PAGAMENTO INCOMPLETO OD IRREGOLARE
art. 230 Codice Proprietà Industriale
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi [di cui all’articolo 223] può ammettere come utile l’integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (1).
2. Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell’interessato. Se l’istanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all’articolo 135, comma 1 (2).
[ 3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale ] (3).(1) Comma modificato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Comma abrogato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016