BOLLETTINO UFFICIALE DEI MARCHI D’IMPRESA
art. 187 Codice Proprietà Industriale
1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
a) domande ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), con l’indicazione dell’eventuale priorità;
b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l’indicazione della data di deposito della relativa domanda;
c) registrazioni;
d) registrazioni accompagnate dall’avviso di cui all’articolo 179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.
f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione (1);
f-ter) sentenze di cui all’articolo 197, comma 6 (2).
2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all’articolo 156.
3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.
(1) Lettera aggiunta dall’articolo 100 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Lettera aggiunta dall’articolo 100 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016