NOMINA DEGLI ESAMINATORI
art. 62 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. L’esame finale del corso di formazione di cui all’articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di
opposizione. La frequenza al corso è considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L’esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un’opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione. L’esame è superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova.
2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso l’Ufficio “Opposizione”.
3. A parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la minore età.
4. L’Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e la disponibilità di idonei ai corsi precedenti.
5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del Codice, devono dichiarare di non essere soggetti alle cause d’incompatibilità previste dall’articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di opposizioni in cui vi è conflitto d’interesse, anche indiretto.
6. Il decreto di nomina degli esaminatori è rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile dell’Ufficio “Opposizione”.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016