ATTO DI OPPOSIZIONE – art. 46 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ATTO DI OPPOSIZIONE
art. 46 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai sensi e nei termini di cui all’articolo 176, comma 1, del Codice, può essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 177 del Codice.

2. L’atto di opposizione, recante i dati di cui all’articolo 176, comma 2, del Codice, e redatto in lingua italiana a pena d’irricevibilità ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento, firmato dall’opponente o dal suo mandatario, include:

a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione:

1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorità, oppure di registrazione e di pubblicazione;

2) una riproduzione del marchio, come pubblicato;

3) l’indicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima domanda o registrazione, nei confronti dei quali è proposta l’opposizione;

4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l’opposizione;

b) riguardo al marchio o ai diritti anteriori su cui si fonda l’opposizione, salvo il caso di cui all’articolo 8 del Codice:

1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l’indicazione che il marchio anteriore è un marchio nazionale, comunitario, oppure oggetto di registrazione internazionale

estesa all’Italia, e, se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;

2) la data di deposito o di registrazione nonché le eventuali date di priorità o di preesistenza italiana, con l’indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorità, del Paese di origine;

3) una riproduzione, del marchio o dei marchi anteriori;

4) l’elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è stato depositato o registrato e su cui si fonda l’opposizione;

c) riguardo all’opponente e all’opposizione:

1) il nome dell’opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l’indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l’indicazione di agire in qualità di avente causa del titolare del marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale;

2) i motivi su cui si basa l’opposizione, nonché, nel caso di un diritto di cui all’art. 8 del Codice, la specificazione di tale diritto e l’indicazione della mancanza del proprio consenso alla registrazione;

d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione:

1) l’attestazione dell’avvenuto pagamento.

 

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016