo’ non è
    sufficientemente indiretto da conferire al marchio il livello minimo di carattere distintivo
    intrinseco richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (cfr. anche sentenza del
    12/02/2004, C 363/99, “Koninklijke KPN Nederland NV”, paragrafo 99).
    Registrazioni simili
    In sostanza, come ha ricordato anche il richiedente, l’Ufficio non è vincolato dalle proprie
    decisioni/registrazioni precedenti. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune
    registrazioni simili sopra elencati nella sezione II). Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
    afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
    [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
    un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
    dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    Pagina 12 di 12
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della
    parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo
    cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di
    altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda.
    Anche se condividono lo stesso elemento verbale, ‘unobravo’, questi due segni registrati in
    precedenza contengono anche elementi figurativi aggiuntivi che contribuiscono al loro
    carattere distintivo.
    IV. Conclusioni
    Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE e articolo
    7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018 955 806 è dichiarata non distintiva in Italia
    per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.
    A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
    confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
    dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
    a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
    della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
    scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
    ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
    EUR.
    Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
    dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
    dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.



Se una azienda sceglie un marchio non distintivo deve anche accettare che altri usino marchi con elementi descrittivi simili o identici.

Il marchio anteriore è VeganICE, il marchio impugnato è VEGANISE. Entrambi depositati in Classe 29: Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari e in Classe 30: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti.

L’elemento ICE che tradotto dall’inglese è ghiaccio non è distintivo. ISE del marchio impugnato non ha nessun significato e ha un carattere distintivo normale. VEGAN presente in entrambi non è distintivo.

L’opposizione è respinta: capiamo il perchè.

E’ vero che il consumatore sia attirato dalla parte verbale che in entrambi i marchi è identica ma è pur vero che sebbene un’impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici.

OPPOSIZIONE N. B 3 195 884

********************* (RI), Italia (opponente)

c o n t r o

*******************Bologna, Italia (richiedente).

Il 03/05/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

  1. L’opposizione No B 3 195 884 è totalmente respinta.
  2. L’opponente sopporta l’onere delle spese.

MOTIVAZIONI

In data 16/05/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 827 687 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 14 511 034 ‘VeganICE’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b) RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 30: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti.
I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari.
Classe 30: Caffè; Succedanei del caffè; Cacao; Riso; Pasta alimentare; Tapioca; Sago; Farine alimentari; Pane; Pasticceria; Confetteria; Gelati; Gelato vegano; Zucchero; Miele; Lievito; Sale; Condimenti; Spezie; Aceto; Salse; Ghiaccio.
Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti assunti come identici sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Marchio anteriore:

VeganICE

Marchio impugnato:

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Va ricordato che la tutela di un marchio denominativo riguarda la parola in quanto tale. Sebbene in generale sia irrilevante ai fini del confronto che siano scritti in maiuscolo o minuscolo, se il modo in cui sono scritti si discosta dal modo di scrittura abituale (alternanza di maiuscole o “maiuscole irregolari”) , questo deve essere preso in considerazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, REMUE, la rappresentazione del marchio definisce l’oggetto della registrazione. Non si può trascurare anche la percezione del pubblico di riferimento, che non mancherà di notare l’utilizzo di una capitalizzazione irregolare. Le maiuscole irregolari sono generalmente rilevanti laddove possono modificare il significato dell’elemento verbale nella lingua pertinente e quindi influenzare il modo in cui il segno viene percepito. Nel caso di specie, come verrà meglio spiegato in seguito, si registra un impatto in tal senso.

La Corte ha statuito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio nel suo insieme e non proceda ad analizzarne i vari dettagli, resta il fatto che, nel percepire un segno denominativo, lo scomporrà in elementi che, per lui, suggeriscono un significato specifico o assomigliano a parole che conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Alla luce di quanto sopra, i consumatori cercano naturalmente un significato quando leggono una parola, ma anche a causa delle maiuscole irregolari presenti nel marchio anteriore VeganICE, dove gli elementi Vegan e ICE sono separati visualmente in virtù dell’uso di lettere maiuscole nel secondo elemento ICE. La Divisione d’Opposizione considera pertanto che il pubblico rilevante riconoscerà e scomporrà gli elementi Vegan e ICE che hanno altresì un significato come di seguito spiegato.

L’elemento ICE è una parola basica inglese che sarà intesa dal pubblico come ghiaccio (08/09/2010, T 112/09, ICEBREAKER/ICE et al., EU:T:2010:361, § 42). Tale elemento è da considerarsi non-distintivo o al massimo debole poiché può riferirsi alla natura e/o caratteristiche dei prodotti in questione. La parola ICE potrebbe essere anche associata dal pubblico al significato di gelato tenendo anche in considerazione il fatto che è comunemente utilizzato il termine ice cream per indicare gelati. In tal caso, il marchio anteriore sarebbe percepito come un’unità concettuale, ovvero gelato vegano che sarebbe al massimo estremamente debole.

L’elemento Vegan presente in entrambi in marchi è una parola di origine inglese che si riferisce a “una persona che si astiene dall’utilizzare qualsiasi prodotto animale per cibo, abbigliamento o qualsiasi altro scopo”, che “si riferisce a, sostiene o pratica il veganismo” e/o a qualcosa che viene “prodotto senza sfruttare in alcun modo gli animali”.

La parte non anglofona del pubblico di riferimento percepirà questa parola con lo stesso significato perché esiste identica nella rispettiva lingua (ad es. croato e tedesco) o ha equivalenti molto vicini (ad es. vegano in portoghese, italiano e spagnolo). Ciò sarà inteso come descrizione di una qualità specifica dei prodotti in questione, vale a dire che non sono di origine animale. Tale elemento è pertanto descrittivo e non distintivo per i prodotti in questione.

L’elemento figurativo della foglia nel segno impugnato può in certa misura riferirsi all’origine natura dei prodotti ed è piuttosto debole. La tipografia del segno impugnato ha una natura essenzialmente decorativa con limitato carattere distintivo.

L’elemento ISE del segno impugnato non ha alcun significato per il pubblico e in relazione ai prodotti in questione ed ha pertanto un carattere distintivo normale.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Sebbene sia prassi consolidata che i consumatori prestino maggiore attenzione alla parte iniziale di un marchio, tale considerazione non può prevalere in tutti i casi e non può in nessun caso violare il principio secondo cui la valutazione della somiglianza dei segni deve tener conto dell’impressione complessiva suscitata dal marchio. loro, poiché il consumatore medio normalmente percepisce un segno nel suo complesso e non ne analizza i singoli dettagli (27/06/2012, 344/09-, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Pertanto, l’affermazione della ricorrente secondo cui la parte iniziale del marchio è la parte che attira particolarmente l’attenzione del consumatore non può essere valutata indipendentemente dalle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalle caratteristiche specifiche dei segni in conflitto (13/04 /2011, T-228/09, U.S. Polo ASSN., EU:T:2011:170, § 37). Ciò è particolarmente vero nel caso di specie dove il primo elemento nei segni non è distintivo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i marchi sono concettualmente simili in un grado molto basso poiché coincidono nel significato di un elemento VEGAN che non è distintivo.

Si ritiene altresì che tenendo a mente la distintività o non distintività dei diversi elementi vi sia un grado di somiglianza molto basso dal punto di vista visivo e in misura lieve dal punto di vista fonetico. Visivamente, infatti, i marchi hanno una diversa struttura e composizione e il segno impugnato include altresì aspetti figurativi che non sono presenti nel marchio anteriore, che seppur non particolarmente distintivi, contribuiscono ulteriormente a differenziarli. L’elemento comune VEGAN non è distintivo. Inoltre, sebbene i segni abbiano in comune le lettere I e E, si riferiscono a due diversi elementi ICE e ISE che saranno altresì pronunciati in modo diverso da una parte sostanziale del pubblico di riferimento comprenderà il significato della parola inglese ICE che sarà pertanto pronunciata seguendo le regole della pronunciazione inglese come aɪs mentre ISE essendo privo di significato sarà pronunciato seguendo le regole della pronunciazione della rispettiva lingua nazionale. Sebbene per una parte del pubblico ICE e ISE possono avere un suono simile occorre ricordare che ICE non è distintivo mentre ISE ha un carattere distintivo normale. Nella valutazione del grado di somiglianza tra i segni occorre infatti prendere in considerazione il loro rispettivo grado di distintività.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La valutazione del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, una somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un grado minore di somiglianza tra prodotti e servizi può essere compensato da un grado maggiore di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ).

