L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio”.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/04/2025
************* LORIA
ITALIA
Fascicolo nº: 019057485
Vostro riferimento:
Marchio: NOCCIOLA VENETA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************LORIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 08/08/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Nocciole, preparate; Creme da spalmare costituite da pasta di nocciole;
Creme da spalmare a base di nocciole; Marmellate; Confetture; Frutta secca
candita; Frutta secca macinata.
Classe 30 Brioche ripiene di marmellata; Nocciole rivestite di cioccolato; Cioccolato
spalmabile contenente nocciole; Nocciole ricoperte di cioccolato; Pavlova
aromatizzate alla nocciola; Farina di nocciole; Pavlova a base di nocciole;
Brownies (dolci a base di cioccolato e noci); Confetteria contenente
marmellate; Farina [farine alimentari]; Farina per ciambelline; Miscele di
farina; Dolci; Caramelle [dolci]; Preparati per dolci; Biscotti [dolci o salati];
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Miscele per dolci; Gelati; Brioche; Brioche ripiene; Budini da impiegarsi come
dessert; Mousse (dolce); Torte; Impasto per torte; Miscele per torte; Pasta per
torte; Creme al cioccolato; Pasticcini, torte, crostate e biscotti.
Classe 31 Nocciole; Nocciole fresche; Piante.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: frutto del nocciolo che proviene dal Veneto.
https://www.treccani.it/vocabolario/nocciola/
https://www.treccani.it/vocabolario/veneto/ ? search=v%C3%A8neto%2F
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che I
prodotti sono, contengono, sono elaborati con nocciole che provengono dalla regione del
Veneto. Pertanto, il segno descrive specie/tipo, qualità e provenienza geografica dei
prodotti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/10/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:
- Il marchio “NOCCIOLA VENETA” è innovativo, poiché la nocciola è praticamente
assente in Veneto, nonostante sia coltivata in altre regioni italiane come Piemonte,
Lazio, Campania e Sicilia. La coltivazione della nocciola nel Veneto rappresenta
una novità assoluta. - Esistono diverse varietà di nocciolo, come la Tonda Gentile delle Langhe, Tonda
Gentile Romana e altre, tipiche delle zone in cui si sono sviluppate. In totale, ci
sono circa venti specie autoctone in Italia. - Alcuni istituti italiani, come l’Università di Perugia, hanno sviluppato nuove varietà
di nocciole attraverso incroci selettivi. Seguendo queste indicazioni, la nostra
società agricola veneta ha ottenuto una nuova selezione adatta al clima locale,
denominata “NOCCIOLA VENETA”. Questa varietà si distingue per le sue
caratteristiche intrinseche e per la sua adattabilità al territorio. - La “NOCCIOLA VENETA” non si differenzia solo per la provenienza geografica ma
anche per le sue caratteristiche uniche. L’aggettivo “VENETA” evoca la tradizione
e la cultura della regione, aggiungendo valore alle nostre produzioni. Riteniamo
che il marchio abbia carattere di assoluta novità e originalità.
Pagina 3 di 6 - Il richiedente presenta una serie di marchi dell’Unione invocando parità di
trattamento.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
Questi I motivi
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno
“Nocciola Veneta” rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua italiana,
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una descrizione delle caratteristiche dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che
ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86).
L’Ufficio ritiene che non vi siano dubbi al riguardo.
Come già indicato nella precedente comunicazione, il segno in questione contiene due
termini, “nocciola” e “veneta”, rintracciabili in dizionari/enciclopedie di uso comune, che
l’Ufficio ha provveduto ad esaminare.
In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto
correnti, uniti tra loro secondo le regole della sintassi italiana.
L’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come
appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione
che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal
pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno.
In particolare, per quanto riguarda “Veneta” (aggettivo derivato dalla regione Veneto),
contenuto nel segno, è riscontrabile in qualsiasi enciclopedia o siti internet ottenere
informazioni sul fatto che la regione. oltre alla produzione vinicola, è conosciuta come centro
“di produzione agricola/alimentare” di qualità e ortofrutticola. - Tale circostanza è sicuramente nota al pubblico di riferimento.
- L’Ufficio è pertanto dell’opinione che la dicitura “Nocciola Veneta” non comporta nessun
- particolare sforzo interpretativo, né induce al consumatore ad intraprendere complicati
- processi mentali.
- Ciò premesso se applicata ai prodotti quali quelli richiesti (Nocciole, preparate; Creme da
- spalmare costituite da pasta di nocciole; Creme da spalmare a base di nocciole; Marmellate;
- Confetture; Frutta secca candita; Frutta secca macinata, in classe 29: Brioche ripiene di
- marmellata; Nocciole rivestite di cioccolato; Cioccolato spalmabile contenente nocciole;
- Nocciole ricoperte di cioccolato; Pavlova aromatizzate alla nocciola; Farina di nocciole;
- Pavlova a base di nocciole; Brownies (dolci a base di cioccolato e noci); Confetteria
- contenente marmellate; Farina [farine alimentari]; Farina per ciambelline; Miscele di farina;
- Dolci; Caramelle [dolci]; Preparati per dolci; Biscotti [dolci o salati]; Miscele per dolci; Gelati;
- Brioche; Brioche ripiene; Budini da impiegarsi come dessert; Mousse (dolce); Torte; Impasto
- per torte; Miscele per torte; Pasta per torte; Creme al cioccolato; Pasticcini, torte, crostate e
- biscotti; classe 30 e Nocciole; Nocciole fresche; Piante; in classe 31 ) la dicitura “Nocciola
- Veneta” non fa altro che informare direttamente i consumatori del fatto che essi sono
- nocciole che provengono dalla regione del Veneto.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la
- dicitura “Nocciola Veneta”, se applicata ai prodotti richiesti definisca, più concretamente la
- specie/tipo, qualità ed provenienza geografica dei prodotti in oggetto.
- Si tratta di una delle caratteristiche esplicitamente indicate dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera
- c), RMUE (“la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
- geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
- caratteristiche del prodotto o servizio”).
- Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
- RMUE,
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- Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
- della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
- potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
- (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
- In quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti obiettati, il marchio in esame è, prima
- facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi
- dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C-363/99, Postkantoor,
- EU:C:2004:86, § 86).
- Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel
- segno in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale
- unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo
