DIVISIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO
art. 158 Codice Proprietà Industriale
1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.
2. Se la domanda riguarda più marchi, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere divisa dal richiedente in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:
a) prima della decisione dell’ufficio relativo alla registrazione del marchio;
b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell’ufficio di registrazione del marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio (1).
4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.
5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’ufficio.
(1) Comma modificato dall’articolo 77 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016