BOLLETTINO UFFICIALE DI BREVETTI D’INVENZIONE E MODELLI D’UTILITA’, REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI, TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI – art. 189 Codice Proprietà Industriale

BOLLETTINO UFFICIALE DI BREVETTI D’INVENZIONE E MODELLI D’UTILITA’, REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI, TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI
art. 189 Codice Proprietà Industriale

1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande di brevetto o di registrazione con l’indicazione dell’eventuale priorità o richiesta di differimento dell’accessibilità al pubblico;

b) brevetti e registrazioni concessi;

c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;

d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;

e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;

f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;

g) domande di trascrizione degli atti di cui all’articolo 138 e trascrizioni avvenute.

g-bis) sentenze di cui all’articolo 197, comma 6 (1).

2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

(1) Lettera aggiunta dall’articolo 102 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016