Il marchio in esame in classe 20 mobili non può essere registrato perché contiene un elemento che è costituito da una bandiera sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente: la bandiera della Repubblica Italiana.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2025
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Fascicolo nº: ************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***************
Caserta
ITALIA
Fascicolo nº: ************
I. Sintesi dei fatti
In data 16/12/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 20 Mobili; Scaffalature mobili [mobili]; Mobili componibili [mobili]; Divani letto;
Sedie; Tavoli informatici; Tavoli pieghevoli; Tavoli decorativi; Armadi;
Credenze [mobili]; Materassi; Letti; Cassettiere da cucina [mobili]; Ripiani di
mobili; Panche con ripiani; Cassettoni [mobili]; Sgabelli [mobili]; Mobili da
cucina componibili; Vetrinette per la cucina; Scaffali pensili [mobili];
Cassettoni; Librerie [mobili]; Pouf [mobili]; Mobili componibili da parete
[mobili]; Ripiani per classificatori [mobili]; Ripiani per armadi [parti di mobili];
Sedie con schienale reclinabile [mobili]; Divani.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una
bandiera sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più
precisamente: la bandiera della Repubblica Italiana con il numero IT1 e numero
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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circolare 0651, data di pubblicazione 01/02/1967, . La bandiera della
Repubblica Italiana è descritta come ‘il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni’ (l’art. 12 della Costituzione della Repubblica
Italiana). - Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una
connessione con l’organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,
o sono approvati, dall’organizzazione in questione, poiché contiene un’imitazione dal
punto di vista araldico della bandiera italiana (21/04/2004, T 127/02, ECA,
EU:T:2004:110, § 65). - Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 019 110 324 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.