Nel caso di specie i prodotti sono stati presunti identici. Essi sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è modesto.

Anche se si deve riconoscere che il marchio anteriore possiede almeno un minimo carattere distintivo poiché è un marchio registrato, ciò non significa che tale grado di carattere distintivo gli conferisca un diritto incondizionato di opporsi alla registrazione di ogni marchio successivo contenente termini verbali simili e componenti figurativi (24/05/2012, C 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47).
Al contrario, l’ambito di protezione dei segni che hanno un grado di carattere distintivo assolutamente debole (minimo) è molto limitato. Pertanto, nel caso di segni in conflitto, vengono posti grandi requisiti sulla loro somiglianza per dimostrare l’esistenza di un rischio di confusione.

Pertanto, sebbene un’impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici (23/05/2012, R 1790/2011 5, 4REFUEL (fig.) / REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012 G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; e 13/05/2015, T 608/13, easyAir-tours (fig.) / international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, §§ 38 e 63).

È stato riscontrato che i segni erano visivamente e concettualmente simili in un grado molto basso, e foneticamente simili in misura lieve. Essi coincidono in un elemento descrittivo e non distintivo e hanno una diversa struttura e composizione.

I prodotti in questione inoltre sono normalmente esposti al pubblico in scaffali o sezioni specializzate dei supermercati o negozi alimentari e pertanto vengono prevalentemente acquistati dal consumatore basandosi sull’aspetto visivo. Sebbene per una parte del pubblico gli elementi ICE del marchio anteriore e ISE del segno impugnato possono avere un suono simile il primo ha un significato e non è distintivo mentre il secondo è privo di significato ed ha un carattere distintivo normale. A tal riguardo si osserva altresì come seppur gli elementi figurativi del segno impugnato non siano particolarmente distintivi essi contribuiscono ulteriormente a differenziare i marchi.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al @applicant_holder@ sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il @applicant_holder@ non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d’Opposizione




Marchio descrittivo nel settore dei materiali per costruzioni metalliche – marchio non registrabile

Il consumatore finale, approcciandosi all’acquisto di materiali per la costruzioni in metallo, intenderebbe la parola JOINTSTEEL come “giunti in acciaio”. Questo segno è descrittivo per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 18/12/2024
************ Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
JOINTSTEEL
Marchio denominativo
*********** Roma
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della
domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 6
Materiali da costruzione metallici; Materiali da costruzione (Metallici -) sotto
forma di lastre; Materiali da costruzione (Metallici) sotto forma di pannelli;
Pannelli isolanti metallici per l’edilizia; Acciai in forma di fogli, lamiere, lamine
e bobine; Lamiere d’acciaio; Lamiere di acciaio rivestite di zinco; giunti
waterstop in lamiera di acciaio; lamiere in acciaio rivestite di elastomero
termoplastico.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti obiettati,
attribuirebbe al segno il significato di “giunto o congiunzione d’acciaio”. Ciò è
stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
dictionary
online
in
data
28/06/2024
all’indirizzo
English
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/joint,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steel). Il
contenuto
rilevante dei link menzionati è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–
I
consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti (vale a dire materiali da costruzione metallici,
anche espressamente d’acciaio, come lastre, pannelli, lamiere, fogli, lamine e
bobine, nonché giunti in acciaio), sono giunti o elementi di congiunzione e
sono realizzati in acciaio, o sono elementi in acciaio che fungono da giunti o
congiunzioni o che sono per l’utilizzo con giunti o congiunzioni. L’assenza di
spazio o di una preposizione tra le parole ‘JOINT’ e ‘STEEL’ non modifica
questa percezione in quanto il pubblico è abituato a interpretare messaggi
chiaramente descrittivi anche se privi di spazi o preposizioni. Pertanto, il
segno descrive specie, destinazione o funzione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo.
L’Ufficio è consapevole dell’irregolarità di classificazione sollevata in data
18/06/2024, in riferimento alla necessità di modificare il termine «waterstop»
in quanto manca di chiarezza e precisione in italiano. Tuttavia, essa non ha
alcun impatto sulla presente obiezione poiché la natura generale dei prodotti
è chiara.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
In data 05/08/2024 il richiedente ha chiesto una proroga bimestrale del termine per
presentare le proprie osservazioni, concessa dall’Ufficio il 31/08/2024. Il richiedente
ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata
sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi
assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n.
019037939 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Registrare un marchio, quando consiste in una data non è distintivo per cui non è registrabile – Alicante 19-12-2024

“Est. 1939” è un segno depositato nel settore delle bevande alcoliche, ad avviso dell’esaminatore europeo verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come “fondato nel 1939” per cui non andrebbe a distinguere le bevande alcoliche oggetto del marchio dalle altre presenti sul mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2024
***********Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019054497
T139.EM.4.20
Marchio figurativo
************* (BA)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
Bevande alcoliche, escluse le birre; vini; preparati alcolici per fare bevande;
Bevande a bassa gradazione alcolica; bevande distillate; liquori.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, il segno in relazione ai prodotti obiettati,
attribuirebbe al segno il significato di “fondato nel 1939”. Ciò è stato supportato da
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in
data 25/07/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/est,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/establish). Il contenuto rilevante
di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti provengono da un’azienda fondata o istituita nel 1939. L’espressione
“EST.1939” non contiene alcun elemento che, al di là del suo evidente significato
promozionale (ad esempio come indicazione di qualità dovuta alla lunga esperienza
del produttore nel settore), possa consentire al consumatore di riferimento di
ricordarlo facilmente ed immediatamente come marchio distintivo dei prodotti in
questione rispetto ad altri identici o analoghi. Pertanto, nonostante alcuni elementi
stilizzati costituiti da una grafia semplice e comune inserita in riquadro quadrato, il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
sull’epoca di fondazione del soggetto economico produttore.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/09/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Nella pratica commerciale, la sigla est. può essere impiegata, nel linguaggio tecnico,
    come abbreviazione di “established” (ma anche, per esempio “estimated” o “estate”).
    Tuttavia, il consumatore di riferimento non si identifica con un professionista degli affari
    commerciali. I prodotti della classe 33 sono prodotti di largo consumo rivolti al pubblico
    generale che magari può riconoscere parole di base in lingua inglese, ma non termini tecnici
    del mondo del business, come potrebbero peraltro anche essere “estimated” o “estate”,
    accezioni queste non citate dall’Esaminatore. La parola “est”, invece, viene immediatamente
    e più facilmente intesa dal consumatore di riferimento quale termine impiegato per indicare
    uno dei quattro punti cardine, sinonimo di «oriente» e «levante» in italiano.
  2. Anche qualora “EST.” fosse inteso come abbreviazione di “established”, “estimated” o
    “estate”, tale abbreviazione non risulta usata di frequente nel settore di riferimento. Ne
    discende in tutte le sue accezioni il marchio è frutto di sufficiente grado di fantasia e assume
    sufficiente carattere distintivo.
  3. L’Ufficio ha registrato marchi simili (lista acclusa).
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Pagina 3 di 5
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
  4. Il richiedente sostiene che, essendo i prodotti della classe 33 di largo consumo rivolti al
    pubblico generale, questi non necessariamente potrebbe conoscere un termine tecnico
    inglese del mondo del business, quale sarebbe “Est.”
    Tuttavia, come indicato nella lettera di obiezione, proprio perché l’abbreviazione ‘EST.’ è di
    lingua inglese, il consumatore di riferimento da considerare nel caso in esame è quello dei
    territori di lingua inglese dell’Unione europea. Rispetto a tale consumatore anglofono non vi
    è alcun motivo di dubitare che conosca un termine di base come “Established” e la relativa
    abbreviazione “Est.” anch’essa diffusissima in tutti i settori commerciali per indicare l’anno di
    fondazione o istituzione. Poiché il richiedente non ha errato nell’individuazione o
    comprensione del pubblico rilevante nella fattispecie, l’argomento è irrilevante ed è rigettato.
    Per i medesimi motivi ora esposti è parimenti irrilevante e priva di pregio la considerazione
    che il pubblico italiano intenderebbe ‘Est.’ come il nome del segno cardinale.
    Pagina 4 di 5
  5. Riguardo ai possibili vari significati dell’abbreviazione “Est.” Anche rispetto al consumatore
    di lingua inglese (ad esempio “estimated” o “estate”), è sufficiente ricordare che per
    escludere un marchio dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE,
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
    Poiché che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
  6. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
    esempio
    018036662, L’EST 018770323, ecc.. Tuttavia, la giurisprudenza
    consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
    marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
    quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
    marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto I marchi contengono elementi verbali e figurativi non corrispondenti a quelli della
    domanda in esame.
    Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
    possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
    registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
    Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
    meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
    della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019054497 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    Pagina 5 di 5
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore software e formazione – marchio descrittivo

