PRODOTTO COMPLESSO
art. 35 Codice Proprietà Industriale
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sè i requisiti di novità e di individualità.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016