ALBO DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE ABILITATI – art. 209 Codice Proprietà Industriale

ALBO DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE ABILITATI
art. 209 Codice Proprietà Industriale

1. L’albo istituito ai sensi dell’articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale in Italia che puo’ consistere anche nella sede dell’ente o impresa da cui dipende (1).

2. La data di iscrizione determina l’anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all’albo hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell’interruzione.

(1) Comma modificato dall’articolo 116 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016