“Make Progress” che tradotto significa “fare progressi” ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti/servizi oggetto del marchio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/11/2024
***************Arezzo
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

MAKE PROGRESS
Marchio denominativo
************ Firenze
ITALIA
In data 09/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 09/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
Classe 16
Software didattici; Pacchetti software; Software specializzati; Software
operativo; Software applicativo; Software aziendale; Hardware; Hardware
USB; Hardware Ethernet; Hardware per la comunicazione dati.
Libri; Manuali; Manuali stampati; Schede informative stampate.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 41
Pagina 2 di 4
Servizi di educazione e formazione linguistica; Istruzione linguistica;
Interpretazione linguistica; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi
di apprendimento programmati; Formazione; Formazione professionale;
Workshop di formazione; Formazione aziendale; Corsi di formazione;
Formazione del personale; Istruzione e formazione; Organizzazione di
formazione aziendale; Organizzazione di formazione commerciale; Servizi di
formazione professionale; Corsi di formazione per giovani; Formazione in
tecniche di comunicazione; Pubblicazione di manuali di formazione;
Produzione di video di formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
Life coaching (formazione alla vita); Attività ricreative e di formazione;
Trasferimento di know-how [formazione]; Servizi di istruzione e formazione;
Fornitura di servizi di formazione online; Coaching e formazione per discorsi
politici; Corsi di formazione relativi a software; Formazione in materia di
consulenza gestionale; Conduzione di seminari di formazione per clienti;
Servizi di formazione nel campo dell’informatica; Servizi di formazione nel
campo delle vendite; Conduzione di corsi riguardanti la formazione
amministrativa; Consulenza in materia di formazione e aggiornamento;
Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione];
Istruzione e formazione relative al settore sanitario; Servizi di formazione in
materia di dizione; Conferenze riguardanti le competenze nel campo del
marketing; Servizi di formazione in materia di marketing al dettaglio; Corsi di
formazione in pianificazione strategica relativa a pubblicità, promozione,
marketing e servizi commerciali; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri,
riviste; Servizi editoriali per libri; Pubblicazioni di libri di testo.
Inoltre l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda privo di
carattere distintivo per i servizi per i servizi elencati di seguito:
Classe 42
Servizi di progettazione di hardware; Noleggio di hardware e software;
Elaborazione e sviluppo di hardware; Consulenza in materia di hardware
informatico; Servizi di consulenza relativi a hardware informatici; Consulenza
nel settore dell’hardware e del software; Ricerche in tema di sviluppo di
hardware informatici; Sviluppo di hardware per archiviazione e richiamo di
dati multimediali; Progettazione di hardware per il richiamo e l’archiviazione di
dati multimediali; Personalizzazione di software; Integrazione di software;
Configurazione di software; Creazione di software; Upgrade di software;
Elaborazione e sviluppo di software; Progettazione e sviluppo di software;
Consulenza in materia di software; Noleggio e manutenzione di software
informatici;
Installazione, manutenzione e riparazione di software;
Progettazione di libri personalizzati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:—-
il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
fare progressi.
Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,
è stato supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/progress
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
Pagina 3 di 4
che i servizi di istruzione e formazione e i servizi per l’organizzazione di seminari e
life coaching della Classe 41 hanno come scopo quello di consentire agli studenti di
avanzare, ossia di acquisire conoscenze e/o competenze e di migliorare in una
particolare materia di studio, e che i servizi per la pubblicazione e la produzione di
materiale formativo della stessa Classe sono resi in relazione a materiale che
consente allo studente di avanzare in una particolare materia di studio. Inoltre, i
consumatori di riferimento percepirebbero che il segno fornisce informazioni sul fatto
che il software e l’hardware della Classe 9, così come i libri e i manuali della Classe
16, hanno come scopo quello di consentire agli studenti di fare progressi nel settore
di studio prescelto. Pertanto, il segno descrive lo scopo previsto dei prodotti e servizi.——
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non `pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
Inoltre, il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE perché è privo
di qualsiasi carattere distintivo in relazione a tutti i prodotti e servizi per i quali si
richiede la protezione.
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
fare progressi
Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,
è stato supportato dai riferimenti di dizionario sopra menzionati.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAKE PROGRESS» semplicemente
come attributivo dell’informazione puramente promozionale e ispiratore per i prodotti
e servizi, in quanto non fa altro che elogiare il fatto che i prodotti e servizi del
richiedente permetteranno ai consumatori di progredire nei suoi sforzi e di
raggiungere i suoi obiettivi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi de prodotti e
servizi.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019034645 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
Pagina 4 di 4
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Registrare un marchio per un vino, quando il nome non è distintivo non è registrabile – Alicante 11-11-2024

Se il nome che identifica il vino, nel nostro caso, “Brindo” è un nome che non distingue il prodotto vino da altri vini ma vuole solo essere elogiativo del vino, ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/11/2024
*********** Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio denominativo
********* (Treviso)
ITALIA
In data 11/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
L’obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti della Classe 33, che dopo le modifiche dovute
all’irregolarità del termine “vini dealcolizzati”, successivamente superato con la modifica
dello stesso in “vini parzialmente dealcolizzati”, sono i seguenti:
Classe 33
Vino; bevande alcoliche, eccetto le birre; distillati; preparati alcolici per fare
bevande; vini parzialmente dealcolizzati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il
consumatore medio di lingua spagnola, italiana e portoghese, incluso un
professionista del settore vitivinicolo e della ristorazione, in relazione ai prodotti per i
quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “bevo in segno di
festa o onore di qualcuno”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
(informazioni
estratte
https://dle.rae.es/brindar,
da
RAE in data 11/06/2024 all’indirizzo
https://www.treccani.it/vocabolario/brindare/?
search=brindare%2F, https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/brindar –
Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 5 —
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» semplicemente come uno
slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
ispirazione o motivazione, che esorta i consumatori a fare un brindisi in segno di
augurio e di festa, bere in onore di qualcuno con i propri prodotti. Il pubblico di
riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve
meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che con essi si
può alzare i bicchieri, fare un brindisi, levare i calici per celerare e festeggiare
persone, eventi, accadimenti e successi.
Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L’Ufficio fa presente che l’irregolarità di classificazione sollevata in questo stesso
documento al paragrafo I., non ha alcun impatto sulla presente obiezione poiché la
natura dei prodotti per i quali è richiesta la protezione è chiara.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il 24/07/2024 il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le proprie osservazioni,
concessa in pari data dall’Ufficio. Il 09/10/2024, il richiedente ha presentato le proprie
osservazioni che possono essere sintetizzate come segue:

