RICORSO
art. 58 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Entro il termine previsto dall’articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell’Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilità e di rigetto dell’opposizione nonché di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all’articolo 135 del Codice.
2. Il ricorso ha effetto sospensivo dell’efficacia delle decisioni sull’opposizione.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016