DECADENZA DEL DIRITTO
art. 113 Codice Proprietà Industriale
1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell’amministrazione competente:
a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;
b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;
c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un’altra denominazione adeguata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016
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