  1. La parola “BRINDO” deve ritenersi dotata di capacità distintiva tenuto conto che il
    concetto dalla stessa trasmesso non costituisce una mera indicazione di una
    qualità del prodotto che dovrebbe contraddistinguere. La parola, infatti, trasmette
    un messaggio emotivo di necessaria condivisione di un momento, che sia di gioia
    o di tristezza, che, rispetto ai prodotti da contraddistinguere, richiede un più che
    sufficiente sforzo interpretativo. Il segno non può essere respinto come descrittivo
    perché il pubblico di riferimento non percepisce immediatamente che il suo
    significato fornisce informazioni sulla quantità, sulla qualità, sulle caratteristiche,
    sulla destinazione, la natura e/o sulle dimensioni dei prodotti.
  2. L’Ufficio non può rifiutare definitivamente la domanda di marchio in oggetto in
    quanto ha registrato numerosi marchi in casi totalmente analoghi (esempi indicati
    nella memoria). Rifiutandola non rispetterebbe i principi di parità di trattamento e di
    buona amministrazione.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    Pagina 3 di 5
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
  3. L’Ufficio ha sollevato un’obiezione contro la domanda di marchio in questione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che nega la registrazione di marchi privi di
    carattere distintivo. L’Ufficio sottolinea che l’obiezione non è stata sollevata ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE perché il segno non è costituito esclusivamente
    da indicazioni che descrivono direttamente le caratteristiche dei prodotti.
    Invece, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
    registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Tali marchi sono, in particolare, quelli che
    non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la
    medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “BRINDO” e non vede altro che
    un’informazione promozionale, come uno slogan, che evidenzia aspetti positivi dei prodotti,
    indicando che i prodotti sono adatti per brindare e invitando i consumatori a farlo con i propri
    vini e bevande alcoliche, alzando i bicchieri per fare un brindisi, per celerare e festeggiare
    persone, eventi, accadimenti e successi.
    Infatti, anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei
    prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto
    di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe
    percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni
    sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il
    termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico
    di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero
    genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
    Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
    descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce
    soltanto indicazioni di qualità o funzione generale dei prodotti, oppure espressioni incitanti
    ad utilizzare i prodotti prive di carattere distintivo.
    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    Pagina 4 di 5
    che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
    marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
    § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
    d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
    pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
    del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
    People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
    EU:T:2003:183, § 21).
    Tuttavia, nel caso in esame, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» non
    come un indicatore di origine commerciale dei prodotti, in quanto i prodotti rivendicati, tutti a
    contenuto alcolico, sono solitamente e tipicamente usati per brindare, celebrare e
    festeggiare. Pertanto, il segno «BRINDO» non potrebbe essere percepito che come
    un’esortazione a farlo, a festeggiare e celebrare un evento attraverso i prodotti alcolici del
    richiedente.
  4. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, e in particolare
    i seguenti:
    Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla
    registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una
    competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla
    registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
    unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base
    Pagina 5 di 5
    della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
    09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto contengono elementi verbali e/o figurativi che non trovano corrispondenza nel
    segno in esame. I casi non sono pertanto analoghi.
    Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
    possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
    registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
    Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
    meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
    della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019032634 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore della formazione, se descrive l’attività di formazione non è registrabile

Il segno oggetto di esame è MIXOLOGY ACADEMY per servizi in classe 41. I consumatori percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi sono prestati da una Scuola/Istituto/Accademia che si occupa della formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più precisamente cocktail.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/10/2024
************ Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
************Roma
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41
Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di
presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per
formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione;
Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica;
Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di
esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale
(Fornitura
di -);
Istruzione;
Istruzione
professionale;
Istruzione
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di insegnamento
e di istruzione; Istruzione aziendale; Educazione, intrattenimento e sport;
Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Educazione; Accademie
[educazione]; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Servizi di
educazione e formazione professionale; Servizi relativi a educazione e
istruzione;
Fornitura di informazioni in materia di educazione;
Organizzazione di spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte mediante
corsi per corrispondenza.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: Scuola/Istituto/Accademia dove
si apprende l’abilità di miscelare varie bevande e ingredienti per creare cocktail.
• I suddetti significati dei termini «MIXOLOGY ACADEMY», di cui il marchio è
composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mixology
https://www.wordreference.com/enit/academy

  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi sono prestati da una Scuola/Istituto/Accademia che si dedica alla
    formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più
    precisamente cocktail.
    • Il fatto che la lettera “Y” del termine “ACADEMY sia sostituita da un bicchiere da
    “Martini” non aggiunge nessun elemento di distintività al segno, ma rafforza il
    significato concettuale descrittivo veicolato dall’insieme dei termini che lo
    compongono.
    https://tescomaonline.com/prodotti/306418/306418-bicchiere-martini
    https://it.wikipedia.org/wiki/Coppetta_da_cocktail
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
  • Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
    a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Pagina 3 di 8
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/03/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

