CANCELLAZIONE DALL’ALBO E SOSPENSIONE DI DIRITTO – art. 210 Codice Proprietà Industriale

CANCELLAZIONE DALL’ALBO E SOSPENSIONE DI DIRITTO
art. 210 Codice Proprietà Industriale

1. Il consulente abilitato è cancellato dall’albo:

a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell’iscrizione, di cui all’articolo 203;

b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 205;

c) quando ne è fatta richiesta dall’interessato.

2. Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell’albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.

3. Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall’esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell’accertato adempimento.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016