ISTANZE DI CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA
art. 30 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. L’istanza per la continuazione della procedura di cui all’articolo 192 del Codice deve essere presentata entro il termine di due mesi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 173, comma 1, se non è stata richiesta la proroga, ovvero a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 191, comma 2 qualora sia stata richiesta la proroga.
2. All’istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l’attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l’atto omesso entro il termine di cui al comma 1.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016