ASSEGNAZIONE DELLE OPPOSIZIONI
art. 51 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Ultimata la fase istruttoria, il dirigente responsabile dell’Ufficio Opposizione assegna l’opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell’articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l’ordine cronologico ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84.
2. Nel caso di più opposizioni, riunite in un unico procedimento, lUfficio può decidere, al termine dell’istruttoria, di non trattarle congiuntamente e di sospendere alcune di esse per procedere inizialmente con quella che appare assorbire negli effetti, se accolta, anche le altre.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016