ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO – art. 212 Codice Proprietà Industriale
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO
art. 212 Codice Proprietà Industriale
1. L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell’ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.
2. Ogni consulente abilitato iscritto all’albo può farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all’albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.
3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016