PROVA D’USO
art. 53 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Ai sensi dell’articolo 178, comma 5, del Codice, l’istanza del richiedente, per ottenere la prova d’uso del marchio da parte dell’opponente, deve essere presentata all’Ufficio non oltre il termine indicato dall’articolo 52, comma 1, per la presentazione delle prime deduzioni.
2. Se, a norma dell’ articolo 178, comma 4, del Codice, l’opponente deve fornire la prova dell’effettivo uso del marchio o l’esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l’Ufficio invita l’opponente a fornire la prova entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
A tal fine, l’opponente dovrà provare l’uso nel periodo quinquennale che precede la data di pubblicazione della domanda nazionale o della registrazione internazionale nei cui confronti l’opposizione è proposta.
3. Se l’opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell’opposizione, l’Ufficio rigetta l’opposizione. Se la prova è fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell’opposizione, l’Ufficio esamina l’opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova è fornita.
4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l’uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell’utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l’opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016