  1. Il richiedente ritiene che la raffigurazione del segno in esame sia sufficiente a
    conferire allo stesso capacità distintiva poiché la rappresentazione del bicchiere da
    Martini e il colore arancione del termine “ACADEMY” poiché il contenuto del
    bicchiere è di colore arancione e dunque non sarebbe una rappresentazione
    fedele o comune del prodotto solitamente in esso contenuto. A tal proposito, il
    richiedente pone l’esempio di un noto marchio di cioccolata in cui viene
    rappresentata una mucca di colore viola.
  2. Il consumatore menziona l’acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso ex
    articolo 7, paragrafo 3, RMUE, ma non allega nessuna prova nonostante l’Ufficio
    in data 15/05/2024 abbia concesso un termine di due mesi per specificare se la
    rivendicazione della capacità distintiva acquisita tramite l’uso fosse principale o
    secondaria e per presentare prove a supporto della rivendicazione.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    revocare la propria obiezione per i seguenti servizi:
    Classe 41 Sport; Servizi relativi allo sport.
    L’obiezione viene mantenuta per i rimanenti servizi.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Pagina 4 di 8
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato da detta disposizione, occorre che esista una
    relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione,
    tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una
    descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005,
    T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
    EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1, si rileva che il fatto che il contenuto del
    bicchiere da Martini sia di colore arancione è irrilevante. La funzione di tale bicchiere è
    quella di rinforzare il concetto convogliato dal segno tramite l’uso di uno dei bicchieri da
    cocktail più famosi e, inoltre, il Martini di colore arancione è un cocktail che esiste ed è
    presente nel mercato come illustrato qui di seguito a titolo esemplificativo:
    Tratto in data 23/10/2024 da: https://www.google.com/search?client=firefox-b
    e&sca_esv=21327b72e67f6f32&sxsrf=ADLYWIJaB7ggkaKO5_cDlxJUCaSfNPCoow:172967
    3520040&q=martini+arancione&udm=2&fbs=AEQNm0ANjS08tQWfp8D7gVEhN_xkDAvHzU
    mhHkeJBsHMrnRBAPrKSgB_Rj86pJM74C2z_PMR99l8eOsztRWwfZOmHNMVS9F1sZsCG
    qAJhJt4njj9FxJvOw1jPgSqo88SKS_CnA_lhl
    PKgMoi7yPRbQLJUtdHBxbT3xSVBfEq6Vh1PEGJxbcdbbaZH2E381QlRsBO3WvE2IT&sa=
    X&ved=2ahUKEwiK2fT9j6SJAxXQR0EAHSToNLwQtKgLegQIFRAB&biw=1760&bih=850&d
    pr=1.09
    A quanto sopra, si deve aggiungere che esistono cocktail preparati sul momento, diversi dal
    Martini e serviti in bicchieri omonimi e che possono essere arancioni:
    Pagina 5 di 8
    Tratto in data: 23/10/2024 da https://www.greygoose.com/it-it/cocktails/grey-goose
    vodka/grey-goose-parisian-martini-cocktail.html
    Si deve infine sottolineare, come detto sopra, che il bicchiere di tal forma non sia usato solo
    per servire il Martini – in tutte le sue varianti di ingredienti e colori – ma anche altri cocktail:
    Pagina 6 di 8
    Tratto, in data 23/10/2024 da: https://www.artic-bar.com/bar-life/bicchieri-da-cocktail/
    In relazione al marchio menzionato dal richiedente in cui appare un a mucca di colore viola,
    si ritiene che esso non sia pertinente per numerose ragioni. Senza scendere in un’analisi
    dettagliata sul perché tale marchio sia stato registrato, è sufficiente rilevare che non esistono
    mucche di colore viola laddove come dimostrato esistono cocktail di colore arancione serviti
    in bicchieri da Martini.
    Inoltre, quand’ anche tale segno fosse comparabile, si ricorda che la giurisprudenza
    consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
    marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
    quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
    marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    Pagina 7 di 8
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    In relazione alla caratterizzazione grafica del segno, è opinione dell’Ufficio che la circostanza
    che il termine “academy” sia scritto in arancione, non è sufficiente a dotare il segno di
    capacità distintiva. Detto colore è uno dei vari colori che un cocktail può avere, e, pertanto,
    concettualmente comunica un messaggio intrinseco al messaggio descrittivo veicolato dal
    segno “MIXOLOGY ACADEMY” riprendendo fra l’altro il colore del liquido nel bicchiere.
    In conclusione, si ritiene che l’intera caratterizzazione grafica composta del bicchiere da
    Martini che sostituisce la lettera finale “Y” e dal colore arancione del termine “academy” non
    sia in grado di distrarre il consumatore dalla parte denominativa del segno e far sì che esso
    sia percepito come distintivo in relazione ai servizi oggetto di rifiuto. Tali servizi di
    formazione e organizzazione di eventi possono essere – anche nel caso della formazione
    industriale- prestati da una scuola o istituto di formazione di professionisti del settore della
    miscelazione di bevande o più precisamente cocktail. Pertanto, tale argomentazione
    difensiva deve essere rigettata.
    La rivendicazione ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, di cui al punto n. 2 deve anch’essa
    essere rigettata, non essendo stata presentata alcuna prova a supporto della stessa.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018981000 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 41
    Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
    Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di
    presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per
    formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione;
    Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica;
    Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di
    esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
    Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale
    (Fornitura
    di -);
    Istruzione;
    Istruzione
    professionale;
    Istruzione
    supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di insegnamento
    e di istruzione; Istruzione aziendale; Educazione, intrattenimento; Servizi
    relativi a educazione, divertimento; Educazione; Accademie [educazione];
    Insegnamento in materia di educazione alimentare; Servizi di educazione e
    formazione professionale; Servizi relativi a educazione e istruzione;
    Fornitura di informazioni in materia di educazione; Organizzazione di
    spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte mediante corsi per
    corrispondenza.
    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
    Classe 41
    Sport; Servizi relativi allo sport.
    Pagina 8 di 8
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore della pasta fresca – se è descrittivo non è registrabile

Il segno in esame è “autentica” in classe 30 per pasta fresca e secca. Per l’esaminatore europeo si tratta di un segno descrittivo in quanto il consumatore finale intenderebbe il prodotto come il più autentico del suo settore quando non si distingue invece dai prodotti simili preseti sul mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/10/2024
**********Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

AUTENTICA
Marchio denominativo
*************ARQUA’ PETRARCA
ITALIA
In data 12/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Pasta fresca; Pasta secca; Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre;
Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta con farciture; Pasta per biscotti;
Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
consumatore medio di lingua italiana, portoghese e spagnola attribuirebbe al segno il
significato seguente: genuina, originale, vera.
ITALIANO
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=autentico
Pagina 2 di 3
PORTOGHESE
https://dicionario.priberam.org/aut%C3%AAntico
SPAGNOLO
https://dle.rae.es/aut%C3%A9ntico
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTENTICA» semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti ‘Pasta fresca; Pasta secca;
Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre; Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta
con farciture; Pasta per biscotti; Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.’
sono elaborati/prodotti secondo la ricetta tradizionale, originale e/o genuina, ossia quella
che si usa da molto tempo e che non ha subito alcuna alterazione, l’originale/l’autentica. Il
pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare
aspetti positivi dei prodotti
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018821718 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 30
Pasta fresca; Pasta secca; Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre;
Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta con farciture; Pasta per biscotti;
Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 41
Formazione; Workshop di formazione.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio per un gelato – marchio descrittivo

