SEQUESTRO CONSERVATIVO
art. 144 bis Codice Proprietà Industriale
1. Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell’ articolo 671 del codice di procedura civile , il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l’autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni.
(1) Articolo inserito dall’articolo 20 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016