ALBO DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI – art. 35 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale
ALBO DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
art. 35 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Ove manchi l’indicazione o l’elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nello Stato nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell’atto o avviso del contenuto di esso nell’albo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016