ll consumatore attribuirebbe al segno “Caramel macchiato” il significato di
caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base
di zucchero e latte per cui descrive gli ingredienti di cui è composto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/10/2024
************ Rimini
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
***********RIMINI
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Gelati; Yogurt gelato (confetteria gelata); Confetteria, gelati; Succedanei del
gelato; Polveri per gelati; Preparati leganti per gelati [gelati commestibili];
Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Yogurt gelato [gelati]; Dolciumi; Bevande a
base di gelato; Torte.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base
di zucchero, latte ecc. Come di seguito indicato, il pubblico rilevante è anche il
consumatore medio spagnolo.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 6
Il suddetto significato dei termini «Caramel MACCHIATO», contenuti nel marchio, è
supportato
da riferimenti di dizionario, reperibili ai seguenti link:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/caramel
e
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/macchiato.
Nella
lettera
di
obiezione l’Ufficio ha inoltre rilevato che la dicitura in esame viene usata per fare
riferimento a un gusto di gelato in altre lingue, tra cui lo spagnolo, e ne ha indicato
l’uso
mediante
riferimento
alle
seguenti
pagine
https://www.cabucoffee.com/home/recetas/cafe-caramel-macchiato.html,
https://latiendadelcafe.co/blogs/cafe-colombiano/que-es-un-caramel-macchiato,
https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato,
https://www.wyseguide.com/caramel-macchiato-ice-cream/.
web:
I consumatori di riferimento, ovvero il pubblico inglese e spagnolo, percepirebbero il
segno come indicativo dell’informazione che i prodotti (i) sono gelati, yogurt gelati,
bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra
descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per gelati ecc. per ottenere un
gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra descritto; (iii) sono torte al
gusto di caffè macchiato e caramello. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
(costituiti in buona sostanza da caratteri alquanto comuni di dimensioni diverse ma
perfettamente leggibili, nonché da un cono gelato stilizzato, che rafforza
concettualmente il messaggio trasmesso dagli elementi verbali), il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul gusto/specie e
la destinazione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/04/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. La dicitura ‘CARAMEL MACCHIATO’ è utilizzata nel settore della ‘caffetteria’ e non
    nel settore in questione. Le prove Internet presentate dall’Ufficio riguardo all’uso
    dei termini fanno riferimento a pagine spagnole e ad un’azienda con sede in
    Colombia, mentre le prove addotte a sostegno della prova della descrittività del
    segno come gusto di gelato sono riconducibili ad aziende statunitensi e al mercato
    statunitense. Non è stato pertanto dimostrato legame alcuno con il segno e il
    mercato di riferimento, che è quello dell’Unione europea. Inoltre, il fatto che alcune
    aziende abbiano già utilizzato la stessa denominazione nel settore “gelateria” non
    significa automaticamente che il segno sia descrittivo ma, eventualmente, che
    esso non sia nuovo.
  2. La veste grafica del segno è stata valutata troppo severamente.
    III. Motivazione
    Pagina 3 di 6
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Si deve stabilire quindi se il segno «
    » rappresenti, nella mente del
    consumatore interessato di lingua inglese e spagnola una descrizione delle caratteristiche
    dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
    Pagina 4 di 6
    L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
    dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella
    precedente notifica dell’Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte da dizionari generali, la
    dicitura ha il seguente significato: caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero
    bruciato/dolce gommoso a base di zucchero, latte ecc.
    Va peraltro notato che nel caso della lingua inglese, i termini che compongono la dicitura
    sono ormai entrati a far parte dell’acervo linguistico, tanto da essere stati registrati da
    dizionari generali, non specializzati.
    Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel
    contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata
    di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il
    consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico fattore decisivo
    è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
    (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,
    Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
    EU:T:2010:81, § 26).
    Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
    e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
    ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
    contestato.
    In riferimento ai prodotti e in considerazione del livello di attenzione del consumatore, ovvero
    il pubblico medio, ragionevolmente attento e avveduto inglese e spagnolo, l’Ufficio non può
    che affermare che nel suo insieme il segno ha un ben preciso significato, indicante che i
    prodotti: (i) sono gelati, yogurt gelati, bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè
    macchiato al caramello come sopra descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per
    gelati ecc. per ottenere un gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra
    descritto; (iii) sono torte al gusto di caffè macchiato e caramello.
    Sebbene la dicitura «Caramel MACCHIATO» possa avere origine nel settore della
    ‘caffetteria’, ciò non preclude il fatto che essa possa aver dato luogo ad un gusto, ad
    esempio di gelato, che ricordi la bevanda ‘caffè macchiato al caramello’. È un fatto notorio
    che molti gusti di gelato imitano, ricordano o sono prodotti a partire da bevande, frutta, ecc..
    A nessuno sorprende che il termine ‘limone’, indicante un agrume, possa essere utilizzato
    per definire un gelato. Al tempo stesso, è un dato di comune esperienza che chiunque può
    constatare con una semplice visita al supermercato o a una gelateria, che anche ‘caffè’
    (termine usato nel settore della ‘caffetteria’) può definire la qualità di un gelato, usandosi
    pertanto in un settore di mercato a priori diverso da quello originale. Per analogia e alla luce
    di quanto sopra esposto, non si comprende pertanto perché «Caramel MACCHIATO» non
    potrebbe essere usata nel campo della pasticceria, dei gelati, dei dolciumi, ecc., ovvero in
    buona sostanza essere utilizzata in modo descrittivo ai prodotti richiesti dal segno in esame.
    Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
    RMUE,
    Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
    della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
    potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
    Pagina 5 di 6
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
    Questo è il caso del segno in questione, poiché offere informazioni sul gusto/specie e la
    destinazione dei prodotti.
    Quanto all’argomento del richiedente rispetto alla sede e alla titolarità delle pagine web
    riprodotte nella lettera di obiezione del 21/02/2024, esso non è rilevante, in quanto il territorio
    di commercializzazione dei prodotti e la sede giuridica dell’impresa produttrice sono concetti
    differenti. Ad ogni buon conto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’Ufficio fa
    presente quanto segue rispetto alle ricerche Internet trasmesse congiuntamente con la
    notifica di obiezione:
    1) La pagina https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato indica che l’impresa ha
    sede in Spagna
    e sembra essere attiva nel mercato spagnolo;
    2) https://baranbakery.com/caramel-macchiato-ice-cream/
    .
    Nonostante,
    apparentemente, l’impresa produttrice abbia sede negli Stati Uniti, è evidente che
    esporta la sua produzione anche all’Unione europea, dato che i prezzi di invio sono
    espressi in euro.
    Va tuttavia ricordato che l’Ufficio non è obbligato a fornire prove dell’uso del segno nel
    mercato di riferimento: la registrabilità di un segno come marchio comunitario deve essere
    valutata solo sulla base della legislazione comunitaria pertinente, come interpretata dai
    tribunali comunitari. Pertanto, è sufficiente che l’Ufficio applichi il test di descrittività, come
    interpretato dalla giurisprudenza, per giungere a una decisione e non è tenuto a giustificare
    la propria azione con la produzione di prove.
    Pagina 6 di 6
    Il richiedente afferma che il fatto che alcune aziende abbiano già utilizzato la stessa
    denominazione nel settore “gelateria” non significa automaticamente che il segno sia
    descrittivo ma, eventualmente, che esso non sia nuovo. Conviene ribadire che il motivo per
    cui l’Ufficio ritiene che il segno è descrittivo e privo di capacità distintitva non è la mancanza
    di originalità o di novità del medesimo, bensì la sua incapacità di fungere da indicatore
    dell’origine commerciale dei prodotti in questione.
    Per quanto concerne l’affermazione del richiedente secondo la quale l’Ufficio avrebbe
    espresso un giudizio troppo severo sulla veste grafica del segno, l’Ufficio considera che
    quest’ultima non aggiunge distintività alcuna e non è in grado di alterare il carattere
    puramente descrittivo del marchio, bensì non fa altro che rafforzare i concetti espressi dagli
    elementi denominativi a cui è associato. Ne consegue che quanto usato nel segno del
    richiedente non è che un espediente grafico di impatto sufficiente.
    Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio
    descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
    prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007,
    T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018973518 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio per un liquore, se è un nome descrittivo non è registrabile

Ad avviso deIl’ufficio preposto all’esame dei marchi comunitari il consumatore di riferimento percepirebbe il segno Sorbole come indicativo dell’informazione che i vari tipi di liquori contengono
ingredienti provenienti dalla macerazione alcolica dei frutti del sorbo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/10/2024
************ Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019047246

Marchio denominativo
*********** Bologna
ITALIA
In data 19/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
Liquori; Amari [liquori]; Digestivi [liquori e spiriti]; Liquori fermentati; Estratti di
liquori; Liquori tonici aromatizzati; Aperitivi con base di liquore alcolico
distillato; Gin; Gin [acquavite]; Rum; Punch al rum; Bevande a base di rum;
Rum con succo di canna da zucchero; Whisky; Whisky miscelato; Whisky di
malto; Vodka; Bevande alcoliche (escluse le birre); Bevande alcoliche
(eccetto le birre); Bevande [alcoliche] ad eccezione delle birre; Bevande
alcoliche ad eccezione delle birre; Bevande alcoliche gassate, escluse le
birre; Alcolici (bevande alcoliche); Bevande alcoliche premiscelate; Bevande
alcoliche contenenti frutta; Bevande gassate alcoliche; Bevande energetiche
alcoliche; Bevande a bassa gradazione alcolica; Bevande alcoliche per
l’alimentazione umana; Bevande distillate; Bevande alcoliche premiscelate,
tranne che a base di birra.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3

  • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    una quantità di frutti del sorbo (sorba), indicati al plurale come sorbe o sorbole.
    • il suddetto significato del termine «SORBOLE», di cui il marchio è composto, era
    supportato dal seguente riferimento di dizionario (estratto in data 19/07/2024):
    o https://www.treccani.it/vocabolario/sorbola
    Il contenuto del link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i vari tipi di liquori, spiriti, bevande alcoliche obiettati in Classe 33 contengono
    ingredienti provenienti dalla macerazione alcolica dei frutti del sorbo, detti appunto
    sorbole, oppure sono aromatizzati con estratti a base di sorbole.
    • In tal senso si nota come, allo scopo di ampliare la varietà e tipologia di offerta, si
    siano diffuse sul mercato degli alcolici bevande aromatizzate con aromi di varia
    natura e origine che rendono i prodotti più leggeri, fantasiosi, e ne facilitano in un
    certo senso il consumo. Pertanto, esistono non sono liquori, bensì superalcolici,
    come il gin, la vodka e il whiskey che contengono estratti/aromi di frutta.
    • Alla luce di quanto sopra, il segno descrive un ingrediente o l’aroma dei prodotti
    obiettati.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 19 047 246 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio di integratori alimentari – marchio comunitario

