Violazioni del Diritto d’Autore – Art. 2 L. 167/2017 (c.d. Legge europea 2017)

Violazioni del diritto d’autore

Dal 12 dicembre 2017 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell’informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, se tali violazioni risultano manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e se sussiste la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti.

Con successivo regolamento dell’AGCOM saranno disciplinate le modalità con cui il provvedimento cautelare è adottato e comunicato ai soggetti interessati, i soggetti legittimati a proporre reclamo contro il provvedimento stesso, i termini entro quali proporre reclamo e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell’Autorità. Con lo stesso regolamento dovranno essere individuate anche misure idonee ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall’Autorità.

Art. 2 L. 167/2017, c.d. Legge europea 2017

 

 

Disposizioni in materia di diritto d’autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE

Art. 2

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, puo’ ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della societa’ dell’informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti. 2. L’Autorita’ disciplina con proprio regolamento le modalita’ con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 e’ adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonche’ i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale e’ adottata la decisione definitiva dell’Autorita’. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 l’Autorita’ individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni gia’ accertate dall’Autorita’ medesima.

Note all’art. 2: – Il testo dell’articolo 8 della Direttiva 2001/29/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella societa’ dell’informazione), e’ pubblicato nella G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167. – Il testo degli articoli 3 e 9 della Direttiva 2004/48/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale), e’ pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 157).