Il consumatore medio che si approccia a questi integratori alimentari darebbe il significato “senza lattosio e/o latte senza lattosio”. Il segno ad avviso dell’esaminatore sarebbe quindi descrittivo delle caratteristiche del prodotto rivendicato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/09/2024
*************
I-20154 MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
************
Marchio figurativo
************** MILANO
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 23/05/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5
Integratori alimentari per consumo umano; alimenti e sostanze dietetiche
per uso medico; additivi nutrizionali per uso medico; alimenti complementari
nel regime alimentare degli esseri umani; alimenti dietetici per la nutrizione
clinica e medica; alimenti nutrizionali per uso umano; alimenti per bambini e
neonati; liofilizzati (alimenti per neonati); alimenti per diete mediche ristrette;
bevande dietetiche per uso medico; bevande vitaminiche per uso medico;
bevande nutrizionali per uso medico; prodotti farmaceutici per uso umano e
per scopi alimentari e curativi; estratti vegetali per uso farmaceutico; prodotti
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
igienici per scopi medici.
Pagina 2 di 3
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: senza lattosio e/o latte senza
lattosio.
• Il suddetto significato dei termini «LACTOSE MILK FREE», di cui il marchio è
composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lactose
(Traduzione
libera
dell’Ufficio: Il lattosio è un tipo di zucchero che si trova nel latte e che talvolta viene
aggiunto agli alimenti.)
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/milk
(Traduzione
libera
dell’Ufficio: Il latte è il liquido bianco prodotto da mucche, capre e alcuni altri animali,
che viene bevuto e utilizzato per produrre burro, formaggio e yogurt.)
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/free
(Traduzione
libera
dell’Ufficio: – libero si combina con i sostantivi per formare aggettivi che indicano che
qualcosa non ha l’elemento citato o ne ha solo una piccola quantità. Ad esempio, le
bevande senza zucchero non contengono zucchero e la benzina senza piombo è
prodotta utilizzando solo una piccola quantità di piombo.)
• In riferimento ai prodotti obiettati in classe 5, quali integratori alimentari e alimenti
dietetici, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti in questione siano privi di lattosio. Pertanto,
nonostante alcuni elementi stilistici e figurativi costituiti da un esagono contenente la
scritta ‘lactose milk free’ e una goccia di latte sbarrata (evidentemente per indicare
l’assenza di lattosio), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
indicativo di informazioni su specie e qualità, dei prodotti.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
• Come detto (supra), benché il segno contenga determinati elementi stilistici e
figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così
trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel
modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
Pagina 3 di 3
funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Infatti,
l’elemento figurativo costituito dalla forma geometrica esagonale verrà percepito
come un elemento ornamentale con funzione meramente estetica e quindi incapace
di indicare l’origine commerciale (29/04/2023, R2237/2022-2).
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019015636 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Segno comunitario senza capacità distintiva, marchio non registrabile

“Marka” in lingua greca significa “marchio” ed “Hella” significa Grecia per cui l’esaminatore afferma che il consumatore finale attribuirebbe ai prodotti oggetto del marchio il significato di marchi provenienti dalla Grecia. Il segno non ha capacità distintiva.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/09/2024
*********** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
************
I-37050 Oppeano
ITALIA
In data 06/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3
Classe 5
Detersivi commerciali per il bucato; Detersivi biologici per il bucato; Sapone
liquido; Sapone liquido per bucato; Sapone liquido per i piatti; Sapone da
bagno; Saponette; Spray detergenti; Spray profumanti per ambienti; Salviette
imbevute di sostanze detergenti; Salviette imbevute di detergenti per la pelle;
Salviettine preumidificate con un detergente per la pulizia; Salviette per
neonati impregnate di prodotti detergenti.
Cerotti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 29
Pagina 2 di 3
Frutta conservata; Verdure, trasformate; Sottaceti; Legumi secchi; Legumi
conservati; Pomodori (conservati); Conserve di pomodoro; Condensato di
pomodori; Pomodori in scatola; Passato di pomodoro; Olio di oliva; Olio
extravergine di oliva; Salumi; Prosciutti; Salame; Formaggi; Formaggio fresco;
Formaggi stagionati; Latticini; Olive conservate; Olive secche; Olive ripiene;
Olive trasformate; Olive cotte; Pasta di olive; Carciofi, conservati; Carciofi
lavorati; Insalate pronte; Legumi in scatola; Latte; Yogurt; Burro; Burro senza
lattosio; Yogurt senza lattosio.
Classe 30
Classe 31
Classe 32
Classe 33
Pane; Farina pronta per la panificazione; Prodotti di panetteria pronti da
infornare; Focacce; Pizza; Dolci; Dolci surgelati; Riso; Aceto; Condimenti;
Spezie; Sale; Caffè; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Tè; Pane senza
glutine; Prodotti da forno senza glutine; Pasta fresca; Pasta secca; Pasta
alimentare; Pasta integrale; Pasta surgelata; Biscotti; Sughi per pasta; Sughi
di carne; Salse; Salse [condimenti]; Salsa di carciofi; Gelati; Bulgur; Pasta
senza glutine; Biscotti senza glutine; Dolci senza glutine.
Frutta fresca; Verdure non lavorate; Verdure fresche biologiche; Legumi
freschi; Pomodori freschi; Cibi e foraggio per animali; Cibo per cani; Cibo per
gatti; Olive fresche; Carciofi crudi; Carciofi freschi.
Bevande analcoliche; Bevande analcooliche gassate; Birre.
Bevande alcoliche (eccetto le birre); Liquori; Liquori fermentati; Vino; Vino
rosso; Vino bianco.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua greca, in relazione ai prodotti e servizi in esame,
attribuirebbe al segno il significato di “relativo al paese Grecia”. Ciò è stato
supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Dizionario Greco
Moderno in data 08/04/2024 all’indirizzo https://www.grecomoderno.com/dizionario
greco-italiano.php?parola=%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B1,
https://www.grecomoderno.com/dizionario-greco-italiano.php?parola=%27%CE
%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82%27+).
Le parole «Marka Hellas» nel segno hanno un significato chiaro per i consumatori di
lingua greca: “Marka” è la semplice traslitterazione latina della parola greca “Μάρκα”
che significa ‘marchio’ (=marchio conosciuto) mentre ‘Hellas’ è la traslitterazione
conosciuta a livello internazionale di ‘Ελλάς’ (Grecia).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» semplicemente come
Pagina 3 di 3
un’indicazione non distintiva che i prodotti provengono da un operatore commerciale greco,
o sono connessi ad un marchio di fabbrica o commerciale greco, senza elementi che
possano collegarli a nessun soggetto economico specifico. L’elemento figurativo costituito
da caratteri tipografici neri, semplici e comuni, all’interno di un elemento di forma ovale
simile ad un’etichetta, non distoglie dal significato non distintivo del segno.
Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione generale relativa all’origine
geografica dei prodotti. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti per i quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018975058 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio nel settore dell’abbigliamento, se è slogan pubblicitario non è registrabile

La Classe di riferimento è la 25 relativa agli articoli di abbigliamento, il segno è 4you Milano. Per l’esaminatore europeo si tratterebbe di un mero slogan pubblicitario che non identificherebbe in modo distintivo i prodotti oggetto di rivendicazione rispetto ai prodotti dello stesso settore presenti sul mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/09/2024
*********** Modena
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019024715
SI10-12.EM.1
Marchio figurativo
********** (Modena)
ITALIA
In data 18/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 25
Abbigliamento intimo e da notte; Biancheria intima; Biancheria da notte; Body
[abbigliamento]; Body [biancheria intima]; Boxer [intimo]; Camiciole; Completi;
Giarrettiere; Intimo da uomo; Lingerie; Magliette; Mutande; Mutandine [slip];
Pigiama; Reggiseni; Tute calzamaglia; Vestaglie; Vestaglie per la notte;
Abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento
formale; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento
per ginnastica; Abiti; Abiti da cerimonia per donna; Abiti da sera; Abiti da sera
da uomo; Abiti da sposa; Abiti per il tempo libero; Accappatoi da spiaggia;
Accappatoi da bagno; Articoli d’abbigliamento per lo sport; Bandane
[foulards]; Bermuda; Boa; Bretelle; Calzamaglie; Calze antisudorifiche; Calze
al ginocchio; Calze; Calzetteria; Calzini; Calzini antisudore; Calzini da tennis;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
Calzini e calze; Calzini per lo sport; Calzoncini da bagno; Camicette; Camicie;
Canotte; Canottiere; Cardigan; Cinture; Cappotti; Cinture in finta pelle; Cinture
in tessuto [abbigliamento]; Cinture in pelle [abbigliamento]; Collants; Completi
da sera; Completi da uomo; Copricostume; Costumi da bagno; Calze da
uomo; Cravatte; Foulard [articoli di abbigliamento]; Felpe; Gabardine;
Gambaletti; Giacche; Giacche casual; Giacconi; Gilet; Giubbotti; Guanti
[abbigliamento]; Gonne; Guanti, compresi quelli in pelle, pelletteria o pelliccia;
Impermeabili; Jeans; Leggings [pantaloni]; Leggings; Maglie con collo a V;
Magliette a manica lunga; Maglie intime [maglieria]; Magliette e pantaloncini
per lo sport; Maglioni; Panciotti; Pantaloncini; Pantacollant; Pantaloncini da
bagno; Pantaloni; Pantaloni capri; Parei; Papillon; Polo; Prendisole; Pullover a
girocollo; Reggicalze da uomo; Salopette; Scaldamuscoli per le braccia
[abbigliamento]; Scialli; Sciarpe; Soprabiti; Sotto-piedi; Top corti; T-shirt
stampate; Tute [indumenti]; Trench; Twin-sets; Vestaglie da camera; Ballerine
[calzature]; Calzature; Calzature da donna; Calzature da lavoro; Calzature da
uomo; Calzature non per lo sport; Calzature per bambini; Calzature per il
tempo libero; Ciabatte di plastica; Ciabattine infradito; Espadrillas; Mocassini;
Pantofole; Pantofole in pelle; Sandali; Sandali da bagno; Sandali da donna;
Sandali da uomo; Sandali e scarpe da spiaggia; Scarpe; Scarpe basse;
Scarpe con tacco alto; Scarpe da pioggia; Scarpe da spiaggia; Scarpe da
tennis; Scarpe di tela; Scarpe eleganti; Scarpe impermeabili; Scarpe in cuoio;
Scarpe per lo sport; Stivaletti; Sneaker; Stivali; Stivali da donna; Stivali da
pioggia; Stivali impermeabili; Stivali invernali; Zoccoli [calzature]; Berretti;
Berretti sportivi; Cappelleria; Cappelli; Cappelli alla moda; Cappelli da sole;
Cappelli da spiaggia; Cappelli di lana; Coppole; Copricapi femminili; Cuffie;
Fazzoletti [abbigliamento]; Foulard per la testa; Mantiglie; Passamontagna.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno un preciso significato,
traducibile in italiano come ‘per te/voi Milano’.
dai
Il suddetto significato dei termini «4YOU MILANO», di cui il marchio è composto, è
supportato
seguenti
riferimenti
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
di
dizionario:
e
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/milano.
» semplicemente come
uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
valore. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione
dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che
serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi
sono capi di abbigliamento, calzature ecc. offerti e pensati dal richiedente per il
consumatore, e provenienti da Milano, una delle capitali della moda europea e
mondiale.–
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati (che consistono in caratteri
alquanto comuni maiuscoli e perfettamente leggibili) che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente
al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i
quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Pagina 3 di 3
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019024715 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio nel settore delle bevande – marchio non registrabile in classe 32 e 33

Il segno “L’Imperiale” per l’esaminatore europeo è un termine descrittivo poiché il consumatore medio lo intenderebbe come il miglior prodotto, maestoso, speciale sul mercato. Nello specifico intenderebbe le bibite in oggetto di qualità superiore rispetto alle altre offerte dal mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/09/2024
*************** MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019031225
LIMPERIALE
L’IMPERIALE
Marchio denominativo
*******MILANO
ITALIA
In data 20/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 32
Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;
Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;
Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di
bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di acque minerali
aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; Birra e birra analcolica;
Birre; Bevande non alcoliche; Amari analcolici; Preparati per fare bevande
analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande;
Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Bevande a base di frutta;
Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di
bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate
aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande
(Sciroppi per -); Birre aromatizzate; Estratti di frutta analcolici per la
preparazione di bevande; Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per
la preparazione di bevande; Polveri per la preparazione di bevande
analcoliche; Punch analcolici; Sidro analcolico; Sorbetti sottoforma di
bevande; Acque minerali e gassose.
Pagina 2 di
Classe 33
Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate,
escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;
Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;
Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcoolica aumentata;
Vini frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti;
Vini irrobustiti; Vini d’uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;
Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di
vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino;
Aperitivi a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori;
Vinello; Cocktail alcolici preparati; Bevande contenenti vino [spritzer];
Preparati alcolici per fare bevande.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua italiano e francese attribuirebbe al segno il significato
seguente: il/la maestoso/a; ciò che si considera di qualità superiore.
dai
I suddetti significati dei termini «L’IMPERIALE», di cui il marchio è composto, sono
supportati
seguenti
riferimenti
https://dizionario.internazionale.it/parola/la,
https://dizionario.internazionale.it/cerca/imperiale,
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/le/46514
di
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/imp%C3%A9rial/41859.
dizionario:
e
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «L’IMPERIALE» semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti richiesti (bevande
alcoliche e non, sciroppi, preparati per fare bevande, acque vini, ecc.) sono prodotti
di qualità superiore, come se fossero degni di un imperatore. Il pubblico di riferimento
tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi
dei prodotti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Pagina 3 di 3
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019031225 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Segno descrittivo per prodotti in carta e calzature – marchio europeo

Wood tradotto significa legno. Ad avviso dell’esaminatore il consumatore finale percepirebbe il segno come indicativo che i prodotti rivendicati in classe 16 e 25 siano fatti in legno o contengano legno per cui il segno è ritenuto descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/08/2024
**********
************* (MC)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019022974
TM12791EU00
Marchio figurativo
******************* (FM)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 16
Classe 25
Cartone; carta in finta pelle; carta di fibra; cartone doppio-pressato.
Solette; solette per calzature; solette [per scarpe e stivali].
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il
consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti in esame,
attribuirebbe al segno il significato di “legno”. Ciò è stato supportato da riferimenti di
dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary in data
04/06/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wood).

Pagina 2 di 3
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti (carta e cartone nella Classe 16 e solette nella Classe 25) sono fatti di
o contengono legno, come ad esempio solette per le scarpe, di legno. Pertanto,
nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia lineare e semplice, e dei
triangoli sopra e sotto la scritta, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno
come indicativo di informazioni su caratteristiche dei prodotti, come il materiale con
cui sono fabbricati o che contengono.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti
interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una
ricerca su Internet condotta in data 04/06/2024 è risultato che il termine «WOOD» è
utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento: 1.
https://www.futonwerk.com/odenwald-natural-wood-insole.html,
kind-of-trees-are-used-to-make-paper.html,
https://www.aymachinery.com/news/what
https://www.norcalcompactors
.net/what-is-cardboard-made-of/.
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, la grafia è molto lineare e semplice, e nel complesso del marchio si legge solo
‘legno’, con i triangolini sopra e sotto che rafforzano solo il concetto di un’etichetta che dice
‘legno’. Gli elementi stilizzati sono dunque nel complesso così trascurabili da non dotare di
Pagina 3 di 3
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti per i quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019022974 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.